(Sergio Briguglio 10/11/2015)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Luglio 2015)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti alla data del 31/7/2015 in materia di diritto dello
straniero sono riportati in sinottico-normativa-49.html.
La versione del presente manuale aggiornata alla
conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata
alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.
1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4. Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia
7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo
8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato
9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del
lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica
19. Ingresso e
soggiorno illegale
20. Respingimento
alla frontiera
21. Espulsione
23. Obblighi e
sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri
condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche
di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale
32. Procedure
per riconoscimento e revoca della protezione internazionale
33. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale
34. Contenuto
della protezione internazionale
35. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati
38. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a
regime
42. Neocomunitari
Parte I
1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti
fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica
amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (torna all'indice)
á
Condizione giuridica dello straniero
á
Carta dei valori; compatibilita' con
consuetudini diverse
á
Diritti del cittadino straniero
á
Diritti del lavoratore straniero;
attivita' riservate al cittadino italiano
á
Rapporti con la pubblica
amministrazione; certificazioni
á
Modalita' di adozione dei provvedimenti
negativi (amministrativi e giurisdizionali)
Condizione giuridica dello straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
La condizione
giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e
dei trattati internazionali (art. 10, co. 2 Cost.)
á
L'applicazione
della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86); l'obbligo di disapplicazione incombe anche
sull'amministrazione (Sent. Corte Giust. C-103/88); il principio dell'immediata applicabilita' delle
disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (Sent. Corte Cost. 113/1985); l'immediata applicabilita' si estende, sulla base
della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati
istitutivi (Sent. Corte Cost. 389/1989); le disposizioni incondizionate e sufficientemente
precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione
adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto
interno non conforme (Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991); la mancata attuazione entro i termini di
disposizioni di una direttiva che non pongano obblighi diretti in capo allo
Stato, ma solo in capo a terzi, non consente ai cittadini che dovrebbero
beneficiare di tali disposizioni di farle valere direttamente contro lo Stato,
ma pone una reponsabilita' risarcitoria in capo allo Stato stesso (Sent. Corte Giust. C-6/90); quando risulti pendente, davanti alla Corte di
Giustizia una questione pregudiziale relativa al possibile contrasto di una
norma incriminatrice con il diritto della UE, il giudice, nel valutare
l'applicazione di una misura cautelare, deve tenerne conto (sent. Cass. 31869/2011)
á
Sent. Corte Giust. C-244/13: la circostanza che, nell'ambito di un'azione di
risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione, un giudice nazionale
abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul
diritto dell'Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere
considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una
violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro; note:
o
un diritto al
risarcimento e' riconosciuto dal diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte
tre condizioni: che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire
diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata
e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo
incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (punto 50)
o
il criterio
decisivo per considerare come sufficientemente qualificata una violazione del
diritto dell'Unione e' quello della violazione manifesta e grave, da parte di
uno Stato membro, dei limiti posti al suo potere discrezionale; i giudici
nazionali, unici competenti ad accertare i fatti di cui ai procedimenti
principali e a qualificare le violazioni del diritto dell'Unione di cui
trattasi, possono tenere conto, a questo fine, di elementi quali il grado di
chiarezza e di precisione della norma violata (punti 51)
o
il semplice
fatto di presentare una questione pregiudiziale non puo' limitare la liberta'
del giudice del merito; la risposta alla questione se una violazione del
diritto dell'Unione sia stata sufficientemente qualificata deriva infatti non
dall'esercizio stesso della facolta' prevista dall'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensi' dall'interpretazione fornita dalla Corte
(punto 53 e Concl. Avv. Gen. C-244/13, nelle quali si osserva come, se cosi' non fosse, il
giudice nazionale che intendesse proporre una questione pregiudiziale per
essere certo della sua interpretazione del diritto dell'Unione, prima di
condannare lo Stato membro al risarcimento dei danni, potrebbe essere spinto ad
astenersene, con l'effetto di una chiusura del dialogo tra giudice nazionale e
Corte; significa, verosimilmente, che puo' esserci una violazione
sufficientemente qualificata anche se il giudice nazionale ha ritenuto
necessario adire la Corte di Giustizia per porre una questione pregiudiziale)
á
Il giudice nazionale ha l'obbligo di conformarsi alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,
anche quando esse siano in contrasto con il diritto interno, alla sola
condizione che esse non risultino contrarie alla Costituzione (sent. Cass. SS.UU. 28507/2005, sent. Cass. 19985/2011); tale obbligo incombe anche quando la sentenza
della Corte sia intervenuta a causa in corso (sent. Cass. 19985/2011); nota:
tale obbligo non deriva dal diritto comunitario (Sent Corte Giust. C-571/10: il rinvio operato da art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone al giudice nazionale, in caso di
conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare
direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto
nazionale in contrasto con essa; la sentenza spiega che art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e
nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre
nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una
norma di diritto nazionale)
o
quando si
profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale deve verificare la praticabilita'
di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale; se la
verifica da' esito negativo il giudice, non potendo disapplicare la norma
interna ne' applicarla (avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), deve denunciare la rilevata incompatibilita'
proponendo una questione di legittimita' costituzionale in riferimento allĠart.
117 co.1 Cost.,
ovvero ad art. 10 co. 1 Cost., ove
si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto
internazionale generalmente riconosciuta
o
il confronto tra
tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutela costituzionale dei diritti fondamentali
deve essere effettuato, dalla Corte Costituzionale, mirando alla massima
espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso il
necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioe'
con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti
fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela
o
benche' la Corte
Costituzionale non possa sostituire la propria interpretazione di una
disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a quella data in occasione della sua applicazione al
caso di specie dalla CEDU, essa e' pero' tenuta a valutare come l'applicazione
della Convenzione si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano; la
norma della Convenzione, nel momento in cui va ad integrare il primo comma
dell'art. 117 Cost.,
come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, volto non
all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla
integrazione delle tutele
á
Trib. Milano:
art. 10, co. 2 Cost. non
assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste
sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo
vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le
norme sullo straniero (nei fatti, in questo senso Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
á
Trib. Genova:
benche' il nostro ordinamento si adegui agli accordi internazionali, incluse le
convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive
direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri
á
Parere Corte Giust. 2/13: l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non e' compatibile con art. 6, par. 2 Trattato sull'Unione europea, ne' con il Protocollo 8 al Trattato sull'Unione europea, dal momento che
o
non previene il
rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri
nel diritto dell'Unione
o
non esclude la
possibilita' che talune controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati
membri e l'Unione europea, relative all'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di applicazione sostanziale del diritto
dell'Unione, vengano portate dinanzi alla CEDU
o
non prevede
modalita' di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della
procedura di previo coinvolgimento della CGUE che consentano di preservare le
caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione
o
lede le
caratteristiche specifiche del diritto dell'Unione riguardo al controllo
giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell'Unione in
materia di politica estera e di sicurezza comune, in quanto affida il controllo
giurisdizionale di alcuni di tali atti, azioni od omissioni in via esclusiva ad
un organo esterno all'Unione
Ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)
á
Il Testo unico si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi
á
Il Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008)
á
Nota:
o
il principio in
base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al
cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato
invocato con riferimento a
¤
iscrizione
anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al
SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione
temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita'
con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice
STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)
¤
erogazione delle
prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti
al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se
tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga
implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare
europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in
proposito
¤
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a
valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui
e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere
rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino
comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle
condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.:
permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18,
permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna
incinta o per la puerpera o per il marito convivente)
á
Le disposizioni
del Testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra
á
Le disposizioni
che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro
nazionalita', ne' ai loro coniugi,
ne' ai familiari a loro carico (art.
11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)
á
Le norme di
recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e
dell'Unione europea assicurano la parita'
di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini comunitari
residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L.
11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o
prassi che producano effetti discriminatori
rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)
á
Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione
richiede la mancanza di qualsiasi
fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto
comunitario; la connessione
della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario
sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione,
della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario
in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del
diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea;
in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica
anche ai cittadini italiani, che non
abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di
diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni
derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per
il tramite di quelle norme interne,
al cittadino straniero
Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna all'indice del capitolo)
á
Il Ministero
dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e
dell'integrazione e orienta le relazioni con le comunita' degli immigrati e
religiose al comune rispetto dei principi sanciti in tale Carta, nella
prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale (Decr. Mininterno 23/4/2007)
á
Le tradizioni etico-sociali di natura
essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello
Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando
la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di
diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento
che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro
l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi
"antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito
dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona
á
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
á
Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le
confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini
urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a
infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di
diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto
nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose
á
Impugnata
dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)
o
violazione degli
artt. 3, 8 e 19 Cost., per
l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie
stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del
diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa
o
violazione di
art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per
aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati
europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello
Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose
o
violazione di
art. 118 co. 3 Cost., per
non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle
forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza
pubblica
Diritti del cittadino straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono garantiti (Sent. Cass. 10504/2009: indipendentemente dalla condizione di reciprocita')
i diritti fondamentali della persona
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti
á
Sent. CEDU M. et al. contro Italia e Bulgaria: violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti), in
relazione al caso di una minorenne, proveniente dalla Bulgaria, sequestrata in
Italia e seviziata a lungo dai suoi aguzzini; le autorita' italiane non hanno
condotto indagini adeguate sulle sevizie subite, non hanno provveduto ad
accertare quanto denunciato, non hanno sottoposto ad accertamenti medici la
vittima e hanno invece sottoposto ad indagini la ragazza e i genitori
á
Allo straniero
eĠ riconosciuta paritaĠ di trattamento
con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e
nei modi previsti dalla legge
á
Sent. Cons. Stato 1828/2015: inammissibile
e non compatibile con i principi di un moderno Stato sociale di diritto e della
legislazione in materia di stranieri una visione
del diritto amministrativo quale diritto
amministrativo "del sospetto", che indizia di falsita' o di frode
alla legge atti e comportamenti dello straniero, non adeguatamente vagliati
dall'Amministrazione con un'accurata istruttoria, senza che sulla loro reale,
effettiva consistenza esistano o siano stati motivatamente addotti elementi
gravi, precisi e concordanti, finendo quindi per affermarne pregiudizialmente e
apoditticamente la natura dolosa, fittizia e fraudolenta
á
Il preavviso di rigetto, essendo atto
meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio
infraprocedimentale, non e' idoneo
ad assolvere all'obbligo
dell'amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990;
nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per
la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto,
il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con
un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla
comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del
permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)
á
Irricevibile,
in base ad art. 31 co. 2 c.p.a., il
ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione
in relazione a un procedimento amministrativo, se presentato piu' di un anno oltre la scadenza del
termine di conclusione del procedimento; TAR Campania:
la produzione di un'istanza di accesso agli atti oltre la data di scadenza del
termine annuale non e' idonea a riaprire il termine; TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento
che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita'
del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere
sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
á
Irricevibile
l'appello presentato dal Mininterno
contro una sentenza del TAR Liguria,
se l'appello e' stato proposto oltre la scadenza del "termine
breve", di 60 gg dopo la
notificazione della sentenza (sent. Cons. Stato 3160/2014); nello
stesso senso, sent. Cons. Stato 5142/2014: in caso di notificazione della sentenza, si
applica, ai fini della proposizione di appello, il termine breve (di 60 gg
dalla notificazione), anziche' quello lungo (di un anno dal deposito della
sentenza
á
Irricevibile
l'appello contro una sentenza non
notificata, qualora sia stato notificato
dopo la scadenza del termine semestrale previsto da art. 92,
comma 3 c.p.a. (sent. Cons. Stato 5793/2011); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6646/2012, che osserva, pero', come il fatto che l'appello sia
dichiarato irricevibile per tardivita' non precluda di per se'
allĠamministrazione di procedere ad un riesame discrezionale della pratica, ove
ne ravvisi i presupposti
á
TAR Lazio:
e' irricevibile il ricorso contro il
silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di
artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a. (per
i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l'adozione e
l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di quello per la
notifica, sono dimezzati)
á
Trib. Torino:
in caso di silenzio-inadempimento
(ossia un silenzio non qualificato, non facendo da esso discendere
l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica, a differenza dei casi di
silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), il Tribunale deve ritenersi investito del
potere di esaminare nel merito il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un provvedimento
impugnato, in quanto in caso contrario la parte si vedrebbe nell'oggettiva
impossibilita' di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo
indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte
dell'amministrazione), con conseguente violazione dei principi costituzionali
dettati in tema di diritto di difesa
á
Sent. Cons. Stato 3904/2014: a norma dell'art. 149 c.p.c., ai
fini del perfezionamento della notifica vale, per il notificante, la data di spedizione; per il destinatario, quella di ricevimento
á
TAR Lazio: art. 10-bis L. 241/1990 impone
all'amministrazione di tener conto delle osservazioni,
eventualmente corredate di documenti, che la parte preavvisata presenta "per iscritto" e non, come nel caso
in esame, attraverso la casella di posta elettronica di dipendente del Servizio
addetto all'istruttoria della pratica
á TAR Lazio: a fronte di un'istanza tendente ad ottenere l'esercizio dei poteri di riesame non sorge, in capo all'Amministrazione, l'obbligo giuridico di provvedere, secondo quanto richiesto dall'art. 2 L. 241/1990, essendo l'attivita' connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalita' e, come tale, incoercibile dall'esterno
á
Sent. Cons. Stato 3682/2014: nel processo amministrativo il giudice ha ampi
poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei
giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non
puo' condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio; tuttavia,
tale discrezionalita' e' sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la
statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua
dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto
di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la
soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze
emergenti dal giudizio
á
TAR Lazio:
o
una azione collettiva
(class
action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei
terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo
o
la class action in caso di silenzio
dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa
tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non
si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola
domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio
alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante
l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe
all'ammiistrazione stessa individuare)
o
la violazione
dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non
fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato
tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il
che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso
all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di
termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a
contenuto non normativo
á
TAR Lazio:
o
azione di classe
pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che
avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione,
e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione
della cittadinanza per naturalizzazione
o
ricorso accolto,
limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di
conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della
cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale
situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno
dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica
o
legittimo
proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per
l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009
o
in caso di
azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il
silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la
tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente,
bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al
comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul
rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo
l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni
comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more
della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo
ricorrente sia stato adottato
o
l'obbligare le
amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi
fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il
rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col
rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a
disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia
stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali
risorse
á
Sent. Cons. Stato 2597/2014: se, a
seguito di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo,
l'amministrazione adotta un nuovo
provvedimento, frutto di una nuova
valutazione della situazione, il ricorso
contro il primo provvedimento diventa improcedibile,
e l'interessato, se vuol far valere ulteriormente le proprie ragioni, deve impugnare il nuovo provvedimento; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2248/2014 (che afferma anche come, in un caso del genere,
l'appello debba essere dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse e non per cessata materia del
contendere, dal momento che la cessazione della materia del contendere puo'
essere dichiarata solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso
conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato;
cosi' anche Sent. Cons. Stato 26/2014 e Sent. Cons. Stato 3188/2015, con riferimento al caso in cui la questura, in
pendenza di un ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso, ha deciso di
rilasciare un permesso della durata di un anno, a partire dalla data del
rilascio, di molto posteriore a quella della scadenza del vecchio permesso), Sent. Cons. Stato 3491/2014 e Sent. Cons. Stato 4637/2014 (che fanno riferimento al caso di un nuovo
provvedimento che conferma la sostanza del precedente, ma a seguito di una
nuova istruttoria e con diversa e piu' aggiornata motivazione), Sent. Cons. Stato 4637/2014 e Sent. Cons. Stato 4887/2014 (secondo cui si ha improcedibilita' anche quando
l'amministrazione non abbia ritirato in autotutela il primo provvedimento)
á
Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego
di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca
del permesso, il fatto che lo straniero impugni
solo il provvedimento di revoca
e non quello di diniego di rinnovo non
produce difetto di interesse al
ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto
negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in
Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante:
l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno)
determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che
da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno)
á
Sent. Cons. Stato 5395/2014: qualora la motivazione
dell'atto impugnato sia articolata in diversi
punti, ciascuno dei quali di per se' sufficiente a giustificare
il provvedimento, il ricorso che
investa solo alcuni di quei punti e
taccia degli altri e' inammissibile
per difetto di interesse, giacche', se pure tutti i motivi di ricorso dedotti
fossero pienamente fondati, il provvedimento non potrebbe essere comunque annullato;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5909/2014
á
Art. 11 co. 1 e 2 c.p.a.: il
giudice amministrativo, quando declina
la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale
competente; quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in
favore di altro giudice nazionale o viceversa sono fatti salvi gli effetti
processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto, entro 3 mesi
dal suo passaggio in giudicato, innanzi al giudice indicato nella pronuncia che
declina la giurisdizione
á
Sent. Cons. Stato 5146/2014: in caso di declaratoria d'incostituzionalita' di una norma, questa cessa di avere efficacia e
non puo' trovare applicazione per disciplinare i rapporti non ancora esauriti, non coperti da giudicato o da
prescrizione (in particolare, il rapporto non e' esaurito se pende un
procedimento giurisdizionale), o che non siano stati definiti con provvedimenti
amministrativi ormai inoppugnabili; in questi casi, l'illegittimita' della
norma implica la caducazione degli atti amministrativi ancora sub judice e che di essa sono la mera e
vincolata applicazione; al contrario,
dato che i provvedimenti amministrativi, in ragione delle esigenze di certezza
dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validita', superabile
solo ove la contestazione intervenga
nei ristretti termini decadenziali
previsti dalla legge, qualora tale contestazione non vi sia stata, l'atto non
sarebbe piu' controvertibile,
finanche in ipotesi di sopravvenuta declaratoria d'illegittimita'
costituzionale della legge che ne abbia fondato o disciplinato l'emanazione
á
Sent. Corte Cost. 230/2012: un orientamento
giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della
abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma
incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a
quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la
nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e
da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione; nello
stesso senso, rispetto all'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale, in
relazione alla determinazione del
giudice competente, TAR Piemonte
á
Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di
rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza
di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero
include, trattandosi in realta' di doglianze
nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.
á
Sent. Cons. Stato 4443/2014: il divieto
nel giudizio di appello di assumere nuovi
mezzi di prova e di produrre nuovi
documenti recede ove il Collegio
li ritenga indispensabili ai fini
della decisione della causa
á
Sent. Cons. Stato 1325/2015: nel giudizio
amministrativo di secondo grado costituisce
specifico onere dell'appellante
formulare una critica puntuale della
motivazione della sentenza impugnata,
posto che l'oggetto di tale giudizio e' costituito da quest'ultima e non dal
provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige la deduzione di
specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo
che ha fondato la decisione appellata
á
Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile
il ricorso avverso un provvedimento
negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al
Consiglio di Stato; il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale puo' essere adto solo come giudice d'appello, e
non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per
lĠottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia
fatto, nei confronti del Ministero dellĠInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto
al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato",
di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato
alla sezione consultiva per il
prosieguo di sua competenza)
á
Sent. Cons. Stato 3538/2012: il ricorso
contro un'amministrazione dello Stato
dev'essere notificato, a pena di
nullita', presso l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto ha
sede l'autorita' giudiziaria adita (art. 10 L. 103/1979
e art. 11 RD 1611/1933);
in particolare, quindi, il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato
deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
á
TAR Piemonte:
le relazioni illustrative che l'amministrazione resistente predisponga per il
giudizio possono essere utilizzate solo per una piu' completa ed autentica
ricostruzione dei fatti di causa o per una piu' compiuta disamina di merito in
ordine all'interpretazione delle norme che siano rilevanti per il giudizio, ma
non per sollevare, in modo autonomo, domande
o eccezioni processuali, che
rimangono, invece, di esclusiva pertinenza
della Avvocatura dello Stato; in mancanza di un apposito richiamo che le
faccia proprie negli atti dell'Avvocatura, pertanto, quelle domande od
eccezioni non possono ritenersi parte della strategia processuale prescelta
dall'amministrazione resistente
á
L'impugnazione di un regolamento governativo, incidente anche in ordine alla competenza
territoriale del giudice adito, comporta la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (sent. Cons. Stato 5359/2011); se il regolamento governativo ha efficacia su
tutto il territorio nazionale, la competenza e' del TAR Lazio (sent. Cons. Stato 2421/2012)
á
Il ricorso al Capo dello Stato puo' essere
proposto solo contro un atto definitivo, non rientrando tra
queste le sentenze di primo grado non piu' impugnabili per decorrenza del
termine, dal momento che tali sentenze non costituiscono l'espressione ultima,
in linea verticale, della volonta' della Pubblica amministrazione (sent. Cons. Stato 2260/2009 e TAR Lazio)
á
La decisione del
ricorso straordinario al Capo dello
Stato e' impugnabile solo per vizi di forma e del procedimento che si siano verificati
in una fase successiva all'intervento del Consiglio di Stato (concernenti
quindi eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente
della Repubblica; in questo senso, sent. Cons. Stato 836/1986 e sent. Cons. Stato 999/2007); valgono infatti il principio di alternativita' tra
ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale e la necessita' di evitare che
l'impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio
espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con conseguente
sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso
straordinario (TAR Lazio)
á
Riguardo al
godimento dei diritti inviolabili
dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la
posizione del cittadino e quella
dello straniero (Sent. Corte Cost. 62/1994)
á
Sent. CEDU Dhahbi c. Italia:
o
i giudici
nazionali debbono motivare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; in caso contrario, si
determina una violazione di art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto all'equo processo)
o
l'esclusione
dello straniero da misure di sicurezza
sociale di carattere non
contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la
motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione
dello straniero il cui soggiorno sia legale
e non di breve durata
á
Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano (capacita' giuridica, diritto al nome, diritto di
proprieta', etc.), salvo che le convenzioni internazionali in vigore o il Testo
unico dispongano diversamente; nei casi (attualmente inesistenti) in cui Testo
unico o convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitaĠ, il MAE comunica ai responsabili del
procedimento amministrativo e al Collegio notarile i dati relativi al godimento
del diritto da parte dei cittadini italiani nel Paese dĠorigine dello
straniero, con schede semestralmente aggiornate (disponibili sul sito internet
del MAE); accertamento della condizione comunque non richiesto per titolari di
permesso UE[1]
slp o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per
motivi familiari, umanitari o di studio, e per i relativi familiari
regolarmente soggiornanti
á
Giurisprudenza
in materia di risarcimento del danno (nota: il danno patrimoniale e' risarcibile in tutti i
casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito; il danno non patrimoniale e' risarcibile solo
nei casi previsti dalla legge):
o
Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della
persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il
diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dallo straniero in conseguenza
della lesione di tali diritti
inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di
reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi (Sent. Cass. 23432/2014: e a prescindere dal requisito di residenza in
Italia del soggetto da risarcire; nella fattispecie, i familiari di uno
straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale), senza alcuna
disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano (nello stesso senso, Sent. Cass. 19788/2013), e quindi non solo contro il danneggiante o contro
il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso
senso, Sent. Cass. 10504/2009, Sent. Cass. 23432/2014) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori
quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto
al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso
parzialmente diverso, Trib. Roma
e Trib. Milano:
applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno
patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario,
Trib. Torino,
che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai
fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte
del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib. Torino
(che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non
patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore
monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a
ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato
al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara'
spesa
¤
Trib. Roma
e Trib. Milano:
il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere
commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che
-
non si sa dove
l'interessato spendera' il risarcimento
-
il rientro in
patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore
potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita
allo scopo di massimizzare il risarcimento
-
sarebbe
possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il
beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di
caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in
beneficienza
¤
Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma:
il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un
familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona
defunta avrebbe effettivamente apportato
¤
Sent. Cass. 19788/2013: ancorare la quantificazione del danno da risarcire
a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e
collegate a etnia, razza, sesso, nazionalita' o diversita' di costumi e'
manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione
italiana; non e' ipotizzabile che la diversita' delle realta' socio-economiche
possa produrre effetti sull'intensita' delle sofferenze patite dall'essere
umano
o
principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di
direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina
una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento
danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in
condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero
acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le
prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche'
la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto
legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione
decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non
scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate
solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto
giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane
l'inadempimento a causa del dato temporale
á
TAR Lazio:
la responsabilita' risarcitoria
della Pubblica amministrazione va
riconosciuta quando la violazione risulti grave
e commessa nell'ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e
giuridici tali da rivelare negligenza
ed imperizia nell'assunzione del
provvedimento illegittimo; va esclusa
quando ricorrano gli estremi dell'errore
scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti
giurisprudenziali o di complessita' della situazione di fatto (Sent. Cons. Stato 5124/2008); Sent. Cons. Stato 4337/2012 e TAR Liguria:
l'onere della prova che si tratta di
errore scusabile grava sull'amministrazione; Sent. Cons. Stato 1038/2010 e TAR Liguria:
la responsabilita' risarcitoria sussiste anche
in caso di colpa di grado lieve
á
TAR Lazio:
o
il risarcimento
del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in
presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di
causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento
del danno da provvedimento illegittimo,
l'annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali non dimostra
di per se' la spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento
caducato ope iudicis, la
proponibilita' della domanda di risarcimento restando subordinata al definitivo
accertamento, in sede di procedimento amministrativo o in una eventuale futura
sede giurisdizionale una volta che sia stata riedita l'attivita' amministrativa
in esecuzione della sentenza, di tale effettiva spettanza)
o
in relazione ai
danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo
rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il
cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle
presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua
entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto
precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)
á
Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del
risarcimento del danno da ritardo
nell'emanazione del provvedimento,
va provato il nesso di causalita' materiale o strutturale tra danno evento e
danno conseguenza (ad esempio, la concreta perdita di possibilita' di esercizio
di attivita' lavorativa)
á
Trib. Torino:
l'atteggiamento dell'amministrazione improntato al mero silenzio, in un caso
(il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare) in cui l'ordinamento
non fa discendere da tale silenzio (silenzio-inadempimento) alcuna conseguenza
giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), non
puo' che essere ritenuto colpevole, e come tale meritevole di risarcimento del
danno non patrimoniale conseguente patito dal ricorrente (Cass. SS. UU. civ.
26972/2008: risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando
scaturisca da un inadempimento contrattuale)
á Sent. Cass. 17967/2013: pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti; non sussiste, infatti, l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato
á
Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche
i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino
straniero e' l'art. 24, L. 218/1995,
in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina
nazionale, si applica la L. 164/1982
(Trib. Milano, citato in Trib. Prato);
lo straniero stabilmente residente
in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello
strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale
legge (Trib. Prato)
á
Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla
quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011:
o
al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza
riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995);
se il rifugiato e' domiciliato o residente in
Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato
civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione
del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese
dagli sposi
o
non possono
essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da
un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata
davanti a un notaio
o
in mancanza di
nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni,
rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la
mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi
ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano
esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali
la mancata adesione di un nubendo alla religione dellĠaltro; nello stesso
senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
noze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari
(per il titolare di protezione
sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai
fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale
disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due
situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del
nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi.
all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il
nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non
si tiene conto di tali condizioni
o
i nubendi
possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il
tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta,
l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'
o
il matrimonio
non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per
eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente
tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)
á
Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso
dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere
alle pubblicazioni
á
Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013
sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,
o
Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione
di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella
parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere
l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria
legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo,
potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato
rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali
contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico,
disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995
o
l'atto di
"nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una
forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve
trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al
contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto
fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi
puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito
richiesto ed e' necessario e sufficiente
che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di
ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate
á
Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio
in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale
(esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla
Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota:
queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante
l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile
presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010
á
Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono
rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di
quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello
contenuto nell'allegato
alla circolare
á
Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria,
fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle
certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa
locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle
Rappresentanze consolari britanniche in Italia
á
Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi
che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese,
inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato
in Danimarca; su tale documento verr apposta l'apostille, come previsto dalla
convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici
á
Celebrazione del
matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e
un non cittadino
o
la celebrazione
del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o
quando le parti non risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni
matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo
dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni
non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle
autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la
Convenzione di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato
contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla
legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato
di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre
matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o
la richiesta
della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di
residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare
celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione
o
in caso di
nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per
gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per
cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di
notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e'
effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo
dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il
minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2
c.c.; se
ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di
matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 101 del codice civile
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi
risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per
procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
á
La L. 94/2009
aveva modificato art. 116 c.c.
imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio
dello straniero in Italia, anche la
presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa
modifica, due sentenze
o
Sent. CEDU O'Donoghue c. UK:
il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia,
previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra
le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali
limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni
di soggiorno irregolare)
o
Sent. Corte
Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero
viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti
inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben
potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle
restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione
dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente
soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.
¤
e' violato
l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK;
ne deriva la violazione di art. 117 Cost.,
in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza
della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in
contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007
e Sent. Corte Cost. 349/2007)
á
Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di
Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni
matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo'
quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs.
286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c.
(confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato
civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato
civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il
Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive
ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta
nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione
all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente
soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione
del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i
diritti dellĠUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i
matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al
ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su
Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo
sociale
á
Il sindaco di
Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e
ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e'
stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il
matrimonio (da articolo Repubblica)
á
Una cittadina
straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata
all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva
accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
á
Lo Stato e'
stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si
rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare
le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che
lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu
notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)
á
Il matrimonio di
un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato
estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in
violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della
Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e
pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato
civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in
Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63,
lettera d, DPR 396/2000),
purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010)
á
Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono
state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello
Stato (art. 28 L. 218/1995),
non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti,
quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine
pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio,
contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico,
come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto
per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Non puo' essere
trascritto il matrimonio tra un
italiano ed uno straniero celebrato
all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine
pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della
celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto
se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza
del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento
quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co.
2 c.c.), il
matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale
scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
ai fini del
rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che
intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi
aderenti alla Convenzione di Monaco
5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun
Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere
alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede
l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino
italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale
dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di
verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la
cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di
effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio
da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
á
E' possibile
trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia
stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare
matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato
straniero abbia aderito alla Convenzione dellĠAja del 12 giugno 1902, per regolare
i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000;
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di
Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico,
l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato
civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati
a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo
dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi
all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai
fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni
rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e'
parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue,
che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione
á
Lo straniero
regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale; note:
o
art. 117 Cost.
riserva alla legislazione esclusiva
dello Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione"
e della "legislazione elettorale"
di Comuni, Province e Citta' metropolitane (Parere Cons. Stato 6 Luglio 2005); sulla base di tale parere, annullate disposizioni dello statuto del Comune di Genova (con DPR 17/8/2005) che riconosceva il diritto di elettorato attivo e passivo a livello
comunale, e delibere dei Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena (con delibera PCM 31/8/2006) che riconoscevano tale diritto a livello
circoscrizionale e di quartiere
o
in base ad una
modifica apportata allo Statuto del Comune
di Milano, in occasione dei referendum
comunali possono votare anche gli stranieri maggiorenni residenti nel
Comune di Milano alla data di indizione del referendum e titolari di permesso
di soggiorno UE slp (com. Stranieriinitalia)
á
Il regolamento
dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle
elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il
godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al
Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)
á
Le tradizioni etico-sociali di natura
essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello
Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando
la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di
diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento
che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro
l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi
"antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito
dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della person
á
Trib. Lecco
(citato da Comm. Tributaria Lecco): il diritto
all'utilizzazione della proprieta' privata come luogo di culto, a prescindere dalla categoria di accatastamento dell'edificio, e'
garantito da art. 19 Cost. e da
art. 7 D. Lgs. 504/1992 (a seguito della sentenza, Comm. Tributaria Lecco ha accolto il ricorso presentato da un'associazione
proprietaria di un edificio adibito di fatto al culto islamico, ma non
accatastato come fabbricato per esercizi di culto, contro l'avviso di
accertamento emesso da un Comune della provincia ai fini del pagamento
dell'ICI)
á
TAR Lombardia: il Piano di Governo del Territorio dei Comuni (nella fattispecie,
quello del Comune di Brescia) deve tenere conto anche delle istanze in termini
di servizi religiosi delle comunita' diverse da quella cattolica, tra cui
quella islamica, presenti sul territorio; la stipula di una convenzione con gli
enti ed associazioni religiose deve ritenersi necessaria solo nei casi in cui
si debbano realizzare opere con contributi e provvidenze pubbliche, ma non per
la semplice programmazione dei servizi religiosi, dato che, altrimenti, si
realizzerebbe una indebita interferenza nel diritto fondamentale alla liberta'
religiosa di cui all'art. 19 Cost.,
all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto in tal modo il Comune potrebbe scegliere
in modo discrezionale di promuovere o altrimenti avversare una qualche
confessione religiosa rispetto ad altre; il ricorso e' ammissibile, anche se
l'associazione ricorrente non ha il monopolio delle attivita' religiose della
comunita' islamica e non la rappresenta per intero
á
Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le
confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini
urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a
infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di
diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto
nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose
á
Impugnata
dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)
o
violazione degli
artt. 3, 8 e 19 Cost., per
l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie
stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del
diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa
o
violazione di
art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per
aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati
europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello
Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose
o
violazione di
art. 118 co. 3 Cost., per
non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle
forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza
pubblica
á
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
á
Sent. CEDU Le Pen c. Francia: la liberta' di espressione puo' essere
legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli
appartenenti ad una minoranza religiosa
á
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei
permessi di soggiorno
á
Il Consiglio Speriore della Magistratura,
deliberando in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Torino, dopo che un
giudice di quel tribunale aveva ingiunto a un'interprete di togliersi il velo,
sulla base dell'obbligo di legge di assistere all'udienza a capo scoperto, ha
affermato che e' legittimo indossare,
per ragioni religiose, il velo in udienza, dal momento che la liberta' di professare la propria fede
religiosa trova il solo limite nel rispetto del buon costume (da un comunicato di Stranieriinitalia)
á
Il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Chivasso ha chiesto l'archiviazione del
procedimento contro una donna egiziana accusata di aver indossato il burqa in luogo pubblico; il fatto,
secondo il Procuratore della Repubblica, non
costituisce reato se il burqa e' indossato per motivi religiosi e chi lo indossa non rifiuta di scoprire il volto in sede di controllo (da articolo de La Stampa, riportato in Rass. stampa Italia Razzismo 12/6/2012)
á
Note:
o
in Francia, Sent. Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo privato, non
e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e capi
d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro
svolto; allo stesso tempo, Sent. Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare di
indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica
in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e, conseguentemente,
e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che rifiuta di adeguarsi
al divieto
o
in Gran
Bretagna, un giudice ha stabilito che la donna di religione islamica non puo'
deporre, come imputata, a viso coperto, perche' questo impedisce alla giuria di
valutarne la credibilita' (da un comunicato di Stranieriinitalia)
o
il divieto di
indossare nei luoghi pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione
del Canton Ticino, a seguito del risultato di un referendum (da un comunicato di Stranieriinitalia)
á
Sent. CEDU S.A.S. c. Francia:
o
il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato
sulla base di ragioni di pubblica
sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla
necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia
generalizzata
o
il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa
dei diritti della donna, soprattutto
se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna
o
il divieto non puo' essere motivato dalla tutela
della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il
velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'
o
il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita
dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso;
rispetto a questo bilanciamento tra
liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati
hanno ampio margine di discrezionalita'
o
alla Corte europea dei diritti dell'uomo
spetta valutare se le misure prese a
livello nazionale siano giustificate
in principio e proporzionate
o
benche' non vi
sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in
Francia, considerato il margine di discrezionalita'
che va concesso a ciascuno Stato (nota:
solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la
Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)
o
pur dando
origine a una discriminazione indiretta
nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole
e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta'
il punto della proporzionalita')
á
Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che
conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base
del fatto che l'essere integrata
negli schemi di vita di una comunita'
Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende
concreto il pericolo di recidiva (nota:
motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata,
perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento
personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il
provvedimento
á
Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di
accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane
di nomadi, sia su suolo pubblico sia
su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione;
ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e
attrezzature in caso di violazione del divieto
á
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
á
Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il
principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art.
14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione
della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di
origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita'
all'interno della comunita' Rom
á
TAR Lazio
(la cui efficacia e' sospesa da Ord. Cons. Stato 6400/2009, per la prevalenza in fase cautelare degli interessi
delle amministrazioni pubbliche):
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi
della liberta' personale, a prescindere
dalla loro necessita' e anche quando
gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in
assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del
Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali
in materia di liberta' personale, le
norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)
o
illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per
le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli
accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di
una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di
sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno
al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno
sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
potere
dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli
interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita'
lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel
territorio del Comune di Milano,
sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli
accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di
una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del
principio di liberta' di circolazione
e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione
dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere
lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e
di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e
del diritto alla vita di relazione
á
Sent. Cons. Stato 6050/2011:
o
riforma, in
parte, TAR Lazio,
aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio
delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata
analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza
degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata
l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita'
non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento
interno)
o
osserva come,
benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom,
anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio,
giacche' le misure si applicano a tutti
coloro che si trovano nei campi nomadi
o
rigettato il
ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o
Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione
(discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione
emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei
Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna
parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di
impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di
emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita'
nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per
se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un
vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la
parte di motivazione fondata su una valutazione del merito
o
il fatto che il
Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita'
in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del
provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e'
sindacabile dalla Cassazione
o
non e' neanche
sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia
annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in
particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto
e Piemonte e prorogato per due anni)
á
Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il
quale "Il decreto di idoneita'
all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983
non puo' essere emesso sulla base di
riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere
indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse
dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel
quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione
internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di
fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo
contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa
o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare
l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale
á
E' consentita la
guida in Italia con patente rilasciata da Stato estero, purche' il titolare
(cittadino italiano, straniero o apolide) non sia residente in Italia da oltre un anno (art. 135 del Codice della
strada, approvato con D. Lgs. 285/1992); trascorso un anno, e' richiesta la conversione della patente
(se prevista da accordo di reciprocita') o
l'acquisizione della patente italiana
á
Conversione
della patente di guida consentita (Circ. Mintrasporti 19/10/2011, Circ. Mintrasporti 29/2/2012 e All. 1 Circ. Mintrasporti 18/2/2013)
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati:
Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al
19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea
(Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia (fino
all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia,
Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014
o
ad alcune categorie di cittadini dei
seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e
loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro
familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
á
La domanda di
conversione si presenta presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei
trasporti terrestri (gia' uffici della Motorizzazione Civile)
á
Circ. Mintrasporti 19/10/2011 e Circ. Mintrasporti 29/2/2012: la patente estera in originale e' ritirata all'atto
della consegna della patente italiana, ottenuto per conversione (non all'atto
del deposito dell'istanza, di modo che, nelle more della conversione, il
conducente possa guidare in Italia e all'estero); la patente italiana non puo'
essere rilasciata se quella estera non viene contestualemente riconsegnata
á
Il cittadino comunitario puo' guidare senza limiti temporali in Italia se
titolare di patente nazionale in
corso di validita' (Direttiva 91/439/CEE)
á
Nota Mintrasporti 11/5/2011: e' necessaria l'autorizzazione per svolgere un trasporto
internazionale di pacchi e di colli
con un veicolo leggero, salvo che
questa attivita' non sia liberalizzata da un accordo bilaterale (non esiste un accordo del genere con la
Moldavia; con l'Ucraina esiste un accordo che liberalizza i trasporti postali
svolti nell'ambito di un servizio pubblico o in un regime di servizio pubblico,
ma non quelli svolti in regime privatistico)
á
Gdp Udine:
le disposizioni che impongono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per
chi effettui autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e
tonnellaggio si applicano, quando il tonnellaggio sia inferiore ai 35 quintali, ai soli cittadini italiani, dal momento
che il Regolamento UE 1072/2009 esonera
dal possesso di qualunque licenza o autorizzazione il trasporto nel territorio dell'Unione europea entro tale limite di
peso, lasciando impregiudicata la facolta' di ciascuno Stato membro di imporre
ai propri cittadini condizioni per lo svolgimento di tale attivita'; nota: la sentenza omette di considerare
che Regolamento UE 1072/2009 dispone che in attesa della conclusione degli
accordi previsti dallo stesso regolamento, restano in vigore le disposizioni
relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che
figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi
interessati (l'accordo tra Italia e
Ucraina in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci,
ratificato con L. 404/1999, prevede che il vettore con sede sociale nel
territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra
i due paesi, e per quelli in transito, di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del paese nel
territorio del quale si effettua il trasporto, salve eccezioni che non
includono, pero', il trasporto di tonnellaggio inferiore a 35 quintali)
á
Circ. Mintrasporti 1/9/2011: ai fini della conversione di patenti di guida
rilasciate dalla Moldavia, gli uffici della motorizzazione devono chiedere
all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla
documentazione di rito, un'attestazione da cui risulti se la patente moldava da
convertire e' stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, o se e'
stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha
emesso la patente originaria per esami (per valutare, in questo caso, se la
patente sia effettivamente convertibile); circ. Mintrasporti 13/10/2011: tale atetstazione non e' richiesta per le patenti
moldave rilasciate dopo il 5/9/2011, dato che queste specificano se si tratti
di patente ottenuta per esami o per conversione di patente di altro Stato (in
tutti i casi, pero', sussiste la possibilita', in base ad art. 10 dell'Accordo
tra Italia e Moldavia, di richiedere un'attestazione per altri motivi qualora
sorgano dubbi sulla patente da convertire)
á
Circ. Mintrasporti 18/10/2011: aggiornate, ai fini della conversione delle patenti
rilasciate dal Marocco, gli allegati tecnici dell'Accordo tra Italia e Marocco
26/11/1991, relativi a tabelle di equipollenza, modelli di patente (incluso il modello tipo carta di credito), certificato di accertamento medico
á
Circ. Mintrasporti 19/10/2011:
o
in vigore dal
14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o
la conversione
e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in
Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o
in caso di
richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione
informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione
puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami
di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana
(emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un
provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso
di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato
dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata
e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1
lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della
patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non
precederlo!
o
in allegato
all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita'
e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato
dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi
o
sono
irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo
l'acquisizione della residenza in Italia
o
non possono
essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento
estero non convertibile in Italia
á
Circ. Mintrasporti 29/2/2012:
o
in vigore dal
12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida
o
a seguito
dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia
all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente
di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati
richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi
persistenti, tramite le rappresentanze consolari
o
disposizioni
analoghe, mutatis mutandis, a quelle
riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di
conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o
ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia
in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione
á
Circ. Mintrasporti 26/9/2012:
o
dal 28/9/2012,
gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi,
contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di
guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione
o
dal 19/1/2013
entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle
patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che
abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di
tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie
non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono
ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione,
una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra'
essere prodotta unĠattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica
macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima
conversione
o
in presenza di
una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata
per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato
che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione
Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata,
richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale
sia rilevabile quello Stato
á
Circ. Mintrasporti 18/2/2013:
o
in vigore
dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida
o
conversione
effettuata, senza esami, in conformita' alla III Tabella di equipollenza
o
le patenti serbe
redatte sul modello cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014
o
all'istanza di
conversione, oltre alla documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto
il Certificato di validita' e autenticita' della patente di guida, rilasciato
dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio
italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba
e allegato all'Accordo Italia-Serbia
o
le patenti serbe
convertite in Italia sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia
in Italia
o
le patenti
estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito
dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida
italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art.
135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna
della patente italiana
o
per i
neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in
Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la
conversione (art. 4 Accordo Italia-Serbia)
o
non e' possibile
accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo
lĠacquisizione della residenza in Italia, ne' patenti serbe ottenute in
sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia
o
la conversione
senza esami e' consentita solo per i titolari di patente serba residenti in
Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o
ai richiedenti
con residenza superiore a quattro anni, viene data informazione scritta (da far
sottoscrivere all'interessato) che contestualmente alla consegna della patente
italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato allĠinteressato
un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici
o
in caso di
mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato
dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente serba, dopo la conversione, e'
ritirata e restituita all'Autorit di rilascio (art. 7 Accordo Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi
dellĠart. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992
á
Circ. Mintrasporti 18/7/2013:
o
con l'entrata
nell'Unione Europea della Croazia e'
possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui due nuovi
modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati
o
le patenti
rilasciate in Croazia potevano gia' essere convertite anteriormente
all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli piu' recenti per le
quali si era in attesa della definizione di una procedura d'aggiornamento da
concordarsi con le autorita' croate
o
dovendosi
applicare la normativa comunitaria, per le patenti croate, oltre alla
"conversione", potra' essere effettuata la procedura per il
"riconoscimento", che, con il rilascio del previsto tagliando,
permette la gestione del documento senza convertirlo e quella per il
"rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o furto (art.
136-bis del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992)
o
per le patenti
di guida croate redatte sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A,
B, C, D, E, F, G, H) potra' continuare ad essere applicata la tabella di
equipollenza gia' in uso
o
successivamente
a tale modello in Croazia ne sono stati emessi altri due e introdotte altre
categorie; pertanto per le patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si
fara' riferimento alla tabella allegata alla circolare
á
Circ. Mintrasporti 19/2/2014:
o
nel caso in cui
uno straniero richieda il rilascio (inclusi conversione e duplicato) di un
titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento
equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identita', gli uffici
della motorizzazione procedono come segue:
¤
nel caso in cui
il luogo di nascita risulti da uno di tali documenti, esso e' riportato cosi'
come e' scritto sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso
¤
in caso
contrario, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, e' iscritto lo
Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti
o
nei casi di
discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti,
gli Uffici Motorizzazione civile, al fine di garantire l'uniformita' dei dati
da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida richiesto con quelli contenuti
nei documenti esibiti dallo straniero, gli segnalano la necessita' di
interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della questura, che hanno
rilasciato i documanti, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente,
far rettificare le generalita' contenute nel permesso di soggiorno
o
nei casi di
indicazione di dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul
permesso di soggiorno, sulla documentazione utile al procedimento sono
riportati quelli iscritti sul permesso di soggiorno
á
Cifre:
o
veicoli
intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus,
9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102
motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime
nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania
(261.472)
o
patenti
attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania (378.068),
Marocco (229.193), Albania (225.126)
o
coinvolgimento
in incidenti in un anno (dati ACI
riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime
10 nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504),
marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani
(678), egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)
á
Presentato ricorso
perche' sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di
illegittimita' costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR
auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale;
á
Trib. Milano
ha ritenuto invece di dover censurare
immediatamente come discriminatoria
la previsione del Bando 2011
per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in
Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a
un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica,
sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino
e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta
comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non
puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo
quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta
servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto
dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole
precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti
formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio
civile; l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine
cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana
á
Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per
Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio
dei volontari gia' selezionati nellĠambito del Bando 2011
censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano,
limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011
per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e allĠestero
á
Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura
dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli
cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata
legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la
norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora
vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non suscettibile
di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione
á
Corte App. Milano: conferma Trib. Milano,
osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato
primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e
non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello
Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi
giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere
non preclusivo di art. 51 Cost. in
materia di accesso al pubblico impiego
á
In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi
ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare
volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa
della Patria, riferito da art. 52 Cost. al
cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre
disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001),
e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di
cui alla lettera g dellĠart. 1 L. 64/2001,
e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e
co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001;
e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul
quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)
á
Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellĠEmilia colpite dal
terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza
italiana; nota: esclusione criticata
in una nota del Difensore civico della Regione Emilia
Romagna
á
Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari
da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza
italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012
e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli
affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005
á
Trib. Milano:
allineandosi a Trib. Milano
e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito
della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio
civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il
comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli
stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non
inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la
presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio
nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che
o
gli apolidi,
residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di
un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica,
come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla
legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono
quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi
come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la
partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri
funzionali alla sua difesa
o
risulta conforme
a quanto previsto da art. 2 Cost.
permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso
materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione
al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori
perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria
á
Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellĠordinanza Trib. Milano
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi
richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana
riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di
cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso
di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per
protezione sussidiaria; nota: il
decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano,
che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti
á
Parere Cons. Stato 1091/2014:
o
l'evoluzione del
servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del
servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente
nell'art. 52 Cost., in
un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e
avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di
solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e
spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che
gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che
risiedono in Italia
o
il servizio
civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale
esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo
analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria
della formazione professionale
o
la disposizione
di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso
richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata
nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti
stranieri, va disapplicata, perche'
incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per
gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro
familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione
internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento
diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali
o
il Dipartimento
della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile,
disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con
quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e'
qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri
lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al
servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione
basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare
il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri
requisiti per l'accesso al servizio civile
á
Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):
o
dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza
italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
o
benche' sia
cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo,
il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che
escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di
Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad
art. 363 co. 3 c.p.c. (il
principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,
quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte
ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di
costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se
non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione,
neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita';
l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di
enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare
dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso,
"altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse
generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro
ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in
questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si
rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della
tutela di un diritto fondamentale"
o
impossibile dare
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione
"cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre
i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
o
il servizio
civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma,
avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in
connessione con art. 2 Cost.,
permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana
e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra
bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione,
inclusione e coesione sociale
o
l'esclusione dal
servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua
persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra
cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne'
ragionevole
o
il valore dello
"stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.:
impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di
cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di
uguaglianza
o
l'esclusione e'
discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in
Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e
dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei
rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta'
e di pace
o
il significato
di art. 52 Cost. e'
quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini:
nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non
implica che lo straniero ne sia escluso)
o
ulteriore
profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente
violazione di art. 76 Cost.),
basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai
"cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo
transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo
transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il
compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto
consentirle anche l'esclusione degli stranieri
á
Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in
Italia, compilando l'apposito modulo per
la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva
á Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046 unita' da un successivo bando) e 11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria
á
Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita'
costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:
o
la questione, in
riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e'
fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi,
oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione
esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella
cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va
dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui
all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che
risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si
riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del
servizio civile a finalita' di solidariet sociale e l'inserimento in attivita'
di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di
integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini
stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta
dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e
all'integrazione nella comunita' di accoglienza
o
la questione, in
riferimento ad art. 76 Cost., e'
invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001,
che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne
sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta
infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione
al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base
dell'identita' di genere dell'aspirante
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da
avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso,
oltre che i citatdini italiani, i cittadini
comunitari, i loro familiari titolari
del diritto di soggiorno, gli
stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del
servizio civile nazionale 23/7/2015,
viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini
per la presentazione della domanda
Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino
italiano (torna all'indice del capitolo)
á
Garantiti a
tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani (art. 2, co. 3 T.U.; Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la paritaĠ si estende a
tutte le attivita' non riservate all'italiano
á
Note:
o
benche' il
nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le
convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive
direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova);
le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro
in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano,
che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR 382/1980
(che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione
di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
¤
Sent. Corte
Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto
comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di
lavoro con i lettori universitari
quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
¤
benche' il
diritto comunitario non si applichi
a situazioni puramente interne di
uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
¤
la connessione della situazione interna
con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita',
come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a
una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel
territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera
circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
¤
in presenza di
una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano
fruito della libera circolazione
¤
art. 1 L.
943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs.
286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
¤
quando le norme
interne prevedono la parificazione
tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti
dal diritto comunitario si applicano
anche, per il tramite di quelle
norme interne, al cittadino straniero
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione
all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo
in Sent. Corte Giust. C-270/13
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto
diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione
gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata
da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche,
ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge
l'assunzione di stranieri a termine; nota:
Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso UE slp,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
Gli infermieri professionali (con titolo
riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato
(circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile;
Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie
pubbliche:
o
lĠassunzione da
parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta
di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o
il nulla-osta
puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o
non e'
consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o
il
riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta
da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente
per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine
professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo'
essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
nota: prima che
venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella
struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987;
in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass.
24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a
tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure,
considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte
di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con
contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo
indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato
ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non
idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna
delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
á
Accesso
all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014,
art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931
(Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il
requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai
lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L.
628/1952); in precedenza, si erano
registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:
o
tali imprese si
configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla
loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del
personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o
le disposizioni
di cui all'all. A RD 148/1931 sono
derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
¤
sono state
implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
¤
violano il
principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
¤
violano la
normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la
disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi
l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso
al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o
Trib. Milano
(richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
¤
l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche
alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori"
(coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
¤
la previsione
del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione
di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che
preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di
partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
¤
attivita' che
non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono
piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello
stesso senso, Trib. Milano:
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni
solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione
puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi)
o
Trib. Torino:
e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione
del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani
GTT s.p.a. di Torino
o
Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione
europea: la clausola di cittadinanza
di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale
viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito
dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini
comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione
internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al
quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
á
Parere UNAR
(emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa
Interculturale): la norma di L. 47/1948
che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o
periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto
di art. 9 L. 52/1996)
potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di
art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib.
Milano e Trib. Brescia
á
Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in
Italia ed iscritto all'albo dei
giornalisti, ha diritto a diventare direttore
responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948
deve ritenersi abrogata per
incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra
straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2
D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di
registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli
uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere,
specificando che
o
qualora i
Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento
puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero
adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base
di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o
nel corso di
tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di
costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948
(nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non
essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
á
Trib. Torino:
o
art. 3 L. 47/1948,
che impone che il direttore responsabile
di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998
(parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di
diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12
lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE
slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o
pur essendovi un
possibile contrasto con art. 21 Cost., che
sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad
autorizzazioni o censure, non puo'
essere sollevata la questione di legittimita'
costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo
e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo'
procedere ad adottare una interpretazione
costituzionalmente orientata
á
Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale
Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del
Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una
cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino)
l'iscrizione della testata giornalistica
che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di
cittadinanza italiana (comunicato ASGI)
á
L'Associazione
Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda
di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore
responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere
l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della
cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI)
á
Trib. Milano:
illegittima l'esclusione del titolare di
permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per
attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita',
prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a
cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere
espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo
spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la
formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso
ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo
straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita'
precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3
co. 2 lett. a L. 12/1979
non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente
lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per
la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp
o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di
soggiorno
á
Trib. Milano:
i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti
pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si
applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001
á
Trib. Milano
(su ricorso
presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del
Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e
delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali,
per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri
di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova
e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui
Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le
selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi
á
Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto
dal Ministero per i Beni Culturali per lĠassunzione di personale appartenente
alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra
i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria,
escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla
base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque,
il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi
dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)
á
Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di
sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per
all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e
comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando,
consentendo la partecipazione anche dei cittadini
á
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2
co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
á
Trib. Verona:
discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale
(AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha
previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della
disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche
il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase
funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il
principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro,
sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale
ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle
fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se
anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino
la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di
questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di
ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia
essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati
impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione
del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto
preclusivo della partecipazione)
á
Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso,
in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere
professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della
evidente fondatezza del ricorso e del periculum
in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio
previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di
cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi
delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto
della ricorrente alla partecipazione
á
TAR Lazio:
rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione
di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili
degli Sportelli Unici sulla base di
una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la
cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando
erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata
anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale
consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare
alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di
partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del
bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla
procedura di determinati soggetti
á
Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche'
le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della
cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di
lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato,
coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di
alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per
diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani o
comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i
termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento
originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso
senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni
italiani, Parere UNAR
e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)
á
L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri
á
Riaperti, a
seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per
la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della
Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente
soggiornanti, in un primo tempo esclusi
á
Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando,
nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per
l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini
formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione
europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato,
con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento
del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)
á
Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando
di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri,
inizialmente esclusi
á
A seguito
dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti
del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di
personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di
parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato
il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la
questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita
altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla
successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni
che assumera' a seguito di tale revoca
á
Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima
verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta
Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune
anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla
legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta
á
Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei
concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri
á
Presentato
ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione
specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti
nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo
svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i
cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI
con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato
sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici,
potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati
á
Parere UNAR:
si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione
in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di
accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di
trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni,
osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di
specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di
convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo
straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
á
La Regione Valle
d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR,
ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con
il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato
dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
á
Trib. Udine:
il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale,
trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera'
svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica
amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla
base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito
della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato,
con delibera,
la precedente delibera di esclusione della candidata
á
Lettera dell'ASGI al Ministro dellĠIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la
Cooperazione internazionale e lĠIntegrazione e allĠUNAR per segnalare come
illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto
dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di
sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in
considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione
allĠinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che
dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lĠattivita' lavorativa per la
quale sono abilitati; Trib. Roma:
le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse,
dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi
generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp
e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare
il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la
possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare
come insegnanti
á
Lettera dell'ASGI al direttore generale dell'ASL di Olbia con cui si chiede di chiarire
esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri,
dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso
senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998
e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3
D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975
á
Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi
strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica
amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non
e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione
á
Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del
requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di
pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il
Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando
á
Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere
discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellĠOrdine che impone il
requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
á
A seguito delle
azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il
Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di
concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi,
assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)
á
A seguito di
lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che
aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico
per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che
escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto,
prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20
giorni
á
Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala
l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
per la copertura di posti vacanti nellĠOrchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e
comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha
accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un
provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione
á
Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato
dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso
pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore
in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la
Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse
di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza
comunitaria ai fini dellĠammissione ai predetti bandi, consentendo agli
stranieri di partecipare a queste selezioni
á
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della
Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il
principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica;
nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza
applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
á
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
á
Un bando
dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i
requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)
á
Una Nota ASGI
segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di
personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione
pubblica:
o
le violazioni
riscontrate risultano di tre tipi:
¤
alla voce
"requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria
o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di
trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una
tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato
legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a
determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto
originario di accesso
¤
e' indicato
espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
¤
l'inclusione di
un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a
partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica
amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi
alcuna limitazione
o
enti che hanno
emesso bandi illegittimi:
¤
Ferrovie
Circumetnea
¤
Banca d'Italia
(60 coadiutori)
¤
Ospedale
Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
¤
Ordine degli
avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
¤
Comune di
Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
¤
Casa di riposo
Cassinelli (cuoco); bando sospeso
¤
ANAS (spalatori
neve): ammessi solo cittadini italiani
¤
MIUR
(graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad
Ascoli Piceno
¤
Unione di Comuni
Reno Galliera (funzionario tecnico)
¤
Azienda
regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
¤
Azienda
ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo
determinato)
¤
Comune di
Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari;
bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
¤
A.Di.S.U.
"L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto
allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari
legale); bando poi modificato
¤
Munianum SPA,
societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini
italiani
¤
Azienda
sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un
dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e'
aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari
¤
Comune di Acerra
(elenco/short list di esperti per
l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa
"Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini
italiani o comunitari
á
Il Comune di
Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore
amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei
soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di
permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di
protezione internazionale (com. ASGI)
á
A seguito di
lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della
Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza italiana
o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla pubblicazione di un
avviso,
lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli
stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda
inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)
á
A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini
italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica
dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli
cittadini stranieri illegittimamente esclusi
á
Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al Tribunale
di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla
cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in esame, era stata inserita la
clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di spalatori; nota: non solo non
vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non e' neanche pubblica
amministrazione)
á
Il titolare
dello status di rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria sono
equiparati (D. Lgs. 251/2007, come
modificato da L. 97/2013)[2]
al cittadino comunitario riguardo
all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso
all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
á
Il familiare straniero di cittadino
comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente)
accede all'impiego alle dipendenze
della pubblica amministrazione a
parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e
art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso dell'ammissione
dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima
dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare
straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea
á
Il titolare di
permesso UE slp accede all'impiego
alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D.
Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo
l'esclusione delle attivita' che comportino
l'esercizio, anche occasionale, di pubblici
poteri
á
Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che
comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita'
risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co.
14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a
cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la
precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione,
riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica
amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario
á
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari
stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure
art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
á
Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province
italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso
pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle
modifiche introdotte dalla L. 97/2013
á
Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale
amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e
comunitari (Allegato D1,
Allegato D2
e Allegato H);
l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che
corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i
familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di
protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione
delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA
á
Note:
o
in tutti i casi
di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo
tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari
di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di
frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale
atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra
possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo
abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o
il Ministro per
gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo
in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al
momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire
con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e'
consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore
straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a
valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che
espliciti definitivamente la parificazione,
ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa
e il cittadino comunitario
o
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di
escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente
contemplati
o
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
o
l'uguaglianza
tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o
art. 27 D. Lgs.
286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto
cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere
considerato "riservato all'italiano")
o
se il
comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni
normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e'
comportamento illecito
o
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
o
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
á
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani,
e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i
cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento
di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio
logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di
modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in
autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base
della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non
collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini
stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di
conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al
provvedimento sulla home page del
sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e
valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano
collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani
á
Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori
stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo
contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si
trattava di posti a tempo determinato)
Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna all'indice del capitolo)
á
L'esibizione del permesso di soggiorno o
del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido)
agli uffici della pubblica
amministrazione per il rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni e altri
provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo
svolgimento di attivitaĠ sportive e
ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni
sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e
alle prestazioni scolastiche obbligatorie
(art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)
á
Note:
o
per provvedimento si intende, di
regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che
l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad
una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque
pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se
l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza
pubblica delegati a privati, ad
esempio tramite concessione
(dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di
poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno costituisce un onere,
non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento,
e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello
straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui
all'art. 323 c.p.)
o
l'esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle
"prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale
della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative
all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le
quali viga un obbligo di erogazione
da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante
da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso,
parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi
e le provvidenze finalizzati a
rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di
esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della
disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante
l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore
- o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della
cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di
matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi
pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di
dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico
della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli
atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso
senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ĵ
la dichiarazione
di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia
assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000,
possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia
espresso la volonta' di non essere nominata
Ĵ
lo straniero che
effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[3]
presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di
art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie
include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla
struttura
Ĵ
l'eventuale
segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di
condizioni col cittadino italiano
-
secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere
anche il riconoscimento del figlio,
e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al
diritto di accesso del minore
straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del
genitore, del titolo di soggiorno (consentita,
a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs.
286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano
"tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune
di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del
minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente
(il genitore), ma anche di interesse del
minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere
discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei
genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il
diritto all'educazione (art. 28); in
questo senso, prassi del Comune di
Firenze, segnalata da articolo di stampa
¤
il Ministro
dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede
di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e
grado
¤
riguardo al
diritto alla prosecuzione degli studi dopo
i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a
prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale
posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai
minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole
e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione
della normativa che porti a precludere
l'accesso all'esame di maturita' per
gli studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione
europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni
persona ha diritto all'istruzione
e all'accesso alla formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto
all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ĵ
tale diritto fa
parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in
base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
Ĵ
Sent. CEDU
(Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che
spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti
scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di
trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche
maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente
il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
-
Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e'
diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR Sicilia:
il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere
necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono
esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle
alunne e agli alunni stranieri maggiorenni,
presenti sul territorio provinciale,
il diritto a completare il proprio percorso
scolastico o formativo"
-
in relazione al
caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di
maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per
risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla
mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di
maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)
o
l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che
acceda alla struttura carceraria per visita
al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la
mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni
sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come
privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e'
elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo
pagamento della tariffa
o
lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e
dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione
dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti
connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
á
I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali
e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata; le restanti
certificazioni hanno validita' di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore (art. 41 L DPR 445/2000)
á
Circ. Mininterno 4/5/2015 (basato su Parere Cons. Stato 1275/2015): la certificazione rilasciata da un medico preposto
a un servizio di medicina generale della ASL o convenzionato con il SSN a uno
straniero, non iscritto al SSN, ha valore probatorio in relazione alla
presenza, dal momento che il medico, in caso di falsa attestazione potrebbe
essere imputato per il reato di falso ideologico, in quanto esercente un
servizio di pubblica utilita'; in senso
contrario,
o
Sent. Cons. Stato 62/2015: la prescrizione di un farmaco rilasciata da un
medico libero professionista non ha carattere di "documentazione
proveniente da organismi pubblici" (nel caso, utilizzata ai fini della
regolarizzazione)
o
Sent. Cons. Stato 2408-2015: il medico di medicina generale non e' un pubblico
dipendente, ma un libero professionista che svolge l'attivita' per conto del
SSN in regime di convenzione, e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo
in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione (in
particolare, solo nei confronti degli assistiti iscritti nell'apposito elenco);
diverso e' il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle
strutture delle ASL e dalle aziende ospedaliere (quali servizi di pronto
soccorso e ricoveri), che non possono discriminare fra gli utenti in ragione
del loro status e del possesso di un regolare titolo di soggiorno
á
Lo straniero
regolarmente soggiornante puoĠ utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000,
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, co. 2 DPR 445/2000;
il Regolamento specifica, con disposizione successiva nel tempo, che deve
trattarsi di disposizione contenuta nel Testo Unico o nello stesso
Regolamento); lo straniero autorizzato a soggiornare in Italia puo' utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000
anche nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante (art. 3, co. 2 DPR 445/2000)
o
benche' art. 40 DPR 445/2000
(come modificato da art. 15 L. 183/2011)
consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo
nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione
dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina
speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000,
relativa allo straniero
o
nei procedimenti
amministrativi relativi agli stranieri, debbono
quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale
acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o
nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed
certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16
DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti
igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art.
30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o
nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato,
dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999),
certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di
studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D.
Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012: in questi
casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere
apposta la dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti
disciplinati dalle norme sull'immigrazione"
á
Al procedimento
relativo alla cittadinanza si
applicano, da subito, le diposizioni in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione, dal momento che
l'allegazione dei certificati in materia di cittadinanza e' prevista non solo
per gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che
intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare
dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non ha dettato una disciplina
specifica per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento
della cittadinanza allo straniero; sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati deve essere apposta quindi, a pena di nullita', la dicitura "il
presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione
o ai privati gestori di pubblici servizi"; se pero' il dato richiesto
attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un
consolato italiano si procede all'acquisizione della certificazione prodotta
dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012)
á
Art. 17, co. 4-bis
e segg. L. 35/2012 (come modificata
da L. 15/2014) sopprimono la disciplina
speciale di cui all'art. 3 DPR 445/2000
e all'art. 2 co. 1 DPR 394/1999 con decorrenza dal 31/12/2015 (art. 17 co. 4-quater L. 35/2012 come modificato da
L. 11/2015)[4]
e stabiliscono che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono individuate le modalita' per l'acquisizione
d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale,
dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti
l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'
nell'acquisizione della documentazione; nota:
il Dossier Mininterno sul decreto-legge 192/2014 "milleproroghe"
motiva il ritardo con la ritardata
attuazione dei collegamenti telematici tra i ministeri coinvolti
á
Al di la' del
nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di
attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'
abitativa finalizzata al ricongiungimento
rappresenta un'attestazione di
conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di
accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato
e non puo' pertanto (ne' potra' dal 1/1/2013) essere
sostituita da un'autocertificazione;
non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non
puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi" (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012 e circ. Mininterno 21/5/2012)
o
le norme
introdotte da art. 15 L. 183/2011
sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati
rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di
stato civile
o
quando si tratti
di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad
esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato
civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani,
deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato
civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini
della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica
dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del
dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione
o
quando invece il
dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o
presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione
prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad
esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o
gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)
á
Non e' consentito il ricorso alla segnalazione di
inizio attivita' corredata da dichiarazioni
sostitutive ai fini del rilascio di atti autorizzativi da parte di alcune
amministrazioni; in particolare, da quelle preposte alla pubblica sicurezza e all'immigrazione
(art. 19 L. 241/1990)
á
Stati, fatti e
qualitaĠ che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive sono
documentati da certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente
autoritaĠ dello Stato estero, legalizzati
dalle autoritaĠconsolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana,
di cui lĠautoritaĠ consolare italiana attesta la conformitaĠ all'originale,
salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ
dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione
dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti
pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso
Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di
Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato
civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali,
o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della
legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); lo straniero eĠ informato che la produzione di atti o documenti non
veritieri costituisce reato e, in caso di richiesta di visto, ne comporta
lĠinammissibilitaĠ (art. 4, co. 2 T.U.); Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010: in caso di documenti
eventualmente rilasciati in Italia dall'autorita'
consolare dei Paesi aderenti alla Convenzione
dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli
atti pubblici e' necessario procedere alla legalizzazione
presso la prefettura; in caso di
documenti prodotti all'estero da un paese aderente alla Convenzione dell'Aja, per i quali non e' richiesta la legalizzazione
da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, occorre comunque,
oltre all'apposizione dell'Apostille da parte dell'autorita' del paese
straniero, la traduzione in italiano,
effettuata dalla Cancelleria consolare italiana o dall'Istituto italiano di
cultura o da un traduttore giurato inserito nella lista depositata presso
l'amministrazione del paese straniero (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania)
á
Traduzioni
o certificazioni di conformita' al testo straniero possono
essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana
nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o
diplomatica straniera in Italia, con
legalizzazione della prefettura, o
da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010, che smentisce
una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida); il giuramento da parte del traduttore o
dell'interprete puo' essere effettuato anche dinanzi a un cancelliere o a un
notaio, nei termini di legge di cui al R.D. 1366/1922 e al DPR 445/2000
(Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Parere Cons. Stato 1732/2011 e circ. Mininterno 3/8/2011:
o
le trascrizioni di atti formati all'estero
da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000
hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini
nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o
possono pero'
essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali
registrati ex art. 19 DPR 396/2000,
degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta
annotazione possono essere rilasciate
anche a soggetti terzi interessati
che non siano menzionati nell'atto
á
Il matrimonio
celebrato davanti all'autorita'
diplomatica o consolare straniera in Italia (nei casi in cui la cosa e' consentita dalle convenzioni
vigenti in materia con il Paese straniero) puo'
essere registrato ai sensi di art. 63 DPR 396/2000
in regime di registrazione ordinaria,
che comporta la validita' di quel matrimonio e le successive integrazioni e i
futuri aggiornamenti in Italia, diversamente dalle registrazioni di cui
all'art. 19 DPR 396/2000,
finalizzato alla sola riproduzione dell'atto straniero, con l'eccezione
relativa alle annotazioni degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra
coniugi, di cui alla circ. Mininterno 3/8/2011 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012)
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: per atti trascritti ai
sensi di art. 19 DPR 396/2000
diversi da quelli di matrimonio non si puo' effettuare annotazione;
l'ufficiale di stato civile puo', se richiesto dall'interessato, procedere ad
annotazione ex art. 19 DPR 396/2000
solo dopo aver verificato che il suo contenuto sia gia' stato riportato
sull'atto trascritto, nel paese estero di provenienza, secondo le norme li' vigenti
á
Nota: in caso di
trascrizione per riassunto di atti formati all'estero, il riassunto deve essere
effettuato dall'ufficiale di stato civile, non da chi effettua la traduzione (circ. Mininterno 7/6/2007 e circ. MAE 24/5/2007)
á
In mancanza di autoritaĠ straniera
riconosciuta o in caso di presunta
inaffidabilitaĠ dei documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere
oggetto di autocertificazione, la documentazione prodotta in loco eĠ
rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967
(ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) effettuata dallĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana, a spese degli interessati, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie
(art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999); in particolare,
o
in relazione ai
rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione
sostitutiva si basa sul test del DNA
(art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[5],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
in relazione
alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
á
Nota: in quali
casi e' ammesso lĠuso (di cui allĠart. 33, co. 4, DPR 445/2000) di documenti emessi dallĠautoritaĠ consolare o
diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura?
á
Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di
Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico,
l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato
civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati
a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo
dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi
all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai
fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni
rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e'
parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue,
che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione
á
Il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi )
- SAIA (Sistema di Accesso e di
Interscambio Anagrafico) e' predisposto a recepire i caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini,
per la corretta registrazione dei nomi
dei cittadini che comprendano tali caratteri (circ. Mininterno 22/1/2008,
citata da circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011; le regole di
traslitterazione, per i casi in cui non tecnicamente possibile conservare i
segni diacritici, sono precisate nella tabella allegata alla circolare)
á
Circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011: quando il nome dello straniero contenga segni diacritici, esso e' riportato,
con l'inclusione di tali segni, sul fronte della Tessera Sanitaria e sul
tesserino di codice fiscale insieme alla sua forma traslitterata; l'esposizione
di questa forma mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei
dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino, non contenente segni
diacritici
á
TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza
italiana di modificare il proprio nome
(assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita
quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una
ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei
rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale
á
Gli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza sono esclusi
dall'applicazione della disposizione che sostituisce ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato con una segnalazione
di inizio attivita' (L. 122/2010)
o
definiti i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
ministero dell'Interno, di durata non superiore a 90 gg (anziche', come per i
procedimenti ordinari, 30 gg); in particolare (Allegato DPCM 10/10/2012),
¤
nulla-osta
all'ingresso per volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
nulla-osta per
ricerca scientifica (Art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
pagamento di
sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per
lĠassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale
dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958
(Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965;
DPR 9/1972):
90 gg.
¤
pagamento dei
contributi destinati allĠaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di
mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR
e pagamento dei mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005): 30 gg.
¤
nulla-osta per
l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal
cattolico (L. 354/1975;
DPR 230/2000):
60 gg.
o
abrogate le
tabelle allegate al Decreto Mininterno 2/2/1993
o
in fase di
adozione anche un DPCM che considera i procedimenti i cui termini di
conclusione siano superiori a 90 e non superiori a 180 gg
o
non sono invece
sottoposti alla disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti
relativi alle materie dellĠimmigrazione
e dell'acquisto della cittadinanza
italiana, in quanto la legge li esclude espressamente (nel senso della
impossibilita' di applicare il limite dei 180 gg a procedimenti in materia di
immigrazione - nel caso in specie, un procedimento di regolarizzazione - nei
casi in cui il termine non sia fissato esplicitamente dalla legge, Sent. Cons. Stato 891/2014)
o
definiti i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte
ovvero debbano essere promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in
particolare (Allegato 1 DPCM 21/3/2013),
¤
rimborso delle
spese di patrocinio legale (art. 18 L. 135/1997):
180 gg.
¤
accordo
preventivo per il porto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a
cittadino comunitario (art. 5 D. Lgs. 527/1992): 120 gg
¤
autorizzazione
al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg
(al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono
essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo
straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima
dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede
di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere
verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro
presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano
ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)
¤
pagamento di spedalita'
per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario
nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale
11/2/1953, ratificata con L. 385/1958;
Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965;
DPR 9/1972):
180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o
essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le
istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da
ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo
le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le
eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei
limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento
a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle
province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri
irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni
erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo
consentito; nota: non dovrebbe
rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione
temporale di tali prestazioni)
¤
acquisto e
concessione della cittadinanza italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine
attualmente vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede
accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui
la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non
si capisce dove risieda la complessita' del procedimento)
¤
riconoscimento
dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello
status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della
cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze
di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo
status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base
ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata
un'altra; nota: dal momento che
l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista
l'aggravamento del procedimento)
¤
riconoscimento
giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative
modifiche (L. 449/1984;
L. 222/1985;
L. 516/1988;
L. 517/1988;
L. 101/1989;
L. 116/1995;
L. 520/1995;
L. 1159/1929;
RD 289/1930;
Accordo Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa
Sede; nota: verosimilmente anche L. 126/2012,
L. 127/2012,
L. 128/2012,
L. 245/2012,
L. 246/2012):
180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che
comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle
informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia; l'istanza, con
il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che puo' a sua
volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi; spesso possono essere
coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate, per il tramite del
Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero; per gli enti
di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo' comportare un'ulteriore
indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia
costitutivo ed essenziale per l'ente)
á
DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a
norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990;
all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente
procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e
rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della
trasmissione iure sanguinis della
stessa: 730 gg (procedimento
conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica
della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da
analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del
prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile:
Uffici consolari)"
á
Quando sia trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (inclusa l'eventuale
sospensione motivata dalla necessita' di acquisire informazioni o
documentazione non gia' in possesso dell'amministrazione ne' acquisibili da
altre amministrazioni), il privato puo' chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa
amministrazione (o, in mancanza di tale individuazione, il dirigente generale
o, in mancanza, il dirigente preposto all'ufficio o in mancanza il funzionario
di piu' elevato livello presente nell'amministrazione); tale soggetto conclude,
entro un termine pari alla meta' di quello originariamente
previsto, il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario
(art. 2 co. 9-bis, 9-ter e 9-quater L. 241/1990,
introdotti da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
o
i poteri
sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti,
ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990,
introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012,
al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno
e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail
utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto
Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne
l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)
o
l'Ispettorato
Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro
il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e
struttura amministrativa, per i quali non stato rispettato il termine di
conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
o
nei
provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente
indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
á
Le comunicazioni tra comuni e questure
previste dal R.D. 635/1940 (nota: il R.D. 635/1940 e' il regolamento di attuazione
del T.U.L.P.S.; non e' chiaro se vi siano ancora disposizioni in vigore in
materia di stranieri) e dal DPR 394/1999 sono effettuate esclusivamente per via telematica, in conformita' alle
disposizioni del codice di cui al D. Lgs. 82/2005, con le modalita' definite
con Decreto del Ministro dell'interno (art. 6 L. 35/2012)
á
Un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi
statali (Trib. Brescia)
á
Sent. Cass. 8611/2014: in deroga alla regola generale, prevista da art. 54
co. 1 della legge notarile (L. 89/1913),
secondo cui gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, un atto
notarile puo' essere redatto in lingua straniera solo se la parte interessata
ha espressamente dichiarato la non conoscenza della lingua italiana; il fatto
che l'atto sia stato redatto in altra lingua non consente di desumere
implicitamente la non conoscenza della lingua italiana
á
TAR Puglia:
in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede
nella azione amministrativa, l'amministrazione non deve tenere
comportamenti che possano ostacolare i
diritti che la legge attribuisce agli stranieri
á
TAR Sicilia:
illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una
cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla
naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto
e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
á
TAR Lazio:
legittimo opporre un diniego alla
richiesta di accesso agli atti,
quando questi consistano solo in una denuncia-querela
a carico del richiedente; si tratta infatti di atto personalissimo di natura penale proveniente da un soggetto che
puo' avere interesse a che esso non venga mostrato senza il suo consenso
á
TAR Lazio:
l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi
consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e
la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione
informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo
possesso
á
Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:
o
i dati relativi
al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento
amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a
sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere
nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa
alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano
nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale
disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la
stessa qualificazione
o
il richiedente
un titolo di soggiorno dispone di un diritto
di accesso a tutti i dati personali
che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita'
amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e'
sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali
dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere
conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in
modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se
del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE
o
il richiedente
un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41
par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni
persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei
confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo
nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e
giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)
á
I provvedimenti di respingimento, di
espulsione, di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della
conversione del permesso di soggiorno, di revoca o di rifiuto del permesso UE
slp sono adottati con atto scritto e motivato contenente lĠindicazione delle modalitaĠ di impugnazione, consegnato a
mano o notificato allo straniero, con modalitaĠ tali da assicurare la
riservatezza del contenuto dell'atto
á
Sent. Cons. Stato 1027/2015: non costituisce vizio di legittimita' di un
provvedimento di competenza del questore il fatto che l'atto rechi la
sottoscrizione del suo vicario, non
rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di
impedimento del questore, potendo questi essere di diritto sostituito dal
vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessita' di espressa
delega per il procedimento e il provvedimento, della quale deve presumersi
l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente
á
Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio:
la mancata indicazione del termine e
dell'autorita' a cui ricorrere non
influisce sulla legittimita' dellĠatto impugnato ma, al piu', puo' comportare
la rimessione in termini in presenza
di circostanze particolari
á
TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e'
un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il
termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile
fino al primo giorno non festivo
á
La motivazione
del provvedimento non puo' essere integrata nel corso del giudizio con la
specificazione di elementi di fatto, dovendo essa precedere e non seguire il
provvedimento stesso, a tutela del buon andamento amministrativo e
dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (sent. Cons. Stato 2555/2008); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 3377/2010: la fattispecie sanante di creazione giurisprudenziale
codificata da art. 21-octies L. 241/1990
non puo' consentire l'integrazione ex
post di una motivazione carente, salvo che si tratti di mera esplicitazione
di una motivazione immanente gia' in nuce
nel provvedimento impugnato e non preceduta da nuova attivita' istruttoria, in
quanto il vizio di omessa istruttoria ha natura sostanziale e non meramente
formale o procedurale
á
Sent. Cons. Stato 4021/2014: e' illegittimo fondare il provvedimento conclusivo
(nella fattispecie, di diniego del rinnovo del permesso) su ragioni del tutto nuove
rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990;
e, se il provvedimento non risulta a contenuto vincolato (come nel caso in cui
sia fondato su una valutazione discrezionale di sussistenza di pericolosita'
sociale dello straniero), esso e' nullo
á
Sent. Cons. Stato 4021/2014: sebbene l'obbligo dell'amministrazione inerente al
contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le
osservazioni svolte dall'interessato, e' pero' necessario che il provvedimento
amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza
percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione
alle deduzioni difensive del privato
á
TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
á
Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice
illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo
per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di
un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua
responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e'
manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere
amministrativo
á
TAR Lazio:
illegittimo il provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri, motivato con riferimento alla
difficolta' di identificazione dellĠinteressato determinata dai diversi alias
dallo stesso utilizzati, in caso di omessa
comunicazione di avvio del procedimento; indispensabile, infatti, per un provvedimento di revoca, il contraddittorio, attraverso il quale
l'interessato puo' far valere le proprie ragioni e collaborare con
l'amministrazione alla corretta identificazione
á
L'obbligo di
comunicazione del preavviso di rigetto,
di cui all'art. 10 bis L. 241/1990,
si applica a tutti i procedimenti ad istanza
di parte, eccetto quelli individuati dal Legislatore (Sent. Cons. Stato 552/2009)
á
Sent. Cons. Stato 2775/2015: il termine
assegnato al ricorrente, col preavviso
di rigetto, per esporre le sue ragioni (e per fornire il suo apporto
partecipativo al procedimento) non
puo' essere considerato perentorio,
posto che nessuna norma lo definisce tale
á
Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento eĠ accompagnato da sintesi
del suo contenuto in lingua comprensibile
allĠinteressato o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo
alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dello straniero; Sent. Cass. citata da Trib. Ancona:
il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero
e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua
rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001,
9264/2001, 6978/2007:
il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata
dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione
tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di
irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola
prevista dalla legge quale lingua veicolare); Trib. Lecce
e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di
motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di
stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce
l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace; Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di
"impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua
dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua
"veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un
traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile
l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello
straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta
nel caso specifico (nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa,
Gdp Bologna,
secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua
veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente
dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a
conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della
conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il
provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la
traduzione mancante); l'omessa traduzione del provvedimento di diniego,
riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent.
Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto,
sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver
compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi
prescritti (TAR Abruzzo,
Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa
comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio
universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lĠimpugnazione (TAR Toscana,
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011)
á
La consegna allo
straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di
conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000,
determina la nullita' dell'atto
espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai
fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa,
Gdp Matera,
Gdp Pisa, Gdp L'Aquila,
Gdp Nuoro);
se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali,
senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di
tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato
all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa);
se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula
di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova
comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass.
13781/2001, Gdp L'Aquila)
á
La procedura di notifica per le persone irreperibili ha
carattere eccezionale, e puo' essere adottata solo quando risulti impossibile
far eseguire la notifica nelle forme ordinarie, per essere rimasti ignoti,
nonostante l'esperimento di ogni utile indagine (eventualmente delegata alla
polizia giudiziaria) i luoghi di abitazione (Sent. Cass. 25598/2009)
á
TAR Lazio:
trascorso il termine di 30 giorni
previsto per la giacenza delle raccomandate (a mezzo del rilascio del
relativo avviso), l'atto puo' essere ritenuto regolarmente comunicato, in applicazione dell'art. 1335 c.c. in
combinato disposto con art. 40 co. 3, DPR 655/1982;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5571/2014
á
Sent. Cons. Stato 5395/2014: il preavviso
di rigetto recapitato con raccomandata
accettata da persona convivente con l'interessato deve considerarsi regolarmente effettuato, anche se
l'interessato non viene informato da chi ha accettato la raccomandata
á
Trib. Foggia:
il termine previsto dall'art. 10-bis L. 241/1990 per l'invio di documentazione a sostegno
dell'istanza che l'amministrazione minaccia di rigettare ha carattere
ordinatorio: un documento pervenuto prima che il provvedimento sia adottato
deve essere preso in considerazione
á
TAR Lazio:
quando l'interessato non impugni per tempo l'atto dell'amministrazione adottato
a seguito del riesame del provvedimento originale, sospeso dal TAR ai fini di
tale riesame, tale atto si consolida, rendendo improcedibile il ricorso avverso
il provvedimento originale
á
Vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4,
allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima,
quando consegue al vaglio individuale
delle posizioni di ciascun destinatario; Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri
contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri
quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di
espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue
afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico
á
In caso di espulsione, lo straniero e' informato
del diritto di essere assistito dal difensore
di fiducia o, in mancanza, dal difensore
d'ufficio (tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29, D. Lgs.
271/89) e di essere ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998,
art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011), e che le comunicazioni dei successivi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria al
difensore di fiducia o a quello dĠufficio
á
Il provvedimento
di trattenimento in CIE e'
comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non
eĠ possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza,
del difensore dĠufficio) in sede di convalida,
come pure nell'ambito del procedimento di convalida
del provvedimento di accompagnamento
immediato alla frontiera; nota: art.
20 co. 2 DPR 394/1999 riporta, in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio,
l'inciso "se ne ricorrono le condizioni", che deve considerarsi
soppresso a seguito delle modifiche introdotte successivamente e, in
particolare, dell'attuale formulazione di art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)
á
Gratuito patrocinio (Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel
processo civile e Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel
processo penale):
o
per essere
rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non
abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese
dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate
o
l'istituto del
patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (incluse le
procedure di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo, contabile
e tributario e nel processo penale
o
l'ammissione
dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile,
amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del
soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo
da instaurare; Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione
al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad
art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via
generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello
stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della
disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello
straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
o
l'ammissione al
gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure
connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo
ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito
penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo'
utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase
dellĠesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e
opposizione di terzo, nei processi relativi allĠapplicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un
difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa
al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase
di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di
merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello
Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di
giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia
assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno
a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima
fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel
foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato (nota: mia interpretazione)
o
in ambito penale
il patrocinio a spese dello Stato e' escluso
¤
nei procedimenti
penali per reati di evasione in materia di imposte
¤
se il
richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti
relativi a contravvenzioni)
¤
per i condannati
con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al
traffico di tabacchi e agli stupefacenti
o
per essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con
altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente
della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91
euro per ognuno dei familiari
conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita',
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi
o
domanda di
ammissione in ambito civile
¤
si presenta
presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente
rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il
processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto
al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per
i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
¤
la domanda
contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente la
domanda
¤
il Consiglio
dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10
gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della
domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e
all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati; Sent. Cons. Stato 2600/2015: illegittima la reiezione della richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, motivata in base alla manifesta
infondatezza del ricorso, se lo straniero ha ottenuto un decreto cautelare
presidenziale ed un'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato
¤
se la domanda e'
accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo
dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese
dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
della competente Corte di appello; Trib. Roma:
in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002,
come modificato da L. 25/2005,
il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore
nominato e' iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato in un diverso distretto; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto
nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre
che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il
giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione
dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un
avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002,
e' pubblico
¤
se la domanda
non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al
giudice competente per il giudizio, che decide con decreto
o
domanda di
ammissione in ambito penale
¤
si presenta alla
cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e'
nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il
procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di
Cassazione)
¤
se il
richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore
dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede
¤
se il
richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una
certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare
competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso
di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da
autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della
certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando
l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio
essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione
sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)
¤
se il
richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di
sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione
consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
(oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art.
94, co. 2 DPR 115/2002,
trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al
gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare
tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta'
personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal
momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)
¤
entro 10 gg
dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice
competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in
cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile
¤
del deposito del
decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto
gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che
decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
¤
in caso di
accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di
fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della
competente Corte di appello (Trib. Roma:
in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002,
come modificato da L. 25/2005,
il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore
nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato in un diverso distretto)
e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un
investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto
nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre
che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il
giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione
dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un
avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002,
e' pubblico
¤
in caso di
decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del
Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto
a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza
che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio
delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in
Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
o
ai fini
dell'ammissione al gratuito patrocinio,
in mancanza di codice fiscale, lo
straniero puo' limitarsi a fornire generalita'
e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
o
Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale
o
in caso di
procedimento relativo ad espulsione
o a trattenimento in CIE l'accesso
al gratuito patrocinio prescinde dal
requisito di regolarita' del soggiorno
e dal requisito di reddito (art. 13
co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4
D. Lgs. 286/1998)
á
Diritto all'interprete e alla
traduzione in sede penale:
o
l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti (art. 104
co. 4-bis c.p.p.,
inserito da D. Lgs. 32/2014)
o
diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali (art. 143 c.p.p.,
come modificato da D. Lgs. 32/2014):
¤
l'imputato che non conosce la lingua
italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del
procedimento (D. Lgs. 32/2014), da un interprete
(D. Lgs. 32/2014) al fine di poter comprendere
l'accusa contro di lui formulata e di seguire
il compimento degli atti e (D. Lgs. 32/2014) lo svolgimento delle udienze cui
partecipa; ha anche diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di
rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento
(D. Lgs. 32/2014)[6]
¤
l'autorita'
procedente dispone la traduzione scritta,
entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della
facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul
diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali,
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che
dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e
dei decreti penali di condanna (D. Lgs. 32/2014)
¤
la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a
suo carico, puo' essere disposta dal
giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile
unitamente alla sentenza (D. Lgs. 32/2014)
¤
l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana
e' compiuto dall'autorita' giudiziaria (D. Lgs. 32/2014); la conoscenza della
lingua italiana e' presunta fino a
prova contraria per chi sia cittadino
italiano
¤
l'interprete e il traduttore sono nominati
anche quando il giudice, il
pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua
o del dialetto da interpretare
¤
la prestazione dell'ufficio di interprete
e di traduttore (D. Lgs. 32/2014) e' obbligatoria
¤
le spese per
interpreti e traduttori nominati in base ad art. 143 c.p.p. non
rientrano tra le spese ripetibili (art. 5 DPR 115/2002,
come modificato da D. Lgs. 32/2014)
á
Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero
ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana,
la possibilita' di nominare un proprio
interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia
á
Il principio di traduzione dei provvedimenti
giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass. 7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna, Trib. Palermo), e
alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass. 4929/2007)
á
L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti
dell'imputato alloglotta non e' causa di nullita' della stessa e determina
soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento
in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa (sent. Cass. 41404/2011)
á
Sent. Corte Giust. C-322/13: e'
illegittima una norma che riconosca il diritto di utilizzare, nei processi
civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un
determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua
ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti
in questo stesso ente locale
á
Sent. Cass. 7115/2012: ha diritto alla remissione in termini, ai fini dell'impugnazione, lo straniero cui
la sentenza contumaciale non sia
stata notificata a causa dello sgombero
del campo nomadi in cui egli aveva domicilio
á
Sent. Cons. Stato 1300/2014: irrilevante
ai fini della validita' della sentenza di primo grado, il fatto che il difensore dello straniero fosse assente, non avendo ricevuto alcuna
comunicazione di tale seduta collegiale, alla camera di consiglio cautelare
nella quale il ricorso e' stato deciso con "sentenza breve", dato che
e' onere delle parti procurarsi le informazioni sul calendario delle udienze
con l'ordinaria diligenza (ad esempio consultando l'apposito sito Internet)
á
Sent. Cons. Stato 4844/2014: l'interessato con la sottoscrizione della procura ad
litem, rilasciata con apposito atto in forma scritta, fa proprie le
dichiarazioni di natura negoziale (ossia, l'attivita' extragiudiziale) del procuratore, escludendo che, a detto
fine, occorra l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica
della dichiarazione negoziale (nel caso in esame, la sottoscrizione della
procura, rilasciata con facolta' di rappresentare e difendere "in ogni
stato e grado del procedimento", anche di mediazione, implica la ratifica
della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali
propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal
difensore, a nulla rilevando che il procedimento di mediazione non sia
attivabile o attivato, ma essendo quell'attivita' extragiudiziale compiuta nel
chiaro intento di tutelare gli interessi dell'assistito)
á
Il provvedimento di allontanamento del
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario dal territorio dello
Stato
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si
oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se
il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo
alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la
possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato all'interessato con
l'indicazione delle modalita' di
impugnazione, dei termini per
lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine
pubblico o pubblica sicurezza) e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)
á
Salvo gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o relativi
allĠamministrazione della giustizia, lo straniero presente in Italia ha diritto
di prendere contatto con le autoritaĠ
del Paese di cui e' cittadino e di essere agevolato, in questo, da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento
á
L'autoritaĠ
giudiziaria e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o
consolare piuĠ vicina del Paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui abbiano adottato provvedimenti in materia di libertaĠ personale,
allontanamento dal territorio dello Stato, tutela dei minori, status personale,
o in caso di decesso (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: in deroga ad art. 83 DPR 396/2000,
la comunicazione e' effettuata direttamente all'autorita' consolare, invece che
al Ministero degli affari esteri) o di ricovero ospedaliero urgente; hanno
anche l'obbligo di far pervenire alla rappresentanza documenti e oggetti appartenenti
allo straniero che non debbano essere trattenuti per legge; nota (da circ. Mingiustizia 22/3/2010): nel caso di straniero arrestato, le disposizioni
relative alla comunicazione all'autorita' consolare rafforzano quanto gia'
previsto, in relazione alla comunicazione senza indugio, su richiesta
dell'interessato, da art. 36, co. 1, lettera b della Convenzione di Vienna 24/4/1963 sulle relazioni
consolari)
á
La comunicazione non e' effettuata quando
(art. 2, co. 7 D. Lgs. 286/1998 e art. 4 DPR 394/1999; disposizioni ribadite da
circ. Mingiustizia 22/3/2010)
o
lo straniero,
esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere,
dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ
diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla
protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e'
effettuata da chi esercita la potesta' sul minore
o
lo straniero
abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero
sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione
sussidiaria)
o
nei confronti
dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari
o
allo straniero o
ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine
nazionale, di condizioni personali o sociali
á
Circ. Mininterno 24/1/2014: il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che
la tutela consolare dei cittadini
siriani residenti in Italia e' affidata all'Ambasciata della Repubblica
Araba di Siria a Vienna
á
Nota:
secondo quanto riportato da comunicato INCA,
o
il rilascio ed
il rinnovo dei passaporti siriani a cittadini siriani puo' essere richiesto per
posta, senza che il richiedente debba recarsi in Austria, allegando la
fotocopia del vecchio passaporto
o
riguardo alla
legalizzazione e alla traduzione dei certificati rilasciati dalle competenti
autorita' siriane per richiedere la cittadinanza italiana, il Ministero degli
Esteri ed il Ministero della Giustizia siriani continuano ad emettere i
certificati di stato civile o penali, anche se con notevoli difficolta' e
lunghi tempi d'attesa
o
riguardo alle
traduzioni, in attesa della nomina da parte delle competenti Autorita' siriane
di un nuovo traduttore giurato autorizzato, si suggerisce per il momento di far
effettuare la traduzione presso i traduttori giurati indicati dall'Ambasciata
italiana a Beirut
á
Circ. Mininterno 10/3/2015: l'Ambasciata Polacca in Italia ha segnalato
l'esistenza di problemi riguardo alla mancata trasmissione, da parte delle
autorita' italiane, dell'atto di morte di cittadini polacchi, all'effettuazione
della sepoltura senza previa informazione delle sedi diplomatico-consolari
competenti, e alla trasmissione di copia dell'atto di morte in luogo
dell'originale
2. Categorie di ingresso (torna
all'indice)
á
Categorie di ingresso; ordine di
grandezza dei flussi; presenze
Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso per
ÒdirittoÓ e per Òinteresse legittimoÓ allĠinserimento (concorrenziale o non
concorrenziale); nota: classificazione mia
á
Ingresso per interesse allĠinserimento concorrenziale:
lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale
o
quote ammesse all'inserimento programmate con DPCM (lavoro), decreto ministeriale (formazione)
o sullla base della disponibilitaĠ degli atenei (studio universitario, in base
a L. 9/2014[7])
o
domande di
ammissione accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti
sono soddisfatti
o
ricorso avverso
i provvedimenti negativi: al TAR
o
numeri recenti:
¤
lavoro non
stagionale: circa 25.000 per anno
fino al 2005, circa 470.000 nel
2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
¤
lavoro
stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010,
60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000
nel 2013
¤
lavoro autonomo:
circa 4.000 ingressi effettivi nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 3.000 ingressi effettivi nel 2011, circa
2.500 ingressi effettivi nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 2.000 ingressi
effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2015)
¤
studio: circa
54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 50.000 nel 2011 e nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 52.500 nel 2013 (Annuario MAE 2014); circa 52.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015)
á
Ingresso per interesse allĠinserimento non
concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.
o
ingressi non limitati numericamente
o
ingressi per
soggiorni di breve o lunga durata
o
requisiti:
non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio
di ritorno)
o
ricorso avverso
i provvedimenti negativi: al TAR
o
numeri (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015):
¤
motivi
religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013, circa 9.000 nel 2014
¤
turismo: circa
1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000
nel 2013, circa 1.800.000 nel 2014
¤
affari: circa
200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013, circa 190.000 nel 2014
¤
invito: circa
22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013, circa 17.000 nel 2014
¤
missione: circa
21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013, circa 19.000 nel 2014
¤
cure mediche:
circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014
¤
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013, circa 1.000 nel 2014
¤
gara sportiva:
circa 6.000 nel 2012, circa 5.000 nel 2013, circa 5.000 nel 2014
¤
ricerca: circa
400 nel 2012, circa 400 nel 2013, circa 500 nel 2014
¤
volontariato:
circa 250 nel 2012, circa 300 nel 2013, circa 200 nel 2014
o
nota: requisiti
meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo
immigrazione (overstayers)
á
Ingresso per diritto: asilo e protezione
sussidiaria, unitaĠ familiare (ricongiungimento)
o
ingressi non limitati numericamente (possibile
riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su
quote per lavoro)
o
requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un
progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo),
reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.
o
ricorso avverso
i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
numeri:
¤
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005,
circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 76.000 nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 58.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015)
¤
richiesta asilo
(da Statistiche Mininterno sull'asilo 2013; nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a
piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
-
1990: 4573
richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0
irreperibili; 22 esiti diversi
-
1991: 28400
richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877
dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi
-
1992: 2970
richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1
irreperibile; 3 esiti diversi
-
1993: 1736 richiedenti
(1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status
di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili;
11 esiti diversi
-
1994: 2259
richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0
irreperibili; 0 esiti diversi
-
1995: 2039
richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0
irreperibili; 20 esiti diversi
-
1996: 844
richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di
status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0
irreperibili; 14 esiti diversi
-
1997: 2595
richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0
irreperibili; 34 esiti diversi
-
1998: 18496
richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523
dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
-
1999: 37318
richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489
dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi
-
2000: 24296
richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria;
32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
-
2001: 21575
richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258
dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
-
2002: 18754 richiedenti
(16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di
status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090
irreperibili; 137 esiti diversi
-
2003: 15274
richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943
dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
-
2004: 10869
richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958
dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi
-
2005: 10704
richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378
dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
-
2006: 10026
richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419
dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
-
2007: 13310
richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria;
5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
-
2008: 31723
richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria;
3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti
diversi
-
2009: 19090
richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria;
2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183
esiti diversi
-
2010: 12121
richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di
protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi
-
2011: 37350
richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria;
5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868
esiti diversi
-
2012: 17.352
richiedenti (15.986 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria;
15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483
esiti diversi
o
Nota:
lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso
formalmente legale; possibile abuso;
interferenza con controllo immigrazione
o
Note:
¤
al 31/12/2010,
soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150
in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
¤
al 31/12/2012,
soggiornavano in Italia 64.779 rifugiati (contro 589.737 in Germania, 149.765
in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
¤
al 31/12/2013,
78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle
definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia,
74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
¤
al 31/12/2014,
soggiornavano in Italia 93.715 rifugiati (contro 216.973 in Germania, 117.161
in Gran Bretagna, 252.264 in Francia, 82.494 in Olanda, 142.207 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2014)
á
Controesempio: ingresso per volontariato,
sottoposto a quote fissate con
decreto del Ministro della solidarieta' sociale (D. Lgs. 154/2007), benche' si
tratti di ingresso finalizzato alla tutela di un interesse legittimo
allĠinserimento non concorrenziale
á
Visti rilasciati (da Quarto rapporto EMN per l'Italia):
o
2001: 947.085,
di cui 186.167 nazionali
o
2002: 852.347,
di cui 153.830 nazionali
o
2003: 874.863,
di cui 178.532 nazionali
o
2004: 1.154.558,
di cui 196.825 nazionali
o
2005: 1.076.680,
di cui 224.080 nazionali
o
2006: 1.198.167,
di cui 217.875 nazionali
o
2007: 1.519.816,
di cui 363.277 nazionali
o
2008: 1.563.567,
di cui 318.872 nazionali
o
2009: 1.401.706,
di cui 301.561 nazionali
o
2010: 1.543.408,
di cui 218.318 nazionali
á
Visti rilasciati per motivo (da Rapp. Sopemi 2012-2013, Annuario MAE 2015):
o
2006:
¤
ricongiungimento
familiare: 78.914
¤
lavoro
subordinato: 89.308
¤
motivi religiosi:
7.655
¤
studio: 46.860
¤
lavoro autonomo:
4.706
¤
residenza
elettiva: 928
¤
vacanze lavoro:
362
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 969.434
¤
totale:
1.198.167
o
2007:
¤
ricongiungimento
familiare: 88.649
¤
lavoro
subordinato: 219.317
¤
motivi
religiosi: 8.365
¤
studio: 49.775
¤
lavoro autonomo:
5.012
¤
residenza
elettiva: 952
¤
vacanze lavoro:
390
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.147.356
¤
totale:
1.519.816
o
2008:
¤
ricongiungimento
familiare: 123.482
¤
lavoro
subordinato: 135.234
¤
motivi
religiosi: 7.942
¤
studio: 53.523
¤
lavoro autonomo:
4.967
¤
residenza
elettiva: 896
¤
vacanze lavoro:
417
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.236.671
¤
totale:
1.563.132
o
2009:
¤
ricongiungimento
familiare: 107.410
¤
lavoro
subordinato: 136.332
¤
motivi
religiosi: 8.433
¤
studio: 52.359
¤
lavoro autonomo:
4.570
¤
residenza
elettiva: 888
¤
vacanze lavoro:
442
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.091.373
¤
totale:
1.401.807
o
2010:
¤
ricongiungimento
familiare: 87.184
¤
lavoro
subordinato: 72.360
¤
motivi
religiosi: 9.762
¤
studio: 54.246
¤
lavoro autonomo:
4.163
¤
residenza
elettiva: 1.073
¤
vacanze lavoro:
393
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.314.227
¤
totale:
1.543.408
o
2011:
¤
ricongiungimento
familiare: 79.923
¤
lavoro
subordinato: 90.483
¤
motivi
religiosi: 8.685
¤
studio: 49.942
¤
lavoro autonomo:
3.364
¤
residenza
elettiva: 1.083
¤
vacanze lavoro:
434
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.480.747
¤
totale:
1.714.661
o
2012:
¤
ricongiungimento
familiare: 81.436
¤
lavoro
subordinato: 59.923
¤
motivi
religiosi: 8.819
¤
studio: 49.800
¤
lavoro autonomo:
2.669
¤
residenza
elettiva: 984
¤
vacanze lavoro:
432
¤
turismo:1.364.147
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 304.184
¤
totale:
1.872.394
o
2013:
¤
ricongiungimento
familiare: 76.164
¤
lavoro
subordinato: 33.236
¤
motivi
religiosi: 8.449
¤
studio: 52.498
¤
lavoro autonomo:
1.853
¤
residenza
elettiva: 1.005
¤
vacanze lavoro:
505
¤
turismo:
1.657.075
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 294.680
¤
totale:
2.125.465
o
2014:
¤
ricongiungimento
familiare: 57.899
¤
lavoro
subordinato: 23.588
¤
motivi
religiosi: 8.965
¤
studio: 51.878
¤
lavoro autonomo:
1.915
¤
residenza
elettiva: 1.257
¤
vacanze lavoro:
481
¤
turismo:
1.802.256
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 268.091
¤
totale:
2.216.330
á
Nunero di non italiani che hanno fatto ingresso
in Italia nel 2009 (Rapp. EMN sull'immigrazione illegale): circa 72.540.000, di cui circa 21.717.000 da Paesi
non appartenenti all'Unione europea (circa 4.500.000 da Paesi a forte pressione
migratoria), circa 14.293.000 per motivi legati a lavoro o affari
á
Dati sulle presenze (da Rapp. Eurostat 2011 su popolazione e condizioni
sociali):
o
popolazione
totale in Italia: 60.340.300
o
cittadini non
italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini
stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%),
Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%),
Ucraina (174.100, 4.1%)
o
nati all'estero:
4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno
Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%),
Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%),
Ucraina (149.900, 3.1%)
o
eta' mediana:
44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in
Italia); 36.4 (nati all'estero)
o
eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni
sociali): 42.8 anni (popolazione
complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9
(cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o
provenienza,
rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice;
circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
á
Ulteriori dati all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
27/3/2012):
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5%
minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5
nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina
(218.099), Moldavia (142.583)
o
soggiornanti di
lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di
eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904),
Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di
soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui
119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui
90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982
per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per
lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per
lavoro, 32.702 per motivi familiari)
o
eta' media: 31,7
anni
á
Ulteriori dati all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
25/7/2012)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9%
minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina
(277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)
o
permessi ancora
validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati
in una provincia diversa da quella di primo rilascio)
á
Ulteriori dati all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
30/7/2013)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina
(304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova
(149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)
o
permessi ancora
validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente
con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso
di permesso di soggiorno UE slp
á
Ulteriori dati all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
5/8/2014)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina
(320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova
(150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)
o
stranieri
regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda
i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei
quali si conosce il codice fiscale)
á
Italiani nel mondo al 31/12/2011 (da comunicato Migrantes Rapp. Italiani nel mondo e Unsolomondo 1/7/2012):
o
4.208.977
cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui
2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni
o
per continente:
Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia
41.253
o
primi 5 Paesi di
residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera
(546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)
o
prime 5 Regioni
di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria
(360.312), Lombardia (332.403)
o
iscrizioni
dall'estero 2000-2010: 404.952
o
cancellazioni
per l'estero 2000-2010: 450.161
o
flussi dal
Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia,
Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania,
Svizzera, Regno Unito)
á
Rimesse:
o
flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Eurostat rimesse 2011, Rapp. Eurostat rimesse 2012, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):
¤
2007:
6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
¤
2008:
6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
¤
2009:
6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)
¤
2010:
6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)
¤
2011:
7.394 milioni di euro (1.230 verso Stati membri UE; 6.165 verso Stati non UE)
¤
2012:
6.833 milioni di euro (1.102 verso Stati membri UE; 5.731 verso Stati non UE)
¤
2013:
5.502 milioni di euro
¤
2014:
5.334 milioni di euro
o
flussi netti in
uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279
(2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)
o
Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro
nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da
uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania
(2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra
Stati membri UE
o
nel 2011,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di
euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria
pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):
¤
Cina 2.537;
12.085; 3,9
¤
Romania 894;
924; 0,2
¤
Filippine 601;
4.484; 2,9
¤
Marocco 299;
663; 0,3
¤
Bangladesh 290;
3.523; 7,6
¤
Senegal 245;
3.030; 4,3
¤
India 205;
1.699; 1,7
¤
Peru' 194;
1.968; 0,5
¤
Brasile 182;
3.916; 0,5
¤
Ucraina 166;
829; 0,4
o
nel 2012,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di
euro (Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati):
¤
Cina: 2.674
¤
Romania: 811
¤
Filippine: 367
¤
Marocco: 243
¤
Bangladesh: 228
¤
Senegal: 216
¤
India: 198
¤
Peru': 188
¤
Ucraina: 153
¤
Ecuador: 137
o
nel 2013, rimesse
dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):
¤
Cina: 1.098
¤
Romania: 861
¤
Bangladesh: 346
¤
Filippine: 340
¤
India: 243
¤
Marocco: 241
¤
Senegal: 232
¤
Peru': 186
¤
Sri Lanka: 156
¤
Ucraina: 156
o
nel 2014,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di
euro (Rapp. ISMU sulle rimesse):
¤
Romania: 876
¤
Cina: 819
¤
Bangladesh: 361
¤
Filippine: 324
¤
Marocco: 250
¤
Senegal: 245
¤
India: 226
¤
Peru': 193
¤
Sri Lanka: 173
¤
Ucraina: 144
¤
Ecuador: 127
¤
Albania: 127
¤
Pakistan: 125
¤
Brasile: 107
¤
Repubblica
Dominicana: 106
¤
Moldavia: 86
¤
Georgia: 76
¤
Colombia: 76
¤
Tunisia: 52
¤
Nigeria: 52
o
flussi pro
capite in euro, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012, Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):
¤
2000: 463
¤
2001: 512
¤
2002: 593
¤
2003: 753
¤
2004: 1.360
¤
2005: 1.624
¤
2006: 1.695
¤
2007: 2.055
¤
2008: 1.858
¤
2009: 1.734
¤
2010: 1.552
¤
2011: 1.618
¤
2012: 1.673
¤
2013: 1.254
¤
2014: 1084
3. Programmazione dei flussi (torna all'indice)
á
Documento programmatico; decreti di
programmazione dei flussi
á
Prassi e decisioni particolari
á
Contenuto dei decreti dal 1998
Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna all'indice del capitolo)
á
Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni,
Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica
dellĠimmigrazione; criteri per i flussi
á
PossibilitaĠ di
emanazione del documento programmatico con cadenza
piuĠ breve dei tre anni, se necessario
á
Uno o piuĠ decreti annuali flussi (DPCM; sentite
Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-CittaĠ e il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo
unico) sulla base dei criteri definiti
dal documento programmatico; emanazione entro il 30 novembre dellĠanno precedente; nota:
l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare
relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha
affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la
programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione
transitoria (Resoconto Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)
á
In mancanza di
decreto, possibile emanazione di un
DPCM, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo
decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno
precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)
á
Quote per
lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale,
lavoro autonomo
á
Decreto
predisposto sulla base dei dati sulla effettiva
domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dallĠanagrafe
informatizzata; nota: il Rapporto Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa 100.000 ingressi per
anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per anno per il periodo
2016-2020
á
Le quote per le
professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che sono
sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle valutazioni,
effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale
sanitario, ai sensi dellĠart. 6 ter, D. Lgs. 502/1992
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei
lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi
sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)
á
Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con
quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado
in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro
(facoltaĠ, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in
graduatoria)
á
Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti
sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a
livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono
riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi
dallĠentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il
decreto-flussi puoĠ prevedere lĠestensione
automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste
á
Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai
partecipanti ai corsi di formazione
inseriti in appositi elenchi
á
Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellĠimmigrazione clandestina e alla
riammissione degli espulsi
á
Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione
di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
á
Paesi con cui
sono stati stipulati accordi di
riammissione (da Secondo Rapporto EMN):
o
Albania, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Algeria, firmato
nel 2000, in vigore dal 2006
o
Bosnia
Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o
Croazia, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Egitto, firmato
nel 2007
o
Filippine,
firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o
Georgia, firmato
nel 1997
o
Fyrom
(Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o
Marocco, firmato
nel 1998
o
Serbia, firmato
nel 2003, in vigore dal 2005
o
Moldavia,
firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o
Nigeria, firmato
nel 2000
o
Sri Lanka,
firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o
Svizzera,
firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o
Tunisia, firmato
nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal
2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato
richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger,
Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione
Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e
Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)
á
Il Parlamento UE
ha approvato
la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia
á
Newsletter Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici
distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare
il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione" sottoscritti
dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con Egitto, Albania,
Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del protocollo, la
sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco, Tunisia e Peru';
in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed Ucraina); gli UCL
sono tenuti a
o
interagire con
le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia
o
facilitare la
realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le
autorita' e le strutture formative locali
o
fornire
assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di
candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e
dei criteri indicati dal Minlavoro
á
Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione
legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale,
Prassi e decisioni particolari (torna
all'indice del capitolo)
á
Adottate quote
specifiche per situazioni particolari
(2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lĠingresso nella UE e per
altri paesi con i quali gli accordi
erano imminenti
á
Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002:
lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro
autonomo)
á
Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province
dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva
(ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori
assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000
e 8/11/2000);
coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui
flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ. Minlavoro 21/2/2011 non ha
assegnato ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al
Friuli Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni
locali competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota
gia' assegnata; circ. Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche
quote, privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni
á
La Regione Friuli, con successive delibere
28/1/2005,
3/8/2005 e
2006, ha
riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi,
alla Regione stessa a minori stranieri
non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che
abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti
accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si
trattava di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo,
dei requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento
inutile); ha riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide
á
Stabilito (a
partire dal DPCM 8/2/2000) il possibile aggiustamento
(trascorso un certo numero di giorni dallĠentrata in vigore) della suddivisione
per motivi di ingresso; adottato (contra
legem) un aggiustamento giaĠ con Lettera circolare del Ministero del lavoro
11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per
metaĠ destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di
aggiustamento stabilita anche in seguito
á
Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilitaĠ ex art. 39, co. 7 Regolamento
(poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/2002, annullata da TAR Veneto,
e DPCM 6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per
lavoro autonomo (DPCM 15/10/2002 e DPCM 19/12/2003); nota: la conversione
studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero
solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo
per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote
privilegiate (TAR Veneto)
á
Limitata
(in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle
richieste presentate da datori di lavoro
stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del
decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione
(confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)
Contenuto dei decreti dal 1998 (torna
all'indice del capitolo)
á
Decreti di programmazione dei flussi:
o
1998:
¤
anticipazione (20.000 stagionali);
¤
DPCM: albanesi
(3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
¤
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500),
lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
¤
anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
¤
DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati),
lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania
(6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000:
2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a
lavoro autonomo);
¤
ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
¤
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
¤
Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
¤
Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39,
co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero
fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
¤
Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
¤
Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
¤
DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria):
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000),
marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi
(1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori
coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
¤
DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al
31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
¤
DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella
UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da
paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed
Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)
¤
DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali
(8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002,
o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro
autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in
Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente
qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200
nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
¤
Decreto Ministro
Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
¤
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella
UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da
paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed
Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004,
per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la
programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi
nellĠanno solare precedente)
¤
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500
lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia:
3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria:
2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad
ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati,
con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori
autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa'
non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)
¤
DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
¤
Decreto Ministro
Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti
o
2005:
¤
DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da
qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque
paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di
origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti,
20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti
o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani,
2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500
filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -,
25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o
2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le
categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120
gg.
¤
DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata
dalla L. 80/2005):
20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina,
Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e
da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria,
ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004
¤
Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani,
700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati
a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione
del contratto da parte del lavoratore straniero
¤
Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati
alle "nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di
lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100
marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268
ingressi per le "altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e
assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi
per lavoratori stagionali
o
2006:
¤
DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi
con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000
marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi,
3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi,
1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
¤
DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
¤
DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate
dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
¤
Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500
per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero;
1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)
o
2007:
¤
DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
¤
DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso
di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela;
consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie
indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da
date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
¤
Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per
lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
¤
Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per
richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
¤
DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 91.314 domande presentate
¤
DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui
44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi,
1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000
ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000
senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro
domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine
cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da
stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o
ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza
alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM
3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e
restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro
domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530
Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri
Lanka
o
2009:
¤
DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 99.418 domande presentate
o
2010:
¤
DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nello stesso senso, TAR Lazio,
che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione;
nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale,
l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio,
il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio:
il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di
imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni
artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta
qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi
professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano
finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio
nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500
conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori
autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a
titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
¤
DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati
per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000
algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi,
4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000
senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800
peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di
paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla
persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000
conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni
da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero
(quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o
Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del
decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in
lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, di cui 195.631 da parte
di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le
domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita'
privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita'
(contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000
disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro
6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione
da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da
permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di
origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati
membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp
rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato
membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato
membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da
studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di
conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando
situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori
quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione,
permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo
da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%),
al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
¤
DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia,
India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria,
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per
esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei
decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora
impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 77.957 domande presentate
(7.248 domande di nulla-osta pluriennale)
o
2012:
¤
DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine,
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i
lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro
stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e
istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000
stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per
regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad
esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro,
dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui
all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono
state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
13/3/2012: 77.775 domande presentate
su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno
ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto
il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale
(1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di
soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati
all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
¤
DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di
lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori
che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi
professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi
curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente
previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non
cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro
subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per
studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE
slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in
permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o
formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da
altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da
parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90
gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per
lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per
lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per
titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro
domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7
per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412
per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati
all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%,
quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini
per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
16/10/2012: alla data del 15/10/2013
presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro
subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643
hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio
o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto
parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di
conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400
hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno),
510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo,
90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota
di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di
soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota
di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di
soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000
(438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di
soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
-
la spedizione di
piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni,
in base all'ordine di compilazione
-
confermate le
intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con
le associazioni e gli enti di categoria
-
per le domande
di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo
Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno
sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte
dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di
convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la
comunicazione obbligatoria di assunzione
o
2013:
¤
DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle
Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa
complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in
Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
15/2/2013: 37.175 domande presentate
su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno
ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto
il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta
rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%,
Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333
hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per
lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale
nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:
-
la riduzione
della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo
del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti
sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso
di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con
esperienze pluriennali di lavoro in Italia
-
ripartizione
territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non
comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla
osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente
sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con
ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due
dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con
costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale
della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di
potenziare l'utilizzo di questa procedura
-
chiusura delle
pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate
entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei
procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non
utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse
con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono
restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero
tramite il SILEN
¤
DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente
per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri
residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200
lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare
congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6,
comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato con L. 3/2013),
2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a
determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a
professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello
nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla
normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama
internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di
imprese "start-up innovative" ai sensi L. 221/2012,
in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia
riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi
(4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o
formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso
per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per
studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato
membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate
fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di
conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per
lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state
utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare,
rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite
dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono essere
diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita'
riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
(20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati
all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato
(come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale
disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle
domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014,
essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della
circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:
-
i modelli
relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non
comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno
disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate
con apposita circolare
-
gestione delle
domande in ordine cronologico
-
gestione su base
individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
-
per le
conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen
presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore
di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro
dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al
lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel
plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso
-
intese con associazioni
ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
o
2014:
¤
DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province
autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva,
una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi
90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale -
9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del
Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori
subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Bureau International des
Expositions; circolari applicative:
-
circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:
Ĵ
confermate le
procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori
stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore
negli anni precedenti
Ĵ
confermata la
possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita'
diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per
lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza
maturato
Ĵ
invio delle
domande consentito fino al 31/12/2014
Ĵ
confermate le
istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
Ĵ
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
Ĵ
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
Ĵ
per l'accreditamento
di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno
durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico,
alle Prefetture-UTG il modello excel
(all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
Ĵ
ripartizione di
10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta
pluriennale
Ĵ
alla quota
dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di
silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di
nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli
stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
Ĵ
in tutti i casi
di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza
del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con
lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere
allo Sportello Unico
Ĵ
tenute per
riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale
pluriennale
-
circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015):
Ĵ
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
Ĵ
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
Ĵ
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della
Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata
(che avviene automaticamente)
Ĵ
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
Ĵ
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
Ĵ
si procede alla
firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve
anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
Ĵ
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
¤
DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di
Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori autonomi
(imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia
italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o
accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni
vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e
comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di
cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa' non
cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti
d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini
stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai
sensi L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi
(4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o
formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso
per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per
studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato
membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino
al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le
diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere
diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita'
riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
(30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati
all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato
(come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circolari applicative:
- circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:
Ĵ
le quote saranno
ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici
Ĵ
gestione delle
domande in ordine cronologico
Ĵ
gestione su base
individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
Ĵ
per i formati
all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del
fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente
formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate
prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di
percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella
migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze
probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra
richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)
Ĵ
per le
conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione
presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore
di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro
dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al
lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel
plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso
Ĵ
conversioni da
lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima
della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro
stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra'
instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro
stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in
molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un
esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se
sia sufficiente il decorso del tempo)
Ĵ
per gli ingressi
relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa
Ĵ
lo straniero che
intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della
costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico
Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di
nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la
certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs.
286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il
nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati
dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria
preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto
Ĵ
intese con
associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
Ĵ
per quanto
attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate
entro il 31/12/2014 vengono azzerate
Ĵ
sono distribuite
per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi per le
conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato;
l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in
base alle richieste che perverranno agli sportelli unici
Ĵ
condizioni per
la conversione da stagionale a lavoro subordinato:
Ĉ
- avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale
(esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione) per un periodo non
inferiore a 3 mesi
Ĉ
- presenza dei
requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di
lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la
scadenza del permesso per lavoro stagionale (nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una
promessa di assunzione)
Ĵ
le quote per
oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste trasmesse
dalle direzioni territoriali competenti
Ĵ
a fronte di
fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote assegnate, le
direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una redistribuzione
di quote rimaste non utilizzate
Ĵ
le quote
previste dal DPCM 16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema
informatizzato SILEN
¤
DPCM 2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica delle
Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di
Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le
province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa
complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che
abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa ripartizione delle
quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita'
riscontrate); circolari applicative:
- circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:
Ĵ
confermate le
procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori
stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore
negli anni precedenti
Ĵ
confermata la
possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse
da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro
stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato
Ĵ
invio delle
domande consentito fino al 31/12/2015
Ĵ
confermate le
istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
Ĵ
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
Ĵ
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
Ĵ
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3
alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
Ĵ
ripartizione
delle quote per lavoratori stagionali tra province
Ĵ
2.900 quote
stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva
Ĵ
azzeramento
delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015
Osservazioni generali (torna all'indice del capitolo)
á
Osservazioni:
o
programmazione
dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione
attiva solo se piuĠ restrittiva dei
criteri
o
restrittivitaĠ
dei criteri allentata dallĠaggiramento
(rapporti nati illegalmente)
o
programmazione
giaĠ prevista dalla legge Martelli
(criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);
Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con
quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente
á
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,
o
ad assumere
iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o
comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo
rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di
procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto
programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi
di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi
o
ad assumere
iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno
irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme
internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non
esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento
dell'istanza di protezione umanitaria
o
ad introdurre
politiche migratorie atte a garantire effettive possibilita' di ingresso
regolare e di inserimento sociale, nonche' a introdurre meccanismi di
regolarizzazione ordinaria
o
ad incentivare
le politiche di integrazione dei migranti, legando il conferimento di permessi
di soggiorno a rapporti di lavoro gia' esistenti, con la possibilita' di prorogarne
gli effetti di pari passo con la durata del rapporto di lavoro medesimo
4.
Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (torna
all'indice)
á
Visto di ingresso: obbligo ed esonero
á
Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei
visti)
á
Documentazione richiesta per il visto,
in generale
á
Requisiti e condizioni per ciascun tipo
di visto (Decreto MAE)
á
Disposizioni particolari in relazione
agli ingressi per l'evento Expo 2015
á
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione
á
Ingresso nel territorio dello Stato
á
Uscita e reingresso; limite alla durata
delle assenze
á
Cifre
Visto di ingresso: obbligo ed esonero (torna
all'indice del capitolo)
á
Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
domanda presentata su apposito modulo
á
In generale, il visto di ingresso e' richiesto in caso di
o
ingresso (da
qualunque paese) per soggiorni di durata superiore
a 90 gg.
o
ingresso (per
soggiorni di qualunque durata) da determinati
paesi (elenco definito e aggiornato
con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto
anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e
titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che
discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i
rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore
a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte -
al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda,
Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)
á
Per soggiorni di
durata inferiore a 90 gg. e per
transito verso altro Stato Schengen validi anche visti (Reg. UE 265/2010: anche di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato
conformemente al Regolamento stesso) o titoli
di soggiorno (indicati da ciascuno Stato membro in un elenco
periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006) rilasciati da Paesi Schengen (Austria,
Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e
Svizzera; era previsto l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen nel
2011, ma e' stato rinviato, su decisione del Consiglio dei ministri
dell'interno dell'Unione europea, per la contrarieta' di Olanda e Finlandia e,
successivamente, anche di Germania e Belgio; restano fuori dall'Area Schengen
la Gran Bretagna - per scelta -, l'Irlanda - perche' ha un accordo di libera
circolazione con la Gran Bretagna - e Cipro - perche' non ha ancora raggiunto
gli standard di sicurezza richiesti); i titoli di soggiorno rilasciati da Stati
non Schengen non sono validi ai fini dell'attraversamento della frontiera
(disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/7/2008); la liberta' di circolazione e' comunque
condizionata (art. 21 co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen) al soddisfacimento delle condizioni di ingresso di
cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di
viaggio valido; disponibilita' di risorse
adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen); del diritto alla libera circolazione godono anche gli stranieri
titolari di un'autorizzazione
provvisoria di soggiorno, rilasciata da uno Stato Schengen, e di un documento di viaggio rilasciato da
quello Stato (art. 21 co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); allo straniero che non soddisfi o non soddisfi
piu' le condizioni di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni
della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt.
23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):
o
lo straniero in
possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno
rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di
tale Stato
o
lo straniero che
non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi
di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di
rimpatrio (verso il paese di appartenenza)
á
I titoli di soggiorno indicati
dall'Italia nell'elenco periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006 sono (GUCE 27/5/2011):
o
permessi di
soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE)
n. 1030/2002:
¤
permessi di
soggiorno con validita' temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni,
rilasciati per
-
affidamento
(rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo)
-
motivi umanitari
(della durata superiore ai 3 mesi)
-
motivi religiosi
-
studio
-
missione
(rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione
ÇMissioneÈ ai fini di un soggiorno temporaneo)
-
asilo politico
(nota: in realta', il permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5
anni)
-
apolidia
-
tirocinio
formazione professionale
-
riacquisto
cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o
riconoscimento della cittadinanza italiana)
-
ricerca
scientifica
-
attesa
occupazione
-
lavoro autonomo
-
lavoro
subordinato
-
lavoro
subordinato stagionale
-
famiglia
-
famiglia minore
14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta'
compresa fra 14 e 18 anni)
-
volontariato
-
protezione
sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)
¤
permesso di
soggiorno UE slp con una validita' permanente
o
permessi di
soggiorno cartacei, rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:
¤
permesso di
soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari
(valido fino a 3 mesi)
¤
carta di
soggiorno con validita' permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 3/2007, ed equiparata al permesso di soggiorno UE slp
o
carta di
soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a
5 anni
o
carta
d'identita' MAE, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli
6 e 9 previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni
internazionali che non gode di alcuna immunita' e per i consoli onorari
stranieri non vengono piu' rilasciati e sono sostituiti dal modello 11; tali
documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli
stessi; sul retro delle carte d'identita' e' indicato che la carta di identita'
esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e,
insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio
di qualsiasi Stato Schengen):
¤
modello 1 (blu)
Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
¤
modello 2
(verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico
¤
modello 3
(arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o
ordinario
¤
modello 4
(arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche
titolari di passaporto di servizio
¤
modello 5
(arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio
¤
modello 7
(grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di
passaporto di servizio
¤
modello 8
(grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di
passaporto di servizio
¤
modello 11
(beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari,
impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito,
familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di
passaporto ordinario
o
elenco dei
partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea
o
transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della
richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)
á
Nota:
nell'elenco e' omesso il permesso per residenza elettiva; non figurano neanche,
in modo esplicito, i permessi per assistenza minore, integrazione del minore,
minore eta' (salvo che rientrino nella categoria dei permessi di soggiorno
cartacei, rilasciati per motivi specifici)
á
Nota: il termine
massimo di 90 gg si riferisce alla durata complessiva della libera
circolazione in tutta l'Area Schengen
á
Sent. Corte Giust. C-606/10:
o
le norme sul
respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro;
nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno o
sulla sua domanda di asilo, e che
lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
o
uno Stato membro
che rilascia allo straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4
lettera a) Reg. CE/562/2006, non puo' limitare lĠingresso nello spazio Schengen ai soli punti del
suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno deve
autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio degli
altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato
detto visto di ritorno
á
Esonero dall'obbligo
di visto, per soggiorni di durata <
90 gg. (Circ. Mininterno 23/8/2010: incluso
il soggiorno per motivi di studio),
per cittadini dei Paesi elencati nell'Allegato
II del Regolamento (CE) 539/2001 (nota: Circ. Mininterno 23/8/2010 riporta erroneamente l'anno 2000): Andorra,
Argentina, Antigua e Barbuda (dalla data di entrata in vigore di un accordo che
deve essere concluso con la Comunita' europea), Australia, Bahamas (dalla data
di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita'
europea), Barbados (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve
essere concluso con la Comunita' europea), Brasile, Brunei Darussalam, Canada,
Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia (nota:
Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013), El Salvador, Ex repubblica
jugoslava di Macedonia (solo per titolari di passaporti biometrici), Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Malesia (dalla data di entrata in vigore di un
accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Mauritius (dalla
data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la
Comunita' europea), Messico, Monaco, Montenegro (solo per titolari di
passaporti biometrici), Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts
e Nevis (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso
con la Comunita' europea), San Marino, Santa sede (Stato della Citta' del
Vaticano), Seychelles (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve
essere concluso con la Comunita' europea), Serbia (solo per titolari di
passaporti biometrici; esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla
direzione di coordinamento serba "Koordinaciona uprava"; Circ. Mininterno 10/1/2012: il vecchio modello di passaporto non biometrico, di
colore blu, recante la dicitura "Repubblica Federale di Jugoslavia",
non e' piu' considerato valido documento di viaggio), Singapore, Stati Uniti
d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong (solo per i titolari del passaporto
"Hong Kong Special Administrative Region"), Macao (solo per i
titolari del passaporto "Regiao Administrativa Especial de Macau") e
British Overseas; in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento
che modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001, disponendo l'esonero dall'obbligo di visto per i
cittadini di Albania e Bosnia ed Erzegovina in possesso di passaporto
biometrico (nota: il Commissario UE ha prospettato la possibilita' di
ripristinare, ricorrendo a una clausola di salvaguardia prevista dai rispettivi
accordi, l'obbligo di visto per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro
e Macedonia in caso di arrivi e domande di asilo ingiustificate troppo
numerosi); esonero, dal 28/4/2014, anche per i cittadini della Moldavia
titolari di passaporto biometrico (nota Ambasciata italiana in Moldavia)
á
Il Commissario
UE ha firmato con i rappresentanti del governo turco un accordo di riammissione e avviato un negoziato per la
liberalizzazione dei visti (da comunicato Stranieriinitalia)
o
firmato
l'Accordo tra Unione europea e Repubblica democratica di Timor Est in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata; per il 28/5/2015 e' prevista la firma di analoghi Accordi con lo Stato di Samoa e con la Repubblica di Vanatau
o
in ragione di
tali Accordi, che nelle more del processo in ratifica da parte del Parlamento
Europeo hanno un'immediata applicazione provvisoria, i cittadini di tali Paesi
sono esentati dalliobbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo
massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014
o
gli Accordi
hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si
recano nella Repubblica Democratica di Timor Est, nello stato di Samoa e nella
Repubblica di Vanatau
o
firmato il
28/5/2015 l'Accordo tra l'Unione europea e i cinque Stati insulari caraibici di
Santa Lucia, Dominica, Grenada, St. Vincent, Grenadine e Trinidad e
Tobago, in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
o
gli Accordi, nelle
more del processo di ratifica da parte del Parlamento Europeo, hanno
un'immediata applicazione provvisoria e consentono ai cittadini di tali Paesi
di essere esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo
massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014
o
gli Accordi
hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si
recano negli stessi Stati insulari caraibici
á
Raggiunto un accordo
tra Unione europea e la Comunit degli stati latino americani e caraibici, che
include Peru' e Colombia, per l'esenzione dall'obbligo di visto per soggiorni di
breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180); l'accordo dovrebbe essere
formalizzato all'inizio del 2016 (comunicato Stranieriinitalia)
á
Esonero
dall'obbligo di visto per (Regolamento (CE) 539/2001)
o
rifugiati,
apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e
titolari di un documento di viaggio
rilasciato da tale Stato membro
o
cittadini
titolari di lasciapassare per il traffico
frontaliero locale rilasciati in
applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di
traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
¤
ai fini
dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri
sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi
limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi
di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per
agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
¤
gli accordi
possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di
frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
¤
per
l'attraversamento della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare;
gli accordi possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi
¤
l'ingresso dei
frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri
¤
la durata
massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il
limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi
¤
non e' apposto
alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
¤
la validita'
territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato
membro di rilascio
¤
il rilascio del
lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di
viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia
segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine
pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare
lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per
l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
¤
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
¤
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra
autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo
bilaterale
o
allievi di
istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante
dell'istituto; principali disposizioni:
¤
l'insegnante
presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari
accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito
¤
lo scolaro
presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in
alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a
condizione che
-
sia corredato da
una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto
-
l'autorita'
competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza
degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e
abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i
propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi
á
Visto non
richiesto per le categorie di persone indicate, paese per paese, nell'Informativa della Commissione C 311/06 (es.: titolari di passaporti diplomatici, passaporti
ufficiali, passaporti speciali, etc.)
á
Visto non
richiesto in caso di titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: l'esonero non
si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo
indeterminato rilasciati da Regno Unito,
Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)
á
Visto non
richiesto in caso di straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro (esclusi, verosimilmente, Regno Unito,
Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE) in quanto iscritto ad un corso universitario o ad
un istituto di insegnamento superiore che, a certe condizioni, si trasferisca
in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per
integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/207)
á
Visto non
richiesto in caso di presentazione di domanda
di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea
á
Lo straniero
privo di visto richiesto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale
o di regime di protezione temporanea) eĠ respinto;
di norma non eĠ neanche ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare); nota: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo,
rifugiati e protezione temporanea, si deroghi al respingimento, e benche' la
posizione dello straniero che chieda protezione privo degli usuali requisiti
non sia da considerare irregolare, il vettore non ha certezza, al momento
dell'imbarco, del fatto che verra' presentata una domanda di asilo; nel dubbio,
piuttosto che correre il rischio di andare incontro a sanzioni e oneri, il
vettore impedisce l'imbarco (patologia segnalata da un comunicato
del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas
Hammarberg)
á
Libera circolazione in Area Schengen per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso in tale Area per gli
stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per
l'ingresso (art. 20, Conv. Appl. Accordo Schengen); per "primo ingresso" si intende (Sent. Corte Giust. C-241-05), oltre al primissimo, ogni primo ingresso
successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere
dalla data del precedente "primo ingresso" (possibile, nei fatti, un
soggiorno quasi ininterrotto di sei mesi)
á
Sent. Corte Giust. C-278/12: gli artt. 20 e 21 Reg. CE/562/2006 non ostano a che funzionari incaricati della sorveglianza delle
frontiere e del controllo degli stranieri effettuino controlli, in una zona di 20 km dalla frontiera terrestre tra uno
Stato membro e gli Stati aderenti alla Conv. Appl. Accordo Schengen, diretti a verificare se le persone fermate per
identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno
regolare applicabili nello Stato membro interessato, anche quando tali
controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia
di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli (non, quindi, su una presunzione
ragionevole di soggiorno irregolare)
o possano essere effettuati (in misura limitata) per ottenere informazioni
generali di questo genere e dati dell'esperienza in tale materia, purche' il
loro esercizio sia sottoposto a limitazioni
relative, in particolare, alla loro intensita'
ed alla loro frequenza; tali
limitazioni devono essere tanto piu' rigide e rigidamente rispettate quanto
piu' numerosi sono gli indizi del fatto che l'effetto di tali controlli possa
essere equivalente a quello di controlli di frontiera (punto 75);
l'effettuazione dei controlli a campione o sulla base di criteri selettivi li
sottrae alla censura che spetterebbe a controlli sistematici (punto 86)
á
Una revisione
della normativa europea nell'ambito della quale si esamini la possibilita' di
ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere interne in caso di
difficolta' eccezionali nella gestione delle frontiere esterne comuni, sulla
base di condizioni che dovranno essere in futuro definite, e' stata richiesta
da una lettera del Presidente della Repubblica francese e
del Presidente del Consiglio italiano al Presidente del Consiglio Europeo
Tipi di visto (torna all'indice del capitolo)
á
Tipi di visto, corrispondenti ai diversi motivi
(Decreto MAE 11/5/2011): adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara
sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi
familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio,
transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro,
volontariato
á
Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C
o
tipo A: transito
aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti
(validitaĠ territoriale limitata)
o
tipo B:
transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C:
per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
á
Visti Nazionali (VN): tipo D
o
tipo D: per
adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo,
lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"),
motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare,
studio, vacanze-lavoro (visti di lunga
durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui
al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante il tipo
di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno
autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza
da un titolo di soggiorno)
Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti) (torna all'indice del capitolo)
á
Disposizioni
comuni per il rilascio da parte degli Stati membri di visti per soggiorni nel territorio degli Stati membri di durata non superiore a 3 mesi nell'arco
di 6 mesi (Regolamento CE n. 810/2009):
o
lo Stato membro
competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul
merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del
viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale
destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui
frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati
membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un
paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba
chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)
o
un consolato
dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda
presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella
giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non
residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia
giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)
o
uno Stato membro
puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di
visto (art. 8)
o
la domanda di
visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e'
necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale
appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta
(art. 9)
o
il documento di
viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve
avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli
Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)
o
vengono rilevate
le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta'
inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte
di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una
famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno
Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)
o
il richiedente
deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita'
di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per
il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli
legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del
richiedente di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa
disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati
membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di
mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi
(art. 14; in relazione a questa disposizione, Decreto MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve
valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga
durata per studio, il rischio di
immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal
territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di
esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta
l'esibizione di documentazione relativa
anche allo scopo del viaggio ed alla
condizione socio-economica del
richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio
con questo; in caso di riscontri
negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti,
la rappresentanza si astiene dal
rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il
visto")
o
il richiedente
deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per
rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante
il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a
30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il
consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia
assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di
passaporto diplomatico (art. 15)
o
il richiedente
paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni);
l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di
eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di
formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini
di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative
organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei
diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti
diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla
riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo
promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di
irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato
rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)
o
diritti
ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi
dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della
richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi
prestati dal fornitore esterno (art. 17)
o
si puo' derogare
per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di
irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni
sulla presentazione (art. 19)
o
se la domanda e'
ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo
Visti (VIS, le cui operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei
paesi Schengen in Nord-Africa - da Risposte alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del
richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o
ufficiale o speciale (art. 20)
o
nell'esaminare
la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei
limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo
pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per
soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato
membro (art. 21)
o
la valutazione
dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno
prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da
ciascuno Stato membro (art. 21)
o
il richiedente
puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di
documenti ulteriori (art. 21)
o
un precedente
rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva
domanda (art. 21)
o
uno Stato membro
puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di
visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali
cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato
membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)
o
la decisione
deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda;
il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o
consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore
documentazione (art. 23)
o
la decisione
puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a
validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione
della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del
visto (art. 23)
o
il visto puo'
essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6
mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per
viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica
e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita'
territoriale limitata (art. 24)
o
un visto con
validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)
¤
motivi umanitari
inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste
dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro
consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista
¤
il consolato
intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia'
contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri
¤
il documento di
viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli
Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che
riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il
visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)
o
il possesso del
visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al
titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto
dell'attraversamento della frontiera (art. 47)
o
ragionevoli
dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati
membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto
(art. 32)
o
decisione e
motivi del rifiuto sono notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui
all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla
sicurezza degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di
riferimenti alla situazione specifica
o
il richiedente
cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con
le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)
o
le informazioni
sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)
o
la validita' di
un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova
il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano
di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che
richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di
diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto
adesivo (art. 33)
o
un visto puo'
essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano
soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano
meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)
o
la mancata
presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non
costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)
o
la decisione di
annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del
visto su modulo uniforme (art. 34)
o
il richiedente
ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo
Stato membro che l'ha adottata (art. 34)
o
le informazioni
sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)
o
in casi
eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al
valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei
modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi
imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio,
dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul
rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)
o
i consolati
degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente;
il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica
discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli
obiettivi (art. 39)
o
in particolari
circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore
esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati,
impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato,
gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali
notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di
convocazione per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a
presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda
(artt. 40 e 43)
o
gli Stati membri
possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la
presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)
o
i consolati
forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)
o
la cooperazione
tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di
documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di
informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni
sui dinieghi di visto (art. 48)
o
le autorita'
competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto
uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente
soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto
elencati in tali disposizioni; tali autorita', quando esaminano tale domanda,
dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni
di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al
fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di
rifiuto
o
l'obbligo delle
autorita' competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme
presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza
del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle
informazioni da lui fornite
o
e' legittimo
che, quando ricorrono le condizioni di rilascio previste da Regolamento CE n. 810/2009, le autorita' competenti rilascino un visto uniforme
al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purche' la disposizione
che lo consente possa essere interpretata in modo conforme ad art. 23 par. 4,
art. 32 par. 1 e art. 35 par. 6 Regolamento CE n. 810/2009
á
Sent. Corte Giust. C-575/12:
o
art. 24 par. 1 e
art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che
l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di
viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme
apposto su tale documento
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini
stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione
che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia
necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che
il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da
quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello
Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di
frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un
documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere
apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito
dallo straniero)
Documentazione richiesta per il visto, in generale (torna all'indice del capitolo)
á
Documenti richiesti:
o
passaporto
valido (o documento equivalente); note:
¤
i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la
seguente lista dei documenti equivalenti:
-
documento di
viaggio per apolidi
-
documento di
viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione
sussidiaria)
-
titolo di
viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di
viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
-
lasciapassare
delle Nazioni Unite
-
documento
individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare
di una forza della NATO
-
libretto di
navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita'
professionale
-
documento di
navigazione aerea
-
carta
d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione
Europea
-
carta
d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo
Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)
¤
una lista dei
documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative
restrizioni e' riportata in una Nota MAE
o
documentazione
su
¤
finalitaĠ del
viaggio
¤
mezzi di
trasporto utilizzati
¤
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per
viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente,
sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e
soggiorno
¤
condizioni di alloggio
¤
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di
breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione
relativa ai requisiti specifici per
il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente
aggiornato; in vigore: Decreto MAE 11/5/2011
o
atto di assenso all'espatrio dei minori
stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto,
sottoscritto da ciascuno degli
esercenti la responsabilita' genitoriale
(D. Lgs. 154/2013)[8]
che non accompagnino il minore nel
viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le
norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011); TAR Lazio:
in caso di richiesta di visto di
ingresso di un minore, e'
necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellĠistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti
dallĠordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti
nel nostro ordinamento, la provenienza
della domanda dal soggetto che allo
stato esercita la tutela nei
confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso
o
esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai
fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto MAE 11/5/2011)
á
Nota: stranieri
provenienti dal Kossovo possono
essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a
prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/2005)
o
la pagina dei
dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati
membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n.
9303 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), prima parte
(passaporti leggibili a macchina)
o
qualora il
diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona e' composto dai
suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non e' autorizzato a
prevedere inoltre l'iscrizione del cognome alla nascita, ne' a titolo di
identificatore primario nella casella 06, ne' a titolo di identificatore
secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a
macchina del passaporto
o
qualora il
cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del
passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facolta' di prevedere l'iscrizione
del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13
della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a
condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di
tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in
inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13
á
La disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento eĠ dimostrabile (Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000) con esibizione di valuta, fideiussione,
polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri
mezzi comprovanti la disponibilitaĠ in Italia di fonti di reddito; TAR Lazio:
all'amministrazione non spetta sindacare i modi ed i tempi con cui i
mezzi di sostentamento necessari per l'ingresso sono stati formati, ma la sola
adeguatezza di essi, sulla base dei parametri normativi
Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE) (torna all'indice del capitolo)
á
Requisiti
e condizioni per l'ottenimento di
ciascun tipo di visto (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
Visto per adozione (VN):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo
determinato o indeterminato,
presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del
provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla
competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale
¤
e' rilasciato in
presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno
permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di
adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo
quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983;
al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un
Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al
rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni
internazionali.
o
Visto per affari (VSU):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita'
economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la
verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti
nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale
¤
il cittadino
straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
-
la propria
condizione di operatore economico-commerciale
-
la finalita' del
viaggio per il quale richiesto il visto
-
il possesso di
adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito
da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
-
la
disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero
regolarmente residente in Italia
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤
se il cittadino
straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in
territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere
accompagnata da una dichiarazione
d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la
quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita'
che sara' svolta dallo straniero invitato
¤
il visto, in
presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente
o
Visto per cure mediche (VSU o VN):
¤
consente
l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve
o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che
abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni
sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate
¤
requisiti e
condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in
ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve
essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura
sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura
sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,
corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta
¤
rilasciato anche
nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs.
286/1998
¤
per le cure
mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle
Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in
presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente
Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la
copertura del singolo intervento sanitario
¤
il visto puo'
essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero
infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori
all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; TAR Lazio:
nel caso in cui le cure riguardino un minore,
non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto
di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lĠautorizzazione all'espatrio
(verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a
favore dellĠaccompagnatore
o
Visto diplomatico per accreditamento o
notifica (VN):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari
del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede
¤
rilasciato anche
agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare
¤
le richieste di
visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la
concessione del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato
dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo
stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di
permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna
sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963
(ratificate con L. 804/1967)
¤
il visto puo'
essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di
passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale
Diplomatico del MAE
o
Visto per gara sportiva (VSU):
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori
tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano
invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a
singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate
dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate
riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale
¤
necessaria
comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi
l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il
rilascio del relativo visto d'ingresso
¤
la
rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di
nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da
Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che
devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti
stessi
¤
per il rilascio
del visto e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o
straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
-
il visto per
gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari allĠeffettivo periodo
di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso
di partecipazione ad una serie di manifestazioni
-
la richiesta di
visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e
deve contenere
Ĵ
la lista dei
nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari,
giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non
faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date
di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun
componente la delegazione
Ĵ
la sistemazione
alloggiativa
Ĵ
l'indicazione
del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza
sanitaria
-
le eventuali
rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla
federazione sportiva nazionale al CONI (Circ. CONI 16/4/2014: al fine di evitare il ritiro del visto da parte di
coloro che non sono piu' autorizzati)
-
la richiesta non
puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master
-
le federazioni
sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di
Ĵ
mancato arrivo
in Italia di tutte le persone per le quali e' stato richiesto il visto
Ĵ
mancato rientro
nel Paese di provenienza al termine della manifestazione (Circ. CONI 16/4/2014)
-
il ritiro del
visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa
presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla
Rappresentanza diplomatica
-
non e'
consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una
societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto
turistico o con visto per gara sportiva
-
in caso di
prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di
ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente
competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale
prolungamento, se non per motivi di salute)
¤
Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto devono essere trasmesse al
CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica
(visti@coni.it) o per fax (06/32723738)
o
Visto per invito (VSU):
¤
consente
l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve
durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni
pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e
manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale
¤
se le spese di
soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve
dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o
straniero regolarmente residente in Italia)
¤
il visto e'
rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto
di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso
(nota: per motivi di giustizia)
rilasciata dal Questore competente
o
Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che
intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non
subordinato
¤
per le attivita'
di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da
quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
-
per le attivita'
in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la
dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione
delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della
denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli
ordini professionali
-
per le attivita'
iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio,
l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie,
riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di
commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione
negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini
stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi)
-
il visto puo
essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri
che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in
accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di
presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato,
revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i
parametri finanziari (TAR Lazio:
l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione
dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa
operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre
anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il
possesso di
Ĵ
certificato di
iscrizione della societ nel registro delle imprese
Ĵ
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale
del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il
cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
Ĵ
dichiarazione
del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del
richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
-
in tutti i casi
precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
Ĵ
alloggio idoneo,
mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un
immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso,
ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
Ĵ
reddito,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale
requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio:
non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno
precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
Ĵ
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni
e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
-
dichiarazioni,
attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della
Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per
la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente, che provvede al rilascio del visto
¤
per lo
svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e
d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR
394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta
della Questura
¤
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981
(nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
¤
per il settore
dello spettacolo, il visto per
lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso
esclusivamente in favore di artisti
stranieri di chiara fama, o di alta
e nota qualificazione professionale, o
di artisti o complessi ingaggiati da
noti enti teatrali, dalla RAI, da
note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio:
legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione
circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
-
copia dell'atto
contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del
titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale
rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore
(verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti
nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
-
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione
provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II -
Lavoratori dello spettacolo
-
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
-
disponibilita'
di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di
prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo
straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte
contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto
un alloggio idoneo
¤
per i visti
d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente
contraddizione con la precedente!)
¤
per i visti di
ingresso per lavoro autonomo startup,
che possono essere rilasciati (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata
dal decreto-flussi) agli stranieri che intendono costituire ed avviare sul
territorio italiano un'impresa startup
innovativa ai sensi di L. 221/2012
(societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986,
avente come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica), anche
avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012
(societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono
servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo
sviluppo di startup innovative), la documentazione da esibire alla
Rappresentanza diplomatico-consolare competente e' la seguente (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa):
-
nulla-osta concesso dal Comitato
tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo
economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in
alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un
incubatore certificato, firmata dal
legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le
proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa; il rilascio
del nulla-osta del Comitato (che deve essere concesso o negato entro 30 gg
dalla data di presentazione della documentazione completa) attesta l'avvenuto
rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso; per una singola startup innovativa possono beneficiare del
nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per
circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il
Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta
(comunque non superiore a 10)
-
documentazione
attestante la disponibilita' di risorse
finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non
inferiori a 50.000 euro (da allegare
anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere
in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono
depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un
incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione
dall'incubatore
-
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
-
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente
esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria
¤
in tutti i casi
considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini
dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di
lavoro
o
Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia
chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato
¤
requisiti e
condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da
art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR
394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999
per l'esercizio di attivita' professionali
¤
lo Sportello
Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore
dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti
telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento
dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli
sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino
all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico
Nazionale, esclusivamente in forma cartacea
¤
il nulla-osta
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla
data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e'
di quattro mesi
¤
il visto per lo
svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e'
subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti,
anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero
della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di
tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra'
svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤
per i lavoratori
marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana,
fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri
dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da
crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986,
il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice,
documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto,
e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale
¤
i requisiti e le
condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti
dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e
18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a
svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche,
diverse da quelle previste da L. 91/1981;
ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione
nominativa d'assenso
¤
agli stranieri
di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21
DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima
prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito
dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro,
consenta la proroga o il rinnovo dello stesso
¤
per i lavoratori
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari
diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le
rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999,
le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del
preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica
¤
ai fini del
rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002,
lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta
o
Visto per missione (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua
funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in
territorio italiano
¤
accedono a tale
categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano
dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero
i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi
del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo
Stato di appartenenza e l'Italia
¤
il visto puo'
essere rilasciato anche in favore di giornalisti
corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di
visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del
visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero
degli affari esteri, Servizio Stampa
¤
analogo visto
puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare
convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto
o
Visto per motivi familiari (VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere
o a riacquistare l'unita' familiare
¤
per familiare
straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano,
il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto
per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento
definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di
adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure
mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:
-
dato che, a
seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e'
condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la
circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua
iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di
tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel
senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini
italiani
-
verificato il
vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a
90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli
-
analogo visto
sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della
situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono
"agevolati" dallo Stato
-
ai fini del
rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la
sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno
effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di
soggiorno; in questo senso, Trib. Torino);
andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o
familiare agevolato (nota: senza che
tale documentazione venga verificata?)
-
anche in assenza
degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di
visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari
requisiti per tale visto
¤
ai fini dell'ingresso
al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare
l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
¤
requisiti e
condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6,
7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999
¤
il cittadino
straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o
ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data
di emissione
¤
nel caso in cui
il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non
possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di
un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi
sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967
(ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti
necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999; Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[9],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
¤
e' onere del
richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine
o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c)
D. Lgs. 286/1998
o
Visto per motivi religiosi (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai
ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che
intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita'
ecclesiastica, religiosa o pastorale
¤
requisiti e le
condizioni per l'ottenimento del visto sono:
-
l'effettiva
condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria
organizzazione di appartenenza
-
documentate
garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita'
addotte a motivo del soggiorno in Italia
-
nei casi in cui
le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi,
l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤
in caso di
invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non
riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad
enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa
verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e
della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; note:
-
riconosciuta
la personalita' giuridica
all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17
luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)
-
stipulate intese con
Ĵ
Tavola Valdese (L. 449/1984
e L. 409/1993)
Ĵ
Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988
e L. 637/1996)
Ĵ
Assemblee di Dio
in Italia (L. 517/1988)
Ĵ
Unione delle
Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989
e L. 638/1996)
Ĵ
Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)
Ĵ
Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)
Ĵ
Sacra
arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)
Ĵ
Chiesa di Gesu'
Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)
Ĵ
Chiesa
apostolica in Italia (L. 128/2012)
Ĵ
Unione Buddhista
Italiana (L. 245/2012)
Ĵ
Unione Induista
Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)
o
Visto di reingresso (VN)
¤
consente
l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo
determinato o indeterminato,
agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso UE
slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso
di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di
soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di
tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano
¤
requisiti e
condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:
-
il visto e'
concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:
Ĵ
scaduto da non
oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi
motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del
coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi
non e' richiesto il nulla-osta della questura
Ĵ
scaduto da oltre
60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei
termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli
obblighi militari (nota: discutibile
che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso
il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato
previo nulla-osta della questura
-
il visto e'
concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di
documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto
-
il visto e'
rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da
non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i
termini, previo nulla osta della questura competente
o
Visto per residenza elettiva (VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda
stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa
¤
richieste
adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da
eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e
regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro;
tali risorse, comunque non inferiori al triplo
dell'importo annuo previsto dalla
tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue
rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla
titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse
dal lavoro subordinato
¤
il visto puo'
essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli
maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie
siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non
autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)
o
Visto per ricerca (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
o di lunga durata, allo straniero,
in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato
conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in
Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'
o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co.
1 e 2 D. Lgs. 286/1998
¤
requisiti e
condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998
¤
lo Sportello
Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere
utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di
emissione
¤
il visto e'
rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti
¤
il rilascio del
visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle
professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i
requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di
studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della
struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare
una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari
o
Visto per studio (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo
determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[10],
alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR
394/1999, intenda seguire corsi universitari
¤
e' concesso
anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore
degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso
universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o
universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di
cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso
esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese
¤
il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
-
maggiorenni
ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria
superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
-
minorenni, di
eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad
iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita
autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale
per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per
i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni
previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis,
co. 2 lettera b) DPR 394/1999
-
stranieri
chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di
assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto
da L. 49/1987,
L. 180/1992,
L. 212/1992
e L. 84/2001
-
stranieri che
intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta
cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998
-
maggiorenni che,
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio,
intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs.
286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito
del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR
394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
-
maggiorenni che
intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti
precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri
l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
-
maggiorenni che,
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio,
intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis
D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del
contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
¤
nei casi di
studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto
sono
-
documentate
garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione
professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero
l'attivita' di ricerca da svolgere
-
adeguate
garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione
di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte
dell'Ente erogatore
-
polizza
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non
abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o
convenzioni in vigore con il suo Paese
-
disponibilita'
di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita',
prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
¤
il visto per la
partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione
professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di
attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia
previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una
specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤
il visto e'
rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito
la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
o
Visto per transito aeroportuale (VTL)
¤
consente allo
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica
Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan,
Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto
anche a cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro
interessato, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art.
