(Sergio Briguglio 8/1/2017)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 30 Novembre 2016)

 

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 30/11/2016 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-53.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.

 

Indice

 

Parte I

 

I. Principi generali

 

1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

II. Ingresso e soggiorno

 

2. Categorie di ingresso

3. Programmazione dei flussi

4. Ingresso, reingresso e uscita dallÕItalia

5. Permesso di soggiorno

6. Iscrizione anagrafica

7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11. Formazione di lavoratori all'estero

12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14. Ingresso e soggiorno per volontariato

15. Professioni

16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17. Minori stranieri

18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica

 

 

Parte II

 

III. Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19. Ingresso e soggiorno illegale

20. Respingimento alla frontiera

21. Espulsione

22. Trattenimento nei CIE

23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi

24. Stranieri condannati o detenuti

 

IV. Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25. Assistenza sanitaria

26. Previdenza sociale

27. Assistenza sociale e misure fiscali

28. Enti di patronato

29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30. Discriminazione

 

V. Asilo

 

31. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34. Contenuto della protezione internazionale

35. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36. Norme transitorie

37. Protezione temporanea

38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

VI. Cittadinanza

 

39. Cittadinanza

 

VII. Apolidia

 

40. Apolidia

 

VIII. Cittadini comunitari

 

41. Norme a regime

42. Neocomunitari

 

 

 

Parte II

 

III. Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti (torna all'indice)

 

19. Ingresso e soggiorno illegale (torna all'indice)

 

á      Cifre

á      Reato di ingresso e soggiorno illegale

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Irregolari rintracciati (da Scheda Rapp. EMN 2012):

o   2001: 90.160

o   2002: 92.823

o   2003: 59.535

o   2004: 61.024

o   2005: 83.809

o   2006: 92.029

o   2007: 54.140

o   2008: 68.175

o   2009: 53.440

o   2010: 46.955

á      Stranieri rintracciati in posizione irregolare ed esito (Rapp. Lunaria, Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno illegale, Sint. Doss. UNAR 2014)

o   2005: 119.923 (19.646 respinti, 34.660 effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)

o   2006: 124.383 (20.547 respinti, 24.902 effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)

o   2007: 74.762 (9.592 respinti, 17.187 effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)

o   2008: 70.629 (6.358 respinti, 17.880 effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)

o   2009: 52.823 (4.298 respinti, 14.063 effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)

o   2010: 50.717 (4.201 respinti, 16.086 effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)

o   2011: 47.152 (8.921 respinti, 16.242 effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)

o   2012: 35.872 (6.764 respinti, 11.828 effettivamente espulsi, 17.280 inottemperanti)

o   2013: 30.011 (7.713 respinti, 8.769 effettivamente espulsi, 13.529 inottemperanti)

 

 

Reato di ingresso e soggiorno illegale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato (salvo che sia respinto per essersi presentato al valico di frontiera privo dei requisiti per l'ingresso, o - da L. 129/2011 - che sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera) o vi soggiorni illegalmente (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

á      In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)

á      Artt. 54 e 55 D. Lgs. 274/2000 prevedono (Ord. Trib. Rovigo):

o   la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)

o   se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare

o   ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)

á      Nota: art. 168-bis c.p. (introdotto da L. 67/2014) prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato (nota: questa condizione puo' renderla inapplicabile nel caso del reato di soggiorno illegale), l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, ed e' subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita' (prestazione, di durata giornaliera non superiore alle 8 ore, non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a 10 gg, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato); la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta; lo svolgimento di lavoro di pubblica utilita' e' disciplinato da Regolamento Mingiustizia

á      Note:

o   la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita' del soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da considerare regolare dal momento in cui si realizzano i presupposti che danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare certamente i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di apolide e, forse, quello per acquisto cittadinanza

o   nel senso della natura ricognitiva del diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)

o   in senso contrario,

¤  Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

¤  Sent. Cass. 26810/2016:

-       ai fini della configurabilita' del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato e' sufficiente fornire la dimostrazione che lo straniero sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o il soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione; grava sullo straniero che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno legittimante la sua condizione, per non incorrere nell'affermazione di responsabilita' per il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998

-       la permanenza prolungata dello straniero in territorio italiano va ritenuta senz'altro provata, in particolare, dall'esistenza a suo carico di precedenti penali per reati commessi in Italia e dall'avere egli fissata la propria residenza in un comune italiano

 

á      Non e' ammessa l'oblazione con conseguente estinzione del reato (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

á      Competenza del giudice di pace (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009), salvo che lo straniero sia imputato per altro reato commesso con la stessa azione o omissione che configura il reato di ingresso o soggiorno illegale: in questo caso, i procedimenti per i diversi reati sono connessi, e la competenza e', per tutti, del giudice superiore (art. 6 D. Lgs. 274/2000; nota: in base ad art. 10 bis, co. 1 T.U., la punibilita' dell'ingresso o soggiorno illegale riemerge solo quando lo straniero non debba essere condannato per reati piu' gravi connessi: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato..."; in questo senso, Trib. Trento)

á      Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine

á      Ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato

á      Il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine del divieto di reingresso (nota: il divieto di reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato) o del piu' breve termine fissato dal decreto di espulsione (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

á      In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale da parte dell'interessato, il procedimento e' sospeso; se ha luogo il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere

á      Il giudice, quando non ricorrono circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera (necessita' di soccorrere lo straniero, incertezza sull'identita' o sulla nazionalita', mancanza di documenti di viaggio o di vettore), puo' sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione (art. 16, co. 1 T.U. e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009), con divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[1]; note:

o   di per se', il fatto che lo straniero sia contumace non impedisce la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione, purche' siano verificate le altre condizioni

o   Sent. Cons. Stato 5960/2014: Ord. Corte Cost. 226/2004, ha chiarito che l'espulsione disposta dal giudice penale quale misura sostitutiva della detenzione (o, nel caso di specie, della semplice ammenda), si configura come una misura di carattere amministrativo (non e' quindi un effetto penale della condanna)

á      Quando allo straniero sia stato concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, la questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di ingresso e/o soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011); nota: questa disposizione rende evidente come il Legislatore, mantenendo in vigore le disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale, non abbia inteso deliberatamente eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE; tuttavia, non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011

á      La deroga al divieto di reingresso a vantaggio dello straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007) non si applica in caso di espulsione sostitutiva dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs. 286/1998 (Corte App. Milano)

á      Obbligo di denuncia:

o   l'introduzione del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)

o   la denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)

o   quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)

o   se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)

o   il mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.; la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)

o   note:

¤  agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)

¤  agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)

¤  non e' chiaro se la sanzione di cui all'art. 361 c.p. si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui all'art. 331, co. 4 c.p.p. - in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990): il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso

á      Una cittadina straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 bis T.U. da

o   Giudice di pace di Bologna (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Agrigento (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Torino, Giudice di pace di Pordenone, Trib. Trento, Trib. Pesaro, Giudice di pace di Cuneo, per

¤  violazione del principio di uguaglianza: vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art. 14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato contravvenzionale; vi e' disparita' di trattamento dello straniero per il quale si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna, senza che questo dipenda dal comportamento dell'interessato

¤  violazione dell'art. 24, co. 2 Cost. (principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale e' sospeso dalla richiesta)

¤  violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) per il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)

¤  limitazione della regolarizzazione a soli colf e badanti

¤  uso del magistero penale per conseguire un risultato amministrativo (l'espulsione)

¤  violazione del principio di ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione (per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)

¤  violazione del principio di ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione sostitutiva)

¤  assenza di lesione di un bene giuridico (in violazione di artt. 25 e 27 Cost.): la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di fatto si sanziona uno status

¤  assenza di necessita' di una sanzione penale, data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa

¤  violazione delle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione di art. 117 Cost.)

¤  elusione del dettato della Direttiva 2008/115/CE

o   Trib. Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)

á      La Procura di Trieste ha fatto osservare come il migrante clandestino trasportato da preseunti trafficanti non puo' essere chiamato a testimoniare nel procedimento contro i trafficanti, in quanto indagato per ingresso illegale; nessuno puo' essere sentito come testimone su fatti che porterebbero alla sua incriminazione (da Il Piccolo)

á      Sent. Corte Cost. 250/2010: la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 sollevata dai giudici di pace di Lecco e di Torino, e' dichiarata

o   infondata, sulla base dei motivi seguenti:

¤  la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria

¤  non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della persona (in particolare, l'essere indigente), ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤  la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia

¤  la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico

¤  data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤  non vi e' duplicazione della misura amministrativa dell'espulsione con quella di natura penale (ne', quindi, violazione del principio di ragionevolezza), dal momento che la misura dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce sanzione efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤  la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi la sanzione dell'ammenda a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso senso,

-       Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il censurare la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una misura come l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione

-       Ord. Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca, francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria

¤  l'assenza dell'esimente del giustificato motivo, prevista invece riguardo al reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nel fatto che tale ordine viene impartito in situazioni in cui lo Stato non e' stato in grado di procedere all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli impedimenti gravino anche sul destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un termine per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei due casi

¤  l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare l'Italia)

o   inammissibile, con riferimento

¤  alla mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dellÕentrata in vigore della norma incriminatrice: occorrerebbe infatti una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, dato che la definizione di una tale disciplina e' di esclusiva competenza del legislatore (nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010 e Ord. Corte Cost. 321/2010)

¤  al rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla disposizione in esame

¤  al contrasto con la Direttiva 2008/115/CE nella parte in cui questÕultima prefigura come modalita' ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per la partenza volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal mantenimento delle norme che individuano nellÕaccompagnamento coattivo alla frontiera la modalita' normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme diverse da quella impugnata

á      Ord. Corte Cost. 64/2011: manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 sollevata da Gdp Taranto, secondo cui la norma configurerebbe una responsabilita' a titolo di concorso nel reato a carico di chiunque, anche per mera solidarieta', presti aiuto al migrante irregolare in quanto persona bisognosa; il rimettente non tiene conto della scriminante umanitaria di cui all'art. 12, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (anche al di fuori delle ipotesi riconducibili alla scriminante comune dello stato di necessita', non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato)

á      Sent. Corte Cost. 252/2010: la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 sollevata dal Tribunale di Pesaro, e' dichiarata inammissibile per mancanza di competenza del giudice ricorrente (non giudice di pace) in relazione al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998, a dispetto dell'argomento usato dallo stesso giudice (il giudice riteneva di dover giudicare lo straniero per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998, avendolo assolto per quello di mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento impartito dal questore, di cui all'art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010, che per lo stesso motivo dichiara inammissibile la questione sollevata da Trib. Trento; nota: secondo Trib. Trento, in un caso come quello in esame, i procedimenti per i diversi reati sono connessi, e la competenza e', per tutti, del giudice superiore (art. 6 D. Lgs. 274/2000), la punibilita' dell'ingresso o soggiorno illegale riemergendo, in base ad art. 10 bis, co. 1 D. Lgs. 286/1998, solo quando lo straniero non debba essere condannato per reati piu' gravi connessi ("Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato..."); la Corte Costituzionale ritiene invece che fra i procedimenti di competenza del giudice di pace e i procedimenti di competenza di altro giudice la connessione operi solo nel caso di reati commessi con una sola azione od omissione (Ord. Corte Cost. 144/2011) e che si applichi, in deroga all'ordinaria disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso, art. 48 D. Lgs. 274/2000, in base al quale il giudicante, qualora in ogni stato e grado del processo constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero

á      Ord. Corte Cost. 32/2011: manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Fabriano in riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in ragione

o   della facolta' del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura, piu' grave, dellÕespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009, non da art 10-bis

o   preclusione della sospensione condizionale della pena: tale preclusion deriva infatti da art. 4, co. 2, lettera s-bis) D. Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo cosi' operante il disposto di art. 60 D. Lgs. 274/2000

á      Ord. Corte Cost. 144/2011: manifesta infondatezza della questione sollevata dal Giudice di Marano di Napoli in relazione alla presunta violazione del principio di irretroattivita' della norma penale di cui all'art. 25 Cost., dal momento che deve applicarsi il principio in dubio pro reo, con riferimento all'incertezza della data di ingresso rispetto a quella di entrata in vigore dell'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998, salva la verifica della responsabilita' penale dello straniero per il trattenimento nel territorio nazionale anche nel periodo posteriore allÕintroduzione della nuova previsione punitiva

á      Ord. Corte Cost. 318/2010, Ord. Corte Cost. 320/2010, Ord. Corte Cost. 329/2010 e Ord. Corte Cost. 343/2010 dichiarano la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 sollevate dai giudici di pace di Lecco, La Spezia, Vasto, Trieste, Borgo S. Dalmazzo, Vergato, Rivarolo Canavese, Albano e Cuorgne' per mancanza di indicazione della rilevanza della questione nel procedimento (nello stesso senso numerose altre Ordinanze della Corte Costituzionale)

 

á      Trib. Roma: ai fini dell'accertamento del reato di ingresso illegale, deve essere provato che tale ingresso illegale vi sia stato, e che sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

 

á      Compatibilita' con la Direttiva 2008/115/CE:

o   Gdp Torino: a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato si configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio volontario

o   Gdp Mestre: rinvio pregiudiziale alla CGUE con richiesta di chiarire

¤  se la Direttiva 2008/115/CE osti a una disposizione che consideri reato il semplice ingresso o soggiorno illegale

¤  se la deroga di cui all'art. 2, co. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE sia applicabile al caso di espulsione sostitutiva della sanzione prevista per il reato di semplice ingresso o soggiorno illegale

o   Trib. Roma: la deroga basata su art. 2, co. 2, lettera b) Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata in modo restrittivo, cosi' che non possano rientrarvi quelle espulsioni che sono connesse con un reato che sanziona lo stesso comportamento sanzionato nella Direttiva con un'espulsione, come l'ingresso e il soggiorno irregolare degli stranieri (in questo senso, Sent. Corte Cost. 250/2010 osserva come il legislatore consideri l'allontanamento dello straniero piu' importante rispetto alla irrogazione della sanzione penale: non vi e' quindi una finalita' punitiva a se' stante, ma solo l'individuazione di un meccanismo per eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); per la complessita' della questione e l'orientamento contrastante della giurisprudenza, piuttosto che la semplice disapplicazione di disposizioni interne in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, si preferisce il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione delle seguenti questioni di interpretazione del diritto dellUnione:

¤  se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che uno straniero il cui soggiorno e' irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare (nota: senza che questo faciliti in alcun modo l'allontanamento) in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤  se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che, successivamente all'emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa adottare una norma che prevede che un cittadino straniero il cui soggiorno irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile (nota: non preceduta dalla concessione di un termine per il rimpatrio) come sanzione penale, senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva

¤  se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, Trattato sull'Unione europea, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalita' (nota: Sent. Corte Giust. C-212/04 afferma che in questo caso e' dovere del giudice disapplicare la norma interna)

á      Sent. Corte Giust. C-430/11: la Direttiva 2008/115/CE non osta ad una normativa che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini stranieri con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell'espulsione; osta invece ad una normativa che consenta di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l'esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dellÕinteressato fuori di tale Stato membro; note:

o   la sentenza riconosce (Punto 40) che il meccanismo espulsivo di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 non lascia alcuna possibilita' all'interessato di vedersi concedere un termine per la partenza volontaria, ma si limita ad osservare (Punto 41) come il art. 7 co. 4 Direttiva 2008/115/CE consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che lÕinteressato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio (nota: il problema sussiste per i casi che verrebbero colpiti dallo stesso meccanismo senza che vi sia rischio di fuga!)

o   la sentenza afferma (Punto 42) che, affinche' la disposizione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla Direttiva 2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista da art. 11 co. 2 della Direttiva (determinata caso per caso e, di norma, non superiore a 5 anni, potendo superare tale limite solo per stranieri che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)

á      Sent. Corte Giust. C-522/11:

o   gli stranieri imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all'ambito di applicazione della Direttiva 2008/115/CE

o   la Direttiva 2008/115/CE non osta alla normativa di uno Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini stranieri con un'ammenda sostituibile con la pena dell'espulsione, ma tale facolta' di sostituzione puo' essere esercitata solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di quelle previste da art. 7 par. 4 di tale Direttiva (se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se lÕinteressato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale); nota: conclusione richiamata da Sent. Cass. 24877/2013 e da Sent. Cass. 40359/2013 (anche se questa sembra fa riferimento, in modo non del tutto preciso, a Sent. Corte Giust. C-430/11)

á      Sent. Cass. 40359/2013: la pena dell'ammenda e' sostituibile con quella dell'espulsione solo nei casi in cui sia legittimo non concedere il termine per il rimpatrio volontario, dovendosi invece mantenere la pena dell'ammenda negli altri casi (nota: la sentenza fa riferimento a Sent. Corte Giust. C-430/11, benche' il riferimento piu' appropriato sia a Sent. Corte Giust. C-522/11)

 

á      Il reato di soggiorno illegale comporta, per la Procura di Milano, una media di venti notizie al giorno, con punte di trenta e mai meno di quindici, con la paradossale e ingiusta conseguenza che il fatto che uno straniero denunciato per tale reato sia effettivamente tratto a giudizio resta affidata al caso (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Disposizione transitoria (art. 1-ter L. 102/2009): fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione per colf e badanti sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore straniero regolarizzabile; in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione, la sospensione cessa; in caso di esito positivo, si ha estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi; non sono regolarizzabili i lavoratori stranieri che siano stati espulsi per motivi di pericolosita' sociale o che risultino condannati per reati di cui agli artt. 380 o 381 c.p.p. o segnalati per la non ammissione in Area Schengen (nota: questa categoria include anche gli espulsi per semplice soggiorno illegale; tuttavia la regolarizzabilita' di questi lavoratori e' stata assicurata nelle risposte del Mininterno alle F.A.Q. sulla regolarizzazione)

 

á      Art. 2 co. 3 lettera b L. 67/2014: delega al Governo ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data del 17/5/2014, uno o piu' decreti legislativi per abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato di ingresso e/o soggiorno illegale previsto da art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, mantenendo il rilievo penale delle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia (per il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento impartito dal questore o per il rengresso non autorizzato)[2]; entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei suddetti decreti legislativi, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi

á      La Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in materia di depenalizzazione, con alcune condizioni, tra le quali la seguente: "sia trasformato in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

 

 

 

20. Respingimento alla frontiera (torna all'indice)

 

á      Presupposti del respingimento

á      Limiti al respingimento

á      Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato

á      Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento

á      Tutela giurisdizionale

á      Assistenza alla frontiera

á      Obblighi e sanzioni per i vettori

á      Respingimento e protezione internazionale

á      Operazioni in mare

á      Collaborazione con i paesi di provenienza

á      Cifre

 

Presupposti del respingimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Straniero respinto alla frontiera quando

o   non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:

¤  e' in possesso dei normali requisiti previsti per lÕingresso (documentazione relativa a finalitaÕ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)

¤  e' in possesso di visto di reingresso

¤  e' in possesso di altro permesso di soggiorno in corso di validitaÕ (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso UE slp; Sent. Cons. Stato 1327/2016: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero cui sia stata revocato il permesso UE slp (considerato percio' privo di titolo di soggiorno), se l'amministrazione, nell'adottare la revoca, non ha verificato se sussistessero i requisiti per il rilascio di un permesso ordinario

¤  e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

¤  e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; nota: a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008)

¤  e' in possesso di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp)

o   rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen, salvo che sussistano ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Gdp Bari: annullato il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero, perche' carente di motivazione, dato che nel decreto l'autorita' si limita a sbarrare una casella relativa alla pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, e a far riferimento a imprecisate, e smentite in sede di giudizio, condanne per diversi reati (nota: secondo Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 la competenza e' del tribunale territorialmente competente)

o   eÕ stato condannato, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:

¤  irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤  legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¤  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¤  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤  per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011)

¤  ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)

¤  essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

o   eÕ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione; tuttavia, secondo TAR Puglia, e' illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato

o   sussistono i presupposti per la sua espulsione

o   eÕ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o   non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o   tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso

o   e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheÕ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Limiti al respingimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Non si applicano le disposizioni sul respingimento (in relazione a presupposti ed esecuzione del provvedimento; nota: continuano ad applicarsi, formalmente, le disposizioni relative alle sanzioni per il vettore, ma, verosimilmente, lo straniero trasportato non si considera in posizione irregolare) in caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o se lo straniero presenta una domanda di protezione internazionale

á      Divieto di respingimento, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero

o   possa essere perseguitato per motivi di

¤  razza

¤  sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  cittadinanza

¤  religione

¤  opinioni politiche

¤  condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  condizioni sociali

o   possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      Gdp Agrigento: applicata la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 sull'inespellibilita' del coniuge della donna incinta con riferimento a un provvedimento di respingimento

á      Nota: limiti al respingimento del minore non sono disciplinati espressamente, ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006: Belgio condannato per la detenzione e la deportazione di un minore non accompagnato; circ. Mininterno 9/7/2007 cita il respingimento tra i provvedimenti che potrebbero impropriamente essere adottati a carico del minorenne non riconosciuto come tale e dispone che la minore eta' sia presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore, e che nelle more dell'accertamento dell'eta' allo straniero siano comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (coerentemente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988)

á      In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario con diritto di soggiorno o di cittadino italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione (L. 97/2013)[3] di essere titolare del diritto di libera circolazione (D. Lgs. 30/2007; verosimilmente, si tratta del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999)

á      Non puo' essere negato l'ingresso ai familiari di un cittadino dell'Unione europea (o di un cittadino italiano, da art. 28, co. 2, T.U.) per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica (Sent. Corte Giust. C-503-03); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

á      Sono stati sospesi i rimpatri da parte di Frontex di stranieri in Nigeria, per evitare che si espongano al contagio del virus dell'Ebola (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Sent. Cass. 5926/2015:

o   principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento

o   anche prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e all'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

o   al giudice della convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita' sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)

á      Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

á      L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71 di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)

á      Rapp. Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali e comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia

o   nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o   nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

o   nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

á      Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini stranieri, intercettati nei porti italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo

á      Rapp. Human Rights Watch: si segnalano casi di respingimento sommario verso la Grecia di minori non accompagnati (a seguito di procedure inadeguate di screening dell'eta') e di richiedenti asilo adulti

á      Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano

o   di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia

o   di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)

o   di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)

o   di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento

o   di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nellÕ85% dei casi

o   di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto

o   di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento

o   di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia

o   che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso

o   che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione dellÕeta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)

á      Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:

o   dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero

o   nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia

o   sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari

á      Una lettera dell'ASGI al Ministro dell'interno segnala come in molti casi (soprattutto a Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e Lampedusa) sarebbero stati adottati provvedimenti di respingimento da parte dei Questori nei confronti di stranieri soccorsi in mare e sbarcati sul territorio italiano, attuati prima che potessero effettivamente manifestare la loro volonta' di presentare domanda di asilo; analoga segnalazione da parte della Fondazione Migrantes, secondo cui il sindaco di Pozzallo avrebbe dichiarato che persone appena sbarcate, dopo 30 ore di permanenza nel centro di accoglienza, sono state fatte in ciabatte e senza cambi di abito, con ordini di allontanamento cui ottemperare entro 7 gg (comunicato ASGI)

á      Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica:

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement nei confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)

 

 

Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il Questore dispone il trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE; da L. 125/2008), quando non sia possibile eseguire immediatamente il respingimento a causa di (L. 129/2011) situazioni transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento; in particolare,

o   per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero

o   per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ

o   per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio

o   per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o   per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata del respingimento)

á      Il Ministro dell'interno ha disposto transitoriamente il trattenimento su navi, anziche' in CIE, di stranieri da respingere (comunicato Stranieriinitalia); la decisione ha suscitato la reazione preoccupata dell'Unione delle Camere penali italiane e di ACNUR, OIM e Save he children Italia

á      Circ. Questura Ravenna 26/8/2013: in base al Regolamento CE 2725/2000, e' obbligatorio consultare la banca dati Eurodac sulle impronte digitali in tutti i casi in cui uno straniero chieda asilo o abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere respinto; e' necessario procedere al fotosegnalamento, con inserimento delle impronte nella banca dati Eurodac, in tutti i casi in cui sia rintracciato uno straniero illegalmente presente; lo straniero deve essere informato dei propri diritti in relazione al rilevamento delle impronte, in base ad art. 18 Regolamento CE 2725/2000, mediante sottoscrizione di un modulo apposito (allegato alla circolare)

 

á      Sent. Cass. 5926/2015:

o   principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento

o   anche prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e all'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

o   al giudice della convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita' sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)

 

 

Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Respingimento effettuato da

o   polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o   questore, nei casi in cui lo straniero

¤  sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

¤  sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheÕ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

á      Provvedimento di respingimento adottato con atto scritto e motivato, consegnato a mano o notificato allo straniero, contenente lÕindicazione delle modalitaÕ di impugnazione (art. 3, co. 3 Regolamento); sintesi in lingua comprensibile o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dellÕinteressato (nota: questo renderebbe illegittimo ogni eventuale respingimento immediato in mare); TAR Lazio: irricevibile il ricorso tardivo contro un provvedimento di respingimento alla frontiera comunicato anche in italiano allo straniero che abbia vissuto per molti anni in Italia, non essendo credibile che non fosse in grado di comprenderne il contenuto e, in particolare, i termini indicati per l'impugnazione

á      Respingimenti registrati dallÕautoritaÕ di Pubblica sicurezza

á      Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori (nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in modo incomprensibile, "nonche' dei minori"), vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare (L. 129/2011)

á      Il respingimento non comporta di per seÕ un divieto di reingresso neÕ una segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS)

á      Gdp Agrigento e Gdp Agrigento: e' illegittimo il respingimento differito che non venga adottato in tempi rapidi rispetto all'intercettazione dello straniero, a maggior ragione se all'intercettazione segue una limitazione della liberta' personale; tale provvedimento deve essere causalmente e temporalmente collegato al rintraccio dello straniero sul territorio; art. 13 co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998 impone l'adozione di un provvedimento di espulsione per lo straniero che, entrato illegalmente, non sia stato respinto; i presupposti del respingimento differito devono essere interpretati in modo restrittivo, dal momento che tale provvedimento e' sottratto alle garanzie dell'espulsione introdotte, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE (ora L. 129/2011)

á      Gdp Bari: annullato il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero, perche' carente di motivazione, dato che nel decreto l'autorita' si limita a sbarrare una casella relativa alla pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, e a far riferimento a imprecisate, e smentite in sede di giudizio, condanne per diversi reati (nota: secondo Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 la competenza e' del tribunale territorialmente competente)

 

 

Tutela giurisdizionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Tutela giurisdizionale dello straniero respinto: ricorso al giudice ordinario, dal momento che il respingimento incide su diritti soggettivi e la sua adozione e' condizionata all'accertamento positivo dei presupposti esaustivamente individuati dalla legge e a quello negativo della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dalle disposizioni sulle varie forme di protezione dello straniero, il bilanciamento tra gli interessi in gioco e le situazioni costituzionalmente tutelate essendo effettuato dal legislatore ed essendo lasciata al potere amministrativo solo una discrezionalita' di tipo tecnico (Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4543/2013); nota: dato che Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 esclude che si possa stabilire un'analogia tra provvedimento di respingimento e provvedimento di espulsione, la competenza e' del tribunale territorialmente competente

á      In precedenza, nel senso della competenza del giudice ordinario sulla base dell'omogeneita' contenutistica e funzionale tra il provvedimento di respingimento e quello di espulsione, TAR Lombardia; nello stesso senso, Gdp Agrigento, TAR Campania, TAR Calabria, TAR Sicilia: in caso di tutela contro il respingimento differito, la giurisdizione e' del giudice ordinario, stante la coercizione che l'esecuzione del provvedimento implica rispetto alla liberta' personale dello straniero

á      Nota: la normativa non disciplina i tempi del ricorso; in caso di trattenimento in CIE in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso), sarebbe possibile far valere il diritto al ricorso in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice; Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 sembra escludere pero' la competenza speciale del giudice di pace per il ricorso contro il provvedimento di respingimento; Gdp Bari: annullato il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero, perche' carente di motivazione, dato che nel decreto l'autorita' si limita a sbarrare una casella relativa alla pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, e a far riferimento a imprecisate, e smentite in sede di giudizio, condanne per diversi reati (nota: secondo Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 la competenza e' del tribunale territorialmente competente)

 

á      TAR Lazio: irricevibile il ricorso tardivo contro un provvedimento di respingimento alla frontiera comunicato anche in italiano allo straniero che abbia vissuto per molti anni in Italia, non essendo credibile che non fosse in grado di comprenderne il contenuto e, in particolare, i termini indicati per l'impugnazione

 

á      Sent. Cons. Stato 4543/2013: il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione

 

á      Sent. CEDU Khlaifia et al. c. Italia:

o   Italia condannata per la detenzione e l'allontanamento di alcuni tunisini sbarcati a Lampedusa nel 2011

o   violazione di art. 5 co. 1 (diritto alla liberta' e alla sicurezza), 2 (diritto di essere prontamente informati delle imputazioni) e 4 (diritto di ottenere una decisione rapida sulla legitimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli stranieri non essendo stati informati delle ragioni della loro detenzione, priva di base formale, non avendo cosi' modo di presentare ricorso

o   violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti) rispetto alle condizioni di detenzione nel centro di Contrada Imbriacola (non riguardo alla detenzione sulla nave nel porto di Palermo)

o   violazione di art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di espulsione collettiva), la decisione di allontanamento non essendo stata assunta in relazione alla situazione individuale

o   violazione di art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un ricorso effettivo), il ricorso non avendo avuto un effetto sospensivo automatico sull'allontanamento verso la Tunisia

 

 

Assistenza alla frontiera (torna all'indice del capitolo)

 

á      Assistenza, ai valichi di frontiera, per gli stranieri respinti; sono garantiti gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea (art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998)

á      Servizi di assistenza e informazione ai valichi di frontiera maggiormante utilizzati (possibilmente nella zona di transito) per stranieri che intendano presentare domanda dÕasilo o fare ingresso per soggiorni di durata > 3 mesi

 

 

Obblighi e sanzioni per i vettori (torna all'indice del capitolo)

 

á      Obbligo per il vettore (salvo il caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di presentazione di domanda di asilo non inammissibile) di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio

o   dello straniero che debba essere respinto

o   dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allÕart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

á      Sanzioni per il vettore che non abbia controllato la regolaritaÕ dei documenti dello straniero trasportato ai fini dellÕingresso o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione libera dalle sanzioni? Nota: non eÕ chiaro se ÒcontrollareÓ la regolaritaÕ significhi anche Òimpedire lÕimbarcoÓ; se eÕ cosiÕ, la segnalazione eÕ insufficiente): da 3500 a 5500 euro per ogni straniero trasportato (da modifica allÕart. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03); nei casi piu' gravi, sospensione da 1 a 12 mesi, o revoca, della licenza o autorizzazione o concessione

á      Possibile interferenza con il diritto dÕasilo: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, protezione internazionale e protezione temporanea, si applichi anche la deroga in relazione al respingimento, e benche' - rispetto alle sanzioni - la posizione dello straniero privo degli usuali requisiti non sia da considerare, in quel caso, irregolare, il vettore non ha certezza, al momento dell'imbarco, del fatto che venga presentata una domanda di asilo; nello stesso senso, un comunicato del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg

 

 

Respingimento e protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Se lo straniero presenta una domanda di protezione internazionale non si applicano le disposizioni sul respingimento (in relazione a presupposti ed esecuzione del provvedimento; nota: continuano ad applicarsi, formalmente, le disposizioni relative alle sanzioni per il vettore, ma, verosimilmente, lo straniero trasportato non si considera in posizione irregolare)

á      Sent. Cass. 5926/2015:

o   principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento

o   anche prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e all'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

o   al giudice della convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita' sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)

á      Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

á      L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71 di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)

á      Rapp. Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali e comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia

o   nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o   nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

o   nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

á      Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini stranieri, intercettati nei porti italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo

á      Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano

o   di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia

o   di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)

o   di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)

o   di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento

o   di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nellÕ85% dei casi

o   di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto

o   di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento

o   di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia

o   che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso

o   che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione dellÕeta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)

á      Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:

o   dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero

o   nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia

o   sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari

 

á      Se il richiedente asilo presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento, si da' luogo alla seguente procedura accelerata (D. Lgs. 142/2015): la questura, appena ricevuta la domanda, trasmette immediatamente la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 14 gg dalla data di ricezione della documentazione, effettua l'audizione, adottando la decisione entro i successivi 4 gg (D. Lgs. 142/2015, che specifica come i termini possano essere ulteriormente superati, purche' restino entro i termini massimi previsti ordinariamente, se necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda)

á      Quando la richiesta di asilo e' stata rigettata per manifesta infondatezza, perche' ritenuta domanda meramente strumentale, essendo stata presentata dopo che il richiedente era stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (da D. Lgs. 159/2008 e D. Lgs. 142/2015), la proposizione del ricorso avverso la decisione che rigetta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o (D. Lgs. 150/2011) che dichiara la revoca o la cessazione dello status non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato (D. Lgs. 150/2011)

á      Nei casi in cui il ricorso (avverso la decisione che rigetta la domanda o la dichiarazione di inammissibilita') non ha effetto sospensivo automatico, l'esecuzione del provvedimento puo' essere sospesa dal giudice competente, in presenza di gravi e circostanziate ragioni, su richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, adottata entro 5 gg dalla presentazione dell'istanza (D. Lgs. 142/2015); in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)

á      L'ordinanza con cui il giudice sancisce la sospensione del provvedimento impugnato e' comunicata alle parti a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011); la Commissione (nazionale o territoriale) che riceve la comunicazione trasmette a sua volta l'ordinanza al questore del luogo di domicilio del ricorrente, come risulta agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti (D. Lgs. 142/2015)

 

á      Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia); arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia)

á      Arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Comunicato MAE 24/10/2016: altri 75 profughi siriani sono giunti in Italia dal Libano nell'ambito del progetto-pilota dei "corridoi umanitari; un altro gruppo, composto da 53 persone, giungera' il 25/10/2016, facendo salire il totale delle persone accolte a 407, tra cui molti bambini; se ne attendono un migliaio in due anni non solo da Libano, Marocco ed Etiopia

 

 

Operazioni in mare (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le navi in servizio di polizia o della Marina militare possono fermare e ispezionare le navi per le quali vi sia il fondato sospetto che trasportino illecitamente immigrati, e, in caso di conferma dei sospetti, sequestrarle e condurle in un porto italiano

o   nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o   in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

¤  la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

-       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

-       per navi prive di nazionalita'

-       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/2003)

¤  la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

-       per navi italiane

-       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

-       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

-       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)

á      Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997:

o   possibilita' di fermo in acque internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di unita' militari italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto illegale di albanesi verso l'Italia

o   possibilita' di fermo in acque albanesi (incluse le acque interne) da parte di unita' militari italiane di imbarcazioni di qualunque nazionalita' impegnate in analogo trasporto

o   le armi possono essere utilizzate dalle unita' militari italiane solo per difesa o per avvertimento

o   l'Albania si impegna ad mettere in atto tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento) nei confronti del naviglio albanese allo scopo di contenere il flusso illegale di migranti verso l'Italia

á      PossibilitaÕ, ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto Mininterno 14/7/2003; nota: senza riguardo per la possibile presenza a bordo di rifugiati!)