3 par. 5 Regolamento CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di
transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto
nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato
da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di
soggiorno validi, menzionati nellĠallegato V Regolamento CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino
o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del
titolare, c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno
Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo,
per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali
paesi dopo aver utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione
titolari di diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di
aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di
un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza
entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione
al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di
transito degli aeroporti
¤
rilasciato a
condizione di possesso di
-
passaporto
valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale
-
biglietto aereo
o prenotazione
o
Visto per transito (VSU)
¤
consente allo
straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da
uno Stato terzo ad altro Stato terzo
¤
concesso a
condizione che
-
allo straniero
sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto
debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale
-
sussistano i
requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve
durata per turismo
-
lo straniero
possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se
richiesto
¤
rilasciato anche
ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,
battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio
nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della
nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana
o
Visto per trasporto (VSU)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per
lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci
o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi
di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e'
regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)
¤
requisiti e
condizioni:
-
documentazione
attestante la condizione professionale del richiedente
-
documentazione
inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno
richiesto
-
possesso di
adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
-
disponibilita'
di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione
di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente
residente in Italia
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤
lo straniero
autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a
condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri
dell'Unione Europea
o
Visto per turismo (VSU)
¤
consente
l'ingresso, per un soggiorno di breve
durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che
intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a
sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito
invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a
manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in
presenza di un esplicito invito in tal senso
¤
requisiti e
condizioni:
-
mezzi di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
-
il titolo di
viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi
mezzi di viaggio
-
disponibilita'
di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione
di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente
residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario),
attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in
territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo
ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini
della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003
¤
se il visto e'
richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in
Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti
previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul
rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno
(nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino
italiano o comunitario)
¤
per minori che
partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario
approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche
-
l'assenso
all'espatrio da parte di chi eserciti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[11] o
del tutore
-
l'autorizzazione
scritta del Comitato per i minori stranieri
o
Visto per vacanze-lavoro (V.N.)
¤
consente
l'ingresso, per un soggiorno di lunga
durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli
specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs.
286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤
durata massima:
un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui
all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤
requisiti e
condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo
conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e
disponibilita' di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma
non inferiore alla meta' dellĠimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme
necessarie per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza
assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio
nazionale e per il periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
o
Visto per volontariato (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e
comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta'
compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di
volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una
apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione
promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D.
Lgs. 286/1998
¤
concesso allo
straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli
Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le
condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs.
286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale
emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e
degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
¤
concesso anche,
in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani,
ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia
nell'ambito del Servizio Volontario Europeo
Disposizioni particolari in relazione agli ingressi
per l'evento Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)
á
Possibili tre
modalita' di ingresso (Linee-guida Mininterno Expo-2015):
o
ingresso per
missione
¤ per le seguenti categorie:
- Commissari Generali di Sezione e dei loro vice,
coniugi e figli di eta' inferiore a 21 anni degli stessi, e diretti dipendenti
del Commissariato Generale di Sezione (per un massimo di 10 unita' per Sezione,
salva deroga per comprovate esigenze), che facciano ingresso per un periodo non
inferiore ai 6 mesi e non superiore alla scadenza dell'Accordo di sede (30/6/2016); sono rilasciati gratuitamente il visto per missione e la
carta MAE (che attesta la qualifica del titolare e che lo esime dal rilascio
del permesso di soggiorno e, per i cittadini comunitari, dagli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 30/2007)
- personale delle Sezioni direttamente dipendente dal
Commissario Generale di Sezione che non abbia diritto alla carta MAE; e'
rilasciato il visto per missione (gratuitamente) e, successivamente il permesso
di soggiorno (se il soggiorno e' di durata superiore a 3 mesi)
- personale di organizzazioni senza fini di lucro o di
Partecipanti non ufficiali con i quali l'Organizzatore (la societa' Expo 2015)
abbia stipulato un contratto di partecipazione, fornitori di servizi dei
Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, espositori dei
Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, persone coinvolte
negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito
espositivo, dai Partecipanti ufficiali o non ufficiali o dall'Organizzatore,
giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli
eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo 2015 e personale coinvolto in
attivita' commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato
dall'Organizzatore; sono rilasciati visto (e, sucessivamente, in caso di
soggiorno di durata superiore a 3 mesi, permesso di soggiorno) per missione per
soggiorni compresi tra 1/4/2015 e 30/11/2015 o, comunque, strettamente legati
al periodo espositivo
¤ i Commissari Generali di Sezione e i Direttori dei
Partecipanti non ufficiali di ciascuno Stato comunicano ufficialmente
all'Organizzatore dell'evento le richieste inclusive dei nominativi delle
persone rientranti tra le categorie che possono fare richiesta del visto
¤ le liste sono trasmesse dall'Organizzatore alle
competenti Direzioni del Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti
relativi al rilascio dei visti di ingresso
¤ gli stranieri interessati all'ingresso richiedono il
visto di ingresso con congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista,
presentando
- copia del passaporto con validita che superi di
almeno 3 mesi la data di scadenza del visto
- foto in formato tessera
- assicurazione sanitaria di viaggio con garanzia di
copertura minima pari a 30.000 euro (solo in caso di visti Schengen con durata
fino a 90 giorni)
- biglietto o prenotazione aerea (il possesso di tale
requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario
generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)
- dimostrazione di disponibilita' alloggio (il possesso
di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del
Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)
¤ il visto per missione e' rilasciato con l'annotazione
"EXPO 2015"
¤ rilascio della carta MAE (nei casi previsti):
- i Commissari generali di Sezione comunicano
all'Organizzatore le liste di coloro per i quali la carta MAE e' richiesta
- le liste sono trasmesse dall'Organizzatore al
Cerimoniale diplomatico e la richiesta di carta MAE e' effettuata, dallo stesso
Organizzatore, mediante la piattaforma telematica Cerionline, con indicazione
dei dati anagrafici e dell'incarico ricoperto, e allegazione di copia del
passaporto, copia del visto per missione e foto in formato tessera
- il MAE trasmette le carte MAE all'Organizzatore
¤ rilascio del permesso di soggiorno per missione (nei
casi previsti):
- il kit EXPO 2015, per la richiesta di permesso, e'
disponibile presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano,
appositamente istituito presso le strutture dell'Expo, e presso il Commissario
Generale Expo 2015
- contestualmente alla spedizione della richiesta
dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello
straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i
rilievi foto-segnaletici
o
ingresso per
lavoro
¤ lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e
nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita'
dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo
smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; previste due
possibilita':
- distacco di lavoratori stranieri dipendenti da
aziende straniere
- assunzione di lavoratori stranieri da parte di
aziende italiane o stabilite in Italia
¤ predisposta una procedura semplificata; si applica
anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri
legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea
¤ inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione
telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo
allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
¤ il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di
Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non
ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della
normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e
tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di
adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
¤ la comunicazione va inviata dal legale rappresentante
dell'azienda distaccante o dell'azienda distaccataria, se questa e una
succursale in Italia dell'azienda straniera, o dell'azienda che procede
all'assunzione; a tal fine, il legale rappresentante richiede le credenziali di
accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non
ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione
lavorativa; nel caso in cui l'assunzione o il distacco venga richiesto
direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva
comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale
¤ il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle
verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di
ingresso, per i soli casi di assunzione da parte di aziende italiane o
stabilite in Italia, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano
¤ la sottoscrizione del contratto di soggiorno e'
effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle
strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il
modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello
209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale
¤ contestualmente alla spedizione della richiesta
dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello
straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i
rilievi foto-segnaletici
o
ingresso per
turismo; per stranieri che intendano visitare Expo 2015; e' rilasciato un visto
per turismo; l'eventuale dichiarazione di presenza puo' essere presentata
presso una apposita sezione distaccata dell'Ufficio immigrazione della questura
di Milano
á
In tutti i casi
in cui sia previsto il rilascio di un permesso di soggiorno, questo e'
strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo'
essere rinnovato ne' convertito
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi per lavoro, tramite assunzione o
distacco, per EXPO 2015):
o
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
o
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o
per il distacco
di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la
comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di
azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco
da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura e, nel solo caso di assunzione,
all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto
nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)
o
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o
nel solo caso di
assunzione, si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di
soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di
assunzione
o
in entrambi i
casi viene rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere
spedito dall'Ufficio postale
á
Integrazione Linee-guida Expo 2015:
o
per il personale
per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno
"per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati
potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015
o
ampliate le
categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta
di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti
ufficiali
o
per i lavoratori
stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli
ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei
padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate
o
per ingressi per
motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile
richiedere un visto per missione anziche' per lavoro
á
La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione
riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo'
esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri
Motivi di diniego (torna all'indice del capitolo)
á
Diniego del visto in caso di
o
mancanza dei requisiti previsti (Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve
valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga
durata per studio, il rischio di
immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal
territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di
esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta
l'esibizione di documentazione
relativa anche allo scopo del
viaggio ed alla condizione
socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota:
verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto"); note:
¤
TAR Lazio:
il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti previsti
dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e'
incontestabile; tant'e' che, secondo TAR Lazio,
il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di
nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego quando esistano fondati
dubbi sulla reale identita' del
richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso
senso, TAR Lazio
in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia presentato un
passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della richiesta di
nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e denunciato il
furto del vecchio passaporto
¤
TAR Lazio:
ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso
per turismo, deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente
ritenere il proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la
conseguente assenza di "rischio
migratorio" (es.: esistenza di significativi legami familiari,
esercizio di attivita' economiche, possesso di fonti di reddito, titolarita' di
beni immobili, etc.); in questo senso, TAR Lazio,
TAR Lazio
(che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al genitore
invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR Lazio
(secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di documentazione;
nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una neo-laureata ucraina
benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo della nipotina!)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione ravvisi un
serio rischio migratorio, non
essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro
nel suo paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello stesso senso, TAR Lazio);
per contro, in negativo, TAR Lazio:
il diniego di visto non puo' essere
motivato da un riferimento generico
all'esistenza di un rischio migratorio
senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza
dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente
abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far
ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia
contestata dall'amministrazione
¤
TAR Lazio:
la mancanza di un reddito proprio in patria per una minore ancora impegnato negli studi che
chieda il visto di ingresso per turismo per andare a trovare la madre nelle
vacanze di Natale non e' motivo adeguato
per sospettare il rischio migratorio,
a fronte della verosimiglianza della motivazione alla base del viaggio, quando
non sia provata l'assoluta incapacita' di mantenimento da parte dei familiari
cui la minore stessa e' affidata in patri
¤
TAR Lazio:
illegittimo negare un visto sulla base del presunto richio migratorio, se
l'amministrazione ha desunto tale rischio dal fatto che lo straniero, dipendente
a tempo indeterminato di un istituto di credito in Marocco, ha un reddito
inferiore alla media dei dipendenti di tali istituti e dal fatto che non e'
proprietario di immobili, trascurando invece di valutare la titolarita' di
risparmi di ammontare non trascurabile, e convocando l'interessato per
un'intervista solo dopo che il periodo per il quale si chiedeva l'ingresso era
scaduto; amministrazione condannata al risarcimento dei danni, dal momento che
ha adottato un atto illegittimo, senza che siano stati indicati elementi idonei
a comprovare il difetto di dolo o colpa (non ricorrono pero' gli estremi per
risarcire il danno in via equitativa, dato che il diniego di visto turistico
lede un interesse legittimo del richiedente, e non un diritto costituzionalmente
garantito)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in patria, casalinga ed ha il marito in Italia
titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare
(nota: nella sentenza si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio
come si trattasse di atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una
valutazione discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un rischio
migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto non
appaiano attendibili
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza di redditi rilevanti in patria e di certificazione sanitaria attestante le
asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia
per residenza elettiva
¤
TAR Lazio:
in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa
ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il diniego di
visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso di
risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita
sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla
disponibilita' di risorse
¤
TAR Lazio:
il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi
propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle
condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei
suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in
Italia
¤
Sent. Cons. Stato 1027/2013: legittimo il diniego di visto turistico nei
confronti dei genitori di straniero regolarmente soggiornante in Italia se le
fonti di reddito degli stessi genitori in patria si fondano essenzialmente
sulle rimesse effettuate dal figlio e l'effettuazione ha avuto luogo solo nel
trimestre precedente la richiesta di visto
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza
di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la
localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le
generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato
dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali
del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa,
dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto
e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta
rilasciato dallo Sportello unico
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul
sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire
il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro
subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano
questo sospetto
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto turistico nei confronti di una ragazzina che
avrebbe dovuto visitare in Italia la madre, se dalla situazione economica e
familiare in patria risulta probabile che l'ingresso sia finalizzato ad eludere
le norme sul ricongiungimento (la madre e' priva dei requisiti necessari per
ottenerlo), il radicamento scolastico in patria non e' adeguatamente dimostrato
e non e' stato dimostrato il possesso dei biglietti di viaggio di ritorno (o
delle relative prenotazioni) e di adeguati mezzi di sostentamento
¤
Concl. Avv. Gen. C-84/12: in base ad art. 21 co. 1 e art. 32 co. 1 lettera b)
Regolamento CE n. 810/2009, le autorita', per poter negare il visto perche'
manca l'intenzione dello straniero di rientrare in patria, devono prendere in
considerazione tutti gli elementi necessari per garantire una valutazione oggettiva,
tra i quali rientrano sia gli elementi legati alla situazione specifica del
paese d'origine, sia gli elementi relativi alla situazione individuale del
richiedente e ai documenti giustificativi da lui prodotti; benche' il Regolamento CE n. 810/2009 non fondi, in capo ai richiedenti, un diritto
soggettivo al rilascio di un visto Schengen, gli Stati membri devono decidere
delle domande di visto Schengen al termine di una valutazione complessiva della
situazione, tenendo debitamente conto, oltre che delle condizioni necessarie
affinche' il visto spieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati
membri dell'area Schengen, del contesto personale e umano della situazione
individuale alla base di ciascuna domanda, e al termine di una procedura
pienamente rispettosa dei diritti fondamentali, primo fra tutti la dignita'
umana, condotta in conformita' dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione
¤
Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro e' tenuto ad ammettere nel
suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in
tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i
requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della
stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno
dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare
il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero
non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e
concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura
stabilita dalla direttiva stessa)
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato
(anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o
internazionali); Reg. UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che
ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha
effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero
nella lista dei propri segnalati; note:
¤
TAR Lazio:
la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo automatico
in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR Lazio:
anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di permesso di
soggiorno), in base ad art. 5 Reg. CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo
all'amministrazione (nello stesso senso, TAR Lazio;
nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg. CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non ammissione possa
essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale, o in virtu'
di obblighi comunitari; in senso piu'
debole, TAR Lazio:
il diniego, in questi casi, e' da considerarsi atto vincolato, non annullabile
per il mancato preavviso di rigetto, se l'interessato ha omesso di fornire in
corso di causa gli ipotetici elementi che, se considerati e ponderati da parte
dell'Organo diplomatico, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito
procedimentale); eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della
correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS possono essere fatti
valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione
prevista dall'art. 111 della Conv. Appl. Accordo Schengen
¤
TAR Lazio:
il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato parere
negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali comunicazioni
siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad art. 4, co. 2 D.
Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a contenuto
vincolato; nello stesso senso, TAR Lazio:
il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che sussistano
motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a giustificare
il rilascio; in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva
dell'individuazione di tale Stato
Schengen, non costituisce, per
la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto
del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente
la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni, dal
momento che fa ritenere che le stesse informazioni non siano in possesso
dell'autorita' che emette l'atto, con la conseguente impossibilita', per tale
autorita', di assicurare il dovuto grado di trasparenza dell'attivita'
amministrativa (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
¤
TAR Lazio:
legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di ingresso
fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro
sembra assolutamente imprecisa
¤
Ord. Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto
che il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art.
5, co. 1 lettera e, Reg. CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1 lettera
d, Reg. CE/562/2006)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una
segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde
dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza, dato che la
questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso
del lavoratore)
¤
TAR Lazio:
la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta
valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti
dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti
valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione
prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen
¤
TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
o
per ingresso per
motivi diversi dal ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007),
esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4,
co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o
per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione
clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di
persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, ovvero
di condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p. in
materia di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione), che siano state concesse le
attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio)
o che la pena si sia estinta a seguito di indulto
(TAR Lazio;
sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il
giudice dell'esecuzione (TAR Lazio),
la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
legittimo il
diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo
(rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria
identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della
valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
¤
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col
fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di
lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando
la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i
"sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai
Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della
pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
¤
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
¤
per condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve
comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso
opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al
soggiorno anche se il patteggiamento
e' avvenuto prima dell'entrata in
vigore della L. 94/2009
¤
Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate
a quelle pronunciate a seguito di dibattimento,
dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge
¤
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 206/2013)
¤
essendo
la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato,
e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co.
6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del
motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una
giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro
autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia,
sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana);
in quest'ultimo senso, TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato
¤
Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne
ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a
circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola:
non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base
dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata
operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi'
anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al
SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena
interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi
indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di
pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il
diniego del nulla-osta al ricongiungimento)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a
espulsione; nota: il divieto non si
applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo
il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero
sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni
(incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta
l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite
massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale
autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto
ampiamente discrezionale); Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo
il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero e' rientrato in Italia
prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente
provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la
sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione
della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata
minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo
caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego
sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un
qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi
volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo
il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso
in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una
precedente espulsione, dopo aver cambiato
nome (in corrispondenza al quale ha
ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del
mutamento l'autorita' italiana; Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo
il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona
straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato
il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente
all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non ammissione in
Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati
e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo
– incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi
diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi
certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi
di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e'
anche motivo di diniego del visto (in questo senso, TAR Lazio)
á
La presentazione
di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della
domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali, l'inammissibilita' della domanda di visto di ingresso (TAR Lazio,
che fa riferimento a sent. Cons. Stato 3515/2010); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5210/2012 e Sent. Cons. Stato 1203/2013, secondo cui il diniego di visto per contraffazione
del documento di viaggio, se l'autorita' consolare ha effettuato un controllo
mediante strumenti elettronici adeguati, e' atto a contenuto vincolato, ed e'
legittimo, anzi obbligatorio, per l'autorita' diplomatico consolare trattenere
il passaporto risultato contraffatto al fine del conseguente suo inoltro in
Italia alle autorita' competenti per l'ulteriore seguito; TAR Toscana:
qualora emerga dopo che visto e permesso sono stati concessi, e' legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, anche quando siano sopravvenuti elementi
favorevoli allo straniero, se essi sono stati maturati grazie a un soggiorno
illegittimo dall'origine
á
Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di richiesta di ingresso per
ricongiungimento di familiare segnalato
al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso
(pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere
contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen), la
questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS dopo aver avuto
conferma che il familiare si e' recato al consolato per la legalizzazione dei
documenti relativi alla sussistenza dei vincoli familiari
á
Corte d'appello di Venezia: un'espulsione
per soggiorno illegale pregressa e
una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la
sicurezza pubblica e non
rappresentano motivo valido per negare
l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa
riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di
cittadino comunitario)
á
Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge
di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un
bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua
effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei
reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della
durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di
inserimento lavorativo
á
Sent. Corte
Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento
da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione
del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne',
verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche
al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una
minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a
maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa
stato adottato per semplice soggiorno illegale)
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 dispone che e'
possibile limitare (in presenza degli altri requisiti) il diritto di ingresso
e/o di soggiorno del familiare straniero
di cittadino comunitario o italiano per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza pubblica, non esigendo che siano tali da mettere a repentaglio la
sicurezza dello Stato (tale condizione e' invece richiesta esplicitamente in
altri casi); in base ad art. 28, co. 2 T.U., dovrebbe valere la limitazione dei motivi ostativi al solo caso di
pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
dell'Area Schengen
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione
non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D.
Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento
Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
á
Rilascio o
diniego del visto entro 90 gg.,
salvo diversa previsione del T.U. o del Regolamento:
o
lavoro
subordinato: 30 gg; TAR Lazio:
illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in
relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia
stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso
o
lavoro autonomo:
30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede
120 gg)
o
ricongiungimento
familiare: 30 gg
o
visto uniforme
Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario;
30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60
gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)
á
Nota: art.
5 co. 7 L. 9/2014
dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di
agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative
d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da
realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed
altri soggetti pubblici o privati italiani
á
TAR Lazio:
illegittimo il silenzio serbato dal
Consolato in ordine alla domanda di visto per cure mediche per un tempo superiore ai 90 gg concessi; si ordina
all'amministrazione di emettere un provvedimento espresso sull'istanza nel
termine di 30 gg dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica,
ad istanza di parte, del provvedimento del TAR; si nomina, quale commissario ad
acta, il console, che, nel caso di perdurante inottemperanza
dell'amministrazione intimata, dovra' provvedere, anche a mezzo di funzionario
delegato con atto formale, all'esecuzione della sentenza nel successivo termine
di 30 gg; a carico del MAE, in quanto soccombente, le spese del giudizio
á
Provvedimento di diniego del visto: comunicato, in lingua comprensibile o in
inglese, francese, spagnolo o arabo (verosimilmente, in forma scritta, da art.
2, co. 6, T.U.: ai fini della comunicazione del provvedimento l'atto deve
essere tradotto in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o
spagnolo); per visto uniforme Schengen
per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, il diniego e' notificato su modulo uniforme (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); TAR Lazio:
legittimo, ai fini motivazionali, l'uso di un modulo prestampato, sia perche'
il provvedimento indica con chiarezza le ragioni a base del diniego di visto,
sia in quanto legittimamente le rappresentanze diplomatiche utilizzano
motivazioni standard di diniego, mediante l'apposizione di un segno su una o
piu' caselle che indicano ognuna le diverse ragioni che escludono la ricorrenza
delle condizioni necessarie per il rilascio di un visto d'ingresso, dovendosi
avvalere del modello contemplato da Regolamento CE n. 810/2009 (nota: quest'ultima affermazione sembra priva di
contenuto, limitandosi a descrivere il comportamento dell'amministrazione,
senza verificare che esso sia conforme all'obbligo di motivazione); Sent. Cons. Stato 1027/2013: la standardizzazione della motivazione del diniego
di visto e' legittima, ma non implica il venir meno del generale obbligo di
motivazione del provvedimento amministrativo imposto da art. 3 L. 241/1990, ne' preclude al giudice amministrativo l'esercizio
del proprio sindacato di legittimita' della motivazione medesima
á
Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio:
la mancata indicazione del termine e
dell'autorita' a cui ricorrere non
influisce sulla legittimita' dellĠatto impugnato ma, al piu', puo' comportare
la rimessione in termini in presenza
di circostanze particolari
á
TAR Lazio:
il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di
nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato
á
Salvo il caso di
visti per motivi familiari (ricongiungimento e ingresso al seguito), di lavoro,
di cura e di studio, deroga
allĠobbligo di motivare il diniego
del visto, quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico; note:
o
per visti uniformi Schengen per soggiorni
di durata non superiore a 3 mesi, non
e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo
sintetico, secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel
senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a
tutti i casi di diniego, a prescindere
dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato);
l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi
sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata
diversa congiunzione: "sicurezza e
ordine pubblico"
¤
se non si tratta
dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo
la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego puo' non essere motivato" (anziche'
"per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato ")
o
TAR Lazio:
condizione necessaria per la
legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di
rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale
rinnovamento del procedimento; nello stesso senso, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a
quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia
riferimento
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato
dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali
del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa,
dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto
e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul
sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire
il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro
subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano
questo sospetto
o
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio:
resta impregiudicato il potere del giudice
di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario, apposite
richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle
ordinanze istruttorie fornendo spiegazioni
in merito alla motivazione del diniego
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego quando esistano fondati
dubbi sulla reale identita' del
richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso
senso, TAR Lazio
in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
o
TAR Lazio:
la correttezza della segnalazione al SIS
e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali
diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere
fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione
prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen
o
TAR Lazio:
in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato Schengen motivato dal pericolo
per la propria sicurezza, l'accesso agli
atti e' precluso quando sia in
gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle relazioni internazionali (nota: in questo modo, si preclude
all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per esempio, a
uno scambio di persona!); in senso
contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva
dell'individuazione di tale Stato
Schengen, non costituisce, per
la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto
del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente
la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel
caso in esame, si trattava di uno scambio
di persona)
o
TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
á
Ricorso
contro il diniego di visto (e' ancora vero, a dispetto della formale
soppressione dell'obbligo di forma scritta): al TAR del Lazio (salvo che sia azionabile il ricorso davanti al
giudice ordinario; ad esempio, per motivi familiari; nel senso della competenza
esclusiva del giudice ordinario in caso di diniego del visto per
ricongiungimento, TAR Lazio
e TAR Lazio)
entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.); TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e'
un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il
termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile
fino al primo giorno non festivo
á
TAR Lazio:
lo straniero che ricorra contro il diniego di visto di ingresso, non essendo
regolarmente soggiornante in Italia al momento del sorgere del fatto oggetto
del processo da instaurare (art. 119 DPR 115/2002),
non e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato
á
Comunicazione
scritta allo straniero cui eĠ rilasciato il visto, in lingua comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e
soggiorno in Italia
Ingresso nel territorio dello Stato (torna
all'indice del capitolo)
á
Ingresso
consentito solo dai valichi autorizzati,
salvo casi di forza maggiore (sbarco autorizzato dal comandante del porto o dal
direttore dellĠaeroporto, previa comunicazione al questore; controlli di
frontiera eseguiti dallĠufficio di polizia del posto)
á
Le frontiere interne all'Area Schengen
possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo
delle persone (art. 2, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen)
á
Per esigenze di
ordine pubblico o di sicurezza nazionale, uno Stato Schengen puo', previa
consultazione degli altri Stati, decidere che, per un periodo limitato, alle
frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati
alla situazione; se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale
s'impone un'azione immediata, lo Stato intreressato adotta le misure necessarie
e ne informa il piu' rapidamente possibile gli altri Stati (art. 2, co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); nota: ripristino dei controlli alle frontiere dal
28/6/2009 al 15/7/2009 in vista del G8 dell'Aquila (Com. Mininterno 10/6/2009)
á
Ammissione dello
straniero (possibilmente) condizionata a ulteriori
controlli in frontiera:
o
possesso del passaporto valido (o documento
equivalente) e del visto, se
richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il
rilascio del visto (finalitaĠ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno,
condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove
richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo
per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non
ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti
di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
á
Nota: la
possibilita' di respingimento a seguito di controlli
sanitari comporta, sotto il profilo logico, la possibilita' di diniego di
rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la
possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo
di prestare le cure mediche (sia in
caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si
presenti alla frontiera)
á
Sent. Corte Giust. C-575/12:
o
art. 24 par. 1 e
art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che
l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di
viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme
apposto su tale documento
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini
stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione
che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia
necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che
il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da
quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello
Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di
frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un
documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere
apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito
dallo straniero)
á
Sent. Corte Giust. C-23/12: art. 13 co. 3 Reg. CE/562/2006 obbliga gli Stati membri a predisporre un mezzo di ricorso soltanto
contro le decisioni di diniego d'ingresso nel loro territorio (nel caso in
esame, l'interessato aveva chiesto un risarcimento per il modo irriguardoso,
provocatorio e offensivo per la dignita' umana con cui i controlli erano stati
effettuati; la domanda di risarcimento era stata considerata irricevibile,
perche' scissa da un ricorso contro il diniego di ingresso)
á
Il datore di
lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di
respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del
procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)
á
TAR Puglia:
illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una
espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se
risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte
tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato
á
Obbligo, per la
polizia di frontiera, di apposizione del timbro
a data in ingresso sul passaporto
á
Controlli di
frontiera (con apposizione del timbro
a data sul passaporto) anche per lo straniero in uscita dallĠItalia verso Paese non Schengen
á
Note:
o
spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere
della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto
dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante
il timbro a data sul passaporto (di
fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna
all'Area Schengen)
o
l'esibizione del
passaporto con il timbro a data
apposto dalla polizia di frontiera
italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen,
ovvero dalla polizia del paese Schengen
(unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da
tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per
verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L.
68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove
lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in
altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia
illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul
passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area
Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul
passaporto non prova che l'ingresso
sia avvenuto con elusione dei
controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare
documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)
o
il possesso di visto uniforme Schengen esclude che
possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)
á
Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di
soggiorno per lo straniero che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo
del diritto alla libera circolazione
decorre dalla data di ciascun successivo
ingresso, non da quella del primo ingresso (Sent. Cass. 11323/2005)
Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze (torna all'indice del capitolo)
á
Reingresso
in esenzione dallĠobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla
polizia di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di
permesso valido (salvo che per
richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01)
á
Obbligo di
munirsi di visto di reingresso in
caso di smarrimento o sottrazione del titolo di soggiorno, o di possesso di
permesso scaduto da meno di 60 gg. a
condizione che sia stato chiesto il
rinnovo del permesso nei termini di legge (nota: in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, equivale a dire "a condizione che sia stato
gia' chiesto il rinnovo"; in senso piu' restrittivo, pero', TAR Lazio),
o di possesso di permesso scaduto da meno
di 6 mesi in presenza di gravi e comprovati motivi di salute dello
straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, a condizione di
sussistenza dei requisiti previsti
per il rinnovo (nota: chi la verifica?), o di permesso di soggiorno scaduto (senza limiti di tempo; Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011: solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e'
rilasciato previo nulla-osta della
questura) in seguito ad assenze dovute a obblighi
militari; TAR Lazio:
l'assenza prolungata dal territorio dello Stato non puo' essere considerata
automatico motivo di diniego del
visto di reingresso, ma deve essere
valutata l'eventuale sussistenza dei gravi
motivi di cui all'art. 13, co. 4 DPR 394/1999 (nota: di per se', atti a
giustificare il rinnovo del permesso dopo prolungata assenza); TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto di
reingresso se lo straniero non ha
chiesto nei termini di legge (60 gg
prima della scadenza) il rinnovo; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso
allo straniero che abbia trascorso piu'
di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti
per ottenere il rinnovo del permesso (nello stesso senso, TAR Lazio);
TAR Lazio:
in presenza di segnalazione al SIS, il dinego di visto di reingresso e' atto di
natura vincolata, anche quando lo straniero sia titolare di permesso di
soggiorno; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso in caso di straniero che sia
rimasto assente dall'Italia, a causa di incidente stradale, per quattro anni, senza per altro aver
chiesto a suo tempo il rinnovo del permesso (il diniego e', in questo caso,
atto a contenuto vincolato, e il mancato preavviso di rigetto non lo rende
annullabile)
á
TAR Lazio:
in base ad art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998, non occorre che il diniego di visto
di reingresso contenga motivazione (nota: interpretazione discutibilissima)
á
Sent. Cons. Stato 3268/2013: il ricorso
contro il diniego di visto di reingresso e' di competenza del giudice amministrativo
á
TAR Liguria:
accolta la richiesta di risarcimento
di una straniera cui il visto di
reingresso in Italia, a seguito di un viaggio di lavoro, era stato negato sulla base della valutazione
negativa del Mininterno (che riteneva, in modo infondato, falso il rapporto di lavoro); la straniera non aveva
potuto rientrare in Italia, in conseguenza di questo rifiuto, per quasi quattro
anni; il Mininterno condannato a rifondere il danno patrimoniale (per la parte
provata) nella misura di 19.500 euro, e quello non patrimoniale (in relazione
al quale l'onere di prova e' meno rigoroso) nella misura di 15.000 euro; nota: sentenza annullata in secondo grado
da Sent. Cons. Stato 2593/2014, secondo cui e' scusabile l'errore
dell'amministrazione dell'interno, dal momento che l'istruttoria effettuata per
verificare che il rapporto lavoro sussistesse effettivamente, con sole
verifiche presso la sede di lavoro, era idonea in relazione a un impiego, quale
quello attestato dal contratto di lavoro, di segretaria, che non sembra
richiedere, di per se', frequenti viaggi all'estero
á
Se uscita e
reingresso avvengono con attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), e' consentito il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla
polizia di frontiera) per lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del
permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza o del permesso UE slp (circ. Mininterno 16/6/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008), e che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il permesso scaduto e la ricevuta
(postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza
completa della documentazione prescritta (Direttiva Mininterno 5/8/2006); la polizia di frontiera deve timbrare sia il
passaporto sia la ricevuta (com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno
del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, della durata necessaria, sul quale viene
iscritto il minore, in modo da consentire (transitoriamente o a regime?) uscita
e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Consentito (a
regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), anche per lo straniero che abbia chiesto il rilascio del primo permesso per lavoro subordinato o autonomo o per ricongiungimento familiare (verosimilmente, anche per ingresso al
seguito), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); nota:
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di
transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
(in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in
attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e
che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen,
incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso
temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
á
Ai fini dell'attraversamento delle frontiere di
paesi Schengen in uscita o
reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto
valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); attraversamento consentito solo per valichi aeroportuali e,
limitatamente a Francia, Spagna e Malta, per quelli marittimi (circ. Mininterno 7/8/2007); disposizioni
confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008
(circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
á
Possibile il rientro dello straniero parte offesa o
sottoposto a procedimento penale, per il tempo strettamente necessario
allĠesercizio del diritto di difesa,
al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali eĠ
necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta
dellĠinteressato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana
á
Nota Questura di Milano Dicembre 2009: ai fini di uscita e reingresso, e' consentito il rilascio
un permesso di soggiorno cartaceo
provvisorio allo straniero, nonche' l'inserimento provvisorio del figlio
sul vecchio permesso cartaceo o il rilascio al minore di un permesso
provvisorio cartaceo se il genitore e' in possesso di un permesso di soggiorno
elettronico
á
Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti
stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto,
preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello
cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di
reingresso previo rilascio del relativo nulla osta, da parte della Questura
competente
á
Rinnovo
del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuĠ di sei mesi continuativi (se il permesso eĠ di durata < 2 anni) o per piuĠ
di metaĠ della durata (se il permesso eĠ di durata > 2 anni), salvo
gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso
allo straniero che abbia trascorso piu'
di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti
per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se
l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto
il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza,
protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi
á
Circ. Mininterno 15/9/2010: lo studente
straniero che abbia intrapreso un corso universitario
in Italia e che si rechi in altro Stato
membro per svolgervi una parte degli
studi, puo' rientrare in Italia senza chiedere un nuovo visto e ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno, a dispetto dell'eventuale protrarsi dell'assenza per
oltre sei mesi, producendo
o
certificazione
rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza
all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e'
complementare ad esso
o
idonea
certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.:
copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il
soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione
rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il
regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato
á
Revoca del
permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007)
in caso di assenza continuativa di
durata > 12 mesi dal territorio
dell'Unione europea; rilascio di
altro permesso; possibile il riacquisto
del permesso UE slp (dopo 3 anni di soggiorno)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un visto di ingresso o reingresso o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale visto o documento
(verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del visto) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eĠ commesso da pubblico
ufficiale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Visti di ingresso rilasciati (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015):
o
adozione:
¤
2010: 3.612
¤
2011: 3.464
¤
2012: 4.670
¤
2013: 2.386
¤
2014: 1.842
o
affari:
¤
2010: 191.612
¤
2011: 192.391
¤
2012: 202.779
¤
2013: 200.937
¤
2014: 186.452
o
cure mediche:
¤
2010: 3.103
¤
2011: 2.299
¤
2012: 2.831
¤
2013: 2.380
¤
2014: 2.169
o
diplomatico:
¤
2010: 1.065
¤
2011: 1.179
¤
2012: 1.292
¤
2013: 1.499
¤
2014: 1.248
o
gara sportiva:
¤
2010: 6.437
¤
2011: 7.054
¤
2012: 5.774
¤
2013: 5.030
¤
2014: 5.317
o
invito:
¤
2010: 22.181
¤
2011: 19.964
¤
2012: 22.085
¤
2013: 19.428
¤
2014: 17.273
o
lavoro autonomo:
¤
2010: 4.163
¤
2011: 3.364
¤
2012: 2.669
¤
2013: 1.853
¤
2014: 1.915
o
lavoro
subordinato:
¤
2010: 72.360
¤
2011: 90.483
¤
2012: 59.923
¤
2013: 33.236
¤
2014: 23.588
o
missione:
¤
2010: 19.587
¤
2011: 21.115
¤
2012: 20.826
¤
2013: 20.227
¤
2014: 18.591
o
motivi
familiari:
¤
2010: 91.224
¤
2011: 83.942
¤
2012: 81.436
¤
2013: 76.164
¤
2014: 57.899
o
motivi
religiosi:
¤
2010: 9.762
¤
2011: 8.685
¤
2012: 8.819
¤
2013: 8.449
¤
2014: 8.965
o
reingresso:
¤
2010: 4.825
¤
2011: 3.441
¤
2012: 3.518
¤
2013: 3.469
¤
2014: 3.129
o
residenza
elettiva:
¤
2010: 1.073
¤
2011: 1.083
¤
2012: 984
¤
2013: 1.005
¤
2014: 1.257
o
ricerca:
¤
2011: 275
¤
2012: 419
¤
2013: 448
¤
2014: 455
o
studio:
¤
2010: 54.246
¤
2011: 49.942
¤
2012: 49.800
¤
2013: 52.498
¤
2014: 51.878
o
transito:
¤
2010: 19.081
¤
2011: 19.800
¤
2012: 19.858
¤
2013: 20.789
¤
2014: 17.605
o
transito
aeroportuale:
¤
2010: 933
¤
2011: 1.104
¤
2012: 859
¤
2013: 1.635
¤
2014: 1.142
o
trasporto:
¤
2010: 22.338
¤
2011: 21.693
¤
2012: 19.012
¤
2013: 16.152
¤
2014: 12.670
o
turismo:
¤
2010: 1.015.304
¤
2011: 1.183.271
¤
2012: 1.364.147
¤
2013: 1.657.075
¤
2014: 1.802.256
o
vacanze lavoro:
¤
2010: 393
¤
2011: 434
¤
2012: 432
¤
2013: 505
¤
2014: 481
o
volontariato:
¤
2011: 128
¤
2012: 261
¤
2013: 300
¤
2014: 198
o
totale:
¤
2010: 1.543.408
¤
2011: 1.714.661
¤
2012: 1.872.394
¤
2013: 2.125.465
¤
2014: 2.216.330
5. Permesso di soggiorno (torna
all'indice)
á
Esonero dall'obbligo di richiesta del
permesso
á
Rilevamento delle impronte digitali ai
fini del rilascio
á
Requisiti e documentazione necessaria
per il rilascio del permesso
á
Modalita' di presentazione della
richiesta di rilascio
á
Durata del permesso rilasciato in
corrispondenza a un visto di ingresso
á
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso
á
Facolta' nelle more del rilascio di
alcuni permessi
á
Richiesta di rinnovo del permesso
á
Rilevamento delle impronte digitali ai
fini del rinnovo
á
Requisiti per il rinnovo del permesso
á
Limiti al rinnovo del permesso
á
Modalita' di presentazione della
richiesta di rinnovo
á
Diritti e facolta' nelle more del
rinnovo
á
Durata del permesso rinnovato
á
Provvedimenti negativi; impugnazione;
conseguenze
á
Ulteriori adempimenti amministrativi
á
Limitazioni della liberta' di soggiorno
á
Utilizzabilita' dei permessi di
soggiorno
á
Conversione del permesso di soggiorno
á
Termini per l'esito delle richieste di
rilascio, rinnovo e conversione
á
Cifre
Richiesta
del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta del permesso, al questore, entro 8 gg. lavorativi dallĠingresso;
note:
o
l'onere della prova della data di
ingresso (certificabile mediante il timbro
a data sul passaporto) spetta allo straniero
(Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di
timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del
fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto,
l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di
attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni)
á
Obbligo di
richiesta anche per il lavoratore transfrontaliero, anche quando non
trascorra mai piu' di 8 gg. continuativi in Italia (Sent. Cass. 14098/2004)
á
La richiesta di
permesso per motivi umanitari, in caso di protezione
sociale, puoĠ essere presentata dallĠente convenzionato che assiste lo
straniero
á
ModalitaĠ di
richiesta particolari (con scadenza diversa dagli 8 gg. dallĠingresso) sono
disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02 (art. 1-bis DPR 394/1999: e' stato adottato il
decreto interministeriale?)
á
Per soggiorni di
durata < 90 giorni di minori accolti nellĠambito di progetti approvati dal Comitato per i minori
stranieri, la richiesta del permesso puoĠ essere presentata anche dal legale
rappresentante dellĠente proponente il progetto, con esibizione dei passaporti
dei minori; nota: non e' chiaro se
in questo caso permane l'obbligo di richiesta di permesso o solo quello di
dichiarazione di presenza
Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Per soggiorni di durata < 3 mesi,
per turismo, visite, affari o studio, non e' richiesto il permesso di
soggiorno (L. 68/2007); il soggiorno e' consentito per il periodo indicato dal
visto di ingresso o, se questo non e' richiesto, per 3 mesi (nota: da art. 11 Reg. CE/562/2006 si ricava che il termine, di 90 gg, decorre dal giorno di ingresso in Area Schengen)
á
Lo straniero e'
tenuto, in questi casi, a dichiarare
la propria presenza
o
all'autorita' di
frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un
paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato
dal timbro a data posto sul
passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)
o
al questore della provincia in cui si
trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese
appartenente all'Area Schengen; la
dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da
chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[12] o
tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi
a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita'
del paese Schengen (nota:
interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione
del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da
frontiera esterna)
á
Il termine di 8
gg. per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: ora, per la dichiarazione
di presenza) per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri
fruendo del diritto alla libera
circolazione decorre dalla data di ciascun
successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005)
á
Gli stranieri
muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il
diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore entro 8 gg. lavorativi, ottenendo
ricevuta della dichiarazione di soggiorno; ammenda da 103 a 309 euro in caso di
trasgressione (L. 161/2014)[13]
á
Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro e i suoi familiari in
possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e
che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) sono tenuti a chiedere il permesso di
soggiorno solo per soggiorni di durata > 3 mesi (da D. Lgs. 3/2007;
verosimilmente non oltre 8 gg. lavorativi dopo la scadenza dei 3 mesi); TAR Liguria:
nel rifiutare la conversione del permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte
di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante
in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola
in Italia), l'amministrazione deve,
si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma
e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si
frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza
di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente
formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse
sotto-quote)
á
Ai fini del
soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano o in
affidamento pre-adottivo a tale cittadino non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano
si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano dovrebbe
essere rilasciata carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE,
in base a D. Lgs. 30/2007 (il caso di minore straniero convivente con genitore
italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed
effettiva del minore col genitore al momento dellĠacquisto o del riacquisto da
parte di questi della cittadinanza italiana; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento
L. 91/1992)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)
á
Rilevamento
delle impronte digitali per lo
straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di
soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e
familiari, i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi
di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.)
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie
in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona
fisica
Accesso agli atti (torna
all'indice del capitolo)
á
Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:
o
i dati relativi
al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento
amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a
sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere
nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa
alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano
nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale
disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la
stessa qualificazione (nello stesso senso, TAR Lazio:
l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi
consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e
la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione
informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo
possesso)
o
il richiedente
un titolo di soggiorno dispone di un diritto
di accesso a tutti i dati personali
che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita'
amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e'
sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali
dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere
conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in
modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se
del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE
o
il richiedente
un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41
par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni
persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei
confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo
nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso di
soggiorno per soggiorni di durata non
superiore a 3 mesi, ovvero rilasciato per motivi di giustizia, richiesta asilo, richiesta riconoscimento
status di apolidia, cure mediche, minore eta', attesa adozione (di minore con
eta' inferiore a 14 anni), nonche' nei casi in cui non e' consentito rilevare le impronte,
e' in formato cartaceo; negli altri casi, e' in formato elettronico (tessera magnetica, con
microchip e banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la
fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso puo'
contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa)
á
Dal 15/10/2013
e' in vigore il nuovo modello per il permesso di soggiorno in formato cartaceo (circ. Mininterno 11/10/2013)
á
Nota:
attualmente il permesso in formato elettronico non riporta i motivi del
permesso; nelle more della correzione del problema, e' rilasciato, su espressa
richiesta, un certificato che li attesta (circ. Mininterno 13/12/2007)
á
In casi di
urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso in
formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere rilasciato
un permesso di validita' temporanea in formato cartaceo
á
Decr. Mininterno 23/7/2013[14]:
o
caratteristiche
tecniche del permesso di soggiorno, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A:
elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice
destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di
lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)
o
si seguono, per
l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B
o
il permesso e'
rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore
o
i dati personali
ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono
conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR
242/2004, per un periodo non superiore a 10 anni
o
non e'
consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo
"uno a molti"
o
gli elementi
biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al
completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del
permesso
o
abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a
partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il
6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del
Garante per la protezione dei dati personali
á
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di
decreto direttoriale in materia di procedure e processi di produzione e di
servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno
á
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di
decreto direttoriale recante prescrizioni tecniche concernenti la
"infrastruttura di sicurezza PSE" relativa al permesso di soggiorno
á
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di
decreto direttoriale del Ministero dell'Interno sulle prescrizioni tecniche in
materia di "modalit di acquisizione e di verifica degli elementi
biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi
di soggiorno
á
Nel permesso di soggiorno che autorizzi
l'esercizio di attivita' lavorativa
secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la
dicitura "perm. unico lavoro",
salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o
titolari di
permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o
che soggiornino
per lavoro stagionale
o
che soggiornino
per lavoro autonomo (nota:
l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro
autonomo)
o
ammessi al di
fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente
specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di
appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o collocate alla pari
o
che soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta
o
che soggiornano
per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o
che soggiornano
per motivi di studio o formazione
á Note:
o la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la
possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le
disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri
¤ che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione
¤ che godono, insieme
ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
¤ che sono distaccati,
per la durata del distacco
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
¤ che sono autorizzati
a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero
hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione sul loro status
¤ che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono titolari di
permesso UE slp
¤ il cui
allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato
membro come lavoratori autonomi
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per
svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in
uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
¤ che sono stati autorizzati
a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6
mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa
esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o
il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
¤
lavoro
subordinato
¤
permesso UE slp
¤
motivi familiari
¤
attesa
occupazione
¤
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
¤
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
¤
Carta blu UE
¤
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Requisito
per il rilascio (di norma): possesso
dei requisiti per l'ingresso
á
Ai fini del
rilascio di un permesso, si procede alla verifica
dell'esistenza di segnalazione per
la non ammissione e alla conseguente
consultazione dello Stato Schengen
che ha effettuato la segnalazione; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha
effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero
nella lista dei propri segnalati (Conv. Appl. Accordo Schengen); TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro
stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di
reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza
a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del
ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle
impronte, la coincidenza delle persone); Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e
mai allontanatasi; Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in
precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come
rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso; Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima
che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente
provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la
sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione
della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni
dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento
di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il
provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che
non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui
comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la
normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro
subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un
divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver
cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta
all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita'
italiana; Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha
rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di
allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in
realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato); TAR Toscana:
il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad
una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia,
TAR Lazio
e TAR Emilia,
secondo il quale in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto
di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere
vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione
la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di
reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza
dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi
dettate (nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva);
nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il
divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero
rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio;
nel senso della rilevanza delle disposizioni piu' favorevoli sopravvenute,
Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso,
basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario
con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi
5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata
superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio
(illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato
motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia
e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza
consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e
l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi
alla pericolosita' sociale dello straniero) e Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione
di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha
effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa
avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di
reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita
nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima
che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)
á
La condanna per un reato di cui all'art.
380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel
momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)
á
Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per
lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione
non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di
procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello
straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione
(nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)
á
Documentazione necessaria in generale:
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ
di mezzi per le spese di rimpatrio
(escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
á
Documentazione
eventualmente richiesta per lo specifico permesso:
o
esigenza
di soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ
di mezzi di sostentamento (indicati
dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico
o
disponibilitaĠ
di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ
di alloggio
á
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento
e alloggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., ne'
per i permessi per motivi umanitari
ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puoĠ essere rilasciato e rinnovato
anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eĠ rilasciato titolo
di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; TAR Lazio:
illegittimo in questi casi il diniego del titolo di viaggio per mancanza di certificazione consolare,
dato che lo straniero e' stato identificato
dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in
sede di rilascio di tale permesso), neĠ per richiedenti protezione internazionale o per stranieri (giaĠ
regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide
á
TAR Lazio:
in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche
(nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese
dĠorigine), non si puo' negare, per la
semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia'
in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di
tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso
á
Nota:
l'Attestato consolare di identita' rilasciato dall'ambasciata dell'Honduras in
Italia puo' essere usato come documento equipollente al passaporto per il
rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di quel paese, dal
momento che per via della situazione politica del paese, le rappresentanze
diplomatiche honduregne hanno avuto disposizioni di non procedere al rilascio
dei passaporti ai propri cittadini residenti all'estero (Circ. Mininterno 17/2/2010)
á
Richieste foto
tessera in 4 copie e indicazione di generalitaĠ complete, anche per eventuali figli minori da iscrivere nel permesso,
e di motivi e luogo del soggiorno; in caso di figli minori nati nelle more del rilascio del permesso,
lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare
l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei
permessi di soggiorno
á
Condizione per
rilascio permesso: assolvimento obblighi
in materia sanitaria (nota: non
e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di
presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati):
o
iscrizione al
SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al
SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di
durata > 3 mesi
o
assicurazione
privata per soggiorni di durata < 3 mesi
á
Il rilascio del
permesso di soggiorno al titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi da lavoro
subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato anche alla
dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di
soggiorno (nota: anche tramite iscrizione al SSN?) e di mezzi di sostentamento
non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del
soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione
dal ticket (da D. Lgs. 3/2007)
á
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e' sottoposta al
versamento di un contributo di
importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (Decr. Mineconomia 6/10/2011), tra un
minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U.
introdotto da L. 94/2009)
á
La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in
formato elettronico, per la gestione
della presentazione delle istanze tramite Poste
italiane e all'imposta di bollo)
varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011):
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non
superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs.
286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
á
Il contributo e'
dovuto anche in caso di richiesta di
duplicato, trattandosi di emissione
di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato
alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Sono esonerati dal versamento del contributo
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
o
stranieri
che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1
D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri
richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo,
protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
o
stranieri
richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
á
Nota: non
previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un
permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998
á
Il contributo e la somma di euro 27,50 eventualmente dovuta per il permesso in
formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto
corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio
del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
á
Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di
soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita'
istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore
al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa
e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento
presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo
straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste
italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)
á
Il contributo non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta
al contributo la "richiesta", non il "rilascio";
rimborsabile invece l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del
permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012); Circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata a Circ. Mininterno 27/1/2015): l'istanza di rimborso va presentata direttamente
al Mineconomia, che e' l'amministrazione competente in materia
á
Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
per il 50%, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale
verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al
finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative
al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla
missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del
Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla
missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di
Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per
le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli
Sportelli unici
¤
15% alla
missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di
competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per
l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
á
Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima,
a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o
rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo
dei diritti a carico dei cittadini turchi
sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
á
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri
che, avendo acquisito status di soggiornante
di lungo periodo in altro Stato
membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante
di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a
raggiungerlo, contributi eccessivi e
sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti
dalla Direttiva 2003/109/CE; nota:
nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari
a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di
Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
á
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
Accordo di integrazione (torna
all'indice del capitolo)
á
Rilascio
del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione articolato per crediti (obiettivi di integrazione da
raggiungere, nel periodo di validita' del permesso; contenuti determinati con regolamento, adottato con DPR 179/2011;
da L. 94/2009)
á
Si
applica allo straniero di eta' superiore
a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente
all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il
rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
á
Stipula
contestuale alla richiesta del permesso
á
Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che
la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota:
secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso
lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per
motivi familiari
á
Accordo
tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile,
in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a
scelta dell'interessato
á
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato
dal prefetto o da un suo delegato)
á
Per
il minore, l'accordo e' firmato
anche dai genitori o da chi esercita
la responsabilita'
genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[15], regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
á
Impegno
dello straniero:
o
acquisire
conoscenza della lingua (livello A2)
o
acquisire
una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire
una sufficiente conoscenza della vita
civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi
fiscali)
o
garantire
adempimento obbligo di istruzione
dei figli minori
o
assolvere
agli obblighi fiscali e contributivi
o
aderire
alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.
á
Nota: il livello A2
di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a
capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
-
riuscire ad afferrare
l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
¤
lettura:
-
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
-
riuscire a
capire lettere personali semplici e brevi.
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a
comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
-
riuscire a partecipare
a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
¤
produzione
orale:
-
riuscire ad
usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la
propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
-
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare
qualcuno
á
Impegno
dello Stato:
o
favorire
l'integrazione dello straniero con
ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono,
anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle
organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal
modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):
¤
assicurare
il godimento dei diritti fondamentali
e la pari dignita' delle persone
senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni
personali e sociali, e con prevenzione
di ogni forma di razzismo e di discriminazione
¤
agevolare
l'accesso alle informazioni che
aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
¤
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente
¤
garantire
il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi
alla scuola dell'obbligo
o
assicurare
la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi)
dalla stipula dell'accordo, ad una sessione
di formazione civica e di
informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno
á
Al
titolare di permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita'
lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti
la dicitura "perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui
diritti connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ. Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti
connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della
"Sessione di formazione civica e di informazione"
á
L'accordo
e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere
decisionale del prefetto al
verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso
la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica
o
i percorsi di istruzione per adulti,
compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono
riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri,
possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e
che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allĠistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo
dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale,
tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"),
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter
frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione
delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza
della lingua italiana
o
dall'1/9/2015
i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono
riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i
percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello
A1/A2) sono realizzati dai CPIA
o
i
percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati
dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi
¤
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di
base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di
primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto
dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo
didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene
effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale
ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
¤
coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e
motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie
precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali
e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico")
e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel
caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit
Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di
istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei
suddetti accordi
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi
¤
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello
- istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre
periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello,
l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il
periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato
nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei
crediti)
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche
in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due
livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue; l'adulto con
cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione
efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due
anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al
raggiungimento del livello di competenze necessario
o
le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti
disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione
ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita
prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di
livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a
fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili,
l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo
dei percorsi del secondo ciclo
á
Durata dell'accordo: due
anni, piu' un eventuale anno di proroga
á
L'accordo
decade in caso di provvedimento negativo in relazione al
permesso di soggiorno
á
Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza
o la capacita' di apprendimento,
attestate da struttura sanitaria
pubblica o da medico convenzionato
col SSN
á
Per
i minori non accompagnati affidati o
sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui
all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
á
Per
le vittime di tratta, violenza o
grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18
D. Lgs. 286/1998
á
Note:
o
a
seguito delle modifiche apportate dalla L.
129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che
siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.
o
non
e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta
o
non
e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma
integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che
abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena
detentiva per un reato commesso nella
minore eta'
á
Lo
straniero partecipa a un corso di
educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula
dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche
con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se
questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese,
russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato
preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte
dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o
principi
della Costituzione
o
organizzazione
delle istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi
sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in Italia
o
facolta' e obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori
rispetto ai figli (incluso l'obbligo di
istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
á
Le
sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente
presso i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui
all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge
presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri
territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal
Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)
á
Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula
dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale
della societa' italiana
á
All'atto
della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al
raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una
conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi
sotto)
á
Nota: il livello A1
di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a
riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite
all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone
parlino lentamente e chiaramente
¤
lettura:
-
riuscire a capire
i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a
interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a
riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio'
che cerca di dire
-
riuscire a porre
e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano
bisogni immediati
¤
produzione
orale:
-
riuscire a usare
espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente
che si conosce
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti
dalle vacanze
-
riuscire a
compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la
nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
á
La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti
á
Se
al momento della verifica dell'accordo non
e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata
raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti
corrispondenti vengono decurtati; se
invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello
dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto
priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)
á
Lo
straniero acquista crediti, oltre a
quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti
circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):
o
conoscenza
della lingua italiana (crediti non
cumulabili)
¤ livello A1 (solo lingua parlata): 10
punti
¤ livello A1: 14 punti
¤ livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti
¤ livello A2: 24 punti
¤ livello B1 (solo lingua parlata): 26
punti
¤ livello B1: 28 punti
¤ livello superiore a B1: 30 punti
o
conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non
cumulabili)
¤ livello sufficiente: 6 punti
¤ livello buono: 9 punti
¤ livello elevato: 12 punti
o
percorsi
di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non
cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica
professionale)
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 80 ore: 4 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 120 ore: 5 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 250 ore: 10 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 500 ore: 20 punti
¤ frequenza con profitto di anno
scolastico: 30 punti
o
percorsi
degli istituti tecnici superiori o di istruzione
e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico
superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)
¤ frequenza con profitto di ciascun
semestre: 15 punti
o
corsi
di studi universitari o di alta
formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di
crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione,
dottorato di ricerca o titoli equiparati):
¤ frequenza di un anno con superamento di 2
esami: 30 punti
¤ frequenza di un anno con superamento di 3
esami: 32 punti
¤ frequenza di un anno con superamento di 4
esami: 34 punti
¤ frequenza di un anno con superamento di 5
esami o piu': 36 punti
¤ frequenza di un anno di dottorato o corso
equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti
o
conseguimento
di titoli di studio con valore
legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o
formazione precedenti:
¤ diploma di qualifica professionale: 35
punti
¤ diploma di istruzione secondaria
superiore: 36 punti
¤ diploma di tecnico superiore o certificato
di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
¤ diploma di laurea o titolo equiparato: 46
punti
¤ diploma di laurea magistrale o titolo
equiparato: 48 punti
¤ diploma di specializzazione o titolo
equiparato: 50 punti
¤ dottorato di ricerca o titolo equiparato:
64 punti
o
attivita'
di docenza:
¤ abilitazione all'insegnamento: 50 punti
¤ svolgimento di attivita' di docenza in
universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti
o
corsi
di integrazione linguistica e sociale
(crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti:
quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria
superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica
superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di
docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli
stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di
conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 80 ore: 4 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 120 ore: 5 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 250 ore: 10 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 500 ore: 20 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
¤ conferimento di onorificenze della
Repubblica: 6 punti
¤ conferimento di altre benemerenze
pubbliche: 2 punti
o
attivita' economico-imprenditoriali:
¤ svolgimento di attivita'
economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta
di un medico di base:
¤ scelta del medico di base: 4 punti
o
partecipazione
alla vita sociale:
¤ svolgimento di attivita' di volontariato
presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti
o
abitazione:
¤ contratto pluriennale d'affitto o
d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione:
6 punti
o
corsi
di formazione anche nel paese d'origine:
¤ partecipazione con profitto a tirocini
formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli
per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti
¤ partecipazione con profitto a programma
di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
á
Note:
o
la
conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue
emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata
dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato
attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti
o
per corsi di integrazione linguistica e sociale
si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche
o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni
statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si
concludono con certificazione non avente valore legale in Italia
o
l'iscrizione
e la frequenza ai corsi di integrazione
linguistica e sociale e ai percorsi
per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri
territoriali permanenti, costituisce
a tutti gli effetti partecipazione
alla sessione di formazione civica e
di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10
ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in
modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a
quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita'
di apprendimento deve essere comunicata
alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o
il
titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2
del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue,
rilasciato ad esito dei corsi di
integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai
fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6
co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche'
una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona
conoscenza della cultura civica)
o
il titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi
appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui
all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia
di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo
effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno
raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire
quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e
sociale)
o
le
istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di
corsi di integrazione linguistica e
sociale, organizzati secondo le Linee guida
MIUR per la
progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua
italiana; la frequenza ai corsi
costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di
un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce
documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello
elevato di conoscenza della cultura
civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso
di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona
conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza
della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione
dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di
optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati
á
Completati
i piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono
i corsi di integrazione liguistica e sociale (com. Mininterno 10/12/2013)
á
Lo
straniero perde crediti in corrispondenza
alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche
patteggiate) per reati:
¤
ammenda
non inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
arresto
inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
¤
arresto
superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
¤
multa
non inferiore a 10.000 euro: 6 punti
¤
reclusione
inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
¤
reclusione
non inferiore a 3 mesi: 10 punti
¤
reclusione
non inferiore a 1 anno: 15 punti
¤
reclusione
non inferiore a 2 anni: 20 punti
¤
reclusione
non inferiore a 3 anni: 25 punti
o
misure di sicurezza personali:
¤
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un
riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di
mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il
tossicodipendente): 6 punti
¤
applicazione
(anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni
(definitive) per illeciti amministrativi
o tributari:
¤
sanzione
non inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
sanzione
non inferiore a 30.000 euro: 4 punti
¤
sanzione
non inferiore a 60.000 euro: 6 punti
¤
sanzione
non inferiore a 100.000 euro: 8 punti
á
Ai
fini dell'acquisto dei crediti lo
straniero deve presentare documentazione
idonea; in mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura civica, e' possibile sostenere un test effettuato a cura dello Sportello
Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione
degli adulti (nota: Circ. Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle
sessioni di test; Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti - CPIA); circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero
della facolta' di ricorrere al test
á
Il
test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del
permesso UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010
allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)
o
dall'1/7/2014
il costo delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art.
3 del DPR 179/2011 sono a carico del MIUR
o
le
sessioni possono essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o
Universita'; in particolare, per gli studenti universitari, la sessione
potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con
successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso
accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o,
eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso
le prefetture
o
il
procedimento di verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura
presso il cui territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di
residenza da una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica
allo Sportello Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico
o
una
nuova funzione consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza
dello straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un
nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in caso
di irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga d'ufficio
dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR
179/2011
o
e'
comunque possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo,
con le credenziali consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla
sezione "Accordo" al link apposito
o
lo
straniero puo' chiedere la prenotazione al test, accedendo al link apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione
Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non
appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi
di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso,
l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di
convocazione
á
Circ. Mininterno 10/10/2014:
o
il
test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile si
tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali
permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti - CPIA; Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti, di cui 10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2
in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
il
test e' unico, articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata
o
il
raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e
della vita civile comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua
parlata") di conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non
sia stato raggiunto nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo
straniero non sia gia' in possesso di un livello superiore
o
ai
fini della verifica del livello B1, il test si svolge in non piu' di due
sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato
dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012
(nota: non ancora formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al
test accedono solo coloro che siano in possesso di un titolo attestante il
raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12
co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di
conoscenza di livello A2
o
dato
l'esiguo numero di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una
sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere
organizzata anche quando non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30
stranieri
o
lo
straniero puo' comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area
riservata di Accordo (Circ. Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di
sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto
della sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test",
selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le
credenziali sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e'
chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un
indirizzo di e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi
particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico
o
dovranno
essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test
("italiano/cultura civica", o solo "cultura civica"), al
fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di attestato di
conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura civica
o
l'eventuale
superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di
soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai
fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con
finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque
non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si capisce che
interesse abbiano ad adempiere all'Accordo di integrazione)
á
Circ. Mininterno 17/3/2015 (come interpretata da Nota Minlavoro 23/3/2015):
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co.
3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione
civica) per i possessori di
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
¤
certificato
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
¤
attestato
di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione
professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15
anni)
¤
diploma
professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di
apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
¤
diploma
liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
¤
diploma
di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
¤
diploma
di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o
percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal
2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)
¤
certificazione
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione
per adulti)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno
scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri
territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di
integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni
contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")
¤
documentazione
attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo
straniero sia iscritto
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di
¤
certificato
di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Perugia
¤
certificato
di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Siena
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua (Circ. Mininterno 23/4/2015: e della cultura civica, sulla base dell'avvenuto accertamento delle
competenze in materia) per i possessori di
¤
certificazione
PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri
¤
certificazione
italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3
á
Un
mese prima che siano trascorsi due anni,
lo Sportello Unico sollecita lo
straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la
certificazione relativa all'adempimento
dell'obbligo di istruzione per i figli
minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare
l'inadempimento, e procede all'acquisizione
d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ. Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della
documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della
decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale
sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)
á
In
caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede
alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione
civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15
punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
á
Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva
dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente
allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie
"protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi
a "straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"), va omessa
del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei
casi, esonerati dalla possibile
revoca del permesso dal DPR 179/2011,
in cui valga un esplicito divieto di
espulsione; Circ. Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono
chiusi con la causale "Chiuso per
esenzione"
á
Note:
o
l'accertamento
dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro
dell'amministrazione (aumento della documentazione
da esaminare; possibilita' che il test
di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)
o
rischia
di risultare preclusa la
possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 60 giorni (D. Lgs. 40/2014)[16] previsti dalla legge
á
L'accordo
e' risolto per inadempimento quando
si verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero
provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento
di un numero di crediti < 0
á
L'accordo
e' prorogato per un anno, e la
verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento
di un numero di crediti > 0 e < 30
o
mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita
civile in Italia
á
L'accordo
e' estinto per adempimento negli altri casi
á
Le
decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate
dal prefetto o da un suo delegato
á
La
risoluzione dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo straniero
appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione
á
Nei
casi in cui sia vietata l'espulsione,
della risoluzione dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto
quando debba adottare provvedimenti
discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
á
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello
straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive
europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)
á
Allo
straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative,
erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro
á
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si
riservano vantaggi insignificanti
piuttosto che facilitaziomi - per
esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso
di lunga durata o alla naturalizzazione
á
In
caso di proroga di un anno
o
la
decisione relativa alla proroga e' comunicata
allo straniero
o
un
mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con
riferimento all'intero triennio (non
e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo
scolastico)
o
si
applicano le disposizioni relative
all'estinzione per adempimento e
alla risoluzione per inadempimento
o
se
si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione
determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale
inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
á
Nota: se il livello A2 (20
crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e
della vita civica (6 crediti) sono
alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico
di base (4 crediti), 30 crediti (ne
ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4,
co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento
parziale e' rappresentato solo
dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica
á
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la
discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente,
dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se
lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE
slp e' automatico, in presenza dei requisiti
o
la valutazione discrezionale
dell'inserimento puo' giocare solo
quando vi sia una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso,
l'inadempimento parziale potrebbe favorire
l'adozione del provvedimento negativo
á
Circ. Mininterno 17/3/2015: ai fini della verifica degli accordi prorogati di un anno (Nota Minlavoro 23/3/2015 interpreta le disposizioni relative agli
esoneri come applicabili alla verifica dell'accordo in tutti i casi),
o
per
ovviare ai casi di irreperibilita' dello straniero, e' stata implementata
nell'applicativo informatico una funzione che modifica automaticamente
l'indirizzo di residenza nel caso in cui lo straniero abbia comunicato alla
questura un nuovo indirizzo in sede di richiesta di rinnovo del permesso
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co.
3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione
civica) per i possessori di
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
¤
certificato
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
¤
attestato
di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione
professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15
anni)
¤
diploma
professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di
apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
¤
diploma
liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
¤
diploma
di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
¤
diploma
di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o
percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal
2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)
¤
certificazione
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno
scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri
territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di
integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute
nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")
¤
documentazione
attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo
straniero sia iscritto
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di
¤
certificato
di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Perugia
¤
certificato
di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Siena
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua per i possessori di
¤
certificazione
PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri
¤
certificazione
italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3
á
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta,
quando sussista un legittimo impedimento,
opportunamente documentato, derivante da
o
gravi
motivi di salute (certificati dalla
struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)
o
gravi
motivi di famiglia
o
motivi
di lavoro
o
frequenza
di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento
o orientamento professionale
o
motivi
di studio all'estero
á
I
dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono
accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le
regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri
competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro
dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy
á
Lo
straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i
dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello
stato dell'accordo
á
Circ. Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello
straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con
raccomandata con ricevuta di ritorno
á
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e
universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento
civico) per la realizzazione delle sessioni
di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita
sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
á
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano
il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
á
Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per
illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011
anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
á
Numero di accordi di
integrazione sottoscritti all'8/6/2015 (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile): 200.531
Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)
á
Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta
presentata tramite gli uffici postali
abilitati nei casi di permesso
per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza,
lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi
familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non
espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca
scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta
presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo
politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero
non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze
lavoro, e in ogni altro caso non
esplicitamente menzionato
o
assistenza
gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze
o
in caso di
ingresso per lavoro subordinato o
per ricongiungimento familiare,
l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico
o
si utilizza un
apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici
postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1
(per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va
spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze
4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013
e circ. Mininterno 27/6/2013)[17],
euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato
postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente
richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno,
sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto
riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo
preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o
moduli
analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle
questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del
Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)
o
la questura
controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere
all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio:
il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo
sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un
disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante
raccomandata, per la rilevazione delle impronte
digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia:
legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata
presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento
all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non
prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso
impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della
comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta
irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui
e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo
straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la
data di una seconda convocazione per
la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse,
anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di
religione, le fotografie da inserire
nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona
e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i
tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti
parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad
identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre
comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo
coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta
identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di
un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
o
ai figli minori
di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di
uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta
minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e'
assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce,
singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per
l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del
reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)
o
lo straniero
puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica
á
La richiesta di
rilascio del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoĠ essere presentata dallĠente convenzionato
che assiste lo straniero
á
Le richieste di
rilascio di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti
in istituti penitenziari, devono
essere (circ. Mininterno 17/7/2007)
o
corredate, nel
caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate
esclusivamente presso lĠufficio postale
ubicato in prossimitaĠ della
struttura stessa
o
presentate da
personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da
chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede
anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle
Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Le richieste di
rilascio di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e
del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Sperimentazione in alcuni comuni nell'ambito di un accordo tra Mininterno, ANCI e
Poste: possibile richiedere presso i Comuni che partecipano alla
sperimentazione la compilazione
elettronica della domanda di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno;
il Comune compila online il modulo per la richiesta e rinnovo del permesso di
soggiorno, lo spedisce per via telematica alle poste e ne rilascia copia
cartacea allo straniero, che
provvede comunque a spedirla da un ufficio postale
abilitato
á
Presentazione
delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte
per studenti e docenti stranieri della Sapienza
presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la
questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore
della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
á
Possibile
consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle
domande di rilascio del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)
Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso
(torna all'indice del capitolo)
á
Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, se previsto, ma comunque
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o
lavoro
subordinato con contratto a tempo determinato:
pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: > durata del
corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione
debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal
regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione
entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da
adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora,
il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento,
ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di
familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008
- o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai
familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di
durata illimitata); al figlio minore
ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di
assistenza, ex art. 2 L. 184/1983):
fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due
anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno;
durata per ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti),
revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata
presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della
validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota:
disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
á
Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo'
iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento
Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)
á
Previsto anche il rilascio di permesso di
soggiorno, senza corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte
della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione
sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5
anni
o
protezione sussidiaria: 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[18]
o
acquisto cittadinanza o dello status
di apolide (per lo straniero
regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o
riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ
giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o
allĠart. 3 L. 75/1958):
3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello
straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita'
giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto
della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa;
il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6
(anche per vittime di violenza domestica, in base ad art. 18-bis, e per vittime
di grave sfruttamento lavorativo, in base ad art. 22 co. 12-quater), art. 18
(per protezione sociale), art. 19, co. 1, T.U. o L. 155/05 (per sicurezza
pubblica); il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo
parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di
documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento; note:
¤
Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)
¤
Trib. Torino:
dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/286 fa riferimento a seri motivi, in
particolare di carattere umanitario "o"
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi
umanitari non devono necessariamente trovare un preciso
riscontro in disposizioni costituzionali
o internazionali, ma possono
anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via
generale da art. 2 Cost.;
l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi
una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione
al soggiorno in tutte quelle fattispecie
concrete che non trovano una compiuta corrispondenza
in fattispecie astratte previste dalla normativa ma
nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari,
eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle
previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti
dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in
Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha
perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo
metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione
economica)
¤
Trib. Prato:
la ratio della protezione umanitaria
va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi
meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del
richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di
salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti
quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie
astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette,
in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs.
286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante
rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che
rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi
umanitari, adire la Commissione
territoriale; in ordine all'onere
della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del
quale particolarmente pregnante e' il potere
officioso riconosciuto al giudice
chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo
straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del
richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello
straniero regolarmente soggiornante;
¤
Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di
cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e
19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della
persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice
ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia)
¤
TAR Piemonte:
un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998
puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo
periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli
obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto
all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
¤
un permesso per
motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una
pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco)
potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a
un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune
di Roma (da un comunicato Integra)
¤
un permesso per
motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi
benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia)
o
per residenza elettiva, in presenza di
pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il
rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo
motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue,
con previsione di diverse fonti possibili); TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL
per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per
residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in
Italia in condizioni di soggiorno legale
o
per assistenza minore, al familiare del
minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne
autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga
alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri,
ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1
ter, T.U.:
¤
essere stati
identificati inizialmente come minori non accompagnati
¤
essere stati
affidati ai sensi della L. 184/1983
o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di
integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15
anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta', al minore cui non possa
essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente
entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28,
co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in
senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di
italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad
applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento
definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme
statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del
procedimento)
o
per cure mediche alla donna incinta o che
abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1,
lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero
inespellibile per la necessita'
di ricevere cure ha diritto al
rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria
situazione (TAR Veneto,
con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello
stesso senso, TAR Veneto,
TAR Lazio,
TAR Liguria,
TAR Lombardia, TAR Sicilia);
in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale
e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo
straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di
ricevere le cure adeguate in patria; in
senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari); in senso piu' debole, TAR Umbria:
il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il
fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa
esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per
la necessita' di ricevere cure mediche il permesso
va rilasciato solo in circostanze
eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al
tipo di intervento e ai tempi che esso richiede
o
per affidamento, al minore straniero
affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero
soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta di asilo o
protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica
ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE
che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)
o
Carta Blu UE,
allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione
temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o internazionale,
ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come lavoratori
altamente qualificati
o
per qualunque motivo, allo straniero
titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in
possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi
diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio
della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio
del primo permesso di soggiorno,
o
puo' esercitare
l'attivita' lavorativa per cui ha
ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di
soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato
rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per lavoro autonomo,
nelle more del rilascio del primo
permesso di soggiorno, puo'
effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa
autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 (iscrizione anagrafica), circ. Minsalute 17/4/2007 (iscrizione al SSN) e circ. Mintrasporti 14/9/2007 (esami di
guida e rilascio documenti correlati) menzionano solo il caso di ingresso per
lavoro subordinato
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso
di soggiorno,
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida,
ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del
rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non
autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di
mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in
cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per
motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota: solo quello entrato per ricongiungimento?)
á
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: in tutti i casi in cui
il cittadino straniero sia in attesa di
primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
(incluso il caso di domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero),
si procede all'iscrizione temporanea
sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di
soggiorno
á
Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il
territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione
al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di
reingresso previo rilascio del relativo nulla osta da parte della Questura
competente
á
Note:
o
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di
transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui
al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che
sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato
membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Richiesta di rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della
scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sent. Cons. Stato 326/2013: termine non perentorio, ma solo indicativo
á
Mancata
richiesta di rinnovo insanabile
(presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore; Gdp Napoli:
tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari
soggiornanti in Italia) oltre 60 gg.
dopo la scadenza; in contrasto, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere
dall'eventuale strumentalita' del
ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi
sono stati maturati; TAR Toscana:
dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e
non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto
dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato
di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in
specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e
mezzo); il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il
permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza
maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine;
nello stesso senso, TAR Campania);
Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un
permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in
linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi
familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come
risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di
espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi
60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione
á
Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo'
iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine
del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato
á
Ammesso il
reingresso (con visto apposito) nei 6
mesi successivi alla scadenza, in caso gravi motivi di salute dello
straniero o di familiari di I grado o del coniuge, a condizione di possesso di requisiti per il rinnovo (chi li
verifica?)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
á
Rilevamento
delle impronte digitali per lo
straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno (esclusi i casi di
soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e
familiari, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
á
TAR Sicilia:
legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta
convocazione
á
Sent. Cons. Stato 3549/2013: legittimo il dinego di rinnovo per mancata
presentazione dello straniero alle convocazioni per l'effettuazione dei rilievi
fotodattiloscopici, se tali assenze non sono sorrette da motivi validi
á
Sent. Cons. Stato 4256/2013: se lo straniero non si presenta alla convocazione
in questura per la rilevazione delle impronte, in sede di rinnovo del permesso,
e non si attiva per ottenere un nuovo appuntamento, e' legittima
l'archiviazione della richiesta di rinnovo; tuttavia, se l'inteerssato fa
richiesta di riapertura della pratica, giustificando ragionevolmente la mancata
presentazione ai precedenti appuntamenti, e' illegittimo il rifiuto
dell'amministrazione, quando sussistano i presupposti per il rinnovo
á
TAR Liguria:
legittimo il diniego di rinnovo del permesso se lo straniero non si e'
presentato per il rilevamento delle impronte digitali, ma non se la
convocazione non e' stata accompagnata da traduzione nella lingua
dell'interessato o, almeno, in una delle lingue piu' diffuse, e l'interessato
non comprende adeguatamente la lingua italiana
á
Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte
dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a
sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e
non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso
á
Prassi
della questura di Lecco: in fase di
rinnovo del permesso non e' richiesta la presenza dell'infra-14-enne iscritto
nel permesso del genitore in questura, essendo sufficiente che venga prodotta
la foto autenticata dal funzionario comunale (risposta Questura di Lecco); il Comune attestera', se richiesto, il consenso
dellĠaltro genitore allĠinserimento del figlio nel permesso soggiorno (da un comunicato Les Cultures)
Requisiti per il rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
Requisiti per il rinnovo:
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari
ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento
dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita'
non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana:
la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del
passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del
permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che
incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal
consolato del paese di appartenenza
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte
lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e
accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
temporaneamente sostitutiva;
note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il
reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellĠassegno sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva,
estrapolando allĠindietro circ. Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
Ĵ
la quantificazione riferita alle soglie di
reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve
tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
Ĵ
illegittimo
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione
non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva
potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia
reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche
alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in
negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non
ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di
tale situazione reddituale)
Ĵ
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione,
dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo; nota: in base ad
art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso
per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami
familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami
familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali (in questo senso, Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014 - secondo cui e' illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto
della natura dei suoi legami
socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale -, Sent. Cons Stato 2164/2015 - per un caso in cui la questura ha proceduto al
riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso -, Sent. Cons. Stato 2699/2015; Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale - nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare! -; TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero
precedentemente ricongiuntosi al nucleo
familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad
effettuare una ponderazione complessiva
degli interessi del richiedente al di
la' della mera sussistenza di
condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza
in Italia, incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso -
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa
piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare - e,
laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o
per l'ordine pubblico, l'interesse
dello straniero, gia' soggiornante
nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante;
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza
di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito
dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero); concettualmente nello stesso senso, ma in chiave negativa, Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
Ĵ
illegittima
la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita'
della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto
dell'esistenza di legami familiari
in Italia (Sent. Cons. Stato 6161/2014)
Ĵ
il diniego di
rinnovo per mancanza di reddito o di
attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
Ĵ
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio
idoneo, se lo straniero non ha fornito,
neanche in giudizio, elementi che
avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
Ĵ
la
disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla
stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno
(Trib. Bologna)
Ĵ
lo stato di
disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di
mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal
fine, per esempio, anche i risparmi
accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio,
TAR Lombardia)
Ĵ
rileva la
disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia, TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga
conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento
negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio:
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi
siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima
della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione,
soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita'
del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal
territorio nazionale per motivi familiari; nello
stesso senso con riferimento al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono
essere sistematicamente interpretate
nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito
durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga
a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di
quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro,
subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non
si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo
fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al
sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro
rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto
se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi
economico-finanziaria); in senso
contrario, TAR Marche
(ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il
quale si chiede il rinnovo) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non
dimostra di aver maturato, nel periodo
di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello
previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;
ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti
sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel
periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per
l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad
elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti
o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi);
nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi,
anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso
precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il
futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)
Ĵ
insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo
contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da
buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del
rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio
e TAR Lazio;
nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
Ĵ la mancanza di
documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del
permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del
commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la
dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e'
integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita'
reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in
permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
Ĵ legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)
Ĵ
insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai
fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione
dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione
comunale per l'esercizio dell'attivita'
di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio
ne' da fatture o documentazione fiscale
(Sent. Cons. Stato 3070/2015)
Ĵ
legittima
la revoca del permesso per lavoro
autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se
l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra
attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la
prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
Ĵ
la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad
un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non
sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)
Ĵ
la sussistenza
di reddito in misura almeno pari
allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
Ĵ
la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR Toscana)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro
maturati, al momento della decisione
dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso
l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
Ĵ
legittimo il diniego
di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per
reati ostativi (TAR Lombardia)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di
validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di
trascurabile entita', non rilevando i
redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi
sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita'
di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale
e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
Ĵ
la soglia di
reddito non e' commisurabile al
periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di
assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
Ĵ
ai fini del
rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia
o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia
imposizione, scontano gli oneri fiscali
in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
Ĵ
una temporanea mancanza di reddito dovuta a
infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del
permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di
interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia
pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita'
lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la
richiedente e' stata soggetta a cure
mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
Ĵ
la norma sui
requisiti relativi alle risorse
economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere
affatto periodi nei quali tali requisiti possano
mancare, purche' tali periodi
siano limitati nel tempo e non
determinino una definitiva perdita
della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono
essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione
dei rinnovi, come irregolarita'
amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai
diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali
deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di
ricorrere al permesso per attesa
occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento
disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato
privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del
trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con
riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per
l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o
rilasciare un permesso ad altro titolo
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo
straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita'
giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970
per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata
di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975
(TAR Veneto)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato
attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha
percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto)
o sussidi del Comune (TAR Piemonte);
nello stesso senso, Trib. Ravenna
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di
insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare
un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria);
nello stesso senso, TAR Liguria,
che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto
all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
Ĵ
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e,
quindi, di un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione
(alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla
sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun
elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente
avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato
sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del
periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto
del fatto che il coniuge del
richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione,
dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi
familiari (TAR Lazio)
Ĵ
molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di
autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo
straniero trae almeno parte del
proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
Ĵ
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento
deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede
di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza
di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare
attivita' di prostituzione; specularmente,
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
Ĵ
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se il rapporto
di lavoro dichiarato e' fittizio; in
questo caso, lo straniero non puo'
far valere un diritto ad ottenere un
permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
Ĵ
illegittimo
il rifiuto del permesso per lavoro
subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si
basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti
svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico
all'indirizzo indicato nell'istanza, senza
pero' che siano riportati riferimenti
alle concrete attivita' di verifica
condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte
delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva
con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro
domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza
ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
Ĵ
illegittimo
il diniego di conversione del
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se
l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino
di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse
pertinenze abitative, non
costituendo tali elementi prova idonea
a dimostrare la falsita' del contratto
di lavoro depositato in atti,
soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in
questione, ritualmente comunicata
all'amministrazione competente (TAR Campania)
Ĵ
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
Ĵ
l'effettiva sussistenza del rapporto
di lavoro puo' ritenersi comprovata
anche da elementi di natura indiziaria
diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di
specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015)
Ĵ
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il
fatto che sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
Ĵ
insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia
fittizia, se non suffragata da
elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
Ĵ
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore
di lavoro per presunta falsita' del
rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero,
dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero
comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
Ĵ
in presenza di
un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta
paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata
produzione dei bollettini
relativi ai versamenti dei contributi
non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la
questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della
documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
Ĵ
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo
straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento
giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato
considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita'
del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello
stesso senso, TAR Campania,
in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
Ĵ
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui
il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato
stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare
che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo
rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale
comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto
rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia)
Ĵ
nel caso in cui
il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro
datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)
Ĵ
il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo,
atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto;
nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione
di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto
documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di
buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza
del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)
Ĵ
si tiene conto
anche di elementi sopravvenuti,
soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze
negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento;
nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
Ĵ
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
Ĵ
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione
ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR Campania)
Ĵ
la possibilita'
di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana);
sopravvenienze successive a tale
data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza
di riesame della richiesta ai sensi
di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
Ĵ
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando
l'invio di una copia della dichiarazione
integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito
superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale
integrazione e' stata effettuata in data successiva
all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)
Ĵ
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su mancanza
del requisito di reddito, se
l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione
di un nuovo rapporto di lavoro
domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio
l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si
trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con
la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale
pretestuosita' e strumentalita'
del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di
elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
Ĵ
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione
dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in
caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo
puo' essere negato ovvero concesso
per un periodo limitato, salva
verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso
in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che
l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio
Ĵ
anche un impegno all'assunzione condizionato al
rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente
la mera proposta di contratto di
lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
Ĵ
dimostrazione di
mezzi non richiesta in caso di
rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR Liguria)
Ĵ
per uno
straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere
concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se
l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)
Ĵ
per uno
straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente
anche il reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto,
TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione (TAR Veneto;
nello stesso senso, ma con carattere piu' generale, TAR Liguria:
ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in
considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato
provveda il nucleo familiare, sia pure tenendo conto, in negativo, di una
durata assai prolungata del periodo di disoccupazione); la valutazione di
vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo
del permesso per motivi diversi da
quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana);
la presenza di figli minori va
tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di
figlio in affidamento eterofamiliare
(TAR Toscana);
per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in
caso di prolungate assenze dal
territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
Ĵ
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia
prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria,
Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto,
TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che
non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito
della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia
anagrafica-, che si dichiara disponibile
a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato
disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la
tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a
imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria
(illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base
alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli
assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
-
disposizioni
contraddittorie:
Ĵ
art. 13, co. 3
DPR 394/1999: per il mantenimento
dellĠiscrizione al SSN e' richiesta
lĠesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma
dellĠaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata
dall'ufficio postale)
Ĵ
art. 42, co. 4
DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN
permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione cessa in caso di diniego di
rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello
straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso
Ĵ
possibile
interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non
e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione
privata
-
non e' chiaro
come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa
al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati
-
lo straniero che
abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico
prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione
della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al
compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaĠ
di alloggio (in alcuni casi); Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza; TAR Toscana:
se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di
rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un
contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la
richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del
proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto,
l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di
prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo; Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in
esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del
permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione
della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa
accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere
che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un
alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere
accertata dall'Amministrazione
¤
assenza di
motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata
ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia
all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna
per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico
diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di
inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio
illegittimo); in caso di permesso per motivi
familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art.
380 c.p.p. (L.
94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della
migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui
all'art. 380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel
momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); TRGA Trento:
sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4
co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare
automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla
pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per reati
per i quali l'art. 381 c.p.p.
prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di
stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad
accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato (non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia
trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di
precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati; quest'ultimo meriterebbe
semmai maggior tutela rispetto al primo; dovrebbero quindi potersi applicare
gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver
beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non
autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere
allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile
la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento,
dal momento che il Legislatore ha
fatto uso della discrezionalita' che
deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati
gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo
(in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento
dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati,
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; giurisprudenza:
-
in senso contrario
all'adozione del provvedimento negativo:
Ĵ
diniego di
rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva
pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio,
perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere
automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che
il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non
bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania
(secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della
commissione del reato), TAR Liguria,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato
che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della
condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al
tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
Ĵ
il carattere
automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto
all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del
rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva
del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue
particolari condizioni familiari (TAR Lazio,
TAR Lazio)
Ĵ
un precedente
giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta
ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi
da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui
occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione
alle condanne per reati automaticamente ostativi)
Ĵ
in caso di
condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
Ĵ
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti
generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 206/2013)
Ĵ
rilevanti, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento
di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio,
secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga,
sotto questo profilo, al principio del tempus
regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso
dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza
sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito
di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far
superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno,
e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato
senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 e Sent. Cons. Stato 2053/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015) o l'esito
positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
Ĵ
la valutazione
del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
Ĵ
rilevante, ai
fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento
in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero
ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una
valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una
certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera
l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un
periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
Ĵ
le successive vicende giuridicamente
rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni
prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita'
sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore
ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve
ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza
per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento
del giudice dell'esecuzione che
intervenga nel campo della rilegittimazione
sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla
volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si
determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi
circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in
modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento
degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici
in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
Ĵ
la riabilitazione per una condanna
precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando
automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita'
sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne;
l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato
in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti
il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non
puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015)
Ĵ
benche' l'estinzione della pena non comporti gli
stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio
dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione
dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del
principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il
rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte
dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)
Ĵ
accolta
l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente
ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco
temporale risalente nel tempo e
rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo
periodo in misura alternativa alla
detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate
figure di reato)
Ĵ
nel caso in cui
il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio
dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Toscana)
o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro
titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in
generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di
stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui
lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a
requisiti di reddito, TAR Lazio
-, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli',
e TAR Toscana,
secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso
contrario, TAR Campania);
nel senso di dare rilievo anche alla
presenza di familiari non conviventi,
Sent. Cons. Stato 3661/2014; illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di
condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in
casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio;
in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); nota:
secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami
familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero
dei legami sia piu' ampio di quello
contemplato ai fini del ricongiungimento
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e'
richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa
riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del
ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto
titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in
senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia
all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen
(nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania:
l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto
all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo
sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
Ĵ
se, in presenza
di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente
ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che
mai puo' averlo il fatto che sia pendente
un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)
Ĵ
illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)
Ĵ
finche' il
giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito,
l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di
inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente
ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)
Ĵ
semplici motivi
di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza
dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo
straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della
convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)
Ĵ
anche in
presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali
fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
Ĵ
il diniego di
rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che
all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggiorno
richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita'
dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
Ĵ
precedenti e
carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro
stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR Toscana,
TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
Ĵ
condanne per
reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono
automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale
dell'interessato, ne' risultano automaticamente preclusive se il rinnovo e'
richiesto per motivi diversi dal lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4021/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
Ĵ
in caso di
condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se
l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla
pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
Ĵ
ove l'amministrazione
effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del
diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli
allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta
all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il
provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione
negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento,
dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi
al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non
definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della
persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di
deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
Ĵ
ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
Ĵ
insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo
straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del
provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
Ĵ
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento
se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in
relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
Ĵ
una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
Ĵ
se un permesso
di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni
ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza
di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne
il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non
valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il
riesame alle regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna,
che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania);
nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione
di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non
utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di
ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso
di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto
con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07)
Ĵ
per uno
straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione
i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice
condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di
soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita'
dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e
lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio
(con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai
privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista
ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche
ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio
e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia
automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto
d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione
di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
Ĵ
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha
motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato)
Ĵ
legittimo il
provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro
autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto
d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla
base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in
presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento
piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo
elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
Ĵ
ai fini del
rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione
da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico,
dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello
straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania);
TAR Toscana:
il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad
una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa
Ĵ
TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una
segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il
presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale,
dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi
opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di
legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e'
completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento
sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i
motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di
rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)
-
in senso
favorevole all'adozione del provvedimento negativo:
Ĵ
la condanna per
uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo
per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di
inserimento sociale (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio)
o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con
riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria
(se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non
e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non
e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha
carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di
una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento
indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto,
pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)
Ĵ
benche' reati
contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per
reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al
rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione
ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di
reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)
Ĵ
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
Ĵ
una condanna
patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo
anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L.
94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero
condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se
l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
Ĵ
ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono
equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445
co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
Ĵ
irrilevante, in
presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in
Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in
contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
Ĵ
in presenza di
condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo
del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
Ĵ
una condana per
reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in
assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena
Ĵ
condanne per
reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al
soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti
fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)
Ĵ
una condanna per
reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno
(Sent. Cons. Stato 4041/2013)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita
dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una
ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del
reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il
fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)
Ĵ
una pluralita'
di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego
di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)
Ĵ
il diniego di
rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la
corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del
soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)
Ĵ
quando si tratti
di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a
tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere
espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)
Ĵ
il diniego di
rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente
vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli
organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano
contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso
lievemente piu' debole, TAR Lazio,
secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento
annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun
elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva
pericolosita'
Ĵ
il fatto di
essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo'
essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del
minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del
permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza
delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
Ĵ
una condanna per
reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano
presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia
fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia
trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)
Ĵ
il carattere
preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in
materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella
minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore
e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)
Ĵ
in presenza di
condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non
e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha
carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)
Ĵ
la revoca del
permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti
gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego
del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario
(TAR Emilia Romagna)
Ĵ
la condanna per
un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso
e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del
richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)
Ĵ
il diniego di
rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)
Ĵ
in presenza dei
presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956
per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi
misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la
mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR Lazio,
e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di
diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita'
della partecipazione dell'interessato al procedimento)
Ĵ
in sede di rinnovo,
comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in
relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi
non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)
Ĵ
irrilevante, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione), che siano state concesse le
attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio),
che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il
giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti
per l'estinzione (TAR Lazio),
che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva
la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si
sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio;
sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di
eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato
ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari
in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza
territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che
comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli
atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere
l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma
si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua
situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un
provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni
e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta
dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio
(nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero,
non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza
territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso);
non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una
motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di
altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur
risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui
viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione
sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di
occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
Ĵ
se a seguito di
condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo
diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono
prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare
ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
Ĵ
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale
dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
Ĵ
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e
in assenza di reddito (TAR Lombardia)
Ĵ
irrilevanti, in
presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la
convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali,
l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro,
essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che
annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
Ĵ
irrilevante, in
caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione
espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente
sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
Ĵ
la commissione
di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova
giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di
per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per
lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)
Ĵ
il fatto che lo
straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del
permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu',
il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
Ĵ
l'ultimo periodo
dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non
esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per
ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita'
relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro
Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
Ĵ
la presenza di
familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come
elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato
commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana);
nota: se l'attenuazione del giudizio
si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli
familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione
del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo
impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per
reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra
pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta',
l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a
sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che
tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente,
motivando il provvedimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal
comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi
episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015)
Ĵ
in sede di
conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari
non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative
prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per
ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se
l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte;
nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante
l'inserimento familiare)
Ĵ
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente
motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza
delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)
Ĵ
improcedibile il
ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione
della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di
una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente
preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare
da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento
di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale
sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)
Ĵ
la presenza dei
genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a
bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto
se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e
responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse
assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono
tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)
Ĵ
gli episodi di
esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo
turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e
reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per
l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)
Ĵ
una valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche'
non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il
diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego,
circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in
ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione
dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia
cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento
del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato
comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto
in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe
potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire
informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere
dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia,
Sent. Cons. Stato 3573/2013)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato
ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare
la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone
segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)
Ĵ
in mancanza
della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del
permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che
successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del
periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale
modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia'
adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia
e TAR Emilia;
nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva);
nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il
divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero
rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio
Ĵ
legittimo
l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo
adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato (Sent. Cons. Stato 18/2014)
Ĵ
quando sia stato
adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla
pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione
obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in
caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente
provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha
l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza
dell'interessato (TAR Piemonte)
Ĵ
un'espulsione
pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di
rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza
di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con
l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in
sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una
serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate
nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e
confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati
(Sent. Cons. Stato 1221/2015)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo
straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso
conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre
generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in
scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di
precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa
trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta
autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza
di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che
consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione
dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in
essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima
dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione
dei motivi tassativamente ostativi (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la
condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo
l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi
validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato
l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era
stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare
previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura
motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneit
quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)
Ĵ
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di
regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato
era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del
divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla
regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio
universitario, esami superati)
á
Sent. Cons. Stato 1480/2010: legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza
di semplice denuncia per uno dei
reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto
dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di
pericolosita' sociale (nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in
famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di
liti coniugali)
á
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il
territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie
cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso
di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali
salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso,
dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente
titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure
mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria);
in senso parzialmente diverso, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso diverso, TAR Sicilia
(se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure) e TAR Lazio
(l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione); in senso meno preciso,
Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di
adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di
soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie
necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione
del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35
co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere
irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela)
á
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
á
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
á
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero
iscritto all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane
degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui
deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura
regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione
per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti" non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse
pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in
quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di
formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)
á
Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso
avverso il diniego di rinnovo non
preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli
elementi sopravvenuti
á
Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo
dei permessi per motivi umanitari
(verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione
territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione
territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello
straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle
precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la
Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente
i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della
Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori,
la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in
ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere,
anche in caso di ritardo
á
Art. 8 co.
15-bis L. 122/2012:
prorogati, per ulteriori 12 mesi, i titoli di soggiorno in
scadenza entro il 31/12/2012 a favore di immigrati che non siano in possesso
dei requisiti di lavoro e/o di residenza (verosimilmente, deve intendersi
"di alloggio") per effetto degli eventi
sismici del 20 e 29/5/2012, nei seguenti comuni (Decr. Mineconomia 1/6/2012; circ. Mininterno 21/8/2012: il riferimento e' agli stranieri che vi
risiedessero o vi abbiano esercitato un'attivita' lavorativa):
o
Argelato,
Baricella, Bentivoglio, Castello dĠArgile, Castelmaggiore, Crevalcore,
Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantĠAgata
Bolognese (Provincia di Bologna)
o
Bondeno, Cento,
Mirabello, Poggio Renatico, SantĠAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di
Ferrara)
o
Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi,
Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera
(Provincia di Modena)
o
Boretto,
Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia
di Reggio Emilia)
o
Bagnolo San
Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte,
Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia,
Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano,
Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto
Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide,
Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio
(Provincia di Mantova)
o
Bagnolo di Po,
Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba,
Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara,
Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)
á
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al
versamento di un contributo di
importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009)
á
La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in
formato elettronico, per la gestione
della presentazione delle istanze tramite Poste
italiane e all'imposta di bollo)
varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011):
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non
superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di
cui all'art. 27 co.1 lettera a) D.
Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
á
Il contributo e'
dovuto anche in caso di richiesta di
duplicato, trattandosi di emissione
di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato
alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Sono esonerati dal versamento del contributo
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
o
stranieri
che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1
D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri
richiedenti rinnovo di permessi per asilo,
richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
o
stranieri
richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
á
Il contributo non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta
al contributo la "richiesta", non il "rilascio";
rimborsabile invece l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del
permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
per il 50%, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio
nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al
finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative
al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
o
20% alla
missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del
Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla
missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di
Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per
le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli
Sportelli unici
¤
15% alla
missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di
competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per
l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
á
Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima,
a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o
rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo
dei diritti a carico dei cittadini turchi
sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
á
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri
che, avendo acquisito status di soggiornante
di lungo periodo in altro Stato
membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante
di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a
raggiungerlo, contributi eccessivi e
sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti
dalla Direttiva 2003/109/CE; nota:
nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari
a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di
Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
á
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
Limiti al rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
Non rinnovabile neĠ prorogabile oltre i 90 gg.
(salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o
internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di visto
uniforme
á
Non rinnovabile il permesso per volontariato
(D. Lgs. 154/2007)
á
Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso
i permessi per studio universitario
á
Non rinnovabile il permesso per lavoro
stagionale; possibile tuttavia la conversione in permesso per lavoro
subordinato fin dalla prima stagione
(circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello
Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima
stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in
patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota:
evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in precedenza, giurisprudenza
contrastante:
o
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
o
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto
dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora
verificato; nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
á
Rinnovo
del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuĠ di sei mesi continuativi (se il permesso eĠ di durata < 2 anni) o per piuĠ
di metaĠ della durata (se il permesso eĠ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso
allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori
dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del
permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se
l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto
il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza,
protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)
á
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi
di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione,
attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso
rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo,
subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta
presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati
(nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per
motivi umanitari)
o
per il resto,
come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
¤
nella busta va
inserita copia del permesso in
scadenza
¤
la legittimita' del soggiorno e'
dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
á
In caso di figli minori nati nelle more del rinnovo del permesso, lo straniero puo', ai fini
dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare
l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)
á
La richiesta di
rinnovo del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoĠ essere presentata dallĠente convenzionato
che assiste lo straniero
á
Le richieste di
rinnovo di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti
in istituti penitenziari, devono
essere (circ. Mininterno 17/7/2007)
o
corredate, nel
caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate
esclusivamente presso lĠufficio postale
ubicato in prossimitaĠ della
struttura stessa
o
presentate da
personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da
chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede
anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle
Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Le richieste di
rinnovo di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e
del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Avviata una
sperimentazione in 223 comuni (Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova,
Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro e i comuni della provincia di
Trento) per trasferire le procedure di rinnovo del permesso dalle Poste ai
Comuni (com. Mininterno 14/2/2008 e Direttiva Mininterno 5/2/2008)
á
Possibile
consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle
domande rinnovo o duplicato del permesso accedendo ad una banca dati
dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)
á
Sent. Cons. Stato 1716/2015: per le procedure amministrative relative al rinnovo
del permesso di soggiorno non e'
previsto, ne' tanto meno obbligatorio, il trasferimento degli atti da una questura all'altra a motivo del mutamento di residenza dello straniero,
a maggior ragione se non viene presentata un'apposita istanza in tal senso
Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna
all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta
e dell'originale del permesso in
scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno (TAR Puglia:
per i motivi corrispondenti al permesso
richiesto), che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento
del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,
o
puo' ottenere il
nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il
nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)
o
gli e'
consentito il reingresso in Italia
in esenzione da visto di reingresso, da soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso
scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti
sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento,
la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto
il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen
(limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste
italiane della richiesta di rinnovo,
se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo
14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio
e rinnovo della carta di identita',
con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il
rilascio dell'attestato di conducente
da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL
piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale
dell'impresa)
o
puo' presentare
richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la
possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)
o
puo'
immatricolarsi all'universita', se
questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)
á
La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis
D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
o
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[19]
o
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
á
Nelle more del
rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale
(Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino -
verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della
domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')
á
Nota: le
disposizioni relative alla conservazione
dei diritti nelle more del rinnovo
del permesso dovrebbero applicarsi
anche in caso di richiesta di conversione
del permesso (quanto meno per quei diritti che spettano sia in corrispondenza
al permesso in scadenza sia in corrispondenza al nuovo permesso richiesto); la
modifica dei motivi del soggiorno non conferisce infatti alla conversione del
permesso una natura giuridica diversa da quella del rinnovo: se cosi' fosse,
non si giustificherebbe la formulazione della disposizione di cui all'art. 14,
co. 3 DPR 394/1999 relativa alla conversione da permesso per lavoro subordinato
a permesso per lavoro autonomo, e viceversa: "Con il rinnovo, e'
rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente
svolta" (vedi, in questo senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte); in questo senso, TAR Puglia:
lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro
autonomo gode, nelle more della decisione dell'amministrazione, dei diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il
rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la
possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso
di diniego del permesso
Durata del permesso rinnovato (torna
all'indice del capitolo)
á
Durata del permesso rinnovato < durata
stabilita col rilascio iniziale, salvi i diversi limiti previsti da Testo Unico o Regolamento (es.: durata
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del
contratto)
á
Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo'
iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento
Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)
á
Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso quando mancano
i requisiti richiesti per lĠingresso
e il soggiorno nel territorio dello
Stato
á
Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso per motivi
familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione
abbiano avuto luogo al solo fine di
consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs.
5/2007)
á
Giurisprudenza:
o
lo straniero che
abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del
provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la
richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice
fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto
sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la
regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)
o
illegittima
l'omessa valutazione (nota: per irricevibilita'?)
dell'istanza di rinnovo del permesso motivato dal fatto che nel frattempo
l'interessato e' stato espulso per
soggiorno illegale, se tale
condizione di soggiorno illegale e' stata determinata,
a sua volta, da un precedente diniego di
rinnovo dichiarato illegittimo
da una sentenza del TAR passata in giudicato (Sent. Cons. Stato 3222/2014)
o
illegittimo il diniego di rilascio del permesso, fondato su argomentazioni generiche e non
circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di
riscontro (nel caso in specie, relative alla fittizieta' del rapporto di lavoro
e della residenza, e sull'esistenza di motivi ostativi legati alla
pericolosita' sociale), dato che cosi' risulta impedita ogni forma di controllo
sulla veridicita' e corretta valutazione dei presupposti del provvedimento (TAR Campania)
o
ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno per contraffazione della documentazione
prodotta per ottenerlo, non e' necessario che la falsita' degli atti
sia dichiarata da una sentenza penale
definitiva di condanna, ma
l'Autorita' amministrativa deve procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o
ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel
caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del
lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro
datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore
possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato,
nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego
di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un
nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una
nuova richiesta di permesso, che
dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
o
la cessazione del rapporto di lavoro per
il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del
permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior
ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di
collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)
o
Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non
deve essere effettuato il controllo
relativo alla convivenza, posto che
si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo
della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso
del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione,
il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art.
30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso
ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui
all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione
familiare successiva a matrimonio celebrato
in Italia, di cui all'art. 30 co. 1
lettera b D. Lgs. 286/1998
o
l'annullamento
del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per
richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel
caso, la moglie) per ottenere il riesame
del provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo
provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)
o
diniego di rinnovo e revoca del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi
se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona
destinataria dei servizi, da motivi non
imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto,
che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)
o
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita'
lavorativa in corso o per irreperibilita'
dello straniero all'indirizzo di residenza non
ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio
idoneo, se lo straniero non ha fornito,
neanche in giudizio, elementi che
avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche
trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in
grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale
egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione
alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante
l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe
dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a
maggior ragione per aver l'amministrazione violato
l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto (TAR Campania)
o
la condanna per un reato di cui all'art.
380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)
o
sollevata
la questione di legittimita'
costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte
in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di
condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p.
prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di
stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad
accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia
trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di
precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe
semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare
gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver
beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non
autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere
allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento);
Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile
la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento,
dal momento che il Legislatore ha
fatto uso della discrezionalita' che
deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati
gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo
(in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento
dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati,
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'
o
molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di
autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo
straniero trae almeno parte del
proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
o
diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo
nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza
di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare
attivita' di prostituzione; specularmente,
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se il rapporto
di lavoro dichiarato e' fittizio; in
questo caso, lo straniero non puo'
far valere un diritto ad ottenere un
permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
o
illegittimo
il rifiuto del permesso per lavoro
subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si
basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti
svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico
all'indirizzo indicato nell'istanza, senza
pero' che siano riportati riferimenti
alle concrete attivita' di verifica
condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte
delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva
con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro
domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza
ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o
illegittimo
il diniego di conversione del
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se
l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino
di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse
pertinenze abitative, non
costituendo tali elementi prova idonea
a dimostrare la falsita' del contratto
di lavoro depositato in atti,
soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in
questione, ritualmente comunicata
all'amministrazione competente (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o
l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi
previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015)
o
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il
fatto che sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o
insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia
fittizia, se non suffragata da
elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
o
al fine di
accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione
puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce,
purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)
o
la valutazione
di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti
delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con
l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a
configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore
di lavoro per presunta falsita' del
rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero,
dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero
comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o
in presenza di
un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta
paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata
produzione dei bollettini
relativi ai versamenti dei contributi
non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la
questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della
documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo
straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento
giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato
considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita'
del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello
stesso senso, TAR Campania,
in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui
il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato
stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare
che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo
rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale
comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto
rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia)
o
l'irreperibilita' dello straniero al
domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con
il venir meno dell'interesse al
rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per
il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio);
nello stesso senso, TAR Lombardia
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo
nonostante che lo straniero, a seguito di variazione
di residenza, l'abbia tempestivamente
comunicata all'Ufficio anagrafe, che
avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di
straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una
volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e'
attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)
o
se anche lo
straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato
comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di
rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa
informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto
(Sent. Cons. Stato 2382/2015)
o
la mancata
comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita'
all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita'
del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a
disposizione della questura un numero
telefonico, senza pero'
adempiere all'onere di comunicazione
del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)
o
dal mancato recapito del preavviso di diniego,
in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale
inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di
domicilio, peraltro non costituente casa
di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di
residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base
dell'esito negativo di un unico
controllo (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, fondato sulla presunta
fittizieta' della residenza
dichiarata, se dallo stesso contratto di
soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e
dalla corrispondente comunicazione di
ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona
viva e lavori in altro comune (TAR Campania)
o
illegittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base
della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a
maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente
in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
o
illegittimo il diniego di conversione del permesso per
affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto,
se non preceduto da preavviso di diniego,
dato che il preavviso avrebbe consentito
all'interessato di produrre un documento
idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione
del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto
falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza (Sent. Cons. Stato 3390/2014)
o
la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto
non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare
un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e'
elemento insufficiente a giustificare
la revoca del permesso gia'
rilasciato, come nel caso in esame (TAR Emilia Romagna)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza
di una segnalazione al SIS, non
spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale
segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne
provino l'infondatezza (TAR Sicilia,
Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso
opposto, TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; in senso favorevole allo straniero, anche TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una
segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il
presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale,
dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi
opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di
legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e'
completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento
sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i
motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di
rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)
o
legittimo il
diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona
espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi (Sent. Cons. Stato 3910/2014)
o
legittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona
straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il
divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso (Sent. Cons. Stato 4023/2014)
o
legittimo il
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso
associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con
diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di
reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni
dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento
di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il
provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che
non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui
comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la
normativa (Sent. Cons. Stato 4613/2014)
o
legittimo il
diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in
Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente
espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il
nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento
l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 4856/2014)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una
serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate
nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e
confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati
(Sent. Cons. Stato 1221/2015)
o
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto
illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza
del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della
stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)
o
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato se, dopo il rilascio
del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a
seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una
diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata
chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta
presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi"
che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla
realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono
posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo,
prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la
disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la
condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo
l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi
validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato
l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era
stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare
previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura
motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita'
quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)
o
illegittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona
straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5
anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di
allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (Sent. Cons. Stato 4072/2014; nota: in
realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
o
legittimo il
comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini
anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a
conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non
contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del
permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento
con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo
straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei
presupposti (TAR Liguria)
á
Revoca del permesso in caso di
o
perdita dei
requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei
requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o
obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di
soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso
per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998
apportata da L. 129/2011)
o
condanna
definitiva (successiva allĠentrata
in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo
e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez.
II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.,
rilevano solo le condanne per reati commessi
dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02); note:
¤
per il TAR Puglia,
la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello
stesso senso, TAR Toscana
e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a
causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009
(carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e
soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di
permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento
negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona
¤
TAR Toscana,
TAR Lazio:
in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della
revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del
soggiorno in Italia
¤
TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto
che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello,
se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha
tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari
¤
sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis
T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui
l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al
31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la
"regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa
italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio;
nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola
tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
o
adozione di un
provvedimento di respingimento o espulsione
da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per
l'applicazione del divieto di espulsione:
rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta
o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D.
Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare
di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato
membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
risoluzione
dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero
provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o
di conseguimento di un numero di crediti
< 0), salvo
che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011)
o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs.
286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo;
verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla
possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito
divieto di espulsione)
á
Revoca del
permesso per motivi umanitari
rilasciato per ragioni di protezione
sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 o quando vi sia particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 co. 12-quater D.
Lgs. 286/1998, in caso di interruzione
della partecipazione del titolare al programma di inserimento, condotta incompatibile con il programma
di inserimento o cessazione delle
ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente
positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione
dell'interessato)
á
Revoca del
permesso per motivi umanitari
rilasciato alla vittima di violenza domestica ex art. 18-bis D. Lgs. 286/1998,
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o
comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D. Lgs. 286/1998; nota: da
un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire
l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
á
Revoca del
permesso per assistenza minore (da
D. Lgs. 5/2007) rilasciato ex art. 31, co. 3, T.U. al familiare del minore
soggiornante in Italia, in caso di cessazione dei motivi che ne hanno
determinato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per
lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato) o per
comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia
á
Revoca del
permesso per motivi familiari in
caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al
solo fine di consentire l'ingresso o
il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della
convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso al coniuge che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, non applicandosi al caso in specie
la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
á
Revoca del
permesso per motivi familiari
rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante
da almeno un anno (Sent. Cass. 8598/2012: non del permesso rilasciato a seguito di
ricongiungimento) che abbia sposato in
Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente
soggiornante nel caso in cui al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza,
salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
á
Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione
adottabili nei confronti dello straniero
condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di
patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583,
583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da
art. 380 c.p.p.,
commessi in ambito di violenza domestica (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs.
286/1998, introdotto da L. 119/2013);
nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di
condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data
attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per
delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
á
Giurisprudenza:
o
Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a
seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da
pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il
Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro
o
Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia
per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata
ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine
pubblico
o
Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca
del permesso motivata da comportamenti
violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali
o
Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a
condotte antisociali e' idoneo al
suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956
(persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi
proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo
la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti
illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per
illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a
semplici illeciti amministrativi?)
o
Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero;
nello stesso senso, TAR Toscana
(legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se
emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata
ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a
prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in
relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in
sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se
l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della
fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita'
penale dello straniero)
o
TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione
del requisito di reddito
o
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine
penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo
stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con
l'assoluzione dell'interessato
o
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine
penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle
norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di
societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi
atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso
sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato
luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
o
Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di
un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare
irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza
di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
o
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
o
TAR Campania:
illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato fondata su un procedimento penale avviato per presunta falsificazione delle buste-paga se tale falsificazione non e' stata accertata definitivamente in sede penale; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o
Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso
(fondata sul carattere non veritiero
della documentazione attestante la disponibilita'
di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale
mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita'
dello straniero, non contestata dall'interessato
o
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro
stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile
fin dalla prima stagione
o
Sent. Cons. Stato 347/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro
autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se
l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra
attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la
prosecuzione del suo soggiorno
o
Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata
segnalazione del trasferimento
di un'impresa individuale da una
provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non
sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
o
Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono
del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla
conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e'
sufficiente quindi a motivarne la revoca,
senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte
dellĠAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale
á
In caso di
accertamento di violazione del divieto
di ricongiungimento con coniuge o
genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero
regolarmente soggiornante in Italia con
altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a
carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)
á
L'obbligo di
comunicazione del preavviso di rigetto,
di cui all'art. 10 bis L. 241/1990,
si applica a tutti i procedimenti ad istanza
di parte (eccetto quelli individuati dal Legislatore) e, quindi, anche al
procedimento di rinnovo del permesso
(Sent. Cons. Stato 552/2009)
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla
base del fatto che l'interessato non ha
mai ritirato il permesso frutto
del precedente rinnovo, lasciando
anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non
sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la
quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in
relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante
l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe
dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a
maggior ragione per aver l'amministrazione violato
l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto
á
Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice
illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo
per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di
un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua
responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e'
manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere
amministrativo
á
In sede di diniego di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi in considerazione
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5
T.U.); giurisprudenza:
¤
TAR Lazio:
in assenza di esplicite preclusioni, il possesso
dei requisiti previsti dalla legge
per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione
ai fini della conversione del
permesso rilasciato ad altro titolo
¤
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato
sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero
nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non
ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto
attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un
contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012)
¤
Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita'
amministrativa e' chiamata a pronunciarsi,
non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; tuttavia, se i redditi da lavoro
maturati, al momento della decisione
dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo, il fatto che nelle more della decisione sul ricorso
l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento di diniego di rinnovo
del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
¤
TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito,
anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si
pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in
scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la
richiesta di rinnovo)
¤
Sent. Cons. Stato 3091/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando
l'invio di una copia della dichiarazione
integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito
superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale
integrazione e' stata effettuata in data successiva
all'adozione del provvedimento di diniego
¤
TAR Toscana:
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014; tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva
l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive
¤
TAR Lazio:
illegittimo e annullabile il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 quando l'Amministrazione non ha fornito elementi
idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un
diverso contenuto (in particolare il rilascio di permesso ad altro titolo)
¤
TAR Lazio
e TAR Lombardia: la stipula di un contratto
di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto
nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato
per attesa occupazione
¤
TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non
abbia perfezionato l'assunzione, va
tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro
¤
TAR Lombardia e TAR Veneto:
il cambiamento di datore di lavoro
nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo,
atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione
di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto
documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di
buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza
del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
¤
TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze
negative; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno
essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso
dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014
¤
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze
successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al
piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di
art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
¤
TAR Veneto:
in mancanza di reddito per il
rilascio di permesso UE slp, vanno
considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso
¤
Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo
il provvedimento di revoca in sede
di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei
presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse
alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al
rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a
giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di
condanne ostative)
¤
Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza
¤
TAR Lazio:
tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in
considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno
straniero che abbia subito una condanna
normalmente ostativa, quando siano
presenti in Italia familiari
¤
Sent. Cons. Stato 6059/2014: salvo il caso di sopraggiunta presenza di
familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti
nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve
intendersi limitata alla
realizzazione dei presupposti mancanti
al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati
all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del
provvedimento, non potendo invece
comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna
o
la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ
amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:
¤
TAR Lazio:
tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta
di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il
ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere
dall'eventuale strumentalita' del
ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi
sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)
¤
Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita'
amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro
corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione
del lavoratore
¤
TAR Lazio:
il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione
non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da
imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio
competente
¤
TAR Sicilia:
e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso
di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione,
ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione
¤
Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte
dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a
sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e
non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso
¤
TAR Liguria,
TAR Lazio,
TAR Lazio:
e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della
variazione di domicilio
¤
TAR Campania:
la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno
imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
¤
Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di
un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare
irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di
un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
¤
TAR Toscana:
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
o
lĠesistenza di
gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso
dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla
modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:
¤
TAR Puglia:
il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur
viola art. 5, co. 6 T.U.
¤
TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad
ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua
condizione di inespellibilita' (nello
stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali
salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso,
dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente
titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche
d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria);
in senso parzialmente diverso, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio
di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata
motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia'
rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa
del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del
trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35
co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere
irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); in senso diverso, TAR Sicilia
(se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure) e TAR Lazio
(l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione)
o
lĠesistenza di
requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla
conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria
e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in
permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio); nel senso
del carattere vincolante di questa
disposizione, pero', Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata
presentata in modo rituale o meno)
o
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si
tiene conto dei vincoli familiari e
dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia
(art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
¤
Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita'
costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede
che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo
straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio
dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
-
censura la
irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle
condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato
istanza in tal senso (nota: se ne
puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una
possibilita' di regolarizzazione sul
posto del ricongiungimento familiare
di fatto)
-
afferma che la
tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che
ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi
abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione
della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il
permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo
rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni
decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli
altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in
presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a
presunzioni di pericolosita' assolute; nota:
a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti
diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o
di possesso di determinati documenti
-
richiama la
giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in
un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende
soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in
modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi
congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e
con l'esigenza di prevenire minacce allĠordine pubblico; e' opportuno quindi
valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la
natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno
dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la
condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse
persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare,
all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino
l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che
il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della
relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro
eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad
affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la
solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
-
ricorda come la
discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo
rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e
gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione
possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente
nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)
¤
Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami
familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero
dei legami sia piu' ampio di quello
contemplato ai fini del ricongiungimento
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto
che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle
sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma
anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al
ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso
sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato)
¤
Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di
altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari
degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a
condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a
rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi
da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania:
l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto
all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo
sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
¤
Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente
soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere
automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che
sia pendente un giudizio per un tale reato
¤
Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998
¤
prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero
che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto
ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio
(che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di
regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana
(secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche
quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), Sent. Cons. Stato 3661/2014 (che da' rilievo anche alla presenza di familiari
non conviventi) e Trib. Forli';
in senso contrario, TAR Campania
¤
TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi
relativi all'inserimento socio-familiare
¤
Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari
in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione
di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne
il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello
straniero in Italia
¤
Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento
socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento
negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso
senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato
sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero
nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non
ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto
attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un
contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e'
sufficiente, ai fini della revoca
del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che
avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento
socio-familiare dello straniero in Italia
¤
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio,
TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di
condanne generalmente preclusive; nello stesso
senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero) e TAR Lazio
(illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente
ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano
familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non
e' provvedimento vincolato; in senso
ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); in senso
contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la
condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un
permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana
(la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da
considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il
reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare;
nota: se l'attenuazione del giudizio
si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli
familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione
del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo
impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume
rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); in senso contrario,
anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro
subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione
relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D.
Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali
attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi
ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
¤
TAR Piemonte:
legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia,
se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota:
anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento
familiare)
¤
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche
in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in
ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle
esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari
¤
Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di
rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari
in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in
materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo)
se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio
di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato
con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni
dell'unita' familiare
¤
Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare
¤
TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono
controbilanciare l'eventuale insufficienza
di mezzi di sostentamento; nello
stesso senso, TAR Lazio,
secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il
titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto
al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami
familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami
familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali; nello stesso senso,
-
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in
relazione a uno straniero che abbia familiari
in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale
-
Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari
legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i
corrispondenti legami atti, a maggior
ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene
per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha
proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso
-
Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la
considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a
determinare il diniego di rinnovo
-
Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale (nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare!)
-
TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero
precedentemente ricongiuntosi al nucleo
familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad
effettuare una ponderazione complessiva
degli interessi del richiedente al di
la' della mera sussistenza di
condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza
in Italia (incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso;
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa
piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare);
laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o
per l'ordine pubblico, l'interesse
dello straniero, gia' soggiornante
nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante
-
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la
rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di
reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero
-
Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
-
Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima
la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita'
della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto
dell'esistenza di legami familiari
in Italia
¤
TAR Veneto:
ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale
sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto:
tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione
¤
TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio:
la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche
in sede di rinnovo del permesso per motivi
diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana
¤
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione
negativa
¤
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato
adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
¤
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
¤
Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica
sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo
del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di
espulsione in virtu' della convivenza
col familiare italiano
¤
Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un
provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente
motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso
di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla
pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha
omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento
negativo
¤
Trib. Genova:
illegittimo il diniego di conversione
del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione
si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di
coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della
coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione,
valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per
motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale
sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare;
nota: ne' l'Amministrazione ne' il
Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare
potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero
regolarmente soggiornante con l'altro genitore
o
per il titolare
di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro e per i suoi familiari
in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza
(e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca
del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
(da D. Lgs. 3/2007)
á
La condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso non eĠ motivo di automatico diniego del rinnovo (ne',
verosimilmente, di automatica revoca, data la maggior gravita' di questo
provvedimento), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di
inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); giurisprudenza:
o
in senso
contrario all'adozione del provvedimento negativo:
¤
TAR Abruzzo
e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez.
II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p. (vendita di marchi contraffatti),
rilevano solo le condanne per reati commessi
dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02
¤
diniego di
rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva
pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e TAR Lazio,
perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere
automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che
il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non
bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania
(secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della
commissione del reato), TAR Liguria,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010
¤
condanne per
reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono
automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato
che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della
condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al
tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
¤
il carattere
automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto
all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del
rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva
del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue
particolari condizioni familiari (TAR Lazio,
TAR Lazio)
¤
un precedente
giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta
ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi
da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui
occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione
alle condanne per reati automaticamente ostativi)
¤
in caso di
condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 206/2013)
¤
rilevanti, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del
reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio,
secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga,
sotto questo profilo, al principio del tempus
regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso
dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza
sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito
di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far
superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno,
e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego
adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento
drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
la valutazione
del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
¤
rilevante, ai
fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento
in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo
straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una
valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una
certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera
l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un
periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
¤
le successive vicende giuridicamente
rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni
prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della
pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna
ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire
l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento
del giudice dell'esecuzione che
intervenga nel campo della rilegittimazione
sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla
volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si
determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi
circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in
modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento
degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici
in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
¤
la riabilitazione per una condanna
precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando
automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita'
sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali
condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice
specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale,
attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e
tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015)
¤
benche' l'estinzione della pena non comporti gli
stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio
dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione
dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del
principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il
rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte
dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)
¤
accolta
l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente
ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco
temporale risalente nel tempo e
rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo
periodo in misura alternativa alla
detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate
figure di reato)
¤
anche in
presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali
fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
¤
il diniego di
rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che
all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro
richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita'
dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
¤
precedenti e
carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro
stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR Toscana,
TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¤
in caso di
condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se
l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla
pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
¤
ove
l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero,
ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi
favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta
all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il
provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione
negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento,
dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi
al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non
definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della
persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di
deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
¤
ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
¤
insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo
straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del
provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il
provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato
assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
¤
una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
¤
nel caso in cui
il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto
al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio
dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Toscana)
o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro
titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in
generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di
stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui
lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento a requisiti di reddito -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli',
e TAR Toscana,
secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso
senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso
di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in
senso contrario, TAR Campania;
nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di
condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in
casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio;
in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); nota:
secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari
in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza
pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai
fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e'
richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa
riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del
ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto
titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in
senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di
altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania:
l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto
all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo
sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
¤
se, in presenza
di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente
ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che
mai puo' averlo il fatto che sia pendente
un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)
¤
illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso
di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a
dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)
¤
per uno
straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque
applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la
semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del
permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta
pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento
sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio
(con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai
privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista
ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche
ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio
e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia
automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto
d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
¤
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha
motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
¤
condanne per
reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del
permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da
lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)
¤
legittimo il
provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro
autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto
d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla
base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in
presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento
piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo
elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
o
in senso
favorevole all'adozione del provvedimento negativo:
¤ la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e
al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a
prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio)
o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso,
TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria
(se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non
e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non
e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha
carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento
¤ e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
¤
una condanna
patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo
anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L.
94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla
base della pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
¤
ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di
dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
¤
irrilevante, in
presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in
Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in
contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
¤
in presenza di
condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo
del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¤
una condana per
reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in
assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena
¤
condanne per
reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al
soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti
fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)
¤
una condanna per
reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno
(Sent. Cons. Stato 4041/2013)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita
dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una
ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del
reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il
fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)
¤
una pluralita'
di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego
di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)
¤
il diniego di
rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la
corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del
soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)
¤
quando si tratti
di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a
tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere
espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)
¤
il diniego di
rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente
vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per
gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora
siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, Sent. Cons. Stato 125/2013, TAR Piemonte
e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso
lievemente piu' debole, TAR Lazio,
secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento
annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun
elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva
pericolosita'
¤
il fatto di
essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo'
essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del
minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del
permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza
delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
¤
una condanna per
reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano
presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia
fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia
trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)
¤
il carattere
preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in
materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella
minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore
e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)
¤
in presenza di
condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non
e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha
carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)
¤
la revoca del
permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti
gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego
del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario
(TAR Emilia Romagna)
¤
la condanna per
un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso
e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl
richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)
¤
in sede di
rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in
relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi
non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)
¤
irrilevante, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione), che siano state concesse le
attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio),
che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il
giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti
per l'estinzione (TAR Lazio),
che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva
la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato
ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari
in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza
territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che
comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli
atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere
l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma
si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua
situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un
provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni
e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta
dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio
(nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero,
non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza
territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del
permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente
una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e
di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur
risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui
viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione
sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di
occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
¤
se a seguito di
condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo
diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono
prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare
ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale
dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
¤
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti, in
presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la
convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali,
l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro,
essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che
annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
¤
irrilevante, in
caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione
espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente
sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
¤
la commissione
di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova
giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di
per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per
lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)
¤
il fatto che lo
straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del
permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu',
il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
¤
la presenza di
familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come
elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato
commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana);
nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi
prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal
momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in
Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso
dell'autore del reato
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per
reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra
pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione
ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della
tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza
non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente,
motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal
comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi
episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015)
¤
in sede di
conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari
non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative
prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per
ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se
l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte;
nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante
l'inserimento familiare)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se
l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita'
sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine
pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)
¤
improcedibile il
ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione
della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di
una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente
preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare
da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento
di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale
sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)
¤
la presenza dei
genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a
bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto
se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e
responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse
assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono
tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)
á
Se un permesso
di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni
ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza
di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne
il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non
valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il
riesame alle regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna,
che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania
e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di
annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il
rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione
di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non
utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di
ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso
di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto
con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso
parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu'
negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a
dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione
adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna
autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che
l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con
generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e
non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente
permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo
erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
á
La denuncia per reati particolarmente gravi,
anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo'
motivare il provvedimento negativo
per minaccia all'ordine pubblico (da
Sent. Cons. Stato 410/2007)
á
Gli episodi di
esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo
turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e
reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per
l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)
á
Una valutazione
della pericolosita' sociale dello
straniero fondata su fatti precisi
(benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima
il diniego di rinnovo; quando sia
passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive
capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello
straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora
l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)
á
Legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia
cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento
del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato
comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto
in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe
potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
á
Al fine di
accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione
puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce,
purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)
á
La valutazione
di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti
delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con
l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a
configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)
á
Ove
l'amministrazione effettui una valutazione
della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve
tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una
memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il
questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta
in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione,
dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del
provvedimento (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
á
Illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi
al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non
definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della
persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di
deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
á
Ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
á
Insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
á
Illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo
straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del
provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
á
Illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il
provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato
assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
á
Una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
á
TAR Veneto:
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio
intermedio
á
Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area
Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L.
94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della
migrazione illegale
á
TAR Veneto:
l'apprezzamento della pericolosita' sociale costituisce giudizio caratterizzato
da ampia discrezionalita', puo'
prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, potendo fondarsi su
elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolosita' per la
sicurezza pubblica, ed e' sindacabile davanti al giudice amministrativo solo
per illogicita' e per carenza dei presupposti
á
TAR Lombardia: un'espulsione pregressa con divieto di reingresso ancora operante e'
motivo ostativo all'ingresso e, quindi, al rilascio del permesso; il diniego
del permesso ha natura di provvedimento vincolato e conserva i suoi effetti
anche in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso
di diniego in base ad art. 21-octies L. 241/1990; il diniego del permesso successivo al rilascio del
visto di ingresso non tradisce la buona fede del'interessato quando questi
abbia taciuto un elemento ostativo di cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza
solo successivamente al rilascio del visto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente
al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre
generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove
questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
á
TAR Emilia:
una pregressa espulsione, con successiva violazione del divieto di reingresso,
non e' motivo sufficiente per il rifiuto di rilascio del permesso per lavoro
subordinato se l'espulsione risale nel tempo al punto tale che sia scaduto
l'originario periodo di divieto di reingresso e lo straniero, nel periodo
trascorso illegittimamente in Italia, ha dimostrato comunque di essersi
integrato socialmente e lavorativamente
á
Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro
stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di
reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in
corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla
contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con
allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)
á
Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a
seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da
pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il
Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro
á
Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia
per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata
ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine
pubblico
á
Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca
del permesso motivata da comportamenti
violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali
á
Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a
condotte antisociali e' idoneo al
suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956
(persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi
proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo
la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti
illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per
illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a
semplici illeciti amministrativi?)
á
Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero;
nello stesso senso, TAR Toscana
(legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se
emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata
ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a
prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in
relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in
sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se
l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della
fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita'
penale dello straniero); Sent. Cons. Stato 61/2015 (legittimo il provvedimento di revoca del permesso
fondato sul carattere non veritiero della documentazione attestante la
disponibilita' di reddito e adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto,
se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato
á
TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla
dimostrazione del requisito di reddito
á
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine
penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo
stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con
l'assoluzione dell'interessato
á
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine
penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle
norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di
societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi
atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso
sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato
luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
á
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
á
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
á
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
á
TAR Campania:
ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della
situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex
art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen; TAR Toscana:
il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad
una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso
opposto, TAR Emilia
e TAR Emilia:
in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il
diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato (nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva),
non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la
normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di
reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza
dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi
dettate (nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui
il divieto e' stato adottato, ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero
rispetto alle modifiche successive, TAR Lazio);
Sent. Cons. Stato 18/2014: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno
e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto
di reingresso non rispettato; TAR Piemonte:
quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo
in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di
tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione
della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il
precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che
l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela
su istanza dell'interessato; Sent. Cons. Stato 2199/2006: un'espulsione pregressa subita sotto false
generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per
attesa occupazione; sent. Cons. Stato 5099/2012: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza
di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione
di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di
autorizzazione all'ingresso; Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni
relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata
in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta
dell'identita' con decreti non impugnati; Sent. Cons. Stato 4443/2014 e Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso
ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della
scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico
della stessa persona, con altre generalita'; Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente
al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre
generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa
circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
á
Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se,
dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto
di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a
causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale
non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di
sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi
elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata
alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che
vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento
successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare
la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la
condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo
l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi
validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato
l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era
stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente
in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base
alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneit quale presupposto del
rinnovo
á
Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari
in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di
un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne
il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello
straniero in Italia
á
TAR Liguria
e TAR Lazio:
la violazione dell'obbligo di
comunicare alla Questura le eventuali variazioni
del domicilio abituale non puo'
essere considerata ostativa alla
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo
del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello
straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi
illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto
che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del
fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione
non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari
á
Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se
il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo
straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di
variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio
anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura,
trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo
straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in
questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione
á
Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini
previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato
all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un
indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura
utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso
di rigetto
á
Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto
per irreperibilita' all'indirizzo
indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di
rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione
della questura un numero telefonico,
senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio
á
Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in
presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo'
ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur
nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non
anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio
o rinnovo del permesso di soggiorno
á
Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego
di rinnovo per mancanza di reddito
o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita'
dello straniero all'indirizzo di residenza non
ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto
al luogo di residenza, se lo straniero
risulta iscritto all'anagrafe in
qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto
sulla base dell'esito negativo di un unico
controllo
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato
sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla
persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata
dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro
comune
á
TAR Puglia:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato,
motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo
indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi
personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte,
essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile;
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
á Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato
á
TAR Toscana:
cessata la materia del contendere in relazione al ricorso contro il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della revoca per autotutela del
provvedimento impugnato; amministrazione condannata alle spese in base al
principio della soccombenza virtuale, essendo manifesta l'ingiustizia del
provvedimento impugnato (nello stesso senso, TAR Toscana,
con riferimento alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza
di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto
vincolato)
á
Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono
del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione
del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a
motivarne la revoca, senza che
necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellĠAmministrazione ne'
alcuna valutazione discrezionale
á
TAR Toscana:
il diniego di rinnovo del permesso
ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione
negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione
non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione
dell'interessato al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis
L. 241/1990
á
I provvedimenti di revoca o rifiuto del
permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno
sono adottati con atto scritto e
motivato contenente lĠindicazione delle modalitaĠ di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero,
con modalitaĠ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto
á
I provvedimenti
sono accompagnati da sintesi in lingua
comprensibile o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellĠinteressato
á
Note:
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato
al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo
straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente
comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione
alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior
ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile
convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova
convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)
o
se anche lo
straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato
comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di
rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa
informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto
(Sent. Cons. Stato 2382/2015)
o
la mancata
comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita'
all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita'
del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a
disposizione della questura un numero
telefonico, senza pero'
adempiere all'onere di comunicazione
del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)
o
dal mancato
recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di
telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo
del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero
si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di
comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non
costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di
residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base
dell'esito negativo di un unico
controllo (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, fondato sulla presunta
fittizieta' della residenza
dichiarata, se dallo stesso contratto di
soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e
dalla corrispondente comunicazione di
ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona
viva e lavori in altro comune (TAR Campania)
o
illegittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base
della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a
maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente
in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
o
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di
rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio),
non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli
eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo'
decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di
art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere
discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia),
ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu'
margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.);
l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una
richiesta di rilascio del permesso non
richiede la previa diffida a
provvedere (TAR Puglia);
tuttavia, e' irricevibile, ai sensi
di art. 31 co. 2 c.p.a., il
ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo
del permesso, presentato piu' di un anno
oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia,
TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio,
che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il
procedimento di rinnovo del permesso; in
senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative, dal momento che
lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del
ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza,
ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
o
il preavviso di rigetto, essendo atto
meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio
infraprocedimentale, non e' idoneo
ad assolvere all'obbligo
dell'amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990;
nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per
la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto,
il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con
un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla
comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del
permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di
diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di
legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto;
nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver
compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi
prescritti (TAR Abruzzo,
Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa
comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio
universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lĠimpugnazione (TAR Toscana,
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio;
nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione,
TAR Lazio
o
secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio,
il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente
ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata
del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR Lazio,
e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di
diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita'
della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana:
amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della
soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di
rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un
provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Sardegna
(che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania
e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di
annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il
rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana:
se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di
condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione
di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare
provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere
altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di
soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con
dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso
parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu'
negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a
dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente
espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna
autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che
l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con
generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e
non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente
permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo
erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
o
in presenza dei
presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956
per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi
misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la
mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR Lazio,
e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di
diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita'
della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)
á
In caso di revoca per autotutela,
l'Amministrazione e' tenuta a dare previa comunicazione
all'interessato dell'avvio del procedimento, onde consentirgli di
parteciparvi, e ad individuare
(dandone conto nel provvedimento di autotutela) l'interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della
legalita', che sostiene la decisione caducatoria (TAR Umbria;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio,
che fanno riferimento ai provvedimenti di annullamento,
e TAR Lombardia, che impone di tener conto dell'affidamento che il provvedimento da
annullare ha generato nel privato, anche in considerazione del tempo trascorso
dall'emanazione di quel provvedimento); Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio:
la comunicazione dell'avvio del procedimento consente all'interessato di far
presente all'Amministrazione l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di
soggiorno
á
Ricorso,
in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.) ovvero,
per motivi familiari (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE
slp rilasciato al familiare; TAR Lazio
e TAR Toscana:
inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino:
la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice
ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi
familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di
conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR) o
per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6, inclusi quelli contemplati da
artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, TAR Sicilia,
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
TAR Lazio),
al giudice ordinario (non soggetto a
termine; esenzione da ogni imposta)
á
Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario
(e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012),
secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai
minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita'
giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida
al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva
della protezione dei minori)
á
TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e'
un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il
termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile
fino al primo giorno non festivo
á
E' ammesso il ricorso tardivo oltre i termini di
scadenza, per motivi di errore scusabile,
quando nel provvedimento negativo non venga indicato con precisione il termine
per la proposizione del ricorso (sent. Cons. Stato n. 4075/2009)
á
Il deposito del
ricorso presso la segreteria del giudice deve avvenire entro 30 gg dall'ultima
notificazione (art. 45 c.p.a.; TAR Lombardia: irricevibile il ricorso depositato tardivamente); tempi dimezzati in
caso di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio (in particolare,
quelli relativi al silenzio dell'amministrazione; art. 87 c.p.a.)
á
Il rilascio di
un permesso per motivi diversi (nella fattispecie, attesa occupazione) da
quelli corretti (nella fattispecie, lavoro subordinato) deve esssere impugnato
per tempo, non potendo, in mancanza di impugnazione, esser fatto valere tale
vizio contro il diniego di rinnovo del permesso stesso (Sent. Cons. Stato 2640/2012)
á
Obbligo di
legge per l'amministrazione di eseguire il giudicato del TAR e di
provvedere all'adozione delle determinazioni conseguenti al disposto del
giudicato (TAR Lazio)
á
Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di
rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza
di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero
include, trattandosi in realta' di doglianze
nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.
á
Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile
il ricorso avverso un provvedimento
negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al
Consiglio di Stato; il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale puo' essere adto solo come giudice d'appello, e
non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per
lĠottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia
fatto, nei confronti del Ministero dellĠInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto
al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato",
di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato
alla sezione consultiva per il
prosieguo di sua competenza)
á
Illegittimo
il provvedimento negativo adottato nei confronti dello straniero se
l'amministrazione non procede al suo
riesame, alla luce della
documentazione presentata dall'interessato, come ordinato dal TAR col provvedimento cautelare (TAR Lombardia)
á
L'annullamento
del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per
richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel
caso, la moglie) per ottenere il riesame
del provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo
provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)
á
Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego
di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca
del permesso, il fatto che lo straniero impugni
solo il provvedimento di revoca
e non quello di diniego di rinnovo non
produce difetto di interesse al
ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto
negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in
Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante:
l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno)
determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che
da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno)
á
Nota: Sent.
Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione
non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca,
etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo' decidere
sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso davanti al TAR
contro il provvedimento negativo sul permesso
á
Sent. Cons. Stato 3412/2006: nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento
negativo in relazione al permesso di soggiorno il TAR deve prendere in esame
anche elementi sopravvenuti nel corso del processo (es.: abrogazione di una
disposizione che poneva una condizione ostativa al rinnovo); pur non essendo da
misconoscere il modello impugnatorio dei giudizi concernenti l'asserita
illegittimita' dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno, si deve
ritenere che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla
pretesa sostanziale posta a base della impugnazione (orientamento richiamato da
Ord. Corte Cost. 143/2007)
á
Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso
avverso il diniego di rinnovo non
preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli
elementi sopravvenuti
á
In caso di revoca, annullamento o (L. 129/2011) rifiuto:
espulsione
á
Nota: non
e' chiaro se in caso di rifiuto (diniego di rilascio o rinnovo) del
permesso il provvedimento di espulsione sia adottato immediatamente o se continui
ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR
394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore,
contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro
un termine non superiore a 15 gg
(questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso manifestamente infondata o fraudolenta,
dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un
termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del
questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non
inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente
a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio
o il rinnovo del permesso); giurisprudenza
precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al
momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)
á
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo del permesso ed il conseguente invito
a lasciare il territorio dello stato entro
15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia
á
Se occorre,
anche in assenza di provvedimento di espulsione, rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console del paese
di appartenenza e daĠ allo straniero un termine < 10 gg. per
presentarsi al posto di frontiera indicato o ne dispone il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, anche in
collaborazione con organismi di assistenza o con organismi internazionali
specializzati (art. 12, co. 3 Regolamento)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un permesso di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento
(verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eĠ commesso da pubblico
ufficiale
á
TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e
rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di
convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di
famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica
se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il
certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla
normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad
attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con
diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un
soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi
equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita'
libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del
suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato
á
Nota: ai fini
del rinnovo, la documentazione falsa
e' inutilizzabile, ma il fatto di averla presentata non preclude di per se' il rinnovo (TAR Veneto
TAR Veneto
e TAR Veneto)
á
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
á
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
á
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
Ulteriori adempimenti amministrativi (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso
riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura
entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto allĠanagrafe, per il quale
provvede l'ufficio anagrafe); TAR Liguria
e TAR Lazio:
la violazione dell'obbligo non costituisce motivo ostativo alla permanenza
dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del
permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello
straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi
illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto
che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello,
se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha
tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari; Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se
il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo
straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di
variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio
anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura,
trattandosi di straniero regolarmente soggiornante (a maggior ragione se lo
straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura,
si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione); Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini
previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato
all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un
indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura
utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di
preavviso di rigetto; Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto
per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non
inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si
e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza
pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio; Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in
presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo'
ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur
nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non
anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio
o rinnovo del permesso di soggiorno; TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa
dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto
all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e'
stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo; TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato
sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso
contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di
rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal
titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune;
TAR Puglia:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato,
motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo
indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi
personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte,
essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (nello
stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014)
á
Ammenda da 160 a
1100 Euro per mancata comunicazione
entro 48 ore allĠautoritaĠ di pubblica sicurezza da parte di chi daĠ alloggio o
ospitalitaĠ a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello
Stato; nota: aperta nei confronti dell'Italia, per mancanza di conformita' di
questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126 (da Dossier Camera A.C. 2180)
á
Per i lavoratori stranieri alloggiati presso
un immobile nella sua disponibilita' il datore
di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998
attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con
decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L.
99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)
á
L. 131/2012
e circ. Mininterno 20/7/2012: la registrazione dei contratti di locazione e dei
contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo
di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo
di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978
(circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di
vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011);
questa disposizione, tuttavia, non si
applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza,
relativo all'ospitalita' di stranieri,
previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono
definite le modalita' di trasmissione
della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
á
Modalita' di presentazione della richiesta di duplicato, in caso di smarrimento, e aggiornamento del permesso di soggiorno, per modifiche relative a
domicilio, stato civile, figli da inserire, passaporto (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta
presentata in questura nei casi di
duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva,
giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e
vacanze lavoro
o
richiesta
presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto,
come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota:
sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita'
del soggiorno?)
á
La questura
comunica all'archivio anagrafico dei
lavoratori stranieri le informazioni relative a rilascio e rinnovo del
permesso dello straniero, ad iscrizione e variazioni anagrafiche e a variazioni
del rapporto di lavoro
Controlli (torna all'indice del capitolo)
á
L'esibizione del permesso di soggiorno o
del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido)
agli uffici della pubblica
amministrazione e' necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni e altri provvedimenti in
favore dello straniero, fatta eccezione
per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaĠ
sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni
scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L.
94/2009)
á
Note:
o
per provvedimento si intende, di
regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che
l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad
una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque
pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se
l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza
pubblica delegati a privati, ad
esempio tramite concessione
(dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di
poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno costituisce un onere,
non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento,
e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello
straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui
all'art. 323 c.p.)
o
l'esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle
"prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale
della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative
all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le
quali viga un obbligo di erogazione
da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante
da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso,
parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi
e le provvidenze finalizzati a
rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione
dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione,
unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero
che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo
- ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale
interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle
costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della
cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di
matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali:
servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici
locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica,
gas, acqua); tuttavia
¤
dovrebbero
appare discutibile che possano
essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente
"in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009
riportata in un comunicato
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di
dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico
della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso
senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ĵ
la dichiarazione
di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia
assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000,
possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia
espresso la volonta' di non essere nominata
Ĵ
lo straniero che
effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[20]
presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di
art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie
include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla
struttura
Ĵ
l'eventuale
segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di
condizioni col cittadino italiano
-
secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere
anche il riconoscimento del figlio,
e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al
diritto di accesso del minore
straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del
genitore, del titolo di soggiorno (consentita,
a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs.
286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano
"tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune
di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del
minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente
(il genitore), ma anche di interesse del
minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere
discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei
genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il
diritto all'educazione (art. 28); in
questo senso, prassi del Comune di
Firenze, segnalata da articolo di stampa
¤
il Ministro
dell'interno pro tempore ha
affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede
di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e
grado
¤
riguardo al
diritto alla prosecuzione degli studi
dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e
a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale
posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai
minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole
e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione
della normativa che porti a precludere
l'accesso all'esame di maturita' per
gli studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione
europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni
persona ha diritto all'istruzione
e all'accesso alla formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto
all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ĵ
tale diritto fa
parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in
base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
Ĵ
Sent. CEDU
(Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che
spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti
scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di
trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche
maggiorenne) "i diritti fondamentali
della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto
all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali
-
Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e'
diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR Sicilia:
il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere
necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono
esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle
alunne e agli alunni stranieri maggiorenni,
presenti sul territorio provinciale,
il diritto a completare il proprio percorso
scolastico o formativo"
-
in relazione al
caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di
maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per
risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla
mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di
maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)
o
l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che
acceda alla struttura carceraria per visita
al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la
mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni
sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come
privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e'
elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo
pagamento della tariffa
o
lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e
dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione
dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti
connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
á
La mancata esibizione allĠautoritaĠ di
pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso
di soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del
soggiorno in Italia (nota: ad esempio, l'attestato di adempimento di
dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o
studio) eĠ punita con (L. 94/2009) ammenda fino a 2.000 euro e arresto fino a
un anno; giurisprudenza:
o
Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinitaĠ non costituisce
giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo
e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno
o
sent. Cass.
SS. UU. 16453/2011: dal momento
che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce
l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione
(passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare
soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene
soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non
puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei
documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio
criminis; nello stesso senso, in
precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena,
secondo cui l'abolitio criminis si
applica retroattivamente; nel senso
dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto
con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino,
che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di
legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p.,
nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di
condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una
decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il
fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui
all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un
orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa
efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita'
costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita'
della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di
fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo'
essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con
l'onere di adeguata motivazione
á
Proposta l'abrogazione dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione
Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per
la revisione del sistema penale: l'abrogazione di questa norma comporterebbe la
riconduzione del fatto all'art. 651 c.p.,
(rifiuto di indicazioni sulla propria identita' personale) con l'equiparazione
tra stranieri e cittadini
á
In caso di dubbi
sullĠidentitaĠ dello straniero, obbligatori il rilevamento segnaletico e il rilevamento delle impronte digitali; TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona
fisica
á
Possibile la
richiesta di prove di disponibilitaĠ di
reddito, per i controlli previsti dalla normativa
á
L'agente che
presta servizi di trasferimento di
danaro deve acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero;
in mancanza del titolo di soggiorno,
il gestore deve effettuare segnalazione,
entro 12 ore, all'autorita' locale di P.S.
(nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta erogazione del servizio),
trasmettendo i dati identificativi del richiedente; le copie di documenti
identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni
richiesta dell'autorita' di P.S.; l'inosservanza di tali disposizioni e'
sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita'
finanziaria (L. 94/2009)
á
Art. 3, co. 15
L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co.
35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento
dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di
denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano
esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e
quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale
Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
á
Limiti alla
libertaĠ di soggiorno degli stranieri in certe localitaĠ possono essere
stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza militare
á
Per il richiedente
asilo, il prefetto stabilisce un luogo
di residenza o un'area geografica
in cui il richiedente possa circolare
(da D. Lgs. 159/2008); nota: la Direttiva
2003/9/CE prevede
questa posibilita', condizionando
pero' la determinazione di un luogo di residenza all'esistenza di motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico o ai fini di un trattamento piu' efficace della domanda
di protezione, e l'individuazione di un'area geografica all'assenza di
pregiudizi per la vita privata del
richiedente e per il suo accesso ai
benefici previsti dalla stessa Direttiva
á
Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di
accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane
di nomadi, sia su suolo pubblico sia
su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione;
ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e
attrezzature in caso di violazione del divieto
á
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
á
TAR Veneto:
accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche
occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di
regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche'
l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero
di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della
Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le
compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:
o
i presupposti di
contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono
l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte
dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno
di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di
Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)
o
le
argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati
ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in
Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda
l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di
soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di
rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente
o
sussiste il
requisito del periculum in mora
perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti
che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli
obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel
territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione
all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di
un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce
effetti lesivi privi di giustificazione
á
Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in
relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto
di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per
persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di
regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le
condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera
contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato
che provvedera' al pagamento delle spese di causa
á
Il Sindaco di
Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche
occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora
provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in
possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da
malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia)
Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
á
UtilizzabilitaĠ dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio:
o
motivi familiari: per lavoro subordinato,
lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio
o
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o
studio
o
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche
come socio lavoratore di cooperative) o studio
o
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in
caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri
casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi
umanitari rilasciato per protezione sociale)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e
formazione; nel senso della possibilita'
di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)
o
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per
anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche
rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento
del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il
Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte
degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito
di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo
svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per
lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e'
stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs.
140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre
che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello
abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi,
secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione:
per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o
motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)
á
Obbligo, per
l'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' autonoma e per i Centri per l'impiego che ricevono dichiarazione di
diponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, di comunicare a questura
e archivio anagrafico dei lavoratori stranieri i casi in cui il permesso eĠ
stato utilizzato per motivi diversi da quelli del rilascio (nota: non sembra
incluso il caso di straniero che abbia stipulato un contratto di lavoro
subordinato, comunicato solo successivamente dal datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro)
á
Nel permesso di soggiorno che autorizzi
l'esercizio di attivita' lavorativa
secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la
dicitura "perm. unico lavoro",
salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o
titolari di
permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o
che soggiornino
per lavoro stagionale
o
che soggiornino
per lavoro autonomo (nota:
l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro
autonomo)
o
ammessi al di
fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente
specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di
appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o collocate alla pari
o
che soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta
o
che soggiornano
per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o
che soggiornano
per motivi di studio o formazione
á Note:
o la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la
possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le
disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri
¤ che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione
¤ che godono, insieme
ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
¤ che sono distaccati,
per la durata del distacco
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
¤ che sono autorizzati
a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero
hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione sul loro status
¤ che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono titolari di
permesso UE slp
¤ il cui
allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato
membro come lavoratori autonomi
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per
svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in
uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
¤ che sono stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di
studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o
il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
¤
lavoro
subordinato
¤
permesso UE slp
¤
motivi familiari
¤
attesa
occupazione
¤
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
¤
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
¤
Carta blu UE
¤
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Conversione del permesso di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
á
ConvertibilitaĠ del permesso (sotto opportune condizioni; vedi in seguito):
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato, in lavoro autonomo o
residenza elettiva
¤
lavoro autonomo, in lavoro subordinato o
residenza elettiva
¤
ogni permesso
(incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia
partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa
- da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari, in lavoro subordinato o
autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ),
esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo,
attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani,
che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il
permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca
del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela),
in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati), in lavoro
subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che
la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del
permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1,
sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla
rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi
umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla
scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica)
¤
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in
lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle
quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
¤
studio, in lavoro subordinato o autonomo, con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per
soggetti che al compimento della maggiore
etaĠ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio
(circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
¤
studio, in
lavoro subordinato o autonomo, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[21],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
-
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
-
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
studio, in
lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio,
che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)
¤
studio, in
motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso UE slp, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)
¤
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita'
lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio;
in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di
attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente,
Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):
¤
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in
lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; note:
-
negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali
conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del
permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea)
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin
dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello
Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima
stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in
patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota:
evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in precedenza, giurisprudenza
contrastante:
-
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
-
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto
dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora
verificato; nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
¤
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui
all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana);
nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote; in
senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione
del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso
allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia
in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle
parti attrici del giudizio
á
Nota: in
assenza di esplicite preclusioni, la conversione
di un permesso in permesso ad altro titolo dovrebbe
sempre essere consentita sulla base di art.
5 co. 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla
legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso
per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria
e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in
permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio; nel senso
del carattere vincolante di questa
disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata
presentata in modo rituale o meno); in senso
molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
á
Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati
contro il diritto d'autore motivano
automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior
ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
á
Da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati
contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
á
Modalita' di presentazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta
presentata in questura nei casi di
conversione del permesso per integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta
presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto,
come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (escluso, in ogni caso, il pagamento del
contributo di 80-200 euro)
Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso e' rilasciato, rinnovato, convertito o
negato entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014)[22] dalla richiesta;
il termine ha carattere ordinatorio (Sent. Cons. Stato 5388/2014: l'inosservanza dei termini non determina
l'illegittimita' del provvedimento finale, stante la loro natura ordinatoria e
sollecitatoria e l'assenza di ogni effetto privativo del potere esercitato in
relazione al loro decorso); nota: in
senso contrario,
o
TAR Puglia:
in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede
nella azione amministrativa, la questura non
deve tenere comportamenti che
possano ostacolare i diritti che la
legge attribuisce agli stranieri
o
Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di
provvedere, e nominando il prefetto quale commissario
ad acta affinche' provvedesse con
adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60
gg.
o
TAR Lazio:
il termine per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di
soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per
comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR Lazio:
benche' il termine di 20 gg sia difficilmente sostenibile, esso deve essere
rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e' intervenuta a
modificarlo (nota: il D. Lgs.
40/2014 ha portato il termine a 60 gg)
o
Tar Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la prassi di
considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e' illegittimo sospendere la decisione sul
rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati,
anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far
rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla
questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta
affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia
di durata superiore a 30 gg.
o
TAR Sicilia:
illegittimo il silenzio serbato
dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo
di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio),
non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali
motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero'
sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere
discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di
provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della
discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)
o
TAR Puglia:
illegittimo il silenzio-rifiuto
serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso;
obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il
silenzio-rifiuto non richiede la
previa diffida a provvedere
o
TAR Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento
opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno
o
TAR Lombardia: il preavviso di rigetto,
essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il
contraddittorio infraprocedimentale, non
e' idoneo ad assolvere all'obbligo
dell'amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990;
nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per
la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto,
il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con
un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013); si ordina all'amministrazione di provvedere, entro
60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato
o
TAR Sicilia,
TAR Lombardia: irricevibile, ai sensi di
art. 31 co. 2 c.p.a., il
ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo
del permesso, presentato piu' di un anno
oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio,
che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il
procedimento di rinnovo del permesso; in
senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento
che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita'
del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere
sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
á
Nota: art.
5 co. 7 L. 9/2014
dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di
agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di
permesso di soggiorno connesse con start-up
innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o
di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita',
enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani
á
TAR Lazio:
o
una azione
collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei
terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo
o
la class action in caso di silenzio
dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa
tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non
si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola
domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio
alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante
l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe
all'ammiistrazione stessa individuare)
o
la violazione
dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non
fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato
tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il
che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso
all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di
termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a
contenuto non normativo
á
TAR Lombardia: nessun affidamento legittimo
puo' fondarsi sul mero decorso del tempo
per l'adozione di un provvedimento amministrativo, necessitando che esso trovi
la propria origine in un comportamento attivo, non in uno omissivo
á
TAR Lazio:
i ritardi dell'amministrazione non
imputabili allo straniero non possono
costituire motivo idoneo a produrre
la perdita della posizione di vantaggio acquisita, con la conseguenza
che l'impossibilita' di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto (nel caso
in specie, per affidamento) essendo venuto
meno il requisito (nel caso in
specie, la minore eta') comporta per l'amministrazione l'obbligo di esame della
domanda come istanza di conversione
á
Nota (da Risp. Ministro dell'interno a interrogazione
parlamentare): i tempi medi di esito
del procedimento di rilascio e rinnovo dei permessi e' stato, nel 2010, di
40-45 gg, con 1.347.779 procedimenti con esito positivo e 4.640 con esito
negativo
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Dati
all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
5/8/2014)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina
(320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova
(150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)
o
stranieri
regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda
i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei
quali si conosce il codice fiscale)
á
Dati
all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
30/7/2013)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina
(304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova
(149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)
o
permessi ancora
validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente
con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in
possesso di permesso di soggiorno UE slp
á
Dati
all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
25/7/2012)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9%
minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina
(277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)
o
permessi ancora
validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati
in una provincia diversa da quella di primo rilascio)
á
Dati
all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 27/3/2012):
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5%
minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5
nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina
(218.099), Moldavia (142.583)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di
eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904),
Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di
soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui
119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui
90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982
per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per
lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per
lavoro, 32.702 per motivi familiari)
o
eta' media: 31,7
anni
6.
Iscrizione anagrafica (torna all'indice)
á
Iscrizione anagrafica: condizioni,
adempimenti
á
Iscrizione anagrafica nelle more del
rilascio di alcuni permessi
á
Iscrizione anagrafica in casi
particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
á
Iscrizione anagrafica quale requisito
per l'accesso al godimento di diritti e facolta'
á
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario
á
Casi particolari di iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
á
Disposizioni transitorie per
l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
á
Verifiche relative all'iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
á
Iscrizione anagrafica del familiare di
cittadino comunitario o italiano
á
Cancellazione anagrafica del cittadino
comunitario o del suo familiare
á
Cifre
Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti (torna all'indice del capitolo)
á
Iscrizione anagrafica per lo straniero regolarmente soggiornante a paritaĠ
di condizioni con lĠitaliano: dimora
abituale; Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti
ulteriori per l'iscrizione anagrafica dello straniero
á
Dimora abituale: elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo
dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e
dallo svolgimento delle relazioni sociali (circ. Mininterno 29/5/1995); si considera verificata in caso di titolaritaĠ di
un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (o rinnovabile – parere del Consiglio di Stato;
requisito di permesso di un anno abrogato da disposizione della Legge 39/90,
poi abrogata) e sistemazione
alloggiativa nel Comune (anche in centro di accoglienza, > 3 mesi
pregressi)
á
Nota:
secondo Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora
temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e'
un dovere, ma continua ad essere un diritto
á
Disposizioni
relative alle dichiarazioni di residenza
ai fini di iscrizioni e variazioni anagrafiche (art. 5 L. 35/2012 e Circ. Mininterno 27/4/2012):
o
la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il
cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei
requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via
telematica se e' soddisfatta almeno una
delle seguenti condizioni:
¤
la dichiarazione
e' sottoscritta con firma digitale
¤
l'autore e'
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita'
elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che
ne consentano l'individuazione
¤
la dichiarazione
e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante
¤
copia della
dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del
documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta
elettronica semplice
o
sul sito
istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni
(postale, posta elettronica, fax)
o
perche' la
dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014,
inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare
legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace
l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa
dichiarazione[23]; nota: Circ. Prefettura Padova 2/3/2015, riporta il contenuto di Circ. mininterno 24/2/2015,
secondo cui chi occupi abusivamente
un immobile ha comunque diritto all'iscrizione anagrafica "per domicilio", in analogia con il
caso di persone prive di fissa dimora, garantendosi cosi' il diritto
all'iscrizione anagrafica e dei diritti costituzionalmente garantiti - diritto
all'identita', al voto, all'assistenza sanitaria, etc. - dei quali l'iscrizione
anagrafica e' il presupposto fondamentale) deve essere compilato nelle parti
obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento
di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita'
del soggiorno (all. A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino
comunitario o di suo familiare
straniero, i documenti
attestanti il diritto all'iscrizione
(all. B circ. Mininterno 27/4/2012)
o
i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno del cittadino straniero
sono i seguenti (all. A circ. Mininterno 27/4/2012):
¤
per cittadino in
possesso di titolo di soggiorno in corso di validita'
-
copia del
passaporto o documento equipollente in corso di validita'; Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): nel caso dei richiedenti
o beneficiari di protezione internazionale e simili, si
puo' supplire alla mancanza di passaporto identificandoli (con conseguente
registrazione dei dati agli atti anagrafici) mediante il titolo di soggiorno,
che riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto documento munito
di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, atto a
consentire l'identificazione personale del titolare
-
copia del titolo
di soggiorno in corso di validita'; Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia
ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura
dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo
titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato (nota: resterebbe, in genere, insuperato
il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo)
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione); Parere della
Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche
incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di
nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa
presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano
riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei
figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della
presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale
d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione
della richiesta d'asilo
¤
per cittadino in
possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
-
copia del
passaporto o documento equipollente in corso di validit
-
copia del titolo
di soggiorno scaduto
-
ricevuta della
richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤
per cittadino in
attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
-
copia del
passaporto o documento equipollente in corso di validita'
-
copia del
contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per lĠimmigrazione
-
ricevuta
rilasciata dallĠufficio postale attestante lĠavvenuta presentazione della
richiesta di permesso di soggiorno
-
domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello Unico
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤
per cittadino in
attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
-
copia del
passaporto o documento equipollente in corso di validita'
-
ricevuta
rilasciata dallĠufficio postale attestante lĠavvenuta presentazione della
richiesta di permesso
-
fotocopia non
autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
o
i documenti attestanti il diritto all'iscrizione del cittadino comunitario o di suo familiare straniero sono i seguenti (all. B circ. Mininterno 27/4/2012):
¤
per cittadino
lavoratore subordinato o autonomo
-
copia di un documento
di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle
competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
-
documentazione
comprovante la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤
per cittadino
titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
-
copia di un
documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato
dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
-
autodichiarazione
del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a
carico dellĠassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento
corrisponde allĠimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione
anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato
-
copia di
unĠassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio
nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti
formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109
(o E37); nota: la tessera TEAM e' utilizzabile da chi non intende trasferire la
residenza in Italia e consente lĠiscrizione nello schedario della popolazione
temporanea
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤
per cittadino
studente (non lavoratore)
-
copia di un
documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato
dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
-
documentazione
attestante lĠiscrizione presso un istituto scolastico o di formazione
professionale
-
autodichiarazione
del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a
carico dellĠassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento
corrisponde allĠimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione
anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale
dell'interessato
-
copertura dei
rischi sanitari: per lo studente che chiede lĠiscrizione nellĠanagrafe della
popolazione residente, copia di unĠassicurazione sanitaria che copra i rischi
sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al
corso di studi o di formazione professionale, se inferiore allĠanno o
formulario comunitario; per lo studente che chiede lĠiscrizione nello schedario
della popolazione temporanea, tessera TEAM rilasciata dallo Stato di
appartenenza o formulario comunitario
-
copia degli atti
originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellĠanagrafe
del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤
per familiare
comunitario di un cittadino comunitario di cui ai punti precedenti (nota:
lĠiscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino comunitario
sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di
risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art.
29 co.3, lett. b), D. Lgs. 286/1998)
-
copia di un
documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato
dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
-
copia degli atti
originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di
soggiorno (ad esempio, certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di
nascita con paternita' e maternita' per lĠascendente o il discendente)
-
dichiarazione di
vivenza a carico resa dal cittadino comunitario in possesso di diritto di
soggiorno (solo per gli ascendenti e i discendenti ultra-21-enni)
¤
per familiare
straniero di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno
-
copia del
passaporto
-
carta di
soggiorno di familiare straniero di cittadino dellĠUnione, oppure ricevuta
della richiesta di rilascio di tale carta di soggiorno
o
la dichiarazione
e' registrata entro 2 gg lavorativi,
con effetto giuridico dalla data di presentazione
o
in caso di
iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa
tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi
dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla
data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di
rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi
dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti
riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova
residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di
famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in
possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmissione dei dati entro i 5 gg
prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la
prefettura
o
accertamenti
effettuati entro 45 gg in relazione
al requisito di dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non
italiani, degli altri requisiti specifici previsti
o
dichiarazioni mendaci comportano la decadenza
dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o
in caso di esito negativo degli accertamenti
(anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica
precedente
o
discordanze
tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica
sicurezza
o
accertamente
possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in
caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data
comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta
o
trascorsi 45 gg senza che sia stata
effettuata comunicazione di
requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
á
L'iscrizione e'
effettuata sulla base dei dati
contenuti nel passaporto o negli
altri documenti rilasciati dall'autorita' estera prodotti dallo straniero; in
caso di discrepanza rispetto ai dati
contenuti nel permesso di soggiorno,
l'ufficiale di anagrafe segnala la cosa alla questura, ai fini della correzione
dei dati del permesso (da circ. Mininterno 25/7/2003)
á
Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come nel caso di rifugiati, richiedenti asilo
e simili, regolarmente soggiornanti, la mancanza
di passaporto non debba pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica,
purche' possano essere identificati; ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno; i dati ricavabili
dal permesso di soggiorno, in mancanza di altra documentazione e di prova
contraria, sono registrati agli atti anagrafici; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: occorrerebbe diramare
disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (nota: molte raccomandazioni sono ora
contenute nelle Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale); Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via
Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria
senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio
á
Parere della Commissione nazionale per il diritto
d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche
incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente
come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento,
per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori
non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione
della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio
(modello C3) redatto dalla questura
per la formalizzazione della richiesta d'asilo
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: se il cittadino
straniero subisce un cambiamento di
generalita', secondo lĠordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalita', opportunamente
certificate dalla competente autorita' straniera, sono riportate negli atti
anagrafici mentre, per eventuali atti
di stato civile formati in Italia, si effettua annotazione marginale, nella quale si fa risultare il cambiamento
intervenuto (art. 24 L. 218/1995)
á
Ord PCM 23/11/2011 (e circ. Mininterno 2/12/2011):
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989
per
¤ titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011
¤ stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa
della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali
o
istanza di
iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale
l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:
¤ per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
¤ per i richiedenti asilo, attestato nominativo
certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per
richiesta asilo
¤ se lo straniero e' ospitato presso un centro
governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche
dichiarazione del responsabile del centro
á
Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni e nota allegata raccomandano l'iscrizione nell'anagrafe
della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea,
degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR ed Emergenza Nord
Africa
á
Circ. Mininterno 29/1/2013: con la cessazione
dell'Emergenza Nord Africa, l'iscrizione
anagrafica e il rilascio della carta di identita' dei cittadini stranieri
accolti in base a quell'emergenza torna
ad essere disciplinato in modo ordinario;
la titolarita' di un permesso per motivi umanitari consente iscrizione
(eventualmente in qualita' di "senza fissa dimora") e rilascio della
carta di identita'
á
Ai fini
dell'iscrizione e della variazione anagrafica della persona senza fissa dimora, questa, al momento
della richiesta e' tenuta (circ. Mininterno 7/8/2009: allo scopo di evitare situazioni di irreperibilita'
dell'interessato) a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (art. 2 L. 1228/1954
come modificato da L. 94/2009); note:
o
per domicilio si intende (art. 43 co. 1 c.c.) il
luogo in cui la persona ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e dei
suoi interessi, che non va individuato
solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi
interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo
ove la stessa vive con la propria famiglia; ne segue che il domicilio e'
individuato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro
principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche, dovendosi
quindi far riferimento alla volonta' della persona; gli eventuali accertamenti
di cui all'art. 2 L. 1228/1954
come modificato da L. 94/2009 devono quindi
riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi
del richiedente e non la sua presenza fisica, che, nel caso del domicilio, e'
elemento accidentale (Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale)
o
in un Parere
ANUSCA riportato nella nota allegata a Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni si fa osservare come il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello
SPRAR) regolarmente soggiornante senza
fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione
anagrafica sia molto elevato
á
In mancanza di
domicilio, la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune di
nascita (art. 2 co. 3 L. 1228/1954)
o, se nata all'estero, nel comune di nascita del padre o, in mancanza, della
madre (art. 2 co. 4 L. 1228/1954);
nota: la cosa puo' riguardare, in
particolare, gli stranieri nati in Italia o figli di un genitore straniero nato
in Italia
á
Presso il
Ministero dell'interno e' istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora (art. 2 L. 1228/1954
come modificato da L. 94/2009); Decr. Mininterno 6/7/2010:
o
il registro
nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
demografici
o
i Comuni,
iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la
posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle
anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954
o
al registro
accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita
funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro
o
le modalita'
tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:
¤ la funzione di caricamento dati consente al Comune di
individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e
residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati
devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con
cadenza quotidiana)
¤ i Comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con
modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e cognome
¤ il campo relativo alla condizione di "senza
fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui il soggetto
sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come "senza
fissa dimora"
¤ il Comune non ha la possibilita' di visualizzare lo
stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo
¤ l'accesso al Registro dei senza fissa dimora e'
consentito solo al personale individuato e munito di specifiche credenziali
¤ la funzione consente di effettuare ricerche per
singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per Comune e
per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a
soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi
dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"
¤ il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici -
effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento,
all'aggiornamento e alla consultazione del Registro
o
per gli
stranieri che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di
propria dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa
(vivendo in alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione
anagrafica puo' comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo
Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione
e' il domicilio nel territorio del
Comune, inteso in senso ampio come "luogo
in cui la persona concentra la generalita' dei
propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene
preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona
o
in casi del
genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo
ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso
e' oggetto di una libera elezione da
parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione
anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente
o
per i beneficiari
di protezione internazionale, l'assenza di iscrizione anagrafica non puo', in ogni caso, rilevare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il possesso del permesso e'
presupposto per I'iscrizione anagrafica, e non viceversa
o
dal momento che
si prescinde dalla dimostrazione di disponibilita'
di sistemazione alloggiativa per i
richiedenti asilo, in base ad art. 5 D. Lgs. 286/1998 (permanenza dei requisiti
previsti per il rilascio, ai fini del rinnovo), tale dimostrazione deve
intendersi non richiesta per i
beneficiari di protezione internazionale
in occasione della richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno
o
ove, per motivi
di sicurezza, la questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia
avere contezza della residenza anagrafica dei beneficiari di protezione
internazionale privi di sistemazioen alloggiativa certa, la dimora abituale puo' essere comprovata dall'iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora
á
L'iscrizione
anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino, e non e' vincolata
ad alcuna condizione oltre a quella della dimora abituale (se cosi' non fosse
si limiterebbe la liberta' di spostamento e di stabilimento del cittadino sul
territorio nazionale, violando art. 16 Cost.); giurisprudenza:
o
illegittima la
richiesta (vedi, per esempio, Ord. Sindaco di Cantu' 17/12/2007) di documentazione comprovante lo svolgimento di
attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di
un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione
di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a
carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997)
o
illegittima la
richiesta di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)
o
illegittima
l'imposizione del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti
penali in corso (Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o
illegittima
l'imposizione di requisiti relativi alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o
illegittima
l'imposizione del requisito di possesso di passaporto con visto di ingresso (Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)
o
illegittima
l'imposizione del requisito di possesso di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)
o
illegittima la
richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese
di provenienza (Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o
sospesa in via
cautelare l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava
l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento della salubrita' e del
decoro dellĠalloggio (TAR Lombardia)
o
Trib. Ancona
ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un
senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto
á
Parere UNAR
su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini
stranieri al possesso del passaporto e alla dimostrazione dell'effettiva sussistenza
dei requisiti igienico-sanitari dellĠalloggio
á
Racc. UNAR:
discriminatoria l'imposizione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti
dal D. Lgs. 286/1998 o dal D. Lgs. 30/2007 per l'iscrizione anagrafica degli
stranieri o dei comunitari (nota: per lo straniero, come requisito viene
indicato il possesso di passaporto valido e di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno)
á
Ord. Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino: revocata, a seguito dell'azione giudiziaria
anti-discriminazione promossa da ASGI, Avvocati per Niente e una cittadina
albanese dinanzi al Tribunale di Milano, una precedente Ord. Sindaco di Boffalora Sopra Ticino che introduceva requisiti aggiuntivi ai fini
dell'iscrizione anagrafica degli stranieri e prevedeva controlli sistematici in
merito alle dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri o
comunitari
á
Circ. Mininterno 4/7/2011: le controversie in materia di iscrizione e
cancellazione anagrafica sono di competenza del giudice ordinario; l'amministrazione svolge un'attivita' vincolata,
potendo solo accertare la
sussistenza dei requisiti e non
disponendo di alcun potere discrezionale (sent. Cass. SS.UU. 449/2000, Sent.
Cons. Stato 14/1990, TAR Piemonte);
il decreto prefettizio che decide un
eventuale ricorso anagrafico (art.
36 DPR 223/1989)
puo' essere impugnato solo davanti al giudice
ordinario, e non piu' davanti al Presidente della Repubblica (coerentemente
con art. 7, co. 8 c.p.a.,
che stabilisce come tale ricorso sia ammesso unicamente per le controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa); si applica, in materia, il termine
di ordinaria prescrizione decennale
previsto dall'articolo 2946 c.c.
á
TAR Lazio:
benche' per le questioni concernenti le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche
la giurisdizione spetti al giudice ordinario, quando non si tratti dell'oggetto
principale di un giudizio appartenente alla giurisdizione del giudice
amministrativo, deve applicarsi art. 8 c.p.a.,
che consente al giudice amministrativo
di conoscere, senza efficacia di
giudicato (senza, quindi, facolta' di annullare i relativi provvedimenti),
delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui
risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
á
Nota: un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi
statali (Trib. Brescia)
á
L'iscrizione
e la richiesta di variazione anagrafica possono
dar luogo alla verifica, da parte
dei competenti uffici comunali (circ. Mininterno 7/8/2009: in base alle proprie competenze in materia
sanitaria), delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie
(art. 1 L. 1228/1954
come modificato da L. 94/2009); nota: l'eventuale esito negativo dell'accertamento
potrebbe portare al piu'
all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; in questo senso, TAR Lombardia: la norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della
regolarita' igienico-sanitaria dell'immobile da parte del richiedente, ma si
limita a stabilire che il procedimento volto alla attribuzione della residenza
puo' costituire l'occasione per una verifica igienico-sanitaria del luogo di
stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione
di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza
del certificato di abitabilita', etc.) e non la persona che intende risiedervi
(nello stesso senso, Parere UNAR
su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI)
á
Circ. Mininterno 14/1/2013: la mancanza
dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la
fissazione della residenza anagrafica
nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un
diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente
soggiornante; nota: la circolare si basa su un parere del Consiglio di Stato,
allegato, secondo il quale:
o
gli uffici
comunali "possono" controllare: non e' un obbligo
o
i controlli, se
effettuati, devono essere effettivi, non meramente cartacei
o
non e'
necessario appesantire i procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo
si ritenga necessario, si dovra' fare ricorso, opportunamente, alle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria
dell'immobile; questo non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da
parte degli uffici competenti (ASL e Polizia comunale)
o
i controlli non
possono riguardare selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono
essere fissati criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni
sociali di rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri
o
la mancanza dei
requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione
della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione
anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni
straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di
residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato; l'iscrizione
non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima del
trasferimento)
o
si raccomanda
prudenza rispetto al rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto
produttivo di danni risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)
á
Circ. Mininterno 26/4/2006: ai fini della corretta registrazione anagrafica
delle cittadine tunisine, si deve tener conto del fatto che le diciture
"ep" o "ep.se" che compaiono sui passaporti delle cittadine
tunisine sposate sono abbreviazioni della parola "pouse", che
significa "sposata con"; davanti a queste parole compare abitualmente
il cognome del marito
á
Circ. Mininterno 7/10/2010: a seguito di richiesta dell'ambasciata filippina,
l'iscrizione anagrafica dei cittadini filippini
e' efettuata omettendo il "nome di mezzo", corrispondente al cognome
della madre; circ. Mininterno 24/1/2011:
o
in via
transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di
soggiorno del richiedente (nota: in
contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul
passaporto)
o
il cittadino
filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di
soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica
della registrazione anagrafica (nota:
in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul
passaporto); la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella
comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe
rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza
o
il Comune e'
tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in
mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale
codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo
salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice
fiscale
á
Circ. Mininterno 18/11/2011: il nome dei cittadini egiziani e' composto da
un'unica sequenza di elementi onomastici; i nuovi passaporti elettronici
rilasciati da tale Stato distinguono il cognome del titolare, corrispondente
all'ultimo elemento onomastico di tale sequenza dal nome, corrispondente alle
restanti parti della stessa sequenza; analogamente a quanto indicato per i
cittadini filippini in circ. Mininterno 24/1/2011, l'ufficiale d'anagrafe deve tenere conto, nella
registrazione del nome e cognome dei cittadini egiziani, e nella modifica, su
richiesta dell'interessato, dei dati gia' registrati, dell'indicazione a tale
riguardo contenuta nel permesso di soggiorno, cui e' legata, tra l'altro, la
formazione del codice fiscale dell'interessato (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul
passaporto)
á
Circ. Mininterno 12/12/2012: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il nome
"Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una
persona di sesso femminile, ne' puo produrre un'ambiguita' nel riconoscimento
del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo piu' riconducibile,
in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non piu' rigidamente
nazionalistico, esclusivamente al genere maschile
á
La validita' della carta di identita' e'
comunque decennale (com. Mininterno 1/7/2009), non essendo legata alla durata del permesso di
soggiorno (circ. Mininterno 10/12/1998, citata da circ. Mininterno 2/4/2007); per le carte di identita' rilasciate con durata
quinquennale, il Comune di residenza o di dimora, per attestarne la proroga,
appone un timbro, in caso di formato cartaceo, e rilascia un certificato (da
esibire contestualmente), in caso di formato elettronico (com. Mininterno 1/7/2009)
á
Nota: ai sensi
di art. 43, co. 2, c.c.,
"la residenza e' nel luogo in
cui la persona ha la dimora abituale",
dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della
permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha di per se' valore
costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza
effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito
provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass.
4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia)
á
La questura
comunica all'archivio anagrafico dei
lavoratori stranieri le informazioni relative ad iscrizione e variazioni
anagrafiche
Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per lavoro subordinato,
nelle more del rilascio del primo
permesso di soggiorno, puo' ottenere l'iscrizione
anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
o
il contratto di
soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
o
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
á
Il Comune
comunica alla questura che l'iscrizione e' stata effettuata ai sensi della Direttiva Mininterno 20/2/2007, al fine della conseguente comunicazione, da parte
della questura, dei dati relativi alla scadenza del permesso di soggiorno; il
Comune puo' anche invitare lo straniero a dare notizia del rilascio del
permesso e della data di scadenza di questo (circ. Mininterno 2/4/2007)
á
Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio
dell'attivita' lavorativa autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha
fatto ingresso per lavoro autonomo;
tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 menziona,
ai fini dell'iscrizione anagrafica, solo il caso di ingresso per lavoro
subordinato
á
TAR Lombardia: lo straniero che abbia chiesto il rilascio del permesso di soggiorno
e' da considerarsi, ai fini dell'iscrizione anagrafica, regolarmente
soggiornante, poiche', altrimenti, subirebbe un danno dai ritardi nella
conclusione del procedimento amministrativo di rilascio
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso
di soggiorno, puo' ottenere l'iscrizione
anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida,
ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del
rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
o
fotocopia non
autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della
dichiarazione di dimora; cancellazione (torna
all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso
entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in
possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa
della documentazione prescritta puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006, sulla base di Direttiva Mininterno 5/8/2006; nota: deve poter ottenere, a piu' forte ragione, la
variazione anagrafica) nonche' il rilascio
e rinnovo della carta di identita',
con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
á
Necessario il rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale entro 60 gg. da ogni rinnovo del permesso (o della carta) di
soggiorno; lo straniero non decade
dallĠiscrizione in fase di rinnovo del permesso (art. 7 DPR 223/1989,
circ. Mininterno n. 12/2005 e circ. Mininterno 7/8/2009), neĠ, verosimilmente, in quella di rilascio (e, a
piu' forte ragione, di rinnovo) del permesso UE slp
á
Cancellazione dalle liste della popolazione residente (con conseguente interruzione
del periodo richiesto, in alcuni casi, per l'acquisto della cittadinanza) per
irreperibilitaĠ in occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli,
ovvero in mancanza di rinnovo della
dichiarazione di dimora, trascorsi sei mesi (L. 94/2009) dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte
dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (art. 11 DPR 223/1989);
note:
o
la disposizione
relativa alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora
si applica in caso di omessa richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo
straniero sia in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo (circ. Mininterno n. 12/2005)
o
ai fini della
cancellazione anagrafica, la condizione di irreperibilita' puo' essere definita
come l'allontanamento di una persona dal luogo di dimora abituale per un
periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di se', tale da far ritenere
la persona trasferita in altro Comune o all'estero, senza che da altro Comune o
dall'estero pervenga una richiesta di trasferimento di residenza, e senza che
sia possibile accertarne d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli
strumenti previsti dalla normativa anagrafica; l'irreperibilita' accertata si
ha ogniqualvolta l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza
dell'irreperibilita' del soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai
fini della cancellazione per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo
temporale ne' rileva la validita' del permesso di soggiorno (Nota Regione Emilia Romagna sull'iscrizione
anagrafica)
o
il rischio di
cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato
recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia
Romagna
¤
ai fini della
cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento,
l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna
azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante
(persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone
temporaneamente presenti in convivenze nel territorio del Comune), ne' sia
assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona
senza fissa dimora
¤
al fine di
rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale,
affissione di manifesti, etc.
¤
deve essere data
notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione
¤
la cancellazione
non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso
dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)
¤
per persone
iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in
quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso
ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo
avviso dell'avvio del procedimento
¤
in caso di
persona censita, ma non iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita
l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR
223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione
anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito
di dimora abituale
Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano,
minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero
discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta
(verosimilmente, si deve intendere, "attestazione") di dichiarazione
di presenza ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale
della richiesta di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lĠacquisto della cittadinanza
á
L'iscrizione del
minore nato da straniero iscritto
all'anagrafe e' effettuata sulla base della dichiarazione resa dal
genitore, anche prima dell'iscrizione
del minore nel permesso di soggiorno del genitore (art. 7, co. 1, lettera a, DPR 223/1989
e circ. Mininterno 12/7/2004)
á
In mancanza di
espulsione disposta al momento della condanna, lo straniero detenuto e' iscritto all'anagrafe del
comune in cui ha sede l'istituto di pena, dovendo, a fine pena, richiedere un
nuovo permesso di soggiorno (Nota Mininterno 19/4/2005)
Iscrizione anagrafica quale requisito per l'accesso
al godimento di diritti e facolta' (torna
all'indice del capitolo)
á
L'iscrizione
anagrafica e' il presupposto per (dalle Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale)
o
l'accesso
all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni
previsti da ogni comune (in particolre, quelle basate sulle condizioni di
reddito, verificate mediante l'indicatore ISEE, erogati dalla pubblica
amministrazione o da soggetti dalla stessa delegati)
o
l'accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai sussidi per i canoni di
locazione o l'acquisto della prima casa
o
il godimento dei
diritti di partecipazione popolare all'amministrazione locale, previsti dagli
statuti comunali
o
la presentazione
di determinate dichiarazioni da rendersi davanti all'Ufficiale di Stato civile
in materia di cittadinanza
o
il rilascio
della carta di identita' e delle certificazioni anagrafiche
o
chiedere e
ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della
patente di guida estera
á
Ai fini
dell'acquisto della cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede
avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)
á
Nota: il
non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1,
co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da
art. 43, co. 2, c.c.:
"la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale",
dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della
permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore
costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza
effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che
l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989,
Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia);
a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza
effettiva anche in assenza di residenza anagrafica
á
Nota: si fa
riferimento al soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti da parte
dello straniero; se ne dovrebbe ricavare che l'eventuale esito negativo dovuto
a un rifiuto illegittimo - per
esempio - dell'iscrizione anagrafica non comporta il venir meno della
condizione di residenza legale
á
Nota (da una Relazione
di Paolo Morozzo della Rocca): il significato di "residenza legale"
nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a,
DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide
alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli
obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi
dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide
á
Giurisprudenza in materia di "residenza
legale":
o
in senso restrittivo
¤
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle
risultanze dei registri dell'anagrafe
dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la
successiva reiscrizione e' sufficiente
a motivare il diniego di
naturalizzazione
¤
TAR Lazio:
non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di
residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in
conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito
richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi
atti a comprovare la presenza sul territorio
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze
anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della
dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la
naturalizzazione, dall'iscrizione
anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954
e DPR 223/1989
demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e,
coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR
572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il
TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul
territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di
soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio);
non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e
che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu'
fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal
territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve
interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a
cancellazione da parte del Comune, non
fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa ai fini della naturalizzazione,
se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che
abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi,
dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
¤
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori
in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di
iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di
residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
¤
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante
i primi 18 anni, a prescindere dalla
durata dei periodi di mancata iscrizione
anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
¤
Trib. Imperia: il requisito di residenza
legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici
suscettibili di valutazione, ma non
assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e'
richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia
(in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione
di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del
DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma
l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per
l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango
superiore (art. 43 c.c., che,
definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale,
individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni
mezzo)
-
l'avverbio
"legalmente" (introdotto,
rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
-
l'introduzione,
ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito
di dichiarazione di nascita
effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il
pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli,
e' illegittima, dal momento che le
circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di
una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere
autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale
ad esso riferito deve essere interpretato
in senso piu' ampio, ovvero come assenza
di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello
Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente;
il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei
genitori, qualora sia nato sul
territorio italiano e non vi siano
motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne
un'espulsione
¤
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito
di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti
di natura amministrativa dei genitori
in ordine alla regolarita' del soggiorno
e all'iscrizione anagrafica, una
volta che sia provata la residenza
continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale); nello stesso senso,
Trib. Firenze
¤
Trib. Lecce:
non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli
intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente
soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe
avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore
all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla
nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi
negativamente su di lui, precludendogli
la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
¤
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un
neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata,
anche se lo stesso non e' mai stato
iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello
formale, per altro imputabile al comportamento
omissivo dei genitori
¤
Trib. Roma:
ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno
continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti
(nello stesso senso, Trib. Roma,
per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato
tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica
del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto
richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione
sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese; nello stesso
senso, Trib. Roma:
tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale
possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi);
per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una
disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori
stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori
sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella
giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice
presuntivo del luogo di dimora abituale
-
art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione
della relazione di dipendenza con il genitore straniero
¤
Trib. Siena:
ha diritto alla cittadinanza la
neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del
suo soggiorno continuativo in
Italia, a dispetto di una iscrizione
anagrafica tardiva e di una dichiarazione
di nascita effettuata da genitore
non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione
anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita
della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso
per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per
adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal
Mininterno)
¤
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al
compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul
permesso di soggiorno dei genitori, ne'
l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia
avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi
portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia
quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza
italiana
¤
Trib. Milano:
il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione
per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992,
condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla
dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed
ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta'
dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica
che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi
del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini
dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta
presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita
e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica
della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere
anagrafico, sanitario e scolastico
á
Art. 33 L. 98/2013:
o
all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo'
dimostrare il possesso dei requisiti con ogni
idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di
residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno
lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non
pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della
presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento
giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale
con quella di residenza di fatto (la
Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa
rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce
e Trib. Firenze)
o
l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare
all'interessato, nel corso dei sei mesi
che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede
di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere
esercitato anche oltre tale data (art.
33 co. 2 L. 98/2013); note:
¤
verosimilmente,
l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione
anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la
comunicazione
¤
non e' chiaro se
possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia'
compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L.
98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una
modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile
in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia'
irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga
il principio del tempus regit actum,
sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di
effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare"
un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare,
sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza
dellĠinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che
non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato
civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o
entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti
nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati
e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
á
TAR Sicilia:
illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una
cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla
naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto
e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
In caso di cittadino comunitario che intenda
soggiornare per un periodo di durata superiore a 3 mesi, si applicano le
disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani (nota:
significa, verosimilmente, che il cittadino puo' iscriversi all'anagrafe, alle condizioni previste per gli
italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu' di tre
mesi)
á
L'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario e' comunque dovuta
quando siano trascorsi 3 mesi
dall'ingresso; gli e' rilasciata un'attestazione,
che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione e
possibilmente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 (circ. Mininterno 6/4/2007); l'attestato e l'istanza volta ad ottenerlo sono
soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007 e circ. Mininterno 8/10/2007)
á
Oltre a quanto
previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica (nota: l'art. 9, co. 3 del
D. Lgs. 30/2007 fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma
verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione
effettuata prima del termine di tre mesi) e' condizionata alla produzione di documentazione attestante
o
in caso di
cittadino soggiornante per lavoro,
l'attivita' lavorativa, subordinata
o autonoma, svolta
o
in caso di
cittadino soggiornante per motivi diversi
dal lavoro, la disponibilita' di risorse
per se' e per i familiari, nella misura
prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allĠimporto
dell'assegno sociale - per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015 - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno
dei familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso
limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore
a due), e di assicurazione sanitaria
o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o
formazione professionale
á
Nota: il fatto
che ai fini dell'iscrizione e della variazione
anagrafica si possa dar luogo (art.
1 L. 1228/1954
come modificato da L. 94/2009) alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, puo' portare, al
piu', in caso di esito negativo
dell'accertamento, all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; il diniego dell'iscrizione o della
variazione angrafica contrasterebbe,
infatti, con art. 2 L. 1228/1954 e con art. 8, co. 3 Direttiva 2004/38/CE (che esclude l'imposizione di requisiti
relativi all'alloggio ai fini dell'iscrizione; ove si volessero imporre tali
requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione di cui all'art. 8 Direttiva 2004/38/CE non potrebbe
legittimamente essere identificata con l'iscrizione angrafica stessa)
á
Risposta della Commissione europea ad un'interrogazione di una parlamentare europea
(citata in Sent. Trib. Napoli): illegittima la richiesta
di certificato di nascita quale
prova di identita'
á
Ai fini della
verifica della disponibilita' di risorse economiche deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva
personale dell'interessato (L. 97/2013)[24];
nello stesso senso, in precedenza, circ. Mininterno 21/7/2009: se l'interessato non raggiunge l'importo
minimo delle risorse nella
misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, va
effettuata una valutazione complessiva
della situazione personale, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto
dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato
rispetto all'obiettivo della Direttiva
á
Circ. Mininterno 21/7/2009 (emanata a seguito della Comunicazione della Commissione UE sulla trasposizione della Direttiva 2004/38/CE): il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti puo' essere
soddisfatto sia nella forma di
risorse periodiche, sia nella forma
di capitale accumulato; tali risorse
non devono necessariamente essere personali,
ma possono anche essere elargite da terzi
á
Sent. Corte Giust. C-218/14: il cittadino dell'Unione europea dispone, per se
stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non
divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante
durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengano in parte
da quelle del suo coniuge straniero
á
Note:
o
la quantificazione delle risorse appare
comunque contraria al disposto della
Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla
Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non
diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la
risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea
e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la
generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della
possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti
per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico
rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione
dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni
per studio o formazione risulta cosi' immotivato
á
La
disponibilita' di risorse puo'
essere dimostrata mediante autocertificazione,
ovvero mediante la produzione della relativa documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007); l'autodichiarazione deve fornire informazioni
idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli,
anche a campione, di cui all'art. 71 del citato DPR 445/2000, finalizzati a verificare la condizione di
disponibilita' di risorse economiche, il cui venir meno giustifica l'allontanamento
dal territorio nazionale (circ. Mininterno 18/7/2007); e' consentita anche la verifica della legittimita'
delle risorse disponibili, nei casi in cui tale verifica risulti opportuna (circ. Mininterno 21/7/2009)
á
Il certificato
di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della
quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007)
á
Il certificato
di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della
quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: secondo una risposta della Commissione
europea a richiesta di informazioni, citata in Sent. Trib. Napoli, il certificato di iscrizione, con indicazione di nome, indirizzo e
data di iscrizione dell'interessato, deve essere rilasciato senza ritardo
á
La
documentazione attestante l'attivita'
lavorativa deve essere idonea a consentire - anche con specifico
riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attivita' - la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 18/7/2007); e' certamente idoneo ciascuno dei seguenti
documenti (circ. Mininterno 8/8/2007):
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga,
ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente
gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per
l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva
comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana
della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione
restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del
diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto
"casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa
distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita
IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo
(per svolgimento di libere professioni)
á
L'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario che esercita attivita' lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro (circ. Mininterno 8/8/2007, che fa riferimento, verosimilmente, ai lavoratori
subordinati, dato che per i lavoratori autonomi la cosa e' ovvia, non essendo
neanche richiesta l'esistenza di un contratto di lavoro)
á
L'assicurazione sanitaria richiesta nei
casi di soggiorno per motivi diversi dal
lavoro deve
o
avere durata > 1 anno o a quella
del corso di studio o formazione, se
quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
(circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado
di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le
modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
rimpiazzata da una nuova polizza in
caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in
italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
á
Il requisito
dell'assicurazione sanitaria si
considera soddisfatto per i
cittadini comunitari che presentino formulari
E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari,
studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera
residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera
residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori
residenti in altro Stato membro); non
e' invece soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), salvo che nei casi di cittadino comunitario che
non intenda trasferire in Italia la propria residenza (circ. Mininterno 21/7/2009; vedi sotto); nota: la TEAM garantisce l'accesso
diretto alle cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato
membro che l'ha rilasciata
o
illegittimo
subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano
trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia'
iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione
da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi
o
illegittimo
subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al
possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza
tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
o
illegittimo
ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per
procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni e della
liceita' delle risorse dichiarate; resta salva la possibilita' di procedere
alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso
senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
á
Parere UNAR
su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini
comunitari alla rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari e di
affollamento, nonche', nei casi di cittadini non lavoratori, all'autocertificazione
della disponibilita' di risorse economiche sufficienti secondo un importo
minimo commisurato all'importo dell'assegno sociale, con la previsione di una
verifica sistematica da parte dell'autorita' comunale della veridicita' e
congruita' dell'autocertificazione resa
Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario:
o
cittadini
comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita'
religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione
dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:
¤
in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere
consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, il principio
di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di
art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
-
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono
essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della
salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono
iscritti all'anagrafe sulla base della decisione
dell'autorita' giudiziaria minorile
che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e'
richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini
comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono
iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art.
32 del DPR 223/1989 (nota:
questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione
ha validita' per un anno; entro tale
termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione
d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della
popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere
conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno
per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di
durata superiore a 3 mesi (Circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione
ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano
effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ. Mininterno 21/7/2009)
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954
e art. 32, co. 1, DPR 223/1989),
dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)
¤
l'iscrizione,
che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo
restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)
¤
si applica
comunque il termine di 3 mesi ai
fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da
art. 32, co. 4 DPR 223/1989
quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione
del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera'
sufficiente il possesso della tessera TEAM
in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno
citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il
familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co.
2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di
prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla
base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della
famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da
risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
o
cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse
da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia'
regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al
quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al
31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire
anche il nulla-osta rilasciato dallo
Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del
regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
o
cittadino
comunitario in possesso, alla data
di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della
carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non
ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare
l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava:
"e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente";
in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino
comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica;
verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a
conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di
soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a
richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione
anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno
(art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con
formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino
comunitario, gia' iscritto all'anagrafe
in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto,
che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a
documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il
diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora
abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di
avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto,
restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
¤
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta
di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione
all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima
della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta
senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare,
di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007,
mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della
ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata
richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi
requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di
avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino
comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso
di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007,
il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera
verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre
disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o
la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un
monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il
solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in
corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora
abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione
angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura
competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario cha abbia chiesto la carta
di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di
soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di
richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con
autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007
(circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a
campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della
carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)
Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
Ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento
dei requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi, possono essere avviate
forme di collaborazione tra Comuni, amministrazioni, enti pubblici e Forze di
polizia (circ. Mininterno 18/7/2007)
á
Qualora,
nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica, si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi l'amministrazione adotta un
provvedimento di rifiuto dell'iscrizione
(circ. Mininterno 18/7/2007)
á
Avverso il
provvedimento negativo in relazione all'iscrizione anagrafica motivato da
mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 e' ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide,
sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 c.p.c.
á
Avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla L.
1228/1954 e dal DPR
223/1989 (circ. Mininterno 6/4/2007) puo' essere presentato ricorso al Prefetto entro 30
gg. dalla comunicazione del provvedimento
Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano
(torna all'indice del capitolo)
á
Oltre a quanto
previsto per gli italiani, l'iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino italiano o comunitario che non abbia un autonomo
diritto di soggiorno (nota: verosimilmente tale iscrizione e' obbligatoria
nello stesso senso in cui lo e' per i cittadini italiani, e la disposizione si
applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non
essendo sancito il loro diritto di soggiorno) richiede la presentazione
o
di un documento di identita', per il
familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare
straniero (L. 129/2011)
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L.
129/2011), che attesti la qualita'
di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000
(circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino
straniero occorre esibire
¤
un estratto
dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea
documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza,
quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora
uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di
residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto
o
della documentazione ufficiale attestante
l'esistenza di una stabile relazione
con il cittadino comunitario, nel caso del partner
il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)
o
dell'attestato
di richiesta di iscrizione anagrafica
da parte del cittadino comunitario;
e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la
nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)
á
L'amministrazione
comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di
iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino
comunitario; l'iscrizione di tale
familiare e' perfezionata solo dopo
l'esibizione da parte dell'interessato della carta di soggiorno ed e' comunicata alla questura
dall'amministrazione, ai sensi di art. 6, co. 7 D. Lgs. 286/1998 (circ. Mininterno 6/4/2007)
á
In caso di altri familiari o conviventi stabili comunitari
che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali
lo Stato italiano agevola il soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica e' richiesta la seguente documentazione
(circ. Mininterno 18/7/2007):
o
assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio
nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse
sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per
il ricongiungimento familiare con lo straniero
á
TAR Lombardia: illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei familiari
stranieri di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno
per familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare (torna all'indice del capitolo)
á
Qualunque provvedimento di allontanamento a
carico di un cittadino comunitario iscritto
all'anagrafe e' comunicato al Comune
di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007)
á
All'allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare straniero segue la cancellazione anagrafica (D. Lgs. 32/2008)
Mutamento di sesso (torna all'indice del capitolo)
á
Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche
i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino
straniero e' l'art. 24, L. 218/1995,
in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina
nazionale, si applica la L. 164/1982
(Trib. Milano, citato in Trib. Prato);
lo straniero stabilmente residente
in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello
strumento legislativo) ha diritto a
godere del beneficio accordato da tale legge (Trib. Prato)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Nati in Italia:
o
nel 2008:
576.659 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2009:
568.857, di cui stranieri 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)
o
nel 2010:
561.944, di cui stranieri 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)
o
nel 2011:
546.607, di cui stranieri 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2012:
534.186, di cui stranieri 15,0% (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o
nel 2013:
514.308, di cui 77.705 stranieri, pari al 15,1%(da Rapp. ISTAT 16/6/2014)
o
nel 2014:
502.596, di cui 75.067 stranieri, pari al 15,1% (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)
á
Morti in Italia:
o
nel 2013:
600.744, di cui stranieri: 5.870 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014)
o
nel 2014:
598.364, di cui stranieri: 5.792 (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)
á
Minori stranieri
(comunitari inclusi) nati in Italia
(Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni, Rapp. ISTAT 26/7/2013, Rapp. ISTAT 16/6/2014, Rapp. ISTAT 15/6/2015):
o
2002: 33.593
(6,2% del totale dei nati in Italia)
o
2003: 33.691
(6,2% del totale dei nati in Italia)
o
2004: 48.925
(8,7% del totale dei nati in Italia)
o
2005: 51.971
(9,7% del totale dei nati in Italia)
o
2006: 57.765
(10,3% del totale dei nati in Italia)
o
2007: 64.049
(11,4% del totale dei nati in Italia)
o
2008: 72.472
(12,6% del totale dei nati in Italia)
o
2009: 77.109
(13,6% del totale dei nati in Italia)
o
2010: 78.082
(13,9% del totale dei nati in Italia)
o
2011: 79.261
(14,5% del totale dei nati in Italia)
o
2012: 79.894
(15,0% del totale dei nati in Italia)
o
2013: 77.705
(15,1% del totale dei nati in Italia)
o
2014: 75.067
(15,1% del totale dei nati in Italia)
á
Residenti
in Italia:
o
al 31/12/2014
(da Rapp. ISTAT 15/6/2015): 60.795.612, di cui 5.014.437 (8,2%) stranieri
o
al 31/12/2013 (da
Rapp. ISTAT 16/6/2014): 60.782.668, di cui 4.922.085 (8,1%) stranieri
(dati ottenuti anche in base a rettifiche per revisione dell'anagrafe
effettuata dai Comuni italiani tra il 2012 e il 2013)
o
al 31/12/2012
(da Rapp. ISTAT 25/6/2013, Rapp. ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di
cui 53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti
anagrafici dalla data del censimento)
o
al 9/10/2011 (da
Dati ISTAT Censimento, Dati ISTAT Censimento stranieri, Rapp. ISTAT 26/9/2013, Rapp ISTAT censimento stranieri): 60.785.753, di cui circa 4.790.000 stranieri
(dalle liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.027.627 stranieri (di cui 53,3%
femmine; 2.918.693 da Paesi non UE, 1.108.934 comunitari; dalle rilevazioni del
Censimento 2011)
o
al 31/12/2010:
60.626.442; di cui 4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5%
(da Scheda ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa 1.334.800 sono
comunitari (Rapp. Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati
all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp. Eurostat stranieri 2012)
o
al 31/12/2009:
60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da
Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)
o
al 31/12/2008:
3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)
o
al 31/12/2007:
3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)
o
nel passato (Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):
¤
1861:
88.639 stranieri, pari al 0,4%
¤
1921:
110.440 stranieri, pari al 0,3%
¤
1951:
129.757 stranieri, pari al 0,3%
¤
1991:
625.000 stranieri, pari a oltre lĠ1%
¤
2001:
1.334.889 stranieri, pari al 2,3%
¤
2011:
4.027.627 stranieri, pari al 6.8% (Rapp. ISTAT 26/9/2013)
á
Popolazione
straniera (comunitari inclusi) residente in Italia, per luogo di nascita (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):
o
Italia: 608.623
(di cui, 103.185 comunitari)
o
Stato membro UE
diverso dall'Italia: 1.005.749
o
Stato non
appartenente alla UE: 2.413.255
á
Popolazione
straniera (comunitari inclusi) nata all'estero e residente in Italia, per anno di arrivo in Italia (dati relativi
al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):
o
prima del 2002:
1.388.753
o
2002-2006:
886.597
o
2007-2009:
798.517
o
2010: 205.423
o
2011: 139.715
á
Popolazione
straniera (comunitari inclusi) residente in Italia, per luogo di dimora (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):
o
un anno prima:
3.958.105, di cui
¤ Italia: 3.788.896, di cui
- stesso alloggio: 3.314.061
- diverso alloggio nello stesso comune: 303.732
- diverso comune nella stessa provincia: 101.402
- diversa provincia nella stessa regione: 28.371
- diversa regione: 41.330
¤ estero: 169.209
o
5 anni prima:
3.690.181, di cui
¤ Italia: 2.714.670, di cui
- stesso alloggio: 1.533.302
- diverso alloggio nello stesso comune: 697.844
- diverso comune nella stessa provincia: 283.233
- diversa provincia nella stessa regione: 78.942
- diversa regione: 121.349
¤ estero: 975.511
á
Popolazione
residente in Italia, per nazionalita' e
luogo di nascita proprio e dei genitori
(dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):
o
stranieri nati
all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401
o
stranieri nati
all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188
o
stranieri nati
in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424
o
stranieri nati
in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414
o
italiani nati in
Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123
o
italiani nati in
Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682
o
italiani nati
all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192
o
italiani nati
all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745
o
italiani nati in
Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553
o
italiani nati
all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303
o
stranieri nati
in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886
o
stranieri nati
all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303
o
mancate
risposte: 3.054.530
o
totale:
59.433.744
á
Minori stranieri
(comunitari inclusi) residenti in Italia:
o
all'1/1/2004,
412.432 (dato riportato da Focus UIL)
o
all'1/1/2010,
932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)
o
nel 2011,
993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7%
della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o
al 9/10/2011 (da
Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592
comunitari
á
Residenti in
Italia per stato civile al 9/11/2011
(da Rapp ISTAT censimento stranieri):
o
celibi/nubili:
1.915.689, di cui 507.559 comunitari
o
coniugati:
1.811.597, di cui 483.895 comunitari
o
separati:
46.088, di cui 16.609 comunitari
o
divorziati:
144.050, di cui 67.530 comunitari
o
vedovi: 110.203,
di cui 33.341 comunitari
á
Paese d'origine:
o
all'1/1/2011,
stranieri e comunitari (Scheda ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):
¤
Romania 968.576
¤
Albania 482.627
¤
Marocco 452.424
¤
Cina 209.934
¤
Ucraina 200.730
¤
Filippine
134.154
¤
Moldova 130.948
¤
India 121.036
¤
Polonia 109.018
¤
Tunisia 106.291
¤
Peru' 98.603
¤
Ecuador 91.625
¤
Egitto 90.365
¤
Macedonia 89.900
¤
Bangladesh 82.451
¤
Sri Lanka 81.094
¤
Senegal 80.989
¤
Pakistan 75.720
¤
Nigeria 53.613
¤
Bulgaria 51.134
o
al 9/11/2011,
stranieri e comunitari (da Rapp ISTAT censimento stranieri):
¤
Romania:
823.100, di cui maschi 357.315, femmine 465.785
¤
Albania:
451.437, di cui maschi 235.616, femmine 215.821
¤
Marocco:
407.097, di cui maschi 220.421, femmine 186.676
¤
Cinese,
Repubblica Popolare: 194.510, di cui maschi 98.814, femmine 95.696
¤
Ucraina:
178.534, di cui maschi 36.604, femmine 141.930
¤
Moldova:
130.619, di cui maschi 43.607, femmine 87.012
¤
Filippine:
129.015, di cui maschi 55.312, femmine 73.703
¤
India: 116.797,
di cui maschi 69.450, femmine 47.347
¤
Peru': 93.905, di
cui maschi 37.525, femmine 56.380
¤
Polonia: 84.619,
di cui maschi 22.063, femmine 62.556
¤
Tunisia: 82.066,
di cui maschi 49.446, femmine 32.620
¤
Ecuador: 80.645,
di cui maschi 33.281, femmine 47.364
¤
Bangladesh:
80.639, di cui maschi 53.921, femmine 26.718
¤
Macedonia,
Repubblica di: 73.407, di cui maschi 40.170, femmine 33.237
¤
Senegal: 72.458,
di cui maschi 52.941, femmine 19.517
¤
Sri Lanka:
71.203, di cui maschi 38.998, femmine 32.205
¤
Pakistan:
69.877, di cui maschi 43.697, femmine 26.180
¤
Egitto: 65.985,
di cui maschi 42.727, femmine 23.258
¤
Nigeria: 47.338,
di cui maschi 21.452, femmine 25.886
¤
Ghana: 44.031,
di cui maschi 24.902, femmine 19.129
o
all'1/1/2012,
stranieri (Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
Marocco 506.369
¤
Albania 491.495
¤
Cina 277.570
¤
Ucraina 223.782
¤
Filippine
152.382
¤
Moldova 147.519
¤
India 145.164
¤
Tunisia 122.595
¤
Egitto 117.145
¤
Peru' 107.847
o
al 31/12/2014 (Rapp. ISTAT 15/6/2015):
¤
Romania
1.131.839
¤
Albania 490.483
¤
Marocco 449.058
¤
Cina 265.820
¤
Ucraina 226.060
¤
Filippine
168.238
¤
India 147.815
¤
Moldova 147.388
¤
Bangladesh
115.301
¤
Peru' 109.668
¤
altri Paesi
1.762.767
á
Struttura per eta' della popolazione nel 2012
(da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
o
italiani: 0-14
anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; > 65 anni, 22,2%
o
stranieri: 0-14
anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; > 65 anni, 2,3%
á
Iscritti
per trasferimento dall'estero e cancellati per trasferimento all'estero (Rapp. ISTAT 9/12/2014):
o
2007: 527.123
iscritti (di cui 36.693 italiani; 312.484 comunitari; 177.946 stranieri);
51.113 cancellati (di cui 36.299 italiani; 6.957 comunitari; 7.857 stranieri)
o
2008: 494.394
iscritti (di cui 32.118 italiani; 198.092 comunitari; 264.184 stranieri);
61.671 cancellati (di cui 39.536 italiani; 12.485 comunitari; 9.650 stranieri)
o
2009: 421.859
iscritti (di cui 29.330 italiani; 130.434 comunitari; 262.095 stranieri);
64.921 cancellati (di cui 39.024 italiani; 13.469 comunitari; 12.428 stranieri)
o
2010: 447.744
iscritti (di cui 28.192 italiani; 117.040 comunitari; 302.512 stranieri);
67.501 cancellati (di cui 39.545 italiani; 12.205 comunitari; 15.751 stranieri)
o
2011: 385.793
iscritti (di cui 31.466 italiani; 113.808 comunitari; 240.519 stranieri);
82.461 cancellati (di cui 50.057 italiani; 14.396 comunitari; 18.008 stranieri)
o
2012: 350.772
iscritti (di cui 29.467 italiani; 104.078 comunitari; 217.227 stranieri);
106.216 cancellati (di cui 67.998 italiani; 16.467 comunitari; 21.751
stranieri)
o
2013: 307.454
iscritti (di cui 28.433 italiani; 77.483 comunitari; 201.538 stranieri);
125.735 cancellati (di cui 82.095 italiani; 19.035 comunitari; 24.605
stranieri)
á
Trasferimenti di residenza tra comuni italiani (Rapp. ISTAT 9/12/2014):
o
2007: 1.379.531,
di cui 1.175.628 italiani e 203.903 stranieri
o
2008: 1.388.747,
di cui 1.175.893 italiani e 212.854 stranieri
o
2009: 1.312.763,
di cui 1.097.586 italiani e 215.177 stranieri
o
2010: 1.345.466,
di cui 1.120.005 italiani e 225.461 stranieri
o
2011: 1.358.037,
di cui 1.119.683 italiani e 238.354 stranieri
o
2012: 1.556.327,
di cui 1.276.940 italiani e 279.387 stranieri
o
2013: 1.362.299,
di cui 1.113.155 italiani e 249.144 stranieri
á
Matrimoni (da
Rapp. Sopemi 2010, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 28/11/2012, Rapp. Fondazione Moressa sui matrimoni misti, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2014):
o
matrimoni con
almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548
(1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662
(2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al
15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari
al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012),
26.080 (2013)
o
matrimoni misti:
11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002),
20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007),
24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero),
18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero),
20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero),
18.273 (2013; di cui 13.383 con sposa straniera, 3.890 con sposo straniero
o
totale
matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006),
250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011),
207.138 (2012), 194.057 (2013)
o
prime dieci
nazionalita' per matrimoni misti nel 2012:
Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania
(1.106), Russa (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru'
(406)
o
prime dieci
nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri nel 2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375),
Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana
(135)
á
Appartenenza religiosa nel 2010 (stima, da Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):
o
2.465.000
cristiani (53,9%)
o
1.505.000
musulmani (32,9%)
o
120.000 induisti
(2,6%)
o
89.000 buddhisti
(1,9%)
o
61.000 fedeli di
altre religioni orientali (1,3%)
o
46.000 religioni
tradizionali (1%)
o
7.000 ebrei
(0,1%)
o
83.000 altre
appartenenze (1,8%)
á
Cittadini non
italiani di eta' > 6 anni, per lingua
madre, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):
o
Rumeno, 798.364
(21,9%)
o
Arabo, 476.721
(13,1%)
o
Albanese,
380.361 (10,5%)
o
Spagnolo, 255.459
(7,0%)
o
Italiano,
162.148 (4,5%; tra questi, 139.510 minorenni, pari al 25,5% del totale)
o
Cinese, 159.597
(4,4%)
o
Russo, 126.849
(3,5%)
o
Ucraino, 119.883
(3,3%)
o
Francese,
116.287 (3,2%)
o
Serbo, Croato,
Bosniaco, Montenegrino, 93.289 (2,6%)
o
altre lingue,
950.269 (26,1%)
o
totale,
3.639.227 (100,0%)
á
Cittadini non
italiani di eta' > 6 anni, per lingua
parlata prevalentemente in famiglia, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014): italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%; in
particolare,
o
minorenni:
italiano, 47,3%; altra lingua, 52,7%
o
maggiorenni:
italiano, 36,8%; altra lingua, 63,2%
o
membri di
famiglia con almeno un componente di cittadinanza italiana: italiano, 77,6%;
altra lingua, 22,4%
o
membri di
famiglia con soli componenti non italiani: italiano, 27,9%; altra lingua, 72,1%
o
membri di
famiglia con almeno un componente minorenne: italiano, 37,3%; altra lingua,
62,7%
o
membri di
famiglia con soli componenti maggiorenni: italiano, 40,5%; altra lingua, 59,5%
á
Cittadini non
italiani di eta' > 6 anni, per lingua
parlata prevalentemente a
seconda dell'ambiente, nel 2011-2012
(Rapp. ISTAT 25/7/2014):
o
in famiglia:
italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%
o
con gli amici:
italiano, 60,0%; altra lingua, 40,0%
o
in famiglia:
italiano, 91,3%; altra lingua, 8,7%
á
Cittadini non
italiani di eta' > 6 anni, arrivati in Italia in eta' adulta, che dichiarino di non
avere alcuna difficolta' con la lingua italiana, per lingua madre , nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):
o
Italiano, 83,8%
o
Cinese, 18,5%
o
Spagnolo, 40,6%
o
Arabo, 32,4%
o
Russo, 40,5%
o
Francese, 51,7%
o
Ucraino, 30,0%
o
Rumeno, 42,7%
o
Serbo, Croato,
Bosniaco, Montenegrino, 47,6%
o
Albanese, 43,4%
o
altre lingue,
32,1%
7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (torna all'indice)
á
Equivalenza tra permesso UE slp e carta
di soggiorno
á
Richiesta del permesso UE slp:
beneficiari, requisiti
á
Test di conoscenza della lingua
italiana
á
Rilascio a "Ex titolare di Carta
blu UE"; revoca
á
Rilascio in caso di collaborazione
anti-terrorismo
á
Rilascio transitorio a familiari di
cittadini comunitari o italiani
á
Validita' del permesso UE slp; rinnovo
quale documento di identita'
á
Modalita' di presentazione delle
richieste
á
Termini per l'esito della richiesta
á
Carattere costitutivo o ricognitivo del
rilascio del permesso UE slp
á
Diritti e facolta' del titolare di
permesso UE slp
á
Espulsione del titolare di permesso UE
slp
á
Modalita' di adozione dei provvedimenti
negativi; impugnazione
á
Facolta' del titolare di permesso UE
slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
á
Cifre
Equivalenza tra permesso UE slp e carta di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
D. Lgs. 12/2014:
la dizione "permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo" presente nel D. Lgs. 286/1998 o
in qualsiasi altra disposizione normativa si intende sostituita dalla dizione "permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"[25]
(nel seguito, permesso UE slp)
á
Agli stranieri
titolari di carta di soggiorno si
applicano le norme previste per i titolari di permesso UE slp
á
Nota: nel
presente documento si e' sostituita, per semplicita', la nuova denominazione a quella precedente, anche in relazione a
provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 12/2014; in
alcuni punti, pero', si e' mantenuto quello di "carta di soggiorno"
Richiesta del permesso UE slp: beneficiari, requisiti (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso UE
slp puo' essere richiesto per se' stessi
e per ciascuno dei familiari per i
quali si potrebbe chiedere il ricongiungimento
ai sensi di art. 29, co. 1 T.U. (da D. Lgs. 3/2007): coniuge di eta' non
inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs.
160/2008); figli minori del richiedente o del coniuge non coniugati (da D. Lgs.
5/2007, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se
esistente, abbia dato il suo consenso al ricongiungimento; minori affidati o
adottati; genitori a carico, se privi di altri figli nel paese d'origine o di
provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati
a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute; figli maggiorenni a
carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
á
Note:
o
la richiesta
puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso UE slp, a
dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito
a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR Abruzzo:
non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso UE slp siano
titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR Puglia:
a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE
slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un
momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo
principale, ha diritto al rilascio
del permesso UE slp, purche' siano
soddisfatti i requisiti di reddito
supplementari
o
TAR Umbria:
il familiare rimane esposto al rischio di perdita
del permesso UE slp in caso di perdita
da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o
della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio,
a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di
comodo)
á
Requisiti per il rilascio:
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), protezione temporanea, motivi umanitari,
quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici
o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali
(da D. Lgs. 3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia
in attesa di una decisione sulla richiesta di protezione internazionale (D.
Lgs. 12/2014)[26] o
sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari
(da D. Lgs. 3/2007); verosimilmente escluso anche il caso di straniero che
soggiorni per volontariato (coerentemente con art. 27-bis co. 6 D. Lgs.
286/1998); note:
¤
irrilevante il
tipo di rapporto di lavoro eventualmente in corso (TAR Piemonte
e TAR Piemonte:
accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso UE slp
motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato)
¤ TAR Lombardia: permesso UE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per assistenza minore, dato che questo
fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge; nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in
modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto
in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come
fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante
conversione in permesso per lavoro; nel
senso della possibilita' di rilascio di altro permesso al titolare
di permesso per assistenza del minore, Trib. Minorenni Napoli; nel senso della convertibilita',
anche se in modo implicito, Corte App. Catania, che autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo
straniero potra' provvedere alla "regolarizzazione" della propria
posizione in Italia
¤ Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo'
essere rilasciato, in presenza degli
altri requisiti, anche al titolare di permesso per assistenza minore, dal momento che questo tipo di permesso non rientra nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, dato che la sua durata corrisponde a quella stabilita dal
Tribunale per i minorenni per "un periodo di tempo determinato", ma
e' rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione
dell'autorizzazione finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il
primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo
l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; con la dizione
"permesso di soggiorno di breve
durata" non possono che intendersi, invece, i permessi per lavoro
stagionale, le autorizzazioni per visite, turismo e affari, ed altre
particolari tipologie quali il permesso per ragioni di giustizia
¤
Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo
determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita'
puo' essere prorogata illimitatamente (nota:
al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile
per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un
periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento
di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale
limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi
stabilmente nello Stato membro di cui trattasi (cosa che deve essere verificata
dal giudice del rinvio); in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro
¤
la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE segnala come
possano sorgere problemi di indebita esclusione, in Italia, di categorie
ipropriamente considerate come "temporaneamente soggiornanti" (in
particolare, quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998)
¤
Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo
straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998
(dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito
temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellĠazienda
distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un
limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile; nota: sembra cioe' che il rilascio del
permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato
rinnovabile, in contrasto col dettato della norma
¤
Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri
professionali entrati in base ad art.
27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei
requisiti, al permesso UE slp, dal
momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co.
3 D. Lgs. 286/1998[27]
(nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere
assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa
possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR Piemonte:
anche da minorenne; TAR Lombardia: art. 4 co. 1 Direttiva 2003/109/CE fa riferimento, in realta', a 5 anni continuativi di
soggiorno legale, dovendo quindi
rilevare il periodo trascorso in attesa del rilascio del permesso di soggiorno
dopo aver presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge); non rilevano, nel computo, i periodi
trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata <
3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in
rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli
per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano
invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale
(o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca - da D. Lgs. 17/2008 -, motivi umanitari, protezione
temporanea); il calcolo del periodo di
soggiorno, per il rilascio del permesso UE slp a stranieri cui sia stato
riconosciuto il diritto alla protezione
internazionale, e' effettuato a
partire dalla data di presentazione
della domanda di protezione internazionale in base alla quale la stessa
protezione e' stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); assenze di durata inferiore
a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu'
lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la
necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno
legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la
durata minima e' ridotta a 3 anni in
caso di straniero gia' titolare di permesso UE slp che ne abbia subito la
revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea
o per conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro (da D.
Lgs. 3/2007); note:
¤
TAR Toscana
afferma, in contrasto col dettato della Direttiva 2003/109/CE, che i periodi di soggiorno per uno dei motivi in
corrispondenza ai quali e' esclusa la possibilita' di rilascio del permesso UE
slp non sono cumulabili ai fini del computo dei 5 anni di soggiorno
¤
Trib. Verona
pone le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione
europea:
-
se art. 7 co. 1 Direttiva 2003/109/CE vada interpretato nel senso che la condizione del
soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato membro, di cui
deve essere documentata la sussistenza all'atto della presentazione della
domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo, possa essere riferita anche
ad un soggetto diverso da colui che presenta la domanda e che sia a lui legato
da rapporto familiare ai sensi di art. 2 lett. e) della direttiva
-
se art. 13,
primo periodo, Direttiva 2003/109/CE vada interpretato nel senso che tra le condizioni
pi favorevoli alle quali gli stati membri possono rilasciare permessi di
soggiorno CE di lungo periodo permanenti o di validita' illimitata vi sia anche
quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento dello
status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale ed ininterrotto
per cinque anni nello stato interessato, di cui all'art. 4 co. 1 della stessa
direttiva, di chi ha gia' acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo
ai familiari dello stesso come definiti dall'art. 2, lett. e) della direttiva,
a prescindere dalla durata del soggiorno di questi ultimi nel territorio dello
Stato membro nel quale e' presentata l'istanza
¤
Sent. Corte Giust. C-469/13:
-
il
familiare, quale definito all'articolo 2 lettera e) Direttiva 2003/109/CE, di persona che abbia gia' acquisito lo status di
soggiornante di lungo periodo, non puo' essere esentato dalla condizione
prevista all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo la quale, per
ottenere tale status, lo straniero deve
aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro
interessato per 5 anni
immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda
-
non e' consentito ad uno Stato membro di rilasciare
a condizioni piu' favorevoli di
quelle previste nella citata direttiva, ad un familiare come definito
all'articolo 2 lettera e) di tale direttiva, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Punto
40: i titoli di soggiorno permanenti o di validita' illimitata rilasciati a
condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste da detta direttiva non
danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri, in base al
considerando 17 Direttiva 2003/109/CE)
¤
in precedenza, si erano sviluppate prassi e giurisprudenza contrastanti:
-
TAR Umbria:
e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno
quinquennale a chiedere il permesso
UE slp per i familiari, che non sono
quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del
soggiorno pregresso) riguarda solo
il richiedente, non i suoi
familiari; nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Emilia,
Trib. Rovereto, Trib. Verona,
Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a
tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base
ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli
altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a
condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo
fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente:
spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro
l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto
diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti
dello Stato; la questione e' affrontata anche da Trib. Verona,
che aferma come il permesso UE slp rilasciato al familiare privo del requisito
di soggiorno quinquennale pregresso non conferisce il diritto di soggiornare
negli altri Stati membri), TAR Piemonte,
Corte App. Venezia; in contrasto, prassi della questura di Bologna,
segnalata da Melting-pot
(il permesso UE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), circ. Questura Milano 4/6/2012 e circ. Questura Milano 13/5/2014 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica
individualmente al familiare)
-
TAR Lazio:
inammissibile la pretesa che, all'esito di una class action, il giudice dichiari errata l'interpretazione secondo
la quale il familiare deve maturare indipendentemente i cinque anni di
soggiorno legale per ottenere il permesso UE slp
-
TAR Puglia:
a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare
di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche
a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare
a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, senza dover
maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di
reddito supplementari
¤
circ. Mininterno 23/7/2014 da' notizia di Sent. Corte Giust. C-469/13 sul rilascio del permesso UE slp ai familiari; si
ritiene che la normativa italiana abbia recepito correttamente quella europea
sopprimendo la previsione di rilascio del permesso UE slp al familiare
ricongiunto di titolare di permesso UE slp (nota: non si tiene conto della
disposizione che prevede esplicitamente il rilascio al familiare alla sola
condizione di soddisfacimento dei requisiti di reddito e alloggio, e non di
quello relativo al soggiorno pregresso)
o
reddito
non inferiore all'importo dell'assegno
sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 -
trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di
richiesta per i familiari,
all'importo previsto per il ricongiungimento
(da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari; la
quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; per
gli stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1
D. Lgs. 140/2005, la disponibilita'
di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla
determinazione del reddito nella misura del 15% dell'importo richiesto (D. Lgs. 12/2014); giurisprudenza:
¤
Sent. Cons. Stato 6464/2014: ai fini del rilascio del permesso UE slp richiesto
dal singolo straniero rileva solo il
reddito prodotto individualmente dallo straniero, non
quello prodotto dall'intero nucleo familiare; note:
-
sembra si
dia rilievo, correttamente, al solo
reddito prodotto nell'anno in corso
-
restano dubbi
sulla legittimita' del diniego di rinnovo del permesso ordinario, in presenza
di un reddito complessivo del nucleo familiare
¤
TAR Veneto:
il dato relativo al reddito deve
poter essere aggiornato, in fase di
contraddittorio, soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto
ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di attivita' di
lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione
che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare
attivita' di lavoro subordinato; in
senso sostanzialmente opposto, Sent. Cons. Stato 6161/2014: se lo straniero ha presentato documentazione falsa
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, l'esistenza
di un sopravvenuto rapporto di lavoro e' insufficiente a motivare il rilascio
del permesso UE slp, dato che non incide sui redditi conseguiti negli anni
precedenti la relativa richiesta)
¤
TAR Veneto:
in mancanza di reddito per il
rilascio di permesso UE slp (che
pero', secondo la sentenza, dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni! in senso opposto, Sent. Cons. Stato 6464/2014 sembra dare rilievo, correttamente, al solo reddito prodotto nell'anno in corso), vanno considerate comunque le condizioni di inserimento,
ai fini del rinnovo del vecchio
permesso
¤
TAR Piemonte:
non e' richiesta la documenazione
dei redditi dell'anno in corso (effettuabile solo
nell'anno seguente), ne' e' ammesso
un pronostico da parte
dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni
economiche dello straniero
¤
TAR Piemonte:
il ravvedimento operoso relativo
alla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni passati e' atto
a provare la disponibilita' di reddito sufficiente ai fini del rilascio del
permesso UE slp (illegittimo il diniego se l'amministrazione non ha effettuato
il riesame del provvedimento di diniego, cui era stata invitata dal TAR, per
tener conto di tale nuovo elemento)
¤
TAR Umbria:
non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato
alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante
per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello derivante da una
pensione erogata da un ente assicurativo estero)
¤
TAR Piemonte:
qualunque fonte di reddito lecita (incluso l'assegno familiare mensile)
concorre a integrare il requisito reddituale ai fini del rilascio del pds CE
slp (in particolare, secondo TAR Piemonte,
rileva anche il reddito derivante da un contratto a termine)
¤
TAR Lombardia: assume rilievo positivo anche un reddito molto esiguo maturato successivamente
alla scarcerazione (nota: coerente con la nozione di reddito come flusso di
denaro)
¤
Sent. Cons. Stato 2247/2013: legittimo il diniego di permesso UE slp se lo
straniero ha omesso di documentare l'asserita percezione di una indennita' di
disoccupazione, che avrebbe consentito di superare la soglia di reddito
prevista in presenza di coniuge, e di dimostrare che l'esistenza di un contratto
di lavoro in capo al coniuge abbia comportato effettivamente la percezione di
reddito da lavoro subordinato da parte dello stesso coniuge
¤
TAR Lazio:
se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia'
presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che
e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma
deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di
riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha
presentato la dichiarazione dei redditi o il CUD per l'anno precedente, dal
momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido
per l'attribuzione dell'assegno di invalidita' (valutabile alla stregua di un
reddito, ma di natura tale da non richiedere di dover essere dimostrato con
l'esibizione della dichiarazione dei redditi o del CUD, essendo sufficiente
l'accertamento della sua sussistenza all'atto dell'adozione del provvedimento)
¤
Sent. Cons. Stato 3026/2015: illegittimo
il diniego di permesso UE slp
fondato sulla mancanza di reddito,
se l'amministrazione non tiene conto della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL (circ. Mininterno 9/10/2014: diversamente dal caso di ricongiungimento, la
dimostrazione di idoneita' non puo'
essere surrogata, per i figli di eta' inferiore a 14 anni, dal consenso del titolare
dell'alloggio); la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio non
e' richiesta ai fini del rilascio
del permesso UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ferma
restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16
co. 2 lettera c DPR 394/1999 (D. Lgs. 12/2014); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE segnala come,
non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per
l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di
documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di rifiuto
della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art. 7 Direttiva 2003/109/CE)
o
superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di
svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L.
94/2009); nota (da Dossier Camera A.C. 2180): la Direttiva 2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i
cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione,
conformemente alla legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero'
operare alcuna discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5
del preambolo)
á
Sent. Cons. Stato 4083/2014: legittimo il diniego di rilascio di permesso UE slp
se lo straniero non ha fornito gli elementi necessari per provare la
disponibilita' di reddito e il superamento del test di conoscenza della lingua
italiana
o
se
il requisito di possesso di permesso di soggiorno per un periodo di 5 anni e' stato maturato in pendenza del ricorso contro il provvedimento di diniego
motivato dall'assenza di tale requisito l'amministrazione e' tenuta a
riattivare il procedimento amministrativo con obbligo di verificare le
condizioni esistenti alla data di deposito dell'ordinanza cautelare (fermo restando, infatti, il modello
impugnatorio, che induce, di norma, a valutare la legittimita' dei
provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi, senza attribuire
rilevanza alle circostanze sopravvenute, il processo amministrativo si e'
evoluto in modo tale che il suo oggetto non e' solo l'atto impugnato, ma si
estende alla pretesa sostanziale posta alla base dell'impugnazione; cosi' anche
Sent. Cons. Stato 3412/2006, richiamata da Ord. Corte Cost. 143/2007)
o
gli altri requisiti (in particolare, quello
reddituale) devono sussistere al momento della maturazione dei requisiti e permanere in sede di esame della
domanda fino alla data del provvedimento finale
á
Sent. Cons. Stato 3026/2015: illegittimo
il diniego di permesso UE slp
fondato sulla mancanza di reddito,
se l'amministrazione non tiene conto della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
Test di conoscenza della lingua italiana (torna
all'indice del capitolo)
á
Disposizioni
relative al test di conscenza della lingua (Decr. Mininterno 4/6/2010):
o
si
applica rispetto ad ogni rilascio di permesso UE slp, salvo
il caso di rilascio a
¤
figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni
¤
persone
affette da gravi limitazioni alla
capacita' di apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap,
attestate da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica; TAR Lazio:
se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia'
presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che
e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma
deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di
riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha
sostenuto il test di conoscenza della lingua italiana, dal momento che, ove sia
riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido per l'esonero dal
test (nota: piu' propriamente, di inapplicabilita' delle disposizioni relative
alla necessita' di sostenere il test)
¤
straniero
cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione
internazionale (D. Lgs. 12/2014); circ. Mininterno 20/3/2014: l'esonero non vale per i familiari (nota: possibile
violazione dell'equiparazione tra titolare della protezione internazionale e
familiare ai fini del godimento di diritti, di cui all'art. 22 co. 2 D. Lgs.
251/2007)
o
le
disposizioni del decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.
o
ai fini
del rilascio del permesso UE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza
della lingua italiana pari almeno al livello
A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue
approvato dal Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso
frequente in ambiti correnti); nota:
il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici:
¤
comprensione:
-
ascolto:
Ĵ
riuscire a
capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
Ĵ
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
-
lettura:
Ĵ
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
Ĵ
riuscire a
capire lettere personali semplici e brevi.
¤
parlato:
-
interazione
orale:
Ĵ
riuscire a
comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
Ĵ
riuscire a
partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza
per riuscire a sostenere la conversazione
-
produzione
orale:
Ĵ
riuscire ad
usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la
propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
¤
scritto:
-
produzione
scritta:
Ĵ
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
Ĵ
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno
o
richiesta di partecipazione al test presentata
dallo straniero per via telematica (com. Mininterno 9/12/2010: dal sito
http://testitaliano.interno.it; nota: circ. Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo
www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di
inammissibilita', i dati seguenti:
¤
generalita'
del richiedente
¤
dati
relativi al permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso
¤
tipologia
del permesso
¤
dati
relativi al documento di viaggio
¤
l'indirizzo
cui va recapitata la convocazione
o
la prefettura convoca lo straniero entro 60 gg dalla richiesta, indicando
giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ. Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati
mancanti, invia una comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale
correzione; Nota Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede
al controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero
o
il
test si basa sulla comprensione di brevi
testi e sulla capacita' di
interazione; e' definito in collaborazione con Enti certificatori
convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e
Siena, Societa' Dante Alighieri, da circ. Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti
certificatori nel "Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in
italiano L2" (riportati da Vademecum MIUR):
¤
comprensione
orale e scritta di brevi testi:
-
prova
di comprensione orale articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare);
ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: comprensione
orale di una conversazione tra nativi, comprensione orale di annunci e
istruzioni, comprensione orale della radio e di audio-registrazioni,
comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in grado di comprendere
quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto nonche' espressioni
riferite ad aree di priorita' immediata (ad es. informazioni basilari sulla
persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia locale e lavoro), purche' si
parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 30 punti
-
prova
di comprensione scritta articolata in due parti (due testi brevi da leggere);
ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: lettura della
corrispondenza, lettura per orientarsi, lettura per informarsi e argomentare,
lettura di istruzioni; livello richiesto: essere in grado di comprendere testi
brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul
lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35 punti
¤
capacita'
di interazione:
-
prova
in forma scritta, relativa ad una delle sottoabilita' seguenti: corrispondenza,
appunti, messaggi, moduli; livello richiesto: essere in grado di scrivere brevi
e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali;
durata: 10 minuti; punteggio massimo: 35 punti
o
il superamento del test richiede il
raggiungimento di un punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo
o
il
test si svolge con modalita'
informatiche o, su richiesta
dell'interessato, per iscritto
(comunque, a parita' di tempo con la modalita' informatica; Nota Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si
chiede un livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso
tempo, la capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere
o
il
risultato (com. Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente
su http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel
sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service
alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo (com. Mininterno 9/12/2010)
o
in
caso di esito negativo, lo straniero
puo' chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test
o
circ. Mininterno 3/2/2014: rilevato un gran numero di domande
reiterate di ammissione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del
rilascio del permesso UE slp (mancata presentazione, spesso dovuta a mancato
rintraccio dello straniero, o reiterazione da parte di soggetti che non abbiano
superato il test); introdotte quindi alcune modifiche nella procedura:
¤
reso
obbligatorio il campo "indirizzo e-mail"
¤
in
caso di assenza ingiustificata o di mancato superamento del test, devono
trascorrere, per una nuova prenotazione,
90 gg dalla data della mancata
presentazione o del test non superato
¤
l'assenza e' giustificata solo per motivi di salute attestati da certificato del
medico di base o di un medico della ASL, da produrre alla Commissione
incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente il giorno
fissato per il test (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti - CPIA)
¤
resta
ferma la possibilita', in caso di altro impedimento, di richiedere in anticipo
alla prefettura lo spostamento del test
¤
opportuno
(ma non obbligatorio) presentare la richiesta di rilascio del permesso UE slp
solo dopo aver superato il test
o
e' esonerato dal test lo straniero
¤
in
possesso di attestato di conoscenza
della lingua di livello non inferiore al livello
A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAE
(Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
¤
che
abbia conseguito un titolo che
attesti un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso
di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, co. 632 L. 296/2006
(nota: circ. Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini
dell'esonero)
¤
cha
abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un
livello non inferiore al livello A2
¤
che
abbia conseguito il diploma di scuola
secondaria di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente
al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 L. 62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti
¤
che
frequenti un corso di studi presso
un'universita' italiana statale o
non statale legalmente riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato
¤
che
sia entrato in Italia ai sensi di art.
27, co. 1, lettere a (dirigente
o personale altamente specializzato), c (professore
universitario), d (traduttore o
interprete) o q (giornalista
corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la corrispondente attivita'
¤
che
svolga attivita' di ricerca presso
le universita' e gli enti vigilati dal MIUR di cui al D. Lgs. 213/2009 (art. 9 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014; nota: la formulazione
della disposizione fa riferimento, in modo impreciso allo straniero cui il
permesso UE slp sia rilasciato per lo svolgimento di tali attivita' di ricerca)
o
nei
casi di inapplicabilita' delle
disposizioni per l'esistenza di gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta
per il rilascio del permesso UE slp certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria
o
nei
casi di esonero dall'effettuazione
del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta
per il rilascio del permesso UE slp
¤
dichiarazione
relativa al titolo di esonero
posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per
l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998
¤
copia
autentica dei titoli di studio o
professionali conseguiti o dei certificati di frequenza richiesti, negli altri
casi
o
ai
fini del rilascio del permesso UE slp,
la questura acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o
esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria esonerata
o
il
prefetto individua (nell'ambito della Provincia, da Nota Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ. Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche
in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ. Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il
dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione
del calendario delle sessioni di esame)
o
il
Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione
sulle modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del
rilascio del permesso UE slp e progetti per
la preparazione al test
o
Stipulato
un Accordo quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di
effettuazione del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare
l'apprendimento della lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di
competenze per l'orientamento civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli
uffici scolastici regionali le linee di indirizzo, definite dagli Enti
certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3,
Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri), realtive a contenuto della prova,
criteri per l'assegnazione del punteggio e durata della prova; gli uffici
scolastici regionali fanno avere le indicazioni ai Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, che somministrano il test, valutano i risultati e li
comunicano alla prefettura
o
i percorsi di istruzione per adulti,
compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono
riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri,
possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e
che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allĠistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo
dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale,
tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"),
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter
frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione
delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza
della lingua italiana
o
dall'1/9/2015
i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono
riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i
percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello
A1/A2) sono realizzati dai CPIA
o
i
percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati
dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi
¤
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di
base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di
primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto
dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo
didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene
effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale
ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
¤
coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e
motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie
precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali
e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico")
e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel
caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit
Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di
istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei
suddetti accordi
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi
¤
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello
- istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi
didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto
indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo
didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto
formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche
in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due
livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue; l'adulto con
cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione
efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due
anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al
raggiungimento del livello di competenze necessario
o
le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti
disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione
ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita
prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di
livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a
fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili,
l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio
conclusivo dei percorsi del secondo ciclo
á
Cifre:
o
prime 10
nazionalita' per prenotazioni (dati del Mininterno 3/10/2011): Albania 14.130 (21,55%), Marocco 12.787 (19,50%),
Ucraina 10.525 (16,05%), Moldavia 6.163 (9,40%), Ecuador 4.065 (6,20%),
Filippine 4.028 (6,14%), Cina Popolare 4.003 (6,11%), Tunisia 3.635 (5,54%),
Peru' 3.271 (4,99%), Egitto 2.961 (4,52%)
o
dati dal
9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter FEI 7/2011):
¤
richieste test:
69.647
¤
richieste
prenotate per il test: 56.414
¤
richieste
rifiutate per irregolarita' del permesso di soggiorno: 5.535
¤
sedi di test:
380
¤
sessioni di
test: 2.670
¤
test sostenuti:
40.692
¤
test superati:
28.301
¤
test non
superati: 4.562
¤
non ammessi al
test: 76
¤
assenti al test:
7.753
o
statistiche
relative alla provincia di Padova (da un articolo pubblicato da Neodemos): tassi di successo:
¤
per sesso:
maschi, 59%; femmine, 73%
¤
per provenienza:
Europa orientale, 88%; Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%
¤
per eta': meno
di 30 anni, 78%; tra 30 e 49 anni, 59%; piu' di 50, 67%
o
dati al
31/12/2011 (Direttiva Generale del Ministro dell'interno 2012): 99.777 test sostenuti
o
dati
all'11/2/2015 (Dati Mininterno sul test di italiano):
¤
richieste
inviate on line: 693.017
¤
sedi di test:
416
¤
sessioni
attivate: 20.622
¤
stranieri
convocati: 650.351
¤
stranieri non
ammessi: 1.123
¤
stranieri
assenti giustificati: 105.245
¤
stranieri
assenti ingiustificati: 33.481
¤
stranieri
presentatisi al test: 483.473
¤
test superati:
386.280
¤
test non
superati: 97.193
á
La Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE osserva in
proposito come gli Stati membri debbano rispettare la finalita' della Direttiva
e tenere conto dei principi generali del diritto dell'Unione europea; in
particolare, la preservazione dell'efficacia ("effetto utile") e il
principio di proporzionalita'; ai fini di una tale valutazione sono utili
indicatori la natura e il livello delle conoscenze imposte al richiedente,
anche rispetto a quelle della societa' ospitante, il costo dell'esame,
l'accessibilita' della formazione e dei test sull'integrazione, e il raffronto
fra le condizioni di integrazione richieste a un futuro soggiornante di lungo
periodo e quelle applicate ai fini dell'acquisto della cittadinanza (che
dovrebbero essere maggiori)
Motivi ostativi al rilascio (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso UE
slp non puo' essere rilasciato allo
straniero che sia considerato un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero
a categorie cui possono essere applicate misure
di prevenzione (articoli 1, 4 e 16, D. Lgs. 159/2011 - da L. 43/2015[28]:
stranieri ritenuti dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dediti ad attivitaĠ delittuose, o
stranieri indiziati di appartenere ad associazione
mafiosa, o stranieri che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale o a prendere parte ad un conflitto
in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita'
terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del c.p.) e
all'esistenza di condanne, anche non
definitive, per reati di cui agli artt.
380 e 381 (limitatamente ai reati non
colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte
e TAR Piemonte);
nota
o
reati di cui
allĠart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i
quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L.
155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalita' dello Stato,
delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica,
delitto di riduzione in schiavitu', delitto di violenza sessuale e di violenza
sessuale di gruppo, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata,
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche'
di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione,
direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di
persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015)
o
reati di cui
allĠart. 381 c.p.p., non colposi:
peculato, corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commercio e
somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive,
corruzione di minorenni, lesione personale, violazione di domicilio, furto,
danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, offerta, cessione o
detenzione di materiale pornografico, alterazione di armi e fabbricazione di
esplosivi non riconosciuti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri,
fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di
qualita' personali[29]
á
Il permesso di
soggiorno UE slp richiesto dallo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale
e' rifiutato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(D. Lgs. 12/2014); nota:
verosimilmente, in caso di cessazione, allo straniero puo' eseere rilasciato il
permesso UE slp privo di notazione relativa alla protezione internazionale, a
condizione che siano soddisfatti gli ordinari requisiti (art. 9 co. 4-bis D.
Lgs. 286/1998, introdotto da D. Lgs. 12/2014 non e' chiaro in proposito)
á
TAR Toscana:
la condanna per uno dei reati
indicativi di pericolosita' sociale non
e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso
UE slp; nello stesso senso, TAR Veneto:
non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a
comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo
attuale; TAR Lazio:
occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello stesso
senso, TAR Campania,
TAR Sardegna,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2032/2015), alla luce della condotta successiva, non potendosi
presumere il perdurare della condotta criminosa; TAR Lombardia: illegittimo il diniego del permesso UE slp su una valutazioni di
pericolosita', legata a una condanna per reato normalmente ostativo, che
prescinda da quella operata dal giudice dell'esecuzione; TAR Piemonte:
illegittimo il diniego del permesso UE slp fondato sul considerare
automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere in
considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e familiare
(nello stesso senso, TAR Toscana
e TAR Lazio;
nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 2184/2015, secondo cui l'Amministrazione non puo' sostituire
la puntuale valutazione della pericolosita' dello straniero con generiche
censure di contenuto etico e di tono paternalistico, del tutto avulse dalla situazione
concreta, ne' la lacuna in fatto di motivazioni puo' essere colmata dal giudice
di primo grado, con una motivazione postuma fondata su un astratto moralismo
applicato solo nei confronti dello straniero); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso UE slp sulla base di una condanna,
per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione
della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'; Sent. Cons. Stato 5647/2014: illegittimo il diniego di permesso UE slp se il
giudizio di pericolosita' e' stato effettuato sulla base dell'esistenza di
un'unica condanna per reati in materia di stupefacenti, senza considerarne
l'applicazione della pena su richiesta, il riconoscimento della lieve entita'
del reato, la prognosi che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori
reati, data la sua incensuratezza, l'assenza di pendenze giudiziarie e di
precedenti di polizia, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato,
la condotta tenuta dal richiedente nel frattempo, la richiesta di
riabilitazione da lui avanzata, la durata del soggiorno, la situazione sociale,
familiare e lavorativa dell'interessato (paradossalmente assunta quale elemento
a carico del medesimo piuttosto che in senso favorevole); Sent. Cons. Stato 919/2015: condanne normalmente ostative precludono il
rilascio di permesso UE slp solo se lo straniero e' pericoloso per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato, tale valutazione dovendo essere effettuata
alla luce dei legami socio-familiari sviluppati in Italia (in sede di giudizio,
assume rilievo una relazione del Servizio sociale, anche se redatta
successivamente all'adozione del diniego, a fini diversi da quelli di pubblica
sicurezza e priva di efficacia vincolante nei confronti dell'autorita' di
Pubblica sicurezza, dalla quale pero' si ricavino elementi che avrebbero dovuto
essere presi in considerazione dalla questura); TAR Lombardia: il giudizio di pericolosita' non puo' prescindere dalla tipologia di
reati per i quali lo straniero e' stato condannato (nel caso, violenza sessuale);
Sent. Cons. Stato 2801/2012 e Sent. Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere
effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle
disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la
semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione
dell'amministrazione sia ancora sub
judice, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi
il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna; sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva
rispetto al rilascio di permesso UE slp, stante la rilevanza della condizione
di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita'
(nello stesso senso, TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 1637/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia,
Sent. Cons. Stato 2165/2015 estendono il principio al caso di straniero che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio del permesso
UE slp, coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale); nello stesso senso, ma in positivo, Sent. Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno,
se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del
richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso UE slp contestuale
al diniego di rinnovo del permesso; nel senso, invece, dell'automatica ostativita' delle condanne
di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per
maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), TAR Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata operata
preventivamente dal Legislatore (nello stesso senso, TAR Umbria);
in senso negativo, ma piu' debole, Sent. Cons. Stato 5013/2014: una condanna per reati in materia di stupefacenti
(ancorche' relativi ad art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti) compiuti in prossimita' della richiesta di permesso UE slp e'
atta a motivarne il diniego in mancanza di elementi significativi di segno
contrario, soprattutto se dalla sentenza penale che riguarda l'appellante si
evince anche la confisca di significative somme di denaro considerate dal
giudice penale derivanti dal traffico di droga e dunque in grado di dimostrare
il carattere non occasionale del reato (l'eccessiva stringatezza della
motivazione cotituendo al piu' irregolarita' formale, se lo straniero ha avuto
modo di produrre osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990)
á
Nota:
anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di
inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
(inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi
contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998
apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso
diverso dal permesso UE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998,
precludendo cosi' il rilascio del permesso UE slp per il venir meno della
regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso UE
slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si
sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti (con riferimento a
condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5013/2014 (sul piano sistematico, e' dubbio che, in mancanza
dei presupposti sostanziali di validita' del permesso di soggiorno per la quale
mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato, possa avanzarsi
validamente una istanza per ottenere il permesso UE slp, che richiede requisiti
superiori e non inferiori all'ordinario permesso di soggiorno sottoposto a
scadenza periodica); in senso opposto,
TAR Puglia:
e' illegittimo l'automatico diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base
della semplice esistenza di una condanna per reato contro il diritto d'autore,
se lo straniero ha avviato nel
frattempo, col superamento del test di italiano, la procedura per ottenere il permesso
UE slp
á
Sent. Cons. Stato 3391/2014: legittimo il diniego
della carta di soggiorno (verosimilmente, permesso
UE slp) e il contestuale diniego di
rinnovo del permesso di uno straniero, se e' stata effettuata una compiuta valutazione della
pericolosita' dell'interessato e un bilanciamento con la tutela dell'unita'
familiare (nel caso, convivenza
discontinua con il coniuge italiano)
á
Legittimo il
comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini
anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a
conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non
contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del
permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento
con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo
straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei
presupposti (TAR Liguria)
á
TAR Piemonte:
accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso UE slp
motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato
á
Sent. Cons. Stato 3026/2015: illegittimo
il diniego di permesso UE slp
fondato sulla mancanza di reddito,
se l'amministrazione non tiene conto della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; nota: benche' la legge non lo preveda
esplicitamente, appare corretto, da un punto di vista logico, imporre la
valutazione delle condizioni di inserimento anche quando il diniego debba
essere adottato sulla base della carenza del requisito di reddito, certamente
meno grave, in se', dell'esistenza di condanne per reati normalmente ostativi
Documentazione richiesta (torna
all'indice del capitolo)
á
Documentazione richiesta:
o
copia passaporto
o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed
eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo
di nascita del titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto
valido sottolineata da TAR Emilia Romagna)
o
copia
dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di
familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga,
ricevute versamenti INPS, etc.); note:
¤
verosimilmente,
in caso di straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e si trovi
nelle condizioni di vulnerabilita'
di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005, rileva anche la documentazione
attestante l'eventuale disponibilita'
di un alloggio concesso a titolo gratuito (valutata equivalente
al 15% del reddito richiesto in base a D. Lgs. 12/2014)
¤
secondo TAR Umbria,
non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato
alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante
per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello derivante da una
pensione erogata da un ente assicurativo estero)
¤
TAR Lazio:
se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia'
presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che
e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma
deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di
riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha
presentato la dichiarazione dei redditi o il CUD per l'anno precedente, dal
momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido
per l'attribuzione dell'assegno di invalidita' (valutabile alla stregua di un
reddito, ma di natura tale da non richiedere di dover essere dimostrato con
l'esibizione della dichiarazione dei redditi o del CUD, essendo sufficiente
l'accertamento della sua sussistenza all'atto dell'adozione del provvedimento)
o
certificato
casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE ha criticato
questo punto, dal momento che i documenti che possono essere richiesti sono
indicati tassativamente dagli artt. 4 e 5 Direttiva 2003/109/CE
o
foto tessera in
4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse,
anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di
religione, le fotografie da inserire
nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona
e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i
tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti
parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad
identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre
comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo
coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta
identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di
un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
o
eventuale
documentazione che dimostri la minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli
familiari; la documentazione
¤
eĠ tradotta e
legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali
che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la
Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in
questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di
Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato
civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali,
o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della
legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari, cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); note:
-
traduzioni o certificazioni di conformita'
al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o
diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita'
consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della
prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010, che smentisce
una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
-
Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera
in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati
all'atto
¤
e' rimpiazzata
da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora,
art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza
di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie,
effettuate a spese degli interessati:
-
per i rapporti
di parentela, sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[30],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
-
per l'eta', su
test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio), effettuato a
condizione di consenso dell'interessato
¤
non eĠ richiesta
per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR
334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia'
prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o
abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)
o
certificazione
di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di
conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e
nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di permesso
UE slp anche per i familiari); la
documentazione relativa all'idoneita'
dell'alloggio non e' richiesta ai fini del rilascio del permesso
UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ferma
restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16
co. 2 lettera c DPR 394/1999 (D. Lgs. 12/2014); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE segnala come,
non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per
l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di
documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di
rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art.
7 Direttiva 2003/109/CE)
á
La richiesta
deve contenere lĠindicazione dei luoghi di soggiorno negli ultimi 5 anni (o,
per i familiari, nel piuĠ breve periodo di soggiorno in Italia; circolare Mininterno 4/4/2001)
á
La richiesta
puoĠ essere presentata in qualunque
momento successivo alla maturazione dei requisiti (non solo alla scadenza
del permesso di soggiorno di cui l'interessato e' titolare; circolare Mininterno 4/4/2001)
á
La richiesta di rilascio del permesso UE
slp e' sottoposta al versamento di un contributo
di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U.
introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011), che si aggiunge
agli oneri previsti per il costo del
permesso in formato elettronico, per la gestione della
presentazione delle istanze tramite Poste
italiane e all'imposta di bollo
á
Il contributo e'
dovuto anche in caso di richiesta di
duplicato, trattandosi di emissione
di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato
alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Il contributo non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta
al contributo la "richiesta", non il "rilascio";
rimborsabile invece l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del
permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Sono esonerati dal versamento del contributo
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
á
Circ. Mininterno 27/1/2015: si da' notizia della nota inviata dal Mineconomia
con cui si dispone l'esenzione dal
pagamento del contributo per il
rilascio del permesso UE slp per i
titolari di protezione internazionale,
sulla base del fatto che essi sono gia' in possesso di un permesso per il quale
vale l'esenzione; coloro che abbiano gia' versato il contributo (nota: nelle more dell'emanazione della
circolare, Circ. Questura Milano 13/5/2014 aveva indicato che anche il destinatario di
protezione internazionale che chieda il premesso UE slp e' soggetto al
pagamento del contributo di 200 euro) hanno diritto a chiederne il rimborso
nelle forme stabilite con circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata):
istanza in bollo corredata dal nulla-osta dell'Amministrazione e dalla
quietanza, in originale, del versamento effettuato, presentata all'Ufficio
amministrativo contabile della locale questura
á
Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
per il 50%, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio
nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al
finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative
al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla
missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del
Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla
missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di
Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per
le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli
Sportelli unici
¤
15% alla
missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di
competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per
l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima,
a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o
rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo
dei diritti a carico dei cittadini turchi
sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
o
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri che chiedono di conseguire lo status di
soggiornante di lungo periodo e ai cittadini stranieri che, avendo acquisito
detto status in uno Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di
soggiorno in altro Stato membro, nonche' ai loro familiari che chiedono di essere
autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo
all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; note:
nella sentenza si afferma che
¤
i cittadini di
paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure
previste dalla Direttiva 2003/109/CE, hanno il diritto di conseguire lo status di
soggiornante di lungo periodo e gli altri diritti derivanti dalla concessione
di tale status
¤
l'importo dei
contributi previsti per il rilascio del permesso non deve avere ne' per scopo
ne' per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di
soggiornante di lungo periodo (sull'illegittimita' dell'imposizione di
condizioni ulteriori a quelle previste dalla Direttiva 2003/109/CE, anche Concl. Avv. Gen. C-508/10, che cita Sent. Corte Giust. C-578/08)
¤
e' da ritenersi
sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta
nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto
dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
o
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
o
Comunicato Dipartimento Politiche UE 26/2/2015: aperta una procedura di infrazione contro l'Italia
in relazione al contributo per il rilascio del permesso UE slp (ex caso EU
Pilot 5531/13)
Rilascio a "Ex titolare di Carta blu UE"; revoca (torna all'indice del capitolo)
á
Allo straniero
titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale
autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia,
puo' essere rilasciato un permesso UE
slp (recante annotazione "Ex
titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un
periodo di 5 anni di soggiorno
ininterrotto nel territorio dell'Unione
europea come titolare di Carta blu
UE e che sia in possesso da almeno due
anni di Carta blu UE rilasciata
dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi
consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni
á
Ai fini della
revoca del permesso UE slp
rilasciato a "Ex titolare di Carta
blu UE" per assenza dalla UE
sono richiesti 24 mesi di assenza,
anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del
permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle
condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni
per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
á
I familiari del titolare di permesso UE
slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE" ottengono
o
un ordinario permesso per motivi familiari di durata
non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido
documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste
disposizioni sembrano prescindere
dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)
o
un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di
reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso
á
Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di
soggiorno (permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE
slp), la sottoscrizione dell'accordo di
integrazione e il versamento del contributo
per il permesso
Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo (torna all'indice del capitolo)
á
La carta di
soggiorno (permesso UE slp) puo' essere concessa, in deroga a tutti i requisiti, allo straniero la cui collaborazione, offerta nell'ambito di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti
commessi per finalitaĠ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico ovvero di criminalita' transnazionale, abbia avuto
straordinaria rilevanza per la prevenzione
nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo (L. 155/2005)
Rilascio transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani (torna all'indice del capitolo)
á
Nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il
modello della "carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione", e' rilasciato, alle condizioni previste per il rilascio di
tale carta di soggiorno, il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (un permesso UE slp, in base alle
disposizioni di cui alla L. 29/2006
e D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Mess. INPS 4602/2008) anche ai familiari stranieri di cittadino
comunitario o italiano che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata
superiore a 3 mesi (D. Lgs. 30/2007); la richiesta
puo' essere presentata direttamente in questura
o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007); nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto
del Mininterno
Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Decr. Mininterno 23/7/2013[31]:
o
caratteristiche
tecniche del permesso UE slp, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A:
elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice
destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di
lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)
o
si seguono, per
l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B
o
il permesso e'
rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore
o
i dati personali
ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono
conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR
242/2004, per un periodo pari alla durata del permesso UE slp (5 anni)
o
non e'
consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo
"uno a molti"
o
gli elementi
biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al
completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del
permesso
o
abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a
partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il
6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del
Garante per la protezione dei dati personali
á
Il permesso di
soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
dall'Italia il" e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e'
stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); circ. Mininterno 20/3/2014: va indicata la data di notifica del provvedimento
adottato dalla Commissione territoriale
(nota: e' se il diritto e' stato riconosciuto dal giudice?)
á
Circ. Mininterno 20/3/2014: allo scopo di individuare il numero di permessi UE
slp rilasciati a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla
protezione internazionale si utilizzano i codici CASIL (titolare di permesso
per asilo), CPSUS (titolare di permesso per protezione sussidiaria)
Validita' del permesso UE slp; rinnovo quale documento di identita' (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso UE
slp ha durata illimitata
á
Il permesso UE
slp vale come documento di identitaĠ
per 5 anni da rilascio e rinnovi; rinnovo,
su richiesta del titolare, previo aggiornamento di dati e foto, ma senza nuova
certificazione dei requisiti; Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse,
anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di
religione, le fotografie da inserire
nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona
e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i
tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti
parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad
identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre
comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo
coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta
identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di
un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
á
La richiesta di rinnovo del permesso UE
slp non e' sottoposta al versamento
del contributo di cui all'art. 5,
co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
á
Se uscita e
reingresso avvengono con attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), e' consentito il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla
polizia di frontiera) per lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del
permesso UE slp (circ. Mininterno 16/6/2007), e che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il permesso scaduto e la ricevuta
(postale o cedolino; da circ. Mininterno 16/6/2007); in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno
del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, della durata necessaria, sul quale viene
iscritto il minore, in modo da consentire (transitoriamente o a regime?) uscita
e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007)
Formato del permesso UE slp (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso UE
slp e' in formato elettronico
(tessera magnetica, con microchip e banda a memoria ottica che contengono i
dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale;
il permesso UE slp puo' contenere i soli dati biometrici individuati dalla
normativa), salvo che per i cittadini equiparati
ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia), gli
svizzeri e i sanmarinesi, per i quali il documento e' in formato cartaceo (a tutti questi viene
rilasciata, verosimilmente, una "carta di soggiorno UE", nelle more della piena attuazione del
D. Lgs. 30/2007); nota: per i familiari
stranieri di cittadini comunitari, il permesso UE slp, da rilasciare nelle more dell'emanazione del Decreto
Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione, dovrebbe essere in formato elettronico (ai sensi del DPR 54/2002,
come modificato dalla L. 29/2006, coerentemente con quanto affermato nelle "Istruzioni" delle Poste)
á
In casi di
urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso UE
slp in formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere
rilasciato un permesso UE slp di validita' temporanea in formato cartaceo
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse,
anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di
religione, le fotografie da inserire
nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona
e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i
tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti
parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad
identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre
comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo
coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta
identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di
un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
Modalita' di presentazione delle richieste (torna
all'indice del capitolo)
á
Modalita' di presentazione delle richieste di rilascio, rinnovo (come
documento), duplicato (in caso di
smarrimento) e aggiornamento (cambio
domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) del permesso UE
slp (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta
presentata tramite gli uffici postali
abilitati per gli stranieri e i
loro familiari (circ. Mininterno 20/3/2014: incluso lo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale e i suoi familiari); i cittadini equiparati ai comunitari
(cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i
sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari
stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il
modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
possono presentare le richieste anche
presso le questure;
o
richiesta
presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente
incluso il caso di familiare straniero
di cittadino italiano, nelle more
dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
per il resto,
come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota:
sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la
regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':
¤
per i cittadini equiparati ai comunitari
(cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e
sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo
"carta di soggiorno UE" (nelle more
della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza,
verosimilmente, per i familiari
stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il
modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino
dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di
cittadini italiani, non trattato esplicitamente; nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto
del Mininterno), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e
il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario
(o italiano)
¤
se la richiesta
di permesso UE slp riguarda anche i
familiari, si usa un unico kit,
contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di
familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per
ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso
di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il
modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto
del Mininterno), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il
certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario; Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse,
anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di
religione, le fotografie da inserire
nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona
e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i
tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti
parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad
identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre
comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo
coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta
identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di
un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
¤
costi: per
i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, euro 30 alle Poste (in caso
di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da
euro 16,00[32],
da art. 7-bis co. 3 L. 71/2013
e circ. Mininterno 27/6/2013, e versamento di euro 27.50 per il permesso UE slp
in formato elettronico)
¤
verosimilmente,
in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente
e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della
carta (nelle more della piena
attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle
quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del
Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione (nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto
del Mininterno), per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario,
si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto
e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso UE
slp in formato elettronico)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un permesso UE slp o di documenti necessari per ottenerla o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento
(verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eĠ commesso da pubblico
ufficiale
Termini per l'esito della richiesta (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso UE
slp eĠ rilasciato o negato entro 90 gg.;
la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE censura il
fatto che non sono definite le conseguenze del mancato rispetto dei termini per
il rilascio (ad esempio, con la previsione di una proroga del titolo di
soggiorno posseduto dal richiedente)
á
TAR Toscana:
il termine di 90 gg per il rilascio del permesso UE slp ha carattere
ordinatorio; l'amministrazione e' tenuta al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento (art. 2-bis, co. 1 L. 241/1990); tuttavia, la mancata attivazione, da parte
dell'interessato, dei rimedi giuridici azionabili, una volta trascorso il
termine di 90 gg, per rimuovere le situazioni di inerzia dell'amministrazione,
rendono il ritardo addebitabile anche alla negligenza del privato (art. 1227
co. 2 c.c.) o
quantomeno al suo disinteresse
á
TAR Lazio:
illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di
permesso UE slp; obbligo per l'amministrazione di provvedere antro 30 gg dalla
comunicazione della sentenza
á
TAR Lombardia: in base ad art. 31 co. 2 c.p.a., il
ricorso contro il silenzio-inadempimento opposto alla richiesta di rilascio di
pds CE slp e' ammissibile solo se notificato entro l'anno dalla scadenza del
termine previsto per il procedimento; TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento
che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita'
del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere
sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
á
Il ritardo nella
trasmissione della domanda da parte delle Poste non esonera l'Amministrazione
dal rispetto dei tempi fissati per il procedimento; il giudice amministrativo
non puo' pero' decidere sull'istanza ai sensi di art. 2 L. 241/1990 e art. 31
co. 3 c.p.a., dato l'ampio margine di discrezionalita' lasciato
all'Amministrazione (TAR Puglia)
á
TAR Lazio:
amministrazione dell'interno condannata, a seguito di azione collettiva (class
action) a porre rimedio entro un anno alla situazione di violazione
generalizzata dei termini per il rilascio del permesso UE slp, nei limiti delle
risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria, e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
á
Legittimo il
comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini
anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a
conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non
contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del
permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento
con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo
straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei
presupposti (TAR Liguria)
á
Nota: verosimilmente, la conservazione dei
diritti connessi con il possesso del permesso di soggiorno in corso di
validita' nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso, sancita dalla Direttiva Mininterno 5/8/2006, vale anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso UE
slp, in analogia con quanto esplicitamente previsto in relazione ad uscita
e reingresso
Carattere costitutivo o ricognitivo del rilascio del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)
á
Concl. Avv. Gen. C-508/10: alla luce dei diritti ormai conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE ai cittadini dell'insieme dei paesi terzi, e' lecito
chiedersi se il rilascio di un titolo di soggiorno a tali cittadini continui a
produrre un effetto costitutivo, nel senso che esso crea diritti, ovvero
presenti d'ora innanzi un carattere solamente dichiarativo, nel senso che esso
si limiterebbe a riconoscere una situazione preesistente
á
Sent. Cons. Stato 3144/2012, sent. Cons. Stato 5954/2012: lo status di soggiornante di lungo periodo e' connesso
a un provvedimento di riconoscimento avente carattere costitutivo e non
dichiarativo; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6352/2012, che osserva come ai fini del rilascio venga
esercitata dall'Amministrazione una certa discrezionalita', non potendosi
quindi neppure ritenere che l'atto di conferimento abbia effetto retroattivo;
nello stesso senso, di fatto, anche Sent. Cons. Stato 4659/2014 (l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso) e Sent. Cons. Stato 3328/2015 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto
d'autore, non rilevando una richiesta di permesso UE slp successiva
all'adozione del provvedimento di diniego)
Diritti e facolta' del titolare di permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso UE slp ha diritto, oltre a
quanto previsto per il titolare di altro permesso, a
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale,
erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi
a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia
espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla
dimostrazione di effettiva residenza
in Italia (da D. Lgs. 3/2007; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: il titolare di permesso
UE slp e' iscritto obbligatoriamente al SSN)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro
subordinato o autonomo non
espressamente riservata allĠitaliano
o vietata allo straniero (art. 9 co.
12 D. Lgs. 286/1998) e, in particolare, ad accedere all'impiego alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013; nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo
l'esclusione delle attivita' che
comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non
e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma
anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)
á
Nota: la Direttiva 2011/51/CE, che modifica la Direttiva 2003/109/CE stabilisce che eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza, previsti per il titolare di
permesso UE slp, non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione
internazionale dallo Stato che l'ha concessa; questo punto non e' stato
reccepito esplicitamente dal D. Lgs. 12/2014
á
Trib. Brescia: il titolare di permesso UE slp fruisce
degli assegni di cui all'art. 2 co.
6 L. 153/1988 anche per i familiari
residenti all'estero (benche' il beneficio sia esplicitamente riservato al
cittadino italiano, al beneficiario di protezione internazionale e al cittadino
di un paese con il quale vi sia un accordo di reciprocita' o col quale sia
stata stipulata una convenzione internazionale in materia), dato che lo Stato
Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di
trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna
l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di
dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito
Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in
apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non
si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi
uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli
stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti
all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani, trattandosi,
secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad incidere su
fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio")
á
Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017
e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno
di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di
nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o
di cittadini stranieri titolari di
permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione
internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base
ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui
o
la domanda deve
essere presentata da un genitore convivente
o
se il genitore
avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace
o
nel caso in cui
il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo'
essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con
riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg
dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso
in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese
di presentazione della domanda
o
l'erogazione
dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste
o
il genitore si
considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso
comune (DPR 223/1989)
o
in caso di
minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale
nucleo
o
tutti i
requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda
o
se la domanda
viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di
agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore
o
in caso di
affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei
disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo
familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente
o
qualora l'onere
sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle
previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno
trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare
l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in
vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei
valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS
á
Note:
o
l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli
stranieri titolari di un permesso di
soggiorno che consenta di lavorare
in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo
senso, Lettera ASGI
al Presidente del Consiglio e all'INPS)
o
Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande
di assegno di natalita' anche per familiari
stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito
all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per
stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno
(sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni
essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far
seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)
o
il sistema
online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno
diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e
inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)
á
Art. 80, co. 19, L. 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001): la parificazione,
di cui allĠart. 41 T.U., relativa alla fruizione di provvidenze che
costituiscono diritto soggettivo in
base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale (quelle, cioe',
per l'adozione delle quali non e' prevista alcuna valutazione discrezionale
dell'ammnistrazione; coincidenti con la nozione di misure di "sicurezza
sociale" nella normativa comunitaria) riguarda i titolari di carta di soggiorno (ora permesso UE slp) e ai minori iscritti
in tale titolo di soggiorno; certamente inclusi
l'assegno sociale e le prestazioni per invalidi civili (pensione di inabilita',
assegno mensile, indennita' di accompagnamento, indennitaĠ mensile di
frequenza), per ciechi civili e per sordomuti; TAR Lombardia e TAR Lombardia: non rientrano tra le
prestazioni riservate ai titolari di
permesso UE slp le provvidenze erogate
dai Comuni, dato che, dovendosi tener conto del Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, la loro erogazione e' subordinata allĠentita'
delle risorse disponibili e lascia ampia discrezionalita' ai Comuni nel
determinare i criteri di assegnazione (non si tratta quindi di provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo); nota:
la limitazione ai titolari di permesso UE slp e ai minori iscritti in tale
permesso e' stata dichiarata illegittima da diverse sentenze della Corte
Costituzionale:
o
Sent. Corte Cost. 306/2008:
illegittimita' costituzionale dell'art.
80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art.
9, co. 1 T.U. nella parte in cui
escludono dal godimento dell'indennita' di accompagnamento di cui
all'art. l L. 18/1980
gli stranieri privi dei requisiti di
reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte,
condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia
l'erogazione di una misura destinata a soggetti totalmente inabili al lavoro)
o
Sent. Corte Cost. 11/2009:
illegittimita' costituzionale dell'art.
80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art.
9, co. 1 T.U. nella parte in cui
escludono dal godimento della pensione di inabilita' di cui all'art.
12 L. 118/1971
gli stranieri privi dei requisiti di
reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte,
condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia
l'erogazione di una misura gia' condizionata al fatto che il reddito non superi
una determinata soglia; nota: la
Corte non esamina l'entita' delle due soglie, che potrebbe essere tale da
rendere compatibili le due condizioni)
o
Sent. Corte Cost. 187/2010:
illegittimita' costituzionale dell'art.
80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
di permesso UE slp la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui
all'art. 13 L. 118/1971;
la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'imposizione di un requisito di legale
presenza sul territorio dello Stato da
almeno 5 anni discrimina lo straniero, in violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il godimento dei diritti e delle liberta'
riconosciuti nella convezione deve essere assicurato senza alcuna distinzione,
inclusa quella basata sulla nazionalita') e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (tra i diritti garantiti vi e' quello al rispetto
dei beni patrimoniali della persona), cosi' come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo (tra i diritti patrimoniali devono essere incluse
anche le prestazioni sociali, anche quelle che non si basano su un precedente
rapporto di contribuzione), trattandosi di una misura, l'assegno mensile di invalidita', mirata a fornire il sostentamento essenziale alla persona,
e non una semplice integrazione del reddito
o
Sent. Corte Cost. 61/2011: esclude
che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso
di soggiorno per fruire dei servizi
sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)
o
Sent. Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
ai minori stranieri legalmente soggiornanti
della indennita' di frequenza di cui
all'art. 1 L. 289/1990
(in materia di assistenza economica agli invalidi); in particolare,
¤
si riconosce,
sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale,
ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di
tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e
salvaguardare (non solo il diritto
al sostentamento vitale)
¤
si osserva come
questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che
mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della
famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare
percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art.
7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009
¤
si afferma come
l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio
nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del
minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto
dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di
riabilitazione ed inserimento sociale del minore
¤ si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o Sent. Corte Cost. 40/2013: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. l L. 18/1980 e della pensione di inabilita' di cui all'art. 12 L. 118/1971; si ribadisce che, quando siano coinvolti valori di essenziale risalto (quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarieta' rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie), presidiati dalla Costituzione e da diverse convenzioni internazionali, e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, sulla base di criteri temporali o di reddito, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico
o
Sent. Corte Cost. 22/2015: illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 L. 66/1962
e dell'indennita' per ciechi (con residuo visivo non
superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) di cui
all'art. 3 co. 1 L. 508/1988; si ribadisce, in
linea con Sent. Corte Cost. 40/2013, che e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo
(ratione temporis, cosi' come ratione census) in relazione a benefici
rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti
fortemente invalidanti, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico
á
TAR Lazio:
negato il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella corresponsione
della pensione di invalidita' a uno straniero cui il permesso UE slp era stato
negato, erroneamente, per presunta mancanza del requisito di soggiorno
continuativo; l'errore e' stato ritenuto scusabile, per via dei frequenti
rinnovi di permessi per motivi di salute e del rilascio di un permesso per
lavoro subordinato (a straniero tetraplegico!) a seguito dell'accesso alla
procedura di regolarizzazione (Sent. Cons. Stato 5124/2008: la responsabilita' risarcitoria della Pubblica
amministrazione va esclusa quando ricorrano gli estremi dell'errore scusabile
per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti
giurisprudenziali o di complessita' della situazione di fatto); sentenza
confermata da Sent. Cons. Stato 4843/2014, secondo cui
o
non vi e' grave
negligenza da parte della questura (tale da motivare il risarcimento del danno
per ritardato rilascio del permesso UE slp), se non e' provato che lo
straniero, a prescindere dal possesso ininterrotto di permesso di soggiorno,
abbia soggiornato nei fatti ininterrottamente, neanche l'iscrizione anagrafica
essendo sufficiente a dimostrare il soggiorno ininterrotto (nota: affermazioni
farneticanti!)
o
lo straniero
potrebbe comunque recuperare le menslita' non corrisposte, sulla base delle
sentenze della Corte Costituzionale, che hanno stabilito come, ai fini del
godimento delle prestazioni assistenziali, sia sufficiente il soggiorno legale
di carattere non episodico
á
L'assegno concesso dal Comune ed erogato
dall'INPS per le famiglie con tre figli,
di cui all'art. 65 L. 448/1998
(gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000 e al titolare di protezione internazionale da circ. INPS 9/2010) spetta anche al titolare di permesso
UE slp (L. 97/2013)[33];
in questo senso, successivamente
all'entrata in vigore della L. 97/2013, ma con riferimento a una controversia
sorta in precedenza, Trib. Roma
(che condanna Comune di Roma e INPS anche a dare pubblicita' alla sentenza sui
rispettivi siti Internet), Trib. Torino
(che osserva come il recente intervento normativo deriva dall'apertura di una
procedura di infrazione, tenendo conto quindi di un elemento del diritto UE
gia' vigente, e come l'INPS, affermando con Mess. INPS 16/5/2012 l'insussistenza delle condizioni per l'estensione
del beneficio ai titolari di permesso UE slp, entri nel merito dei requisiti,
assumendosi di conseguenza la responsabilita' del proprio agire; nello stesso
senso, Trib. Cuneo,
che fa riferimento alle indicazioni date sul sito dell'INPS, Trib. Verona
e Trib. Verona,
che fanno riferimento alle circolari diramate dall'INPS e osservano come il Mess. INPS 15/5/2013, con cui l'INPS segnala l'esclusiva responsabilita'
del Comune in relazione alla verifica dei requisiti, sia successivo alla
conclusione del procedimento in esame, Trib. Monza,
che si riferisce al caso in relazione al quale era stata rimessa alla Corte
Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale di art. 65 L. 448/1998),
Trib. Varese
(che osserva come il recente intervento normativo equivalga a riconoscere come
non vi fossero ragionevoli motivi o una precisa scelta legislativa per
escludere i titolari di permesso UE slp), Trib. Bologna (che chiarisce come, ancor prima dell'entrata in vigore della L.
97/2013, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria doveva
ritenersi superato, almeno per gli stranieri titolari di permesso UE slp, per
effetto dell'applicazione diretta delle previsioni della Direttiva 2003/109/CE), Corte App. Milano (l'assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali, rispetto
al godimento delle quali da parte dei titolari di permesso UE slp la Direttiva 2003/109/CE non consente di derogare; deroga di cui, per altro, lo Stato italiano
non ha inteso avvalersi, non potendo essere qualificate come espressione della
volonta' di deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa); in senso
ancora piu' forte, Trib. Ivrea:
l'assegno per le famiglie con almeno tre figli di cui all'art. 65 L. 448/1998
spetta, in base ad una applicazione diretta di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui soggiorno sia regolare
e non episodico, dal momento che esso va collocato, in base ad art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali destinate al
sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita
accettabili per il contesto familiare
á
Note: l'INPS ha
aggiornato, a seguito delle modifiche apportate da L. 97/2013) le informazioni
fornite sul proprio sito in merito ai destinatari dell'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
(da un comunicato Stranieriinitalia)
á
Circ. Minlavoro 7/11/2013: ammissibili le domande per l'assegnazione
dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
presentate a partire dall'1/7/2013, dato che la copertura finanziaria della
norma varata con la L. 97/2013 copre solo il secondo semestre del 2013; nello
stesso senso Circ. INPS 4/2014, che da' anche indicazione ai Comuni perche' procedano a riesaminare le
istanze presentate anteriormente all'1/7/2013 per la verifica dei requisiti
richiesti, restando ferma la decorrenza del beneficio, comunque, dall'1/7/2013;
nota: interpretazione in contrasto
con la giurisprudenza, che ha riconosciuto sistematicamente il diritto a tale
assegno anche prima che entrasse in vigore la L. 97/2013 (la stessa Circ. Minlavoro 7/11/2013 ammette che la norma di cui alla L. 97/2013 ha
valore interpretativo della disposizione gia' vigente, che istituiva il
diritto; non ha, cioe' valore costitutivo di un nuovo diritto, e si e' resa
necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE)
á
Trib. Bergamo: discriminatoria la condotta tenuta, sulla base di Circ. Minlavoro 7/11/2013, dal Comune di Verdello negando il riconoscimento
dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
per il periodo 1/1/2013-30/6/2013 ad un cittadino senegalese in possesso del
permesso UE slp; sebbene la L. 97/2013 non puo' che valere per il periodo
successivo alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il diritto del
ricorrente all'assegno per il primo semestre 2013 in virtu' della corretta
interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla
luce dei principi di cui alla Direttiva 2003/109/CE e sulla base di tutte le argomentazioni gia'
riconosciute dalla unanime giurisprudenza di merito; si ordina quindi al Comune
di riconoscere al ricorrente l'assegno per il periodo in questione e l'INPS al
pagamento dello stesso assegno
á
Trib. Venezia: l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
spetta al titolare di permesso UE slp anche per periodi anteriori al secondo
semestre 2013 (L. 97/2013), dato che anche prima dell'entrata in vigore della
L. 97/2013 la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme
agli obblighi scaturenti dal principio di parita' di trattamento previsto dalla
Direttiva 2003/109/CE; nello stesso
senso, Trib. Firenze
á
Trib. Milano:
discriminatoria Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; il diritto
all'assegno sussiste in forza del principio di parita' tra italiani e stranieri
titolari di permesso UE slp stabilito da art. 11 Direttiva 2003/109/CE, con conseguente necessita' di una lettura
comunitariamente orientata o, addirittura, di una vera e propria
disapplicazione di art. 65 L. 448/1998
e irrilevanza della previsione di copertura finanziaria per il solo secondo
semestre del 2013, di cui all'art. 13 co. 2 L. 97/2013; si ordina all'INPS di
cessare immediatamente la discriminazione; riconosciuta la legittimazione
passiva dell'INPS e quella attiva di ASGI e Avvocati per niente, dato che i
soggetti discriminati non sono individuabili e si tratta, quindi, di
discriminazione collettiva
á
Corte App. Milano: conferma quasi integralmente Trib. Milano
(compensando pero' le spese tra Comune di Milano e ricorrenti nel giudizio di
primo grado) in relazione al carattere di discriminazione collettiva di Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; la legittimazione
attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs
215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per
nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione
indiretta per razza o origine etnica; l'unificazione del rito previsto per le
cause di discriminazione diverse da quelle di genere opera anche sul piano
della legittimazione ad agire degli enti collettivi sia nell'ipotesi di fattori
discrimnatori richiamati da art. 44 D. Lgs. 286/1998, sia nell'ipotesi di
fattori richiamati da art. 4 D. Lgs. 215/2003; l'esclusione prevista da art. 3
co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al
lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di
ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed
espresso nelle direttive UE
á
Circ. INPS 97/2014: al fine di ottemperare all'ordinanza di Trib. Milano,
immediatamente esecutiva, l'INPS mette in pagamento tutti i dispositivi
relativi all'assegno per famiglie con almeno tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998,
inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre del 2013; a seguito dell'ampliamento del novero dei
beneficiari dell'assegno apportato dalla L. 97/2013 e per consentire al
Minlavoro il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall?attuazione
della norma, si sta provvedendo all'inserimento, tra i dati trasmessi, delle
informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari
á
Circ. INPS 5/2014: ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998,
per familiari di titolare di
permesso UE slp si intendono quelli ricongiungibili; nota: l'inclusione dei familiari di titolare di permesso UE slp che
non siano personalmente titolari di permesso UE slp e' frutto di
un'interpretazione scorretta, dato che la disposizione fa riferimento a
"familiari con diritto di soggiorno" e che, per il familiare straniero
di titolare di permesso UE slp, il soggiorno non si configura come un
"diritto"
á
Nota: art. 20, co. 10 L. 133/2008
ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo
di almeno 10 anni; Circ. INPS 2/12/2008:
o
il requisito si
applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande
presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento
della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e
continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci
anni)
o
ai fini della
dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi
pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile
(es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
o
per il computo
dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei
diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza
di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di
soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per
l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio
potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del
tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
á
Art. 60 L. 35/2012: sperimentazione relativa
all'erogazione di una Carta acquisti,
in 12 citta' italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri
di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno, in possesso
di determinati requisiti economici, lavorativi e familiari e residenti da
almeno un anno nel Comune presso il quale presenteranno la domanda (Decr. Minlavoro 10/1/2013)
á
I titolari di permesso UE slp residenti (oltre che i
cittadini italiani o comunitari e i familiari stranieri di cittadino italiano o
comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno) possono ottenere il
rilascio di una "carta acquisti"
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette
energetiche e del costo per la fornitura di gas da privati (art. 81 co. 32 L.
133/2008, come modificato da L. 147/2013)[34]
á
Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013
si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di
accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della
determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene
modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e
gli immobili posseduti all'estero; nota:
prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e
Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib.
Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia
insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con
procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)
á
Istruzioni
relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):
o
requisiti:
¤
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
¤
cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di
familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino
comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione
di beneficiario di protezione internazionale
¤
iscrizione
anagrafica
¤
trattamenti
pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri,
risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per
anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
¤
ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
¤
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una
utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di
piu' di una utenza del gas
¤
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un
autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile
ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non
ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della
Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
¤
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio
mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro,
ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE,
superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente
al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
¤
non fruire di
vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto
ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o
la domanda si
presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o
se la domanda
della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso
l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi
presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o
al momento del
rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione
dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di
residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel
bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;
o
per effettuare
il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia
della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del
beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare
della carta
o
ove sia
necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle
dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui
moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS,
dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o
l'amministrazione
puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti
necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di
sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale
storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di
attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o
per la richiesta
di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi
moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
á
Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso UE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di
concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse
di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e
assume carattere discriminatorio
á
Possibile illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, di art. 11, co. 13 L. 133/2008,
che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, esige che i requisiti minimi (fissati con decreto
Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi integrativi prevedano per
gli immigrati (verosimilmente, per gli stranieri) il possesso del certificato
storico di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione;
note:
o
il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)
o
Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere
illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso
della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito
di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione
imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota:
e' il requisito previsto da L. 133/2008)
o
Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di
"sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per
quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un
cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo
conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento
diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima
provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel
sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate
dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la
protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al
giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lĠalloggio, come quello
previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che non
trovi applicazione la deroga di cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota:
nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli
organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale
direttiva abbiano chiaramente espresso lĠintenzione di avvalersene; si afferma
anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di
ricorrere alla deroga)
o
il requisito di
soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso
UE slp rispetto agli italiani, potrebbe
essere legittimo: e' possibile,
infatti, interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono
all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano,
applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri
(questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)
á
Sospetta illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, della disposizione di cui all'art. 11, co. 2 L. 133/2008,
che prevede un piano di incremento
del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica destinato a varie categorie svantaggiate, tra cui immigrati
(verosimilmente, stranieri) regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni
nella Regione (risposta della Commissione europea ad una
interrogazione di una parlamentare europea); nota:
il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto
agli italiani, potrebbe essere legittimo: e' possibile, infatti,
interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono
all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano,
applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri
(questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)
á
La Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla durata
del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha introdotto
una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa,
anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della
Regione; note:
o
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro
famigliari e dei titolari di permesso UE
slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
nel senso della legittimita' del requisito di residenza prolungata pregressa,
Ord. Corte Cost. 32/2008: legittimo
il requisito di 5 anni di residenza
o di attivita' lavorativa nella Regione
Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a
dispetto della possibile discriminazione indiretta ai danni degli stranieri
á
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei
beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in
particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella
regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani
residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla
presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei
cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini
comunitari e dei titolari di permesso UE
slp, violazione delel norme statali sulla parita' di trattamento in materia
di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei
titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che
esercitano un'attivita' lavorativa, contradditorieta' rispetto ai principi di
eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale
anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)
o
illegittimita'
costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
o
il requisito di
residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come
mera regola di preferenza) determina un'irragionevole
discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
o
per i titolari di permesso UE slp, la
previsione di una certa anzianita' di residenza sul territorio potrebbe trovare
una ragionevole giustificazione nella finalit di evitare che detti alloggi
siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente
stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli
inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto; tuttavia, una durata molto
prolungata della residenza richiesta risulta sproporzionata allo scopo ed
incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia residenziale pubblica, dato
che puo' finire col precludere tale servizio proprio a coloro che si trovino in
condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo, rientrando nella
categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche
straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative
á
Sospetta illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, della disposizione di cui all'art. 19, co. 8 L. 2/2009,
che prevede un rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi
á
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal
Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per
quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei titolari di permesso UE slp, avvii procedura di infrazione nei
confronti della Repubblica italiana
á
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE
slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura
di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia
del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione
di assegno di natalita' ad una
cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di
anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli
Venezia Giulia, avendo il Comune di
Gorizia ha provveduto a disapplicare
la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il
beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
á
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli
interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il
requisito della residenza triennale
sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per
persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, destinatari di
protezione internazionale, cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, di
titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (art. 41 T.U.); ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000
deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto
degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo'
tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed
ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta
di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito
di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia
stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere
che sia cessata la materia del contendere)
á
Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore
dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da
almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici
a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
o
esposti ASGI all'UNAR e
alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con
riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni
la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione
europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione
a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
o
par. UNAR:
il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo
perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in
oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al
soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione
Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata"
del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
o
la Commissione
UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane
di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
á
Con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti
dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto
della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere
informazioni in merito o cercare soluzioni
á
Aperta dalla
Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
o
le procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE
o
le disposizioni
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli
alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un
determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale,
costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo
in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
á
Risposte Commissione europea a interrogazioni di
parlamentari europei:
o
sul Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso UE slp rispetto a
quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in
contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE
o
sul Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus
istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con esclusione dei titolari di permesso UE
slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva 2003/109/CE
á
Esposto ASGI all'UNAR realtivo al possibile carattere discriminatorio
della delibera della Giunta comunale di Trieste che prevede l'erogazione di un beneficio economico
per i bambini nati nel 2010 da genitori residenti da almeno 10 anni in Italia,
di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore
residente nel comune di Trieste sia nato in Friuli-Venezia-Giulia che ha
vissuto all'estero o sia discendente di un cittadino nato in
Friuli-Venezia-Giulia ed emigrato all'estero; il requisito di residenza rischia
di dar luogo a discriminazione indiretta, illecita perche' priva di giustificazione
razionale, dato che il beneficio viene erogato a prescindere da ogni requisito
di reddito e, quindi, da ogni valutazione di effettivo bisogno del nucleo
familiare; si osserva come non siano ammesse discriminazioni, neanche
indirette, fondate sulla nazionalita' in materia di politiche demografiche o di
sostegno alla natalita' o alla funzione genitoriale, dal momento che si
tradurrebbero in discriminazione nei confronti dei minori in ragione della loro
origine sociale o nazionale ovvero dellĠorigine sociale o nazionale dei loro
genitori, vietate da art. 2 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Corte Giust. C-212/05); Lettera UNAR al Sindaco di Trieste: si invita a riconsiderare il provvedimento, stante
il rischio che dia luogo a discriminazione indiretta illecita nei confronti di
cittadini comunitari e del loro familiari e degli stranieri soggiornanti di
lungo periodo o destinatari di protezione internazionale; rispondendo ad una interrogazione parlamentare che la invitava a indurre l'UNAR a rivedere la
propria posizione critica, il Ministro per le pari opportunita' ha risposto che
le caratteristiche di autonomia e imparzialit richieste dalla normativa
comunitaria e imposte dalle norme nazionali, impediscono qualsiasi intervento
del Ministro volto a richiedere una riconsiderazione di quanto espresso dal
citato ufficio nell'ambito delle proprie competenze
á
Parere UNAR
relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto
3/8/2011, che dispone la
realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda
sia presentata da cittadino italiano
residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti
costituiscono elementi di distinzione arbitrari,
e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate
all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed
e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori
iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito
di un provvedimento straniero di adozione
o di affidamento a scopo di adozione;
nota: l'ASGI, con nota
inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere
discriminatorio della delibera
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative
o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti espressi
dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini
stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una
lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra
cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la
Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della
sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
Trib. Milano:
illegittima l'esclusione del titolare di
permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per
attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita',
prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a
cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere
espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo
spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la
formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso
ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo
straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita'
precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3
co. 2 lett. a L. 12/1979
non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente
lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per
la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp
o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di
soggiorno
Espulsione del titolare di permesso UE slp (torna
all'indice del capitolo)
á
Titolare di
permesso UE slp espellibile solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto, anche in
via cautelare, a una misura di prevenzione
di cui all'art. 14 L. 55/1990,
ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L.
155/2005)
á
Nota:
l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie cui potrebbe essere
applicata una misura di prevenzione e' elemento da valutare ai fini
dell'eventuale diniego del permesso UE slp; l'effettiva applicazione di una misura di prevenzione e' motivo di
espulsione
á
Nell'adottare un
provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia,
delle conseguenze dell'espulsione
per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)
á
L'espulsione del titolare del permesso di
soggiorno UE slp rilasciato a straniero cui sia stata riconosciuto il diritto
alla protezione internazionale, e'
disciplinata dalle disposizioni che
regolano l'espulsione dei
destinatari di protezione internazionale
(D. Lgs. 12/2014)
á
Il titolare di
permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro dell'Unione europea e' riammesso in Italia se non costituisce
pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs.
3/2007; nota: questa disposizione si poteva gia' ricavare dal riferimento alle
disposizioni sui divieti di espulsione contenuto nel D. Lgs. 12/2005, di
attuazione della Dir. 2001/40/CE e dalle
norme sull'ingresso in esenzione da visto del titolare di permesso di soggiorno
in corso di validita')
á
Sono riammessi in Italia il titolare del
permesso UE slp destinatario di protezione
internazionale che sia allontanato da altro Stato membro e i suoi familiari, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso
e' riportato che la protezione
internazionale e' stata riconosciuta
dall'Italia; entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di
informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia (D. Lgs.
12/2014)
á
Nota: se
il permesso UE slp e' stato revocato
e lo straniero si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza chiedere il rilascio di altro permesso, e' legittima la sua espulsione per soggiorno illegale (Sent. Cass. 10389/2013)
Revoca del permesso UE slp (torna
all'indice del capitolo)
á
Revoca del
permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007):
o
in caso di
acquisizione fraudolenta
o
quando il
titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso UE
slp)
o
quando il
titolare sia espulso
o
in caso di
assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a
12 mesi
o
in caso di
assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota:
il tentativo di conseguire il permesso UE slp in altro Stato membro mette a
repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione
fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato
membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro
Stato membro); TAR Lombardia: ai fini di tale revoca, trattandosi di provvedimento di autotutela a
contenuto discrezionale, l'amministrazione e' tenuta a dare avviso dell'avvio
del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale allo
straniero, che potrebbe illustrare le ragioni della sua assenza dal territorio
nazionale (nel caso in specie, la necessita' di accudire un figlio in tenera
eta', nelle more del rilascio del visto di ingresso in favore di questo)
o
in caso di
conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea (previa comunicazione da parte di questo)
á
Il permesso di
soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale
e' revocato anche nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(D. Lgs. 12/2014)
á
TAR Lombardia: fra i presupposti che
costituiscono legittima causa di revoca
del permesso UE slp non e' incluso il venir meno della
disponibilita' di reddito; nello stesso senso,
¤
se la questura
ritiene che lo straniero abbia, in realta', evaso il fisco, deve adoperare gli
strumenti previsti in tali casi, e non uno strumento improprio come la revoca
del permesso
¤
se lo straniero
ha indicato diverse aziende per cui ha lavorato e che si sono rifiutate di
regolarizzare i rapporti di lavoro, la questura dovrebbe ricavarne che
l'eventuale evasione fiscale non sia frutto di una scelta dello straniero, ma
di terzi, potendo, per altro, effettuare le verifiche
¤
il fatto che il
titolare di permesso UE slp privo per molto tempo di fonti di reddito smetta di
contribuire alla spesa per i servizi pubblici di cui gode e' espressione di
condivisibili preoccupazioni in ordine alla tenuta dell'attuale sistema
sociale, a fronte del fenomeno migratorio; si tratta pero' di un argomento di
natura metagiuridica, e come tale inidoneo a configurare una legittima base
normativa all'esercizio della revoca di un permesso di lungo periodo
o
TAR Lombardia: lo status di soggiornante
di lungo periodo e' permanente,
potendo essere revocato qualora lo straniero sia pericoloso per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato, e non
invece a fronte della mera mancanza
di redditi
á
TAR Toscana:
illegittima la revoca di permesso UE
slp in mancanza di valutazione dei
legami familiari e della durata
del soggiorno in Italia; TAR Piemonte:
legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure in termini
sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale e sociale
del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio
di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; TAR Lazio:
la tutela dell'unita' familiare non recede per la sola considerazione
che lo straniero abbia commesso un reato
in concorso con altro parente
non appartenente al suo nucleo familiare ristretto
á
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 5515/2012, TAR Lazio,
TAR Veneto:
la revoca del permesso UE slp fondata sulla sola esistenza del precedente
penale del ricorrente, senza accertamento
della pericolosita' dello straniero
e' illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei confronti dei
lungo soggiornanti
á
TRGA Trento,
Sent. Cons. Stato 4539/2013, Sent. Cons. Stato 2869/2014: non
sussiste automaticita' fra condanna
penale e revoca del permesso UE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita'
sociale del ricorrente con la sua integrazione
sociale e situazione familiare
á
Sent. Cons. Stato 19/2013: illegittimo
il provvedimento di revoca del permesso UE slp che dia per scontata la pericolosita'
sulla base di una condanna per reato di cui all'art. 381 c.p.c.
(alla luce di Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' questa faccia riferimento ai motivi
ostativi a una procedura di regolarizzazione) e che consideri i legami familiari dello straniero alla
stregua di aggravante; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2205/2014 (che contempla pero', senza alcun fondamento
giuridico, la possibilita' di una motivata degradazione del permesso UE slp in
altro tipo di permesso) e Sent. Cons. Stato 2206/2014; in senso
ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimo
il provvedimento di revoca del permesso UE slp adottata in presenza di
condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in esso
contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione
dell'interessato, cade nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato
(considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore
che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne
riportate) o si limita a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza
degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e
dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo
familiare, con surrettizia reintroduzione
dell'automatismo ostativo, che e'
escluso da art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998
á
Sent. Cons. Stato 2206/2014: la revoca
del permesso UE slp non puo' essere
motivata da una valutazione di pericolosita' fondata solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti
delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con
l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a
configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero
á
Sent. Cons. Stato 5429/2013: illegittima
la revoca del permesso UE slp e il diniego di altro permesso di soggiorno se
fondati solo sulla condanna per sfruttamento della
prostituzione riportata dall'interessato, senza che si sia tenuto conto della
durata del soggiorno pregresso, delle condizioni di inserimento e della
condotta successiva alla commissione del reato
á
Sent. Cons. Stato 19/2014: illegittima
la revoca del permesso UE slp, basata solo su una condanna normalmente
ostativa, in mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti e di ogni
riferimento alla attuale situazione del nucleo familiare e al pregresso
ricongiungimento, mentre la durata del soggiorno e il radicamento sociale e
lavorativo vengono utilizzati, contra legem, come circostanze aggravanti del comportamento sanzionato
con la condanna
á
TAR Piemonte:
illegittimo il provvedimento di
diniego di rinnovo (verosimilmente, dovrebbe trattarsi di revoca) del permesso
UE slp fondato sull'esistenza di condanne
normalmente ostative, se e' mancata
ogni valutazione sia ordine alla
concreta ed attuale pericolosita' sociale
del richiedente, sia in ordine a durata del soggiorno in Italia, radicamento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero sul territorio nazionale;
inammissibile l'integrazione postuma della motivazione
á
Sent. Cons. Stato 4125/2014: ai fini della revoca
del permesso UE slp e' necessario un giudizio
di pericolosita' sociale complessivo,
che tenga conto non solo dei precedenti penali o del fatto che lo straniero,
per reati in materia di stupefacenti, sia stato destinatario di misure di prevenzione in base ad art. 1
L. 1423/1956,
ma anche delle condizioni di inserimento socio-familiare dell'interessato
á
Sent. Cons. Stato 3452/2014: illegittima
la revoca del permesso UE slp, se il questore si e' limitato ad esprimere un
giudizio meramente formale e
apodittico in ordine alla sussistenza della concreta pericolosita' del titolare, sulla base della sola condanna penale
riportata, con surrettizia
reintroduzione dell'automatismo che la disposizione di cui all'art. 9 co. 4
D. Lgs. 286/1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di tale permesso;
e' necessaria invece una motivazione articolata con riguardo non solo alla
condanna, ma a piu' elementi, inclusi la durata del soggiorno nel territorio
nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato
á
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso UE slp
(nota: equivalente a revoca, dato che non devono essere verificati nuovamente i
requisiti per il rilascio) motivato da una condanna per la quale sia
intervenuta la riabilitazione; la
riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna, compreso l'effetto ostativo al soggiorno (cio' assume
rilievo anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa)
á
TAR Toscana:
illegittima la revoca del permesso UE slp a seguito di una condanna per ricettazione e per l'esistenza di denunce a carico del titolare per
violazione della normativa che regola la sua attivita' imprenditoriale, quando
non si sia tenuto conto adeguatamente della durata del soggiorno dello
straniero, nonche' del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo
á
TAR Lombardia: una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza
privata nei confronti della moglie non e' indicativa di pericolosita'
sociale, tale da giustificare la revoca del permesso UE slp, per uno
straniero altrimenti ben inserito, se il fatto e' stato motivato dalla scoperta
di una relazione extra-coniugale della moglie ed e' stata seguita da
riconciliazione tra i coniugi
á
Sent. Cons. Stato 773/2015: illegittima
la revoca del permesso UE slp,
motivata sulla base della pericolosita' dello straniero, se la valutazione e'
fondata su una condanna sospesa per reati di lieve entita' in materia di
stupefacenti e su precedenti di natura contravvenzionale o molto risalenti nel tempo (a maggior ragione, se l'amministrazione non ha
tenuto conto dell'inserimento
socio-familiare dello straniero)
á
Sent. Cons. Stato 420/2013: legittima
la revoca del permesso UE slp in
caso di straordinaria entita' della pena
irrogata allo straniero, dato che tale entita' dimostra da sola lĠeccezionale
gravita' dei reati a lui addebitati, non rilevando, ai fini della decisione,
l'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato
á
TAR Liguria:
legittima la revoca del permesso UE slp fondata su una condanna a pena detentiva di notevole
entita' per reati relativi agli stupefacenti, se l'amministrazione ha dato
conto della gravita' della condotta antigiuridica accertata in sede processuale
e della scarsa collaborazione fornita dal prevenuto in sede di indagini, ed ha
tenuto conto dell'insussistenza delle
esigenze familiari, per il tempo in cui l'interessato sara' liberato dal
carcere
á
Sent. Cons. Stato 2381/2013: legittima
la revoca del permesso UE slp se lo
straniero ha accumulato in poco tempo diverse
condanne per reati di rilievo,
inclusi reati contro la persona, anche
se ha legami familiari in Italia
á
Sent. Cons. Stato 5032/2013: varie
sentenze di condanna per reati commessi in un ampio periodo di tempo e di
rilevante gravita' (violenza sessuale continuata, lesioni e rapina continuata,
guida in stato di ebbrezza e rifiuto al test, spaccio di sostanze stupefacenti)
sono sufficienti a motivare la revoca del permesso UE slp e il diniego di rilascio di altro permesso
á
TAR Lazio:
legittima la revoca del permesso UE slp se la questura l'ha motivato con la
pericolosita' dello straniero, valutata in base a condanne per tentato furto in concorso aggravato da violenza sulle
cose (nonche' a denunce per porto di armi abusivo, possesso di chiavi alterate
o grimaldelli, evasione); il fatto che una condanna sia stata pronunciata a
seguito di patteggiamento non e'
rilevante; legittimo, a maggior
ragione, il diniego di permesso ordinario per lavoro
subordinato, dato che la disciplina relativa e' ancora piu' restrittiva di
quella relativa alla revoca del permesso UE slp
á
Sent. Cons. Stato 1342/2015: legittima
la revoca del permesso UE slp se
l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' dello straniero, richiamando, tra l'altro, in maniera
circostanziata il fatto di sangue
con arresto in flagranza che lo aveva visto protagonista e che aveva portato
alla sua condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, valutando
insufficiente l'inserimento lavorativo e sociale e rilevando l'assenza di
legami familiari in Italia
á
Sent. Cons. Stato 3324/2015: legittima
la revoca del permesso UE slp se
l'amministrazione l'ha motivata con la pericolosita'
dello straniero, desunta da una lunga serie di segnalazioni, denunce, arresti e da una condanna definitiva per reati normalmente ostativi al soggiorno
dello straniero in Italia, e ha tenuto conto dei legami familiari in Italia (nota: i legami familiari in Italia
vengono qui, impropriamente, valutati alla stregua di aggravante, non avendo
costituito deterrente dalla commissione di attivita' delittuose)
á
Sent. Cons. Stato 4524/2013: legittimo
il diniego di aggiornamento del
permesso UE slp (in realta', dovrebbe trattarsi di revoca) se lo straniero e' stato condannato per spaccio di
stupefacenti e il questore lo ritiene pericoloso, anche quando il magistrato di
sorveglianza abbia concesso l'espiazione della pena in regime di affidamento in
prova al servizio sociale; la valutazione del magistrato di sorveglianza opera
nel piu' ristretto ambito dell'esecuzione della pena, soggetta comunque a
controlli, e non puo' essere assunta a termine di raffronto della valutazione
del questore che investe il grado di inserimento dello straniero nel contesto
sociale
á
Sent. Cons. Stato 1300/2014: legittima
la revoca del permesso UE slp se
l'Amministrazione ha preso in considerazione l'interesse all'unita' familiare
dello straniero, giungendo pero' alla conclusione che tale interesse, nella
fattispecie, e' recessivo rispetto all'interesse dello Stato all'allontanamento
di un soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente al traffico
di stupefacenti; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3911/2014, che pero' afferma che, se (come nel caso in esame)
la situazione e' nel frattempo mutata, l'amministrazione puo' rivalutarla,
tornando a valutare, a distanza di tempo dall'accertamento iniziale, la compatibilita'
della permanenza in Italia dello straniero
á
TAR Veneto:
appare contraddittorio definire il
ricorrente socialmente pericoloso ai
fini della revoca del permesso UE
slp e contestualmente non pericoloso
ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame)
á
TAR Lombardia: una volta accertato in sede
giurisdizionale che l'espulsione
dello straniero e' stata disposta in mancanza
dei relativi presupposti, risulta
palese che anche il provvedimento di revoca
del permesso UE slp non e' fondato, dato che, travolto il decreto
di espulsione, viene meno l'unico presupposto di fatto del provvedimento
impugnato
á
Sent. Corte Giust. C-579/13: e' legittimo,
da parte di uno Stato membro, imporre agli stranieri che godano gia' dello status di soggiornanti di lungo periodo l'obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue
modalita' di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione
degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2003/109/CE, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare; il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato
ottenuto prima che sorgesse l'obbligo di superare un esame di integrazione
civica oppure dopo e' irrilevante a tale riguardo; in senso parzialmente diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-579/13:
o
uno Stato membro
puo' legittimamente stabilire obblighi consistenti in misure di integrazione
nei confronti degli stranieri titolari dello status di soggiornante di lungo
periodo acquisito nello stesso Stato; tali misure possono essere finalizzate
esclusivamente a facilitare l'integrazione di una determinata persona e non possono
costituire una condizione per il mantenimento di tale status o per l'esercizio
dei diritti ad esso connessi
o
alla luce del
principio di proporzionalita', le misure di integrazione non possono ostacolare
in modo eccessivo l'esercizio dei diritti connessi allo status di soggiornante
di lungo periodo e devono inoltre essere idonee a garantire l'obiettivo
consistente nel facilitare l'integrazione e non eccedere quanto e' necessario
per conseguirlo; in particolare, le misure di integrazione stabilite nei confronti
dei soggiornanti di lungo periodo non possono prevedere l'obbligo di superare
un esame di integrazione civica
o
per
l'applicazione di questa interpretazione non rileva se l'obbligo di
integrazione sia stato imposto prima che una determinata persona abbia
acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo
á
Da Lett. ASGI alla Questura di Milano e Risposta ASGI alla Questura di Milano, si evince che, in base a una prassi illegittima,
adottata dalla Questura di Milano, il permesso UE slp e' revocato, alla
scadenza quinquennale o in ocasione di altre forme di aggiornamento (per
esempio, per inserimento di un figlio) o di duplicazione, se lo straniero non
svolge regolare attivita' lavorativa e risulta un lasso di tempo precedente
senza contributi
á
In caso di revoca per assenza prolungata
dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato
membro, il permesso UE slp puo' essere
riacquistato quando lo straniero maturi nuovamente i requisiti, con
riduzione a 3 anni della durata del
soggiorno pregresso richiesto (da D. Lgs. 3/2007)
á
Circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione
legale o di scioglimento del
matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante
matrimonio di comodo (in contrasto, TAR Umbria:
il familiare rimane esposto al rischio di perdita
del permesso UE slp in caso di perdita
da parte del richiedente principale
o di scioglimento del vincolo
familiare o della convivenza)
á
Allo straniero
cui sia stato revocato il permesso UE slp e' rilasciato, se non si deve
procedere a espulsione, altro permesso
in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; disposizione ribadita da TAR Lombardia; verosimilmente, si applica a condizione che siano soddisfatti i
requisiti per il rilascio dell'altro permesso); nota: nei casi di assenza
prolungata o di conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro
dell'Unione, il permesso ad altro titolo sara' rilasciato, verosimilmente, al
rientro in Italia dello straniero; Sent. Cass. 10389/2013: se il permesso UE slp e' stato revocato e lo
straniero si e' trtattenuto nel territorio dello Stato senza chiedere il rilascio di altro permesso, e' legittima la sua espulsione per soggiorno illegale
á
TAR Veneto:
appare contraddittorio definire il
ricorrente socialmente pericoloso ai
fini della revoca del permesso UE
slp e contestualmente non pericoloso
ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame)
á
Sent. Cons. Stato 5032/2013: legittimo
il diniego di rilascio di altro
permesso a seguito di revoca del
permesso UE slp adottata in base alla pericolosita'
dello straniero
á
TAR Lazio:
se e' legittima la revoca del permesso UE slp adottata in base alla
pericolosita' dello straniero, e' legittimo,
a maggior ragione, il diniego di permesso ordinario per lavoro
subordinato, dato che la disciplina relativa e' ancora piu' restrittiva di
quella relativa alla revoca del permesso UE slp
á
Nei casi di revoca del permesso UE slp rilasciato a
straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di protezione internazionale, adottata a seguito di cessazione dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE slp, aggiornato con la cancellazione
dell'annotazione relativa alla protezione internazionale o un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei
requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
á
Provvedimenti di
diniego o revoca del permesso UE slp adottati con atto scritto e motivato,
consegnato a mano o notificato allo straniero, contenente lĠindicazione delle modalitaĠ di impugnazione; sintesi in
lingua comprensibile o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellĠinteressato; l'omessa
traduzione del provvedimento di diniego della carta di soggiorno,
riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent. Tar Toscana; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver
compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi
prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa
comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio
universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lĠimpugnazione (TAR Toscana,
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio;
nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011)
á
TAR Toscana:
illegittima la revoca di permesso UE slp adottata senza comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi ritenere
tale provvedimento un provvedimento a contenuto vincolato; nello stesso senso,
in relazione al diniego di rilascio del permesso UE slp, TAR Lazio
á
TAR Veneto:
in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso UE slp, vanno
considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso
á
Ricorso al TAR contro rifiuto o revoca del
permesso UE slp; verosimilmente, in caso di allontanamento del familiare in
seguito a rifiuto o revoca del permesso UE slp, possibile il ricorso al giudice ordinario, con esenzione da
ogni imposta (in questo senso, TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE slp rilasciato al familiare e' in ogni caso di competenza del giudice ordinario)
á
Nota:
Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso
contro lĠespulsione non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo
(rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo'
decidere sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso
davanti al TAR contro il provvedimento negativo sul titolo di soggiorno
Facolta' del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro dell'Unione europea puo' chiedere di soggiornare in Italia per
periodi di durata > 3 mesi per
svolgere attivita' di lavoro
subordinato (previa richiesta di nulla-osta mediante il Modello LS
e la stipula del contratto di soggiorno; nota: entro quote, da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.;
in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) o autonomo (verosimilmente, entro quote, per analogia con lavoro
subordinato), o per motivi di studio
o formazione professionale, in base
alle norme vigenti, oppure, a condizione di dimostrazione della disponibilita'
di un'assicurazione sanitaria (non
e' chiaro se si debba trattare di assicurazione privata o sia consentita
l'iscrizione al SSN) per il periodo di soggiorno e di mezzi di sostentamento
non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del
soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione
dal ticket, per altri motivi leciti
(da D. Lgs. 3/2007); allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi corrispondenti (da D. Lgs.
3/2007; disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/2/2010)
á
Circ. Mininterno 16/7/2008: la disciplina sul diritto di stabilimento dei
titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro riguarda anche
coloro che abbiano ricevuto tale permesso da Stati neo-comunitari
á
Circ. Mininterno 16/2/2007: le disposizioni sul diritto di stabilimento dei
titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro non si applicano in relazione a titolare
di permesso UE slp rilasciato da Regno
Unito, Irlanda o Danimarca (che non sono vincolati dalla
Direttiva 2003/109/CE)
á
La Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE prospetta il
possibile contrasto dell'assoggettamento alle quote fissate dal decreto di
programazione dei flussi con l'usuale previsione, nell'ambito di tale decreto,
di quote per nazionalita', ma non tiene conto del fatto che la quota
riservata al rilascio di permessi per lavoro ai titolari di permesso UE slp
rilasciato da altri Stati membri non e' mai stata suddivisa per nazionalita';
la stessa Relazione censura la previsione di una diversa soglia di reddito per la categoria dei titolari di permesso
UE slp rilasciato da altri Stati membri rispetto a quella fissata per il
rilascio del permesso UE slp da parte dell'Italia; infine, la Relazione censura
il fatto che la normativa italiana continui, in violazione della Direttiva 2003/109/CE, ad applicare limitazioni
all'esercizio di un'attivita' lavorativa anche dopo i primi 12 mesi (in
relazione all'accesso al pubblico
impiego)
á
Ai familiari del titolare di permesso UE
slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di
soggiorno in Italia, e' rilasciato un permesso
per motivi familiari (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998; disposizione ribadita da
circ. Mininterno 16/2/2010, che corregge quanto indicato, in precedenza, da circ. Mininterno 16/2/2007), con i connessi diritti in materia di accesso a
lavoro, collocamento, studio, formazione e assistenza, durata del permessso e
tutela giurisdizionale (nota: verosimilmente anche il diritto a mantenere o
riacquistare l'unita' familiare), a condizione che
o
siano titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e
dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari
dello straniero titolare del permesso UE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non
soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle
misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro ammessi
previa semplice dimostrazione del rapporto
familiare)
o
siano verificati
i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento; la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE censura il
condizionamento del diritto dei familiari a seguire il titolare del permesso UE
slp rilasciato da altro Stato membro alla disponibilita' di alloggio
á
Misure di favore (da D. Lgs. 3/2007) nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato
da altro Stato membro e dei suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente,
di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello
straniero titolare del permesso UE slp):
o
in caso di soggiorno di durata < 3 mesi
non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno
entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in
vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo
da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso UE slp deve
essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi
Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri
neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: questa misura non
si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo
indeterminato rilasciati da Regno Unito,
Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)
o
ai fini del
rilascio del nulla-osta al lavoro
subordinato si prescinde dal
requisito di residenza all'estero
(e' possibile, cioe', la ricerca di
lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per
motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di
nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro
subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi
possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare
di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di
un permesso in Italia; TAR Liguria:
nel rifiutare la conversione del permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte
di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante
in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola
in Italia), l'amministrazione deve,
si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma
e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono
alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote
apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale,
atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse
sotto-quote)
á
Entro 30 gg dal riconoscimento della protezione
internazionale o dal trasferimento
all'Italia della responsabilita'
della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro, si richiede a tale Stato
membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso UE slp (D. Lgs. 12/2014)
á
Al titolare di
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari ammessi a
soggiornare in Italia e' rilasciato,
entro 90 g. dalla richiesta, il permesso
UE slp una volta maturati i requisiti
previsti (disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/2/2010); lo Stato
membro che aveva rilasciato il precedente permesso UE slp e' informato (circ. Mininterno 20/3/2014: dal Punto di Contatto) dell'avvenuto rilascio (D.