 

á      Le navi e gli aeromobili italiani che si trovino in luogo non soggetto, in base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione);

á      Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent. 23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v. Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione si individua "non se una persona si trovi all'interno del territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che agiscono per conto dello Stato in questione"

á      Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare):

o   il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o   per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤  le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤  le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

á      Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle autorita' italiane di dichiarare Lampedusa porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu' vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: benche' disapplicata, la dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare "non sicuro" dovrebbe essere revocata

á      Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:

o   gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o   dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o   se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o   tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellÕarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o   se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o   tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o   i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

á      Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco proposto

á      Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali della UE):

o   6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia

o   8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia

o   9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia

o   14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0

o   18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia

o   1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia

o   4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia

o   29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia

o   30–31 Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia

á      Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio dÕEuropa: si sottolinea come l'Italia sia vincolata dal principio di non refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua giurisdizione e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione di richiedere la protezione internazionale e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti intercettati in mare tali possibilita' (con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato, definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia", nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato, nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e, eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)

á      Preoccupazione espressa dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti prima di raggiungere le coste italiane

á      Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e Profughi del Consiglio d'Europa: si accerta la corresponsabilita' dell'Italia rispetto alla morte di alcuni naufraghi nella zona SAR della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la responsabilita' internazionale degli Stati interessati

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di adottare tutte le misure necessarie affinche' il principio di non refoulement sia pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle direttive in materia

á      Archiviata dal Tribunale dei Ministri la procedura contro il ministro dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede penale" (da com. Integra)

á      Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il ricorso di stranieri allontanati verso la Libia; secondo la Corte, la totale mancanza di collegamento tra i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)

á      Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave militare italiana (territorio italiano), non sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)

á      Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana, senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto ad un ricorso effettivo), in connessione con i precedenti due articoli

á      Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede all'Italia di adoperarsi con la Libia per chiarire la posizione degli eritrei detenuti in Libia e a rischio di deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da quelle italiane, senza che sia stata data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale

á      Protection policy paper UNHCR sull'esame extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste dalla normativa in caso di richiesta di asilo

á      Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:

o   rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero

o   garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo

o   distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere

o   inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali

o   porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallÕarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo

o   applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."

o   fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale

o   valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellÕonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)

o   effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.

o   evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili

á      Avviata l'operazione militare e umanitaria "Mare Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)

á      Circ. Mininterno 18/4/2014:

o   si raccomanda agli uffici sanitari della Polizia di Stato di prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni effettuate da sanitari degli Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera o della Croce Rossa in relazione a rischi di contagio determinati dal contatto con stranieri arrivati in Italia

o   ai fini dell'informazione del personale addetto alle operazioni che comportino contatto con stranieri appena giunti in Italia si allega un apposito vademecum

o   si raccomanda l'uso di guanti e, se sere, di mascherine a protezione dal contatto, e l'adozione di misure precauzionali quali il frequente lavaggio delle mani o la disinfezione con soluzioni apposite

o   si danno rassicurazioni di massima in relazione al rischio di arrivo di persone affette dal virus dell'Ebola, dato il breve periodo di incubazione e l'assenza di casi nei paesi di imbarco

á      Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)

á      Triton, l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle coste italiane gestita da Frontex, estendera' il suo campo d'azione per 138 miglia nautiche a Sud della Sicilia (Nota Minlavoro)

 

á      Decisione Consiglio UE 2015/778 (e sua rettifica):

o   dispone una operazione di gestione militare della crisi per smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), da condurre in fasi successive:

¤  prima fase: individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare, conformemente al diritto internazionale

¤  seconda fase:

-       effettuazione di fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile

-       effettuazione di fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato

¤  terza fase: adozione di tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, allo scopo di renderli inutilizzabili, nel territorio di uno Stato costiero, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato; nota: al momento manca sia la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia il consenso del governo libico (Governo di Tobruk) per la realizzazione di questa fase in Libia (comunicato Stranieriinitalia)

á      Autorizzata la partecipazione dell'Italia all'operazione EUNAVFOR MED (L. 117/2015)

á      Avvio della "fase 2" della missione navale EUNAVFOR MED - Operazione Sophia, il cui obiettivo e' quello di arrestare i trafficanti e bloccarne le imbarcazioni (comunicato EUNAVFOR MED 7/10/2015; Concl. Consiglio UE 14/9/2015)

á      Approvata la Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2240/2015, con lo scopo di combattere il traffico di esseri umani nel Mediterraneo (comunicato EUNAVFOR MED 9/10/2015)

á      Alla "fase 2" della missione navale EUNAVFOR MED - Operazione Sophia partecipano 24 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia (comunicato della Marina Militare)

á      Comunicato Consiglio UE: il Consiglio UE ha prorogato fino al 27/7/2017 il mandato di EUNAVFOR MED Operazione Sophia, rafforzato il mandato dell'operazione con l'aggiunta di due compiti di sostegno: formazione della guardia costiera e della marina libiche (Decisione del Comitato politico e di sicurezza 30/8/2016) e contributo all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche (Decisione del Comitato politico e di sicurezza 6/9/2016)

 

á      Istituita la rete di comunicazione Eurosur, finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)

á      Dal 2/12/2013 Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare la rete di comunicazione Eurosur, intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri cominceranno ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)

á      Sent. Corte Giust. C-44/14: art. 19 Regolamento UE n. 1052/2013 (Eurosur), che istituisce una procedura di partecipazione ad hoc dell'Irlanda e del Regno Unito a detto regolamento, mediante accordi di cooperazione, non consente agli Stati membri di concludere accordi che consentano all'Irlanda o al Regno Unito di partecipare a disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen rientranti nel settore dell'attraversamento delle frontiere esterne; la Spagna, che ne aveva chiesto l'annullamento, e' condannata alle spese

 

á      Regolamento (UE) 2016/1624: l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera

o   monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere

o   effettua una valutazione della vulnerabilita' rispetto a minacce e sfide alle frontiere esterne

o   monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale

o   fornisce, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere

o   istituisce e dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea, compresa una riserva di reazione rapida, da dispiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione

o   istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio

o   nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi:

¤  dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea e attrezzatura tecnica per fornire assistenza nelle operazioni di selezione, raccolta di informazioni, identificazione e rilevamento delle impronte digitali

¤  stabilisce una procedura di orientamento e informazione iniziale in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le autorita' nazionali

o   sostiene lo sviluppo di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonche' la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilita' a livello di Unione e nazionale

o   impiega l'attrezzatura e le guardie di frontiera necessarie e altro personale competente della riserva di reazione rapida per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere all'obbligo di rimpatriare i rimpatriandi, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio

o   nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri che in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalita' organizzata transfrontaliera e al terrorismo

o   costituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio

o   costituisce e dispiega squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio

o   assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, di altro personale competente e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione

o   partecipa allo sviluppo e alla gestione di attivita' di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento

o   sviluppa e gestisce sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione illegale e sul rimpatrio

o   presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilita' dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR

o   coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorita' nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione e coordinando operazioni multifunzionali

o   assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra loro negli ambiti disciplinati dal presente regolamento

á      FAQ Commissione UE sull'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera: il Consiglio UE puo', in base ad una proposta della Commissione UE, decidere per un intervento diretto dell'Agenzia mirato ad eliminare rischi per il corretto funzionamento dell'Area Schengen, chiedendo allo Stato membro interessato di cooperare con la stessa Agenzia; in casi eccezionali, il Consiglio puo' decidere di reintrodurre i controlli alle frontiere interne per un periodo non superiore a 6 mesi

á      Com. Mininterno 10/10/2016:

o   l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera amplia l'Agenzia Frontex, con una dotazione di personale piu' che raddoppiata (1.000 persone) e una maggiore quantita' di fondi (dai 281 milioni di euro nel 2017 ai 322 milioni nel 2020)

o   dal 7/12/2016 una riserva di 1.500 funzionari, agenti ed esperti, dei quali 125 italiani, potra' essere usata per inviare squadre d'emergenza a sostegno di una frontiera esterna sotto pressione

o   dal 7/1/2017 l'Agenzia aiutera' nel coordinamento e nel finanziamento dei rimpatri di migranti irregolari, anche con voli comuni da piu' Stati membri

 

á      Comunicato Medici senza frontiere: il 17/8/2016, un motoscafo non identificato ha attaccato e sparato, in acque internazionali, a 24 miglia nautiche a nord della costa libica, contro la Bourbon Argos, una delle navi di Medici Senza Frontiere, che svolgeva attivita' di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo centrale

 

á      Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata, a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa); le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate, infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che

o   disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)

o   tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)

 

á      Nota Mininterno 31/7/2014: messa a punto una procedura per rendere possibile il riconoscimento delle vittime di naufragi da parte dei familiari; i familiari saranno convocati per dar loro la possibilita' di riconoscere, ove possibile, i cadaveri, portare materiale documentale utile al riconoscimento ed eventualmente depositare il DNA

á      La giornata del 3 Ottobre, anniversario della strage di Lampedusa del 2013, e' costituita Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (L. 45/2016)

 

 

Collaborazione con i paesi di provenienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Possibilita' di contribuire alla realizzazione, nel territorio dei Paesi da cui provengono flussi di immigrazione illegale, di strutture utili al contrasto di tali flussi (da L. 271/2004; verosimilmente, centri di detenzione o, in prospettiva, per l'esame delle domande di asilo)

á      Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di provenienza ai fini del rimpatrio degli immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna in mare e il trasbordo dei migranti irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009); in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, si limita a prevedere, all'art. 19,

o   che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o   la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o   che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

á      Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a

o   l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o   la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o   rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o   sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o   assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

á      Approvate, nel corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni che impegnano il Governo

o   a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o   a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o   ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o   ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

á      Approvate, nel corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni che impegnano il Governo

o   ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

o   a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali

o   ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia

o   ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalitˆ internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale

o   ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

 

á      Firmato, dopo l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il Consiglio Nazionale Transitorio libico; le parti

o   confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010

o   procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare

á      Note:

o   trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

o   non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico

o   riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania

o   il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)

á      Sottoscritta una Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sototlineano il desiderio di rafforzare amicizia e cooperazione tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel campo dei diritti umani

á      Sottoscritta un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei migranti nei paesi di origine anche in collaborazione con l'OIM, e per la realizzazione di un sistema di gestione dei dati per lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)

 

á      Il gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo ha chiesto l'accesso ai contenuti dell'accordo di riammissione Italia-Tunisia firmato il 5/4/2011; il gruppo ha chiesto anche alla Commissaria Ue agli affari interni Cecilia Malmstroem di fornire spiegazioni sui respingimenti in mare di immigrati compiuti dall'Italia per verificare che non siano avvenuti in contravvenzione della Convenzione di Ginevra del 1951 (da comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Firmato a Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:

o   il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico

o   ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale

o   vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra

o   la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia

o   sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche

o   verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE

o   verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani

o   saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale

o   le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti

o   vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM

o   va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra

o   devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile

o   vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale

á      Nota: il Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)

á      Firmati due accordi tecnici tra i ministri della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi mercantili (com. Stranieriinitalia)

 

á      Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in Libia, le condizioni deplorevoli in cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste violazioni dei diritti umani

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sbarchi (da Secondo Rapporto EMN, Rapp. Lunaria) e vittime nel Canale di Sicilia (da Rapp. Medu 2014):

o   38.134 nel 1998

o   49.999 nel 1999

o   26.817 nel 2000

o   20.143 nel 2001

o   23.719 nel 2002; 236 vittime

o   14.331 nel 2003; 413 vittime

o   13.635 nel 2004; 206 vittime

o   23.054 nel 2005; 437 vittime

o   22.016 nel 2006; 302 vittime

o   20.455 nel 2007; 556 vittime

o   36.951 nel 2008; 1.274 vittime

o   9.573 nel 2009; 425 vittime

o   4.406 nel 2010; 20 vittime

o   62.692 nel 2011; 1.822 vittime

o   13.267 nel 2012; 281 vittime

o   42.925 nel 2013, di cui 3.818 minori non accompagnati, 37.258 soccorsi in mare (Audizione Sottosegretario all'Interno davanti alla commissione migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa); 669 vittime

o   170.100 nel 2014 (Dati Mininterno sull'asilo 2015)

o   153.842 nel 2015 (Dati Mininterno sull'asilo 2015); 2.889 vittime (Dati OIM; nota: il dato e' rilevato al 21/12/2015)

á      Diminuzione degli sbarchi sulle isole di Lampedusa, Linosa e Lampione (Com. Mininterno 9/8/2010): dall'1/8/2008 al 31/7/2009 20.655; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 403 (diminuzione dell'98%)

á      Sbarchi per regione (Rapp. Fond. Moressa sugli sbarchi):

o   2011:

¤  Sicilia: 57.181 (Lampedusa, Linosa, Lampione: 51.753; altre localita' in provincia di Agrigento: 806; altre localita' siciliane: 4.622

¤  Puglia: 3.325

¤  Calabria: 1.944

¤  altre regioni: 242

o   2012:

¤  Sicilia: 8.488 (Lampedusa, Linosa, Lampione: 5.202; altre localita' in provincia di Agrigento: 551; altre localita' siciliane: 2.735

¤  Puglia: 2.719

¤  Calabria: 2.056

¤  altre regioni: 4

o   2013:

¤  Sicilia: 37.886 (Lampedusa, Linosa, Lampione: 14.753; altre localita' in provincia di Agrigento: 2.937; altre localita' siciliane: 20.196

¤  Puglia: 1.030

¤  Calabria: 3.980

¤  altre regioni: 29

á      Sbarchi per nazionalita' dichiarate (Rapp. Fondazione Moressa sugli sbarchi 2015):

o   2012:

¤  Tunisia, 17,1%

¤  Somalia, 16,4%

¤  Afghanistan, 13,1%

¤  Eritrea, 12,2%

¤  Pakistan, 9,4%

¤  Egitto, 9,2%

o   2013:

¤  Siria, 26,3%

¤  Eritrea, 22,9%

¤  Somalia, 7,6%

¤  Egitto, 6,4%

¤  Nigeria, 6,2%

¤  Gambia, 6,1%

o   2014:

¤  Siria, 23,6%

¤  Eritrea, 22,0%

¤  Mali, 5,8%

¤  Nigeria, 5,2%

¤  Gambia, 4,4%

¤  Palestina, 3,3%

o   2015 (Dati Mininterno sull'asilo 2015):

¤  Eritrea, 25,1%

¤  Nigeria, 14,2%

¤  Somalia, 7,9%

¤  Sudan, 5,8%

¤  Gambia, 5,3%

¤  Siria, 4,8%

¤  Mali, 3,7%

¤  Senegal, 3,7%

¤  Bangladesh, 3,3%

¤  Marocco, 2,9%

 

á      Rel. Commissione UE immigrazione e asilo 2011: nel 2011,

o   468.500 intercettazioni di stranieri in condizioni di soggiorno illegale negli Stati membri UE

o   190.000 rimpatri di stranieri

 

á      Rapp. Frontex 2013:

o   attraversamenti illegali delle frontiere marittime e terrestri dell'Unione europea:

¤  2010: 104.049

¤  2011: 141.051

¤  2012: 72.437

o   rilevamenti di soggiorni illegali sul territorio:

¤  2009: 412.125

¤  2010: 353.077

¤  2011: 350.948

¤  2012: 344.928

o   respingimenti da Stati membri UE:

¤  2009: 113.029

¤  2010: 108.651

¤  2011: 118.111

¤  2012: 115.305

o   rilevamenti di documenti falsi alle frontiere esterne dell'Unione europea:

¤  2010: 9.439

¤  2011: 5.288

¤  2012: 7.888

o   decisioni di rimpatrio adottate da Stati membri UE:

¤  2011: 231.385, di cui 149.045 effettivamente eseguite (57.170 rimpatri volontari, 80.809 rimpatri coattivi, 11.066 non specificati)

¤  2012: 269.949, di cui 159.490 effettivamente eseguite (65.562 rimpatri volontari, 82.630 rimpatri coattivi, 11.228 non specificati)

 

á      Dati Medu sulle intercettazioni di stranieri provenienti dalla Grecia nei porti dell'Adriatico:

o   2012: rintracciati: 1.809; respinti verso la Grecia: 1.606; minori: 172

o   2013: rintracciati: 1.317; respinti verso la Grecia: 1.097; minori: 178; richiedenti asilo: 117

 

á      Rapp. Amnesty Fortezza UE: fondi investiti in Italia tra il 2007 e il 2013 (in milioni di euro) per

o   controllo delle frontiere: 250

o   rifugiati: 36

 

á      Respingimenti alla frontiera (Rapp. EMN sull'immigrazione illegale):

o   2001: 41.058

o   2002: 43.795

o   2003: 27.397

o   2004: 24.528

o   2005: 23.878

o   2006: 20.547

o   2007: 11.099

o   2008: 6.358

o   2009: 4.298

o   2010: 4.201

 

 

 

21. Espulsione (torna all'indice)

 

á      Presupposti dell'espulsione

á      Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche

á      Espulsione a titolo di misura di sicurezza

á      Espulsione sostitutiva della pena

á      Espulsione alternativa alla pena

á      Espulsione a titolo di misura di prevenzione

á      Espulsione per soggiorno illegale

á      Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso

á      Allontanamento dello straniero che non soddisfi le condizioni per la libera circolazione in Area Schengen

á      Destinazione dello straniero espulso

á      Divieto di reingresso

á      Assistenza agli stranieri da espellere

á      Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione immediata

á      Misure alternative al trattenimento in CIE

á      Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine del questore

á      Violazione dell'ordine del questore

á      Sent. Corte Giust. C-329/11

á      Rimpatrio volontario assistito

á      Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)

á      Direttiva 2008/115/CE

á      L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE

á      Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

á      Destinazione dello straniero espulso; transito atraverso altro paese

á      Accordi di riammissione

á      Trattato di Prum

á      Limiti all'espulsione

á      Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione

á      Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)

á      Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione

á      Espulsione e protezione internazionale

á      Cifre

á      Allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti

á      Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero di cittadino comunitario fondato sulla pericolosita' della persona di adozione

á      Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno

á      Allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti

á      Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

á      Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

á      Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione

á      Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione

á      Disposizioni comuni sui ricorsi

 

Presupposti dell'espulsione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione

o   per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o   a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o   a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allÕatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o   come misura di prevenzione

o   per soggiorno illegale

 

 

Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005):

o   disposta con decreto del Ministro dellÕinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o   l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L. 152/1975 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o   ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp, i motivi devono essere gravi, e si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)

o   ricorso al TAR del Lazio, disciplinato dal Codice di procedura amministrativa (c.p.a.), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche (sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale di questa eccezione)

o   nota: fino al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni transitorie:

¤  se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche

¤  non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera

o   Trib. Sassari: l'applicabilita' anche ai minorenni dell'espulsione ex art. 3 L. 155/2005 appare controversa e potrebbe ritenersi consentita soltanto presumendo che, nonostante il tenore letterale della norma, l'articolo in questione abbia inteso introdurre, in realta', una previsione di espulsione (per prevenzione di terrorismo) riconducibile alla categoria piu' ampia dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato gia' previsti da art. 13 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e quindi ricompresa nell'ipotesi di deroga al generale divieto di espulsione dello straniero minorenne

 

á      Il Ministro dell'interno ha disposto l'espulsione del cittadino marocchino Raoudi Albdelbar, Imam della moschea di San Dona' di Piave, per grave turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la sicurezza nazionale e discriminazione per motivi religiosi, avendo pronunciato un'orazione di chiaro tenore antisemita, contenente espliciti incitamenti alla violenza e all'odio religioso (comunicato Mininterno)

á      Espulsi due fratelli tunisini legati all'estremismo islamico (comunicato Mininterno)

á      Espulsione come misura di prevenzione per il terrorismo adottata per una coppia di cittadini di nazionalita' albanese con idee vicine alla Jihad; dall'inizio del 2015 all'8/8/2015 espulse per motivi di sicurezza dello Stato (nota: non e' chiaro se si tratti in tutti i casi di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo) 45 persone (comunicato Mininterno)

á      Espulsione, per motivi di sicurezza dello Stato di quattro marocchini indagati per associazione con finalita' di terrorismo internazionale (comunicato Mininterno)

á      Espulsione, per terrorismo, di un cittadino marocchino di 40 anni residente a Monselice (Padova), che manifestava la volonta' di commettere azioni terroristiche e l'intenzione di andare nelle zone di conflitto in Siria (comunicato Mininterno)

á      Espulso dall'Italia un detenuto egiziano di 32 anni per avere inneggiato all'Isis e agli attentati di Parigi e per avere auspicato un'altra strage (comunicato Mininterno)

á      Espulso un cittadino marocchino, in carcere per reati comuni, nella cui abitazione era stato trovato un suo scritto che rappresentava una formula di giuramento solenne dei musulmani, in un linguaggio che si rifaceva con chiarezza a una visione radicale della fede professata; tra i suoi contatti Facebook, secondo il Ministro dell'interno, era stato individuato un utente che aveva postato l'immagine, condivisa, di due uomini travestiti e armati di un fucile da guerra, con un commento che indicava desiderio e determinazione di volere compiere un gesto eclatante (comunicato Mininterno)

á      Espulsi due coniugi marocchini, che condividevano la ideologia estremista dei due figli: il primo deceduto in Siria dove si era recato (probabilmente con l'aiuto del padre) per combattere nelle fila dell'Isis, il secondo arrestato durante un'operazione di Polizia (comunicato Mininterno)

á      Espulso per motivi di sicurezza dello Stato un cittadino marocchino, detenuto nella casa circondariale di Pisa per reati legati allo spaccio di stupefacenti; era stato segnalato come persona a rischio di radicalizzazione e, a riprova di questo, erano stati successivamente rilevati scambi epistolari con un connazionale vicino all'ideologia di Isis e impegnato in una costante attivita' di proselitismo tra i compagni di detenzione (comunicato Mininterno)

á      Espulsi due cittadini iraniani, arrestati dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto di Genova perche', nella fase di controllo dei passeggeri in partenza per Londra, erano stati trovati in possesso di carte di identita' belghe e immagini sulle attivita' di jihadisti (comunicato Mininterno)

á      Espulso cittadino marocchino irregolare che, durante un periodo di detenzione per reati comuni, aveva manifestato segnali di radicalizzazione inneggianti all'Isis e un forte sentimento di odio verso gli occidentali (comunicato Mininterno)

á      Espulso un cittadino tunisino, sposato con una donna italiana, che aveva incentivato il percorso di radicalizzazione della donna (uso del niqab completo e scelta di uscire solo raramente e soltanto per incontrare il marito, che, dall'inizio di quest'anno, non frequentava piu' l'abitazione di famiglia); su Facebook, i due coniugi si erano lasciati andare a forme di esaltazione dell'Isis e del martirio (comunicato Mininterno)

á      Espulso per motivi di sicurezza dello Stato un cittadino bengalese segnalato quale utente di social network con manifeste simpatie per l'organizzazione terroristica (comunicato Mininterno)

á      Espulso per motivi di sicurezza dello Stato un cittadino pakistano, residente in provincia di Milano; accertata la sua adesione all'ideologia estremista e il suo inserimento in un circuito relazionale di utenti web dediti all'apologia dell'Isis e delle sue attivita' terroristiche; oltre ad avere espresso piu' volte il desiderio di recarsi in Siria o di partire per la Bosnia per intraprendere uno specifico addestramento per il jihad, ricercava on line contenuti di matrice jihadista e aveva contatti con persone dello stesso orientamento; aveva anche manifestato l'intenzione di compiere attentati una volta ottenuta la cittadinanza italiana o, in caso di diniego, reagire con violenza, sparando a se stesso o a terzi (comunicato Mininterno)

á      Espulso per motivi di sicurezza dello Stato un cittadino marocchino residente a Fidenza; sarebbe stato accertato che il cittadino marocchino aveva condiviso sul proprio profilo Facebook contenuti che ne hanno evidenziato la fascinazione per Isis; era in contatto virtuale con internauti dello stesso orientamento, tra cui verosimilmente due miliziani dell'organizzazione terroristica; era inoltre impegnato via web nell'azione mediatica a favore dell'ideologia jihadista e utilizzava versetti del Corano per incitare i correligionari alla violenza contro i "miscredenti" (comunicato Mininterno)

á      Espulso per motivi di sicurezza dello Stato un cittadino albanese residente a Ferrara; sarebbe stato accertato che aveva assunto la presidenza del Centro di cultura islamica di Ferrara con lo scopo di favorire la diffusione di una pratica religiosa particolarmente rigorosa, svolgeva un'attivitˆ di proselitismo rivolta ai fedeli con un linguaggio denso di tratti di fanatismo e consultava online, freneticamente, siti con contenuti riferibili all'Isis, dimostrando una chiara insofferenza nei confronti della cultura occidentale e un forte astio contro i Paesi sostenitori della coalizione internazionale (comunicato Mininterno)

á      Espulso un imam marocchino per motivi di sicurezza dello Stato; disprezzava i principi fondanti la nostra Costituzione e aveva rifiutato di prestare giuramento per il conferimento della cittadinanza italiana; invitava i suoi familiari e i suoi conoscenti a rifiutare la cittadinanza italiana, come lui aveva fatto, a causa della incompatibilita' tra l'osservanza dei precetti salafiti e la fedelta' alla Repubblica italiana (comunicato Mininterno)

á      Espulsi per motivi di sicurezza dello Stato 5 cittadini macedoni residenti a Ronchi dei Legionari, a seguito di indagini che hanno evidenziato come, su un account Facebook, venissero pubblicati video e documenti a sostegno dell'Isis (comunicato Mininterno)

á      Espulso per motivi di sicurezza dello Stato un cittadino tunisino, residente in provincia di Siracusa, molto attivo in un forum di discussione jihadista e chiaramente intenzionato a raggiungere il teatro di guerra siro-iracheno (comunicato Mininterno)

á      Espulsa una cittadina marocchina residente a Perugia, sotto osservazione per aveva manifestato chiari segnali di radicalizzazione religiosa, dichiarando la propria vicinanza all'ideologia dell'Isis e pubblicando sul suo profilo Facebook contenuti tali da determinarne il blocco; la donna aveva dimostrato una forte ostilita' nei confronti degli sciiti, dei Paesi occidentali, degli ebrei e dei "miscredenti" e, in piena adesione ideologica al jihad, aveva commentato con la frase "Amen, lo spero anche per me" un post che recita "Coloro che credono ed emigrano e fanno la jihad in nome di Dio, aspettano una benedizione da Dio. Ed io spero di essere tra loro" (comunicato Mininterno)

á      Trib. Sassari: respinta la richiesta di espulsione ex art. 3 L. 155/2005 di un minorenne pakistano che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook foto (scattate durante un suo soggiorno in Pakistan) che lo ritraevano nell'atto di usare armi da fuoco, dal momento che non sono emersi contatti con ambienti teroristici e che, proprio in caso di rimpatrio, il ragazzo potrebbe essere esposto ad influenze di ambienti integralisti, vanificando il percorso di recupero che sta svolgendo in Italia nell'ambito del progetto di messa alla prova avviato a seguito di imputazione per altri reati

á      TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione a titolo di misura di sicurezza:

o   disposta dal giudice (giudiziaria)

o   per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), o per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti previsti dal DPR 309/1990 (art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

¤  art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', delitto di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015), delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis co. 2 c.p.

¤  art. 381 (non colposi): peculato, corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive, corruzione di minorenni, lesione personale, violazione di domicilio, furto, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali[4]

o   non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)

o   divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)

o   in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

¤  l'espulsione e' eseguita, successivamente allÕespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaÕ consolare sono avvertiti per tempo

¤  la revoca o la non applicazione puoÕ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellÕinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

¤  provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

o   e' eseguita con le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 quando si tratti di familiare straniero di cittadino comunitario incluso nel novero dei familiari per i quali vale il diritto di soggiorno o dei familiari il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013: incluso il partner legato da unione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale)

o   Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

o   Mag. sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale (o dal magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della concreta ed attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano, successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre lÕaccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente applicata , terminata lÕespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p. e congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt. 666 e 678 c.p.p.) e con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia' espulso come misura alternativa alla detenzione

o   Sent. Cass. 50379/2014: le norme che disciplinano la valutazione della pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato ove ritualmente prospettata; la questione relativa alla presenza di familiari e' pero' inammissibile se non dedotta, pur essendo deducibile, in sede di primo ricorso (non in sede di rinvio al giudice da parte della Cassazione); va invece considerata se e' sopravvenuta (non essendo deducibile in sede di primo ricorso)

o   Sent. Cass. 12741/2014: se lo straniero e' condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto, non sussistendo a seguito di Sent. Corte Cost. 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosita', la sussistenza della pericolosita' sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p., e congruamente motivato, deliberare l'applicabilita' o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato quale misura di sicurezza; e' sufficiente a motivare l'espulsione il fatto che lo straniero, nonostante la giovanissima eta', abbia dimostrato di sfruttare la stanzialita' in territorio estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in materia di stupefacenti, sicche' ogni altra considerazione (stato di incensuratezza e presenza di familiari in Italia) deve cedere di fronte ad un tale giudizio di ritenuta pericolosita' sociale e condurre alla definitivita' del provvedimento di rimpatrio

á      Note:

o   dovrebbero comunque essere esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp; in questo senso, con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass. 18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria (in senso contrario, Sent. Cass. 34562/2007); in senso ancora piu' forte, Sent. Cass. 2/12/2014:

¤  principi di diritto:

-       il combinato disposto di art. 86 DPR 309/1990 e artt 5 e 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, interpretato in relazione ad art. 30 co. 1 Cost., vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza o dal rapporto di coniugio

-       in conformita' alla norma interposta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad art. 117 Cost., le norme che disciplinano la valutazione di pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata

¤  il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

¤  il divieto si applica anche alle espulsioni giudiziali

¤  ove risulti provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio, in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche', ad esempio, un genitore possa riunirsi con il proprio figlio; lo Stato gode di un certo margine di discrezionalita', ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento degli interessi in gioco (Sent. CEDU Errico c. Italia); le misure adottate, pur se giustificate dal fine di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito (Sent. CEDU Hamidovic c. Italia); lo Stato non deve limitarsi ad astenersi dalle interferenze arbitrarie, ma deve rispettare eventuali obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare, in base al contemperamento tra interessi generali e interessi dei singoli (Sent. CEDU Sipos c. Romania); l'obbligo positivo di verificare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dello straniero sussiste anche in sede di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista da art. 86 DPR 309/1990

o   Mag. Sorv. Alessandria: ove perduri la pericolosita' dello straniero, ma la misura di sicurezza dell'espulsione non sia eseguibile per un divieto posto dalla normativa (nella fattispecie, il fatto che lo straniero conviva con i figli italiani), la stessa misura deve essere sostituita dal magistrato di sorveglianza con altra misura di sicurezza idonea (nela fattispecie, la liberta' vigilata per tre anni)

 

 

Espulsione sostitutiva della pena (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione sostitutiva della pena detentiva:

o   disposta (facoltativamente) dal giudice

o   per straniero

¤  che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaÕ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi, in questo caso, natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 369/1999)

¤  che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)

¤  che debba essere condannato per i reati di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o   escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a violazione del divieto di reingresso)

o   nota: nel caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione; in questo senso, Trib. Torino, che, allo scopo di evitare il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE, condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto (reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni ), ma sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e, quindi, disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: la sentenza afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale sanzione alternativa alla pena detentiva")

o   nota: la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o   esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

o   condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)

o   espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o   Sent. Cass. 48948/2015: nei casi di espulsione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 (sostitutiva o alternativa alla pena) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 co. 3-quater, in base alle quali il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere

o   divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere; nel senso dell'incompatibilita', in relazione al caso di straniero condannato per il reato di soggiorno illegale, Sent. Corte Giust. C-430/11 (Punto 42): affinche' la disposizione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla Direttiva 2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista da art. 11 co. 2 della Direttiva (determinata caso per caso e, di norma, non superiore a 5 anni, potendo superare tale limite solo per stranieri che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)

o   ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o   note:

¤  non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della corrispondente comunicazione della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011

¤  punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11 afferma che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare, si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione; e' escluso, quindi, che l'espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale possa essere sottratta alla sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE

 

 

Espulsione alternativa alla pena (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione alternativa alla pena detentiva:

o   disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza; note:

¤  Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.

¤  Sent. Cass. 33884/2015: l'espulsione alternativa alla detenzione, quando ne ricorrono i presupposti (incluso il caso di pena detentiva applicata su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p.), non e' lasciata alla discrezione del magistrato, costituendo un diritto dello straniero; nota: la sentenza fa una clamorosa confusione tra espulsione alternativa alla detenzione (art. 16 co. 5 D. Lgs. 286/1998, di competenza del magistrato di sorveglianza) ed espulsione sostitutiva della detenzione (art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, di competenza del giudice che pronuncia la sentenza di condanna)!

o   per straniero, giaÕ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 226/2004)

o   non e' disposta nel caso in cui si tratti di delitti previsti da art. 12 co. 1, 3, 3-bis e 3-ter (favoreggiamento dell'immigrazione illegale) D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 10/2014)[5] o di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale) diversi da quelli di cui all'art. 628 co. 3 (rapina aggravata; nota: il fatto che in caso di rapina aggravata si possa procedere all'espulsione quale misura alternativa alla pena e' confermato da Sent. Cass. 52578/2014) e all'art. 629 co. 2 (estorsione aggravata) c.p. (D. Lgs. 10/2014)

o   in caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, lÕespulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono

o   nota: la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o   nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allÕart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato)

o   esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

o   nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)

o   all'ingresso in carcere di uno straniero che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa alla pena, la direzione dell'istituto penitenziario chiede al questore del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che vengono poi inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000); il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati (nota: verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento (D. Lgs. 10/2014)

o   salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)

o   il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, che e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore (D. Lgs. 10/2014)[6], i quali, entro 10 gg, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza

o   se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio (D. Lgs. 10/2014)

o   il tribunale di sorveglianza decide entro 20 gg

o   espulsione eseguita solo dopo la scadenza dei termini per lÕopposizione o di quello per la decisione

o   Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione

o   stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o   accompagnamento immediato alla frontiera

o   pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lÕingresso per richiesta di asilo o lÕingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

o   Sent. Cass. 48948/2015: nei casi di espulsione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 (sostitutiva o alternativa alla pena) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 co. 3-quater, in base alle quali il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere

o   Mag. sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico ministero, dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione del provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro armonizzazione sistematica (Ord. Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne' consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua pericolosita' sociale

o   Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)

o   Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa

o   Sent. Cass. 52578/2014: la norma di cui all'art. 16 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che elenca i delitti in relazione ai quali non si puo' eseguire l'espulsione alternativa alla pena, come modificata da L. 10/2014, puo' essere applicata anche quando il delitto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica (art. 609 co. 2 c.p.p.); le disposizioni che disciplinano l'esecuzione della pena non hanno infatti natura di norme penali sostanziali e soggiacciono (in assenza di una specifica disciplina transitoria) al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo da art. 2 c.p. e art. 25 Cost.

 

 

Espulsione a titolo di misura di prevenzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione come misura di prevenzione:

o   disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011)

o   per straniero appartenente a una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, D. Lgs. 159/2011 (L. 43/2015)[7]: stranieri ritenuti dallÕautoritaÕ di PS, sulla base di elementi di fatto, dediti ad attivitaÕ delittuose, o stranieri indiziati di appartenere ad associazione mafiosa, o stranieri che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale o a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del c.p.

o   eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)

o   note:

¤  le misure di prevenzione differiscono dalle sanzioni penali per il fatto che per le sanzioni penali la commissione del reato deve essere certa e la colpevolezza del soggetto provata, mentre per le misure di prevenzione e' sufficiente una ragionevole sospettabilita'; mentre, pero', la sanzione penale va sempre applicata, anche se si tratti di un episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono lÕabitualita' del comportamento (sent. Cons. Stato 3451/2011, sent. Cons. Stato 123/2012); nel senso della possibile sufficienza di un unico episodio, purche' significativo, Sent. Cons. Stato 3128/2014

¤  il fatto che su uno straniero penda un provvedimento di espulsione non eseguito non osta a che, in presenza dei presupposti, sia adottata a carico dello stesso straniero una misura di prevenzione (Sent. Cass. 12004/2013)

¤  in caso di espulsione per motivi di prevenzione, il giudice di pace, nell'esaminare il ricorso, e' tenuto a valutare l'effettiva pericolosita' dello straniero e il suo grado di inserimento sociale, non potendosi fondare il provvedimento sul semplice nomen iuris del reato ascritto allo straniero medesimo (Ord. Cass. 18482/2011, ribadita da Sent. Cass. 21796/2013)

¤  la mancanza di ogni motivazione del provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione comporta l'omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose e rende illegittimo il provvedimento di convalida (sent. Cass. 24389/2011)

¤  ai fini dell'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 2 L. 1423/1956 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio emanato dal questore quale misura di prevenzione), il giudice penale ben puo' sindacare la legittimita' del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al fine di verificare la sua conformita' alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi indicativi della pericolosita' sociale della persona; il provvedimento amministrativo deve, infatti, specificamente enunciare gli elementi di fatto dai quali viene desunta la pericolosita' sociale del soggetto e, quindi, la sua riconducibilita' ad una delle categorie indicate da art. 1 L. 1423/1956 (Sent. Cass. 38701/2014)

¤  agli effetti dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956 non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione, non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio (Sent. Cass. 38701/2014; nello stesso senso, Sent. Cass. 302/2015)

 

á      Sent. Cons. Stato 4471/2015: e' legittima l'espulsione, adottata dal prefetto su delega del Ministro dell'interno, come misura di prevenzione del terrorismo, a carico di uno straniero titolare di permesso UE slp sospettato di essere vicino ad ambienti terroristici o non ostili al terrorismo, se lo stesso straniero e' indagato per reati connessi al terrorismo, anche se l'indagine viene archiviata per mancanza di elementi atti a giustificare il rinvio a giudizio; la legittimita' del provvedimento, essendo nota l'esistenza dell'indagine da parte della Procura non e' inficiata dal fatto che l'amministrazione non ha fornito, ne' nel provvedimento, ne' su richiesta del TAR, alcuna indicazione, sia pur sommaria, sulla documentazione sottostante alle affermazioni contenute nel provvedimento e chiarimenti in ordine ai procedimenti penali in corso sugli stessi oggetti (nota: sentenza aberrante!)

á      Espulsione, per motivi di prevenzione di terrorismo, di un cittadino macedone, di 39 anni, nato a Otlja e residente in provincia di Treviso, in Italia dal 1998, impiegato regolarmente in una ditta, perche' aveva contatti, fin dal 2014, con alcune persone, di origine balcanica, accomunate da un credo radicale islamista, con posizioni oltranzistiche ed ideologie di stampo wahabita, fortemente ostili rispetto agli usi e ai costumi occidentali; l'espulso, secondo il Ministro dell'interno, era un profondo conoscitore del jihadismo e un rigoroso osservante dei dettami della dottrina salafita, con forti pulsioni di radicalizzazione, che lo avevano spinto a un progressivo cambiamento in chiave antioccidentale delle abitudini, anche a livello estetico; ritenuto indicativo il suo rifiuto, dopo gli attacchi terroristici del 13/11/2015 a Parigi, di aderire a un comunicato di solidarieta' alla Francia e contro l'Isis, promosso da alcune associazioni islamiche (comunicato Mininterno); nota: si cade nel ridicolo!