Lgs. 12/2014)
á
Se il permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione internazionale, il permesso
UE slp rilasciato dall'Italia
riporta la medesima annotazione
precedentemente inserita; a tal fine, si richiede
allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso UE slp di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale o se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva (circ. Mininterno 20/3/2014: la verifica e' effettuata, su richiesta della
questura, dal Punto di Contatto); se, successivamente
al rilascio del permesso UE slp, e' trasferita
all'Italia la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne
disciplinano il trasferimento, la rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' aggiornata entro 3
mesi in conformita' a tale trasferimento (D. Lgs. 12/2014)
á
Entro 30 gg
dalla richiesta, sono fornite agli altri
Stati membri le informazioni in
merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto
un permesso UE slp in tali Stati membri (D. Lgs. 12/2014)
á
Il Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (circ. Mininterno 20/3/2014: Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
polizia delle Frontiere - Servizio della Polizia delle Frontiere e degli
Stranieri, II Divisione Stranieri), in qualita' di punto di contatto, adotta ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di
documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni in materia di permesso UE slp rilasciato a stranieri cui sia stato riconosciuto
il diritto alla protezione
internazionale (D. Lgs. 12/2014)
Provvedimenti negativi in relazione al titolare di
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari (torna all'indice del capitolo)
á
Diniego o revoca del permesso per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro e ai suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato
dallo Stato membro di provenienza in presenza delle condizioni di pericolosita' che giustificano il
diniego di permesso UE slp, valutate
in base agli stessi criteri previsti per quel caso; nota: non e' esclusa,
naturalmente, la possibilita' che il diniego o la revoca siano adottate per la
mancanza o, rispettivamente, per il venir meno dei requisiti ordinari previsti per il permesso di soggiorno richiesto
(in tali casi si procede, verosimilmente, come per qualunque altro straniero)
á
TAR Liguria:
nel rifiutare la conversione del permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte
di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante
in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola
in Italia), l'amministrazione deve,
si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma
e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si
frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza
di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente
formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse
sotto-quote)
á
L'allontanamento del titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un
valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino,
verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di
familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) espulsi (nota:
formulazione equivoca di art. 9-bis, co. 7 T.U.) e' effettuato,
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando
il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera
b, T.U. (mancata richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a
seguito della modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U.
(motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
á
Nei confronti
del titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro recante
l'annotazione relativa alla
titolarita' di protezione internazionale,
e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa
conferma da parte di tale Stato della attualita'
della protezione; nel caso ricorrano i presupposti per l'allontanamento di
un destinatario di protezione internazionale, l'allontanamento puo' essere
effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il
rispetto del principio di non refoulement,
di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs.
286/1998 (D. Lgs. 12/2014)
á
Circ. Mininterno 20/3/2014: in caso di allontanamento dall'Italia di straniero
il cui permesso UE slp sia stato rilasciato da altro Stato membro, la questura
fa pervenire la richiesta di allontanamento al Punto di Contatto, che richiede
informazioni allo Stato membro in questione, informandone poi la questura
á
Ai fini
dell'adozione del provvedimento di diniego
o di revoca del permesso nei
confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o
dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso UE slp) motivati da pericolosita'
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato si tiene conto dell'eta'
dello straniero, della durata del
suo soggiorno in Italia, delle conseguenze,
per l'interessato e per i suoi familiari, dell'espulsione che ne deriverebbe,
dei legami sociali e familiari in
Italia e dell'eventuale assenza di
tali legami con il paese d'origine
(da D. Lgs. 3/2007)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Soggiornanti di
lungo periodo all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
27/3/2012): 1.638.734 (di cui, 49,0%
donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime
5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina
(81.816), Tunisia (65.833)
á
Soggiornanti di
lungo periodo all'1/1/2012 (Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati): 1.896.223 (di cui
545.838 di eta' < 18 anni, 87.690 di eta' > 60 anni; Europa: 629.715,
Africa: 657.962, Asia: 436.559, America: 171.254, apolidi: 642 91)
á
Soggiornanti di
lungo periodo all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
30/7/2013): 2.045.662 (pari al 54,3%
del totale)
á
Soggiornanti di
lungo periodo all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
5/8/2014): 2.179.607 (pari al 56,3%
del totale)
8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (torna all'indice)
á
Aspetti generali: quote, Sportello
unico
á
Richiesta di nulla-osta al lavoro
á
Modalita' di presentazione della
richiesta di nulla-osta al lavoro
á
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
á
Richiesta di permesso per lavoro
subordinato
á
Contraffazione, ingresso illegittimo,
mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso
á
Stipula del contratto di lavoro
á
Sopravvenuta indisponibilita' del
datore di lavoro
á
Facolta' del lavoratore nelle more del
rilascio del permesso
á
Durata del permesso per lavoro
subordinato
á
Convalida delle dimissioni e della
risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'
á
Facolta' del lavoratore nelle more del
rinnovo
á
Instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro
á
Obblighi di comunicazione relativi al
rapporto di lavoro
á
Diritti del lavoratore straniero
á
Diritti del titolare del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
á
Accesso al lavoro subordinato per
titolari di altri permessi di soggiorno
á
Rilascio di permesso per lavoro
subordinato a titolari di altro permesso
á
Sanzioni
á
Cifre
Aspetti generali: quote, Sportello unico (torna
all'indice del capitolo)
á
Ingressi
limitati da quote definite dai
decreti di programmazione dei flussi
á
Sportello unico per lĠimmigrazione presso la
prefettura-UTG:
o
diretto da un
dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da
almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione
provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato
o
istituito con
decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base
o
nelle Regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite
forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro
Richiesta di nulla-osta al lavoro (torna
all'indice del capitolo)
á
Richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro, da parte del datore di
lavoro italiano, comunitario (da istruzioni per i modelli A e B) o straniero regolarmente
soggiornante (anche nelle more del rinnovo del permesso; dalle F.A.Q. sul sito del Mininterno), allo Sportello
unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di residenza o in cui ha sede
legale lĠimpresa o di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa; nota:
il DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) ha limitato (in modo evidentemente illegittimo) l'ammissibilita' delle
richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone
che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto
un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione
(confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)
á
La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica presso il Centro
per l'impiego competente, della indisponibilita'
di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata (art. 22 co. 2 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 99/2013)[35];
nota: in mancanza di indicazioni
sull'attuazione di questa disposizione, non e' chiaro come tale verifica sia
compatibile con un meccanismo di presentazione delle richieste per via
telematica a partire da un prefissato istante (cosa succede se il Centro per
l'impiego, sommerso di richieste di accertamento di indisponibilita', non da'
risposta in tempo utile?), ne' cosa si debba intendere per "idonea
documentazione", ne' quali siano le conseguenze di un eventuale esito
negativo dell'accertamento[36]
á
In caso di
mancanza di conoscenza diretta di lavoratori da parte del datore di lavoro, si
procede a richiesta numerica da liste istituite in base ad accordi
bilaterali, compilate dalle autoritaĠ del Paese dĠorigine firmatario
dellĠintesa (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e trasmesse dal Minlavoro alle Direzioni
provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento; gli iscritti nelle liste
hanno facoltaĠ di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria
á
In caso di richiesta numerica, lo Sportello unico
acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste
di prenotazione istituite nellĠambito di accordi bilaterali
á
Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione
di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
á
La richiesta
puoĠ riguardare anche persona legalmente
presente in Italia, fermo restando obbligo di rientro in patria per
richiedere il visto (telegramma MAE; prassi difforme in alcune questure); si prescinde da tale rientro per
il titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro (per il quale si usa, per la richiesta, il
Modello LS)
e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso UE slp; da D. Lgs. 3/2007); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto
il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa
senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso
al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se
essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il
titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il
rilascio di un permesso in Italia)
á
La richiesta
puo' riguardare anche un familiare del
datore di lavoro; nota (Mess. INPS 15451/2007): anche il rapporto
di lavoro domestico e' stipulabile tra
parenti, esclusi i coniugi (con eccezione dei casi previsti da art. 1, co.
3, DPR 1403/1971: assistenza a invalidi, mutilati, ciechi civili; prestazione di servizi
nei confronti di sacerdoti cattolici o membri di comunita' religiose o militari
di tipo familiare)
á
La richiesta
puo' riguardare un minore, alle
seguenti condizioni (da istruzioni per i modelli A e B):
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)
o
assolvimento
dellĠobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu'
propriamente, la compatibilita' con il dovere
di istruzione e formazione, che si
assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di
durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Procedura
per la presentazione della richiesta
(circ. Mininterno 8/11/2007 e Manuale utente per il sistema di inoltro telematico):
o
registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere
a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al
numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da
patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
scaricamento del
software
dal sito del Mininterno
o
compilazione
on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato
per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in
sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
á
Note:
o
le domande per lavoratori
provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
le domande
vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro
il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme
delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di
Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito
selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
La richiesta
deve contenere:
o
generalitaĠ
del datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione
del luogo di lavoro; nota: per il lavoro
domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze
si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in
sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e'
una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione
di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori
non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte
normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)
o
impegno al
pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno
o
dichiarazione di
impegno a comunicare (entro 5 gg.
dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed
eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da
art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto
quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio
(il Centro per l'impiego) il modello
unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006);
per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando
siano stati trasmessi all'INPS (art.
16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009,
circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli
semplificati per assunzione
o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi
previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume
quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg
dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto
termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio che
soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che
sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ
e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per
lĠalloggio e la corrispondente decurtazione
del salario (< 1/3 salario;
non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista,
con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della
documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di
soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o
autocertificazione
dellĠiscrizione dellĠimpresa alla
Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione
della posizione previdenziale e fiscale
(istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale
del datore di lavoro (determinata, per il lavoro
domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione
e contribuzione dovuta; rileva anche
il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri
soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore
di lavoro sia affetto da patologie
che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla
propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario
per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che
svolga attivita' agricola, far
riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da
dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla
dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente
ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori),
mentre per datore di lavoro titolare di redditi
esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di
ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni
rilasciate dagli enti erogatori; giurisprudenza:
¤
TAR Toscana:
legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta
¤
Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di
nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti
in annualita' concluse
-
legittimo tener
conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per
l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento
del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri
familiari conviventi
-
in caso di
redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una
valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione
dei redditi; ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito
viene meno
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo
indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time
orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la
conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in
un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso
CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; gli aggiornamenti per il 2015 sono riportati nel Verbale di accordo 2/2/2015; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono
riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto
riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa l'eventuale
partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione
del salario)
o
in caso di
richiesta relativa a un minore,
documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)
¤
l'assolvimento
dell'obbligo scolastico, rilasciata
da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la
legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione
dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
á
Nota:
verosimilmente, a seguito della modifica apportata ad art. 22 co. 2 D. Lgs.
286/1998 da L. 99/2013, dovra' essere prodotta anche idonea documentazione relativa alla effettuazione, da parte del
Centro per l'impiego, della verifica della indisponibilita'
di un lavoratore presente sul territorio nazionale
á
Nota: per lavori
diversi da quello domestico non eĠ stabilita una soglia minima di reddito per il lavoratore; da art. 29, co. 3,
lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (ma anche, in precedenza, da circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento) si
ricava una soglia di reddito per il rinnovo del permesso del lavoratore senza
familiari a carico pari allĠimporto dellĠassegno
sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015); nota: questo importo, aumentato del canone
d'affitto se a carico del lavoratore, era indicato anche nel modulo "v" distribuito dai ministeri per il caso di conversione da lavoro stagionale in
lavoro subordinato con rapporto part-time; in senso contrario, TAR Piemonte:
la normativa non individua, per lo straniero lavoratore subordinato, una
precisa soglia di reddito
Esame della richiesta (torna all'indice del capitolo)
á
Domanda trasmessa,
ove necessario, dallo Sportello unico che lĠha ricevuta allo Sportello unico
competente per la provincia di
svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa (lĠeventuale nulla-osta intacca la
quota di tale provincia); TAR Veneto:
legittimo affidare la responsabilita' dello Sportello unico e della firma dei
provvedimenti a un funzionario della carriera prefettizia
á
Le richieste di nulla-osta sono esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi
(verosimilmente, nel limite della quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote
che si rendono successivamente
disponibili tra quelle stabilite con il decreto (D. Lgs. 40/2014)
á
Circ. Mininterno 4/4/2014: in applicazione di D. Lgs. 40/2014, la trattazione
delle domande in eccesso rispetto alla quota fissata dal decreto di
programmazione dei flussi e' avviata, a seguito di comunicazione da parte della
Direzione territoriale del lavoro, solo in caso di quote resesi disponibili,
anche a seguito di diversa ripartizione effettuata dal Minlavoro; il sistema
informatico del Mininterno sara' modificato in modo che il datore di lavoro
possa conoscere la posizione della sua richiesta rispetto alle quote assegnate
alla provincia di riferimento
á
Lo Sportello unico
verifica la regolaritaĠ e la
completezza della documentazione (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
á
In caso di incompletezza della documentazione o di
irregolaritaĠ sanabili, lo Sportello
unico invita il datore di lavoro a provvedere; i termini per il rilascio o il
diniego del nulla-osta al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione
eĠ completata o regolarizzata
á
Lo Sportello
unico chiede al Questore il parere
circa la sussistenza di eventuali
o
motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno del lavoratore
o
motivi ostativi
allĠassunzione in capo al datore di
lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di
amministrazione della societaĠ
¤
condanne o
denunce pendenti per reati di cui al
T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005
¤
condanne negli
ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per
(art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)
-
favoreggiamento
dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere
"o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
-
intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
-
occupazione alle
proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al
lavoro
á
Il Questore formula il parere (Tar Friuli: i motivi ostativi
devono essere descritti dettagliatamente; TAR Lazio:
ai fini del diniego di nulla-osta all'assunzione di un lavoratore nell'ambito
dei flussi non e' sufficiente l'indicazione generica di esistenza di reati
ostativi all'ingresso, ma tali reati devono essere indicati espressamente e
rilevano solo se la sentenza di condanna e' gia' stata pronunciata al momento
del diniego)
á
TAR Lombardia: la revoca del nulla-osta a causa di una pregressa espulsione non puo'
prescindere dall'avviso di avvio del procedimento e dalla valutazione
dell'interesse pubblico al ripristino della legalita' in relazione
all'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato,
anche considerato il tempo trascorso dal rilascio del nulla-osta; TAR Toscana:
l'esistenza di una segnalazione al SIS riferita allo straniero ha effetto
preclusivo automatico rispetto al rilascio del nulla-osta all'ingresso per
lavoro subordinato; TAR Lazio:
illegittimo il diniego dell'autorizzazione al reingresso fondato solo
sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso
per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare
italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte
del datore di lavoro richiedente (nello stesso senso, TAR Lazio,
per un caso di autorizzazione al reingresso negata sulla base del rifiuto di
nulla-osta all'ingresso, a sua volta adottato per la sola esistenza di quel
divieto di rengresso)
á
Lo Sportello
unico chiede alla DPL la verifica
dei limiti numerici imposti dal
decreto flussi (nota: dovrebbe essere il primo passo), nonche' la verifica
relativa al rispetto dei contratti di
categoria e alla congruitaĠ del
numero di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacitaĠ reddituale (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); la verifica della congruita' non si applica in
caso di lavoratore da adibire all'assistenza di datore non autosufficiente
(nota: ratio incomprensibile)
á
Il nulla-osta e'
rifiutato se i documenti presentati
sono stati ottenuti in modo fraudolento
o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)
á
In caso di
certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello
unico[37]
o
richiede
allĠAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
o
convoca il
datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare
il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2
DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in
assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o
collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo
per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?)
necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del
datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da
istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come
fa il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce
lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di
lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Nei casi di decesso del datore di lavoro domestico
o di cessazione dell'attivita' dell'azienda nelle more del rilascio del nulla-osta al lavoro e' possibile il subentro nell'assunzione da parte di un
componente della famiglia del
defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che rileva l'azienda che aveva presentato la richiesta di
assunzione, a condizione che questi ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti e presentino allo Sportello
unico competente una specifica richiesta
(da circ. Mininterno 7/7/2006)
á
Rilascio o
diniego del nulla-osta entro 60 gg.
(D. Lgs. 40/2014)[38]
dalla richiesta (limite con carattere puramente ordinatorio; circ. Mininterno 13/8/2009 segnala pero' le frequenti condanne subite
dall'amministrazione, con nomina di un commissario ad acta a spese
dell'amministrazione stessa, per silenzio-inadempimento)
á
Il diniego del
nulla-osta va motivato adeguatamente, soprattutto in caso di insufficienza di
reddito, allo scopo di evitare contenzioso giudiziario (circ. Mininterno 6/2/2009 e circ. Mininterno 13/8/2009)
á
TAR Lombardia: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di nulla-osta
all'assunzione da parte di una agenzia di somministrazione
di lavoro, per mancanza del requisito del reddito del datore, dato che il
tipo di garanzie che una tale societa' deve fornire sono diverse da quelle,
relative al reddito previste per un normale datore di lavoro, consistendo nelle
garanzie cauzionali per il pagamento dei contributi e da fideiussione per il
pagamento delle retribuzioni, certamente fornite dalla societa'
á
Legittimo il
diniego di nulla-osta se, con riferimento al rapporto di lavoro corrispondente
alla proposta di contratto di soggiorno, la soglia di reddito indicata dalla circ. Minlavoro 1/2005 (TAR Toscana)
o dalla scheda tecnica predisposta dall'ufficio periferico del Minlavoro (TAR Veneto)
non e' raggiunta
á
Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di
nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti
in annualita' concluse; nota: in
altro punto si afferma che il controllo deve essere fatto con riferimento
all'attualita' (verosimilmente, alla piu' recente tra le annualita' concluse)
á
Sent. Cons. Stato 117/2015: legittimo tener conto, ai fini della verifica del
requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero,
degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri
familiari conviventi; in caso di redditi maturati nell'anno in corso,
l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche'
far riferimento alla dichiarazione dei redditi (ha infatti la possibilita' di
revocare il permesso se il requisito viene meno)
á
TAR Lombardia: la sussistenza di un provvedimento di espulsione gravato di un divieto
di rientro in Italia per 10 anni e' motivo sufficiente per revocare il nulla
osta all'ingresso del lavoratore concesso per il fatto che in sede di
espulsione lo straniero aveva fatto uso di un alias; il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca dovuto
al non essere nota la corrispondenza dei due diversi nomi allo stesso straniero
non e' imputabile all'amministrazione
á
TAR Lombardia: in caso di annullamento del nulla-osta all'assunzione motivato
dall'emersione di un provvedimento di espulsione a carico del lavoratore
straniero, il ricorso dello stesso straniero contro il provvedimento e'
inammissibile, la legittimazione ad agire spettando esclusivamente al datore di
lavoro che ha richiesto il nulla-osta
Ingresso del lavoratore (torna
all'indice del capitolo)
á
Il datore di lavoro informa il lavoratore dellĠavvenuto rilascio
á
Nulla-osta al
lavoro subordinato da utilizzare per la richiesta
di visto entro 6 mesi (entro un
anno, secondo il com. Mininterno 11/4/2007; nota: il termine di 6 mesi e' ribadito da Mess. INPS 8738/2008 e da Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011) dal rilascio
á
Il visto per lo
svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di
tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo
sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso
ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
La
rappresentanza diplomatico-consolare
o
comunica al
lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o
trasmette
lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e
INAIL
á
Nota: la mancata
trasmissione telematica dallo Sportello unico al consolato del nulla-osta per
lavoro subordinato, regolarmente allegato alla domanda di visto, non e' motivo
sufficiente per il diniego di visto (TAR Lazio)
á
Quando il
nulla-osta all'assunzione per lavoro subordinato sia stato smarrito dal
lavoratore, con smarrimento regolarmente denunciato, e sia stata prodotta una
copia conforme all'originale (avente la stessa validita' di questo),
l'Ambasciata non puo' rifiutare il visto unicamente sulla base dell'assenza
dell'originale (TAR Lazio)
á
Legittimo il
provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato se viene esibito un
passaporto con numero appartenente ad una serie non piu' in vigore (TAR Lazio)
á
Lo smarrimento
del passaporto indicato ai fini del rilascio del nulla-osta all'ingresso per
lavoro subordinato rende il rigetto del visto di ingresso provvedimento
vincolato (sent. Cons. Stato 6410/2011); nota:
assurdo!
á
Illegittimo il
silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla
richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato
rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso (TAR Lazio)
á
Legittimo il
diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS,
dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di
una tale segnalazione (TAR Lazio;
nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi
dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)
á
Legittimo il
diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata
conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro
rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal
momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e
non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta
rilasciato dallo Sportello unico (TAR Lazio)
á
Illegittimo il
diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il
nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo
ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro
subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano
questo sospetto (TAR Lazio)
á
Il datore di
lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di
respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del
procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)
Richiesta di permesso per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
á
Entro 8 gg. dallĠingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, esibendo la documentazione comprovante
la disponibilita' di alloggio e
l'avvenuta richiesta di certificazione di
idoneit alloggiativa (all'Ufficio tecnico comunale, il certificato
attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, alla ASL,
il certificato di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio stesso; da nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri) e la dichiarazione del
datore di impegno al pagamento delle
eventuali spese di rimpatrio (art. 8
bis Regolamento; nota: previsione inutile, dato che l'impegno e' gia'
esplicitato nel contratto di soggiorno); copia del contratto di soggiorno
firmato dal lavoratore eĠ trasmessa dallo Sportello unico al Centro per
lĠimpiego, allĠautoritaĠ consolare italiana competente e al datore di lavoro
á
Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma
del contratto di soggiorno, salvo
che questo dipenda da causa di forza
maggiore (D. Lgs. 109/2012)
á
Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: il datore
di lavoro e' tenuto ad accompagnare
il lavoratore; nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del
DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di
soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e
consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno
á
Lo Sportello
unico richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di
18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna,
indicando il domicilio fiscale dello straniero; in caso di evidenza di errore
nell'anagrafica del codice fiscale, lĠAgenzia delle entrate sollecita l'Ufficio
archivio anagrafico a correggerlo (circ. Ufficio archivio anagrafico 12/7/2006,
citata da F.A.Q. sul sito del Mininterno).
á
Lo Sportello
unico da' assistenza al lavoratore per la compilazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, che
e' poi spedita dal lavoratore da uno degli uffici
postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)
Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori
che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)
á
Possibilita' di
ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori
stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo,
che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e
dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non
oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare la possibilita' di assunzione di lavoratori stranieri da
parte di aziende italiane o stabilite in Italia (Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Predisposta una
procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per
motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro
dell'Unione europea
á
Inoltro, da
parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per
l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Il Commissario
generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il
Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da
parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di
lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale,
sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo
allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
La comunicazione
va inviata dal legale rappresentante dell'azienda che procede all'assunzione,
che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di
Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese
presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui
l'assunzione venga richiesta direttamente dall'Organizzatore, la procedura di
accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal
Commissario generale
á
Il visto di
ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e,
in relazione al rispetto della quota di ingresso, dalla Direzione territoriale
del lavoro di Milano
á
La
sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita
sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero
e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta
del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite
l'ufficio postale
á
Contestualmente
alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la
convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello
Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
á
Il permesso di
soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e
non puo' essere rinnovato ne' convertito
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:
o
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura
di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del
cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
o
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della
Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota
programmata (che avviene automaticamente)
o
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o
si procede alla
firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve
anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
o
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio
postale
á
Integrazione Linee-guida Expo 2015:
o
per il personale
per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno
"per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati
potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015
o
ampliate le
categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta
di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti
ufficiali
o
per i lavoratori
stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli
ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei
padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate
o
per ingressi per
motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile
richiedere un visto per missione anziche' per lavoro
á
La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione
riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo'
esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri
Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il
rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un contratto di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale contratto o documento
(verosimilmente, al fine di determinare la stipula del contratto) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eĠ commesso da pubblico
ufficiale
á
Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate
dolosamente, prevale l'interesse a
mantenere il divieto di reingresso
rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in
senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente
al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre
generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove
questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
á
TAR Lombardia: legittima la revoca del nulla-osta all'assunzione ove emerga, dal
confronto delle impronte, che sullo straniero grava un divieto di reingresso;
nello stesso senso, TAR Lazio:
il diniego e' atto a contenuto vincolato
á
TAR Lombardia: legittimo il diniego del permesso per lavoro subordinato motivato
dalla revoca del nulla-osta all'ingresso (fondata, a sua volta, sull'esistenza
di una espulsione pregressa), se tale revoca non e' stata impugnata
dall'interessato e mantiene quindi intatta la propria efficacia
á
Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e
mai allontanatasi
á
Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in
precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come
rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso
á
Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima
che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente
provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la
sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione
della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata
minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo
caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego
sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un
qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi
volutamente diretto a eludere e violare la normativa
á
Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro
subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un
divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta
all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita'
italiana
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato
fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente
espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011)
contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero
espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la
revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si
ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta
(sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di
chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver
spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione
á
Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha
rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di
allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in
realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato
dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e'
avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza
consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e
l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi
alla pericolosita' sociale dello straniero
á
TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento del contratto di soggiorno adottato, sulla
base di una mera segnalazione al SIS, senza alcuna indicazione in ordine agli
estremi della segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, senza
salvaguardare il diritto di partecipazione procedimentale da parte del
destinatario del provvedimento
á
Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per
lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione
non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di
procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello
straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione
(nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)
á
TAR Lombardia: in presenza di revoca del nulla-osta all'assunzione, il diniego di
rinnovo del permesso e' provvedimento con contenuto vincolato
á
TAR Toscana:
il fatto che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia stato ottenuto
sulla base di documentazione falsa (ditta inesistente) rende legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di nuovi elementi
sopravvenuti (occupazione effettiva), dato che questi non sono atti a sanare
l'irregolarita' iniziale, perche' frutto di un soggiorno che non avrebbe dovuto
essere consentito
á
TAR Lazio:
legittimo il diniego di permesso per attesa occupazione se il lavoratore, data
l'inerzia della rappresentanza diplomatica rispetto al rilascio del visto di
ingresso per lavoro subordinato, e' entrato in Italia per turismo
á
TAR Toscana:
legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se lo
Sportello Unico ha revocato il nulla-osta a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'impresa che lo aveva richiesto, e il Consolato ha
conseguentemente revocato il visto di ingresso, senza che tali provvedimenti
siano stati impugnati nei termini dall'interessato
á
TAR Lombardia: il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e, in
conseguenza, del permesso per lavoro subordinato, se emerge la falsita' della
dichiarazione relativa al requisito reddituale del datore di lavoro (nella
fattispecie, una cooperativa) e' legittimo e ha carattere vincolato; non puo'
ritenersi sussistente un affidamento formatosi negli anni in capo al
lavoratore, se questi non dimostra di aver effettivamente costituito un
rapporto di lavoro con quel datore di lavoro
á
Sent. Cons. Stato 1451/2013: l'inesistenza del rapporto di lavoro e la
consapevole presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere il
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' motivo sufficiente
per revocare, a seguito dell'accertamento, il permesso rilasciato; in relazione
alla durata del soggiorno in Italia e ai precedenti lavorativi dell'appellante,
puo' essere presa in considerazione dalle competenti autorita' una domanda di
permesso di soggiorno per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo
debitamente e correttamente documentata
á
Sent. Cons. Stato 2911/2014: legittima le revoca del permesso per lavoro
subordinato se il presunto datore di lavoro ha denunziato come falsa
l'affermazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro e non risulta
provata l'esistenza di alcun altro rapporto
á
TAR Toscana:
legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se
emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
á
Sent. Cons. Stato 5014/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata
ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a
prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in
relazione al falso
á
Sent. Cons. Stato 5387/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in
sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se
l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della
fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita'
penale dello straniero
á
TAR Piemonte:
illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato (nel caso,
nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico
parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale
dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di
lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano
riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini
dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche
osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento
alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito
alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle
verifiche
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in
permesso per lavoro, motivato da presunta
fittizieta' del rapporto di lavoro,
se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di
lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita'
del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche'
le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione
competente
á
Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria
á
Ord. Cons. Stato 1134/2015: l'effettiva sussistenza
del rapporto di lavoro puo'
ritenersi comprovata anche da
elementi di natura indiziaria
diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di
specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale
á
TAR Veneto:
un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a
responsabilita' del lavoratore non
giustifica il diniego di rilascio del permesso
á
Sent. Cons. Stato 1229/2015: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se l'interessato ha presentato le dimissioni dal posto di
lavoro per il quale era stato consentito il suo ingresso in Italia ancor prima
di ottenere il permesso di soggiorno, rendendosi anche irreperibile; le
disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni
dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il
rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di
ottenere il permesso di soggiorno (nota:
dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)
á
TAR Campania:
la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno
imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
á
Sent. Cons. Stato 3989/2013: semplici irregolarita' formali (quali mancata
indicazione del lavoratore sul libro matricola e la difformita' riscontrata nel
formato della busta paga allegata) non sono sufficienti a provare
l'insussistenza del rapporto di lavoro, ai fini del diniego di permesso, se nei
fatti l'esistenza del rapporto risulta provata
á
TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento, per irregolarita' della documentazione
presentata, del nulla-osta rilasciato all'aspirante datore di lavoro e il
conseguente annullamento automatico del permesso per lavoro subordinato, quando
siano trascorsi 3 anni dal rilascio, se non viene data comunicazione di avvio
del procedimento anche allo straniero, con possibilita', per questo, di
prospettare la sopravvenienza dei requisiti per conservare il titolo di
soggiorno; in una situazione del genere, l'amministrazione avrebbe potuto, con adeguata
motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, revocare o non rinnovare
il permesso di soggiorno solo se il rapporto di lavoro instaurato fosse
risultato fittizio e inesistente e quindi se fosse stato falsato l'intero
procedimento di ingresso e assunzione
Stipula del contratto di lavoro (torna
all'indice del capitolo)
á
Il termine per
la stipula del contratto di lavoro,
caratterizzato da condizioni per lo piu' gia' indicate nel contratto di
soggiorno, e' di 6 mesi dalla data
di rilascio del nulla-osta da parte
dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il
termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono
decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso
di decesso di questo o di cessazione dell'attivita'
dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)
á
L'obbligo contributivo decorre dalla data
di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008)
á
Un ritardo nella formalizzazione del
rapporto di lavoro non riconducibile
a responsabilita' del lavoratore non
giustifica il diniego di rilascio del permesso (TAR Veneto)
o
l'obbligo di
richiesta del certificato penale del
casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza
di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies e 609-undecies c.p. in
materia di abusi e sfruttamento dei minori
(D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di
collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi
fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi
i rapporti di volontariato
o
l'obbligo si
applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori
o
l'obbligo non si
applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della
quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori
o
in attesa del
rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
á
Nota della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Modena (sulla base di
circ. Mingiustizia 3/4/2014):
o
l'obbligo, di
cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui
agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in
materia di abusi e sfruttamento dei minori,
non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della
disposizione
o
in caso di
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un
gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione
sostitutiva
o
il certificato
penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente
tramite delegato), utilizzando l'apposito modello;
vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro,
del lavoratore e, se del caso, del delegato
o
e' necessaria
l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte
dell'interessato, di apposito modello e
allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato
o
il certificato
puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa
esibizione del documento di identita'
Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
giunto in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato che non riesce a
formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta
indisponibilita' del datore di lavoro, puo' chiedere il rilascio di un
permesso di soggiorno per attesa
occupazione, allegando alla domanda una dichiarazione firmata dal
responsabile dello Sportello unico dellĠimmigrazione, dalla quale risulti
l'indisponibilita' del datore di lavoro (circ. Mininterno 20/8/2007)
á
Nota: circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di
disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia
stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato
perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare
una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione;
l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello
Unico e questura
á
TAR Lazio:
coerentemente con quanto stabilito da circ. Mininterno 20/8/2007, al lavoratore straniero per il quale l'interesse
del datore di lavoro sia venuto meno dopo
la sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ma prima del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione e, se nel frattempo
ha trovato una nuova occupazione, un permesso
per lavoro; in ogni caso, va valutata la possibilita' di rilasciare un
permesso ad altro titolo in base ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, TAR Lazio
(che estende la conclusione al caso di qualunque causa imputabile al datore di
lavoro, incluso quello in cui il datore di lavoro sia indagato per aver preteso
denaro dallo straniero per la presentazione della richiesta di nulla-osta,
quando non siano emerse, in relazione ai fatti, responsabilita' penali dello
straniero), Sent. Cons. Stato 3166/2014 (che, per il caso in esame, sottolinea come il
rilascio del permesso sia atto dovuto a seguito della sottoscrizione del contratto
di soggiorno da parte dello straniero, non essendo a lui imputabile la
cessazione dell'attivita' dell'impresa, e afferma che, ai fini del rilascio del
permesso, l'interessato dovra' allegare solo l'iscrizione al Centro per
l'impiego; nota: la sentenza aggiunge in modo impreciso quanto segue:
"nonche' la dimostrazione inerente la disponibilita' di fonti lecite di
sostentamento"); in senso quasi
opposto, sent. Cons. Stato n. 4064/2009: la cessazione
del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta
all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo
straniero del necessario requisito per il rilascio, a maggior ragione se lo straniero non e' insorto per
lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle
liste di collocamento
á
Ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel
caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del
lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro
datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore
possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato,
nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego
di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un
nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una
nuova richiesta di permesso, che
dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
á
Diniego di rinnovo e revoca del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi
se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona
destinataria dei servizi, da motivi non
imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto,
che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007); nello stesso senso, TAR Toscana
(illegittimo il diniego in mancanza di istruttoria atta ad escludere che tale
mancata instaurazione sia dovuta a fatti indipendenti dalla volonta' del
lavoratore, quali il tentativo da parte del datore di lavoro di imporre
condizioni di lavoro diverse da quelle precedentemente concordate), TAR Umbria
(quando non vi sia evidenza di un intenzionale aggiramento delle norme di
legge, l'instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello
autorizzato ai fini dell'ingresso, da parte del lavoratore straniero cui sia
stato rilasciato il permesso di soggiorno, e' legittima, ed e' illegittimo,
quindi, il successivo diniego di rinnovo
per mancata instaurazione del primo rapporto), Sent. Cons. Stato 5211/2012 (la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per
il quale sia stato autorizzato l'ingresso per motivi indipendenti dal
lavoratore non esonera l'amministrazione che abbia gia' rilasciato il permesso
di soggiorno per attesa occupazione dal valutare, in sede di rinnovo, la nuova
assunzione sopraggiunta; irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, il
fatto che l'interessato non abbia di sua iniziativa chiesto di modificare il
titolo del permesso di soggiorno, per attesa occupazione, a suo tempo
rilasciato)
á
Sent. Cons. Stato 3717/2012: ai fini della revoca
del permesso di soggiorno per lavoro, motivata dal carattere fittizio del rapporto di lavoro, l'amministrazione e' tenuta ad accertare l'effettiva sussistenza di tale carattere, non
potendosi escludere che il trasferimento in altro comune del datore di lavoro
sia proprio la causa della cessazione di un effettivo rapporto di lavoro, della
quale il trasferimento in altro comune del lavoratore sia l'effetto
á
La mancata segnalazione da parte dello
straniero della sopravvenuta indisponibilita' del datore a stipulare il
contratto di soggiorno per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non e' motivo sufficiente per il diniego
del permesso (TAR Lombardia)
Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,
o
puo' esercitare
l'attivita' lavorativa per cui ha
ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di
soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato
rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la
ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
¤
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di
transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
¤
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui
al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che
sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato
membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
á
Nota:
secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, dopo aver presentato la richiesta di permesso di
soggiorno il lavoratore puo' essere assunto
anche da altri datori di lavoro
(quanto meno, in aggiunta al datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta
all'ingresso); nello stesso senso, in caso di sopravvenuta indisponibilita' di
quel datore di lavoro, TAR Lazio,
TAR Friuli Venezia Giulia, sent. Cons. Stato 4151/2011
á
Circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di
disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia
stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato
perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare
una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione;
l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello
Unico e questura
Durata del permesso per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
á
Durata del
permesso di soggiorno:
o
< 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o
durata del
rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della
lavoratrice madre; lavoratrici domestiche (torna
all'indice del capitolo)
á
Le lavoratrici (non quelle domestiche) non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (2 mesi precedenti data presunta del parto; eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo; 3 mesi dopo il parto; eventuali
giorni tra parto in anticipo e data presunta, aggiunti ai 3 mesi successivi al
parto; Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino
(art. 54, co. 1 D. Lgs. 151/2001); il divieto opera in relazione alla condizione oggettiva
di gravidanza (art. 54, co. 2 D. Lgs. 151/2001); il divieto non si
applica in caso di colpa grave che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attivita' dell'azienda,
di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice e' stata assunta o per raggiungimento del termine, di esito
negativo della prova (art. 54, co. 3 D. Lgs. 151/2001); il licenziamento
intimato in violazione di queste disposizioni e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace (art. 54, co. 5 D. Lgs. 151/2001)
á
Le
disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche al lavoratore che
abbia preso congedo di paternita'
(art. 54, co. 7 D. Lgs. 151/2001)
á
Le
disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per il primo anno
dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di
incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla
comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento (art. 54, co. 9 D. Lgs. 151/2001)
á
La
richiesta di dimissioni presentata
dalla lavoratrice o la risoluzione
consensuale del rapporto concordata durante la gravidanza o i primi tre
anni (L. 92/2012) di vita del bambino deve
essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio (art. 55 D. Lgs. 151/2001); l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione
consensuale e' condizionata sospensivamente alla convalida (L. 92/2012)
á
Le
disposizioni relative alla convalida della richiesta di dimissioni o della
risoluzione consensuale si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per i primi tre anni (L.
92/2012) dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla
comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3
lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero
per ricevere la proposta di abbinamento (art. 55, co. 4 D. Lgs. 151/2001)
á
Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente
le modalita' temporali del divieto di
licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle
parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli
secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del
giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche
alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi
successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici
dipendenti; il licenziamento
irrogato nel periodo durante il quale vige il divieto di recesso e' nullo,
e non solo temporaneamente inefficace
á
Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che dall'inizio della gravidanza, purche'
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del
congedo di maternita' (2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
eventuali anticipi o posticipi previsti dalla legge; periodo eventualmente
intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; 3 mesi dopo il
parto, salvo i posticipi autorizzati), la
lavoratrice non puo' essere licenziata, salvo che per giusta causa;
le dimissioni in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti, se
non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalita' previste da art.
4 L. 92/2012; le assenze non giustificate entro i 5 gg, salvo che si
verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di
licenziamento della lavoratrice; disposizioni quasi identiche sono contenute
nel CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali; nota: l'applicazione di un CCNL e' di
fatto obbligatoria ai fini della stipula di contratto di soggiorno
á
Art. 14 co. 2 Conv. OIL 189/2011 impone agli Stati parte della convenzione di adottare, per i lavoratori
domestici, norme non meno favorevoli di quelle vigenti per gli altri
lavoratori, in materia di sicurezza sociale e di maternita'
á
Nota: circ. INPS 25/2013 ha chiarito che il contributo
dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato previsto da art. 2 co. 31 L. 92/2012, come modificato da art. 1
co. 250 L. 228/2012
non e' applicabile al rapporto di lavoro domestico, date le peculiarita' di quest'ultimo
Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori
della tutela della maternita' (torna all'indice del capitolo)
á
L'efficacia
delle dimissioni del lavoratore e
della risoluzione consensuale del
rapporto e' sospensivamente condizionata
alla convalida effettuata presso la
Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente
competenti o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale, ovvero alla
sottoscrizione di apposita dichiarazione
del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 L.
264/1949
á
Il lavoratore, se non ha sottoscritto la dichiarazione, e' invitato dal datore di lavoro, con una comunicazione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di
trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto, a presentarsi
presso la sede per l'effettuazione della convalida
o a sottoscrivere la dichiarazione;
la comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando
e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad
altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro,
ovvero e' consegnata al lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta
á
Nei 7 gg successivi alla ricezione dell'invito,
che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale; la forma
scritta della revoca non e' obbligatoria (circ. Minlavoro 18/7/2012: e' pero' necessario che venga comunque formalizzata
al fine di evitare dubbi sulla effettiva volonta' e, quindi, possibile
contenzioso)
á
Il rapporto si intende risolto, per il verificarsi della
condizione sospensiva, quando il lavoratore non aderisca, entro 7 gg (circ. Minlavoro 18/7/2012: giorni lavorativi) dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la sede per
l'effettuazione della convalida o ad apporre la sottoscrizione e non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale
á
Se, in mancanza di convalida e di sottoscrizione della dichiarazione, il datore
di lavoro non trasmette al
lavoratore, entro 30 gg dalla data
delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la
comunicazione contenente l'invito, le dimissioni (o, verosimilmeente, la
risoluzione consensuale) si considerano definitivamente prive di effetto
o
convalida non
richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri
nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede
qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie
garanzie di verifica della genuinita' del consenso
o
le convalide non
legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni
territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita'
istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione
di volonta' del lavoratore
á
Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 4 L.
92/2012 si applicano anche alle dimissioni nell'ambito del rapporto di lavoro domestico; nota: l'applicazione
di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula del contratto di
soggiorno, ma il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali, non
contiene disposizioni analoghe
Licenziamento e dimissioni (torna
all'indice del capitolo)
á
In caso di licenziamento o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato, da circ. Mininterno 19/5/2001; nota: legittimi solo per giusta causa – da art. 2119 c.c. –,
bencheĠ vi sia interesse di ambo le parti a non eccepire sullĠesistenza di
questa), che il datore di lavoro deve comunicare entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per lĠimpiego:
o
iscrizione del
lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di
mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le condizioni ai
sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo; note:
¤
dovrebbero
rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle
erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati
discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro
temporaneo, etc.)
¤
Sent. Cons. Stato 1229/2015: le disposizioni secondo cui la perdita del posto di
lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo
di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri
che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in
Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta
causa)
o
iscrizione del
lavoratore nellĠelenco anagrafico di
cui allĠart. 4 DPR 442/2000
(o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per
durata residua del permesso, ma comunque >
1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al
reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 92/2012), in caso
di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di
mobilitaĠ (previa presentazione del
lavoratore al Centro per lĠimpego, entro
40 gg. dalla conclusione del
rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ
immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo);
nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge,
ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri
sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti
bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o
rinnovo
del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con
durata tale da completare il periodo
di 1 anno o, se superiore, con la
durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal
lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012),
previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione
nelle liste di mobilita' o nell'elenco
anagrafico; giurisprudenza:
¤ TAR Campania:
il rinnovo non puo' essere negato
per il solo fatto che il rapporto di lavoro concluso ha avuto durata molto breve (ne', sembra
evincersi, per il fatto che non ha avuto
luogo l'iscrizione nell'elenco anagrafico; nel senso, invece, della necessita'
dell'iscrizione, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 2645/2015; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa,
di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent. Cons. Stato 3405/2014
¤ Sent. Cons. Stato 2645/2015:
-
la spettanza di
un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere
umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il
quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata
occupazione, puo' ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il
lasso di tempo concesso dalla norma; tuttavia, perche' la presunzione risulti
giustificata, occorre che nel periodo di validita' del permesso di soggiorno
per lavoro, un'attivita' lavorativa sia stata effettivamente svolta, producendo
un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite (mediante
l'apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacita'
lavorative
-
ai fini del
rilascio di un permesso per attesa occupazione, non e' sufficiente che lo
straniero al momento della domanda di rinnovo risulti iscritto al collocamento;
eventuali periodi di disoccupazione nel periodo di validita' del precedente
permesso debbono essere computati nel periodo annuale, potendosi rifiutare il
permesso nel caso in cui lo straniero abbia gia' accumulato un anno di
permanenza per reperire un lavoro (diversamente opinando, sarebbe agevole
eludere il requisito reddituale, e la connessa esigenza di contribuzione
fiscale e previdenziale da parte dello straniero, instaurando, in prossimita'
della scadenza del permesso e per una durata minima, rapporti di lavoro
meramente strumentali al rilascio di un nuovo permesso; nota: inammissibile estrapolazione dalle norme vigenti; in senso contrario, TAR Campania)
¤
Sent. Cons. Stato 1230/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato da assenza di reddito, senza concessione del
beneficio di un permesso per attesa occupazione, se al momento dell'adozione
del provvedimento e' gia' spirato il periodo di un anno che la legge concede
per trovare una nuova occupazione; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2645/2015 e Sent. Cons. Stato 2645/2015 (il fatto che l'appellante sia tornato in patria per
un lungo periodo non consente, quale motivo di forza maggiore, una deroga
ampliativa alla durata dell'attesa occupazione, posto che tale previsione
costituisce gia' una deroga al principio della necessaria percezione di un
reddito sufficiente al proprio sostentamento)
¤
TAR Lazio:
il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce
valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo
massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta
di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova
attivita' lavorativa
¤
Sent. Cons. Stato 1222/2015:
-
la possibilita'
di concedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione per un ulteriore
anno non e' necessariamente esclusa dal fatto che l'interessato se ne sia
avvalso per la residua quota di validita' del permesso di soggiorno
-
il fatto che lo
straniero sia stato in passato ripetutamente vittima di irregolarita'
retributive e contributive da parte dei datori di lavoro riconosciute e sanate
dal giudice del lavoro successivamente all'adozione del provvedimento di diniego
di rinnovo del permesso motiva il riesame del provvedimento e l'eventuale
rilascio di un permesso per attesa occupazione
¤
TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la
richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere
allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude
l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione
¤
Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso,
l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'istanza
di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del
sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di
disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D.
Lgs. 286/1998)
¤
Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo
ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o
disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro
vincolato da parte dell'Amministrazione, non potendo quindi l'omissione della
fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento
¤
Sent. Cons. Stato 1231/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
attesa occupazione scaduto, se non e' soddisfatto il requisito relativo ai
mezzi di sostentamento sufficienti
¤
TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato
sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo
di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria,
che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto
all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito)
¤
Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi,
di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso
per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il
criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto,
senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro
domestico recentemente avviato dall'interessato
o
per il
lavoratore straniero che sia rimasto invalido,
lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L. 68/1999
equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione
nellĠelenco anagrafico; nota: gli
stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai
7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e
riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma
conservazione delle facoltaĠ permesso
per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)
o
ulteriore
rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato in presenza di un contratto
di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[39]
o
in mancanza di
nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[40],
alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha
avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente
rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non
inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento,
anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012); note:
¤
oltre che il
reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro
accessorio (art. 48 co. 5 D. Lgs. 81/2015; tali redditi possono ora arrivare a
un totale di 7.000 euro per anno, in base ad art. 48 co. 1 D. Lgs. 81/2015[41]);
nota: formalmente, non e' possibile
procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico,
del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari
del contratto di soggiorno per lavoro); non e' chiaro se concorrano anche le
prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano
considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire
l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')
¤
non e' chiaro
se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di
reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per
una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente
disponibile
¤
non e' chiaro se
si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso
(difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)
¤
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in
relazione a uno straniero che abbia familiari
in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore
eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della
natura dei suoi legami socio-familiari
della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
¤
Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari
legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i
corrispondenti legami atti, a maggior
ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto
avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha
proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso
¤
Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la
considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a
determinare il diniego di rinnovo
¤
Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale (nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare!)
¤
TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero
precedentemente ricongiuntosi al nucleo
familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad
effettuare una ponderazione complessiva
degli interessi del richiedente al di
la' della mera sussistenza di
condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza
in Italia (incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso;
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa
piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare);
laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o
per l'ordine pubblico, l'interesse
dello straniero, gia' soggiornante
nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante
¤
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la
rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di
reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero
¤
Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
¤
Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego
di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il
rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
¤
Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero (va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria)
o
in mancanza
di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[42],
di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza
del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa;
nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali
il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta
stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno
del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota:
se lĠiscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a
meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un
permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni
a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; giurisprudenza:
¤
Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa
occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter
dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha
allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di
somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro)
¤
Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico
dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente
(verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di
rinnovo e' atto strettamente vincolato
o
il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad
opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello
Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli
elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di
fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
á
Sent. Cons. Stato 3674/2014, Sent. Cons. Stato 3677/2014, Sent. Cons. Stato 3904/2014:
o
art. 22 co. 11
D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012, fissa nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione
o
il periodo minimo di un anno previsto art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre
dal momento della concessione o del
rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro),
senza computare i periodi
precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali
irregolarita' amministrative sanabili
o
ai fini della
concessione del permesso per attesa
occupazione non possono richiedersi
requisiti di reddito e, solo decorso
il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova
occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno
á
Sent. Cons. Stato 4638/2014: se sono trascorsi
12 mesi dall'iscrizione al Centro per l'impiego, ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di risorse sufficienti; elementi sopraggiunti possono consentire il
rilascio o rinnovo del permesso solo se essi sono verificati e sufficientemente consolidati;
spetta pero' all'amministrazione riesaminare
tempestivamente la situazione su istanza
di parte e valutare la condotta dello straniero nel periodo successivo
nonche' la effettivita' e la costanza del rapporto di lavoro e delle relative
dichiarazioni di reddito
á
TAR Liguria:
ai fini del rinnovo del permesso per
attesa occupazione deve essere presa
in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare (nello stesso senso, quando si tratti di straniero
che abbia fatto ngresso per ricongiungimento, TAR Veneto),
sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo
di disoccupazione
á
La cessazione del rapporto di lavoro per
il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del
permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior
ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di
collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)
á
Disciplina della
NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):
o
la NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012
o
destinatari
della NASpI: lavoratori dipendenti
con esclusione dei dipendenti a
tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni e degli operai agricoli
o
NASpI riconosciuta
a lavoratori involontariamente
disoccupati che
¤
siano in stato
di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000
¤
possano far
valere, nei 4 anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
¤
possano far
valere, nei 12 mesi precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, 30
gg di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo
o
NASpI
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
e nei casi di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7
L. 604/1966
o
importo
della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o
0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi
< 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)
o
NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
o
alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
o
NASpI
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione
degli ultimi 4 anni; per gli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un
massimo di 78 settimane
o
erogazione della
NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai
percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti
o
il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non
gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio
o
il lavoratore
che instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza
del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e'
tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa
della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale
o
la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito
e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa;
riduzione della NASpi in caso di
svolgimento di attivita' autonoma
con reddito inferiore a quello compatibile
con la conservazione della condizione di disoccupazione
o
erogazione, in
via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi
(DIS-COLL)
o
erogazione, in
via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione
(per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che
abbiano usufruito integralmente
della NASpi entro il 31/12/2015; priorita'
per i lavoratori appartenenti a nuclei
familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al
pensionamento
á
L'eventuale trattamento di disoccupazione
involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal
territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota:
gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di
cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste dallo
stesso Regolamento CE 883/2004, dell'esportabilita'
delle misure relative al trattamento di disoccupazione
á
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
á
Le disposizioni
sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in
cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009); TAR Lazio
pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un
permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo
impossibilitato ad ottenerne il rinnovo
Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: almeno 60 gg.
prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo
á
Mancata
richiesta di rinnovo insanabile
(presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore) oltre 60 gg.
dopo la scadenza; in senso contrario,
Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati; TAR Toscana:
dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e
non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla
comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di
esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in
specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e
mezzo); il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il
permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza
maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine;
nello stesso senso, TAR Campania)
á
Necessaria per
il rinnovo la permanenza dei requisiti
previsti per il rilascio: in particolare, mezzi di sostentamento,
corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili
dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento;
da circ. Mininterno 19/5/2001)
á
Note:
o
il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad
opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello
Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli
elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di
fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
o
in caso di
scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato
a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la
necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e
il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di
cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso
allĠart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a
termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del
termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta
di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)
o
da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di
esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio); Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in
esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del
permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai
competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di
indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la
sussistenza dei requisiti debba essere
accertata dall'Amministrazione
á
Giurisprudenza:
o
la quantificazione riferita alle soglie di
reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve
tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
o
la soglia di
reddito non e' commisurabile al
periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di
assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione
non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva
potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia
reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche
alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in
negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non
ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di
tale situazione reddituale)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione,
dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
il diniego di
rinnovo per mancanza di reddito o di
attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio
idoneo, se lo straniero non ha fornito,
neanche in giudizio, elementi che
avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
o
la sussistenza
di reddito in misura almeno pari
allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o
la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR Toscana)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro
maturati, al momento della decisione
dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso
l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
o
la
disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla
stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno
(Trib. Bologna)
o
il fatto che
l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative
impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e
questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)
o
legittimo il
diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche
lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di
validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di
trascurabile entita', non rilevando i
redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi
sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita'
di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale
e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
o
ai fini del
rinnovo del permesso, si deve tener conto anche
dei redditi, prodotti in Italia o
all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia
imposizione, scontano gli oneri fiscali
in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a
infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del
permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di
interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia
pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita'
lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la
richiedente e' stata soggetta a cure
mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o
la norma sui
requisiti relativi alle risorse
economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere
affatto periodi nei quali tali requisiti possano
mancare, purche' tali periodi
siano limitati nel tempo e non
determinino una definitiva perdita
della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono
essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione
dei rinnovi, come irregolarita'
amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai
diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali
deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di
ricorrere al permesso per attesa
occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento
dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970
per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata
di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975
(TAR Veneto)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato
attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha
percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto)
o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di
insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria);
nello stesso senso, TAR Liguria,
che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto
all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e,
quindi, di un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione
(alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla
sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun
elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente
avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato
sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del
periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto
del fatto che il coniuge del
richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione,
dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi
familiari (TAR Lazio)
o
molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di
autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo
straniero trae almeno parte del proprio
sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento
deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo
nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza
di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare
attivita' di prostituzione; specularmente,
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
o
insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo
contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da
buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del
rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio
e TAR Lazio;
nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se il rapporto
di lavoro dichiarato e' fittizio; in
questo caso, lo straniero non puo'
far valere un diritto ad ottenere un
permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
o
illegittimo
il rifiuto del permesso per lavoro
subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si
basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti
svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico
all'indirizzo indicato nell'istanza, senza
pero' che siano riportati riferimenti
alle concrete attivita' di verifica
condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte
delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva
con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro
domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza
ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o
illegittimo
il diniego di conversione del
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se
l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino
di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse
pertinenze abitative, non
costituendo tali elementi prova idonea
a dimostrare la falsita' del contratto
di lavoro depositato in atti,
soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in
questione, ritualmente comunicata
all'amministrazione competente (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il
fatto che sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o
insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia
fittizia, se non suffragata da
elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore
di lavoro per presunta falsita' del
rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero,
dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero
comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o
in presenza di
un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta
paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata
produzione dei bollettini
relativi ai versamenti dei contributi
non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la
questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della
documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo
straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento
giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato
considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita'
del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello
stesso senso, TAR Campania,
in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui
il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato
stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare
che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo
rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale
comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto
rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia)
o
legittimo il
diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti,
risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli dell'amministrazione,
l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato assunto risulta di fatto inesistente e non ha mai
presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)
o
lo stato di
disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di
un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per
esempio, anche i risparmi accumulati
ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio,
TAR Lombardia)
o
rileva la
disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto
di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento
negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio:
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi
siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato,
il reddito derivante da un rapporto
stipulato poco tempo prima della
presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del
permesso in scadenza e' motivata
dall'assenza dello straniero dal
territorio nazionale per motivi familiari
o
si tiene conto
anche di elementi sopravvenuti,
soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento;
nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
o
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione
ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR Campania)
o
la possibilita'
di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana;
nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato
per attesa occupazione); sopravvenienze
successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su mancanza
del requisito di reddito, se
l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione
di un nuovo rapporto di lavoro
domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio
l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si
trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con
la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale
pretestuosita' e strumentalita'
del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di
elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
o
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione
dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in
caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo
puo' essere negato ovvero concesso
per un periodo limitato, salva
verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti
mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore
di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e
ottenuto l'ammissione al gratuito
patrocinio
o
il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo,
atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto);
nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione
di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto
documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona
fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo
rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al
rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente
la mera proposta di contratto di
lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno
straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere
concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di
trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)
o
per uno
straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente
anche il reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto,
TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione (TAR Veneto);
la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche
in sede di rinnovo del permesso per motivi
diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana);
la presenza di figli minori va
tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di
figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per
uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento,
ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza
di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR Lazio)
o
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia
prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria,
Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso
opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che
non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito
della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia
anagrafica -, che si dichiara disponibile
a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato
disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la
tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a
imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria
(illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base
alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli
assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di
regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era
stato espulso con altre generalita'
ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa
circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
di durata di 9 mesi, rilasciato (con
dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)
á
Durata del
permesso rinnovato (nota: essendo la durata disciplinata esplicitamente dal D.
Lgs. 286/1998, si applica la deroga alla regola principale di durata non superiore
a quella di rilascio):
o
< 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o
durata del
rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta
e dell'originale del permesso in
scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che
cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,
o
puo' ottenere il
nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e'
consentito il reingresso in Italia
in esenzione da visto di reingresso, da soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso
scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti
sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento,
la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto
il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen
(limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste
italiane della richiesta di rinnovo,
se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo
14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio
e rinnovo della carta di identita',
con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il
rilascio dell'attestato di conducente
da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL
piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale
dell'impresa)
o
puo' presentare
richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
puo'
immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)
á
La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis
D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
o
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[43]
o
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
á
Nota: di
fatto impossibile procedere alla compilazione del modello Unificato-LAV o, per lavoro domestico,
della comunicazione all'INPS quando
il permesso sia scaduto da meno di
60 gg, ma non sia ancora stata presentata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
in queste situazioni, il lavoratore che potrebbe essere assunto non e' in grado
di indicare nella richiesta di rinnovo l'esistenza di un contratto di lavoro;
deve cosi' avvalersi, nell'immediato, di un rinnovo per attesa occupazione
á
Nelle more del
rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale
(Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino -
verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della
domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')
á
Nota: quanto e'
consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe
esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso UE
slp; nella prassi, questa estensione non e' sempre riconosciuta in
relazione a tutti gli aspetti
Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (torna
all'indice del capitolo)
á
Per
lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro non e' richiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (D. Lgs. 40/2014, che ha
soppresso art. 36-bis DPR 394/1999)[44]
á
Nota: gli
impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto
di soggiorno per lavoro sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro
domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis e di art.
36-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica
del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se,
invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro
saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
á
Nota:
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 40/2014, TAR Lombardia affermava che, se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero
ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo
Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i
contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Obbligo di comunicazione al Centro per lĠimpiego competente (o, per lavoro domestico,
all'INPS, da L. 2/2009)
per ogni rapporto di lavoro
subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale; circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009: con eccezione del lavoro accessorio), di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio
lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche'
quelle relative all'instaurazione di un rapporto di tirocinio (Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni
formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando
lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia
effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a
provvedere alle assicurazioni obbligatorie) o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato, in relazione a
o
instaurazione del rapporto, entro il giorno
precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006);
si applica anche al lavoro domestico
(circ. INPS 17/2/2009); eccezioni
(circ. Minlavoro 28/11/2011):
¤
per rapporti di
lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20
del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)
¤
per rapporti che
si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del
mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)
¤
per rapporti di
somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese
successivo all'assunzione (L. 296/2006)
o
ogni variazione (proroga, trasformazione,
cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro
conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione
sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
á
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come
rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il
rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto
che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da
parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
á
TAR Campania:
la mancata comunicazione del mutamento del luogo
di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita'
amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego
di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
á
Per rapporti di
lavoro diversi da quello domestico, gli obblighi
di comunicazione si considerano assolti
(art. 17 co. 1 L. 35/2012: incluso quello di trasmissione del contratto di
soggiorno allo Sportello Unico) quando sia stato inviato telematicamente al
servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006);
Circ. Minlavoro 28/11/2011: il Modello
Unificato-Lav (in vigore dal 30/4/2011), che include campi relativi alla
sussistenza della sistemazione
alloggiativa e all'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio, sostituisce il Modello Q per la comunicazione allo Sportello Unico della
stipulazione di contratto di soggiorno; eccezioni
(circ. Minlavoro 28/11/2011):
á
per rapporti che
si svolgono su una nave, il modello e' Unimare
á
per rapporti di
somministrazione, il modello e' UniSOMM
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad
opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello
Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli
elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di
fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
á
Nell'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi
informatici predisposti per la trasmissione dei modelli, il datore di lavoro e'
comunque tenuto ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza,
utilizzando il modulo Unificato Urg
ad un fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dalle regioni; resta
fermo l'obbligo di invio della
comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo (Decreto Minlavoro 30/10/2007 e Nota Minlavoro)
á
Per lavoro domestico, gli obblighi di
comunicazione si considerano assolti
quando siano stati trasmessi all'INPS
(art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009,
circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli
semplificati per assunzione
o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009); circ. INPS 17/2/2009: si applicano gli stessi termini temporali previsti
per il lavoro subordinato; consentita solo (circ. INPS 49/2011) la trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) e la trasmissione via Internet, in entrambi i casi
previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011); quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la
comunicazione e' stata ricevuta (Decreto Minlavoro 30/10/2007); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg
dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto
termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
á
Nota: nel
Modello Unificato-Lav, alla voce "Scadenza del permesso di
soggiorno", e' previsto che possa esere inserita la data convenzionale
01/01/1900 in caso di lavoratore in attesa di rilascio del primo permesso; non
e' pero' contemplata la possibilita' di assumere nei primi 60 gg dopo la
scadenza del permesso
á
Soppresso
l'obbligo di comunicazione allo
Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni
del rapporto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[45]
Diritti del lavoratore straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
Garantiti a
tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani (Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la paritaĠ si estende a
tutte le attivita' non riservate all'italiano
á
Sono garantiti i
diritti fondamentali di ogni lavoratore
migrante, a prescindere dalla
regolarita' del soggiorno (art. 1 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998)
á
Il lavoratore migrante irregolarmente soggiornante, nei casi
in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficia, per se stesso e per i
familiari, della parita' di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di
retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni (art. 9 Convenzione OIL n. 143/1975 e, riguardo al diritto alla retribuzione, art. 2126 c.c.)
á
Note:
o
benche' il
nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le
convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive
direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)
o
art. 10, co. 2 Cost. non
assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste
sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo
vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le
norme sullo straniero (Trib. Milano,
che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR 382/1980
(che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione
di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
¤
Sent. Corte
Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto
comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di
lavoro con i lettori universitari
quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
¤
benche' il
diritto comunitario non si applichi
a situazioni puramente interne di
uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
¤
la connessione della situazione interna
con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita',
come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a
una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel
territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera
circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
¤
in presenza di
una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano
fruito della libera circolazione
¤
art. 1 L.
943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs.
286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
¤
quando le norme
interne prevedono la parificazione
tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti
dal diritto comunitario si applicano
anche, per il tramite di quelle
norme interne, al cittadino straniero
á
Trib. Voghera: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis
D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) nella parte in cui
non prevede una deroga all'obbligo di
denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento
di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento
danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato
verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998,
anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno,
dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)
á
L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1
e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lĠapprendimento della lingua italiana,
consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini
stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative
volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione
all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo
in Sent. Corte Giust. C-270/13
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi
esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente
dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito
allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la
Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della
sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
Gli infermieri professionali (con titolo
riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato
(circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile;
Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie
pubbliche:
o
lĠassunzione da
parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta
di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o
il nulla-osta
puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o
non e'
consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o
il
riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta
da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente
per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine
professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo'
essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
nota: prima che
venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella
struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987;
in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass.
24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a
tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure,
considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte
di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto
di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato
differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato
ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non
idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna
delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
á
Accesso
all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014,
art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931
(Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il
requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai
lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L.
628/1952); in precedenza, si erano
registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:
o
tali imprese si
configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla
loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del
personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o
le disposizioni
di cui all'all. A RD 148/1931 sono
derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non
ha intaccato il requisito di cittadinanza
o
secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
¤
sono state
implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
¤
violano il
principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
¤
violano la
normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la
disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi
l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso
al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o
Trib. Milano
(richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
¤
l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche
alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori"
(coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
¤
la previsione
del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione
di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che
preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di
partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
¤
attivita' che non
comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu'
precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso
senso, Trib. Milano:
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi)
o
Trib. Torino:
e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione
del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani
GTT s.p.a. di Torino
o
Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione
europea: la clausola di cittadinanza
di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale
viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito
dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini
comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione
internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al
quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
á
Parere UNAR
(emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa
Interculturale): la norma di L. 47/1948
che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o
periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto
di art. 9 L. 52/1996)
potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di
art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib.
Milano e Trib. Brescia
á
Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in
Italia ed iscritto all'albo dei
giornalisti, ha diritto a diventare direttore
responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948
deve ritenersi abrogata per
incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra
straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2
D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di
registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli
uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere,
specificando che
o
qualora i
Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento
puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero
adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base
di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o
nel corso di
tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di
costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948
(nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non
essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
á
Trib. Torino:
o
art. 3 L. 47/1948,
che impone che il direttore responsabile
di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998
(parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di
diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12
lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE
slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o
pur essendovi un
possibile contrasto con art. 21 Cost., che
sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad
autorizzazioni o censure, non puo'
essere sollevata la questione di legittimita'
costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo
e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo'
procedere ad adottare una interpretazione
costituzionalmente orientata
á
Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale
Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del
Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una
cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino)
l'iscrizione della testata giornalistica
che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di
cittadinanza italiana (comunicato ASGI)
á
L'Associazione
Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda
di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore
responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere
l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della
cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI)
á
Trib. Milano:
illegittima l'esclusione del titolare di
permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per
attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita',
prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a
cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere
espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo
spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la
formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso
ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo
straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita'
precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3
co. 2 lett. a L. 12/1979
non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente
lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta
il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di
cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno
á
Trib. Milano:
i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti pubblici
economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si applica l'art.
70, co. 13 D. Lgs. 165/2001
á
Trib. Milano
(su ricorso
presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del
Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e
delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali,
per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri
di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova
e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui
Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le
selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi
á
Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto
dal Ministero per i Beni Culturali per lĠassunzione di personale appartenente
alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra
i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria,
escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla
base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque,
il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi
dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)
á
Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di
sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per
all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e
comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando,
consentendo la partecipazione anche dei cittadini
á
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2
co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
á
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani,
e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i
cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento
di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio
logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di
modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione
delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le
domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza
del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in
posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri
ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in
lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del
MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e
valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano
collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani
á
Trib. Verona:
discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale
(AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto
che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della
disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche
il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase
funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il
principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro,
sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale
ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle
fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se
anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino
la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di
questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di
ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia
essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati
impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione
del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto
preclusivo della partecipazione)
á
Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso,
in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere
professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della
evidente fondatezza del ricorso e del periculum
in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio
previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di
cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi
delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto
della ricorrente alla partecipazione
á
TAR Lazio:
rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione
di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili
degli Sportelli Unici sulla base di
una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la
cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando
erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata
anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale
consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare
alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di
partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del
bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla
procedura di determinati soggetti
á
Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche'
le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della
cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di
lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato,
coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di
alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per
diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani e
comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i
termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento
originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso
senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni
italiani, Parere UNAR
e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)
á
L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri
á
Riaperti, a
seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per
la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della
Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente
soggiornanti, in un primo tempo esclusi
á
Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando,
nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per
l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini
formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione
europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato,
con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento
del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)
á
Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando
di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri,
inizialmente esclusi
á
A seguito
dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti
del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di
personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di
parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato
il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la
questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita
altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla
successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni
che assumera' a seguito di tale revoca
á
Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima
verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta
Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune
anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla
legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta
á
Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei
concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri
á
Presentato
ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione
specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti
nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo
svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i
cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI
con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato
sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici,
potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati
á
Parere UNAR:
si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione
in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di
accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di
trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni,
osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di
specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di
convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo
straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
á
La Regione Valle
d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR,
ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con
il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato
dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
á
Trib. Udine:
il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale,
trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera'
svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica
amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla
base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito
della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato,
con delibera,
la precedente delibera di esclusione della candidata
á
Lettera dell'ASGI al Ministro dellĠIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la
Cooperazione internazionale e lĠIntegrazione e allĠUNAR per segnalare come
illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto
dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di
sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in
considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione
allĠinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che
dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lĠattivita' lavorativa per la
quale sono abilitati; Trib. Roma:
le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse,
dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi
generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp
e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare
il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la
possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare
come insegnanti
á
Lettera dell'ASGI al direttore generale dellĠASL di Olbia con cui si chiede di chiarire
esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri,
dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso
senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975
á
Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi
strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione
(benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone
quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione
á
Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del
requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di
pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il
Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando
á
Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere
discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellĠOrdine che impone il
requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
á
A seguito delle
azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il
Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di
concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi,
assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)
á
A seguito di
lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che
aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico
per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che
escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto,
prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20
giorni
á
Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala
l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
per la copertura di posti vacanti nellĠOrchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e
comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha
accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un
provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione
á
Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato
dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso
pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore
in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la
Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse
di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della
cittadinanza comunitaria ai fini dellĠammissione ai predetti bandi, consentendo
agli stranieri di partecipare a queste selezioni
á
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza
di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio
di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione
del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
á
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
á
Un bando
dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i
requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)
á
Una Nota ASGI
segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di
personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione
pubblica:
o
le violazioni
riscontrate risultano di tre tipi:
¤
alla voce
"requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria
o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di
trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una
tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato
legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a
determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto
originario di accesso
¤
e' indicato
espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
¤
l'inclusione di
un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a
partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica
amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi
alcuna limitazione
o
enti che hanno
emesso bandi illegittimi:
¤
Ferrovie
Circumetnea
¤
Banca d'Italia
(60 coadiutori)
¤
Ospedale
Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
¤
Ordine degli
avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
¤
Comune di
Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
¤
Casa di riposo
Cassinelli (cuoco); bando sospeso
¤
ANAS (spalatori
neve): ammessi solo cittadini italiani
¤
MIUR
(graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad
Ascoli Piceno
¤
Unione di Comuni
Reno Galliera (funzionario tecnico)
¤
Azienda
regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
¤
Azienda
ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo
determinato)
¤
Comune di
Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari;
bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
¤
A.Di.S.U.
"L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto
allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari
legale); bando poi modificato
¤
Munianum SPA,
societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini
italiani
¤
Azienda
sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un
dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e'
aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari
¤
Comune di Acerra
(elenco/short list di esperti per
l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa
"Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini
italiani o comunitari
á
Il Comune di
Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore
amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei
soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di
permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di
protezione internazionale (com. ASGI)
á
A seguito di
lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della
Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza
italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla
pubblicazione di un avviso,
lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli
stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda
inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)
á
A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini
italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica
dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli
cittadini stranieri illegittimamente esclusi
á
Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al
Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia
esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di
limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in
esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di
spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non
e' neanche pubblica amministrazione)
á
Il titolare
dello status di rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria sono
equiparati (D. Lgs. 251/2007, come
modificato da L. 97/2013)[46]
al cittadino comunitario riguardo
all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso
all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
á
Il familiare straniero di cittadino
comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente)
accede all'impiego alle dipendenze
della pubblica amministrazione a
parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e
art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso
dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima
dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare
straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea
á
Il titolare di
permesso UE slp accede all'impiego
alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D.
Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo
l'esclusione delle attivita' che
comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri
á
Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che
comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita'
risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co.
14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a
cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la
precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione,
riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica
amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario
á
Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province
italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso
pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle
modifiche introdotte dalla L. 97/2013
á
Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale
amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e
comunitari (Allegato D1,
Allegato D2
e Allegato H);
l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che
corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i
familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di
protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione
delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA
á
Note:
o
in tutti i casi
di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo
tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari
di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di
frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale
atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra
possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo
abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o
il Ministro per
gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo
in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al
momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire
con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e'
consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore
straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a
valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che
espliciti definitivamente la parificazione,
ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa
e il cittadino comunitario
o
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di
escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente
contemplati
o
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
o
l'uguaglianza
tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o
art. 27 D. Lgs.
286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto
cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere
considerato "riservato all'italiano")
o
se il
comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni
normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e'
comportamento illecito
o
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
o
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
á
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani,
e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i
cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento
di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio
logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di
modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in
autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base
della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non
collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini
stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione
in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del
MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e
valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano
collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani
á
Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori
stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo
contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si
trattava di posti a tempo determinato)
Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per lavoro subordinato
o
eĠ iscritto
obbligatoriamente al SSN
o
accede alle
misure di edilizia popolare e ai
servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito
agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e
impegnato in regolare attivitaĠ
lavorativa subordinata o autonoma
o
eĠ parificato
allĠitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai
sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata
illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto
fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno
o
accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo
riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)
o
puoĠ chiedere il
ricongiungimento familiare (se in
possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto
eĠ di durata > 1 anno)
o
puoĠ svolgere
attivitaĠ di lavoro subordinato diversa
da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoĠ svolgere
attivitaĠ di lavoro autonomo, previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli
altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale
acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1
Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ
effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento
effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno
che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio
di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno
alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti
previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana:
insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura
autonoma; Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza
di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di
sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)
o
puoĠ convertire
il permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita
("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza
elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di
disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi
di formazione e riqualificazione
professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)
o
accede ai
servizi di patronato (art. 22, co.
14, T.U.)
Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
Consentita
lĠassunzione (fatti salvi i requisiti di etaĠ) anche di titolari di
o
permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di
soggiorno, in quanto familiari
stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno
(D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia
qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in
base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito
della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle
funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o
permesso per
lavoro autonomo (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per
motivi familiari (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad
art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co.
1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile
soddisfare i requisiti di cui all'art.
32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica
i minori comunque affidati, inclusi
quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti
a tutela ai minori titolari di
permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque"
nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori
accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del
permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto
di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto
all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in
presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come
modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a
prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di
significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso
per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi?
– di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)
o
permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs.
251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1,
lettera c, Regolamento)
o
permesso per
motivi umanitari per protezione sociale
o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs.
25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la Corte d'Appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi,
secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita'
remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio
e TAR Lazio)
á
Nota: All. 2 alla circ. INPS 17/2/2009 menziona un insieme vasto di permessi di soggiorno
abilitanti al lavoro, che include, oltre al permesso per adozione e attesa
cittadinanza, quello per affari, attesa status apolidia, minore eta', missione,
motivi di giustizia, motivi religiosi, residenza elettiva, etc.; viene
menzionato anche un permesso per "lavoro subordinato a seguito di
vertenza"
á
Nel permesso di soggiorno che autorizzi
l'esercizio di attivita' lavorativa
secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la
dicitura "perm. unico lavoro",
salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o
titolari di
permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o
che soggiornino
per lavoro stagionale
o
che soggiornino
per lavoro autonomo (nota:
l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro
autonomo)
o
ammessi al di
fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente
specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di
appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o collocate alla pari
o
che soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta
o
che soggiornano
per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o
che soggiornano
per motivi di studio o formazione
á Note:
o la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la
possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le
disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri
¤ che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione
¤ che godono, insieme
ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
¤ che sono distaccati,
per la durata del distacco
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
¤ che sono autorizzati
a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero
hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione sul loro status
¤ che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono titolari di
permesso UE slp
¤ il cui
allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato
membro come lavoratori autonomi
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per
svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in
uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
¤ che sono stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di
studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o
il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
¤
lavoro
subordinato
¤
permesso UE slp
¤
motivi familiari
¤
attesa occupazione
¤
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
¤
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
¤
Carta blu UE
¤
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
á
Non eĠ richiesto il nulla-osta al lavoro, ma
la previa iscrizione nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto eĠ giaĠ in corso,
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (citata esplicitamente solo
per titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari, motivi
umanitari, integrazione del minore; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006
- o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)
á
Note:
o
la possibilita'
di iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso
di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla
paritaĠ di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co.
3, T.U.)
o
circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di
richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di
svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul
territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista
dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di
Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o
circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle
liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o
circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per
i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011
á
La stipula di contratto di soggiorno in caso di
assunzione di stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato e' richiesta
solo ai fini dell'eventuale conversione
del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005); nota:
formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione
all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per
lavoro
á
Le parti
concludono il contratto di soggiorno
per lavoro direttamente e autonomamente,
al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa
all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro
domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con
copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
Lavoro accessorio (artt. 48 e 49 D. Lgs. 81/2015)[47]:
o
i redditi non
possono superare i 7.000 euro l'anno[48];
il limite e' di 3.000 euro l'anno netti per i percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito
o
le somme
corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore non
possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno; qualora vengano
superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il
rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o
di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivit di impresa o
professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una
dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ. Minlavoro 18/1/2013)
o
prestazioni di
lavoro accessorio possono essere effettuate anche in agricoltura,
¤
per attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di
carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'
¤
per attivita'
agricole svolte da soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli, a favore di soggetti esonerati da imposte e
altri obblighi perche' prevedono di realizzare, nel corso dell'anno, un volume
d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti
o
per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti
acquistano esclusivamente attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di
buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle
risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; nelle more della
emanazione del decreto il valore nominale del buono orario e' fissato in 10
euro, e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale
o
i committenti
non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le
rivendite autorizzate
o
i committenti
imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo
accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla
direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica,
i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo
della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg
successivi (nota: non e' chiaro se
questo significhi che i buoni debbano essere utilizzati necessariamente entro
30 gg dall'acquisto[49])
o
il prestatore di
lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario
(individuato con decreto del Ministro del lavoro), successivamente
all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio; il concessionario versa anche i contributi previdenziali
all'INPS (13% del valore nominale del buono) e all'INAIL (7% del valore nominale
del buono)
o
il compenso e'
esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio
o
i compensi
percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
á
Art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia stabilisce che gli Stati membri della Comunita' europea e la
Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione
dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi
territori in situazione regolare quanto al soggiorno e allĠoccupazione
(clausola di stand still)
á
Sent. Corte Giust. C-225/12:
o
in base ad art.
13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di
uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della
situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni
sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e,
eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali
condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di
circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo,
il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il
soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di
soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola
o
in base allo
stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio
che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di
soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al
soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione
regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione
stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il
diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato
o
in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che
consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di
un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale
condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della
decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga
durata sono soddisfatte; nota:
"permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia
stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido
solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"
Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso
(torna all'indice del capitolo)
á
PuoĠ ottenere la
conversione del permesso di
soggiorno in permesso per lavoro
subordinato
o
extra quote
o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
¤
lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b,
Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati
contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
¤
motivi familiari, previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3
Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte
del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o
separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i
requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari
di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore
della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso,
con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della
legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha
mai avuto luogo, TAR Toscana)
¤
studio,
prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno,
per le conversioni effettuate da
soggetti che al compimento della maggiore
etaĠ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio
o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle
quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (nel senso, invece,
della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
¤
studio,
per chi abbia conseguito in Italia il dottorato
di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[50],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
-
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
-
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
studio,
per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio,
che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela),
al compimento della maggiore etaĠ,
con detrazione dalle quote annuali per l'anno
successivo (da art. 3, co. 4, DPR
100/2004)
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo; da
art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L.
129/2011):
-
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia
dato parere favorevole (art. 32, co.
1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia:
la mancanza del parere del Comitato minori non
e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato
che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica
amministrazione il cui onere non e'
posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e'
presentata utilizzando apposito modello
-
che il gestore del programma di integrazione
certifichi con idonea documentazione che il minore
Ĵ
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
Ĵ
eĠ stato
inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel
registro presso la Presidenza del Consiglio
Ĵ
dispone di un alloggio
Ĵ
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto
di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro
come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del
Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto
mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione
all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)
¤
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui
all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi
umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile
anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo,
dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente
convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione
temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica)
¤
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le
modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio;
in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di
attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente,
Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti
delle parti attrici del giudizio
o
entro quote,
il titolare di permesso per
¤
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione
successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i
quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote
dell'anno successivo; note:
-
la richiesta va
presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
-
negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
lavoro stagionale; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del
rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la
richiesta di conversione del permesso, il modulo vb,
che richiede l'indicazione del CCNL applicato; la conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello
Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima
stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in
patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia,
l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non
inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota:
evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in precedenza, giurisprudenza
contrastante:
-
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
-
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto
dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora
verificato; nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
¤
motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998
(TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana);
nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote; in senso
molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
á
Nota: in
assenza di esplicite preclusioni, la conversione
di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe
sempre essere consentita sulla base di art.
5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla
legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso
per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria,
e in relazione alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso
per lavoro, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana,
TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote); nel
senso del carattere vincolante
di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata
presentata in modo rituale o meno); in senso
molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
á
Richiesta
la stipula di contratto di soggiorno
ai fini della conversione del
permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico,
attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della
conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012)
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato
l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre
giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)
á
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro
stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile
fin dalla prima stagione
á
Puo' ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previo rilascio del
nulla-osta al lavoro (entro quote,
da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.; in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) e stipula del contratto di soggiorno il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro (da D. Lgs. 3/2007)
á
Ai fini del
rilascio del nulla-osta al lavoro
per il titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro si prescinde
dal requisito di residenza all'estero
(da D. Lgs. 3/2007); dello stesso esonero godono i familiari di tale straniero che siano in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente,
di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello
straniero titolare del permesso UE slp); nota:
se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia,
accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in
considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al
rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto
di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro
Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)
á
TAR Liguria:
nel rifiutare la conversione del permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte
di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante
in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola
in Italia), l'amministrazione deve,
si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma
e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si
frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza
di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente
formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse
sotto-quote)
Sanzioni (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione
da 6 mesi a 3 anni e multa (L.
125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore impiegato)
per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di
validitaĠ o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
á
Note:
o
la punibilita'
sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o
ai fini della
configurabilita' del reato, non rileva
la delimitazione temporale
dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o
perche' la
condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi
relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto
cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile
il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota:
la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo
aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di
soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto
o
il fatto che il
lavoratore straniero ottenga successivamente
il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della
condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di
permesso ne' la punibilita' del
reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del
lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della
societa') se ne avvale tenendo alle
proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o
il contratto di lavoro, in mancanza delle
condizioni di soggiorno idonee, e' nullo:
non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi
connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il
datore di lavoro in materia di retribuzione
(salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo
retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di
titolo di soggiorno idoneo si presume,
ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo,
fiscale e accessorio, che il rapporto
sia durato almeno 3 mesi, salvo
prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che
subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di
insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso
di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di
soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita'
di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione,
che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro
davanti agli organi giurisdizionali nazionali
o
il committente di una prestazione di
lavoro genuinamente autonoma da
parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa
per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da
art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis
D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
¤
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
o
quanto e' consentito
nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle
proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra
o extra-murarie) non eĠ punibile ai
sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in
un documento di associazioni di Brescia)
á
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come
rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il
rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto
che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da
parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
á
Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di
straniero sprovvisto di titolo di
soggiorno idoneo sono aumentate
da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012)
o
sono piu' di 3
o
sono minori in eta' non lavorativa
o
sono sottoposti
alle altre condizioni di particolare
sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p.
(verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art.
603-bis co. 3 c.p.,
infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni"
puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta'
dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare
sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle
disposizioni relative al rilascio del permesso
á
E' applicata, in
sede di condanna, anche la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio
del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in
caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento
del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati
per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il
40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009,
per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
minori stranieri non accompagnati
á
In caso di
condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno
idoneo, all'ente che li ha occupati
si applica la sanzione pecuniaria da
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un
massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della
sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica,
al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo
dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in
realta' elenca solo aggravanti
á
Mininterno e
Minlavoro determinano con decreto le
modalita' e i termini per garantire
agli stranieri interessati le informazioni
relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle
ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in
attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE osserva
come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia
á
Il Minlavoro
provvede ad effettuare controlli
adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti,
sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita'
in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il
Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni
effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di
datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che
nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione
di vigilanza nei confronti delle imprese
gestite da minoranze etniche o
organizzate con l'impiego di lavoratori
di tali minoranze
á
Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
o
21.701 ispezioni
o
76.391 posizioni
lavorative controllate
o
802 persone
indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
á
Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013
dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
o
139.624 aziende
ispezionate
o
73.514 aziende
in posizione irregolare rilevate
o
115.919
lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione
totalmente irregolare
o
1.091 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
á
Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
o
9.722 lavoratori
controllati
o
4.809 lavoratori
in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione
lavorativa totalmente irregolare
o
406 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
á
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002,
come modificata da L. 183/2010
(ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun
lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000;
circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione
evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione
complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando
gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973;
la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti
- la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni
erogate) e da art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014
(importo delle sanzioni di cui all'art. 3 d.l. 12/2002
aumentato del 30%), applicabile in
caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro
privati, in nero (L. 183/2010:
individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta
assorbita dall'applicazione della maxisanzione),
o
si cumula con
quelle previste
¤
all'art. 22, co.
12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di
idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di
lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche
in caso di
¤
utilizzazione in
rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto
di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di
lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)
¤
prestazioni da
parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di
lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze;
soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto,
comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza
che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965
¤
asserita
attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in
assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
somministrazione
di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo
giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle
dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione
deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non
sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione
necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e
funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)
o
non si applica
in caso di
¤
rapporto di
lavoro domestico (L. 183/2010)
¤
rapporto
genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione
con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta
pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo,
la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14
D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta
qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che
si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di
lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei
tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore,
ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della
tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
esonero
dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per
cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del
personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente
numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
regolarizzazione
spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di
ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della
scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione
al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita'
della comunicazione tardiva);
-
dopo la scadenza
per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del
datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il
pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8,
lettera b L. 388/2000)
entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data
effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
¤
affidamento del
datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni
di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche'
il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via
fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso
soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
evidente
volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante
dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato
come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
á
Sanzione ridotta
(ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata
di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14
co. 1 lettera b L. 9/2014),
quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente
all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro
regolare (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010)
á
Il datore di
lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione
agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta:
o
euro 3000 per
lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o
2000 euro per
lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
á
In relazione
alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002,
non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[51];
per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014,
pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto,
a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010),
mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la
sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per
giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro
piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il
momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di
quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta
á
Sono
sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale
dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente
al momento della cessazione dell'illecito
á
Legittimati ad
irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco
e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia
delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
á
Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e
retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche'
si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti
di legge
á
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come
rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il
rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto
che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da
parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non
puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto
in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si
aggiungano fattori di ulteriore e
piu' stringente incidenza sulla liberta'
personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di
saldare il debito contratto con chi
abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello
stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si
impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte
esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che
sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento
dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente
disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere
la liberta' di autodeterminazione; nello
stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto
debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle
proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado
materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di
art. 572 c.p., se
(come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura
"parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza
di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro,
consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli
uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del
rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o
la minaccia di licenziamento rivolta al
dipendente al fine di fargli accettare
condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non
corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
á
Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:
o
il datore di lavoro deve essere obbligato
a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per
tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e'
imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore
stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o
nei casi in cui
e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato
contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino
a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o
il datore di
lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi,
appalti pubblici, con la
restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
in caso di
irregolarita' compiute da un subappaltatore,
anche il committente del subappalto
puo' essere ritenuto responsabile,
qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o
l'appaltante che
ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla
legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito
una definizione di "debita
diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
i lavoratori
stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il
datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza fornita per la presentazione
della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Mercato del lavoro:
o
retribuzione
netta mensile media
¤
nel 2014,
distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e
cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
italiani: fino a
800 euro, 15,2%; 801-1.200 euro, 28,6%; 1.201-1.600 euro, 13,4%; 1.601-2.000
euro, 13,4%; oltre 2.000 euro, 8,3%
-
comunitari: fino
a 800 euro, 38,1%; 801-1.200 euro, 36,5%; 1.201-1.600 euro, 18,7%; 1.601-2.000
euro, 4,1%; oltre 2.000 euro, 2,5%
-
stranieri: fino
a 800 euro, 39,6%; 801-1.200 euro, 41,2%; 1.201-1.600 euro, 16,0%; 1.601-2.000
euro, 2,6%; oltre 2.000 euro, 0,6%
¤
nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.304
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 968 euro
¤
nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.300
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 986 euro
¤
quarto trimestre
2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto
alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
media: 973
(-24.5%)
-
per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937
(-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%);
Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia
Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche,
917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%);
Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%);
Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)
-
per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine,
790 (-30.5%)
-
per settore: trasporti/magazzini, 1.257
(-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%);
manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti,
923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%);
servizi alle persone, 717 (-22.2%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 936
(7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma
superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)
-
per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34
anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64
anni, 894 (-38,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo
determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.037;
America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994
-
retribuzione
annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune
nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395
(4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)
¤
nel 2011 (II
trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)
-
italiani: 1.299
euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria
1.365; nei servizi 1.293)
-
comunitari:
1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro;
nell'industria 1.275; nei servizi 949)
-
stranieri: 978
euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria
1.162; nei servizi 867)
¤
quarto trimestre
2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto
alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978
(-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%);
Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia
Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche,
951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775
(-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718
(-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150
(-0.5%)
-
per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine,
797 (-29.4%)
-
per settore: trasporti e comunicazioni,
1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi
sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%);
alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%);
agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 934
(2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma
superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
-
per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34
anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64
anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo
determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100
(-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.055;
America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
¤
nel 2010 (da
un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):
-
italiani: 1.284
euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura
1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellĠistruzione e sanita' 1.408)
-
stranieri
(verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro;
nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese
901; nellĠistruzione e sanita' 1.104)
¤
nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):
-
italiani: 1.258
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 971 euro
¤
nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.239
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 973 euro
¤
nel 2008-2009,
correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):
-
italiani: 13.405
euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media
superiore), 26.257 (laurea)
-
stranieri:
11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360
(media superiore), 14.806 (laurea)
o
partecipazione al mercato del lavoro,
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 63,1%
(nota: dati rielaborati correggendo
le sciocchezze contenute nel Rapporto)
Ĵ
comunitari:
74,9%
Ĵ
stranieri: 68,2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 55,4%
Ĵ
comunitari:
62,6%
Ĵ
stranieri:
56,7%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 12,2%
Ĵ
comunitari:
15,7%
Ĵ
stranieri: 17,4%
¤
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 62,7%
Ĵ
comunitari:
74,9%
Ĵ
stranieri: 68,2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 55,3%
Ĵ
comunitari:
63,0%
Ĵ
stranieri:
55,9%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 11,5%
Ĵ
comunitari:
15,8%
Ĵ
stranieri: 18,0%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 62,9%
Ĵ
comunitari: 75,4%
Ĵ
stranieri: 68,4%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,4%
Ĵ
comunitari:
65,4%
Ĵ
stranieri:
58,6%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 10,3%
Ĵ
comunitari:
13,3%
Ĵ
stranieri: 14,5%
-
numero di
occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati):
Ĵ
italiani:
20.564.681
Ĵ
stranieri: 2.334.048
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 61,4%
Ĵ
comunitari:
75,4%
Ĵ
stranieri: 68,9%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,5%
Ĵ
comunitari:
66,5%
Ĵ
stranieri :
60,4%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 8,0%
Ĵ
comunitari:
11,8%
Ĵ
stranieri: 12,3%
¤
nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 61,4%
Ĵ
comunitari:
76,3%
Ĵ
stranieri: 69,2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,3%
Ĵ
comunitari:
68,2%
Ĵ
stranieri : 60,8%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 8,1%
Ĵ
comunitari:
10,6%
Ĵ
stranieri: 12,1%
¤
nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 61.6%
Ĵ
stranieri e
comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56.9%
Ĵ
stranieri e
comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 7.5%
Ĵ
stranieri e
comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)
¤
nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 73.3%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 71.2%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 8.5%
¤
nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 73.2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 71.4%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 8.3%
¤
nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 73.7%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 71.7%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 8.6%
¤
nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 72.9%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 69.8%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 10.2%
o
sottoccupati
(occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):
¤
2008: italiani,
3,3%; stranieri, 7,0%
¤
2010: italiani,
3,6%; stranieri, 10,4%
¤
2011: italiani,
3,2%; stranieri, 8,6%
¤
2012: italiani,
4,6%; stranieri, 10,7%
o
percentuale di
stranieri cassaintegrati sul totale
di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):
¤
2008: 4,3%
¤
2009: 7,5%
¤
2010: 10,1%
¤
2011: 8,5%
¤
2012: 11,4%
o
occupati (in
migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
¤
alta:
-
italiani: 8.736
-
comunitari
(UE-15): 45
-
comunitari
(UE-10): 7
-
comunitari
(UE-2): 22
-
stranieri da
paesi terzi: 94
¤
media:
-
italiani: 10.533
-
comunitari
(UE-15): 18
-
comunitari
(UE-10): 31
-
comunitari
(UE-2): 273
-
stranieri da
paesi terzi: 716
¤
bassa:
-
italiani: 1.608
-
comunitari
(UE-15): 3
-
comunitari
(UE-10): 26
-
comunitari
(UE-2): 176
-
stranieri da
paesi terzi: 488
o
occupati
in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
¤
lavoro
subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)
¤
lavoro
subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)
¤
collaborazione
coordinata e continuativa: 8 (0.6%)
¤
lavoro autonomo:
173 (13.3%)
o
suddivisione
degli occupati per titolo di studio,
¤
nel 2009, in
migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
-
fino a licenza
elementare: 185 (14.3%)
-
licenza media:
497 (38.3%)
-
diploma: 479
(36.9%)
-
titolo
universitario: 136 (10.5%)
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
nessun titolo:
italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%
-
licenza
elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%
-
licenza media:
italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%
-
diploma:
italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%
-
titolo
universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
nessun titolo:
italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%
-
licenza
elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%
-
licenza media:
italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%
-
diploma:
italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%
-
titolo
universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%
¤
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
nessun titolo o
licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%
-
licenza media:
italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%
-
diploma:
italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%
-
titolo
universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
nessun titolo o
licenza elementare: italiani 3,4%; comunitari 4,5%; stranieri 11,7%
-
licenza media:
italiani 27,3%; comunitari 24,1%; stranieri 40,6%
-
diploma:
italiani 48,0%; comunitari 57,6%; stranieri 36,9%
-
titolo
universitario: italiani 21,3%; comunitari 13,8%; stranieri 10,8%
o
grado di scolarizzazione della popolazione in
eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione
straniera)
¤
fino alla
licenza media:
-
15-24 anni:
71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
-
25-34 anni:
45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
-
35-44 anni:
45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
-
45-54 anni:
44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
-
55-64 anni:
55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
-
totale (15-64
anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
¤
diploma
-
15-24 anni:
27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
-
25-34 anni:
43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
-
35-44 anni:
43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
-
45-54 anni:
42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
-
55-64 anni:
31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
-
totale (15-64
anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
¤
laurea
-
15-24 anni: 1,0%
(stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
-
25-34 anni:
11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
-
35-44 anni:
11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
-
45-54 anni:
13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
-
55-64 anni:
13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
-
totale (15-64
anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
o
sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello
richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):
¤
2008:
-
italiani: 17,3%
-
stranieri: 39,4%
¤
2010:
-
italiani: 19,0%
-
stranieri: 42,3%
¤
2011:
-
italiani:
19,1,8%
-
stranieri: 40,9%
(Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine:
54,2%)
¤
2012:
-
italiani: 19,5%
-
stranieri: 41,2%
¤
2013:
-
italiani: 22,0%
-
stranieri: 40,9%
o
sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello
richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
¤
per sesso:
-
maschi: italiani
20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%
-
femmine:
italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%
¤
per eta':
-
15-24 anni:
italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%
-
25-34 anni:
italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%
-
35-44 anni:
italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%
-
45-54 anni:
italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%
-
55-64 anni:
italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%
o
variazioni (in
migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
¤
occupati
-
italiani: -863
-
stranieri: +309
¤
disoccupati
-
italiani: +281
-
stranieri: +104
¤
inattivi
-
italiani: +519
-
stranieri: +213
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):
¤
maschi stranieri:
-
condizione nel
2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi
-
condizione nel
2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5%
inattivi
-
condizione nel
2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi
¤
femmine straniere:
-
condizione nel
2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive
-
condizione nel
2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0%
inattive
-
condizione nel
2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive
¤
maschi italiani:
-
condizione nel
2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi
-
condizione nel
2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4%
inattivi
-
condizione nel
2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi
¤
femmine italiane:
-
condizione nel
2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel
2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5%
inattive
-
condizione nel
2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a
un articolo di C. Bonifazi):
¤
maschi stranieri:
-
condizione nel
2013 degli occupati nel 2012: 92,5% occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi
-
condizione nel
2013 dei disoccupati nel 2012: 37,6% occupati, 42,5% disoccupati, 19,9%
inattivi
-
condizione nel
2013 degli inattivi nel 2012: 15,3% occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi
¤
femmine straniere:
-
condizione nel
2013 delle occupate nel 2012: 88,6% occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel
2013 delle disoccupate nel 2012: 31,4% occupate, 32,7% disoccupate, 35,9%
inattive
-
condizione nel
2013 delle inattive nel 2012: 7,7% occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive
¤
maschi italiani:
-
condizione nel
2013 degli occupati nel 2012: 93,8% occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi
-
condizione nel
2013 dei disoccupati nel 2012: 30,9% occupati, 37,9% disoccupati, 31,2%
inattivi
-
condizione nel
2013 degli inattivi nel 2012: 9,0% occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi
¤
femmine italiane:
-
condizione nel
2013 delle occupate nel 2012: 90,9% occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive
-
condizione nel
2013 delle disoccupate nel 2012: 25,0% occupate, 31,0% disoccupate, 44,0%
inattive
-
condizione nel
2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive
o
durata
della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):
¤
2007:
-
fino a 6 mesi:
italiani 39,3%; non italiani 44,6%
-
tra 6 mesi e 2
anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%
-
oltre 2 anni: italiani
22,0%; non italiani 10,7%
¤
2011:
-
fino a 6 mesi:
italiani 33,9%; non italiani 40,4%
-
tra 6 mesi e 2
anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%
-
oltre 2 anni:
italiani 23,5%; non italiani 13,3%
o
occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):
¤
variazione del
numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:
-
italiani: -847
-
stranieri: +718
(con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
¤
incidenza degli
stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel
turismo
o
occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati
da comunicato Stranieriinitalia):
¤
2008: 530.701,
di cui 410.765 non italiani (77,4%)
¤
2009: 718.996,
di cui 584.959 non italiani (81,4%)
¤
2010: 721.316,
di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424
stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 920.484, di cui 519.293
stranieri)
¤
2011: 698.957,
di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto
anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 886.638, di cui 472.834
stranieri)
¤
2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 982.975, di cui 467.565
stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare,
638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632
stranieri)
¤
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 944.634, di cui 485.480
stranieri
¤
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 898.429, di cui 459.616
stranieri
o
lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
2010: 1.032.666,
di cui 124.316 stranieri (inclusi i comunitari)
¤
2011: 1.021.020,
di cui 131.786 stranieri (inclusi i comunitari)
¤
2012: 1.011.078,
di cui 135.632 stranieri (inclusi i comunitari)
¤
2013: 140.611
stranieri (inclusi i comunitari), pari al 13,9% del totale
¤
2014: 811.748,
di cui 41.496 comunitari 73.758 stranieri
o
giornate
di occupazione in agricoltura per
lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)
¤
2011: 26.190.884
(23% del totale)
¤
2012: 25.598.449
(25% del totale)
o
occupati
stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di
cui
¤
per settore:
-
agricoltura:
88.992
-
energia: 2.856
-
manifattura:
403.907
-
costruzioni:
348.602
-
commercio:
170.102
-
alberghi e
ristoranti: 187.896
-
trasporti e
comunicazioni: 90.941
-
intermediazione
monetaria e attivita' immobiliari: 16.548
-
servizi alle
imprese e altre attivit professionali: 147.245
-
pubblica
amministrazione: 3.439
-
istruzione,
sanita', servizi sociali: 106.463
-
altri servizi
pubblici, sociali e alle persone: 514.292
¤
per gruppi professionali:
-
legislatori,
dirigenti e imprenditori: 24.763
-
professioni
intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153
-
professioni
tecniche: 80.891
-
impiegati:
39.456
-
professionisti
qualificati nelle attivita': 302.810
-
artigiani operai
specializzati: 589.188
-
conduttori di
impianti: 216.943
-
professioni non
qualificate: 783.989
-
forze armate:
357
o
occupati
comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
complessivamente:
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%
-
artigiani e
operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%
-
professioni
qualificate nei servizi personali: 8,8%
-
esercenti e
addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%
-
personale non
qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%
-
conduttori di
veicoli a motore: 3,0%
-
fonditori,
saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%
-
personale non
qualificato nell'agricoltura: 2,6%
-
addetti alle
vendite: 2,5%
-
totale prime 10:
59,1%
¤
maschi:
-
artigiani e
operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%
-
personale non
qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%
-
esercenti e
addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%
-
conduttori di
veicoli a motore: 5,1%
-
fonditori,
saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%
-
artigiani e
operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%
-
personale non
qualificato nell'agricoltura: 3,4%
-
personale non
qualificato nelle costruzioni: 3,2%
-
totale prime 10:
54,0%
¤
femmine:
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%
-
professioni
qualificate nei servizi personali: 19,7%
-
esercenti e
addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%
-
addetti alle
vendite: 3,0%
-
tecnici della
salute: 2,4%
-
professioni
qualificate nei servizi sanitari: 1,9%
-
personale non
qualificato nell'agricoltura: 1,6%
-
artigiani e
operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%
-
esercenti delle
vendite: 1,4%
-
totale prime 10:
77,5%
o
occupati nel
2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati) per gruppi professionali
¤
legislatori,
dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%
¤
professioni
intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%,
comunitari 3,5%, stranieri 1,1%
¤
professioni
tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%
¤
impiegati:
italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%
¤
professionisti
qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%
¤
artigiani operai
specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%
¤
conduttori di
impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%
¤
professioni non
qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%
¤
forze armate:
italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%
o
occupati
italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:
¤
2005: 21.394
italiani, 1.169 non italiani
¤
2006: 21.640
italiani, 1.348 non italiani
¤
2007: 21.720
italiani, 1.502 non italiani
¤
2008: 21.654
italiani, 1.751 non italiani
o
occupati
italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011
(da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 21.126.928
italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri
¤
2010: 20.791.046
italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri
¤
2011: 20.715.762
italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri
¤
2012: 20.602.216
italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri
o
tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 56,9%
italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri
¤
2010: 56,3%
italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri
¤
2011: 56,4%
italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri
¤
2012: 56,4%
italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri
o
tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 7,5%
italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri
¤
2010: 8,1% italiani,
10,6% comunitari, 12,1% stranieri
¤
2011: 8,0%
italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri
¤
2012: 9,5%
italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri
o
tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 61,6%
italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri
¤
2010: 61,4% italiani,
76,3% comunitari, 69,2% stranieri
¤
2011: 61,4%
italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri
¤
2012: 62,5%
italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri
o
tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione
straniera):
¤
tasso di
disoccupazione dei non italiani: 12,1%
¤
percentuale di
disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%
o
tasso di disoccupazione degli stranieri par
Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)
¤
UE-27: 16,8%
¤
Spagna: 32,9%
¤
Portogallo:
22,1%
¤
Estonia: 21,9%
¤
Lettonia: 21,2%
¤
Grecia: 20,7%
¤
Svezia: 18,2%
¤
Francia: 18,2%
¤
Irlanda: 17,5%
¤
Finlandia: 16,8%
¤
Danimarca: 16,5%
¤
Belgio: 15,6%
¤
Italia: 12,2%
¤
Slovenia: 11,9%
¤
Germania: 11,3%
¤
Cipro: 9,9%
¤
Paesi Bassi:
9,7%
¤
Regno Unito:
9,5%
¤
Ungheria: 8,9%
¤
Austria: 8,4%
¤
Lussemburgo:
6,4%
¤
Repubblica Ceca:
5,7%
o
occupati
comunitari e stranieri per sesso (da
Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
2005: maschi,
734.000 circa; femmine, 431.000 circa
¤
2006: maschi,
835.000 circa; femmine, 511.000 circa
¤
2007: maschi,
921.000 circa; femmine, 577.000 circa
¤
2008: maschi,
1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa
¤
2009: maschi,
1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa
¤
2010: maschi,
1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa
¤
2011: maschi, 1.286.000
circa; femmine, 954.000 circa
¤
2012: maschi,
1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa
o
occupati
comunitari e stranieri per classe di
eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
15-24 anni:
166.274 (7,4%)
¤
25-34 anni:
699.442 (31,1%)
¤
35-44 anni:
782.363 (34,7%)
¤
45-54 anni:
462.562 (20,5%)
¤
55-64 anni:
129.101 (5,7%)
¤
oltre 65 anni:
11.740 (0,5%)
o
occupati
per nazionalita' e per classe di eta'
nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati):
¤
15-34 anni:
italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%
¤
35-44 anni:
italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%
¤
45-54 anni:
italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%
¤
oltre 55 anni:
italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%
o
occupati
per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%
¤
media
specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%
¤
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%
o
correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
alta
scolarizzazione:
-
alta specializzazione:
comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%
-
media
specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%
-
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%
¤
media
scolarizzazione:
-
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%
-
media
specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%
-
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%
¤
bassa
scolarizzazione:
-
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%
-
media specializzazione:
comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%
-
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%
o
occupati
per settore
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
agricoltura:
3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
-
industria: 20,5%
degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri
-
costruzioni:
7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
-
commercio: 15,0%
degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
-
altri servizi:
53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
agricoltura:
3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
-
industria: 20,3%
degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri
-
costruzioni:
6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri
-
commercio: 15,4%
degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
-
altri servizi:
53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri
o
occupati
in azienda per rapporto di lavoro:
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
subordinato a
tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli
stranieri
-
subordinato a
termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
-
autonomo: 26,2%
degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
lavoro
subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari
500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)
-
lavoro
subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968
(23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)
-
lavoro autonomo:
italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691
(13,5%)
o
occupati dipendenti per posizione lavorativa:
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
dirigente: 2,5%
degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
-
quadro: 7,5%
degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri
-
impiegato: 49,3%
degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri
-
operaio: 39,6%
degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri
-
apprendista:
1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri
-
lavoratore a
domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari,
0,1% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
dirigente: 2,6%
degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
-
quadro: 7,4%
degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri
-
impiegato: 48,3%
degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri
-
operaio: 40,7%
degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri
-
apprendista:
0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri
-
lavoratore a
domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari,
0,0% degli stranieri
o
occupati dipendenti per classe di retribuzione:
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
fino a 1000
euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri
-
da 1001 a 2000:
64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri
-
oltre 2001: 7,7%
degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
fino a 1000
euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri
-
da 1001 a 2000:
61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri
-
oltre 2001:
11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
o
occupati per
dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in
periodo di crisi):
¤
fino a 10
persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani
¤
da 11 a 19
persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani
¤
oltre 19
persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani
¤
non ricavabile:
5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani
o
occupati
per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):
¤
Romania 561.637
¤
Albania 232.531
¤
Marocco 147.105
¤
Ucraina 132.217
¤
Filippine
107.280
¤
Moldavia 77.148
¤
Polonia 68.128
¤
Cina 66.956
¤
Peru' 62.779
¤
Ecuador 62.699
o
caratteristiche
della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
¤
eta' media: 31,9
(fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale
donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')
¤
tasso di
attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')
¤
tasso di
occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')
¤
tasso di
disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')
¤
percentuale
lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni),
13,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale
lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9
(5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale
altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10
anni o piu')
¤
percentuale a
bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o
piu')
¤
percentuale con
licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')
¤
percentuale
laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')
o
rapporti di lavoro attivati:
¤
nel 2011 per
stranieri, per tipo di contratto (da
Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
maschi: 704.342
(33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8%
contratto di collaborazione, 0.3% altro)
-
femmine: 452.562
(48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3%
contratto di collaborazione, 0.6% altro)
¤
nel 2014, per cittadinanza e per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
italiani:
8.061.236 (1.050.181 tempo indeterminato, pari al 13,0%; 5.644.756 tempo
determinato, pari al 70,0%; 213.589 apprendistato, pari al 2,6%; 650.913
contratto di collaborazione, pari all'8,1%; 501.797 altro, pari al 6,2%)
-
comunitari:
769.417 (143.731 tempo indeterminato, pari al 18,7%; 572.416 tempo determinato,
pari al 74,4%; 12.898 apprendistato, pari all'1,7%; 15.709 contratto di
collaborazione, pari al 2,0%; 24.663 altro, pari al 3,2%)
-
stranieri:
1.126.982 (423.047 tempo indeterminato, pari al 37,5%; 623.951 tempo determinato,
pari al 55,4%; 27.645 apprendistato, pari al 2,5%; 16.653 contratto di
collaborazione, pari all'1,5%; 35.686 altro, pari al 3,2%)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
maschi: 660.315
(32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8%
contratto di collaborazione, 0,3% altro)
-
femmine: 399.233
(43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6%
contratto di collaborazione, 0,7% altro)
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
maschi: 693.988
(32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7%
contratto di collaborazione, 6,5% altro)
-
femmine: 436.365
(48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3%
contratto di collaborazione, 8,7% altro)
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
comunitari:
768.808 (160.122 tempo indeterminato, 555.260 tempo determinato, 11.120
apprendistato, 15.451 contratto di collaborazione, 25.855 altro)
-
stranieri:
1.087.942 (430.962 tempo indeterminato, 582.162 tempo determinato, 22.317
apprendistato, 15.854 contratto di collaborazione, 36.647 altro)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
21,0%
-
2-3 mesi: 20,3%
-
4-12 mesi: 38,9%
-
oltre 1 anno:
19,9%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
20,0%
-
2-3 mesi: 19,8%
-
4-12 mesi: 37,9%
-
oltre 1 anno:
22,3%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
comunitari, 215.777; stranieri, 229.546
-
2-3 mesi:
comunitari, 193.274; stranieri, 215.476
-
4-12 mesi:
comunitari, 254.911; stranieri, 416.551
-
oltre 1 anno:
comunitari, 104.346; stranieri, 226.369
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
recesso del
lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%
-
recesso del
datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6%
altro)
-
raggiungimento
del termine: 43,0%
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): 10,3%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
recesso del
lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%
-
recesso del
datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2%
altro)
-
raggiungimento
del termine: 41,1%
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): 11,7%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
raggiungimento
del termine: comunitari, 419.992; stranieri, 487.494
-
cessazione
attivita': comunitari, 4.275; stranieri, 13.484
-
dimissioni del
lavoratore: comunitari, 103.413; stranieri, 278.944
-
licenziamento:
comunitari, 86.765; stranieri, 169.064
-
pensionamento:
comunitari, 249; stranieri, 282
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 153.114; stranieri, 138.674
o
rapporti di lavoro cessati nel 2014, per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
italiani:
8.117.710
¤
comunitari:
767.808
¤
stranieri:
1.087.942
o
beneficiari stranieri di misure
previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
nel 2010:
-
cassa
integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)
-
cassa
integrazione straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)
-
indennita' di
mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)
-
pensione
assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)
-
congedo
parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)
-
assegno per il
nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)
¤
nel 2011:
-
cassa
integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)
-
cassa
integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)
-
indennita' di
mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)
-
pensione
assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)
-
congedo
parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)
-
assegno per il
nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)
¤
nel 2012:
-
cassa
integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)
-
cassa
integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)
-
indennita' di
mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 59.565 (su un totale di 507.495; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)
-
pensione
assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)
-
congedo
parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)
-
assegno per il
nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)
¤
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
cassa
integrazione ordinaria: 69.460 (su un totale di 619.514)
-
cassa
integrazione straordinaria: 50.084 (su un totale di 760.554)
-
indennita' di mobilita':
17.618 (su un totale di 314.441)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola a ASpI: 212.806 (su un totale di 1.620.316)
-
Mini ASpI:
42.164 (su un totale di 384.294)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 64.541 (su un totale di 513.700; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 32.738 (su un totale di 14.478.113)
-
pensione
assistenziale: 43.413 (su un totale di 3.674.367)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 32.406 (su un totale di 378.300)
-
congedo
parentale: 15.286 (su un totale di 281.863)
-
assegno per il
nucleo familiare per lavoratori: 320.122 (su un totale di 2.839.352)
-
assegno per il
nucleo familiare per pensionati: 4.823 (su un totale di 1.329.426)
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
cassa
integrazione ordinaria: 57.878 (su un totale di 481.192)
-
cassa
integrazione straordinaria: 37.863 (su un totale di 653.607)
-
indennita' di
mobilita': 16.249 (su un totale di 354.793)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola a ASpI: 201.689 (su un totale di 1.512.015)
-
Mini ASpI:
70.478 (su un totale di 611.288)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 35.740 (su un totale di 14.312.595)
-
pensione
assistenziale: 51.361 (su un totale di 3.731.626)
-
indennita' maternita'
obbligatoria: 31.032 (su un totale di 360.342)
-
congedo
parentale: 15.551 (su un totale di 280.878)
-
assegno per il
nucleo familiare: 319.743 (su un totale di 2.830.800)
-
assegno per il
nucleo familiare per pensionati: 5.149 (su un totale di 1.259.763)
o
canali di reperimento di un posto di lavoro:
¤
Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):
-
familiari,
amici, conoscenti: 73,3%
-
associazioni,
Chiese/centri di culto: 6,1%
-
sindacati,
patronato: 2,9%
-
agenzie/intermediari
privati: 9,0%
-
inserzioni sul
giornale/internet: 3,5%
-
Centri per
lĠimpiego: 1,9%
-
altro: 1,7%
-
senza
intermediari: 1,6%
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
parenti o amici:
31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri
-
richiesta
diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2%
degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli
stranieri
-
annuncio sul
giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri
-
precedente
esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9%
degli stranieri
-
agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
-
Centro per
l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
-
segnalazione di
una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli
stranieri
-
Internet: 0,9%
degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
altro: 9,4%
degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
parenti o amici:
23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri
-
richiesta
diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3%
degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli
stranieri
-
annuncio sul
giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
-
precedente
esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9%
degli stranieri
-
agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri
-
Centro per
l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri
-
segnalazione di
una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli
stranieri
-
Internet: 7,7%
degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
altro: 9,4%
degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
parenti o amici:
25,5% degli italiani, 56,1% dei comunitari, 61,9% degli stranieri
-
richiesta
diretta a datore di lavoro: 17,0% degli italiani, 16,9% dei comunitari, 13,3%
degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli
stranieri
-
annuncio sul
giornale: 2,9% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 0,8% degli stranieri
-
precedente
esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,4% dei comunitari, 3,7%
degli stranieri
-
agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 2,1% degli italiani, 3,5% dei comunitari, 3,6% degli stranieri
-
Centro per
l'impiego: 1,8% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
segnalazione di
una istituzione formativa: 1,2% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 0,6% degli
stranieri
-
concorso
pubblico: 16,3% degli italiani, 1,6% dei comunitari, 0,3% degli stranieri
-
contattato
direttamente dal datore di lavoro: 6,8% degli italiani, 5,4% dei comunitari,
4,7% degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli
stranieri
-
altro: 1,3%
degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0,8% degli stranieri
o
infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
¤
2004: 127.281
(13,2% del totale degli infortuni)
¤
2005: 124.828
(13,3%)
¤
2006: 129.303
(13,9%)
¤
2007: 139.908
(15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni
mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2008: 143.327
(16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni
mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2009: 118.764
(15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni
mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2010: 119.396
(15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni
mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2011: 115.661
(15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni
mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2012: 104.465
(15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni
mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2013: 94.669
(15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni
mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: 87.075
(15,5%; solo stranieri: 11,3%; infortuni
mortali: 99, pari a 15,0% del totale, di cui il 9,7% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
2010: italiani
40.001, comunitari 671, stranieri 1.789
¤
2011: italiani
43.994, comunitari 695, stranieri 1.972
¤
2012: italiani
43.253, comunitari 783, stranieri 2.075
¤
2013: italiani
48.195, stranieri (inclusi i comunitari) 3.231
o
giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani
stranieri):
¤
occupati:
-
italiani:
2.762.159
-
comunitari e
stranieri: 455.609
¤
disoccupati:
-
italiani:
706.674
-
comunitari e
stranieri: 94.690
¤
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
-
italiani: 40.9%
-
comunitari e
stranieri: 53.7%
¤
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
-
italiani: 32.5%
-
comunitari e
stranieri: 44.5%
¤
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
-
italiani: 20.4%
-
comunitari e
stranieri: 17.2%
¤
durata media
della disoccupazione:
-
italiani: 17.3
mesi
-
comunitari e
stranieri: 12.3 mesi
¤
lavoro
subordinato a tempo indeterminato:
-
italiani: 53,3%
-
comunitari e stranieri:
63,9%
¤
lavoro
subordinato a tempo determinato:
-
italiani: 28,9%
-
comunitari e
stranieri: 24,8%
¤
collaborazione
coordinata e continuativa:
-
italiani: 4,5%
-
comunitari e
stranieri: 1,8%
¤
lavoro autonomo:
-
italiani: 13,3%
-
comunitari e
stranieri: 9,5%
¤
alta specializzazione:
-
italiani: 42,3%
-
comunitari e
stranieri: 7,5%
¤
media
specializzazione:
-
italiani: 51,1%
-
comunitari e
stranieri: 64,4%
¤
bassa
specializzazione:
-
italiani: 6,6%
-
comunitari e
stranieri: 28,1%
¤
alta
scolarizzazione:
-
italiani: 15,3%
-
comunitari e
stranieri: 5,9%
¤
media
scolarizzazione:
-
italiani: 61,9%
-
comunitari e
stranieri: 45,8%
¤
bassa
scolarizzazione:
-
italiani: 22,9%
-
comunitari e
stranieri: 48,3%
¤
sotto-inquadramento:
-
italiani: 27.7%
-
comunitari e
stranieri: 36.0%
o
giovani tra
15 e 30 nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
occupati
-
italiani:
2.240.359
-
comunitari:
130.118
-
stranieri:
249.879
¤
disoccupati
-
italiani:
1.072.441
-
comunitari:
39.098
-
stranieri:
101.746
o
giovani tra
15 e 30 ne' occupati ne'
impegnati nello studio
¤
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
italiani:
2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)
-
comunitari:
106.657 (di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)
-
stranieri:
278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)
¤
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
italiani:
2.066.309 (di cui 50,5% maschi, 49,5% femmine)
-
comunitari:
93.774 (di cui 31,8% maschi, 68,2% femmine)
-
stranieri:
253.215 (di cui 35,4% maschi, 64,6% femmine)
o
ispezioni
(da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
numero di
ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042
(Sud)
¤
numero di
ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203
(Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)
¤
posizioni
lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro);
164.951 (Sud)
¤
posizioni
lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339
(Sud)
¤
lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575
(Centro); 361 (Sud)
o
attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
¤
21.701 ispezioni
¤
76.391 posizioni
lavorative controllate
¤
802 persone
indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
o
attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013
dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
¤
139.624 aziende
ispezionate
¤
73.514 aziende
in posizione irregolare rilevate
¤
115.919
lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione
totalmente irregolare
¤
1.091 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o
attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
¤
9.722 lavoratori
controllati
¤
4.809 lavoratori
in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione
lavorativa totalmente irregolare
¤
406 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o
lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):
¤
lavoratori
stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale
dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime
nazionalita': Romania, Albania, Marocco
¤
numero di
voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400
¤
committenti per
stranieri:
-
committenti
pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite
-
enti locali:
5,1%, con 100,1 voucher pro-capite
-
imprese
agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite
-
imprese
familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite
-
imprese non
familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite
-
famiglie: 15,7%,
con 60,1 voucher pro-capite
-
scuole e
universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite
9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (torna all'indice)
á
Procedura per richiesta e rilascio del
nulla-osta al lavoro
á
Permesso di soggiorno per lavoro
stagionale
á
Diritto di precedenza per l'ingresso
nell'anno successivo
á
Conversione del permesso in permesso
per lavoro subordinato
á
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
á
Assistenza sanitaria e previdenza
á
Sanzioni
Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Procedura per lĠingresso analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti
a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze:
o
la richiesta di
nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un
protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); consentita la precompilazione delle domande, in
attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per
conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)
o
ai fini
dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita'
agricola, e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza
delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio,
i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto
degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi
comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli
organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
domande trattate
anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del
datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono
accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono
trattate in base al grado di urgenza)
o
accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata
numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); nota: la procedura di accertamento di
indisponibilita', disciplinata, per il lavoro stagionale, da art. 38 co. 1-bis
e 1-ter DPR 394/1999, non dovrebbe essere alterata dalla modifica apportata,
per il lavoro subordinato non stagionale, da L. 99/2013 ai commi 2 e 4 di art.
22 D. Lgs. 286/1998
o
termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del
Centro per lĠimpiego della segnalazioni
di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione
della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro
della richiesta di assunzione
o
rilascio o
diniego del nulla-osta al lavoro da
parte dello Sportello unico entro 20 gg.
dalla richiesta
o
trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico
abbia comunicato il diniego al
datore di lavoro, la richiesta si
intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998,
come modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):
¤
la richiesta
riguardi uno straniero gia' autorizzato
l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro
¤
il lavoratore
stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente
assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno
o
inseriti nel
modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni
(autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto
delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini
dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei
dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del
termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il
nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la
dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno
sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo
Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)
o
istruttoria accelerata in caso di imminente
inizio dell'attivita' lavorativa o
in caso di rientro di lavoratore gia'
autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu'
efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la
previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998,
modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia'
ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per
l'ingresso precedente
o
non viene
richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e'
per lavoratore gia' entrato nella
passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
ai fini
dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative
previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni
eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale
á
Richiesta di
nulla-osta presentabile solo per via telematica
(Circ. Mininterno 9/4/2009 e Circ. Mininterno 19/4/2010)
á
Nota: il datore
di lavoro dichiara che non sussistono
divieti per la stipula di contratti
a termine ai sensi del D. Lgs. 368/2001 (dal Modulo per la presentazione della richiesta di
nulla-osta)
á
Durata del
nulla-osta al lavoro: > 20 gg.,
< 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo), anche con
riferimento a piuĠ rapporti di lavoro; entro
il limite di 9 mesi,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale
offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 3-bis D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 35/2012)
á
In caso di piu' datori di lavoro che impieghino lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, l'autorizzazione al lavoro stagionale e' unica ed e' rilasciata a ciascuno di essi, su richiesta anche cumulativa, presentata
contestualmente; sono ammesse ulteriori
autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purche'
nell'ambito del periodo massimo previsto
á
La procedura di
rilascio del visto per lavoro stagionale puo' essere avviata solo attraverso
l'acquisizione dei dati inviati dallo Sportello Unico con il nulla-osta
telematico (Circ. MAE 27/4/2010)
á
Nota: per il
2012, le disposizioni sul silenzio-assenso
di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012,
sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona (Dati Mininterno stagionali 2012)
á
Misure di
contrasto del lavoro nero (Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010, Mess. INPS 23/5/2012):
o
opportuno valutare
con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia
proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta
o
richiesta la
presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione
congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto
con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro
sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della
richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo
Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)
o
in caso di
giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro
puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto
cessato
o
alla revoca del
nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia'
rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore
adeguatamente dimostrate
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso
lo Sportello Unico assolve anche
agli obblighi di comunicazione
obbligatoria (trasmessa automaticamente
dallo Sportello Unico ai servizi competenti); note:
o
superato quanto
stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da
parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro
48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno
o
L. 296/2006
impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego competente almeno un
giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
á
Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma
del contratto di soggiorno, salvo
che questo dipenda da causa di forza maggiore
(D. Lgs. 109/2012)
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso di
soggiorno ha durata pari al
complesso dei rapporti di lavoro autorizzati; richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati
á
Fermo restando
il limite di 9 mesi, il permesso di
soggiorno puo' essere rinnovato in
caso di nuova opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co.
3-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012); il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per
il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare (art. 17, co.
3 L. 35/2012); circ. Mininterno 20/2/2012: il rinnovo del permesso e' condizionato
all'avvenuta presentazione della comunicazione Unificato-Lav relativa al nuovo
rapporto di lavoro
á
Non si
effettuano rilievi fotodattiloscopici
in caso di durata del nulla-osta < 30 gg. (art. 9, co. 5 Regolamento;
negli altri casi, i rilievi sono effettuati, verosimilmente, su appuntamento
fissato dallo Sportello unico); TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
á
Il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche a carattere
stagionale), nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a
condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
o
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
o
abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso
di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello
unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso
rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
á
In caso di licenziamento o dimissioni (nota:
legittimi solo per giusta causa; da art. 2119 c.c.), si procede come per i rapporti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, ma con iscrizione nelle liste per il solo periodo di residua validitaĠ del permesso
á
Sent. Cons. Stato 5437/2013: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
di durata di 9 mesi, rilasciato (con
dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale"
á
Al lavoratore
straniero eĠ attribuito il codice fiscale
á
TAR Puglia:
illegittimo il diniego del permesso per lavoro stagionale basato sul fatto che
il periodo autorizzato in sede di rilascio del visto si e' ormai concluso,
quando il ritardo sia dovuto all'amministrazione; in questa situazione, e'
legittima la permanenza dello straniero in Italia, in attesa della decisione;
lo straniero ha diritto ad ottenere il permesso, sia pure tardivamente, e a
chiederne la conversione, tale richiesta dovendo essere presa in esame come se
fosse stata presentata in tempo
á
TAR Lazio:
se il rapporto di lavoro stagionale per il quale e' stato autorizzato
l'ingresso non si avvia, senza colpa del lavoratore, deve essere rilasciato un
permesso per attesa occupazione (nota: non e' chiaro se, a giudizio del TAR,
tale permesso consenta di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o
solo di natura stagionale)
á
Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro
stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di
reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in
corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione
del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione
delle impronte, la coincidenza delle persone)
Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
che rispetti lĠobbligo di uscita
alla scadenza del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori stranieri che non si
trovino nelle stesse condizioni (da Regolamento, in contrasto con art. 25 T.U.:
rispetto ai connazionali mai entrati regolarmente in Italia per lavoro) ai fini dellĠingresso per lavoro stagionale
per lĠanno successivo presso lo stesso datore di lavoro (o per le stesse
chiamate cumulative), o per chiamate che attingano da liste (per lo stesso
settore?); circ. Minlavoro 21/3/2011 e circ. Minlavoro 5/4/2012: il diritto di precedenza si applica anche ai
lavoratori provenienti da paesi diversi da quelli eventualmente elencati nel
decreto-flussi
Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
stagionale puoĠ convertire il
permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una
offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri
nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il
possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota:
incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
á
La conversione
e' possibile fin dalla prima stagione
(circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato,
aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione
il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria;
conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota:
evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -;
Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la
Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi
effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata
non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo
Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in
relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni
contenute nel modello Q); note:
o
art. 24, co. 4
D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il
primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come
inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il
lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato..."; ne seguirebbe
che la conversione non e' preclusa
al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia;
tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che
pero' e' norma di rango inferiore)
o
prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile
¤
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
¤
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo
di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello
stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
á
TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del
rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)
á
Nota: si usa,
per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb,
che richiede l'indicazione del CCNL applicato
Permesso di soggiorno per piu' annualita' (torna
all'indice del capitolo)
á
Dopo due anni di
lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso
per 3 annualitaĠ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella
dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello
straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di
frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso
prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida, quest'ultima)
á
Il nulla-osta pluriennale eĠ richiesto
allo Sportello unico dal datore di lavoro del lavoratore che abbia maturato i
due anni di lavoro stagionale ed eĠ rilasciato nellĠambito della quota per lavoro stagionale localmente
assegnata; nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tiene
conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati
á
Circ. Mininterno 12/9/2011: a beneficiare della norma sul rilascio del
nulla-osta pluriennale possono essere stranieri
che hanno effettuato due anni
consecutivi di lavoro stagionale a
partire dall'11/1/2008 (entrata in vigore del Servizio Informatico CO, di
rilevazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV,
disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007: rilevazione
indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei due pregressi
rapporti di lavoro stagionale); il datore
di lavoro che presenti per la prima
volta l'istanza di rilascio di nulla-osta pluriennale puo' essere anche diverso da quelli delle due precedenti annualita'
á
Modalita' di rilascio del nulla-osta pluriennale (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):
o
il datore
specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale
e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita
nei due anni precedenti; nota: non e' chiaro quale sia la durata annuale in
caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o
da un datore diverso)
o
la questura,
oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei
due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)
o
la DPL verifica
l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in
caso di esito negativo, la domanda e' respinta
o
lo Sportello Unico
rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE
o
al momento del
rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: vale il silenzio-assenso,
dopo 20 gg, anche per le richieste di nulla-osta al lavoro stagionale
pluriennale a favore degli stranieri gia' autorizzati, nell'anno precedente, a
prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro; circ. Minlavoro 9/4/2014: in caso di procedura di silenzio-assenso per le
richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale)
avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a
entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale si attinge alla quota
dedicata, nel decreto di programmazione dei flussi, alle richieste di nulla-osta
pluriennale
á
I visti dĠingresso per le annualitaĠ successive alla prima sono
concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro stagionale trasmessa dal datore
di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico); per tali
annualita', la richiesta di assunzione puo' essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha
ottenuto il nulla-osta triennale al lavoro stagionale (art. 17, co. 4 L. 35/2012)
á
Adempimenti successivi all'ingresso (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):
o
il lavoratore,
entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal
datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso,
che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso
pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu'
date)
o
per gli anni
successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica,
l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 17 co. 4 L.
35/2012, la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un
diverso datore)
o
la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di
rilascio del nulla-osta pluriennale
o
la conferma
telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto
o
una copia del nulla
osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe
essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure
di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
lo straniero
puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale
"Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato
di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
anche per gli
anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il
lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico
competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di
soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza sanitaria e previdenza (torna
all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per lavoro stagionale eĠ iscritto
obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno
á
Per i lavoratori stagionali
o
devono essere
versati solo i contributi per le assicurazioni
¤
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
¤
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
¤
contro le malattie
¤
di maternitaĠ
o
non spettano
¤
lĠassegno per il
nucleo familiare
¤
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di
lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie
(confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente,
della retribuzione imponibile)
o
non devono
essere versati i contributi per l'Assicurazione Sociale per l-Impiego, di cui
all'art. 2 L. 92/2012
á
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi
allĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti (nota: il
testo modificato dellĠart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a
disposizioni dellĠart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei
contributi, in realtaĠ inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e'
possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta
oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o
convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia
Sanzioni (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da 6
mesi a tre anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze, per
lavori a carattere stagionale, un lavoratore
straniero privo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di
validitaĠ (art. 24, co. 6 T.U.; unica interpretazione possibile: permesso di
soggiorno che abiliti al lavoro, in corso di validitaĠ o del quale, in caso di
permesso diverso da quello per lavoro stagionale, sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo –
da circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
á
Note:
o
la punibilita'
sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o
ai fini della
configurabilita' del reato, non rileva
la delimitazione temporale
dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o
perche' la
condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi
relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto
cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile
il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)
o
il fatto che il
lavoratore straniero ottenga successivamente
il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della
condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di
permesso ne' la punibilita' del
reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del
lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della
societa') se ne avvale tenendo alle
proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o
il contratto di lavoro, in mancanza delle
condizioni di soggiorno idonee, e' nullo:
non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi
connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione
(salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di
lavoro genuinamente autonoma da
parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa
per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da
art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis
D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
¤
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
o
quanto e'
consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe
esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso UE
slp
o
il datore di lavoro che occupi alle
proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra
o extra-murarie) non eĠ punibile ai
sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in
un documento di associazioni di Brescia)
á
Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:
o
il datore di lavoro deve essere obbligato
a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per
tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e'
imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore
stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o
nei casi in cui
e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato
contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di
prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto
il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o
il datore di
lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi,
appalti pubblici, con la
restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
in caso di irregolarita'
compiute da un subappaltatore, anche
il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile,
qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o
l'appaltante che
ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla
legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito
una definizione di "debita
diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
i lavoratori
stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il
datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza fornita per la presentazione
della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (torna all'indice)
á
Aspetti generali: quote, attivita'
consentite
á
Disposizioni particolari per l'ingresso
di imprenditori innovativi
á
Ingresso di alcune delle categorie di
cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
á
Permesso di soggiorno per lavoro
autonomo
á
Reati contro il diritto d'autore:
revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
á
Diritti del titolare di permesso per
lavoro autonomo
á
Svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo da parte di titolari di altro permesso
á
Rilascio di permesso per lavoro
autonomo a titolari di altro permesso
á
Sanzioni
á
Cifre
Aspetti generali: quote, attivita' consentite (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso, per lo
svolgimento di attivitaĠ non occasionale di lavoro autonomo non riservata ai cittadini italiani o
di paesi UE, entro quote
appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi (TAR Lazio:
legittima la restrizione ad attivita' imprenditoriali di interesse per
l'economia nazionale operata in sede di programmazione; Circ. MAE 27/4/2010: in questi casi, la valutazione sull'idoneita' dell'attivita'
imprenditoriale e' di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale,
l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio,
il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso)
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni,
delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso
al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha
dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente
ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal
rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib, Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva
del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo
esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso
UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la
Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della
sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora
i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di
pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
LĠeventuale iscrizione in albo professionale o
elenco speciale eĠ effettuata entro
quote (art. 37, co. 3 T.U.)
á
Anche il riconoscimento dei titoli professionali
finalizzati allo svolgimento di attivitaĠ autonoma e acquisiti all'estero eĠ
effettuato entro quote (art. 39, co. 1 Regolamento); la disposizione si
applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in
presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente
lĠiscrizione nellĠalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co.
8 bis, Regolamento) e la doppia imposizione del vincolo delle quote
esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ
á
Nella prassi,
per stranieri titolari di permesso
che abiliti allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro, riconoscimento effettuato extra-quote (es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003)
á
Nota: art.
3 L. 148/2011
stabilisce che
o
l'iniziativa e
l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione, danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale, disposizioni
indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale, disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici
ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica
o
le restrizioni
in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste
dall'ordinamento (in particolare, le restrizioni numeriche) sono abrogate 4
mesi dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni (Nota di Alberto Guariso: devono quindi considerarsi abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 28 L. 1293/1957,
che impongono il requisito di cittadinanza dell'Unione europea per la gestione
di un magazzino di vendita o di una rivendita
di tabacchi, come pure per il ruolo di coadiutore o dipendente del titolare
della rivendita)
o
restrizioni
possono essere mantenute per alcune attivita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ma non se introducono una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalita' (Nota di Alberto Guariso: art. 11-bis L. 148/2011
ha previsto che, in conformita' alla Direttiva 2006/123/CE, sono mantenute restrizioni per i servizi di taxi e
noleggio con conducente non di linea; non puo' pero' essere legittimamente
mantenuto il requisito di cittadinanza italiana o dell'Unione europea)
o
l'accesso alla
professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di
persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata
sulla nazionalita'; nello stesso senso, art. 2 co. 4 DPR 137/2012:
sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette,
all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del
professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della
societa' tra professionisti
Autorizzazione all'ingresso (torna
all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
vuol fare ingresso in Italia per svolgere unĠattivitaĠ di lavoro autonomo deve
chiedere (anche tramite procuratore)
o
dichiarazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente, di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio
dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato,
richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione
in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi
– o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di
una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento
dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si
evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario
il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento
alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su
base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno
sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaĠ
che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle
imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini
professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e'
d'importo comunque superiore al triplo
della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita'
di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse
fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
á
Ai fini del
rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi, richiesti
o
il rispetto del
limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo
professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)
o
il riconoscimento del titolo abilitante o
degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti
allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; il limite si
applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in
presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente
lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art.
50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle
quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)
á
Dichiarazione di
assenza di motivi ostativi allo svolgimento dellĠattivitaĠ autonoma e attestazione relativa alle risorse
necessarie rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendano operare
come soci prestatori dĠopera presso
societaĠ, anche cooperative, costituite da almeno
3 anni; ai fini dell'attestazione delle risorse, viene presa in
considerazione l'entita' del patrimonio societario pro quota (circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
á
Nota: nel modulo "z" distribuito dai ministeri (per la
conversione da studio a lavoro autonomo) si osservano le seguenti
particolarita':
o
per liberi
professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse
o
per
imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato
di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di
contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di
dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la
quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro
delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui
risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia
della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato
non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio:
se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la
disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci
prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di
dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la
quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro
delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui
risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del
rappresentante legale della societa' che assicuri per l'interessato un reddito
di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista
lĠesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che
assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di
subordinazione; TAR Lazio:
se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la
disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere; nota: art. 7 co. 4 L.
31/2008 stabilisce che, fino alla completa attuazione della normativa in
materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una
pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono
attivita' ricomprese nellĠambito di applicazione di quei contratti di categoria
applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale
nella categoria (disposizione dichiarata legittima da Sent. Corte Cost. 51/2015)
á
Parere Ministero dello sviluppo economico 8/10/2014: ai fini dello svolgimento di attivita' di commercio,
o
la residenza anagrafica dell'imprenditore
individuale e' requisito ineludibile
(art. 18 co. 2 lettera a DPR 581/1995)
per l'iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese
(richiesta, per lo svolgimento di una attivita' commerciale, entro 30 gg
dall'avvio dell'impresa da art. 2196 c.c.);
d'altra parte, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno che gli
consenta di svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia ha diritto a
iscriversi all'anagrafe
o
nel caso di
attivita' da svolgersi su aree pubbliche
nell'ambito del settore alimentare,
il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e
professionali previsti dalla normativa vigente, qualora derivi dal
conseguimento di titoli rilasciati all'estero, richiede il preventivo riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI
"Servizi e professioni" del Ministero dello svilppo economico
á
Richiesta in questura di nulla-osta provvisorio allĠingresso (anche tramite procuratore), previa presentazione
dellĠeventuale dichiarazione di assenza di motivi ostativi (con copia della
domanda e della documentazione giaĠ presentata) e dellĠattestazione relativa
alle risorse
á
Nulla-osta
apposto in calce alla dichiarazione (nota: e nei casi in cui la dichiarazione
non e' richiesta?) entro 20 gg.
(limite a carattere ordinatorio) se non vi sono motivi ostativi allĠingresso
del lavoratore; dichiarazione con
nulla-osta e attestazione consegnate
allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo straniero al consolato italiano, entro 3 mesi dalla data di rispettivo rilascio (nota: questo pone un limite
sostanziale al termine per il rilascio o il diniego del nulla-osta da parte
della questura), per la richiesta di visto di ingresso
á
Visto per
lavoro autonomo (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che
intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non
subordinato
o
per le attivita'
di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da
quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
¤
per le attivita'
in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la
dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione
delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della
denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli
ordini professionali.
¤
per le attivita'
iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio,
l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie,
riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di
commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione
negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini
stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi
solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)
¤
il visto puo
essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri
che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in
accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di
presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato,
revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i
parametri finanziari (TAR Lazio:
l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione
dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa
operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre
anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il
possesso di
-
certificato di
iscrizione della societ nel registro delle imprese
-
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale
del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il
cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
-
dichiarazione
del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del
richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
¤
in tutti i casi
precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
-
alloggio idoneo,
mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un
immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso,
ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
-
reddito,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale
requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio:
non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno
precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
-
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni
e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
¤
dichiarazioni,
attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della
Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per
la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente, che provvede al rilascio del visto
o
in tutti i casi
considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini
dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di
lavoro
á
Visto
rilasciato, entro 120 gg. dalla richiesta (art. 26, co. 7, T.U.; in contrasto,
art. 39, co. 7 Regolamento stabilisce 30 gg.), per la specifica attivitaĠ
indicata
á
La Rappresentanza diplomatico-consolare
rilascia allo straniero anche la certificazione
del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo (in caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o
formazione, pero', la competenza e' dello Sportello Unico; in caso di
conversione da permesso per lavoro subordinato o da permesso per motivi
familiari, la certificazione non e' richiesta) e daĠ comunicazione del rilascio
del visto a Mininterno, INPS e INAIL
á
Il visto deve essere utilizzato entro 180 gg. dal rilascio
Disposizioni particolari per l'ingresso di
imprenditori innovativi (torna all'indice del capitolo)
á
Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa:
o
possono
richiedere un visto d'ingresso per
lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata
dal decreto-flussi) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare
sul territorio italiano un'impresa
startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012,
anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati
di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012
(societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono
servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo
sviluppo di startup innovative)
o
la startup
innovativa deve configurarsi (L. 221/2012)
come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986,
le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che
possiede i seguenti requisiti:
¤
essere operativa
da meno di 4 anni
¤
avere la sede
principale in Italia
¤
avere meno di 5
milioni di euro di fatturato
¤
non distribuire
utili
¤
avere come
business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica
¤
non essere stata
costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda
o di ramo di azienda
¤
soddisfare
almeno uno dei seguenti ulteriori criteri
-
almeno il 15%
delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo
-
il team e'
composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da
personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno
per due terzi da detentori di laurea magistrale
-
e' proprietaria,
depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di
un software originario registrato
presso la SIAE
o
documentazione
richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza
diplomatico-consolare competente:
¤
nulla-osta concesso dal Comitato
tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo
economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in
alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un
incubatore certificato, firmata dal
legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le
proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa
¤
documentazione
attestante la disponibilita' di risorse
finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non
inferiori a 50.000 euro (da allegare
anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere
in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono
depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un
incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione
dall'incubatore
¤
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
¤
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente
esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria
o
il Comitato, su
delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai
fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in
cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del
Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso
o
il nulla-osta
del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della
documentazione completa
o
il visto di lavoro autonomo startup e'
rilasciato con durata di un anno
o
per una singola
startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un
massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla
natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere
un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)
o
il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure
informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del
richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da
¤
atto costitutivo
e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
¤
dimostrazione di
avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
o
la perdita da
parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di
cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012
non comporta la revoca del permesso di soggiorno
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro
autonomo (torna all'indice del capitolo)
á
Dirigenti,
personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori
e interpreti possono fare ingresso
extra-quote anche per svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo; necessaria, per il visto di ingresso, la
certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che
lo schema di contratto dĠopera professionale non configuri un rapporto di
lavoro subordinato; per traduttori e interpreti, richiesto comunque il nulla-osta al lavoro
á
Ingressi per
lavoro autonomo per artisti che
effettuano prestazioni di durata <
90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivitaĠ per il solo
imprenditore con riferimento al quale eĠ stato rilasciato il visto (nota: e' un
esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90
gg.)
á
Dichiarazione nominativa di assenso del CONI, in luogo di nulla-osta al lavoro, per sportivi professionisti richiesta anche
per lavoro autonomo
á
Visto per
lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
per lo
svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e
d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR
394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta
della Questura
o
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981
(nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
o
per il settore
dello spettacolo, il visto per
lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso
esclusivamente in favore di artisti
stranieri di chiara fama, o di alta
e nota qualificazione professionale, o
di artisti o complessi ingaggiati da
noti enti teatrali, dalla RAI, da
note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio:
legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione
circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
¤
copia dell'atto
contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del
titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale
rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore
(verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti
nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione
provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II -
Lavoratori dello spettacolo
¤
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤
disponibilita'
di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di
prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo
straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte
contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto
un alloggio idoneo
o
per i visti
d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente
contraddizione con la precedente!)
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (torna
all'indice del capitolo)
á
Permesso
di soggiorno di durata < 2
anni, rilasciato e consegnato dalla Questura, previo assolvimento obblighi in
materia sanitaria (iscrizione al SSN; nota: non e' chiaro in che modo questa
disposizione sia applicata nell'ambito della procedura di presentazione della
richiesta di permesso tramite uffici postali autorizzati)
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle
more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro) e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la
ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
o
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di
transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui
al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che
sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato
membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
á
Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita'
lavorativa autorizzata nelle more
del rilascio del primo permesso) si estende al caso di lavoratore che ha
fatto ingresso per lavoro autonomo; per quanto riguarda, invece, iscrizione anagrafica
(circ. Mininterno 2/4/2007), iscrizione al SSN (circ. Minsalute 17/4/2007), esami di guida e rilascio documenti correlati (circ. Mintrasporti 14/9/2007) e' menzionato solo il caso di ingresso per lavoro
subordinato; riguardo all'iscrizione al SSN, tuttavia, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 prevede che in tutti i
casi in cui il cittadino straniero sia in
attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, si
procede all'iscrizione temporanea
sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di
soggiorno
á
Per gli
stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, la perdita da parte della startup, dopo la
conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012
non comporta la revoca del permesso di soggiorno (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)
á
TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita'
per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe
essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di
reddito
á
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine
penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo
stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con
l'assoluzione dell'interessato
á
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine
penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle
norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di
societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi
atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso
sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato
luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della
scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo; Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati); TAR Toscana:
dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e
non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla
comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di
esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in
specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)
á
Rinnovo
condizionato alla dimostrazione della permanenza dei requisiti per lĠingresso (Sent. Cons. Stato 6296/2009: incluso il possesso di risorse per lo svolgimento
dell'attivita'); in particolare, dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio e di reddito non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (da circ. Mininterno 19/5/2001, in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.; nota:
determinazione coerente con art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D.
Lgs. 160/2008; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1238/2010 e Sent. Cons. Stato 4611/2014, che fanno riferimento all'importo, di cui all'art.
26, co. 3 D. Lgs. 286/1998, al di sotto del quale e' prevista l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria)
á
Per gli
stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il permesso di soggiorno per lavoro
autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per
lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura
competente per territorio dell'istanza corredata da (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)
o
atto costitutivo
e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
o
dimostrazione di
avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
á
Giurisprudenza:
o
la soglia di
reddito non e' commisurabile al
periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di
assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione
non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva
potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia
reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche
alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in
negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non
ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di
tale situazione reddituale)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione,
dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
il diniego di
rinnovo per mancanza di reddito o di
attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o
rileva la
disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono
essere sistematicamente interpretate
nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito
durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga
a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di
quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro,
subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non
si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo
fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al
sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro
rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto
se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi
economico-finanziaria); in senso
contrario, TAR Marche
(ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve
essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente,
con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte:
non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione
sull'andamento delle condizioni
economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso
in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della
valutazione delle risorse disponibili, il criterio
prognostico legato a fatti
sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel
periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per
l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad
elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti
o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi);
nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi,
anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso
precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita'
reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in
permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
o
la
disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla
stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno
(Trib. Bologna)
o
la mancanza di documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di reddito
sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)
o
insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai
fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione
dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione
comunale per l'esercizio dell'attivita'
di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di
commercio ne' da fatture o documentazione
fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)
o
legittima
la revoca del permesso per lavoro
autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se
l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita'
e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del
suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
o
la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad
un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non
sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)
o
l'impossibilita'
di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il
rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei
redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)
o
la sussistenza
di reddito in misura almeno pari
allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o
la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR Toscana)
o
i redditi da lavoro nero non rilevano al
fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo
del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o
ai fini del
rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia
o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia
imposizione, scontano gli oneri fiscali
in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a
infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del
permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di
interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia
pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita'
lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la
quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato
affetto da tubercolosi: la patologia
sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia
del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere
ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione,
se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970
per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata
di 24 mesi all'erogazione dell'indennita'
post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975
(TAR Veneto)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato
attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha
percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto)
o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata
certificazione dell'iscrizione alla
Camera di commercio e dei redditi
dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso
dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)
o
diniego di
rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo
nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi
da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di
prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
o
si tiene conto
anche di elementi sopravvenuti,
soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze
negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento;
nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o
e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito
del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
o
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione
ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR Campania)
o
la possibilita'
di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana);
sopravvenienze successive a tale
data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza
di riesame della richiesta ai sensi
di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando
l'invio di una copia della dichiarazione
integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito
superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale
integrazione e' stata effettuata in data successiva
all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al
rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente
la mera proposta di contratto di
lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno
straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente
anche il reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto,
TAR Lombardia)
o
ai fini del
rinnovo del permesso in mancanza dei
requisiti di reddito, va tenuta in
considerazione la presenza di figli
minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per
uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento,
ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza
di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR Lazio)
o
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia
prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria,
Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso
opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che
non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito
della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia
anagrafica -, che si dichiara disponibile
a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato
disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la
tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a
imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria
(illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base
alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli
assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
á
Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale
Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di
ingresso e soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
Preclusione di
ingresso e soggiorno (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e, per
lo straniero gia' soggiornante, revoca
del permesso ed espulsione con accompagnamento
immediato in seguito a condanna definitiva per reati previsti dal Titolo
III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.
(vendita di marchi contraffatti); note:
o
rilevano solo condanne successive allĠentrata in
vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto
risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la
pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di
rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio
e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o
TAR Abruzzo
e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della
L. 189/02
o
essendo
la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato,
e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co.
6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del
motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che
tende a limitare al caso di titolare
di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia,
sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana);
tale orientamento potrebbe resistere
alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in
questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio
di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una
valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello
straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania);
verrebbe invece certamente travolto
l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio)
o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo,
TAR Toscana;
nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi
diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti
all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania,
e, in modo piu' generale, per
condanne anche recenti, TAR Lazio
e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato
o
Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso
sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa
al carattere ostativo al soggiorno di tali reati
o
Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il
diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data
della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile
sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non
avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro
subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e
dimostrare la sussistenza dei requisiti)
o
Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e
puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti
automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri
tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il
diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie
dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso
inserimento nel tessuto sociale
o
TAR Toscana,
TAR Lazio:
in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento,
si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e
sociali e della durata del soggiorno in Italia
o
Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che
neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di
condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un
permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno
trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe
portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la
mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di
irrilevante difetto formale
o
sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis
T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda
che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente
descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia
o
Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo
ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei
marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
o
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha
motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
o
Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore
motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a
maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
o
Sent. Cons. Stato 3328/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto
d'autore, non rilevando una richiesta
di permesso UE slp successiva
all'adozione del provvedimento di diniego
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui
l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al
31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la
"regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa
italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio;
nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola
tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
á
Lettera dell'ASGI al Sindaco di Padova: si esprimono riserve sull'introduzione, nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova, di un divieto di trasporto, senza giustificato
motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi
contenitori, e di stazionamento con detenzione di tali contenitori, su tutto il
territorio comunale, con violazione punita con ammenda di 100 euro e confisca
amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro
cautelare; non si comprende come si possa valutare a priori la presenza di
mercanzia, dovendosi escludere un diritto di perquisizione riferito ad una
ipotetica violazione amministrativa, ed il carattere ingiustificato del
possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non
sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da
configurare un vero e proprio processo arbitrario alle presunte intenzioni
Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per lavoro autonomo ha diritti analoghi
a quelli del titolare di permesso per lavoro subordinato riguardo a
o
assistenza
sanitaria
o
edilizia
popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa
o
assistenza
sociale
o
studio
o
ricongiungimento
e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un
contratto)
o
possibilitaĠ di
svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente
autorizzata); TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla
dimostrazione del requisito di reddito)
o
possibilitaĠ di
svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in
caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro
alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006
- o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)
con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa
dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione
non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per
lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio
pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un
permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo
impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o
conversione del
permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva
o
formazione e
riqualificazione
o
accesso agli
istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di
altro permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Consentito lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque
denominato (non dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005), e fatti salvi i requisiti di etaĠ, anche ai
titolari di
o
permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D.
Lgs. 3/2007)
o
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U.,
introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso
certificato dallo Sportello unico;
lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare
di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro e' consentito solo entro
quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs.
3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano
o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno
diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma
che la legge non riservi al
cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito
della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle
funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o
permesso per
lavoro subordinato (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per
motivi familiari (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad
art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1,
lettera c, Regolamento)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co.
1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile
soddisfare i requisiti di cui all'art.
32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs.
251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs.
251/2007)
o
permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica
i minori comunque affidati, inclusi
quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti
a tutela ai minori titolari di
permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque"
nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori
accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del
permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs.
25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi,
secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita'
remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)
á
Nota: lo
svolgimento di attivitaĠ che richiedano riconoscimento di titoli professionali
e iscrizione in albi o registri eĠ ammesso extra
quota, in caso di titolari di diritto
di soggiorno o di permesso UE slp
rilasciato dall'Italia; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro
autonomo da parte del titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs.
3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede
anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa
autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione
disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei
fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito
di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo
svolgimento di qualunque attivita'
lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
á
Sent. Corte Giust. C-186/10: la clausola di non regresso di cui all'art. 41, n.
1 del Protocollo addizionale 23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, puo' essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di
soggiorno in uno Stato membro e' subordinata, sulla base di disposizioni
introdotte successivamente all'entrata in vigore del Protocollo, alla
condizione che egli non vi avvii alcuna attivita' commerciale o professionale,
il quale tuttavia intraprenda un'attivita' autonoma in violazione di tale
condizione e chieda quindi alle autorita' nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell'impresa che lo stesso ha nel frattempo
costituito
á
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della
Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il
principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica;
nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza
applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
á
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)
á
PuoĠ ottenere la
conversione del permesso di
soggiorno in permesso per lavoro
autonomo il titolare di permesso per
o
lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a,
Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse
necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana:
insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura
autonoma; Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza
di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di
sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)
o
motivi familiari, previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3
Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana:
insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura
autonoma), o al compimento della maggiore
etaĠ, o in caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo
svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari
di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore
della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso,
con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca
del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del
possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle
risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U.,
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della
documentazione presentata dallĠinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte:
ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro
autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale,
che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del
modulo z;
conversione
¤
extra quota,
per chi abbia conseguito in Italia il dottorato
di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[52],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
-
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
-
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
¤
in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi
familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
¤
entro quote,
negli altri casi; note:
-
la richiesta va
presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese
di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
-
negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
-
l'eventuale
specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo
non limita la possibilita' di conversione entro
quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie
indicate (TAR Lombardia)
-
TAR Lazio:
la conversione da permesso per studio
a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
o
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela),
al compimento della maggiore etaĠ,
con detrazione dalle quote annuali per l'anno
successivo (da art. 3, co. 4, DPR
100/2004)
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo; da
art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L.
129/2011):
¤
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia
dato parere favorevole (art. 32, co.
1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione
certifichi con idonea documentazione che il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato
inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel
registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)
o
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui
all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi
umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile
anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo,
dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente
convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica)
o
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27,
co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art.
18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio;
in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di
attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio);
in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
á
Puo' ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previo rilascio, da
parte dello Sportello unico, della certificazione prevista per l'ingresso per
lavoro autonomo il titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007; entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs.
3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007)
á
Sent. Cons. Stato 2783/2012: la conversione del permesso per assistenza del minore non e' consentita neanche in permesso per lavoro autonomo
á
Nota: in
assenza di esplicite preclusioni, la conversione
di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe
sempre essere consentita sulla base di art.
5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla
legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso
per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana,
TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto
del limite delle quote); nel senso
del carattere vincolante di questa
disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata
presentata in modo rituale o meno); in senso
molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
á
Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore
motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a
maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
Sanzioni (torna
all'indice del capitolo)
á
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002,
come modificata da L. 183/2010
(ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun
lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000;
circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione
evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione
complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando
gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973;
la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti
- la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni
erogate) e da art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014
(importo delle sanzioni di cui all'art. 3 d.l. 12/2002
aumentato del 30%), applicabile in
caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro
privati, in nero (L. 183/2010:
individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita
dall'applicazione della maxisanzione),
o
si applica anche
in caso di
¤
asserita
attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in
assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)
o
non si applica
in caso di
¤
rapporto
genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione
con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta
pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo,
la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14
D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta
qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che
si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
evidente
volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante
dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato
come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
á
Sanzione ridotta
(ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata
di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14
co. 1 lettera b L. 9/2014),
quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente
all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro
regolare (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010)
á
Il datore di
lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione
agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta:
o
euro 3000 per
lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o
2000 euro per
lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
á
In relazione
alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002,
non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[53];
per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014,
pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto,
a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010),
mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la
sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per
giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro
piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il
momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di
quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta
á
Sono
sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei
cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al
momento della cessazione dell'illecito
á
Legittimati ad
irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate,
Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
á
Imprese
nel settore dei consumi alimentari
con titolare straniero (da Rapp. FIPE 2011): circa 38.000 (12,1% del totale; nel settore della ristorazione, 13,8% del totale)
á
Stranieri titolari di impresa (Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010 e Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012):
o
2005: 116.713
o
2006: 140.090
o
2007: 167.181
o
2008: 188.121
o
2009: 208.891
o
2010: 229.436
o
2011: 249.464
(da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)
o
2012: 232.664
á
Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010:
o
titolari e soci
di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale
o
imprenditori
stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di
imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro
(26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o
prime 4
nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%),
Albania (10,4%)
á
Rapp. Fond. Moressa imprese: nel 2009, valore aggiunto prodotto da imprese straniere
(in milioni di euro): 75.847 (5,5% del valore aggiunto prodotto dal totale
delle imprese); suddivisione per settore
o
agricoltura: 350
o
manifattura:
12.185
o
costruzioni:
10.173
o
commercio:
12.467
o
servizi alle
imprese: 20.906
o
servizi alle
persone: 19.766
á
Rapp. Fond. Moressa imprese 2011 e Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est: nel 2011, 454.029 imprese condotte da stranieri
(7,4% del totale; 26.567 in piu' rispetto al 2010, contro le 28.720 imprese
italiane in meno); 412.555 imprenditori stranieri (9,3% del totale); suddivisione
per settore
o
agricoltura:
13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in
meno)
o
manifattura:
40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in
meno)
o
costruzioni:
124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in
meno)
o
commercio:
156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in
meno)
o
alberghi e
ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese
italiane in meno)
o
servizi: 89.293
(14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')
á
Nuove imprese sorte nel 2012, per nazionalita'
dell'imprenditore (da comunicato Unioncamere): italiani, 86,8%; comunitari, 5,1%; stranieri, 8,1%
á
Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012:
o
titolari e soci
di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari
o
titolari di
impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa
o
titolari di
impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri
o
artigiani
stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri
o
titolari di
impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in
Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in
Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria,
2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in
Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta,
0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise
o
titolari di
impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina
14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%,
Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%
o
titolari di
impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre
attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi
edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%,
servizi per la persona 1,4%
o
valore aggiunto
attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010
á
Imprenditoria straniera al 31/12/2012
(da Rapp. Unioncamere sull'imprenditoria straniera):
o
imprese di
stranieri per forma giuridica:
¤
societa' di capitale:
46.239 su un totale di 1.411.747
¤
societa' di
persone: 36.654 su un totale di 1.133.660
¤
imprese
individuali: 385.769 su un totale di 3.337.587
¤
cooperative:
7.963 su un totale di 148.180
¤
consorzi: 225 su
un totale di 22.614
¤
altre forme: 669
su un totale di 39.370
¤
totale: 477.519
su un totale di 6.093.158
o
imprese di
stranieri per attivita':
¤
commercio al
dettaglio: 129.485
¤
lavori di
costruzione specializzati: 101.767
¤
attivita' dei
servizi di ristorazione: 31.129
¤
commercio
all'ingrosso: 29.649
¤
costruzione di
edifici: 24.214
¤
confezione di
articoli di abbigliamento: 13.980
¤
coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali: 12.701
¤
altre attivita'
di servizi per la persona: 11.700
¤
attivita' di
servizi per edifici e paesaggio: 9.666
¤
attivita' di
supporto per le funzioni d'ufficio: 8.737
¤
trasporto
terrestre e mediante condotte: 8.373
¤
commercio
all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli: 6.880
¤
fabbricazione di
prodotti in metallo (esclusi macchinari): 6.584
¤
attivita'
immobiliari: 4.775
¤
fabbricazione di
articoli in pelle e simili: 4.523
¤
telecomunicazioni:
3.923
¤
altre attivita'
professionali, scientifiche e tecniche: 3.730
¤
magazzinaggio e
attivit di supporto ai trasporti: 2.612
¤
altre industrie
manifatturiere: 2.519
¤
riparazione di
computer e di beni per uso personale: 2.417
o
imprese di
stranieri per incidenza sul totale delle imprese:
¤
telecomunicazioni
34,9%
¤
confezione di
articoli di abbigliamento 24,0%
¤
lavori di
costruzione specializzati 18,9%
¤
fabbricazione di
articoli in pelle e simili 17,1%
¤
attivit di
servizi per edifici e paesaggio 15,8%
¤
attivit di
supporto per le funzioni d'ufficio 15,3%
¤
servizi postali
e attivit di corriere 15,1%
¤
commercio al
dettaglio 14,8%
¤
attivit dei
servizi di ristorazione 8,8%
¤
magazzinaggio e
supporto ai trasporti 8,6%
¤
industrie
tessili 8,0%
¤
silvicoltura ed
utilizzo di aree forestali 7,5%
¤
costruzione di
edifici 7,0%
¤
attivit dei
servizi delle ag. di viaggio, tour operator 6,8%
¤
altre attivit
di servizi per la persona 6,3%
¤
altre attivit
professionali, scientifiche e tecniche 6,0%
¤
fabbricazione di
altri mezzi di trasporto 6,0%
¤
trasporto
terrestre e mediante condotte 6,0%
¤
riparazione,
manutenzione ed installazione di macchine 5,8%
¤
commercio
all'ingrosso 5,8%
á
Imprese,
per paese di nascita di chi le guida (Rapp. IDOS sull'imprenditoria straniera)
o
2011: 454.029 da
immigrati; 5.656.045 da nati in Italia
o
2012: 477.519 da
immigrati; 5.615.639 da nati in Italia
o
2013: 497.080 da
immigrati; 5.564.880 da nati in Italia
á
Artigiani
per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
2010: 1.938.217,
di cui 109.998 stranieri
o
2011: 1.928.417,
di cui 115.737 stranieri
o
2012: 1.907.081,
di cui 119.803 stranieri
á
Commercianti
per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
2010: 2.236.027,
di cui 130.607 stranieri
o
2011: 2.265.441,
di cui 144.396 stranieri
o
2012: 2.290.869,
di cui 159.317 stranieri
á
Imprenditoria agricola straniera nel 2012 (da Rapp. INEA 2013 sull'imprenditoria straniera in
agricoltura)
o
imprenditori non
italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale
degli imprenditori
o
imprenditori
stranieri per nazionalita':
¤
Svizzera 2.768
¤
Germania 2.629
¤
Francia 1.332
¤
Romania 916
¤
Stati Uniti 755
¤
Gran Bretagna
741
¤
Belgio 570
¤
Albania 541
¤
Tunisia 486
¤
Venezuela 481
¤
Canada 464
¤
Australia 354
¤
Macedonia 352
¤
Argentina 335
¤
Austria 320
¤
Marocco 259
¤
Serbia e
Montenegro 240
¤
Paesi Bassi 230
¤
Libia 220
¤
Polonia 218
o
imprenditori
stranieri per classe di eta':
¤
18-29: 6,0%
¤
30-49: 55,4%
¤
50-69: 31,2%
¤
oltre 70: 7,4%
o
imprenditori
stranieri per carica societaria:
¤
titolare: 72,0%
¤
amministratore:
17,7%
¤
socio: 8,4%
¤
altra carica:
1,9%
o
imprenditori
stranieri per settore di attivita':
¤
coltivazioni
agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%,
femmine 50,3%)
¤
silvicoltura e
utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine
15,8%)
¤
pesca e
acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)
¤
totale: 17.286,
pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)
o
imprese
registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)
o
imprese per
grado di imprenditorialita' straniera:
¤
esclusivo:
12.997
¤
forte: 297
¤
maggioritario:
59
á
Imprese straniere, per settore nel 2013 (Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera)
o
agricoltura:
13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)
o
manifattura:
41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)
o
costruzioni:
126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in
meno)
o
commercio:
175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in
meno)
o
alberghi e
ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese
italiane in meno)
o
servizi: 104.796
(14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')
o
totale: 497.080
(18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)
á
Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera: valore
aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro) nel 2013: 85.584 (6,1% del valore aggiunto
prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore
o
agricoltura: 488
o
manifattura:
16.051
o
costruzioni:
12.253
o
commercio:
16.765
o
alberghi e
ristoranti: 5.380
o
servizi: 34.646
á
Nascita e
cessazione di imprese individuali per nazionalita' (Comunicato Unioncamere):
o
2011:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 43.688; italiane, 197.333
¤
cessazioni:
straniere, 23.432; italiane, 218.314
o
2012:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 45.134; italiane, 197.475
¤
cessazioni:
straniere, 27.056; italiane, 235.066
o
2013:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 43.980; italiane, 190.649
¤
cessazioni:
straniere, 26.707; italiane, 242.206
o
2014:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 48.244; italiane, 178.109
¤
cessazioni:
straniere, 25.174; italiane, 213.587
á
Imprese
individuali straniere al 31/12/2014 (Comunicato Unioncamere): 335.447; prime 20 nazionalita':
o
Marocco, 64.300
o
Cina, 47.020
o
Albania, 30.703
o
Bangladesh,
25.605
o
Senegal, 18.192
o
Svizzera, 16.126
o
Egitto, 15.606
o
Tunisia, 13.499
o
Pakistan, 10.742
o
Nigeria, 10.563
o
Serbia e
Montenegro, 5.645
o
India, 4.730
o
Brasile, 4.584
o
Macedonia, 4.514
o
Moldavia, 4.411
o
Argentina, 4.236
o
Ucraina, 3.935
o
Algeria, 3.233
o
Peru', 3.210
o
Venezuela, 3.160
11. Formazione di lavoratori allĠestero (torna all'indice)
á
Attivita' di formazione professionale
nei paesi d'origine
á
Liste di stranieri con titoli di
prelazione; quote riservate
Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine (torna all'indice del capitolo)
á
PossibilitaĠ di
attivitaĠ di formazione nei paesi
dĠorigine, nellĠambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro, da
quello dellĠistruzione e da quello dellĠuniversitaĠ, e realizzati in
collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali, associazioni
(che operano nel settore dell'immigrazione da almeno 3 anni; da Linee-guida Minlavoro per l'organizzazione dei corsi
di formazione all'estero),
organizzazioni di imprenditori o di lavoratori; e' ammessa anche la
partecipazione di soggetti ulteriori, in partenariato con uno dei soggetti
ordinariamente abilitati, a condizione che l'attivita' contemplata nel
programma di formazione organizzato sia compatibile con il loro statuto ed oggetto
sociale (Linee-guida Minlavoro per l'organizzazione dei corsi
di formazione all'estero)
á
Decr. Minlavoro-MIUR 29/1/2013: sulle modalita' di predisposizione e di svolgimento
dei programmi di istruzione e formazione nei paesi di emigrazione:
o
programmi
finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo
sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi
d'origine
o
la
partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione svolte nell'ambito
dei programmi permette l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini
dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR
394/1999
o
i programmi
possono prevedere percorsi di completamento in Italia anche presso i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (o, provvisoriamente, presso i Centri
Territoriali Permanenti), al termine dei quali e' possibile conseguire
attestati e titoli di studio conclusivi del primo ciclo, nonche' titoli
attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana
non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue
o
i cittadini
stranieri che hanno partecipato a progetti su iniziativa o promozione del
Minlavoro, sono inseriti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999
o
i percorsi di
istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della
lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il
raggiungimento del livello A1
o
i percorsi di
istruzione e formazione devono prevedere anche nozioni in materia di tutela e
sicurezza sul lavoro e di educazione civica e favorire una prima acquisizione
delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
o
i programmi
possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di
partenariato:
¤
regioni e
province autonome e loro enti strumentali
¤
enti locali e
loro enti strumentali
¤
organizzazioni
nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori
¤
organismi
internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia
ed al loro inserimento nei settori produttivi
¤
enti e
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed
iscritti nel registro di cui all'art. 52 DPR 394/1999
¤
agenzie per il
lavoro di cui all'art. 4 D. Lgs. 276/2003, nonche' gli altri soggetti
autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 276/2003
¤
Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti; in attesa della completa riorganizzazione
dei Centri, in base ad art. 64 co. 4 lettera f L. 133/2008,
i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP);
Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
e' ammessa la
partecipazione alle iniziative, in partenariato con uno dei soggetti
autorizzati, anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di
compatibilita' dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attivita'
contemplata nel programma nonche' l'assenza di cause ostative, in capo ad essi
ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attivita' prevista nel programma
medesimo.
o
i soggetti
proponenti debbono indicare nel programma
¤
l'individuazione
della domanda puntuale di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con
riferimento al settore, all'area territoriale di impiego ed al profilo
professionale
¤
le modalita'
dettagliate di svolgimento dell'attivita' di formazione e/o istruzione con la
specificazione della durata e della data prevista di inizio
¤
l'indicazione
dell'organismo realizzatore e delle generalita' della persona designata quale
responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei
titoli professionali e dell'esperienza posseduta
¤
le risorse umane
con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza
rispettivamente posseduti
¤
le risorse
strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' e la
disponibilita' di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono
realizzare le azioni e le eventuali modalita' di raccordo con i referenti
pubblici locali
¤
le fonti di
finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attivita'
o
e' vietato
esigere o, comunque, percepire direttamente o indirettamente, compensi dai
partecipanti alle attivita' formative previste dai programmi
o
i programmi di
istruzione e formazione di rilevanza regionale devono essere presentati con
modalita' informatiche ai Comitati regionali di valutazione, che procedono
all'istruttoria, nonche', contestualmente, alla Direzione generale
dell'immigrazione del Minlavoro ai fini dell'acquisizione da parte del MAE del
parere previsto da art. 34 co. 1 DPR 334/1999
o
i programmi di
istruzione e formazione aventi valenza multiregionale devono essere presentati
al Comitato di valutazione della Regione in cui risulta prevalente l'impatto
occupazionale del programma
o
i programmi sono
valutati entro 30 gg dalla loro ricezione da parte dei Comitati regionali
o
i Comitati
regionali trasmettono i programmi approvati alla Direzione generale
dell'immigrazione del Minlavoro, che svolge la funzione di raccordo e di
supervisione dell' attivita' di formazione all'estero
o
entro 10 gg
dall'inizio delle attivita' il soggetto proponente ne da' comunicazione ai
Comitati regionali
o
entro 20 gg
dalla conclusione delle attivita', il soggetto proponente trasmette ai
competenti Comitati i nominativi dei partecipanti al programma, allegando in copia
le attestazioni acquisite e l'elenco dei datori di lavoro disponibili
all'assunzione; tali nominativi sono inseriti nelle apposite liste
o
il Minlavoro
procede, in raccordo con i Comitati regionali, alla verifica dei programmi
approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle
attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati
nel programma
o
l'attivita' di
verifica sull'effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei
lavoratori formati all'estero e' effettuato dal Minlavoro attraverso il
monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni,
trasmesse dai datori di lavoro
o
qualora
all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi
dei percorsi di istruzione e formazione, i soggetti proponenti non possono
presentare nuovi programmi per il biennio successivo e il Minlavoro non procede
all'iscrizione dei lavoratori nelle liste
á
I programmi dei
corsi devono essere valutati ed approvati
(con decreto direttoriale) da un apposito comitato interministeriale istituito presso il Minlavoro; i
programmi proposti da soggetti
operanti solo sul territorio regionale devono essere
preventivamente sottoposti alla validazione
delle Regioni o delle strutture
individuate dai singoli ordinamenti regionali, mediante la quale le Regioni
verificano la rispondenza dei programmi ai requisiti prescritti e la loro
compatibilita' con il fabbisogno del
mercato interno del lavoro e con la capacita' di assorbimento del tessuto
sociale e produttivo (Linee-guida Minlavoro per l'organizzazione dei corsi
di formazione all'estero)
á
Hanno precedenza
i programmi validati dalle Regioni e coerenti
con il fabbisogno da queste formalizzato in sede di programmazione dei
flussi
á
Formazione
finalizzata
o
allĠinserimento
nelle attivitaĠ produttive in Italia
o
allĠinserimento
nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine
o
allo sviluppo delle attivitaĠ produttive dei
paesi dĠorigine
á
Nota Minlavoro sulla formazione all'estero: selezione e formazione all'estero permettono ai
datori di lavoro italiani, anche tramite le proprie associazioni di categoria,
di selezionare e formare risorse umane nei paesi di origine, sulla base del
loro reale fabbisogno, e facilitnoa i percorsi di integrazione in Italia degli
stranieri che vi fanno ingresso; i progetti di formazione all'estero consentono
di sperimentare una modalita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro
caratterizzata dalla presenza, in un contesto di collaborazione tra il governo
italiano e il governo del paese di origine, di un soggetto portatore degli
interessi dei datori di lavoro di un certo territorio di cui conosce il
fabbisogno e di un soggetto istituzionale del paese di origine che mette a
disposizione la propria banca dati di candidati all'emigrazione
Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate (torna all'indice del capitolo)
á
Il Minlavoro
tiene le liste, distinte per paesi dĠorigine, degli stranieri che hanno
partecipato ai programmi di formazione; le liste sono messe a disposizione dei
datori di lavoro, che possono procedere con chiamate nominative o numeriche
á
Per richieste nominative da liste di stranieri con
titoli di prelazione non si procede
ad accertamento di indisponibilitaĠ
á
Gli iscritti
nelle liste di stranieri con titoli di prelazione hanno precedenza, per richieste numeriche
nei settori di impiego corrispondenti alle attivitaĠ di formazione, sui
connazionali, con lĠeccezione, se la richiesta eĠ relativa a lavoro stagionale,
degli stagionali ÒanzianiÓ (art. 24, co. 4, T.U.),
á
Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti
sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, sono riservate
agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non
utilizzati entro 9 mesi dallĠentrata in vigore del decreto confluiscono nella
quota generale; il decreto-flussi puoĠ prevedere lĠestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori
richieste
á
Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai
partecipanti ai corsi di formazione per lavoratori autonomi (inseriti in
appositi elenchi)
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche (torna all'indice)
á
Ingresso di lavoratori al di fuori
delle quote
á
Procedure per richiesta e rilascio del
nulla-osta
á
Visto di ingresso: disposizioni
particolari
á
Disciplina speciale per le categorie di
cui all'art. 27 T.U.
á
Disposizioni particolari per lavoratori
distaccati nell'ambito di Expo 2015
á
Ingresso di alcune delle categorie di
cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
á
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle
quote, per ricerca scientifica
á
Facilitazioni per lo straniero ammesso
come ricercatore in altro Stato membro
á
Ingresso e soggiorno al di fuori delle
quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
á
Ingresso al di fuori delle quote per
docenti di istituzioni scolastiche straniere
á
Nulla-osta al lavoro, entro quote
apposite, per giovani e persone collocate "alla pari"
á
Ingresso, entro quote apposite, di
sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
á
Discipline speciali: dipendenti di
rappresentanze diplomatiche; frontalieri
Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso extra-quote, per attivitaĠ non
riservata agli italiani (sul punto delle attivita' riservate agli italiani,
vedi piu' sotto), per le seguenti categorie (con alcune peculiaritaĠ per il
rilascio del nulla-osta al lavoro):
o
dirigenti
o personale altamente specializzato
(in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato
allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente
specialistica) di societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di
rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO
ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE:
¤
gli interessati
devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del
loro trasferimento in Italia
¤
il trasferimento
puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni
¤
al termine,
possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte
dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato
¤
se
il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce
la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale
altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore
per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole
della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per il rilascio del visto; entro
8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di
lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
¤
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200
euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
lettori e
professori universitari:
¤
la richiesta da
parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo
indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte
dello straniero
¤
nel caso dei
lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con
l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri;
nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di
provenienza?)
¤
nota:
presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento
delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di
PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore
della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
¤
se
il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce
la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari
e' sostituito da una comunicazione
da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro subordinato; la
comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore
per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole
della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per il rilascio del visto; entro
8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di
lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
-
le universita'
(statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni
per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso altro ateneo, monche' per istituire, in
collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di
un titolo congiunto o di un doppio titolo
-
le universita'
possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri
di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art.
23 L. 240/2010
-
convenzioni e
contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani
consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore
-
le convenzioni
non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico
dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei
requisiti di docenza di cui al Decr. MIUR 22/10/2004
o
traduttori
e interpreti:
¤
necessaria anche
la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle
lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da
ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da
moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e
vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo
straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere
prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta
del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri
l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore
della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro
(da moduli distribuiti dai ministeri)
o
lavoratori (in
numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti in
Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999),
ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da
DPR 394/1999) per un tempo limitato
¤
le condizioni
retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle
previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se
il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce
la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore
per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole
della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per il rilascio del visto; entro
8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di
lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
¤
in materia di
distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma
applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro
rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unĠazienda straniera presso una propria filiale
situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo
di impresa (collegamento societario, unico gruppo
internazionale-multinazionale, joint
venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e
servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o
operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
non e'
necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa
distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
richiesta, ai
fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di
natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il
limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si
tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali
sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra
un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della
richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto
avente sede legale in Italia)
¤
per
"prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono
intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le
quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di
perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione
lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione
del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia
coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e'
tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ
straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera
italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con
bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001,
dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e
dellĠautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta
(nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il
visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o
in porto
¤
in caso di
sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle
dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti
o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente
trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di
servizi, nellĠambito di contratti di
appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in
Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/1960
(nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta
rilasciato, su richiesta dell'appaltante,
previa comunicazione da parte del
datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione
del servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, nulla-osta sostituito da
una comunicazione (in esenzione da
imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante,
del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la
regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza
e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta
con la liberta' di prestazione di
servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui
l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa,
ma per quello complessivo necessario
al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per
l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti
dal contratto collettivo nazionale
di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e
assistenziali
¤
note:
-
possono essere a
tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo
indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
-
il nulla-osta e,
quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere
durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
in caso di
datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione
(nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate
necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
nulla-osta (se
richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co.
23, Regolamento)
-
nulla-osta
prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare
l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la
stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che
vi sia costanza di rapporto)
-
il trasferimento
di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1,
lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli
per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della
L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione
tra appalto e distacco (non nel caso
dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere
un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto
di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero
esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo
Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione
rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori
impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero;
artisti e tecnici per spettacoli
teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali
di intrattenimento; artisti da
impiegare in manifestazioni culturali
o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di
imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta
rilasciato
-
con procedure
stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010),
unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego –
Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di
collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010);
si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente
istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008
(circ. Minlavoro 25/2008)
-
previo
accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva
dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)
-
previo
nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da
T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del
questore?)
-
prima
dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3
mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del
permesso?)
-
con durata
iniziale < 12 mesi
-
non piu'
richiesta (L. 100/2010,
circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da
presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento
dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne'
dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per
la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano
presentare in alternativa a tale parere
¤
per il settore
dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti
telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento
dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
¤
rilascio del
nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede
lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non
richiesto
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute;
verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile;
Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e
private:
¤
lĠassunzione da
parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta
di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta
puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
¤
non e'
consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il
riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta
da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente
per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine
professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo'
essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
¤
nota: prima che
venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella
struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987;
in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass.
24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a
tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure,
considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte
di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con
contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo
indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato
ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non
idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna
delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione
all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo
in Sent. Corte Giust. C-270/13
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita' garantita
al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una
fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione
provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver
nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la
Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della
sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito
allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a
tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta (torna all'indice del capitolo)
á
Richieste
di nulla-osta presentabili unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008); aziende o enti di rilevante interesse per l'economia nazionale possono presentare piu' di 5 domande, previa stipula di
apposito accordo con il Mininterno (circ. Mininterno 13/5/2008)
á
LĠaccertamento di indisponibilitaĠ si
applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali
á
Il nulla-osta eĠ
rilasciato dallo Sportello unico, salvo quanto previsto per
o
lavoratori dello
spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti
corrispondenti
á
Si applicano,
salvi i casi di esonero, le usuali
procedure per richiesta di parere al questore, convocazione del datore di
lavoro e rilascio del nulla-osta, rilascio del codice fiscale, trasmissione
della documentazione alla rappresentanza diplomatica, informazione del
lavoratore riguardo al rilascio del nulla-osta, comunicazione della proposta di
contratto di soggiorno, rilascio di visto, comunicazione ad INPS e INAIL,
informazione del lavoratore riguardo allĠobbligo di presentarsi allo Sportello
unico
á
Nulla-osta al
lavoro da utilizzare, per richiesta di visto
e di permesso di soggiorno, entro 120 gg. dal rilascio
Visto di ingresso: disposizioni particolari (torna
all'indice del capitolo)
á
Per i lavoratori
marittimi stranieri destinati ad
imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in
materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,
destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986,
il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice,
documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto,
e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Agli infermieri professionali e' rilasciato
un visto per lavoro subordinato della durata
minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito
dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro,
consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Il visto per lo
svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di
tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia
previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve
rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U. (torna all'indice del capitolo)
á
Valgono, per gli
ingressi ex art. 27 T.U., le seguenti limitazioni:
o
durata del
nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma
comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata <
2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per
rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari
e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o
comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata
del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ
vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un
anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo
indeterminato, < 2 anni (da
art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
¤
nei casi in cui
il nulla-osta non eĠ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede
nell'Unione europea, giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5,
co. 3 bis, lettera c, T.U.)
o
utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
¤
di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art.
40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro
(nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore,
da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al
comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo
senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione
comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
-
gli artisti per locali di intrattenimento non possono
rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere
lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non
possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore);
tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente
alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004)
possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per
rapporti di lavoro diversi, anche
con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)
-
agli infermieri professionali e' rilasciato
un visto per lavoro subordinato
della durata minima prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale
formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la
proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
-
durata massima
quadriennale (due anni, piu' una sola
proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a
tempo determinato, riferita al singolo
datore di lavoro (Nota Mininterno)
¤
disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari
trasferitisi in Italia, infermieri
professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa
per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del
permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la
durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore,
nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da
fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento,
anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due)
del nulla-osta al lavoro per infermieri
professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato
deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo
periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo
l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo
nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014
ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per
motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)
o
convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile
o
accesso al permesso UE slp: non essendo
esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a
parita' di condizioni con i titolari di altri permessi;
¤
in questo senso,
-
Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo'
essere rilasciato, in presenza degli
altri requisiti, anche al titolare di permesso che non rientri nei casi,
per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua
durata e' rinnovabile anche per lungo tempo finche' permangono i motivi che ne
hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di
soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di
soggiorno; con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che
intendersi i permessi per lavoro stagionale, le autorizzazioni per visite,
turismo e affari, ed altre particolari tipologie quali il permesso per ragioni
di giustizia
-
Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo
determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita'
puo' essere prorogata illimitatamente (nota:
al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile
per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un
periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento
di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale
limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi
stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata
dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE;
¤
in senso parzialmente concorde,
-
Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo
straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998
(dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito
temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellĠazienda
distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un
limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del
permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato
rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)
-
Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri
professionali entrati in base ad art.
27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei
requisiti, al permesso UE slp, dal
momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co.
3 D. Lgs. 286/1998[54]
(nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere
assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa
possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)
á
Nota: i
rapporti autorizzati in base ad art. 27 T.U. non sono sottratti alla normativa applicabile al rapporto con
lavoratore italiano in relazione al sanzionamento
(es.: conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di proroghe o rinnovi illegittimi (sent. Cass. 21067/2007)
Disposizioni particolari per lavoratori distaccati
nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)
á
Possibilita' di
ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori
stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo,
che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e
dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non
oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare, la possibilita' di distacco di lavoratori stranieri
dipendenti da aziende straniere (Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Predisposta una
procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per
motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro
dell'Unione europea
á
Inoltro, da
parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per
l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Il Commissario
generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il
Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da
parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di
lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale,
sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo
allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
La comunicazione
va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante (o dell'azienda
distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera),
che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di
Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese
presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui il
distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di
accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal
Commissario generale
á
Il visto di ingresso
e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura
á
La
sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita
sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero
e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire
tramite l'ufficio postale
á
Contestualmente
alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la
convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello
Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
á
Il permesso di
soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e
non puo' essere rinnovato ne' convertito
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:
o
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
o
per il distacco
di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la
comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di
azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco
da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura
o
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio
postale
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro
autonomo (torna all'indice del capitolo)
á
Dirigenti,
personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori
e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo; necessaria, per il
visto di ingresso, la certificazione, da parte della Direzione provinciale del
lavoro, del fatto che lo schema di contratto dĠopera professionale non
configuri un rapporto di lavoro subordinato; per traduttori e interpreti,
richiesto comunque il nulla-osta
á
Ingressi per
lavoro autonomo per artisti che
effettuano prestazioni di durata <
90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivitaĠ per il solo
imprenditore con riferimento al quale eĠ stato rilasciato il visto (nota: e' un
esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90
gg.)
á
Visto per
lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
per lo
svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e
d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR
394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta
della Questura
o
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981
(nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
o
per il settore
dello spettacolo, il visto per
lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso
esclusivamente in favore di artisti
stranieri di chiara fama, o di alta
e nota qualificazione professionale, o
di artisti o complessi ingaggiati da
noti enti teatrali, dalla RAI, da
note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio:
legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione
circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
¤
copia dell'atto
contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del
titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante,
che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente:
"non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le
categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione
provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II -
Lavoratori dello spettacolo
¤
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤
disponibilita'
di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di
prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo
straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte
contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto
un alloggio idoneo
o
per i visti
d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente
contraddizione con la precedente!)
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri
permessi per attivita' sottratte alle quote (torna
all'indice del capitolo)
á
TAR Lazio:
la conversione di un permesso per studio
in permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
á
TAR Lazio
e TAR Lazio:
la conversione di un permesso per motivi
religiosi in permesso per lavoro, per le attivita' lavorative di cui
all'art. 27 T.U. non e' soggetta al vincolo di quota (in senso apparentemente
piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente,
Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica (torna all'indice del capitolo)
á
L'ingresso e il
soggiorno di durata > 3 mesi per ricerca
scientifica (D. Lgs. 17/2008) e' consentito, extra-quote, previa richiesta di nulla-osta presentata da un istituto di ricerca iscritto in
apposito elenco tenuto dal Minuniversita', allo straniero in
possesso di un titolo di studio
superiore che, nel paese in cui e' stato conseguito, consenta l'accesso ai programmi di dottorato
á
Nota Miur 7/7/2010, citata anche da Circ. Mininterno 28/7/2010: tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano
anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post-doc;
sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che
entrino in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione,
dottorato di ricerca (con o senza borsa), master universitario (con o senza borsa),
corso di perfezionamento (con o senza borsa), indipendentemente dall'eventuale
svolgimento di attivita' di ricerca
á
L'iscrizione nell'elenco,
possibile per istituti pubblici o
privati, e' disciplinata dal Decreto Minuniversita' 11/4/2008; ha validita' di 5 anni (ed e' tacitamente
rinnovata, salvo revoca; da Decreto Minuniversita' 11/4/2008) e prevede
o
la
determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse
finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero
consentito
o
l'obbligo per
l'istituto di farsi carico delle spese
connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla
cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato
l'ingresso
o
le condizioni
per la revoca dell'iscrizione in
caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori
stranieri
á
Istituto e ricercatore stipulano una convenzione
di accoglienza (circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: modificata in base alle novita' apportate da L. 9/2014
in relazione alla disponibilita' di risorse), con cui il ricercatore si impegna
a realizzare un progetto di ricerca,
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, che esaminano, a
questo scopo, anche copia autenticata del titolo di studio del ricercatore; la
convenzione stabilisce
o
il rapporto
giuridico tra le parti
o
le condizioni di
lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non
inferiore al doppio dell'assegno sociale;
la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto
di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno
finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro
istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di
ricerca (L. 9/2014)
o
la copertura
delle spese di viaggio
o
la stipula di
una assicurazione sanitaria per il
ricercatore e i suoi familiari, ovvero
l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
á
L'istituto presenta allo Sportello Unico competente per il luogo
dove si svolgera' il programma di ricerca richiesta
di nulla-osta all'ingresso per ricerca scientifica, corredandola con
l'attestato di iscrizione nell'elenco
apposito e con copia autentica della convenzione di accoglienza; circ. Mininterno 25/6/2009: e' attiva la procedura per la presentazione per via telematica delle domande di
nulla-osta (servizio di help-desk alla pagina http://nulla-ostalavoro.interno.it)
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede, all'art. 7, che la richiesta di ingresso
sia presentata direttamente dal ricercatore; successivamente, all'art. 14,
prevede che lo Stato membro puo' stabilire se la richiesta di permesso di
soggiorno (la domanda di ammissione, secondo il titolo dell'articolo, che
specifica come si tratti di domanda da esaminare mentre il ricercatore si trova
ancora all'estero) debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto;
sembrerebbe cosi' che sia legittima la scelta operata dal Decreto legislativo
nel prevedere che la domanda iniziale (di nulla-osta all'ingresso) sia
presentata dall'istituto di ricerca; tuttavia, l'art. 15 della Direttiva 2005/71/CE stabilisce che in caso di rifiuto della
richiesta di permesso di soggiorno (leggi: domanda di ammissione) debba essere
comunque notificata al ricercatore e che da questi possa essere impugnata; in
base a quanto stabilito dal D. Lgs. 17/2008, invece, il rifiuto del nulla-osta
all'ingresso non sarebbe notificato al ricercatore e potrebbe essere impugnato solo
dall'istituto, che puo' essere scarsamente motivato al riguardo
á
Lo Sportello Unico, acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero, rilascia il
nulla-osta e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza consolare
all'estero
á
DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta e' di 40 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)
á
In caso di diniego del nulla-osta, la convenzione
decade automaticamente
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede
che la convenzione decada automaticamente anche in caso di cessazione del
rapporto giuridico che lega le parti; la cosa e' rilevante, ad esempio, in caso
di rapporto di lavoro subordinato che cessi a seguito di licenziamento o di
dimissioni; la Direttiva 2005/71/CE prevede
anche che, ove si verifichi un evento che renda impossibile l'esecuzione della
convenzione, l'istituto di ricerca sia tenuto a informare prontamente l'autorita'
designata a tal fine
á
Il visto di ingresso per ricerca
scientifica deve essere richiesto entro
6 mesi dal rilascio del nulla-osta, ed e' rilasciato prioritariamente
rispetto agli altri tipi di visto
á
Il rilascio del
visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,
oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al
preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo
sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal
senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Il permesso di soggiorno per ricerca
scientifica e' richiesto e rilasciato, con le modalita' vigenti, per la durata del programma di ricerca; in
caso di proroga del programma di
ricerca, e' prorogato per la stessa durata, previa presentazione del rinnovo
della convenzione di accoglienza
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede
la possibilita' di revoca del permesso di soggiorno, oltre che in casi di fatto
gia' disciplinati dal resto della normativa italiana, anche nel caso in cui il
ricercatore soggiorni per motivi diversi da quelli per cui e' stata rilasciata
l'autorizzazione
á
Il nulla-osta
puo' essere richiesto e rilasciato anche a vantaggio di un ricercatore regolarmente soggiornante
in Italia ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta di
asilo o per motivi di protezione temporanea; corrispondentemente, il permesso
per ricerca scientifica e' rilasciato in esenzione
dal visto
á
Il permesso di
soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata,
autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca
á
Circ. Mininterno 25/6/2009: per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, non
e' richiesto il parere della DPL; tuttavia, e' sempre possibile, in caso di
rapporto di lavoro subordinato, che l'ispettorato del lavoro accerti,
nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni, la corrispondenza
tra condizioni di lavoro dichiarate e attivita' effettivamente prestata (nota:
sarebbe piu' sensata una verifica in caso di rapporto dichiarato come autonomo)
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede
parita' di trattamento tra il ricercatore e i cittadini nazionali per quanto
riguarda, oltre che materie per le quali la parita' e' gia' garantita dal resto
della normativa, il riconoscimento di titoli e la sicurezza sociale ai sensi
del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla
condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della
parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in
una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro"
á
Il titolare di
permesso per ricerca scientifica puo' essere ammesso, a parita' di condizioni con il cittadino italiano, a svolgere attivita'
di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto (nota: la Direttiva 2005/71/CE non
prevede questa limitazione del tipo di insegnamento; prevede pero' che possano
essere imposti limiti al numero di ore o di giorni di insegnamento)
á
In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno, e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca (nota: e di quella di insegnamento?)
á
In caso di
svolgimento di regolare attivita' lavorativa, l'iscrizione al SSN e' obbligatoria
(Nota Minlavoro 16/4/2009)
á
Ai fini del
rilascio del permesso UE slp, al
titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base
della concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i
titolari di permesso per studio
(rilevano gli anni di soggiorno, ma la richiesta non puo' essere avanzata
finche' lo straniero e' titolare di quel permesso)
á
Il titolare di
permesso di soggiorno per ricerca scientifica ha diritto al ricongiungimento familiare, alle
condizioni ordinarie, ma a prescindere
dalla durata del permesso; ai familiari
e' rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata di quello del ricercatore (nota: consentito,
verosimilmente, anche l'ingresso al seguito, coerentemente con quanto previsto,
in caso di ingresso per attivita' scientifica, da art. 44-bis, co. 4 DPR
394/1999)
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE esclude
dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato
membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma
di protezione temporanea, coloro che chiedano di soggiornare per il
conseguimento di un dottorato, coloro a carico dei quali sia stato adottato un
provvedimento di espulsione, poi sospeso de
iure o de facto, i ricercatori
che un istituto di ricerca assegni ad altro istituto in un diverso Stato membro
á
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 13, co. 3,
secondo periodo, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che la Provincia
promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di
cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di
convenzioni di accoglienza e la conseguente parita' di trattamento; violazione
di art. 117 Cost.,
dato che la materia e' di competenza statale
Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato
membro (torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato
membro dell'UE (verosimilmente, esclusi il Regno Unito e la Danimarca, che
non sono vincolati dalla Direttiva 2005/71/CE, ed inclusa l'Irlanda, che invece ha optato per la
partecipazione all'adozione e all'applicazione di essa) puo' fare ingresso in
Italia in esenzione dal visto per proseguire la ricerca iniziata in
quello Stato
á
Per soggiorni di
durata < 3 mesi, e'
richiesta solo una comunicazione
allo Sportello Unico della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca
dallo straniero, entro 8 gg.
dall'ingresso, corredata da
o
copia autentica
della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda
lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di
risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio
italiano per il periodo di soggiorno
o
dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia
á
Circ. Mininterno 25/6/2009: la comunicazione allo Sportello Unico e' presentata
per via informatica; lo Sportello Unico convoca il ricercatore per acquisire
copia della convenzione e dichiarazione dell'istituto ospitante in Italia
á
Per periodi di
durata > 3 mesi e' richiesta la
stipula della convenzione di
accoglienza con istituto italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Minuniversita' e deve essere richiesto il
permesso di soggiorno (verosimilmente,
entro 8 gg. dal superamento del limite dei 3 mesi; questa interpretazione, che
renderebbe possibile una variazione del programma iniziale, sembra dettata
dall'art. 13, co. 5 Direttiva 2005/71/CE, che stabilisce che lo Stato membro in cui viene
effettuata la seconda parte del programma di ricerca non impone al ricercatore
di uscire dal territorio nazionale per poter presentare domanda di permesso di
soggiorno); in attesa del rilascio del permesso e' comunque consentito lo
svolgimento dell'attivita' di ricerca
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per
lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE) (torna
all'indice del capitolo)
á
Ammissione fuori quota, per periodi di durata
superiore a tre mesi, di lavoratori altamente
qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica;
nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o
di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di
attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita'
di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o
assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze
á
Le disposizioni
(art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si
applicano
o
a titolari di
Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano
all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)
o
a lavoratori
residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di
presenza) in possesso di
¤
titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in
cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[55]
qualifica professionale superiore,
rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente,
nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia
¤
dei requisiti per l'esercizio della
professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata
á
Nota:
l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro",
contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso
di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione
europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli
stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea);
l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non
in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che
renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli
stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente
contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012
á
Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011
(livelli 1, 2 e 3):
o
legislatori,
imprenditori e alta dirigenza
¤
membri dei corpi
legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione
pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e
nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
-
membri di
organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare
-
direttori,
dirigenti ed equiparati dellĠamministrazione pubblica e nei servizi di sanit,
istruzione e ricerca
-
dirigenti della
magistratura
-
dirigenti di
organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
¤
imprenditori,
amministratori e direttori di grandi aziende
-
imprenditori e
amministratori di grandi aziende
-
direttori e
dirigenti generali di aziende
-
direttori e
dirigenti dipartimentali di aziende
¤
imprenditori e
responsabili di piccole aziende
o
professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
¤
specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
-
specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
¤
ingegneri,
architetti e professioni assimilate
-
ingegneri e
professioni assimilate
-
architetti,
pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del
territorio
¤
specialisti
nelle scienze della vita
-
specialisti
nelle scienze della vita
¤
specialisti
della salute
-
medici
¤
specialisti in
scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
-
specialisti
delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
-
specialisti in
scienze giuridiche
-
specialisti in
scienze sociali
-
specialisti in
discipline linguistiche, letterarie e documentali
-
specialisti in
discipline artistico-espressive
-
specialisti in
discipline religiose e teologiche
¤
specialisti
della formazione e della ricerca
-
docenti
universitari (ordinari e associati)
-
ricercatori e
tecnici laureati nell'universit
-
professori di
scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
-
professori di
scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
-
altri
specialisti dell'educazione e della formazione
o
professioni
tecniche
¤
professioni
tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
-
tecnici delle
scienze quantitative, fisiche e chimiche
-
tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni
-
tecnici in campo
ingegneristico
-
tecnici della
conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche
ed energetiche
-
tecnici della
gestione dei processi produttivi di beni e servizi
-
tecnici del
trasporto aereo, navale e ferroviario
-
tecnici di
apparecchiature ottiche e audio-video
-
tecnici della
sicurezza e della protezione ambientale
¤
professioni
tecniche nelle scienze della salute e della vita
-
tecnici della
salute
-
tecnici nelle
scienze della vita
¤
professioni
tecniche nellĠorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e
commerciali
-
tecnici
dellĠorganizzazione e dellĠamministrazione delle attivit produttive
-
tecnici delle
attivit finanziarie ed assicurative
-
tecnici dei
rapporti con i mercati
-
tecnici della
distribuzione commerciale e professioni assimilate
¤
professioni
tecniche nei servizi pubblici e alle persone
-
professioni
tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate
-
insegnanti nella
formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni
assimilate
-
tecnici dei
servizi ricreativi
-
tecnici dei
servizi culturali
-
tecnici dei
servizi sociali
-
tecnici dei
servizi pubblici e di sicurezza
o
professioni
esecutive nel lavoro d'ufficio
¤
impiegati
addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
-
impiegati
addetti alla segreteria e agli affari generali
-
impiegati
addetti alle macchine d'ufficio
¤
impiegati
addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
-
impiegati
addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
-
impiegati
addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
¤
impiegati
addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
-
impiegati
addetti alla gestione amministrativa della logistica
-
impiegati
addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
¤
impiegati
addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
-
impiegati
addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
-
impiegati
addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
o
professioni
qualificate nelle attivitaĠ commerciali e nei servizi
¤
professioni
qualificate nelle attivit commerciali
-
esercenti delle
vendite
-
addetti alle
vendite
-
altre
professioni qualificate nelle attivit commerciali
¤
professioni
qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione
-
esercenti nelle
attivit ricettive
-
esercenti ed
addetti nelle attivit di ristorazione
-
assistenti di
viaggio e professioni assimilate
¤
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
-
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
¤
professioni
qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
-
maestri di arti
e mestieri
-
professioni
qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
-
operatori della
cura estetica
-
professioni
qualificate nei servizi personali ed assimilati
-
addestratori e
custodi di animali
-
esercenti e
addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
-
esercenti e
addetti di agenzie di pompe funebri
-
professioni
qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
o
artigiani,
operai specializzati e agricoltori
¤
artigiani e
operai specializzati dellĠ industria estrattiva, dellĠedilizia e della
manutenzione degli edifici
-
brillatori,
tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture
edili
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni
degli edifici ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alla pulizia ed allĠigiene degli edifici
¤
artigiani ed
operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature
elettriche ed elettroniche
-
fonditori,
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e
professioni assimilate
-
fabbri ferrai
costruttori di utensili ed assimilati
-
meccanici
artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
-
artigiani e
operai specializzati dellĠinstallazione e della manutenzione di attrezzature
elettriche ed elettroniche
¤
artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico,
della stampa ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali
assimilati
-
vasai,
soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
-
artigiani delle
lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali
assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati delle attivit poligrafiche
¤
agricoltori e
operai specializzati dellĠagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della
pesca e della caccia
-
agricoltori e
operai agricoli specializzati
-
allevatori e
operai specializzati della zootecnia
-
allevatori e
agricoltori
-
operai forestali
specializzati
-
pescatori e
cacciatori
¤
artigiani e
operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento,
delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
-
artigiani ed
operai specializzati delle lavorazioni alimentari
-
attrezzisti,
operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
-
artigiani ed
operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature
ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati dellĠindustria dello spettacolo
o
conduttori di
impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
¤
conduttori di
impianti industriali
-
conduttori di
impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
-
operatori di
impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
-
conduttori di
forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di
materiali assimilati
-
conduttori di
impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
-
operatori di
macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
-
conduttori di
impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
-
operatori di
catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
-
conduttori di
impianti per la trasformazione dei minerali
¤
operai
semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai
addetti al montaggio
-
operai addetti a
macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per
prodotti minerali
-
operai dei
rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di
prodotti fotografici
-
conduttori di
macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
-
operai addetti a
macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
-
conduttori di
macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
-
operai addetti a
macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
-
operai addetti
all'assemblaggio di prodotti industriali
-
operai addetti a
macchine confezionatrici di prodotti industriali
¤
operatori di
macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
-
operai addetti a
macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti
agricoli
-
operai addetti a
macchinari fissi per l'industria alimentare
¤
conduttori di
veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
-
conduttori di
convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a
fune
-
conduttori di
veicoli a motore e a trazione animale
-
conduttori di
macchine agricole
-
conduttori di
macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei
materiali
-
marinai di
coperta e operai assimilati
o
professioni non
qualificate
¤
professioni non
qualificate nel commercio e nei servizi
-
venditori
ambulanti
-
personale non
qualificato di ufficio
-
personale non
qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree
pubbliche e veicoli
-
personale non
qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
-
personale non
qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
¤
professioni non
qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali
-
personale non
qualificato nei servizi ricreativi e culturali
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici
¤
professioni non
qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento,
nella silvicoltura e nella pesca
-
personale non
qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
-
personale non
qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla
caccia
¤
professioni non
qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
-
personale non
qualificato delle miniere e delle cave
-
personale non
qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
-
personale non
qualificato nella manifattura
o
forze armate
¤
ufficiali delle
forze armate
-
ufficiali delle
forze armate
¤
sergenti, sovraintendenti
e marescialli delle forze armate
-
sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
¤
truppa delle
forze armate
-
truppa delle
forze armate
á
Non si aplica
o
a chi soggiorni
per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso
richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di
protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato
membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi
ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32
co. 3 D. Lgs. 25/2008
o
a chi soggiorni
per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul
riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera
b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa
riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi
per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs.
25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo
e richiesta asilo - attivita' lavorativa
o
a chi chieda di
soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera
c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento
solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un
permesso di soggiorno per ricerca scientifica
o
ai familiari
stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera
circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera
d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo
straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi
particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di
familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino
comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere
precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei
soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di
soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE
o
al titolare di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro
Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota:
in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3,
lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa
riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non
si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per
altri motivi
o
a chi faccia
ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli
l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a
commercio e investimenti
o
a chi soggiorni
(verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale
o
a chi soggiorni
in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a
(dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze
di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti
specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in
conformita' con il D. Lgs. 72/2000
o
a chi benefici
del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad
accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea
o
a chi sia
destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato
adottato da altro Stato membro)
á
Nota:
secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo
straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali
l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa
specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie,
che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia:
soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati
á
Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:
o
proposta di
contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore
(rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni
CP 2011 e successive modificazioni)
o
indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[56]
qualifica professionale superiore
posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti
formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore;
nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati
formati")
o
importo dello stipendio annuale lordo non inferiore
al triplo della soglia per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)
o
necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite
all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE,
di attivita' lavorativa in Italia
o
per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa
erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo
Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)
o
per le professioni non regolamentate, lo
straniero presenta domanda al MIUR,
Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio
Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota:
non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in
vigore di L. 9/2014);
nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che
intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di
contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere;
l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della
valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:
¤
copia autentica
del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione
di valore
¤
copia autentica
tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e
della relativa votazione
¤
copia della
proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa',
avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il
possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)
á
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita' disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior (Ministero
della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina dipartimento
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute)
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito industriale
chimico (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute)
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia)
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014,
che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo
di studi fossero correlati, non e'
piu' necessario che il lavoratore
acquisisca la certificazione di
conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente
la dichiarazione di valore
relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente
Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per
"certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della
qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene,
effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di
studio
á
La presentazione
della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta
dalla verifica di indisponibilita' di
lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per
i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [57]
á
Le richieste di nulla-osta si presentano
attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre
procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line,
scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per
lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo,
invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)
á
Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello
ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza
all'estero per i lavoratori regolarmente
soggiornanti in Italia
á
Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione
del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando
sia stato sottoscritto protocollo di
intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei
requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale
superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di
titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della
retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne
ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo
Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di
motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche,
alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di
ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non
e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente
soggiornante in Italia); circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015 (che sembra
ritenere la possibilita' di sottoscrizione del protocollo limitata al caso di datore di lavoro persona giuridica):
o
la
sottoscrizione del protocollo d'intesa non e' consentita per le tipologie
contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro
o
predisposto uno
schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce la
sussistenza dei requisiti
o
il datore di
lavoro autocertifica il possesso della capacita' economica necessaria per far
fronte agli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del personale richiesto
o
non si procede
alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico
verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (dichiarazione di
valore o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni
regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti; in questo caso il permesso
di soggiorno non e' rilasciato, il visto e' annullato e il datore di lavoro e'
tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di
origine (nota: verosimilmente, nel paese di provenienza)
o
la richiesta di
sottoscrizione del protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
o da suo delegato e corredata dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo
dell'ente stesso, e' inviata, tramite posta elettronica, all'indirizzo
segreteria.dcpia@interno.it; se la richiesta e' sottoscritta da delegato, va
acquisita la relativa delega notarile
o
la
sottoscrizione del protocollo consente al datore di lavoro di utilizzare la
procedura semplificata, mediante compilazione del Modulo CBC, previo rilascio
della password (ottenuta a seguito di
registrazione degli operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro
telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it); effettuata la registrazione, e' inviata alla
Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente la richiesta di accesso al
Sistema Informatico, mediante gli appositi modelli 7 e 8, nei quali vengono
indicati i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'abilitazione
all'accesso; la Prefettura, effettuati gli accertamenti inoltra il modello 8
all'indirizzo di posta elettronica dlci.assistenza@interno.it; l'Help Desk, ricevuta la richiesta,
procede alla trasformazione dell'utenza dal profilo "privato" al
profilo corrispondente e comunica l'avvenuta trasformazione dell'utenza alla
Prefettura; l'utenza puo' sempre far ricorso al servizio di help desk alla pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
o
non si procede
all'acquisizioen del parere della Direzione territoriale del lavoro; e'
consentita, pero', a tale Direzione la possibilita' di accedere, in sola
lettura, delle pratiche, anche ai fini di procedere, se necessario, ad
eventuali controlli successivi sui datori di lavoro
o
il datore di
lavoro controlla lo stato di avanzamento dell'istanza dalla pagina https://nullaostalavoro.interno.it; quando e' indicato che il nulla-osta e' stato
inviato all'Autorita' consolare, il lavoratore straniero si reca presso la
Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso (nota: questa procedura non si applica
allo straniero gia' regolarmente presente in Italia)
o
e' costituita
un'anagrafe delle societa' in possesso degli accrediti per il sistema dello
Sportello Unico
á
Nulla-osta rifiutato
o
in caso di frode
o falsificazione o contraffazione di documenti
o
quando il
lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello
Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza
maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del
nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di lavoratore
gia' regolarmente soggiornante in Italia)
o
quando il datore
sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per
¤
favoreggiamento
dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere
"o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
¤
intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
¤
occupazione alle
proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al
lavoro
á
Entro 8 gg
dall'ingresso sul territorio
nazionale (nota: non e' chiaro da
quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante
in Italia), il lavoratore si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
Unico per la sottoscrizione del contratto
di soggiorno e per presentare la richiesta
di Carta Blu UE, esibendo la
documentazione seguente (allegato
alla circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015):
o
per il datore di
lavoro:
¤
copia del
documento identita' del legale rappresentante della Societa' (nota: la previsione sembra prendere in
considerazione solo il caso di
datore di lavoro persona giuridica)
¤
copia del
permesso di soggiorno, se il datore di lavoro e' straniero
¤
visura camerale
della societa' (non richiesta se la Direzione territoriale del lavoro puo'
prenderne visione on line)
¤
nel caso di
comunicazione, a seguito di stipula del protocollo di intesa, dichiarazione dei
redditi
¤
offerta
vincolante di lavoro
¤
richiesta dell'idoneita'
alloggiativa
o
per il
lavoratore:
¤
nel caso di
professioni non regolamentate,
-
fotocopia del
passaporto
-
dichiarazione di
valore del titolo di studio
¤
nel caso di
professioni regolamentate,
-
dichiarazione di
valore del titolo di studio
-
iscrizione all'Ordine,
Collegio o Albo professionale, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici in base a D. Lgs. 206/2007 (nota:
la legge richiede solo il riconoscimento del titolo profesisonale!)
-
proposta di
lavoro o offerta vincolante di lavoro
á
A seguito della
stipula del contratto di soggiorno
per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione
di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, rilascio di
permesso Carta blu UE della durata
di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3
mesi in caso di contratto a termine;
circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e'
effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata
per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta
di rinnovo)
á
Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato
o
in caso di
ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione
o
quando lo straniero
non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno
o
quando lo
straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato
il nulla-osta
o
quando lo
straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei
propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo
periodo di disoccupazione; note:
¤
non e' chiaro se
basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice
incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se
occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in
questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti
locali o di privati)
¤
e' assai
improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte
di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il
quale pero' la condizione non si applica
á
Per i primi due anni di occupazione legale sul
territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello
per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di
lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione
territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione
relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti
á
Non
consentito lo svolgimento di attivita'
che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano
riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:
o
nella pubblica
amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono
¤
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
-
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
¤
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di
legittimitaĠ e di merito
o
non esistono
attivita' riservate ai cittadini UE o SEE
o
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse
nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria;
nello stesso senso, Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori
categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 nonche' titolari
di carta blu e familiari stranieri di cittadini italiani (sentenza recepita
da Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015)
á
Ad eccezione
delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di
Carta blu UE godono dello stesso
trattamento riservato ai cittadini
á
Nota: art. 3 co. 125 L. 9/2014, come
modificato da L. 190/2014: per ogni
figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS,
su richiesta, un assegno di importo
pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o
di cittadini stranieri titolari di
permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione
internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base
ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui; nota:
o
l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli
stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in
Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri
di cittadini italiani e comunitari (in
questo senso, Lettera ASGI
al Presidente del Consiglio e all'INPS)
o
Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande
di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari
(per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di
Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che
risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della
richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)
o
il sistema
online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno
diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e
inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)
á
Il titolare di
Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento
a prescindere dalla durata del
suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari
ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del
titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni,
se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un
anno e 9 mesi)
á
La richiesta di
rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)
á
Dopo 18 mesi
dal rilascio di Carta blu UE da
parte di altro Stato membro, il
titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare
attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere
per lui entro un mese dall'ingresso
il nulla-osta (puo' chiederlo,
pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e'
concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg
previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di
Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello
previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
á
Nota: la
ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90
gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la
durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi
direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' verosimilmente rientrare
temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi
all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da
altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di
soggiorno
á
In caso di
rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva
rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato
nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere -
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE
slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte
dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima
(se ne acquisisce solo fotocopia)
á
I familiari del lavoratore, gia' titolare
di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta
Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di
familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario
permesso per motivi familiari (verosimilmente,
senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE
del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2
anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a
un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano
soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il
ricongiungimento
á
In caso di
provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo
straniero e' allontanato verso lo Stato
membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e'
piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un
semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se
l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato
da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')
á
Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato
verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del
permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro
subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE
rilasciata dall'Italia e' scaduta)
á
Si applicano,
per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni
applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario
á
Allo straniero
titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale
autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia,
puo' essere rilasciato un permesso UE
slp (recante annotazione "Ex
titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un
periodo di 5 anni di soggiorno
ininterrotto nel territorio dell'Unione
europea come titolare di Carta blu
UE e che sia in possesso da almeno due
anni di Carta blu UE rilasciata
dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi
consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni
á
Ai fini della
revoca del permesso UE slp
rilasciato a "Ex titolare di Carta
blu UE" per assenza dalla UE
sono richiesti 24 mesi di assenza,
anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del
permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle
condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni
per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
á
I familiari del titolare di permesso UE
slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE" ottengono
o
un ordinario permesso per motivi familiari di durata
non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido
documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste
disposizioni sembrano prescindere
dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)
o
un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in
qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono
soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il rilascio di
tale permesso
á
Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di
soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche
permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo
di integrazione e il versamento del contributo
per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la
Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e
personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs.
286/1998)
Ingresso al di fuori delle quote per docenti di
istituzioni scolastiche straniere (torna
all'indice del capitolo)
á
Ingresso extra-quote (da L. 103/2002)
per i docenti
o
con contratto di
lavoro presso le istituzioni scolastiche
straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940,
e del DPR 389/1994,
operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato
tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o
con contratto di
lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in
Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)
á
Ai fini del
rilascio del visto d'ingresso in
favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di
cui alla L. 103/2002,
lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per
giovani e persone collocate "alla pari" (torna
all'indice del capitolo)
á
Disciplina
speciale (art. 27 co. 1 lettera r D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co. 20 DPR
394/1999) per
o
persone che
svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di
scambio o mobilitaĠ di giovani:
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare
nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
-
ha durata <
1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo
-
in caso di
ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso,
con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso
datore di lavoro
o
persone
collocate Òalla pariÓ secondo le
norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di
programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare
nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
-
ha durata <
3 mesi
Ingresso, entro quote apposite, di sportivi
professionisti; ingresso di sportivi dilettanti (torna
all'indice del capitolo)
á
Quote massime per sportivi professionisti
stabilite con decreto annuale del
Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per
federazione sportiva con delibera del CONI previa approvazione del Ministro
vigilante
á
Le quote
comprendono ingressi per lavoro subordinato o autonomo e tesseramenti di
stranieri giaĠ in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi
familiari; esclusi (sottratti alle quote?) allenatori e preparatori atletici
(art. 40 co. 17 DPR 394/1999)
á
Per la stagione 2010/2011, il decreto prevede un limite
massimo di 1.395 ingressi per sportivi professionisti stranieri (DPCM 31/8/2010; nota: l'autorita' che ha emanato il decreto e' il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport); il DPCM 14/1/2011 approva la deliberazione del CONI con cui e' effettuata la ripartizione
del contingente tra le varie federazioni
á
Per la stagione 2011/2012, il DPCM 10/10/2011 ha approvato la delibera CONI 30/9/2011 con cui si ripartiscono tra le
varie federazioni i 1.377 atleti stranieri ammessi con DPCM 14/9/2011
á
Per la stagione 2012/2013, il CONI ha proposto un
limite massimo di 1.325 per l'ammissione di atleti stranieri (notizia riportata
da Unsolomondo 1/6/2012)
á
Per la stagione 2013/2014, il DPCM 13/9/2013 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.315 sportivi stranieri (non
comunitari) che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita
á
Per la stagione 2014/2015, il DPCM 8/10/2014 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.190 sportivi stranieri (non
comunitari), da ripartirsi tra le Federazioni sportive nazionali, che svolgano
attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
á
In luogo del
nulla-osta, dichiarazione nominativa di
assenso del CONI sulla richiesta della societaĠ destinataria delle
prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa allo
Sportello unico della provincia dove ha sede la societaĠ, per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro
á
La dichiarazione
nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti
telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma
cartacea (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Dichiarazione di
assenso del CONI per sportivi
professionisti richiesta anche per lavoro
autonomo
á
Se la
dichiarazione riguarda un minore,
richiesta di dichiarazione (Circ. CONI 16/4/2014: e successiva eventuale richiesta di visto di
ingresso) accompagnata dallĠautorizzazione rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente ex art. 4, co. 2 L. 977/1967, come sostituito
da art. 6 D. Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva
corrispondente (nota: riferimento errato in art. 40, co. 18 DPR 394/1999); Circ. CONI 27/7/2011: l'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata
al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non puo' essere inferiore ai 15 anni; note:
o artt. 19 e 19 bis Regolamento FIFA vietano sia i
trasferimenti di giocatori minorenni ga' tesserati all'estero sia il primo
tesseramento di minori aventi una nazionalita' diversa da quella del paese nel
quale chiedono di essere tesserati per la prima volta; trasferimento e primo
tesseramento sono consentiti, previa approvazione di una sottocommissione
nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, solo se e' verificata
una delle condizioni seguenti:
¤ la famiglia del minore si trasferisce per motivi indipendenti
dall'attivita' sportiva del minore
¤ il minore e' di eta' superiore ai 16 anni e il trasferimento avviene
all'interno del territorio dell'Area Economica Europea (Unione europea,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein); in questo caso la societa' di destinazione
e' tenuta a garantire l'istruzione scolastica e la formazione del minore
¤ il minore vive in una regione distante non piu' di 50 km dal confine del
paese a cui appartiene il club che intende tesserarlo
o autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non accompagnato dai genitori
o
Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto
tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di
cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati
dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non
accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e
segg. L. 184/1983,
in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le
funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto
dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare
una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si
prefigge
o
il Comitato
Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono
in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di
tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore
deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso
senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)
o
stipulato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita'
sportive; Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, con cui si chiede un
incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme
FIFA, precludono la partecipazione
ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente
soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato
diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)
á
Per gli sportivi professionisti, si applicano
le disposizioni relative ai permessi rilasciati in base ad art. 27 T.U.; e' consentito pero' il rinnovo del permesso di soggiorno per trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa
federazione sportiva
á
Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 19/6/2006):
o
le quote
includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi
sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai
giovanili; nota: si trascurano i
permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di
riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota
viene detratto un posto
o
il posto
assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo
straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto
con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli
accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara
o
la societa'
sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero
formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP
e una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso per
lavoro subordinato/sport alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla
questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
la federazione
sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il
tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di
soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso al
lavoro subordinato/sport al CONI
– Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI,
effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle
quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione
nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla
Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti;
per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di
tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano
sussistere)
o
lo sportivo
professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di
soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo
richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di
soggiorno)
o
il permesso di
soggiorno va richiesto tramite Poste
o
la Societa'
sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando
il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)
o
la ricevuta
della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il
tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di
durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata,
purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del
Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del
primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario,
sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in
attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e
che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen,
incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso
temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
la questura
contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in
attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di
soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in
programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
una volta
ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti
adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale,
contributivo, assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei
permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e'
stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire
la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri
che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad
altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)
o
ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno
¤
la richiesta va
presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)
¤
gli sportivi
professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte
di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[58],
e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico
¤
la societa'
sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso
¤
il CONI
trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata
dalla federazione sportiva nazionale
o
in caso di
rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI
fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o
lo sportivo e'
tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido
(utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio
nazionale
o
nel caso in cui
l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per
la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva
comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la
Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
á
Circ. Mininterno 16/8/2013 e Nota Minlavoro 8/10/2013: la dichiarazione nominativa di assenso,
pur avendo una validita', nel massimo, biennale, e' illimitatamente rinnovabile, a condizioni che permangano i
requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio; il permesso di soggiorno concesso agli
sportivi puo', pertanto, essere rinnovato
ben oltre il termine di 4 anni inizialmente ritenuto vincolante
á
L'ingresso e' consentito anche agli sportivi dilettanti (circ. Mininterno 2/3/2007):
o
la Societa' sportiva
si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese
di rimpatrio; nota: verosimilmente
e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in
materia sanitaria
o
il CONI emette la dichiarazione
nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e
trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
i requisiti e le
condizioni per il rilascio del visto
per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs.
286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli
stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non
professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981
(Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo
Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo
sportivo richiede anche il codice fiscale)
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi
dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla
questura; copia del nulla-osta (verosimilmente,
della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita
dall'ufficio postale
á
Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 9/3/2007):
o
la societa'
sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per
attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso allĠattivita'
sportiva dilettantistica alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche
alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
lo sportivo
dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa'
sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza,
sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in
particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)
o
la federazione
sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il
tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso
all'attivita' dilettantistica al
CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)
o
il CONI,
effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle
quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione
nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla
Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti;
per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di
tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano
sussistere)
o
il permesso di
soggiorno va richiesto tramite Poste
o
la ricevuta
della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il
tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di
durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata,
purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del
Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del
primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario,
sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in
attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e
che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen,
incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso
temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
la questura
contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in
attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di
soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in
programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
una volta
ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti
adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano
assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei
permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e'
stato rilasciato per motivi sportivi
o
ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno
¤
la richiesta e'
presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva
nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di
soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)
¤
il CONI
predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e
alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
¤
la societa'
sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste,
allegando il modello B restituito dal CONI
o
in caso di
rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI
fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o
lo sportivo e'
tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido
(utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio
nazionale
o
nel caso in cui
l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per
la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva
comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la
Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
á
Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto e rinnovo del permesso
(verosimilmente, le richieste di corrispondente nulla-osta) devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e
Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax
(06/32723738)
á
Nota: non
e' affatto evidente che sia legittima l'imposizione di un limite numerico sugli
sportivi professionisti complessivamente tesserati (inclus, cioe', quelli gia'
soggiornanti in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita'
lavorativa); l'imposizione di tale limite potrebbe trovare una giustificazione
legittima, nell'esigenza di proteggere i vivai, ma solo se applicata
individualmente a ciascuna societa'
á
Art. 40 co.
7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli
atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per quanto
attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme in
materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio Federale
della FIGC; in precedenza, Trib.
Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora
vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di
calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando
del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il
calciatore nigeriano Ekong,
tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito
della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la
retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo
sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta'
fondamentale in campo economico)
á
Trib. Lodi:
illegittima, perche' discriminatoria,
la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne
FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale
Dilettanti, una durata particolare
del permesso, e non la sola
regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna
giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di
un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43
T.U.
á
Trib. Varese:
il giocatore straniero gia' residente
in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di
trattamento e non discriminazione,
per partecipare al campionato di serie B,
non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione
FIGC 5/7/2010; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale
(deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri
per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e'
limitato esclusivamente a coloro che
rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di
calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore
straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa (nota:
benche' si tratti di discriminazione diretta,
il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la
considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di
tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di
tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a
coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu',
il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e'
affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
á
Approvate
modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lĠOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le
manifestazioni su pista:
o
alle corse su
strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono
partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra
regione
o
alle corse su
strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare
anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la
Fidal)
o
alle corse su
pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati
per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare
anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)
o
per le corse su
strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per
stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal
o
per le corse su
strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per
stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre
atleti stranieri
o
per gare
nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita'
di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale
agli atleti italiani
á
Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione
francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento
che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un
incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei
lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)
Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al
lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento (torna all'indice del capitolo)
á
ModalitaĠ
particolari di accesso al lavoro previste anche per persone (art. 27, co. 1,
lettera f, T.U., e art. 40, co. 10 Regolamento) che, per finalitaĠ formativa,
debbono svolgere, in unitaĠ produttive del nostro Paese attivitaĠ di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto
dallĠorganizzazione dalla quale dipendono; il nulla-osta al lavoro eĠ rilasciato su richiesta dellĠorganizzazione
presso la quale avraĠ luogo lĠattivitaĠ, accompagnata da un progetto formativo
contenente lĠindicazione della durata dellĠaddestramento e approvato dalla
Regione; il rapporto di lavoro
intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra
l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale,
mediante la documentazione prevista
dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri
casi, con dichiarazione rilasciata
dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario (da moduli
distribuiti dai ministeri); nota: oneri
del contratto di soggiorno a carico dell'azienda distaccataria (da moduli distribuiti dai ministeri)
Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze
diplomatiche; frontalieri (torna all'indice del capitolo)
á
Nulla-osta al
lavoro non richiesto per il personale straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto
internazionale; ingresso e soggiorno regolato dagli accordi e dalle convenzioni
in vigore
á
Le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e
la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo
nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Le disposizioni
che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro
nazionalita', ne' ai loro coniugi,
ne' ai familiari a loro carico (art.
11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)
á
Disciplina del
lavoro alle dipendenze di rappresentanze estere (Ambasciate, consolati,
legazioni, istituti culturali, organismi internazionali) in Italia (Nota MAE 10/1/2012):
o
l'assunzione
segue la normativa italiana
o
si suggerisce di
optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per
l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa
garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le
prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica
ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni
sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza
definiti dalla normativa vigente
o
per la
conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE -
Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi
anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico
giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una
soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure
previste dalla normativa
o
visto per lavoro
subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze
e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di
tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)
o
i lavoratori
stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti
allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali
permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e'
piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso
in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi
l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno
o
ai lavoratori
assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su
richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del
passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di
lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti
della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori
domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione
attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione
della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in
patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la
carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo
possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va
ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg
dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del
rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i
contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente
o
cessato il
rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il
modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e
specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di
mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare
l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari
della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei
funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato
al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di
rappresentanze estere
o
se un lavoratore
al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata
denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione
tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini
dell'annullamento della carta di identita'
á
Ingresso di frontalieri regolato dal Reg. CE 1931/2006: i cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero
locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 sono esonerati dall'obbligo di visto se esercitano il loro diritto
nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali
disposizioni:
o
ai fini
dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri
sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi
limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi
di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per
agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o
gli accordi
possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di
frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
o
gli accordi
possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti
di viaggio validi
o
l'ingresso dei
frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri
o
la durata
massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il
limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:
¤
al titolare di
un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti
previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare
liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno
ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni
interruzione del proprio soggiorno
¤
va inteso come
interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese
terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero
locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu'
volte al giorno)
o
non e' apposto
alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
o
la validita'
territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato
membro di rilascio
o
il rilascio del
lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di
viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia
segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine
pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare
lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per
l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
o
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
o
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra
autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo
bilaterale
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivitaĠ scientifica (torna
all'indice)
á
Ingresso per studio universitario
á
Richiesta di visto di ingresso
á
Ammissione ai corsi universitari
á
Permesso di soggiorno per studio
universitario
á
Facilitazioni per il titolare di
permesso per studio rilasciato da altro Stato membro
á
Accesso allo studio universitario,
senza limiti numerici, per altri stranieri
á
Accesso ai corsi di specializzazione,
di master o di dottorato
á
Iscrizione ai corsi di lingua e cultura
italiana
á
Soggiorno per studio in corrispondenza
ad altri corsi
á
Riconoscimento dei titoli di studio
á
Cifre
á
Ingresso per studio non universitario
á
Ingresso per assegnatari di borse di
studio
á
Ingresso per attivita' scientifica non
retribuita da istituzioni italiane
á
Ingresso, entro quote specifiche, per
formazione professionale o tirocinio formativo
á
Corsi di formazione professionale
á
Determinazione del contingente;
ingresso; permesso
á
Accesso al lavoro per il titolare di
permesso per studio o formazione
á
Diritti del titolare di permesso per
studio (e formazione?)
á
Conversione del permesso per studio o
formazione in permesso ad altro titolo
á
Rilascio di un permesso per studio a
titolari di altro permesso
á
Cifre
Ingresso per studio (torna all'indice del capitolo)
á
Visto per studio (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
o
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo
determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[59],
alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR
394/1999, intenda seguire corsi universitari
o
e' concesso
anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore
degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso
universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o
universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di
cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso
esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese
o
il visto, di breve (Circ. Mininterno 23/8/2010: esonero per lo straniero di uno dei Paesi terzi
elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 che faccia ingresso per soggiorni per motivi di
studio fino a 90 giorni; nota: la circolare fa erroneamente riferimento al
Regolamento (CE) 539/2000) o lunga
durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
¤
maggiorenni
ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria
superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
¤
minorenni, di
eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad
iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita
autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale
per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero
per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni
previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis,
co. 2 lettera b) DPR 394/1999
¤
stranieri
chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di
assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto
da L. 49/1987,
L. 180/1992,
L. 212/1992
e L. 84/2001
¤
stranieri che
intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta
cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998
¤
maggiorenni che,
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio,
intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs.
286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito
del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR
394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
¤
maggiorenni che
intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti
precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri
l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
¤
maggiorenni che,
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio,
intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis
D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del
contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
o
nei casi di
studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto
sono
¤
documentate
garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione
professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero
l'attivita' di ricerca da svolgere
¤
adeguate
garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione
di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte
dell'Ente erogatore
¤
polizza
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non
abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o
convenzioni in vigore con il suo Paese
¤
disponibilita'
di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita',
prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
o
il visto per la
partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione
professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di
attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia
previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una
specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari
o
il visto e'
rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito
la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
á
Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve
valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga
durata per studio, il rischio di
immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal
territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di
esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta
l'esibizione di documentazione
relativa anche allo scopo del
viaggio ed alla condizione
socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio (nota:
verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")
á
Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro e' tenuto ad ammettere nel
suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in
tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i
requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della
stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno
dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a
giustificare il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero
non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e
concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura
stabilita dalla direttiva stessa)
Ingresso per studio universitario (torna
all'indice del capitolo)
á
Consentito
lĠingresso per motivi di studio, degli stranieri che vogliano frequentare corsi universitari
á
Nota: L. 9/2014
ha soppresso art. 39 co. 4 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva l'adozione di un decreto annuale del Ministro degli
affari esteri per la definizione dei contingenti ammessi (nei fatti, mai esauriti), sulla base di
disponibilitaĠ per ateneo e per corso di laurea; verosimilmente, resta ferma la
facolta' degli atenei di determinare
la propria disponibilita' per
ciascun corso di laurea; gli ultimi decreti
annuali adottati prima dell'entrata in vigore di L. 9/2014
disponevano quanto segue:
o
Decr. MAE 9/3/2010: per l'anno accademico 2009-2010, rilasciabili in favore di cittadini
stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
o
Decr. MAE 3/8/2011: per l'anno accademico 2010-2011 rilasciabili in favore di cittadini
stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
o
Decr. MAE 9/1/2012: per l'anno accademico 2011-2012 rilasciabili in favore di cittadini stranieri
residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui
41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non
statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e
6.876 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio
aventi valore legale
á
TAR Sicilia
e Ord. Cons. Stato 647/2012: i posti riservati ai cittadini stranieri rimasti
non coperti possono essere utilizzati per gli studenti comunitari; nello stesso senso, Decr. MIUR 5/2/2014
Richiesta di visto di ingresso (torna all'indice
del capitolo)
á
Richiesta di visto di ingresso per studio
"Immatricolazione Universita'" (Nota MIUR norme 2011-2014); documentazione da presentare:
o
domanda di preiscrizione, da presentare secondo il
Modello A,
ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti; in
particolare (Nota MIUR 18/5/2011),
¤
per corsi di
laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, gli interessati
-
indicano uno
solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Universita' riservano
uno specifico numero dei posti, se sono in possesso di uno dei titoli di
studio, di cui all'All. 1 Nota MIUR 24/3/2014; per i corsi di studio che prevedono un test di
accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria,
Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda
di preiscrizione e' da considerarsi presentata anche per tutte le altre
Universita' indicate al momento dell'iscrizione al test (Nota MIUR 24/3/2014)
-
scelgono il
corso indipendentemente dal numero dei posti riservati, se sono in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o
anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane allĠestero (statali,
paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola
secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014
-
in entrambi i
casi, allegano alla domanda titolo finale in originale degli studi secondari,
conseguito con almeno 12 anni di scolarita', oppure certificato sostitutivo a
tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile
agli Istituti italiani di cultura), certificato attestante il superamento
dellĠeventuale prova di idoneita' accademica eventualmente prevista per
l'accesso allĠUniversita' del Paese di provenienza, e due fotografie (di cui
una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio); non
e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per
l'accesso a corsi a numero programmato
-
in caso di
titolo degli studi secondari conseguito al termine di un periodo inferiore a 12
anni di scolarita' (All. 1 Nota MIUR 24/3/2014), allegano certificato attestante gli studi
accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di
corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la
documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile
verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva
per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero
dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un
Istituto Superiore non universitario
¤
per corsi di
laurea magistrale non a ciclo unico, gli interessati
-
indicano uno dei
corsi indicati dal sito del MIUR
-
allegano il
titolo di studio conseguito presso una Universita' o il titolo post-secondario
conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il
proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il
titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di
almeno 12 anni di scolarita'), corredato da Dichiarazione di valore (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile
agli Istituti italiani di cultura), e il certificato rilasciato dalla
competente Universita' (confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante
gli esami superati e i programmi dettagliati per il conseguimento dei predetti
titoli (e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che
ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue
straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato); gli studi post
secondari (esami e crediti) gia' compiuti e i diplomi di laurea possono essere
attestati dal diploma supplement, ove adottato
-
allegano due
fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per
territorio)
o
documenti tradotti e legalizzati dalla
Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano
convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja
del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui
hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di
Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato
civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali,
o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della
legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore
in loco; note:
¤
per chiedere
alla rappresentanza diplomatica italiana la legalizzazione consolare, la
dichiarazione di valore in loco (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile
agli Istituti italiani di cultura) o la conferma della traduzione si usa il Modello C
(Nota MIUR 18/5/2011)
¤
la dichiarazione
di valore in loco e' rilasciata secondo il Modello E,
in relazione a diplomi; secondo il Modello L,
in relazione ad altri titoli di studio (Nota MIUR 18/5/2011)
¤
traduzioni o
certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate
dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il
documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con
legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un
interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010, che smentisce
una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
¤
Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
¤
nei casi in cui
il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da
quello del Paese in cui il candidato risieda o nel quale il candidato abbia
studiato, il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di
dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza italiana nel Paese al cui
ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (Nota MIUR 18/5/2011; Nota MIUR 24/3/2014: competenza della Rappresentanza non delegabile agli Istituti italiani
di cultura)
¤
in alternativa alla dichiarazione di valore, lo studente e' tenuto a produrre la
documentazione indicata dall'Universita' ai fini della valutazione del titolo
di studio (Nota MIUR 18/5/2011)
¤
i documenti tradotti e legalizzati (salvi
i casi di esonero) devono essere consegnati
direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle
procedure di immatricolazione (Nota MIUR 18/5/2011)
¤
fermo restando
l'obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente puo' verificare
presso l'ateneo se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal
tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare (Nota MIUR 24/3/2014)
o
dimostrazione di
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento
non inferiori ad assegno sociale (Nota MIUR 24/3/2014: per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015), mediante
¤
bonifico o
versamento (Nota MIUR 18/5/2011: non mediante fidejussione)
¤
garanzie fornite
da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese Universita',
Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla
Rappresentanza diplomatica italiana (Nota MIUR norme 2011-2014); nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il
Regolamento di attuazione disciplini anche la prestazione di garanzia da parte
di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato ai fini della dimostrazione di disponibilita' di risorse per
l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR 394/1999 da' attuazione a
questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione non piu' in vigore; il
dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi' in parte inattuato
o
indicazione di
un alloggio idoneo (Nota MIUR norme 2011-2014) in Italia.
o
disponibilitaĠ di
somma per il rimpatrio o biglietto
di ritorno.
o
copertura
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, della quale dimostrare la
disponibilita' al momento della richiesta del permesso (Nota MIUR norme 2011-2014; nota: non si capisce il senso di questa ulteriore
specificazione), che puo' predere una delle seguenti forme (Nota MIUR norme 2011-2014; nota:
non e' contemplata, in fase di ingresso e di primo rilascio del permesso,
l'iscrizione volontaria al SSN):
¤
dichiarazione
consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo
tra l'Italia ed il Paese di appartenenza
¤
polizza
assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua
validita' in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che
non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il
ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata
¤
polizza
assicurativa con Enti o societa' nazionali, quali ad esempio l'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, che offre in Convenzione con il Minsalute una
apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di Enti o societa'
diversi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la polizza deve essere
accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi
l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero
ospedaliero urgente per tutta la sua durata
o
dimostrazione di
adeguata conoscenza della lingua italiana provata dallo studente
e/o accertata dalla Rappresentanza (Nota MIUR norme 2011-2014); lo straniero puo' dimostrare tale conoscenza
attraverso l'esibizione di certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini
dell'esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana; se non e'
possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le
Rappresentanze possono richiedere analoga certificazione rilasciata da altri
soggetti operanti in loco; in mancanza di tale documentazione, la conoscenza della
lingua italiana puo' essere verificata dalle Rappresentanze
diplomatico-consolari, eventualmente in collaborazione con gli Istituti
Italiani di Cultura, tramite un colloquio o altro modo idoneo; le
Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle
certificazioni e sulle verifiche alle universita' di destinazione dei
candidati, perche' queste possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini
dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede (Nota MIUR norme 2011-2014); i titoli riconosciuti ai fini dell'esonero sono i
seguenti (Nota MIUR 10/7/2015):
¤
per
immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o
anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero, oppure
di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014; certificati complementari al titolo finale di
Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di
studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana
¤
immatricolazioni
ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a ciclo unico o meno, diploma di
lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di
Siena; certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito
della Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (che riunisce in associazione
la Terza Universita' degli studi di Roma, le Universita' per Stranieri di
Perugia e di Siena e la Societa' Dante Alighieri[60]),
anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri
soggetti[61]
á
Ciascuna universita' pubblica l'elenco
dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti
stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di
preiscrizione; nellĠelenco risulta anche se
gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione
della documentazione da allegare alla domanda (fermo restando che il titolo
di studio e' da tradurre obbligatoriamente); l'elenco dei posti riservati da
tutte le universita' per ogni corso di laurea agli studenti stranieri e quelli
riservati dalle Istituzioni AFAM, sono anche pubblicati sul sito
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Per l'accesso ai
corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle
Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza,
Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Accademie di Belle Arti legalmente
Riconosciute, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, Istituzioni autorizzate a rilasciare
titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica) si applicano le
stesse disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di laurea
magistrale presso le Istituzioni universitarie; in luogo dei modelli A, C, E,
L, si utilizzano, rispettivamente, il Modello A-bis, il Modello C-bis, il Modello E-bis, il Modello L-bis
á
Nei casi in cui
l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione
alla frequenza scolastica in eta' precoce, con la conseguente acquisizione del
titolo di studio finale in eta'
inferiore ai 18 anni, e' consentito l'accesso ai corsi universitari purche'
il candidato, al momento del rilascio del visto di ingresso per studio
"Immatricolazione Universita'", abbia compiuto almeno 17 anni (Nota MIUR norme 2011-2014) e qualora lĠUfficio Visti ritenga soddisfatto il
possesso dei requisiti (Nota MIUR 24/3/2014)
á
Il visto per studio "Immatricolazione
Universita'" e' di tipo D
(nazionale) con ingressi multipli e validita' sempre superiore a 90 gg (per consentire l'eventuale proroga del relativo
permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario)
e, ove possibile, fino al 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento (Nota MIUR 18/5/2011)
á
Il visto d'ingresso e' rilasciato entro le date stabilite dagli appositi calendari MIUR per consentire in tempi utili l'arrivo dello studente per le prove; i
periodi di validita' e durata del visto sono correlati al tipo di corso di
laurea per il quale e' stata richiesta la preiscrizione e ai suddetti calendari
(Nota MIUR 24/3/2014); apposite e specifiche istruzioni operative in materia di visti
(validita'/durata) sono stabilite e diramate alle Rappresentanze
diplomatico-consolari dal Centro Visti del MAE (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
La
Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale
certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione
probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio
"Immatricolazione Universita'" (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Se le prove di ammissione si svolgono in
tempi anticipati rispetto ai tempi
di conseguimento del diploma di maturita'
del Paese di provenienza del candidato e/o in tempi che non consentono il perfezionamento della preiscrizione, le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di
breve durata (Visto Schengen Uniforme
- VSU), previa esibizione da parte dello studente della ricevuta di iscrizione
alle prove, e accertata la sussistenza delle condizioni e requisiti previsti
per tale tipologia di visto; in questo caso, la Rappresentanza rilascia solo
successivamente, al candidato rientrato
nel proprio Paese dopo aver sostenuto e superato
le prove, il visto di ingresso ÒnazionaleÓ per studio ÒImmatricolazione
Universita'Ó in tempo utile per l'inizio del corso, ma solo dopo il perfezionamento della preiscrizione e l'avvenuta
dimostrazione del possesso/conseguimento dell'idoneo diploma di maturita' e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli
effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneita' accademica (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Ove lo studente
debba sostenere prove di ammissione anticipate, rispetto ai calendari delle
preiscrizioni, da disposizioni dei singoli atenei o dal MIUR o la prescrizione
non possa essere perfezionata per l'ottenimento del visto Nazionale STUDIO
"Immatricolazione Universita'", lo studente richiede un visto di
ingresso di breve durata, rapportato alle specifiche esigenze, presentando a
sostegno della domanda di visto la ricevuta di iscrizione alle prove e
dimostrando il possesso dei requisiti previsti per tali visti (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Le
Rappresentanze restituiscono agli
studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale i documenti di studio muniti dei prescritti atti consolari, entro il
termine di rilascio del visto di ingresso nazionale per STUDIO
"Immatricolazione Universita'", unitamente alle domande di
preiscrizione (Nota MIUR 24/3/2014)
á
Ammissione alle
prove di ammissione con riserva qualora non sia possibile la restituzione dei
documenti; la Rappresentanza conferma
alle Universita', per posta elettronica, i nominativi di coloro che abbiano
conseguito il titolo finale
(indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che abbiano ottenuto l'idoneita' accademica eventualmente
prevista a livello locale; vengono comunicati anche i voti ottenuti, ai fini della determinazione, da parte delle
Universita', del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie; la
Rappresentanza indica anche i casi in cui non sia previsto un voto finale, per
evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto
minimo; la documentazione e' restituita dalla Rappresentanza agli studenti tramite assicurata, o con
altro mezzo idoneo, entro i termini
stabiliti nel calendario di riferimento (Nota MIUR 24/3/2014)
á
Entro la
scadenza fissata nel calendario annuale, le Rappresentanze restituiscono agli
interessati le domande che non siano risultate conformi alle norme vigenti con
i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro
mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima
la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi (Nota MIUR 24/3/2014)
á
Avviso MIUR Studenti stranieri: ridefiniti, in base a Decr. MIUR 12/6/2013, i calendari delle prove di ammissione e degli
adempimenti per gli studenti stranieri; tutti
i candidati stranieri, in regola con le procedure di preiscrizione presso
le Rappresentanze diplomatico-consolare dovranno essere in possesso del
previsto visto di ingresso di tipo
"D" nazionale per studio
immatricolazione universita'; la scadenza per la preiscrizione presso le
Rappresentanze diplomatico-consolari e' prorogato, per tutti gli studenti, alla
data del 5/7/2013 (con riferimento a tutti i corsi di laurea, con o senza
accesso programmato, e ai corsi presso le Istituzioni AFAM); coloro che
partecipano alle prove selettive per l'ammissione ai corsi a programmazione
nazionale di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria, in medicina veterinaria e ai corsi di laurea e di laurea
magistrale direttamente finalizzati alla professione di architettodevono
accedere alla procedura on-line sul portale www.universitaly.it, dal 25/6/2013
al 18/7/2013, al fine di confermare la domanda di iscrizione online gi
presentata (eventualmente aggiornando le informazioni) o presentare una domanda
ex novo
á
Il visto per studio "Immatricolazione
Universita'" non puo' essere
rilasciato in favore di stranieri che intendano iscriversi ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione (Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Valutazione preventiva delle candidature (Nota MIUR 18/5/2011): e' possibile, in attesa dellĠavvio delle procedure di competenza
delle Rappresentanze, contattare l'Ateneo prescelto segnalando a quale corso di
laurea ci si intenda iscrivere e fornendo copia della documentazione, in modo
da consentire una preventiva valutazione delle singole candidature
á
Borse di studio, prestiti dĠonore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o
privati concorrono al computo dei mezzi
disponibili; la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo
italiano non costituisce pero' documento di copertura economica (Nota MIUR 18/5/2011); gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di
studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche
ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura
economica come gli altri candidati (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Circ. Mininterno 27/9/2010: in applicazione dellĠAccordo tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Italiana,
in vigore dal 2/10/2006, gli studenti
cinesi aderenti al Progetto Marco Polo possono effettuare la preiscrizione,
ottenendo un un visto di ingresso per motivi di studio che consente loro di
seguire, preliminarmente, un corso di
lingua italiana propedeutico al corso accademico, al quale accedono
successivamente, senza obbligo di tornare nel proprio Paese per ottenere un
ulteriore visto
Ammissione ai corsi universitari (torna
all'indice del capitolo)
á
Prove di ammissione: lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato;
prove di accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui
lĠammissione sia a numero chiuso
á
E' obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai
corsi universitari a numero programmato
nazionale (Nota MIUR 24/3/2014):
o
corsi di laurea
e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto
o
corso di laurea
magistrale in medicina e chirurgia
o
corso di laurea
magistrale in odontoiatria e protesi dentaria
o
corso di laurea
magistrale in medicina veterinaria
o
corsi di laurea
e di laurea magistrale delle professioni sanitarie
o
corso di laurea
in scienze della formazione primaria
o
gli altri corsi
specificamente individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei
á
Per sostenere le
prove di ammissione i candidati devono esibire passaporto con visto per
studio "Immatricolazione Universita'" e permesso di soggiorno o ricevuta
della avvenuta spedizione della richiesta (Nota MIUR 18/5/2011); in ogni caso, nelle more della
verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, i candidati sono
ammessi alle prove con riserva (Nota MIUR 18/5/2011) ed eventualemte iscritti con riserva all'Universita' (Nota MIUR 24/3/2014)
á
La prova di italiano non e' richiesta per corsi
che si svolgano integralmente in lingua
straniera; in questo caso gli atenei possono prevedere, nell'ambito
dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Esonerati
dalla prova di italiano e ammissione fuori
quota
o
per corsi di
laurea o di laurea magistrale a ciclo unico,
¤
gli studenti in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o anche quadriennale (Nota MIUR 24/3/2014: se conseguito presso le scuole italiane statali o paritarie
all'estero), oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014
¤
gli studenti in
possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014
¤
i possessori di
certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in
Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo
dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana
¤
gli studenti che
abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le
Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena
¤
gli studenti che
abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nellĠambito
del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce
in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di
Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa'
Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero
o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[62]
o
per corsi di
laurea magistrale non a ciclo unico,
¤
gli studenti che
abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le
Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena
¤
gli studenti che
abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le
Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena
¤
gli studenti che
abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nellĠambito
del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce
in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di
Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa'
Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
all'estero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[63]
á
Esonerati
dalla prova di italiano, ma sottoposti alla quota, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di
competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del
Consiglio d'Europa, emesse nellĠambito del sistema di Certificazione Lingua
Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti
certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri
di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri), anche in
convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[64]
á
Possono essere esonerati dalla prova di italiano (su
decisione dell'Ateneo), ma sottoposti alla quota
i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della
lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, emessa (Nota MIUR 24/3/2014) nellĠambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita'
(CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori
(Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena,
Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri)[65]
á
Ammissione fuori quota per titolari di borse del Governo
italiano, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo, o dei governi
stranieri, nell'ambito di accordi con Universita' italiane (Nota MIUR 18/5/2011) solo se nell'ambito di accordi; agli studenti beneficiari di borse di
studio nell'ambito di programmi comunitari di istruzione, formazione e ricerca
si applicano le istruzioni applicabili per il programma Erasmus Mundus (Nota MIUR 18/5/2011), estese al programma Erasmus Plus (Nota MIUR 24/3/2014), ed eventuali altre istruzioni in materia di visti di ingresso fornite
dal MAE
á
L'iscrizione
alle prove per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia,
medicina e chirurgia in lingua inglese,
ove attivati dagli atenei,
odontoiatria e protesi dentaria,
medicina veterinaria, e per i
corsi finalizzati alla formazione di
architetto (Nota MIUR 24/3/2014)[66],
e' effettuata on line, dal portale
http://www.universitaly.it/, a cura dello studente e non e' subordinata
all'avvio delle procedure di preiscrizione universitaria presso le
rappresentanze diplomatico-consolari, che potranno essere avviate anche
successivamente alle prove e dopo aver preso visione della graduatoria di
merito; la preiscrizione deve comunque essere avviata e formalizzata, nei modi
previsti, entro le scadenze stabilite dai calendari; i candidati che non
abbiano conseguito l'idoneita' per l'accesso al corso di laurea in medicina e
chirurgia in lingua inglese ovvero che intendano rinunciarvi, possono
presentare una modifica della richiesta di preiscrizione rivolta ad un altro
corso per il quale e' previsto un contingente riservato ai cittadini non
dellĠUnione Europea (Nota MIUR norme 2011-2014)
á
Nota MIUR 10/7/2015: secondo quanto stabilito da Sent. Cons. Stato 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria non e' obbligatorio per
gli studenti che provengono da Universita'
estere e richiedono il trasferimento
ad anni successivi al primo di tali
corsi; il nulla osta al trasferimento e' in ogni caso subordinato al rispetto
del limite ineludibile del numero di
posti disponibili fissato
dall'Universita' di destinazione per ciascun anno di corso in sede di
programmazione annuale e alla verifica
del percorso formativo compiuto
dallo studente; a questo fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro
bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo
estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti
disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo; ciascun
Ateneo puo anche prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la
possibilita' di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli
studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo,
finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilita'[67]
á
Decr. MIUR 5/2/2014 sulle prove di ammissione ai
corsi di laurea:
o
i posti
eventualmente non utilizzati nella graduatoria degli stranieri residenti
all'estero sono utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini
comunitari e stranieri di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (stranieri
titolari di permesso UE slp o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario o motivi
religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia; stranieri, ovunque residenti,
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studi)
qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione
o
il Cineca, sulla
base del punteggio conseguito, redige una graduatoria unica nazionale per i
candidati comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39 co. 5
D. Lgs. 286/1998; per i candidati stranieri residenti all'estero la graduatoria
e' definita dalle Universita'; per i corsi relativi alle professioni sanitarie,
entrambe le graduatorie sono stilate dalle Universita'
o
la condizione di
idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da
essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e
di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la
prova i posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico destinati ai
candidati comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39 co. 5
D. Lgs. 286/1998 sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella
dell'allegato 4 al Decr. MIUR 5/2/2014; ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti
secondo la riserva contenuta nel contingente (fissato da ciascuna Universita')
di cui alle disposizioni interministeriali contenute in Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014
á
A seguito delle
prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove
autonomamente disposte dalle singole Universita', ciascun Ateneo definisce e pubblica
la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di
riferimento (Nota MIUR 24/3/2014); per le prove disposte dalla singola Universita', il termine per la
pubblicazione della graduatoria e' di 15 gg dall'effettuazione della prova (Nota MIUR 24/3/2014)
á
La determinazione dei posti residui dei corsi programmati a livello nazionale, le cui
prove di ammissione si svolgono nel mese di aprile ha luogo secondo i termini
stabiliti nel rispettivo calendario annuale; per tutti gli altri corsi,
compresi quelli le cui prove si svolgono nel mese di settembre, ogni sede
universitaria fornisce, secondo i tempi e le modalita' stabiliti nel rispettivo
calendario annuale, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente
disponibili (Nota MIUR 24/3/2014)
á
PossibilitaĠ per
lo studente, in caso di mancata
selezione, di chiedere una (sola; da Nota MIUR 18/5/2011) delle due cose seguenti:
o
ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla
dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto e'
valido anche per tale corso)
o
riassegnazione,
per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco
risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del
superamento delle prove sostenute dall'Universita' presso la sede prescelta
originariamente; in questo caso, ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri
per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali)
e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi,
richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse
á
Le comunicazioni
relative all'assegnazione degli
studenti ad altra sede e/o ad altro
corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono
essere indirizzate per conoscenza
alle Rappresentanze italiane e alle questure interessate, con l'indicazione
della cittadinanza di ciascun candidato (Nota MIUR 24/3/2014)
Permesso di soggiorno per studio universitario (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta
del permesso entro 8 gg. lavorativi
dallĠingresso; TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso
motivato dal fatto che il corso
intrapreso e' diverso da quello
indicato ai fini del rilascio del visto, stante la fungibilita' dei corsi di
studio sancita, con riferimento al rinnovo del permesso, dall'art. 39 T.U.
á
Quando, al
momento dell'immatricolazione, lo studente straniero risulti privo del permesso di soggiorno, l'iscrizione
e' effettuata con riserva fino al 10 luglio[68]
dell'anno successivo; su richiesta dell'Ateneo, entro lo stesso mese di luglio[69],
la Questura invia comunicazione in
ordine al rilascio o al diniego del permesso di soggiorno (Nota MIUR 10/7/2015)
á
Ai fini
dell'immatricolazione e' richiesta l'esibizione del solo visto di ingresso,
eventualmente ad ingressi multipli; analogo esonero vale per gli studenti stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino (Nota MIUR 18/5/2011)
á
Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti
stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto,
preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello
cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di
reingresso previo rilascio del relativo nulla osta, da parte della Questura
competente
á
Nota MIUR norme 2011-2014: ai fini della richiesta del permesso, lo studente
provvede al pagamento del contributo di
80 euro previsto per i permessi di durata compresa tra 3 e 12 mesi
á
Nota MIUR norme 2011-2014 successivamente allĠimmatricolazione ad un corso
universitario, lo studente deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno
á
Nota: non e' chiaro quale sia l'effettiva durata con cui il primo
permesso e' rilasciato ne' se la cadenza sia quella dell'anno accademico o, come in precedenza, l'anno
solare; inoltre, non si capisce perche' sia stato pagato il contributo
dovuto per permessi di durata compresa tra 3 e 12 mesi, se il primo permesso e'
stato rilasciato per il solo periodo necessario a completare l'immatricolazione
á
Art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013, stabilisce che la durata
del permesso per motivi di studio o
formazione sia non inferiore a
quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione
debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal
regolamento di attuazione; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione
entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare
entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il
permesso puo' essere rilasciato con durata non superiore a un anno)
á
Rinnovi successivi: almeno una verifica di profitto
per il primo anno, almeno due per i
successivi (una, in caso di gravi e documentati motivi di salute o di forza
maggiore); non rinnovabile oltre il terzo
anno fuori corso, comunque
á
Sent. Cons. Stato 1242/2013: ai fini del requisito necessario per il rinnovo del
permesso per studio, i "test di accesso", che hanno per oggetto le
conoscenze e competenze che lo studente deve avere acquisito prima della
formazione universitaria e in mancanza delle quali non potrebbe frequentare
utilmente i corsi, non sono assimilabili alle verifiche di profitto, neanche
quando sia consentito allo studente differirli alla fine del primo anno
á
TAR Toscana:
il limite triennale complessivo si applica anche in caso di prosecuzione degli
studi in un corso di laurea diverso, di cui all'art. 39, comma 3, lett. b) D.
Lgs. 286/1998, non potendo essere usata, tale prosecuzione, come escamotage per prolungare
indefinitamente il soggiorno per studio
á
TAR Toscana:
ai fini del rinnovo del permesso per studio universitario, e' comunque
necessario che lo straniero sia iscritto all'anno di corso di riferimento,
ovvero fuori corso
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio adottato sulla base
del mancato superamento di esami, in un caso in cui tale fatto era stato
determinato dalle condizioni di salute conseguenti a un grave incidente
automobilistico, e non si era tenuto conto dell'alto numero di esami superati,
una volta ristabilite le condizioni di salute, prima che venisse adottata la
decisione negativa
á
TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per il superamento
del limite massimo di anni fuori corso,
se l'amministrazione non ha tenuto conto dei gravi problemi di salute che hanno rallentato il corso di studi
dello straniero ne' del fatto che, superati tali problemi, lo straniero ha
ripreso a sostenere con profitto esami; le disposizioni di cui all'art. 46 DPR
399/1994 relative al numero di esami minimo (derogabile per motivi di salute) e
al numero massimo di anni fuori corso
(apparentemente non derogabile)
devono essere lette in modo coordinato, tenendo conto della ratio che vi e' sottesa, da
identificarsi nell'esigenza di non prolungare il soggiorno nel territorio
nazionale dello studente straniero che non abbia dimostrato sufficiente operosita'
á
Il permesso di
soggiorno per motivi di studio e' rinnovabile
anche al fine di proseguire gli studi, previa autorizzazione dell'Universita',
con l'iscrizione ad un corso di laurea
diverso da quello per cui lo straniero ha fatto ingresso (D. Lgs. 154/2007;
ai fini del rinnovo (circ. Mininterno 21/2/2008; nota: il D. Lgs. 154/2007 demanderebbe la
disciplina al regolamento attuativo),
o
in caso di
iscrizione a un corso nella stessa sede
di quello precedente o di iscrizione
successiva al conseguimento del titolo
relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione
provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando
l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione
definitiva
o
in caso di
iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,
¤
la prima
universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia
all'universita' e alla questura subentranti
¤
il rettore della
seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla
questura subentrante
¤
in caso di
accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione,
fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa
all'iscrizione definitiva
o
la possibilita'
di rinnovo e' esclusa nel caso in cui lo studente si iscriva, al termine del
corso che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto
"corso singolo", che non e' riconducibile a un corso di laurea (Nota MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di
soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con
iscrizione ad un "corso di laurea")
o
consentito
invece il rinnovo allo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi
corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un
corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con
profitto; l'attinenza o la conseguenzialita' dovranno essere documentati
dall'interessato mediante certificazione rilasciata dall'ateneo
o
consentito (in
base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che,
dopo il conseguimento della laurea, debbano frequentare corsi singoli non
inseriti nei corsi di studio ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione,
dottorati di ricerca o master
á
Nota MIUR 24/3/2014: il permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere rinnovato, in base ad art. 46, co. 4
DPR 394/1999, anche quando sia stato rilasciato per la frequenza di un corso singolo, ai fini dell'accesso a
scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master, purche' il corso
singolo sia funzionale a tali corsi
á
Note:
o
Nota MIUR 18/5/2011: la possibilita' riguarda solo i soli corsi universitari, con esclusione, quindi di passaggio a corsi privati
o
TAR Lazio:
il rinnovo e' consentito anche in caso di corso completamente diverso da quello
per il quale e' stato autorizzato l'ingresso
o
TAR Toscana:
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio se lo straniero e'
passato da un corso universitario a un corso di italiano o, in generale, a un
corso di istruzione professionale; la limitazione prevista dalla normativa
trova giustificazione nella necessita' di prefissare termini di durata certa
della permanenza nel territorio nazionale degli studenti, laddove consentire
rinnovi del permesso di soggiorno sul presupposto di altri corsi di studio
equivarrebbe a permettere la permanenza nel territorio nazionale per un periodo
di tempo illimitato; nello stesso senso,
TAR Lazio:
il Legislatore ha riconosciuto ai cittadini stranieri la possibilita' di fare
ingresso e soggiornare nel territorio nazionale unicamente in relazione ad uno
specifico corso di studi, senza possibilita', salvo giustificato motivo, di
modificarlo o di ottenerne il rinnovo, con l'eccezione dei "corsi
pluriennali" (quelli ab origine
pluriennali, o quelli che costituiscono naturale prosecuzione dei primi, come
nel caso dei corsi di studi universitari conseguenti alla ultimazione degli studi
medio superiori)
o
TAR Toscana:
si applica comunque il limite di tre anni fuori corso ai fini del rinnovo, non
potendo essere usata l'iscrizione a un corso diverso come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio),
a condizione che la domanda sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza
del permesso (circ. Mininterno 21/2/2008, alla luce della modifica introdotta ad art. 5, co.
4 T.U. da L. 94/2009)
o
secondo Nota MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi,
lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra
Universita' non puo' utilizzare lo
specifico permesso di soggiorno per
studio rilasciato in occasione della precedente
immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio
á
Per ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i redditi da lavoro concorrono
alla dimostrazione di mezzi (Nota MIUR 24/3/2014: per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015)
á
Circ. Mininterno 15/9/2010: lo studente straniero che abbia intrapreso un corso
universitario in Italia e che si rechi in altro
Stato membro per svolgervi una parte
degli studi, puo' rientrare in
Italia senza chiedere un nuovo visto e ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, a
dispetto dell'eventuale protrarsi dell'assenza per oltre sei mesi, producendo
o
certificazione
rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza
all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e'
complementare ad esso
o
idonea
certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.:
copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il
soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione
rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il
regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato
á
Presentazione
delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte
per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS
interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore
della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
á
Puo' ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, il
titolare di permesso UE slp rilasciato
da altro Stato membro se e' in possesso dei requisiti previsti (da D. Lgs.
3/2007; nota: non e' chiaro se il rilascio del permesso avvenga entro quote)
Facilitazioni per il titolare di permesso per studio
rilasciato da altro Stato membro (torna
all'indice del capitolo)
á
Lo straniero in
possesso di un titolo di soggiorno per
studio rilasciato da altro Stato
membro (appartenente all'Area
Schengen, da circ. Mininterno 21/2/2008, coerente col fatto che Regno Unito, Irlanda e
Danimarca non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE) in quanto iscritto ad un corso universitario o ad
un istituto di insegnamento superiore puo' fare ingresso in Italia in
esonero di visto anche per periodi > 3 mesi per proseguire gli studi
iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad
essi connesso (circ. Mininterno 21/2/2008: corso universitario o di insegnamento superiore), a
condizione di (D. Lgs. 154/2007)
o
essere in
possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per il soggiorno
per studio
o
corredare la
richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di
studi e attestante che il programma di
studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia'
svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi
cominciati nell'altro Stato membro)
o
partecipare a un
programma di scambio comunitario o
bilaterale con lo Stato d'origine
(si deve intendere: dello straniero) o
essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2
anni, o essere tenuto a svolgere una
parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede
in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto
a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la
condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia
scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma,
pur potendo optare per un diverso Stato membro
á Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal
proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro
come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di
protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un
provvedimento di espulsione, poi sospeso de
iure o de facto, i familiari di
cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera
circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si
trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di
formazione professionale, i lavoratori
á Nota: non e' chiaro se la
richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso
o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda possibilita'
consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione
degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso
á Nota: dovrebbe essere
esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non
deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del
richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)
Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri
stranieri (torna all'indice del capitolo)
á
Accesso a tutti
i corsi (incluse le scuole di specializzazione universitarie, da L. 271/2004),
a paritaĠ con i cittadini italiani (fuori
quota) per
o
titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo,
motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi
umanitari?), protezione sussidiaria (o
motivi umanitari, rilasciato su
richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se
in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente (Nota MIUR 18/5/2011: richiesta la stessa documentazione relativa ai titoli di studio prevista
per la preiscrizione dello studente straniero residente all'estero)
o
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.:
per studio, o per richiesta asilo)
o
stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
o
il personale in
servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi
internazionali aventi sede in Italia accreditato presso lo Stato italiano o la
Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli (Nota MIUR 24/3/2014)
á
L'immatricolazione
all'universita' e' consentita anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, purche' la domanda di rinnovo
sia stata presentata entro i 60 gg. successivi alla scadenza del permesso, sia
stata verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata la
relativa ricevuta (circ. MIUR 16/7/2009)
Diritto allo studio (torna all'indice del capitolo)
á
ParitaĠ
con lo studente italiano, prescindendo da reciprocitaĠ, per tutte le misure a
sostegno del diritto allo studio (che tengono conto anche del merito e del
rispetto dei tempi previsti dallĠordinamento degli studi), incluse borse di
studio, prestiti dĠonore e servizi abitativi (nota: paritaĠ possibilmente vanificata dal coefficiente di conversione del reddito relativo al costo
della vita nel paese d'orgine e
della Òresidenza lontanaÓ dei
fuori-sede italiani); Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti
meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria
(sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di
carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione); aperta dalla Commissione europea una procedura di
infrazione contro l'Italia per un bando della Provincia di Sondrio che richiede
il requisito di cittadinanza italiana
e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari: il
primo requisito da' luogo a discriminazione
diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari; il secondo puo'
dar luogo a discriminazione indiretta
(com. Commissione europea); Trib. Milano:
illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che
richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi
per studenti universitari
á
PossibilitaĠ per
le regioni di assicurare servizi di mensa
gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate
á
Certificazione
delle condizioni economiche da parte
dellĠautoritaĠ del paese di provenienza, con traduzione da parte della
Rappresentanza italiana (ovvero, in caso di difficoltaĠ, certificazione da
parte della Rappresentanza del paese di provenienza in Italia, legalizzata
dalla prefettura)
á
Il diritto allo
studio garantito da art. 34 Cost. e'
diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione (sent. Cons. Stato 5434/2009)
á
TAR Sicilia:
o
il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini
non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme
che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
o
dell'art. 3 co. 1 lettera a, L. 264/1999, va data una
interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il riferimento al
"fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo"
(ossia, l'attenzione al profilo occupazionale), non puo' mai prevalere sulla
disponibilit strutturale delle universit ad assicurate il diritto allo studio
á
Nota: art.
1 co. 1 L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle
borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa
alla cittadinanza[70]
á
Trib. Bologna: discriminatorio e illegittimo, perche' privo di motivazione
ragionevole, il comportamento dell'Universita' Bocconi, che applica contributi
di immatricolazione piu' gravosi allo straniero, collocandolo, sulla base della
sola nazionalita', nella fascia piu' elevata, a prescindere dal reddito; il
diritto vulnerato non e' un diritto patrimoniale (rinunciabile), ma un diritto
fondamentale quale il diritto all'istruzione; l'autonomia organizzativa degli
atenei non puo' superare i limiti posti dalle leggi dello Stato (in
particolare, dal divieto di discriminazione); nello stesso senso, una Lettera ASGI
al Rettore dell'Universita' Ca' Foscari, al Ministro dell'Universita', all'UNAR
e alla Commissione UE segnala il carattere discriminatorio e la violazione del
principio di parita' di accesso allo studio universitario sancito da art. 39
co. 5 D. Lgs. 286/1998 delle disposizioni su tasse e contributi per l'iscrizione
all'Universita' Ca' Foscari, che, a
parita' di reddito, penalizzano lo studente straniero rispetto allo studente
italiano o comunitario
á
Lettera ASGI al Sindaco di Pordenone: il Regolamento comunale che impegna il Comune di Pordenone, in esecuzione a
disposizioni testamentarie relative ai lasciti Mior e Brussa, ad assegnare ogni
anno due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli,
residenti nel Comune di Pordenone ed appartenenti a famiglie in condizioni
economiche di bisogno alla condizione che i beneficiari soddisfino i requisiti
della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno
5 anni e' illegittimo a causa del carattere discriminatorio dei requisiti
relativi alla cittadinanza e alla residenza prolungata (l'amministrazione
comunale non puo' legittimamente stanziare risorse pubbliche discriminando,
direttamente o indirettamente, su basi di nazionalita', ne' un negozio giuridico
privato e' idoneo a vincolarla in tal senso); a seguito della segnalazione, il
Comune ha comunicato che eliminera' dal Regolamento i requisiti discriminatorie
(da un comunicato ASGI)
á
A seguito
dellĠintervento dall'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano,
diverse Fondazioni private lombarde (Bracco, Girola, Beltrami, Confalonieri,
Associazione italiana riscaldamento urbano) hanno rivisto le modalita' di
accesso alle borse di studio offerte a studenti universitarie e neo-laureati,
togliendo le clausole discriminatorie che le riservavano ai soli cittadini
italiani (da un comunicato ASGI)
á
Parere ASGI
sul carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza italiana previsto
da un bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Torino, con il contributo della
stessa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli', che ha per scopo quello
di premiare tramite delle borse di studio finalizzate ad attivita' di tirocinio
allĠestero i migliori neolaureati dei poli universitari del Piemonte, della
Valle d'Aosta e di Forli'
á
A seguito di lettera dell'ASGI, che segnalava il carattere discriminatorio del trattamento sfavorevole
riservato, in merito agli importi da corrispondere per l'iscrizione, agli
studenti stranieri, l'Accademia delle Belle Arti di Roma ha revocato con
delibera d'urgenza, da ratificare al prossimo Consiglio di Amministrazione, le disposizioni sull'immatricolazione criticate (da un comunicato dell'Accademia delle Belle Arti di Roma)
á
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 5, e
art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini
stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel
territorio provinciale ai fini dellĠaccesso alle prestazioni di natura
economica per il diritto allo studio universitario, e includono tra gli aventi
diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti
nella Provincia da almeno cinque anni; violazione di art. 3 Cost.,
dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi
diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la
meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della
residenza in Provincia)
á
Il regolamento
dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle
elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il
godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al
Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)
á
Decr. MIUR 1/8/2014: i Paesi in via di sviluppo
ai cui studenti le Universita' possono riservare borse di studio o
trattamenti di favore, come quote di iscrizione piu' basse o sconti sul
servizio mensa, ai sensi di art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001, sono Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso,
Burundi, Cambogia, Repubblica del Centrafrica, Chad, Comore, Repubblica
Democratica del Congo, Gibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia,
Guinea; Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Repubblica Democratica di Corea,
Repubblica Kyrgyza, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome e
Principe, Senegal, Sierra Leone, Isole Solomon, Somalia, Sud Sudan, Sudan,
Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen,
Zambia, Zimbabwe
á
Nota Minlavoro 30/9/2014: per concorrere alle agevolazioni occorre un certificato rilasciato dal consolato
italiano che attesti che lo studente
non appartiene ad una famiglia
notoriamente di alto reddito ed
elevato livello sociale; in
alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel Paese di
provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione
in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dall'universita'
straniera; per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea
e di laurea specialistica, la certificazione puo' essere anche rilasciata da
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di
cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti
stranieri nelle universita' italiane; ai fini della valutazione della
condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati (nota:
verosimilmente, anche per i destinatari di protezione sussidiaria) ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio
eventualmente detenuti in Italia (art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001)
Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di dottorato (torna all'indice del capitolo)
á
Rinnovo
del permesso per conseguire il titolo di specializzazione, di master o di
dottorato (fino a un anno oltre la
durata del corso)
á
Richiesti, ai
fini dell'ammissione ai corsi di
specializzazione (non medica, da Nota MIUR 18/5/2011), di master o di dottorato,
o
la laurea (e, se richiesta, l'abilitazione) conseguita in Italia o il titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto dallĠateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi
o
il superamento delle prove
di ammissione
á
Procedura (Nota MIUR 18/5/2011):
o
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (titolari di permesso
UE slp o permesso per lavoro
subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari,
asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti
ad altro titolo da almeno un anno e
in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane
all'estero o in scuole straniere
oggetto di intese per il
riconoscimento del titolo; nota:
art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito
in Italia): presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita',
secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata da
eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli
esami, dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra
attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero,
secondo quanto richiesto dall'Universita' (Nota MIUR 10/7/2015)[71];
i candidati devono soddisfare il requisito dellĠabilitazione professionale,
laddove richiesto (Nota MIUR 10/7/2015)[72]
o
stranieri residenti
all'estero (Nota MIUR 10/7/2015):
¤ i candidati presentano la
domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master (anche se
istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad una copia del titolo
di studio, direttamente alle Universita' secondo le prescrizioni dell'ateneo
¤ a seguito della conferma
di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di
studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione consolare,
dichiarazione di valore in loco (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva
della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di
cultura)[73]
e conferma della traduzione
¤ la valutazione dei
titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva
competenza degli Organi accademici
¤ i candidati richiedono
alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di
validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di
soggiorno breve per motivi di studio
¤ una volta in Italia, i
candidati presentano all'Universita' il titolo di studio, corredato da
traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in
loco e conferma della traduzione
¤ la Rappresentanza
diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei corsi, e
dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del corso al
quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso per
studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo studente
intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel caso in cui
tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne attesti con
idonea documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia invece un
visto di ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato debba
partecipare a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto
anticipo rispetto allĠinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza
rilascera' al candidato che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato
le prove un nuovo visto di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e
se le date della prova e dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)
¤ legalizzazione consolare,
dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono effettuate
solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione
¤ la valutazione dei
titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva
competenza delle Universita'
á
Accesso alle scuole di specializzazione mediche (circ. MIUR 3/4/2015):
o
comunitari e rifugiati accedono a parita' con gli italiani:
laurea e abilitazione riconosciuta dal Minsalute; domanda presentata al MIUR[74]
entro i termini previsti per gli italiani
o
gli stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con
borsa del Governo italiano partecipano al concorso per posti in soprannumero,
previa verifica della capacita' ricettiva delle universita'; l'ammissione
richiede che il candidato abbia superato le prove previste nel regolamento per
l'ammissione alle scuole di specializzazione medica, di cui al Decr. MIUR 6/3/2006; la partecipazione al
concorso e' subordinata alla disponibilita' del MAE al finanziamento di
contratti di formazione specialistica[75];
la domanda e' presentata alla Rappresentanza diplomatica italiana (nota: la
circolare fa riferimento solo alla presentazione della domanda da parte di
cittadini residenti o temporaneamente soggiornanti in Italia; non e' chiaro se
possano presentarla anche stranieri ancora soggiornanti all'estero) entro i
termini previsti per gli italiani; la domanda e' corredata da documentazione
attestante il possesso di laurea e abilitazione conseguite in Italia, o
abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia dal Minsalute
o
stranieri titolari di permesso UE slp (nota: la circolare
usa ancora il termine carta di soggiorno), permesso per lavoro subordinato o
autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, o regolarmente
soggiornanti con laurea e abilitazione conseguiti in Italia o con titolo
professionale riconosciuto in Italia accedono al concorso a parita' con gli
italiani; domanda presentata al MIUR entro i termini previsti per gli italiani
o
altri stranieri, destinatari di borsa di studio dei governi
del proprio Paese: sono ammessi al concorso, ai sensi di art. 1 co. 7 L. 4/1999 per i posti in
soprannumero, previa verifica delle capacita' ricettive delle strutture
universitarie (per la cui determinazione si fa riferimento agli accordi
intergovernativi, culturali, e/o scientifici, ai programmi esecutivi dei
medesimi e/o ad apposite intese tra Universita' italiane e Universita' dei
Paesi interessati); la domanda e' presentata alla Rappresentanza diplomatica
italiana; la domanda e' corredata da documentazione attestante il possesso di
laurea e abilitazione conseguite in Italia, o abilitazione conseguita
all'estero e riconosciuta in Italia dal Minsalute; va verificata
preventivamente la disponibilita' di risorse per la stipula del contratto di
formazione specialistica, per l'intera durata del corso, con oneri (stimati in
25.000 euro per anno, per i primi due anni di corso; 26.000 euro per anno, per
i successivi anni di corso) a carico del Governo (verosimilmente, del Paese di
appartenenza; in questo senso, circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013) o di una istituzione
italiana o straniera, riconosciuta idonea, rispettivamente, dal MIUR o dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana; domanda presentata al MIUR entro
i termini previsti per gli italiani
á
Parere UNAR:
si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione
in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di
accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di
trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni,
osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di
specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di
convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo
straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
á
La Regione Valle
d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR,
ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con
il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato
dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
á
Trib. Udine:
il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale,
trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera'
svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica
amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla
base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito
della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato,
con delibera,
la precedente delibera di esclusione della candidata
Iscrizione a corsi singoli (torna all'indice del capitolo)
á
Gli stranieri
che intendono frequentare uno o piu' corsi
singoli o stage possono iscriversi, secondo le seguenti modalita' (Nota MIUR 18/5/2011):
o
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (titolari di permesso
UE slp o permesso per lavoro
subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari,
asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti
ad altro titolo da almeno un anno e
in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane
all'estero o in scuole straniere
oggetto di intese per il
riconoscimento del titolo; nota:
art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito
in Italia): i candidati
¤ presentano il libretto
universitario o altro documento dell'Ateneo estero e producendo la
documentazione richiesta dall'Universita' italiana, come eventuali traduzioni,
legalizzazione o altro documento utile (Nota MIUR 10/7/2015)[76]
¤ seguono le modalita'
autonomamente stabilite dallĠUniversita', se non immatricolati presso Atenei
esteri
o
stranieri residenti all'estero:
¤ i candidati presentano la
domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario pubblicato sul sito del
MIUR
¤ le Rappresentanze inviano
alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel calendario pubblicato sul sito del
MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei
rispettivi libretti universitari o altri documenti dell'Ateneo estero tradotti
e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l'interesse
alla frequenza del corso da parte di candidati non iscritti presso Atenei
esteri
¤ i documenti sono
consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto
¤ lo studente straniero non
puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione
degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo (circ. Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la
rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della
prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea"); lo
studente straniero puo' ottenere il rinnovo del permesso ai fini della
prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o
conseguente al corso singolo concluso; attinenza o consequenzialita' debbono
essere certificate dall'Universita' interessata (circ. Mininterno 22/2/2011)[77]
Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana (torna all'indice del capitolo)
á
Nei confronti di
stranieri residenti all'estero, in
possesso di regolare iscrizione ai corsi
di lingua e cultura italiana istituiti dalle Universita' per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria
"Dante Alighieri", puo' essere rilasciato il visto di ingresso per studio con validita' commisurata alla durata
dei corsi stessi (Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014)
Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi
(torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso
di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente
certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di
attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in
vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara'
rilasciato con durata < 1 anno)
á
Il permesso dovrebbe essere prolungabile per ulteriori dodici mesi
oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto da
art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013 (art. 5 co.
3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9
co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente
modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore
della stessa legge; nota: la
formulazione di art. 5 co. 3 lettera c e' pero', in proposito, ambigua); nota: art. 22 co. 11-bis D. Lgs.
286/1998 prevede la possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei
lavoratori in cerca di occupazione e, in presenza dei requisiti, la conversione (extra quote) del permesso
per studio in permesso per lavoro
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero
iscritto all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane
degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui
deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura
regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione
per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti", non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse
pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in
quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di
formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)
Riconoscimento dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)
á
Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di
studio conseguiti in Stati diversi
dall'Italia (circ. MIUR 20/4/2011):
o
i titolari di protezione internazionale che abbiano
conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in
scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli
istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione
professionale possono ottenere, a parita' con i cittadini italiani (art. 26,
co. 3 D. Lgs. 251/2007), l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i
titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove
integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di
studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o
la competenza e'
degli Uffici Scolastici regionali
o
documentazione
da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):
¤ domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di
residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo
grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola
secondaria di secondo grado) su apposito modello
¤ titolo di studio
straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e
certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore
giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare
della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione dell'autorita'
diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati
conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e
al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento
vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione
del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del
proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta
corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere
dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando
la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro
richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo
senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)
¤ curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
¤ programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana (nota: secondo la Scheda Minlavoro sul riconoscimento
formale dei titoli di studio, il programma per materie e'
richiesto per il riconoscimento dei titoli di scuola secondaria di II grado,
non per quelli di scuola secondaria di I grado); quando, soprattutto per i
titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la
documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali
programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle
istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita'
risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta
sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)
¤ ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
¤ eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
¤ dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
¤ elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
o
le prove
integrative sono definite in base alla tabella dell'allegato C al Decr. MIUR
1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o
l'Ufficio
scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile
all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo
di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
o
la dichiarazione
di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico
provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio
straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove
integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle
eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)
á
Riconoscimento dei titoli accademici o degli studi
accademici parziali da parte di
cittadini stranieri (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.):
o
finalita':
ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi
universitari
o
effettuato, in
autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30 (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei
titoli di studio osserva come
l'Ateneo effettui il riconoscimento per comparazione tra il contenuto formativo
del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo
corso di laurea attivo presso lo stesso Ateneo; la domanda di riconoscimento
deve essere quindi presentata ad un Ateneo che abbia un corso di studi analogo
a quello relativo al titolo che si vuol far riconoscere)
o
documentazione
richiesta (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei
titoli di studio osserva come atenei
diversi possano richiedere documentazione diversa):
¤
modulo di
domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei
¤
diploma di
maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore
¤
titolo
accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o
diploma supplement
¤
elenco degli
esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita'
teorica e ore di attivita' pratica
¤
programma degli
esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o
i documenti
scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in
italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo
prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata
conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un
Tribunale italiano
o
i documenti in
fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio o un
cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano
o
i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del
supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla Direzione
Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione
interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio
o
esito possibile:
¤
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
¤
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il
numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)
¤
esito negativo
o
il richiedente
puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza
del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua
revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
á
Riconoscimento dei cicli
e dei periodi di studio svolti
all'estero e dei titoli di studio
stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore,
ratificata con L. 148/2002, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi
universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani,
effettuato dalle Universita' ed agli
Istituti di istruzione universitaria, in autonomia e in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, salvi gli accordi bilaterali in materia, entro 90 gg dalla presentazione
dell'istanza (L. 148/2002); nota: art. 48 DPR 394/1999
prevede (senza che si configuri un esplicito contrasto con le disposizioni
successive) che
o
per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita'
accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg
o
in mancanza di
riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che
il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
á
Si applicano le
disposizioni del DPR 189/2009
(90 gg per la decisione; 30 gg per presentare istanza di riesame) al riconoscimento dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla
Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, quando il riconoscimento sia finalizzato a
o
accesso ai pubblici concorsi
o
attribuzione di punteggio per la definizione della
graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in carriera all'interno di una pubblica
amministrazione
o
determinazione di questioni previdenziali
o
iscrizione ai Centri per l'impiego
o
accesso al praticantato o al tirocinio successivi al
conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del contratto da parte della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della
qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987
o
partecipazione a
selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o
riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione
alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse
di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
á
In mancanza di
dichiarazione di equipollenza del titolo richiesto per la partecipazione a un
concorso pubblico presso una pubblica amministrazione o a un concorso presso
altro ente o amministrazione, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in
ambito europeo, ai soli fini della procedura
concorsuale (Guida MIUR 22/10/2008, che fa riferimento ad art. 38 D. Lgs. 165/2001 e, rispettivamente, ad art. 12 L. 29/2006);
documentazione richiesta:
o
fotocopia del
documento di identita'
o
fotocopia del
bando di concorso
o
copia autentica
del titolo di studio estero
o
copia autentica,
tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille
in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo
di studio estero
o
copia autentica,
tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille
in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano
degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
á
L'Italia ha
sottoscritto accordi con diversi paesi (Allegato 2
alla Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera
circolazione di servizi e professioni)
volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio e applicabili solo a
determinate Universita' (indicate in ciascun accordo)
á
I titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini
del riconoscimento di titoli a fini non accademici, di un servizio erogato dal
MAE, Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII -
Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
á Studenti stranieri
iscritti nell'anno accademico 2010-2011: 3,6% del totale (da confrontare con il
10,9% in Germania, l'11,2% in Francia e il 20% circa in Gran Bretagna per
l'anno 2009-2010; da un comunicato Stranieriinitalia)
á Studenti non italiani (Scheda EMN studenti stranieri, Rapp. EMN studenti stranieri):
o
2003/04: 8.997 immatricolati (2,7% del totale); 25.246
iscritti (2,3%); 1.602 laureati (1,6%)
o
2004/05: 9.809 immatricolati (2,9%); 32.470 iscritti (2,4%);
2.690 laureati (1,7%)
o
2005/06: 9.758 immatricolati (3,0%); 38.474 iscritti (2,5%);
3.665 laureati (1,8%)
o
2006/07: 10.730 immatricolati (3,5%); 44.294 iscritti
(2,7%); 4.718 laureati (2,0%)
o
2007/08: 12.290 immatricolati (4,0%); 50.249 iscritti
(3,0%); 5.448 laureati (2,2%)
o
2008/09: 12.428 immatricolati (4,2%); 55.424 iscritti
(3,2%); 6.378 laureati (2,5%)
o
2009/10: 12.966 immatricolati (4,4%); 60.122 iscritti
(3,4%); 7.358 laureati (2,7%)
o
2010/11: 12.908 immatricolati (4,5%); 63.573 iscritti (3,6%)
o
2011/2012: 12.931 immatricolati (4,6%); 66.398 iscritti
(3,8%)
á Studenti iscritti ai corsi post
lauream per l'anno 2011-2012 (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
scuole di specializzazione: stranieri: 461, comunitari: 214,
totale: 34.344, percentuale non italiani: 2,0%
o
dottorati: stranieri: 3.215, comunitari: 739, totale:
34.629, percentuale non italiani: 11,4%
o
master e corsi di perfezionamento: stranieri: 2.294,
comunitari: 1.160, totale: 37.281, percentuale non italiani: 9,3%
á Studenti non italiani iscritti nell'anno 2010-2011 per luogo di conseguimento
del diploma (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
totale: 63.573
o
diploma conseguito in
Italia: 26.687
o
diploma conseguito all'estero:
36.886
á Laureati in Italia (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
2003-2004: italiani, 99.527; non italiani, 1.602 (1,6% del
totale)
o
2004-2005: italiani, 155.947; non italiani, 2.690 (1,7% del
totale)
o
2005-2006: italiani, 201.009; non italiani, 3.665 (1,8% del
totale)
o
2006-2007: italiani, 229.526; non italiani, 4.718 (2,0% del
totale)
o
2007-2008: italiani, 247.316; non italiani, 5.448 (2,2% del
totale)
o
2008-2009: italiani, 251.545; non italiani, 6.378 (2,5% del
totale)
o
2009-2010: italiani, 263.826; non italiani, 7.358 (2,7% del
totale)
o
2010-2011: italiani, 271.959; non italiani, 8.059 (2,9% del
totale)
á Laureati non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per area provenienza (Rapp. EMN studenti stranieri): totale, 8.059; maschi,
3.015; femmine, 5.044
á Laureati non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per sesso (Rapp. EMN studenti stranieri): totale, 8.059;
stranieri, 5.996; comunitari, 2.063
á Laureati stranieri in Italia nell'anno 2010-2011 (primi 10 paesi) per studio e formazione nel 2011 (Rapp. EMN studenti stranieri): Albania, 1.380; Cina,
656; Camerun, 354; Iran, 184; Russia, 182; Moldavia, 173; Marocco, 172;
Croazia, 166; Ucraina, 160; Turchia, 153
á Atenei col maggior numero di studenti non italiani nell'anno
2009/2010 (da Rapp. Sopemi 2012-2013):
o
Roma La Sapienza: 6.227
o
Bologna: 5.001
o
Firenze: 3.051
o
Torino: 3.004
o
Torino Politecnico: 2.605
o
Milano Politecnico: 2.381
o
Padova: 2.319
o
Genova: 2.110
o
Milano: 1.986
o
Roma Tor Vergata: 1.762
o
Trieste: 1.565
o
Perugia: 1.515
o
Pisa: 1.471
o
Milano Bicocca: 1.372
o
Milano Bocconi: 1.228
o
Verona: 1.168
o
Parma: 1.156
o
Pavia: 1.112
o
Roma III: 1.001
á Permessi rilasciati per studio o per formazione (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
2008: studio, 25.098; formazione, 3.511
o
2009: studio, 24.219; formazione, 8.415
o
2010: studio, 17.559; formazione, 8.117
o
2011: studio, 24.066; formazione, 6.194
á Permessi in corso di validita' per studio e formazione (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
2008: 87.260
o
2009: 81.386
o
2010: 39.803
o
2011: 49.014
á Permessi convertiti da studio in altri motivi (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
2008: famiglia, 60; lavoro, 27; altri motivi, 25
o
2009: famiglia, 69; lavoro, 44; altri motivi, 37
o
2010: famiglia, 51; lavoro, 46; altri motivi, 29
o
2011: famiglia, 210; lavoro, 825; altri motivi, 30
á Permessi convertiti da altri motivi a studio (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
2008: famiglia, 79; lavoro, 4; altri motivi, 55
o
2009: famiglia, 108; lavoro, 12; altri motivi, 51
o
2010: famiglia, 61; lavoro, 25; altri motivi, 51
o
2011: famiglia, 43; lavoro, 15; altri motivi, 36
á Permessi in corso di validita' (primi 10 paesi) per studio e formazione
nel 2011 (Rapp. EMN studenti stranieri): Cina, 7.950; Albania,
5.877; USA, 2.843; Iran, 2.523; Camerun, 2.086; Turchia, 1.501; Russia, 1.487;
Israele, 1.309; Sud Corea, 1.209; Giappone, 1.247
á Interventi a sostegno del
diritto allo studio per studenti stranieri (Rapp. EMN studenti stranieri):
o
borse di studio: 15.477 (10,0% del totale)
o
prestiti d'onore e simili: 27 (15,3% del totale)
o
contributi per mobilita' internazionale: 161 (5,2% del
totale)
o
interventi per studenti in sitazioni di handicap: 23 (2,5%
del totale)
o
collaborazioni a tempo parziale: 116 (5,9% del totale)
o
posti alloggio: 6.585 (20,0% del totale)
o
contributi alloggio: 1.086 (10,6% del totale)
o
premi per conseguimento titolo: 221 (3,4% del totale)
o
contributi per il trasporto: 2.111 (3,1% del totale)
o
altri sussidi: 430 (9,5% del totale)
Ingresso per studio non universitario (torna all'indice del capitolo)
á Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente,
il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni
stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011 sui visti
o
di maggiorenni, per corsi
superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ. Mininterno 21/2/2008: quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione
di base), a tempo pieno e di durata
determinata, previa verifica della coerenza
dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o
pre-iscrizione al corso
o
di minori ultraquattordicenni,
i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie
o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati
dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero
dei beni culturali; nota: la Direttiva 2004/114/CE impone che ai
fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di
un istituto di istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio
culturale, l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per
le spese relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria
(disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)
o
di minori ultraquindicenni,
accertata la coerenza dei corsi con la
formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la
presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma
scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso; circ. Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile
solo in caso di convivenza con genitori
titolari di visto per residenza elettiva
á
Nota: queste
disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e circ. Mininterno 21/2/2008) risultano sostanzialmente adeguate a dare
attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs.
154/2007
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE impone
anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di
soggiorno presso una famiglia
rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base alle
regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)
á
Documentazione richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato
scuole all'estero (art. 379 D. Lgs. 297/1994 e Guida MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per
l'iscrizione nelle scuole italiane,
o
domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata
al Dirigente scolastico
o
attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata),
accompagnato da
¤ traduzione autenticata in
lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla
rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce
il documento
¤ legalizzazione da parte
della rappresentanza italiana
¤ dichiarazione di valore in loco (attestazione sulla scolarita'
complessiva come risulta dal documento, nonche' sul valore legale della scuola
in questione), rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente
o
eventuale (nota: non e' chiaro se la presentazione di questo
documento sia facoltativa) programma delle materie seguite nella scuola di
provenienza, con traduzione ufficiale
o
eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la
conoscenza della lingua italiana
o
elenco dei documenti presentati
á
Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso
di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata,
salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione
(art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in
base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con
durata < 1 anno)
á
Il permesso dovrebbe essere prolungabile per ulteriori dodici mesi
oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto da
art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013 (art. 5 co.
3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9
co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente
modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore
della stessa legge; nota: la
formulazione di art. 5 co. 3 lettera c e' pero', in proposito, ambigua); nota: art. 22 co. 11-bis D. Lgs.
286/1998 prevede la possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei
lavoratori in cerca di occupazione e, in presenza dei requisiti, la conversione (extra quote) del permesso
per studio in permesso per lavoro
Ingresso per assegnatari di borse di studio (torna all'indice del capitolo)
á
Consentito
lĠingresso (e, verosimilmente, il rilascio di un corrispondente permesso di
soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011 sui
visti, di stranieri assegnatari di borse
di studio accordate dalle amministrazioni di cui allĠart. 1, co. 2, D. Lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato), da Governi stranieri,
da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da
organizzazioni internazionali
á
Bando per borse di studio del Governo italiano per cittadini stranieri e italiani residenti
all'estero per l'anno accademico 2015-2016:
o
le borse sono
concesse ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, di Paesi selezionati
o
le borse sono
concesse per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso
istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute (elenco disponibile sul
sito del MIUR)
o
per l'anno
accademico 2015/2016, sono concesse borse di studio della durata di 3, 6 o 9
mesi (una durata di un mese e' prevista solo per i corsi di
aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana), interamente contenuta
nell'anno solare 2016; nel quadro del Trattato di Amicizia Italia-Libia, le
borse per cittadini libici hanno una durata di 12 mesi con decorrenza
dall'1/10/2015
o
corsi per i
quali sono concesse le borse:
¤
corsi
universitari di laurea (I ciclo) e a ciclo unico (solo rinnovi) o laurea
specialistica/magistrale (II ciclo); per potersi iscrivere al primo anno di un
corso laurea di II ciclo in Italia, il candidato deve aver concluso un ciclo di
studi di I livello; per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato deve
essere in regola con gli esami dellĠanno precedente
¤
corsi di alta
formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola Internazionale di
Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) dellĠIstituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e Scuola Nazionale di
Cinema; per potersi iscrivere alle Istituzioni AFAM e alla Scuola Internazionale
di Liuteria di Cremona il candidato deve aver concluso un ciclo di studi di
scuola media superiore valido in loco per lĠaccesso alle Accademie o ai
Conservatori statali o legalmente riconosciuti; per potersi iscrivere alla SAF
dell'ISCR o alla Scuola Nazionale di Cinema, il candidato deve aver concluso un
ciclo di studi di scuola media superiore (l'iscrizione e' subordinata al
superamento di prove di ammissione)
¤
corsi di Master
di I e II Livello; per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli
d'accesso previsti dal Master prescelto; se il corso prevede un periodo di
studio in un paese diverso dall'Italia, il pagamento della borsa e' interrotto
per tale periodo; la borsa e' erogata solo in caso di attivazione del master e
solo per il periodo per il quale lo studente risulta regolarmente iscritto
¤
dottorati di
ricerca; per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d'accesso
previsti dal dottorato; se il corso prevede un periodo di studio in un paese
diverso dallĠItalia, il pagamento della borsa e' interrotto per tale periodo;
la borsa e' erogata solo in caso di attivazione del dottorato e solo per il
periodo per il quale lo studente risulta regolarmente iscritto
¤
scuole di
specializzazione non medica; per potersi iscrivere il candidato deve possedere
i titoli d'accesso previsti dalla scuola
¤
progetti di
studio in co-tutela, per attivita' di ricerca presso il CNR, l'Istituto
Superiore di Sanita' o altri Enti statali universitari, museali, archivistici;
il candidato deve allegare il programma di ricerca previsto e le lettere di
accettazione da parte dellĠistituzione ospitante
¤
corsi avanzati
di lingua e cultura italiana; il candidato deve aver superato nel Paese di
provenienza almeno un esame universitario di lingua italiana; i corsi devono
concludersi con l'acquisizione di una certificazione tipo CILS, CELI, PLIDA o
IT Roma Tre, almeno di livello B1; le borse sono concesse solo per corsi della
durata di 3 mesi, ma non per corsi di lingua di livello iniziale; i borsisti
possono fruire di uno sconto in relazione alle tasse di iscrizione, ma non
dell'esenzione totale
¤
corsi di
aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana; la borsa e' riservata
ai docenti stranieri che possono documentare l'attivita' di insegnamento della
lingua italiana (come lingua straniera) presso il Paese di provenienza; i
borsisti possono fruire di uno sconto in relazione alle tasse di iscrizione, ma
non dell'esenzione totale
o
non sono
concesse borse di studio per la frequenza di corsi singoli o per ricerche
individuali o per corsi universitari di laurea triennale (I ciclo), salvo il
caso di rinnovo
o
sono ammesse le
richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di
studi pluriennale (corsi di laurea, specializzazioni, master, dottorato di
ricerca); la concessione del rinnovo e' subordinata alla verifica del
rendimento accademico e della regolarita' del percorso di studi (sono quindi
esclusi coloro che abbiano superato la durata legale del corso)
o
di norma gli
assegnatari di borse di studio offerte dal Governo italiano sono esonerati dal
pagamento delle normali tasse di iscrizione e dei contributi universitari, in
accordo con art. 9 co. 3 D. Lgs. 68/2012, ma le Universita', nell'ambito della loro autonomia, possono non
accordare tale esenzione
o
requisiti per
l'ottenimento della borsa:
¤
possesso di
titolo di studio utile all'iscrizione presso l'istituzione prescelta
¤
conoscenza
adeguata della lingua italiana, certificata da un attestato di livello
intermedio o B2 (per esempio, CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 o INT.IT Roma Tre) o da
un attestato di competenza linguistica equivalente rilasciato da un Ente o
scuola di lingue locale (per esempio, Istituto Italiano di Cultura o Sezione
della Dante Alighieri), ovvero di livello A2 (o dichiarazione equivalente) per
l'iscrizione ai corsi avanzati di lingua e cultura italiana e ai corsi
universitari che si svolgono interamente in lingua inglese
¤
eta' superiore a
18 anni (alla data di scadenza del bando) e non superiore ai 35 anni alla data
di scadenza del bando (45 anni, per i corsi di aggiornamento/formazione per
docenti di lingua italiana)
¤
assenza di
superamento della durata del corso di studi previsto
o
il MAE ha sottoscritto,
per l'anno 2015-2016 convenzioni finalizzate a facilitare l'inserimento di
studenti stranieri beneficiari di borse di studio con Politecnico di Milano,
Politecnico di Torino, Universita' CaĠ Foscari di Venezia, Universita'
Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Universita' degli studi di Torino,
Universita' degli studi di Milano, Universita' degli studi di Bologna,
Universita' degli studi di Roma Tor Vergata, Universita' Roma Tre, Universita'
per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' per
stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
o
la candidatura
e' presentata compilando on-line il
formulario
o
la selezione dei
borsisti e' effettuata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di
appartenenza del candidato tramite uno specifico Comitato
o
i borsisti
stranieri, per la sola durata della borsa di studio, godono di una
assicurazione sanitaria che copre le eventuali spese per malattie o infortuni
o
e' vietata la
fruizione contemporanea della borsa di studio del Governo italiano e di altra
borsa di studio offerta dallo Stato italiano
o
i candidati
ammessi sono tenuti a osservare le condizioni indicate dal Regolamento del borsista
Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da
istituzioni italiane (torna all'indice del capitolo)
á
Consentito
lĠingresso (e, verosimilmente, il rilascio di un corrispondente permesso di
soggiorno) per attivitaĠ scientifica,
alle condizioni stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011 sui
visti, di stranieri (anche con coniuge
e figli minori al seguito) che, su
richiesta di Governi stranieri, fondazioni e istituzioni culturali italiane di
chiara fama o organizzazioni internazionali, e per motivi di preminente
interesse della Repubblica italiana, vogliano svolgere attivitaĠ di alta
cultura o di ricerca non incluse tra
le attivitaĠ retribuite di ricerca presso universitaĠ, istituti di istruzione e
di ricerca operanti in Italia
á
Nota: i moduli
distribuiti dai ministeri contemplano la possibilita' di ingresso al seguito di
straniero che fa ingresso per missione,
anziche' per motivi di attivita' scientifica
Ingresso, entro quote specifiche, per formazione
professionale o tirocinio formativo (torna
all'indice del capitolo)
á
Consentito
lĠingresso per formazione professionale (e
il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno) degli stranieri in
possesso dei requisiti previsti per lĠingresso per motivi di studio
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti
accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione
delle competenze acquisite
o
per lo
svolgimento dei tirocini formativi,
di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in
Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/1997,
ed elaborato da uno dei soggetti di
cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o
accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata
Corsi di formazione professionale (torna all'indice del capitolo)
á
Non
rientrano tra i corsi di formazione
professionale quelli organizzati dalle Universita' per il conseguimento di
master di primo o secondo livello o per singole attivita' formative, ne' i
corsi di lingua italiana presso le Universita' per stranieri di Perugia, Siena
e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", per i quali viene invece rilasciato
un visto di ingresso per studio/universita' (da Newsletter Minlavoro 4/2010)
á
L'accreditamento da parte della Regione
corrisponde al riconoscimento dell'idoneita' a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse
pubbliche ed e' basato sulla valutazione del possesso di requisiti minimi da
parte degli organismi candidati, a garanzia della qualita' degli interventi
formativi, secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati
sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
á
La domanda di visto di ingresso per formazione professionale va corredata, oltre che dalla
documentazione generalmente richiesta, da (da Newsletter Minlavoro 4/2010)
o
certificato di
iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di
specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con
indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per
molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla
previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e'
chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una
preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)
o
documentazione
relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
á
Il visto per la
partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino
l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo
riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei
casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di
studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle
Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
Tirocini formativi (torna
all'indice del capitolo)
á
La normativa nazionale e regionale, in
materia di tirocini formativi e di
orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri secondo le seguenti
disposizioni (Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi):
o
per stranieri
residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto
ospitamte ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di
fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il
soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in
conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli
allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della
normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso
o
il promotore, in
caso di variazione della data di
inizio del tirocinio o di rinuncia
del tirocinante, ne da' comunicazione
ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del
progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini
stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a
instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da
istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo
restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la
comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia'
tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)
á
Nota: queste
disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a
dare attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D.
Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate
a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla
condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo
straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un
tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un
istituto di formazione professionale
á
Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):
o
i tirocini
formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in
possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative
regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime
o
fatta eccezione
per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati
ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non
possono avere una durata superiore a
6 mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore
di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi
dal conseguimento del relativo titolo di
studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche
dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per
conseguire la laurea specialistica)
o
in assenza di
specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997
e il relativo regolamento di attuazione
á
Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni
di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)
non si applicano ai
o
tirocini di
reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei
disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati,
la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni
o
tirocini
promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e
quelli in favore degli immigrati
nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia,
a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti
asilo e titolari di protezione
internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti
svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o
reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o
tirocini
promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini
curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino
titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con
Regione o Provincia)
o
tirocini
comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011
(convertito con L. 148/2011)
á
Sent. Corte Cost. 287/2012: illegittimita'
costituzionale di art. 11
decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)
per violazione di art. 117 Cost., dal
momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale
delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli
essenziali
á
Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini
formativi (nota: l'Accordo non riguarda i tirocini per stranieri promossi all'interno delle quote di ingresso):
o
il tirocinio non
puo' essere utilizzato per tipologie di attivita' lavorative per le quali non
sia necessario un periodo formativo
o
i tirocinanti
non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di
picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il
personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie,
ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto
o
sono
configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
¤
tirocini
formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l'occupabilit dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro
mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari
sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12
mesi
¤
tirocini di
inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a
disoccupati (anche in mobilit) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di
lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici
accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di
ammortizzatori sociali
¤
tirocini di
orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili
di cui all'art. l co. l L. 68/1999,
persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991
nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
o
la durata dei
tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi,
proroghe incluse
o
la durata dei
tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe
incluse
o
la durata dei
tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi,
proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe
incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di
garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e
ripetibilita'
o
il tirocinante
ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga,
intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad
un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della
durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente
indicati
o
salvi gli
aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello
Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle
amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
o
le Regioni e
Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne
danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione
o
salve
integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i
tirocini possono essere promossi da
¤
servizi per
l'impiego e agenzie regionali per il lavoro
¤
istituti di
istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici
¤
istituzioni
scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale
¤
centri pubblici
o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente, ovvero accreditati
¤
comunita'
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti
¤
servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione
¤
istituzioni
formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione
¤
soggetti
autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro
o
il soggetto
ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999
e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli
per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici
accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei
12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di
Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti
a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa
á
L'Accordo Governo-Regioni 5/8/2014 approva le Linee-guida in materia di tirocini
per persone straniere residenti
all'estero:
o
i tirocini sono
riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di
formazione da completare in Italia
o
la durata del
tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede
comprovata motivazione
o
il tirocinio
deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno
o
i soggetti
promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto
dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini
formativi; Regioni e Province
autonome pososno modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi
che prevedono attivazione di tirocini
o
il soggetto
ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di provvedere
alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo col
soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella
convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto
formativo di tirocinio pre straniero residente all'estero
o
le spese di
vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione
a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali
o
nel progetto
formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che
si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero
di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza
di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto
anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di
quella che vuole acquisire in Italia); nota:
in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come
l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante
o
il tirocinio non
puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario
un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti
generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata
o
il progetto
formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a
carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate
all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non
gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del
lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese
o
ai fini
dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore
invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto
ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa
procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma
o
Regioni e
Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto,
la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in
mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida
o
il visto e'
rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo
sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante;
il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore
o
l'ufficio
competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma
informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del
visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello
straniero
o
il progetto
formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero
e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e
soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai
fini del rilascio del visto, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul
progetto formativo
o
l'eventuale
revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente,
caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del
diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente provvedimento
di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma informatica
o
il visto di
ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di
art. 9 co. 8 L. 99/2013
o
copertura delle
spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla
dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento
o
il visto e'
rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle
Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia autonoma"),
al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma informatica
o
lo straniero e'
informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di
soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso
o
contrariamente a
quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e
regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le
disposizioni in materia di comunicazioni
obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione,
proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006);
saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav
relativi al Quadro Tirocini
o
Regioni e
Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di
abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero
o
il soggetto
promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo
ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente,
dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di
inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi
ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali
o
Regioni e
Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto,
anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e anche ai fini
della programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici
competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in
Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio
o
il soggetto
formatore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a
Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio
e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del
tirocinio
o
il MAE e il
Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativa
al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a
livello territoriale)
o
per tutto cio'
che non e' previsto da queste Linee guida, si rinvia a quelle approvate con l'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini
formativi
Determinazione del contingente; ingresso; permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso
consentito nei limiti del contingente triennale
(L. 99/2013)[78]
fissato con decreto del Ministro del
lavoro, emanato, ogni tre anni
(L. 99/2013)[79], entro il 30 giugno dell'anno successivo
al triennio (L. 99/2013; verosimilmente significa, del primo anno del triennio
di riferimento)[80],
di concerto con i Ministri dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni
á
Norma
transitoria: in sede di prima
applicazione, nelle more dellĠemanazione del decreto triennale, ma comunque
entro il 30 giugno di ciascun anno
non ancora coperto dal decreto triennale, sono autorizzati gli ingressi di
coloro che dimostrano di avere i requisiti
prescritti per l'ingresso per studio; il numero degli ingressi cosiĠ
autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto triennale
successivamente adottato (L. 99/2013)[81]
á
Lo straniero in
possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende
frequentare corsi di formazione professionale (e, verosimilmente, tirocini
formativi) puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale,
nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto (L. 99/2013)[82]
á
In caso di mancata pubblicazione del decreto
triennale entro la scadenza, il Ministro del lavoro puoĠ provvedere
transitoriamente, con proprio decreto
annuale, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto
emanato (L. 99/2013; verosimilmente, in caso di piu' decreti annuali
transitori, il limite si applica sulla quota complessiva ammessa)[83]
á
Definizione
delle quote:
o
Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi
e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale
o
Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi
e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale
o
Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi
e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale
o
Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o
Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome, come da Allegato
o
Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome, come da Allegato
o
Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome, come da Allegato
o
Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di
ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il
rilascio del visto di studio e' determinato in
¤
7.500 unita' per
la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non
superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le
norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
¤
7.500 unita' per
lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti
promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini
extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
á
Per stranieri
ammessi per formazione professionale,
la durata massima del permesso eĠ di un anno; il permesso per motivi di formazione professionale eĠ rinnovabile per tutta la durata del
corso, in caso di corsi pluriennali
á
Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso
di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente
certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di
attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in
vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara'
rilasciato con durata < 1 anno)
á
Lo straniero che ha conseguito
in Italia (verosimilmente, anche se non
tutto il corso e' stato frequentato in Italia) il dottorato
o il master universitario di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o II livello, ovvero
(L. 99/2013) la laurea triennale o
specialistica, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' convertire il permesso in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti, o essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo
< 12 mesi (L. 94/2009); l'iscrizione consente allo straniero
di chiedere un permesso di soggiorno
per attesa occupazione (circ. Mininterno 27/8/2009)[84]
á
La stessa disposizione dovrebbe applicarsi, a partire dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente
modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore
della L. 128/2013, al titolare di un
permesso per studio o formazione
rilasciato in corrispondenza a un corso
di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica o
a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in
proposito, ambigua)
á
TAR Veneto:
legittimo negare il permesso per tirocinio se il progetto formativo e' fittizio
e maschera un normale rapporto di lavoro subordinato
Accesso al lavoro per il titolare di permesso per
studio o formazione (torna all'indice del capitolo)
á
PossibilitaĠ per
il titolare di permesso per motivi di studio
o formazione di svolgere attivitaĠ
di lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno (nota: consentito, in questo caso, il part-time
verticale); nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede
anche il possibile riconoscimento del diritto all'esercizio di attivita'
lavorativa autonoma; art. 39, co. 3,
lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio
di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito
di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo
svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
á
La stipula di contratto di soggiorno in caso di
assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi di studio o formazione
e' richiesta solo ai fini
dell'eventuale conversione del
permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota:
formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione
all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per
lavoro); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico,
attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
Per l'accesso al
lavoro delle persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 9 e 10
Regolamento) che, per finalitaĠ formativa, debbono svolgere, in unitaĠ
produttive del nostro Paese attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento
di un percorso di formazione professionale non
eĠ richiesto il nulla-osta al lavoro
á
Nota: le
comunicazioni relative alla instaurazione
di un rapporto di tirocinio o di altre
forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato,
comunque effettuate al centro per
lĠimpiego competente, almeno un
giorno prima dell'instaurazione dei rapporti (L. 296/2006;
circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto), telematicamente; Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni
formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando
lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia
effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a
provvedere alle assicurazioni obbligatorie
Diritti del titolare di permesso per studio (e
formazione?) (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per studio (verosimilmente, anche quando il permesso sia stato
rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo) ha diritto
o
al ricongiungimento familiare (se il
permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN:
¤
pagamento di
contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ
necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000
¤
conservazione
dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di
soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima
del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non
deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo
obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri
che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN
successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di
frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli
italiani, esclusi assegno sociale e
provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale
(questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle
misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si
applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione
professionale o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per studio o formazione in
permesso ad altro titolo (torna all'indice del capitolo)
á
Conversioni extra quota per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[85],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
o
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
o
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
á
Conversioni in
detrazione dalle quote per l'anno successivo, se effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi
familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
á
Conversione
del permesso per formazione (solo
dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo; da art.
14, co. 6 DPR 394/1999; nota: il riferimento errato ad art. 14, co. 5 contenuto
in art. 40, co. 23 DPR 394/1999 non tiene conto della rinumerazione) o studio prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea), con richiesta e consegna
del nuovo permesso presso lo Sportello unico (circ. Mininterno 1/7/2008: della provincia in cui soggiorna il richiedente;
l'accoglimento dell'istanza e' condizionato al rispetto della quota assegnata a
quella provincia; nota: negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali
conversioni)
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia
escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di
soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere
dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per
lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art.
39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte:
in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva
la capacita' reddituale, che guarda
al futuro) certificato dallo Sportello
unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come
previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata
dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z;
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene
alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo
á
TAR Lazio:
la conversione da permesso per studio
a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
á
Nota: nei casi
di conversione entro quote, la
richiesta va presentata successivamente
alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri)
á
Nota: per chi
entra per formazione professionale,
il corso si concludera' tipicamente a quote annuali gia' esaurite, e il
permesso scadra' prima dell'entrata in vigore del successivo decreto-flussi: la
conversione in permesso per lavoro
sarebbe di fatto impossibile; negli ultimi anni,
tuttavia, il decreto-flussi ha previsto una quota specifica (nota: secondo Newsletter Minlavoro 4/2010, la conversione e' possibile se il decreto-flussi
prevede una simile quota, interpretandola come quota massima piuttosto che come
quota risevata; l'interpretazione appare scorretta e in contrasto con TAR Veneto,
secondo cui le conversioni sono ammesse entro la quota complessiva, a
prescindere da suddivisioni per mansioni e ripartizioni per paesi di
provenienza)
á
Le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al titolare
di un permesso per studio o formazione
rilasciato in corrispondenza a un corso
di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica o
a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in
proposito, ambigua)
á
Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato
l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre
giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)
á
Conversione
del permesso per studio in permesso
per motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per
analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
Rilascio di un permesso per studio a titolari di
altro permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Consentito, in
caso di iscrizione a un corso di studi, il rilascio di un permesso per motivi
di studio al
o
titolare di
permesso per motivi familiari (verosimilmente,
in base a Circ. Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR
394/1999; in particolare, ai familiari di
terzo e quarto grado di
cittadini italiani, che, con
l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso;
nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca
del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana),
in caso di morte del familiare
(verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in
cui, al compimento dei 18 anni, non
sia possibile il rilascio di un permesso UE slp (art. 30, co. 5 T.U.)
o
titolare di
permesso per affidamento, al
compimento dei 18 anni (art. 32, co.