á      Espulsione, per motivi di prevenzione del terrorismo, di un cittadino albanese, residente a Pozzo d'Adda (Milano) e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui sarebbe stata accertata l'appartenenza a un gruppo Facebook di chiara connotazione anti-occidentale, creato da un giovane estremista italo-marocchino, anch'egli attestato su posizioni marcatamente radicali; negli ultimi tempi, secondo il Mininterno, erano stati rilevati indicatori del fatto che il cittadino albanese stesse maturando la decisione di unirsi alle milizie jihadiste dello Stato Islamico (comunicato Mininterno)

á      Espulso, per motivi di prevenzione del terrorismo, un cittadino tunisino residente a Padova e titolare di permesso di soggiorno; durante un controllo era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico; dagli accertamenti e' stata rilevata, secondo il Mininterno, la sua tendenza a ricercare, su Internet, files riconducibili alla causa jihadista; un post, in particolare, recherebbe una frase in arabo legittimante la pratica degli attentati suicidi (comunicato Mininterno)

á      Arrestato, perche' sospettato di essere un foreign fighter, un cittadino marocchino di 25 anni, residente a Luzzi (Cosenza); era stato fermato in Turchia per un controllo al termine del quale era stato respinto per motivi di sicurezza pubblica e fatto rientrare in Italia; al momento del controllo, oltre al passaporto marocchino con cui e' stato identificato, era in possesso di uno zaino contenente un pantalone di tipo militare con le tasche laterali, una camicia, biancheria intima, un tappeto da preghiera, un libro in lingua araba, una pubblicazione dei Fratelli Musulmani sui comportamenti che deve tenere un buon musulmano secondo il Corano, due telefoni cellulari e denaro contante per la somma di 800 euro; nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, la polizia aveva avuto modo di apprendere dai familiari presenti che, nella stessa serata, il giovane avrebbe dovuto fare rientro a casa, elemento contrastante con la sua presenza nella stessa giornata ad Istanbul; era stata cosi' avanzata la supposizione che il giovane potesse essere partito alla volta della Siria con l'intenzione di combattere a fianco dei guerriglieri dell'Isis; sono state quindi avviate indagini, durate oltre 6 mesi, al termine delle quali il cittadino marocchino e' stato arrestato (comunicato Mininterno); dalle indagini sarebbe emersa la sua compulsiva attivita' di ricerca, tramite Internet, di documenti di propaganda dell'Isis, con una particolare attenzione all'esaltazione degli attentatori suicidi, alle istruzioni per l'uso di armi ed esplosivi e alle tecniche di combattimento e difesa personale (comunicato Mininterno); nota: pazzesco, quanto meno il modo di comunicare le notizie da parte del Mininterno!

 

 

Espulsione per soggiorno illegale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione per soggiorno illegale:

o   disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011); Gdp Nuoro: legittimo il decreto di espulsione firmato dal viceprefetto vicario, anche senza espressa menzione dell'impedimento o dell'assenza del prefetto (Sent. Cass. 2664/2012, Ord. Cass. 4638/2012), mentre, se a firmare e' altro soggetto delegato, e' sufficiente la menzione della delega, che si presume esistente (in senso piu' restrittivo, Gdp Rieti: se ad adottarlo e' un vice-prefetto aggiunto, occorre esplicita delega; e' onere della prefettura depositare dinanzi al giudice di pace, in caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione, il provvedimento di delega)

o   per straniero

¤  che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007); Sent. Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera

¤  che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello straniero); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); non costituisce causa di forza maggiore un intervento chirurgico di molto posteriore alla data di ingresso o del quale non sia provato il carattere impeditivo (Sent. Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)

¤  che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza, salva la sussistenza di cause di forza maggiore (Gdp Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari soggiornanti in Italia); nota: secondo Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti); in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione

¤  che abbia subito la revoca o lÕannullamento del permesso di soggiorno; incluso (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013) lo straniero cui il permesso sia stato revocato a causa di condanna, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica (nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale; una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)

¤  che abbia subito il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se il provvedimento sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non superiore a 15 gg (questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso non manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma); giurisprudenza successiva alla modifica apportata da L. 129/2011:

-       Sent. Cass. 14727/2013: legittima l'espulsione dello straniero che si sia trattenuto in Italia successivamente al diniego di rinnovo, essendo irrilevante il fatto che la sentenza del giudice amministrativo sul ricorso contro tale diniego non sia ancora definitiva

-       Gdp Rimini: illegittimo il provvedimento di espulsione fondato sul provvedimento diniego di rinnovo del permesso, se allo straniero non e' stato notificato ne' il provvedimento di diniego ne' il preavviso di diniego, impedendo all'interessato di addurre le proprie ragioni a fronte delle motivazioni addotte dal questore a sostegno del diniego stesso

¤  che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007 e L. 129/2011)

¤  che, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare (L. 161/2014)[8] rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia (Sent. Cass. 10383/2013: se il giudice di pace dubita della autenticita' di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro che lo straniero espellendo abbia prodotto solo in copia e' onere del giudice di pace chiedere l'esibizione del permesso di soggiorno in originale; in mancanza di tale accertamento, non e' legittimo il negarne l'autenticita'), si sia trattenuto in Italia per piu' di 3 mesi dall'ingresso (o, verosimilmente, non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a, c, e Reg. CE/562/2006: titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen) e abbia violato l'intimazione del questore a recarsi immediatamente, e comunque non oltre 7 gg dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita' (L. 161/2014)[9]; nota: per lo straniero in possesso di un tale titolo di soggiorno, la mancata dichiarazione di presenza e' punita solo con un'ammenda da 103 a 309 euro (L. 161/2014)[10]

¤  che abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, o si sia sottratto a un programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se sia adottato, in questi casi, un nuovo provvedimento di espulsione da parte del prefetto o se sia semplicemente adottato, da parte del questore, un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera (la prima ipotesi sembra logicamente preferibile, dal momento che consente una rideterminazione della durata del divieto di reingresso); nel caso pero' di sottrazione al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero originariamente destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva, si tratta certamente del semplice ripristino di un provvedimento sospeso a seguito dell'ammissione al programma

¤  che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato allÕordine di allontanamento impartito per lÕimpossibilitaÕ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CIE; Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'); circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore; Sent. Cass. 33081/2016: le particolari condizioni di salute, ove documentate, possono rappresentare uno dei giustificati motivi di inosservanza dell'ordine di allontanamento, dato che l'esecuzione volontaria dell'ordine deve risultare compatibile con i diritti fondamentali della persona e non puo' esporre l'immigrato irregolare a pericoli seri di incolumita' fisica; note:

-       lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006)

-       per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

¤  che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

¤  che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)

o   non adottata per lo straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera esterna (nota: in caso di tentativo di attraversamento di frontiera interna, lo Stato italiano non potrebbe agevolare l'ingresso illegale in altro paese Schengen); nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione coattiva (L. 129/2011); nota: agevolazione dell'overstaying

o   adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia, tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso, Gdp Genova, Ord. Cass. 12006/2014 e Sent. Cass. 15362/2015, secondo cui la valutazione va fatta caso per caso in base ad art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); Sent. Cons. Stato 3760/2010, rafforzata, ora, da Sent. Corte Cost. 202/2013: anche per lo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, anche sent. Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a un diniego di rinnovo, TAR Lazio -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; nel senso del rilievo dei legami familiari anche quando non sussistano le condizioni per chiedere formalmente il ricongiungimento e del pari rilievo, ai sensi di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della tutela della vita privata, con considerazione dell'inserimento socio-culturale in Italia e di quello nel paese d'origine, Sent. Cass. 15362/2015)

o   adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008); art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010: il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale

o   esecuzione del provvedimento (L. 129/2011)

¤  esecuzione coattiva quando

-       lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario; nota: sarebbe piu' giusto assumere una richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita; Gdp Torino oppone un argomento ridicolo alla contestazione del ricorrente in relazione alla mancata informazione riguardo alla possibilita' di chiedere un termine per il rimpatrio volontario ("Gli stranieri sono informati, anche tramite mass media, del fatto che, se non tornano nel loro paese d'origine spontaneamente, verranno ristretti nei vari CIE italiani per un considerevole periodo di tempo")

-       la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta

-       l'espulsione sia stata adottata per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo ex L. 155/2005, prevenzione)

-       l'espulsione sia stata adottata dal giudice (inclusa quella per violazione dell'ordine del questore); note:

¬     a rigore, sarebbe incluso il caso di espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale

¬     punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11: i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione

-       sussita il rischio di fuga; tale rischio si ritiene presente quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze (e il prefetto ne ricavi, dall'esame del caso specifico, il pericolo che lo straniero si sottragga al rimpatrio volontario; Gdp Firenze: art. 13 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998 viola la Direttiva 2008/115/CE e deve essere quindi disapplicato, dal momento che per "tentare la fuga" art. 3 della Direttiva non puo' intendere il semplice rischio che lo straniero si sottragga all'esecuzione di un ordine di allontanamento, che' altrimenti non sarebbe giustificata la possibilita' di applicazione, prevista dalla Direttiva, di misure limitative della liberta' personale nelle more del rimpatrio volontario; Gdp Lucca: nullo il provvedimento di espulsione coattiva fondato sulla presunta esistenza di rischio di fuga, valutata in modo automatico per il verificarsi di alcune delle condizioni previste dall'art. 13 co. 4-bis, senza dar rilievo alla situazione specifica dello straniero; Gdp Genova: annullato il provvedimento di espulsione notificato con contestuale ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, sulla base del fatto che non appare motivata la scelta di procedere con allontanamento coattivo, invece che con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario; Gdp Genova: annullato il provvedimento di espulsione coattiva dello straniero per il quale si sarebbe potuto adottare un provvedimento di rimpatrio volontario, dato che successivamente si e' adottato l'ordine di rimpatrio corrispondente alla impossibilita' di trattenimento):

¬     lo straniero non abbia un documento di viaggio valido

¬     lo straniero non possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile (nota: difficile documentare la disponibilita' di alloggio); Gdp. Caltanissetta: non appare fondata l'adozione di un provvedimento di accompagnamento coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di alloggio (nota: verosimilmente, in assenza di altri motivi per ritenere fondato il rischio di fuga)

¬     lo straniero abbia in precedenza dichiarato false generalita'

¬     lo straniero abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile)

-       siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE (nota: costituisce gia' elemento per ritenere sussistente il rischio di fuga)

-       sia stato eluso il programma di rimpatrio assistito

¤  negli altri casi,

-       lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito (L. 129/2011); a questo scopo, la questura informa adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo straniero della facolta' di richiedere tale termine (in mancanza di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento coattivo); nota: Gdp Torino oppone un argomento ridicolo alla contestazione del ricorrente in relazione alla mancata informazione riguardo alla possibilita' di chiedere un termine per il rimpatrio volontario ("Gli stranieri sono informati, anche tramite mass media, del fatto che, se non tornano nel loro paese d'origine spontaneamente, verranno ristretti nei vari CIE italiani per un considerevole periodo di tempo")

-       il prefetto, valutato il caso specifico, con lo stesso provvedimento di espulsione intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro un termine compreso tra 7 e 30 gg (prorogabile, se necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola o di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio assistito); Ord. Cass. 18450/2016: la mancata concessione di un termine per il rimpatrio volontario non puo', di per se', comportare l'illegittimita' del provvedimento di espulsione, ma, al piu', quella del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

-       se e' concesso il termine,

¬     il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le conseguenze della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse provenienti da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza lecita)

¬     il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura limitativa della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio); il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; il provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000 euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile), se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace

¬     acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto); nota: benche' sia evidente, da questa disposizione, come il Legislatore mantenendo in vigore le disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale non abbia inteso eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, non e' chiaro come sia compatibile con queste ultime la situazione che si determina nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011

 

á      Un ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo in sede di approvazone della L. 129/2011, impegna il Governo a predisporre con tempestivita' tutte le modifiche, anche legislative, necessarie a recepire nell'ordinamento italiano lo spirito e la ratio della Direttiva 2008/115/CE al fine di rendere piu' accessibile la partenza volontaria nell'ambito della disciplina di rimpatrio dei cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare

 

á      Circ. Questura Ravenna 26/8/2013: in base al Regolamento CE 2725/2000, e' obbligatorio consultare la banca dati Eurodac sulle impronte digitali in tutti i casi in cui uno straniero chieda asilo o abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere respinto; e' necessario procedere al fotosegnalamento, con inserimento delle impronte nella banca dati Eurodac, in tutti i casi in cui sia rintracciato uno straniero illegalmente presente; lo straniero deve essere informato dei propri diritti in relazione al rilevamento delle impronte, in base ad art. 18 Regolamento CE 2725/2000, mediante sottoscrizione di un modulo apposito (allegato alla circolare)

 

á      Sent. Corte Giust. C-554/13:

o   art. 7 par. 4 della Direttiva 2008/115/CE osta ad una prassi nazionale secondo cui si ritiene che lo straniero che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai sensi della menzionata disposizione soltanto perche' sospettato di avere commesso un fatto punibile come delitto in diritto nazionale o per aver subito una condanna penale per un fatto del genere

o   in questo caso, altri elementi, quali la gravita' e la natura del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, nonche' la circostanza che lo straniero fosse in procinto di lasciare il territorio dello Stato membro quando e' stato fermato dalle autorita' nazionali, possono essere rilevanti nel valutare se tale straniero costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai fini della deroga alla regola secondo cui allo straniero in condizioni di soggiorno irregolare deve essere concesso un periodo di durata tra i 7 e i 30 gg per la partenza volontaria; e' altresi' rilevante, eventualmente, qualsiasi elemento attinente alla fondatezza del sospetto del delitto contestato allo straniero

o   il ricorso alla deroga alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario quando lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non richiede un nuovo esame degli elementi che sono gia' stati esaminati per constatare la sussistenza di siffatto pericolo; si deve tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia compatibile con i diritti fondamentali di tale cittadino; nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-554/13 affermava che, nel determinare se concedere un periodo ridotto per la partenza volontaria, le autorita' non possono decidere automaticamente di non concedere alcun periodo per la partenza volontaria in ogni caso, anche se un periodo tra uno e 6 gg per la partenza volontaria potrebbe essere opportuno nelle circostanze del singolo caso

á      Sent. Corte Giust. C-47/15: l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, punto 2, della Direttiva 2008/115/CE devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell'ambito di applicazione di tale direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio

 

 

Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per le espulsioni amministrative,

o   decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaÕ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo; giurisprudenza:

¤  Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima

¤  Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola prevista dalla legge quale lingua veicolare

¤  Trib. Lecce e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete

¤  Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace

¤  Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di "impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua "veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta nel caso specifico; nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa, Gdp Bologna, secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione mancante)

¤  Ord. Cass. 18268/2016: la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullita' non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilita' del traduttore, qualora tale attestazione non sia sufficientemente motivata (come nel caso in esame, trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in Italia)

¤  Ord. Cass. 5642/2016: in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorita' procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota puo' essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorita' attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); tale obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato

¤  Gdp Palermo: illegittimo il provvedimento di espulsione comunicato allo straniero con una traduzione carente e imprecisa, dal momento che risulta violato art. 6 co. 3 lett. a Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  Ord. Cass. 15232/2013: l'errore nella indicazione delle generalita' del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identita' del destinatario stesso, ma solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullita' del provvedimento, ma la semplice rettificabilita' dell'errore materiale

o   la consegna allo straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000, determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa, Gdp Matera, Gdp Pisa, Gdp L'Aquila, Gdp Nuoro, Gdp Matera, Ord. Cass. 18268/2016); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa, Gdp Matera); se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass. 13781/2001, Gdp L'Aquila)

o   vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario); Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico; Sent. CEDU Khlaifia et al. c. Italia: Italia condannata per la detenzione e l'allontanamento di alcuni tunisini sbarcati a Lampedusa nel 2011, in particolare per violazione di art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la decisione di allontanamento non essendo stata assunta in relazione alla situazione individuale

o   in caso di straniero sottoposto a procedimento penale (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)

¤  il questore richiede il nulla-osta allÕespulsione allÕautoritaÕ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare

¤  il nulla-osta eÕ negato solo (L. 155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allÕinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellÕespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

¤  lÕautoritaÕ giudiziaria decide allÕatto della convalida dellÕarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

¤  sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione); Sent. Cass. 48948/2015: non si applicano, nei casi di espulsione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 (sostitutiva o alternativa alla pena) le disposizioni di cui all'art. 13 co. 3-quater, in base alle quali il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere

¤  applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellÕart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termi ne (se successivo) per la prescrizione del reato piuÕ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o   ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine del divieto di reingresso (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009; nota: il divieto di reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato); il nulla-osta non e' richiesto, ai fini dell'espulsione, neanche in relazione al reato di violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE o dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile

o   convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004):

¤  comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallÕadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)

¤  esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

¤  lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale

¤  lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis), e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989

¤  lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura di D. Lgs. 150/2011)

¤  l'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati

¤  udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte Cost. 109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla questura (rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al controllo di costituzionalita')

¤  nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

¤  il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia; Ord. Cass. 12609/2014: il giudice della convalida del trattenimento in CIE o dell'accompagnamento immediato ha il potere di rilevare incidentalmente l'eventuale manifesta illegittimita' del provvedimento di espulsione, che, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si ha quando l'autorita' abbia agito al di fuori della propria sfera di competenza o, per esempio, quando abbia agito, in mala fede, in violazione di un preciso divieto di espulsione, essendo onere dell'interessato allegare la sussistenza di una ipotesi di tale manifesta illegittimita' (nello stesso senso, Sent. Cass. 17407/2014, Sent. Cass. 5926/2015)

¤  una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo; Sent. Cass. 15294/2012: espulsione eseguibile anche quando sia pendente il giudizio di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno

¤  decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento

o   ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?); note:

¤  Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lÕespulsione non eÕ invocabile lÕillegittimitaÕ dellÕatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento

¤  Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  Trib. Modena: nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da schizofrenia paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per l'impugnazione di un provvedimento di espulsione

¤  in Gdp Genova si dice che il provvedimento di espulsione oggetto del ricorso e' stato sospeso dallo stesso giudice ai sensi di art. 13 co. 2 Direttiva 2008/115/CE e Sent. Corte Cost. 161/2000 ("In questi casi particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguita' temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non e' inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato"); in senso opposto, Gdp Ragusa respinge l'istanza di sospensione cautelare, perche', per legge, la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di espulsione impugnato

¤  Sent. CEDU Khlaifia et al. c. Italia: Italia condannata per la detenzione e l'allontanamento di alcuni tunisini sbarcati a Lampedusa nel 2011, in particolare per violazione di art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un ricorso effettivo), il ricorso non avendo avuto un effetto sospensivo automatico sull'allontanamento verso la Tunisia

¤  lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)

¤  Ord. Cass. 15130/2012: legittima la dichiarazione del giudice di pace di inammissibilita' di un ricorso avverso il decreto di espulsione basata sul fatto che la ricorrente aveva allegato al ricorso una copia scarsamente leggibile del decreto di espulsione

o   il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento o 60 gg. se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o   il ricorso e' depositabile per posta (D. Lgs. 150/2011; coerente con Sent. Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza (D. Lgs. 150/2011), la procura speciale al difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare (D. Lgs. 150/2011)

o   il ricorso e' notificato dalla cancelleria al prefetto che ha adottato il provvedimento, almeno 5 gg prima dell'udienza (D. Lgs. 150/2011); il prefetto puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)

o   si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)

o   il giudizio e' definito, con ordinanza inappellabile (nota: a dispetto dell'abrogazione di art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, la possibilita' di ricorso per cassazione e' comunque consentita da art. 111 Cost.), in ogni caso entro 20 gg. dal deposito del ricorso (D. Lgs. 150/2011); il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)

o   il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (D. Lgs. 150/2011); quando sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore d'ufficio (D. Lgs. 150/2011) e, se necessario, da un interprete (verosimilmente, anche nei casi in cui sia gia' provvisto di difensore); circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo in sede di stesura del D. Lgs. 150/2011)

o   gli atti del procedimento e la decisione dono esenti da tasse e imposte (D. Lgs. 150/2011)

o   nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

o   TAR Lombardia: e' di competenza del giudice di pace anche il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di diniego di revoca del provvedimento di espulsione (nello stesso senso, in precedenza, Sent. Cons. Stato 2828/2009)

 

á      Sent. Corte Giust. C-166/13: il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, quale si applica nell'ambito della Direttiva 2008/115/CE e, in particolare, dell'articolo 6 della stessa, non osta a che un'autorita' nazionale non ascolti il cittadino straniero specificamente in merito a una decisione di rimpatrio allorche', dopo aver constatato liirregolarita' del suo soggiorno nel territorio nazionale in esito a una procedura che ha pienamente rispettato il suo diritto di essere ascoltato, intenda adottare nei suoi confronti una decisione di tale tipo, a prescindere dal fatto che tale decisione di rimpatrio sia successiva o no a un diniego del permesso di soggiorno

á      Sent. Corte Giust. C-249/13:

o   il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della Direttiva 2008/115/CE e, in particolare, dell'articolo 6 di questa, include, per un cittadino straniero il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di manifestare, prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarita' del suo soggiorno, sull'eventuale applicabilita' degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva, e sulle modalita' del suo rimpatrio

o   per contro, lo stesso diritto non impone all'autorita' nazionale competente l'obbligo di avvertire tale cittadino, prima dell'audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, ne' di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la medesima, ne' di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilita' di esprimere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull'irregolarita' del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in forza del diritto nazionale, che tale autorita' si astenga dall'adottare una decisione di rimpatrio

o   lo stesso diritto comporta che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare puo' ricorrere, prima dell'adozione da parte dell'autorita' amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo riguardi, ad un legale per usufruire dell'assistenza di quest'ultimo durante la sua audizione da parte di detta autorita', purche' l'esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l'efficace attuazione della Direttiva 2008/115/CE; non impone pero' agli Stati membri l'obbligo di assumere l'onere della suddetta assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio

 

á      Sent. CEDU Khlaifia et al. c. Italia:

o   Italia condannata per la detenzione e l'allontanamento di alcuni tunisini sbarcati a Lampedusa nel 2011

o   violazione di art. 5 co. 1 (diritto alla liberta' e alla sicurezza), 2 (diritto di essere prontamente informati delle imputazioni) e 4 (diritto di ottenere una decisione rapida sulla legitimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli stranieri non essendo stati informati delle ragioni della loro detenzione, priva di base formale, non avendo cosi' modo di presentare ricorso

o   violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti) rispetto alle condizioni di detenzione nel centro di Contrada Imbriacola (non riguardo alla detenzione sulla nave nel porto di Palermo)

o   violazione di art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di espulsione collettiva), la decisione di allontanamento non essendo stata assunta in relazione alla situazione individuale

o   violazione di art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un ricorso effettivo), il ricorso non avendo avuto un effetto sospensivo automatico sull'allontanamento verso la Tunisia

 

á      Circ. Mininterno 20/1/2016: avviata il 25/1/2016, per la durata di 6 mesi, una fase di sperimentazione dell'uso di fasce in velcro in luogo delle manette per l'esecuzione di rimpatri coattivi da parte delle questure di Roma, Milano e Torino e degli uffici di polizia di frontiera di Fiumicino, Linate, e Malpensa; le fasce possono essere usate in caso di pericolosita' del soggetto, rischio di fuga, circostanze ambientali che rendono difficile l'esecuzione della misura privativa della liberta', rifiuto o opposizione all'allontanamento, azioni di autolesionismo

 

 

Allontanamento dello straniero che non soddisfi le condizioni per la libera circolazione in Area Schengen (torna all'indice del capitolo)

 

á      Allo straniero in permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, che si sia trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre 7 gg dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno; in caso di violazione dell'intimazione e' adottato il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale; in presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13/1/2009 (L. 115/2015, a seguito della Procedura di infrazione n. 2014/2235)[11] l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno; se sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005), il provvedimento e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito in ogni caso con destinazione esterna al territorio dell'Unione europea (L. 161/2014)[12]

á      E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (L. 161/2014)

á      In caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen) si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

o   lo straniero deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno

o   in caso di straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza

á      Accordo di riammissione Italia-Francia 3/10/1997

o   ciascuna delle parti si impegna a riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora sia dimostrato che questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo aver soggiornato o essere transitato nel territorio della parte richiesta, o qualora la parte richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso di soggiorno.

o   la richiesta deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla rilevazione della condizione di soggiorno irregolare

o   l'obbligo di riammissione non sussiste se

¤  il paese terzo ha una frontiera comune con la parte richiedente

¤  la parte richiedente ha a sua volta rilasciato al cittadino straniero un visto o permesso di soggiorno

¤  il cittadino straniero soggiorna per piu' di 6 mesi nel territorio della parte richiedente successivamente alla richiesta di riammissione

¤  al cittadino straniero e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte richiedente

¤  allo straniero si applica Reg. UE n. 604/2013 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino del 1990)

¤  il cittadino straniero sia stato effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o altro Stato terzo dalla parte richiesta

¤  lo straniero e' titolare di un titolo di soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata da altra parte contraente la Conv. Appl. Accordo Schengen

o   le parti cercano prioritariamente di inviare lo straniero nel paese d'origine

o   elementi di prova per l'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:

¤  timbri di ingresso o uscita

¤  titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni

¤  visti scaduti da meno di 6 mesi

¤  titolo di trasporto nominativo

¤  timbro di uno Stato terzo con una delle parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della data di attraversamento della frontiera

o   indizi utili all'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:

¤  documenti rilasciati dalla parte richiesta

¤  titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni

¤  fotocopie di documenti

¤  titoli di trasporto

¤  conti d'albergo

¤  immatricolazione di mezzi di trasporto

¤  carte di accesso a istituzioni pubbliche o private

¤  biglietti di appuntamento per visite mediche e simili

¤  ricevute di operazioni di cambio

¤  dichiarazioni di pubblici ufficiali o di testimoni o dell'interessato

¤  dati relativi al ricorso a un'agenzia di viaggio o a un passatore

o   prevista anche l'ammissione per transito dello straniero a carico del quale sia stato adottato un provvedimento di allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e' negata, oltre che in caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o degradante, quando lo straniero possa essere imputato o condananto in un procedimento penale per fatti commessi prima del transito

 

á      Sent. Corte Giust. C-47/15:

o   l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, punto 2, della Direttiva 2008/115/CE devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell'ambito di applicazione di tale direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio

o   la Direttiva 2008/115/CE osta alla normativa di uno Stato membro che consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una frontiera interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di un cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa; tale interpretazione vale anche nel caso in cui il cittadino in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, in applicazione di un accordo o di un'intesa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva medesima

 

 

Destinazione dello straniero espulso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Salvo il divieto di allontanamento verso un paese in cui lo straniero corra un rischio di persecuzione o dal quale possa essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998), lo straniero espulso e' rinviato, di norma, allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cioÕ non sia possibile, allo Stato di provenienza (art. 13 co. 12 D. Lgs. 286/1998)

á      In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13/1/2009, lo straniero per il quale sia adottato il provvedimento di espulsione da parte del prefetto puo' essere rinviato verso tali Stati (art. 13 co. 14-ter D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)

á      L'allontanamento dello straniero in permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, che sia espulso per essersi trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso e che abbia violato l'intimazione del questore, e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno; se sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005), l'allontanamento e' eseguito con destinazione esterna al territorio dell'Unione europea (L. 161/2014)

á      In caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1 lettere a, c, e Reg. CE/562/2006 si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

o   lo straniero deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno

o   in caso di straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza

 

 

Divieto di reingresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen) per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione (L. 129/2011; verosimilmente, si intende sottolineare come il divieto si applichi anche al caso di straniero ammesso a un programma di rimpatrio assistito o che, dopo l'adozione del provvedimento di espulsione, si allontani dall'Italia volontariamente, sia a seguito della concessione di un termine, sia in caso di adozione di un provvedimento coattivo non eseguito):

o   durata compresa tra 3 e 5 anni, determinata tenendo conto della situazione specifica; puo' essere di durata superiore a 5 anni, con determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, nei casi di espulsione per pericolosita' (L. 129/2011); note:

¤  art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, consente una durata del divieto d'ingresso superiore a 5 anni, solo quando lo straniero costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

¤  Gdp Napoli ha dichiarato illegittima l'imposizione di un divieto di reingresso di 10 anni in assenza di pericolosita'

¤  TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, nonche' Sent. Cons. Stato 5244/2012, Sent. Cons. Stato 18/2013 e Sent. Cons. Stato 18/2014, che, pero', fanno riferimento a un reingresso anteriore al decorso di cinque anni); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso, basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi 5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero), Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)

¤  Sent. Cons. Stato 1936/2015: ove sia stato annullato un decreto di espulsione, l'ingresso non autorizzato dello straniero nel territorio dello Stato non si configura come violazione del divieto di reingresso, ma come semplice ingresso illegale

¤  Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente discrezionale)

¤  Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa

¤  Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)

¤  Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati

¤  Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita'

¤  Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo

¤  Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

¤  TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011) contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione

¤  Gdp Ravenna: se un provvedimento di espulsione, adottato in passato, e' gravato da un divieto di reingresso decennale senza che sussistano pericoli per la sicurezza, il divieto va revocato, su richiesta, se sono trascorsi piu' di cinque anni

¤  Ord. Cass. 18254/2015: al divieto di reingresso conseguente al provvedimento espulsivo, ancora pienamente efficace sia alla data di scadenza dell'obbligo di recepimento della Direttiva 2008/115/CE, sia a quella dell'entrata in vigore dell'entrata in vigore del decreto-legge 89/2011, e' applicabile il nuovo termine quinquennale, il quale sostituisce automaticamente quello precedente

¤  Sent. Cass. 7912/2013: il matrimonio con una cittadina italiana, contratto in Albania dopo la terza espulsione dall'Italia, non giustifica il rientro in Italia senza alcuna autorizzazione nell'anno successivo, essendo necessario l'ulteriore presupposto della convivenza con il coniuge

o   il divieto decorre dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallÕItalia (DPR 394/1999); in caso di rimpatrio volontario, il divieto decorre invece dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio e lo straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato tale termine concessogli (L. 129/2011); Gdp Ravenna: se lo straniero ha osservato il termine per il rimpatrio volontario e chiede la revoca del divieto di reingresso, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di motivi di pubblica sicurezza o di altri motivi ostativi all'ingresso; TAR Puglia: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato

o   il divieto e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel SIS (art. 13 co. 14-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da L. 161/2014)

o   il divieto non opera (essendo sospeso il provvedimento di espulsione) per lo straniero ammesso al programma di rimpatrio assistito (circ. Mininterno 7/1/2013)

o   il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); nota: la deroga al divieto di reingresso non si applica in caso di espulsione sostitutiva dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs. 286/1998 (Corte App. Milano)

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lÕassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana (nel senso dell'attribuzione di tale onere probatorio allo straniero, Sent. Cons. Stato 9029/2010, TAR Emilia, Sent. Cons. Stato 5955/2012); la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/2005)

á      Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento per familiare segnalato al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso (pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen),

o   la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o   lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o   il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o   la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

á      Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

á      Possibile lÕingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellÕinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lÕautorizzazione; la rappresentanza inoltra lÕistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero; giurisprudenza:

o   TAR Lazio: il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se' ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la legge stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente; nello stesso senso, TAR Lazio, per un caso in cui il nulla-osta all'ingresso era stato negato in base alla sola esistenza di un divieto di rengresso

o   TAR Lazio: il provvedimento di autorizzazione anticipata del reingresso dello straniero espulso e' altamente discrezionale; la partecipazione dell'interessato al provvedimento e' quindi imprescindibile

o   TAR Lazio: l'aver trascurato illegittimamente, ai fini dell'autorizzazione al reingresso, l'esistenza di una richiesta di nulla-osta all'assunzione da parte di un datore di lavoro obbliga l'amministrazione a riesaminare la questione nel contesto allora presente (in particolare, rispetto all'esistenza di quota disponibile)

á      DPCM 21/3/2013: il termini di conclusione del procedimento amministrativo per l'autorizzazione al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998) e' di 180 gg: al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti (Allegato 1 DPCM 21/3/2013; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo, in caso di reingresso in violazione del divieto:

o   da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;

o   da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice

o   da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso

á      Ord. Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento di autorizzazione, risultera' verosimilmente integrata una delle cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta

á      Trib. Mondovi': non e' condannabile per violazione del divieto di reingresso lo straniero rintracciato in Italia prima che sia scaduto il divieto associato a una precedente espulsione, se non e' provato che egli abbia lasciato l'Italia a seguito di tale espulsione (ne' quindi che vi sia rientrato)

á      Sent. Cons. Stato 1936/2015: ove sia stato annullato un decreto di espulsione, l'ingresso non autorizzato dello straniero nel territorio dello Stato non si configura come violazione del divieto di reingresso, ma come semplice ingresso illegale

á      Trib. Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche quando nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria, quando non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno

á      Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)

á      Sent. Cons. Stato 5093/2012: le disposizioni che puniscono con la reclusione la violazione del divieto di reingresso non sono state dichiarate in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE da Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3101/2015: il reato di violazione del divieto di reingresso e' conforme alla Direttiva 2008/115/CE, quando il reingresso avvenga entro 5 anni dall'allontanamento forzato o dalla partenza volontaria, ancorche' sia stata illegittimamente disposta nel provvedimento di rimpatrio una durata del divieto superiore a 5 anni; in senso un po' piu' debole, Nota Proc. Repubblica Caltagirone: dope le modifiche apportate da L. 129/2011 alla disciplina del divieto di reingresso, sono ancora configurabili i delitti di violazione del divieto, almeno in ordine alla trasgressione dei provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma, e di conseguenza conformi alla normativa comunitaria; in senso opposto,

o   Corte App. Milano: la disposizione che prevede la pena della reclusione in caso di violazione del divieto di reingresso deve essere disapplicata in quanto, ostacolando l'allontanamento dello straniero, si pone in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

o   Ord. Trib. Agrigento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello straniero espulso che faccia reingresso non autorizzato; tale misura ostacolerebbe l'allontanamento e, quindi, la tutela del bene che si vuole preservare; potrebbe aver senso se non fosse possibile il trattenimento in CIE, ma, allora, dovrebbe essere prevista solo in via residuale; per di piu', la misura, piu' tenue, dell'arresto facoltativo e' prevista in casi in cui la pericolosia' del soggetto e' certamente provata (come nel caso del reato di evasione, anche se commesso usando violenza o mnaccia contro le persone, ai sensi di art. 385, co. 2 c.p.)

o   Trib. Torino: si condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto, ma si sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, evitando il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE; a questo scopo, si disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che avrebbe dovuto agire in caso di straniero condannato per un reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni (nota: la sentenza afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale sanzione alternativa alla pena detentiva")

á      Giurisprudenza in materia di perseguibilita' della violazione di divieti di reingresso non piu' compatibili con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE:

o   nel senso della non punibilita'

¤  Trib. Milano: illegittima l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di un divieto di reingresso che risulta oggi in contrasto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, anche quando il provvedimento di espulsione che ne e' presupposto sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della Direttiva stessa; il principio del tempus regit actum non e' applicabile in questo caso, in quanto tale principio esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, laddove, nel caso considerato, l'assetto prodotto dagli atti permane per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatrici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali

¤  Sent. Cass. 12220/2012: la disposizione che prevede un divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni e' in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE e deve essere disapplicata a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della stessa direttiva; una volta trascorsi 5 anni dall'allontanamento, la violazione di un divieto del genere, comminato in precedenza, non e' quindi previsto dalla legge come reato e non e' punibile; nello stesso senso, Trib. Voghera, Sent. Cass. 12004/2013

¤  Trib. Bari: la violazione di un divieto di reingresso adottato in modo automatico in base alla normativa pre-vigente non costituisce reato

¤  Trib. Rimini: revocata la sentenza di condanna per il reato di illecito reingresso nel territorio dello Stato, dal momento che il reingresso e' avvenuto a piu' di cinque anni dall'effettiva espulsione e che la normativa penale deve essere disapplicata, non potendosi attribuire rilevanza penale all'inosservanza di un divieto di rientro oltre i cinque anni non piu' legittimo alla stregua dell'ordinamento interno e comunitario

¤  Sent. Cass. 7912/2013: la condotta di reingresso senza autorizzazione dello straniero gia' destinatario di un provvedimento di rimpatrio conserva rilevanza penale, anche dopo l'emissione della Direttiva 2008/115/CE, ad eccezione del fatto che il divieto non puo' superare i 5 anni (e' pero' reato rientrare, in presenza di un vecchio divieto di reingresso prima che siano trascorsi 5 anni); nello stesso senso, Sent. Cass. 28465/2013

o   in senso ancora piu' forte

¤  Trib. Roma, Trib. Rimini: se il provvedimento di espulsione accompagnato dal divieto di reingresso e l'ordine di allontanamento del questore sono stati emessi nel rispetto di disposizioni dettate da art. 13 D. Lgs. 286/1998, in materia di immediata esecutivita' del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello Stato prima di 10 anni senza autorizzazione del Ministro dell'interno, incompatibili con la sopravvenuta Direttiva 2008/115/CE, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, l'Autorita' giudiziaria deve disapplicare quegli atti amministrativi, facendo venir meno l'integrazione del fatto materiale tipico del delitto di reingresso non autorizzato, di cui essi costituiscono il presupposto

o   nel senso della punibilita'

¤  TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate

¤  TAR Lazio e TAR Lazio: la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5244/2012 e Sent. Cons. Stato 18/2013, Sent. Cons. Stato 18/2014, che, pero', fanno riferimento a un reingresso anteriore al decorso di cinque anni

o   rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia:

¤  Trib. Firenze: si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione se le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena della reclusione sino a 4 anni di uno straniero che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale ne' in conseguenza di una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello Stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso, senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure coercitive previste da art. 8 Direttiva 2008/115/CE ai fini del suo pronto ed efficace allontanamento

 

á      Sent. Corte Giust. C-297/12:

o   non e' legittimo subordinare la limitazione della durata del divieto d'ingresso alla presentazione da parte dello straniero interessato di una domanda volta a ottenere il beneficio di tale limitazione

o   non e' legittimo prevedere che una violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso dellostraniero in tale territorio o dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce la Direttiva 2008/115/CE, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

o   non e' legittimo prevedere che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o piu' anni al periodo compreso tra la data in cui la Direttiva 2008/115/CE avrebbe dovuto essere recepita e la data effettiva del recepimento possa successivamente servire per fondare azioni penali, per il fatto che tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma di art. 2 par. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE e lo Stato membro ha fatto uso della facolta' di deroga prevista da tale disposizione; nota: significa che se uno Stato tarda ad attuare la direttiva, nel periodo tra il termine ultimo per il recepimento e l'effettiva attuazione della direttiva, chi abbia gia' scontato un divieto di reingresso di almeno cinque anni, puo' rientrare senza incorrere in sanzioni penali (si applicano in modo diretto le disposizioni della direttiva non ancora recepita, e che lo Stato membro, ove in sede di attuazione tardiva della direttiva si avvalga della deroga di cui all'art. 2 par. 2, non puo' opporre tale deroga a chi si trovasse nella predetta condizione, neanche quando il reingresso sia avvenuto dopo l'attuazione della direttiva, dato che l'interessato avrebbe potuto fare ingresso non sanzionabile penalmente nel periodo intermedio tra scadenza del termine e attuazione della direttiva, e che l'applicazione al suo caso della deroga introdotta aggraverebbe la sua situazione