1 T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009), e' richiesto il previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011)
o
minore affidato
ai sensi della L. 184/1983, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); sent. Corte Cost. 198/2003: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di
fatto a parenti entro il quarto grado; per coloro che siano stati identificati
come minori non accompagnati (TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella), e' richiesto il parere
favorevole del Comitato per i
minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere)
o
titolare di
permesso per integrazione del minore
(e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non
accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai
genitori con delega di affidamento alla sorella), al compimento dei 18 anni, a condizione che sia
soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
¤
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia
dato parere favorevole (art. 32, co.
1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione
certifichi con idonea documentazione che il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato
inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel
registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio
o
titolare di
permesso per motivi umanitari per protezione
sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza
pubblica (L. 155/05)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
á
Grado di scolarizzazione della popolazione in
eta' lavorativa (Scheda ISTA sull'istruzione della popolazione
straniera):
o
fino alla
licenza media:
¤
15-24 anni:
71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
¤
25-34 anni:
45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
¤
35-44 anni:
45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
¤
45-54 anni:
44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
¤
55-64 anni:
55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
¤
totale (15-64
anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
o
diploma:
¤
15-24 anni:
27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
¤
25-34 anni:
43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
¤
35-44 anni:
43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
¤
45-54 anni:
42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
¤
55-64 anni:
31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
¤
totale (15-64
anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
o
laurea:
¤
15-24 anni: 1,0%
(stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
¤
25-34 anni:
11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
¤
35-44 anni:
11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
¤
45-54 anni:
13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
¤
55-64 anni:
13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
¤
totale (15-64
anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
14. Ingresso e soggiorno per volontariato (torna all'indice)
á
Determinazione del contingente annuale;
condizioni per l'ingresso
á
Richiesta di nulla-osta all'ingresso
á
Visto di ingresso per volontariato
á
Permesso di soggiorno per volontariato
Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso (torna all'indice del capitolo)
á
Il contingente annuale di stranieri
ammessi per partecipare a programmi di volontariato e' fissato con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, da
emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno (D. Lgs. 154/2007)
á
Nell'ambito del
contingente annuale, e' consentito l'ingresso di stranieri di eta' compresa tra 20 e 30 anni, per la
partecipazione a un programma di volontariato, previo rilascio di nulla-osta condizionato alla verifica
dei seguenti requisiti (D. Lgs.
154/2007):
o
appartenenza
dell'organizzazione promotrice alla
categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985,
o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le
confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987
o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di
cui alla L. 383/2000;
note:
¤
riconosciuta
la personalita' giuridica
all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17
luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)
¤
stipulate intese con
-
Tavola Valdese (L. 449/1984
e L. 409/1993)
-
Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988
e L. 637/1996)
-
Assemblee di Dio
in Italia (L. 517/1988)
-
Unione delle
Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989
e L. 638/1996)
-
Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)
-
Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)
-
Sacra
arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)
-
Chiesa di Gesu'
Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)
-
Chiesa apostolica
in Italia (L. 128/2012)
-
Unione Buddhista
Italiana (L. 245/2012)
-
Unione Induista
Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)
o
stipula di una convenzione tra organizzazione
promotrice e straniero, che specifichi le funzioni
del volontario, le sue condizioni di inquadramento,
l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di
viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e,
se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua
italiana (nota: la Direttiva 2004/114/CE fa
riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento
delle mansioni previste)
o
sottoscrizione
da parte dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione
sociale (in deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo),
di una polizza assicurativa per la
copertura delle spese relative all'assistenza
sanitaria e alla responsabilita'
civile verso terzi
o
assunzione della
piena responsabilita' da parte dell'organizzazione promotrice per la copertura
delle spese di viaggio e di soggiorno
dello straniero
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di
applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti
protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione
temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di
espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini
comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i
titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro
Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i
lavoratori
Richiesta di nulla-osta all'ingresso (torna
all'indice del capitolo)
á
La domanda di nulla-osta e' presentata
dall'organizzazione promotrice allo Sportello
unico competente per il luogo di svolgimento del programma di volontariato
(D. Lgs. 154/2007)
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede,
all'art. 11, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal
volontario; l'art. 18 della Direttiva 2004/114/CE stabilisce poi che in caso di rifiuto
della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: di ammissione) debba essere
comunque notificata al volontario e che da questi possa essere impugnata; in
base a quanto stabilito dal D. Lgs. 154/2007, invece, il rifiuto del nulla-osta
all'ingresso non sarebbe notificato al volontario e potrebbe essere impugnato
solo dall'organizzazione promotrice, che puo' essere scarsamente motivata al
riguardo
á
Lo Sportello
unico, verificata la sussistenza dei
requisiti e acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso,
rilascia il nulla-osta e lo trasmette alla rappresentanza
consolare (D. Lgs. 154/2007)
á
DPCM 10/10/2012: il termine per il procedimento di rilascio del nulla-osta e' di 40 gg
(Allegato DPCM 10/10/2012)
Visto di ingresso per volontariato (torna
all'indice del capitolo)
á
Visto per volontariato (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e
comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta'
compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di
volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una
apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione
promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs.
286/1998
o
concesso allo
straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli
Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le
condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs.
286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale
emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e
degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
o
concesso anche,
in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani,
ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia
nell'ambito del Servizio Volontario Europeo
á
Il visto di ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio del nulla-osta (D. Lgs. 154/2007); il
visto e' rilasciato per motivi di volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per
"missione/V")
Permesso di soggiorno per volontariato (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso di soggiorno e' richiesto nei
modi previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 154/2007)
á
Il permesso e'
rilasciato con durata pari a quella
del programma di volontariato e, di
norma, < 1 anno; in casi eccezionali, individuati nei programmi
di volontariato e valutati in base a direttive che saranno emanate dalle
amministrazioni interessate, la durata di permesso e programma puo' raggiungere
i 18 mesi (D. Lgs. 154/2007); nota:
il limite di 18 mesi alla durata di programma e permesso non e' fissato
tassativamente dalla Direttiva 2004/114/CE, ma non appare in contrasto con lo spirito di essa
á
Il permesso di
soggiorno non e' rinovabile ne'
convertibile in permesso ad altro titolo (D. Lgs. 154/2007)
á
Il periodo di soggiorno autorizzato ai sensi di tali
disposizioni non e' computabile ai fini del rilascio del permesso UE slp (D. Lgs. 154/2007)
Servizio civile (torna all'indice del capitolo)
á
Presentato ricorso perche'
sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita'
costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR
auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale;
á
Trib. Milano
ha ritenuto invece di dover censurare
immediatamente come discriminatoria
la previsione del Bando 2011
per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in
Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a
un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica,
sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino
e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta
comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non
puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo
quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta
servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto
dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole
precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti
formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio
civile; l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine
cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana
á
Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per
Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio
dei volontari gia' selezionati nellĠambito del Bando 2011
censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano,
limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011
per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e allĠestero
á
Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura
dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli
cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata
legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la
norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora
vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non
suscettibile di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione
á
Corte App. Milano: conferma Trib. Milano,
osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato
primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e
non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello
Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi
giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere
non preclusivo di art. 51 Cost. in
materia di accesso al pubblico impiego
á
In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi
ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare
volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa
della Patria, riferito da art. 52 Cost. al
cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre
disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001),
e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di
cui alla lettera g dellĠart. 1 L. 64/2001,
e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e
co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001;
e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul
quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)
á
Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellĠEmilia colpite dal
terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza
italiana; nota: esclusione criticata
in una nota del Difensore civico della Regione Emilia
Romagna
á
Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari
da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza
italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012
e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli
affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005
á
Trib. Milano:
allineandosi a Trib. Milano
e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito
della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio
civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il
comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli
stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non
inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la
presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio
nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che
o
gli apolidi,
residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di
un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione
politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e
dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza;
devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che,
quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono
doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a
doveri funzionali alla sua difesa
o
risulta conforme
a quanto previsto da art. 2 Cost.
permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso
materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione
al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori
perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria
á
Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellĠordinanza Trib. Milano
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi
richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana
riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di
cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso
di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per
protezione sussidiaria; nota: il
decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano,
che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti
á
Parere Cons. Stato 1091/2014:
o
l'evoluzione del
servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del
servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente
nell'art. 52 Cost., in
un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e
avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di
solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e
spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che
gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che
risiedono in Italia
o
il servizio
civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale
esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo
analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria
della formazione professionale
o
la disposizione
di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso
richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata
nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti
stranieri, va disapplicata, perche'
incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per
gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro
familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione
internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento
diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali
o
il Dipartimento
della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile,
disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con
quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e'
qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri
lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al
servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione
basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare
il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri
requisiti per l'accesso al servizio civile
á
Il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di 1.304 volontari da avviare al
servizio nell'anno 2015 ammette al concorso anche i cittadini comunitari,
i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria
á
Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):
o
dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza
italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
o
benche' sia
cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo,
il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che
escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di
Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad
art. 363 co. 3 c.p.c. (il
principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,
quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte
ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di
costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se
non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione,
neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita';
l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di
enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare
dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso,
"altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse
generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro
ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in
questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si
rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della
tutela di un diritto fondamentale"
o
impossibile dare
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione
"cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre
i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
o
il servizio
civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma,
avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in
connessione con art. 2 Cost.,
permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana
e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra
bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione,
inclusione e coesione sociale
o
l'esclusione dal
servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua
persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra
cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne'
ragionevole
o
il valore dello
"stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.:
impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di
cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di
uguaglianza
o
l'esclusione e'
discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in
Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e
dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei
rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta'
e di pace
o
il significato
di art. 52 Cost. e'
quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini:
nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non
implica che lo straniero ne sia escluso)
o
ulteriore
profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente
violazione di art. 76 Cost.),
basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai
"cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo
transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo
transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il
compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto
consentirle anche l'esclusione degli stranieri
á
Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in
Italia, compilando l'apposito modulo per
la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva
á Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046 unita' da un successivo bando) e 11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria
á
Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita'
costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:
o
la questione, in
riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e'
fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi,
oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione
esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella
cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va
dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui
all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che
risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si
riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del
servizio civile a finalita' di solidariet sociale e l'inserimento in attivita'
di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di
integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini
stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta
dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e
all'integrazione nella comunita' di accoglienza
o
la questione, in
riferimento ad art. 76 Cost., e'
invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001,
che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne
sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta
infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione
al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base
dell'identita' di genere dell'aspirante
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da
avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso,
oltre che i citatdini italiani, i cittadini
comunitari, i loro familiari titolari
del diritto di soggiorno, gli
stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del
servizio civile nazionale 23/7/2015,
viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini
per la presentazione della domanda
15. Professioni (torna
all'indice)
á
Accesso all'esercizio di professioni
á
Iscrizione agli albi o elenchi speciali
á
Ammissione agli esami di abilitazione
á
Riconoscimento dei titoli professionali
conseguiti all'estero
á
Condizione speciale dei titolari di
protezione internazionale
á
Riconoscimento dei titoli di studio
á
Accesso alla prestazione di servizi
Accesso all'esercizio di professioni (torna
all'indice del capitolo)
á
Passi successivi
tipici:
o
conseguimento in
Italia di titolo di studio (es.: laurea)
e titolo abilitante (es.: esame
di Stato), ovvero riconoscimento dei
titoli conseguiti allĠestero
o
iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento
della professione (es.: iscrizione allĠOrdine dei medici)
Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio
di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione
gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi'
di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente
orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la
Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della
sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Iscrizione agli albi o elenchi speciali (torna
all'indice del capitolo)
á
Gli stranieri in
possesso di titoli abilitanti conseguiti
o riconosciuti in Italia possono iscriversi negli ordini o collegi
professionali (albi) o, in mancanza,
negli elenchi speciali ed esercitare le corrispondenti
professioni in forma autonoma o subordinata (salvo che si tratti di attivita'
precluse allo straniero), entro
quote e nei limiti delle percentuali di impiego stabilite dal Regolamento
(nota: il Regolamento non definisce percentuali di impiego), anche se per tale
iscrizione eĠ richiesta, di norma, la cittadinanza italiana
á
Lo straniero abilitato in Italia che abbia
soggiornato regolarmente per almeno 5
anni ha la precedenza sugli altri
stranieri per lĠiscrizione (entro
quote) nellĠalbo professionale
á
La deroga allĠeventuale requisito della cittadinanza non si applica allo straniero ammesso in soprannumero (verosimilmente, il riferimento eĠ al caso di
ammissione con borsa del MAE o del Governo estero) a corsi di diploma, laurea o
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo del paese di provenienza
á
Norma
transitoria: il vincolo delle quote non si applica alle iscrizioni
effettuate entro un anno
dallĠentrata in vigore della L. 40/98, neĠ, per le professioni sanitarie, allĠiscrizione degli
stranieri giaĠ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000)
á
Nota: il vincolo
delle quote non dovrebbe applicarsi
alle professioni di cui allĠart. 27 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo
senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
In un Esposto dell'ASGI alla Commissione UE si segnala come la disposizione in base alla quale
l'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza italiana ad albi,
collegi ed elenchi professionali e' subordinata al rispetto del vincolo delle
quote rischi di essere nei fatti svuotata di contenuto dal fatto che la
prorammazione dei flussi non ha mai previsto una quota specifica per tali
iscrizioni; nota: verosimilmente,
l'iscrizione e' stata comunque consentita, quanto meno nell'ambito della quota
fissata per lavoro autonomo
á
Cifre:
o
medici iscritti
all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura
Bartolini su Neodemos): 370.000
italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7%
uomini)
o
infermieri
iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura
Bartolini su Neodemos): 375.185
italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5%
uomini)
Ammissione agli esami di abilitazione (torna all'indice
del capitolo)
á
Laureati in Italia ammessi allĠesame di abilitazione
(anche se soggiornanti allĠestero: visto
e permesso di soggiorno appositi)
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero (torna all'indice del capitolo)
á
Il riconoscimento dei titoli ai fini
dell'esercizio delle professioni puoĠ essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia
á
Il riconoscimento dei titoli o degli
attestati delle capacitaĠ professionali conseguiti all'estero e finalizzati
allo svolgimento di attivitaĠ autonoma
che richieda specifica idoneitaĠ professionale o tecnica eĠ effettuato entro le
quote definite dal decreto flussi
á
Nota: dovrebbe essere comunque esonerato dal rispetto del vincolo
delle quote il riconoscimento relativo a professioni di cui allĠart. 27, co. 1 T.U. (traduttori,
interpreti, infermieri
professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
Nella prassi, riconoscimento dei titoli extra
quote; in particolare, per stranieri in possesso di un titolo di soggiorno
che abiliti allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro (es. Decreto Mingiustizia 13/10/2003)
á
Nota: al
riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili (art.
47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento); dato che
lĠiscrizione eĠ sottoposta al vincolo delle quote, se anche il riconoscimento
lo fosse, si esaurirebbero, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ; la sola
interpretazione coerente dellĠart. 39, co. 1 Regolamento eĠ che esso si
applichi solo in mancanza di albo ed
elenco speciale
á
Disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali che abilitano allo svolgimento di una professione
regolamentata:
o
si applicano,
per lo straniero, le disposizioni di
cui al Titolo III (riconoscimento in
regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
sono escluse le professioni che comportino
esercizio di pubblici poteri (in
particolare, notaio)
o
restano salve le disposizioni vigenti che
disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche
permette di accedere alla professione
e di esercitarla alle condizioni
previste dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)
á
Si definisce
"professione regolamentata"
o
l'attivita', o
lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di
qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita'
esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita'
attinenti al settore sanitario nei
casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante
ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al
rimborso
á
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute)
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di medicina
generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute)
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia)
á
Autorita' competenti a ricevere le domande e le dichiarazioni e a
prendere le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera
circolazione di servizi e professioni
riporta i recapiti degli uffici competenti):
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le
attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in
particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del
turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico
o
il Ministero
titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro
esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo
che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e
della ricerca
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le
professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della
salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e
della ricerca
o
il Ministero
della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero
della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria,
secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero
dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior
o
il Ministero
dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi
che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi,
albi, registri o elenchi
o
il Ministero per
i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali
o
il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un
corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le
professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti
á
I beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo
svolgimento dell'attivita'
á
Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore (cittadino comunitario) gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:
o
procedura:
¤
presentazione da
parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della
prestazione, di dichiarazione
corredata da
-
certificato o
copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
-
documentazione
attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
-
documento
comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di
aver svolto la professione per 2 anni
negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di
stabilimento)
-
prova di assenza
di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente
deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg.,
in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo
svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla
decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per
il tempo necessario
o
il prestatore e'
tenuto a
¤
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza
obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare
al destinatario della prestazione i
dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
á
Riconoscimento in regime di stabilimento (si applica anche allo straniero):
o
categorie:
¤
riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)
-
se l'esercizio
dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze,
si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda
delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento
sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le
professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra
gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo
acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini
dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione
di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita'
per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
¤
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ĵ
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
Ĵ
situazioni in
cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime
di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica,
in particolare, allo straniero che
abbia acquisito in un paese non
appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in
questione)
Ĵ
professionisti
che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale
da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato
non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello
Stato membro che ha riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto
il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza,
certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso
alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese
di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente,
nel paese di provenienza -, esperienza
professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
-
possibile imporre
misura compensativa (prova
attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di
durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo
straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D.
Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione
della richiesta corredata da
-
certificato o
copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale
(ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
-
attestato
relativo alla natura ed alla durata
dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello
Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri
documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione
fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza -
per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la
particolare professione
-
in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso
di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e
dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
¤
eventuale
richiesta di integrazione, da parte
dell'autorita' competente, entro 30 gg.
¤
indizione di una
conferenza di servizi per la
valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro
caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza
partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento
per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante
dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale
interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di
riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative
all'eventuale misura compensativa
á
Per
lĠespletamento di misure compensative,
se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49,
co. 3 bis Regolamento)
á
Nota: puoĠ
convenire ottenere, invece del riconoscimento del titolo abilitante conseguito
allĠestero, quello dello studio effettuato ai fini della prosecuzione;
conseguita la laurea in Italia dopo esami
integrativi e tesi, eĠ possibile accedere allĠesame di abilitazione (necessario, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione ad albo
e simili, il rispetto delle quote,
da art. 37, co. 3 T.U.); vincoli particolari per le professioni sanitarie (vedi
sotto)
á
Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale
destinata ai maestri di sci
nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):
o
rilascio della
tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio
Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci
alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci
professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia
superato l'Eurotest (allegato 1),
abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate
mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2)
e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel
diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale
o
la tessera
professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4)
consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento
della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale
(ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum
d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali
misure compensative
o
in caso di
prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare
la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007
o
per l'Italia,
una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di
sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano;
successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota
per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)
á
Sent. Corte Giust. C-575/11:
o
non e' legittima una normativa nazionale che neghi
l'accesso parziale alla professione
di fisioterapista, regolamentata
nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale
abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli
consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di
fisioterapista, quando le differenze
tra gli ambiti di attivita' siano cosi'
rilevanti che sarebbe in realta' necessario
seguire una formazione completa per
accedere alla professione di fisioterapista
o
Punto 31: nei
casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello
Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono
essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune
nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello
Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione
dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE
o
Punto 34: uno dei
criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita'
professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante
sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili
alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se
tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello
Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta;
in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante
dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo
professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal
timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi
á
Sent. Corte Giust. C-492/12:
o
legittima
l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione
specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione
sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro,
all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro
che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto
a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli
studi nell'ambito della formazione di dentista di base
o
spetta al
giudice nazionale stabilire
¤
se la formazione
specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di
dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con
formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base
¤
se il titolo
rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti
a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non
siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base
o di dentista con formazione di base
o
le materie
rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata
nel settore odontoiatrico
á
TAR Lazio:
ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni
che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la
decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al
momento in cui il titolo estero e' stato conseguito
á
Sent. Corte Cost. 86/2012: cessata materia del contendere (per sopravvenuta
modifica della legge regionale, ad opera della Legge Regione Marche 13/2011) in relazione al ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri contro art. 29 co. 6 e 7 Legge Regione Marche 4/1996 (come originariamente modificato da art. 2 Legge Regione Marche 7/2011) concernente la disciplina delle attivita'
professionali nei settori del turismo e del tempo libero; tali disposizioni
intendevano condizionare al possesso di specifici requisiti lo svolgimento da
parte dello straniero della professione di maestro di sci nel territorio
regionale, con possibile violazione del principio che riserva allo Stato sia
l'individuazione delle figure professionali, sia la definizione e la disciplina
dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle attivita'
professionali
á
Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di
sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da
artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella
competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione
all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini
dell'esercizio della professione nel suo territorio
Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di
delegazioni sportive o di gruppi organizzati (torna
all'indice del capitolo)
á
Norme specifiche
per professioni sanitarie (artt. 49
e 50 Regolamento, circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000):
o
ingresso in
Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque
condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero
competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di
tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra'
svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
o
presso il
Minsalute sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e
cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950
e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi
speciali, necessaria la conoscenza
della lingua italiana e delle
disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in
caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una
seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi
professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania,
Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono
le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo
svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture
sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria
(Decreti Min. Salute 18/6/2002,
2/8/2002, 27/11/2002,
18/9/2003,
11/6/2009
e 29/9/2010)
o
il decreto di
riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in
mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute
provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione
complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di
attivitaĠ nellĠambito del SSN
o
la dichiarazione
di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione;
per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione
del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto
del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in
mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli
elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio
nazionale e nei paesi dellĠUnione europea
o
la disciplina
delle misure compensative per il
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in
quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle
attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico
veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario
di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota:
per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione
del Principio di riconoscimento
automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)
o
nota: non
sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella
ordinaria
á
Medici e
altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche
organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da
organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei
casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, di altri
gruppi organizzati, sono autorizzati
a svolgere l'attivita' professionale,
in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei
confronti dei componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)
Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare
dello status di protezione
internazionale e' equiparato al
cittadino italiano in materia di
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del
vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento
dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati
ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il
riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia,
la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure
di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai benficiari di protezione
internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati
di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei
titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche
in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto
il titolo, se l'interessato dimostra
di non poter acquisire detta
certificazione (D. Lgs. 18/2014)
Riconoscimento dei titoli di studio (torna
all'indice del capitolo)
á
Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione
degli studi effettuato, in
autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di
riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni; il MIUR
puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso
al TAR o al Capo dello Stato
á
Riconoscimento dei cicli
e dei periodi di studio svolti
all'estero e dei titoli di studio
stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore,
ratificata con L. 148/2002, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi
universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani,
effettuato dalle Universita' ed agli
Istituti di istruzione universitaria, in autonomia e in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, salvi gli accordi bilaterali in materia, entro 90 gg dalla presentazione
dell'istanza (L. 148/2002); nota: art. 48 DPR 394/1999
prevede (senza che si configuri un esplicito contrasto con le disposizioni
successive) che
o
per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita'
accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg
o
in mancanza di
riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che
il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
á
Si applicano le
disposizioni del DPR 189/2009
(90 gg per la decisione; 30 gg per presentare istanza di riesame) al riconoscimento dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla
Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, quando il riconoscimento sia finalizzato a
o
accesso ai pubblici concorsi
o
attribuzione di punteggio per la definizione della
graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in carriera all'interno di una pubblica
amministrazione
o
determinazione di questioni previdenziali
o
iscrizione ai Centri per l'impiego
o
accesso al praticantato o al tirocinio successivi al
conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del contratto da parte della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della
qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987
o
partecipazione a
selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o
riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione
alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse
di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Accesso alla prestazione di servizi (torna all'indice del capitolo)
á
Disposizioni
rilevanti: Direttiva 2006/123/CE e D. Lgs. 59/2010
o
finalita':
abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera
di prestatori che siano cittadini di uno
Stato membro o persone giuridiche
costituite conformemente al diritto di
uno Stato membro ("prestatori")
o
servizio:
qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza
vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o
il decreto non si applica
¤
ai servizi che
implichino l'esercizio di pubblici poteri
¤
ai servizi di
interesse economico generale svolti in regime di esclusiva
¤
ai servizi
sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il
sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in
stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse
incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli
¤
ai servizi
finanziari
¤
ai servizi di
comunicazione
¤
ai servizi di
trasporto
¤
ai servizi di
somministrazione di lavoro
¤
ai servizi
sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio
delle professioni sanitarie
¤
ai servizi
audiovisivi
¤
al gioco
d'azzardo e di fortuna
¤
ai servizi
privati di sicurezza
¤
ai servizi
forniti da notai
o
sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento
dei titoli professionali di cui al
D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi
non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio)
e le altre norme attuative di
disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in
questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica
dell'attivita' esercitata
o
l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o
indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza
o alla residenza del prestatore,
alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di
svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di
opportunita' economica
o
in presenza di motivi imperativi di interesse generale
(tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine
pubblico, la pubblica sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46
e 55 del trattato, il mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di
politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei
consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei
lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellĠequilibrio
finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la
prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellĠambiente e
dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto territoriale in ambito urbano e rurale,
la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della
giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli
obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libert di
espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei
valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare
un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e
la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del
patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare,
possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul
territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul
numero minimo di dipendenti
o
fatte salve le
disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere
istituiti o mantenuti solo se
giustificati da motivi imperativi di
interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e
preventivamente conoscibili dagli interessati
o
i requisiti comparabili, quanto a
finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato
membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza
delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il
prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al
riguardo le informazioni necessarie
o
il numero delle autorizzazioni per
l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo
imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o
delle capacita' tecniche
disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione,
sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e'
rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base
del'esistenza di particolari legami con questo
o
quando sia
previsto un regime autorizzatorio,
il prestatore presenta dichiarazione di
inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allĠamministrazione
competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura
di silenzio-assenso disciplinata da
articolo 20 L. 241/1990
o
qualora sussista
un motivo imperativo di interesse
generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con
l'adozione di un provvedimento espresso
o
quando sia
prevista un'autorizzazione, il suo
rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di
esercitarla su tutto il territorio
nazionale; l'autorizzazione ha durata
illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi
imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di
autorizzazioni rilasciabili
o
salve le
disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di
prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di
norma, alla verifica dei requisiti
eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanita' pubblica o
di tutela dell'ambiente (nota: le
disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte
male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi
requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel
divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e'
pleonastico)
o
le disposizioni a tutela della libera prestazione
di servizi non incidono sulle
disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano
nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno
o
ai dipendenti distaccati in occasione di
una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori
stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del
distacco, le medesime condizioni di
lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo del
distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000
o
i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione
nazionale che sono stabiliti in Italia possono
invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione
dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo)
di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o
la fruizione di un servizio fornito da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata
all'obbligo per il destinatario di
ottenere un'autorizzazione dalle
autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione
di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore
e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o
l'accesso a un servizio prestato in
Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di
residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere
condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate
da criteri oggettivi; sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa
disposizione
o
non puo'
essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione
di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio
italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia
equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza
sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli
aspetti non inclusi
o
salvo che sia
disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che
disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle
professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio
professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei
requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione
deve concludersi entro due mesi,
trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso;
il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo'
essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire
davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o
i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri
per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio
professionale e' equiparato alla residenza
á
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica clinica
(Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute)
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico audioprotesista
(Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute)
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al dettaglio
o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia)
á
Sent. Corte Giust. C-338/04: il diritto comunitario osta a una normativa
nazionale che impone una sanzione penale a soggetti che abbiano esercitato
un'attivita' di servizio in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla
normativa nazionale, senza riguardo per il fatto che l'autorizzazione e' stata
rifiutata, in violazione del diritto comunitario
á
Com. Dipartimento Politiche comunitarie 25/1/2012: il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione siciliana ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di
valutare se le disposizioni che subordinano l'autorizzazione per lĠapertura di
nuovi esercizi per lo svolgimento della professione di ottico alle condizioni,
da un lato, dell'insediamento di un solo esercizio ogni 8.000 abitanti e,
dall'altro, dell'esistenza di una distanza minima di 300 metri rispetto agli
esercizi di ottica esistenti possano essere giustificate dall'esigenza di
tutela della salute e se siano proporzionate al motivo imperativo di interesse
generale in questione, o se, invece, diano incompatibili con la Direttiva 2006/123/CE (causa C-539/11)
á
Sent. Corte Cost. 98/2013: non fondata la questione di legittimit
costituzionale delle disposizioni (accusate dal Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri di essere costituzionalmente illegittime, perche'
direttamente discriminatorie) di cui all'art. 2 co. 4-bis Legge Regione Lombardia 8/2009 (introdotto da art. 2 co. 2 Legge Regione Lombardia 3/2012) e all'art. 67 Legge Regione Lombardia 6/2010 (come modificato da art. 19 Legge Regione Lombardia 3/2012), in materia di artigianato, commercio e prestazione
di servizi, in base alle quali per l'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande il titolare straniero deve essere in possesso di un certificato di conoscenza
della lingua italiana almeno di livello A2, o di un attestato che dimostri il
conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta, o di un attestato che dimostri la frequentazione, con esito
positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico
alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano; in mancanza, il titolare e' tenuto a
frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di
Commercio; il carattere meramente
alternativo del requisito (individuato in un contesto normativo di
disciplina del commercio, di competenza regionale residuale), fa si' che esso,
in quanto tale, sia inidoneo ad incidere
negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sulla condizione
giuridica degli stranieri o sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
á
L'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni critiche su delibere dei comuni di Bregnano (CO), Ceriano
Laghetto (MB), Rovello Porro (CO), Capriate San Gervasio (BG), che prevedono
divieti di insediamento di esercizi di vendita di kebab, di telefonia in sede
fissa e trasferimento del denaro e simili, o lo limitano a specifiche zone:
tali delibere, secondo l'Autorita', introducono, senza adeguata
giustificazione, un elemento di rigidita' del sistema tale da tradursi in una
programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di
salvaguardia della concorrenza
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari (torna all'indice)
á
Convenzione europea dei diritti
dell'uomo
á
Stranieri titolari del diritto
all'unita' familiare
á
Familiari per i quali e' consentito il
ricongiungimento con lo straniero
á
Requisiti per il ricongiungimento
á
Richiesta del nulla-osta al
ricongiungimento
á
Esame della richiesta di nulla-osta
á
Richiesta di visto di ingresso
á
Ingresso al seguito di cittadino
straniero
á
Ingresso del familiare di titolare di
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
á
Destinatari del permesso di soggiorno
per motivi familiari
á
Richiesta e rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari
á
Durata del permesso di soggiorno per
motivi familiari
á
Rinnovo e conversione del permesso per
motivi familiari
á
Ingresso e/o soggiorno per assistenza
del minore soggiornante in Italia
á
Provvedimenti negativi in merito al
soggiorno dello straniero in presenza di familiari
á
Impugnazione dei provvedimenti negativi
á
Diritti del titolare di permesso per
motivi familiari
á
Diritti del familiare del titolare di
protezione internazionale
á
Celebrazione e trascrizione del
matrimonio in Italia
á
Comunicazione della Commissione UE
sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE
á
Diritto all'unita' familiare del
cittadino comunitario
á
Diritto all'unita' familiare del
cittadino italiano
á
Ingresso al seguito di cittadino
italiano o comunitario
á
Carta di soggiorno per familiari di
cittadino italiano o comunitario
á
Mantenimento del diritto di soggiorno
del familiare di cittadino italiano o comunitario
á
Diritti del familiare di cittadino
italiano o comunitario
á
Cifre
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (torna
all'indice del capitolo)
á
Art. 8, Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: l'ingerenza della pubblica autorita'
nella vita familiare e' ammessa solo
quando questo sia necessario per la
sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione
dei diritti e delle liberta' altrui; nota: le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono immediatamente
applicabili quando hanno contenuto non generico (Sent. Cass. 15/1989)
á
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha
condannato l'Italia (Sent. CEDU 24/3/2009) per l'espulsione
di otto cittadini tunisini, dichiarando tra l'altro ricevibile la richiesta ai
sensi dellĠarticolo 8, a causa della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti
soffrirebbero se tornassero in Tunisia dopo oltre venti anni di soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per
precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e
nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso
senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso
(benche' fosse stata adottata una interim
measure) una bosniaca vissuta per
molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante
avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU
Cherif c. Italia: non vi e'
violazione dell'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza
nella vita familiare della persona, appare proporzionato
alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza
e dellĠordine pubblico e la prevenzione dei reati
á
Sent. CEDU
Todorova c. Italia: viola lĠart.
8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo la
dichiarazione dello stato di adottabilita' di due gemelli, trascorsi soli 27 gg
dalla nascita (anche quando la madre abbia, al momento del parto, prestato il
proprio consenso all'adozione, essa ha diritto di essere sentita nuovamente
dalla autorita' giudiziaria e di rimettere in discussione la propria decisione)
á
La Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso
biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio
orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come
"the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
á
Sent. CEDU Qama c. Albania e Italia (relativa al caso di un minore albanese, figlio di
genitori irregolari, affidato, dopo la morte della madre, da un tribunale
italiano ad altri parenti in Italia; il padre, rimpatriato, non presenta
ricorso contro questa decisione; chiede, pero', e ottiene un provvedimento
relativo al diritto di incontrare il figlio da un tribunale albanese; tale
provvedimento resta di fatto inattuato, perche' il minore e' sotto la
giurisdizione dello Stato italiano):
o
il termine di
sei mesi per adire la CEDU, di cui all'art. 35 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non si applica a quelle situazioni che danno adito
a una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione
o
il requisito del
previo esaurimento delle vie di ricorso interne presuppone l'esistenza di vie
di ricorso sufficientemente certe non solo in teoria ma anche in pratica,
poiche' in caso contrario esse difetterebbero della necessaria accessibilita'
ed efficacia
o
nel caso in cui
una via di ricorso sia stata esperita, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso
ex art. 35 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non e' richiesto l'esaurimento di un'altra via di
ricorso avente essenzialmente lo stesso oggetto
o
non costituisce
violazione di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi
positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorita' nazionali di
misure volte a garantire ad un padre il diritto alle relazioni personali con il
figlio quando il minore e' soggetto alla giurisdizione di un altro Stato
á
Sent. CEDU Zhou c. Italia: condannata l'Italia per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo per aver dichiarato adottabile un minore cinese,
sottratto alla madre a causa della condizione di poverta' di lei e della
conseguente presunta incapacita di provvedere al figlio, senza contemplare la
possibilita' di una "adozione aperta" capace di consentire il
mantenimento della relazione madre-figlio (nota: l'istituto e' stato abrogato
dalla L. 184/1983, ma la stessa Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto, in
relazione al caso in esame, che il provvedimento potesse essere adottato in
base ad una interpretazione estensiva di art. 44 co. 1 lettera d L. 184/1983);
riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni morali pari a 40.000 euro
oltre al rimborso spese, agli oneri accessori ed agli interessi legali
Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
á
PuoĠ chiedere il
ricongiungimento con familiari
stranieri
o
lo straniero titolare di permesso UE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio,
motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per
se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata
> 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti
risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio), nonche' lo straniero
titolare di permesso per ricerca
scientifica di qualsiasi durata
(D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE
di qualsiasi durata (D. Lgs.
108/2012)
o
il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein,
Norvegia - (Decreto MAE 11/5/2011 sui visti)
á
Sent. Cass.
1714/2001 (citata da Corte App. Trento): l'elencazione dei permessi
che danno diritto al ricongiungimento familiare non e' tassativa
á
Trib. Trento
(citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza ha diritto al
ricongiungimento (interpretazione costituzionalmente orientata); infatti, il
permesso per acquisto cittadinanza e' un permesso che da' luogo ad un soggiorno
di lunga durata (e' rinnovabile per tutta la durata del procedimento
amministrativo); inoltre, consente lo svolgimento di attivita' lavorativa, che'
altrimenti non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia
gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; il fatto che il procedimento
si possa concludere con un diniego della cittadinanza e', poi, irrilevante,
dato che il diritto al ricongiungimento e' riconosciuto anche al lavoratore a
termine
á
Allo straniero autorizzato
a soggiornare per motivi umanitari
ex art. 5, co. 6, T.U. e a quello destinatario delle misure di protezione temporanea non si applicano
le disposizioni sul ricongiungimento di cui all'art. 29 T.U. (da D. Lgs.
5/2007; nota: dubbia, in base ad art.
3 Direttiva 2003/86/CE, la legittimita' dell'esclusione dei titolari di
permesso per motivi umanitari dal diritto al ricongiungimento, dato che in
molti casi e' prevedibile che il permesso, di durata di un anno possa essere
rinnovato); in senso contrario, in precedenza: Trib. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006 (interpretazione costituzionalmente orientata: anche
il titolare di permesso per motivi umanitari ha diritto al ricongiungimento); nota: al ricongiungimento con lo
straniero destinatario delle misure di protezione temporanea stabilite a
seguito della decisione del Consiglio
europeo che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati si
applica la disciplina appositamente prevista dal DPCM che istituisce il regime di protezione (da D. Lgs. 85/2003)
á
Allo straniero
che abbia chiesto il rinnovo del
permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione
dell'istanza completa della documentazione prescritta puo' essere rilasciato il
nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006, sulla base delle Direttiva Mininterno 5/8/2006); nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo ai beneficiari
di protezione temporanea (nota: queste considerazioni dovrebbero potersi
estendere ai destinatari di protezione umanitaria), anche se una situazione non
rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati
membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero
(torna all'indice del capitolo)
á
I familiari per
cui puoĠ essere chiesto il ricongiungimento da parte dello straniero sono
o
coniuge di
eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale
(da D. Lgs. 160/2008; nota: secondo circ. Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e
purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con
altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero richiedente il
ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito esibendo un
certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza)
o
figli minori
del richiedente o del coniuge (il requisito di minore
eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs.
5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib. Padova;
Sent. Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e,
quindi, effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non
coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non
e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto
l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli
stranieri), anche nati fuori del
matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il
suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico, se privi di altri figli nel
paese d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati
a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (F.A.Q. sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE), e se lo stesso genitore non e' coniugato con
straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L.
94/2009); nota: priva di senso lĠesclusione dei genitori a carico che abbiano,
nel paese di origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice
fatto che essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese
dĠorigine, potrebbero fare ingresso)
o
figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
o
genitore naturale del minore regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009); Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche
se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[86]
o
ascendenti diretti di primo grado del beneficiario di
protezione internazionale (D. Lgs.
18/2014)[87] minore non accompagnato (da D. Lgs.
5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
á
I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli (art. 29, co. 2 T.U.)
á
Note:
o
il
ricongiungimento con genitori e figli
maggiorenni a carico puo' essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi
familiari
o
non e' chiaro se la possibilita' di richiedere
il ricongiungimento con il figlio del
coniuge valga solo se tale coniuge e' in vita e soggiornante in Italia
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
definizione di familiare a carico: i criteri
utilizzati dalla Corte di Gustizia dell'Unione europea per valutare la
dipendenza nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE possono, mutatis
mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri
per valutare la natura e la durata della dipendenza dell'interessato nel
contesto della Direttiva 2003/86/CE
o
ricongiungimento dei genitori a carico: la condizione e' soddisfatta se nessun altro
familiare nel paese d'origine fornisce, per legge o di fatto, sostegno
all'interessato, nessun altro potendo quindi sostituire il soggiornante o il
suo coniuge nei doveri di assistenza quotidiana; nota: anche se i motivi per cui gli altri eventuali familiari non
sono in grado di provvedere sono diversi dai motivi di salute
o
ricongiungimento del coniuge:
¤
la definizione
di un'eta' minima puo' essere utilizzata solo per assicurare una migliore
integrazione ed evitare i matrimoni forzati
¤
se uno Stato
membro impone un'eta' minima, deve comunque essere effettuata una valutazione,
caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti della singola domanda; il
livello minimo di eta' puo' servire da riferimento, ma non puo' essere usato
come soglia generale al di sotto della quale tutte le domande sono respinte
sistematicamente, a prescindere dall'esame concreto della situazione del
richiedente (Sent. Corte Giust. C-578/08)
¤
se dalla
valutazione individuale risulta che la giustificazione relativa al garantire
una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, non e' applicabile,
gli Stati membri devono prevedere un'eccezione e di conseguenza permettere il
ricongiungimento familiare nei casi in cui la condizione dell'et minima non
soddisfatta (ad esempio, quando risulta chiaro dalla valutazione individuale
che non vi e' abuso, come nel caso di un figlio comune)
¤
la condizione
dell'eta' minima deve essere soddisfatta al momento dell'effettivo
ricongiungimento familiare e non al momento della presentazione della domanda
o
familiari di rifugiati: art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il
ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano
a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la
discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede
nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri
familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in
considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che
sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido,
anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo;
l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza
á
Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del
coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro
coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e
mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di
poligamia, contraria all'ordine pubblico; non e' condizionato, quindi, da
condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in
se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali
á
Trib. Genova
e Corte d'App. Genova: illegittimo negare il visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante
in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di provenienza, essendo
certamente tale decisione non contraria
all'ordine pubblico, dato che il
nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto
grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del
ricongiungimento
á
L'istituto di
diritto islamico della Kafalah e'
assimilabile all'affidamento ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Trib. Venezia), avendo natura perfino meno provvisoria dell'affidamento (si estende
fino alla maggiore eta') e, in alcuni ordinamenti (es.: quello marocchino),
base giudiziale e non meramente negoziale (Sent. Cass, n. 19734/2008); una preclusione pregiudiziale dei minori affidati
mediante l'istituto della Kafalah penalizzerebbe tutti i minori dei paesi arabi
che siano illegittimi, orfani o in stato di abbandono, per i quali tale
istituto e' l'unico previsto dagli ordinamenti islamici (Sent. Cass, n. 19734/2008); anche la Kafalah
consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del
minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un
notaio e omologato da un giudice) e' conforme con l'ordine pubblico italiano e,
ai fini del ricongiungimento, e' equiparabile, anche in assenza di convivenza, all'affidamento (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine
dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con
la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); Trib. Brescia: una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare
á
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino
comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto
"coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
o
la definizione
di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata
come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa
del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento
ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1
D. Lgs. 30/2007)
o
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il
diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando
un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per
invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti
del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
o
la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della
Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio,
tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo",
menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei
matrimoni poligami
o
il diritto
fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di
coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e
nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
á
La questura di
Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di
soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in
un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a
un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso
sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia,
Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono
casi di matrimonio con casi di unione registrata)
á
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale
di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si
esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto
fondamentale della persona); nello
stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
á
Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione
del convivente di fatto dal novero
dei familiari oggetto di ricongiungimento non contrasta con alcuna norma
costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; in senso
opposto, TAR Friuli
e TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico
á
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
o
nel senso della
progressiva rimozione delle
discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti
possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente
sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di
adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto
previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
o
nel senso
della eliminazione delle discriminazioni,
nei casi in cui alla coppia dello
stesso sesso sia precluso il matrimonio,
Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a
un lavoratore dipendente unito in un patto
civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo
straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro
matrimonio) se la normativa
nazionale non consente alle persone
del medesimo sesso di sposarsi,
allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali
benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un
lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del
patto civile)
o
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile
per l'esistenza di un matrimonio;
non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello
stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
o
tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne
segue che il diritto a contrarre
matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale
(che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere
data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra
nella nozione di vita familiare (ai
fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo
in quella di vita privata
o
conseguenze:
¤
i membri di una
unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia
ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a
ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il
diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge
alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)
¤
il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in
Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento
italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in
relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della
trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato
nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995,
dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi
trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
o
coerentemente
con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello
stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione
abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita'
formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato
civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente
rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995
("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio") e art. 15 c.c.
("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando
un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici
nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.:
l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio"); nota:
questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di
cittadinanza italiana
o
ove risultino
adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello
stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero,
e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al
Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione,
ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che,
in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli
atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art.
21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000,
la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la
trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non
costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo
quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo
riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento
prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della
conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere
caducatorio del Prefetto)
o
si invitano i
prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a
porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla
regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
á
TAR Lazio:
annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha
annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni
celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima
nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali
matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio,
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del
difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in
materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi,
non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche'
una trascrizione nel registro degli
atti di matrimonio puo' quindi essere espunta
e/o rettificata solo in forza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato
civile); nota: in relazione alla
presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli
effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs.
30/2007
á
Trib. Pesaro:
si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
á
Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra
due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla
rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina,
ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente
alla celebrazione del matrimonio
á
Trib. Rimini:
le disposizioni in materia di diritto all'unita' familiare si applicano anche
in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo
e diventata donna; nello stesso senso,
Trib. Reggio Emilia:
o
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
o
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza
passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
o
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame
coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo
scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel
territorio dello Stato
o
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
o
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o
illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i
diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal
legislatore
o
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
á
La Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso
biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio
orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come
"the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
á
Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di
stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita'
di un bambino anglo-italiano alla madre
surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di
ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione
(che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le
relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
á
Sent. Cass. 601/2013: ai fini dell'affidamento
esclusivo del minore in caso di separazione dei genitori, non si puo' avallare
il pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali,
secondo il quale quel contesto familiare sarebbe di per se' inidoneo per lo
sviluppo equilibrato di un minore, senza che nella situazione concreta vengano
specificate quali siano le paventate ripercussioni negative per il bambino; il
diritto dei genitori all'educazione dei figli secondo le proprie convinzioni
religiose non puo' giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento
sessuale nell'affido dei minori (nel caso, padre di religione islamica, madre
omosessuale)
á
Sent. Corte Giust. C-338/13: una normativa nazionale puo' prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano
gi avere compiuto il ventunesimo anno
di eta' al momento della presentazione della domanda per poter essere
considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento
Requisiti per il ricongiungimento (torna
all'indice del capitolo)
á
Requisiti da
soddisfare da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento:
o
disponibilita'
di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (art.
29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di un testo
sgrammaticato); dal requisito di disponibilita' di alloggio e' esonerato lo straniero che faccia
ingresso o soggiorni per ricerca
scientifica (art. 27-ter co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014);
circ. Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro
autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari
definiti da Decr. Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma
di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il
richiedente fruisca di ospitalita',
necessaria la dichiarazione di
disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello
attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); in caso di
ricongiungimento con un solo figlio
di etaĠ < 14 anni, al
posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in
cui il minore saraĠ alloggiato ovvero
titolo di disponibilita' dell'alloggio
per > 6 mesi a partire
dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "S" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo
la prima alternativa, e per il solo caso di ingresso al seguito); note:
¤
Delib. Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui
al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati
ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso UE slp e stipula
del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di
stranieri; una Lettera dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent. Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri
dalla Direttiva 2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che
e' quello di favorire il ricongiungimento
¤
Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib. Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu'
gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono
esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o
ottenere il permesso UE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a
produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento
alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i
controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in
caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa
anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non
patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
¤
Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012 e e circ. Mininterno 21/5/2012: al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti,
promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita' abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica
resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere
prettamente tecnico; non ha quindi
natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 30/6/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi
essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"
¤
ASGI, Camera del
Lavoro CGIL e cooperativa Ruah, hanno depositato un ricorso antidiscriminazione
dinanzi al tribunale di Bergamo contro il comune di Bolgare (Bergamo), che ha disposto, con delibera,
di fissare il costo del certificato di idoneita'
alloggiativa (principalmente richiesto ai cittadini stranieri per ottenere
il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare) in 500 euro,
motivando tale scelta con l'aumento della criminalita' nel territorio comunale
e con l'opportunita' di far ricadere i costi di tale aumento sugli stranieri
(da un comunicato ASGI); il Mininterno ha sollecitato alla Prefettura di Bergamo un'ispezione
sulla questione, dato che nella delibera
il certificato e' stato erroneamente indicato come documento necessario
addirittura per l'iscrizione anagrafica, non soggetta, invece, ad alcuna
certificazione relativa all'idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)
¤
condannato
dal Trib. Bergamo il Comune di Bolgare per il carattere discriminatorio della delibera
con cui era stato fissato in 500 euro il costo del certificato di idoneita' alloggiativa, dato che lo
svantaggio cosi' imposto agli stranieri che di quel certificato hanno bisogno
ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno o del nulla-osta al
ricongiungimento familiare e' sproporzionato e ingiustificato; il Comune e'
stato condannato a revocare la delibera, restituendo, come risarcimento in
forma specifica, la somma di 350 euro a tutti gli stranieri che abbiano versato
l'importo fissato dalla delibera nel periodo di vigenza della delibera,
provvedendo anche alla pubblicazione del provvedimento sull'Eco di Bergamo e
sulla home page del sito del comune (comunicato ASGI)
¤
approvato un
ordine del giorno che impegna il Governo ad elaborare criteri certi e univoci
per la determinazione dell'importo delle tasse relative al rilascio
dell'attestazione di idoneita'
alloggiativa con la fissazione di un importo massimo da stabilirsi
eventualmente a cura del Governo medesimo, anche in ragione della necessita' di
garantire il rispetto della Direttiva 2003/86/CE (comunicato ASGI)
¤ presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dal Comune di Bolgare
per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli
stranieri che intendono procedere al ricongiungimento; Risposta del Governo all'interrogazione: il Mininterno ha invitato la prefettura di Bergamo
ad avviare i compiti ispettivi di competenza volti a verificare che l'anagrafe
tenuta dal comune di Bolgare sia gestita in conformita' alla normativa vigente,
assumendo, inoltre, ogni utile iniziativa al fine dell'effettivo esercizio del
potere di vigilanza di cui ad art. 52 DPR 223/1989
¤ inviata dall'ASGI una lettera ai Comuni di Seriate, Albino, Telgate e Pontoglio, con cui li si invita a ripristinare gli importi precedenti per il certificato di idoneita' alloggiativa rilasciato dal Comune, dato che, altrimenti, risulterebbero danneggiati principalmente gli stranieri che devono ottenere tale certificato per procedere al ricongiungimento
¤
presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dai Comuni di Telgate
(euro 325), Albino (euro 160) e Seriate (euro 220) per il rilascio del
certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli stranieri che intendono
procedere al ricongiungimento
¤
sottoscritto,
tra Comune e Prefettura di Roma, un protocollo d'intesa finalizzato a semplificare
la richiesta del certificato di idoneita' alloggiativa (da un comunicato Stranieriinitalia)
o
disponibilitaĠ
di un reddito da fonti lecite (anche
dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo"
da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui
si chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015) aumentato di meta'
di tale importo per ciascuno dei
familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare
(art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); la quota
relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007),
anche se il loro numero e' superiore a due; Sent. Corte Giust. C-356/11: benche' gli Stati membri possano chiedere che il
soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per
mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facolta' deve essere esercitata
alla luce di artt. 7 e 24, co. 2 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impongono agli Stati membri di esaminare le
domande di ricongiungimento nell'interesse dei minori interessati e nell'ottica
di favorire la vita familiare, senza pregiudicare l'obiettivo della Direttiva 2003/86/CE e il suo effetto utile; Corte App. Catania: ai fini del requisito del reddito, rileva quello dichiarato nel
contratto di lavoro (al momento in cui il provvedimento viene adottato, a nulla
rilevando fatti successivi), non l'ammontare dei contributi previdenziali
effettivamente versati; Trib. Urbino:
illegittimo il diniego di nulla-osta al ricongiungimento se il requisito di
reddito non e' soddisfatto per poche centinaia di euro l'anno (nel caso, 8.050
contro 8.746 euro; differenza peraltro suscettibile di essere colmata negli anni
successivi, dato il carattere naturalmente variabile del reddito), potendo la
legge ritenersi interessata piu' al rispetto qualitativo di un livello idoneo a
garantire il mantenimento in Italia del nucleo familiare che ad un rigido
controllo quantitativo
o
disponibilita'
di una assicurazione sanitaria o di
altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale per il genitore di eta'
superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo
di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia
(art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto,
necessaria la stipula di una assicurazione
senza scadenza temporale che copra i
rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!); in senso contrario,
circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come
fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaĠ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
á
Nota: Decr. Minsanita' 5/7/1975 definisce i seguenti requisiti minimi
igienico-sanitari per le abitazioni:
o
altezza minima
interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al
di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni
in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili
entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di
edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di
recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a
certe condizioni
o
superficie
abitabile non inferiore a mq 14 per abitante, per i primi 4 abitanti, ed a mq
10 per abitante, per ciascuno dei successivi
o
stanze da letto
con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due
persone
o
presenza di una
stanza di soggiorno di almeno mq 14
o
stanze da letto,
soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile
o
in caso di
alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore
a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone
o
presenza di
impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano
o
temperatura
dell'aria interna compresa tra i 18ĦC e i 20ĦC, uguale in tutti gli ambienti
abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli
o
superfici
interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione
permanente
o
illuminazione
naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali,
eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi,
vani-scala e ripostigli
o
per ciascun
locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore
di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie
finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del
pavimento
o
ventilazione
meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti
igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale
o
aspirazione di
fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
o
eventuale posto
di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con
quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli
o
stanza da bagno
fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto
di aspirazione meccanica
o
assenza di
apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura
all'esterno
o
vaso, bidet,
vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno
o
adeguata
protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e
da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei
provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni
á
Si prescinde dai requisiti di reddito e
alloggio se il richiedente eĠ un beneficiario
di protezione internazionale (D.
Lgs. 18/2014)[88]
á
In caso di
ricongiungimento di genitore naturale
col minore regolarmente soggiornante in Italia, ai fini della verifica dei requisiti di reddito e alloggio si
tiene conto del possesso degli
stessi da parte dell'altro genitore
(L. 94/2009)
á
Disciplina transitoria dei procedimenti avviati prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008:
o
i nuovi requisiti
si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora
acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ. Mininterno 28/10/2008)
o
ai fini della
determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui
viene rilasciato il nulla-osta (Trib. Savona,
Ord. Trib. Savona, Trib. Torino,
Corte d'appello di Firenze, Corte d'appello di Milano)
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
disponibilita' di alloggio:
¤
i criteri
relativi alla dimensione o alle norme sanitarie e di sicurezza non possono
essere piu' severi di quelli relativi a un'abitazione situata nella stessa
regione e destinata a una famiglia paragonabile dal punto di vista del numero
delle persone e della situazione sociale
¤
un contratto di
acquisto o di locazione puo' servire da prova; un contratto di locazione di
durata limitata puo' essere ritenuto insufficiente; qualora pero' il periodo di
attesa e i tempi di esame della domanda siano lunghi, esigere che la condizione
di un contratto di lunga durata sia soddisfatta al momento della presentazione
della domanda puo' essere sproporzionato
o
disponibilita' di risorse:
¤
il precedente
accesso a determinate somme per un certo periodo di tempo puo' sicuramente
costituire un elemento di prova, ma non deve essere imposto come condizione
¤
le risorse
risorse possono consistere in redditi da lavoro dipendente, ma anche in altri
mezzi, quali redditi da lavoro autonomo, mezzi privati a disposizione del
soggiornante, pagamenti basati su diritti maturati mediante contributi
precedenti del soggiornante o del familiare (ad esempio, pensioni di anzianita'
o invalidita').
¤
il riferimento
al "ricorrere al sistema di assistenza sociale" non consente ad uno
Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che
dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se
stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito,
potra' nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di
sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali
accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di
sostegno del reddito (Sent. Corte Giust. C-578/08)
¤
una domanda non
puo' essere respinta per il solo motivo che le risorse del richiedente non
raggiungono l'importo di riferimento, dovendosi invece effettuare una
valutazione individuale di tutti gli elementi del caso di specie
á
Sent. Corte Giust. C-138/13: art. 41 par. 1 del Protocollo addizionale
23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, all'accordo che crea un'Associazione tra la
Comunita' economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso
che la clausola di standstill
enunciata in tale disposizione osta a una misura di diritto interno, introdotta
successivamente all'entrata in vigore di detto protocollo addizionale nello
Stato membro interessato, che impone ai coniugi
di cittadini turchi residenti in detto Stato membro, che intendono fare
ingresso nel territorio di tale Stato per ricongiungimento familiare, la
condizione di provare previamente l'acquisizione di conoscenze elementari della
lingua ufficiale di tale Stato membro
o
e' legittima
l'applicazione di una misura di
integrazione come quella oggetto del procedimento principale, qualora il
relativo obbligo di esame venga meno nei casi in cui non sia ragionevole
richiederne il superamento al soggetto che intenda avvalersi del
ricongiungimento, tenuto conto della sua situazione individuale o qualora
sussistano, in considerazione delle particolari circostanze specifiche del
singolo caso, motivi che impongano di autorizzare il ricongiungimento malgrado
il mancato superamento dell'esame (valutazioni che spettano al giudice del
rinvio)
o
non e' legittimo
collegare un esame di integrazione, come quello oggetto del procedimento
principale, al versamento di tasse, la cui imposizione risulti idonea ad
impedire, a coloro che intendano avvalersi del ricongiungimento, di esercitare
il relativo diritto
Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta presso
lo sportello unico di nulla-osta allĠingresso da parte del cittadino straniero soggiornante in
Italia; circ. Mininterno 27/8/2009: in caso di ricongiungimento di genitore naturale col minore regolarmente soggiornante in Italia la
domanda di nulla-osta puo' essere presentata per conto del minore dal genitore
regolarmente soggiornante
á
Richiesta presentabile
solo per via telematica, avvalendosi dell'assistenza di associazioni autorizzate o patronati
ovvero Comuni che abbiano
sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'interno o con
la prefettura (circ. Mininterno 3/3/2009), ovvero
in base alla seguente procedura (circ. Mininterno 4/4/2008)
o
registrazione tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del
software
dal sito del Mininterno
o
compilazione
off-line della domanda; nota: i moduli consentono di presentare
richiesta di nulla-osta per un massimo di 5
familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
á
In caso di
richiesta di ricongiungimento del genitore
naturale del minore soggiornante in Italia con l'altro genitore, il modulo (GN) e' compilato da quest'ultimo per
conto del figlio; e' indicato l'alloggio, conforme ai requisiti di
idoneita', che verra' utilizzato dal genitore in ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010)
á
Convocazione
del richiedente presso lo Sportello Unico per la consegna della documentazione
á
Nulla-osta non previsto per ricongiungimento con
cittadino italiano, comunitario o appartenente a uno Stato
parte dell'Accordo sullo Spazio
economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia -, ma l'interessato
deve certificare con apposita
dichiarazione il possesso dei requisiti
(da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, Istruzioni MAE e circ. Mininterno 30/5/2006; nota: Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento alla dichiarazione, ma solo alla
sussistenza delle condizioni
previste dal D. Lgs. 30/2007)
á
Lo Sportello
Unico chiede il parere della questura
sull'esistenza di motivi ostativi all'ingresso dei familiari per i quali e'
richiesto il ricongiungimento; ai fini dell'ingresso per ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), i motivi ostativi sono limitati
al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di
altro Stato dell'Area Schengen (da D. Lgs. 5/2007); in questo senso, Corte App. Bari e Trib. Nola:
non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base
dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata
operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi'
anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al
SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena
interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi
indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di
pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il
diniego del nulla-osta al ricongiungimento); in senso opposto, Sent. Cass. 10880/2010, l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
á
Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di familiare
segnalato al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi
all'ingresso (pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota:
dovrebbe essere contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato
Schengen),
o
la questura
rilascia parere favorevole provvisorio
o
lo Sportello
Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da'
comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione
del familiare
o
la questura
provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS
Documentazione da allegare (torna all'indice
del capitolo)
á
Documentazione da presentare:
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento
(incluso il permesso UE slp)
o
documentazione
attestante la disponibilitaĠ di reddito;
in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):
¤
lavoratori
subordinati:
-
ultima
dichiarazione dei redditi
-
comunicazione
all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per
l'impiego)
-
ultima busta
paga o fotocopia autenticata del libro paga
-
autocertificazione
del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti
l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da
meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione
del reddito presunto del lavoratore
¤
lavoratori
domestici:
-
ultima
dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS
(L. 2/2009)
-
bollettino di
versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente la data di
presentazione della domanda
-
autocertificazione
del datore di lavoro (modulo "s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
¤
lavoratori
autonomi:
-
ditta
individuale
Ĵ
certificato di
Iscrizione alla Camera di commercio
Ĵ
fotocopia
attribuzione Partita IVA
Ĵ
fotocopia
licenza comunale ove prevista
Ĵ
modello Unico e
ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu'
di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa
all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un
anno)
-
societa'
Ĵ
visura camerale
della societa' di data recente
Ĵ
fotocopia
attribuzione Partita IVA della societa'
Ĵ
modello Unico e
ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu'
di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa
all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un
anno)
-
collaborazione a
progetto
Ĵ
fotocopia
contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della
prestazione di lavoro ed il corrispettivo
Ĵ
dichiarazione
del committente da cui risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
Ĵ
dichiarazione di
gestione separata all'INPS
Ĵ
modello Unico
-
socio lavoratore
Ĵ
visura camerale
della cooperativa
Ĵ
fotocopia
attribuzione Partita IVA della cooperativa
Ĵ
dichiarazione
del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualita' del rapporto di
lavoro
Ĵ
fotocopia del
libro soci
Ĵ
modello Unico
-
libero
professionista
Ĵ
iscrizione
all'albo
Ĵ
modello Unico e
ricevuta di presentazione dello stesso
o
certificato delle
autorita' comunali relativo alla
conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L.
94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: per le sole
istanze presentate dopo
l'entrata in vigore della L. 94/2009);
in caso di ricongiungimento con un solo figlio
di etaĠ < 14 anni, al
posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in
cui il minore saraĠ alloggiato ovvero
titolo di disponibilita' dell'alloggio
per > 6 mesi a partire
dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "s" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo
la prima alternativa)
o
in caso di
richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza, allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi in Italia (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)
o
in caso di
richiesta riguardante genitore a
carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la verifica
dell'eventuale presenza di un suo
coniuge in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo non abbia altri vincoli
matrimoniali (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il
riferimento ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore coniuge in Italia
o
in caso di
richiesta riguardante genitore a
carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto
Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia, per la determinazione del
contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi
relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata
entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ. Mininterno 17/2/2009); in senso
contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di
un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come
fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaĠ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
á
Nota: ne'
le disposizioni attuative del D. Lgs. 5/2007 ne' Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, chiariscono se la certificazione della condizione di familiare a carico ai
fini del rilascio di nulla-osta sia affidata all'autorita' consolare ai fini
del rilascio del visto di ingresso, ovvero, come per il caso di
ricongiungimento con genitori a carico privi di altri figli nel paese
d'origine, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007, all'autocertificazione
del richiedente (da istruzioni sul sito del Mininterno); in base a circ. Mininterno 16/2/2007, secondo la quale il MAE avrebbe dovuto individuare
parametri obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni, la
valutazione dovrebbe essere effettuata dall'autorita' consolare (in senso
opposto, Corte d'appello di Firenze)
á
Note:
o
secondo circ. MAE 21/8/2009, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o genitore a
carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia' regolarmente
soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il principio,
gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di stranieri
legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine sia
consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtu'
di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio), soltanto per uno
dei coniugi: il controllo sul
ricostituirsi di un legame poligamico
in Italia sarebbe cioe' gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia (nota: la disposizione sul
ricongiungimento del genitore naturale col figlio minore era nata proprio a
tutela dei rapporti genitore-figlio all'interno delle unioni poligamiche)
o
Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del
coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro
coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e
mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di
poligamia, contraria all'ordine pubblico; non e' condizionato, quindi, da
condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in
se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali
Esame della richiesta di nulla-osta (torna
all'indice del capitolo)
á
Rilascio di copia della domanda e della
documentazione presentata con data e
firma dellĠaddetto
á
Lo Sportello
unico verifica la completezza della
documentazione: in caso di documentazione completa, la pratica e' inserita nel
sistema informatico, e la procedura e' avviata; in caso contrario, viene
chiesta l'integrazione della
documentazione; se l'interessato non si
presenta per integrare la documentazione, la domanda e' respinta (circ. Mininterno 15/11/2007; nel senso dell'illegittimita' di un diniego quando
la mancata integrazione sia da imputare ad un disguido nel deposito della
documentazione presso l'ufficio competente, TAR Lazio)
á
L'accertamento
del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello
straniero in Italia comportano il diniego
del nulla-osta (da D. Lgs. 5/2007)
á
L'accertamento
dei requisiti di reddito e alloggio
in capo al genitore naturale
ricongiunto con figlio minore regolarmente soggiornante in Italia e' effettuato
verosimilmente dallo Sportello Unico (circ. MAE 21/8/2009)
á
Rilascio o
diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello unico allĠautoritaĠ consolare
entro 180 gg. (L. 94/2009); nota:
termine a carattere ordinatorio
á
Una Lettera dei Sindacati al Ministro dell'interno segnala come lo Sportello Unico di Milano impieghi
in media due anni per adottare la decisione sul nulla-osta
á
In alcuni Comuni
(es.: San Donato Milanese), consegna del nulla-osta presso il Comune
á
Nulla-osta
accettati dal consolato solo se trasmessi telematicamente dallo Sportello Unico
(circ. MAE citata da circ. Mininterno 19/12/2006)
á
Trib. Firenze (che fa riferimento al principio enunciato in TAR Veneto):
illegittima la revoca del nulla-osta al ricongiungimento motivata dall'appurata presenza in Italia del beneficiario, quando questi sia stato impossibilitato
a lasciare l'Italia da condizioni di salute
á
Trib. Urbino:
illegittimo il diniego di nulla-osta al ricongiungimento se il requisito di
reddito non e' soddisfatto per poche centinaia di euro l'anno (nel caso, 8.050
contro 8.746 euro; differenza peraltro suscettibile di essere colmata negli
anni successivi, dato il carattere naturalmente variabile del reddito), potendo
la legge ritenersi interessata piu' al rispetto qualitativo di un livello
idoneo a garantire il mantenimento in Italia del nucleo familiare che ad un
rigido controllo quantitativo
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo all'interesse
superiore del minore in relazione al ricongiungimento familiare:
o
quando un'amministrazione
nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di
cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere
interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della
vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un
armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto
considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche'
il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore
o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo
ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati
membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
o
punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita
privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere
in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il
minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art.
24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo
Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori
contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la
separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa
e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere
comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
Richiesta di visto di ingresso (torna
all'indice del capitolo)
á
Visto per motivi familiari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere
o a riacquistare l'unita' familiare
o
per familiare
straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano,
il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto
per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento
definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di
adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
o
per familiare
straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano,
il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto
per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento
definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di
adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure
mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:
¤
dato che, a
seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e'
condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la
circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua
iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di
tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel
senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini
italiani
¤
verificato il
vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a
90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli
¤
analogo visto
sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della
situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono
"agevolati" dallo Stato
¤
ai fini del
rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la
sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno
effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di
soggiorno; in questo senso, Trib. Torino);
andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o
familiare agevolato (nota: senza che
tale documentazione venga verificata?)
¤
anche in assenza
degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di
visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari
requisiti per tale visto
o
il cittadino
straniero deve risultare in possesso di nulla-osta
per ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve
essere utilizzato, ai fini del
rilascio del visto, entro 6 mesi
dalla data di emissione
o
nel caso in cui
il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non
possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di
un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi
sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967
(ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da
; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari,
disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano: a spese degli interessati); Relazione illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[89],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
se a chiedere il
ricongiungimento e' un titolare di
status di protezione internazionale
¤
quando tale
status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare,
se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i
vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la
documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex
art. 49, DPR 200/1967
(ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellĠautoritaĠ
diplomatica o consolare italiana
¤
e' consentito
anche il ricorso ad altri mezzi atti
a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs.
5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' onere del
richiedente comprovare l'eventuale assenza
di altri figli nel Paese di
origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1,
lettera c) D. Lgs. 286/1998
á
Richiesta di visto di ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio; in caso di ricongiungimento di minore avente altro genitore residente
all'estero, questi deve, nel momento in cui viene richiesto il visto,
presentare l'atto di assenso al
ricongiungimento e sottoscriverlo in presenza del funzionario addetto
all'Ufficio visti della Rappresentanza (da istruzioni sul sito del Mininterno)
á
Rilascio
del visto comunque condizionato alla ricezione del nulla-osta telematico fatto
pervenire dallo Sportello Unico (circ. MAE 21/8/2009) e (D. Lgs. 5/2007) alla verifica da parte dell'autorita' consolare
dell'autenticita' della
o
documentazione
attestante i rapporti di parentela o
di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ
o
documentazione
rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne
comporti l'invalidita' totale (per
ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a seguito di
entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra' essere
presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne con figli
in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
familiari di rifugiati:
¤
art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che
l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto
della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener
"conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali
vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere
valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un
certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme
chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali
"altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti,
i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste
dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova,
quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali
(come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti
specifici
¤
la valutazione
individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal
richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti,
tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo
status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene
che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se
esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame
del DNA come ultima ratio (tenendo
presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la
condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione;
inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi
accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli
ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi
esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati
¤
Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai
rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami;
tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al
punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti
conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la
Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati
membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li
incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e'
effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari
¤
nei casi in cui
ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di
viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri
sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori
emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio
in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio
di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto
all'arrivo nello Stato membro
á
Circ. MAE 21/8/2009: in caso di richiesta di visto da parte di coniuge o genitore a carico,
la rappresentanza diplomatico-consolare controlla (L. 94/2009) anche se il
richiedente il visto sia coniugato
con un cittadino straniero
soggiornante in Italia che abbia precedentemente
richiesto ed ottenuto un visto per ricongiungimento familiare a favore di altro coniuge; in tale caso, ed in
assenza di una formale sentenza di divorzio dal coniuge precedentemente
autorizzato, emessa dal competente Tribunale italiano o straniero, la
rappresentanza, prima di negare il visto,
chiede alla questura competente di verificare se risulti ancora regolarmente
soggiornante in Italia il coniuge al quale sia stato rilasciato il primo visto
per ricongiungimento familiare; nota:
secondo la stessa circolare, la disposizione che impedisce l'ingresso di
coniuge o genitore a carico quando tali soggetti siano coniugati con persona
gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009)
conferma il principio, gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in
favore di stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi
di origine, sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta
(ossia, in virtu' di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio)
soltanto per uno dei coniugi: il controllo
sul ricostituirsi di un legame
poligamico in Italia dovrebbe cioe' essere gia' in atto in relazione al
ricongiungimento di genitore naturale
con figlio minore soggiornante in
Italia; Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del
coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro
coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e
mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di
poligamia, contraria all'ordine pubblico (non e' condizionato, quindi, da
condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in
se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali); circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia
del divorzio da parte di un'autorita'
straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della
disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
á
Trib. Torino
e Corte d'appello di Firenze: l'autorita' consolare non puo' sindacare,
neanche implicitamente, il rilascio del nulla-osta
da parte dell'autorita' amministrativa in Italia
á
Corte d'appello di Milano e Trib. Catanzaro: l'autorita' consolare esercita, ai fini del rilascio del visto per
ricongiungimento, un controllo della sola
autenticita' degli atti posti
alla sua conoscenza, senza aver alcun potere discrezionale nella valutazione
della sussistenza dei requisiti (se il controllo si estendesse anche ad altri
requisiti, si configurerebbe un potere di revoca del nulla-osta, non previsto e
privo di fondamento in mancanza di rapporto gerarchico tra le due
amministrazioni) e senza rilievo,
quindi, per il cambiamento della
normativa intercorso tra il rilascio del nulla-osta e quello del visto; in senso opposto, Sent. Cass. 16403/2012 e Sent. Cass. 4984/2013: il sopravvenire di una nuova legge durante lo
svolgimento del procedimento a formazione complessa di rilascio del visto per
ricongiungimento, che coinvolge sia le determinazioni della questura sia le
valutazioni dell'autorita' consolare, comporta l'applicazione del principio tempus regit actum, richiedendo che ciascuna delle fasi sia sottoposta alla disciplina della legge vigente nei tempo in cui viene
compiuta
á
Nota: le
disposizioni attuative del D. Lgs. 5/2007 dovrebbero chiarire se la
certificazione della condizione di
familiare a carico sia affidata all'autorita' consolare ai fini del
rilascio del visto di ingresso, ovvero, come per il caso di ricongiungimento
con genitori a carico privi di altri figli nel paese d'origine, prima
dell'entra in vigore del D. Lgs. 5/2007, all'autocertificazione del richiedente
(da istruzioni sul sito del Mininterno) ai fini del rilascio di nulla-osta; in base a circ. Mininterno 16/2/2007, secondo la quale il MAE individuera' parametri
obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni, la valutazione
dovrebbe essere effettuata dall'autorita' consolare (in senso opposto, Corte d'appello di Firenze)
á
LĠautoritaĠ
consolare provvede alla traduzione e
legalizzazione della documentazione
prodotta in loco; note:
o
traduzioni o
certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate
dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il
documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con
legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un
interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010, che smentisce
una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
o
Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati
all'atto
á
Si prescinde
dalla legalizzazione, da parte
dellĠautoritaĠ consolare, della documentazione prodotta in loco, nei casi in
cui cosiĠ sia previsto da convenzioni
internazionali, quali la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di
eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra
gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di
Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato
civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali,
o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della
legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia)
á
Per il rilascio
del visto di ingresso per
ricongiungimento con italiano o comunitario o appartenente a uno Stato
parte dell'Accordo sullo Spazio
economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), non richiesto il nulla-osta, ma l'interessato deve
certificare con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, Istruzioni MAE e circ. Mininterno 30/5/2006; nota: Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento alla dichiarazione, ma solo alla
sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007)
á
Corte App. Bari: Ministero degli esteri condannato al risarcimento del danno per aver negato il visto per ricongiungimento con coniuge straniero con la
motivazione, del tutto priva di prove,
che il matrimonio avrebbe avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato;
risarcimento quantificato sulla base del sicuro peggioramento alla qualita'
dell'esistenza subito dalla ricorrente in conseguenza dell'assenza del coniuge
durante la gravidanza e dopo la nascita del figlio: 500 euro al mese e, cosi',
complessivamente, per 12 mesi (tre mesi prima della nascita, nove mesi dopo)
6.000 euro
á
Rilascio o
diniego del visto entro 30 gg. (da
Regolamento; nota: non vale il silenzio-assenso; note:
o
Trib. Milano
ha condannato il MAE al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali causati dal ritardo nel rilascio del visto per ricongiungimento familiare
causato dal mancato rispetto dei principi di buona amministrazione); rilascio
comunicato per via telematica allo Sportello unico
o
Trib. Torino
(in relazione a un caso di inerzia
dell'amministrazione del MAE rispetto a una richiesta di visto per ricongiungimento familiare) :
¤
l'imperfetta
traslitterazione del cognome dei figli dal somalo e' irrilevante, non essendovi
dubbi sostanziali sull'identificazione dei figli del ricorrente (essendo anche
stato effettuato l'esame del DNA)
¤
in caso di silenzio-inadempimento (ossia un
silenzio non qualificato, non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna
conseguenza giuridica, a differenza dei casi di silenzio-assenso o
silenzio-rifiuto), il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare nel merito il proposto ricorso, malgrado
l'assenza di un provvedimento impugnato, in quanto in caso contrario la parte si
vedrebbe nell'oggettiva impossibilita' di vedere tutelare in giudizio le
proprie ragioni per un tempo indefinito (ovvero fino all'adozione di un
provvedimento formale da parte dell'amministrazione), con conseguente
violazione dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa
¤
l'atteggiamento
dell'amministrazione improntato al mero silenzio, in un caso in cui
l'ordinamento non fa discendere da tale silenzio (silenzio-inadempimento)
alcuna conseguenza giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o
silenzio-rifiuto), non puo' che essere ritenuto colpevole, e come tale
meritevole di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente patito dal ricorrente (Cass. SS. UU. civ.
26972/2008: risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando
scaturisca da un inadempimento contrattuale)
¤
in
considerazione del tempo trascorso, dell'atteggiamento inerte
dell'amministrazione per un lungo periodo (quanto meno dal momento in cui
ricevette i risultati delle analisi del DNA che aveva disposto), dell'oggettivo
pregiudizio arrecato alla vita familiare e del concorso di colpa del ricorrente
(che a sua volta ha atteso anni prima di attivarsi per sollecitare
l'amministrazione), il danno e' determinato in 3.000 euro per anno, per un
totale quindi di 9.000 euro, oltre interessi di mora al saggio legale dalla
data della sentenza al saldo effettivo
á
Se a chiedere il
ricongiungimento e' un titolare di status
di protezione internazionale il rigetto
della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti
che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso
degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente,
della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al
familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione
dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo al rilascio
dei visti di ingresso, in
circostanze eccezionali (ad esempio, il collasso di uno Stato o un paese con
rischi di sicurezza interna elevati), gli Stati membri sono invitati ad
accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale
della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un
viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilita' di ottenere
il visto all'arrivo nello Stato membro
Ingresso al seguito di cittadino straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
Consentito il
rilascio di visto di ingresso al seguito
dello straniero titolare di permesso UE slp o di un visto di ingresso per lavoro subordinato (per contratto di durata > 1 anno), lavoro
autonomo, motivi religiosi, studio dei familiari con i quali puoĠ
essere attuato il ricongiungimento, previa richiesta allo Sportello Unico
(anche tramite procuratore speciale) del nulla-osta (per il quale non eĠ
richiesta la presentazione di copia del titolo di soggiorno – da art. 6,
co. 3 Regolamento – salvo, verosimilmente, il caso di permesso UE slp);
nota: verosimilmente, e' consentito anche l'ingresso al seguito dello straniero
che fa ingresso per motivi di ricerca
scientifica, a prescindere dalla
durata del soggiorno previsto,
coerentemente con art. 27 ter, co. 8 T.U. e art. 44 bis, co. 4 DPR 394/1999
á
Consentito, alle
condizioni stabilite dal Decreto MAE 11/5/2011 sui
visti, lĠingresso di coniuge e figli minori al seguito dello straniero che fa
ingresso per attivitaĠ scientifica
(art. 44 bis, co. 4 Regolamento); nota: i moduli distribuiti dai ministeri
contemplano la possibilita' di ingresso al seguito di straniero che fa ingresso
per missione (anziche', per motivi di attivita' scientifica)
á
Visto per motivi familiari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
ai fini
dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole
effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
o
il cittadino
straniero deve risultare in possesso di nulla-osta
per familiare al seguito, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve
essere utilizzato, ai fini del
rilascio del visto, entro 6 mesi
dalla data di emissione
o
nel caso in cui
il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non
possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di
un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi
sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967
(ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da
; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari,
disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano: a spese degli interessati); Relazione illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[90],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
e' onere del
richiedente comprovare l'eventuale assenza
di altri figli nel Paese di
origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1,
lettera c) D. Lgs. 286/1998
á
In caso di figlio di etaĠ < 14 anni, al seguito, al posto della dimostrazione di
disponibilitaĠ di alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ
alloggiato; nota: il Comune di Bologna ha
disposto il rilascio automatico del consenso da parte del Comune, in quanto
proprietario, quando si tratti di alloggio di edilizia residenziale pubblica
á
Nota: richiesto
il previo ottenimento del visto da
parte dello straniero al cui seguito fa ingresso il familiare (da modulo "t" distribuito dai Ministeri)
Ingresso del familiare di titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro (torna
all'indice del capitolo)
á
Visto non richiesto (anche per ingresso finalizzato a un soggiorno prolungato) in caso di familiare di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro a condizione che sia in possesso di un valido permesso rilasciato
dallo Stato membro di provenienza (lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso UE slp, da Direttiva 2003/109/CE) e che dimostri di aver risieduto in quello Stato
membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso UE slp (art.
9-bis co. 3 e 5 D. Lgs. 286/1998); il permesso UE slp deve essere stato
rilasciato da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito,
Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari (da circ. Mininterno 16/2/2007)
Destinatari del permesso di soggiorno per motivi
familiari (torna all'indice del capitolo)
á
Permesso
di soggiorno per motivi familiari
rilasciabile (verosimilmente, quando non siano soddisfatte le condizioni per il
rilascio di permesso UE slp o di carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione, o quando questi debbano essere revocati)
o
a chi ha fatto
ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento
del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello
straniero in Italia comportano il diniego
del permesso, o la sua revoca se e'
gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della
convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego, non applicandosi al caso
in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso
di accertamento di violazione del
divieto di ricongiungimento con
coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante
in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o
genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)
o
al minore iscritto nel permesso o nel
permesso UE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio del
permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento
equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che
abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che
¤
siano titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza (lo
Stato membro che ha rilasciato il permesso UE slp, da Direttiva 2003/109/CE) e dimostrino di aver risieduto in quello Stato
membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp
¤
siano verificati
i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o
ai familiari del lavoratore, gia' titolare
di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia, a condizione che
¤
dimostrino di
aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro
¤
posseggano un
valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro
¤
posseggano un
documento di viaggio valido (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto
di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace)
¤
siano
soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il
ricongiungimento
o
ai familiari del titolare di permesso UE
slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE", a condizione che siano in possesso di un valido
documento (verosimilmente, di viaggio; nota: la disposizione non fa riferimento esplicito al fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento) e che siano
soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il
ricongiungimento (D. Lgs. 108/2012)
o
allo straniero
regolarmente soggiornante da almeno un
anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in
caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua
del permesso) che abbia sposato in
Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente
soggiornante; il permesso eĠ revocato
se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio
sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); note:
¤
la disposizione
non fa riferimento al possesso dei requisiti per il ricongiungimento in capo al
cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui
l'interessato abbia contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino
comunitario, in particolare, la disposizione sopravvive quindi all'entrata in
vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui tale cittadino non sia titolare di
diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di
lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria
¤
Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
¤
Sent. Cass. 19793/2009: il requisito di un anno di soggiorno legale
pregresso va valutato al momento
dell'adozione del provvedimento
da parte dell'amministrazione
o
allo straniero
regolarmente soggiornante ad altro
titolo con permesso di durata
residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; nello stesso senso, Trib. Genova;
in senso opposto, circ. Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del
soggiorno), che possegga i requisiti
richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o
comunitario o straniero regolarmente soggiornante; note:
¤
la disposizione
non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o
comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato
potrebbe effettuare il ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai
requisiti soggettivi in capo allo stesso interessato; la disposizione relativa
al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in
vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i
"familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra
quelli che possono fare ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2
D. Lgs. 286/1998 - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario -, e per
i casi in cui il cittadino comunitario non sia titolare di diritto di soggiorno
- ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche
o di assicurazione sanitaria
¤
circ. Mininterno 24/9/2009: la disposizione si applica solo se il vincolo
familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di
matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la
disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998 (nota: questa
distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui
all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato
maturato un soggiorno di almeno un anno)
¤
circ. Mininterno 9/2/2009: incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta
o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito
convivente di questa
¤
circ. Mininterno 24/9/2009: incluso anche il caso di permesso per assistenza minore
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla
breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione
non tiene conto del fatto che il coniuge
del richiedente e' in attesa di
esito dell'istanza di regolarizzazione,
dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi
familiari
¤
Trib. Ravenna: l'indennita' di disoccupazione
concorre ad integrare il requisito di reddito a disposizione del nucleo
familiare ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari a seguito di
coesione familiare
¤
Trib. Ravenna: disposta la conversione del permesso ad altro titolo in permesso per
motivi familiari per genitore naturale
di minore soggiornante legalmente
in Italia con l'altro genitore,
essendo soddisfatto il requisito di reddito sufficiente
¤
Trib. Genova:
illegittimo il diniego di conversione
del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione
si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di
coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della
coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione,
valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per
motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale
sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare;
nota: ne' l'Amministrazione ne' il
Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare
potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero
regolarmente soggiornante con l'altro genitore
o
allo straniero,
anche illegalmente soggiornante, che
possegga i requisiti soggettivi richiesti per fare ingresso per
ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare,
presente sul territorio nazionale in connessione con la domanda di protezione
internazionale e facente parte di un nucleo familiare costituitosi prima
dell'arrivo in Italia, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui
limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al
coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che
sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato
o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota:
verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:
¤
sussistono
fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
-
un reato grave, nel territorio italiano o
all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
-
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni
unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
¤
sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
¤
lo straniero
costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati
di cui all'art. 407, co. 2, lettera
a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore
italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento; note:
¤
secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e'
inespellibilita'
¤
mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso
senso: Trib. Lucca;
Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un
cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare
il territorio nazionale entro 15 giorni; nello
stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino
hanno annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una
straniera in procinto di sposarsi con italiano (da Rass. Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina
italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento
dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione
della serieta' di intenti), non commette
il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso
dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si
favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace
ex post e per fatto sopravvenuto, in
mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo
¤
Trib. Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel
caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un
provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso ancora piu' generale, TAR Friuli
e TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso opposto, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino
comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto
"coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione
di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata
come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa
del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento
ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1
D. Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il
diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando
un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per
invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti
del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della
Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio,
tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo",
menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei
matrimoni poligami
-
il diritto
fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di
coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e
nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto
della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
¤
La questura di
Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di
soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in
un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a
un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso
sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia,
Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono
casi di matrimonio con casi di unione registrata)
¤
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile
omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della
famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare,
quale diritto fondamentale della persona); nello
stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
¤
Trib. Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel
caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un
provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso ancora piu' generale, TAR Liguria
(un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico); in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente
more uxorio di cittadino italiano non
e' protetto dal divieto di
espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono
suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009 (l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
¤
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
-
nel senso della
progressiva rimozione delle
discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti
possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente
sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di
adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto
previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
-
nel senso
della eliminazione delle discriminazioni,
nei casi in cui alla coppia dello
stesso sesso sia precluso il matrimonio,
Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a
un lavoratore dipendente unito in un patto
civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo
straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro
matrimonio) se la normativa
nazionale non consente alle persone
del medesimo sesso di sposarsi,
allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali
benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un
lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del
patto civile)
-
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile
per l'esistenza di un matrimonio;
non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello
stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
-
tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne
segue che il diritto a contrarre
matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale
(che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere
data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella
nozione di vita familiare (ai fini
di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo
in quella di vita privata
-
conseguenze: i
membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il
matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero,
hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche
situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato
dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non
per la sua inesistenza o per la sua
invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di
matrimonio, qualsiasi effetto
giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di
produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della
trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato
nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995,
dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi
trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
-
coerentemente
con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello
stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione
abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita'
formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato
civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente
rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995
("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio") e art. 15 c.c.
("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando
un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici
nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.:
l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio"); nota:
questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di
cittadinanza italiana
-
ove risultino
adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello
stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero,
e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al
Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione,
ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che,
in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli
atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art.
21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000,
la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la
trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non
costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo
quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo
riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio
in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente
sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio
del Prefetto)
-
si invitano i
prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a
porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla
regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
¤
TAR Lazio:
annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha
annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni
celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima
nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali
matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio,
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del
difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in
materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi,
non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche'
una trascrizione nel registro degli
atti di matrimonio puo' quindi essere espunta
e/o rettificata solo in forza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato
civile); nota: in relazione alla
presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli
effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs.
30/2007
¤
Trib. Pesaro:
si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
¤
Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra due
persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla
rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina,
ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente
alla celebrazione del matrimonio
¤
Trib. Rimini:
le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di
transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata
donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
-
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza
passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
-
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale
dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo
esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio
dello Stato
-
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
-
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare
protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
-
illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione
di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano,
di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra
forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia
medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
-
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
¤
la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso
biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o
al familiare entro il secondo (L. 94/2009)
grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in
senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di
italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad
applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento
definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme
statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del
procedimento)
o
al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore
o con lĠaffidatario regolarmente
soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso
al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa
disposizione si applichi anche in questo caso
á
Note:
o
Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non
deve essere effettuato il controllo
relativo alla convivenza, posto che
si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo
della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso
del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione,
il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art.
30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso
ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui
all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione
familiare successiva a matrimonio celebrato
in Italia, di cui all'art. 30 co. 1
lettera b D. Lgs. 286/1998
o
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini
dell'individuazione di un matrimonio
di comodo la qualita' della relazione
e' irrilevante
¤
le misure adottate per combattere i
matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare
sulla base della nazionalita'
¤
accertamenti
in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere
sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli
su intere categorie di migranti)
¤
criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
-
il coniuge
straniero ha gia' soggiornato legalmente
o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente
-
la relazione tra i due coniugi e' o e'
stata di lunga durata
-
la coppia ha
avuto un domicilio comune per molto
tempo
-
la coppia ha
assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
¤
criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
-
i coniugi non si
sono mai incontrati prima del matrimonio
-
i coniugi
forniscono versioni incoerenti
riguardo a dati personali rilevanti
-
i coniugi non parlano alcuna lingua
comprensibile per entrambi
-
e' stata versata
una somma di denaro allo scopo di
celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
-
uno o entrambi i
coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
-
la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento
e' stato adottato
-
la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha
acquistato il diritto di soggiorno
¤
l'onere della prova dell'abuso spetta
alle autorita' dello Stato membro
¤
il procedimento
in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione
dei diritti associati alla
condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente
all'accertamento
¤
il fatto che una
persona si ponga deliberatamente in
una situazione che gli conferisce un diritto
non e' di per se' una base
sufficiente per assumere che vi sia abuso
(Sent. Corte Giust. C-212/97)
o
Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono
effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su
un unico aspetto, dovendo invece essere valutate
tutte le circostanze del caso individuale
o
l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in
caso di revoca del diritto di soggiorno
motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare,
deve valere la disposizione che fissa un termine
entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi,
non inferiore a 30 gg. dalla
notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il
caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui
all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero
di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera
b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la
Direttiva; tuttavia, la disposizione
che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto
matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs.
30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a seguito di
tale matrimonio, non maturino il diritto
di soggiorno; non si avrebbe quindi
alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto
abuso
o
Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di
parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni
in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la
rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa
essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); in precedenza, in senso contrario, Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con
nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di
voler convivere, non rientra nelle
condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U. (nello stesso senso,
Sent. Cass. n. 15246/2006)
o
Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo
grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica
sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo
del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di
espulsione in virtu' della convivenza
col familiare italiano
o
Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari
al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta
successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L.
94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
o
il convivente more uxorio di cittadino
italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni
di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o
analogica (Sent. Cass. 15835/2009); nello stesso senso, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; in senso
opposto, Trib. Firenze (il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel
caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un
provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento) e, con portata ancora piu' generale, TAR Liguria
(un rapporto di convivenza more uxorio
puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far
sorgere veri e propri diritti in
capo ai soggetti che aspirano a permanere
regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto
molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento
giuridico)
o
il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno
straniero illegalmente soggiornante,
in presenza dei requisiti che
avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un
permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente
procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che
abbia previamente soggiornato
legalmente in altro Stato membro
prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui
si e' costituito il legame familiare;
ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al
familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano)
deve essere rilasciata una carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione
del provvedimento di espulsione
dalla banca dati interforze (SDI)
eventualmente adottato a carico del coniuge
o parente entro il secondo grado (alla luce della modifica
apportata da L. 94/2009) conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la
questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla
cancellazione dell'eventuale segnalazione
al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi
familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso
senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)
Caso di familiare di titolare di permesso UE slp;
caso particolare in cui il titolare di permesso UE slp e' "Ex titolare di
Carta blu UE" (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso UE slp puoĠ essere rilasciato,
se sono soddisfatte le condizioni previste,
ai familiari del titolare di permesso UE slp per i quali potrebbe
essere chiesto il ricongiungimento
(coniuge, figli minori, anche del coniuge, minori affidati al cittadino o al
coniuge, genitori a carico, figli maggiorenni a carico permanentemente
impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per
motivi di salute, da D. Lgs. 3/2007 e 5/2007; nota: verosimilmente, a
condizione di convivenza); nota: verosimilmente, anche se il ricongiungimento
ha avuto luogo successivamente al rilascio del permesso UE slp allo straniero,
a dispetto della soppressione operata dal D. Lgs. 3/2007 del riferimento
esplicito contenuto in art. 30, co. 4 T.U.
á
Note:
o
la richiesta
puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso UE slp, a
dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito
a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR Abruzzo:
non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso UE slp siano
titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR Umbria:
e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno
quinquennale a chiedere il permesso
UE slp per i familiari, che non sono
quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del
soggiorno pregresso) riguarda solo il
richiedente, non i suoi familiari;
nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Emilia,
Trib. Rovereto, Trib. Verona,
Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a
tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base
ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli
altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a
condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo
fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente:
spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro
l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto
diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti
dello Stato; la questione e' affrontata anche da Trib. Verona,
che aferma come il permesso UE slp rilasciato al familiare privo del requisito
di soggiorno quinquennale), TAR Piemonte;
in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot
(il permesso UE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ. Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica
individualmente al familiare)
o
TAR Puglia:
a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE
slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un
momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo
principale, ha diritto al rilascio
del permesso UE slp, senza dover
maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari
o
TAR Umbria:
il familiare rimane esposto al rischio di perdita
del permesso UE slp in caso di perdita
da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o
della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione
legale o di scioglimento del
matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante
matrimonio di comodo)
á
Un permesso UE slp puo' essere rilasciato
ai familiari del titolare di
permesso UE slp rilasciato a "Ex
titolare di Carta blu UE", se soggiornano
legalmente e ininterrottamente nel
territorio dell'Unione europea da
almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono
soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale
permesso; nota: questa disposizione
appare piu' restrittiva di quella
vigente per il familiare di titolare ordinario di permesso UE slp, se
quest'ultima deve essere interpretata nel senso della possibilita' di
rilasciare il permesso UE slp anche al familiare appena ricongiunto
Caso particolare di minore adottato (con
provvedimento straniero) da cittadino italiano o a questi affidato (torna all'indice del capitolo)
á
Al minore
straniero adottato (con
provvedimento straniero) da cittadino
italiano o in affidamento
pre-adottivo a cittadino italiano non
e' rilasciato permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di cittadino italiano
si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore
italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art.
34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, lĠiscrizione al SSN avviene con le
stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano
(richiesti documento dĠidentita' del genitore, stato di famiglia o
autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)
á
Nota: in base ad
art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., il minore adottato (con provvedimento
straniero) da cittadino italiano o a questi affidato dovrebbe essere equiparato
al figlio ai fini del ricongiungimento; in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007,
poi, tale minore dovrebbe godere del diritto di soggiorno, e gli dovrebbe essere
rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea; la Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007 appare
quindi pleonastica
á
Note:
o
il provvedimento
di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto
dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia
della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini
dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983;
benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995,
art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali
in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto
maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del
provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995
e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
in caso di
adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
¤
competente a
decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore
straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui
circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono
stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di
Roma
¤
l'ufficio
consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti
puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983
(informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni
elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il
supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio
consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le
adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al
soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di
adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de
L'Aja ma perfezionata in Italia dopo
lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni
considera il provvedimento straniero come affidamento
preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Dati sui
bambini adottati autorizzati
all'ingresso (da Rapp. Adozioni Internazionali I semestre 2010, Rapp. Adozioni internazionali 2012):
o
numero di
autorizzazioni complessivo: 1.797 (2001), 2.225 (2002), 2.772 (2003), 3.402
(2004), 2.874 (2005), 3.188 (2006), 3.420 (2007), 3.977 (2008), 3.964 (2009),
4.130 (2010), 4.022 (2011), 3.106 (2012)
o
autorizzazioni
all'ingresso nel 2012 per sesso: 1.288 femmine, 1.818 maschi
o
autorizzazioni
all'ingresso nel 2012 per eta': eta' < 1 anno, 111; 1-5 anni, 1.177; 5-10
anni, 1.474; eta' > 10 anni: 344
o
autorizzazioni
all'ingresso nel 2012 per provenienza: Africa 507; America 786; Asia 330;
Europa 1.483; Oceania: 0
o
autorizzazioni
all'ingresso nel 2012 per motivo di abbandono: perdita responsabilita'
genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[91]
1.938; abbandono 756; rinuncia 277; morte 72; altro 63
o
autorizzazioni
all'ingresso nel 2012 per durata del periodo intercorrente tra il conferimento
dell'incarico all'ente alla data di autorizzazione: fino a 12 mesi 768; 12-24
mesi 1.343; 24-36 mesi 468; oltre 36 mesi 527
Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
á
In caso di genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute, di concerto
con Mineconomia, per la determinazione del contributo forfetario per
l'iscrizione al SSN, deve essere stipulata, entro 8 gg dall'ingresso e prima
della presentazione allo Sportello Unico,
una polizza assicurativa senza
scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e
maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!); nelle more della stipula dell'assicurazione il genitore e'
tenuto a corrispondere, anche per prestazioni urgenti o essenziali, l'onere
della prestazione (circ. Minlavoro-salute 24/2/2009); in senso
contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come
fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaĠ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
á
Esonero
dal versamento del contributo di
importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per il rilascio del permesso per (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo valido per distinguere questa categoria dalla precedente
potrebbe essere che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso
avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
á
Circ. Mininterno 2/4/2012: non gode
dell'esonero dal pagamento del contributo il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario
di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)
á
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che
chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati,
idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota:
nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari
a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di
Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
á
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
á
Lo Sportello
unico da' assistenza allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento
per la compilazione dell'istanza di rilascio
del permesso di soggiorno, che e' poi spedita dallo straniero da uno degli uffici postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)
á
Circ. Mininterno 4/4/2008: nei casi in cui l'alloggio di cui e' stata certificata l'idoneita' non coincide con quello di cui il richiedente il ricongiungimento
disponeva al momento della presentazione della richiesta di nulla-osta, il
familiare ricongiunto deve produrre, al momento della richiesta del permesso di
soggiorno, il titolo in base al
quale si dispone dell'alloggio e,
dopo aver ottenuto ottenuto l'iscrizione
anagrafica (da richiedersi entro 20 gg. dalla richiesta di permesso di
soggiorno, in base ad art. 2 L. 1228/1954 e art. 13
DPR 223/1989), il documento che lo dimostri (nota: adempimento non previsto dalla normativa)
á
Trib. Ravenna: l'indennita' di disoccupazione
concorre ad integrare il requisito di reddito a disposizione del nucleo
familiare ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari
á
Lo Sportello
unico verifica lĠesistenza del codice
fiscale per i familiari, ovvero provvede a richiederne il rilascio
allĠAgenzia delle entrate; richiede successivamente lĠannullamento dei codici
fiscali non consegnati nel termine 18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero
conferma lĠavvenuta consegna
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso
di soggiorno,
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida,
ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del
rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non
autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di
mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in
cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per
motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota:
solo quello entrato per ricongiungimento?)
Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari
(torna all'indice del capitolo)
á
Permesso di
soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del familiare
in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento ma comunque < 2 anni
á
Non si applica il limite di 2 anni sulla durata del permesso ai familiari del titolare di permesso
per ricerca scientifica (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE (D. Lgs. 108/2012); nota: il limite si applica, pero',
ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di
durata illimitata
Rinnovo e conversione del permesso per motivi
familiari (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso per
motivi familiari e' rinnovato con
quello del familiare in possesso dei
requisiti per richiedere il ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 4851/2014: l'annullamento del provvedimento negativo in
relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per
richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel
caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo
provvedimento
á
Esonero
dal versamento del contributo di
importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per il rinnovo del permesso per (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
á
Circ. Mininterno 2/4/2012: non gode
dell'esonero dal pagamento del contributo il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
á
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che
chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati,
idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota:
nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari
a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di
Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
á
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
á
Prassi
della questura di Lecco: in fase di
rinnovo del permesso non e' richiesta la presenza dell'infra-14-enne iscritto
nel permesso del genitore in questura, essendo sufficiente che venga prodotta
la foto autenticata dal funzionario comunale (risposta Questura di Lecco); il Comune attester, se richiesto, il consenso
dellĠaltro genitore allĠinserimento del figlio nel permesso soggiorno (da un comunicato Les Cultures)
á
Lo straniero che
abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della
pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa anche
oltre il 65-esimo compleanno (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso
contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne; nota: non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che
entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne
conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, dal
momento che si tratta di un requisito previsto per il solo rilascio del
nulla-osta al ricongiungimento
á
Il permesso per
motivi familiari puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, al di fuori delle quote, previa dimostrazione dei corrispondenti
requisiti per il rinnovo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999)
á
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento o di separazione
o di scioglimento del matrimonio o,
per il figlio che non possa ricevere un permesso UE slp, al compimento dei 18 anni, al familiare straniero
titolare di permesso per motivi familiari il permesso eĠ convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per
studio (in base ai requisiti previsti? nota:
come per il titolare di permesso per affidamento, dovrebbe essere prevista, al
compimento dei 18 anni, ma - da un punto di vista logico - soprattutto in caso
di rottura del legame familiare, anche la possibilitaĠ di rilascio di permesso
per accesso al lavoro –
verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ – o per
esigenze sanitarie o di cura –
verosimilmente, Òmotivi di curaÓ; questa previsione puo' conseguire da
un'interpretazione dell'espressione "straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2", di
cui all'art. 32 co. 1, che includa il minore affidato ai genitori); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: in ogni caso, l'avvio di procedimento di separazione
giudiziale non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso
á
Nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento, che prevede
la detrazione dalle quote dell'anno
successivo in caso di conversione da permesso per studio o formazione in
permesso per lavoro al compimento dei 18 anni, nel senso di consentire tale
detrazione anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo successivamente da studio o formazione a
lavoro
á
Richiesta
la stipula di contratto di soggiorno
ai fini della conversione del
permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico,
attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizione necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in permesso per lavoro
subordinato o autonomo, attesa occupazione e, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani,
che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il
permesso); nello stesso senso, con
applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia (nel senso, pero', della legittimita'
della revoca del permesso quando
emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 390/2015:
o la giurisprudenza amministrativa esclude la tassativita' delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno previste da art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, la preclusione della convertibilita' dovendo trovare fondamento in una esplicita previsione normativa, non rinvenibile in questo caso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 1612/2013)
o
art. 30 co. 5 D.
Lgs. 286/1998 deve ritenersi quindi applicabile a tutte le ipotesi in cui un
permesso di soggiorno per motivi familiari non possa essere rinnovato a tale
titolo (incluso il caso di sopravvenuto venir meno della convivenza per le
ragioni piu' disparate), ma sussistano le condizioni quantomeno per l'esame di
una sua possibilita' di rilascio ad altro titolo
o
art. 5 co. 9 D.
Lgs. 286/1998 valorizza, ai fini della riconduzione ad uno status di
regolarita' della presenza dello straniero in Italia, la condizione sostanziale
della sussistenza dei requisiti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso
previsto dal testo unico; sussiste quindi l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza di conversione presentata (non importa se ritualmente o meno, dal momento che
art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998 non subordina all'istanza dello straniero il
potere/dovere di verifica dell'Amministrazione) sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il permesso
richiesto
á
Note in materia
di scioglimento del vincolo matrimoniale:
o
i coniugi
possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra
quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995,
che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
¤
Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base
della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi
¤
Trib. Milano
(in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
-
l'accordo che
designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi
nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto
dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso
del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti
tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)
-
le parti devono
essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile
(Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la
volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di
causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal
disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995,
che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente
residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex
art. 709 c.p.c.,
che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la
manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia
applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile
2011:
¤
sussiste la
giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale
giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di
divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel
processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo
atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995);
in particolare, la sentenza di divorzio
pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra
due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata
riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995
dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un
semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in uno
Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia,
salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano
pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato
messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con
altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi
sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in
relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
¤
in caso di divorzio consensuale emesso all'estero
da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel
paese, e' possibile procedere alla trascrizione
solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art.
64 L. 218/1995;
in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine
pubblico ed al rispetto dei diritti
di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale;
nello stesso senso, circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia
del divorzio da parte di un'autorita'
straniera diversa da quella giurisdizionale non costituisce motivo
di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese
a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di
divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile
dissoluzione del vincolo coniugale (circ. Mininterno 21/12/2011: e' il caso della disciplina del divorzio entrata in
vigore in Brasile; ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio
brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto
presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura
pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data
dell'atto notarile)
¤
quando sia
accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale,
riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio
sono ammissibili anche quando
l'ordinamento straniero non
richieda, quale presupposto, un preventivo
periodo di separazione
¤
in mancanza di
una legge in materia in Italia, non
e' possibile trascrivere gli atti
stranieri relativi alla esistenza o
allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine
pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto
unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la
donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo
stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale
all'estero, che convalida un atto di
ripudio precedentemente formato;
tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla
valutazione della competente Corte
d'appello ai fini dell'accertamento
della sussistenza dei requisiti
necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67
L. 218/1995;
note:
-
Sent. Corte App. Cagliari: in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio
o una separazione solo se sono manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi
irrinunciabili; in particolare, non
sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della
moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza
tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto, "khola" di
sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito
-
Corte App. Genova: una sentenza di divorzio
del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il
diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido
condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di
divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco
-
Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di
un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta
dall'Ufficiale di stato civile la sentenza
straniera di divorzio tra due cittadini
italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio
richiesto congiuntamente dalle parti)
¤
la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause
ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995)
e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione
(che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova
applicazione art. 67 L. 218/1995
á
Oltre a
quanto previsto in relazione alla
conversione, il permesso per motivi familiari dello straniero che, al
compimento dei 18 anni, risulti a carico del genitore puo' essere rinnovato per la stessa durata di
quello del genitore, purche' il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento (circ. Mininterno 28/3/2008); note:
o
il rinnovo
sembra essere consentito per una volta
sola
o
sembra precluso
il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18
anni, la conversione in permesso ad altro titolo
o
TAR Veneto:
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio
neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine,
dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs.
286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno
sul territorio nazionale
á
TAR Veneto:
ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale
sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto:
tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione; TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana:
la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche
in sede di rinnovo del permesso per motivi
diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; TAR Toscana:
ai fini del rinnovo del permesso in mancanza
dei requisiti di reddito, va tenuta
in considerazione la presenza di figli
minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa)
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo al permesso
di soggiorno:
o
art. 15 co. 1 Direttiva 2003/86/CE dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque
anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati
membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non coniugato
e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo,
indipendente da quello del soggiornante
o
art. 15 co. 3 Direttiva 2003/86/CE dispone che, quando situazioni particolarmente
difficili (ad esempio, nei casi di violenza domestica contro le donne e i
bambini, in alcuni casi di matrimonio forzato, in caso di rischio di
mutilazioni genitali femminili o nel caso in cui l'interessato si troverebbe in
una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare
nel paese di origine) lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un
permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate per ricongiungimento
familiare; gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative
nazionali necessarie a tal fine
Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore
soggiornante in Italia (torna all'indice del capitolo)
á
Il Tribunale per i minorenni puoĠ
autorizzare lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata del familiare del minore soggiornante in
Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di questi, anche
in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U.);
lĠautorizzazione eĠ revocata quando cessano di valere i motivi che lĠhanno
determinata o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia
á
Giurisprudenza:
o
Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in
Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in
presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza
o di circostanze contingenti ed eccezionali
strettamente collegate alla sua salute, potendo
comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile
ed obiettivamente grave che in
considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al
complessivo equilibrio psicofisico deriva
o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo
sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per
se' non di lunga o indeterminabile
durata, e non aventi tendenziale
stabilita', che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e
standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita
del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile
disagio del rimpatrio suo e del suo familiare
o
nello stesso
senso
¤
Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare
pregiudizialmente l'esercizio effettivo
da parte dello straniero della funzione
genitoriale e se la sua interruzione
possa pregiudicare lo sviluppo
psicofisico del minore
¤
Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che
aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del
fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del
minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata
a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni
contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata
su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, derivare al minore,
ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di
convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente
superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata
e la stabilita' della situazione
¤
Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che
aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato
nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale
disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del
processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la
tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il
trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del
danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie
dell'autorizzazione all'ingresso
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico
¤
Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza
di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico
del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato
¤
Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia
di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione
alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico
nei confronti dell'orientamento aperto)
o
Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio
minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per
il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza
di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione
dell'ingresso dell'adulto)
o
Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato
a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese
d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua,
potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e'
quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore; in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che
non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico
del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi
l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3
o
Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere
rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono
del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione
in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in
continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato;
solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore
associato alla separazione; l'autorizzazione
al soggiorno e' rinnovabile, se al
termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione
del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera,
madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile
che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a
seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
o
Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31
co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in
Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di
espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha
intrapreso un proficuo percorso di recupero
o
Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di
straniero espulso in sostituzione
dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi
applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al
ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con
la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave
danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria
o
Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo
di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a
una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due
figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto
scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre
provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa
tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia;
autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie;
nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso
non transitorio (nota: non e' chiaro se
quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da
quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)
o
Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri
illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi
positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la
scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di
allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia
o
Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire
quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una
minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed
avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella
maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la
scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza
della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere),
riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse
privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in
conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse
costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale,
senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli
per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella
maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per
ricettazione e vendita di merce contraffatta (che per altro non incidono sulla
valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi
nellĠambito familiare), dal momento che il diritto del minore ad essere educato
ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'
o
Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando
il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi
endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza
dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce
un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con
conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea
autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel
caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non
poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia
malata; nota: il giudice d'appello
aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il
concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il
piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)
o
Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un
bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in Ucraina,
da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi (si
afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un
miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca
a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per
l'immigrazione; nota: non potendo il
giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla
legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere
sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il
permesso UE slp)
o
Trib. Firenze: autorizzato il soggiorno per entrambi i genitori, per un periodo di
due anni, allo scopo di regolarizzare la propria posizione amministrativa,
sulla base del danno che le figlie minori, con essi conviventi, inserite a
scuola, riporterebbero dal dover lasciare l'Italia o dall'allontanamento anche
di uno solo dei genitori; si prescrive ai genitori di provvedere al
mantenimento delle figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di
idonea attivita' lavorativa; nota:
non rileva negativamente un precedente penale a carico del padre, per reati in
materia di stupefacenti, con pena estinta per esito positivo dell'affidamento
in prova
o
Corte App. Catania: art. 31 co. 3 e' applicabile anche al coniuge della madre del minore,
in base ad una definizione estensiva della definizione di "familiare"
(conforme a sent. Cass. 7472/2008 e Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e, trattandosi di coniuge albanese di cittadina
rumena residente in Italia, a D. Lgs. 30/2007; nota: non si capisce perche' non si sia fatto valere direttamente
il diritto di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007!); nel caso in esame, il grave motivo e' integrato dall'effetto destabilizzante che avrebbe sul
minore l'allontanamento del familiare; si autorizza il soggiorno per due anni,
nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla regolarizzazione della
propria posizione in Italia (nota:
sembra implicitamente ammessa la possibilita'
di conversione del permesso)
á
Al familiare del
minore eĠ rilasciato un permesso di
soggiorno per assistenza minore,
rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i
minorenni (da D. Lgs. 5/2007)
á
Il titolare di
permesso per assistenza minore
rilasciato nei casi previsti dall'art.
31, co. 3 T.U. puo' svolgere attivita'
lavorativa (e, verosimilmente, iscriversi all'elenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR 442/2000,
in base alla parificazione tra lavoratore straniero e lavoratore italiano ex
art. 2, co. 1 T.U.), ma non puo'
convertire il permesso in permesso per lavoro (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2783/2012: non consentita la conversione neanche in permesso
per lavoro autonomo
á
Il permesso per assistenza minore puo' essere convertito in permesso per motivi familiari, in presenza dei
requisiti per il ricongiungimento, ai sensi di art. 30, co. 1, lettera b) o
lettera c) D. Lgs. 286/1998, a seconda che si tratti di matrimonio celebrato in
Italia successivamente all'ingresso (in condizioni di regolarita' di soggiorno)
o di vincolo familiare costituitosi prima dell'ingresso in Italia (circ. Mininterno 24/9/2009; nota: questa distinzione non e' imposta dalla
normativa; per di piu', la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b
potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato maturato un soggiorno di
almeno un anno); nota: Trib. Minorenni Roma sembra prospettare una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, anche se
il riferimento potrebbe essere limitato, nel caso li' esaminato, all'iter per
la coesione familiare (nello stesso senso, Trib. Minorenni Napoli)
á
Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo'
essere rilasciato, in presenza degli
altri requisiti, anche al titolare di permesso per assistenza minore, dal momento che questo tipo di permesso non rientra nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, dato che la sua durata corrisponde a quella stabilita dal
Tribunale per i minorenni per "un periodo di tempo determinato", ma
e' rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione
dell'autorizzazione finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il
primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo
l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; nello stesso senso,
o
TAR Lombardia: al titolare di permesso per assistenza
minore e' rilasciabile, in presenza dei requisiti, il permesso UE slp, dato che questo fatto non e' esplicitamente
escluso dalla legge; nota: la
motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche
al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi
ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il
permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in
permesso per lavoro
o
Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo
determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita'
puo' essere prorogata illimitatamente (nota:
al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile
per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un
periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento
di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale
limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi
stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata
dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE
á
L'iscrizione
obbligatoria al SSN del titolare di
permesso per assistenza minore non
e' stabilita in modo diretto, ma puo'
discendere in modo indiretto in caso di svolgimento di attivita' lavorativa
(consentito da D. Lgs. 5/2007; in questo senso, Nota Minlavoro 16/4/2009) o di iscrizione nell'elenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR 442/2000
á
Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere,
per l'ammissione al gratuito patrocinio,
la titolarita' di un permesso di
soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il
requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio
a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene
tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello
straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
á
In materia di
provvedimenti ex art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998, e' ammesso il ricorso
straordinario per cassazione (Sent. Cass. n. 22216/2006)
Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello
straniero in presenza di familiari (torna
all'indice del capitolo)
á
L'accertamento
del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero
in Italia comportano il diniego del
rilascio o del rinnovo del permesso
di soggiorno o la sua revoca (da D.
Lgs. 5/2007)
á
In caso di
accertamento di violazione del divieto
di ricongiungimento con coniuge o
genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero
regolarmente soggiornante in Italia con
altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a
carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)
á
In caso di
permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che
abbia sposato un cittadino italiano
o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante, si procede alla revoca se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di
convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno
del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Milano:
ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); Ord. Cass. 19893/2010: la cessata convivenza, a seguito di separazione
legale, col coniuge italiano non e' motivo sufficiente per negare il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno, dato che la materia e' disciplinata da art.
12 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007; in senso restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza
formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca,
l'onere della prova gravando sull'interessato)
á
Nota:
l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in
caso di revoca del diritto di soggiorno
motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare,
deve valere la disposizione che fissa un termine
entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi,
non inferiore a 30 gg. dalla
notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il
caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione in esame, con
riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal
combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998,
discende allora l'accompagnamento
immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di
soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario
puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi
a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna revoca
di tale diritto in conseguenza del
presunto abuso
á
Ai fini dell'ingresso
per ricongiungimento familiare (e, quindi, del soggiorno per motivi familiari), i motivi ostativi sono limitati
al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello
Stato o di altro Stato dell'Area Schengen
(da D. Lgs. 5/2007); in questo senso,
Corte App. Bari e Trib. Nola:
non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base
dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata
operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi'
anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al
SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena
interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi
indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di
pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il
diniego del nulla-osta al ricongiungimento); in senso opposto, Sent. Cass. 10880/2010, l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota:
interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri
possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o
alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
á
Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area
Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L.
94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale
á
Ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si
tiene conto dei vincoli familiari e
dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da
D. Lgs. 5/2007)
á
Il provvedimento
di espulsione per ingresso o soggiorno illegale
e' adottato, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto
con familiare in Italia tenendo conto
anche dei vincoli familiari e
dell'esistenza di legami familiari
col paese d'origine (art. 13, co. 2
bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso, Ord. Cass. 12006/2014 e da Sent. Cass. 15362/2015; nota: la
disposizione non prevede esplicitamente l'applicazione della tutela al caso di
espulsione sostitutiva dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi
di art. 16 D. Lgs. 286/1998
o
ai fini
dell'applicazione di art. 13 co. 2 bis D. Lgs. 286/1998 si impone
un'interpretazione di natura estensiva in due direzioni: estendere la
valutazione caso per caso anche al cittadino straniero che abbia legami
familiari nel nostro paese ancorche' non nella posizione di richiedere
formalmente il ricongiungimento familiare, ed equiparare, nell'esame della
situazione soggettiva del cittadino straniero, la vita privata e quella familiare
secondo il paradigma interpretativo dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che non prevede gradazioni o gerarchie tra le due
estrinsecazioni del diritto fondamentale contenuto nella norma e che, peraltro,
la norma stessa induce a considerare con l'espresso richiamo ''all'esistenza
dei legami sociali e culturali con il paese d'origine"
o
ai fini
dell'espulsione, va operato un bilanciamento tra il diritto dell'autorita'
statuale ed il diritto dello straniero alla vita privata e familiare, mancando
di eseguire quella valutazione caso per caso direttamente imposta dall'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da interpretarsi alla luce del divieto di
automatismo valutativo imposto da Direttiva 2008/115/CE e dalla tutela del diritto di cui all'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantita dalla CEDU (l'applicazione del criterio di proporzionalita'
ha portato la CEDU a respingere il ricorso in Sent. CEDU Cherif et al. c. Italia, in base alla pericolosita' dell'espellendo; ad una decisione di segno
opposto, in Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito)
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
abusi e frodi:
¤
non sono ammessi
controlli e ispezioni generali di specifiche categorie di matrimonio, relazione
stabile o adozione
¤
per indicazioni
sulle definizioni di matrimonio fittizio si puo' far riferimento, mutatis mutandis, alla Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sulla applicazione della Direttiva 2004/38/CE
o
valutazione individuale:
¤
nessuno dei
requisiti fissati dalla normativa, preso separatamente, puo' portare
automaticamente a una decisione: ciascuno va considerato come uno degli
elementi pertinenti (punti 66, 87, 88, 99 e 100 Sent. Corte Giust. C-540/03)
¤
esempi di altri
elementi pertinenti sono la natura e la solidita' dei vincoli familiari della
persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, l'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, le condizioni di
vita paese d'origine, l'eta' del minore in questione, il fatto che il familiare
sia nato e/o cresciuto nello Stato membro, i legami economici, culturali o
sociali con lo Stato membro, i familiari a carico, la protezione del matrimonio
e/o del legame familiare
¤
gli Stati membri
sono limitati dal rispetto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di protezione della famiglia e rispetto
della vita familiare, e della giurisprudenza della CEDU e della CGUE: devono
essere individuate tutte le circostanze individuali della fattispecie, e la
ponderazione degli interessi dell'individuo e della societa' deve essere
analoga a quella in casi comparabili; inoltre, l'equilibrio dei pertinenti
interessi dell'individuo e della societa' deve apparire ragionevole e
proporzionato; gli Stati membri dovrebbero indicare esplicitamente i motivi
delle decisioni di rifiuto della domanda
á
Giurisprudenza:
o
Sent. Cons. Stato 3760/2010 (rafforzato ora da Sent. Corte Cost. 202/2013): la tutela dei legami socio-familiari si applica
anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi
familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere il ricorso contro
un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai
esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012 e sent. Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela
in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite
in Italia deve essere, caso mai, piu'
forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio
(che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), TAR Toscana
(secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche
quando si tratti di figlio in
affidamento eterofamiliare), Sent. Cons. Stato 457/2014, e Trib. Forli';
in senso contrario, TAR Campania;
nel senso di dare rilievo anche alla
presenza di familiari non conviventi,
Sent. Cons. Stato 3661/2014; nel senso del rilievo dei legami familiari anche quando non sussistano le
condizioni per chiedere formalmente il ricongiungimento e del pari rilievo, ai sensi di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della tutela
della vita privata, con considerazione dell'inserimento socio-culturale in
Italia e di quello nel paese d'origine, Sent. Cass. 15362/2015
o
Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami
familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero
dei legami sia piu' ampio di quello
contemplato ai fini del ricongiungimento
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e'
richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa
riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del
ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto
titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in
senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato)
o
Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di
altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania:
l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto
all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo
sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
o
Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente
soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere
automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che
sia pendente un giudizio per un tale reato
o
Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998
o
TAR Lombardia: illegittimo per difetto di
motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
o
Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento
socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza
di una pregressa espulsione; nello
stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato
sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero
nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non
ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosita' sociale, ha svolto
attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un
contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e'
sufficiente, ai fini della revoca
del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che
avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento
socio-familiare dello straniero in Italia
o
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio,
TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia: il bilanciamento va effettuato anche
in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita'
del reato e la condotta processuale
dello straniero) e TAR Lazio
(illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di
rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia,
dal momento che tale rigetto non e'
provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); in senso
contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la
condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un
permesso per assistenza del minore), TAR Toscana
(la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare
come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato
commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si
applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari,
non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato
impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo
impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato), TAR Lombardia (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo
fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il
bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia; nota: in realta', l'amministrazione ha
considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi
della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe
dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato), Sent. Cons. Stato 1289/2015 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso se
l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la
minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero sulla
tutela dell'unita' familiare); in senso
parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume
rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); in senso contrario anche
sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro
subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione
relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali
attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi
ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013!)
o
TAR Piemonte:
legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia,
se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota:
anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante
l'inserimento familiare)
o
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche
in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in
ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle
esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari
o
Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di
rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari
in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in
materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo)
se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio
di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato
con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni
dell'unita' familiare
o
Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare
o
TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono
controbilanciare l'eventuale insufficienza
di mezzi di sostentamento; nello
stesso senso, TAR Lazio,
secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in
relazione a uno straniero che abbia familiari
in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore
eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della
natura dei suoi legami socio-familiari
della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
o
Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari
legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i
corrispondenti legami atti, a maggior
ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto
avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha
proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso
o
Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la
considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a
determinare il diniego di rinnovo
o
Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale (nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare!)
o
TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero
precedentemente ricongiuntosi al nucleo
familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad
effettuare una ponderazione complessiva
degli interessi del richiedente al di
la' della mera sussistenza di
condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza
in Italia (incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso;
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa
piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare);
laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o
per l'ordine pubblico, l'interesse
dello straniero, gia' soggiornante
nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante
o
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la
rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di
reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero
o
Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
o
Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima
la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita'
della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto
dell'esistenza di legami familiari
in Italia
o
TAR Veneto:
ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale
sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto:
tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione
o
TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio:
la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche
in sede di rinnovo del permesso per motivi
diversi da quelli familiari ottenuto
successivamente; in senso contrario,
TAR Toscana
o
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato,
sopravvenienze positive, anche
relative al crearsi di vincoli familiari
con figli minori nati in Italia, non
essendo sufficienti a far rimuovere
la valutazione negativa
o
Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un
provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente
motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso
di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla
pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha
omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento
negativo
o
Trib. Genova:
illegittimo il diniego di conversione
del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione
si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di
coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della
coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione,
valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi
familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i
requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il
Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare
potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero
regolarmente soggiornante con l'altro genitore
á
Ai fini del diniego di permesso UE slp motivato da pericolosita'
del richiedente per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, si tiene
conto anche delle condizioni di
inserimento familiare dello
straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte)
á
Nell'adottare un
provvedimento di espulsione a carico
del titolare di permesso UE slp si
tiene conto anche delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e
dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D.
Lgs. 3/2007)
á
La Corte europea dei diritti umani ha
condannato l'Italia (Sent. CEDU 24/3/2009) per l'espulsione
di otto cittadini tunisini, dichiarando tra l'altro ricevibile la richiesta ai
sensi dellĠarticolo 8, a causa della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti
soffrirebbero se tornassero in Tunisia dopo oltre venti anni di soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per
precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e
nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso
senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso
(benche' fosse stata adottata una interim
measure) una bosniaca vissuta per
molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante
avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU
Cherif c. Italia: non vi e'
violazione dell'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza
nella vita familiare della persona, appare proporzionato
alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza
e dellĠordine pubblico e la prevenzione dei reati
á
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di
cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione
quale misura alternativa alla detenzione (nota:
dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda
solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del
soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
Impugnazione dei provvedimenti negativi (torna all'indice del capitolo)
á
Opposizione
(D. Lgs. 150/2011) contro il diniego di nulla-osta
o di visto di ingresso per
ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito, o contro il mancato rilascio del visto nei termini,
davanti al Tribunale in composizione
monocratica del luogo di residenza del ricorrente (in questo senso, TAR Lazio
e TAR Lazio);
il giudice puoĠ ordinare
direttamente il rilascio del visto
di ingresso (in questo senso, Corte App. Venezia); si applica il rito sommario di
cognizione (D. Lgs. 150/2011); atti del procedimento esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa (D. Lgs. 150/2011)
á
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6/10/2011); alle controversie pendenti
in tale data si applicano le disposizioni previgenti
á
Il ricorso non e' soggetto a termine (Trib. Vicenza, Corte App. Catania)
á
Nel procedimento
diretto ad accertare il diritto al ricongiungimento e' escluso il contraddittorio
(Trib. Foggia)
á
Ricorso
contro il diniego di permesso di
soggiorno per motivi familiari,
o contro gli altri provvedimenti
amministrativi in materia di unita'
familiare (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE
slp rilasciato al familiare; TAR Lazio
e TAR Toscana:
inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino:
la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice
ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi
familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di
conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR),
davanti al giudice ordinario (art.
30, co. 6 T.U.); si applica il rito
sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011); atti del procedimento esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa (D. Lgs. 150/2011); Corte App. Venezia: e' ammissibile l'appello
anche contro l'ordinanza di rigetto del
ricorso, a dispetto della lettera di art. 702 quater c.p.c.,
che indicherebbe come appellabile solo l'ordinanza di accoglimento del ricorso
á
Ricorso avverso
il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il
prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica,
se risulta pendente (nota: all'atto
dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un
giudizio in materia di diritto
all'unita' familiare, di cui all'art.
30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di
cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L.
271/2004; nota: vige ancora questa
disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)
á
In materia di
provvedimenti ex art. 31, co. 3, e'
ammesso il ricorso straordinario per cassazione (Sent. Cass. n. 22216/2006); Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs.
286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di
un permesso di soggiorno in base ad
art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via
generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello
stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della
disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello
straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
á
In tutti i
procedimenti relativi al diritto allĠunitaĠ familiare e riguardanti i minori
deve essere preso in considerazione con carattere di prioritaĠ il superiore interesse del minore
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
tutela giurisdizionale:
¤
la
giurisprudenza della CGUE prevede che i mezzi di ricorso effettivo debbano
essere concessi anche contro qualunque altra decisione che limiti i diritti
soggettivi conferiti dalla Direttiva 2003/86/CE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica a tutti i diritti previsti dalla Direttiva 2003/86/CE, incluse le decisioni che limitano il diritto
all'esercizio di un'attivita' lavorativa (art. 14 co. 2 dalla Direttiva 2003/86/CE) o la concessione del permesso di soggiorno autonomo
(art. 15 Direttiva 2003/86/CE)
¤
eventuali
conseguenze della mancata decisione da parte di uno Stato membro in merito alla
domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del termine previsto, siano
esse l'ammissione automatica o l'effettiva impugnazione del rigetto automatico,
devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro
interessato (art. 5 co. 4 Direttiva 2003/86/CE)
¤
la legislazione
nazionale deve garantire una procedura effettiva di riparazione in caso di
mancata decisione amministrativa tramite una procedura di reclamo
amministrativo o, in mancanza di questa, una procedura giudiziaria
¤
la Commissione
UE incoraggia gli Stati membri ad accordare il diritto a proporre impugnativa
tanto al soggiornante quanto al suo familiare o ai suoi familiari al fine di
permettere l'esercizio effettivo di tale diritto
o
interesse superiore del minore:
¤
quando
un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire
se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere
interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della
vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un
armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto
considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche'
il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore
o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il
medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli
Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
¤
punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita
privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere
in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il
minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art.
24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo
Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori
contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la
separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa
e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere
comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
Diritti del titolare di permesso per motivi familiari
(torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di permesso per motivi familiari (come pure il familiare
titolare di permesso UE slp) accede ai servizi
assistenziali
á
Il titolare di
permesso per motivi familiari (come pure, verosimilmante, in base ad art. 9 co.
12 D. Lgs. 286/1998, il familiare titolare di permesso UE slp) eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN; e'
escluso lo straniero che abbia fatto ingresso come genitore a carico ultra-65-enne con nulla-osta rilasciato dopo la data di entrata in vigore del
D. Lgs. 160/2008, dato che per il suo ingresso e' stata richiesta la
disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la
sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con
decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera
b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009; in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010 prevede che, nelle more della determinazione del
contributo forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo
pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva
diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate
anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come
fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaĠ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013); lo straniero che abbia ottenuto un permesso per
motivi familiari in quanto genitore a
carico prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione
obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa anche dopo il 65-esimo compleanno (Nota Minlavoro 4/5/2009; in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne; nota: non dovrebbe esservi dubbio
sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D.
Lgs. 160/2008, quale genitore a carico
infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto
all'iscrizione obbligatoria al SSN,
dal momento che si tratta di un requisito previsto per il solo rilascio del
nulla-osta al ricongiungimento)
á
Al compimento
della maggiore eta', il titolare di
permesso per motivi familiari conserva
l'iscrizione al SSN senza
obbligo di pagamento del contributo anche se converte il titolo del permesso (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)
á
L'iscrizione
obbligatoria al SSN del titolare di
permesso per assistenza minore non
e' stabilita in modo diretto, ma puo'
discendere in modo indiretto in caso di svolgimento di attivita' lavorativa
(in questo senso, Nota Minlavoro 16/4/2009) o di iscrizione nell'elenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR 442/2000
á
Il titolare di
permesso per motivi familiari puoĠ
o
iscriversi a
corsi di studio o di formazione
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione
nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il
rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e
convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla
scadenza (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; nota:
necessaria la stipula del contratto di
soggiorno ai fini della conversione in permesso per lavoro subordinato); TAR Toscana:
insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro autonomo, il
mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma
o
convertire il
permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione
percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota:
la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale,
possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
á
La stipula di contratto di soggiorno in caso di
assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi familiari e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota:
formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione
all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per
lavoro); le parti concludono il contratto
di soggiorno per lavoro direttamente
e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la
comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in permesso per lavoro
subordinato o autonomo, attesa occupazione e, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani,
che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il
permesso); nello stesso senso, con
applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia (nel senso, pero', della legittimita'
della revoca del permesso quando
emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 390/2015:
o
la
giurisprudenza amministrativa esclude la tassativita' delle ipotesi di
conversione del permesso di soggiorno previste da art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998,
la preclusione della convertibilita' dovendo trovare fondamento in una
esplicita previsione normativa, non rinvenibile in questo caso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 1612/2013)
o
art. 30 co. 5 D.
Lgs. 286/1998 deve ritenersi quindi applicabile a tutte le ipotesi in cui un
permesso di soggiorno per motivi familiari non possa essere rinnovato a tale
titolo (incluso il caso di sopravvenuto venir meno della convivenza per le
ragioni piu' disparate), ma sussistano le condizioni quantomeno per l'esame di
una sua possibilita' di rilascio ad altro titolo
o
art. 5 co. 9 D.
Lgs. 286/1998 valorizza, ai fini della riconduzione ad uno status di regolarita'
della presenza dello straniero in Italia, la condizione sostanziale della
sussistenza dei requisiti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso
previsto dal testo unico; sussiste quindi l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza di conversione presentata (non importa se ritualmente o meno, dal momento che
art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998 non subordina all'istanza dello straniero il
potere/dovere di verifica dell'Amministrazione) sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il permesso
richiesto
á
Il titolare di
permesso per assistenza minore
rilasciato nei casi previsti dall'art.
31, co. 3 T.U. puo' svolgere attivita'
lavorativa (e, verosimilmente, iscriversi all'elenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR 442/2000,
in base alla parificazione tra lavoratore straniero e lavoratore italiano ex
art. 2, co. 1 T.U.), ma non puo'
convertire il permesso in permesso per lavoro
(da D. Lgs. 5/2007); puo' convertirlo
pero' in permesso per motivi familiari,
in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, ai sensi di art. 30, co. 1,
lettera b) o lettera c) D. Lgs. 286/1998, a seconda che si tratti di matrimonio
celebrato in Italia successivamente all'ingresso (in condizioni di regolarita'
di soggiorno) o di vincolo familiare costituitosi prima dell'ingresso in Italia
(circ. Mininterno 24/9/2009; nota: questa distinzione non e' imposta dalla
normativa; per di piu', la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b
potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato maturato un soggiorno di
almeno un anno)
á
Ai fini
dell'accesso allo svolgimento di attivita'
lavorativa, il permesso per "adozione" e' equiparato a quello per motivi
familiari (da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti
di eta')
á
Sent. Corte Giust. C-7/10 e C-9/10: art. 7 della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia (sul diritto a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa subordinata
da parte dei familiari di lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato
del lavoro di uno Stato membro) deve essere interpretato nel senso che i
familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di
uno Stato membro possono sempre invocare questa disposizione ove detto lavoratore,
pur mantenendo la cittadinanza turca, abbia acquisito la cittadinanza dello
Stato membro ospitante (verosimilmente, si deve intendere "pur acquisendo
la cittadinanza dello Stato membro ospitante, abbia mantenuto la cittadinanza
turca")
á
Concl. Avv. Gen. C-451/11: il cittadino straniero, che non possieda la
cittadinanza turca ed abbia risieduto per un periodo di almeno 5 anni con il
coniuge lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro, puo' essere
qualificato come "familiare" di un lavoratore turco; il cittadino
straniero, che non possieda la cittadinanza turca, che, in qualita' di
familiare di un lavoratore turco, benefici dei diritti riconosciutigli da art.
7, primo comma, secondo trattino, della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia (sul diritto a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa subordinata
da parte dei familiari di lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del
lavoro di uno Stato membro), non perde il beneficio di tali diritti per effetto
del divorzio da detto lavoratore turco la cui sentenza sia stata pronunciata in
data successiva all'acquisizione dei diritti medesimi
Diritti del familiare del titolare di protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
á
I familiari del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno
individualmente diritto allo status godono
degli stessi diritti riconosciuti al titolare
dello status (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle
definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori
e minori affidati a carico del
richiedente, purche' presenti sul
territorio in connessione con la richesta di protezione internazionale e
appartenenti a un nucleo familiare
costituitosi prima dell'arrivo in Italia; risulta pero'
difficile immaginare che possano ricevere un trattamento differente i figli minori nati successivamente all'ingresso in Italia o gli altri familiari
entrati a seguito di ricongiungimento;
art. 23, co. 5 Direttiva 2011/95/UE consente l'estensione dei diritti anche ai familiari
entrati con successivo ricongiungimento), salvo che sussista per tale familiare
una delle cause di esclusione dallo
status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente,
solo quelle relative ai comportamenti illeciti (vedi Note qui sotto):
o
sussistono
fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave, nel territorio italiano o
all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
¤
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni
unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
o
sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce
un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati
di cui all'art. 407, co. 2, lettera
a), c.p.p.
á
Note:
o
il riferimento a
tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche'
penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di
cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o
assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi
dall'ACNUR)
o
il riferimento
alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2011/95/UE, che menziona solo le cause di esclusione (benche'
sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni
di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono
motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto
di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento
risulterebbe essere, in caso di interpretazione rigida, la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Detrazioni fiscali (torna
all'indice del capitolo)
á
Ai fini delle detrazioni per familiari
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di
tali familiari e' dimostrata da certificazione
rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano
sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero
da documentazione validamente
formata dal Paese d'origine ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta
e asseverata come conforme
all'originale dal consolato italiano
(Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006
dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la
situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e verosimilmente, altri familiari
a carico) residenti in Italia, e'
sufficiente la certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti
l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di
art. 1, co. 1328 L. 296/2006)
o
per coniuge residente in Italia,
sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della
trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia
delle entrate segnalata da articolo)
á
Note:
o
a seguito delle
modifiche apportate da art. 15 L. 183/2011
all'art. 40 DPR 445/2000,
dovrebbe essere richiesta, in luogo
dello stato di famiglia, solo una dichiarazione sostitutiva, dal momento
che l'uso di certificazione
rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione
e con i gestori di pubblici servizi
o
traduzioni o
certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate
dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il
documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con
legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un
interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010, che smentisce
una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia
(torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla
quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011:
o
al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza
riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995);
se il rifugiato e' domiciliato o residente in
Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato
civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione
del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese
dagli sposi
o
non
possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni,
rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, salvo che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la
sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la
legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni in contrasto con
l'ordine pubblico italiano (ad
esempio, la mancata adesione di un
nubendo alla religione dellĠaltro); nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
nozze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari
(per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla
presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio,
previsto invece per il rifugiato;
tale disparita' appare ingiustificata, stante
l'assimilabilita' delle due situazioni; negare
le pubblicazioni di matrimonio per
la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario
ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad esempio, l'appartenenza dell'altro
sposo a una determinata religione;
da circ. Mininterno 11/9/2007), e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si
tiene conto di tali condizioni; nello
stesso senso, Trib. Treviso, Trib. Piacenza, Trib. Macerata
o
i nubendi
possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in
assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)
á
Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso
dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere
alle pubblicazioni
á
Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013
sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,
o
Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione
di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella
parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere
l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria
legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo,
potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato
rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali
contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico,
disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995
o
l'atto di
"nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una
forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve
trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al
contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto
fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi
puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito
richiesto ed e' necessario e sufficiente
che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di
ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate
á
Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio
in Italia deve esibire, al posto del
nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale
(esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla
Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota:
queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante
l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile
presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010
á
Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono
rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di
quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello
contenuto nell'allegato
alla circolare
á
Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria,
fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle
certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa
locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle
Rappresentanze consolari britanniche in Italia
á
Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi
che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese,
inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato
in Danimarca; su tale documento verr apposta l'apostille, come previsto dalla
convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici
á
La L. 94/2009
aveva modificato art. 116 c.c.
imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio
dello straniero in Italia, anche la
presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa
modifica, due sentenze
o
Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a
sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma
tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita'
e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni
di soggiorno irregolare)
o
Sent. Corte
Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero
viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti
inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben
potendosi adottare altre disposizioni
meno drastiche per contrastare i matrimoni
di comodo
¤
dalle
restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione
dei diritti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente
soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.
¤
e' violato
l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost.,
in base al quale la potesta' legislativa
deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza
della CEDU, a condizione che tali
norme e la loro interpretazione non
sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte
Cost. 348/2007 e Sent. Corte
Cost. 349/2007)
á
Trib. Brescia: illegittima l'imposizione,
con ordinanza sindacale del Sindaco di Chiari, dell'esibizione del permesso
di soggiorno ai fini delle pubblicazioni
matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi
applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed
essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c.
(confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato
civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato
civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il
Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive
ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione,
contenuta nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno
straniero illegalmente soggiornante (nota:
il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i
diritti dellĠUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i
matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al
ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su
Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo
sociale
á
Il sindaco di
Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e
ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e'
stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il
matrimonio (da articolo Repubblica)
á
Una cittadina
straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata
all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva
accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
á
Lo Stato e'
stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si
rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare
le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che
lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu
notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)
á
TAR Lazio: e'
irragionevole ritenere che una richiesta di visto di ingresso per turismo finalizzato a contrarre matrimonio con un italiano dissimuli un tentativo di
immigrazione clandestina (citato in Permesso di soggiorno 6/2003)
á
Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo per il mancato
ottemperamento dell'ordine di
allontanamento impartito dal questore,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore
á
Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un
cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare
il territorio nazionale entro 15 giorni; in
senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, dato che altrimenti si
favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace
ex post e per fatto sopravvenuto, in
mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo
á
Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina
italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento
dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione
della serieta' di intenti), non commette
il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso
dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)
o
il comportamento
dell'autorita' di pubblica sicurezza
che si presenti sul luogo dove sta per
essere celebrato il matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante
e un italiano, e che prelevi ed espella
lo straniero prima della celebrazione del matrimonio ha carattere
oggettivamente discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello
straniero a celebrare il matrimonio
o
non vale a
giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la
regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse
pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge
o
riconosciuto ai
ricorrenti il diritto al risarcimento
del danno, anche di natura morale e non patrimoniale, anche in ragione sia
del carattere plateale dell'intervento degli agenti di polizia e dell'eco che
la vicenda ha avuto sulla stampa, che ha infondatamente alluso ad un matrimonio
fittizio diretto ad eludere l'espulsione del nubendo straniero
o
Questura di
Firenze e Mininterno condannati al pagamento delle spese legali e al
risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1.500 per ciascuno dei
coniugi, nonche', a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese del
viaggio aereo sostenute dalla cittadina italiana per recarsi in Siria e li'
contrarre matrimonio con il nubendo straniero che vi era stato espulso
á
Celebrazione
del matrimonio davanti all'autorita'
consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e
un non cittadino
o
la celebrazione
del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino
che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono
effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o
in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso
di matrimonio contratto all'estero
dinanzi alle autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la
Convenzione di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato
contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla
legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato
di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre
matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o
la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare
di residenza degli sposi e' trasmessa
direttamente dall'ufficio consolare
celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine
delle pubblicazioni o dispensare
dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia;
l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e'
effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo
dell'ufficio consolare puo' ammettere
al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se
ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di
matrimonio in imminente pericolo di vita,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 c.c.
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli
sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio
consolare; il matrimonio per procura non
puo' essere celebrato se lo sposo
assente risiede in Italia
á
E' possibile trascrivere nei registri relativi agli
atti di matrimonio quelli celebrati in
Italia presso i consolati stranieri
fra cittadini stranieri (purche' il
matrimonio non contrasti con l'ordine
pubblico italiano; da Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010) quando sia stata
stipulata una convenzione consolare
tra l'Italia e lo Stato straniero che permette al console
di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito
alla Convenzione dellĠAja 12/6/1902
(ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile) per
regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000;
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011); la trascrizione e' effettuata ai sensi di art. 63 DPR 396/2000,
in regime di trascrizione ordinaria,
che comporta la validita' di quel matrimonio e le successive integrazioni
e i futuri aggiornamenti in Italia
á
Il matrimonio
celebrato tra cittadini stranieri
davanti all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia in mancanza di convenzioni che ne
consentano la trascrizione in regime ordinario puo' essere trascritto ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
col solo fine di permettere la riproduzione
dell'atto straniero, senza
possibilita' di successivi aggiornamenti
e annotazioni; fanno eccezione le annotazioni degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, di cui alla circ. Mininterno 3/8/2011 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012)
á
Il matrimonio di
un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero e' privo di validita' per l'ordinamento
italiano, in quanto celebrato in violazione del principio della sovranita'
territoriale (art. 6 della Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L.
523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile): non puo' essere trascritto
nei registri di stato civile ne' registrato in anagrafe
á
Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile
in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale dello Stato estero (art. 28 L. 218/1995),
non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti,
quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine
pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non
e' invece trascrivibile il
matrimonio, contratto all'estero dal
cittadino italiano, che sia
concretamente in contrasto con l'ordine
pubblico, come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro
matrimonio sciolto per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Non puo'
essere trascritto il matrimonio tra
un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando
uno od entrambi i nubendi avevano meno
di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al
momento della celebrazione e' compresa tra
16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il
matrimonio e' trascrivibile quando
la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
ai fini del
rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che
intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi
aderenti alla Convenzione di Monaco
5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun
Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere
alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede
l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino
italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale
dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di
verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la
cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di
effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio
da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
á
Circ. Mininterno 13/10/2011 (che si allinea a Trib. Treviso): in alcuni paesi (es.: Marocco), l'atto di riconoscimento del
matrimonio a fini civili non contiene l'espresso accertamento della volonta' degli sposi di unirsi in
matrimonio (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012: la cosa non si applica alle situazioni in cui entrambi gli sposi partecipino alla
celebrazione, cosi' effettuando una manifestazione
di volonta'), ma si configura come atto di accertamento della sussistenza
del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate da uno solo dei coniugi, e confermate da
testimoni, o da soli testimoni; ai
sensi di art. 28 L. 218/1995,
il matrimonio e' valido se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o
dalla legge nazionale di almeno uno dei
coniugi o dalla legge del luogo di comune residenza al momento della celebrazione; la trascrizione, che ha solo carattere dichiarativo, e non
costitutivo, del vincolo, puo' essere
effettuata anche se la forma utilizzata e' diversa da quella interna; resta
tuttavia necessario verificare che,
nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto
volontariamente da entrambi i coniugi, quale requisito per la
configurabilita' giuridica del matrimonio; la trascrizione e' pertanto condizionata alla presentazione di istanza scritta da parte di entrambi i coniugi (anche tramite delega), con implicita conferma della
sussistenza della volonta' di entrambi in relazione al vincolo precedentemente
contratto
á
Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di
Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico,
l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato
civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati
a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo
dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi
all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai
fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni
rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e'
parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue,
che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione
Convenzione di Istanbul (torna
all'indice del capitolo)
á
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia con L. 77/2013):
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i
matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o
sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per
la vittima (art. 32)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il
comportamento intenzionale di chi commette o e' complice di atti di violenza
psicologica (art. 33), atti persecutori (art. 34), atti di violenza fisica nei
confronti di un'altra persona (art. 35), atti sessuali non consensuali (art.
36), aborti o sterilizzazioni praticati senza il consenso informato della donna
(art. 39)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare
l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre
matrimonio (art. 37 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il
fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul
territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo
scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (art. 37 co. 2)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire
penalmente le mutilzioni genitali femminili (art. 38)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei
procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di
violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, la cultura,
gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto
"onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali
atti; rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la
vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o
tradizionali riguardanti un comportamento appropriato (art. 42 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che,
qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di
violenza, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale di tale
persona per gli atti commessi (art. 42 co. 2)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la
giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della
Convenzione, in particolare quando il reato e' commesso sul loro territorio o
da uno loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul
loro territorio (art. 44 co. 1)
o
le Parti
adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per
determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla
Convenzione quando il reato e' commesso contro un loro cittadino o contro una
persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (art. 44 co.
2)
o
per perseguire i
reati di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili,
aborto o sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure
legislative o di altro tipo necessarie perche' la loro competenza non sia
subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul
territorio in cui sono stati commessi (art. 44 co. 3)
o
per perseguire i
reati di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili,
aborto o sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure
legislative o di altro tipo necessarie perche' la loro competenza in relazione
a fatti commessi da uno loro cittadino o da una persona avente la propria
residenza abituale sul loro territorio non sia subordinata alla condizione che
il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia
della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e'
stato commesso il reato (art. 44 co. 4)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione, nei casi
in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa
essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalita'
(art. 44 co. 5)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente
alla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive, che tengano conto della loro gravita', incluse eventualmente pene
che possono comportare l'estradizione (art. 45 co. 1)
o
le Parti possono
adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali la privazione
della patria podesta', se lĠinteresse superiore del bambino, che puo'
comprendere la sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun
altro modo (art. 45 co. 2)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per prevedere la possibilit di prendere in
considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne
definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati
previsti in base alla Convenzione (art. 47)
o
le Parti si
accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati di violenza
fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili,
aborto o sterilizzazione non consensuali non dipendano interamente da una
segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato e' stato
commesso in parte o in totalita' sul loro territorio, e che il procedimento
possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la
denuncia (art. 55)
o
le Parti
adottano le misure necessarie a garantire che le vittime, il cui status di
residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro
diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del
matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un
titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o
della relazione (art. 59 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate
perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del
partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di
chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
o
le Parti rilasciano
un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente
ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro
situazione personale o per la loro collaborazione con le autorita' competenti
nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di
contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di
residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale
status (art. 59 co. 4)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne
basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo
a una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)
o
le Parti si
accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno
dei motivi della Convenzione di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore
di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai
richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti
pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili
al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate
sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, anche in
materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione
internazionale (art. 60 co. 3)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del
principio di non refoulement (art. 61
co. 1)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza
contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status
o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso
un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere
esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti
(art. 61 co. 2)
o
le Parti
cooperano al fine di prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di
violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, proteggere
e assistere le vittime, condurre indagini o procedere penalmente per i reati
previsti sulla base della Convenzione, applicare le pertinenti sentenze civili
e penali pronunciate dalle autorita' giudiziarie delle Parti, incluse le
ordinanze di protezione (art. 62 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che le vittime di un reato
determinato ai sensi della Convenzione e commesso sul territorio di una Parte
diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le
autorita' competenti del loro Stato di residenza (art. 62 co. 2)
o
le Parti si
sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di
assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, al fine di
facilitare la protezione delle vittime (art. 62 co. 4)
o
quando una Parte
ha seri motivi di ritenere che una persona possa essere esposta in modo
immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui la Convenzione
si occupa sul territorio di un'altra Parte, essa e' incoraggiata a trasmettere
immediatamente le informazioni di cui e' in possesso allĠaltra Parte, al fine
di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate (art. 63); la
Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito
finale dell'azione intrapresa, inclusa qualsiasi circostanza che renda
impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo
significativo (art. 64 co. 1)
o
la Convenzione
entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo
di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno 8 Stati membri del
Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla
Convenzione, mediante ratifica, accettazione o approvazione (art. 75)
á
Art. 2 L. 77/2013:
piena esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e' data a partire dalla sua data di entrata in
vigore
Comunicazione della Commissione UE sugli orientamenti
per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE (torna
all'indice del capitolo)
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
definizione di familiare a carico: i criteri
utilizzati dalla Corte di Gustizia dell'Unione europea per valutare la
dipendenza nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE possono, mutatis
mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri
per valutare la natura e la durata della dipendenza dell'interessato nel
contesto della Direttiva 2003/86/CE
o
ricongiungimento dei genitori a carico: la condizione e' soddisfatta se nessun altro
familiare nel paese d'origine fornisce, per legge o di fatto, sostegno
all'interessato, nessun altro potendo quindi sostituire il soggiornante o il
suo coniuge nei doveri di assistenza quotidiana; nota: anche se i motivi per cui gli altri eventuali familiari non sono
in grado di provvedere sono diversi dai motivi di salute
o
ricongiungimento del coniuge:
¤
la definizione
di un'eta' minima puo' essere utilizzata solo per assicurare una migliore
integrazione ed evitare i matrimoni forzati
¤
se uno Stato
membro impone un'eta' minima, deve comunque essere effettuata una valutazione,
caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti della singola domanda; il
livello minimo di eta' puo' servire da riferimento, ma non puo' essere usato
come soglia generale al di sotto della quale tutte le domande sono respinte
sistematicamente, a prescindere dall'esame concreto della situazione del
richiedente (Sent. Corte Giust. C-578/08)
¤
se dalla
valutazione individuale risulta che la giustificazione relativa al garantire
una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, non e' applicabile,
gli Stati membri devono prevedere un'eccezione e di conseguenza permettere il
ricongiungimento familiare nei casi in cui la condizione dell'et minima non
soddisfatta (ad esempio, quando risulta chiaro dalla valutazione individuale
che non vi e' abuso, come nel caso di un figlio comune)
¤
la condizione
dell'eta' minima deve essere soddisfatta al momento dell'effettivo
ricongiungimento familiare e non al momento della presentazione della domanda
o
disponibilita' di alloggio:
¤
i criteri
relativi alla dimensione o alle norme sanitarie e di sicurezza non possono
essere piu' severi di quelli relativi a un'abitazione situata nella stessa
regione e destinata a una famiglia paragonabile dal punto di vista del numero
delle persone e della situazione sociale
¤
un contratto di
acquisto o di locazione puo' servire da prova; un contratto di locazione di durata
limitata puo' essere ritenuto insufficiente; qualora pero' il periodo di attesa
e i tempi di esame della domanda siano lunghi, esigere che la condizione di un
contratto di lunga durata sia soddisfatta al momento della presentazione della
domanda puo' essere sproporzionato
o
disponibilita' di risorse:
¤
il precedente
accesso a determinate somme per un certo periodo di tempo puo' sicuramente
costituire un elemento di prova, ma non deve essere imposto come condizione
¤
le risorse
risorse possono consistere in redditi da lavoro dipendente, ma anche in altri
mezzi, quali redditi da lavoro autonomo, mezzi privati a disposizione del
soggiornante, pagamenti basati su diritti maturati mediante contributi
precedenti del soggiornante o del familiare (ad esempio, pensioni di anzianita'
o invalidita').
¤
il riferimento
al "ricorrere al sistema di assistenza sociale" non consente ad uno
Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che
dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se
stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito,
potra' nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di
sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali
accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di
sostegno del reddito (Sent. Corte Giust. C-578/08)
¤
una domanda non
puo' essere respinta per il solo motivo che le risorse del richiedente non
raggiungono l'importo di riferimento, dovendosi invece effettuare una
valutazione individuale di tutti gli elementi del caso di specie
o
rilascio
dei visti di ingresso: in
circostanze eccezionali (ad esempio, il collasso di uno Stato o un paese con
rischi di sicurezza interna elevati), gli Stati membri sono invitati ad
accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale
della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un
viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilita' di ottenere
il visto all'arrivo nello Stato membro
o
permesso di soggiorno:
¤
art. 15 co. 1 Direttiva 2003/86/CE dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque
anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli
Stati membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non
coniugato e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo,
indipendente da quello del soggiornante
¤
art. 15 co. 3 Direttiva 2003/86/CE dispone che, quando situazioni particolarmente
difficili (ad esempio, nei casi di violenza domestica contro le donne e i
bambini, in alcuni casi di matrimonio forzato, in caso di rischio di
mutilazioni genitali femminili o nel caso in cui l'interessato si troverebbe in
una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare
nel paese di origine) lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un
permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate per ricongiungimento
familiare; gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative
nazionali necessarie a tal fine
o
familiari di rifugiati:
¤
art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il
ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano
a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la
discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede
nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri
familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in
considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che
sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido,
anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo;
l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza
¤
art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che
l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto
della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener
"conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali
vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere
valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un
certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme
chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali
"altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti,
i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste
dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova,
quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali
(come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti
specifici
¤
la valutazione
individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal
richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti,
tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo
status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene
che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se
esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame
del DNA come ultima ratio (tenendo
presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la
condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione;
inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi
accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli
ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi
esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati
¤
Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai
rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami;
tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al
punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti
dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE
ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano
tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a
sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato
sul rifugiato o sui suoi familiari
¤
nei casi in cui
ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di
viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono
incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi
dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in
conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio
di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto
all'arrivo nello Stato membro
o
familiari
di beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea (nota: queste considerazioni
dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria): in ogni
caso, anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto
dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti a rispettare artt. 8
e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
o
interesse superiore del minore:
¤
quando
un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire
se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere
interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della
vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un
armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto
considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche'
il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore
o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il
medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli
Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
¤
punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita
privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere
in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il
minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art.
24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo
Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori
contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la
separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa
e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere
comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
o
abusi e frodi:
¤
non sono ammessi
controlli e ispezioni generali di specifiche categorie di matrimonio, relazione
stabile o adozione
¤
per indicazioni
sulle definizioni di matrimonio fittizio si puo' far riferimento, mutatis mutandis, alla Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sulla applicazione della Direttiva 2004/38/CE
o
valutazione individuale:
¤
nessuno dei
requisiti fissati dalla normativa, preso separatamente, puo' portare
automaticamente a una decisione: ciascuno va considerato come uno degli
elementi pertinenti (punti 66, 87, 88, 99 e 100 Sent. Corte Giust. C-540/03)
¤
esempi di altri
elementi pertinenti sono la natura e la solidita' dei vincoli familiari della
persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, l'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, le condizioni di
vita paese d'origine, l'eta' del minore in questione, il fatto che il familiare
sia nato e/o cresciuto nello Stato membro, i legami economici, culturali o
sociali con lo Stato membro, i familiari a carico, la protezione del matrimonio
e/o del legame familiare
¤
gli Stati membri
sono limitati dal rispetto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di protezione della famiglia e rispetto
della vita familiare, e della giurisprudenza della CEDU e della CGUE: devono
essere individuate tutte le circostanze individuali della fattispecie, e la
ponderazione degli interessi dell'individuo e della societa' deve essere
analoga a quella in casi comparabili; inoltre, l'equilibrio dei pertinenti
interessi dell'individuo e della societa' deve apparire ragionevole e
proporzionato; gli Stati membri dovrebbero indicare esplicitamente i motivi
delle decisioni di rifiuto della domanda
o
tutela giurisdizionale:
¤
la
giurisprudenza della CGUE prevede che i mezzi di ricorso effettivo debbano
essere concessi anche contro qualunque altra decisione che limiti i diritti
soggettivi conferiti dalla Direttiva 2003/86/CE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica a tutti i diritti previsti dalla Direttiva 2003/86/CE, incluse le decisioni che limitano il diritto
all'esercizio di un'attivita' lavorativa (art. 14 co. 2 dalla Direttiva 2003/86/CE) o la concessione del permesso di soggiorno autonomo
(art. 15 Direttiva 2003/86/CE)
¤
eventuali
conseguenze della mancata decisione da parte di uno Stato membro in merito alla
domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del termine previsto, siano
esse l'ammissione automatica o l'effettiva impugnazione del rigetto automatico,
devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro
interessato (art. 5 co. 4 Direttiva 2003/86/CE)
¤
la legislazione
nazionale deve garantire una procedura effettiva di riparazione in caso di
mancata decisione amministrativa tramite una procedura di reclamo
amministrativo o, in mancanza di questa, una procedura giudiziaria
¤
la Commissione
UE incoraggia gli Stati membri ad accordare il diritto a proporre impugnativa
tanto al soggiornante quanto al suo familiare o ai suoi familiari al fine di
permettere l'esercizio effettivo di tale diritto
Diritto all'unita' familiare del cittadino
comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
In relazione al
cittadino comunitario che eserciti
il diritto di soggiorno, hanno diritto
di ingresso e di soggiorno (per periodi di durata non superiore a 3 mesi o
superiore a 3 mesi, a seconda del corrispondente diritto di soggiorno del
cittadino comunitario) i seguenti familiari:
o
il coniuge, a prescindere dalla convivenza
(circ. Mininterno 2/2/2010); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto); note:
¤
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino
comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto
"coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione
di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata
come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa
del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento
ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1
D. Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il
diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando
un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per
invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti
del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della
Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio,
tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo",
menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei
matrimoni poligami
-
il diritto
fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di
coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e
nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto
della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
¤
La questura di
Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno
al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in
un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a
un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso
sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia,
Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono
casi di matrimonio con casi di unione registrata)
¤
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile
omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della
famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare,
quale diritto fondamentale della persona); nello
stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
¤
Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione
del convivente di fatto dal novero dei
familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); in senso
opposto, TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico
¤
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
-
nel senso della
progressiva rimozione delle
discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti
possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente
sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di
adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto
previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
-
nel senso
della eliminazione delle discriminazioni,
nei casi in cui alla coppia dello
stesso sesso sia precluso il matrimonio,
Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a
un lavoratore dipendente unito in un patto
civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo
straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro
matrimonio) se la normativa
nazionale non consente alle persone
del medesimo sesso di sposarsi,
allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali
benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un
lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del
patto civile)
-
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile
per l'esistenza di un matrimonio;
non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello
stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
-
tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne
segue che il diritto a contrarre
matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale
(che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere
data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra
nella nozione di vita familiare (ai
fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo
in quella di vita privata
-
conseguenze: i
membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il
matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero,
hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche
situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato
dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non
per la sua inesistenza o per la sua
invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di
matrimonio, qualsiasi effetto
giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di
produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della
trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato
nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995,
dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi
trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
-
coerentemente
con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello
stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione
abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita'
formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato
civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente
rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995
("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio") e art. 15 c.c.