á      Sent. Corte Giust. C-290/14: la Direttiva 2008/115/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino straniero il cui soggiorno e' irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso; tuttavia,

o   se l'allontanamento che ha preceduto il nuovo ingresso irregolare rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva 2008/115/CE, l'irrogazione della pena detentiva e' ammissibile solo a condizione che il divieto di ingresso dettato nei confronti del suddetto cittadino sia conforme all'articolo 11 Direttiva 2008/115/CE, circostanza che compete al giudice del rinvio accertare (punto 31)

o   l'irrogazione della pena detentiva e' soggetta anche al pieno rispetto tanto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto, eventualmente, della Convenzione di Ginevra del 1951, e in particolare del suo articolo 31 par. 1

 

 

Assistenza agli stranieri da espellere (torna all'indice del capitolo)

 

á      A stranieri e apolidi da espellere sono garantiti gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea (art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998)

 

 

Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione immediata (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il Questore dispone il trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE; da L. 125/2008), quando non sia possibile eseguire immediatamente lÕespulsione con accompagnamento alla frontiera a causa di (L. 129/2011) situazioni transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento; in particolare,

o   per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero

o   per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ

o   per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio

o   per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o   per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; nota: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva)

 

á      Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")

á      Sent. CEDU Khlaifia et al. c. Italia:

o   Italia condannata per la detenzione e l'allontanamento di alcuni tunisini sbarcati a Lampedusa nel 2011

o   violazione di art. 5 co. 1 (diritto alla liberta' e alla sicurezza), 2 (diritto di essere prontamente informati delle imputazioni) e 4 (diritto di ottenere una decisione rapida sulla legitimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli stranieri non essendo stati informati delle ragioni della loro detenzione, priva di base formale, non avendo cosi' modo di presentare ricorso

o   violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti) rispetto alle condizioni di detenzione nel centro di Contrada Imbriacola (non riguardo alla detenzione sulla nave nel porto di Palermo)

o   violazione di art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di espulsione collettiva), la decisione di allontanamento non essendo stata assunta in relazione alla situazione individuale

o   violazione di art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un ricorso effettivo), il ricorso non avendo avuto un effetto sospensivo automatico sull'allontanamento verso la Tunisia

á      Trib. Roma: in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno

á      Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio dello Stato (nota: il provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo a reingresso e soggiorno)

 

 

Misure alternative al trattenimento in CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      In alternativa al trattenimento in CIE, il questore puo' adottare, con provvedimento motivato, una o piu' misure limitative della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio), purche' l'espulsione non sia stata adottata per motivi di pericolosita' e lo straniero sia in possesso del documento di viaggio valido (L. 129/2011); nota: la possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe essere considerata, in base alla Direttiva 2008/115/CE, in tutti i casi; la mancanza di un documento di viaggio valido non priva di per se' di efficacia la misura alternativa

á      Il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvedimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida (L. 129/2011)

á      Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace (L. 129/2011)

á      La violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000 euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento impraticabile), se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace (L. 129/2011)

 

 

Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine del questore (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di trattenimento (anche quello motivato dal differimento del respingimento) impossibile o non piu' prorogabile, o nei casi in cui dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza (L. 161/2014), il questore, allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di allontanamento (L. 129/2011; nota: sembra una semplice dichiarazione di buone intenzioni), ordina allo straniero, con provvedimento scritto recante l'indicazione delle sanzioni previste in caso di violazione, di lasciare l'Italia entro 7 gg (L. 129/2011)

á      Giurisprudenza:

o   l'impossibilita' deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce e Trib. Brindisi)

o   l'impossibilita' puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)

o   la motivazione deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)

o   non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)

o   per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)

o   Trib. Torino (anteriore alla modifica apportata da L. 161/2014): negata la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella fattispecie, persona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche' l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)

o   Ord. Cass. 19201/2015: il Giudice di Pace in sede di convalida del trattenimento e' tenuto a valutare la sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dello straniero espulso, in assenza delle quali il trattenimento perde di legittimita' (il caso riguarda una donna apolide di fatto, nata in Macedonia, residente in Italia da oltre 20 anni e madre di 5 figli, 4 dei quali minorenni, attinta da decreto di espulsione amministrativa e trattenuta nel CIE di Roma)

á      L'ordine del questore puo' (nota: non "deve") essere accompagnato, anche su richiesta dell'interessato (L. 129/2011), dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica, anche onoraria, del Paese dello straniero in Italia, e per rientrare in tale Paese o, se non e' possibile, in quello di provenienza (L. 94/2009), incluso il biglietto di viaggio (L. 129/2011)

á      In caso di ammissione dello straniero a un programma di rimpatrio assistito, il provvedimento con cui il questore ha impartito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 7 gg e' sospeso (L. 129/2011)

 

á      TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005

 

 

Violazione dell'ordine del questore (torna all'indice del capitolo)

 

á      La violazione dell'ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con (L. 129/2011; Sent. Cass. 36446/2011: trattandosi di fattispecie diversa da quella precedentemente abolita, si applica solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della L. 129/2011)

o   la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso

o   la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il trattenimento in CIE)

á      La competenza per il reato di violazione dell'ordine del questore e' del giudice di pace (L. 129/2011)

á      Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)

á      Il giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)

á      La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[13]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)

á      In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)

á      Artt. 54 e 55 D. Lgs. 274/2000 prevedono (Ord. Trib. Rovigo):

o   la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)

o   se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare

o   ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)

á      Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non dovrebbe essere intralciato dal procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11)

á      A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita' giudiziaria

á      La violazione del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)

á      La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[14]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)

á      Ord. Cass. 23112/2016: le misure espulsive degli stranieri, alla luce del nuovo sistema normativo contenuto negli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 129/2011), non possono essere la conseguenza automatica dell'inottemperanza ad un pregresso ordine di allontanamento disposto sotto il previgente regime giuridico dell'art. 14 co. 5-bis e 5-ter, trattandosi di disposizione dichiarata in contrasto con i principi contenuti nella Direttiva 2008/115/CE, dovendosi qualsiasi provvedimento di allontanamento essere valutato caso per caso

á      In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)

á      La procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera)

á      Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione

 

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale

á      Sulla nozione di giustificato motivo:

o   Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza

o   Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e', in base a L. 129/2011, opzionale)

o   Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

o   circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo

o   Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore

o   Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli

o   Sent. Cass. 33081/2016: le particolari condizioni di salute, ove documentate, possono rappresentare uno dei giustificati motivi di inosservanza dell'ordine di allontanamento, dato che l'esecuzione volontaria dell'ordine deve risultare compatibile con i diritti fondamentali della persona e non puo' esporre l'immigrato irregolare a pericoli seri di incolumita' fisica

 

á      Sent. Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dellÕautorita') lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs 286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti

 

 

Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Giust. C-329/11:

o   la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:

¤  osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui allÕart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata

¤  non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)

o   punti 30 e 31 della sentenza:

¤  la finalita' della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita

o   punto 41:

¤  i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione

 

 

Rimpatrio volontario assistito (torna all'indice del capitolo)

 

á      Possono essere attivati programmi di rimpatrio volontario assistito da parte del Mininterno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati (L. 129/2011)

á      Con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 27/10/2011) sono definite le linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio, che fissano le priorita' di cui tener conto (con riguardo particolare alle categorie vulnerabili) e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui realizzare i programmi di rimpatrio assistito:

o   possibili attivita':

¤  divulgazione delle informazioni sulla possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalita' di partecipazione ai relativi programmi

¤  assistenza allo straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con la rappresentanza consolare del Paese d'origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio

¤  informazione sui diritti e doveri dello straniero connessi con la partecipazione al programma di rimpatrio

¤  organizzazione dei trasferimenti

¤  assistenza dello straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), nelle fasi precedenti la partenza

¤  corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonche' assistenza ed eventuale sostegno dello straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione

¤  collaborazione con i Paesi di destinazione dello straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento

o   priorita':

¤  soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali)

¤  vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria

¤  stranieri che non soddisfino piu' le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno

¤  stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti in CIE

¤  stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998

o   programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 promossi ed attuati dal Mininterno anche avvalendosi di

¤  organizzazioni internazionali e intergovernative con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione)

¤  regioni

¤  enti locali, come definiti da art. 2 D. Lgs. 267/2000

¤  associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)

¤  associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 L. 383/2000, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della stessa legge, operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)

¤  associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)

o   pianificazione da parte del Mininterno delle attivita' per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' indicate

o   selezione e aggiudicazione, da parte del Mininterno, dei soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio, sulla base della pianificazione

o   collaborazione tra i Consigli territoriali e i soggetti terzi potenzialmente coinvolgibili nei programmi di rimpatrio finalizzata alla promozione di tali programmi

o   procedura di ammissione al programma di rimpatrio:

¤  lo straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui e' in possesso; la presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato

¤  la Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente, che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identita'; in caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti in relazione al finanziamento del programma

¤  la Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti (sospensione dei provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile, e delle eventuali misure limitative della liberta' personale adottate) di cui all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998, e informa dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma; in caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al soggetto incaricato dell'attuazione

¤  il soggetto incaricato dell'attuazione del programma comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti cui da art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (comunicazione all'autorita' giudiziaria ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per il reato di soggiorno illegale) nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca del divieto di reingresso (nota: in caso di ammissione al programma di rimpatrio assistito, il provvedimento di espulsione e' sospeso; ne deriva che non opera il divieto di reingresso conseguente a tale provvedimento; in queso senso, sebbene in modo non esplicito, circ. Mininterno 7/1/2013:)

á      Note:

o   configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario); tuttavia, la finalita' puo' essere quella di incentivare in modo marcato la collaborazione (anche tardiva) di chi sia trattenuto in CIE (quella di chi abbia ottenuto il termine per il rimpatrio volontario e' cosa gia' acquisita, per definizione), allo scopo di rendere efficace la procedura di rimpatrio ed abbreviare i tempi del (costoso) trattenimento; condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' infatti che sia accertata l'identita' dello straniero (cosa che richiede la collaborazione dell'interessato)

o   e' stata dimenticata una categoria intermedia tra quella dei trattenuti in CIE e quella di coloro che abbiano ottenuto un termine per il rimpatrio volontario: gli stranieri che, destinatari di un provvedimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE; il rimpatrio assistito puo' comportare vantaggi economici per lo straniero in fase di inserimento in patria, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio; questa esclusione colpisce in particolare lo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio (questi non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario, essendo considerato "a rischio di fuga", ed e' allontanabile immediatamente), e potrebbe indurlo ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter subire il trattenimento e, successivamente, godere dell'ammissione al programma di rimpatrio!

á      I programmi sono finanziati con le risorse disponibili nel Fondo rimpatri (individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno) e nei fondi europei destinati a tale scopo (secondo le relative modalita' di gestione)

á      Pubblicato un bando Mininterno per il rimpatrio volontario assistito, che prevede la copertura delle spese di viaggio e l'erogazione di un'indennita' individuale alla partenza dai 200 ai 400 euro a persona; il CIR critica, in un comunicato, il fatto che al rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio siano destinati finanziamenti in misura minore che per altre categorie

á      Non puo' fruire del rimpatrio assistito lo straniero che (L. 129/2011)

o   ne abbia gia' fruito in passato

o   sia destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo, prevenzione) o per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale

o   abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE)

á      In caso di ammissione dello straniero al programma (L. 129/2011),

o   sono sospesi i provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure limitative della liberta' personale eventualmente adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE); nota: e' evidente, da queste disposizioni, come al programma di rimpatrio assistito possa essere ammesso anche uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro, pero', in quale contesto tale straniero possa chiedere l'ammissione al programma, dal momento che l'unica possibilita' sembra essere quella di richiesta contestuale alla richiesta di concessione del termine per il rimpatrio volontario, di cui all'art. 13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale richiesta puo' essere presentata solo quando sia gia' stato escluso che si debba procedere obbligatoriamente ad espulsione coattiva)

o   la prefettura comunica alla questura l'avvenuto rimpatrio dello straniero; la questura avvisa avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto)

o   il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva e l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, in caso di trattenimento impraticabile)

á      Circ. Mininterno 7/1/2013: l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito non richiede che sia stato adottato un provvedimento di espulsione; se e' stato adottato, l'ammissione al programma ne comporta la sospensione (nota: benche' la circolare non lo affermi esplicitamente, se ne ricava che in nessun caso opera un divieto di reingresso)

 

á      Dati sui rimpatri assistiti nel periodo Giugno 2009 - Giugno 2012 (da Rapp. Sopemi 2012-2013):

o   con supporto reintegrazione: 748

o   senza supporto reintegrazione: 528

o   totale: 1.276

á      Numero di rimpatri volontari assistiti realizzati nell'ambito del Fondo rimpatri, per anno (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sui CIE)

o   2009: 162

o   2010: 160

o   2011: 480

o   2012: 773

o   2013: 1.036

o   2014: 951

o   2015: 411

á      Progetti di rimpatrio assistito attivi nel 2014 (Nota RIRVA):

o   Partir VI, per 1.055 migranti

o   Ausilium II, per 950 migranti

o   Integrazione di ritorno II, per 80 migranti da Algeria, Ghana, Ecuador, Colombia e Peru'

o   Ermes, per 80 migranti da Marocco, Tunisia e Albania

o   Remploy III, per 80 migranti da Marocco, Tunisia, Senegal, Ghana, Ecuador, Peru' e Bolivia

á      Progetti di rimpatrio assistito finanziati nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Nota Minlavoro; nota: il Decr. Mininterno 10/5/2016 cita uno stanziamento di 12.800.000 di euro):

o   ERMES 2 (CIES onlus) per stranieri provenienti da Albania, Marocco, Senegal, Tunisia

o   Integrazione di ritorno (CIR onlus): per stranieri provenienti da Colombia, Ecuador, Ghana, Marocco, Peru', Nigeria, Senegal

o   Back home (Comune di Giugliano in Campania, Napoli): per stranieri provenienti da Paesi terzi ?Cittadini provenienti da Paesi terzi

o   Back to the future (GUS-Gruppo Umana Solidarieta' "Guido Puletti"): per stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea

o   RISTART (OIM): per stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea

 

 

Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il complessivo sistema sanzionatorio in materia di espulsione presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie rimediabili solo da un intervento organico del legislatore (Sent. Corte Cost. 22/2007 e Sent. Corte Cost. 236/2008)

 

 

Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Principali disposizioni della Direttiva 2008/115/CE:

o   la direttiva disciplina il rimpatrio degli stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno (nota: non la loro condizione complessiva)

o   gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione

o   la direttiva non si applica ai cittadini comunitari e ai loro familiari che esercitino il diritto di liberta' di circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad accordi tra la Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi dall'altra (Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San Marino)

o   se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement

o   si tiene nel dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non refoulement

o   lo straniero in condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero' e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi ed e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico

o   se lo straniero e' ripreso da altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva, e' il secondo Stato membro ad adottare la decisione di rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in posizione irregolare anche sul territorio di tale Stato)

o   possibile, per uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione

o   se e' pendente una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura

o   una decisione di rimpatrio (come pure di allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere adottata anche contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o revoca del permesso)

o   di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve essere informato della possibilita' di presentarla

o   il termine per il rimpatrio volontario e' prorogato in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami familiari o sociali)

o   possono essere imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o   il termine puo' essere ridotto o non concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu' grave del non averla presentata affatto)

o   si da' luogo all'allontanamento (inteso come esecuzione della decisione di rimpatrio da parte dello Stato) quando non sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario o, se tale termine e' stato concesso, quando lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando emergano, prima della scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato la mancata concessione del termine

o   se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato

o   gli Stati membri effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi

o   l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso

o   l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o   prima di adottare una decisione di rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse; lo Stato membro si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza nello Stato di rimpatrio

o   i provvedimenti di rimpatrio devono essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e' stato concesso il termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto anche in altri casi (nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli "altri casi" in cui il divieto puo' essere imposto)

o   il divieto di reingresso sara' determinato in considerazione della situazione personale; puo' comunque superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in inglese: "it may however exceed five years if the third-country national represents a serious threat to public policy, public security or national security" ; nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio all'interpretazione secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere superato anche in altri casi, non determinati)

o   lo Stato membro prendera' in considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del divieto e' obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato il termine per il rimpatrio volontario

o   le vittime di tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva 2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)

o   lo Stato membro puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo' anche revocarlo o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie

o   quando uno Stato membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene conto degli interessi di questo

o   i provvedimenti di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di impugnazione; le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio, per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati)

o   il provvedimento deve riportare anche una traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire che, per chi sia entrato illegalmente, la comunicazione sia data in formato standard definito dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti che entrano illegalmente

o   lo straniero ha diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali e indipendenti

o   l'autorita' o organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge)

o   lo straniero ha diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio

o   gli Stati membri possono limitare l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso giurisdizionale e/o in caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati specificamente designati e/o se il ricorso non e' palesemente infondato; possono prevedere tetti di spesa e di tempo per il gratuito patrocinio e che il trattamento non sia piu' favorevole di quello previsto per i propri cittadini; possono esigere un rimborso totale o parziale delle spese se la condizione economica dello straniero non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere le spese

o   nelle more del rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone vulnerabili

o   in caso di estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto

o   il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva

o   il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza

o   il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza

o   lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria

o   quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente

o   la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi

o   il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni

o   lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari

o   le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali

o   organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva

o   gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri

o   minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile

o   le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione

o   i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'

o   nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse

o   nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva

á      Elementi della Direttiva 2008/115/CE non adeguatamente recepiti dalla normativa italiana:

o   lo straniero irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso (art. 6, co. 2)

o   per il divieto di reingresso non dovrebbe essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare

o   attualmente, non sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)

o   la normativa vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13, co. 2)

o   la normativa attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento

o   la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)

o   la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)

o   l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo da Decr. Mininterno 20/10/2014[15]; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi

o   il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)

o   il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)

á      Un ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo in sede di approvazone della L. 129/2011, impegna il Governo a procedere con tempestivita' al recepimento nell'ordinamento italiano delle disposizioni della direttiva sin qui non attuate e piu' favorevoli e garantiste per i cittadini stranieri

á      Inviate lettere amministrative di richiesta di chiarimenti all'Italia sull'applicazione del Regolamento UE 603/2013 e sulla Direttiva 2008/115/CE (com. Commissione UE)

á      La Commissione UE ha deciso di inviare all'Italia ua lettera di costituzione in mora (il primo passo di una procedura di infrazione), esortandola ad attuare correttamente il Regolamento UE 603/2013, che dispone l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al sistema centrale dell'Eurodac entro 72 ore (comunicato Commissione UE)

 

á      Sent. Corte Giust. C-38/14: la Direttiva 2008/115/CE osta ad una normativa di uno Stato membro che impone, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle circostanze, o un'ammenda o l'allontanamento, misure queste applicabili l'una ad esclusione dell'altra

á      Sent. Corte Giust. C-290/14: la Direttiva 2008/115/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino straniero il cui soggiorno e' irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso; tuttavia,

o   se l'allontanamento che ha preceduto il nuovo ingresso irregolare rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva 2008/115/CE, l'irrogazione della pena detentiva e' ammissibile solo a condizione che il divieto di ingresso dettato nei confronti del suddetto cittadino sia conforme all'articolo 11 Direttiva 2008/115/CE, circostanza che compete al giudice del rinvio accertare (punto 31)

o   l'irrogazione della pena detentiva e' soggetta anche al pieno rispetto tanto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto, eventualmente, della Convenzione di Ginevra del 1951, e in particolare del suo articolo 31 par. 1

á      Sent. Corte Giust. C-554/13:

o   art. 7 par. 4 della Direttiva 2008/115/CE osta ad una prassi nazionale secondo cui si ritiene che lo straniero che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai sensi della menzionata disposizione soltanto perche' sospettato di avere commesso un fatto punibile come delitto in diritto nazionale o per aver subito una condanna penale per un fatto del genere

o   in questo caso, altri elementi, quali la gravita' e la natura del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, nonche' la circostanza che lo straniero fosse in procinto di lasciare il territorio dello Stato membro quando e' stato fermato dalle autorita' nazionali, possono essere rilevanti nel valutare se tale straniero costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai fini della deroga alla regola secondo cui allo straniero in condizioni di soggiorno irregolare deve essere concesso un periodo di durata tra i 7 e i 30 gg per la partenza volontaria; e' altresi' rilevante, eventualmente, qualsiasi elemento attinente alla fondatezza del sospetto del delitto contestato allo straniero

o   il ricorso alla deroga alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario quando lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non richiede un nuovo esame degli elementi che sono gia' stati esaminati per constatare la sussistenza di siffatto pericolo; si deve tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia compatibile con i diritti fondamentali di tale cittadino; nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-554/13 affermava che, nel determinare se concedere un periodo ridotto per la partenza volontaria, le autorita' non possono decidere automaticamente di non concedere alcun periodo per la partenza volontaria in ogni caso, anche se un periodo tra uno e 6 gg per la partenza volontaria potrebbe essere opportuno nelle circostanze del singolo caso

 

á      Sent. Corte Giust. C-297/12:

o   non e' legittimo subordinare la limitazione della durata del divieto d'ingresso alla presentazione da parte dello straniero interessato di una domanda volta a ottenere il beneficio di tale limitazione

o   non e' legittimo prevedere che una violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso dellostraniero in tale territorio o dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce la Direttiva 2008/115/CE, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

o   non e' legittimo prevedere che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o piu' anni al periodo compreso tra la data in cui la Direttiva 2008/115/CE avrebbe dovuto essere recepita e la data effettiva del recepimento possa successivamente servire per fondare azioni penali, per il fatto che tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma di art. 2 par. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE e lo Stato membro ha fatto uso della facolta' di deroga prevista da tale disposizione; nota: significa che se uno Stato tarda ad attuare la direttiva, nel periodo tra il termine ultimo per il recepimento e l'effettiva attuazione della direttiva, chi abbia gia' scontato un divieto di reingresso di almeno cinque anni, puo' rientrare senza incorrere in sanzioni penali (si applicano in modo diretto le disposizioni della direttiva non ancora recepita, e che lo Stato membro, ove in sede di attuazione tardiva della direttiva si avvalga della deroga di cui all'art. 2 par. 2, non puo' opporre tale deroga a chi si trovasse nella predetta condizione, neanche quando il reingresso sia avvenuto dopo l'attuazione della direttiva, dato che l'interessato avrebbe potuto fare ingresso non sanzionabile penalmente nel periodo intermedio tra scadenza del termine e attuazione della direttiva, e che l'applicazione al suo caso della deroga introdotta aggraverebbe la sua situazione

 

á      Sent. Corte Giust. C-357/09:

o   la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o   non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o   va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o   solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o   quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

á      Sent. Corte Giust. C-146/14:

o   qualsiasi decisione adottata dalle autorita' competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto

o   il riesame che e' chiamata a compiere l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del procedimento stesso

o   e' illegittimo prorogare il periodo iniziale di trattenimento per il solo fatto che lo straniero sia privo di documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo

o   e' legittimo ritenere che uno straniero il quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di "mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche' la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare)

o   uno Stato membro non puo' essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento; tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo straniero una conferma scritta della sua situazione

 

 

L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il 24/12/2010 e' scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE, senza che tale recepimento fosse stato effettuato nell'ordinamento italiano (il recepimento e' stato effettuato con la L. 129/2011)

á      Una direttiva per la quale sia scaduto invano il termine per il recepimento ha effetto diretto: le sue disposizioni possono essere invocate dall'individuo che ne possa trarre un effetto giuridico favorevole nei confronti dello Stato inadempiente, purche' si tratti di disposizioni precise e non condizionate all'emanazione di atti da parte delle autorita' nazionali

á      In caso di direttiva non recepita nei termini, le disposizioni nazionali in evidente contrasto con le disposizioni della direttiva dotate di effetto diretto devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione e dal giudice (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

á      Per limitare i danni, era stata emanata, nell'ambito del quadro vigente prima delle modifiche apportate da L. 129/2011) la Circ. Mininterno 17/12/2010, che stabiliva quanto segue: allo scopo di evitare contenzioso giudiziario, in sede di adozione di provvedimenti di espulsione per soggiorno illegale,

o   nell'intervista cui lo straniero e' sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andra' verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo

o   qualora sia esclusa la possibilita' di rilascio di permesso, si deve accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria; tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero

¤  abbia presentato una domanda di soggiorno che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta

¤  sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

¤  sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria

o   per valutare se sussista il rischio di fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, con adeguata documentazione

¤  la disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo (ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, si puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000)

¤  il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita'

¤  l'utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta' (Gdp Cremona: anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio)

¤  la linearita' della sua condotta pregressa

¤  il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano (Gdp Cremona: la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione; nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)

¤  ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria (Gdp Cremona: l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione induista italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE)

o   in base ad art. 9, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare l'allontanamento, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza assoluta, e non semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica

o   la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)

o   la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso

o   dai provvedimenti deve emergere come

¤  la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione

¤  le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio

¤  sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"

á      Nel periodo tra il 24/12/2010 e l'approvazione della L. 129/2011, si e' formata la seguente Giurisprudenza:

o   in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤  Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):

-       art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto

-       secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione

-       non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento

-       la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimitˆ costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilitˆ di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto

-       si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento

-       anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari

¤  Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo

¤  Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso, Corte App. Bologna, Ord. Trib. Modena, Ord. Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib. Bologna, che non la convalida

¤  Trib. Bologna, Trib. Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

¤  Proc. Trib. Firenze e Trib. Modena:

-       art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi

-       ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter

¤  Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allÕart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come

-       l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario

-       l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge

-       il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento

¤  Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lÕintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva

¤  Trib. Cagliari:

-       le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,

¬     tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo

¬     non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg

¬     tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellÕidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)

¬     la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)

-       tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale

-       un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)

-       il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista

-       in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato

-       in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)

¤  Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

¤  Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'

¤  Gdp Ravenna: annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera scadenza del termine di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con intimazione, senza dar luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato a valutare se fosse possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario, coerentemente con la Direttiva 2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a meno che non intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e l'automatica applicazione di un divieto di reingresso)

¤  Gdp Cremona:

-       illegittimo il provvedimento di espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5 gg per lasciare il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non sufficientemente dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente contestualmente non applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a scongiurare tale rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo modo Circ. Mininterno 17/12/2010); nello stesso senso, Gdp Milano, che osserva come l'infondatezza della prospettazione del questore e la conseguente illegittimita' per eccesso di potere produca l'illegittimita' del provvedimento di espulsione

-       anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio

-       l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE

-       la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione (nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)

¤  Trib. Bologna:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE

-       si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.

¤  Gdp Milano: annullato un provvedimento di espulsione coattiva per contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, non essendo motivata l'affermazione in base alla quale lo straniero sarebbe a rischio di fuga e non risultando precedenti penali che possano far supporre la pericolosita' dell'interessato; nello stesso senso, Trib. Varese, che osserva come non spetti allo straniero dimostrare l'assenza del rischio

¤  Gdp Napoli: annullato un decreto di espulsione per contrasto con la Direttiva (verosimilmente perche' il divieto di reingresso di dieci anni imposto non sembra proporzionato al caso di straniero non pericoloso; nota: motivazione confusa)

¤  Gdp Alessandria: annullato un decreto di espulsione fissato in confromita' con Circ. Mininterno 17/12/2010, dal momento che i criteri per valutare il rischio di fuga non possono essere fissati con circolare

¤  Trib. Roma:

-       assoluzione dell'imputato dal reato di violazione del divieto di reingresso perche' il fatto non sussiste, previa disapplicazione dell'atto amministrativo complesso e presupposto, costituito dal decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso e dall'ordine di allontanamento del questore, emessi entrambi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE; tali atti sono divenuti illegittimi perche' emessi nel rispetto di disposizioni, in materia di immediata esecutivita' del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello Stato prima di dieci anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della Direttiva 2008/115/CE

-       per tali atti non e' applicabile il principio amministrativistico del tempus regit actum, dal momento che il rapporto cui essi ineriscono non e' irretrattabilmente definito (e quindi insensibile ai successivi mutamenti della normativa); l'assetto prodotto da detti atti permane, infatti, per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011)

¤  Gdp Bari: annullato il decreto di espulsione emanato ai sensi della vecchia normativa e in dispregio della Direttiva 2008/115/CE senza motivare la mancata concessione di un termine per il rimpatrio volontario

¤  Sent. Cass. 18481/2011: illegittimo un provvedimento di espulsione adottato automaticamente per violazione dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg, dal momento che la Direttiva 2008/115/CE impone di prevedere per legge i casi in cui non e' possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario (nota: il provvedimento in questione era stato adottato il 18/3/2010, quando ancora non erano spirati i termini per il recepimento della Direttiva!)

¤  Ord. Cass. 23112/2016: le misure espulsive degli stranieri, alla luce del nuovo sistema normativo contenuto negli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 129/2011), non possono essere la conseguenza automatica dell'inottemperanza ad un pregresso ordine di allontanamento disposto sotto il previgente regime giuridico dell'art. 14 co. 5-bis e 5-ter, trattandosi di disposizione dichiarata in contrasto con i principi contenuti nella Direttiva 2008/115/CE, dovendosi qualsiasi provvedimento di allontanamento essere valutato caso per caso

o   in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤  Trib. Verona:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio

-       una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)

-       l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter

¤  Nota Proc. Torino:

-       le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione

-       nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

-       i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg

-       restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lÕincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

o   rinvii alla Corte di Giustizia:

¤  Trib. Milano:

-       la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima

-       tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva

-       di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allÕarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤  Trib. Rovereto:

-       la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo

¬     della durata

¬     dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'

¬     della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica

¬     dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti

-       si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellÕart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16

¤  Ord. Cass. 11050/2011:

-       se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre

-       sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);

-       tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'

-       si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,

¬     se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento

¬     se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento

¬     se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione

¬     se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni

¬     se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio

o   rinvio alla Corte Costituzionale:

¤  Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista

 

á      E' intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con Sent. Corte Giust. C-61/11: artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostano all'irrogazione della pena della reclusione allo straniero il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo; si raccomanda al giudice nazionale di disapplicare la disposizione di cui all'art. 14, co. 5-ter (oltre alle altre in eventuale contrasto con la direttiva), e, quanto ai fatti commessi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva, di tenere nel debito conto il principio dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite (Sent. Corte Giust. C-387/02)

á      Note:

o   la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE

o   riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti

¤  gli Stati membri conservano la competenza in materia penale

¤  essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva

¤  la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia

¤  una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')

o   non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare

o   non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio

o   la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lÕart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva

o   in relazione all'applicazione della legge successiva piu' favorevole in caso di semplice illecito amministrativo, Sent. Corte Cost. 193/2016 sostiene che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalita' legislativa si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti; essa giustifica, quindi, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi; il limitato riconoscimento della retroattivita' in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati

á      Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11: lo Stato membro che non ha adottato le norme di trasposizione di una direttiva non puo' avvalersi dellÕapplicazione di un diritto che deriva da tale direttiva (nel caso specifico, il diritto dello Stato membro di limitare il campo di applicazione ratione personae della direttiva); se si ammettesse il contrario, lo Stato membro potrebbe beneficiare di diritti derivanti dalla direttiva senza adempiere gli obblighi corrispondenti, incluso quello di adottare le disposizioni necessarie per la sua trasposizione

á      A seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11 si e' formata la seguente giurisprudenza:

o   Sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:

¤  abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11

¤  art. 164 del Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale

¤  similmente a quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice

¤  il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato

o   Trib. Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11

o   Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della abolitio criminis della fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011

o   Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso,

¤  Trib. Cosenza, che considera comunque non applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011

¤  Sent. Cass. 22120/2016: la fattispecie di cui all'art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998, che puniva con la sanzione detentiva la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE, deve considerarsi non piu' applicabile nell'ordinamento interno, a seguito di Sent. Corte Giust. C-61/11, che ha determinato effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessita' di dichiarare che il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione alla previsione di cui all'art. 673 c.p.p.; la nuova formulazione di art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998 non realizza infatti una continuita' normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversita' strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l'illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria (basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si puo' pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso CIE; le nuove disposizioni hanno istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni)

o   Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento italiano)

o   Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione

o   Sent. Cass. 4753/2012, il provvedimento di espulsione adottato sulla base della normativa vigente prima del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE non richiede, per essere legittimo, di essere adottato in modo coerente con le disposizioni della Direttiva stessa (il fatto che la scadenza del termine faccia venir meno il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 incide sugli aspetti penali e sulla espulsione conseguente alla condanna, non sulla validita' del provvedimento amministrativo originale)

o   Nota del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673 c.p.p., di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis

o   Corte App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura l'ingiusta detenzione; nota: un articolo di Luca Masera fa osservare come

¤  si tratti di una applicazione analogica di art. 314 c.p.p., che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)

¤  Sent. Corte Cost. 310/1996 abbia esteso il diritto all'equa riparazione anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non fosse una misura cautelare (ma, in questo caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione)

¤  data per valida l'applicazione analogica, si tratti di individuare analogicamente un termine da cui far decorrere i due anni utili per la presentazione dell'istanza di riparazione (art. 315 c.p.p.), risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto (torna all'indice del capitolo)

 

á      In tutti i casi in cui a carico di uno straniero sia adottato un provvedimento di custodia cautelare o una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva, eÕ data immediata comunicazione al questore e allÕautoritaÕ consolare del paese di appartenenza per avviare la procedura di identificazione e rendere possibile, in presenza delle condizioni di legge, lÕesecuzione dellÕespulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione (art. 15, co. 1 bis T.U.)