("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando
un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici
nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.:
l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio"); nota:
questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di
cittadinanza italiana
-
ove risultino
adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello
stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero,
e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al
Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione,
ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che,
in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli
atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art.
21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000,
la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la
trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non
costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo
quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo
riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento
prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della
conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere
caducatorio del Prefetto)
-
si invitano i
prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a
porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla
regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
¤
TAR Lazio:
annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha
annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni
celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima
nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali
matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio,
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del
difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in
materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi,
non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche'
una trascrizione nel registro degli
atti di matrimonio puo' quindi essere espunta
e/o rettificata solo in forza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato
civile); nota: in relazione alla
presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli
effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs.
30/2007
¤
Trib. Pesaro:
si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
¤
Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra
due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla
rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina,
ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente
alla celebrazione del matrimonio
¤
Trib. Rimini:
le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di
transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata
donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
-
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza
passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
-
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale
dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo
esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio
dello Stato
-
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
-
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
-
illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i
diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal
legislatore
-
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
¤
la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso
biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio
orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come
"the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
o
il partner che
abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione
di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla
legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte App. Milano: benefici previsti per le unioni di fatto equiparabili a quelle
scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di
convivenza more uxorio, devono essere
riconosciuti anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste
il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare
propriamente intesa; TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non
conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia,
viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in
combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare)
o
i discendenti del cittadino o del coniuge
o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a
prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del
cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:
¤
in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta',
titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata
assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano
sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche
dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di
uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno
nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza,
ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni
siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei
diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea (nello stesso
senso, Concl. Avv. Gen. C-86/12 e, sia pure con accento diverso, Sent. Corte Giust. C-86/12, che escludono si possa adottare una decisione tale
da obbligare i minori comunitari a lasciare il territorio dell'Unione nel suo
insieme); Trib. Roma:
disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a
uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
¤
Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di
stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita'
di un bambino anglo-italiano alla madre
surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di
ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione
(che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le
relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
á
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari
ascendenti e discendenti diretti include
le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di
soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente
recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento
preadottivo conforme alla L. 184/1983
(escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in base alla
Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona,
che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti
temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non
equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di
filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi
costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce
effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un
portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal
diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare
la funzione di protezione del fanciullo, e' assimilabile all'affidamento
previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione
dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio
di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso
dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di
Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con
affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze; nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della
applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs.
286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in
base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al
ricongiungimento del minore affidato con Kafalah)
á
Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013:
o
principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta
all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare,
richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di
kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso
sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano
che debba essere da questi personalmente assistito"
o
un'interpretazione
delle norme di D. Lgs. 30/2007 che escludesse in via assoluta la possibilita'
per il cittadino italiano di ottenere il ricongiungimento con minore straniero
affidatogli con provvedimento di kafalah farebbe sorgere il sospetto di
illegittimita' costituzionale, per via della disparita' di trattamento nei
confronti dei minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici,
aggravata da analoga disparita' in danno dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini stranieri (ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i
minori affidati in kafalah)
o
la definizione
normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente
in Italia puo' chiedere il ricongiungimento contenuta negli artt. 2 e 3 D. Lgs.
30/2007 non consente l'applicazione analogica a casi non previsti (non si
tratta di colmare un vuoto legislativo), ma e' certamente possibile
l'interpretazione estensiva dell'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 (la
legge dice esplicitamente meno di quanto intenda dire), specialmente quando sia
l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle
norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione europea
o
il principio
della tutela dell'interesse prevalente del minore fa escludere che possa avere rilievo nel nostro ordinamento un
affidamento derivante da una kafalah
esclusivamente convenzionale,
fondata cioe' su un accordo tra adulti, sia pure omologato, senza che
l'idoneita' dell'affidatario sia stata previamente oggetto di valutazione da
parte di un'autorita' giudiziaria o da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero affidi
la cura del minore bisognoso; nello
stesso senso, Sent. Cass. 6204/2014 rimette la causa alla Corte d'Appello di Ancona,
perche' questa provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati
dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta
all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello che pone, quale
alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah,
l'adozione di un provvedimento da parte di un'istituzione pubblica alla quale
l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso
o
il
soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 3 co. 2 lettera a) D.
Lgs. 30/2007 garantisce che non sussistano intenti elusivi della disciplina
dell'adozione internazionale da parte del cittadino affidatario; il
provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto ricongiungimento con il
cittadino italiano, vale solo a giustificare l'attivita' di cura del minore,
con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola
rappresentanza legale
o
note:
¤
la sentenza
ritiene che l'inclusione del minore affidato tra i familiari considerati da
art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 e' in linea con la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui, in caso di affidamento temporaneo, il
diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; la
Comunicazione invece prende in esame l'inclusione della categoria tra i
familiari aventi diritto di soggiorno
¤
si ribadisce che
la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda
solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono
essere ricongiunti; nota:
interpretazione totalmente infondata!
á
Sent. Cass. 1843/2015 (come Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e Sent. Cass. 6204/2014 per l'ingresso di minore straniero affidato con
kafalah omologata dal giudice all'italiano):
o
il provvedimento
di kafalah (che origina proprio dal
divieto di adozione in ambito islamico) non rientra nella sfera dei
provvedimenti di adozione, e puo' essere riconosciuto in Italia senza
riferimento alle norme che regolano l'adozione intrenazionale
o
la Convenzione
dell'Aja 19/10/1996 include la kafalah tra i provvedimenti che possono essere
adottati a protezione del minore e indica i principi cui conformarsi per il riconoscimento
degli effetti di tale istituto negli altri ordinamenti
o
il fatto che
l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione (l'ha firmata nel 2003 in
base alla Decisione 2003/93/CE del Consiglio ed e' tenuta a ratificarla in base
alla Decisione 2008/431/CE) non la esime dall'applicarla
o
la kafalah non
e' contraria con l'ordine pubblico, dal momento che, a condizione che vi sia un
controllo pubblico sulla compatibilita' della scelta fatta con l'interesse
superiore del minore, non si pone in conflitto con questo
o
appare illogica
l'interpretazione di una norma (nel caso, sul ricongiungimento) che discrimini
negativamente il cittadino italiano rispetto allo straniero
o
non discendendo
dalla kafalah gli stessi effetti che discendono dall'adozione, non si puo'
ritenere la prima un possibile strumento di elusione della disciplina che
regola l'adozione internazionale
o
sarebbe
discriminatorio precludere il diritto a dare assistenza a un minore (o limitare
gli effetti del provvedimento di kafalah) al musulmano che abbia acquisito la
cittadinanza italiana (e che non puo' dar luogo ad adozione)
o
non e' rilevante
il carattere discriminatorio dell'istituto della kafalah, preclusa al non
musulmano; non sarebbe comunque accettabile un atteggiamento ritorsivo da parte
dell'ordnamento italiano
o
anche la kafalah
negoziale, che non richiede la sussistenza dello stato di abbandono del minore,
puo' costituire un provvedimento conforme al superiore interesse del minore, e
l'autorita' che la omologa effettua una valutazione di tale conformita'
á
Ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che
abbia previamente soggiornato
legalmente in altro Stato membro
prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui
si e' costituito il legame familiare;
nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
á
Lo Stato agevola ingresso e il soggiorno per residenza elettiva (circ. Mininterno 18/7/2007), motivando l'eventuale diniego dopo un'accurata
analisi della situazione personale (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: inclusa la dipendenza economica o fisica), di
o
altri familiari a carico o conviventi con il
cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente
il novero dei familiari a quello dei parenti
entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei
familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare
menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti
di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal
cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata con documentazione ufficiale (art. 3 co. 2
lett. b, come modificato da L. 97/2013)[92]
á
Nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato
la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni su ingresso e
soggiorno degli altri familiari (art. 3, co. 2 Direttiva 2004/38/CE); non chiari i motivi della critica
á
Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 3, co. 2 lettera a D. Lgs. 30/2007 che prevede
l'agevolazione di ingresso e soggiorno di altri familiari a carico o conviventi
o che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile
l'assistenza da parte del cittadino comunitario o italiano, non puo' che tradursi
nel rilascio del visto di ingresso
per motivi di ricongiungimento familiare
á
Sent. Cass. 18384/2011: il fatto che venendo in Italia il cittadino
comunitario dia consapevolmente
luogo ad una situazione in cui un familiare resta privo di assistenza, rientrando cosi' nella categoria prevista da
art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, non
fa venir meno l'obbligo dello Stato di agevolare l'ingresso e il soggiorno
di tale familiare
á
Trib. Verona:
o
la Direttiva 2004/38/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di
agevolare l'ingresso del partner con
cui il cittadino dell'Unione europea abbia una relazione stabile debitamente attestata
o
benche' gli
Stati membri godano di ampia discrezionalita' nell'attuazione di tale norma,
essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri
che siano conformi al significato comune del termine "agevolare"
o
l'Italia ha
attuato tale disposizione, prevedendo che l'ingresso sia agevolato quando la
relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale
o
qualora queste
due condizioni sussistano, il mancato
rilascio della carta di soggiorno
priva di ogni significato l'espressione "agevola", contenuta nella normativa europea e in quella
italiana
o
le Questure
devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni
coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione)
prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del
cittadino europeo
o
non e' necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno
o
nota: e'
dubbio che la competenza in materia sia del Tribunale ordinario, non
trattandosi di "diritto" di soggiorno, ne' di diritto all'unita'
famliare, a meno di non sollevare questioni di legittimita' costituzionale (che
il giudice qui non intende sollevare) o di dare dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE da parte italiana una lettura forzata; ed e' il caso
di questa sentenza: il giudice, infatti, mentre afferma che lo Stato gode di
discrezionalita' nel fissare i criteri che comunque devono essere esaminati di
fronte a una domanda di autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno delle
persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, ritiene, di fronte alla
formulazione reticente del D. Lgs. 30/2007, che l'unico criterio sia riferito
alla relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, e che,
accertatane l'esistenza "agevolare" significhi senz'altro
"autorizzare", senza ulteriori condizioni; ma questa interpretazione
equivale, di fatto, a dire che l'Italia ha previsto un diritto di soggiorno pieno
anche per le persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, il che non
corrisponde al dettato della norma
á
Il visto di
ingresso per il familiare straniero, se richiesto, e' rilasciato gratuitamente
e con priorita' rispetto agli altri visti; nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato come insufficiente la trasposizione
nell'ordinamento italiano delle disposizioni su facilitazione del rilascio del
visto di ingresso ai familiari (art. 5, co. 2 Direttiva 2004/38/CE); Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: non si deve esigere un visto per soggiorno di lunga
durata ne' per ricongiungimento familiare, e il rilascio deve avvenire entro un
massimo di 4 settimane
á
Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non
conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia,
viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in
combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare
á
Si prescinde dal
visto di ingresso se il familiare straniero e' in possesso di carta di
soggiorno, come pure, ovviamente, se e' in possesso di altro permesso di
soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007); in tal caso non vengono apposti timbri di ingresso
o di uscita sul passaporto del familiare straniero (nota: la circ. Mininterno 10/4/2007 esclude l'apposizione di timbri sul passaporto in
tutti i casi in cui ad attraversare la frontiera siano familiari stranieri di
cittadino comunitario titolari di diritto alla libera circolazione)
á
Sent. Corte Giust. C-202/13: art. 35 Direttiva 2004/38/CE non consente ad uno Stato membro di sottoporre,
perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari stranieri di un
cittadino dell'Unione europea titolari di una carta di soggiorno in corso di
validita', rilasciata ai sensi di art. 10 Direttiva 2004/38/CE dalle autorita' di un altro Stato membro,
all'obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto
nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare SEE
(Spazio economico europeo), al fine di poter entrare nel suo territorio
á
Il familiare
straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che eserciti il
diritto di soggiorno ha diritto di
ingresso a condizione di essere in possesso di passaporto valido (e di visto
di ingresso, se richiesto)
á
In caso di mancanza di documento di viaggio valido
o di visto di ingresso, se
richiesto, o di carta di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007), non si
procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore (nota:
quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione (L.
97/2013)[93]
di essere titolare del diritto di libera circolazione (verosimilmente, del
diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); note:
o
circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto)
o
la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato
che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento
dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si
puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)
á
Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che esercita il diritto di
soggiorno fino ha 3 mesi ha diritto di
soggiorno fino a 3 mesi (nota: verosimilmente, ove raggiunga il cittadino
comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino
comunitario) a condizione che possegga un passaporto
valido (L. 129/2011)
á
I familiari
stranieri del cittadino comunitario conservano
(con il cittadino comunitario) il diritto
di soggiorno per periodi di durata non
superiore a 3 mesi finche' dispongono (verosimilmente, come nucleo
familiare) di risorse sufficienti
per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per
il ricongiungimento con straniero; nota: la quantificazione non e' prevista
dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita' di non
gravare sull'assistenza sociale, e mal si accorda con l'ovvia assenza di
controlli in ingresso); tuttavia, il ricorso
da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente
causa di allontanamento, ma deve
essere valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con
art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza
pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)
á
Il familiare straniero ha diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a 3 mesi se accompagna o raggiunge il cittadino comunitario che abbia diritto di soggiorno
per periodi di durata superiore a 3 mesi soddisfacendo una delle seguenti
condizioni:
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel
territorio dello Stato
o
dispone, per se'
e per i suoi familiari, di risorse
economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che
consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza
sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i
rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui
l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso
di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione
idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede
solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi
familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
á
I familiari
stranieri del cittadino comunitario conservano
(con il cittadino comunitario) il diritto
di soggiorno per periodi di durata superiore
a 3 mesi finche' soddisfano le condizioni
previste per il riconoscimento o il mantenimento di tale diritto; la verifica della sussistenza di tali
condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle stesse condizioni (L.
129/2011; nota: disposizione coerente con la Direttiva 2004/38/CE, che prevede come, in caso di dubbio sulla
permanenza delle condizioni, possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche, ma specifica che il ricorso all'assistenza pubblica non da' luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)
á
In ogni caso, il
ricongiungimento puoĠ essere chiesto dal cittadino comunitario regolarmente soggiornante in tutti i casi previsti per lo straniero, e a condizioni non meno favorevoli (art. 28, co. 2, T.U.); nota: si
applica, ad esempio, al ricongiungimento tra minore comunitario soggiornante in
Italia con un genitore (L. 94/2009) e l'altro genitore naturale e al ricongiungimento del minore affidato al cittadino o al coniuge (nota: in generale, il
primo caso non corrisponde a un diritto di soggiorno; il secondo, in base a Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, si', almeno nei casi di affidamento permanente, ma
questo orientamento non e' stato finora esplicitamente recepito dalla normativa
italiana)
á
Nota: la
condizione di "non minor favore"
per il ricongiungimento con cittadino comunitario dovrebbe travolgere, per i familiari di cui all'art. 29, co. 1
T.U., il requisito aggiuntivo relativo all'assicurazione
sanitaria, stabilito dal D. Lgs. 30/2007 per il ricongiungimento con
cittadino comunitario non lavoratore (almeno nei casi di soggiorno per un
motivo che, per lo straniero, da' diritto al ricongiungimento; es.: motivi
religiosi)
á
Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i
familiari di italiani (e, verosimilmente, di comunitari) di qualunque grado di parentela o affinita',
le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai familiari di stranieri
á
Nota: le
disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari vanno interpretate
alla luce della giurisprudenza della Corte
di Giustizia europea (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86: l'applicazione della normativa comunitaria
direttamente efficace produce la disapplicazione
delle norme e prassi interne in contrasto; Sent. Corte Giust. C-103/88: l'obbligo di disapplicazione incombe anche
sull'amministrazione; Sent. Corte Cost. 113/1985: il principio dell'immediata applicabilita' delle
disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Sent. Corte Cost. 389/1989: l'immediata applicabilita' si estende, sulla base
della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati
istitutivi; Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991: le disposizioni incondizionate e sufficientemente
precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione
adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto
interno non conforme); rilevano in proposito:
o
Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo,
il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia
l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di
Giustizia per la causa C-413-1999,
l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri
familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di
cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi; Trib. Milano:
ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso
restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale,
ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere
della prova gravando sull'interessato)
o
Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero
impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante
l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o
Sent. Corte Giust. C-423/12:
¤
art. 2 punto 2
lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che non consente
ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di eta' pari o
superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di
"familiare" contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente
tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento
dalle autorita' del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro
mezzo di garantire il proprio sostentamento (in precedenza, nello stesso senso, le Concl. Avv. Gen. C-423/12, secondo cui, riguardo ai membri della famiglia
nucleare considerati a carico, l'esistenza di tale situazione deve essere reale
e puo' essere provata con ogni mezzo; il richiedente puo' pertanto fornire alle
autorita' dello Stato membro ospitante sia elementi soggettivi riguardanti la
propria situazione economica e sociale, sia altri elementi rilevanti, capaci
d'illustrare in maniera utile a dette autorita', il contesto oggettivo nel
quale si inserisce la domanda; in ogni caso, le autorita' dello Stato membro
ospitante hanno il compito di curare la salvaguardia dell'effetto utile dei
diritti indirettamente conferiti ai membri della famiglia nucleare da Direttiva 2004/38/CE e garantire che non
venga reso eccessivamente difficile l'ingresso di tali familiari nel territorio
dell'Unione europea, in particolare ponendo a carico dei richiedenti un onere
della prova eccessivo)
¤
art. 2 punto 2
lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che
un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'eta',
le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli
possibilita' di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato
membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della
condizione di essere "a carico", prevista da detta disposizione
o
Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo'
essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che
abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di
ottenere un visto ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non
puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il
semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro,
senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni
caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli
interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge
straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di
coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il
rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare
il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati
membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un
cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario
che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue
modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente
soggiornato legalmente in altro
Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare
o
Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno
dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano
giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino
comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano
intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato;
e' irrilevante il fatto che al
momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione
della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di
tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione
o
Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne
in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione
malattia ed a carico di un genitore
straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga
un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata
indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha
effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a
carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato
membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il
diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma:
disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a
uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
o
Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di
uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno
nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza,
ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni
siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei
diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea
o
Concl. Avv. Gen. C-67/14: i figli di un cittadino di uno Stato membro che
lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia
l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto
di soggiorno, senza che tale diritto sia soggetto alla condizione che essi
dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra
tutti i rischi in tale Stato
o
Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno
straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino
abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i
quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza
possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla
libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le
condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento
effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino
dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:
¤
Punto 30: in
particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da
soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di
un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE
¤
Punto 34: il
genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a
soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono
cittadini
¤
Punto 35: in
linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto
di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i
minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme
¤
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:
-
minori in tenera
eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non
dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle
disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente,
cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato
sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la
cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per
l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in
considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati,
comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta
di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto
-
una decisione di
uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un
paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in
tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato
membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a
lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo
godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche'
tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul
territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per
mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in
questĠultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale
persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla
nascita hanno condotto una vita familiare
o
Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo
che uno Stato membro neghi al
cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto
cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro
di cui possiede la cittadinanza, il quale non
ha mai fatto uso del suo diritto
alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino
dell'Unione interessato, la privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti
attribuiti dallo status di cittadino
dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-87/12
o
Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non
esiste alcun altro nesso con le
disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto
di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
¤
nel caso
specifico si chiedeva (Punto 33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino
straniero titolare della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[94],
al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un diritto di rimanere nel
territorio dello Stato membro d'origine del figlio, cittadino dell'Unione, con
conseguente rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera
circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro
¤
l'ascendente
straniero di cui il cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai
fini della libera circolazione (Punti 55 e 56)
¤
il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto
fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi
che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di
divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente
convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto
derivato di soggiorno (Punto 58)
¤
per essere
qualificato come familiare avente
diritto alla libera circolazione si richiede che il familiare del cittadino
dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto
61)
¤
le disposizioni
del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun
diritto autonomo ai cittadini stranieri
(Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di
tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)
¤
esistono situazioni molto particolari in cui,
malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino
dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di
circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale,
il diritto di soggiorno al cittadino
straniero, familiare di tale
cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza
dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale
cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio
dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)
o
Sent. Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un
cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di
risorse), sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch'essa
straniera, residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio,
cittadino dell'Unione europea, nato da un primo matrimonio, nonche' con il
figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero, a condizione che tale
diniego non comporti, per il figlio cittadino dell'Unione, la privazione del
godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status
di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare
o
Sent. Corte Giust. C-529/11:
¤
il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore
eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di
soggiorno qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale
figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi
¤
i periodi di soggiorno in uno Stato
membro ospitante, conclusi dai familiari
stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino
comunitario, ed in assenza dei
requisiti stabiliti da Direttiva 2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non
possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di
tali familiari, del diritto di soggiorno
permanente
o
Sent. Corte
Giust. C-456/12: in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia
sviluppato o consolidato una vita familiare con uno straniero nel corso di un
soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni stabilite da Direttiva 2004/38/CE, in uno Stato membro diverso da quello di cui
possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano
per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare
interessato, nel proprio Stato membro d'origine; di conseguenza, le condizioni
per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino straniero,
familiare del menzionato cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine di
quest'ultimo non dovrebbero, in linea di principio, essere piu' severe di
quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di
soggiorno derivato allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, che
si e' avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno
Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza
o
Sent. Corte Giust. C-457/12:
¤
e' legittimo che
uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno allo straniero, familiare di
un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di
detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente
in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attivita' professionali
¤
al familiare
straniero di un cittadino dell'Unione e' attribuito un diritto di soggiorno
derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza,
allorche' detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca
regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della
menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno
ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti di libera
circolazione dei lavoratori
o
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-456/12 e C-457/12:
¤
C-456/12:
-
la Direttiva 2004/38/CE non si applica direttamente ai cittadini dell'Unione
europea che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza;
tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza non puo' riservare a tali cittadini
un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante agli stessi ai sensi
del diritto dell'Unione europea nello Stato membro dal quale si sono trasferiti
per poi tornare al loro Stato membro di cittadinanza; di conseguenza, la Direttiva 2004/38/CE stabilisce indirettamente il livello minimo di
trattamento di cui devono beneficiare un cittadino dell'Unione europea e i suoi
familiari che ritornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino
dell'Unione europea
-
il diritto
dell'Unione europea non esige che un cittadino dell'Unione europea abbia
soggiornato per un periodo minimo di tempo in un altro Stato membro affinche' i
suoi familiari cittadini di un paese terzo possano rivendicare un diritto di
soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione europea
possiede la cittadinanza e nel quale esso fa successivamente ritorno
-
un cittadino
dell'Unione europea esercita il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato
membro se rende tale Stato membro il centro abituale dei suoi interessi;
purche' tale criterio sia soddisfatto, considerati tutti i fatti pertinenti, e'
irrilevante in questo contesto se tale cittadino dell'Unione europea mantenga
un'altra forma di soggiorno altrove o se la sua presenza fisica nello Stato
membro di residenza venga meno regolarmente o di tanto in tanto
-
qualora decorra
del tempo tra il ritorno del cittadino dell'Unione europea nello Stato membro
di cui e' cittadino e l'ingresso del familiare straniero in tale Stato membro,
le pretese del familiare ad un diritto di soggiorno derivato in tale Stato
membro non vengono meno, purche' la decisione di raggiungere il cittadino
dell'Unione europea sia presa nell'esercizio del diritto alla vita familiare
¤
C-457/12:
qualora un cittadino dell'Unione europea che risiede nello Stato membro di cui
possiede la cittadinanza eserciti diritti di libera circolazione legati al suo
lavoro, il diritto dei suoi familiari stranieri di soggiornare in detto Stato
dipende dall'intensita' del loro legame familiare con il cittadino dell'Unione
europea e dal nesso causale tra il luogo di residenza della famiglia e
l'esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino
dell'Unione europea; in particolare, il familiare deve disporre di un diritto
di soggiorno qualora il diniego di tale diritto indurrebbe il cittadino
dell'Unione europea a cercare un'altra occupazione che non comporti l'esercizio
di diritti di libera circolazione o lo obblighi a trasferirsi in un altro Stato
membro; e' irrilevante, a tale riguardo, che il cittadino dell'Unione europea sia
un lavoratore frontaliero o eserciti il suo diritto di libera circolazione allo
scopo di adempiere al proprio contratto di lavoro, concluso con un datore di
lavoro stabilito nel suo Stato membro di cittadinanza e di residenza; nota: il riferimento e' a una
situazione in cui il cittadino dell'Unione europea esercita il suo diritto alla
libera circolazione recandosi spesso per lavoro in altro Stato membro, senza
pero' trasferire la propria residenza in tale altro Stato membro
¤
Post scriptum: l'Avvocato Generale esorta in ogni caso la Corte a cogliere
l'opportunita' offerta da questi due procedimenti pregiudiziali per fornire un
orientamento chiaro e strutturato in merito alle circostanze in cui il
cittadino straniero, familiare di un cittadino dell'Unione europea che risiede
nel suo Stato membro d'origine, ma esercita i suoi diritti di libera
circolazione, puo' rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato
membro d'origine in forza del diritto dell'Unione europea
Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)
á
Il
ricongiungimento puoĠ essere chiesto dal cittadino italiano in tutti i casi
in cui puoĠ chiederlo il cittadino comunitario (D. Lgs. 30/2007, art. 28, co.
2, T.U., art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005), e per il figlio maggiorenne adottato (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui
visti; nota: Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento a questa possibilita'; se pero'
tale figlio e' a carico, il diritto al soggiorno dovrebbe valere in base a D.
Lgs. 30/2007, interpretato alla luce di Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui la nozione di familiari ascendenti e
discendenti diretti include le relazioni adottive); nota: verosimilmente, i
familiari per i quali e' possibile chiedere il ricongiungimento in base ad art.
28, co. 2 T.U. (es.: genitore naturale
straniero di minore italiano soggiornante in Italia con l'altro genitore - da L. 94/2009 - o minore straniero affidato ad italiano o
al suo coniuge), non rientrando nella categoria di "familiari" ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, non sono titolari di un diritto di soggiorno
á
Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i
familiari di italiani di qualunque grado
di parentela o affinita', le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai familiari
di stranieri
á
Nota: secondo sent. Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono
invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli
abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs.
286/1998; nello stesso senso Ord. Cass. 6315/2012 (che ne deriva come, in mancanza di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge
straniero di cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per
poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR
394/1999 o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare), Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013; questa
interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di
soggiorno non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un
diritto, in quanto la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere
attestata con qualsiasi altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da
L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, nonche' con art. 14 bis, co. 1
L. 11/2005 (l'attuazione del diritto dell'Unione europea assicura la parita' di
trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale) e con Sent. Corte Giust. C-127-08; in senso
solo apparentemente conforme con sent. Cass. 17346/2010, ma in realta' conforme
con Sent. Corte Giust. C-127-08, Sent. Cass. 12745/2013, che dichiara, in base a D. Lgs. 30/2007, non
applicabile il requisito di convivenza; in
senso intermedio, Sent. Cass. 5303/2014, che enuncia il seguente principio di diritto:
"Il rinnovo del titolo di
soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge
di cittadino italiano e' disciplinato dal D. Lgs. 30/2007, che non prevede il requisito della convivenza
tra il cittadino italiano e il richiedente (salve le conseguenze
dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art.
35 della Direttiva 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, D. Lgs. 286/1998), ne'
il requisito di pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di
sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, e' subordinato alla
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, D. Lgs. 30/2007"
á
Le norme di
recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e
dell'Unione europea assicurano la parita'
di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini comunitari
residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L.
11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o
prassi che producano effetti discriminatori
rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005); nota: Ord. Corte Giust. C-122/13 afferma (punto 15) che la Corte di Giustizia
dell'Unione europea, che di norma non ha competenza su questioni puramente
interne a uno Stato membro, puo' pronunciarsi su una simile questione
nell'ipotesi in cui il diritto nazionale
imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ai cittadini nazionali gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro,
nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (nello
stesso senso, Sent. Corte Giust. C-111/12, punto 35; nota:
questo principio consentirebbe di sollevare la questione pregiudiziale in
relazione al diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino
italiano, per contrastare l'aberrante interpretazione fornita da sent. Cass. 17346/2010)
á
Nota: diritto
allĠunitaĠ familiare non limitabile per lĠitaliano (art. 3, 29, 30 Cost.); dubbia la legittimitaĠ
costituzionale dellĠimposizione di requisiti relativi a disponibilita' di risorse e di assicurazione sanitaria nei casi in cui questi si applichino per il
cittadino comunitario (es.: ricongiungimento di figlio maggiorenne italiano
studente con genitore straniero a carico) e della limitazione dellĠelenco dei
familiari (es.: impossibile il ricongiungimento di minore italiano con fratello
straniero); nota che il nulla-osta
al ricongiungimento non e' richiesto
per ricongiungimento con cittadino italiano, ma l'interessato deve ugualmente certificare con apposita dichiarazione
il possesso dei requisiti (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, Istruzioni MAE e circ. Mininterno 30/5/2006; nota: Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento alla dichiarazione, ma solo alla
sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007)
á
Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente
a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu'
della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte
Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento
da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione
del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne',
verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche
al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato
membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e'
sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per
semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice possa disporre il
rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve documentare il
fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire
sufficienti motivi per il diniego)
á
Corte d'appello di Venezia: un'espulsione
per soggiorno illegale pregressa e
una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la
sicurezza pubblica e non
rappresentano motivo valido per negare
l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano
á
Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge
di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un
bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua
effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei
reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della
durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di
inserimento lavorativo
á
Gdp Genova:
non puo' essere negato il diritto di
soggiorno del coniuge di italiano
(gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza
á
Note:
o
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino
comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto
"coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
¤
la definizione
di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata
come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa
del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento
ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1
D. Lgs. 30/2007)
¤
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il
diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando
un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per
invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti
del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
¤
la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della
Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio,
tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo",
menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei
matrimoni poligami
¤
il diritto
fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di
coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e
nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto
della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
o
la questura di
Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di
soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in
un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a
un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso
sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia,
Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono
casi di matrimonio con casi di unione registrata)
o
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile
omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della
famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare,
quale diritto fondamentale della persona); nello
stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
o
secondo Trib. Firenze (prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel
caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un
provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo
caso, solo una agevolazione
dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso ancora piu' generale, TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso contrario, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione
del convivente di fatto dal novero
dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma
costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
¤
nel senso della
progressiva rimozione delle
discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti
possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente
sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di
adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto
previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
¤
nel senso
della eliminazione delle discriminazioni,
nei casi in cui alla coppia dello
stesso sesso sia precluso il matrimonio,
Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a
un lavoratore dipendente unito in un patto
civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo
straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro
matrimonio) se la normativa
nazionale non consente alle persone
del medesimo sesso di sposarsi,
allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali
benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un
lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del
patto civile)
¤
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile
per l'esistenza di un matrimonio;
non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello
stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
¤
tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne
segue che il diritto a contrarre
matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale
(che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere
data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra
nella nozione di vita familiare (ai
fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo
in quella di vita privata
¤
conseguenze: i
membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il
matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero,
hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche
situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato
dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non
per la sua inesistenza o per la sua
invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di
matrimonio, qualsiasi effetto
giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di
produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della
trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato
nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995,
dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi
trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
¤
coerentemente
con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello
stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione
abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita'
formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato
civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti,
ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995
("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio") e art. 15 c.c.
("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando
un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici
nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.:
l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio"); nota:
questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di
cittadinanza italiana
¤
ove risultino
adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello
stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero,
e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al
Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione,
ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che,
in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli
atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art.
21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000,
la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la
trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non
costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo
quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo
riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento
prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della
conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere
caducatorio del Prefetto)
¤
si invitano i
prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a
porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla
regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
o
TAR Lazio:
annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha
annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni
celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima
nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali
matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio,
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del
difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in
materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi,
non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche'
una trascrizione nel registro degli
atti di matrimonio puo' quindi essere espunta
e/o rettificata solo in forza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente,
il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile); nota: in relazione alla presunta
inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre qualsiasi
effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli effetti in
relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs. 30/2007
o
Trib. Pesaro:
si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
o
Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra
due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla
rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina,
ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente
alla celebrazione del matrimonio
o
Trib. Rimini:
le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di
transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata
donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
¤
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
¤
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza
passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
¤
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame
coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo
scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel
territorio dello Stato
¤
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
¤
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
¤
illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i
diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal
legislatore
¤
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
o
la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso
biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
á
Divieto di
espulsione (salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato) per
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente
(mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca;
Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un
cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare
il territorio nazionale entro 15 giorni; Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina
italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento
dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione
della serieta' di intenti), non commette
il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso
dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
nello stesso senso, Trib. Firenze: il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio
tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della
celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio,
perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio,
ne' vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di
evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e'
nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si
favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace
ex post e per fatto sopravvenuto, in
mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); note:
¤
Trib. Rimini:
la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia
sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
-
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata
in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
-
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame
coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo
scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel
territorio dello Stato
-
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
-
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
-
illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i
diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal
legislatore
-
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di
Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente
con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di
voler convivere, non rientra nelle
condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di
parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni
in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la
rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a
base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore,
sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo
grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente
á
Nota: l'inespellibilitaĠ del familiare di
italiano convivente in Italia non
garantisce di per se' (nei casi in cui non sussista il diritto di soggiorno
ai sensi di D. Lgs. 30/2007; circ. Mininterno 2/2/2010: si prescinde, pero', per questo dal requisito di
convivenza) il soggiorno in caso di assenza di convivenza o in caso di
separazione di fatto tra coniugi; nel senso dell'inespellibilita' anche in assenza di convivenza, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004 (nonche', per analogia, Sent. Corte Giust. C-267-1983, che fa riferimento al diritto di soggiorno di
familiare straniero di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione), Sent. Cass. 22230/2010 (quando l'assenza di convivenza sia motivata da
ragioni transitorie di carattere economico), Gdp Genova
(non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge
di italiano, gia' titolare di un permesso per motivi familiari, per il solo
fatto che sia venuta meno la convivenza), Trib. Milano
(ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione; nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); nel senso del
possibile perdurare del diritto di soggiorno del coniuge di italiano, anche in
caso di cessata convivenza a seguito di separazione, Ord. Cass. 19893/2010, che riconosce come la materia sia disciplinata da
art. 12 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007; in senso contrario Sent. Cass. n.
8034/2003 (citata in Ord. Cons. Stato. n. 767/2005); in senso ancora piu' restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza
formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca,
l'onere della prova gravando sull'interessato); nel senso dell'inespellibilita'
del coniuge di italiano fino a
scioglimento formale dell'unione, Sent. Corte Giust. C-267-1983 e Cons. Giust. Ammin. Sicilia; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005; nel senso dell'espellibilita' in assenza di
convivenza tra coniugi, Sent. Cass. 15294/2012
á
Nota: il convivente more uxorio di cittadino
italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni
di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o
analogica (Sent. Cass. 15835/2009); in senso
contrario, TAR Liguria
(un rapporto di convivenza more uxorio
puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far
sorgere veri e propri diritti in
capo ai soggetti che aspirano a permanere
regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto
molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento
giuridico)
á
Circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo
o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di
italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad
applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento
definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme
statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del
procedimento
á
Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica
sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo
del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di
espulsione in virtu' della convivenza
col familiare italiano
á
Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi
familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene
assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da
L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
á
Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo di non ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg, soprattutto
quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del
questore
á
Circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre
esibire un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e
straniero
á
Adozione di maggiorenne da parte di italiano residente all'estero (D. Lgs. 71/2011): competente in materia di adozione di maggiorenne, quando l'adottante
non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui
circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato;
il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere il consenso
dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo; puo' anche
essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni necessarie
a verificare che tutte le condizioni di legge siano state adempiute e che
l'adozione convenga all'adottando (art. 312 c.c.)
á
Circ. Mininterno 18/6/2012: per contrastare segnalati casi di compravendita di
minori stranieri, per i quali vengono effettuati falsi atti di riconoscimento
di paternita' da parte di cittadini
italiani coniugati, si procede in base ad art. 74 L. 184/1983:
o
gli ufficiali di
stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento
da parte di persona coniugata di un figlio
nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[95]
non riconosciuto dall'altro genitore
o
il Tribunale per
i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento
o
nel caso in cui
vi siano fondati motivi per ritenere
che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c.
(autorizzazione dell'impugnazione e
nomina di un curatore speciale)
á
Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di
Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico,
l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato
civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati
a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo
dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi
all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai
fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni
rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e'
parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue,
che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione
Ingresso al seguito di cittadino italiano o
comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
La disposizione,
contenuta esplicitamente in art. 29, co. 4 T.U. sulla possibilita' di rilascio
di visto di ingresso al seguito del
cittadino italiano o comunitario (possibilita' estesa, dal Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti, al caso di ingresso al seguito di
cittadino di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e' stata soppressa
da D. Lgs. 5/2007; e' tuttavia applicabile in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della
applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs.
286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in
base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998); inoltre, il D. Lgs. 30/2007
prevede che in caso di mancanza di visto
di ingresso, se richiesto, non si
procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario
con diritto di soggiorno o italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota:
quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE) dimostra
con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione
(verosimilmente, del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza,
Sent. Corte Giust. C-459-1999); note:
o
art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L.
129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento
del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03
o
secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre
esibire un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile di un comune italiano
Carta di soggiorno per familiari di cittadino
italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
Il familiare straniero di cittadino comunitario o italiano, trascorsi 3 mesi
dall'ingresso (nota: non e' chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti
del proprio ingresso o, in caso di raggiungimento del cittadino comunitario,
dell'ingresso di questi; in caso di raggiungimento, il vero termine dovrebbe
essere il piu' avanzato tra i 3 mesi successivi all'ingresso del cittadino
comunitario e gli 8 gg. successivi all'ingresso del familiare straniero) chiede
alla questura competente per
territorio la "carta di soggiorno
di familiare di un cittadino dell'Unione"
á
Documentazione
da presentare:
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)
o
documento,
rilasciato dall'autorita' competente
del paese di origine o provenienza (L.
129/2011), che attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare
affetto da gravi problemi di salute;
in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino
straniero occorre esibire
¤
un estratto
dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea
documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza,
quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora
uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di
residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto
o
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato
dallo Stato (L. 97/2013)
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da
parte del cittadino comunitario
o
4 foto in formato tessera
á
Nota: il
riferimento esplicito alle situazioni corrispondenti ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno significa che
anche a tali membri e' rilasciata la carta
di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione
á
La richiesta
della carta va presentata in bollo (circ. Mininterno 18/9/2009)
á
La richiesta della carta puo' essere
presentata direttamente in questura o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007)
á
All'atto della
richiesta della carta, e' rilasciata una ricevuta
secondo il modello definito da decreto del Mininterno
á
Il rilascio
della carta e' soggetto ad imposta di bollo di euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013
e circ. Mininterno 27/6/2013)[96]
per ogni foglio (circ. Mininterno 18/9/2009); nota: evidente violazione di art. 10, co. 6 D.
Lgs. 30/2007, in base al quale il rilascio della carta e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento
á
La carta ha una validita' di 5 anni (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede
che la durata sia inferiore se tale e' la durata del soggiorno previsto per il
cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 in relazione al caso
di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l'indipendenza
della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in
realta', solo apparente); la validita' non
decade in caso di assenze di
durata non superiore a 6 mesi l'anno,
o di durata superiore per
assolvimento di obblighi militari, o
di durata non superiore a 12 mesi
consecutivi per motivi rilevanti
(quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione
professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato); spetta
all'interessato l'onere di
documentare i fatti che giustificano la persistenza della validita' della carta
á
Nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il
modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, e'
rilasciato il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (un permesso UE slp, in base alle
disposizioni di cui alla L. 29/2006 e D. Lgs.
3/2007; in questo senso, Mess. INPS 4602/2008); nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto
del Mininterno
á
Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007: al minore straniero adottato da cittadino
italiano o in affidamento
pre-adottivo a cittadino italiano non
e' rilasciato permesso di soggiorno (nota: la limitazione al caso di
cittadino italiano si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore
italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art.
34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, lĠiscrizione al SSN avviene con le
stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano
(richiesti documento dĠidentita' del genitore, stato di famiglia o
autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)
á
Nota: in base ad
art. 28, co. 2 T.U. e art. 29, co. 2 T.U., il minore adottato da cittadino
italiano o a questi affidato dovrebbe essere equiparato al figlio ai fini del
ricongiungimento; in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007, poi, tale minore dovrebbe
godere del diritto di soggiorno, e gli dovrebbe essere rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; la Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007 appare
quindi pleonastica
á
Note:
o
il provvedimento
di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto
dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia
della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini
dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983;
benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995,
art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali
in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto
maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del
provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995
e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
in caso di
adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
¤
competente a
decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore
straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui
circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono
stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di
Roma
¤
l'ufficio
consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti
puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983
(informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni
elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il
supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio
consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le
adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al
soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di
adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de
L'Aja ma perfezionata in Italia dopo
lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni
considera il provvedimento straniero come affidamento
preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare
di cittadino italiano o comunitario (torna
all'indice del capitolo)
á
In caso di decesso del cittadino italiano o del
cittadino comunitario titolare in
via principale del diritto di soggiorno, il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di
soggiorno permanente perde il diritto di
soggiorno, salvo che non abbia soggiornato legalmente in Italia per
almeno un anno prima del decesso del
cittadino italiano o comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo
trascorso in quanto familiare del cittadino italiano o comunitario; es.:
cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del
decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in
Italia) e dimostri di soddisfare una delle seguenti due condizioni:
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od
autonoma o disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti per
non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti
i rischi in Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia'
costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
(nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale
anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)
á
In mancanza del requisito di un anno di soggiorno legale anteriore
al decesso del cittadino italiano o comunitario, al familiare straniero che
resta privo del diritto di soggiorno puo'
essere rilasciato (nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle altre
due condizioni) un permesso per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro; nota: disposizione positiva,
non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE
á
In caso di partenza o di decesso del cittadino
italiano o del cittadino comunitario
titolare in via principale del diritto di soggiorno il figlio (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) iscritto
in un istituto scolastico e il genitore (anche
straniero) affidatario di tale
figlio mantengono il diritto di
soggiorno fino al termine degli
studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente
richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo
che il figlio continui a necessitare
della presenza e delle cure del
genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore
non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi
in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello
Stato
á
In caso di divorzio dal cittadino italiano o dal cittadino comunitario titolare in via principale
del diritto di soggiorno o di annullamento
del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana), il familiare
straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno (nota: la
formulazione dell'art. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra
mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia
formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero'
con il successivo art. 16, co. 2; l'art. 12, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, in ogni
caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno), salvo che
o
l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:
¤
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od
autonoma o disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti per
non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti
i rischi in Italia
¤
far parte del nucleo familiare, gia'
costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
o
sia verificata, contemporaneamente, una
delle seguenti ulteriori condizioni:
¤
il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione
registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di
scioglimento dell'unione registrata); nota:
disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010; in senso
meno restrittivo, Trib. Pistoia: illegittima la revoca della carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a seguito di cessazione
del rapporto coniugale prima che
siano trascorsi 3 anni di coniugio, se il carattere non fraudolento del matrimonio risulta provato per altra via, dal
momento che esigere in modo rigido la durata triennale costituirebbe un
inammissibile vincolo costrittivo alla permanenza di una unione ritenuta ormai
intollerabile, in contrasto con i principi di autodeterminazione e liberta'
della persona
¤
il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) ha ottenuto l'affidamento dei
figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi
(nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria
¤
il familiare
straniero risulti parte offesa in
procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati
contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa
riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
¤
il coniuge straniero (nota: o partner,
secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i
coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a
condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate in
Italia, e fino a quando esse
sono considerate necessarie
á
Ove non sia soddisfatta alcuna di queste
ultime condizioni, al familiare
straniero che resta privo del diritto di soggiorno a seguito di divorzio o
annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana) puo' essere rilasciato
(nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle due condizioni precedenti) un
permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro (nota: disposizione positiva, non prevista
dalla Direttiva 2004/38/CE; discende da art. 28, co. 2 T.U.)
á
Sent. Corte Giust. C-218/14: uno straniero, divorziato da un cittadino
dell'Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno
nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di
divorzio, non puo' fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale
Stato membro, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia
preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'Unione dallo stesso Stato
membro (nota: prevale cioe' la
disciplina relativa al caso di partenza del cittadino comunitario, non quella
relativa al divorzio); in precedenza,
Concl. Avv. Gen. C-218/14: ne' la Direttiva 2004/38/CE riconosce allo straniero, successivamente alla
partenza del coniuge cittadino dell'Unione, il diritto di soggiorno nello Stato
membro ospitante fino alla definitiva conclusione del procedimento di divorzio
á
Note:
o
i coniugi
possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra
quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995,
che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
¤
Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base
della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi
¤
Trib. Milano
(in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
-
l'accordo che
designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi
nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto
dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso
del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti
tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)
-
le parti devono
essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile
(Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la
volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di
causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal
disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995,
che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente
residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex
art. 709 c.p.c.,
che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la
manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia
applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011:
¤
sussiste la
giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale
giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di
divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel
processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo
atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995);
in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un
matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere
trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli
artt. 64 e seguenti L. 218/1995
dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un
semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di
divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute
efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine
pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non
risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi
sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti
in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime
parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione
della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a
un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha
provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
¤
in caso di
divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in
conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla
trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di
cui all'art. 64 L. 218/1995;
in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario
all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti
l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
¤
quando sia
accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale,
riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio
sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale
presupposto, un preventivo periodo di separazione
¤
in mancanza di
una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri
relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine
pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto
unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la
donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo
stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla
competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di
ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo'
rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai
fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla
trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995
¤
la sentenza
straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle
contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti
contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995)
e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione
(che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova
applicazione art. 67 L. 218/1995
o
secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio
o una separazione solo se sono
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai
principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il
divorzio egiziano (talaq), dato che
il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e
non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la
moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in
mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio
del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il
diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto
dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una
causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco
o
Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di
un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta
dall'Ufficiale di stato civile la sentenza
straniera di divorzio tra due cittadini
italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio
richiesto congiuntamente dalle parti)
o
circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia
del divorzio da parte di un'autorita'
straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della
disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel
caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della
distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce
in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della
pari responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[97];
l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso
l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con
l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico
á
Nota: in
base ad art. 28, co. 2 e art. 30, co. 5 T.U., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente straniero del cittadino italiano o comunitario o del
suo coniuge che compia, in Italia, 21 anni, non essendo piu' a carico del
genitore, prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo
Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da
parte del familiare di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
Il familiare straniero di cittadino
comunitario acquista il diritto di
soggiorno permanente se soddisfa una
delle seguenti condizioni:
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14,
co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del
soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del
coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare, con
cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio
il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto
di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il
familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o
subordinata, dopo almeno 2 anni di
soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata,
e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a
seguito del decesso del cittadino
comunitario di cui era familiare,
essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a
seguito di divorzio o annullamento
del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni
previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale,
diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza
economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
á
Ai fini del computo degli anni di soggiorno, non si considerano interruzioni le assenze di durata non superiore a 6 mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi
militari, o di durata non superiore
a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza,
maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato) - quelle, cioe', che non fanno perdere
validita' alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione;
l'interessato ha l'onere di documentare
i motivi dell'assenza di durata superiore a 6 mesi (circ. Mininterno 10/4/2007). I periodi di assenza tollerata sono computati
quali periodi di soggiorno (circ. Mininterno 6/4/2007)
á
Nel computo
degli anni di soggiorno e' incluso
il periodo di soggiorno antecedente
l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007; si considera come data di decorrenza
la data d'inizio di validita' del titolo di soggiorno gia'
posseduto dall'interessato (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: verosimilmente, si deve intendere la data di
inizio del periodo di ininterrotto possesso di un qualsiasi titolo di soggiorno
valido)
Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; allontanamento per
mancanza dei requisiti; impugnazione (torna
all'indice del capitolo)
á
Il diritto di ingresso e il diritto di
soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario possono essere limitati solo per (D.
Lgs. 32/2008)
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di
associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per
delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali
motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne, in
Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con
patteggiamento?)
-
delitti di cui
all'art. 8 L. 69/2005
(anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a
categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di
ordine pubblico e' incluso il non
aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati
nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e"
rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione
quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una
delle malattie o infermita' con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o
di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia
o l'infermita' sia insorta prima
dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede,
con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano
insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi
di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia
negli ultimi 10 anni
(verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso
indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione
rafforzata contro l'allontanamento
o
occorre prendere
in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in
particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante,
la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno
motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo
spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari
o professionali dell'interessato
o
la lotta contro
le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare
nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente,
anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione
rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno
pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto
nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per
l'ordine pubblico dello Stato membro
á
Sent. Corte Giust. C-400/12:
o
il periodo di
soggiorno decennale previsto ai fini
di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di
principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla
data della decisione di
allontanamento della persona di cui trattasi
o
un periodo di detenzione della persona e', in linea
di principio, idoneo ad interrompere la
continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione
rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia
soggiornato nello Stato membro
ospitante duranti i dieci anni
precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella
valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione
precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno
infranti
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per
motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza,
ovvero quando questo sia necessario a
tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D.
Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il
principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione
dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per
conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti
personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice
esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib. Torino, Trib. Firenze, Corte App. Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del
Sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo,
gli agenti di pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come
modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno
pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute,
integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese
d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)
á
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione
delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia;
quella delle misure che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa
riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni;
la nozione di ordine pubblico, alla
prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini
comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere
allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o
all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita'
di reiterazione; la minaccia deve
esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita'
giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che
la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza
ad una organizzazione pericolosa per
la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte
alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent.
Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione
continuata di piccoli crimini puo'
rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto,
comunque, della frequenza dei
crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust.
C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e'
elemento rilevante nella valutazione
della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai
fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di
soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del
soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia
á
Trib. Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel
tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib. Firenze); rilevano i legami familiari in Italia
á
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in
quanto titolare di diritto di soggiorno non
puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
á
Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente
a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu'
della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte
Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento
da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione
del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne',
verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche
al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato
membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e'
sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per
semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice possa disporre il
rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve documentare il
fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire
sufficienti motivi per il diniego)
á
Corte d'appello di Venezia: un'espulsione
per soggiorno illegale pregressa e
una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la
sicurezza pubblica e non
rappresentano motivo valido per negare
l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa
riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di
cittadino comunitario)
á
Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge
di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un
bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua
effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei
reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della
durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di
inserimento lavorativo
á
Trib. Agrigento: lo straniero che, a seguito di espulsione,
abbia fatto ingresso non autorizzato
e che nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria resta penalmente responsabile qualora non si
sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di
soggiorno
á
Nota: per
il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a
seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di
diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e,
indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure
mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di
straniero che si presenti alla frontiera); discutibile,
quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di
cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica
á
Il familiare
straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario puo' essere allontanato anche quando vengano a mancare (nota: significa, verosimilmente, "quando
manchino o vengano a mancare") le condizioni
che determinano il diritto di soggiorno (nota: D. Lgs. 32/2008 ha escluso il
caso di diritto di soggiorno permanente, benche' anche questo venga meno in
caso di assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi), salvo quanto
previsto in caso di decesso o partenza del cittadino comunitario o di divorzio
o annullamento del matrimonio; la verifica
della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in
presenza di ragionevoli dubbi in ordine
alla persistenza delle stesse
condizioni (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con la Direttiva 2004/38/CE, che prevede come, in caso di dubbio sulla
permanenza delle condizioni, possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche)
á
Il ricorso da parte di un cittadino
comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza
pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento); Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: solo l'effettiva
erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della
valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l'assistenza pubblica
á
Ai fini
dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo,
gli agenti di pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L.
125/2008)
¤
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
¤
circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune,
qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle
condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
á
Contro il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine
pubblico e' ammesso ricorso al TAR
del Lazio, sede di Roma (nota: l'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con
giurisdizione estesa al merito)
á
Contro il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano
il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorita' che l'ha adottato; il ricorso deve essere presentato entro 20 gg., a pena di
inammissibilita' (nota: trattandosi di un diritto soggettivo, e' dubbio che
possa essere stabilito un termine); il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente; il Tribunale decide a
norma di artt. 737 e segg. c.p.c.
á
Il ricorso puo'
essere accompagnato da istanza di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento; l'esecuzione resta sospesa
fino all'esito dell'istanza (nota: verosimilmente, non quello definitivo), salvo che il provvedimento si basi su
una precedente decisione giudiziale
(quando l'allontanamento e' adottato quale misura di sicurezza ex art. 235 c.p. o 312
c.p.,
ovvero in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del divieto
di reingresso; forse anche quando vi sia, comunque, una condanna per reato
grave) o sia fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi
di pubblica sicurezza
á
In caso di
ricorso contro il provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o
imperativi) di pubblica sicurezza o
per assenza delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno, se i tempi
del procedimento eccedono il termine
entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio dello Stato, ed e'
stata presentata istanza di sospensione,
il giudice decide sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento
á
Il familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario che presenti ricorso contro il provvedimento di allontanamento (qualunque sia il
motivo per cui e' stato adottato) e al quale sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento e' ammesso, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte al procedimento di ricorso, salvo
che la sua presenza rappresenti una grave
minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica; l'autorizzazione e'
rilasciata dal questore, anche
tramite la rappresentanza diplomatica o consolare
Diritti del familiare di cittadino italiano o
comunitario (torna all'indice del capitolo)
á
I familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino italiano o comunitario residente in Italia (alla
luce di disposizioni seguenti, si deve intendere: "con diritto di soggiorno") godono di parita' di trattamento con il cittadino
italiano per le materie previste dal Trattato CE
e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal
diritto derivato; Sent. Corte Giust. C-316-85: di tale beneficio i familiari godono solo indirettamente;
non hanno quindi diritto a prestazioni sociali quando non siano piu' a carico del cittadino comunitario, la
condizione di carico dovendo essere valutata in base ad elementi di fatto, a prescindere dai motivi del
mantenimento (nota: il dispositivo della sentenza non esclude che della parita'
continuino a godere i familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo - ad esempio, diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi; Mess. INPS 4602/2008 fa riferimento anche ai familiari stranieri con
diritto di soggiorno autonomo)
á
In deroga al principio di parita'
trattamento, i familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia
(nota: non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno dei familiari o del
cittadino - in tal caso, comunitario) ne', in caso di cittadino comunitario
venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi
loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
(nota: art. 2, co. 1 L. 328/2000 stabilisce che i familiari di cittadini comunitari
hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalita' e nei
limiti definiti dalle leggi regionali; l'erogazione di tali prestazioni e
servizi, derivando da "altra disposizione di legge" non dovrebbe essere derogabile neanche
nei primi 3 mesi di soggiorno ne' in fase di prima ricerca di lavoro da parte
del cittadino comunitario)
á
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che (L.
129/2011) il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un
diritto (nota: la Direttiva 2004/38/CE stabilisce esplicitamente che il possesso
di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della
ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso
prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una
formalita' amministrativa; in questo
senso, Trib. Bergamo; in modo ambiguo, Mess. INPS 4602/2008 afferma
che il possesso del requisito relativo al diritto di soggiorno puo' essere
dimostrato mediante autocertificazione e
esibizione del titolo di soggiorno valido)
á
Iscrizione obbligatoria al SSN per soggiorni
di durata > 3 mesi per (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
il familiare straniero del cittadino
comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; nota: non
sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il
cittadino abbia una relazione stabile
o
il familiare straniero titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
familiari di
lavoratori distaccati in Italia da
una ditta europea
-
familiare di disoccupato
¤
E109 o E37:
familiari (verosimilmente, anche
stranieri) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti:
"straniero") occupato in
un altro Stato membro
¤
E120: familiari di richiedenti la pensione
di altro Stato UE, residenti in
Italia
¤
E121 o E33:
familiari di pensionati di altro Stato UE, residenti in Italia
o
il familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia
o
il familiare (verosimilmente, anche
straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; note:
¤
non si tiene
conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il
cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.
¤
non sono inclusi
gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano
abbia una relazione stabile
á
I familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino italiano o comunitario hanno diritto di esercitare
in Italia qualunque attivita' economica,
in forma autonoma o subordinata, che non
sia riservata per legge al cittadino italiano; in particolare,
accedono (art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013) all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con
esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che
attengano alla tutela dell'interesse nazionale (i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994; nello stesso senso, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L.
97/2013, Trib. Venezia, con applicazione al familiare
straniero di cittadino italiano, e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
á
Permessi
per motivi familiari rilasciati, a seguito di ricongiungimento familiare, nel 2011, per tipo di familiare e principali
nazionalita' (da Rapp. Sopemi 2012-2013)
o
figli: 28.279
¤
Marocco: 3.090
¤
Albania: 2.757
¤
Cina: 2.158
¤
Stati Uniti:
1.978
¤
Egitto: 1.957
¤
Pakistan: 1.410
¤
India: 1.316
¤
Moldova: 1.223
¤
Bangladesh:
1.094
¤
Filippine: 963
¤
Senegal: 947
¤
Macedonia: 853
¤
Ucraina: 804
¤
Peru': 693
¤
Tunisia: 644
o
coniuge: 52.883
¤
Marocco: 8.742
¤
Albania: 8.379
¤
Cina: 5.287
¤
Moldova: 3.343
¤
India: 2.816
¤
Sri Lanka: 2.708
¤
Filippine: 2.526
¤
Ucraina: 2.231
¤
Bangladesh:
2.213
¤
Egitto: 1.916
¤
Tunisia: 1.856
¤
Per: 1.797
¤
Pakistan: 1.737
¤
Brasile: 1.730
¤
Senegal: 1.461
o
altri familiari:
38.784
o
totale: 119.946
á
Richieste
di nulla-osta al ricongiungimento presentate nel 2012 (da Liberta' civili maggio-giugno 2013): 63.779 domande (di cui, 0,6% per familiari al
seguito) per 90.826 familiari (42.601 figli, 40.838 coniugi, 7.387 genitori;
5.470 di eta' superiore a 60 anni)
á
Da Rapp. ISTAT 30/7/2014 (dati relativi al Censimento 2011): 1.160.101 nuclei
familiari con almeno uno straniero residente, di cui 684.805 corispondenti a
coppie di stranieri (654.880 di nazionalita' omogenea, 29.925 di nazionalita'
eterogenea), 320.234 a coppie miste (262.657 con maschio italiano, 57.577 con
femmina italiana), 155.062 a nuclei monogenitoriali
á
Popolazione
residente in Italia, per nazionalita' e
luogo di nascita proprio e dei genitori
(dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):
o
stranieri nati
all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401
o
stranieri nati
all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188
o
stranieri nati
in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424
o
stranieri nati
in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414
o
italiani nati in
Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123
o
italiani nati in
Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682
o
italiani nati
all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192
o
italiani nati
all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745
o
italiani nati in
Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553
o
italiani nati
all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303
o
stranieri nati
in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886
o
stranieri nati
all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303
o
mancate
risposte: 3.054.530
o
totale:
59.433.744
á
Dal Rapp. ISTAT sulle famiglie con stranieri (dati relativi al 2009): famiglie con almeno uno
straniero: 2.074 mila (8,3% del totale delle famiglie in Italia; contro il 7%
di stranieri residenti rispetto alla popolazione totale); tra queste familglie,
o
il 22% e' mista
(composta sia da italiani sia da stranieri)
o
il 58,7% vive in
affitto (contro il 16% delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in
abitazione di proprieta' (contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il
20% dispone di un alloggio gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli
italiani), nel 60% dei casi messo a disposizione dal datore di lavoro
o
il 61,2% dispone
di un'auto (contro il 78,9% delle famiglie di soli italiani)
o
il 23,4% si e'
trovato in arretrato almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle
bollette (contro lĠ8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in
arretrato con il pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli
italiani); il 28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il
15,9% delle famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel
far fronte a una spesa imprevista di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di
soli italiani)
á
Minori a rischio di poverta', nel 2011, a seconda della nazionalita' dei genitori
(da Rapp. Eurostat sul rischio di poverta'): entrambi i genitori italiani, 24,4%; almeno un
genitore straniero, 33,5%
á
Persone a rischio di poverta' o di esclusione sociale di eta' compresa tra 20 e 64 anni, in Italia, nel 2012
(Rapp. Eurostat sul rischio di poverta' 2014):
o
italiani:
maschi, 27.1%; femmine, 30.7%
o
comunitari:
maschi, 36.4%; femmine, 42.1%
o
stranieri:
maschi, 45.5%; femmine, 45.5%
á
Giovani a rischio di poverta' o di esclusione sociale di eta' compresa tra 16 e 29 anni, in Italia, nel 2012
(Rapp. Eurostat sul rischio di poverta' 2014):
o
nati in Italia:
15.1%
o
nati in altro
Stato membro dell'Unione europea: 17.9%
o
nati in un paese
non appartenente all'Unione europea: 30.4%
á
Confronto
tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli
italiani), sotto il profilo economico, nel 2010-2011 (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est e Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in
periodo di crisi):
o
percentuale di
individui che vive sotto la soglia di poverta':
¤
straniere: 42,2%
¤
italiane: 12,6%
o
reddito:
¤
straniere:
18.674 euro
¤
italiane: 33.588
euro
o
consumo:
¤
straniere:
18.038 euro
¤
italiane: 25.608
euro
o
risparmio:
¤
straniere: 636
euro
¤
italiane: 7.980
euro
o
struttura del
reddito:
¤
da lavoro
dipendente:
-
straniere: 84,3%
-
italiane: 38,0%
¤
da pensione e
trasferimenti:
-
straniere: -1,1%
-
italiane: 26,4%
¤
da lavoro
autonomo:
-
straniere: 8,2%
-
italiane: 13,0%
¤
da capitale:
-
straniere: 8,7%
-
italiane: 22,7%
o
peso sul reddito
di
¤
affitto:
-
straniere: 27,4%
-
italiane: 12,5%
¤
mutuo:
-
straniere: 36,1%
-
italiane: 19,2%
o
titolo di
godimento dell'abitazione di residenza:
¤
proprieta':
-
straniere: 13,8%
-
italiane: 71,8%
¤
affitto:
-
straniere: 72,8%
-
italiane: 17,8%
¤
altro titolo:
-
straniere: 13,4%
-
italiane: 10,4%
o
disagio
economico:
¤
arrivano con
grande difficolta' a fine mese:
-
straniere: 21,6%
-
italiane: 14,5%
¤
sono state in
arretrato con le bollette:
-
straniere: 23,4%
-
italiane: 8,2%
¤
non riescono a
sostenere spese impreviste di 750 euro:
-
straniere: 60,1%
-
italiane: 31,4%
¤
non possono
permettersi una settimana di ferie:
-
straniere: 53,6%
-
italiane: 39,2%
á
Confronto
tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli
italiani), sotto il profilo economico, nel 2012 (Rapp. Fondazione Moressa sul rischio di poverta')
o
reddito:
famiglie italiane, 31.400 euro; famiglie straniere, 16.629 euro
o
consumo:
famiglie italiane, 25.283 euro; famiglie straniere, 17.593 euro
o
risparmio:
famiglie italiane, 6.117 euro; famiglie straniere, -964 euro
o
propensione al
consumo: famiglie italiane, 80,5%; famiglie straniere, 105,8%
o
sotto la soglia
di poverta': famiglie italiane, 12,4%; famiglie straniere, 33,9%
o
composizione del
reddito:
¤
reddito da
lavoro dipendente: famiglie italiane, 38,1%; famiglie straniere, 84,4%
¤
pensioni e
trasferimenti: famiglie italiane, 28,5%; famiglie straniere, 3,3%
¤
reddito da lavoro
autonomo: famiglie italiane, 11,2%; famiglie straniere, 5,2%
¤
reddito da
capitale: famiglie italiane, 22,1%; famiglie straniere, 7,1%
o
titolo di
godimento dell'abitazione di residenza:
¤
proprieta':
famiglie italiane, 71,2%; famiglie straniere, 13,6%
¤
affitto:
famiglie italiane, 17,8%; famiglie straniere, 74,8%
¤
riscatto:
famiglie italiane, 0,3%; famiglie straniere, 0,1%
¤
altro titolo:
famiglie italiane, 10,7%; famiglie straniere, 11,6%
o
ubicazione
dell'alloggio:
¤
centro: famiglie
italiane, 22,2%; famiglie straniere, 26,8%
¤
tra centro e
periferia: famiglie italiane, 30,3%; famiglie straniere, 22,6%
¤
periferia:
famiglie italiane, 30,2%; famiglie straniere, 35,9%
¤
altro: famiglie
italiane, 17,3%; famiglie straniere, 14,7%
o
superficie media
dell'immobile: famiglie italiane, 103 mq; famiglie straniere, 68 mq
o
struttura dei
consumi:
¤
beni di consumo:
famiglie italiane, 95,8%; famiglie straniere, 96,5%
¤
beni durevoli:
famiglie italiane, 4,2% (2,5% per mezzi di trasporto); famiglie straniere, 3,5%
(2,9% per mezzi di trasporto)
o
strumenti di
pagamento:
¤
contanti:
famiglie italiane, 40,4%; famiglie straniere, 48,5%
¤
carta di
credito: famiglie italiane, 30,7%; famiglie straniere, 7,8%
¤
bancomat:
famiglie italiane, 71,0%; famiglie straniere, 68,6%
¤
carta prepagata:
famiglie italiane, 16,9%; famiglie straniere, 15,8%
o
titolarita' di
depositi bancari: famiglie italiane, 93,3%; famiglie straniere, 86,0%
á
Domanda di credito a banche e societa' finanziarie da parte di non italiani nel 2013 (da Rapporto CRIF sulla domanda di credito da parte di
cittadini non Italiani):
o
11,0% del totale
o
prime 10
nazionalita':
¤
Romania (21,1%
della domanda non italiana)
¤
Albania (5,9%
della domanda non italiana)
¤
Marocco (5,4%
della domanda non italiana)
¤
Germania (4,1%
della domanda non italiana)
¤
Filippine (4,0%
della domanda non italiana)
¤
Svizzera (4,0%
della domanda non italiana)
¤
Peru' (2,9%
della domanda non italiana)
¤
Moldavia (2,8%
della domanda non italiana)
¤
Sri Lanka (2,6%
della domanda non italiana)
¤
Ucraina (2,5%
della domanda non italiana)
á
Domanda di mutuo da parte di non italiani nel 2013 (da comunicato Stranieriinitalia):
o
9,8% del totale
o
prime 10
nazionalita' (percentuale della domanda da parte di non italiani):
¤
Romania: 16%
¤
Germania: 8%
¤
Moldavia: 7%
¤
Albania: 7%
¤
Svizzera: 6%
¤
Ucraina: 3%
¤
Francia: 3%
¤
Brasile: 3%
¤
Ecuador: 3%
¤
Gran Bretagna:
3%
á
Matrimoni (da
Rapp. Sopemi 2010, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 28/11/2012, Rapp. Fondazione Moressa sui matrimoni misti, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2014):
o
matrimoni con
almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548
(1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662
(2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al
15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari
al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012),
26.080 (2013)
o
matrimoni misti:
11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002),
20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007),
24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero),
18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero),
20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero),
18.273 (2013; di cui 13.383 con sposa straniera, 3.890 con sposo straniero
o
totale
matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006),
250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011),
207.138 (2012), 194.057 (2013)
o
prime dieci
nazionalita' per matrimoni misti nel 2012:
Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania
(1.106), Russa (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru'
(406)
o
prime dieci
nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri nel 2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375),
Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana
(135)
á
Tassi di fecondita' (da allegato
ad articolo di Livia Ortensi su Neodemos):
o
2004: italiane
1,26; straniere: 2,61
o
2005: italiane
1,24; straniere: 2,45
o
2006: italiane
1,26; straniere: 2,50
o
2007: italiane
1,37; straniere: 2,40
á
Tassi di fecondita' (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2014, Rapp. ISTAT 12/2/2015):
o
nel 2008:
¤
numero di figli
per donna: 2,65 per straniera; 1,34 per italiana
¤
eta' media al
parto: 27,5 per straniera; 31,7 per italiana
o
nel 2009:
¤
numero di figli
per donna: 2,55 per straniera; 1,33 per italiana
¤
eta' media al
parto: 27,8 per straniera; 31,8 per italiana
o
nel 2010:
¤
numero di figli
per donna: 2,43 per straniera; 1,34 per italiana
¤
eta' media al
parto: 28,1 per straniera; 31,9 per italiana
o
nel 2011:
¤
numero di figli
per donna: 2,36 per straniera; 1,32 per italiana
¤
eta' media al
parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana
o
nel 2012:
¤
numero di figli
per donna: 2,37 per straniera; 1,29 per italiana
¤
eta' media al
parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana
o
nel 2013:
¤
numero di figli
per donna: 2,10 per straniera; 1,29 per italiana
¤
eta' media al
parto: 28,5 per straniera; 32,1 per italiana
o
nel 2014:
¤
numero di figli
per donna: 1,97 per straniera; 1,31 per italiana
¤
eta' media al
parto: 28,7 per straniera; 32,1 per italiana
á
Eta' media
delle donne al parto (da allegato
ad articolo Margaret Antonicelli su Neodemos e Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012):
o
2008: italiane
31,7; straniere: 27,9
o
2009: italiane
31,8; straniere: 28,0
o
2010: italiane
31,9; straniere: 28,2
o
2011: italiane
32,0; straniere: 28,3
17. Minori stranieri (torna
all'indice)
á
Cifre
á
Possibilita' di ingresso di minori
stranieri
á
Limiti all'allontanamento del minore
straniero; accertamento della minore eta'
á
Condizione del minore straniero
rispetto al rapporto con adulti
á
Adempimenti relativi al minore in stato
di abbandono
á
Adempimenti relativi al minore non
accompagnato
á
Minori non accompagnati vittime di
tratta
á
Richiesta di protezione internazionale
da parte di minore non accompagnato
á
Divieto di trattenimento dei minori non
accompagnati
á
Provvedimenti adottabili a tutela del
minore non accompagnato
á
Rinuncia alla protezione consolare
á
Comitato per i minori stranieri
á
Sezione speciale del Consiglio
territoriale
á
Provvedimento di rimpatrio assistito
á
Titoli di soggiorno rilasciabili a
minori stranieri
á
Caso particolare: permesso per il
minore non accompagnato
á
Esonero dal contributo per il rilascio
e il rinnovo del permesso
á
Provvedimenti negativi in relazione al
permesso di soggiorno
á
Utilizzabilita' dei permessi rilasciati
a minori
á
Convertibilita' dei permessi rilasciati
a minori
á
Accesso del minore al permesso UE slp o
alla carta di soggiorno per familiare di comunitario
á
Onere di esibizione del permesso;
interesse del minore
á
Dichiarazione di nascita e
riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
á
Tutela del diritto all'unita' familiare
á
Assistenza sociale: Sent. Corte Cost.
329/2011
á
Altre misure di integrazione
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Minori stranieri
(comunitari inclusi) nati in Italia (Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni, Rapp. ISTAT 26/7/2013, Rapp. ISTAT 16/6/2014, Rapp. ISTAT 15/6/2015):
o
2002: 33.593
(6,2% del totale dei nati in Italia)
o
2003: 33.691
(6,2% del totale dei nati in Italia)
o
2004: 48.925
(8,7% del totale dei nati in Italia)
o
2005: 51.971
(9,7% del totale dei nati in Italia)
o
2006: 57.765
(10,3% del totale dei nati in Italia)
o
2007: 64.049
(11,4% del totale dei nati in Italia)
o
2008: 72.472
(12,6% del totale dei nati in Italia)
o
2009: 77.109
(13,6% del totale dei nati in Italia)
o
2010: 78.082
(13,9% del totale dei nati in Italia)
o
2011: 79.261
(14,5% del totale dei nati in Italia)
o
2012: 79.894
(15,0% del totale dei nati in Italia)
o
2013: 77.705
(15,1% del totale dei nati in Italia)
o
2014: 75.067
(15,1% del totale dei nati in Italia)
á
Percentuale dei
nati stranieri sul totale di nati in Italia nell'anno 2008: 12.6% (Rapporto Save the Children); nel 2009: 77.109 (da Rapp. Sopemi 2010), pari al 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); nel 2010: 78.082, pari al 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011 e Rapp. ISTAT stranieri residenti 22/9/2011); nati da almeno un genitore straniero: 16,7% nel
2008, 18,0% nel 2009, 19,0% nel 2010 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)
á
Minori stranieri
accompagnati regolarmente soggiornanti in Italia al 31/12/2008: circa 862.000,
di cui circa 519.000 nati in Italia e circa 343.000 arrivati a seguito di
ricongiungimento familiare (Rapporto Save the Children)
á
Minori stranieri
non accompagnati in Italia al 30/9/2014 (Rapp. Minlavoro minori non accompagnati 30/9/2014):
o
censiti: 12.164
(0-6 anni: 18, 7-14 anni: 1.222, 15 anni: 1.630, 16 anni: 3.626, 17 anni:
5.668; maschi: 11.365, femmine: 799)
o
presenti: 9.001
(0-6 anni: 18, 7-14 anni: 881, 15 anni: 1.109, 16 anni: 2.654, 17 anni: 4.339;
maschi: 8.449, femmine: 552)
o
irreperibili :
3.163 (0-6 anni: 0, 7-14 anni: 341, 15 anni: 521, 16 anni: 972, 17 anni: 1.329;
maschi: 2.916, femmine: 247)
á
Minori stranieri
non accompagnati in Italia al 28/2/2013 (Rapp. Minlavoro minori non accompagnati 2013):
o
censiti: 7.066
(0-6 anni: 27, 7-14 anni: 524, 15 anni: 637, 16 anni: 1.612, 17 anni: 4.266;
maschi: 6.638, femmine: 428; collocamento in struttura: 5.990, presso privato:
714, non comunicato: 362)
o
presenti: 5.626
(0-6 anni: 27, 7-14 anni: 394, 15 anni: 459, 16 anni: 1.234, 17 anni: 3.512;
maschi: 5.294, femmine: 332; collocamento in struttura: 4.587, presso privato:
706, non comunicato: 333)
o
irreperibili :
1.465 (0-6 anni: 0, 7-14 anni: 130, 15 anni: 178, 16 anni: 378, 17 anni: 754;
maschi: 1.334, femmine: 96; collocamento in struttura: 1.403, presso privato:
8, non comunicato: 29)
á
Minori stranieri
non accompagnati in Italia al 31/12/2011 (Rapp. Comitato minori 2011):
o
censiti: 7.750
(0-6 anni: 72, 7-14 anni: 648, 15 anni: 817, 16 anni: 2006, 17 anni: 4207;
maschi: 7.333, femmine: 417)
o
irreperibili :
1.791 (0-6 anni: 2, 7-14 anni: 154, 15 anni: 221, 16 anni: 461, 17 anni: 953;
maschi: 1.724, femmine: 67)
á
Minori stranieri
non accompagnati contattati o presi in carico dai Comuni (Rapporto ANCI 2014):
o
2006: 7.870 (di
cui 251 richiedenti asilo)
o
2007: 5.543 (di
cui 482 richiedenti asilo)
o
2008: 7.216 (di
cui 879 richiedenti asilo)
o
2009: 5.879 (di
cui 567 richiedenti asilo)
o
2010: 4.588 (di
cui 556 richiedenti asilo)
o
2011: 9.197 (di
cui 1.582 richiedenti asilo)
o
2012: 9.104 (di
cui 1.496 richiedenti asilo)
á
Minori stranieri
non accompagnati censiti dal Comitato per i minori stranieri nel periodo
2000-2008 (da Secondo Rapporto EMN e circ. Mininterno 13/2/2009; nota: dati in contrasto con quelli del Rapporto Save the Children):
o
8.307 nel 2000
o
8.146 nel 2001
o
7.040 (di cui
5.883 non identificati) nel 2002
o
8.194 (di cui
7.313 non identificati) nel 2003
o
8.100 (di cui
5.949 non identificati) nel 2004
o
7.583 (di cui
5.549 non identificati) nel 2005
o
6.453 (di cui
4.273 non identificati) nel 2006
o
7.548 (di cui
5.631 non identificati) nel 2007
o
7.797 (di cui
6.000 non identificati e 2.124 sbarcati sulle coste nel corso dell'anno, da com. Mininterno 25/2/2009) nel 2008
á
Minori stranieri
non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani (Rapp. ANCI sui minori stranieri non accompagnati)
o
2006: 7.870 (di
cui 3.804 resisi irreperibili e 3.515 passati alla seconda accoglienza; tra
questi, 1.433 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o
2007: 5.543 (di
cui 1.952 resisi irreperibili e 2.795 passati alla seconda accoglienza)
o
2008: 7.216 (di
cui 1.676 resisi irreperibili e 3.841 passati alla seconda accoglienza; per
1.391 di questi ultimi, aperta la tutela; 1.644 hanno avuto il permesso di
soggiorno)
o
2009: 5.879 (di
cui 1.303 resisi irreperibili e 3.084 passati alla seconda accoglienza; per
2.009 di questi ultimi, aperta la tutela)
o
2010: 4.588 (di
cui 1.050 resisi irreperibili e 2.523 passati alla seconda accoglienza; per
1.649 di questi ultimi, aperta la tutela; 2.272 hanno avuto il permesso di
soggiorno)
o
2011: 9.197 (di
cui 1.999 resisi irreperibili e 3.213 passati alla seconda accoglienza; per
2.775 di questi ultimi, aperta la tutela)
o
2012: 9.104 (di
cui 1.730 resisi irreperibili e 2.819 passati alla seconda accoglienza; per 2.981
di questi ultimi, aperta la tutela; 2.551 hanno avuto il permesso di soggiorno)
á
Minori stranieri
non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani per eta' nel 2012 (Rapp. ANCI sui minori stranieri non accompagnati)
o
fino a 10 anni:
0,8%
o
10-14 anni: 6,7%
o
15 anni: 8,6%
o
16 anni: 23,8%
o
17 anni: 59,7%
o
eta' non
specificata: 0,4%
á
Minori stranieri
non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani per eta' nel 2011 (Rapp. ANCI sui minori stranieri non accompagnati)
o
6 anni: 0,04%
o
7 anni: 0,04%
o
8 anni: 0,19%
o
9 anni: 0,22%
o
10 anni: 0,34%
o
11 anni: 0,52%
o
12 anni: 1,27%
o
13 anni: 2,17%
o
14 anni: 5,64%
o
15 anni: 13,78%
o
16 anni: 31,86%
o
17 anni: 43,93%
á
Percentuale di
minori stranieri sul totale dei minori in affidamento familiare (Rapp. Minlavoro sull'affidamento):
o
1999: 5,6%
o
2007: 14,0%
o
2008: 16,4%
o
2011: 17,0%
o
2012: 16,6%
á
Percentuale di
minori stranieri sul totale dei minori nei servizi residenziali (Rapp. Minlavoro sull'affidamento):
o
1998: 18,0%
o
2007: 31,0%
o
2008: 32,0%
o
2011: 32,0%
o
2012: 30,4%
á
Minori fuori
dalla propria famiglia, per tipo di collocazione, al 31/12/2012 (Rapp. Minlavoro sull'affidamento):
o
italiani: in
affidamento familiare, 47,5%; nei servizi residenziali, 52,5%
o
stranieri: in
affidamento familiare, 33,0%; nei servizi residenziali, 67,0%
o
stranieri non
accompagnati: in affidamento familiare, 13,9%; nei servizi residenziali, 86,1%
á
Nati in Italia
o
nel 2008:
576.659; figli per donna straniera: 2,65 (contro 1,34 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o
nel 2009:
568.857, di cui stranieri 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); figli per donna straniera: 2,55 (contro 1,33 per
donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o
nel 2010:
561.944, di cui stranieri 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011); figli per donna straniera: 2,43 (contro 1,34 per
donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o
nel 2011:
546.607, di cui stranieri 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012); figli per donna straniera: 2,36 (contro 1,32 per
donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o
nel 2012:
534.186, di cui stranieri 15,0%; figli per donna straniera: 2,37 (contro 1,29
per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o
nel 2013:
514.308, di cui stranieri 15,1% (da Rapp. ISTAT 16/6/2014); figli per donna straniera: 2,10 (contro 1,29 per
donna italiana; da Rapp. ISTAT 27/11/2014)
o
nel 2014:
502.596, di cui stranieri 15,1% (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)
á
Minori stranieri
(comunitari inclusi) residenti in Italia:
o
all'1/1/2004,
412.432 (dato riportato da Focus UIL)
o
all'1/1/2010,
932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)
o
nel 2011,
993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7%
della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o
al 9/10/2011 (da
Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592
comunitari
á
Minori stranieri
(comunitari inclusi) residenti in Italia (dati, diversi dai precedenti, da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni):
o
2000: 229.851,
di cui immigrati 111.679, nati in Italia 118.171
o
2001: 277.976,
di cui immigrati 130.146, nati in Italia 147.830
o
2002: 284.224,
di cui immigrati 102.801, nati in Italia 181.423
o
2003: 353.139,
di cui immigrati 138.025, nati in Italia 215.114
o
2004: 412.432,
di cui immigrati 148.393, nati in Italia 264.039
o
2005: 501.792,
di cui immigrati 185.782, nati in Italia 316.010
o
2006: 585.496,
di cui immigrati 211.721, nati in Italia 373.775
o
2007: 665.625,
di cui immigrati 227.801, nati in Italia 437.824
o
2008: 767.060,
di cui immigrati 256.764, nati in Italia 510.296
o
2009: 862.453,
di cui immigrati 275.048, nati in Italia 587.405
o
2010: 933.693,
di cui immigrati 268.206, nati in Italia 665.487
á
Minori stranieri
(comunitari inclusi) residenti in Italia (dati, lievemente diversi dai
precedenti, da Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni):
o
2002: 353.139
o
2003: 412.432
o
2004: 501.792
o
2005: 585.496,
di cui nati in Italia 398.205
o
2006: 665.625,
di cui nati in Italia 457.345
o
2007: 767.060,
di cui nati in Italia 518.700
o
2008: 862.453,
di cui nati in Italia 572.720
o
2009: 932.675,
di cui nati in Italia 650.802
o
2010: 993.238,
di cui nati in Italia 730.063
á
Percentuale di
minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia su popolazione
straniera e totale dei minori (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni):
o
2001: 19,0%
degli stranieri; 2,8% dei minori
o
2002: 21,3%
degli stranieri; 2,9% dei minori
o
2003: 22,8%
degli stranieri; 3,6% dei minori (0-5 anni: 9,4%; 6-13 anni: 6,1%; 14-17 anni:
2,6%)
o
2004: 20,7%
degli stranieri; 4,2% dei minori (0-5 anni: 10,8%; 6-13 anni: 7,1%; 14-17 anni:
3,2%)
o
2005: 20,9%
degli stranieri; 5,0% dei minori (0-5 anni: 13,0%; 6-13 anni: 8,6%; 14-17 anni:
3,8%)
o
2006: 21,9%
degli stranieri; 5,9% dei minori (0-5 anni: 14,9%; 6-13 anni: 10,2%; 14-17
anni: 4,5%)
o
2007: 22,6%
degli stranieri; 6,6% dei minori (0-5 anni: 16,7%; 6-13 anni: 11,6%; 14-17
anni: 5,1%)
o
2008: 22,3%
degli stranieri; 7,5% dei minori (0-5 anni: 18,6%; 6-13 anni: 13,3%; 14-17
anni: 5,6%)
o
2009: 22,2%
degli stranieri; 8,4% dei minori (0-5 anni: 20,8%; 6-13 anni: 14,9%; 14-17
anni: 6,4%)
o
2010: 22,0%
degli stranieri; 9,1% dei minori (0-5 anni: 22,8%; 6-13 anni: 16,0%; 14-17
anni: 7,1%)
o
2011: 21,7% degli
stranieri; 9,7% dei minori (0-5 anni: 24,4%; 6-13 anni: 16,9%; 14-17 anni:
7,9%)
á
Percentuale di
minori nati in Italia da almeno un genitore straniero (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni e Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)):
o
2000: 6,7% (solo
madre straniera: 1,7%; solo padre straniero: 0,5%)
o
2001: 7,3% (solo
madre straniera: 1,8%; solo padre straniero: 0,6%)
o
2002: 8,1% (solo
madre straniera: 2,0%; solo padre straniero: 0,6%)
o
2003: 9,1% (solo
madre straniera: 2,4%; solo padre straniero: 0,7%)
o
2004: 11,7%
(solo madre straniera: 2,6%; solo padre straniero: 0,7%)
o
2005: 12,9%
(solo madre straniera: 2,9%; solo padre straniero: 0,8%)
o
2006: 14,1%
(solo madre straniera: 3,2%; solo padre straniero: 0,8%)
o
2007: 15,5%
(solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,9%)
o
2008: 16,5% (solo
madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,8%)
o
2009: 17,8%
(solo madre straniera: 3,6%; solo padre straniero: 0,8%)
o
2010: 18,4%
(solo madre straniera: 3,8%; solo padre straniero: 1,0%)
o
2011: 19,4%
(solo madre straniera: 3,9%; solo padre straniero: 1,0%)
o
2012: 20,1%
o
2013: 20,2%
á
Minori scomparsi
dall'1/1/1974 al 31/12/2011 ancora da ricercare (da Relazione Mininterno sulle persone scomparse):
o
stranieri: 8.632
(+807 rispetto al 31/12/2010), di cui per
¤
allontanamento
da istituto o comunita': 2.911 (+731 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.056
nella fascia 15-17 anni
¤
allontanamento
volontario: 727 (+73 rispetto al 31/12/2010), di cui 514 nella fascia 15-17
anni
¤
motivo non
determinato: 4.855 (-23 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.741 nella fascia
15-17 anni
¤
possibile reato
subito: 12 (+1 rispetto al 31/12/2010)
¤
possibili
disturbi psicologici: 3 (+1 rispetto al 31/12/2010)
¤
sottrazione da
congiunto: 124 (+24 rispetto al 31/12/2010)
o
italiani: 1.687
(+2 rispetto al 31/12/2010), di cui per
¤
allontanamento
da istituto o comunita': 433 (+38 rispetto al 31/12/2010)
¤
allontanamento
volontario: 283 (+0 rispetto al 31/12/2010)
¤
motivo non
determinato: 811 (-43 rispetto al 31/12/2010)
¤
possibile reato
subito: 10 (+1 rispetto al 31/12/2010)
¤
possibili
disturbi psicologici: 4 (+3 rispetto al 31/12/2010)
¤
sottrazione da
congiunto: 146 (+3 rispetto al 31/12/2010)
á
Minori stranieri
scomparsi dall'1/1/1974 al 30/6/2014 ancora da ricercare (da Relazione Mininterno sulle persone scomparse 2014): 13.404
á
Minori entrati
in Italia nel 2011 sulla base di programmi solidaristici:
o
2011 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei
minori stranieri): 17.823
(Bielorussia 12.729, Ucraina 3.060, Bosnia-Eerzegovina 737, Federazione Russa
560, Algeria 333, Kazakhistan 160, Serbia-Montenegro 105, Giappone 42, Moldavia
31, Croazia 29, Macedonia 27, Brasile 9, Bulgaria 1)
o
2012 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei
minori stranieri 2013): 15.957
(Bielorussia 11.438, Ucraina 2.619, Bosnia-Eerzegovina 643, Federazione Russa
539, Algeria-Sharawi 335, Kazakhistan 156, Serbia 110, Moldavia 37, Macedonia
36, Giappone 34, Afghanistan 10)
á
Minori a rischio di poverta', nel 2011, a seconda della nazionalita' dei genitori
(da Rapp. Eurostat sul rischio di poverta'): entrambi i genitori italiani, 24,4%; almeno un
genitore straniero, 33,5%
Possibilita' di ingresso di minori stranieri (torna all'indice del capitolo)
á
Motivi di
ingresso del minore straniero, presi in esame in modo specifico dalla
normativa:
o
per ricongiungimento con genitore
straniero
o
per esercitare
il proprio diritto di soggiorno in
quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario
(il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)
o
per ricongiungimento con affidatario
straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva
pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle
disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli;
il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29,
co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in
assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine
dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con
la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); nota: Sent. Cass. 4868/2010 esclude
che l'affidamento in base alla Kafalah
sia assimilabile all'affidamento quando l'affidatario sia italiano, dal momento che in tal caso l'affidamento puo' e deve
essere effettuato conformemente alla L. 184/1983
(nello stesso senso, Trib. Verona,
che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti
temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non
equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di
filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi
costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce
effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un
portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal
diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare
la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento
previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione
dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio
di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso
dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di
Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con
affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze; nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della
applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs.
286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in
base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al
ricongiungimento del minore affidato con Kafalah); illegittimo negare il visto
per ricongiungimento familiare al minore
affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita'
giudiziaria del paese di provenienza,
essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico, dato che
il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il
quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del
ricongiungimento (Trib. Genova
e Corte d'App. Genova); Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 stabilisce il seguente principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta
all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare,
richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di
kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso
sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano
che debba essere da questi personalmente assistito" (nello stesso senso, Sent. Cass. 1843/2015), e ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui
all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di
ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)
o
al seguito
di genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito
di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato
all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in
assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine
dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con
la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)
o
per richiesta di protezione internazionale
o
per adozione (in caso di affidamento
pre-adottivo)
o
per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di
programmi di scambio (solo se di etaĠ
> 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)
o
per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di
iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)
o
per esercizio di
attivitaĠ sportiva professionistica,
(con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da
autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex
art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva
corrispondente)
o
nellĠambito di programmi solidaristici, previa
approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta
á
Il rilascio di
qualunque tipo di visto per i minori
stranieri in possesso dei requisiti e' condizionato all'acquisizione, da parte
della rappresentanza diplomatico-consolare, dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la responsabilita'
genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[98]
che non accompagnino il minore nel
viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le
norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011)
á
TAR Lazio:
in caso di richiesta di visto di
ingresso di un minore, e'
necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellĠistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti
dallĠordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti
nel nostro ordinamento, la provenienza
della domanda dal soggetto che allo
stato esercita la tutela nei
confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso
Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore
eta' (torna all'indice del capitolo)
á
Il minore
straniero eĠ inespellibile, salvo
che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su richiesta del questore,
dal Tribunale per i minorenni), e
salvo il diritto a seguire il genitore
o lĠaffidatario espulsi
á
Note:
o
sollevata dal
Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13,
co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il
potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori
del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il
caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal
Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13,
co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione,
l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i
minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore
di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento
incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si
lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con
rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione
della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[99],
e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
á
Il respingimento
e l'espulsione di minori e di
componenti di famiglie monoparentali
con figli minori (nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in
modo incomprensibile, "nonche' dei minori") sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare
(L. 129/2011)
á
Nota: limiti al respingimento del minore non sono
disciplinati espressamente, ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006: Belgio condannato per la detenzione e la
deportazione di un minore non accompagnato; circ. Mininterno 9/7/2007 cita il respingimento tra i provvedimenti che
potrebbero impropriamente essere adottati a carico del minorenne non
riconosciuto come tale
á
Rapp. Human Rights Watch: si segnalano casi di respingimento sommario verso la Grecia di minori non accompagnati (a seguito di procedure inadeguate di
screening dell'eta')
á
Trib. Bologna: non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, dato che la legge prevede per
lui la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di
un permesso di soggiorno (nello stesso senso, Decr. GIP Bari); e' esclusa anche l'imputabilita' del minore per ingresso illegale, se
questo e' avvenuto con esibizione di documenti
falsi, perche' di tale fatto e' responsabile chi esercitava su di lui la patria potesta'; soggettivamente, poi,
il minore non e' colpevole, a causa dell'incapacita'
di comprendere l'antigiuridicita'
del suo comportamento, date le condizioni di origine e il fatto che il
comportamento in questione non produce lesione di beni primari quali la vita o
l'integrita' fisica altrui
á
Nota: in base al
D. Lgs. 30/2007 (come modificato da D.
Lgs. 32/2008), il minore straniero
familiare di cittadino italiano o comunitario puo' essere allontanato (con
provvedimento adottato dal Ministro dell'interno) anche per motivi imperativi di pubblica sicurezza,
non tali da configurare il pericolo per la sicurezza dello Stato o (con provvedimento
adottato dal Prefetto) per il venir meno
dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno; in base al principio
di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli dovrebbe discendere, pero', l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli previste
per il generico minore straniero; nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008;
in proposito,
o
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
á
La minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di
accertamento indichi un margine di
errore; nelle more
dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate
le disposizioni relative alla protezione
dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6
del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988);
il Giudice di pace di Bari non ha convalidato il trattenimento nel CIE di
Brindisi per alcuni stranieri sulla base della presumibile minore eta' (dal comunicato di un'associazione); TAR Lazio:
sospeso il provvedimento di dimissioni dal centro di accoglienza per minori
stranieri non accompagnati, adottato a seguito di accertamento dell'eta', sulla
base del fatto che tale accertamento non e' in grado di dare assoluta certezza
in ordine all'eta' effettiva dell'interessato; comunicato Stranieriinitalia: il Giudice di Pace di Roma ha annullato un
provvedimento di espulsione adottato a carico di stranieri che dichiaravano di
essere minorenni, riconoscendo l'impossibilita' di stabilire con certezza
l'eta' dei ricorrenti
á
Con DPCM, da
adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014,
sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano
fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da
documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si
procede alla determinazione dell'eta'
dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura
multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure
appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei
minori mediante il coinvolgimento delle autorita'
diplomatiche; nelle more della
determinazione dell'eta' e dell'identificazione, o in caso di esito incerto
della procedura di determinazione, al fine dell'accesso immediato
all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la minore eta' e' presunta
(D. Lgs. 24/2014)
á
Nota:
attualmente l'accertamento dell'eta' e' effettuato preferibilmente mediante radiografia del polso; e' stato
istituito un gruppo di lavoro interministeriale allo scopo di pervenire ad una
procedura da applicare uniformemente sul territorio nazionale nel pieno il
rispetto della salute, della dignita' e dei diritti dei minori stranieri (Risposta del Sottosegretario all'interno ad
interrogazione parlamentare);
presentato dal Mininterno uno studio su Nuovi approcci per l'accertamento dell'eta' (da Newsletter FEI 7/2010); pubblicato anche, nel Giugno 2009, un Protocollo Minlavoro su Determinazione
dell'eta' nei minori non accompagnati (riportato da Nota Save the Children), che prevede:
o
con lĠeta' deve
essere indicato il margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere
minore eta'
o
occorre
perseguire il maggiore interesse della persona minore, nel rispetto di
eventuali esigenze di giustizia
o
l'accertamento
dell'eta' deve essere eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria
o
deve avere
un'importanza centrale la visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto
di un traduttore/mediatore, devono essere rilevati tutti i paramteri utili a
fornire l'indicazione dell'eta'
á
Nota:
secondo il Rapp. EASO sull'accertamento dell'eta' in Europa, l'accertamento dell'eta' si basa, in Italia, sui
seguenti elementi: documenti presentati, intervista mirata, radiografia delle
ossa del polso e del collo e della dentatura, osservazione della dentatura
á
Gdp Ravenna:
a fronte di un certificato di nascita
dal quale si ricavi la minore eta'
dello straniero e per il quale non sussistano elementi che lo facciano ritenere
falso o contraffatto, il risultato dell'esame
auxologico (fondato sull'analisi dello sviluppo osseo) non e' sufficiente a far
considerare maggiorenne lo straniero stesso, dato il margine di incertezza intrinseco in tale esame; nello stesso senso, Gdp Genova:
documenti di identita' fanno fede, ai fini della determinazione dell'eta' dello
straniero, fino a prova contraria, non potendosi considerare sufficiente una
radiografia cui non sia seguita una perizia auxologica
á
Sent. Cons. Stato 160/2015: al fine di appurare se vi sia o meno incertezza sulla accertata maggiore
eta' dell'appellante, occorre acquisire agli atti del giudizio dalla questura
tutta la documentazione relativa all'esame
auxologico cui egli e' stato sottoposto ed il cui esito e' stato posto a
base della motivazione del provvedimento oggetto del giudizio
á
Trib. Torino:
assolve l'imputato dal reato di falsa dichiarazione in relazione alle proprie
generalita', sulla base delle considerazioni seguenti, in linea col Parere Consiglio superiore di sanita' 25/2/2009 (e in contrasto con l'orientamento della
Cassazione),:
o
non e' noto ad
oggi un singolo metodo in grado di stimare con esattezza assoluta l'eta' cronologica di un individuo
o
con l'eta'
cronologica deve essere sempre indicato il margine
di errore
o
l'accertamento
dell'eta' anagrafica di un individuo dovrebbe essere l'esito di una valutazione
integrata dei dati risultanti della rilevazione radiologica del grado di
maturazione ossea del distretto polso-mano e dall'esame fisico (misurazioni
antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con
identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello
stato di dentizione), svolto da un pediatra: non si puo' prescindere infatti da
una visita pediatrica nel corso della quale, presente un traduttore/mediatore
culturale, nel rispetto del presunto minore, vegano rilevati tutti quei
parametri utili a fornire indicazioni sull'eta', avendo cura di utilizzare le
tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi piu'
prossimi
o
le indagini
radiografiche consentono di collocare l'eta' dell'individuo entro un intervallo
la cui ampiezza (dell'ordine dell'anno) e' inevitabilmente determinata da vari
fattori, legati
¤
al grado di
variabilita' presente nella popolazione di riferimento, associata al grado di
maturazione scheletrica, sessuale e psicologica, determinato da componenti
soggettive, legate a fattori di tipo genetico, etnico, dal tipo di alimnentazione,
dal livello socio-economico ed in relazione presenza di patologie o di esiti di
patologie
¤
allo strumento
di misurazione, caratterizzato da un errore di misurazione
¤
alla variabilit'
interosservatore, che puo' essere sensibilmente modificata dalla
standardizzazione dei parametri e dei criteri di misurazione o valutazione, dal
grado di esperienza dell'operatore e dall'utilizzo di atlanti di riferimento
o
l'esito
dell'accertamento radiologico, quantomeno nei termini in cui esso e' stato
effettuato nel caso considerato, non consente di escludere che nel caso
individuale dell'imputato possa essere emerso un margine di errore di
consistenza tale da escludere che, contrariamente a quanto contestato, egli sia
davvero minorenne (essendo quello della minore o maggiore eta' l'unico punto di
interesse davanti al Tribunale, ed essendo nel caso in esame irrilevante
stabilire se siano vere o false le generalita' declinate)
á
Comunicato Yo Migro: si segnala che e' stato stipulato un protocollo tra Comune di Roma e
Tribuale per i minorenni per consentire che i minori gi dichiarati tali da una
struttura ospedaliera pubblica vengano sottoposti a una nuova visita senza che
nei confronti del singolo ragazzo sia stato emanato un ordine della
magistratura: viene considerato sufficiente quello emanato dalle forze
dellĠordine, su impulso del Comune di Roma; Comunicato ASGI: si censura il comportamento del Comune di Roma, che continua ad
ordinare ai minori bengalesi, ospiti nelle sue strutture, di sottoporsi a un
secondo accertamento dell'eta' presso l'Ospedale Militare del Celio; Comunicato Asgi: le associazioni Yo Migro e Laboratorio 53 segnalano il perdurare del
comportamento del Comune di Roma
á
Le associazioni
Antigone e ASGI esprimono forte preoccupazione per la prassi adottata dalle
autorita' italiane di trattenere presso le carceri (in particolare, presso la
Casa Circondariale di Regina Coeli) e i CIE potenziali richiedenti asilo, anche
minorenni (in particolare, somali), per le procedure di identificazione e di
accertamento dell'eta' (comunicato ASGI)
á
Competente a decidere
sulla estradizione di soggetti
minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta e' la Sezione di Corte di Appello per i minorenni
(Sent. Corte Cost. 310/2008)
Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti (torna all'indice del capitolo)
á
Il minore
straniero eĠ
o
in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota:
non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e'
responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
o
non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e
rappresentanza (nota: si richiede che sussistano entrambe le condizioni) da
parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la
legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99);
nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si
considera non accompagnato ove manchino tutela
e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non
richiede un provvedimento formale; nel senso dell'estensione della nozione di
minore accompagnato al caso dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto
grado, tra le altre, Sent. Cons. Stato 1478/2010, Ord. TAR Puglia e TAR Lombardia, coerenti con Sent. Corte Cost. 198/2003); Linee guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti
(nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato
e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del
soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro
il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR Piemonte:
costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di affidamento
del minore alla sorella)
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: la rinuncia alla
responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[100]
effettuata all'estero non e' riconosciuta (art. 23 Regolamento CE n. 2201/2003) se, tenuto conto dell'interesse superiore del
minore, il suo riconoscimento e' manifestamente contrario all'ordine pubblico
dello Stato membro cui esso e' richiesto
á
Circ. Mininterno 18/6/2012: per contrastare segnalati casi di compravendita di
minori stranieri, per i quali vengono effettuati falsi atti di riconoscimento
di paternita' da parte di cittadini
italiani coniugati, si procede in base ad art. 74 L. 184/1983:
o
gli ufficiali di
stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento
da parte di persona coniugata di un figlio
nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[101]
non riconosciuto dall'altro genitore
o
il Tribunale per
i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento
o
nel caso in cui
vi siano fondati motivi per ritenere
che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c.
(autorizzazione dell'impugnazione e
nomina di un curatore speciale)
á
Presentato il
disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja 19/10/1996 sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure
di protezione dei minori; gli Stati
membri dell'Unione europea sono stati autorizzati a firmare la Convenzione
dalla Decisione 2003/93/CE del Consiglio europeo, e a ratificarla dalla Decisione 2008/431/CE del Consiglio europeo; principali contenuti:
o
l'Unione europea
conserva la competenza esclusiva per le disposizioni della convenzione che sono
parte della normativa relativa alla competenza, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilita' genitoriale (Regolamento CE n. 2201/2003); gli Stati membri continueranno ad applicare il
diritto comunitario nell'ambito dell'Unione per il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro relative alla convenzione
o
la convenzione
si applica ai minori di eta' inferiore a 18 anni, per determinare
¤
lo Stato
competente ad adottare misure per proteggere il minore o i suoi beni
¤
la legge
applicabile nell'esercizio di tale competenza
¤
la legge
applicabile alla responsabilita' genitoriale
¤
il
riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati
contraenti
¤
la cooperazione
tra gli Stati contraenti
o
le misure di
protezione di un minore riguardano:
¤
la
responsabilita' genitoriale
¤
il diritto di
affidamento
¤
la tutela
¤
la
rappresentanza del minore
¤
il collocamento
del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza
¤
la supervisione
delle cure fornite al minore
¤
l'amministrazione
dei beni del minore
o
in generale, lo
Stato contraente di residenza abituale del minore e' competente ad adottare misure
di protezione; per i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale o
per i minori la cui residenza abituale non puo' essere accertata, la competenza
e' esercitata dallo Stato sul cui territorio tali minori si vengono a trovare
o
eccezionalmente,
quando si ritenga che un altro Stato sia piu' adatto a valutare l'interesse
superiore del minore, tale Stato puo' assumere la competenza; nei casi di
urgenza, e' competente ad adottare le misure di protezione necessarie lo Stato
sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni
o
nell'esercizio
della competenza lo Stato contraente applica la propria legge; in via
eccezionale, esso puo' applicare o prendere in considerazione la legge di un
altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, tenuto conto
dell'interesse superiore del minore; la legge individuata dalla Convenzione
puo' non essere applicata solo se contraria all'ordine pubblico, tenuto conto
dell'interesse superiore del minore
o
le misure
adottate da uno Stato contraente per proteggere un minore o i suoi beni sono
riconosciute in tutti gli altri Stati contraenti; il riconoscimento puo' essere
negato in casi particolari, individuati dalla Convenzione; le misure di
protezione dichiarate esecutive in un altro Stato sono eseguite in quest'ultimo
come se fossero state adottate dallo stesso e conformemente alla propria legge
á
Ord. Cass. 1807/2014: ai fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja 25/10/1980 sulla sottrazione civile internazionale di minori,
il luogo di residenza abituale del
minore deve essere inteso come quello in cui egli ha il centro dei propri
legami affettivi, derivanti dallo svolgimento in tale localita', da tempo e con
continuita', della sua quotidiana vita di relazione
Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono (torna all'indice del capitolo)
á
Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni relativo a minore straniero in stato
di abbandono da parte di chi viene a conoscenza della sua presenza
á
Nota: l'art. 9, co.
4 L. 184/1983 stabilisce che chiunque puo' legittimamente accogliere stabilmente
nella propria abitazione un minore che versi in situazioni di abbandono; quando
il periodo di accoglienza supera i sei
mesi, la persona e' tenuta, se non e' un parente del minore entro il quarto
grado, a darne segnalazione al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
á
Collocamento
in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; assistenza di
competenza dellĠEnte locale (art. 403 c.c.)
á
La segnalazione
della presenza di persone di minore eta' in stato di abbandono alle autorita'
giudiziarie e agli organi competenti al fine della loro presa in carico da
parte delle autorita' competenti e' effettuata, in casi di emergenza, dall'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza; chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche
attraverso numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle
persone di minore eta' (L. 112/2011)
Adempimenti relativi al minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
á
Obbligo di segnalazione relativo a minore straniero non accompagnato da parte di chi (anche privati?) viene a
conoscenza della sua presenza
o
alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
o
al Giudice
tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)
o
al Comitato, da
parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5,
co. 1, DPCM 535/99 e circ. Mininterno 16/3/2000) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione
al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque
dal Comitato in caso di inadempienza)
á
Accertamento dellĠidentitaĠ del minore non accompagnato da parte dellĠautoritaĠ
di Pubblica sicurezza (anche in collaborazione con la rappresentanza
diplomatico-consolare del Paese dĠorigine del minore)
á
Al minore non
accompagnato sono comunque garantiti
i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, allĠassistenza sanitaria,
allĠavviamento scolastico e alle
altre provvidenze garantite dalla legge (DPCM 535/99); attivabili convenzioni
con enti idonei per lĠaccoglienza del minore
á
Istituito da
art. 23 co. 11 L. 135/2012,
presso il Minlavoro, il Fondo nazionale per lĠaccoglienza dei minori stranieri
non accompagnati (Circ. Mininterno-Minlavoro 24/4/2013)
á
Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione
Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):
o
pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che
svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata
notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori
stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un
minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)
o
le informazioni
relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico
della Scheda A (allegata)
all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del
documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del
permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta
o
le informazioni
relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio
telematico della Scheda B (allegata)
all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione
sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento
ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
o
quando si
debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si
trasmette la Scheda C (allegata),
allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati
o
il Comune che
abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda
D (allegata),
allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del
Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
o
i dati raccolti
confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 co. 2 DPCM
535/1999
o
la Direzione
Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori
stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
o
la Direzione
generale pubblica i dati anonimi in forma aggregata, con cadenza bimestrale,
sul sito del Ministero del lavoro
o
l'accesso ai
dati e' assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite da art. 4
co. 3 DPCM 535/1999
o
se si verifica
una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione
Generale (rilevazione di cittadinanza UE, accertamento di eta' maggiore di 18
anni, presentazione di domanda di asilo, rintraccio di genitori o di altri
adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente
alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata),
allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato
l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o
quando si
verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la
comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la
documentazione di riferimento
o
ogni altra
comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere
trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo
minoristranieri@lavoro.gov.it
á
Accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati (Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome per per fronteggiare il flusso straordinario di
stranieri, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati):
o
attivazione di
strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che
accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio,
con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell'eta' e dello
status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti
presenti anche in altri Stati membri dell'Unione europea
o
pianificazione
dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non
accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato
o
nelle more della
piena realizzazione del sistema di presa in carico, il Mininterno coordina la
costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non
accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le
Prefetture e gli Enti Locali, e si impegna ad aumentare in maniera congrua la
capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati
all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con sostegno da parte
del Minlavoro, che utilizza, a questo scopo, le risorse aggiuntive e dedicate
del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; il
Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. 135/2012
per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire
dall'1/1/2014
o
a seguito del
raggiungimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, si e' deciso di accogliere i minori stranieri non
accompagnati (anche non richiedenti asilo) nell'ambito dello SRAR, provvedendo
ad accrescere la capienza di posti dedicati, anche mediante l'individuazione o
la costituzione di strutture temporanee
o
nelle strutture
temporanee dislocate in prossimita' dei luoghi di sbarco, deputate a
un'accoglienza di brevissima durata, devono essere effettuate le procedure di
identificazione, accertamento dell'eta' (se necessario) e, secondo i criteri di
art. 4 D. Lgs. 24/2014, un primo scrreening sanitario, un'attivita' di
informazione sulla protezione internazionale, la risposta ai bisogni materiali
(in relazione all'abbigliamento) e l'individuazione dei casi di ulteriore
vulnerabilita'; successivamente, si procede al trasferimento verso lo SPRAR o,
in mancanza di posti, verso altre strutture temporanee, dislocate in tutto il
territorio nazionale
o
il Fondo per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati eroga al Comune un
contributo di 45 euro al giorno per ospite, che il Comune trasferisce all'ente
gestore, senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione
locale
o
a seguito di uno
sbarco, il minore non accompagnato viene collocato nelle strutture temporanee
vicine al luogo di sbarco dalle Autorita' di pubblica sicurezza, che segnalano
la presenza del minore alla prefettura territorialmente competente, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice
tutelare
o
la prefettura ne
da' tempestiva comunicazione al Prefetto del capoluogo di regione e all'Unita'
di missione costituita presso il Dipartimento Liberta' civili del Mininterno,
che individua i posti disponibili per il trasferimento (attuato dal
Dipartimento Pubblica sicurezza)
o
le Autorita' di
pubblica sicurezza del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi
sociali del Comune dove e' ubicata la struttura di destinazione alla prefettura
territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni e al Giudice tutelare
o
il Comune dove
e' ubicata la struttura di destinazione segnala la presenza del minore alla
prefettura, al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati e al Minlavoro - Direzione generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione, ai fini dell'inserimento nel SIM; segnala inoltre
tempestivamente l'eventuale irreperibilita' del minore (nota: la circolare e',
in proposito, sgrammaticata)
o
nell'attuazione
di tutte le disposizioni della circolare e' preso in considerazione con
carattere di priorita' il superiore interesse del minore
á
Linee guida per la presentazione delle domande di
contributo per il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati: l'Ente locale proponente deve effettuare i seguenti
interventi
o
collocamento in
luogo sicuro e accoglienza integrata:
¤
ammesse tutte le
modalita' di accoglienza previste dalla normativa; in caso di accoglienza in
struttura,
-
la struttura
deve essere autorizzata e certificata secondo la normativa regionale e
nazionale in materia di strutture residenziali per minori
-
la struttura
deve essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese
dagli ospiti, sottoscritto da ogni minore accolto
-
il rapporto
numerico tra personale stabilmente presente nella struttura e utenti e le
professionalita' coinvolte devono essere conformi alla normativa regionale e
nazionale
-
devono essere
rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti
-
deve essere
garantita la fornitura di beni di prima necessita', quali prodotti per l'igiene
personale e vestiario
-
deve essere
erogato un pocket money in base alle
modalita' educative definite dal progetto
¤
in caso di affidamento
familiare (caratterizzato da stabilita', continuita' e progettualita', per
permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo,
affettivo e materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di
dargli),
-
l'Ente locale puo'
progettare interventi specifici che tengano conto, in particolare dell'eta',
del genere e della cultura di origine dei minori
-
possono essere
considerate tutte le possibilita' previste dalla legge relativamente alla
scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi,
adulti singoli, di nazionalita' italiana o straniera)
-
possono essere previste tutte le
tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della
giornata o della settimana, etc.)
¤
in ogni caso, il
minore deve essere inserito in un clima familiare, accogliente, in modo da
accrescere le sue motivazioni ad aderire al progetto proposto; devono quindi
essere previste attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e
sostenere l'integrazione sociale; e' anche opportuno favorire i contatti con la
cultura di appartenenza e, se possibile, con la famiglia d'origine, anche per
via telematica; le attivita' devono essere affidate a figure professionali
specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e
psicologi
o
assistenza
socio-psicologica e sanitaria:
¤
e' necessario
procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui col minore allo scopo di
-
verificarne la
condizione psico-fisica
-
raccogliere
informazioni sulla sua identita', sul percorso migratorio e sulla storia
familiare
-
accertare la
presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio
italiano
-
verificare
l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento
-
verificare
l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di
origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale,
se non gia' presentata
-
acquisire
informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non
richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla
possibilita' del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia
-
raccogliere
informazioni sulle aspettative e competenze del minore
-
informare ed
orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con
particolare riferimento alle possibilita' di integrazione in Italia
¤
nei colloqui e'
necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'eta', della
cultura di provenienza e dell'identita' di genere del minore
o
tutela legale:
¤
al minore non
accompagnato deve essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale;
a tal fine, occorre
-
sostenere il
minore nell'espletamento delle procedure di identificazione; benche' il
riconoscimento dell'identita' in assenza di un documento valido sia di
competenza della questura, il colloquio con il minore puo' permettere di
acquisire informazioni utili allo scopo e migliorare l'azione di protezione e
tutela anche nella fasi successive
-
sostenere il
minore nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di
soggiorno; la regolarizzazione della presenza sul territorio del minore
straniero non accompagnato, inespellibile per legge, e' condizione
indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza
ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale; la richiesta deve essere
presentata alla questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata
del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura
-
qualora il minore
manifesti la volonta' di richiedere protezione internazionale, garantire
l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura
-
garantire
l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento
familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura
-
garantire
l'orientamento e l'accompagnamento nelle procedure amministative
-
garantire
l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano
-
garantire
l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario
o
segnalazioni di
legge e richiesta di apertura della tutela:
¤
il minore deve
essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano
manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, deve essere
inviata la segnalazione alla Direzione generale immigrazione e politiche
dell'integrazione del Minlavoro
¤
il minore deve
essere sollecitamente segnalato al Giudice tutelare per l'apertura della tutela
al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini
del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno,
per l'eventuale richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso
la competente Commissione territoriale
o
mediazione
linguistico-culturale:
¤
e' fondamentale
l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e
necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di
-
costruire aree
di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto
-
disporre di
figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture
¤
la mediazione
interculturale va intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe
multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e
dell'equipe medesima, sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia
nei percorsi di integrazione sociale dei minori
¤
la presenza del
mediatore dovrebbe essere prevista
-
durante il
colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di
presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere
tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti
di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine
-
a sostegno
dell'accoglienza del minore, presso la struttura o la famiglia affidataria
-
nelle
comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano
possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, raccogliere informazioni
utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il
minore e i familiari stessi
-
qualora il
minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di
facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia
-
durante
l'accompagnamento del minore in questura da parte dell'operatore di riferimento
per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della
richiesta di protezione internazionale
-
ogni qualvolta
si renda necessario fornire un adeguato sostegno al tutore nello svolgimento
delle sue funzioni
-
in fase di
elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere
al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le
opportunita' offerte e i vincoli che esse comportano
¤
e' opportuno
tenere in considerazione il sostegno del mediatore nei rapporti con il mondo
della scuola, dello sport e nelle attivita' ludico-ricreative
o
insegnamento di
base della lingua italiana:
¤
l'Ente locale
deve prevedere per il minore l'insegnamento della lingua italiana, per almeno
10 ore settimanali
¤
e' auspicabile
che l'insegnamento sia attivato nel piu' breve tempo possibile, preferibilmente
beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a cio'
preposte (CTP; nota: ora, presso i
CPIA) anche al fine di acquisire la certificazione del livello raggiunto
o
attivita' a
sostegno dell'integrazione:
¤
l'Ente locale
deve avviare le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore,
anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno; l'iscrizione alla
scuola dell'obbligo puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico e, in mancanza di relativa documentazione anagrafica, e' effettuata
con riserva
¤
e' opportuno che
l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore,
individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che
tengano conto della sua volonta' di inserimento nel mercato del lavoro
¤
e'
indispensabile avviare il minore all'apprendimento della lingua italiana e
l'inserimento scolastico e professionale, in quanto attivita' propedeutiche
all'inclusione sociale; e' anche opportuno avviare il minore ad attivita'
sportive e artistico-culturali, utili alla sua integrazione sociale
¤
il percorso di
accoglienza integrata va completato con l'inserimento socio-lavorativo
attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse
lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti pubblici e/o del privato
sociale a questi interventi deputati
o
la rete locale
nell'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati:
¤
il lavoro
sinergico tra gli attori coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati e' condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli
standard qualitativi delle attivita' di norma previste a favore di tali minori
¤
la rete locale
dovrebbe coinvolgere prefettura, questura e Forze dell'ordine, Tribunale per i
minorenni, Giudice tutelare, ASL, agenzie educative, comunita' di accoglienza,
famiglie affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale,
agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato
(sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e
protocolli di intesa
¤
le azioni da
attivare nell'ambito della rete locale comprendono
-
la
valorizzazione delle specificita' locali
-
il rafforzamento
delle collaborazioni gia' in atto
-
il
coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio
-
la promozione di
nuovi modelli di coordinamento
¤
l'obiettivo puo'
essere perseguito attraverso la promozione di momenti di confronto tra tutti i
componenti della rete locale (oltre a quelli a carattere settoriale e/o
operativo), la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali, la
diffusione tempestiva di informazioni complete tra i soggetti della rete, la
promozione di attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche
riguardanti i minori stranieri
o
tempi e proroghe
dell'accoglienza:
¤
il minore
straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della
maggiore eta'; nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni
previste da art. 32 o da altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998 (nota: verosimilmente, il riferimento e'
alle situazioni in cui al neomaggorenne puo' essere rilasciato un permesos di
soggiorno) o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di
protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere prorogata fino al massimo
di ulteriori 6 mesi
¤
ulteriori
proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Mininterno per il tramite
del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia
richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la
necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005
e dalle Linee Guida
allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013
o
trasferimento
del minore presso altro progetto SPRAR:
¤
qualora nel
corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione
dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali,
emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo
riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto
individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la
richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono
tali figure di riferimento
¤
per una buona
riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione e'
fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra questo e l'Ente
locale inviante nel passaggio di competenze sul minore
¤
raggiunta la
maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita' amministrativa in
conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005 e dalle Linee Guida
allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di
protezione internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale
all'interno di un progetto SPRAR dedicata ai maggiorenni
o
gli Enti locali
che presentano richiesta di contributo per i servizi finalizzati
all'accoglienza nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati si
impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati
all'accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati e, in
particolare, sulla base delle Linee guida per la presentazione delle domande di
contributo, a garantire:
¤
il rispetto dei diritti di cui e'
portatore il minore straniero non accompagnato
¤
l'avvio graduale del minore verso
l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio
o
l'Ente locale
proponente e' tenuto a prevedere interventi articolati nel periodo di
accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati dalle Linee guida per la presentazione delle domande di
contributo:
¤
collocamento in
luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie
selezionate, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di
provenienza del minore
¤
supporto di
mediatori linguistico-culturali
¤
iscrizione al
SSN
¤
assistenza
socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale
¤
verifica della
presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la
normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore
¤
apertura della
tutela
¤
regolarizzazione
dello status giuridico e della presenza sul territorio
¤
insegnamento di
base della lingua italiana
¤
inserimento
scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno
dell'integrazione socio-lavorativa del minore
¤
definizione di
un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore, formulato
tenendo presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio,
possibilmente condiviso dal tutore e aggiornato durante il periodo di
accoglienza
¤
forme di
raccordo con gli altri interventi realizzati nell'ambito dell'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati
Minori non accompagnati vittime di tratta (torna all'indice del capitolo)
á
I minori non accompagnati vittime di tratta
devono essere adeguatamente informati
sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014)
á
Con DPCM, da
adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014,
sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano
fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da
documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si
procede alla determinazione dell'eta'
dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura
multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure
appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei
minori mediante il coinvolgimento delle autorita'
diplomatiche; nelle more della
determinazione dell'eta' e dell'identificazione, o in caso di esito incerto
della procedura di determinazione, al fine dell'accesso immediato
all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la minore eta' e' presunta
(D. Lgs. 24/2014)
Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non
accompagnato (torna all'indice del capitolo)
á
Il pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio o ente che svolga attivita'
sanitaria o di assistenza che venga a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato e' tenuto a fornirgli informazione sulla possibilita' di chiedere asilo, anche con l'ausilio di
un mediatore culturale e di un interprete e di invitarlo a esprimere la propria opinione a riguardo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); inoltre, nel caso in cui il minore voglia chiedere
asilo, informa immediatamente il questore con apposito verbale di tale
volonta' (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
á
I minori non accompagnati vittime di tratta
devono essere adeguatamente informati
sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014)
á
Gli Uffici di
Polizia di frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le
Questure garantiscono al minore non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo,
agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'ACNUR e gli
altri organismi che operano nellĠambito della protezione dei richiedenti asilo,
una tempestiva e completa informazione
sulla normativa di riferimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)
á
Al minore non accompagnato che esprime la
volonta' di presentare domanda di protezione internazionale e' fornita l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda ed e'
garantita l'assistenza del tutore in
ogni fase della procedura per l'esame della domanda (D. Lgs. 25/2008)
á
La questura rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica
di richiedente asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)
á
Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione
Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):
o
le linee-guida non si applicano in caso di
presentazione di domanda di protezione internazionale (che si considera
coincidente con la formalizzazione della
richiesta effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte
dal Ministero dell'interno)
o
se si verifica
una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione
Generale (in particolare, presentazione
di domanda di asilo), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione
Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata),
allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato
l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o
quando si
verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la
comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la
documentazione di riferimento
á
Se sussistono dubbi riguardo all'eta', il minore non accompagnato puo', in qualunque fase della
procedura, essere sottoposto, previo
consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari dell'eta'
di carattere non invasivo; in caso di esito
incerto di tali accertamenti si applicano
le garanzie previste per i minori non accompagnati
á
Il minore non
accompagnato deve essere informato
della possibilita' che la sua eta'
sia determinata attraverso visita medica, sul tipo della visita e sulle conseguenze di tale visita ai fini
dell'esame della domanda (nota: deve considerarsi sottinteso, in base ad art.
17, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che l'informazione deve essere effettuata in una
lingua che si possa supporre comprensibile per il minore); il rifiuto da parte del minore di
sottoporsi alla visita non costituisce
impedimento per l'adozione di una decisione sulla domanda ne' per il suo accoglimento
á
Se un minore non
accompagnato presenta domanda di
protezione internazionale, l'autorita' che la riceve
o
sospende
il procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per
i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale
stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di
affidamento) e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e
segg. c.c. (nota:
art. 31, co. 2 Direttiva 2011/95/UE prevede che le autorita' competenti procedano a
periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore
ne soddisfi le esigenze)
o
informa il
Comitato per i minori stranieri.
á
Il giudice
tutelare provvede alla nomina del tutore
entro 48 ore dalla comunicazione
á
Il tutore prende immediato contatto con la
questura per la conferma della domanda e l'adozione dei provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore
á
L'autorita' che
riceve la domanda del minore (verosimilmente, la conferma della domanda) non
accompagnato informa il Servizio Centrale del Sistema di protezione
per richiedenti asilo di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990 ai fini dell'inserimento del minore in una delle
strutture del Sistema, e ne da' comunicazione
al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare; in caso di impossibilita' di immediato inserimento
in una tale struttura, accoglienza e assistenza del minore sono assicurate
dall'autorita' del Comune in cui il
minore si trova
á
La Corte europea dei diritti umani ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento
in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro
finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento
in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti
umani fondamentali, a causa delle limitate
misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia
á
Nota:
Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di
minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate
(da un comunicato ASGI)
á
Se viene rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia di minore non
accompagnato richiedente la
protezione internazionale, la competente autorita' giudiziaria provvede all'affidamento del minore non
accompagnato; in caso contrario, si
procede ai sensi di art. 2, co. 1 e 2 L. 184/1983 (affidamento familiare o a comunita' di un minore privo di
ambiente familiare idoneo); in tutti i casi, i provvedimenti sono adottati
nell'interesse prevalente del minore,
avendo cura di non separarlo da fratelli
eventualmente presenti sul territorio italiano e di limitare al minimo gli
spostamenti sul territorio stesso (nota: art. 31, co. 3 Direttiva 2011/95/UE prevede che le decisioni in materia siano adottate
tenendo conto del parere del minore, considerata la sua eta' e il
suo grado di maturita'); il minore puo' comunque beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a
categorie vulnerabili, di cui
all'art. 8 D. Lgs. 140/2005
á
Il Ministero
dell'interno stipula convenzioni,
sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare
i familiari dei minori non accompagnati, svolti nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente protezione internazionale (D. Lgs. 140/05)
á
Nota: prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008, Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007 prevedevano una procedura per certi
aspetti piu' dettagliata, per altri diversa, che dovra' essere aggiornata e/o
confermata:
o
la questura affida temporaneamente il
minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini
dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e
allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato
per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99[102]);
la procedura eĠ sospesa (prima della
verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se non fa gia' parte della rete
degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di
protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti,
dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti
asilo e rifugiati, cofinanziati dal
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore
all'ente locale segnalante o di
quello piu' vicino che abbia posti
disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine,
nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti
presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a
quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta'
Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento
del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale di destinazione effettua,
d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto
della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte il Tribunale per i
minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme
all'interesse del minore, dal Tribunale
per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi
all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali del Comune in cui il
minore e' stato inserito assistono
il minore nella presentazione della
domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano
nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3
presso la questura competente, ascoltato
il minore e tenuta in considerazione la
sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende
contatto con la questura competente per la riattivazione
del procedimento
á
Il minore non
accompagnato e' assistito dal tutore
durante il colloquio, ed e'
adeguatamente informato del
significato e delle eventuali conseguenze
del colloquio personale
á
Nota: art. 17, co.
1 Direttiva 2005/85/CE stabilisce anche che al rappresentante del minore deve essere
concesso di porre domande e fare osservazioni, durante il colloquio;
art. 17, co. 4 Direttiva 2005/85/CE stabilisce poi che il colloquio con un
minore non accompanato deve essere tenuto da persona con competenza adeguata e che analoga preparazione e' richiesta al
funzionario che redige la decisione sulla domanda di un minore non
accompagnato; queste disposizioni non sembrano adeguatamente recepite dal D.
Lgs. 25/2008
á
Nota: art. 17,
co. 6 Direttiva 2005/85/CE stabilisce che il superiore interesse del minore costituisce un criterio fondamentale
per l'applicazione delle disposizioni a garanzia dei minori non accompagnati;
questo principio non e' esplicitamente richiamato dal D. Lgs. 25/2008
á
In caso di
mancata conferma della domanda o di diniego
di riconoscimento della protezione
internazionale, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato per i minori stranieri (da Linee guida del Comitato minori); al minore e' assicurato
comunque, al di fuori
dell'accoglienza finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, il trattamento previsto
dalla normativa vigente (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito
della protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza sbarchi dal Nord
Africa) (torna all'indice del capitolo)
á
Disposizioni
relative ai minori stranieri non
accompagnati nell'ambito degli interventi relativi ai destinatari della
protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011:
o
circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze
di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente,
collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori
stranieri
o
decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato
Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o
procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:
¤
il minore che
arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica
sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza
al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1),
al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
¤
se non riescono
ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza,
le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri,
tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2),
di indicare (Scheda 3)
le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste
"strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il
territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo
della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle
strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le
"strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo
sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a
definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di
integrazione
¤
individuata la
Òstruttura ponteÓ le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del
trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali
territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni
e al Giudice tutelare
¤
le autorita' di
pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di
accoglienza segnalano (Scheda 4 e
Scheda 5,
rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)
¤
il Sindaco (o un
suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:
-
richiedere alle
autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare
la minore eta'
-
verificare
l'effettivo status di non accompagnato
-
raccogliere le
informazioni su eventuali parenti presenti in Italia
-
informare il
minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale
-
assicurare uno screening sanitario, attraverso le
strutture sanitarie locali
¤
ultimate le
procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori
stranieri, tramite il Soggetto attuatore
¤
il Sindaco
comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri,
Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)
¤
il Comune di
accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero
non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7);
il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria
tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non
accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)
¤
la
"struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi
concordati con i comuni di destinazione
¤
il Sindaco del
Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato)
comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)
¤
all'arrivo nella
nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi
sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il
Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i
minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti
¤
il Sindaco del
Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico
(da Nota Minlavoro, Scheda 10)
o
Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non
accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato
per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali
territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di
una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
o
chiusura
dell'Emergenza Nord Africa e rientro
nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre
amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di
cittadini stranieri sul territorio nazionale
o
il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' l'amministrazione competente in via
ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore
per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite
in via ordinaria ad altre amministrazioni (Circ. Mininterno 28/12/2012)
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 24/4/2013: ai fini dell'applicazione del regime ordinario in
relazione ai minori accolti nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, a seguito
della chiusura dell'emergenza, la competenza della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro riguarda
esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, cosi' come definiti da art.
1 co. 2 DPCM 535/1999; per quanto riguarda i minori non accompagnati richiedenti
asilo, si applicano le misure previste da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 (cosi' anche Circ. Mininterno 18/2/2013)
á
Circ. Mininterno 1/3/2013: le misure di accoglienza proseguono per "categorie vulnerabili", da
intendersi come quelle indicate dal D. Lgs. 140/2005 e da art. 1 co. 2 Decreto Mininterno 22/7/2008: minori (si specifica, diversamente da quanto
previsto da D. Lgs. 140/2005: non accompagnati), disabili, anziani, donne
(singole) in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone
per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; sono da considerarsi
vulnerabili anche i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e
domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una
disabilita' anche temporanea
Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato
titolare di protezione internazionale (torna
all'indice del capitolo)
á
Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado del rifugiato
minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati
della potesta genitoriale?)
á
Le iniziative
per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato titolare dello status di protezione internazionale sono assunte
nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005, da stipulare
con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale;
i relativi programmi sono attuati nel superiore
interesse del minore e con obbligo di assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e
dei suoi familiari
Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati
(torna all'indice del capitolo)
á
I minori non accompagnati non possono essere in alcun caso
trattenuti nei centri di accoglienza
richiedenti asilo (verosimilmente, il divieto riguarda l'ospitalita' in tali
centri) ne' nei CIE (D. Lgs. 25/2008
e, in precedenza, riguardo ai CIE, Direttiva Mininterno 14/4/2000, che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014); nello stesso senso, Risoluzione 1707/2010
dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (da una Nota Asgi)
á
Belgio
condannato per la detenzione di un minore non accompagnato (Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006)
á
Il Giudice di
pace di Bari non ha convalidato il trattenimento nel CIE di Brindisi per alcuni
stranieri sulla base della presumibile minore eta' (dal comunicato di un'associazione)
á
Le associazioni
Antigone e ASGI esprimono forte preoccupazione per la prassi adottata dalle
autorita' italiane di trattenere presso le carceri (in particolare, presso la
Casa Circondariale di Regina Coeli) e i CIE potenziali richiedenti asilo, anche
minorenni (in particolare, somali), per le procedure di identificazione e di accertamento
dell'eta' (comunicato ASGI)
Provvedimenti adottabili a tutela del minore non
accompagnato (torna all'indice del capitolo)
á
Provvedimenti generali adottabili per un minore straniero (originariamente)
non accompagnato (in quanto minore):
o
tutela:
¤
presupposto: che
nessuno dei due genitori possa
esercitare la potesta genitoriale
¤
procedimento:
tutela aperta dal Giudice tutelare
presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale
del minore
¤
tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra
parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata
dallĠistituto di pubblica assistenza
o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di
assistenza, dai legali rappresentanti
degli stessi (che entro 30 gg.
chiedono la nomina di tutore esterno)
¤
compiti: cura
del minore, rappresentanza negli
atti civili e amministrazione dei beni
¤
obbligatoria
lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (circ. Mininterno 9/4/2001), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)
o
affidamento
¤
presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo
stato di abbandono, piuĠ che alla
condizione di Ònon accompagnatoÓ)
¤
affidatario:
-
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli
minori, o persona singola
-
altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto
di assistenza pubblico o privato
¤
procedimento:
affidamento disposto da
-
servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice
tutelare), in caso di consenso di chi esercita la responsabilita'
genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[103]
o la tutela (affidamento consensuale)
-
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni
della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[104]
¤
compiti: accoglimento del minore e esercizio dei
poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione
scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria
¤
il minore
straniero in stato di abbandono deve
essere affidato (art. 37 bis, L. 184/1983); poca
chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento
giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento
(Regolamento L. 476/1998,
DPR 492/1999;
in contrasto con L. 184/1983; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali
per i minorenni)
¤
lĠaffidamento
del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul
rimpatrio (in contrasto con circ. Mininterno 9/4/2001; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da
considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a
valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia
costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi
brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non
dovrebbe di per seĠ precludere il
rimpatrio; lĠaffidatario
dovrebbe, in base alla L. 184/1983, essere ascoltato
ai fini della decisione sul rimpatrio
¤
difficoltaĠ di
interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni
Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.:
per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la
posizione (sostanziale e giuridica) del minore
á
Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione
Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):
o
pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che
svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata
notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori
stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un
minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)
o
le informazioni
relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico
della Scheda A (allegata)
all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del
documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del
permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta
o
le informazioni
relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio
telematico della Scheda B (allegata)
all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione
sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento
ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
o
quando si
debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si
trasmette la Scheda C (allegata),
allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati
o
il Comune che
abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda
D (allegata),
allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del
Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
o
se si verifica
una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione
Generale (in particolare, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente
responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione
Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata),
allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato
l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o
quando si
verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la
comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la
documentazione di riferimento
o
ogni altra
comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere
trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo
minoristranieri@lavoro.gov.it
á
Circ. Mininterno 16/11/2011: il Tribunale
per i minorenni puo' ordinare, ai sensi di art. 29 RDL 1404/1934 e art. 23 L. 39/1975,
il prosieguo ammnistrativo elle
misure di protezione e assistenza a vantaggio del minore straniero non accompagnato fino a compimento del 21-esimo
anno di eta'
Rinuncia alla protezione consolare (torna all'indice del capitolo)
á
La rinuncia alla protezione consolare per
minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la
potesta' sul minore
Comitato per i minori stranieri (torna all'indice del capitolo)
á
Il Comitato per i minori stranieri (da
DPCM 535/99)
o
opera per
tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non accompagnati e i minori
accolti nel territorio italiano
o
in particolare,
¤
vigila sulle
modalitaĠ di soggiorno dei minori
¤
definisce
criteri per lĠammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti
richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio
¤
censisce i
minori accolti e i minori non accompagnati
¤
accerta lo
status di minore non accompagnato
¤
promuove, anche
mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati
o
puoĠ trattare
dati sensibili in relazione ai minori
o
eĠ composto da 9
rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale,
MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni
attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente
o
opera presso il
Ministero della solidarieta' sociale; circ. Mininterno 6/8/2012 e circ. Mininterno 29/8/2012: in base ad art. 12 co. 20 L. 135/2012,
le attivita' svolte dal Comitato per i minori stranieri sono traferite, senza
modifica delle prassi, alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale tale organismo collegiale
era collocato; le comunicazioni inerenti le attivita' svolte dal Comitato,
vanno inviate, a seguito di tale trasferimento di attivita', ai seguenti
recapiti (com. Minlavoro 4/9/2012):
¤
per minori
stranieri non accompagnati, tel.: 06-46834389; fax: 06-46834216; e-mail:
minoristranieri@lavoro.gov.it
¤
per minori
accolti temporaneamente nel contesto di programmi solidaristici, tel.:
06-46834750; fax: 06-46834753; e-mail: minoriaccolti@lavoro.gov.it
o
eĠ presieduto
dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale
á
In caso di
urgenza i poteri sono esercitati dal Presidente o da un componente da lui
delegato; i provvedimenti perdono efficacia se non sono ratificati dal Comitato
durante la prima riunione successiva
á
Ove necessario,
il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare, per la
nomina di un tutore provvisorio
á
L'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza puo' richiedere al Comitato per i minori stranieri, come pure
ad ogni altro soggetto pubblico o privato, di fornire informazioni rilevanti ai
fini della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle disposizioni
sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003 (L. 112/2011)
á
Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione
Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):
o
definizione di
minore: persona di eta' inferiore ai 18 anni, in base ad art. 2 co. 1 c.c.
o
in mancanza di
documenti o in presenza di documenti la cui autenticita' sia oggetto di
indagine guidiziaria, e quando esista un fondato dubbio sull'eta' dichiarata
dall'interessato, l'eta' e' accertata dagli organi competenti, nel rispetto dei
diritti e delle tutele previste per i minori; ove, a seguito dell'accertamento,
permangano dubbi sulla minore eta', la si presume
o
le linee-guida
non si applicano in caso di presentazione di domanda di protezione
internazionale (che si considera coincidente con la formalizzazione della
richiesta effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal
Ministero dell'interno)
o
condizione di
minore "non accompagnato": assenza di assistenza e rappresentanza da
parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili (nota:
formalmente, e' richiesta l'assenza di entrambe le cose)
o
pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che
svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata
notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori
stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un
minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)
o
le informazioni
relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico
della Scheda A (allegata)
all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del
documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del
permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta
o
le informazioni
relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio
telematico della Scheda B (allegata)
all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione
sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento
ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
o
quando si
debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si
trasmette la Scheda C (allegata),
allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati
o
il Comune che
abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda
D (allegata),
allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del
Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
o
i dati raccolti
confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 co. 2 DPCM
535/1999
o
la Direzione
Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori
stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
o
la Direzione
generale pubblica i dati anonimi in forma aggregata, con cadenza bimestrale,
sul sito del Ministero del lavoro
o
l'accesso ai
dati e' assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite da art. 4
co. 3 DPCM 535/1999
o
l'indagine
familiare e' un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del
colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di
provenienza del minore, allo scopo di fornire elementi utili, a Comuni,
assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione
dei minori, per
¤
conoscere storia
familiare e motivazioni della migrazione
¤
approfondire
criticita' o vulnerabilita' eventualmente emerse dai colloqui col minore
¤
adattare il
percorso di accoglienza e integrazione a bisogni e motivazioni del minore
¤
valutare le
possibilita' di reintegrazione del minore nel contesto socio familiare, nel
paese di origine o in altro paese, in un'ottica di sostenibilita' e di tutela
del superiore interesse del minore
o
l'indagine e'
svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei
diritti del minore, ed e' effettuata nel superiore interesse del minore stesso,
tenendo in considerazione, come previsto da art. 12 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, la sua opinione
o
la richiesta di
indagini familiari e' inviata telematicamente mediante la Scheda E (allegata),
che deve contenere il maggior numero di informazioni richieste; ulteriori
informazioni e documentazione possono essere riportate nella sezione
"note" della Scheda E
o
all'esito
dell'indagine, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la
relazione contenente le informazioni acquisite, nel rispetto dei diritti di
riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla
normativa internazionale e nazionale
o
condizione necessaria
perche' sia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito e' la volonta'
manifesta ed espressa del minore (se capace di discernimento) in tal senso (nota: si presume, discutibilmente, che
l'interesse superiore del minore coincida con la realizzazione della volonta'
dello stesso minore)
o
si tiene conto
anche dell'opinione e del tutore o di altre persone legalmente responsabili del
minore in Italia
o
la richiesta di
rimpatrio assistito e' inoltratata telematicamente mediante la Scheda F (allegata)
o
in caso di
rimpatrio assistito, la Direzione Generale ne sostiene i costi, garantendo al
minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le
autorita' competenti, in base alle caratteristiche del minore; obiettivo
principale del piano e' avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo,
scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza
economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi
o
nei casi in cui,
ai fini della conversione ai 18 anni, e' richiesto il parere della Direzione
Generale, questo deve essere esibito dall'interessato gia' al momento della
presentazione dell'istanza di conversione; il parere puo' essere acquisito, per
tempo, da parte del soggetto che ha in carico il minore
o
la richiesta di
parere e' inoltrata per via telematica mediante la Scheda G (allegata),
preferibilmente nei tre mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta',
allegando
¤
copia del
passaporto e/o attestato di identita' rilasciato e/o convalidato
dall'Ambasciata/Consolato competente (solo la parte che riporta generalita',
data di rilascio/convalida e scadenza della validita')
¤
copia del
permesso di soggiorno/cedolino
¤
copia del
provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
¤
documentazione a
supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che
potra' essere proseguito a seguito dell'emissione del parere
¤
qualunque altro
documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda
o
la Direzione
Generale emette il parere entro 20 gg dal ricevimento della domanda; il termine
puo' essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 gg nel caso in
cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione
presentata
o
la Direzione
Generale puo' richiedere ogni altra informazione necessaria all'esame della
domanda; in tal caso, il termine di 20 gg puo' essere interrotto per una sola
volta, e il parere e' emesso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi
richiesti
o
se si verifica
una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione
Generale (rilevazione di cittadinanza UE, accertamento di eta' maggiore di 18
anni, presentazione di domanda di asilo, rintraccio di genitori o di altri
adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente
alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata),
allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato
l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o
quando si
verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la
comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la
documentazione di riferimento
o
ogni altra
comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere
trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo
minoristranieri@lavoro.gov.it
Sezione speciale del Consiglio territoriale (torna all'indice del capitolo)
á
E' istituita una
sezione speciale del Consiglio territoriale dedicata ai
minori non accompagnati, con il compito di (circ. Mininterno 13/2/2009)
o
monitorare la
presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia
o
invitare i
responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale
allontanamento dei minori dalla struttura
o
verificare gli
standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la
nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico
del Mininterno
o
valutare la
congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza
offerta
Provvedimento di rimpatrio assistito (torna all'indice del capitolo)
á
Provvedimento di rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato: il Comitato
avvia, entro 60 gg. dalla
segnalazione (circ. Mininterno 8/6/2001: del rilascio del permesso per minore eta'), la
procedura, che prevede
o
indagini
(svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per
definire, possibilmente, un progetto di
reinserimento; nota: data la definizione di "minore non
accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida del Comitato minori), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato
alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori
irregolari in Italia!; nota: nella prassi,
il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati
o
nomina da parte
del giudice tutelare di un tutore
provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora,
per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio
á
Trib. Varese:
l'audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio nel procedimento
in cui il giudice debba decidere in ordine a situazioni di diretto interesse
del fanciullo (art. 155-sexies co. 1 c.c.); il
minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le
procedure che lo riguardano (art. 315-bis co. 2 c.c.)
á
Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione
Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):
o
l'indagine
familiare e' un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del
colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di
provenienza del minore, allo scopo di fornire elementi utili, a Comuni,
assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione
dei minori, per
¤
conoscere storia
familiare e motivazioni della migrazione
¤
approfondire
criticita' o vulnerabilita' eventualmente emerse dai colloqui col minore
¤
adattare il
percorso di accoglienza e integrazione a bisogni e motivazioni del minore
¤
valutare le
possibilita' di reintegrazione del minore nel contesto socio familiare, nel
paese di origine o in altro paese, in un'ottica di sostenibilita' e di tutela
del superiore interesse del minore
o
l'indagine e'
svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei
diritti del minore, ed e' effettuata nel superiore interesse del minore stesso,
tenendo in considerazione, come previsto da art. 12 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, la sua opinione
o
la richiesta di
indagini familiari e' inviata telematicamente mediante la Scheda E (allegata),
che deve contenere il maggior numero di informazioni richieste; ulteriori
informazioni e documentazione possono essere riportate nella sezione
"note" della Scheda E
o
all'esito
dell'indagine, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la
relazione contenente le informazioni acquisite, nel rispetto dei diritti di
riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla
normativa internazionale e nazionale
o
condizione
necessaria perche' sia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito e' la
volonta' manifesta ed espressa del minore (se capace di discernimento) in tal
senso (nota: si presume,
discutibilmente, che l'interesse superiore del minore coincida con la
realizzazione della volonta' dello stesso minore)
o
si tiene conto
anche dell'opinione e del tutore o di altre persone legalmente responsabili del
minore in Italia
o
la richiesta di
rimpatrio assistito e' inoltratata telematicamente mediante la Scheda F (allegata)
o
in caso di
rimpatrio assistito, la Direzione Generale ne sostiene i costi, garantendo al
minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le
autorita' competenti, in base alle caratteristiche del minore; obiettivo
principale del piano e' avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo,
scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza
economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi
o
ogni altra
comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere
trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo
minoristranieri@lavoro.gov.it
á
In caso di valutazione positiva sul rimpatrio, nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorita' giudiziaria (Tribunale per i
minorenni o Procura presso il
Tribunale per i minorenni) rilascia il nulla-osta,
salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali (art. 33 co. 2-bis D.
Lgs. 286/1998)
á
Ottenuto il
nulla-osta (se richiesto), il Comitato dispone il rimpatrio, eseguito dallĠautoritaĠ di Pubblica sicurezza (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dallĠorganizzazione che ha svolto le
indagini nel paese dĠorigine; le amministrazioni locali e le organizzazioni
presso le quali il minore soggiorna cooperano
con le amministrazioni statali cui eĠ affidato il rimpatrio assistito
á
Il rimpatrio
deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni
internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, e
tali da assicurare il rispetto e l'integrita' delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla
famiglia o alle autorita' responsabili; dell'avvenuto riaffidamento e'
rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato (art. 7 DPCM
535/1999)
á
In caso di inopportunitaĠ di rimpatrio, il
Comitato dispone il Ònon luogo a provvedere al rimpatrioÓ, informa lĠautoritaĠ
giudiziaria per la valutazione dello stato di abbandono (e i provvedimenti
conseguenti) e i servizi sociali per lĠaffidamento e indica agli enti pubblici
e a quelli privati (enti o organizzazioni con rappresentanza nazionale e
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio) gestori di progetti
di avviare, per il minore, un progetto di integrazione sociale e civile di
durata non minore di 2 anni (dalla Nota del Comitato 14/10/2002; e se la maggiore etaĠ saraĠ compiuta prima dei due
anni?)
á
Provvedimento di
rimpatrio assistito impugnabile dal
minore, rappresentato dal tutore, davanti al Giudice ordinario (Ord. Corte
Cost. 295/2003, che fa
riferimento ad art. 28, co. 3 e art. 30, co. 6 T.U., in quanto il provvedimento
mira a ristabilire l'unita' familiare, possibilmente ledendo il superiore
interesse del minore)
á
Dati relativi ai
rimpatri assistiti eseguiti (da Secondo Rapporto EMN, che riporta i dati forniti durante l'audizione del
presidente del Comitato per i minori stranieri davanti alla Commissione
parlamentare per l'infanzia del 26/11/2008):
o
22 nel 2000
o
142 nel 2001
o
199 nel 2002
o
218 nel 2003
o
126 nel 2004
o
108 nel 2005
o
8 nel 2006
o
1 nel 2007
o
2 nel 2008 (dato
incompleto)
Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri (torna all'indice del capitolo)
á
Il minore
straniero di etaĠ < 14 anni
convivente con genitore o affidatario straniero eĠ iscritto nel permesso di soggiorno o
nel permesso UE slp del genitore o
dei genitori o dellĠaffidatario con
cui convive; segue la condizione giuridica piuĠ favorevole tra quella dei
genitori con cui convive, ovvero quella dellĠaffidatario straniero (se piuĠ
favorevole: il minore potrebbe essere, ad esempio, rifugiato, affidato a
straniero con condizione meno favorevole; in caso di allontanamento
dellĠaffidatario, deve essere affidato ad altri?); assenze occasionali e temporanee dal territorio dello Stato non
pregiudicano il requisito della convivenza neĠ il rinnovo dellĠiscrizione; in
caso di figli minori nati nelle more del rilascio o rinnovo del
permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso,
integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)
á
Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario
(e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012),
secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai
minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita'
giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida
al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva
della protezione dei minori)
á
Prassi
della questura di Lecco: in fase di
rinnovo del permesso non e' richiesta la presenza dell'infra-14-enne iscritto
nel permesso del genitore in questura, essendo sufficiente che venga prodotta
la foto autenticata dal funzionario comunale (risposta Questura di Lecco); il Comune attestera', se richiesto, il consenso
dellĠaltro genitore allĠinserimento del figlio nel permesso soggiorno (da un comunicato Les Cultures)
á
Al compimento dei 14 anni, al minore
straniero iscritto nel permesso o nel permesso UE slp del genitore o dello
straniero affidatario eĠ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
(verosimilmente, "rinnovabile") fino ai 18 anni ovvero un permesso
UE slp (in caso di possesso di permesso UE slp da parte del genitore o
dellĠaffidatario e in presenza dei requisiti per il rilascio di permesso UE slp
ai familiari); il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)
á
Il permesso per motivi familiari dello
straniero che, al compimento dei 18 anni,
risulti a carico del genitore puo'
essere rinnovato per la stessa
durata di quello del genitore, purche' il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento (circ. Mininterno 28/3/2008); nota: il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola; sembra inoltre precluso
il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18
anni, la conversione in permesso ad altro titolo; TAR Veneto:
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio
neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine,
dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs.
286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno
sul territorio nazionale
á
Al minore
straniero familiare di straniero
titolare di permesso UE slp rilasciato
da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in
Italia, e' rilasciato un permesso per
motivi familiari a condizione che
o
sia titolare di
un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e
dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare
dello straniero titolare del permesso UE slp
o
siano verificati
i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
á
Al minore
straniero convivente con genitore cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge
di tale cittadino puoĠ essere
rilasciata una carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni per
il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi (D. Lgs. 30/2007), o
un permesso di soggiorno per motivi
familiari (art. 28, co. 2 o art. 30, co. 1, lettera c, T.U. o art. 28, co.
1, lettera b, Regolamento) in caso contrario; nota: il caso di minore straniero
convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata
convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento
dellĠacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana
(da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)
á
Ai fini del
soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano
si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: non dovrebbe essere richiesto titolo di
soggiorno neanche in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano (il caso di minore straniero
convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata
convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento
dellĠacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana;
da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)
á
Note:
o
il caso di
minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e'
disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007 (per il caso di affidamento
pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto seguente); in base ad art.
28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere rilasciato almeno un permesso per motivi familiari
o
l'istituto di
diritto islamico della Kafalah e'
assimilabile all'affidamento ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in
assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine
dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con
la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 stabilisce il seguente principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta
all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare,
richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di
kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso
sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano
che debba essere da questi personalmente assistito" (nello stesso senso, Sent. Cass. 1843/2015), e ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui
all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di
ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente
infondata!)
o
TAR Lazio:
illegittimo, in mancanza di preavviso di diniego, il diniego del permesso di
soggiorno per affidamento (nota: dovrebbe trattarsi di permesso per motivi
familiari) al dicianovenne egiziano
affidato con provvedimento del giudice tutelare allo zio titolare di permesso
UE slp, se il provvedimento, basato sul fatto che lo straniero ha raggiunto la maggiore eta', non tiene conto del
fatto che il giudice ordinario ha dichiarato aperta la tutela e nominato un
tutore al ricorrente proprio sul presupposto della sua ritenuta minore eta' (secondo
la legge egiziana), in applicazione di art. 42 L. 218/1995
(che stabilisce che la protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja 5/10/1961, resa esecutiva con L. 742/1980,
e che le disposizioni di tale Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non
si trova in uno degli Stati contraenti); il provvedimento di affidamento ha
determinato nell'interessato un'aspettativa
al rilascio del permesso, che merita di essere tutelata; la partecipazione al
procedimento gli avrebbe consentito di rappresentare le proprie ragioni e gli
ulteriori elementi relativi all'inserimento lavorativo intervenuto nel
frattempo, che avrebbero potuto sovvertire
l'esito del procedimento in contestazione o consentire all'interessato di richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno ad altro titolo
á
Al minore
entrato con un visto per adozione,
percheĠ destinatario di un provvedimento di affidamento pre-adottivo, eĠ
rilasciato un permesso per attesa
adozione (nota: dovrebbe essere rilasciato piuttosto un permesso per motivi
familiari o un permesso UE slp); se l'adottante
e' cittadino italiano non e' richiesto il permesso di
soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano
si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007)
á
Al minore
straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto
di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 eĠ
rilasciato un permesso per affidamento;
TAR Lazio:
i ritardi dell'amministrazione non imputabili allo straniero non possono
costituire motivo idoneo a produrre la perdita della posizione di vantaggio
acquisita, con la conseguenza che l'impossibilita' di rilasciare il permesso di
soggiorno richiesto (nel caso in specie, per affidamento) essendo venuto meno
il requisito (nel caso in specie, la minore eta') comporta per
l'amministrazione l'obbligo di esame della domanda come istanza di conversione
á
Al minore
straniero che presenta domanda di asilo eĠ rilasciato un permesso per richiesta di asilo, salvo che si dia
luogo a trattenimento o ad ospitalita' in centro di accoglienza richiedenti
asilo (non consentiti, pero', in caso di minore non accompagnato)
á
Al minore che ha
fatto ingresso per studio ai sensi dellĠart. 44 bis, co. 2, lettera b) DPR
394/1999 eĠ rilasciato un permesso per studio
á
Il minore
straniero trovato in condizioni di
soggiorno illegale, salvo che segua il genitore espulso (o allontanato, se
cittadino comunitario o familiare di cittadino comunitario) o che debba essere
espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,
o
eĠ iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente
soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ
< 14 anni
o
ottiene un
permesso per motivi familiari se eĠ di
etaĠ > 14 anni e convivente
con il genitore o affidatario straniero regolarmente
soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il
rilascio di permesso UE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o
affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso
al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa
disposizione si applichi anche in questo caso
o
ottiene un permesso per affidamento su richiesta
dei servizi sociali (circ. Mininterno 9/4/2001), se eĠ affidato
a comunitaĠ di tipo familiare o
istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983
o
ottiene,
verosimilmente, il riconoscimento del diritto
di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione
anagrafica e rilascio di carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore
comunitario con diritto di soggiorno
o italiano (non disciplinato
esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o
comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari,
deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)
á
Nota: secondo il
Tar Puglia,
allo straniero che sia stato espulso
illegittimamente nella minore
eta' e sia successivamente rientrato in Italia prima della scadenza del divieto
di reingresso puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno qualora siano
sopraggiunti nuovi elementi rilevanti
á
Allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore etaĠ, a una pena detentiva e che
abbia partecipato, durante lĠespiazione della pena, a un programma di
assistenza e integrazione sociale
puoĠ essere rilasciato un permesso per motivi umanitari per protezione sociale, "anche" su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni (significa che puo' altresi'
essere rilasciato d'ufficio?); verosimilmente il rilascio e' condizionato alla partecipazione ulteriore a un programma
di integrazione; Trib. Minorenni Trieste (citato in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005) e Trib. Minorenni Firenze: il permesso e' rilasciabile anche in caso di esito
positivo della "messa alla prova"
Caso particolare: permesso per il minore non
accompagnato (torna all'indice del capitolo)
á
Il minore straniero non accompagnato
trovato in condizioni di soggiorno illegale, salvo che sia adottato un
provvedimento di affidamento ex L. 184/1983 o che
debba essere espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito
della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa
essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso eĠ valido per tutto il tempo
necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito;
anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto)
il permesso per minore etaĠ (circ. Mininterno 13/11/2000); nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ
rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o
italiano o comunitario, e quando sia affidato
di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a
parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile:
potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non,
addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
ottiene un permesso per integrazione del minore,
previo parere del Comitato minori stranieri, purche' sia stato affidato ai
sensi della L. 184/1983
o sottoposto a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfi le condizioni di
integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15
anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
á
Circ. Mininterno 16/11/2011: il Tribunale
per i minorenni puo' ordinare, ai sensi di art. 29 RDL 1404/1934 e art. 23 L. 39/1975,
il prosieguo ammnistrativo elle
misure di protezione e assistenza a vantaggio del minore straniero non accompagnato fino a compimento del 21-esimo
anno di eta'
Esonero dal contributo per il rilascio e il rinnovo
del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Esonero
dal versamento del contributo di
importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per il rilascio e il rinnovo del
permesso per (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
Provvedimenti negativi in relazione al permesso di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
TAR Lazio:
la comunicazione dell'avvio del procedimento e' indispensabile ai fini della revoca di un permesso di soggiorno per presunta mancanza del requisito di minore eta', dal momento che consente
di instaurare il contraddittorio per
la valutazione, mediante il contributo dell'interessato, di tutti gli aspetti
della fattispecie concreta, inclusa l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di
soggiorno
Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori (torna all'indice del capitolo)
á
UtilizzabilitaĠ dei permessi rilasciati a minori:
o
motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o
affidamento:
lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001)
o
integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o
studio
o
minore etaĠ:
studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000);
o
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro
subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)
o
richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi
dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la
responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs.