á      Allo scopo di evitare il trattenimento in CIE (Direttiva Mininterno e Mingiustizia, citata da com. Mininterno 30/7/2007)

o   la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

o   copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o   la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o   l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o   l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o   dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o   il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o   ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

á      Circ. Mininterno 20/1/2016: avviata il 25/1/2016, per la durata di 6 mesi, una fase di sperimentazione dell'uso di fasce in velcro in luogo delle manette per l'esecuzione di rimpatri coattivi da parte delle questure di Roma, Milano e Torino e degli uffici di polizia di frontiera di Fiumicino, Linate, e Malpensa; le fasce possono essere usate in caso di pericolosita' del soggetto, rischio di fuga, circostanze ambientali che rendono difficile l'esecuzione della misura privativa della liberta', rifiuto o opposizione all'allontanamento, azioni di autolesionismo

 

 

Destinazione dello straniero espulso; transito atraverso altro paese (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero eÕ allontanato verso il paese di appartenenza o, se questo non eÕ possibile, verso il paese di provenienza

á      Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) espulsi a seguito diniego o revoca del permesso motivati da pericolosita' per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato sono allontanati (da D. Lgs. 3/2007) verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso), verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso se il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo); nota: sussistendo il pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il provvedimento di espulsione dovrebbe essere adottato comunque ai sensi dell'art. 13, co. 1 T.U.; verosimilmente, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso in tutti i casi di espulsione adottata per motivi diversi da quelli di ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (es.: soggiorno illegale)

 

á      Se non e' possibile utilizzare un volo diretto verso il Paese di destinazione, il Mininterno presenta richiesta di transito per via aerea all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione; la richiesta non e', in linea di massima, presentata se e' necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto (da D. Lgs. 24/2007)

á      La richiesta di transito per via aerea presentata da altro Stato membro puo' essere rifiutata (o, se gia' concessa, revocata) se (da D. Lgs. 24/2007)

o   lo straniero da espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p. e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale

o   sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente

o   il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale

o   l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)

o   lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

á      Il transito per via aerea non richiesto ne' autorizzato se lo straniero corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale (da D. Lgs. 24/2007)

á      La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente (da D. Lgs. 24/2007)

á      In ogni caso, sono garantite allo straniero ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali (da D. Lgs. 24/2007)

á      Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, lo straniero e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale (da D. Lgs. 24/2007)

á      Lo straniero per il quale il Mininterno ha presentato richiesta di transito per via aerea e' riammesso sul territorio nazionale qualora (da D. Lgs. 24/2007)

o   l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata

o   lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito

o   l'espulsione dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti

o   non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione

á      Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta (che non portano armi) sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che lo straniero fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza (da D. Lgs. 24/2007)

 

 

Accordi di riammissione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Paesi con cui sono stati stipulati accordi di riammissione (da Secondo Rapporto EMN):

o   Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o   Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o   Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Egitto, firmato nel 2007

o   Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o   Georgia, firmato nel 1997

o   Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o   Marocco, firmato nel 1998

o   Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o   Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o   Nigeria, firmato nel 2000

o   Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o   Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o   Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o   Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o   Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

 

á      Accordo Italia-Tunisia 6/8/1998:

o   la Tunisia si impegna a riprendere in tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso vorrebbe)

o   rileva, ai fini dell'accertamento dell'identita', anche la dichiarazione dell'interessato

o   l'autorita' consolare puo' decidere di procedere ad audizione dell'interessato, da effettuare entro 4 gg (inclusi festivi)

o   l'audizione puo' essere anche sollecitata dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che la nazionalita' sia quella dell'altra parte

o   trasmissione di impronte e foto all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile stabilire in altro modo l'identita'; risposta entro 15 gg

o   in mancanza di documento valido, l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di possesso di documento scaduto

o   riammissione di cittadini di paesi terzi, Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano transitati attraverso l'altra parte

o   allo scopo di evitare coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque rimpatrio di massa o speciale

á      Firmato il 5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia: prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia saranno rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera 7/4/2011); l'Italia mette a disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti, metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera 12/4/2011); l'accordo non prevede la presenza a bordo delle motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40 milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo (da comunicato Stranieriinitalia)

á      Ord. PCM 12/7/2011: al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, e' autorizzato, fino al 31/12/2011, l'impiego, anche per attivita' di cooperazione con la Marina della Repubblica tunisina, di una unita' navale della Marina militare italiana e di cinque militari in Tunisia, presso le Centrali operative marittime, quali ufficiali di collegamento e ausilio all'utilizzo di apparati e strumentazioni

á      Avviati negoziati tra Commissione UE e Tunisia finalizzati alla stipulazione di due accordi per la facilitazione degli ingressi e la collaborazione dei rimpatri degli immigrati irregolari (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Il Parlamento UE ha approvato la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia

á      Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale

á      Circ. Mininterno 24/12/2015: sottoscritto da Governo italiano e Governo moldavo il Protocollo di attuazione dell'Accordo tra Comunita' europea e Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, firmato a Bruxelles il 10/10/2007 ed entrato in vigore l'1/1/2008

 

á      Una delegazione italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia, con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)

á      Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse materie, tra le quali

o   prevenzione e contrasto di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti

o   gestione delle frontiere e dei flussi migratori

o   rimpatrio; a tal fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi: una procedura del genere contrasta con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro diritti)

o   prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale

 

 

Trattato di Prum (torna all'indice del capitolo)

 

á      Art. 23 Trattato di Prum (ratificato con L. 85/2009):

o   le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento nell'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza

o   una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare

 

 

Limiti all'espulsione (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori (nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in modo incomprensibile, "nonche' dei minori"), vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare (L. 129/2011)

 

á      Divieto di espulsione, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero

o   possa essere perseguitato per motivi di

¤  razza

¤  sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  cittadinanza

¤  religione; Gdp Roma: accolto il ricorso contro l'espulsione di un nigeriano, sulla base del rischio di persecuzione che subirebbe in patria, a dispetto del fatto che la domanda di asilo e' stata rigettata dalla Commissione territoriale e in considerazione del fatto che successivamente e' stato vittima di un tentato omicidio da parte di connazionali (possibilmente correlato con le tensioni interreligiose in atto in Nigeria)

¤  opinioni politiche

¤  condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

¤  condizioni sociali

o   rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      Divieti ulteriori di espulsione (salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato):

o   minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lÕaffidatario espulsi); la minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988); giurisprudenza:

¤  Trib. Sassari: l'applicabilita' anche ai minorenni dell'espulsione ex art. 3 L. 155/2005 appare controversa e potrebbe ritenersi consentita soltanto presumendo che, nonostante il tenore letterale della norma, l'articolo in questione abbia inteso introdurre, in realta', una previsione di espulsione (per prevenzione di terrorismo) riconducibile alla categoria piu' ampia dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato gia' previsti da art. 13 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e quindi ricompresa nell'ipotesi di deroga al generale divieto di espulsione dello straniero minorenne

¤  Gdp Ravenna: a fronte di un certificato di nascita dal quale si ricavi la minore eta' dello straniero e per il quale non sussistano elementi che lo facciano ritenere falso o contraffatto, il risultato dell'esame auxologico (fondato sull'analisi dello sviluppo osseo) non e' sufficiente a far considerare maggiorenne lo straniero stesso, dato il margine di incertezza intrinseco in tale esame (nello stesso senso, Gdp Genova: documenti di identita' fanno fede, ai fini della determinazione dell'eta' dello straniero, fino a prova contraria, non potendosi considerare sufficiente una radiografia cui non sia seguita una perizia auxologica)

¤  Sent. Cons. Stato 160/2015: al fine di appurare se vi sia o meno incertezza sulla accertata maggiore eta' dell'appellante, occorre acquisire agli atti del giudizio dalla questura tutta la documentazione relativa all'esame auxologico cui egli e' stato sottoposto ed il cui esito e' stato posto a base della motivazione del provvedimento oggetto del giudizio

¤  Trib. Torino: le indagini radiografiche, se non integrate da un esame complessivo condotto nell'ambito di una visita pediatrica, non consentono di valutare l'eta' dell'individuo con un'incertezza inferiore all'anno

¤  il Giudice di Pace di Roma ha annullato un provvedimento di espulsione adottato a carico di stranieri che dichiaravano di essere minorenni, riconoscendo l'impossibilita' di stabilire con certezza l'eta' dei ricorrenti (comunicato Stranieriinitalia)

¤  Gdp Roma: annullata l'espulsione di cittadino egiziano di 18 anni compiuti, in quanto trova applicazione anche in Italia la normativa egiziana secondo cui la maggiore eta' viene raggiunta al 21-esimo anno

¤  Trib. Roma: annullato il diniego del visto per ricongiungimento fondato sull'esito di un accertamento di eta' (in base al quale l'interessato sarebbe maggiorenne) basato sull'esame radiografico del polso, effettuato in assenza di un pediatra e di un mediatore culturale, e privo dell'indicazione dei margini di errore; in presenza di documenti da cui si ricava la minore eta' dell'interessato, la minore eta' deve essere presunta

¤  Sent. Cons. Stato 5882/2015: legittimo il provvedimento di annullamento del permesso rilasciato a uno straniero, in quanto minore non accompagnato, se nel corso di indagini preliminari per il reato di falsificazione del passaporto un esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica e' arrivato alla conclusione che lo straniero era, al momento del rilascio del permesso, maggiorenne (nota: il Consiglio di Stato da' per contato che questa conclusione tenga conto dell'incertezza insita negli esami auxologici),; l'amministrazione della pubblica sicurezza dovra' comunque riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all'interessato

¤  Sent. Cons. Stato 1382/2016: l'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una eta' di almeno 18 anni (nella fattispecie addirittura 19 anni) vale ad escludere la necessita' di una ulteriore "valutazione integrata e multidimensionale" e ad impedire che esso possa essere posto in dubbio dalla documentazione di identita' prodotta dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita), che deve essere ritenuta quantomeno di dubbia efficacia identificativa e fidefaciente; nota: il referto si limita a concludere che il quadro di maturazione scheletrica e' compatibile con l'eta' di 19 anni, senza indicare nulla riguardo al margine di errore

¤  Gdp Roma: nullo il provvedimento di espulsione di uno straniero la cui eta', all'esame auxologico, risulti compatibile con quella di un diciassettenne

¤  Trib. Firenze: assolto, per insussistenza del reato di falso ideologico, uno straniero che ha dichiarato di essere minorenne, producendo un documento di identita' attestante la sua minore eta', e che e' risultato probabilmente maggiorenne dall'esame radiologico del polso; ogni accertamento di natura tecnica e' affetto infatti da una certa incertezza che, nel caso in specie, non risulta contenuta in misura tale da potersi escludere l'eta' minore (il radiologo non indica l'intervallo in cui dovrebbe collocarsi l'eta' dell'interessato, non specifica i parametri di riferimento presi in considerazione, in particolare rispetto alla razza di appartenenza e si limita ad affermare che l'interessato "potrebbe essere maggiorenne"); nota: nella sentenza, si cita, in senso contrario, Sent. Cass. 16946/2015, secondo cui, in tema di accertamento dell'eta' dell'indagato, debbono necessariamente cedere agli esiti degli esami radiografici le risultanze di un documento di cui non si conosce l'efficacia identificativa e fidefacente, indipendentemente da una formale contestazione di falsita', tanto piu' quando promani da una autorita' estera (come nel caso del passaporto), non evidenziandosene la certa provenienza

o   donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro; note:

¤  Sent. Cass. 22305/2013: il matrimonio Rom non e' assimilabile a un matrimonio riconosciuto da un ordinamento straniero, e non rende inespellibile l'uomo che lo abbia contratto in caso di gravidanza in corso della donna

¤  Gdp Agrigento applica la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 per annullare un provvedimento di respingimento

¤  Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")

¤  Gdp Torino: legittima l'espulsione del convivente (non coniugato) di donna incinta, in base ad Ord. Corte Cost. n. 192/2006

¤  Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

¤  Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non credibile, sulla base del fatto che aspetta un figlio dalla compagna italiana

o   coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lÕadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nello stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino hanno annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una straniera in procinto di sposarsi con italiano (da Rass. Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); nello stesso senso, Trib. Firenze: il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio, ne' vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); nello stesso senso, in caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); Gdp Genova: non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge di italiano (gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza; in senso restrittivo, invece, Trib. Genova: ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi come consortium vitae (non solo, quindi, come mera convivenza formale, ma anche in senso sostanziale: comunione di vita e di assistenza reciproca), l'onere della prova gravando sull'interessato; note:

¤  Trib. Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna

¤  Trib. Reggio Emilia:

-       del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

-       soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

-       infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

-       la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

-       Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

¤  Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

¤  Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

¤  Sent. Corte Cost. 170/2014:

-       illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalitˆ da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

-       nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

o   familiari entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; in senso restrittivo, Trib. Genova: ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi come consortium vitae (non solo, quindi, come mera convivenza formale, ma anche in senso sostanziale: comunione di vita e di assistenza reciproca), l'onere della prova gravando sull'interessato;

o   titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi

o   apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

o   lo straniero che abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006); ulteriore giurisprudenza

¤  Sent. Cass. 15830/2001: non rientrano tra le cure urgenti o essenziali quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson

¤  TAR Lombardia: la sospensione deve protrarsi fino alla completa guarigione

¤  Sent. Cass. 1531/2008: la sospensione deve coprire solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita

¤  TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure

¤  Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile

¤  TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

¤  Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento retrovirale per l'HIV) siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili

¤  Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di uno straniero che necessita della terapia cui e' da tempo sottoposto

¤  TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo

¤  Ord. Cass. 13252/2016: la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio (nel caso in esame, una donna straniera, operata per un tumore e avente necessita' di sottoporsi a un rigido protocollo terapeutico postoperatorio), dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita; non e' necessario, ai fini del riconoscimento di tale diritto, che lo straniero abbia chiesto uno specifico permesso di soggiorno

á      Nota: il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009); in senso opposto, TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico

á      Sent. Cass. 34562/2007: i divieti di espulsione di cui all'art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998 non si applicano all'espulsione a titolo di misura di sicurezza, poiche' si tratta di straniero che ha commesso un delitto che ne rivela una particolare attitudine a delinquere (nota: interpretazione evidentemente infondata); in senso contrario, con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass. 18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria; in senso contrario ancora piu' forte, Sent. Cass. 2/12/2014:

o   principi di diritto:

¤  il combinato disposto di art. 86 DPR 309/1990 e artt 5 e 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, interpretato in relazione ad art. 30 co. 1 Cost., vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza o dal rapporto di coniugio

¤  in conformita' alla norma interposta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad art. 117 Cost., le norme che disciplinano la valutazione di pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata

o   il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

o   il divieto si applica anche alle espulsioni giudiziali

o   ove risulti provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio, in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche', ad esempio, un genitore possa riunirsi con il proprio figlio; lo Stato gode di un certo margine di discrezionalita', ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento degli interessi in gioco (Sent. CEDU Errico c. Italia); le misure adottate, pur se giustificate dal fine di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito (Sent. CEDU Hamidovic c. Italia); lo Stato non deve limitarsi ad astenersi dalle interferenze arbitrarie, ma deve rispettare eventuali obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare, in base al contemperamento tra interessi generali e interessi dei singoli (Sent. CEDU Sipos c. Romania); l'obbligo positivo di verificare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dello straniero sussiste anche in sede di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista da art. 86 DPR 309/1990

á      Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

á      Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle

á      Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      Corte App. Trieste: la mutata situazione politica e sociale del paese di provenienza e' motivo valido per l'ammissibilita' di una nuova domanda di asilo

á      Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile per rischio di persecuzione, il rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a carattere vincolato, senza che residui alcuna discrezionalita' in capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale, della Commissione territoriale in merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano all'allontanamento dello straniero, anche se non vengono prospettati fatti sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico, esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori di lavoro

á      TAR Sicilia: prima di negare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a una persona di etnia rom proveniente dal Kossovo, la questura deve tener conto di quanto emerge dai rapporti stilati da organizzazioni di tutela dei diritti umani riguardo alla condizione di tale etnia in Kossovo

á      Sent. CEDU F. G. c. Svezia: anche se un richiedente asilo iraniano, la cui domanda di asilo e' stata rigettata, non ha addotto come motivo alla base della sua richiesta di asilo l'avvenuta conversione al cristianesimo, le autorita' dello Stato che siano venute a conoscenza dell'avvenuta conversione, sono tenute, prima di procedere al rimpatrio, a valutare se da essa consegua il rischio di subire una condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti

á      Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")

á      Ord. Cass. 3004/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: in tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, e' illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui agli artt. 5 co. 5 e 31 co. 3 del D. Lgs. 286/1998, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non e' stata presa in considerazione la sua situazione familiare

á      Corte App. Bari: autorizzato il soggiorno per due anni dei genitori, entrambi illegalmente soggiornanti, di una bambina, sulla base del fatto che, essendosi la bambina pienamente inserita, a seguito di un precedente trasferimento dalla Grecia all'Italia, nel contesto della famiglia allargata (molti familiari essendo legalmente soggiornanti in Italia) e della scuola di infanzia, la stessa bambina subirebbe un grave danno sia dall'allontanamento dei soli genitori, sia dalla partenza dell'intero nucleo familiare, con ulteriore sradicamento verso un paese in cui i genitori si troverebbero privi di lavoro

á      Trib. Milano: autorizzata l'ulteriore permanenza di una coppia di stranieri, che accudiscono i figli, uno dei quali soffre di un ritardo mentale e fruisce di sostegno scolastico; il resto della famiglia e' ben inserito; il tribunale indica agli interessati che nel corso dei due anni di soggiorno autorizzato essi dovranno "regolarizzare" la loro posizione mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori (nota: evidentemente al tribunale sfugge il fatto che tali strumenti possono non essere utilizzati dal governo, e di fatto non lo sono da anni)

á      Trib. Bari: autorizzato il soggiorno del nonno di un minore affetto da disabilita', sulla base del contributo che l'interessato da' alla stabilita' emotiva ed affettiva del bambino e del suo fratellino

á      Trib. Bari: autorizzato il soggiorno di entrambi i genitori di un bambino georgiano nato in Italia, dal momento che il nucleo familiare e' unito, ed entrambi gli adulti si prendono cura del figlio e sono inseriti lavoratiamente, sia pure in nero; due arresti in flagranza per piccoli furti in un supermercato non pregiudicano la posizione del padre, dato che i due episodi, risalenti nel tempo, non sono tali da compromettere la valenza educativa del genitore o da farlo qualificare come socialmente pericoloso

á      Trib. Lecce: autorizzato il soggiorno dei genitori di due minori oramai pienamente inseriti nel contesto sociale italiano (uno dei due e' nato in Italia), sulla base del danno che agli stessi minori sarebbe causato da uno sradicamento, e del fatto che entrambi i genitori si prendono cura dei figli e sono inseriti lavorativamente

á      Gdp Genova: annullato il provvedimento di espulsione di uno straniero che si prende cura, insieme con la moglie, di un figlio minorenne convivente, in base al danno che il figlio subirebbe in caso di allontanamento del padre

 

á      Protocollo Conferenza Regioni e Province autonome sull'accertamento dell'eta':

o   il Protocollo per laccertamento dell'eta' dei minori secondo il modello dell'Approccio multidimensionale, trasmesso dal Minlavoro al Mininterno nell'aprile 2009, prevede alcuni principi fondamentali volti a garantire il rispetto dei diritti dei minori nel caso in cui la valutazione dell'eta' sia sottoposta ad accertamenti tramite procedure mediche, tra cui:

¤  l'approccio multidisciplinare e multidimensionale

¤  l'obbligo di indicazione del margine di errore e presunzione della minore eta' in caso di dubbio

¤  il superiore interesse del minore come finalita' principale

¤  la disposizione dell'accertamento dell'eta' da parte dell'Autorita' giudiziaria

¤  la formazione e l'aggiornamento continuo dei professionisti incaricati, tale da garantire la minore variabilita' possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il perseguimento dei fini di giustizia

¤  la centralita' delle figure del pediatra e del mediatore interculturale

¤  il ricorso in via prioritaria a strutture sanitarie pubbliche

¤  la previsione che i contenuti del Protocollo stesso vengano aggiornati almeno ogni 3 anni, mantenendo fermo comunque l'approccio multidimensionale

o   si procede ad un aggiornamento del Protocollo elaborato nel 2009

o   presupposti per l'accertamento dell'eta'

¤  l'accertamento e' disposto come extrema ratio e solo nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta'

¤  se l'interessato e' in possesso di un documento di identita', anche scaduto, o di un documento di riconoscimento munito di fotografia, da cui risulti la minore eta', non possono essere disposti accertamenti, salvo sussistano dubbi sulla autenticita' dei documenti

¤  documenti diversi dai documenti di identita' o di riconoscimento (ad esempio, certificato di nascita privo di fotografia), pur non rappresentando prove certe, costituiscono principi di prova e come tali devono essere considerati nel valutare l'opportunita' di disporre accertamenti socio-sanitari

o   l'accertamento dell'eta' deve essere condotto attraverso le procedure meno invasive

o   in tutte le fasi dell'accertamento dell'eta' devono essere garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione

o   accoglienza ed identificazione del presunto minore:

¤  prima di procedere all'identificazione del presunto minore e' indispensabile che egli riceva l'assistenza strettamente necessaria per riacquistare le proprie energie fisiche e mentali in modo tale da essere messo nelle condizioni fisiche e mentali per poter comprendere quanto gli viene richiesto e rendere corrette dichiarazioni

¤  ai fini dell'identificazione del presunto minore, l'Autorita' di Pubblica sicurezza, attraverso l'ausilio di un mediatore interculturale (o, eventualmente, di un interprete) e di materiale scritto in una lingua che l'interessato possa capire, tenendo conto anche del suo grado di sviluppo, fornisce al presunto minore informazioni circa l'importanza di dichiarare corrette generalita' (esplicitando giorno, mese e anno di nascita) e sulle conseguenze, anche penali, di una dichiarazione di false generalita'

¤  viene chiesto al presunto minore di

-       dichiarare le proprie generalita' (nome, cognome, nazionalita', giorno, mese e anno di nascita)

-       esibire un documento di identita', se ne e' in possesso

-       indicare se, tra gli altri migranti eventualmente presenti, vi siano familiari

¤  se al termine del colloquio volto a raccogliere informazioni relative ai dati biografici e sociali, emergono dubbi fondati circa la maggiore o minore eta' dichiarata dal presunto minore, si procede ad accertamenti volti all'identificazione del minore, secondo le modalita' previste dalla legge

¤  l'Autorita' di Pubblica sicurezza verifica con il presunto minore la possibilita' di ottenere documenti idonei a accertarne l'identitˆ e, nel caso non si tratti di potenziale richiedente asilo, rivolgendosi alle autorita' consolari del paese di origine dello stesso

¤  se, anche al termine di tali ricerche, continuano a sussistere dubbi fondati circa l'eta' dichiarata dal presunto minore, l'Autorita' di Pubblica sicurezza (o delle Forze di polizia) chiede all'Autorita' giudiziaria di disporre l'accertamento olistico multidisciplinare dell'eta'

¤  nel corso degli accertamenti il presunto minore sara' assistito e protetto come fosse un minore, in applicazione del principio del beneficio del dubbio

o   tutela legale, informazione e assenso informato:

¤  prima dell'avvio dell'accertamento, dal momento che i minori non accompagnati sono privi di rappresentanza legale, l'Autorita' di Pubblica sicurezza (o delle Forze di polizia), da' immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore; il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della nomina

¤  l'Autorita' giudiziaria, su richiesta motivata delle Autorita' di Pubblica sicurezza (o delle Forze di Polizia), concede l'autorizzazione ad effettuare la procedura socio-sanitaria, indicando chi esercita i poteri tutelari, al fine di assicurare il conseguimento del superiore interesse del minore; il presunto minore, ne e' informato in una lingua che possa capire ed in conformita' con il suo grado di maturita', con l'ausilio di un mediatore interculturale (o, eventualmente, di un interprete) e di materiale scritto pertinente quando disponibile

¤  e' necessario acquisire l'assenso del presunto minore e di chi esercita i poteri tutelari (in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) con l'ausilio di un mediatore interculturale (o, eventualmente, di un interprete) e di materiale scritto pertinente quando disponibile

¤  in particolare, il presunto minore viene informato, in una lingua che possa capire ed in conformita' con il suo grado presunto di maturita' e livello di alfabetizzazione, circa

-       il fatto che la sua eta' sara' determinata mediante una specifica procedura sanitaria

-       la natura della procedura, i possibili risultati attesi e le eventuali conseguenze del risultato

-       le conseguenze di un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tale procedura

-       il diritto ad essere ascoltato in merito ai motivi di un suo eventuale rifiuto

¤  in caso di rifiuto del presunto minore a sottoporsi alla valutazione socio-sanitaria per l'accertamento dell'eta', l'Autorita' di Pubblica sicurezza ne da' comunicazione scritta all'Autorita' giudiziaria che da' disposizioni in merito agli opportuni provvedimenti

o   protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta':

¤  il protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' si svolge presso strutture pubbliche dei SSR secondo le rispettive organizzazioni territoriali dei SSR (ad esempio, Casa della salute, Consultorio familiare, Reparto di pediatria, Dipartimento materno-infantile, Servizi per l'eta' evolutiva, Distretto sanitario)

¤  il protocollo e' condotto da equipe multidisciplinari funzionali appositamente individuate e formate, composte da professionisti (esperti e consapevoli delle specificita' relative all'origine geografica e culturale del minore) del Servizio Sanitario:

-       un assistente sociale

-       un pediatra con competenze auxologiche

-       uno psicologo dell'eta' evolutiva e/o un neuropsichiatra infantile

-       un mediatore interculturale

¤  la procedura prevede

-       colloquio sociale: articolato in modo tale da comprendere la storia e la biografia personale, familiare e sociale del minore; se nel corso del colloquio si evincono elementi certi circa la minore eta' non si procede alla fasi successive

-       visita pediatrica-auxologica: svolta nel rispetto del presunto minore, comprende la rilevazione di tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'eta'; il pediatra-auxologo, a completamento della valutazione, con le dovute cautele per la sensibilita' del presunto minore, nel rispetto del suo genere e sesso, cultura e religione, puo' anche effettuare una valutazione dello sviluppo puberale, avendo chiesto ed ottenuto il suo assenso

-       valutazione neuropsichiatrica/psicologica: viene effettuata attraverso un colloquio approfondito, tenendo presente che attualmente non sono disponibili test psicologici specifici per valutare il livello di maturazione psicologica del presunto minore straniero; il colloquio viene condotto dallo psicologo dell'eta' evolutiva o dal neuropsichiatra infantile (o da entrambi, in successione, se lo si ritiene necessario) ed organizzato con una modalita' di raccolta standardizzata di informazioni attraverso un'intervista semistrutturata al fine di ridurre la variabilita' data dal giudizio soggettivo dell'operatore e svolta in condizioni tali da potere avere la massima collaborazione da parte del soggetto in esame

¤  relazione olistica multidisciplinare:

-       a seguito della procedura socio-sanitaria di accertamento dell'eta' viene redatta una relazione sanitaria, olistica multidisciplinare, seguendo il formato standard, che comprende l'indicazione dell'eta' presunta con un valore minimo e un valore massimo derivanti dalla variabilita' biologica e dalle metodiche utilizzate dall'equipe

-       la relazione olistica multidisciplinare con il relativo esito riguardante la valutazione dell'eta' anagrafica deve essere trasmessa all'Autorita' di Pubblica sicurezza, all'Autorita' giudiziaria competente, ai Servizi minorili della giustizia (quando il soggetto sia sottoposto a procedimento penale e l'accertamento venga effettuato ai sensi di art. 8 DPR 448/1988)

-       il protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' si deve concludere entro 72 ore dall'autorizzazione a procedere dell'Autorita' giudiziaria; fino al completamento dell'identificazione e del protocollo di accertamento olistico multidisciplinare dell'eta', al presunto minore devono essere applicate tutte le misure previste in materia di protezione dei minori

-       il provvedimento di attribuzione dell'eta' da parte dell'Autorita' giudiziaria e copia della relazione olistica multidisciplinare tradotta in una lingua comprensibile al soggetto valutato, devono essere notificati da parte dell'Autorita' di Pubblica sicurezza allo stesso soggetto con l'indicazione delle modalita' di impugnazione

-       qualora, anche dopo la procedura, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto in termini legali

-       al fine di evitare di ripetere la procedura di accertamento dell'eta' in eventuali occasioni successive, l'informazione relativa all'accertamento svolto e alla minore eta' attribuita deve affluire nella banca dati del Sistema informativo minori istituita ai sensi dell'art. 4 DPCM 535/1999

¤  ogni 3 anni il protocollo olistico multidisciplinare di accertamento dell'eta' viene aggiornato anche attraverso il contributo della comunita' scientifica

o   entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascuna Regione e Provincia autonoma si impegna a:

¤  comunicare al Minsalute il nominativo del Referente regionale del SSR con il compito di coordinare e monitorare l'implementazione del protocollo nel proprio territorio

¤  comunicare consensualmente al Referente regionale e al Minsalute l'elenco nominativo dei professionisti del SSR competenti (selezionati tramite curriculum vitae), componenti le equipes multidisciplinari: assistenti sociali, pediatri- auxologi, psicologi dell'eta' evolutiva, neuropsichiatri infantili, mediatori interculturali (selezionati in base alla qualifica e/o alla documentata esperienza sul campo); tale elenco e' aggiornato e trasmesso ogni anno dal Referente regionale al Minsalute; i professionisti sono destinatari di formazione congiunta e integrata ad hoc ed aggiornamento continuo

¤  comunicare al Minsalute, al Mininterno, alle Autorita' di Pubblica sicurezza, alle Autorita' giudiziarie territorialmente competenti, ai Centri per la giustizia minorile e ai Servizi minorili che insistono nel territorio, ai Comuni capoluogo di Provincia e al Garante regionale per l'infanzia i luoghi di operativita' e i riferimenti delle equipe, la cui numerosita' e distribuzione geografica per territori analoghi alla Provincia/Prefettura saranno individuate in base alle caratteristiche e alla incidenza del fenomeno dei minori non accompagnati nel territorio regionale, noncha' le modalita' di attuazione del protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta'

o   per i presunti minori non accompagnati, in considerazione del fatto che, ai sensi di legge, fino al termine delle fasi di identificazione e della eventuale procedura per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'eta', essi devono essere considerati minori a tutti gli effetti, dal momento della segnalazione sul territorio italiano, si procede ad una adeguata accoglienza e protezione anche attraverso l'iscrizione obbligatoria al SSN (ai sensi dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nelle more della produzione dei documenti necessari all'iscrizione, che devono essere rilasciati nel piu' breve tempo possibile, il minore e' assistito come Straniero Temporaneamente Presente (STP) o Europeo Non Iscritto (ENI o codice equivalente); il minore, fintanto che non produca reddito (ad esempio, attraverso eventuali contratti di avviamento al lavoro o borse lavoro) e' esentato dalla partecipazione alla spesa

o   al termine dell'intera procedura di identificazione, accertato che si tratti di minore, si procede al rilascio immediato di un permesso di soggiorno per minore eta', se il minore e' straniero, o, di un documento valido per la presenza in Italia, se e' cittadino UE

o   dal momento che, fino all'avvenuto accertamento dell'eta' i presunti minori devono essere considerati minori a tutti gli effetti, gli oneri per l'accertamento dell'eta' sono a carico dello Stato

o   entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente provvedimento e' dettagliato ed avviato il Programma nazionale di formazione continua (da realizzarsi, per gli operatori socio-sanitari e mediatori interculturali dei SSR, con il finanziamento reso annualmente disponibile da parte dei SSR all'INMP, e, per gli altri professionisti, con quello reso dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza coinvolte nella attuazione del Protocollo)

o   entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente provvedimento si istituisce presso La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un Comitato tecnico congiunto Amministrazioni centrali interessate-Regioni (composto da membri del Tavolo interregionale della Commissione Salute, referenti dei Ministeri Salute, Interno, Giustizia, Lavoro Politiche Sociali, Esteri, SIMM, INMP, Save the Children, UNHCR, Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza) per effettuare il monitoraggio dell'attuazione della Procedura

á      Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia; se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali (art. 90 co. 2-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

 

á      Art. 13 Conv. Cons. Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani prevede che, salvo che in caso di pericolo per l'ordine pubblico, sia accordato alla persona che appare come vittima di tratta un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 gg e, comunque, di durata sufficiente perche' la persona possa ristabilirsi, sfuggire all'influenza dei trafficanti e prendere consapevolmente decisioni sulla collaborazione con le autorita' competenti; durante questo periodo non deve essere eseguito alcun provvedimento di espulsione contro la persona in questione; nota: la legge di ratifica, L. 108/2010, non recepisce questo obbligo

 

á      Il titolare dello status di protezione internazionale e' espulso quando (verosimilmente, si deve intendere "solo quando")

o   sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o   rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

á      In caso di espulsione, salvo che vi si oppongano impellenti motivi di sicurezza nazionale, il rifugiato deve essere ammesso a giustificarsi (art. 32 Convenzione di Ginevra del 1951; nota: escluso lÕaccompagnamento immediato)

á      In presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda, non essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (Ord. Cass. 18748/2011; nota: si tratta di un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba essere documentata dallo straniero)

á      Gdp Varese: nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non ha dichiarato estinto il procedimento

á      In caso di richiesta di asilo costituzionale, e' necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004)

 

á      Salvo motivi di sicurezza dello Stato, lÕapolide deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (Convenzione di New York del 1954, art. 31; escluso quindi lÕaccompagnamento immediato)

 

á      Nota: l'inespellibilitaÕ del familiare di italiano convivente in Italia non garantisce di per se' (nei casi in cui non sussista il diritto di soggiorno ai sensi di D. Lgs. 30/2007; circ. Mininterno 2/2/2010: si prescinde, pero', per questo dal requisito di convivenza) il soggiorno in caso di assenza di convivenza o in caso di separazione di fatto tra coniugi; nel senso dell'inespellibilita' anche in assenza di convivenza, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004 (nonche', per analogia, Sent. Corte Giust. C-267-1983, che fa riferimento al diritto di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), Sent. Cass. 22230/2010 (quando l'assenza di convivenza sia motivata da ragioni transitorie di carattere economico), Gdp Genova (non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge di italiano, gia' titolare di un permesso per motivi familiari, per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza), Trib. Milano (ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione; nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); nel senso del possibile perdurare del diritto di soggiorno del coniuge di italiano, anche in caso di cessata convivenza a seguito di separazione, Ord. Cass. 19893/2010, che riconosce come la materia sia disciplinata da art. 12 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007; in senso contrario Sent. Cass. n. 8034/2003 (citata in Ord. Cons. Stato. n. 767/2005); in senso ancora piu' restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato); nel senso dell'inespellibilita' del coniuge di italiano fino a scioglimento formale dell'unione, Sent. Corte Giust. C-267-1983 e Cons. Giust. Ammin. Sicilia; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005; nel senso dell'espellibilita' in assenza di convivenza tra coniugi, Sent. Cass. 15294/2012

 

á      Nota: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto rilevante il divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con riferimento a (citati in Rassegna sentenze CEDU)

o   espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lÕespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

o   espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o   espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o   prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

á      Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato per diversi reati l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

á      Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)

á      Sent. CEDU 24/3/2009: lÕespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data lÕimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia; dichiarata ricevibile la richiesta ai sensi dell'articolo 8, a causa della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti soffrirebbero se tornassero in Tunisia dopo oltre venti anni di soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso (benche' fosse stata adottata una interim measure) una bosniaca vissuta per molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU Cherif c. Italia: non vi e' violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza nella vita familiare della persona, appare proporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dellÕordine pubblico e la prevenzione dei reati

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

á      Sent. CEDU R. C. c. Svezia: il rischio di subire tortura a seguito di deportazione sussiste quando l'interessato puo' dimostrare di aver gia' subito atti di tortura in precedenza e ha lasciato il paese illegalmente (il che comporta, in fase di rientro in Iran, una accurata serie di controlli), cosi' esponendosi all'attenzione delle autorita' in caso di rientro

á      Sent. CEDU Sufi c. Regno Unito: data la situazione di violenza presente in Somalia, l'espulsione di uno straniero verso quel paese rischia di esporlo a trattamenti inumani e degradanti, salvo che si garantisca che l'interessato possa raggiungere in condizioni di sicurezza zone del paese dove tali rischi non vi siano e che in tali zone abbia legami familiari adeguati

á      Sent. CEDU Diallo c. Rep. Ceca: la nozione di rimedio effettivo di cui all'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiede, in presenza di rischio di violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un rigoroso esame delle affermazioni a sostegno dell'esistenza di tale rischio in caso di espulsione e la previsione di un effetto sospensivo automatico nelle more della decisione sul ricorso (vedi Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia)

á      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

á      Nota: la CEDU, con comunicato 11/2/2011, ha richiamato alle rispettive responsabilita' i richiedenti ed i destinatari delle interim measures, a fronte dell'aumento delle istanze del 4000% dal 2006 al 2010:

o   i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o   gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

á      Sent. CEDU J. K. et al. c. Svezia: l'espulsione verso l'Iraq di un richiedente asilo iracheno, che in patria aveva collaborato con le autorita' degli Stati Unini e la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta, viola art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato il rischio che la persona diventi obiettivo di ritorsioni (trattamenti inumani) da parte di organizzazioni terroristiche

 

á      Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica:

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement nei confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)

á      Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di una straniera che ha richiesto un permesso per motivi umanitari allo scopo di sottrarsi a violenza domestica, e per la quale il giudice di pace ritiene necessaria l'assistenza di personale specializzato

 

 

Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di impossibilitaÕ di allontanamento (espulsione o respingimento) per rischio di persecuzione, allo straniero eÕ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari (con accesso a lavoro; nota: e studio?); convertibile, secondo il TAR Liguria, in permesso ad altro titolo in presenza dei requisiti (in senso contrario, Nota del Mininterno in risposta a quesito della Prefettura di Udine); obbligo di iscrizione al SSN (assimilato al caso di titolare di permesso per asilo da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000)

á      In caso di inespellibilita' per minore etaÕ, lo straniero

o   ottiene un permesso per motivi familiari se eÕ convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, reinterpretate alla luce di L. 122/2016[16]; ambiguitaÕ riguardo allÕaffidatario; possibile il rilascio di permesso UE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o   ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ. Mininterno 9/4/2001), se eÕ affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o   ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)

o   ottiene un permesso per minore etaÕ, negli altri casi

á      In caso di inespellibilitaÕ per gravidanza in corso o parto recente, allo straniero (madre o, verosimilmente, in base a Sent. Corte Cost. n. 376/2000, marito di questa convivente) eÕ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN, da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); permesso convertibile in permesso per motivi familiari, se non scaduto da piu' di un anno, in caso di matrimonio con cittadino titolare di diritto al ricongiungimento (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nello stesso senso, Trib. Genova) o, piu' in generale, se sussistono i requisiti soggettivi per l'ingresso per ricongiungimento (circ. Mininterno 9/2/2009, che pero' indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno); nota: nelle ASL di Milano, Monza e Brianza, prevista la possibilita' di chiedere l'appuntamento in questura tramite i consultori familiari delle stesse ASL (da un comunicato sul Progetto Cicogna)

á      In caso di inespellibilitaÕ per convivenza con coniuge o familiare italiano, allo straniero eÕ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari; verosimilmente, se sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno, e' rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita' sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; TAR Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il requisito di convivenza; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato); Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano; Corte App. Brescia: il permesso di cui all'art. 28 DPR 394/!999 al familiare convivente di italiano puo' essere rilasciato solo in presenza di un provvedimento di espulaione (nota: sentenza farneticante)

á      Sent. Cass. S.U. 19393/2009: i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli di cui all'art. 19) corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione (nello stesso senso, Gdp Bari); all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi o per altro motivo, non configura il reato di soggiorno illegale; in questo senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

á      Familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani:

o   circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento

o   circ. Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire anche della conversione, prevista per il permesso per motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il requisito di convivenza (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: quale che sia il motivo del venir meno della convivenza); in senso contrario, in precedenza, Corte d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di italiano e' l'inespellibilita'; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato); Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; TAR Toscana: legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo

o   Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado

 

á      Lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 5286/2011, che pero' fa riferimento a un permesso per cure mediche, col rischio che al rilascio del permesso non possa far seguito l'iscrizione dello straniero al SSN; in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure; TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); piu' debolmente, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per la necessita' di ricevere cure mediche il permesso va rilasciato solo in circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede

á      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria)

á      TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito; rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare

á      TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

á      Il titolare di permesso per motivi di salute o per motivi umanitari rilasciato a stranieri (in precedente condizione di irregolarita') affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza e' iscritto obbligatoriamente al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

 

 

Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Cons. Stato 1679/2014: la circostanza che penda un giudizio contro il decreto di espulsione non comporta che lo straniero abbia, per cio' solo, diritto a permanere sul territorio nazionale e ad ottenere un permesso di soggiorno; l'esigenza di difendersi nel giudizio pendente non comporta il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi di art. 28 DPR 394/1999, non sussistendo un divieto di espulsione e nulla impedendo che all'interessato venga invece rilasciato un permesso per motivi di giustizia

á      Tar Puglia: allo straniero che sia stato espulso illegittimamente nella minore eta' e sia successivamente rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno qualora siano sopraggiunti nuovi elementi rilevanti

á      Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

á      Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno i gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore, altrimenti da espellere

á      Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso ex art. 31, co. 3 al genitore (in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3)

á      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto, senza pero' che si tratti di situazioni di lunga o indeterminabile durata o aventi tendenziale stabilita'

á      Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore

á      Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare (sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione)

á      Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie dell'autorizzazione all'ingresso

á      Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori, ma solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione

á      Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

á      Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano

á      Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero

á      Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria

á      Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)

á      Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia

á      Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine, nel quale, senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli per il suo processo di crescita, con conseguente separazione dalla sorella maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica (non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta, che per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi nellÕambito familiare, dal momento che il diritto del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita')

á      Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia malata; nota: il giudice d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)

á      Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi (si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per l'immigrazione; nota: non potendo il giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il permesso UE slp)

á      Trib. Firenze: autorizzato il soggiorno per entrambi i genitori, per un periodo di due anni, allo scopo di regolarizzare la propria posizione amministrativa, sulla base del danno che le figlie minori, con essi conviventi, inserite a scuola, riporterebbero dal dover lasciare l'Italia o dall'allontanamento anche di uno solo dei genitori; si prescrive ai genitori di provvedere al mantenimento delle figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di idonea attivita' lavorativa (nota: non rileva negativamente un precedente penale a carico del padre, per reati in materia di stupefacenti, con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova)

á      Corte App. Catania: art. 31 co. 3 e' applicabile anche al coniuge della madre del minore, in base ad una definizione estensiva della definizione di "familiare" (conforme a sent. Cass. 7472/2008 e Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e, trattandosi di coniuge albanese di cittadina rumena residente in Italia, a D. Lgs. 30/2007; nota: non si capisce perche' non si sia fatto valere direttamente il diritto di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007!); nel caso in esame, il grave motivo e' integrato dall'effetto destabilizzante che avrebbe sul minore l'allontanamento del familiare; si autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla regolarizzazione della propria posizione in Italia (nota: sembra implicitamente ammessa la possibilita' di conversione del permesso)

á      Corte App. Napoli:

o   la condizione psicofisica del minore si modifica e si evolve, cosicche' e' giustificata una periodica rivalutazione di tale condizione, a seguito della quale, ove la gravita' della situazione permanga, l'autorizzazione (prevista a tempo determinato) puo' essere prorogata

o   se il figlio e' in tenerissima eta', ma sussiste l'idoneita' affettiva del genitore ad occuparsi del minore e a prendersi carico dei suoi problemi, possono ritenersi sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo (nota: in caso di genitori entrambi irregolari e di assenza di un radicamento significativo del figlio in tenerissima eta', non e' chiaro come la negazione dell'autorizzazione rischi di recar danno allo sviluppo psicofisico del minore)

o   occorre solo evitare l'uso strumentale dei figli minorenni da parte del richiedente, che presenti la richiesta nel proprio esclusivo interesse

o   autorizzato il soggiorno per 2 anni (durante i quali i genitori dovranno provvedere alla loro regolarizzazione; nota: non si comprende come, se non ammettendo la convertibilita' del permesso), sulla base del buon inserimento sociale di fatto e della cura prestata dai genitori alla figlia minore, che frequenta la scuola d'infanzia

á      Trib. Bari: autorizzata la permanenza dei genitori di bambini in tenera eta', una dei quali bisognosa di cure, che possono essere prestate nel modo piu' adeguato in Italia; l'autorizzazione riguarda entrambi i genitori, perche' l'allontanamento di uno dei due recherebbe un grave danno allo sviluppo psicofisico dei figli

á      Sent. Cass. 1824/2016:

o   la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori o allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri in primo luogo l'eta' del minore, il grado di radicamento in Italia, in relazione alla durata della vita del minore e del soggiorno e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi (trattandosi di misura temporanea, revocabile e rinnovabile), di concrete possibilita' di rapporto con i genitori nell'ipotesi del rimpatrio di questi

o   l'eta', se prescolare (nel caso in esame, i minori avevano 3 e 6 anni) e il radicamento (costituente uno dei criteri Boultif (sent. CEDU Boultif c. Svizzera) per valutare la legittimita' dell'ingerenza statuale nell'incidere il diritto alal vita familiare ex art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) devono essere tenuti in considerazione, anche affidandosi ad un'indagine tecnica, se necessario, nella valutazione della gravita' del disagio che potrebbe derivare dal rimpatrio al seguito dei genitori da allontanare

o   un minore nato in Italia da pochi anni da genitori stranieri verosimilmente condivide con il proprio nucleo familiare la quasi totalita' della propria esistenza, non avendo a causa dell'eta' e della nazionalita' straniera dei genitori molti altri poli affettivi di riferimento (nota: dalla separazione dai genitori deriverebbe quindi un grave pregiudizio); allo stesso tempo, il paese in cui e' nato costituisce l'unico habitat ambientale che conosce e nel quale e' iniziata la propria esistenza e ha sviluppato la propria personalita' sotto il profilo cognitivo e relazionale

o   Ord. Cass. 24476/2015:

¤  risulta evidente la sussistenza di specifici e gravi motivi corroboranti la domanda di permesso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 nel caso in cui la figlia della ricorrente, di soli 2 anni, sia gia' stata abbandonata dal padre, e la madre, inserita in Italia in una famiglia i cui membri possono sostenerla anche economicamente, in caso di rimpatrio sarebbe esposta al rischio di indigenza e comunque di incertezza assoluta circa il futuro

¤  in questo caso, l'elemento determinante non e' tanto il superiore interesse del minore in senso generico ma la prognosi sul grave disagio psico-fisico che conseguirebbe alla minore dall'allontanamento anche della figura materna a soli due anni di eta' o dallo sradicamento dalla situazione di vita attuale

o   Ord. Cass. 2123/2016: i "gravi motivi" contemplati da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 ai fini del rilascio della temporanea autorizzazione al soggiorno vanno riferiti, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, a situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilita' che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare; legittimo quindi negare l'autorizzazione quando non emergano elementi tali da far ritenere che dall'allontanamento del genitore possano derivare disagi psichici o fisici particolari dei minori diversi da quelli che caratterizzano normalmente il distacco dalle figure parentali (nota: i disagi psichici o fisici che derivano in caso di distacco dalle figure parentali dovrebbero essere sempre considerati un "grave motivo" atto a giustificare l'autorizzazione del soggiorno)

o   Ord. Cass. 3004/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: in tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, e' illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui agli artt. 5 co. 5 e 31 co. 3 del D. Lgs. 286/1998, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non e' stata presa in considerazione la sua situazione familiare

o   Corte App. Bari: autorizzato il soggiorno per due anni dei genitori, entrambi illegalmente soggiornanti, di una bambina, sulla base del fatto che, essendosi la bambina pienamente inserita, a seguito di un precedente trasferimento dalla Grecia all'Italia, nel contesto della famiglia allargata (molti familiari essendo legalmente soggiornanti in Italia) e della scuola di infanzia, la stessa bambina subirebbe un grave danno sia dall'allontanamento dei soli genitori, sia dalla partenza dell'intero nucleo familiare, con ulteriore sradicamento verso un paese in cui i genitori si troverebbero privi di lavoro

o   Trib. Milano: autorizzata l'ulteriore permanenza di una coppia di stranieri, che accudiscono i figli, uno dei quali soffre di un ritardo mentale e fruisce di sostegno scolastico; il resto della famiglia e' ben inserito; il tribunale indica agli interessati che nel corso dei due anni di soggiorno autorizzato essi dovranno "regolarizzare" la loro posizione mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori (nota: evidentemente al tribunale sfugge il fatto che tali strumenti possono non essere utilizzati dal governo, e di fatto non lo sono da anni)

o   Trib. Bari: autorizzato il soggiorno del nonno di un minore affetto da disabilita', sulla base del contributo che l'interessato da' alla stabilita' emotiva ed affettiva del bambino e del suo fratellino

o   Trib. Bari: autorizzato il soggiorno di entrambi i genitori di un bambino georgiano nato in Italia, dal momento che il nucleo familiare e' unito, ed entrambi gli adulti si prendono cura del figlio e sono inseriti lavoratiamente, sia pure in nero; due arresti in flagranza per piccoli furti in un supermercato non pregiudicano la posizione del padre, dato che i due episodi, risalenti nel tempo, non sono tali da compromettere la valenza educativa del genitore o da farlo qualificare come socialmente pericoloso

o   Trib. Lecce: autorizzato il soggiorno dei genitori di due minori oramai pienamente inseriti nel contesto sociale italiano (uno dei due e' nato in Italia), sulla base del danno che agli stessi minori sarebbe causato da uno sradicamento, e del fatto che entrambi i genitori si prendono cura dei figli e sono inseriti lavorativamente

 

 

Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Omissione dell'espulsione (verosimilmente, solo quella di competenza del prefetto) in caso di straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011; nota: agevolazione dell'overstaying); nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione coattiva (L. 129/2011)

á      Sospensione o revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione precedentemente adottati a carico dello straniero cui deve essere rilasciato un permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale (Circ. Mininterno 23/12/1999)

á      Omissione, sospensione o revoca dell'espulsione di competenza del prefetto, nei casi in cui allo straniero debba essere rilasciato un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per la collaborazione prestata in attivita' di contrasto del terrorismo o dell'eversione, ovvero quando sia necessario per condurre indagini in tali ambiti (da L. 155/2005)

á      Sospensione del provvedimento di espulsione per gli stranieri provenienti dalle zone colpite dal maremoto nel Sud-est asiatico (circ. Mininterno 15/1/2005), e per quelli del Bangladesh a seguito del ciclone (circ. Mininterno 9/1/2008, citata in Com. Mininterno 9/1/2008; la circ. Mininterno 13/3/2008 ha dichiarato "sospese" le agevolazioni)

á      Sono stati sospesi i rimpatri da parte di Frontex di stranieri in Nigeria, per evitare che si espongano al contagio del virus dell'Ebola (comunicato Stranieriinitalia)

á      Giurisprudenza:

o   La necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale deve far sospendere l'esecuzione del provvedimento di espulsione (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)

o   Sent. Cass. 15830/2001: non rientrano tra le cure urgenti o essenziali quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson

o   TAR Lombardia: la sospensione deve protrarsi fino alla completa guarigione

o   Sent. Cass. 1531/2008: la sospensione deve coprire solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita

o   TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure

o   Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile

o   TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

o   Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento retrovirale per l'HIV) siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili

o   Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di uno straniero che necessita della terapia cui e' da tempo sottoposto

o   TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo

o   Ord. Cass. 13252/2016: la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio (nel caso in esame, una donna straniera, operata per un tumore e avente necessita' di sottoporsi a un rigido protocollo terapeutico postoperatorio), dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita; non e' necessario, ai fini del riconoscimento di tale diritto, che lo straniero abbia chiesto uno specifico permesso di soggiorno

á      Sent. Corte Giust. C-562/13: gli articoli 5 e 13 della Direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/115/CE ostano a una normativa nazionale

o   che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino straniero affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione puo' esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

o   che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessita' primarie di detto cittadino, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro e' tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso

á      Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese

á      Giudice di pace di Torino: il provvedimento di espulsione di un irregolare per il quale sia stata presentata domanda nell'ambito del decreto flussi deve ritenersi abnorme, perche' impedisce un positiva procedura di regolarizzazione gia' iniziata

á      Il Tribunale di Trento ha accolto ricorsi avverso provvedimenti di espulsione di stranieri illegalmente soggiornanti, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il loro ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ

á      Gdp Bari: annullata l'espulsione di uno straniero che aveva denunciato situazioni di grave sfruttamento lavorativo, in virtu' del fatto che prima di procedere con l'allontanamento occorre valutare la possibilita' di rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 18 D. Lgs. 286/1998

á      Note:

o   sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o   sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[17], e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

 

 

Espulsione e protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Se il richiedente asilo presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento, si da' luogo alla seguente procedura accelerata (D. Lgs. 142/2015): la questura, appena ricevuta la domanda, trasmette immediatamente la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 14 gg dalla data di ricezione della documentazione, effettua l'audizione, adottando la decisione entro i successivi 4 gg (D. Lgs. 142/2015, che specifica come i termini possano essere ulteriormente superati, purche' restino entro i termini massimi previsti ordinariamente, se necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda)

á      In caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento di esame per ritiro della domanda o di dichiarazione di inammissibilita' della domanda, il richiedente e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato una volta scaduti i termini per l'impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno; a questo fine, si adotta il provvedimento di allontanamento con concessione di un termine per il rimpatrio volontario (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998) o con accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998), salvo che il provvedimento impugnato sia sospeso, automaticamente, in base ad art. 19 co. 4 D. Lgs. 150/2011, o con ordinanza del giudice, in base ad art. 19 co. 5 D. Lgs. 150/2011 (D. Lgs. 142/2015)[18]

á      Note:

o   non e' chiaro se il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione

o   l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non sia stato disposto il trattenimento in CIE, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione (non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o   in relazione al caso di rigetto della domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ. Mininterno 11/3/2008 non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione

á      Trib. Trieste: illegittimo l'allontanamento del richiendente che abbia presentato ricorso nei termini e che sia in attesa di decisione del giudice sull'istanza di sospensione

á      Quando la richiesta di asilo e' stata rigettata per manifesta infondatezza, perche' ritenuta domanda meramente strumentale, essendo stata presentata dopo che il richiedente era stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (da D. Lgs. 159/2008 e D. Lgs. 142/2015), la proposizione del ricorso avverso la decisione che rigetta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o (D. Lgs. 150/2011) che dichiara la revoca o la cessazione dello status non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato (D. Lgs. 150/2011)

á      Nei casi in cui il ricorso (avverso la decisione che rigetta la domanda o la dichiarazione di inammissibilita') non ha effetto sospensivo automatico, l'esecuzione del provvedimento puo' essere sospesa dal giudice competente, in presenza di gravi e circostanziate ragioni, su richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, adottata entro 5 gg dalla presentazione dell'istanza (D. Lgs. 142/2015); in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)

á      L'ordinanza con cui il giudice sancisce la sospensione del provvedimento impugnato e' comunicata alle parti a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011); la Commissione (nazionale o territoriale) che riceve la comunicazione trasmette a sua volta l'ordinanza al questore del luogo di domicilio del ricorrente, come risulta agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti (D. Lgs. 142/2015)

 

á      Sent. Corte Giust. C-601/15:

o   dall'esame di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE ("Un richiedente puo' essere trattenuto... quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico"), non risultano elementi tali da incidere sulla validita' della menzionata disposizione alla luce di art. 6 ("Ogni persona ha diritto alla liberta' e alla sicurezza"), art. 52 par. 1 ("Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui.") e art. 52 par. 3 ("Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione piu' estesa"), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   note:

¤  la questione pregiudiziale era la seguente: se art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE sia valido alla luce di art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo e' stato posto in stato di trattenimento, in forza di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE, e ha il diritto, in forza di art. 9 della Direttiva 2013/32/UE, di rimanere in uno Stato membro fintantoche' non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d'asilo, e alla luce delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti da art. 6 di tale Carta non possono andare oltre i limiti consentiti da art. 5 par. 1 lett. f Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione data dalla CEDU, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo non e' legittimo se non e' stato imposto a fini di allontanamento

¤  Punto 45: anche se i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e anche se art. 52 par. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti da tale Convenzione, quest'ultima non costituisce, fintantoche' l'Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione

¤  Punto 55: il trattenimento di un richiedente quando lo impone la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico e', per sua stessa natura, una misura appropriata per tutelare il pubblico dal pericolo che puo' costituire il comportamento di un soggetto del genere

¤  Punto 62: art. 9 par. 1 Direttiva 2013/33/UE dispone che un richiedente e' trattenuto solo per un periodo il piu' breve possibile ed e' mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche' sussistono i motivi di cui ad art. 8 par. 3 della medesima direttiva

¤  Punto 69: art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE non puo' costituire la base di misure di trattenimento senza che le autorita' nazionali competenti abbiano preventivamente verificato, caso per caso, se il pericolo che le persone interessate fanno correre alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico corrisponde almeno alla gravita' dell'ingerenza nel diritto alla liberta' delle suddette persone che tali misure costituirebbero

á      Sent. Corte Giust. C-534/11:

o   la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione

o   e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio

o   nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11:

¤  art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario, ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita' nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in base alla Direttiva 2008/115/CE

¤  in caso di abuso del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellÕasilo al fine di rendere inefficace lÕapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della procedura di asilo, il principio di non refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento

 

á      Sent. CEDU F. G. c. Svezia: anche se un richiedente asilo iraniano, la cui domanda di asilo e' stata rigettata, non ha addotto come motivo alla base della sua richiesta di asilo l'avvenuta conversione al cristianesimo, le autorita' dello Stato che siano venute a conoscenza dell'avvenuta conversione, sono tenute, prima di procedere al rimpatrio, a valutare se da essa consegua il rischio di subire una condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsioni (da Rapp. EMN sull'immigrazione illegale):

o   64.444, di cui 23.955 seguite da effettivo allontanamento, nel 1999

o   88.570, di cui 23.836 seguite da effettivo allontanamento, nel 2000

o   92.597, di cui 34.390 seguite da effettivo allontanamento, nel 2001

o   105.988, di cui 44.706 seguite da effettivo allontanamento, nel 2002

o   78.342, di cui 37.756 seguite da effettivo allontanamento, nel 2003

o   81.134, di cui 35.437 seguite da effettivo allontanamento, nel 2004

o   96.045, di cui 30.428 seguite da effettivo allontanamento, nel 2005

o   103.836, di cui 24.902 seguite da effettivo allontanamento, nel 2006

o   63.663, di cui 15.680 seguite da effettivo allontanamento, nel 2007

o   64.271, di cui 17.880 seguite da effettivo allontanamento, nel 2008

o   48.525, di cui 14.063 seguite da effettivo allontanamento, nel 2009

o   46.516, di cui 16.086 seguite da effettivo allontanamento, nel 2010

á      Stranieri rintracciati in posizione irregolare ed esito (Rapp. Lunaria, Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno illegale, Sint. Doss. UNAR 2014)

o   2005: 119.923 (19.646 respinti, 34.660 effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)

o   2006: 124.383 (20.547 respinti, 24.902 effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)

o   2007: 74.762 (9.592 respinti, 17.187 effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)

o   2008: 70.629 (6.358 respinti, 17.880 effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)

o   2009: 52.823 (4.298 respinti, 14.063 effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)

o   2010: 50.717 (4.201 respinti, 16.086 effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)

o   2011: 47.152 (8.921 respinti, 16.242 effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)

o   2012: 35.872 (6.764 respinti, 11.828 effettivamente espulsi, 17.280 inottemperanti)

o   2013: 30.011 (7.713 respinti, 8.769 effettivamente espulsi, 13.529 inottemperanti)

 

á      Dati sui rimpatri assistiti nel periodo Giugno 2009 - Giugno 2012 (da Rapp. Sopemi 2012-2013):

o   con supporto reintegrazione: 748

o   senza supporto reintegrazione: 528

o   totale: 1.276

 

á      Dati sui rimpatri forzati con volo aereo (da Rapp. Sopemi 2012-2013):

o   2009:

¤  voli di linea: 2.019

¤  voli charter: 393

¤  totale: 2.412

o   2010:

¤  voli di linea: 5.872

¤  voli charter: 548

¤  totale: 6.420

o   2011:

¤  voli di linea: 5.479

¤  voli charter: 5.097

¤  totale: 10.576

 

á      Dati sui provvedimenti del giudice di pace (da comunicato dell'Osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace in materia di immigrazione):

o   Roma: su 67 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 53 convalide e 14 dinieghi; su 75 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 73 proroghe e 2 dinieghi

o   Bari: su 96 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 84 convalide e 12 dinieghi; su 99 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 75 proroghe e 24 dinieghi

o   Bologna: su 82 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 70 convalide e 12 dinieghi; su 17 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 14 proroghe e 3 dinieghi

 

 

Allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Un provvedimento di allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario puo' essere adottato (D. Lgs. 32/2008) solo per

o   motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o   motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lÕincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

¤  condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤  appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤  avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤  avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere

o   altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)

o   per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      Sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione stabile attestata con documentazione ufficiale); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')

á      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia (nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente all'adozione del decreto di espulsione)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione rafforzata contro l'allontanamento

o   occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o   la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-400/12:

o   il periodo di soggiorno decennale previsto ai fini di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi

o   un periodo di detenzione della persona e', in linea di principio, idoneo ad interrompere la continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o   si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)

o   rilevano comportamenti personali che rappresentino rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino, Trib. Firenze, Corte App. Firenze)

o   si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤  a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤  il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o   si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o   non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o   l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o   la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o   i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o   la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o   comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o   l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o   la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o   la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o   occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o   nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

á      Trib. Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib. Firenze); rilevano i legami familiari in Italia

á      Gdp Genova: non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge di italiano (gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza

á      Nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero di cittadino comunitario fondato sulla pericolosita' della persona di adozione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato (D. Lgs. 32/2008)

o   e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤  quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato (L. 129/2011)

¤  quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o   e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

á      Il provvedimento

o   e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o   e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o   e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

á      Sent. Corte Giust. C-300/11: il giudice nazionale competente e' tenuto ad assicurardsi che la mancata comunicazione all'interessato, da parte dellÕautorita' nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale e' fondata una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, nonche' degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata all'interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova

 

á      Il termine per lasciare l'Italia in caso di allontanamento per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza e' di almeno un mese o, in caso di comprovata urgenza, di almeno 10 gg.

á      Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera del titolare di diritto di soggiorno

o   nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)

o   nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

o   nel caso in cui il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella precedente

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009: la fissazione di un termine inferiore a un mese per l'allontanamento deve essere motivata anche nei casi in cui tale allontanamento sia adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza; si deve tener conto delle necessita' della persona e dei familiari (es.: chiusura di un rapporto di lavoro, estinzione di un debito, istruzione dei figli, trasloco, etc.)

 

á      Il provvedimento di accompagnamento immediato deve essere convalidato dal Tribunale in composizione monocratica, in base alle seguenti disposizioni:

o   comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallÕadozione

o   esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o   l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o   udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o   nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o   il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o   una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o   decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento

á      Trib. Reggio Emilia: non convalidato il provvedimento di accompagnamento immediato di una prostitua rumena, perche' mancante dell'indicazione dei motivi che rendono l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza; nota: il provvedimento avrebbe potuto essere formalmente motivato, in questo caso, sulla base del fatto che l'interessata non aveva ottemperato, in precedenza, a un ordine di allontanamento (si veda, pero', su questo punto, Trib. Reggio Emilia)

á      Trib. Reggio Emilia: la disposizione sull'accompagnamento coattivo per motivi di ordine pubblico in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa a un precedente allontanamento va letta in conformita' ai principi del diritto UE di personalita', attualita' e concretezza del pericolo, che debbono quindi escludere ogni automatismo rispetto all'esecuzione automatica del provvedimento di allontanamento, bensi' richiedere una valutazione caso per caso e comunque rispettosa del principio del diritto alla difesa (in questo senso anche la Relazione introduttiva alla L. 129/2011); nel caso in questione l'interessata aveva proposto ricorso contro il primo provvedimento di allontanamento, senza che il Tribunale avesse ancora provveduto, e il Questore avrebbe dovuto tenere in considerazione detto elemento prima di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento di allontanamento con accompagnamento coattivo

á      Trib. Torino: il trattenimento del cittadino comunitario (e, verosimilmente, del suo familiare straniero) e' legittimo solo nelle more della convalida del provvedimento di accompagnamento immediato; una volta convalidato il provvedimento, questo deve essere immediatamente eseguito, senza possibbilita' di ulteriore trattenimento; nello stesso senso, con riferimento al familiare straniero di cittadino italiano, Trib. Torino

á      Trib. Torino ritiene applicabile il D. Lgs. 286/1998, ai fini di allontanamento e trattenimento, a un familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, solo perche' l'interessato non ha rinnovato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea scaduta (nota: provvedimento farneticante!)

 

á      In caso di destinatario del provvedimento di allontanamento con accompagnamento immediato sottoposto a procedimento penale

o   il questore richiede il nulla-osta allÕespulsione allÕautoritaÕ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o   il nulla-osta eÕ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allÕinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellÕespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o   lÕautoritaÕ giudiziaria decide allÕatto della convalida dellÕarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

o   sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)

o   applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellÕart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuÕ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o   Sent. Cass. 41095/2014: non si applicano le disposizioni relative all'improcedibilita' al caso di procedimento penale instaurato per il delitto di reingresso illegale di cui all'art. 20 co. 14 D. Lgs. 30/2007 contro un soggetto precedentemente allontanato per motivi imperativi di pubblica sicurezza che sia stato intercettato in fase di rientro in Italia e immediatamente respinto (non trovandosi quindi piu' nel territorio dello Stato al tempo dell'emissione della citazione in giudizio)

 

á      Le stesse modalita' si applicano in caso di allontanamento del cittadino comunitario o di espulsione di qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione stabile attestata con documentazione ufficiale), quale misura di sicurezza, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.)

 

 

Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata massima del divieto di reingresso:

o   10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o   5 anni, negli altri casi

á      Il destinatario di un provvedimento di allontanamento che rientri in Italia in violazione del divieto di reingresso e' punito con la reclusione fino a un anno (fino a 2 anni in caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) ovvero con l'allontanamento immediato, eseguito anche se la sentenza non e' definitiva, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni; la violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva e' punita con la reclusione fino a 3 anni

á      Nei casi di trasgressione del divieto di reingresso si procede con rito direttissimo; in caso di condanna (verosimilmente, solo con sentenza definitiva) alla pena detentiva, il trasgressore e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera, previa convalida del Tribunale in composizione monocratica

á      La revoca del divieto di reingresso puo' essere chiesta quando siano trascorsi 3 anni o la meta' della durata del divieto imposto (nota: l'interpretazione in termini di alternativita' dei requisiti discende da Direttiva 2004/38/CE prevede che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l'esecuzione dell'allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare istanza di cancellazione del divieto di reingresso); la domanda deve essere accompagnata da argomenti atti a dimostrare il mutamento della situazione; la decisione e' adottata entro 6 mesi, con atto motivato, dall'autorita' competente per il provvedimento di allontanamento; fino alla decisione l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale

 

á      Salvo che la presenza in Italia possa provocare grave turbativa all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, il destinatario di un provvedimento di allontanamento sottoposto a procedimento penale o parte offesa in esso e' autorizzato, su richiesta documentata propria o del suo difensore, a rientrare in Italia per il tempo necessario, prima della scadenza del divieto di reingresso, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

 

Allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario puo' essere allontanato anche quando vengano a mancare (nota: significa, verosimilmente, "quando manchino o vengano a mancare") le condizioni che determinano il diritto di soggiorno (nota: D. Lgs. 32/2008 ha escluso il caso di diritto di soggiorno permanente, benche' anche questo venga meno in caso di assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi), salvo quanto previsto in caso di decesso o partenza del cittadino comunitario o di divorzio o annullamento del matrimonio

á      Note:

o   in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario

¤  il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

¤  che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

¤  che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.)

¤  che sia non allontanabile in quanto necessitante di cure urgenti o essenziali; giurisprudenza:

-       Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o essenziali quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000;nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson

-       TAR Lombardia: la sospensione deve protrarsi fino alla completa guarigione

-       Sent. Cass. 1531/2008: la sospensione deve coprire solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita

-       TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure

-       Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile

-       TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

-       Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili

-       Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di uno straniero che necessita della terapia cui e' da tempo sottoposto

-       TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo

-       Ord. Cass. 13252/2016: la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio (nel caso in esame, una donna straniera, operata per un tumore e avente necessita' di sottoporsi a un rigido protocollo terapeutico postoperatorio), dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita; non e' necessario, ai fini del riconoscimento di tale diritto, che lo straniero abbia chiesto uno specifico permesso di soggiorno

¤  che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)

¤  la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

¤  che sia affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);

¤  che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

¤  la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

¤  che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

o   riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o   di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤  a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤  il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤  circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o   di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

á      Nota: secondo la Sent. Corte di Giustizia C-215-03, il familiare straniero di cittadino comunitario puo' essere allontanato se non e' in grado di provare la propria identita' nei modi consentiti nello Stato membro in cui si trovano, anche se non possono essere detenuti per il solo fatto di non essere in possesso di un documento di identita' valido

á      Corte App. Milano: ai fini di un allontanamento di comunitario e dei suoi familiari per mancanza di requisiti,

o   il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento

o   non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno

o   e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)

o   non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali

o   il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare

o   non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o   una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale

 

 

Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il provvedimento di allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

o   e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o   e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o   e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o   non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Unitamente al provvedimento e' consegnata un'attestazione da consegnare presso un consolato italiano, a dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di allontanamento

á      Il destinatario del provvedimento che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento e sia individuato sul territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per l'allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato puo' essere allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera per motivi di ordine pubblico (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico e' ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (nota: l'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione estesa al merito)

á      I ricorsi, sottoscritti personalmente, possono essere presentati anche tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura speciale al patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare, e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa autorita'

á      Il ricorso puo' essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento; in caso di allontanamento per motivi di ordine pubblico, l'esecuzione resta sospesa fino all'esito dell'istanza (nota: verosimilmente, non quello definitivo), salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale (nota: non e' chiaro in quali casi un allontanamento per motivi di ordine pubblico possa basarsi su una precedente decisione giudiziale)

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario (D. Lgs. 150/2011) del luogo in cui ha sede l'autorita' che l'ha adottato; il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. o 60 gg., se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011; nota: verosimilmente, il termine di 60 gg. si applica se il ricorrente ha gia' lasciato il territorio dello Stato), a pena di inammissibilita' (nota: trattandosi di un diritto soggettivo, e' discutibile che possa essere stabilito un termine); il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente; si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)

á      I ricorsi, sottoscritti personalmente, possono essere presentati per posta (D. Lgs. 150/2011) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura speciale al patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare, e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa autorita'

á      L'esecuzione del provvedimento puo' essere sospesa dal giudice competente, su richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, in presenza di gravi e circostanziate ragioni; in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)

á      L'allontanamento non puo' comunque aver luogo fino alla pronuncia del giudice sull'istanza di sospensione (nota: tale pronuncia, in base ad art. 5 D. Lgs. 150/2011, non e' impugnabile), salvo che si tratti di provvedimento basato su una precedente decisione giudiziale (verosimilmente, quando l'allontanamento e' adottato quale misura di sicurezza ex art. 235 c.p. o 312 c.p., ovvero in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del divieto di reingresso; forse anche quando vi sia, comunque, una condanna per reato grave) o su motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Il giudice decide sull'istanza di sospensione (verosimilmente, nei casi in cui l'allontanamento non e' automaticamente sospeso fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione) prima del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio dello Stato (D. Lgs. 150/2011); nota: il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza

á      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

 

 

Disposizioni comuni sui ricorsi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario che presenti ricorso contro il provvedimento di allontanamento (qualunque sia il motivo per cui e' stato adottato) e al quale sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento e' ammesso, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza rappresenti una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare

á      In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente che si trovi ancora in Italia deve lasciarla immediatamente

 

 

 

22. Trattenimento nei CIE (torna all'indice)

 

á      Presupposti del trattenimento

á      Misure alternative al trattenimento in CIE

á      Luogo e durata del trattenimento

á      Rete di CIE

á      Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida

á      Proroghe del trattenimento

á      Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

á      Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine del questore

á      Violazione dell'ordine del questore

á      Sent. Corte Giust. C-329/11

á      Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)

á      Allontanamento dal CIE

á      Vigilanza e gestione dei CIE

á      Accesso ai CIE

á      Diritti e doveri dello straniero trattenuto

á      Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale

á      Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei CIE

á      Ingiusta detenzione

á      Direttiva 2008/115/CE

á      L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE

á      Trattenimento del richiedente asilo

á      Proposte del Ministero dell'interno di modifica dell'organizzazione dei CIE; Risoluzione della Commissione diritti umani del Senato

á      Cifre

 

Presupposti del trattenimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Provvedimento di trattenimento adottato dal questore quando non sia possibile eseguire immediatamente lÕespulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento a causa di (L. 129/2011) situazioni transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento; in particolare,

o   per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero

o   per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ

o   per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio

o   per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o   per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva o del respingimento)

á      Il provvedimento di trattenimento e' adottato anche in attesa della convalida dellÕaccompagnamento se eÕ impossibile il trattenimento in questura

á      Trib. Roma: in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno

á      Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio dello Stato (nota: il provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo a reingresso e soggiorno)

 

á      Prassi invalsa presso la Questura di Agrigento (da Nota dell'Avv. Savio e istanza di diniego della proroga del trattenimento in CIE): i migranti sbarcati a Lampedusa vengono trattenuti nel Centro dell'isola o su navi, o inviati in altre localita' italiane, restando in condizioni di restrizione della liberta' per diversi giorni o settimane, prima che vengano adottati provvedimenti di espulsione o di respingimento; Gdp Torino: nega la proroga del trattenimento in CIE di un tunisino destinatario di un provvedimento di respingimento adottato dieci giorni dopo lo sbarco

 

á      L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013 (nota: prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014), ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,

o   a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettivita' dei provvedimenti di espulsione) e costosi (tenendo conto che l'aumento dei costi e' incongruo rispetto agli obiettivi) e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e inutili, oltre il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute

o   ad assumere iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi

o   ad assumere iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento dell'istanza di protezione umanitaria

o   ad intervenire sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che hanno bisogno di protezione, come le vittime di tratta, i minori, i richiedenti asilo

o   a evitare il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che, dopo un periodo di detenzione penale, non siano gia' stati identificati in carcere come previsto e come e' da incentivare come prassi ordinaria

o   a garantire che le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure di rimpatrio avvengano nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita' presso centri appositi in cui sia garantita l'assistenza psicologica e legale

o   ad assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; nota: tale Direttiva stabiliva che, per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento eÕ ammesso per non piuÕ di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilitaÕ del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60 gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse comportare in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg; il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di durata del trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento in CIE

 

 

Misure alternative al trattenimento in CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      In alternativa al trattenimento in CIE, il questore puo' adottare, con provvedimento motivato, una o piu' misure limitative della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio), purche' l'espulsione non sia stata adottata per motivi di pericolosita' e lo straniero sia in possesso del documento di viaggio valido (L. 129/2011); nota: la possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe essere considerata, in base alla Direttiva 2008/115/CE, in tutti i casi; la mancanza di un documento di viaggio valido non priva di per se' di efficacia la misura alternativa

á      Il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvedimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida (L. 129/2011)

á      Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace (L. 129/2011)

á      La violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000 euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento impraticabile), se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace (L. 129/2011)

 

 

Luogo e durata del trattenimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Trattenimento in Centro di identificazione ed espulsione (CIE; da L. 125/2008) piuÕ vicino (tra quelli con posti disponibili), ovvero nel luogo di cura in cui lo straniero eÕ ricoverato per esigenze di soccorso sanitario, per il tempo strettamente necessario e comunque < 30 gg.

á      Il Ministro dell'interno ha disposto transitoriamente il trattenimento su navi, anziche' in CIE, di stranieri da respingere (comunicato Stranieriinitalia); la decisione ha suscitato la reazione preoccupata dell'Unione delle Camere penali italiane e di ACNUR, OIM e Save he children Italia

á      Il Documento programmatico Mininterno sui CIE segnala come, in virtu' del Processo Verbale Italia-Libia del 5/4/2011, siano state avviate procedure semplificate di rimpatrio dei cittadini tunisini, che consentono di non collocare tali stranieri nei CIE, ma nei CPSA (Centri di primo soccorso e accoglienza), se il rimpatrio e' organizzabile in un lasso di tempo ragionevole grazie al tempestivo reperimento del vettore, non essendo necessaria ulteriore attivita' identificativa

á      Proc. Repubblica Agrigento e Proc. Repubblica Roma hanno chiesto (e ottenuto dai GIP competenti) l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., aperto a seguito di un esposto presentato dall'ASGI in relazione alla permanenza prolungata di stranieri nel CPSA (non CIE) di Lampedusa; secondo le Procure, tale permanenza non corrisponde alla commissione di alcun reato da parte delle autorita', dal momento che la legge non disciplina la durata dell'accoglienza ne' la sottopone a controllo giurisdizionale (trattandosi di permanenza finalizzata al soccorso in attesa che vengano adottati provvedimenti di rimpatrio o di trattenimento), e che sussistono oggettivi problemi organizzativi e di sicurezza legati al trasferimento ad altre strutture delle persone accolte; nota: non si chiarisce, nei provvedimenti delle Procure, se gli stranieri in questione siano sottoposti a limitazione coattiva della liberta' personale (nel qual caso si tratterebbe di trattenimento, in violazione di art. 13 Cost.)