140/2005)
á
Nota:
lĠimpossibilitaĠ di utilizzare il permesso per minore etaĠ per lavoro contrasta
con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino); contrasta inoltre,
riguardo alla possibilita' di accedere all'apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47
e 48 D. Lgs. 276/2003), con il fatto che tale contratto e' inquadrato,
appunto, nell'ambito del diritto all'istruzione e formazione; contrasta infine,
almeno in caso di affidamento o sottoposizione a tutela (L. 94/2009), con
l'ipotesi di rilascio del permesso per integrazione del minore a requisiti gia'
maturati (inclusa, possibilmente, l'esistenza di rapporto di lavoro in corso);
nel senso della possibilita' di accesso
del minore non accompagnato all'apprendistato,
Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati
Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori (torna all'indice del capitolo)
á
ConvertibilitaĠ:
o
motivi familiari (Circ. Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR
394/1999; in particolare, ai familiari di
terzo e quarto grado di
cittadini italiani, che, con
l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso;
nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca
del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana): in permesso
¤
per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ)
o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente,
anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di
separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei
18 anni, non sia possibile il
rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento
nel senso di ritenere extra quote
anche la successiva conversione in
permesso per lavoro di un permesso
per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
¤
per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento,
alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa
¤
per accesso al
lavoro anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di
previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie
(?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.),
al compimento dei 18 anni, se il
titolare eĠ un minore affidato, ma,
verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellĠart. 32 T.U. fa riferimento ai
minori affidati; le disposizioni contenute, peroĠ, riguardano anche minori non
affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto al
minore affidato ex L. 184/1983, del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del
genitore anzicheĠ dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso
per motivi familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)
o
affidamento: in permesso per lavoro subordinato
o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza
requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di
previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni (TAR Lazio:
la mancanza di un formale permesso di soggiorno per affidamento, in caso di
minore che ne possedesse i requisiti, non e' in alcun modo a lui imputabile);
per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella), e' richiesto il parere
favorevole del Comitato per i
minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011 e Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati
(Decr. Minlavoro 19/12/2013): il parere deve essere acquisito dal soggetto che
ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere; in questo senso,
TAR Liguria
e TAR Emilia:
illegittimo il diniego di conversione per la semplice
mancanza del parere del Comitato
per i minori stranieri, dal momento che, trattandosi di fase
endoprocedimentale, la richiesta del
parere compete all'amministrazione
procedente, anche in considerazione della formulazione della norma); TAR Lombardia: quando il richiedente la conversione abbia continuato a soggiornare
per un considerevole periodo di tempo
nel territorio nazionale, il parere del Comitato per i minori stranieri e'
assorbito dalle valutazioni aggiornate che la questura e' tenuta a svolgere
sulla condotta del ricorrente prima del rilascio del titolo richiesto
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella): in permesso per studio,
lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo; da
art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L.
129/2011):
¤
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia
dato parere favorevole (art. 32, co.
1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia:
la mancanza del parere del Comitato minori non
e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato
che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica
amministrazione il cui onere non e'
posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e'
presentata utilizzando apposito modello
¤
che il gestore del programma di integrazione
certifichi con idonea documentazione che il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato
inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel
registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto
di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro
come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del
Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto
mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione
all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)
o
minore etaĠ:
in permesso per affidamento, in caso
di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983
(circ. Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi
abrogata dopo l'entrata in vigore
del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero;
affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato,
ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad
art. 28, co. 2 T.U.)
o
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
¤
in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis,
DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27,
co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art.
18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in
permesso per studio, in presenza di
iscrizione a corso regolare di studi
á
Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione
Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):
o
nei casi in cui,
ai fini della conversione ai 18 anni, e' richiesto il parere della Direzione
Generale, questo deve essere esibito dall'interessato gia' al momento della
presentazione dell'istanza di conversione; il parere puo' essere acquisito, per
tempo, da parte del soggetto che ha in carico il minore
o
la richiesta di
parere e' inoltrata per via telematica mediante la Scheda G (allegata)[105],
preferibilmente nei tre mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta',
allegando
¤
copia del
passaporto e/o attestato di identita' rilasciato e/o convalidato
dall'Ambasciata/Consolato competente (solo la parte che riporta generalita',
data di rilascio/convalida e scadenza della validita')
¤
copia del
permesso di soggiorno/cedolino
¤
copia del
provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983
e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare
quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione
della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di
apertura della tutela
¤
documentazione a
supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che
potra' essere proseguito a seguito dell'emissione del parere
¤
qualunque altro
documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda
o
la Direzione
Generale emette il parere entro 20 gg dal ricevimento della domanda; il termine
puo' essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 gg nel caso in
cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione
presentata
o
la Direzione
Generale puo' richiedere ogni altra informazione necessaria all'esame della
domanda; in tal caso, il termine di 20 gg puo' essere interrotto per una sola
volta, e il parere e' emesso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi
richiesti
o
ogni altra
comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere
trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo
minoristranieri@lavoro.gov.it
á
TAR Lazio:
ai fini della definizione della minore eta' rileva, in base ad art. 4 L. 218/1995
e Convenzione dell'Aja 5/10/1961, la nozione prevista dalla legge nazionale dello
straniero
á
TAR Puglia:
lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro
autonomo mantiene, nelle more della decisione dell'amministrazione, i diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il
rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la
possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso
di diniego del permesso
á
Nota:
anche prima dell'entrata in vigore della L. 129/2011, Sent. Corte
Cost. 198/2003 aveva
stabilito che la possibilitaĠ di conversione
ai 18 anni prevista per i minori
affidati deve valere anche per
o
i minori sottoposti a tutela
o
i minori
affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)
o
i minori
affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o
i minori
affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun
provvedimento formale (affidamento di
fatto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1478/2010, Ord. TAR Puglia e TAR Lombardia)
á
Note:
o
la formulazione
dell'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998, cosi' come modificato da L. 94/2009
("Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma
1-bis, ai minori che sono stati affidati
ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere
rilasciato un permesso di soggiorno...") ha un significato razionale solo
se si interpreta nel modo seguente: "il rilascio del permesso e'
condizionato alla verifica delle condizioni
previste da art. 32, co. 1-bis per
tutti e soli i minori stranieri non accompagnati"; l'altra
interpretazione formalmente possibile ("a tutti i minori affidati si
applicano comunque le condizioni ulteriori previste da art. 32, co.
1-bis"), che sembra trovare seguito in alcune sentenze (Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011), e' priva di senso, dato che rende incomprensibile
il riferimento, nel comma 1-bis, ai minori stranieri non accompagnati, meno che
non si debba interpretare l'inciso del comma 1-bis "ai minori stranieri
non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, ovvero sottoposti a tutela" come l'elencazione di tre distinte
categorie (in questo senso, Ord. Corte Cost. 222/2011 e Ord. Corte Cost. 326/2011); quest'ultima possibilita' va scartata perche'
contrasta con la spiegazione della disposizione fornita dal relatore di
maggioranza in sede di dibattito parlamentare nella seduta della Commissioni riunite I e II della Camera
del 10/3/2009; l'obiezione relativa
all'intrinseca contraddizione tra le nozioni di "minore non
accompagnato" e "minore affidato o sottoposto a tutela" si
supera nel modo seguente: si definisce "minore non accompagnato", ai
fini dell'applicazione dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, il minore che era
"non accompagnato" al momento in cui l'amministrazione ne ha avuto
contezza per la prima volta (nel senso di "giunto in Italia come minore
non accompagnato", TAR Friuli,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 270/2013); nota: TAR Lombardia interpreta invece art. 32 co. 1
D. Lgs. 286/1998, come applicabile a
tutte le ipotesi di minori comunque affidati ad altro soggetto o a un istituto
o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare, anche quando l'interessato sia giunto
in Italia da minore non accompgagnato
o
Sent. Cons. Stato 270/2013: le disposizioni relative alla conversione del
permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, che prevedono condizioni
diverse, per il minore affidato o sottoposto a tutela a seconda che abbia fatto
ingresso in Italia da minore accompagnato o da minore non accompagnato non possono
essere interpretate nel senso che l'equiparazione a figlio del minore affidato
o sottoposto a tutela valga ai soli fini del ricongiungimento familiare;
sarebbe infatti paradossale se tali minori potessero essere portati in Italia
con il complesso procedimento di ricongiungimento familiare, ma non potessero
avvalersi dell'assai piu' semplice trattenimento in Italia presso l'affidatario
o il tutore; alla necessita' di introdurre controlli piu' accurati, ai fini del
prolungamento del soggiorno, per stranieri che abbiano fatto ingresso da minori
non accompagnati, per evitare un uso strumentale di affidamenti e tutele,
risponde la modifica introdotta da L. 129/2011, che non concede l'automatico
rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo sottopone al parere del Comitato per i
minori stranieri
o
gli effetti
della modifica normativa apportata
da L. 129/2011 in materia di conversione ai 18 anni si estendono anche alla
regolazione delle situazioni
preesistenti e non ancora definite, fungendo da disposizioni interpretative; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 270/2013, Sent. Cons. Stato 1368/2014, Sent. Cons. Stato 746/2015; in senso un po' piu' debole Sent. Cons. Stato 4545/2013 e Sent. Cons. Stato 5200/2014: benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita'
dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non
ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione
stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta,
in presenza di una nuova istanza dellĠinteressato
o
l'entrata in
vigore della modifica costituisce un elemento
sopravvenuto da prendere obbligatoriamente in considerazione ai fini del
riesame dei provvedimenti pur validamente adottati sulla base della precedente
normativa, ai sensi di art. 5 co. 5
D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso,
in precedenza, TAR Lazio
(che aveva annullato il provvedimento di diniego del permesso, adottato prima
della data di entrata in vigore di tali modifiche e motivato dall'assenza dei
requisiti temporali, affinche' l'amministrazione possa effettuare una nuova
valutazione) e Sent. Cons. Stato 179/2013; in senso
opposto, TAR Lazio,
che, sia pure in modo favorevole allo straniero, decide su un provvedimento di
diniego di conversione adottato nell'aprile 2012, ignorando la modifica apportata da L. 129/2011
o
per i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, e' sufficiente che sia stato avviato
un percorso di integrazione sociale
e civile apprezzabile dal Comitato per i minori stranieri
o
la disposizione
si applica anche al minore che sia entrato dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009, senza avere il tempo di completare il pecorso di integrazione
á
Sent. Cons. Stato 6473/2012 prende atto del fatto che, a seguito di istanza
cautelare, l'amministrazione ha proceduto al riesame del provvedimento di
diniego di conversione ai 18 anni per uno straniero entrato in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, alla luce delle disposizioni
introdotte dalla L. 129/2011, accogliendo la richiesta di conversione
á
Giurisprudenza e dottrina relative alla
applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs.
286/1998 (come modificato da L. 94/2009), prima dell'entrata in vigore delle
modifiche apportate da L. 129/2011, in fase transitoria:
o
TAR Friuli:
queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e'
chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso
senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita'
costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse
andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori
entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto
affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di
rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove
disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e
propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando
del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non
accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento
dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente
adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata
delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita'
delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive
di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore
straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del
permesso
o
in senso
contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita
privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L.
94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti
per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in
vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
o
nel senso della
non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che
abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore di
disposizioni piu' restrittive di quelle precedentemente vigenti e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti imposti da tali disposizioni, Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009; ulteriore
giurisprudenza:
¤
nello stesso
senso, con riferimento ai requisiti introdotti da L. 94/2009,
-
TAR Umbria,
Ord. Cons. Stato 3749/2010 e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione per
minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
-
Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in
Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano
compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data
(nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 3987/2011, Sent. Cons. Stato 1785/2012, Sent. Cons. Stato 4277/2012, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 2402/2015, Sent. Cons. Stato 2537/2015, che accolgono il ricorso, e TAR Lazio,
che nega l'applicabilita' dei requisiti di cui alla L. 94/2009 anche nel caso
di ingresso di ultra-quindicenne; nello stesso senso anche TAR Piemonte,
che prende atto della cessazione della materia del contendere)
-
Ord. TAR Toscana e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Toscana
accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data di entrata
in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione alla
posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord. Cons. Stato 5367/2010, Ord. Cons. Stato 5368/2010 e Ord. Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al
ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di
integrazione
-
Sent. Cons. Stato 179/2013 afferma che per i soggetti entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, che alla data di entrata in vigore di
tale legge si trovassero, per eta', nell'impossibilita' di soddisfare i
requisiti temporali imposti da tale legge per la conversione ai 18 anni, e'
sufficiente dimostrare che, alla suddetta data di entrata in vigore, si trovassero
nelle condizioni per essere ammessi allo svolgimento del programma e che esso
sia stato successivamente attuato
-
TAR Lazio
dichiara improcedibile un ricorso avverso il provvedimento di diniego del
permesso, perche' la questura lo ha annullato, nel frattempo, in autotutela,
dato l'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi in materia
-
TAR Lombardia, con riferimento a un minore non accompagnato che aveva chiesto la
conversione del permesso prima che entrasse in vigore la riforma apportata
dalla L. 129/2011, avendo fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore
della L. 94/2009 ma dopo il compimento dei 15 anni
-
Sent. Cons. Stato 5144/2014: inapplicabilita delle disposizioni di cui alla L.
94/2009 nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per la
conversione del permesso di soggiorno prima della sua entrata in vigore; quelle
disposizioni si applicano solo ai minori affidati dopo l'entrata in vigore
della L. 94/2009, o anche affidati prima, ma che compiano la maggior eta'
almeno due anni dopo l'entrata in vigore della legge, affinche' sia consentito
loro di partecipare efficacemente al progetto biennale d'integrazione
¤
in senso ancora
piu' drastico (ma privo di fondamento!),
-
TAR Marche,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4545/2013: la disciplina modificata da L. 94/2009 va applicata
solo ai minori che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, avevano
meno di 16 anni e quindi la possibilita' di concludere il percorso di
integrazione sociale e civile per almeno 2 anni (nel caso considerato, si
tratta probabilmente di minore entrato dopo
l'entrata in vigore della L. 94/2009)
-
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 746/2015: i requisiti di durata introdotti da L. 94/2009 non
vanno applicati al minore che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge,
aveva un'eta' tale da precludergli la maturazione di quei requisiti, anche nel
caso in cui lo stesso minore sia entrato in Italia dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009
¤
in senso piu'
debole,
-
TAR Lazio:
in caso di minore che, alla data dell'entrata in vigore della L. 94/2009,
avesse un'eta' tale da precludergli la maturazione dei requisiti introdotti da
tale legge, e' sufficiente (e, verosimilmente, necessario) dimostrare che, al
compimento della maggiore eta', l'interessato fosse nelle condizioni di essere
ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente
attuato
¤
in senso
opposto,
-
Ord. TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la quale i
requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le modifiche su
posizioni pregresse consolidate
-
Ord. TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver maturato
aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela dopo
l'entrata in vigore della L. 94/2009
¤
di orientamento
non chiaro,
-
TAR Lazio
accoglie la richiesta di sospensiva e TAR Lazio
e TAR Lazio
accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata in vigore
della L. 94/2009
-
TAR Emilia
accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni
á
TAR Toscana:
legittimo il diniego di
rinnovo/conversione di un permesso per attesa
occupazione in permesso per lavoro, a dispetto della sussistenza dei
requisiti, qualora tale permesso sia stato rilasciato al neo-maggiorenne solo
in attesa della decisione sul ricorso avverso il diniego di rinnovo del
permesso (verosimilmente, per motivi familiari) motivato (nota: sembra) sulla
base dell'inidoneita' dell'affidatario
(detenuto, al momento della richiesta) ad assolvere agli obblighi previsti a
tutela del minore, e il ricorso sia stato poi respinto definitivamente; nota:
non e' chiaro se il primo diniego di rinnovo sia avvenuto quando lo straniero
era ancora minorenne; in caso contrario, la decisione sembra priva di senso,
non essendo rilevante la prosecuzione dell'affidamento
á
Nota: lo
straniero iscritto al SSN che ha
ottenuto la conversione del permesso
per motivi familiari al compimento
dei 18 anni conserva l'iscrizione senza obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)
á
La Regione Friuli, con successive delibere
28/1/2005, 3/8/2005 e 2006, ha riservato una parte della quota assegnata, in
applicazione del decreto-flussi, alla Regione stessa a minori stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno
di riferimento e che abbiano concluso o concludano un corso di formazione
erogato da enti accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato;
nota: verosimilmente si tratta di quote riservate a ingressi dall'estero di
minori privi dei requisiti per la conversione ai 18 anni (altrimenti,
provvedimento inutile)
Accesso del minore al permesso UE slp o alla carta di
soggiorno per familiare di comunitario (torna
all'indice del capitolo)
á
Il minore
straniero puoĠ accedere al permesso UE
slp
o
in quanto figlio di straniero titolare di permesso UE slp o in
quanto minore a lui affidato (art.
9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito
e alloggio)
o
in quanto
titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito)
á
Il minore
straniero puoĠ accedere alla carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione in quanto figlio di cittadino italiano o comunitario;
nota: non disciplinato esplicitamente dal D. Lgs. 30/2007 il caso di minore
affidato a cittadino italiano o comunitario
Onere di esibizione del permesso; interesse del
minore (torna all'indice del capitolo)
á
L'onere di
esibizione del titolo di soggiorno, di cui all'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998
(come modificato dalla L. 94/2009), dovrebbe valere, in base a
un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a
provvedimenti adottati nell'interesse
del solo straniero che li richiede
(non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo o della
collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni
di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni
internazionali in vigore per l'Italia; in particolare, quando si tratti di interesse del minore)
á
In questo senso,
circ. Mininterno 7/8/2009 (e circ. Sanita' Regione Piemonte): per le dichiarazioni
di nascita e di riconoscimento di
filiazione (e, verosimilmente, di adozione)
non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno
trattandosi di dichiarazioni rese, anche a
tutela del minore, nell'interesse
pubblico della certezza delle situazioni di fatto
Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio
nato fuori dal matrimonio (torna all'indice del capitolo)
á
Dichiarazione di
nascita e riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[106]; da DPR 396/2000
e Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010):
o
l'attestazione
sanitaria di nascita (art. 30, co. 2 DPR 396/2000)
riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata
(presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di
filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve
necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va
intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di
filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita
o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non
puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita
(luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto;
l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e' accessibile
ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine
della dichiarazione di nascita; il diritto alla riservatezza viene meno
trascorsi 100 anni (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012)
o
la dichiarazione
di nascita (art. 30, co. 1 DPR 396/2000)
e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
o
va rispettata
l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata (art. 30 co. 1 DPR 396/2000);
la facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione naturale, vale
anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si evince, di fatto,
dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita' previste dalla
legge; note:
¤
come deve
procedere la puerpera per non riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[107]
ma in costanza di matrimonio?
¤
Sent. Corte Cost. 278/2013: illegittimita' costituzionale di art. 28 co. 7 L.
184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento, stabilito
dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, la possibilita' per il
giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata ai sensi di art. 30 co. 1 DPR 396/2000,
su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione
o
la dichiarazione
puo' essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza
dei genitori (art. 30, co. 7 DPR 396/2000;
nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione
di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che i genitori si
accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il comune nel cui
territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3 giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la
nascita (art. 30, co. 4 DPR 396/2000);
in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento
contestuale di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[108]
e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della
trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del
comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei
genitori, al comune di residenza (o, in mancanza di uno stesso comune di
residenza, a quello individuato nel modo indicato in precedenza), nei 10 giorni
successivi (art. 30, co. 4 DPR 396/2000)
o
nei casi di
dichiarazione resa direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il
dichiarante non esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve
procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che
la nascita sia avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR 396/2000);
in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di constatazione di
avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli
artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(art. 30, co. 3 DPR 396/2000)
o
se i genitori,
con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso
il comune di residenza del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la
trascrizione al comune di residenza della madre, che provvede anche
all'iscrizione anagrafica del minore
o
la registrazione
della nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro
ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la
persona i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto
al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della
persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di
nascita deve quindi essere accettata: in presenza di una attestazione di
nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR 396/2000,
lĠufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver accertato
lĠidentita' del dichiarante o dei dichiaranti
o
i diritti della
personalita' sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e'
cittadino (art. 24 L. 218/1995):
il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da genitori
stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore
diviene cittadino (Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto
al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le
indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi
all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98,
co. 1 DPR 396/2000,
alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorita'
diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza
o
se la
dichiarazione e' fatta dopo piu' di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante
deve indicare le ragioni del ritardo; in questo caso l'ufficiale dello stato
civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da'
segnalazione al procuratore della Repubblica (art. 31, co. 1 DPR 396/2000);
se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di avvenuto parto o
la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del ritardo, la
dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con
il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR 396/2000);
a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il procuratore della
Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art. 31, co. 2 DPR 396/2000)
o
quando
l'ufficiale dello stato civile viene a conoscenza che la dichiarazione di
nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore
della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione (art.
32 DPR 396/2000)
o
nella
dichiarazione di nascita saranno indicate dal dichiarante le modalita' della
nascita e si dira' se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione
naturale; in questo caso, si dira' anche se il denunciante attribuisca a se' la
paternita' (o la maternita') o se entrambi i genitori denuncianti si dichiarino
tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole;
anche la cittadinanza dei genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto
dichiarato
o
se la
dichiarazione risulta in contrasto con altra documentazione successivamente
pervenuta o ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, questi lo comunica al
pubblico ministero per l'eventuale promovimento dell'azione di rettificazione;
non si deroga pero' al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che
sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi'
come vengono fatte
o
in mancanza di
riconoscimento, il figlio risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale
dello stato civile gli attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione
al pubblico ministero presso il competente tribunale per i minorenni
o
per evitare la
formazione di atti di nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei
genitori del minore, i quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti
dalla legge per scarsa conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la
madre, a causa della situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno
che i genitori venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le
dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione alla struttura
sanitaria presso la quale l'evento si e' verificato
o
per
l'ordinamento italiano, non vige il principio che l'avere una donna partorito
un figlio (al di fuori del matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto
con riguardo agli effetti giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il
solo atto di nascita, quindi, non ha valore di titolo di stato della filiazione
naturale nei confronti della madre; per la giuridica costituzione del rapporto
occorre che esso formi oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte
della madre (art. 250 c.c.) o di
accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)
o
una persona non
puo' essere indicata negli atti dello stato civile come figlio nato fuori dal
matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[109]
di un genitore che non abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c. e con
l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c.,
espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento
o
e' legittimo il
figlio concepito durante il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231
e segg. c.c.)
o
il mutamento
della qualita' di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[110]
in quella di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[111]
puo' anche avvenire per l'intervenuto matrimonio dei genitori o per
provvedimento del giudice (legittimazione)
o
il marito e'
padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.); si
tratta di una presunzione iuris tantum,
che vale fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria,
dell'insussistenza della paternita'
o
la presunzione
di paternita' non opera quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato
come naturale
o
si presume
concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di
180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ovvero quando non siano ancora
decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della
cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.); il
figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio
e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e mantiene la
qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di legge, se
uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo l'azione
di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)
o
la donna
coniugata puo' riconoscere come figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[112]anche
un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso
dal marito; la procreazione da una donna coniugata non e' un elemento
sufficiente per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c., ma
e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel figlio
come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio nato nel
matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[113]
si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato
tale; nota: quando la madre sappia
che si tratta di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[114]
e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?
o
non e'
ammissibile il riconoscimento quale figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[115]
del nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre
e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad art. 258 c.c.); il
consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte del
padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento medesimo
o
la cittadinanza
di un bambino nato in Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi
vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed e' registrata
dall'ufficiale dello stato civile come dichiarata dalle parti; quando il paese
di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del
riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al comune di residenza
istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime
in proposito restituendo l'esito degli accertamenti
á
Ord. Cass. 1808/2014: a dispetto di art. 262 c.c., che
prevede che, in caso di filiazione nei confronti del padre riconosciuta
successivamente a quella della madre, il minore possa aggiungere o sostituire
il cognome paterno a quello materno, la Corte opta per la sola aggiunta,
presumendo che il minore vivra' prevalentemente con la madre e con la famiglia
di lei
á
Riconoscimento e
legittimazione presso l'ufficio consolare italiano (D. Lgs. 71/2011): il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di
riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[116];
in caso di filiazione nei confronti del padre accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il capo dell'ufficio
consolare riceve la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al
tribunale dei minorenni competente
á
La capacita' del
genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale (art.
35 L. 218/1995); ne
segue che, per effettuare il riconoscimento, tale potesta' sia riconosciuta al
genitore straniero mediante una dichiarazione della Rappresentanza
diplomatico-consolare del suo Paese, tradotta e legalizzata presso la
Prefettura, da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto
internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale
di quel Paese
á
Sent. Corte Cost. 31/2012: illegittimita' costituzionale di art. 569 c.p. nella
parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore
per il delitto di alterazione di stato
(alterazione dello stato civile di un neonato mediante il suo occultamento; nel
caso in esame, alterazione dell'atto di nascita mediante false attestazioni consistite nel dichiarare come figlia naturale
una figlia legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio), previsto
da art. 567 c.p.,
consegua di diritto la perdita della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[117],
cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse
del minore nel caso concreto; la disposizione viola il principio di
ragionevolezza e art. 117 Cost.,
dato che non consentirebbe all'autorita' giudiziaria di verificare quale sia la
migliore tutela per il minore nel caso concreto, come invece imposto dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 176/1991
á
Sent. Corte Cost. 7/2013: illegittimita' costituzionale di art. 569 c.p. nella
parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore
per il delitto di soppressione di stato
(soppressione dello stato civile di un neonato mediante il suo occultamento;
nel caso in esame, tardiva dichiarazione
di nascita), previsto da art. 566 co. 2 c.p.,
consegua di diritto la perdita della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[118],
cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse
del minore nel caso concreto; la disposizione viola il principio di
ragionevolezza e art. 117 Cost.,
dato che non consentirebbe all'autorita' giudiziaria di verificare quale sia la
migliore tutela per il minore nel caso concreto, come invece imposto dlla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 176/1991
á
Non si applica l'onere di esibizione dei
documenti inerenti al soggiorno per le dichiarazioni
di nascita e di riconoscimento di
filiazione (e, verosimilmente, di adozione),
trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse
pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009); note:
o
nello stesso
senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¤
la dichiarazione
di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia
assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000,
possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia
espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che
effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[119]
presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di
art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie
include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla
struttura
¤
l'eventuale
segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di
condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere
anche il riconoscimento del figlio,
e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita'
in quanto puerpera)
á
Dati: la
percentuale dei bambini nati in Italia come figli nati fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[120]
e' passata da 8.1% del 1995 a 19.6% del 2008 (da Articolo di Guarneri e Gualtieri)
Tutela del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
á
Divieto di
espulsione (salvo che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato) per donne incinte o che
abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n.
5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico
italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che
afferma di essere padre naturale di un nascituro
á
Sent. Cass. 22305/2013: il matrimonio Rom non e' assimilabile a un
matrimonio riconosciuto da un ordinamento straniero, e non rende inespellibile
l'uomo che lo abbia contratto in caso di gravidanza in corso della donna
á
Gdp Agrigento: applicata la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 sull'inespellibilita' del coniuge di donna incinta
con riferimento ad un provvedimento di respingimento
á
Gdp Torino:
legittima l'espulsione del convivente (non coniugato) di donna incinta, in base
ad Ord. Corte Cost. n. 192/2006
á Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non credibile, sulla base del fatto che aspetta un figlio dalla compagna italiana
á
Consentito il ricongiungimento con cittadino
straniero (e lĠingresso al seguito) di
o
figli minori
non coniugati, anche nati fuori del
matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il
suo consenso
o
figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore,
se esistente, abbia dato il suo consenso
á
I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli
á
PuoĠ fare
ingresso per ricongiungimento il genitore
naturale (o Òanche naturaleÓ? Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se
e' stato privato, in base alla legge nazionale, della responsabilita' genitoriale - da D. Lgs. 154/2013[121]) del minore
regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009); si
tiene conto, ai fini della verifica dei requisiti
di reddito e alloggio, del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore (L. 94/2009); nota:
secondo circ. MAE 21/8/2009, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o genitore a
carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia' regolarmente
soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il principio,
gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di stranieri
legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine, sia
consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtu'
di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio) soltanto per uno
dei coniugi: il controllo sul
ricostituirsi di un legame poligamico
in Italia sarebbe cioe' gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia; Trib. Ravenna: disposta la conversione del permesso ad altro titolo in permesso per
motivi familiari per genitore naturale
di minore soggiornante legalmente
in Italia con l'altro genitore,
essendo soddisfatto il requisito di reddito sufficiente; Trib. Genova:
illegittimo il diniego di conversione
del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione
si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di
coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della
coppia nati in Italia, essendo tenuta l'amministrazione a riesaminare la
situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in
permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per
il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita'
familiare (nota: ne'
l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un
permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore
naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore)
á
Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado del titolare di status di protezione internazionale minore non accompagnato (da D. Lgs.
5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
á
Diritto di soggiorno per i discendenti
del cittadino comunitario con diritto di soggiorno o del coniuge o del partner
(se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico
á
La disposizione,
contenuta esplicitamente in art. 29, co. 4 T.U. sulla possibilita' di rilascio
di visto di ingresso al seguito del
cittadino italiano o comunitario (possibilita' estesa, dal Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti, al caso di ingresso al seguito di
cittadino di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e' stata soppressa
da D. Lgs. 5/2007; e' tuttavia applicabile in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della
applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs.
286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in
base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998); inoltre, il D. Lgs. 30/2007
prevede che in caso di mancanza di visto
di ingresso, se richiesto, non si
procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario
con diritto di soggiorno o italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota:
quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE) dimostra
con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione
(verosimilmente, del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in
precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); note:
o
art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L.
129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento
del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03
o
secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre
esibire un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile di un comune italiano
á
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo all'interesse
superiore del minore in relazione al ricongiungimento familiare:
o
quando
un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire
se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere
interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della
vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un
armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto
considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche'
il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore
o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il
medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli
Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
o
punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita
privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere
in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il
minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art.
24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo
Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori
contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la
separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa
e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere
comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
á
Il Tribunale per i minorenni puoĠ
autorizzare lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata
determinata del familiare del minore
che si trova in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di
questi, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co.
3, T.U.); lĠautorizzazione eĠ revocata quando cessano di valere i motivi che
lĠhanno determinata o per comportamento del familiare incompatibile con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia; al familiare eĠ rilasciato
un permesso di soggiorno per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per i minorenni (da D. Lgs. 5/2007); il permesso abilita allo
svolgimento di attivita' lavorativa,
ma non e' convertibile in permesso
per lavoro (da D. Lgs. 5/2007; Sent. Cons. Stato 2783/2012: non consentita la conversione neanche in permesso
per lavoro autonomo); il permesso puo' essere convertito in permesso per motivi
familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, ai sensi di
art. 30, co. 1, lettera b) o lettera c) D. Lgs. 286/1998, a seconda che si tratti
di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso (in condizioni
di regolarita' di soggiorno) o di vincolo familiare costituitosi prima
dell'ingresso in Italia (circ. Mininterno 24/9/2009); al titolare del permesso e' rilasciabile, in
presenza dei requisiti, il permesso UE
slp, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge (TAR Lombardia; nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in
modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in
passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa
invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante
conversione in permesso per lavoro); nota:
Trib. Minorenni Roma sembra prospettare una generale convertibilita' del permesso per assistenza del minore in permesso
diverso da quello per lavoro, anche se il riferimento potrebbe essere limitato,
nel caso li' esaminato, all'iter per la coesione familiare; nel senso della possibilita' di rilascio
di altro permesso al titolare di permesso per assistenza del minore, Trib. Minorenni Napoli; nel senso della convertibilita',
anche se in modo implicito, Corte App. Catania, che autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo
straniero potra' provvedere alla "regolarizzazione" della propria
posizione in Italia
á
Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per
l'ammisisone al gratuito patrocinio,
la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs.
115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso
degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si
identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata
in giudizio
á
Giurisprudenza:
o
Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in
Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in
presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza
o di circostanze contingenti ed eccezionali
strettamente collegate alla sua salute, potendo
comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile
ed obiettivamente grave che in
considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al
complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore
dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e'
cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale
stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e
standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita
del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio
del rimpatrio suo e del suo familiare
o
nello stesso
senso
¤
Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare
pregiudizialmente l'esercizio effettivo
da parte dello straniero della funzione
genitoriale e se la sua interruzione
possa pregiudicare lo sviluppo
psicofisico del minore
¤
Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che
aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del
fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del
minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata
a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni
contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata
su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al
minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione
di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente
superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata
e la stabilita' della situazione
¤
Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che
aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato
nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale
disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del
processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la
tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il
trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del
danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie
dell'autorizzazione all'ingresso
o
in senso
opposto, Ord. Cass. 4721/2013: e' legittimo il diniego dell'autorizzazione al
soggiorno se nel ricorso non vengono indicati fattori specifici di grave
disagio psico fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono
ad un rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno (nota:
orientamento totalmente irrispettoso di quello definito da Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010)
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico
¤
Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza
di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico
del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato
¤
Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia
di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione
alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico
nei confronti dell'orientamento aperto)
o
Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio
minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido
per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale
esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di
autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)
o
Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato
a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese
d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua,
potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e'
quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore; in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che
non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico
del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi
l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3
o
Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere
rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono
del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione
in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in
continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente
rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per
il minore associato alla separazione; l'autorizzazione
al soggiorno e' rinnovabile, se al
termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione
del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera,
madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile
che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a
seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
o
Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31
co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in
Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di
espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha
intrapreso un proficuo percorso di recupero
o
Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione
dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi
applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al
ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con
la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave
danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria
o
Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co.
3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione
familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e
madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel
contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre
provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa
tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia;
autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie;
nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un
permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a
sostegno di una generale convertibilita'
in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per
la coesione familiare)
o
Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri
illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi
positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la
scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di
allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia
o
Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire
quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una
minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed
avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella
maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la
scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza
della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere),
riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse
privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in
conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse
costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale,
senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli
per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella
maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per
ricettazione e vendita di merce contraffatta (che per altro non incidono sulla
valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi
nellĠambito familiare), dal momento che il diritto del minore ad essere educato
ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'
o
Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando
il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi
endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza
dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce
un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con
conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea
autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel
caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non
poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia
malata; nota: il giudice d'appello
aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il
concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il
piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)
o
Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un
bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in
Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi
(si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un
miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca
a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per l'immigrazione;
nota: non potendo il giudice far
riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla legge, sembra
evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere sul posto
altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il permesso UE slp)
o
Trib. Firenze: autorizzato il soggiorno per entrambi i genitori, per un periodo di
due anni, allo scopo di regolarizzare la propria posizione amministrativa,
sulla base del danno che le figlie minori, con essi conviventi, inserite a
scuola, riporterebbero dal dover lasciare l'Italia o dall'allontanamento anche
di uno solo dei genitori; si prescrive ai genitori di provvedere al
mantenimento delle figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di
idonea attivita' lavorativa; nota:
non rileva negativamente un precedente penale a carico del padre, per reati in
materia di stupefacenti, con pena estinta per esito positivo dell'affidamento
in prova
o
Corte App. Catania: art. 31 co. 3 e' applicabile anche al coniuge della madre del minore,
in base ad una definizione estensiva della definizione di "familiare"
(conforme a sent. Cass. 7472/2008 e Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e, trattandosi di coniuge albanese di cittadina
rumena residente in Italia, a D. Lgs. 30/2007; nota: non si capisce perche' non si sia fatto valere direttamente
il diritto di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007!); nel caso in esame, il grave motivo e' integrato dall'effetto destabilizzante che avrebbe sul
minore l'allontanamento del familiare; si autorizza il soggiorno per due anni,
nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla regolarizzazione della
propria posizione in Italia (nota:
sembra implicitamente ammessa la possibilita'
di conversione del permesso)
á
In tutti i
procedimenti relativi al diritto allĠunitaĠ familiare e riguardanti i minori
deve essere preso in considerazione con carattere di prioritaĠ il superiore interesse del minore; in
questo senso,
o
Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa
o
Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di
stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita'
di un bambino anglo-italiano alla madre
surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di
ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione
(che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le
relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
o
Sent. CEDU Zhou c. Italia: condannata l'Italia per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo per aver dichiarato adottabile un minore cinese,
sottratto alla madre a causa della condizione di poverta' di lei e della
conseguente presunta incapacita di provvedere al figlio, senza contemplare la
possibilita' di una "adozione aperta" capace di consentire il
mantenimento della relazione madre-figlio (nota: l'istituto e' stato abrogato
dalla L. 184/1983, ma la stessa Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto, in
relazione al caso in esame, che il provvedimento potesse essere adottato in
base ad una interpretazione estensiva di art. 44 co. 1 lettera d L. 184/1983);
riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni morali pari a 40.000 euro
oltre al rimborso spese, agli oneri accessori ed agli interessi legali
á
Ricorso
contro il diniego di nulla-osta o di
visto di ingresso per
ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito, contro il mancato rilascio del visto nei termini,
contro il diniego di permesso di
soggiorno per motivi familiari, o contro gli altri provvedimenti amministrativi in materia di unita' familiare
davanti al giudice ordinario; il
giudice puoĠ ordinare direttamente
il rilascio del visto di ingresso
á
Risorso
avverso il diniego o la revoca del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o
comunitario di durata inferiore o superiore a 3 mesi davanti al tribunale ordinario del luogo di dimora
del ricorrente, con applicazione del rito
sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011); per provvedimenti motivati da
pericolo per la sicurezza dello Stato
o per ordine pubblico, davanti al TAR del Lazio, sede di Roma
á
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
á
In materia di
provvedimenti del Tribunale per i
minorenni ex art. 31, co. 3 T.U., e' ammesso il ricorso straordinario per cassazione (Sent. Cass. n. 22216/2006)
Assistenza sanitaria (torna
all'indice del capitolo)
á
Il minore eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN se
titolare di permesso per motivi familiari, affidamento, attesa adozione, richiesta asilo (art. 34. co. 1 T.U.;
verosimilmente, anche permesso UE slp,
da art. 9, co. 12 T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007), minore etaĠ, integrazione del minore, motivi umanitari per protezione sociale (circ. MinsanitaĠ 24/3/2000), o se ha in corso regolare attivitaĠ lavorativa o
eĠ iscritto nelle liste di collocamento (art. 34. co.1 T.U.)
á
Il minore eĠ
iscritto facoltativamente al SSN
(con obbligo, in alternativa, di stipula di assicurazione sanitaria privata) se
titolare di permesso per studio
(es.: minore entrato in Italia ai sensi dellĠart. 44 bis, co. 2, lettera b,
Regolamento)
á
In caso di
conversione di altro permesso in permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o asilo, lĠiscrizione permane; in caso di conversione in permesso per
studio, eĠ necessario confermarla (art. 42, co. 1 Regolamento; nota: anche
nella prassi?); lo straniero iscritto al SSN che ha ottenuto la conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni conserva l'iscrizione senza obbligo di pagamento del
contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)
á
Il minore eĠ iscritto al SSN anche in quanto familiare di straniero (anche affidato a straniero?)
obbligatoriamente o volontariamente iscritto
al SSN o in quanto familiare straniero a carico di cittadino comunitario con diritto di iscrizione
al SSN (lavoratore o titolare di attestati di diritto comunitari o titolare di
diritto di soggiorno permanente) o di cittadino italiano (circ. Minsalute 3/8/2007); nel caso, pero', di straniero iscritto volontariamente con pagamento
forfetario come studente o collocato alla pari, per lĠestensione
dellĠassistenza al figlio minore eĠ
necessario il pagamento del contributo completo di – allĠepoca – 387,34 euro (da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)
á
Nota: al minore
straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a cittadino
italiano non e' rilasciato permesso di
soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di cittadino italiano
si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore
italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art.
34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, lĠiscrizione al SSN avviene con le
stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano
(richiesti documento dĠidentita' del genitore, stato di famiglia o
autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)
á
Al figlio minore
(soggiornante in Italia) di genitore
iscritto al SSN lĠassistenza eĠ assicurata fin
dalla nascita anche nelle more dellĠiscrizione (salvo, verosimilmente, il
caso di genitore iscritto volontariamente con contributo forfetario)
á
Il minore ha
diritto in ogni caso alle cure urgenti o
essenziali, anche a carattere continuativo,
e ai programmi di medicina preventiva,
in esecuzione della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 176/1991;
nota: illegittima la limitazione alle cure urgenti o essenziali e ai programmi
di medicina preventiva, dato che la Convenzione stabilisce che tutti i minori,
senza discriminazioni, devono avere accesso allĠassistenza sanitaria completa
á
Garantita a
tutti i minori di eta' < 14 anni,
comunque presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di libera scelta (Delibera Regione Friuli 23/2/2007)
á
Legge Regione Puglia: il minore accompagnato da adulto STP ha diritto al
codice STP e al pediatra di libera
scelta; nota: Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, ha dichiarato legittima questa disposizione, in quanto non altera
l'individuazione delle cure garantite allo straniero irregolarmente
soggiornante
á
L'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che per garantire
l'assistenza essenziale, le Regioni
e le Province Autonome possono prevedere
l'assegnazione al Medico di Medicina Generale
e al Pediatra di Libera Scelta, dal
momento che art. 43 co. 8 DPR 394/1999 delega alle Regioni italiane la
definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base; nota: al termine del 2012, il pediatra
di libera scelta era garantito da Toscana, Umbria, provincia autonoma di
Trento, Emilia Romagna, Marche e Puglia (da un Rapporto di Cittadinanzattiva,
segnalato da un comunicato Stranieriinitalia)
á
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: per l'assistenza agli
stranieri illegalmente soggiornanti occorre far riferimento anche alla Risoluzione del Parlamento europeo A7-0032/2011, con la quale si invitano gli Stati membri ad
assicurare che i gruppi piu' vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di
documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parita' di
accesso al sistema sanitario (punto 5), e a garantire che tutte le donne in
gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla
protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto
la ricevano (punto 22)
á
Delibera Giunta regionale Regione Toscana 29/4/2013: esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza
farmaceutica, a partire dall'1/6/2013, per i minori temporaneamente fuori famiglia,
in carico ai servizi sociali dei comuni e che siano minori stranieri non accompagnati o minori accolti nelle strutture
socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le
quali e' attivo il percorso di sperimentazione regionale
á
Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lĠassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
á
La Giunta
regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito, con Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lĠassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
á
Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lĠassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
á
Delib. Regione Emilia Romagna 30/12/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri
illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal
momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento
del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio
regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente
alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche
dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
o
diritto al
pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria
cartacea (allegata)
o
tessera valida
esclusivamente sul territorio regionale
o
partecipazione
alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per
bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo
familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con
partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni,
qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione
di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e
assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe
á
Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato,
in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di
cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016)
con i seguenti contenuti:
o
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza
assegnazione del pediatra di libera
scelta
o
ammissione dei
minori irregolari al regime delle visite
occasionali del pediatra di libera
scelta; l'eventuale reiterazione
di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta,
cosi' da favorire la possibile continuita'
assistenziale
o
attivazione da
parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in
collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
o
accesso diretto
dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
o
l'accertamento
dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a
canoni di buon senso pratico
o
l'iscrizione al
SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
o
l'iscrizione
scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
o
e' rilasciato un
documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo'
accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
o
l'accesso
diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
o
anche per i
minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
o
sono inclusi
anche i minori comunitari privi di
copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per
l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al
soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o
per irregolare
si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle
norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o
le indicazioni
per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni
gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice
estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in
vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
á
Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, con l'eccezione, in
attesa di chiarimenti del Minsalute, dell'iscrizione al SSR dei minori
stranieri irregolari, non effettuabile perche' tali minori sono privi del
codice fiscale (si continua a rilasciare loro il codice STP); Circ. Regione Lazio 11/8/2014: qualora il minore straniero irregolare sia comunque
in possesso di codice fiscale, si procede all'iscrizione al SSR, con
assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale,
previa esibizione, da parte del genitore, del proprio tesserino STP, di documento
che attesti le generalita' del minore (ad esempio, atto di nascita o altro
documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore) e
copia del codice fiscale del minore
á
Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, salve le disposizioni e
procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative
dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani
á
Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
á
Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
á
Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
á
Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
á
Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:
o
i minori
stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli
ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al
SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera
scelta
o
l'iscrizione dei
minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori,
esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del
certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori
comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del
documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di
validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato
in Italia o di documento del minore
o
la richiesta di
iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria
potesta'
o
dato il
carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito,
l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del
pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI
o
ai fini
dellĠesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice
STP ed ENI, si utilizza il codice X01
á
Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:
o
recepimento
dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
o nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione del
pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ai minori privi di
permesso di soggiorno, le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono tenute ad
assicurare al minore straniero, a prescindere dal possesso di permesso di
soggiorno, assistenza sanitaria piena, ai sensi di art. 35 co. 3 lett. b D.
Lgs. 286/1998 e di Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; il Decr. Regione Abruzzo 18/12/2014 riposta le seguenti modalita' per l'assegnazione del pediatra di libera
scelta a favore dei minori con eta' non superiore a 14 anni, presenti sul
territorio regionale e non in regola con le norme sull'ingresso e/o sul
soggiorno:
¤ la richiesta e' effettuata dalla persona che si qualifica come genitore
del minore
¤ e' necessario che al minore sia stato preventivamente rilasciato il
codice STP
¤ al minore e' rilasciato un attestato dalla ASL con l'indicazione del
pediatra di libera scelta
¤ l'attestato ha durata di 3 mesi, rinnovabile su richiesta da effettuare
presso la ASL, di 3 mesi in 3 mesi, fino al raggiungimento dei 14 anni, a
condizione di permanenza sul territorio nazionale; in mancanza di rinnovo, il
minore ha diritto all'assistenza erogabile in via generale in base ad art. 35
D. Lgs. 286/1998
¤ le prestazioni prescritte e l'assistenza farmaceutica sono erogate solo
in ambito regionale
¤ l'assistenza e' prestata nella misura e con le modalita' previste per
gli iscritti al SSN
¤ di norma sono dovute le quote di partecipazione alla spesa, a parita'
con gli italiani; in mancanza di altro titolo all'esenzione, puo' essere
utilizzato il codice X01
á Delib. Regione Toscana 9/12/2014:
o
si
recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014
o si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare, l'iscrizione al SSR del minore straniero a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno; il genitore, munito del proprio codice STP, chiede alla ASL l'iscrizioen del minore, esibendo il codice fiscale del minore o il certificato di nascita (per minore e' nato in Italia), ovvero il certificato di nascita tradotto o il passaporto o altro documento del minore (per minore nato all'estero); in mancanza anche di uno solo di questi documenti, la ASL emette per il minore il tesserino STP; in caso di mancanza del codice fiscale, la ASL rilascia provvisoriamente il codice STP, trattenendo copia dell'altro documento, richiede il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e, ottenutolo, ritira il codice STP e procede all'iscrizione al SSR (nota: non e' chiaro se si applichi anche al caso di minore nato all'estero)
á Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in
relazione a
o iscrizione al SSN dei minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti
o
iscrizione al
SSN dei minori stranieri non accompagnati
á
Delib. Regione Piemonte 16/3/2015: si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 per la parte che prevede l'iscrizione
obbligatoria al SSR i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere
dal possesso del permesso di soggiorno; si rinvia a successiva circolare
applicativa la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del
provvedimento
Assistenza sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011 (torna all'indice del capitolo)
á
Sent. Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
ai minori stranieri legalmente
soggiornanti della indennita' di
frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990
(in materia di assistenza economica agli invalidi); in particolare,
o
si riconosce,
sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto
fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento
di bisogni primari inerenti alla
sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere
e salvaguardare (non solo il diritto
al sostentamento vitale)
o
si osserva come
questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che
mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della
famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare
percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art.
7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009
o
si afferma come
l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio
nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del
minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto
dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di
riabilitazione ed inserimento sociale del minore
o
si conclude che
risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
á
Note:
o
la questione
della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di
un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento
all'indennita' di frequenza di cui
all'art. 1 L. 289/1990;
la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009;
Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)
o
Trib. Genova
riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore straniero titolare
di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent. Corte Cost. 329/2011
o
Trib. Pavia:
riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere
dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di
frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di
far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento
giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di
modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
á
Circ. Comune di Milano: possono iscriversi ai Servizi all'infanzia del
Comune di Milano (nidi d'infanzia, Sezioni Primavera, scuole dellinfanzia,
Centri Prima infanzia, Tempi per le famiglie e Ludoteche/spazio gioco) anche i
bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una residenza
anagrafica
Accesso all'istruzione (torna
all'indice del capitolo)
á
Da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2011, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013:
o
alunni non italiani iscritti (scuola di infanzia, primaria, secondaria di I grado,
secondaria di II grado, totale):
¤
1996/97: 12.809,
26.752, 11.991, 7.837, 59.389 (0,7% dell'intera popolazione)
¤
1999/00: 24.103,
52.973, 28.891, 13.712, 119.679 (1,5% dell'intera popolazione)
¤
2001/02: 39.445,
84.122, 45.253, 27.594, 196.414 (2,2% dell'intera popolazione)
¤
2002/03: 48.072,
100.939, 55.907, 34.890, 239.808 (2,7% dell'intera popolazione)
¤
2003/04: 59.500,
123.814, 71.447, 52.380, 307.141 (3,5% dell'intera popolazione)
¤
2004/05: 74.348,
147.633, 84.989, 63.833, 370.803 (4,2% dell'intera popolazione)
¤
2005/06: 84.058,
165.951, 98.150, 83.052, 431.211 (4,8% dell'intera popolazione)
¤
2006/07: 94.712,
190.803, 113.076, 102.829, 501.420 (5,6% dell'intera popolazione)
¤
2007/08:
111.044, 217.716, 126.396, 118.977, 574.133 (6,4% dell'intera popolazione)
¤
2008/09:
125.092, 234.206, 140.050, 130.012, 629.360 (7,0% dell'intera popolazione)
¤
2009/10:
135.840, 244.457, 150.279, 143.224, 673.800 (7,5% dell'intera popolazione)
¤
2010/11:
144.628, 254.653, 157.559, 153.423, 710.263 (7,9% dell'intera popolazione)
¤
2011/12:
156.701, 268.671, 166.043, 164.524, 755.939 (8,4% dell'intera popolazione)
¤
2012/13:
164.589, 276.129, 170.792, 175.120, 786.630 (8,8% dell'intera popolazione)
á
Percentuale di
alunni non italiani nati in Italia sul totale degli alunni non italiani (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2007/08:
¤
scuola di
infanzia: 71,2%
¤
primaria: 41,1%
¤
secondaria di I
grado: 17,8%
¤
secondaria di II
grado: 6,8%
¤
totale: 34,7%
o
2008/09:
¤
scuola di
infanzia: 73,3%
¤
primaria: 45,0%
¤
secondaria di I
grado: 18,8%
¤
secondaria di II
grado: 7,5%
¤
totale: 37,0%
o
2009/10:
¤
scuola di
infanzia: 74,9%
¤
primaria: 48,6%
¤
secondaria di I
grado: 20,5%
¤
secondaria di II
grado: 8,7%
¤
totale: 39,1%
o
2010/11:
¤
scuola di
infanzia: 78,3%
¤
primaria: 52,9%
¤
secondaria di I
grado: 23,8%
¤
secondaria di II
grado: 9,0%
¤
totale: 42,1%
o
2011/12:
¤
scuola di
infanzia: 80,4%
¤
primaria: 54,1%
¤
secondaria di I
grado: 27,9%
¤
secondaria di II
grado: 10,2%
¤
totale: 44,2%
o
2012/13:
¤
scuola di
infanzia: 79,9%
¤
primaria: 59,4%
¤
secondaria di I
grado: 31,8%
¤
secondaria di II
grado: 12,2%
¤
totale: 47,2%
á
Alunni con
cittadinanza non italiana entrati per la prima volta nel sistema scolastico
italiano per livello scolastico (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2008/09:
¤
primaria: 19.029
(0,7% del totale; 8,1% dei non italiani)
¤
secondaria di I
grado: 11.289 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)
¤
secondaria di II
grado: 10.638 (0,4% del totale; 8,2% dei non italiani)
¤
totale: 40.956
(0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)
o
2009/10:
¤
primaria: 15.493
(0,5% del totale; 6,3% dei non italiani)
¤
secondaria di I
grado: 9.996 (0,6% del totale; 6,7% dei non italiani)
¤
secondaria di II
grado: 9.839 (0,4% del totale; 6,9% dei non italiani)
¤
totale: 35.328
(0,5% del totale; 6,6% dei non italiani)
o
2010/11:
¤
primaria: 13.673
(0,5% del totale; 5,4% dei non italiani)
¤
secondaria di I
grado: 8.136 (0,5% del totale; 5,2% dei non italiani)
¤
secondaria di II
grado: 5.763 (0,2% del totale; 3,8% dei non italiani)
¤
totale: 27.572
(0,4% del totale; 4,9% dei non italiani)
o
2011/12:
¤
primaria: 14.667
(0,5% del totale; 5,5% dei non italiani)
¤
secondaria di I
grado: 7.728 (0,4% del totale; 4,7% dei non italiani)
¤
secondaria di II
grado: 6.159 (0,2% del totale; 3,7% dei non italiani)
¤
totale: 28.554
(0,4% del totale; 4,8% dei non italiani)
o
2012/13:
¤
primaria: 10.594
(0,4% del totale; 3,8% dei non italiani)
¤
secondaria di I
grado: 6.112 (0,3% del totale; 3,6% dei non italiani)
¤
secondaria di II
grado: 6.130 (0,2% del totale; 3,5% dei non italiani)
¤
totale: 22.836
(0,3% del totale; 3,7% dei non italiani)
á
Distribuzione
degli alunni "nomadi" (da Rapp. MIUR alunni stranieri, Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014):
o
2007/08:
infanzia 2.061, primaria 6.801, secondaria I grado 3.299, secondaria II grado
181, totale 12.342
o
2008/09:
infanzia 2.171, primaria 7.005, secondaria I grado 3.467, secondaria II grado
195, totale 12.838
o
2009/10:
infanzia 1.952, primaria 6.628, secondaria I grado 3.359, secondaria II grado
150, totale 12.089
o
2010/11:
infanzia 2.054, primaria 6.764, secondaria I grado 3.401, secondaria II grado
158, totale 12.377
o
2011/12:
infanzia 1.942, primaria 6.416, secondaria I grado 3.407, secondaria II grado
134, totale 11.899
o
2012/13:
infanzia 1.906, primaria 6.253, secondaria I grado 3.215, secondaria II grado
107, totale 11.481
o
2013/14:
infanzia 1.887, primaria 6.132, secondaria I grado 3.464, secondaria II grado
174, totale 11.657
á
Tipo di scuola frequentata, per gestione e per nazionalita' (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2011/12:
¤
infanzia:
-
non italiani:
statale 102.336 (65,3%), 54.365 non statale (34,7%)
-
italiani:
statale 910.782 (59,2%), 627.429 non statale (40,8%)
¤
primaria:
-
non italiani:
statale 257.443 (95,8%), 11.228 non statale (4,2%)
-
italiani:
statale 2.306.544 (90,5%), 242.526 non statale (9,5%)
¤
secondaria di I
grado:
-
non italiani:
statale 160.600 (96.7%), 5.443 non statale (3,3%)
-
italiani:
statale 1.522.475 (93,6%), 103.861 non statale (6,4%)
¤
secondaria di II
grado:
-
non italiani:
statale 158.368 (96,3%), 6.156 non statale (3,7%)
-
italiani: statale
2.311.378 (92,8%), 179.332 non statale (7,2%)
¤
totale:
-
non italiani:
statale 678.747 (89,8%), 77.192 non statale (10,2%)
-
italiani:
statale 7.051.179 (85,9%), 1.153.048 non statale (14,1%)
o
2012/13:
¤
infanzia:
-
non italiani:
statale 108.129 (65,7%), 56.460 non statale (34,3%)
-
italiani:
statale 906.013 (68,4%), 417.816 non statale (31,6%)
¤
primaria:
-
non italiani:
statale 264.528 (95,8%), 11.601 non statale (4,2%)
-
italiani:
statale 2.310.132 (90,6%), 239.139 non statale (9,4%)
¤
secondaria di I
grado:
-
non italiani:
statale 165.141 (96.7%), 5.651 non statale (3,3%)
-
italiani:
statale 1.508.423 (93,8%), 100.543 non statale (6,2%)
¤
secondaria di II
grado:
-
non italiani:
statale 168.826 (96,4%), 6.294 non statale (3,6%)
-
italiani:
statale 2.306.447 (93,1%), 170.533 non statale (6,9%)
¤
totale:
-
non italiani:
statale 706.624 (89,8%), 80.006 non statale (10,2%)
-
italiani:
statale 7.031.015 (88,3%), 928.031 non statale (11,7%)
á
Alunni non italiani per tipo di scuola secondaria di
II grado (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni e Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2010/11:
¤
licei: 28.675
(70,3% femmine; 29,7% maschi)
¤
istituti tecnici:
58.340 (44,2% femmine; 55,8% maschi)
¤
istituti
professionali: 62.080 (45,7% femmine; 54,3% maschi)
¤
istruzione
artistica: 4.418 (66,7% femmine; 33,3% maschi)
¤
totale: 153.513
(50,3% femmine; 49,7% maschi)
o
2011/12:
¤
liceo classico:
6.051 (75,4% femmine; 24,6% maschi)
¤
liceo
scientifico: 16.936 (58,9% femmine; 41,1% maschi)
¤
liceo
linguistico: 504 (69,6% femmine; 30,4% maschi)
¤
istituto ex
magistrale: 8.240 (82,8% femmine; 17,2% maschi)
¤
istituti
tecnici: 62.981 (43,2% femmine; 56,7% maschi)
¤
istituti
professionali: 64.852 (45,4% femmine; 54,6% maschi)
¤
istruzione
artistica: 4.960 (63,8% femmine; 36,2% maschi)
¤
totale: 164.524
(49,5% femmine; 50,5% maschi)
o
2012/13:
¤
liceo classico:
6.782 (78,0% femmine; 22,0% maschi)
¤
liceo
scientifico: 18.631 (60,6% femmine; 39,4% maschi)
¤
liceo
linguistico: 480 (77,9% femmine; 22,1% maschi)
¤
istituto ex
magistrale: 8.743 (84,4% femmine; 15,6% maschi)
¤
istituti
tecnici: 67.481 (43,1% femmine; 56,9% maschi)
¤
istituti
professionali: 67.611 (44,8% femmine; 55,2% maschi)
¤
istruzione
artistica: 5.392 (65,2% femmine; 34,8% maschi)
¤
totale: 175.120
(49,8% femmine; 50,2% maschi)
á
Confronto tra
distribuzioni di alunni italiani e non italiani per tipo di scuola secondaria
di II grado (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni e Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014):
o
2010/11:
¤
licei: 54,8%
(italiane); 25,2% (straniere); 32,8% (italiani); 10,7% (stranieri)
¤
istituti
tecnici: 23,1% (italiane); 33,2% (straniere); 43,1% (italiani); 42,2%
(stranieri)
¤
istituti professionali:
17,3% (italiane); 37,9% (straniere); 21,6% (italiani); 45,1% (stranieri)
¤
istruzione
artistica: 4,8% (italiane); 3,7% (straniere); 2,4% (italiani); 2,0% (stranieri)
o
2011/12:
¤
liceo classico:
11,1% (italiani); 4,7% (non italiani nati in Italia); 3,6% (non italiani nati
all'estero)
¤
liceo
scientifico: 23,8% (italiani); 14,3% (non italiani nati in Italia); 9,8% (non
italiani nati all'estero)
¤
liceo
linguistico: 0,7% (italiani); 0,7% (non italiani nati in Italia); 0,3% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituto ex
magistrale: 8,4% (italiani); 5,4% (non italiani nati in Italia); 5,0% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituti
tecnici: 33,3% (italiani); 40,8% (non italiani nati in Italia); 38,0% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituti
professionali: 18,9% (italiani); 30,6% (non italiani nati in Italia); 40,4%
(non italiani nati all'estero)
¤
istruzione
artistica: 3,8% (italiani); 3,6% (non italiani nati in Italia); 2,9% (non
italiani nati all'estero)
o
2012/13:
¤
liceo classico:
11,1% (italiani); 5,1% (non italiani nati in Italia); 3,7% (non italiani nati
all'estero)
¤
liceo
scientifico: 23,9% (italiani); 14,8% (non italiani nati in Italia); 10,1% (non
italiani nati all'estero)
¤
liceo
linguistico: 0,6% (italiani); 0,4% (non italiani nati in Italia); 0,3% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituto ex
magistrale: 8,3% (italiani); 5,5% (non italiani nati in Italia); 4,9% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituti
tecnici: 33,4% (italiani); 41,1% (non italiani nati in Italia); 38,2% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituti
professionali: 18,9% (italiani); 29,8% (non italiani nati in Italia); 39,8%
(non italiani nati all'estero)
¤
istruzione
artistica: 3,9% (italiani); 3,3% (non italiani nati in Italia); 3,0% (non
italiani nati all'estero)
o
2013/2014:
¤
liceo classico:
10,9% (italiani); 4,7% (non italiani nati in Italia); 3,8% (non italiani nati
all'estero)
¤
liceo
scientifico: 23,8% (italiani); 15,5% (non italiani nati in Italia); 10,3% (non
italiani nati all'estero)
¤
liceo
linguistico: 0,5% (italiani); 0,3% (non italiani nati in Italia); 0,2% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituto ex
magistrale: 8,4% (italiani); 5,6% (non italiani nati in Italia); 5,0% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituti
tecnici: 33,1% (italiani); 41,1% (non italiani nati in Italia); 38,1% (non
italiani nati all'estero)
¤
istituti
professionali: 19,2% (italiani); 29,2% (non italiani nati in Italia); 39,5%
(non italiani nati all'estero)
¤
istruzione
artistica: 4,0% (italiani); 3,5% (non italiani nati in Italia); 3,1% (non
italiani nati all'estero)
á
Percentuale di
alunni non italiani sul totale, per livello scolastico e gestione dell'istituto
(da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2011/12:
¤
scuola di
infanzia: statali 10,1%; non statali 8,0%; totale delle scuole 9,2%
¤
primaria:
statali 10,0%; non statali 4,4%; totale delle scuole 9,5%
¤
secondaria di I
grado: statali 9,4%; non statali 5,9%; totale delle scuole 9,3%
¤
secondaria di II
grado: statali 6,4%; non statali 3,3%; totale delle scuole 6,2%; in
particolare,
-
licei: statali
2,9%; non statali 2,4%; totale delle scuole 2,8%
-
istituti
tecnici: statali 7,3%; non statali 3,6%; totale delle scuole 7,1%
-
istituti
professionali: statali 12,2%; non statali 8,2%; totale delle scuole 12,1%
-
istruzione
artistica: statali 5,1%; non statali 3,3%; totale delle scuole 5,0%
¤
totale: statali
8,8%; non statali 6,4%; totale delle scuole 8,4%
o
2012/13:
¤
scuola di
infanzia: statali 10,7%; non statali 8,4%; totale delle scuole 9,8%
¤
primaria:
statali 10,3%; non statali 4,6%; totale delle scuole 9,8%
¤
secondaria di I
grado: statali 9,9%; non statali 5,3%; totale delle scuole 9,6%
¤
secondaria di II
grado: statali 6,8%; non statali 3,6%; totale delle scuole 6,6%; in
particolare,
-
licei: statali
3,1%; non statali 2,5%; totale delle scuole 3,1%
-
istituti
tecnici: statali 7,8%; non statali 4,2%; totale delle scuole 7,6%
-
istituti
professionali: statali 12,8%; non statali 7,8%; totale delle scuole 12,6%
-
istruzione
artistica: statali 5,4%; non statali 3,5%; totale delle scuole 5,3%
¤
totale: statali
9,1%; non statali 6,6%; totale delle scuole 8,8%
á
Alunni non
italiani per principali cittadinanze (da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2011/12:
¤
Romania: 141.050
¤
Albania: 102.719
¤
Marocco: 95.912
¤
Cina: 34.080
¤
Moldavia: 23.103
¤
India: 21.994
¤
Filippine:
21.281
¤
Ecuador: 19.473
¤
Tunisia: 18.674
¤
Ucraina: 18.374
¤
Peru': 18.011
¤
Macedonia:
17.333
¤
Pakistan: 15.572
¤
Egitto: 12.706
¤
Bangladesh:
11.662
o
2012/13:
¤
Romania: 148.602
¤
Albania: 104.710
¤
Marocco: 98.106
¤
Cina: 36.043
¤
Moldavia: 24.196
¤
Filippine:
22.973
¤
India: 22.940
¤
Ucraina: 19.330
¤
Ecuador: 18.973
¤
Peru': 18.396
¤
Tunisia: 18.341
¤
Pakistan: 17.154
¤
Macedonia:
16.819
¤
Egitto: 13.663
¤
Bangladesh:
12.382
á
Alunni con disabilita' nell'anno scolastico 2012/2013 (Rapp. MIUR alunni stranieri):
o
scuola non
statale:
¤
totale: 17.821
¤
non italiani:
1.285
o
scuola statale:
¤
totale: 205.097
¤
non italiani:
22.854
o
totale:
¤
totale: 222.918
¤
non italiani:
24.139
á
Alunni con disabilita' nell'anno scolastico 2013/2014 (Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014):
o
scuola non
statale:
¤
totale: 15.737
¤
non italiani:
1.560
o
scuola statale:
¤
totale: 212.944
¤
non italiani:
25.066
o
totale:
¤
totale: 228.681
¤
non italiani:
26.626
á
Diplomati non
italiani suddivisi per scuola secondaria di II grado (anno 2009/2010; da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2011):
o
licei: 26,3%
o
istituti
tecnici: 40,0%
o
istituti
professionali: 30,1%
o
istruzione
artistica: 3,6%
á
Tasso di ritardo (da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013):
o
2011/12:
¤
scuola primaria:
non italiani 17,4%, italiani 0,8%
¤
scuola
secondaria di I grado: non italiani 46,0%, italiani 4,8%
¤
scuola
secondaria di II grado: non italiani 68,9%, italiani 24,6%
o
2012/13:
¤
scuola primaria:
non italiani 16,3%, italiani 2,0%
¤
scuola
secondaria di I grado: non italiani 44,1%, italiani 8,0%
¤
scuola
secondaria di II grado: non italiani 67,1%, italiani 23,9%
á
Nota:
riguardo ad anticipo e ritardo, il gruppo di figli di coppie miste si situa in posizione intermedia tra i figli di coppie
italiane e i figli di coppie straniere; i figli di coppia mista con madre
straniera presentano risultati migliori dei figli di coppia mista con padre
straniero (da articolo di F. Temporin su Neodemos e allegato)
á
Tasso di promozione (anno 2009/2010; da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2011):
o
scuola primaria:
¤
non italiani:
96,5%
¤
italiani: 99,8%
o
scuola
secondaria di I grado:
¤
non italiani:
87,8%
¤
italiani: 96,0%
o
scuola
secondaria di II grado:
¤
non italiani:
70,6%
¤
italiani: 85,9%
á
Risultati
di esami e scrutini di scuola secondaria
di I grado nel 2012 (da Rapp. MIUR sull'esito degli esami di scuola
secondaria di I grado):
o
ammessi dal
primo al secondo anno:
¤
non italiani:
85,4%
¤
italiani: 96,2%
o
ammessi dal
secondo al terzo anno:
¤
non italiani:
89,0%
¤
italiani: 96,9%
o
ammessi
all'esame finale:
¤
non italiani:
90,4% (nati in Italia: 94,6%; nati all'estero: 89,2%)
¤
italiani: 96,9%
o
licenziati (tra
gli ammessi):
¤
non italiani:
99,1% (nati in Italia: 98,7%; nati all'estero: 99,2%)
¤
italiani: 99,6%
o
voto medio nella
prova d'esame di italiano:
¤
non italiani:
6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,9)
¤
italiani: 7,5
o
voto medio nella
prova d'esame di matematica:
¤
non italiani:
6,6 (nati in Italia: 6,7; nati all'estero: 6,5)
¤
italiani: 7,4
o
voto medio nella
prova d'esame di prima lingua:
¤
non italiani:
6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,8)
¤
italiani: 7,3
o
voto medio nella
prova d'esame di seconda lingua:
¤
non italiani:
6,9 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)
¤
italiani: 7,3
o
voto medio nella
prova Invalsi:
¤
non italiani:
5,7 (nati in Italia: 5,9; nati all'estero: 5,7)
¤
italiani: 6,5
o
voto medio nel
colloquio:
¤
non italiani:
7,0 (nati in Italia: 7,1; nati all'estero: 7)
¤
italiani: 7,7
o
voto d'esame
medio finale:
¤
non italiani:
6,8 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)
¤
italiani: 7,4
á
Risultati
di esami e scrutini di scuola secondaria
di I grado nel 2013 (da Rapp. MIUR alunni stranieri):
o
voto medio nella
prova d'esame di italiano:
¤
non italiani:
nati in Italia 7,1; nati all'estero 7
¤
italiani: 7,6
o
voto medio nella
prova d'esame di matematica:
¤
non italiani:
nati in Italia 6,8; nati all'estero 6,6
¤
italiani: 7,4
o
voto medio nella
prova d'esame di prima lingua:
¤
non italiani:
nati in Italia 7,1; nati all'estero 6,9
¤
italiani: 7,4
o
voto medio nella
prova d'esame di seconda lingua:
¤
non italiani:
nati in Italia 7; nati all'estero 6,9
¤
italiani: 7,4
o
voto medio nella
prova Invalsi:
¤
non italiani:
nati in Italia 5,6; nati all'estero 5,4
¤
italiani: 6,3
o
voto medio nel
colloquio:
¤
non italiani:
nati in Italia 7,1; nati all'estero 7,1
¤
italiani: 7,7
o
voto d'esame
medio finale:
¤
non italiani:
nati in Italia 6,9; nati all'estero 6,8
¤
italiani: 7,5
á
Differenza
percentuale nei punteggi conseguiti nel test
di italiano Invalsi tra studenti
stranieri e studenti italiani (da Rivista Fondazione Leone Moressa n.5):
o
anno scolastico
2008/2009:
¤
stranieri:
-
II elementare:
-15,5%
-
V elementare: -11,5%
o
anno scolastico
2009/2010:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
-27,4%
-
V elementare:
-21,7%
-
I media: -20,2%
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
-21,5%
-
V elementare:
-11,7%
-
I media: -9,7%
o
anno scolastico
2010/2011:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
-18,8%
-
V elementare:
-13,7%
-
I media: -21,1%
-
III media: -9,5%
-
II anno
superiore: -15,3%
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
-14,1%
-
V elementare:
-7,3%
-
I media: -11,1%
-
III media: -5,7%
-
II anno
superiore: -7,7%
á
Rapp. Invalsi 2012: differenza tra studenti italiani e stranieri nell'anno scolastico 2011/2012 (nota: il punteggio medio
degli italiani e' dell'ordine di 200)
o
italiano:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
23 punti
-
V elementare: 28
punti
-
I media: 35
punti
-
III media: 20
punti
-
II anno
superiore: 28 punti
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
16 punti
-
V elementare: 16
punti
-
I media: 16
punti
-
III media: 7
punti
-
II anno
superiore: 10 punti
o
matematica:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
16 punti
-
V elementare: 18
punti
-
I media: 20
punti
-
III media: 11
punti
-
II anno
superiore: 16 punti
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
12 punti
-
V elementare: 11
punti
-
I media: 7 punti
-
III media: 3
punti
-
II anno
superiore: 7 punti
á
Rapp. MIUR alunni stranieri: differenza tra studenti italiani e stranieri
nell'anno scolastico 2012/2013
(nota: punteggi standardizzati a 200)
o
italiano:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
27 punti
-
V elementare: 29
punti
-
I media: 34
punti
-
III media: 22
punti
-
II anno
superiore: 26 punti
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
15 punti
-
V elementare: 11
punti
-
I media: 16
punti
-
III media: 6
punti
-
II anno
superiore: 13 punti
o
matematica:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
22 punti
-
V elementare: 18
punti
-
I media: 22
punti
-
III media: 12
punti
-
II anno
superiore: 13 punti
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
13 punti
-
V elementare: 7
punti
-
I media: 7 punti
-
III media: 0
punti
-
II anno
superiore: 6 punti
á
Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014: differenza tra studenti italiani e stranieri
nell'anno scolastico 2013/2014
(nota: punteggi standardizzati intorno a 200)
o
italiano:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
maschi, 22 punti; femmine, 20
-
V elementare:
maschi, 27 punti; femmine, 26
-
III media:
maschi, 21 punti; femmine, 18
-
II anno
superiore: maschi, 28 punti; femmine, 25
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
maschi, 19 punti; femmine, 18
-
V elementare:
maschi, 18 punti; femmine, 15
-
III media:
maschi, 9 punti; femmine, 7
-
II anno
superiore: maschi, 14 punti; femmine, 13
o
matematica:
¤
stranieri nati
all'estero:
-
II elementare:
maschi, 21 punti; femmine, 14
-
V elementare:
maschi, 18 punti; femmine, 18
-
III media:
maschi, 12 punti; femmine, 15
-
II anno
superiore: maschi, 15 punti; femmine, 12
¤
stranieri nati
in Italia:
-
II elementare:
maschi, 16 punti; femmine, 13
-
V elementare:
maschi, 14 punti; femmine, 12
-
III media:
maschi, 4 punti; femmine, 6
-
II anno
superiore: maschi, 9 punti; femmine, 8
á
Tasso di abbandono scolastico dei minori
stranieri nel 2010 (da Rapp. ISTAT 2011): 43,8% (contro il 16,4% dei minori italiani); il 20,2% dei casi di
abbandono corrispondono a minori stranieri
á
Percentuale di
alunni a "rischio di abbandono"
(fuoriuscita non motivata dal sistema scolastico, senza preclusione di un
possibile rientro da parte dello studente nel sistema scolastico negli anni
successivi ne' di un assolvimento dell'obbligo formativo attraverso il canale
della formazione professionale o del'apprendistato in luogo del canale
dell'istruzione; da Rapp. MIUR sulla dispersione scolastica 2013):
o
scuola
secondaria di I grado:
¤
non italiani:
0,49% (di cui il 15,5% nati in Italia, 84,5% nati all'estero)
¤
italiani: 0,17%
¤
totale: 0,20%
o
scuola
secondaria di II grado:
¤
non italiani:
2,42% (di cui il 8,1% nati in Italia, 91,9% nati all'estero)
¤
italiani: 1,16%
¤
totale: 1,24%
á
Percentuale di ripetenti (anno 2011/2012; da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012):
o
I anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
2,1%
¤
italiani: 0,4%
o
II anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
1,0%
¤
italiani: 0,2%
o
III anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
0,7%
¤
italiani: 0,1%
o
IV anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
0,6%
¤
italiani: 0,1%
o
V anno scuola primaria:
¤
non italiani:
0,7%
¤
italiani: 0,2%
o
I anno scuola
secondaria I grado:
¤
non italiani:
10,2%
¤
italiani: 4,1%
o
II anno scuola
secondaria I grado:
¤
non italiani:
7,3%
¤
italiani: 3,4%
o
III anno scuola
secondaria I grado:
¤
non italiani:
6,5%
¤
italiani: 2,8%
o
I anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
12,2%
¤
italiani: 8,6%
o
II anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
8,6%
¤
italiani: 5,9%
o
III anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
7,8%
¤
italiani: 6,6%
o
IV anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani: 6,2%
¤
italiani: 5,4%
o
V anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
4,0%
¤
italiani: 3,3%
á
Percentuale di non ammessi alla classe successiva
(anno 2012/2013; da Rapp. MIUR alunni stranieri):
o
I anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
4,2%
¤
italiani: 0,5%
o
II anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
2,2%
¤
italiani: 0,3%
o
III anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
1,5%
¤
italiani: 0,2%
o
IV anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
1,2%
¤
italiani: 0,1%
o
V anno scuola
primaria:
¤
non italiani:
1,3%
¤
italiani: 0,3%
o
I anno scuola
secondaria I grado:
¤
non italiani:
11,1%
¤
italiani: 3,6%
o
II anno scuola
secondaria I grado:
¤
non italiani:
8,0%
¤
italiani: 3,0%
o
III anno scuola
secondaria I grado:
¤
non italiani:
8,2%
¤
italiani: 2,5%
o
I anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
35,9%
¤
italiani: 18,0%
o
II anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
22,8%
¤
italiani: 11,3%
o
III anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
22,6%
¤
italiani: 11,1%
o
IV anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
19,3%
¤
italiani: 9,3%
o
V anno scuola
secondaria II grado:
¤
non italiani:
8,6%
¤
italiani: 4,3%
á
Studenti
immatricolati all'universita' nell'anno 2013/2014, per tipo di diploma ottenuto
nel 2013 (Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014):
o
liceale:
¤
stranieri:
maschi, 450; femmine, 966
¤
italiani:
maschi, 58.140; femmine, 74.753
o
tecnica:
¤
stranieri: maschi,
709; femmine, 852
¤
italiani:
maschi, 23.357; femmine, 16.785
o
professionale:
¤
stranieri:
maschi, 243; femmine, 384
¤
italiani:
maschi, 3.356; femmine, 4.778
o
magistrale:
¤
stranieri:
maschi, 22; femmine, 747
¤
italiani:
maschi, 2.018; femmine, 14.873
á
Tasso di giovani
di eta' 15-29 anni non impegnati
nello studio, ne' nel lavoro, ne' nella formazione (Rapp. ISTAT 2012):
o
non italiani:
32,8%
o
italiani: 21,5%
á
Studenti italiani nella scuola, suddivisi per possibilita' di incontro con compagni di scuola non italiani (Dati ISTAT)
o
nazionalita' dei
compagni di classe:
¤
solo italiani:
45,2% (nel 2008); 40,8% (nel 2011)
¤
in maggioranza
italiani: 54,0% (nel 2008); 58,3% (nel 2011)
¤
in maggioranza
stranieri: 0,8% (nel 2008); 1,0% (nel 2011)
o
compagni di
scuola incontrati al di fuori dell'orario scolastico:
¤
solo italiani:
70,9% (nel 2008); 65,0% (nel 2011)
¤
italiani e
stranieri: 22,5% (nel 2008); 28,7% (nel 2011)
¤
solo stranieri:
0,5% (nel 2008); 0,1% (nel 2011)
¤
ne' italiani ne'
stranieri: 6,1% (nel 2008); 6,2% (nel 2011)
á
Il minore
straniero (anche irregolarmente soggiornante) ha diritto allĠistruzione di ogni ordine e grado nelle
forme e nei modi previsti per gli italiani (Regolamento, art. 45, co. 1);
iscrizione alle stesse condizioni previste per gli italiani e puo' essere
richiesta in qualunque fase dell'anno scolastico (DPR 394/1999; nota: a prescindere dalla previa
effettuazione dell'iscrizione on-line
prevista da art. 7 co. 28 L. 135/2012);
in mancanza di documentazione regolare completa, lĠiscrizione avviene con
riserva, senza pregiudizio per il
conseguimento dei titoli (rilasciati, eventualmente con i dati
identificativi acquisiti al momento dellĠiscrizione)
á
Circ. MIUR 17/12/2012: per gli alunni con cittadinanza non italiana si
applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana (iscrizione on-line,
con inserimento del codice fiscale, ex art. 7 co. 28 L. 135/2012;
com. Stranieriinitalia: l'iscrizione e' possibile anche se il minore figlio
di stranieri in possesso di permesso di soggiorno e' ancora sprovvisto di
codice fiscale, dato che il sistema ne generera' uno provvisorio); Com. MIUR
precisa che, per garantire ai figli di immigrati senza permesso di soggiorno, e
quindi privi del codice fiscale, il diritto dovere di istruzione, i genitori di
questi studenti devono recarsi presso le segreterie degli istituti scolastici,
che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione (cosi' anche FAQ MIUR e
Linee-guida MIUR 2014; Nota Minlavoro: senza correre il rischio di essere denunciati)
á
Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti
meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente
discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di
carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)
á
Nota: il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola in (art. 2, co. 1 lettera c, L. 53/2003,
attuata con il D. Lgs. 76/2005):
o
scuola
dell'infanzia
o
primo ciclo:
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
o
secondo ciclo:
sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale
á
Trib.
Milano: l'istruzione cui il
minore ha diritto a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno
include la scuola dell'infanzia, in
base ad art. 1 D. Lgs. 59/2004 (illegittimo porre come requisito sia la titolarita' di permesso da
parte del genitore, sia l'iscrizione anagrafica; rileva la residenza di fatto);
in questo senso, parere del Mininterno (citato da Com. Prefettura Torino), conseguente prassi del Comune di Torino (citata in
articolo di stampa), prassi del Comune di Firenze (citata in articolo di stampa), circ. Comune di Milano (possono iscriversi ai Servizi all'infanzia del
Comune di Milano - nidi d'infanzia, Sezioni Primavera, scuole dellinfanzia,
Centri Prima infanzia, Tempi per le famiglie e Ludoteche/spazio gioco - anche i
bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una residenza
anagrafica)
á
Annullata, anche
a seguito di una Lettera ASGI,
in quanto direttamente discriminatoria e quindi illegittima, la delibera
della Direzione didattica di Borgomanero
in base alla quale le graduatorie per l'iscrizione dei bambini alle scuole
materne del locale Circolo didattico per l'anno scolastico 2012/2013 sarebbero
state stilate prevedendo un criterio di precedenza nell'ammissione a favore dei
genitori aventi la cittadinanza italiana (Lettera dell'Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte)
á
Si applica al
minore straniero (anche irregolarmente soggiornante), a parita' col minore
italiano, la normativa relativa al diritto-dovere
di istruzione e formazione (art. 38 D. Lgs. 286/1998, art. 45 DPR 394/1999
e art. 1, co. 6 D. Lgs. 76/2005); note:
o
il dovere di
istruzione e formazione si assolve con il conseguimento
di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co.
2 e 3 D. Lgs. 76/2005); note:
¤
il dovere viene
meno solo col conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della
maggiore eta'
¤
la disposizione
di cui all'art. 1, co. 622 L. 296/2006
("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria") non
aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L. 133/2008,
specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al Capo III D. Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di "istruzione"
(distinta da "formazione") che imponga un biennio di istruzione
obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
di formazione
o
il minore
straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)
o
le modalita' per
adempiere all'obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, per
le diverse fasce d'eta', possono essere sintetizzate nel modo seguente (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allĠistruzione alla formazione professionale"):
¤
obbligo di
istruzione:
-
dal compimento
dei 6 anni al compimento dei 10 anni: scuola primaria
-
dal compimento
degli 11 anni al compimento dei 14 anni: scuola secondaria di primo grado
-
dal compimento
dei 14 anni al compimento dei 16 anni:
Ĵ
primi due anni
di scuola secondaria di secondo grado
Ĵ
primi due anni
dei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi triennali e con
crediti in ingresso)
-
dal compimento
dei 14 anni al compimento dei 16 anni (per chi e' privo del diploma di scuola
secondaria di primo grado e deve, quindi, conseguirlo per completare il
percorso di istruzione e formazione): laboratori scuola e formazione per
14/16-enni (attivati in alcune Province; nota:
in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo
dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale,
tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale)
¤
dovere di
istruzione e formazione:
-
dal compimento
dei 16 anni al compimento dei 18 anni
Ĵ
completamento
del percorso di istruzione scuola secondaria di secondo grado con eventuale
acquisizione di una qualifica (al terzo anno degli Istituti Professionali) o di
un diploma di maturita' (al quinto anno del liceo, dell'Istituto tecnico o
professionale)
Ĵ
completamento
dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con
l'acquisizione di una qualifica professionale
Ĵ
apprendistato
-
dal compimento
dei 16 anni al compimento dei 18 anni (per chi e' privo di diploma di scuola
secondaria di primo grado e deve, quindi, conseguirlo per completare il
percorso di istruzione e formazione)
Ĵ
Centri
territoriali permanenti (dall'anno scolastico 2014-201515, Centri provinciali
di istruzione per adulti)
Ĵ
laboratori
scuola e formazione per 16-enni, con i Centri territoriali permanenti - Centri
provinciali di istruzione per adulti (attivati in alcune Province)
o
responsabili
dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione da parte dei minori sono
i genitori, i quali sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o
formative (art. 5 co. 1 D. Lgs. 76/2005); alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione
provvedono, ai sensi di art. 5 co. 2 D. Lgs. 76/2005 (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allĠistruzione alla formazione professionale")
¤
il Comune ove
hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere
¤
il dirigente
dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso
la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli
studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere
¤
la Provincia,
attraverso i Servizi per l'Impiego, in relazione alle funzioni di loro
competenza a livello territoriale
¤
i soggetti che
assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento
del dovere all'istruzione e alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti
competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro
o
dall'1/9/2015
i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono
riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i
percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) sono
realizzati dai CPIA
o
i
percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati
dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
¤
coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e
motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie
precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali
e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico")
e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel
caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit
Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di
istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei
suddetti accordi
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter
frequentare il corso diurno
o
le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti
disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti
á
Riguardo al
diritto alla prosecuzione degli studi
dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e
a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale
posizione irregolare), sono rielvanti i punti seguenti:
o
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai
minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole
e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione
della normativa che porti a precludere
l'accesso all'esame di maturita' per
gli studenti divenuti maggiorenni
o
art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione
europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni
persona ha diritto all'istruzione
e all'accesso alla formazione professionale e continua"
o
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto
all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
¤
tale diritto fa
parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in
base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
¤
Sent. CEDU
(Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che
spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti
scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di
trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
o
art. 2, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche
maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente
il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
o
Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e'
diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
o
TAR Sicilia:
il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere
necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono
esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
o
art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle
alunne e agli alunni stranieri maggiorenni,
presenti sul territorio provinciale,
il diritto a completare il proprio percorso
scolastico o formativo"
o
in relazione al
caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di
maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per
risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza
del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia); nello stesso senso, con riferimento a una
studentessa neo-maggiorenne priva di codice fiscale, Nota MIUR 7/6/2009: benche' tra i dati raccolti nell'Anagrafe degli studenti figuri anche
il codice fiscale, la mancanza di questo non pregiudica la possibilita' di conseguire il titolo di studio ne' la privacy dello studente
á
LĠesibizione del permesso di soggiorno o
del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido)
non e' richiesta
dallĠamministrazione per provvedimenti
in favore dello straniero attinenti
alle prestazioni scolastiche
obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato
da L. 94/2009); note:
o
l'esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle
"prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale
della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative
all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le
quali viga un obbligo di erogazione
da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante
da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso,
parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi
e le provvidenze finalizzati a
rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
il Ministro
dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede
di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e
grado
á
I minori
soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'eta', salvo che il collegio dei docenti
deliberi l'iscrizione a una classe
diversa tenendo conto dell'ordiamento degli studi del Paese di provenienza
(su questa base, e' ammessa una discrepanza non superiore a un anno
scolastico), dell'accertamento di preparazione e di abilita' e del corso di
studi seguito nel Paese di provernienza (DPR 394/1999)
á
I minori titolari dello status di protezione internazionale (o di
permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007) sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'accesso agli studi di ogni ordine e grado (D. Lgs. 251/2007; nota: questa disposizione
rientra, come caso particolare, in quella applicabile a qualunque minore
straniero)
o
in caso di
eventuale discrepanza tra i dati di
due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per
quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso
di soggiorno
o
in caso di
minori stranieri non accompagnati
(ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti
legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la
scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le
procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito
o
i dirigenti
degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se
siano state praticate agli alunni le vaccinazioni
obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la
mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare
frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo
vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza alla ASL di competenza
(Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica Istruzione 23/9/1998; ribadito
da Linee-guida MIUR 2014)
o
e' richiesto il
certificato attestante gli studi
compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o
di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo
d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione
sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno (ribadito
da Linee-guida MIUR 2014); il documento scolastico puo' essere tradotto, se
necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori
gia' soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione),
l'attestato scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e
da dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione
facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o
ai fini della
prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola
superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di
scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta'
> 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la
scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il
titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire
anche il titolo di scuola secondaria di I grado; Nota MIUR 27/1/2012: per gli studenti, di eta' non inferiore a 16 anni, che siano stati
inseriti nella scuola secondaria di II grado a seguito di ingresso in Italia successivo al compimento di studi
regolari nel proprio paese, il consiglio di classe puo' consentire lĠiscrizione
ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere
adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per lĠidoneita' alla
classe cui aspirano, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e
prove indicate dallo stesso consiglio di classe (art. 192 co. 3 D. Lgs. 297/1994); per tali studenti non e'
consentito quindi subordinare
(come viene fatto impropriamente in alcuni territori) l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del II
ciclo al superamento dell'esame
conclusivo del I ciclo; in caso,
invece, di ammissione come candidati esterni, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 2 co. 7 L. 425/1997
á
Nota MIUR 7/6/2009: benche' tra i dati raccolti nell'Anagrafe degli studenti figuri anche
il codice fiscale, la mancanza di questo non pregiudica la possibilita' di conseguire il titolo di studio ne' la privacy dello studente
á
Circ. MIUR 2/1/2010: l'offerta scolastica
definita dagli Uffici scolastici regionali deve essere tale da garantire una
distribuzione degli studenti stranieri tale che in nessuna classe si superi una
percentuale del 30%; possibili deroghe quando si tratti di alunni
stranieri nati in Italia, quando vi siano adeguate strutture di supporto al
processo di apprendimento o siano stati ottenuti in passato risultati positivi,
in caso di necessita' di dare continuita' scolastica a classi gia' costituite
nell'anno precedente e in caso di oggettiva assenza di soluzioni alternative; nota: Sent. CEDU Orsus c. Croazia: formare nelle scuole elementari classi separate per i bambini rom quando in Croazia,
all'epoca dei fatti, non esisteva alcuna politica generale che prevedesse la
costituzione di questo tipo di classi per bambini che non conoscessero bene la
lingua croata, fosse un comportamento che poneva una manifesta differenza di trattamento tra i bambini
rom e gli altri; nota (da un comunicato MIUR): il numero di deroghe e' piuttosto contenuto, tranne che in Lombardia
(Lazio: 6 scuole; Toscana: 2 scuole; Friuli: 2 scuole; Piemonte: 20 scuole su
2000 circa; Lombardia: 16% delle scuole); comunicato Stranieriinitalia: quattordici bambini stranieri della scuola di Costa
Volpino trasferiti in un altro istituto per evitare la formazione di una
classe-ghetto
á
Nota Minlavoro 15/9/2014: un protocollo
e' stato sottoscritto a Bologna per agevolare l'iscrizione degli alunni
stranieri neo-arrivati alle scuole primarie e secondarie di primo grado; il
protocollo individua cinque "scuole
polo", collocate in altrettante zone nevralgiche della citta' e
collegate in rete con le istituzioni scolastiche vicine, con il compito di
fornire una prima accoglienza agli alunni stranieri neo-arrivati garantendone
l'iscrizione a scuola; nel caso in cui non sia in grado di accogliere
direttamente il nuovo arrivato, la scuola-polo verifica in rete i posti
disponibili, contatta la possibile scuola di accoglienza, indirizza la famiglia
alla scuola individuata, verifica e tiene monitorato il percorso di inserimento
dell'alunno straniero neo-arrivato (nota:
la politica sembra opposta a quella che mira ad evitare concentrazioni
eccessive di alunni stranieri nella stessa classe; per di piu', l'alunno
neo-arrivato potrebbe essere indirizzato, in mancanza di posti nella
scuola-polo vicina alla propria abitazione, ad altra scuola-polo distante)
á
Linee-guida MIUR per l'integrazione degli studenti
stranieri: il consiglio di classe
che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico deve
prendere in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli
obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le
potenzialita' di apprendimento dimostrate
o
per gli alunni
non italiani si applicano le medesime
procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani
o
necessario
programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate
territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico
dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando, di norma, limiti massimi di
presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con
ridotta conoscenza della lingua italiana (cosi' anche circ. MIUR 2/1/2010)
o
gli studenti
figli di cittadini comunitari, residenti in Italia, sono assegnati alla classe
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito
positivo nel Paese di provenienza (art. 115 co. 1 D. Lgs. 297/1994)
o
i minori
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
hanno accesso, come anche i minori stranieri non accompagnati, agli studi di
ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per i cittadini italiani (nota: a parte l'imprecisione sulla
titolarita' dello status - e' sufficiente che siano familiari di titolare -,
non si capisce perche' si insista col distinguere queste categorie di minori
stranieri dagli altri minori stranieri, che hanno il medesimo diritto di
accesso)
o
per gli alunni
con cittadinanza non italiana sprovvisti
di codice fiscale e' consentito
effettuare la domanda di iscrizione on
line; una funzione di sistema consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena
possibile, l'istituzione scolastica dovra' sostituire sul portale SIDI con il
codice fiscale definitivo
o
distribuzione
nelle scuole: e' auspicabile che sia equilibrata e che favorisca
l'eterogeneita' delle cittadinanze
o
iscrizione
all'inizio dell'anno; e' effettuata on-line; moduli tradotti in inglese;
imminente la traduzione in altre lingue; in mancanza di collegamento a
Internet, possibile rivolgersi a qualunque scuola; in caso di irregolarita' (e
di conseguente mancanza del codice fiscale) la domanda e' compilata dalla
scuola (cosi' anche FAQ MIUR; Circ. MIUR 10/1/2014: possibile, in questi casi, la creazione di un
cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione
scolastica dovra' sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo)
o
iscrizione in
corso d'anno: se si tratta di minore straniero non accompagnato, la scuola ne
da' comunicazione immediata all'autorita' competente
o
dati anagrafici
autocertificabili da parte dei cittadini stranieri (nota: e' corretto solo se si tratta di stranieri regolarmente
soggiornanti)
o
la scuola,
successivamente alla presentazione della domanda d'iscrizione, richiede i
seguenti documenti:
¤
permesso di
soggiorno (o ricevuta di richiesta) e documenti anagrafici; in caso di
irregolarita' di soggiorno, si procede comunque all'iscrizione (in questo senso,
anche Errata-Corrige relativa alle Linee-guida MIUR 2014), senza obbligo di denuncia della posizione
irregolare (nota: affermazione molto
debole)
¤
documentazione
sanitaria relativa alle vaccinazioni; in mancanza, si procede comunque
all'iscrizione e si consente la regolare frequenza, e i genitori vengono
facilitati nel contatto con i servizi sanitari perche' si eseguano gli
opportuni interventi; se la famiglia non intende provvedere alle vaccinazioni,
la scuola informa la ASL
¤
documentazione
scolastica, che specifichi gli studi compiuti; in mancanza, la scuola chiede
informazioni ai genitori, e puo' contattare la rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel paese di provenienza, che rilascia una dichiarazione sul
carattere legale della scuola di provenienza e sugli studi effettuati (nota:
non e' chiaro cosa debba dichiarare la rappresentanza in merito agli studi
effettuati)
o
gestione delle
iscrizioni:
¤
il limite
orientativo del 30% (Circ. MIUR 2/1/2010) puo' essere, con provvedimento motivato del direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale, innalzato, in caso di alunni stranieri con sufficiente
competenza linguistica, o abbassato nel caso opposto (e in tutti gli altri casi
in cui si riscontrino particolari livelli di complessita')
¤
gli uffici
scolastici regionali promuovono azioni e intese tra scuole ed enti territoriali
competenti mirati a garantire, di norma, il rispetto del limite del 30%; le
istituzioni scolastiche prendono in considerazione la possibile revisione del
proprio bacino di utenza (non piu' vincolante, ma in alcuni ancora utilizzato
come indicazione per i cittadino o come criterio per l'attribuzione del
punteggio in caso di esubero di domande rispetto alla capienza della scuola);
va fornita ai genitori un'informazione puntuale sull'offerta scolastica, in
modo da prevenire lo sforamento del limite del 30%
o
coinvolgimento
delle famiglie: possibile avvalersi di mediatori e interpreti; utile la
creazione di un foglio informativo per le famiglie
o
valutazione
degli alunni: gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi
previsti per gli alunni italiani (art. 45 DPR 394/1999 e DPR 122/2009); in
particolare, si applicano le seguenti disposizioni:
¤
diritto alla
valutazione periodica e finale
¤
assegnazione di
voti espressi in decimi (per la scuola primaria, giudizi)
¤
ammissione alla
classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voto non inferiore al 6
in tutte le materie
¤
rilascio della
certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria,
della scuola secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione
¤
attribuzione
delle tutele specifiche se lo studente e' affetto da disabilita' certificata ai
sensi della D. Lgs. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi
della L. 170/2010,
o presenta altre difficolta' ricomprese nella Direttiva MIUR 27/12/2012
o
possibile un
adattamento dei programmi per i singoli alunni in modo da garantire agli alunni
stranieri una valutazione che tenga conto del percorso individuale (di norma,
comunque, sono necessari interventi transitori relativi all'apprendimento della
lingua, e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un
vero e proprio piano didattico personalizzato)
o
esami:
¤
le prove d'esame
possono essere differenziate solo per studenti con bisogni educativi speciali
certificati o in presenza di un piano didattico personalizzato
¤
per l'esame al
termine del primo ciclo e' possibile, in caso di notevoli difficolta' di
comunicazione, prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici
competenti nella lingua d'origine dello studente
¤
nel caso sia
stato consentito allo studente di utilizzare la lingua d'origine per alcune
discipline potra' essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate
(nota: verosimilmente, con uso della stessa lingua)
¤
per l'esame di
Stato al termine del secondo ciclo sono da considerare crediti formativi
eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine
¤
nel colloquio orale
possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del
paese d'origine
o
orientamento:
¤
va stimolata la
partecipazione dei bambini stranieri alla scuola d'infanzia, quale strumento di
integrazione
¤
la scelta della
scuola e' libera, ma va orientata con attenzione speciale alle famiglie di
alunni stranieri
¤
andrebbero
evitati, allo stesso, sia l'eccessiva concentrazione di alunni stranieri, sia
un eccessivo nomadismo dei bambini sul territorio (nota: le due esigenze possono essere in contrasto)
¤
l'orientamento
per la scelta della scuola secondaria di secondo grado deve cominciare almeno
all'inizio dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado
¤
c'e' il rischio
che l'orientamento prevalente verso il settore tecnico-professionale sia
dovuto, oltre che alla situazione socioeconomica delle famiglie, ai pregiudizi
dei docenti
¤
attenzione
particolare va dedicata all'orientamento dei neo-arrivati
¤
tra le buone
prassi, va annoverato il coinvolgimento di studenti stranieri delle ultime
classi della scuola secondaria di secondo grado o di ex studenti transitati in
altri percorsi formativi o attivi nel mercato del lavoro
o
ritardo
scolastico:
¤
lo strumento
dell'iscrizione a una classe inferiore rispetto a quella associata all'eta' e
della ripetenza non puo' surrogare il sostegno dello studente straniero
nell'apprendimento della lingua italiana come lingua "per lo studio";
in mancanza di questo sostegno, si accumulano svantaggi anche in altre
discipline
¤
e' opportuno
consigliare agli studenti neo-arrivati di sostenere comunque l'esame del primo
ciclo, in modo da avere un titolo di studio valido in caso di successiva
interruzione o abbandono degli studi
o
lingua italiana
L2
¤
ogni docente
deve assumere il ruolo di "facilitatore di apprendimento" per il proprio
ambito di apprendimento
¤
l'acquisizione
dell'italiano come lingua di comunicazione e' facilitata dalla situazione di
apprendimento mista (inclusi gli ambiti di gioco e di scambio con i coetanei
italofoni)
¤
un intervento
efficace a sostegno dei non italofoni, richiede 8-10 ore settimanali, nella
forma di laboratori linguistici per piccoli gruppi, per 3-4 mesi, da
effettuarsi nei pomeriggi o nel corso delle mattine (nota: se "nel corso delle mattine" significa in
competizione con altre ore scolastiche, e' una scelta molto discutibile)
¤
necessario
favorire le interazioni con i pari eta'
¤
opportuno
utilizzare, per certe discipline in cui le competenze gia' sviluppate durante
la scolarizzazione all'estero possono essere gia' ragguardevoli, anche supporti
non verbali (nota: in modo da favorire un piu' rapido inserimento dell'alunno
nel processo di apprendimento)
o
plurilinguismo:
tra le iniziative utili,
¤
quella di
predisporre, in ingresso, questionari bilingue, allo scopo di saggiare nella
lingua madre le competenze e le capacita' dell'alunno
¤
il ricorso a
fiabe universali, da esporre nelle diverse lingue, facilitando per l'alunno non
italofono la comprensione del testo italiano
¤
l'insegnamento
di lingue non comunitarie, aperto anche agli studenti italofoni
o
formazione del
personale: opportuna la formazione interculturale del personale gia' in
servizio, oltre che del personale in ingresso
á
Decr. MIUR 5/9/2014: istituito un Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni
stranieri e per l'intercultura, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario
con delega alle tematiche dell'integrazione e composto da rappresentanti degli
istituti di ricerca, associazioni ed enti di rilievo nazionale impegnati nel
settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, da
esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici
á
L. 107/2015:
o
inseriti, tra
gli obiettivi formativi prioritari,
¤
la
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
¤
lo sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture
¤
la prevenzione e
il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
¤
il potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
¤
l'alfabetizzazione
e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
o
previsto un
monitoraggio annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti, anche allo scopo di favorire
la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere
i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena
o
sviluppo delle
attivita' e dei progetti di orientamento scolastico e di accesso al lavoro con
modalita' idonee a sostenere anche le eventuali difficolta' e problematiche
proprie degli studenti di origine straniera
o
ripartizione
dell'organico tra le regioni effettuato tenendo conto anche della presenza di
aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica
á
Censurato
dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento
delle autorita' italiane riguardo
all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, in particolare per le
violazioni del diritto all'istruzione
dei minori (comunicato ASGI)
á
Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di
rom e nomadi in Europa: la mancanza
di documenti d'identita' personali e
l'apolidia sono uno dei problemi
fondamentali per rom e nomadi
á
Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020 (in
adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011): si dedica attenzione particolare alle
iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo
l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo
scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di
pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani
allĠistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche
mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla
legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie
á
Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle
strategie nazionali d'integrazione dei Rom: invita gli Stati membri a porre
fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione
degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e
i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di
qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono
scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso dei bambini Rom
al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare l'accesso degli studenti
Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita' di tirocini allo scopo di
metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative
á
Approvata dalla
Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione
che impegna il Governo
o
ad adottare
misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche generali di inclusione
sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom, sinti e
caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti
dall'Italia;
o
ad avviare un
capillare ed efficace programma di integrazione delle comunita' rom, sinti e
caminanti italiane a partire dalla scolarizzazione dei minori e dalla
programmazione di forme di inserimento al lavoro attraverso percorsi formativi
e borse lavoro
á
Sent. Corte Cost. 50/2008: illegittimita' costituzionale di art. 1 co. 1267 L. 296/2006,
che istituisce un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, e finalizza
lo stesso alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni
stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, attraverso
l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua
quali mediatori culturali; violazione di artt. 117 e 119 Cost., dal
momento che tale norma, non prevedendo un intervento pubblico connesso alla
programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel
territorio nazionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva
statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali,
quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione
á
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 3, e
art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini
stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel
territorio provinciale ai fini dellĠaccesso alle agevolazioni per la frequenza
di una scuola fuori della provincia di Bolzano, e includono tra gli aventi
diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti
nella Provincia da almeno cinque anni; violazione di art. 3 Cost.,
dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli
aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la
meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della
residenza in Provincia)
á
Sara' consentito
l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale anche
ai minori stranieri, estendendo
quanto previsto in favore dei minori comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il turismo 507/1997 (da un
comunicato del Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo, di
cui da notizia un comunicato Stranieriinitalia)
Accesso all'asilo nido (torna
all'indice del capitolo)
á
E' possibile
sostenere che il minore straniero abbia diritto di accesso all'asilo nido
in esonero dall'esibizione, da parte
del genitore, del titolo di soggiorno
sulla base dei seguenti argomenti:
o
art. 38 D. Lgs.
286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano
"tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune
di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
o
l'iscrizione del
minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente
(il genitore), ma anche di interesse del
minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
o
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere
discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei
genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il
diritto all'educazione (art. 28); in
questo senso, prassi del Comune di
Firenze, segnalata da articolo di stampa
á
Circ. Comune di Milano: possono iscriversi ai Servizi all'infanzia del
Comune di Milano (nidi d'infanzia, Sezioni Primavera, scuole dellinfanzia,
Centri Prima infanzia, Tempi per le famiglie e Ludoteche/spazio gioco) anche i
bambini presenti abitualmente nel
Comune di Milano e privi di una residenza anagrafica
Accesso al lavoro (torna all'indice
del capitolo)
á
Accesso al lavoro come per minore italiano (nota: norme confuse):
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)
o
compatibilita'
con l'assolvimento del dovere di
istruzione e formazione, nel sistema scolastico, nel sistema della
formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il dovere si assolve, in
base ad art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta'; secondo modelli A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un contratto
diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza
scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)
o
possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al
lavoro: permesso UE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore
(e minore etaĠ? no, secondo la circ. Mininterno 13/11/2000; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore affidato ai sensi
della L. 184/1983 (sent. Corte Cost. 198/2003, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di
fatto a parenti entro il quarto grado)
á
Possibili
tirocini estivi di orientamento (D. Lgs. 276/2003), di durata < 3 mesi, per giovani iscritti
in corsi di studio di ogni ordine e grado, con borse-lavoro (corrisposte da
ente terzo), se previste, < 600 euro mensili; si applica lĠart. 18 L. 196/1997 (e,
quindi, lĠart. 8 Decr. Minlavoro 142/1998): condizione di reciprocitaĠ per gli studenti
stranieri
á
Si applica al
minore straniero (anche irregolarmente soggiornante), a parita' col minore
italiano, la normativa relativa al diritto-dovere
di istruzione e formazione (D. Lgs. 76/2005); il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi
poter accedere all'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48
D. Lgs. 276/2003)
Altre misure di integrazione (torna all'indice del capitolo)
á
Stipulato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive
á
Impedito ad una
ragazza straniera, nata in Italia, di prendere parte a gare di nuoto
sincronizzato, sulla base di art. 11 Regolamento della Federazione Italiana Nuoto, che esclude i tesserati stranieri dagli sport di
squadra diversi dalla pallanuoto (da articolo de Il Mattino di Padova); Nota Federazione Italiana Nuoto: la Federazione intende modificare il Regolamento
á
Circ. Federazione Italiana Hockey 14/10/2013: in considerazione di motivazioni di natura etica e
sociale, riconducibili alla presenza di atleti stranieri ma nati in Italia e
che qui hanno avuto la loro educazione, civica e sportiva, e considerata la multi-razzialita'
e la multi-etnicita' della disciplina dellĠhockey (valori che la Federazione ha
inserito anche nel proprio codice etico), gli atleti, di nazionalita' non
italiana, ma nati in Italia, sono da
considerarsi italiani a tutti gli
effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione Italiana Hockey, a seguito
della Deliberazione 153/2013 del 28/9/2013 del Consiglio Federale
á
Comunicato Federazione Pugilato Italiana: dal 2014 possono partecipare ai campionati italiani
di tutte le qualifiche (Schoolboy, Junior, Youth, Elite) gli atleti di origine
straniera nati in Italia o, se solo residenti in Italia, con un minimo di
anzianita' di tesseramento
á
Autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento
di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non
accompagnato dai genitori
á
Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto
tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di
cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati
dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non
accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e
segg. L. 184/1983,
in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le
funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto
dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare
una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si
prefigge
á
Il Comitato Regionale
FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono in Italia
insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di tesseramento
l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore deve risultare
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso senso un
vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)
á
Stipulato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita'
sportive
á
Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, con cui si chiede un
incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme
FIFA, precludono la partecipazione
ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente
soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato
diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)
á
Sara' consentito
l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale anche
ai minori stranieri, estendendo
quanto previsto in favore dei minori comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il turismo 507/1997 (da un
comunicato del Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo, di
cui da notizia un comunicato Stranieriinitalia)
Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
á
Cittadinanza:
o
lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio
di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero
(maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e
legalmente residente in Italia da almeno
tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza
italiana (per naturalizzazione)
o
il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione
dopo 5 anni di residenza legale in
Italia
o
i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la
cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere
stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della
cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93,
Regolamento L. 91/1992); Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato
anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a
condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore
divenuto cittadino
o
il minore
straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre
che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato
all'atto della sentenza di adozione anche
se nel frattempo l'interessato e' diventato
maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della
sentenza, che ha valore costitutivo)
á
Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio,
lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure,
etc.) non interrompono il periodo di
residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del
soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)
á
L'iscrizione anagrafica tardiva del
minore non pregiudica la maturazione
del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che sia documentata l'effettiva presenza del
minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica
(attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.), che
l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e che la stessa nascita sia
stata regolarmente denunciata presso
un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia (circ. Mininterno 7/11/2007)
á
Brevi interruzioni della regolarita' del
soggiorno successive alla nascita non pregiudicano
la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che
la presenza in Italia nei
corrispondenti periodi sia documentata
mediante certificazione scolastica, medica o altro (circ. Mininterno 7/11/2007)
á
Trib. Lecce:
il ricorso contro l'eventuale rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile
di procedere alle iscrizioni conseguenti alla dichiarazione di elezione della
cittadinanza resa ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992 va proposto al tribunale
nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale si
chiede che sia eseguito l'adempimento (art. 95 DPR 396/2000)
á
Giurisprudenza in materia di "residenza
legale":
o
in senso restrittivo
¤
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle
risultanze dei registri dell'anagrafe
dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la
successiva reiscrizione e' sufficiente
a motivare il diniego di
naturalizzazione
¤
TAR Lazio:
non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di
residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in
conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito
richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi
atti a comprovare la presenza sul territorio
¤
TAR Lazio:
non si puo' prescindere, ai fini
della dimostrazione del requisito di residenza
legale, dall'iscrizione anagrafica
mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la
presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954
e DPR 223/1989
demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e,
coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR
572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il
TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul
territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di
soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio);
non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e
che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu'
fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal
territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve
interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a
cancellazione da parte del Comune, non
fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa, se la presenza legale continuativa in Italia per quel
periodo e' documentata da altri elementi
che abbiano carattere di pubblicita'
e certezza; in un caso del genere,
la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
¤
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori
in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di
iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di
residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
¤
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante
i primi 18 anni, a prescindere dalla
durata dei periodi di mancata iscrizione
anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
¤
Trib. Imperia: il requisito di residenza
legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici
suscettibili di valutazione, ma non
assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e'
richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia
(in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione
di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del
DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma
l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per
l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango
superiore (art. 43 c.c., che,
definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale,
individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni
mezzo)
-
l'avverbio
"legalmente" (introdotto,
rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
-
l'introduzione,
ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito
di dichiarazione di nascita
effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il
pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli,
e' illegittima, dal momento che le
circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di
una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere
autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale
ad esso riferito deve essere interpretato
in senso piu' ampio, ovvero come assenza
di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello
Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente;
il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei
genitori, qualora sia nato sul
territorio italiano e non vi siano
motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne
un'espulsione
¤
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito
di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti
di natura amministrativa dei genitori
in ordine alla regolarita' del soggiorno
e all'iscrizione anagrafica, una
volta che sia provata la residenza
continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale); nello stesso senso,
Trib. Firenze
¤
Trib. Lecce:
non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli
intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente
soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe
avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore
all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla
nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi
negativamente su di lui, precludendogli
la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
¤
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un
neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata,
anche se lo stesso non e' mai stato
iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello
formale, per altro imputabile al comportamento
omissivo dei genitori
¤
Trib. Roma:
ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno
continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti
(nello stesso senso, Trib. Roma,
per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato
tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma primaria
che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento
ne' le circolari possono introdurre requisiti
aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del
genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto
da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta
all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese; nello stesso
senso, Trib. Roma:
tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale
possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi);
per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una
disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori
stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori
sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella
giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice
presuntivo del luogo di dimora abituale
-
art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione
della relazione di dipendenza con il genitore straniero
¤
Trib. Siena:
ha diritto alla cittadinanza la
neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del
suo soggiorno continuativo in
Italia, a dispetto di una iscrizione
anagrafica tardiva e di una dichiarazione
di nascita effettuata da genitore
non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione
anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita
della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso
per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per
adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)
¤
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al
compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul
permesso di soggiorno dei genitori, ne'
l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia
avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi
portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia
quindi titolo per l'acquisto della
cittadinanza italiana
á
Art. 33 L. 98/2013:
o
all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo'
dimostrare il possesso dei requisiti con ogni
idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di
residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno
lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non
pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza
in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento
giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale
con quella di residenza di fatto (la
Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa
rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce
e Trib. Firenze)
o
l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare
all'interessato, nel corso dei sei mesi
che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede
di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere
esercitato anche oltre tale data (art.
33 co. 2 L. 98/2013); note:
¤
verosimilmente,
l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione
anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la
comunicazione
¤
non e' chiaro se
possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia'
compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L.
98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una
modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile
in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia'
irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga
il principio del tempus regit actum,
sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di
effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso
"salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe
costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di
una nuova istanza dellĠinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che
non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato
civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o
entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti
nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati
e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
Programmi solidaristici (torna
all'indice del capitolo)
á
LĠingresso di minori (e di
accompagnatori) da accogliere nellĠambito di programmi solidaristici eĠ autorizzato, su apposita proposta, dal
Comitato per i minori stranieri, che valuta lĠaffidabilitaĠ dei soggetti
coinvolti
á
Il Comitato delibera sulla proposta entro 45 gg. (15 gg. in caso di minori provenienti da paesi in esenzione
dallĠobbligo di visto), previa acquisizione del nulla-osta della questura relativo alla famiglia ospitante
á
Alla richiesta di visto devono essere allegati
il nulla-osta del Comitato in relazione al progetto e la lista dei minori e
degli accompagnatori
á
La durata del soggiorno eĠ < 120 gg. (DPCM 27/9/2011); puoĠ essere estesa dalle autorita' competenti, su proposta del
Comitato, per cause di forza maggiore (DPCM 27/9/2011); lĠestensione della durata eĠ comunicata alla questura, ai fini del
rinnovo dei permessi di soggiorno (di che tipo?) dei minori di eta' superiore a
14 anni (DPCM 27/9/2011) e degli accompagnatori
á
La richiesta del
permesso puoĠ essere presentata anche dal legale
rappresentante dellĠente proponente il progetto, con esibizione dei
passaporti dei minori
á
LĠingresso e lĠuscita del minore e degli accompagnatori devono essere comunicati
al Comitato dal soggetto proponente entro
5 gg.
á
Ai minori
stranieri soggiornanti nell'ambito di programmi solidaristici autorizzati dal
Ministero della solidarieta' - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle
Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno, previa esibizione da parte
dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo
nellĠambito di tali programmi (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
á
Linee-guida Minlavoro sull'accoglienza dei minori con finalita' solidaristiche o per turismo:
o
gli enti e le
associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza
temporanea a favore di minori stranieri hanno l'obbligo di
¤
richiedere alla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
l'approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare (art. 8 co.
1, 3 e 5 DPCM 535/1999)
¤
richiedere alle
rappresentanze diplomatico-consolari italiane allĠestero il rilascio del visto
di ingresso (per i Paesi per i quali e' previsto) presentando la documentazione
necessaria al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalita' richiesti
dalle autorita' diplomatico-consolari (art. 8 co. 2 DPCM 535/1999)
¤
inviare alla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la
documentazione relativa all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro
effettiva collocazione in Italia ed alla loro uscita dal territorio nazionale
(art. 8 co. 6 DPCM 535/1999)
¤
inviare alla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
richiesta e relativa documentazione per un'eventuale estensione della durata
del soggiorno (art. 9 DPCM 535/1999)
o
le famiglie che
intendono ottenere il nulla osta per l'ospitalita' in Italia di minori
stranieri ai fini dell'ingresso e del soggiorno temporaneo in Italia di minori
stranieri non accompagnati ma accolti a fini turistici o
turistico-solidaristici (art. 2 lettera h DPCM 535/1999) devono inoltrare alla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una
richiesta di nulla osta redatta in carta semplice, completa di
¤
documentazione
relativa al progetto
¤
originale dello
specifico nulla osta rilasciato dalla competente questura (in alternativa, la questura
potra' apporre il proprio nulla osta sull'originale dell'istanza diretta alla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)
¤
certificato di
stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva) del
proponente
¤
fotocopia
dell'atto di assenso all'espatrio rilasciato dai genitori o legali tutori del
minore, corredato di traduzione in lingua italiana debitamente vidimata dalla
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana; nel testo dell'atto
devono essere indicati nominativo e comune di residenza del proponente, periodo
indicativo di soggiorno e autorizzazione a viaggiare e soggiornare senza
accompagnatore
¤
fotocopia del
passaporto del minore (la sola parte contenente dati e foto)
¤
foglio dati
debitamente compilato
¤
in caso di mezzo
aereo, copia della prenotazione del viaggio di andata e di ritorno
o
lo Stato
italiano si impegna a garantire, tramite il Comitato minori stranieri, la
competenza di enti e associazioni; si impegna inoltre a che enti e associazioni
garantiscano l'idoneita' di strutture e famiglie a svolgere i compiti relativi
all'accoglienza
o
tutti i minori accolti
che siano orfani o con genitori privati della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[122]
hanno un tutore o curatore nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono
essere considerati quindi in stato di abbandono o privi della tutela dei
rappresentanti legali
o
le famiglie, gli
enti e le associazioni si impegnano a far rientrare senza ritardo in
Bielorussia i minori accolti e a non assumere in modo pretestuoso iniziative al
fine di trattenere il minore in Italia; la violazione di tali impegni preclude
la partecipazione a futuri programmi solidaristici e comporta la segnalazione
da parte del Comitato minori stranieri della famiglia eventualmente
responsabile alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per le valutazioni del
caso
á
Per l'approvazione
dei programmi solidaristici di accoglienza a favore di minori di cittadinanza
bielorussa per l'anno 2007, gli enti e le associazioni proponenti devono
presentare, oltre alla documentazione prevista dalle attuali disposizioni in
vigore, anche una dichiarazione a firma del legale rappresentante
dell'associazione o ente proponente, e una a firma di ogni singola famiglia
ospitante, con le quali i firmatari si impegnano a rispettare clausole relative
al soggiorno e al rientro dei minori (com. Minsolidarieta' 5/4/2007)
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela
del lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica (torna all'indice)
á
Rilascio di un permesso di soggiorno
quale misura di protezione sociale
á
Diniego e revoca del permesso
á
Diritti e facolta' del titolare del
permesso
á
Rinnovabilita' e convertibilita' del
permesso
á
Rilascio del permesso allo straniero
condannato per reato commesso nella minore eta'
á
Applicazione del regime di protezione
sociale a cittadini comunitari
á
Enti autorizzati all'attuazione di
programmi di integrazione
á
Elementi della Direttiva 2011/36/UE non
adeguatamente recepiti dalla normativa italiana
á
Rilascio del permesso per motivi di
sicurezza pubblica
á
Rilascio del permesso in caso di
sfruttamento del lavoro
á
Rilascio del permesso in caso di
violenza domestica; sanzioni
á
Cifre
Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale
(torna all'indice del capitolo)
á
Possibile il
rilascio di un permesso per motivi
umanitari della durata di 6 mesi
allo straniero
o
per il quale
emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti
di cui all'art. 3 L. 75/1958 o
all'art. 380 c.p.p., o di interventi
assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla
decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio
o
che possa essere
inserito in un programma di integrazione
sociale gestito dallĠente locale,
anche in convenzione con ente
privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri
á
Queste
disposizioni si applicano, in presenza dei presupposti, anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo (circ. Mininterno 24/8/2007); nota,
su argomento correlato, Sent. Cass. 251/2012:
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non
puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto
in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si
aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta'
personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di
saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si
impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte
esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che
sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento
dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente
disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere
la liberta' di autodeterminazione; nello
stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto
debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle
proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado
materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di
art. 572 c.p., se
(come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura
"parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza
di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini
di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei
confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in
quello che ricopre la posizione di supremazia
o
la minaccia di licenziamento rivolta al
dipendente al fine di fargli accettare
condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non
corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
á
Il permesso eĠ
rilasciato con modalitaĠ che consentano la differenziazione
dagli altri permessi per motivi umanitari solo
agli uffici competenti, anche mediante codici alfanumerici
á
Il permesso eĠ
rilasciato su richiesta del Procuratore della Repubblica o dellĠente
locale o dellĠente convenzionato, acquisito il parere del Procuratore sullĠeffettiva condizione di rischio (in
mancanza di una richiesta dello stesso Procuratore che lo riporti; nota: sent. Cons. Stato 4098/2012 sembra ritenere legittimo il diniego di permesso se
il parere del Procuratore della Repubblica non e' stato formulato) il piano del
programma, lĠadesione dello
straniero e lĠaccettazione del
responsabile dellĠente gestore (lĠindisponibilitaĠ, indipendente dalla volontaĠ
dello straniero, di un programma di integrazione eĠ motivo per negare il
rilascio del permesso?); TAR Puglia:
la richiesta puo' essere presentata anche
dal diretto interessato (il silenzio opposto a tale richiesta e'
illegittimo e non e' sanato dal rilascio di un permesso per motivi di
giustizia, che ha altre finalita' ed e' funzionale all'interesse della Procura
della Repubblica all'effettuazione dei un'indagine)
á
Allo straniero
sono fornite adeguate informazioni,
in una lingua a lui comprensibile, sulle disposizioni relative al rilascio del permesso di soggiorno
mirato a consentire allo straniero stesso di sottrarsi alla violenza e ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare al programma di
assistenza sociale integrazione sociale, nonche', se ne ricorrono i
presupposti, informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale (D. Lgs.
24/2014, di attuazione della Direttiva 2011/36/UE)
á
Nota: di per se'
non e' richiesta ne' la denuncia ne' la collaborazione della vittima con gli organi di polizia o con
lĠAutorita' giudiziaria, dato che la situazione di pericolo puo' essere
accertata anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali (Circ. Mininterno 2/1/2006)
á
Anche se non eĠ
richiesta formalmente la denuncia, la condizione
di rischio difficilmente eĠ accertabile
in mancanza di essa; il questore comunque tiene conto anche degli elementi contenuti
nella eventuale richiesta da parte dellĠente locale o dellĠente convenzionato,
ed eĠ tenuto a trasmettere la notitia
criminis alla Procura della Repubblica (Circ. Mininterno 23/12/1999); il questore tiene conto inoltre dei rischi cui potrebbero essere esposti,
in caso di rimpatrio, lo straniero e
i suoi familiari (circ. Mininterno 28/5/2007 e TAR Sicilia)
á
Nota: il fatto
che il PM chieda l'archiviazione del
procedimento penale aperto in seguito alla denunzia sporta dallo straniero non preclude, di per se', il rilascio
di un permesso ex art. 18 allo straniero stesso, dovendo il questore effettuare
una autonoma valutazione in merito all'opportunita' di tale rilascio (Sent. Consiglio di Stato n. 6023/2006)
á
Si prescinde, per il rilascio del permesso, dal possesso di un passaporto e dalla verifica degli usuali requisiti relativi ad
alloggio, mezzi per il rimpatrio e mezzi di sostentamento (art. 9, co. 6
Regolamento; e per il rinnovo o la conversione? nota: la circ. Mininterno 24/2/2003, che stabilisce che il permesso per motivi umanitari
puoĠ essere rinnovato anche in assenza di documento di viaggio, si applica solo
in caso di permesso per motivi umanitari rilasciato in seguito alla richiesta
della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato)
á
Sospensione o revoca degli eventuali provvedimenti
di espulsione precedentemente adottati a carico dello straniero (Circ. Mininterno 23/12/1999); Gdp Bari:
annullata l'espulsione di uno straniero che aveva denunciato situazioni di
grave sfruttamento lavorativo, in
virtu' del fatto che prima di procedere con l'allontanamento occorre valutare
la possibilita' di rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 18 D. Lgs. 286/1998
á
Sent. Cass. S.U. 19393/2009: i permessi per motivi
umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli ex art. 18
D. Lgs. 286/1998, in base alla denominazione di cui all'art. 27, co. 2 DPR
394/1999) corrispondono alla tutela di un diritto
fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni
costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non
(discrezionalmente) dall'amministrazione (nello stesso senso, Gdp Bari);
all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del
permesso ha, in questi casi, natura
dichiarativa, non costitutiva, del
diritto; giurisdizione del giudice
ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia,
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
TAR Lazio)
á
Per gli
stranieri vittime dei reati previsti
dagli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu') 601 (tratta
di persone) c.p. o per i quali sussistano i presupposti
per il rilascio del permesso per motivi umanitari per protezione sociale si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'art. 13 co. 2-bis L. 228/2003, un programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale che garantisce, transitoriamente, adeguate
condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente,
la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi di art. 18 co. 1 D. Lgs. 286/1998; il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative
modalita' di attuazione sono definite con DPCM da adottarsi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014 (art. 18 co. 3-bis D. Lgs.
286/1998, inserito da D. Lgs. 24/2014)
á
Nota:
o
il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu' (art. 600 c.p. come
modificato da D. Lgs. 24/2014) e' quello commesso da chiunque eserciti su una
persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' o riduca o
mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al
compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a
sottoporsi al prelievo di organi; la riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia,
inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorita' sulla persona
o
il reato di tratta di persone (art. 601 c.p., come
modificato da D. Lgs. 24/2014) e' quello commesso da chiunque recluti,
introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso,
trasporti, ceda l'autorita' sulla persona, ospiti una o piu' persone che si
trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.,
ovvero realizzi le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno,
violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante
promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (nota: non e'
chiaro in cosa si differenzi dalla precedente la condotta descritta dalla
parola "ovvero" in poi), o da chi, con qualunque modalita', realizzi
tali condotte nei confronti di un minore
á
Art. 13 Conv. Cons. Europa sulla lotta contro la tratta di
esseri umani prevede che, salvo che
in caso di pericolo per l'ordine pubblico, sia accordato alla persona che appare come vittima di tratta un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 gg e, comunque, di durata
sufficiente perche' la persona possa ristabilirsi, sfuggire all'influenza dei
trafficanti e prendere consapevolmente decisioni sulla collaborazione con le
autorita' competenti; durante questo periodo non deve essere eseguito
alcun provvedimento di espulsione
contro la persona in questione; nota: la legge di ratifica, L. 108/2010,
non recepisce questo obbligo, ma e' possibile che la previsione di cui all'art.
18 co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da D.
Lgs. 24/2014, sia idonea a colmare questa lacuna
Diniego e revoca del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
TAR Toscana:
illegittimo il diniego di permesso ex art. 18 D. Lgs.286/1998, qualora
l'amministrazione non abbia effettuato sufficienti accertamenti istruttori sull'attendibilita'
dei fatti riferiti dall'interessato e/o dall'associazione che l'ha accolto, e
abbia concluso per l'inattendibilita' con motivazione stereotipata
á
Sent. Cons. Stato 6347/2015: non ha diritto al permesso di soggiorno ex art. 18
D. Lgs.286/1998 lo straniero che non corra un concreto pericolo per
l'incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di indagini
preliminari o del giudizio a carico di tale associazione; nota: dalla sentenza non e' chiaro se il giudice consideri quale
condizione necessaria il fatto che siano stati acquisiti efficaci contributi
all'azione di contrasto alla criminalita' ovvero alla individuazione o alla
cattura dei responsabili dei delitti
á
Revoca del permesso in caso di
o
interruzione
della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede
alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)
o
condotta
incompatibile con il programma di inserimento
o
cessazione
delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto
intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione,
successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
á
Ai fini della
revoca del permesso, non e' sufficiente il parere del PM, ma il questore deve valutare autonomamente la sussistenza di condizioni di pericolo, anche per i familiari in patria (TAR Sicilia)
á
Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono
del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla
conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e'
sufficiente quindi a motivarne la revoca,
senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte
dellĠAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale
á
TAR Toscana:
il diniego di rinnovo del permesso
ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione
negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione
non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione
dell'interessato al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis
L. 241/1990
Diritti e facolta' del titolare del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare del
permesso
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN (come
titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)
o
accede ai servizi assistenziali
o
accede a corsi
di studio
o
puoĠ iscriversi
nelle liste di collocamento
(verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000)
o
puoĠ esercitare
attivitaĠ di lavoro subordinato
á
Possibile, in
linea di principio, il ricongiungimento
familiare con minori anche in assenza di conversione del permesso (interesse superiore del minore, art.
28, co. 3, T.U.)
Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso puoĠ
essere rinnovato per un anno (o
piuĠ) se permangono i motivi di giustizia che ne hanno richiesto il rilascio
á
Alla scadenza,
il permesso puoĠ essere convertito
in permesso
o
per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis,
Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro
subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o
per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27,
co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art.
18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o
per studio, in presenza di iscrizione a
corso regolare di studi
Risarcimento del danno (torna
all'indice del capitolo)
á
Indennizzo
delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'
(art. 600 c.p.),
tratta di persone (art. 601 c.p.) e
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
(art. 12 L. 228/2003, come modificato da D. Lgs. 24/2014)
o
l'indennizzo e'
corrisposto nella misura di 1.500 euro
per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del
Fondo per le misure anti-tratta, detratte le somme erogate alle vittime, a
qualunque titolo, da soggetti pubblici; in caso di insufficienza delle
disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo
accolte e non soddisfatte sono poste a carico, con precedenza sulle altre, del
successivo esercizio finanziario
o
la domanda di accesso all'indennizzo e'
presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro 5 anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna che ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di
sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse
successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014; la vittima
deve dimostrare di non avere ricevuto risarcimento dall'autore del reato,
nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive
o
in caso di colpevole ignoto, la domanda deve
essere presentata entro un anno dal
deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014
o
trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda (cui sono allegate, in copia
autentica, la sentenza e la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione civile e delle procedure esecutive, ovvero il provvedimento di
archiviazione) senza che ne sia stato comunicato l'accoglimento, la vittima puo' agire nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei
ministri al fine di ottenere l'indennizzo
o
all'indennizzo non accedono coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a
procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407 co. 2 lettera a) c.p.p.
o
la Presidenza
del Consiglio dei ministri si rivale, fino all'ammontare delle somme
corrisposte a titolo di indennizzo, verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno
á
La Corte
d'Assise d'Appello de L'Aquila ha riconosciuto il diritto al risarcimento per
le vittime di tratta, in
applicazione della Direttiva 2011/36/UE, che promuove l'uso dei proventi sequestrati e
confiscati per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso
il loro risarcimento; la provvisionale immediata per ogni ragazza e' stata
determinata in 50.000 euro; la confisca dei beni sequestrati agli imputati in
favore dello Stato e' stata revocata ed e' stato disposto, invece, il sequestro
conservativo degli stessi beni in favore delle vittime (da un comunicato BeFree)
á
La Corte di
Assise d'Appello di Bologna, confermando la decisione della Corte di Assise di
Piacenza, ha emesso una condanna nei confronti di quattro imputati per i reati
di tratta, riduzione in schiavitu' e sfruttamento della prostituzione, commessi
ai danni di una giovane straniera, disponendo anche il risarcimento del danno, quantificato in 100.000 euro (da un comunicato ASGI)
Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella
minore eta' (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso puoĠ
essere rilasciato, "anche" su
proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il Tribunale per i minorenni (significa che puo' altresi' essere rilasciato
d'ufficio?), anche allo straniero
condannato, per reato commesso
durante la minore etaĠ, a una pena
detentiva e che abbia partecipato, durante lĠespiazione della pena, a un
programma di assistenza e integrazione
sociale; verosimilmente il rilascio e' condizionato alla partecipazione ulteriore a un programma
di integrazione
á
Il permesso e'
rilasciabile anche in caso di esito positivo della "messa alla prova" (Trib. Minorenni Trieste, citato in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005, e Trib. Minorenni Firenze)
á
Nota: non devono
ovviamente applicarsi, in questo caso, i motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno relativi a condanne subite dall'interessato (vedi, nello
stesso senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte)
Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari (torna all'indice del capitolo)
á
Le disposizioni
in materia di protezione sociale si
applicano, in quanto compatibili, anche al cittadino
comunitario che si trovi in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di
pericolo (art. 18, co. 6 bis T.U., introdotto da L. 17/2007); si applicano
anche le disposizioni relative al programma
unico di emersione, assistenza e integrazione, sulla base del Piano
nazionale d'azione contro la tratta
e il grave sfruttamento degli esseri
umani, di cui all'art. 13 co. 2-bis 228/2003 (art. 18 co. 3-bis D. Lgs.
286/1998, inserito da D. Lgs. 24/2014)
á
Note:
o
disposizione
pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del
diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato
dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
¤
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono
essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di
diritti fondamentali
o
la limitazione
al caso di pericolo farebbe escludere
(salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini
italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la
possibilita' di autorizare il soggiorno
(anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario
che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art.
18, co. 6)
Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione (torna all'indice del capitolo)
á
LĠiscrizione
dellĠente nellĠapposito registro
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri eĠ condizionata a
o
disponibilitaĠ
di operatori competenti
o
disponibilitaĠ
di strutture logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre
istituzioni rilevanti
o
definizione di
un programma di integrazione
adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a
sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della
lingua italiana)
o
adozione di
procedure per la tutela dei dati
personali
o
assenza di
misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380
e 381 c.p.p. a carico
dei responsabili
á
La convenzione con lĠente iscritto nel
registro apposito richiede
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con
decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ
o
sussistenza dei
requisiti di professionalitaĠ e
organizzativi necessari per la realizzazione del programma
á
LĠente locale
effettua verifiche semestrali
á
Gli enti convenzionati
o
comunicano al
Sindaco lĠinizio del programma
o
rappresentano, se necessario, lo straniero
in tutti gli adempimenti amministrativi
o
presentano un rapporto semestrale allĠente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a
programma concluso, la riservatezza
dei dati personali
o
comunicano
a Sindaco e Questore eventuali interruzioni
della partecipazione al programma da parte dello straniero
Elementi della Direttiva 2011/36/UE non adeguatamente
recepiti dalla normativa italiana (torna
all'indice del capitolo)
á
Elementi della Direttiva 2011/36/UE non adeguatamente recepiti dal D. Lgs. 24/2014 (da
una Nota di Francesca Nicodemi):
o
espressa
previsione del fatto che il consenso della vittima allo sfruttamento e'
irrilevante in presenza di uno dei metodi coercitivi previsti (art. 2 Direttiva 2011/36/UE)
o
previsione di una
aggravante, in relazione ai delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.,
riferita alla condizione di particolare vulnerabilita' delle vittime (art. 4 Direttiva 2011/36/UE)
o
non punibilita'
per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza
diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (art.
8 Direttiva 2011/36/UE)
o
adeguata e
completa assistenza alle vittime, sotto il profilo della precocita'
dell'assistenza stessa (offerta sin dai primi indizi in cui vi sia ragionevole
motivo di ritenere che l'interessato sia vittima di tratta), della garanzia
dell'assistenza e tutela a prescindere dalla collaborazione (norma non presente
nell'ordinamento italiano come fonte di natura primaria), dell'introduzione di
adeguati meccanismi di rapida identificazione delle vittime (art. 11 Direttiva 2011/36/UE)
o
sospensione
dell'esecuzione del respingimento o dell'espulsione di persone per cui vi sia
ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli
artt. 600, 601 e 602 c.p. o
comunque di una situazione di grave sfruttamento, finche' non sia accertata la eventuale
sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui
all'art. 18 D. Lgs. 286/98 (in linea con art. 11 Direttiva 2011/36/UE, non essendo previsto nell'ordinamento italiano il
"periodo di riflessione")
o
accesso al
patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie
sufficienti non condizionato alla certificazione dell'Autorita' Consolare del
paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, ma solo alla
autocertificazione della persona offesa (in linea con art. 12 Direttiva 2011/36/UE)
á
Il Rapp. OCSE sulla tratta in Italia presenta diverse raccomandazioni, alcune delle quali non hanno ottenuto risposta dal
Governo italiano; tra queste,
o
assicurare una
piena applicazione di art. 18 D. Lgs. 286/1998, con particolare riguardo alla
protezione delle presunte vittime di tratta, indipendentemente dal fatto che
esse collaborino con magistratura o forze dell'ordine
o
analizzare
l'impatto delle procedure di rimpatrio sull'accesso delle vittime di tratta
alla giustizia e alle forme di riparazione, incluso il risarcimento, e
promuovere, a questo scopo, accordi bilaterali con i paesi d'origine
o
prevenire ogni
abuso dell'immunita' diplomatica finalizzato allo sfruttamento dei lavoratori
domestici, impedendo che lo status diplomatico dei datori di lavoro precluda
l'accesso delle vittime all'assistenza; regolare e monitorare la procedura di
rilascio di visti e permessi di soggiorno per i lavoratori domestici alle
dipendenze di personale diplomatico e informare personalmente tali lavoratori
riguardo ai loro diritti
o
permettere ai
lavoratori domestici stranieri alle dipendenze di diplomatici di cambiare
datore di lavoro, allo scopo di ridurre la loro dipendenza dai datori di lavoro
originali, almeno nei casi di abuso e sfruttamento
Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica (torna all'indice del capitolo)
á
Allo straniero
che fornisca speciale collaborazione
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a
delitti commessi per finalitaĠ di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico ovvero (L. 43/2015) di criminalita' transnazionale (circ. Mininterno 26/2/2015: per esempio, l'immigrazione clandestina; nota: verosimilmente, la sua
organizzazione) puo' essere rilasciato un permesso
di soggiorno
o
su iniziativa
del questore
o
su segnalazione
dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero
dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza
o
su richiesta del
procuratore della Repubblica
á
Durata del permesso:
un anno, rinnovabile per uguali periodi per motivi di giustizia o di sicurezza
pubblica
á
Revoca del
permesso
o
in caso di condotta incompatibile con le finalita'
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi
che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore
o
quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio
á
In caso di straordinaria rilevanza della
collaborazione, puo' essere concessa una permesso
UE slp, in deroga agli altri requisiti
á
Quando debba
essere rilasciato il permesso o la carta di soggiorno, il prefetto sospende o revoca l'eventuale provvedimento di espulsione
á
Il titolare del
permesso e' parificato al titolare
di permesso per motivi umanitari (rilasciato per motivi di protezione sociale) riguardo a
o
accesso ai servizi assistenziali
o
accesso allo studio
o
iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in
cerca di occupazione
o
svolgimento di attivita' lavorativa subordinata
o
conversione
del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio
Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del
lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Quando si
applichi l'aggravante di particolare sfruttamento lavorativo per
il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., il
questore, su proposta o con parere favorevole del procuratore della Repubblica,
rilascia un permesso di soggiorno ai
sensi di art. 5 co. 6 D. Lgs.
286/1998 (verosimilmente, per motivi umanitari, con successiva applicazione di
art. 14 co. 1 lettera c DPR 394/1999 riguardo alla convertibilita' del
permesso) allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi
al procedimento penale instaurato a carico di questo; note:
o
il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. e'
quello compiuto da chi svolga un'attivita' organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello
stato di bisogno o di necessit dei lavoratori; costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:
¤
la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato
¤
la sistematica
violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
¤
la sussistenza
di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o
l'incolumita' personale
¤
la
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o
situazioni alloggiative particolarmente degradanti
o
secondo art. 9,
par. 1, lettera e della Direttiva, andrebbe disciplinato anche il caso in cui
il fatto riguardi l'assunzione illegale di un minore; tuttavia, se si interpreta
l'espressione "altre condizioni", di cui al comma 12-bis, nel senso
di individuare come condizioni di particolare sfruttamento anche quelle
relative a numero o eta' dei lavoratori, la disposizione della Direttiva
risulta recepita in modo piu' che adeguato (D. Lgs. 109/2012)
á
Il permesso ha durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo
occorrente alla definizione del procedimento
penale; il permesso e' revocato
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso permesso, segnalata
dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, o a seguito del venir meno delle condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio (D. Lgs. 109/2012); circ. Mininterno 27/7/2012: il permesso e' rilasciato con codice motivo di
soggiorno "UMAN 5 - Sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI",
al fine di individuare il numero di permessi rilasciati per questo motivo
á
Mininterno e
Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli
stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al
datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio
volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6
co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE osserva
come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia
á
Sent. Cons Stato 770/2015: ai fini del rilascio di un permesso per motivi
umanitari, ex art. 22 co. 12-quater D. Lgs. 286/1998, il questore deve
attenersi alle valutazioni espresse dal Pubblico ministero, non potendo
rilasciare il permesso in mancanza di proposta o, comunque, di parere
favorevole di quest'ultimo
Convenzione di Istanbul (torna
all'indice del capitolo)
o
le Parti
adottano le misure necessarie a garantire che le vittime di reati di violenza
psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio
forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non
consensuali, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del
partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta,
in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni
particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente
dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate
perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del
partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di
chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
o
le Parti
rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita'
competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della
loro situazione personale o per la loro collaborazione con le autorita'
competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di
contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di
residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale
status (art. 59 co. 4)
á
La Convenzione
entra in vigore il giorno 1/8/2014, a seguito dell'avvenuta ratifica da parte di 10 Stati firmatari (comunicato ASGI); alla data del 29/6/2014, la Convenzione e' stata firmata da 36 Stati,
ratificata da 11 (nota Consiglio d'Europa)
Rilascio del permesso in caso di violenza domestica;
sanzioni (torna all'indice del capitolo)
á
Possibile il
rilascio di un permesso per motivi
umanitari allo straniero nei confronti del quale, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti previsti dagli
artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da
art. 380 c.p.p.,
commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso,
e per il quale emerga un concreto ed
attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di
sottrarsi alla violenza o per
effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio; a questo fine, per violenza domestica si intendono uno o piu' atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del
nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo
di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che
l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima (art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)
á
Il permesso e'
rilasciato con il parere favorevole o su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente (art.
18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); l'autorita'
giudiziaria comunica al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei
presupposti per il rilascio del permesso, con particolare riferimento alla
gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale (art. 18-bis
co. 2 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)
á
Il permesso puo'
essere rilasciato dal questore anche quando le situazioni di violenza o abuso
emergano nel corso di interventi
assistenziali dei centri
antiviolenza, dei servizi sociali
territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime
di violenza; in questo caso la sussistenza dei presupposti per il rilascio del
permesso e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai
servizi sociali, ma e' comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente (art.
18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)
á
Ai fini del
rilascio del permesso non e' richiesto
che la vittima cooperi
nell'attivita' investigativa ne' che il procedimento penale sia gia' in corso (Circ. Mininterno 26/8/2013)
á
Coerentemente
con art. 10-bis co. 6 D. Lgs. 286/1998, secondo cui il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedereper il reato
di ingresso e/o soggiorno illegale anche nel caso in cui acquisisca la
comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
riconosciuto ai sensi di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998, il permesso puo' essere rilasciato anche laddove
alla vittima di violenza domestica irregolarmente presente in Italia sia stato
contestato tale reato (Circ. Mininterno 21/10/2013)
á
Il permesso di
soggiorno, di durata annuale, e' rinnovabile finche' perdurino le
esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed e' convertibile in permesso per lavoro, ai sensi di art. 14 co. 1 lettera c) e co. 3
DPR 394/ 1999 (Circ. Mininterno 21/10/2013)
á
Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello
stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza,
dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D.
Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013; nota: da un fatto intrinsecamente
positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla
revoca del permesso, dell'interessato)
á
Misure analoghe
possono essere adottate anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari (art.
18-bis co. 5 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)
á
Allo scopo di
tenere la contabilita' dei permessi rilasciati per questo motivo, si usa il
codice UMAN 6 per il permesso rilasciato ai sensi di art. 18-bis co. 1 D. Lgs.
286/1998, per situazione di pericolo accertata nel corso di operazioni di
polizia o di indagini o di procedimento penale, e il codice UMAN 7 per il
permesso rilasciato ai sensi di art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998, su
segnalazione da parte di associazioni o servizi sociali (Circ. Mininterno 26/8/2013 e Circ. Mininterno 21/10/2013)
á
Il Pubblico
ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma ha espresso
parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18-bis D. Lgs.
286/1998, ravvisando una situazione di pericolo attuale derivante dalle
dichiarazioni rese da una donna straniera che aveva denunciato il compagno per
gravi maltrattamenti ai suoi danni, confermando e circostanziando le accuse
durante esame testimoniale reso in incidente probatorio con modalita' protette
(il compagno aveva privato la donna del suo passaporto per impedirle di
interrompere la relazione con lui e in piu' occasioni l'aveva minacciata di
segnalarla alle autorita' in quanto priva di titolo di soggiorno); analogo
provvedimento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina (da
un comunicato ASGI)
á
Nei confronti
dello straniero condannato, anche
con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei
delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da
art. 380 c.p.p.,
commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (art. 18-bis
co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); note:
o
non e' chiaro se
questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi
nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per
delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
o
l'eventuale
espulsione e' adottata ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (dal prefetto,
quindi, e non con le modalita' previste per l'espulsione quale misura di
sicurezza)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
á
Rapp. Save the Children sulla tratta dei minori 2013:
o
vittime di
tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2012: 21.795, di cui
1.171 minori
o
vittime di
tratta assistite nellĠambito dei progetti ex art. 13 L. 228/2003 fra il 2000 e
il 2012: 3.862, di cui 208 minori
o
vittime
identificate o presunte in Italia nel 2010: 2.381
á
Rapp. Save the Children sulla tratta dei minori:
o
vittime di
tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2008: 14.689, di cui
986 minori
o
permessi di
soggiorno per vittime di tratta nel 2011: 1.078 rilasciati, 608 rinnovati
o
nuove vittime di
tratta identificate e assistite nel 2011: 724
o
vittime di
tratta assistite nel 2011, ma entrate nei programmi negli anni precedenti: 836
á
Rapp. Eurostat sulla tratta e Rapp. Eurostat sulla tratta 2015:
o
vittime di
sfruttamento identificate o presunte:
¤
2008: 1.624
¤
2009: 2.421
¤
2010: 2.381
¤
2011: 1.560
¤
2012: 2.631
o
vittime
identificate o presunte nel 2008, per tipo di sfruttamento
¤
sessuale: 1.166
¤
lavorativo: 261
¤
altro: 197
o
vittime
registrate, per titpo di sfruttamento:
¤
2010:
-
sessuale: 78%
-
lavorativo: 15%
-
altro: 7%
¤
2011:
-
sessuale: 62%
-
lavorativo: 22%
-
altro: 16%
¤
2012:
-
sessuale: 66%
-
lavorativo: 20%
-
altro: 13%
o
vittime che
hanno ottenuto assistenza nel 2008: 99 su 1.624
o
permessi
rilasciati a vittime di tratta nel 2010: 429
á
Rapp. Consiglio d'Europa sulla tratta:
o
vittime
assistite:
¤
2011: 1.955 (di
cui 1.417 donne, 446 uomini, 63 minori); tipo di sfruttamento identificato:
-
sessuale: 1.359
-
lavorativo: 377
(346, secondo Rapp. OCSE sulla tratta in Italia)
-
accattonaggio o
criminalita' forzati: 127
-
tratta di esseri
umani per servitu' domestica: 31
-
espianto
d'organi: 3
¤
2012: 1.650 (di
cui 1.094 donne, 420 uomini, 114 minori) tipo di sfruttamento identificato:
-
sessuale: 1.067
-
lavorativo: 296
(271, secondo Rapp. OCSE sulla tratta in Italia)
-
accattonaggio o
criminalita' forzati: 116
-
tratta di esseri
umani per servitu' domestica: 25
-
espianto
d'organi: 3
¤
2013: 925 (di
cui 650 donne, 230 uomini, 45 minori) tipo di sfruttamento identificato:
-
sessuale: 570
-
lavorativo: 163
-
accattonaggio o
criminalita' forzati: 72
á
Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
o
21.701 ispezioni
o
76.391 posizioni
lavorative controllate
o
802 persone
indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
á
Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013
dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
o
139.624 aziende
ispezionate
o
73.514 aziende
in posizione irregolare rilevate
o
115.919
lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione
totalmente irregolare
o
1.091 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
á
Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
o
9.722 lavoratori
controllati
o
4.809 lavoratori
in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione
lavorativa totalmente irregolare
o
406 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
[1] In precedenza, CE.
[2] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[3] In precedenza, "figlio naturale".
[4] In precedenza, il termine era fissato all'1/1/2013; termine poi
rinviato al 30/6/2013 da art. 1 co. 388 L.
228/2012 e Tabella 2 punto 21 del relativo allegato;
circ.
Mininterno 3/7/2013: ulteriormente rinviato al 31/12/2013 da DPCM
26/6/2013; rinviato ancora
al 30/6/2014 da L. 15/2014 e al 30/6/2015 da L. 146/2014.
[5] In precedenza, "figlio legittimo".
[6] In precedenza, era previsto che l'imputato avesse diritto all'interprete al fine di fare una dichiarazione.
[7] In precedenza, sulla base di un decreto MAE, che recepiva la disponibilita' degli atenei.
[8] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[9] In precedenza, "figlio legittimo".
[10] In precedenza, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998.
[11] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[12] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[13] In precedenza, era previsto quanto segue: i titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg. (nell'arco di un semestre); obbligo di dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi; ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).
[14] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso di soggiorno e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)
[15] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[16] In precedenza, 20 giorni.
[17] In precedenza, euro 14,62.
[18] In precedenza, 3 anni.
[19] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.
[20] In precedenza, "figlio naturale".
[21] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[22] In precedenza, 20 giorni.
[23] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.
[24] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).
[25] In precedenza, il D. Lgs. 3/2007, di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, aveva disciplinato l'istituto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo che in tutte le disposizioni vigenti che facevano riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito a tale permesso.
[26] In precedenza, escluso anche lo straniero che soggiorni per asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ. Mininterno 9/2/2009) o protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE).
[27] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.
[28] In precedenza, una delle categorie indicate all'art. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88, o all'art. 1 L. 575/1965, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82.
[29] In precedenza, anche fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, trasformato, da L. 43/2015 in un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.
[30] In precedenza, "figlio legittimo".
[31] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso UE slp e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)
[32] In precedenza, euro 14,62.
[33] In precedenza,
[34] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea); nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso degli stranieri titolari del permesso UE slp al beneficio della carta acquisti.
[35] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.
[36] In precedenza, gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di indisponibilita' si svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
á il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
á in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
á in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[37] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
á il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
á in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
á in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[38] In precedenza, entro 40 giorni.
[39] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.
[40] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.
[41] In precedenza, il limite era di 5.000 euro per anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e richiedevano quindi di essere integrati da altri redditi da contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno); nota: circ. INPS 49/2013 interpretava tale limite come limite al reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo contraddittorio come esso non fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede il valore dell'assegno sociale.
[42] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.
[43] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.
[44] In precedenza, era previsto l'obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era previsto anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro consegnasse al lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del rinnovo o della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).
[45] In precedenza, art. 36-bis DPR 394/1999 imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza); l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o (per lavoro domestico) all'INPS.
[46] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[47] In precedenza, art. 70 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e circ. INPS 49/2013.
[48] In precedenza, 5.000 euro l'anno (art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a 6.666 euro lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare faceva osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo eccedeva il valore dell'assegno sociale).
[49] In precedenza, i buoni andavano utilizzati entro 30 gg dall'acquisto, la trasgressione comportando la qualificazione del rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non censita preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013).
[50] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[51] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.
[52] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[53] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.
[54] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.
[55] In precedenza: della relativa qualifica professionale.
[56] In precedenza: della relativa qualifica professionale.
[57] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).
[58] In precedenza, era previsto che le parti sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).
[59] In precedenza, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998.
[60] In precedenza, Nota MIUR norme 2011-2014 includeva anche l'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria.
[61] In precedenza, Nota MIUR norme 2011-2014 includeva anche attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[62] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[63] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[64] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla III Universita' degli studi di Roma e dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[65] In precedenza, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua italiana obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto dĠingresso delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universit per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri, e i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri.
[66] In precedenza, per le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale in lingua italiana in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e ai corsi finalizzati alla formazione di architetto, i candidati presentano la domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari entro i termini del calendario previsto.
[67] In precedenza, Nota MIUR norme 2011-2014 affermava che le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Universita' estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4124/2013: le prove sono obbligatorie per tutte le discipline per le quali vale, ai sensi di L. 264/1999, l'accesso programmato.
[68] In precedenza, fino al mese di giugno (Nota MIUR 18/5/2011).
[69] In precedenza, entro lo stesso mese di giugno (Nota MIUR 18/5/2011).
[70] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE
[71] In precedenza, era stabilito quanto segue: la documentazione e' corredata da traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente (Nota MIUR norme 2011-2014: i candidati impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti; Nota MIUR 24/3/2014: la competenza della Rappresentanza non e' delegabile agli Istituti italiani di cultura); ai fini della traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali (Nota MIUR 18/5/2011).
[72] In precedenza, quasta condizione era prevista solo per candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia (Nota MIUR 24/3/2014).
[73] In precedenza era previsto anche che le Universita' acquisissero la dichiarazione di valore obbligatoriamente al momento dellĠiscrizione (Nota MIUR 24/3/2014).
[74] In precedenza, all'Universita' prescelta (circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013).
[75] In precedenza: per coloro che si iscrivono al primo anno nell'anno accademico, si applica il contratto di formazione specialistica, con oneri a carico del MAE (circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013).
[76] In precedenza, "o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri" (Nota MIUR 18/5/2011).
[77] In precedenza, era stabilito che in nessun caso i corsi singoli o stage potessero essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea (Nota MIUR 18/5/2011).
[78] In precedenza, annuale.
[79] In precedenza, ogni anno.
[80] In precedenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
[81] In precedenza, valeva la seguente norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellĠemanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi cosiĠ autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto.
[82] In precedenza, valeva la seguente disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellĠanno precedente; nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento dell'anno.
[83] In precedenza, era previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente.
[84] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.
[85] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[86] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[87] In precedenza, del rifugiato.
[88] In precedenza, rifugiato. Per il richiedente beneficiario di protezione sussidiaria era previsto che la soglia di reddito non eccedesse comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari era superiore a due.
[89] In precedenza, "figlio legittimo".
[90] In precedenza, "figlio legittimo".
[91] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[92] In precedenza, si richiedeva che l'unione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (in violazione della Direttiva 2004/38/CE, che non specifica da quale autorita' l'unione stabile debba essere attestata).
[93] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".
[94] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[95] In precedenza, "figlio naturale".
[96] In precedenza, euro 14,62.
[97] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[98] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[99] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[100] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[101] In precedenza, "figlio naturale".
[102] In precedenza anche art. 2, co. 5 DPR 303/2004.
[103] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[104] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[105] In precedenza, il Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati riportava le seguenti indicazioni: il parere del Comitato minori relativo alla conversione del permesso del minore identificato come non accompagnato e successivamente affidato o sottoposto a tutela e' richiesto dalla persona che ha in carico il minore prima del compimento della maggiore eta', mediante invio di un apposito modulo, accompagnato da una relazione sociale sul minore che ne descriva la storia e il percorso di integrazione effettuato, unitamente alle azioni necessarie a completarlo nell'immediato futuro, tenuto conto dei presupposti positivi evidenziati; il modulo consta delle parti seguenti:
á "Documentazione relativa al soggiorno del minore": documenti che attestano l'identificazione del minore, la presa in carico da parte dei Servizi, lĠapertura della tutela, nonche' quelli relativi alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano (permesso di soggiorno, ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno)
á "Indagini familiari": informazioni riguardanti lo svolgimento (o l'impossibilita' di effettuazione) delle indagini familiari nel Paese di origine del minore, l'esito e l'eventuale volonta' del minore in relazione al rimpatrio, nonche' la modalita' con cui e' stata acquisita tale volonta'
á "Percorso alfabetizzazione e scolastico" e "Percorso di formazione/inserimento lavorativo": informazioni riguardanti il percorso di integrazione del minore, con valorizzazione degli aspetti qualitativi e descrizione delle attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo mediante l'attivazione di borse lavoro, tirocini formativi, contratti di apprendistato, etc. (va allegata la documentazione relativa: attestati di frequenza e/o di iscrizione a corsi scolastici e di alfabetizzazione, a corsi di formazione professionale, etc.)
[106] In precedenza, "figlio naturale".
[107] In precedenza, "figlio naturale".
[108] In precedenza, "figlio naturale".
[109] In precedenza, "figlio naturale".
[110] In precedenza, "figlio naturale".
[111] In precedenza, "figlio legittimo".
[112] In precedenza, "figlio naturale".
[113] In precedenza, "figlio legittimo".
[114] In precedenza, "figlio naturale".
[115] In precedenza, "figlio naturale".
[116] In precedenza, "figlio naturale".
[117] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[118] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[119] In precedenza, "figlio naturale".
[120] In precedenza, "figli naturali".
[121] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[122] In precedenza, "potesta' genitoriale".