á      Capienza dei CPSA nel 2010 (da un articolo di M. Ambrosini e C. Marchetti pubblicato da Lavoce.info): 775 posti (381 a Lampedusa, 220 di Cagliari-Elmas e 174 a Ragusa-Pozzallo)

á      L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a garantire che le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure di rimpatrio avvengano nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita' presso centri appositi in cui sia garantita l'assistenza psicologica e legale

á      L'ACNUR ha protestato, con un comunicato, per il fatto che un gruppo di migranti sia stato trattenuto per oltre 100 gg nel Centro di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) di Lampedusa, in attesa di essere ascoltati dall'autorita' giudiziaria inquirente in qualita' di persone informate sui fatti nel procedimento presso il Tribunale di Agrigento contro i presunti scafisti

á      Sent. Corte Giust. C-473/13 e C- 514/13: uno Stato membro e' tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell'allontanamento gli stranieri in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato (e non in un istituto penitenziario), ancorche' tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto

á      Sent. Corte Giust. C-474/13: non e' consentito a uno Stato membro di trattenere ai fini dell'allontanamento uno straniero ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni, neppure nel caso in cui il cittadino in questione acconsenta a tale sistemazione

 

 

Rete di CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Fino a completamento della rete di CIE definita con decreto del Ministro dellÕinterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (L. 129/2011), il sindaco, in particolari condizioni di emergenza, puoÕ disporre lÕalloggiamento di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, salve le disposizioni sul loro allontanamento (art. 34, co. 4 L. 189/02; nota: non sembra limitato a destinatari di un provvedimento di trattenimento in CIE)

á      Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per questione di legittimita' costituzionale contro la Regione Liguria, la cui legge regionale 7/2007 sancisce l'indisponibilita' della regione ad ospitare CIE sul proprio territorio; Sent. Corte Cost. 134/2010: illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della Legge regionale 7/2007 della Regione Liguria, nella parte in cui afferma la indisponibilita' della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati; legittima invece una norma che attribuisca alla Regione il monitoraggio del funzionamento di tali centri, limitandosi a prevedere la possibilita' di attivita' rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, secondo modalita' tali da impedire comunque indebite intrusioni (Sent. Corte Cost. 300/2005)

á      Ord. PCM 21/4/2011: le strutture temporanee, attivate per l'accoglienza per l'emergenza umanitaria di cui all'Ord. PCM 18/2/2011 e all'Ord. PCM 23/2/2011, nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserma Fornaci e Parisi, ex Andolfato), nel comune di Palazzo San Gervasio e nel comune di Trapani (localita' Kinisia), operano come CIE fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 31/12/2011

á      CIE in funzione alla data 6/3/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione, Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa, Documento programmatico Mininterno sui CIE):

o   Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 112, a seguito di class action)

o   Bologna, Caserma Chiarini: 95 posti (numero effettivo: 75, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)

o   Brindisi, Localita' Restinco: 83 posti (chiuso dal 29/5/2012)

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)

o   Catanzaro, Lamezia Terme: 80 posti (60, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa; chiuso dal 9/11/2012)

o   Crotone, S. Anna: 124 posti (numero effettivo: 62, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)

o   Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 248 posti (numero effettivo: 74, a causa di lavori straordinari di manutenzione)

o   Milano, Via Corelli: 132 posti (numero effettivo: 76, a causa della chiusura di alcuni moduli)

o   Modena, Localita' Sant'Anna: 60 posti (numero effettivo: 50, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta); disposta la chiusura con Decr. Mininterno 23/12/2013 (da comunicato Mininterno 28/12/2013)

o   Roma, Ponte Galeria: 360 posti (numero effettivo: 316, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)

o   Torino, Corso Brunelleschi: 180 posti (210, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa; numero effettivo: 131, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)

o   Trapani, Serraino Vulpitta: 43 posti (chiuso dal 25/6/2012)

o   Trapani, Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 198)

á      Avviata la realizzazione di altri due CIE (Direttiva Generale del Ministro dell'interno 2012): a S. Maria Capua Vetere (Caserta), con 200 posti, e a Palazzo S. Gervasio (Potenza), con 100 posti; il Rapporto Global Detention Project sulla detenzione dei migranti in Italia segnala anche l'apertura temporanea di un centro a Kinisia (Trapani)

á      Comunicato Mininterno 28/12/2013: disposta la chiusura, con Decr. Mininterno 23/12/2013, del CIE "La Marmora" di Modena; nell'agosto 2013 era stata disposta la temporanea sospensione della sua attivita' per consentire lavori di ristrutturazione e di adeguamento

á      Nota: la Mappa Mininterno dei CIE mostra, al 30/9/2014, solo 5 CIE in funzione (Torino, Roma, Bari, Trapani e Caltanissetta); secondo un comunicato ASGI, le strutture di Milano e Bologna sarebbero state convertite temporaneamente in centri di prima accoglienza per migranti, e i CIE di Brindisi, Crotone e Gorizia temporaneamente chiusi per lavori o perche' in attesa che ne venga aggiudicata la gestione

á      CIE in funzione alla data 4/3/2014 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sui CIE):

o   Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 112, a seguito di danneggiamenti)

o   Bologna, Caserma Chiarini: 95 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)

o   Brindisi, Localita' Restinco: 83 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)

o   Crotone, S. Anna: 124 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)

o   Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 248 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)

o   Milano, Via Corelli: 132 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)

o   Roma, Ponte Galeria: 360 posti (numero effettivo: 360)

o   Torino, Corso Brunelleschi: 210 posti (numero effettivo: 77, a causa di danneggiamenti)

o   Trapani, Serraino Vulpitta: 43 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)

o   Trapani, Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 204)

á      CIE in funzione alla data 31/12/2014 (Dati Mininterno 2/3/2015 e Dossier del Servizio studi del Senato):

o   Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 72, a seguito di danneggiamenti)

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)

o   Roma, Ponte Galeria: 360 posti (numero effettivo: 360)

o   Torino, Corso Brunelleschi: 210 posti (numero effettivo: 21, a causa di danneggiamenti)

o   Trapani, Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 204)

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida (torna all'indice del capitolo)

 

á      Copia degli atti relativi al trattenimento e' trasmessa entro 48 ore al giudice di pace territorialmente competente (da L. 271/2004), da parte del questore, per la convalida; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)

á      Il provvedimento di trattenimento (che fa riferimento alla scelta del CIE piuÕ vicino effettuata in base alla disponibilitaÕ di posti) e' comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non eÕ possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (nota: art. 20 co. 2 DPR 394/1999 riporta, in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio, l'inciso "se ne ricorrono le condizioni", che deve considerarsi soppresso a seguito delle modifiche introdotte successivamente e, in particolare, dell'attuale formulazione di art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998) e allÕassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dÕufficio, designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989) in sede di convalida, come pure nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera; ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

á      Udienza per la convalida in camera di consiglio, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti (da L. 271/2004); l'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)

á      Lo straniero e' ammesso all'assistenza di un interprete, se necessario (da L. 271/2004); Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura del D. Lgs. 150/2011)

á      Il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato (da L. 271/2004), entro le 48 ore successive, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di trattenimento, escluso il requisito della vicinanza del CIE (da L. 271/2004); in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

á      Giurisprudenza in materia di convalida del trattenimento:

o   Sent. Cass. 17575/2010, Sent. Cass. 24166/2010 e Sent. Cass. 2731/2013: in sede di convalida del trattenimento, al giudice spetta solo il compito di valutare se sussista il presupposto costituito da un provvedimento valido ed efficace, spettando invece il sindacato sulla legittimita' del provvedimento di espulsione al giudice dell'opposizione contro tale provvedimento (sistema di doppia tutela)

o   Sent. Cass. 20869/2011: il giudice ha un obbligo di indagine d'ufficio estesa alla validita' dell'espulsione, se l'efficacia del provvedimento di espulsione e' stata indebitamente sospesa

o   Ord. Cass. 12609/2014: in sede di convalida del trattenimento (o dell'accompagnamento immediato alla frontiera) il giudice ha il potere di rilevare incidentalmente l'eventuale manifesta illegittimita' del provvedimento di espulsione, che, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si ha quando l'autorita' abbia agito al di fuori della propria sfera di competenza o, per esempio, quando abbia agito, in mala fede, in violazione di un preciso divieto di espulsione, essendo onere dell'interessato allegare la sussistenza di una ipotesi di tale manifesta illegittimita'; nello stesso senso, Sent. Cass. 5926/2015

o   Sent. Cass. 17407/2014 (coerente con Sent. Corte Cost. 105/2001, Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia e Sent. CEDU Sefreovic c. Italia):

¤  il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento (e, verosimilmente, dell'accompagnamento immediato alla frontiera) del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13 co. 4-bis - in realta', co. 4 - e art 14 co. 1 D. Lgs. 286/1998, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimita' del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della liberta' personale

¤  se il giudice dell'opposizione contro il provvedimento di espulsione non ha avuto il tempo di pronunciarsi, il sistema di doppia tutela e' inficiato, dato che si puo' produrre una lesione dei diritti della persona, soprattutto perche' l'eventuale allontanamento dal territorio pregiudica la possibilita' di far valere le proprie ragioni contro il provvedimento di espulsione (nota: la questione sembra riferirsi all'accompagnamento, piuttosto che al trattenimento)

¤  va distinto il caso in cui la detenzione sia giustificata sulla base di un provvedimento di espulsione prima facie efficace (Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia) e quello in cui il provvedimento di espulsione sia manifestamente illegittimo (Sent. CEDU Sefreovic c. Italia); il trattenimento e' illegittimo nel secondo caso, non nel primo; nota: nel caso di cui alla Sent. CEDU Sefreovic c. Italia, l'illegittimita' dell'espulsione era fondata sul fatto che la straniera aveva partorito di recente, anche se il neonato era deceduto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")

¤  nel caso in esame ("caso Shalabayeva"), il provvedimento di espulsione era manifestamente illegittimo (irruzione notturna avente finalita' diversa da quella della repressione dell'immigrazione illegale, conoscenza della effettiva identita' dell'interessata, validita' ed efficacia del passaporto centroafricano, possesso di due titoli di soggiorno validi, mancanza delle condizioni temporali e linguistiche per poter chiarire le condizioni di soggiorno)

o   Ord. Cass. 19201/2015: il Giudice di Pace in sede di convalida del trattenimento e' tenuto a valutare la sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dello straniero espulso, in assenza delle quali il trattenimento perde di legittimita' (il caso riguarda una donna apolide di fatto, nata in Macedonia, residente in Italia da oltre 20 anni e madre di 5 figli, 4 dei quali minorenni, attinta da decreto di espulsione amministrativa e trattenuta nel CIE di Roma)

o   Gdp. Caltanissetta: negata la convalida di un provvedimento di trattenimento sulla base del fatto che non appare fondata l'adozione di un provvedimento di accompagnamento coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di alloggio (nota: verosimilmente, non erano stati addotti altri motivi per ritenere fondato il rischio di fuga)

á      Rapp. CIR sull'accesso alla protezione: sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari

á      Proc. Repubblica Agrigento e Proc. Repubblica Roma hanno chiesto (e ottenuto dai GIP competenti) l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., aperto a seguito di un esposto presentato dall'ASGI in relazione alla permanenza prolungata di stranieri nel CPSA (non CIE) di Lampedusa; secondo le Procure, tale permanenza non corrisponde alla commissione di alcun reato da parte delle autorita', dal momento che la legge non disciplina la durata dell'accoglienza ne' la sottopone a controllo giurisdizionale (trattandosi di permanenza finalizzata al soccorso in attesa che vengano adottati provvedimenti di rimpatrio o di trattenimento), e che sussistono oggettivi problemi organizzativi e di sicurezza legati al trasferimento ad altre strutture delle persone accolte; nota: non si chiarisce, nei provvedimenti delle Procure, se gli stranieri in questione siano sottoposti a limitazione coattiva della liberta' personale (nel qual caso si tratterebbe di trattenimento, in violazione di art. 13 Cost.)

á      Lo svolgimento della procedura di convalida non puoÕ comunque ritardare lÕallontanamento dallÕItalia; nota: in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario

á      La convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione o in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004); nota: possono presentarsi conflitti di competenza tra diversi giudici di pace

á      Ricorso in cassazione, privo di effetto sospensivo, contro il provvedimento di convalida

á      Trib. Roma: in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno

á      Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio dello Stato (nota: il provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo a reingresso e soggiorno)

á      Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia: costituisce violazione del diritto alla liberta' e alla sicurezza, garantito da art. 5, co. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria favorevole alla liberazione dei ricorrenti da un centro di permanenza temporanea

á      Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")

á      Sent. CEDU Khlaifia et al. c. Italia:

o   Italia condannata per la detenzione e l'allontanamento di alcuni tunisini sbarcati a Lampedusa nel 2011

o   violazione di art. 5 co. 1 (diritto alla liberta' e alla sicurezza), 2 (diritto di essere prontamente informati delle imputazioni) e 4 (diritto di ottenere una decisione rapida sulla legitimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli stranieri non essendo stati informati delle ragioni della loro detenzione, priva di base formale, non avendo cosi' modo di presentare ricorso

o   violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti) rispetto alle condizioni di detenzione nel centro di Contrada Imbriacola (non riguardo alla detenzione sulla nave nel porto di Palermo)

o   violazione di art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di espulsione collettiva), la decisione di allontanamento non essendo stata assunta in relazione alla situazione individuale

o   violazione di art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un ricorso effettivo), il ricorso non avendo avuto un effetto sospensivo automatico sull'allontanamento verso la Tunisia

á      Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto di trattamento umano e degradante), art. 13 ( diritto ad un ricorso effettivo), art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo

á      Sent. CEDU Ha. A. c. Grecia: Grecia condannata per violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti), per aver tenuto un cittadino iracheno, entrato illegalmente in Grecia, in condizioni di detenzione inadeguate (anche di durata eccessiva?) nel centro di detenzione di frontiera di Tychero

 

 

Proroghe del trattenimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Trattenimento prorogabile, da parte del giudice, per altri 30 gg., in presenza di gravi difficoltaÕ relative allÕaccertamento dellÕidentitaÕ e della nazionalitaÕ, o allÕacquisizione di documenti per il viaggio (nota: non se permangono solo impedimenti diversi)

á      Ricorso in cassazione, privo di effetto sospensivo, contro il provvedimento di proroga

á      Trib. Roma: in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno

á      Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio dello Stato (nota: il provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo a reingresso e soggiorno)

á      Le garanzie della difesa e del contraddittorio, previste espressamenrte in relazione allÕudienza di convalida del trattenimento, sono assicurate implicitamente, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, anche per lÕemissione del provvedimento di proroga (Sent. Cass. 4544/2010, Sent. Cass. 13767/2010, Sent. Cass. 10055/2012, Ord. Cass. 15223/2013, Trib. Roma); nello stesso senso,

o   Ord. Cass. 15279/2015: ove il giudice non accolga l'eccezione della difesa sollevata al fine di mettere lo straniero in condizione di partecipare all'udienza e di essere sentito, deve quanto meno motivare circa le ragioni che ostano all'accoglimento)

o   Ord. Cass. 12712/2016: cassato senza rinvio (essendo scaduti i termini per la proroga) il provvedimento di proroga del trattenimento in CIE adottato senza che lo straniero trattenuto abbia partecipato all'udienza di convalida (non e' necessario che lo straniero chieda di parteciparvi)

o   Sent. CEDU Richmond Yaw et al. c. Italia: condannata l'Italia per violazione di art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere il giudice di pace prorogato il trattenimento in CIE senza previo contraddittorio (convalida poi annullata dalla Cassazione)

á      Sent. Cass. 4544/2010: la richiesta di proroga deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del trattenimento, in modo da consentire il deposito del decreto di convalida della proroga entro 48 ore dalla ricezione della richiesta (Sent. Cass. 9002/2000) e comunque prima della scadenza del periodo di trattenimento fissato con la precedente convalida

á      Ord. Cass. 11451/2013: legittima la proroga di trattenimento in CIE che indichi come motivazione "difficolta' nel completamento della procedura d'identificazione della persona" meglio specificate nella istanza della Questura che viene richiamata per relationem, salva la necessita' dell'indicazione precisa dell'atto richiamato in modo da renderne agevole la conoscenza

á      Gdp Torino: nega la proroga del trattenimento in CIE di un tunisino destinatario di un provvedimento di respingimento adottato dieci giorni dopo lo sbarco

á      Trib. Torino: disposta la proroga del trattenimento per soli 7 gg successivi alla scadenza dell'originario periodo di 30 gg; imposto al personale sanitario del CIE un termine per redigere e trasmettere una relazione medico-psichiatrica sullo straniero trattenuto, eventualmente avvalendosi del servizio di salute mentale dell'ASL territorialmente competente per una piu' compiuta valutazione delle condizioni psichiatriche e della compatibilita' di tali condizioni e delle cure necessarie con il trattenimento, e fissazione di una successiva udienza (nota: la competenza era del Tribunale, dato che lo straniero aveva nel frattempo presentato domanda di asilo)

 

á      Trascorsi i primi 60 gg. di trattenimento dello straniero nel CIE, il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero quando questo sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del CIE non puo' essere superiore a 90 gg (L. 161/2014)[19]

á      Trib. Torino: negata la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche' l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)

á      Ord. Cass. 19201/2015: il Giudice di Pace in sede di convalida del trattenimento e' tenuto a valutare la sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dello straniero espulso, in assenza delle quali il trattenimento perde di legittimita' (il caso riguarda una donna apolide di fatto, nata in Macedonia, residente in Italia da oltre 20 anni e madre di 5 figli, 4 dei quali minorenni, attinta da decreto di espulsione amministrativa e trattenuta nel CIE di Roma)

 

á      Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 90 gg puo' essere trattenuto presso il CIE per un periodo massimo di 30 gg (L. 161/2014); nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso; il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche; ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni; a questo scopo il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento (L. 161/2014)

á      Nota: prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014, l'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, aveva approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, ad assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; tale Direttiva stabiliva che, per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento eÕ ammesso per non piuÕ di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilitaÕ del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60 gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse comportare in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg; il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di durata del trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento in CIE

 

á      A seguito delle modifiche apportate da L. 161/2014 in relazione alla durata massima del trattenimento in CIE, predisposti modelli per l'istanza di remissione in liberta' per stranieri trattenuti da oltre 90 gg e per stranieri trattenuti per oltre 30 gg dopo aver trascorso un periodo di detenzione di durata superiore a 90 gg in una struttura carceraria (com. Antigone)

 

á      Sent. Corte Giust. C-357/09:

o   la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o   non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o   va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o   solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o   quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

á      Ord. Cass. 19201/2015: il Giudice di Pace in sede di convalida del trattenimento e' tenuto a valutare la sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dello straniero espulso, in assenza delle quali il trattenimento perde di legittimita' (il caso riguarda una donna apolide di fatto, nata in Macedonia, residente in Italia da oltre 20 anni e madre di 5 figli, 4 dei quali minorenni, attinta da decreto di espulsione amministrativa e trattenuta nel CIE di Roma)

 

á      Sent. Corte Giust. C-146/14:

o   qualsiasi decisione adottata dalle autorita' competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto

o   il riesame che e' chiamata a compiere l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del procedimento stesso

o   e' illegittimo prorogare il periodo iniziale di trattenimento per il solo fatto che lo straniero sia privo di documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo

o   e' legittimo ritenere che uno straniero il quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di "mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche' la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare)

o   uno Stato membro non puo' essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento; tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo straniero una conferma scritta della sua situazione

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)

 

á      vietato il trattenimento nei CIE del minore non accompagnato, in caso di richiesta di asilo (da D. Lgs. 25/2008) e nel caso generale (da Direttiva Mininterno 14/4/2000, che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014); nello stesso senso, Risoluzione 1707/2010 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (da una Nota Asgi)

á      Belgio condannato per la detenzione e la deportazione di un minore non accompagnato (Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006)

á      Il Giudice di pace di Bari non ha convalidato il trattenimento nel CIE di Brindisi per alcuni stranieri sulla base della presumibile minore eta' (dal comunicato di un'associazione)

 

 

Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine del questore (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di trattenimento (anche quello motivato dal differimento del respingimento) impossibile o non piu' prorogabile, o nei casi in cui dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza (L. 161/2014), il questore, allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di allontanamento (L. 129/2011; nota: sembra una semplice dichiarazione di buone intenzioni), ordina allo straniero, con provvedimento scritto recante l'indicazione delle sanzioni previste in caso di violazione, di lasciare l'Italia entro 7 gg (L. 129/2011)

á      Giurisprudenza:

o   l'impossibilita' deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce e Trib. Brindisi)

o   l'impossibilita' puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)

o   la motivazione deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)

o   non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)

o   per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)

o   Trib. Torino (anteriore alla modifica apportata da L. 161/2014): negata la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche' l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)

o   Ord. Cass. 19201/2015: il Giudice di Pace in sede di convalida del trattenimento e' tenuto a valutare la sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dello straniero espulso, in assenza delle quali il trattenimento perde di legittimita' (il caso riguarda una donna apolide di fatto, nata in Macedonia, residente in Italia da oltre 20 anni e madre di 5 figli, 4 dei quali minorenni, attinta da decreto di espulsione amministrativa e trattenuta nel CIE di Roma)

á      L'ordine del questore puo' (nota: non "deve") essere accompagnato, anche su richiesta dell'interessato (L. 129/2011), dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica, anche onoraria, del Paese dello straniero in Italia, e per rientrare in tale Paese o, se non e' possibile, in quello di provenienza (L. 94/2009), incluso il biglietto di viaggio (L. 129/2011)

á      In caso di ammissione dello straniero a un programma di rimpatrio assistito, il provvedimento con cui il questore ha impartito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 7 gg e' sospeso (L. 129/2011)

 

á      TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005

 

 

Violazione dell'ordine del questore (torna all'indice del capitolo)

 

á      La violazione dell'ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con (L. 129/2011; Sent. Cass. 36446/2011: trattandosi di fattispecie diversa da quella precedentemente abolita, si applica solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della L. 129/2011)

o   la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso

o   la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il trattenimento in CIE)

á      La competenza per il reato di violazione dell'ordine del questore e' del giudice di pace (L. 129/2011)

á      Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)

á      Il giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)

á      La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[20]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)

á      In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)

á      Artt. 54 e 55 D. Lgs. 274/2000 prevedono (Ord. Trib. Rovigo):

o   la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)

o   se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare

o   ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)

á      Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non dovrebbe essere intralciato dal procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11)

á      A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita' giudiziaria

á      La violazione del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)

á      La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[21]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)

á      In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di permanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)

á      La procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera)

á      Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione

 

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale

á      Sulla nozione di giustificato motivo:

o   Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza

o   Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e', in base a L. 129/2011, opzionale)

o   Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

o   circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo

o   Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore

o   Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli

o   Sent. Cass. 33081/2016: le particolari condizioni di salute, ove documentate, possono rappresentare uno dei giustificati motivi di inosservanza dell'ordine di allontanamento, dato che l'esecuzione volontaria dell'ordine deve risultare compatibile con i diritti fondamentali della persona e non puo' esporre l'immigrato irregolare a pericoli seri di incolumita' fisica

 

á      Sent. Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dellÕautorita') lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs 286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti

 

 

Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Giust. C-329/11:

o   la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:

¤  osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui allÕart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata

¤  non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)

o   punti 30 e 31 della sentenza:

¤  la finalita' della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita

o   punto 41:

¤  i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione

 

 

Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il complessivo sistema sanzionatorio in materia di espulsione presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie rimediabili solo da un intervento organico del legislatore (Sent. Corte Cost. 22/2007 e Sent. Corte Cost. 236/2008)

 

 

Allontanamento dal CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      CIE vigilati dalla forza pubblica e trattenimento ripristinato immediatamente, con un nuovo provvedimento di trattenimento (L. 129/2011), in caso di allontanamento indebito (lo straniero eÕ informato di questo al suo ingresso nel CIE); il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento (L. 129/2011; significa, verosimilmente, che i periodi di trattenimento effettuati sulla base dei diversi provvedimenti non possono superare, in totale, il termine massimo di 18 mesi)

á      Il giudice puoÕ autorizzare lÕallontanamento temporaneo dal CIE, con accompagnamento della forza pubblica, in caso di pericolo di vita per familiare dello straniero o convivente residente (verosimilmente: "soggiornante") in Italia, o per altri gravi motivi

 

 

Vigilanza e gestione dei CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni relative al mantenimento dellÕordine pubblico e della sicurezza nel CIE adottate dal questore

á      Disposizioni relative alla gestione del CIE adottate dal prefetto in accordo con le direttive del Ministro dellÕinterno (art. 21, co. 8 Regolamento); possono essere

o   stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaÕ di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellÕattivitaÕ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaÕ sociale)

o   concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaÕ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000, che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaÕ di assistenza, incluse attivitaÕ di

¤  interpretariato

¤  informazione legale

¤  mediazione culturale

¤  supporto psicologico

¤  assistenza sociale

¤  formazione degli operatori (riportata solo da Direttiva Mininterno 14/4/2000)

¤  ricreazione (Decr. Mininterno 20/10/2014)

á      Art. 1 co. 4 D. Lgs. 178/2012: la Croce Rossa e' autorizzata a svolgere attivita' umanitarie presso i CIE, nonche' gestire i predetti centri (e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo)

á      Ente gestore dei CIE e importo giornaliero per straniero trattenuto previsto dalla convenzione (Rapp. Medici per i diritti umani CIE 2013):

o   Bari: Associazione Operatori Emergenza Radio; 25 euro

o   Bologna: Consorzio Oasi; 28,5 euro

o   Caltanissetta: Cooperativa Albatros 1973

o   Crotone: Misericordie d'Italia; 21,4 euro

o   Gorizia: Consorzio Connecting People; 42 euro

o   Lamezia Terme: Cooperativa Malgrado Tutto; 46 euro

o   Milano: Croce Rossa Italiana; 60 euro

o   Modena: Consorzio Oasi; 29 euro

o   Roma: Cooperativa Auxilium; 41 euro

o   Torino: Croce Rossa Italiana; 47 euro

o   Trapani Milo: Consorzio Oasi; 27 euro

á      Lettera della Croce Rossa all'ANCI-Calabria: si ricorda che art. 1 co. 397 lett. f punto 3) L. 208/2015 prevede che il personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ex CRI) puo' essere utilizzato, previa convenzione, da altre Amministrazioni per attivita' d'interesse pubblico, tra le quali attivita' umanitarie presso i CIE e accoglienza di migranti e richiedenti asilo, anche con oneri a carico dell'Ente strumentale, sostenuti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente stesso

 

 

Accesso ai CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ammessi ai CIE (art. 21 co. 7 DPR 394/1999)

o   personale addetto alla gestione dei centri

o   appartenenti alla forza pubblica

o   giudice competente

o   autoritaÕ di pubblica sicurezza

o   familiari conviventi (nota: Decr. Mininterno 20/10/2014 non limita il novero ai familiari conviventi)

o   difensore dello straniero

o   ministri di culto

o   personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o   membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza

o   personale della ASL competente (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   personale della prefettura (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   il delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   giornalisti, foto-operatori e cine-operatori (Direttiva Mininterno, citata da com. Mininterno 24/4/2007, e Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   altri soggetti che ne facciano motivata richiesta (Decr. Mininterno 20/10/2014); nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) disciplina l'accesso, su richiesta dello straniero, di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti

o   rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o   Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

á      Disposizioni regolamentari in materia di accesso ai CIE (da Decr. Mininterno 20/10/2014):

o   le liste dei nominativi delle persona ammesse quali membri dell'Ente gestore, dipendenti da ditte appaltatrici o membri degli organismi ammessi a prestare assistenza, curate e aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile della vigilanza

o   tutto il personale ammesso al CIE deve portare in modo visibile il cartellino di riconoscimento recante la mansione o funzione svolta, ed e' soggetto agli eventuali controlli da parte degli addetti alla vigilanza

o   membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone detenute possono accedere ai CIE in qualunque momento, senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva (nota: se e' "previa", che vuol dire "tempestiva"?) segnalazione alla prefettura (nota: se si tratta di attivita' di controllo, che senso ha condizionarla alla previa segnalazione all'autorita' responsabile dell'andamento del CIE?); le loro visite possono comprendere colloqui con i trattenuti che ne facciano richiesta (nota: dovrebbe trattarsi di colloqui riservati), se il responsabile della vigilanza non rileva rischi per la sicurezza degli ospiti (nota: verosimilmente, si riferisce alla sicurezza dei visitatori; si dovrebbe prevedere al piu' che in questo caso il responsabile segnali il rischio al visitatore); i visitatori sono accompagnati dal personale dell'Ente gestore, ed eventualmente da un funzionario di prefettura, per tutta la durata della visita (nota: dovrebbe essere prevista solo la disponibilita' all'accompagnamento, lasciando liberta' di movimento ai visitatori)

o   membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita' di assistenza e garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti possono accedere ai CIE, previa autorizzazione della prefettura (nota: assurdo che l'ingresso dei garanti regionali sia condizionato alla preventiva autorizzazione della prefettura)

o   l'accesso di giornalisti, foto-operatori e cine-operatori, ministri di culto (su richiesta del trattenuto), familiari dello straniero, personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine (su richiesta dello straniero; nota: verosimilmente, del paese di appartenenza) e di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta e' consentito previa richiesta di autorizzazione inviata con congruo anticipo alla prefettura (nota: improprio prevedere un congruo anticipo per la richiesta di autorizzazione del ministro di culto) e acquisizione da parte di questa del nulla-osta della questura (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta per l'ingresso di familiari o di personale della rappresentanza diplomatico-consolare) e di parere favorevole del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (in caso di concessione dell'autorizzazione, la prefettura comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate); riprese video-fotografiche e registrazioni audio non sono consentite, salvo espressa autorizzazione della prefettura (nota: verosimilmente, tale autorizzazione dovrebbe essere concessa normalmente, sia pure con limitazioni, in caso di accesso di foto-operatori e cine-operatori; non si vede, altrimenti, il senso dell'autorizzarne l'accesso al CIE); nota: Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007, in relazione all'accesso dei giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, prevede che il Prefetto, sentito l'ente gestore, determini modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri trattenuti e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CIE

o   l'ente gestore assicura che le visite siano effettuate in tutti i giorni della settimana, nelle fasce orarie stabilite dal prefetto, d'intesa col questore, con turni, sia al mattino, sia al pomeriggio, di durata non inferiore a due ore (verosimilmente, significa che ciascuna visita deve poter durare almeno due ore)

o   per esigenze di carattere organizzativo, le visite possono essere ritardate, salvi casi particolari di autorizzazione in deroga; in presenza di tali esigenze, il personale addetto alla vigilanza le comunica ai funzionari competenti della prefettura e della Pubblica Sicurezza, che, valutatane la fondatezza, adottano, di intesa, le misure necessarie

o   i visitatori, con eccezione di membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, ed eventuale assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone detenute, sono sottoposti a controllo per evitare l'introduzione nel CIE di armi o strumenti atti ad offendere; i visitatori devono essere muniti di documento di identita' e, se stranieri, di permesso di soggiorno in corso di validita', sono registrati in apposito registro custodito dal responsabile per la vigilanza e devono rispettare gli orari stabiliti

o   i colloqui devono avvenire in spazi appositamente individuati in modo da evitare eccessivo affollamento che possa compromettere la sicurezza

o   i ministri di culto possono accedere a eventuali luoghi riservati al culto (nota: dovrebbe essere prevista in tutti i casi la presenza di questi luoghi) e incontrare anche piu' persone contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza valutate, volta per volta, dal responsabile della vigilanza

o   i rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche ai locali destinati ad alloggio

o   ai fini del colloquio col legale, il personale addetto alla vigilanza verifica se il trattenuto ha conferito apposito mandato (nota: come fa il trattenuto a conferire mandato se non ha avuto modo di valutare il legale?); condotte dei legali non conformi al codice deontologico sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli avvocati

o   la vigilanza, durante i colloqui riservati, deve essere discreta, effettuata con modalita' tali da rispettare il diritto alla riservatezza e da garantire la sicurezza dei visitatori e dei trattenuti

o   al termine del colloquio il trattenuto e' sottoposto a controllo, prima del rientro nell'area di alloggio, per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati

o   la violazione delle regole del regolamento o la rilevazione di condotte mirate solo a vanificare le finalita' del trattenimento o a creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, formalmente segnalate dalla questura alla prefettura, determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso

á      Nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che

o   su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CIE a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno; diniego dellÕautorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dal ricevimento dellÕistanza, ai fini di eventuale impugnazione (davanti a chi?); lÕautorizzazione puoÕ essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al CIE (se previsto dallÕaccordo di collaborazione)

o   il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono accedere al CIE in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del CIE) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente (nota: sembra cioe' contemplata la possibiita' di colloquio su iniziativa del rappresentante ACNUR, non solo su richiesta dello straniero)

á      Circ. Mininterno 1/4/2011: in considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa nei primi mesi del 2011 e al fine di non intralciare le attivita' loro rivolte, l'accesso ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE, e' consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguenti organizzazioni: ACNUR, OIM, Croce Rossa Italiana, Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save The Children, Caritas, nonche' alle associazioni che hanno in corso con il Mininterno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza, finanziati con i Fondi nazionali ed europei

á      Direttiva Mininterno 13/12/2011:

o   revocate le disposizioni di cui alla circ. Mininterno 1/4/2011, che limitavano l'accesso ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE

o   ripristinato il contenuto della Direttiva 24/4/2007 (com. Mininterno 24/4/2007)

o   le istanze di accesso, accompagnate dalle valutazioni del prefetto competente, vengono inoltrate al Dipartimento Liberta' civili e immigrazione e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro

o   oltre che per motivi di ordine pubblico, l'accesso puo' essere differito anche per ragioni di sicurezza in caso di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria

á      TAR Lazio: illegittima Circ. Mininterno 1/4/2011, dal momento che con il divieto assoluto di visita dei giornalisti a CIE e CARA si comprime, per di piu' senza indicazione di un limite temporale, una liberta' fondamentale (quella di espressione delle opinioni, attraverso la compressione della liberta' di acquisire informazioni), senza che venga esplicitato il bene che si intende tutelare e il motivo per cui per tutelare tale bene sarebbe necessario tale divieto generalizzato

á      Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura del 18/12/2002 (ratificata con L. 195/2012):

o   scopo del Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)

o   e' istituito un Sottocomitato in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel Protocollo (art. 2)

o   ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di prevenzione della tortura a livello interno (artt. 3 e 17)

o   ciascuno Stato Parte autorizza le visite da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali in tutti i luoghi di detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone trattenute non possono lasciare volontariamente, in base ad un ordine dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita'; art. 4)

o   gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli organismi nazionali

¤  accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione

¤  accesso illimitato ad ogni informazione circa le condizioni di detenzione

¤  accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi (salvo limitazioni per il Sottocomitato basate su ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)

¤  la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che possa fornire informazioni rilevanti

¤  la liberta' di scegliere i luoghi da visitare e le persone con cui avere un colloquio

¤  il diritto, per i meccanismi nazionali, di avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo

o   non sono tollerate sanzioni o pregiudizi contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato o ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali informazioni vere o false (art. 15)

o   le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette; nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato (art. 21)

o   il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione (art. 28)

 

á      L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,

o   a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni in essere e ad uniformare ed armonizzare i regolamenti e le convenzioni su tutto il territorio nazionale, cosi' da assicurare unita' di trattamento nei centri di identificazione ed espulsione

o   a eliminare ogni restrizione e difficolta' al normale ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all'interno dei centri, al fine di umanizzare le condizioni di vita, sostenere un clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, individuare e sciogliere eventuali problemi sociali non identificabili al momento dell'ingresso, favorire, laddove possibile, il reinserimento sociale, nonche' prevenire tensioni

 

 

Diritti e doveri dello straniero trattenuto (torna all'indice del capitolo)

 

á      Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014):

o   durante il periodo di permanenza il trattenuto ha diritto

¤  alla tutela della salute psico-fisica

¤  ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo, con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del CIE e col difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica

¤  ad ottenere assistenza da personale dello stesso sesso

¤  ad essere informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del trattenimento e sulla possibilita' di chiedere asilo

¤  ad essere informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un difensore d'ufficio

¤  a comunicare con l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che l'eventuale comunicazione allÕautoritaÕ consolare sia effettuata, di norma, successivamente alla convalida

¤  al colloquio, durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione

¤  alla liberta' di colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della prefettura

¤  al colloquio (solo in presenza di consenso del trattenuto) con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'ACNUR e con il personale specializzato dell'Ente gestore e con le associazioni che operano nel CIE con fini di assistenza legale, sociale e psicologica; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che lo straniero debba avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilitaÕ di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CIE prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla convalida

¤  alla liberta' di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui (verosimilmente, della corrispondenza epistolare e telefonica)

¤  alla liberta' di culto e all'assistenza religiosa; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che sia garantito il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione dellÕidentita'

¤  alla tutela del rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale

¤  al recupero degli effetti e dei risparmi personali

¤  ad ottenere dall'Ente gestore colazione, pranzo e cena (con possibilita' di chiedere il rispetto delle prescrizioni legate al culto religioso), assistenza medica e infermieristica e fornitura di medicinali (se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (periodicamente ripristinati), materiale per il riposo e la cura della persona (coperte, federe, lenzuola e biancheria da bagno, e capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita, date le condizioni climatiche), servizio di lavanderia e barberia, servizio telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e' fornita una tessera telefonica del valore di 15 euro (nota: indipendentemente dalla durata del trattenimento?); e' possibile inviare, tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 15,50 euro)

¤  ad effettuare acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese

o   durante il periodo di trattenimento il trattenuto ha il dovere di

¤  non allontanarsi dal CIE (verosimilmente, in modo indebito)

¤  rispettare le regole di convivenza civile ed avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro

¤  rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali

¤  rispettare le regole di organizzazione del CIE

¤  rispettare i beni e le strutture del CIE

¤  risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose

á      Nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede

o   che sia garantita la tutela dellÕunita' familiare e dei diritti del minore

o   che il minore puoÕ essere trattenuto, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto allÕunitaÕ familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore eÕ affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni; nello stesso senso, Sent. CEDU Muskhadzhiyeva c. Belgio: Belgio condannato per la detenzione di quattro bambini (con la loro madre, a seguito del rigetto della domanda di asilo di questa) in un centro chiuso non adatto ad ospitarli (violazione di art. 3 e 5co.1 CEDU: divieto di trattamenti inumani e degradanti e divieto di detenzione illegale)

á      Trib. Milano: concesse le attenuanti a stranieri che hanno danneggiato il CIE, sulla base del fatto che nel CIE mancava spesso un interprete e vigeva dal 2010 il divieto dell'uso dei telefoni cellulari; questi fatti hanno determinato una consistente contrazione della liberta' di comunicazione senza che appaiano evidenti le ragioni della sua utilita' e ragionevolezza, rendendo pero' oltremodo difficile la possibilita' di comunicare per gli ospiti del centro

á      Trib. Crotone: assolti stranieri dal reato di danneggiamento aggravato e di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perche' i loro atti sono stati determinati dalla necessita' di tutelare dignita' e liberta' personale, ingiustamente lese

á      Trib. Gorizia: revocata la misura della custodia cautelare per uno straniero che si era reso responsabile di disordini nel CIE di Gradisca, anche in considerazione delle condizioni di vita disumane in cui i fatti erano maturati, cessate le quali l'interessato non ha piu' dato luogo a violazioni delle misure restrittive inflitte

á      Trib. Bari: le modalita' di trattenimento nel CIE di Bari non sono conformi alle prescrizioni di legge (in particolare, con riferimento allo stato degli ambienti); si ordina quindi, in via cautelare, all'Amministrazione del Mininterno di provvedere entro 90 gg all'adeguamento delle strutture e, in caso di mancato o parziale ottemperamento, di trasferire tutti gli stranieri trattenuti alla scadenza del termine in altri CIE idonei; nota: a quasi 5 mesi dalla sentenza Trib. Bari, MEDU ha constatato come le aree abitative destinate ai migranti risultino ancora ben al di sotto degli standard minimi di dignita' (da un comunicato MEDU)

á      Il Garante regionale delle persone private della liberta' personale dell'Emilia Romagna, Desi Bruno, al termine della sua visita al CIE di Modena, ha segnalato la presenza di diversi casi di disagio psichico tra gli stranieri trattenuti nel CIE, dove non e' presente un servizio psichiatrico interno (da un comunicato Stranieriinitalia)

á      Rapp. Comitato Nazionale di Bioetica sulla salute nei luoghi di detenzione:

o   rilevati problemi relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria (affidata all'ente gestore e limitata a misure elementari, inadeguate per un soggiorno prolungato), alla difficolta' di trasmissione della documentazione clinica nel passaggio dal carcere al CIE, ai problemi psicologici vissuti dagli stranieri trattenuti

o   si raccomanda che il SSN prenda in carico i CIE o che, almeno, siano immediatamente attivati accordi e convenzioni, perche' siano fornite prestazione adeguate, sia controllato lo stato dei locali, dei servizi e dell'igiene, e il regime di vita sia adeguato a requisiti di rispetto della dignita' delle persone

á      Sent. CEDU Chkhartishvili c. Grecia: condannata la Grecia per trattamento inumano nei confronti di una cittadina georgiana, immigrata illegalmente, la quale per mesi non era stata messa in condizioni di alimentarsi adeguatamente e di fruire di un numero sufficiente di ore d'aria

 

á      L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,

o   ad intervenire sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che hanno bisogno di protezione, come le vittime di tratta, i minori, i richiedenti asilo

o   a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni in essere e ad uniformare ed armonizzare i regolamenti e le convenzioni su tutto il territorio nazionale, cosi' da assicurare unita' di trattamento nei centri di identificazione ed espulsione

o   a eliminare ogni restrizione e difficolta' al normale ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all'interno dei centri, al fine di umanizzare le condizioni di vita, sostenere un clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, individuare e sciogliere eventuali problemi sociali non identificabili al momento dell'ingresso, favorire, laddove possibile, il reinserimento sociale, nonche' prevenire tensioni

o   a fare quanto in suo potere per dotare i centri di identificazione ed espulsione dei finanziamenti necessari per il loro corretto funzionamento e per la loro messa in sicurezza

o   ad assumere iniziative per fornire adeguati poteri di intervento organizzativo e finanziario al capo del dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in modo da poter gestire al meglio i centri esistenti

 

 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Istituito (D. Lgs. 10/2014), presso il Mingiustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, in carica per 5 anni non prorogabili, scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e nominati, in base a delibera del Consiglio dei ministri, con DPR, sentite le competenti commissioni parlamentari

á      I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici; sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti allÕufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo; non hanno diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, ma solo al rimborso spese

á      Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Mingiustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante

á      Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali competenti in materia,

o   vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme vigenti e ai principi stabiliti dalla Costituzione

o   visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive (nota: non prevista esplicitamente la visita senza autorizzazione preventiva ai CIE); richiede alle amministrazioni responsabili di tali strutture le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lÕamministrazione non fornisca risposta nel termine di 30 gg, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere lÕemissione di un ordine di esibizione

o   prende visione, previo consenso anche verbale dellÕinteressato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'

o   verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 DPR 394/1999, presso i CIE, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale (nota: non e' chiaro se l'ingresso al CIE richieda comunque autorizzazione preventiva)

o   formula raccomandazioni allÕamministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi di art. 35 L. 354/1975; l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di 30 gg

o   trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia

á      Decr. Mingiustizia 11/3/2015:

o   il Garante

¤  determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione

¤  adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio

¤  redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia; la relazione e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia

o   l'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia

o   all'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di 25 unita'; pil ersonale assegnato all'Ufficio opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole

o   il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio

 

 

Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei CIE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei CIE (Decr. Mininterno 20/10/2014; frutto, secondo Circ. Mininterno 25/11/2014, di un lavoro coordinato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, del Dipartimento di pubblica Sicurezza e di un Tavolo tecnico appositamente costituito, di cui hanno fatto parte il Minsalute, l'Organizzazione mondiale della sanita', Medici senza frontiere, l'INMP e la Croce Rossa Italiana)

o   allo straniero o comunitario trattenuto in CIE sono assicurati la necessaria assistenza e il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione di provenienza, religione, salute, fermo restando il divieto di allontanarsi dal centro

o   al momento dell'ingresso nel CIE, la persona trattenuta e' informata dall'Ente gestore, con l'aiuto del mediatore linguistico-culturale, in una lingua comprensibile al trattenuto, su diritti e doveri, modalita' del trattenimento e regole di convivenza

o   l'Ente gestore affigge e consegna al trattenuto (con comunicazione effettuata in una lingua a lui comprensibile) il materiale seguente (in ogni caso tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo)

¤  la Carta dei diritti e dei doveri (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)

¤  l'elenco, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura, degli avvocati che prestano patrocinio gratuito

¤  l'opuscolo informativo di cui all'art. 10 D. Lgs. 25/2008, per i richiedenti asilo

¤  altro materiale eventualmente fornito dalla prefettura

o   disposizioni in materia sanitaria:

¤  il trattenuto accede al CIE previa visita medica da parte del medico della ASL o dall'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti incompatibili col trattenimento

¤  successivamente all'ingresso, e durante la permanenza nel CIE, il trattenuto e' sottoposto a controllo medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria del CIE; se necessario vengono predisposti visite specialistiche o percorsi diagnostici o terapeutici presso le strutture pubbliche; quando emergano elementi incompatibili con la vita in comunita' ristretta, il trattenuto e' alloggiato in una stanza di osservazione, in attesa di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera

¤  le visite mediche si svolgono nel presidio sanitario in modo da rispettare la privacy e la dignita' personale

¤  il presidio sanitario e' allestito in conformita' alle prescrizioni seguenti:

-       le aree destinate all'assistenza sanitaria devono comprendere la stanza destinata alla visita medica e spazi destinati per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici e rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico (DPR 14/1/1997, e successive deliberazioni della Regione di ubicazione del CIE); in particolare, devono essere dotate di lavandino con rubinetto a pedale, superfici resistenti a lavaggio e disinfezione, pavimento antisdrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete, finestre per adeguata ventilazione naturale,

-       servizio igienico riservato, farmacia con farmaci salvavita e con farmaci di uso comune

-       gli ambulatori devono essere dotati di lettino per visita (due per i CIE con capienza superiore a 50 persone), bilancia pesapersone, frigorifero, schedario con serratura, armadio per stupefacenti con serratura, armadio per altri farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella, scrivania, sedia e paravento

¤  il presidio sanitario e' dotato delle attrezzature riportate di seguito (alla cui dotazione provvede l'Ente gestore; Circ. Mininterno 25/11/2014: in caso di insufficiente dotazione dell'ambulatorio, si chiede al prefetto competente di inoltrare tempestiva richiesta al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno):

-       registro visite

-       sfigmomanometro

-       fonendoscopio

-       termometri

-       otoscopio con coni monouso

-       glucostick

-       multistick per urine

-       materiale necessario per lo svolgimento di test ematici (nota: verosimilmente, non solo ematici) rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca di oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)

-       materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio

-       carrello per la gestione di emergenze dotato di saturimetro, defibrillatore semiautomatico, pallone Ambu con adattatore per adulti, bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori, farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso, set per suture, materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule)

¤  per ogni trattenuto e' predisposta una scheda sanitaria; copia della scheda e' rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal CIE; in caso di trasferimento in altra struttura, copia e' trasmessa al responsabile sanitario della struttura di destinazione

¤  il personale medico e' presente nel CIE nell'orario giornaliero; la reperibilita' e' assicurata per tutte le 24 ore; la presenza di personale infermieristico e' assicurata per tutte le 24 ore

¤  l'Ente gestore nomina il medico responsabile e individua il personale paramedico

¤  in caso di necessita' di trasferimento del trattenuto in una struttura ospedaliera, il medico responsabile informa il direttore del CIE, che provvede tempestivamente con la scorta della forza pubblica; in caso di necessita' di cure urgenti, il medico responsabile o il personale paramedico avvertono la struttura pubblica per la prestazione del pronto soccorso allo straniero o per il suo trasferimento in ospedale

¤  il prefetto stipula protocolli di intesa, secondo lo schema di cui all'Allegato 1d al Decr. Mininterno 20/10/2014, con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei serivizi specialistici di cui all'art. 35 D. Lgs. 286/1998

o   ulteriori compiti dell'Ente gestore:

¤  assicurare la custodia di effetti e risparmi del trattenuto; non e' consentito detenere oggetti potenzialmente pericolosi (inclusi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini, fiammiferi, materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe); penne e matite non possono essere usate nei moduli abitativi, e devono essere ritirate al cessare delle esigenze; in sostituzione di accendini e fiammiferi, la struttura deve essere dotata di strumenti di accensione piezoelettrica a muro

¤  curare la custodia dei bagagli del trattenuto e la loro predisposizione, nei limiti consentiti dal vettore, in vista del rimpatrio

¤  attivare, in collaborazione con la prefettura, procedure per il recupero delle retribuzioni spettanti per il lavoro eventualmente svolto in un istituto carcerario

¤  assicurare il servizio di mensa, tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche; i pasti sono serviti in locali adibiti a mensa e in fasce orarie predeterminate, anche articolate in piu' turni; al termine del pasto, il trattenuto rientra senza indugio nel proprio alloggio; le modalita' di somministrazione dei pasti possono essere modificate temporaneamente, su richiesta del responsabile della vigilanza, per ragioni di sicurezza; i materiali utilizzati nella mensa sono scelti in modo da evitare rischi per la sicurezza a causa di un uso improprio

¤  individuare i locali destinati ad alloggio e assegna nominativamente il posto letto al trattenuto, con separazione dei locali per sesso e, se necessario in base a esigenze di sicurezza, per etnia; l'assistenza e' assicurata da persone dello stesso sesso; se possibile, e' riservato uno spazio alloggiativo per richiedenti asilo, per portatori di esigenze particolari, per nuclei familiari composti da coppie di coniugi (nota: e in caso di nuclei monoparentali?); quando non possa essere garantito uno spazio apposito per un tale nucleo familiare, neanche col trasferimento in altro CIE, e' assicurata ai coniugi la possibilita' di colloqui diretti secondo modalita' da concordare col responsabile della vigilanza (nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000, che non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014, non prevedeva deroghe al trasferimento, in mancanza di uno spazio apposito per il nucleo familiare)

¤  curare il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo la spedizione quotidiana, secondo le modalita' fissate col decreto interministeriale previsto da art. 21 co. 3 DPR 394/1999 (nota: gia' adottato?); la corrispondenza in arrivo e' consegnata in presenza di personale di polizia; sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno mediante apparecchi fissi installati in luoghi di libero accesso in numero non inferiore ad uno per quindici trattenuti; al trattenuto e' consegnata, al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida, una tessera telefonica secondo le modalita' fissate dal citato decreto interministeriale; su richiesta del trattenuto, l'Ente gestore comunica il trattenimento ai familiari, avvalendosi anche del personale di associazioni ammesse a svolgere attivita' di assistenza presso il CIE ai sensi di art. 21 DPR 394¤/1999

¤  fornire un buono di 5 euro ogni due giorni al trattenuto, spendibile all'interno del CIE per l'acquisto di schede telefoniche, affrancature postali, bibite, alimentari, giornali, sigarette, libri, etc., in conformita' con quanto previsto dal contratto di appalto per la gestione del CIE

¤  organizzare le attivita' ricreative, sociali e religiose, in modo da consentirne la fruizione giornaliera in spazi appositi; il calendario settimanale delle attivita' e' portato a conoscenza di tutti i trattenuti; e' consentita in ogni caso la fruibilita' di spazi all'aperto; l'utilizzo di campi di gioco interni alla struttura e' effettuata secondo modalita' fissate dal direttore del CIE d'intesa con prefettura e questura; i campi da gioco sono fruibili quotidianamente, secondo turni determinati, salva la possibilita' di sospensione temporanea della fruibilita' per ragioni di ordine e sicurezza del CIE

¤  verificare costantemente il buon funzionamento del CIE, con obbligo di segnalazione immediata alla prefettura di guasti o danni arrecati alla struttura o agli oggetti

o   disposizioni in materia di accesso ai CIE:

¤  l'accesso al CIE e' consentito

-       alle forze dell'ordine, al giudice competente, al personale della ASL competente e al personale della prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento

-       ai membri dell'Ente gestore, per ragioni di servizio, previa identificazione

-       ai dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi, previa identificazione

-       ai membri di enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta' sociale ammessi a svolgere attivita' di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la prefettura; in particolare, le collaborazioni possono riguardare servizi di interpretariato, informazione legale, mediazione culturale, supporto psicologico, assistenza sociale, attivita' ricreativa; tali attivita' possono integrare, ma non sostituire, quelle assicurate dall'Ente gestore in base al contratto d'appalto

¤  le liste dei nominativi delle persona ammesse quali membri dell'Ente gestore, dipendenti da ditte appaltatrici o membri degli organismi ammessi a prestare assistenza, curate e aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile della vigilanza

¤  tutto il personale ammesso al CIE deve portare in modo visibile il cartellino di riconoscimento recante la mansione o funzione svolta, ed e' soggetto agli eventuali controlli da parte degli addetti alla vigilanza

¤  possono accedere ai CIE in qualunque momento, senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva (nota: se e' "previa", che vuol dire "tempestiva"?) segnalazione alla prefettura (nota: se si tratta di attivita' di controllo, che senso ha condizionarla alla previa segnalazione all'autorita' responsabile dell'andamento del CIE?)

-       i membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere accompagnati da un assistente

-       i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni

-       il delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati

-       il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute

¤  le visite dei sogegtti ammessi senza bisogno di autorizzazione possono comprendere colloqui con i trattenuti che ne facciano richiesta (nota: dovrebbe trattarsi di colloqui riservati), se il responsabile della vigilanza non rileva rischi per la sicurezza degli ospiti (nota: verosimilmente, si riferisce alla sicurezza dei visitatori; si dovrebbe prevedere al piu' che in questo caso il responsabile segnali il rischio al visitatore); i visitatori sono accompagnati dal personale dell'Ente gestore, ed eventualmente da un funzionario di prefettura, per tutta la durata della visita (nota: dovrebbe essere prevista solo la disponibilita' all'accompagnamento, lasciando liberta' di movimento ai visitatori)

¤  e' consentito l'accesso ai CIE, previa autorizzazione della prefettura, di

-       rappresentanti di enti, associazioni di volontariato o cooperative di solidarieta' sociale ammessi a svolgere attivita' di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati col Mininterno o con la prefettura (l'autorizzazione puo' avere validita' pari a tutta la durata della collaborazione)

-       garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di competenza (nota: assurdo che l'ingresso sia condizionato alla preventiva autorizzazione della prefettura)

¤  e' consentito l'accesso, previa richiesta di autorizzazione inviata con congruo anticipo alla prefettura e acquisizione da parte di questa del nulla-osta della questura e di parere favorevole del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (in caso di concessione dell'autorizzazione, la prefettura comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate), di

-       giornalisti, foto-operatori e cine-operatori

-       ministri di culto, su richiesta del trattenuto (nota: improprio prevedere un congruo anticipo per la richiesta di autorizzazione)

-       coniuge e familiari dello straniero (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta)

-       personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine (nota: verosimilmente, del paese di appartenenza), su richiesta dello straniero (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta)

-       altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

¤  riprese video-fotografiche e registrazioni audio non sono consentite, salvo espressa autorizzazione della prefettura (nota: verosimilmente, tale autorizzazione dovrebbe essere concessa normalmente, sia pure con limitazioni, in caso di accesso di foto-operatori e cine-operatori; non si vede, altrimenti, il senso dell'autorizzarne l'accesso al CIE)

¤  l'ente gestore assicura che le visite siano effettuate in tutti i giorni della settimana, nelle fasce orarie stabilite dal prefetto, d'intesa col questore, con turni, sia al mattino, sia al pomeriggio, di durata non inferiore a due ore (verosimilmente, significa che ciascuna visita deve poter durare almeno due ore)

¤  per esigenze di carattere organizzativo, le visite possono essere ritardate, salvi casi particolari di autorizzazione in deroga; in presenza di tali esigenza, il personale addetto alla vigilanza le comunica ai funzionari competenti della prefettura e della Pubblica Sicurezza, che, valutatane la fondatezza, adottano, di intesa, le misure necessarie

¤  i visitatori, con eccezione di membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, ed eventuale assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone detenute, sono sottoposti a controllo per evitare l'introduzione nel CIE di armi o strumenti atti ad offendere; i visitatori devono essere muniti di documento di identita' e, se stranieri, di permesso di soggiorno in corso di validita', sono registrati in apposito registro custodito dal responsabile per la vigilanza e devono rispettare gli orari stabiliti

¤  i colloqui devono avvenire in spazi appositamente individuati in modo da evitare eccessivo affollamento che possa compromettere la sicurezza

¤  i ministri di culto possono accedere a eventuali luoghi riservati al culto (nota: dovrebbe essere prevista in tutti i casi la presenza di questi luoghi) e incontrare anche piu' persone contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza valutate, volta per volta, dal responsabile della vigilanza

¤  i rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche ai locali destinati ad alloggio

¤  ai fini del colloquio col legale, il personale addetto alla vigilanza verifica se il trattenuto ha conferito apposito mandato (nota: come fa il trattenuto a conferire mandato se non ha avuto modo di valutare il legale?); condotte dei legali non conformi al codice deontologico sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli avvocati

¤  la vigilanza, durante i colloqui riservati, deve essere discreta, effettuata con modalita' tali da rispettare il diritto alla riservatezza e da garantire la sicurezza dei visitatori e dei trattenuti

¤  al termine del colloquio il trattenuto e' sottoposto a controllo, prima del rientro nell'area di alloggio, per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati

¤  la violazione delle regole del regolamento o la rilevazione di condotte mirate solo a vanificare le finalita' del trattenimento o a creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, formalmente segnalate dalla questura alla prefettura, determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso

o   controllo della gestione:

¤  il prefetto individua le modalita' per il monitoraggio e la vigilanza sulla gestione attuata dall'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione del CIE; a questo scopo vengono effettuati sopralluoghi non preannunciati, nel corso dei quali possono essere effettuati colloqui con il personale in servizio e con i trattenuti

¤  il prefetto istituisce un servizio di segnalazione da parte dei trattenuti, garantendone l'anonimato

¤  l'esito del monitoraggio e' comunicato al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o   vigilanza:

¤  per ogni CIE e' istituito un presidio permanente di vigilanza esterna, e il questore, d'intesa col prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e la sicurezza all'interno del CIE, per impedire indebiti allontanamenti e ripristinare la misura del trattenimento nel caso in cui essa venga violata

¤  il servizio di vigilanza e' svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, ed eventualmente, se previsto, di altre Forze Armate, ed e' sottoposto alla supervisione, per tutte le 24 ore, di un ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, collegato via radio con il responsabile interno della vigilanza, in raccordo con la Centrale operativa della questura

¤  il servizio di vigilanza esterna

-       controlla l'ingresso del CIE

-       tiene sotto controllo visivo la recinzione perimetrale in modo da evitare allontanamenti indebiti

-       controlla gli accessi al CIE

-       consente l'ingresso ai soli automezzi autorizzati, previa identificazione delle persone a bordo e del titolo all'ingresso e, in caso di veicoli di imprese impegnate in lavori o forniture, accurato controllo, a fini di sicurezza, in ingresso e in uscita

¤  pattuglie su auto sono utilizzate per il controllo lungo il perimetro esterno del CIE

¤  e' interdetto l'accesso al CIE di chi non accetti di sottoporsi a perquisizioni e ispezioni

¤  il questore adotta eventuali altre misure necessarie, con riferimento alle caratteristiche strutturali del CIE

¤  il servizio di vigilanza interna, disposto dal questore, e' svolto, sull'arco delle 24 ore, da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, ed eventualmente, se previsto, di altre Forze Armate, ed e' sottoposto alla supervisione di un ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato

¤  il servizio di vigilanza interna

-       controlla l'ingresso del CIE, identifica i visitatori non istituzionali in modo da evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere e sostanze alcoliche o psicotrope (a questo scopo il servizio controlla il contenuto di tutti i pacchi e i bagagli destinati ai trattenuti)

-       interviene immediatamente quando vi sia rischio per l'ordine o la sicurezza pubblica

-       fornisce assistenza all'Ente gestore, se richiesta, in presenza di atti che turbino l'ordine o la sicurezza pubblica

-       richiede, se necessario, la collaborazione dell'Ente gestore, che e tenuto a fornirla

¤  responsabile della vigilanza e' l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, individuato dal questore

¤  il responsabile della vigilanza fa effettuare ad inizio turno e a intervalli regolari un controllo degli apparati di controllo disponibili (radio, telecamere, etc.), segnalando ogni anomalia; in un apposito registro vengono annotate le attivita' svolte durante ciascun turno, con evidenza particolare per gli episodi significativi; gli episodi particolarmente rilevanti vengono segnalati dal responsabile della vigilanza, con apposita relazione, alla questura, che ne informa la prefettura; se necessario, questura e prefettura informano il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere e il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno - Direzione centrale per l'immigrazione e per l'asilo

¤  il cambio del personale a fine turno avviene sul posto, in modo da garantire la continuita' della vigilanza

¤  il responsabile della vigilanza dispone periodiche attivita' di bonifica all'interno del CIE, in modo da evitare la presenza di oggetti pericolosi per l'incolumita' delle persone

¤  il responsabile effettua opera di sensibilizzazione nei confronti del personale preposto alla vigilanza perche' non vengano raccolte eventuali provocazioni da parte dei trattenuti; in occasione di proteste, devono essere assolutamente evitati provvedimenti ritorsivi nei confronti dei trattenuti, privilegiando l'attivita' di mediazione e dialogo, anche col supporto del personale dell'Ente gestore

¤  in occasione dell'esecuzione dell'allontanamento del trattenuto, il responsabile per la vigilanza fornisce al personale che effettua il rimpatrio ogni informazione utile sul comportamento tenuto dal trattenuto durante il trattenimento; se necessario, individua il personale dell'Ente gestore che deve coadiuvare l'operatore della scorta nell'attivita' di fuoriuscita del trattenuto dal settore al quale era stato assegnato

¤  ai fini del controllo dei pacchi e della posta recapitati,

-       se il pacco e' recapitato da Poste, si verifica che sia munito del sigillo attestante l'avvenuto controllo radiogeno da parte di Poste

-       se il pacco non e' stato sottoposto al controllo da parte di Poste, o e' recapitato da altri corrieri, e' sottoposto al controllo dell'unita' cinofila, se presente, e/o al controllo col metal detector

-       se non e' possibile effettuare nessuno di tali controlli, il personale addetto alla consegna attende che il destinatario riconosca il mittente e accetti la consegna; in caso contrario, il pacco e respinto

-       una volta consegnato al destinatario, il pacco e aperto dal destinatario in presenza da un operatore dell'Ente gestore e da un membro del servizio di vigilanza

¤  ai fini del controllo del materiale recapitato direttamente da visitatori,

-       il materiale e' sottoposto al controllo dell'unita' cinofila, se presente, e/o al controllo col metal detector (nota: non si vede come metal detector e unita' cinofile possano individuare oggetti proibiti quali cinture o bretelle, se prive di parti in metallo)

-       in mancanza di unita' cinofila o di metal detector, il visitatore apre il contenitore sotto il controllo di un operatore delle forze dell'ordine e d alla presenza di un operatore dell'Ente gestore, che selezionano gli oggetti che possono essere consegnati all'ospite, distinguendo cio' che puo' restare nella disponibilita' dell'interessato da cio' che puo' essere custodito dall'Ente gestore

o   il personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il CIE cura la gestione amministrativa del trattenuto, in raccordo con l'Ufficio immigrazione della questura, e provvede, in particolare a

¤  registrare il provvedimento di trattenimento al momento dell'ingresso, custodendo la documentazione trasmessa dalla questura in apposito fascicolo, in cui sono inserite tutte le notizie rilevanti per pervenire all'identificazione del trattenuto nel piu' breve tempo possibile (SDI, AFIS, Stranieri web)

¤  informare il trattenuto dei motivi del trattenimento, la cui durata e' connessa all'identificazione, cui puo' collaborare

¤  interessare tempestivamente le competenti autorita' diplomatico-consolari

¤  raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale avanzate dagli interessati e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilita', per il successivo inoltro all'Ufficio immigrazione della questura

¤  assicurare il colloquio (nota: con lo stesso Ufficio?) con i trattenuti che lo richiedano durante il periodo di permanenza al centro

¤  pianificare e assicurare gli eventuali accompagnamenti del trattenuto presso gli uffici giudiziari o consolari, le commissioni territoriali e i posti di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio

¤  presenziare alle udienze di convalida e alle eventuali audizioni della Commissione territoriale, se tali audizioni si svolgono all'interno del CIE (nota: la condizione si applica anche alle udienze?); prima delle udienze e delle audizioni, il personale dell'Ufficio immigrazione prepara tutta la documentazione necessaria e, nel corso delle stesse, cura che lo straniero entri in contatto solo con il funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore, sempre sotto la supervisione del personale di vigilanza (nota: non e' citato il personale della Commissione territoriale)

o   gestione delle emergenze:

¤  l'Ente gestore predispone il Piano di emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il responsabile della vigilanza

¤  l'Ente gestore nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuita', al rispetto delle prescrizioni di sicurezza (in particolare, al deflusso dei trattenuti nei cosiddetti "luoghi sicuri")

 

 

Ingiusta detenzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Cass. 9596/2012: giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento da ingiusta privazione della liberta' derivante da trattenimento in CIE (dal momento che l'amministrazione non esercita in materia nessun potere discrezionale); a fortiori, la materia e' di competenza del giudice ordinario quando il trattenimento si sia prolungato a dispetto del mancato accoglimento della richiesta di proroga

 

 

Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Principali disposizioni della Direttiva 2008/115/CE relative al trattenimento:

o   gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione

o   se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement

o   se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato

o   l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso

o   l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o   il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva

o   il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza

o   il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza

o   lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria

o   quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente

o   la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi

o   il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni

o   lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari

o   le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali

o   organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva

o   gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri

o   minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile

o   le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione

o   i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'

o   nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse

o   nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva

á      Elementi della Direttiva 2008/115/CE relativi al trattenimento non adeguatamente recepiti dalla normativa italiana:

o   la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento

o   la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)

o   la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)

o   l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo da Decr. Mininterno 20/10/2014[22]; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi

o   il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)

o   la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)

o   il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)

á      Un ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo in sede di approvazone della L. 129/2011, impegna il Governo a procedere con tempestivita' al recepimento nell'ordinamento italiano delle disposizioni della direttiva sin qui non attuate e piu' favorevoli e garantiste per i cittadini stranieri

 

á      Sent. Corte Giust. C-357/09:

o   la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o   non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o   va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o   solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o   quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

á      Sent. Corte Giust. C-146/14:

o   qualsiasi decisione adottata dalle autorita' competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto

o   il riesame che e' chiamata a compiere l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del procedimento stesso

o   e' illegittimo prorogare il periodo iniziale di trattenimento per il solo fatto che lo straniero sia privo di documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo

o   e' legittimo ritenere che uno straniero il quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di "mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche' la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare)

o   uno Stato membro non puo' essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento; tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo straniero una conferma scritta della sua situazione

 

 

L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il 24/12/2010 e' scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE, senza che tale recepimento sia stato effettuato nell'ordinamento italiano

á      Una direttiva per la quale sia scaduto invano il termine per il recepimento ha effetto diretto: le sue disposizioni possono essere invocate dall'individuo che ne possa trarre un effetto giuridico favorevole nei confronti dello Stato inadempiente, purche' si tratti di disposizioni precise e non condizionate all'emanazione di atti da parte delle autorita' nazionali

á      In caso di direttiva non recepita nei termini, le disposizioni nazionali in evidente contrasto con le disposizioni della direttiva dotate di effetto diretto devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione e dal giudice (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

á      Per limitare i danni, era stata emanata, nell'ambito del quadro vigente prima delle modifiche apportate da L. 129/2011) la Circ. Mininterno 17/12/2010, che stabiliva quanto segue: allo scopo di evitare contenzioso giudiziario, in sede di adozione di provvedimenti di espulsione per soggiorno illegale,

o   la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)

o   dai provvedimenti deve emergere come

¤  la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione

¤  le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio

¤  sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"

á      Nel periodo tra il 24/12/2010 e l'approvazione della L. 129/2011, si e' formata la seguente Giurisprudenza:

o   in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤  Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):

-       art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto

-       secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione

-       non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento

-       la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimitˆ costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilitˆ di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto

-       si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento

-       anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari

¤  Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo

¤  Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010

¤  Trib. Bologna, Trib. Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

¤  Proc. Trib. Firenze:

-       art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi

-       ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter

¤  Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allÕart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come

-       l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario

-       l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge

-       il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento

¤  Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lÕintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva

¤  Trib. Cagliari:

-       le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,

¬     tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo

¬     non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg

¬     tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellÕidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)

¬     la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)

-       tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale

-       un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)

-       il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista

-       in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato

-       in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)

¤  Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

¤  Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'

¤  Trib. Bologna:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE

-       si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.

o   in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤  Trib. Verona:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio

-       una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)

-       l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter

¤  Nota Proc. Torino:

-       le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione

-       nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

-       i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg

-       restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lÕincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

o   rinvii alla Corte di Giustizia:

¤  Trib. Milano:

-       la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima

-       tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva

-       di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allÕarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤  Trib. Rovereto:

-       la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo

¬     della durata

¬     dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'

¬     della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica

¬     dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti

-       si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellÕart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16

¤  Ord. Cass. 11050/2011:

-       se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre

-       sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);

-       tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'

-       si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,

¬     se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento

¬     se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento

¬     se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione

¬     se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni

¬     se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio

o   rinvio alla Corte Costituzionale:

¤  Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista

 

á      E' intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con Sent. Corte Giust. C-61/11: artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostano all'irrogazione della pena della reclusione allo straniero il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo; si raccomanda al giudice nazionale di disapplicare la disposizione di cui all'art. 14, co. 5-ter (oltre alle altre in eventuale contrasto con la direttiva), e, quanto ai fatti commessi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva, di tenere nel debito conto il principio dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite (Sent. Corte Giust. C-387/02)

á      Note:

o   la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE

o   riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti

¤  gli Stati membri conservano la competenza in materia penale

¤  essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva

¤  la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia

¤  una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')

o   non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare

o   non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio

o   la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lÕart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva

o   in relazione all'applicazione della legge successiva piu' favorevole in caso di semplice illecito amministrativo, Sent. Corte Cost. 193/2016 sostiene che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalita' legislativa si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti; essa giustifica, quindi, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi; il limitato riconoscimento della retroattivita' in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati

á      Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11: lo Stato membro che non ha adottato le norme di trasposizione di una direttiva non puo' avvalersi dellÕapplicazione di un diritto che deriva da tale direttiva (nel caso specifico, il diritto dello Stato membro di limitare il campo di applicazione ratione personae della direttiva); se si ammettesse il contrario, lo Stato membro potrebbe beneficiare di diritti derivanti dalla direttiva senza adempiere gli obblighi corrispondenti, incluso quello di adottare le disposizioni necessarie per la sua trasposizione

á      A seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11 si e' formata la seguente giurisprudenza:

o   Sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:

¤  abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11

¤  art. 164 del Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale

¤  similmente a quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice

¤  il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato

o   Trib. Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11

o   Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della abolitio criminis della fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011

o   Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso,

¤  Trib. Cosenza, che considera comunque non applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011

¤  Sent. Cass. 22120/2016: la fattispecie di cui all'art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998, che puniva con la sanzione detentiva la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE, deve considerarsi non piu' applicabile nell'ordinamento interno, a seguito di Sent. Corte Giust. C-61/11, che ha determinato effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessita' di dichiarare che il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione alla previsione di cui all'art. 673 c.p.p.; la nuova formulazione di art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998 non realizza infatti una continuita' normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversita' strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l'illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria (basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si puo' pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso CIE; le nuove disposizioni hanno istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni)

o   Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento italiano)

o   Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione

o   Nota del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673 c.p.p., di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis

o   Corte App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura l'ingiusta detenzione; nota: un articolo di Luca Masera fa osservare come

¤  si tratti di una applicazione analogica di art. 314 c.p.p., che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)

¤  Sent. Corte Cost. 310/1996 abbia esteso il diritto all'equa riparazione anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non fosse una misura cautelare (ma, in questo caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione)

¤  data per valida l'applicazione analogica, si tratti di individuare analogicamente un termine da cui far decorrere i due anni utili per la presentazione dell'istanza di riparazione (art. 315 c.p.p.), risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)

 

 

Trattenimento del richiente asilo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda

á      Il richiedente asilo e' trattenuto in CIE, se possibile in appositi spazi, quando risulti, sulla base di una valutazione caso per caso, che (art. 6 D. Lgs. 142/2015):

o   si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 par. F della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)

o   si trova nelle condizioni nelle quali si applica il provvedimento di espulsione per ordine pubblico e sicurezza dello Stato, per prevenzione o per terrorismo

o   costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti indicati da art. 380 co. 1 e 2 c.p.p., o per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite[23]

o   si valuta che sussista rischio di fuga, in base al fatto che il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti questorili adottati in sede di allontanamento (art. 13 co. 5, 5.2 e 13, o art. 14 D. Lgs. 286/1998)[24]

á      Oltre ai casi in cui si dovrebbe comunque adottare un provvedimento di trattenimento in CIE, il richiedente asilo che vi si trovi gia', in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, nel momento in cui presenta domanda di asilo, vi rimane se vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[25]

á      Trib. Roma: negata la convalida della proroga del trattenimento, ai sensi di art. 6 D. Lgs. 142/2015, per una cittadina nigeriana che ha presentato domanda di asilo mentre era trattenuta in CIE a seguito di adozione di un provvedimento di espulsione, dal momento che, data la situazione di violenza generalizzata presente in Nigeria, non si puo' ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'allontanamento, ne' ricorrono le altre condizioni per il trattenimento (uso sistematico di false generalita' o pericolosita')

á      Trib. Torino:

o   art. 6 co. 5 D. Lgs. 142/2015 impone una nuova convalida del trattenimento quando la richiesta di asilo sia presentata da uno straniero gia' trattenuto in CIE

o   si puo' accettare che la nuova procedura di richiesta di convalida sia avviata con qualche giorno di ritardo, in attesa che venga formalizzata la richiesta di asilo e venga effettuato l'eventuale accertamento dell'eta', ma non si puo' ammettere che la sospensione dei termini di cui all'art. 6 co. 5 D. Lgs. 142/2015 scatti nel momento stesso in cui lo straniero manifesta la volonta' di chiedere asilo; la prosecuzione del trattenimento in questo lasso di tempo deve essere quindi sorretta da una precedente convalida o dalla convalida di una proroga ordinaria

o   art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015, che consentirebbe il prolungamento automatico del trattenimento, si applica solo in caso di straniero sottoposto a provvedimento di espulsione, non a quello sottoposto a provvedimento di respingimento differito

o   in ogni caso, il carattere strumentale della presentazione della richiesta di asilo non e' desumibile da un modulo compilato in modo assolutamente sommario e in condizioni disagevoli, senza la certezza di una traduzione nella lingua sicuramente nota all'interessato e in un contesto non adeguatamente rassicurante e stabilizzante

o   nel caso in specie (trattenimento di uno straniero sottoposto a provvedimento di respingimento differito), si nega quindi la convalida del trattenimento adottato ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015, quando era gia' scaduto, senza essere stato prorogato, il trattenimento precedente

á      Lo straniero trattenuto in un CIE riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere protezione internazionale; al richiedente trattenuto in CIE sono fornite le informazioni di cui ad art. 10 co. 1 D. Lgs. 25/2008, con la consegna dell'apposito opuscolo informativo (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida; il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo; si applica, per quanto compatibile, art. 14 D. Lgs. 286/1998, comprese le misure alternative di cui ad art. 14 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; quando il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti da art. 14 co. 5 D. Lgs. 286/1998 si sospendono e il questore trasmette gli atti al Tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori 60 gg, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda[26] (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda con procedura accelerata (art. 28-bis D. Lgs. 25/2008), salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi di art. 14 D. Lgs. 286/1998; eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il richiedente per cui e' stato disposto il trattenimento per pericolosita' o rischio di fuga, o che, gia' trattenuto, sia rimasto in CIE per presunta strumentalita' della domanda, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale rimane nel CIE fino a decisione del giudice sull'istanza di sospensione del provedimento e, se questa viene concessa, per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto; il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 gg per volta, prorogabili (nota: non e' chiaro cosa significhi qui "prorogabili") da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni relative alla presentazione del ricorso (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[27][28]

á      In nessun caso, comunque, la durata massima del trattenimento in CIE del richiedente puo' superare complessivamente 12 mesi (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi che ne hanno giustificato l'adozione; in ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi di art. 13 co. 4 e 5-bis D. Lgs. 286/1998; la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento in CIE, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei centri di prima accoglienza o nelle strutture utilizzate come centri di prima accoglienza (art. 14 D. Lgs. 142/2015); al richiedente e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo e, in caso di pericolosita', al medesimo richiedente possono essere imposte dal questore (con convalida effettuata dal tribunale in composizione monocratica) le misure seguenti (art. 14 D. Lgs. 142/2015 e art. 14 D. Lgs. 286/1998):

o   consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza

o   obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato

o   obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente

á      Nel caso in cui il richiedente sia destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, il termine e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda; in tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza, se in possesso dei requisiti (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il richiedente asilo e' trattenuto nel CIE con modalita' che assicurino la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'; e' assicurata in ogni caso alle richiedenti asilo una sistemazione separata, nonche' il rispetto delle differenze di genere; se possibile, e' preservata l'unita' del nucleo familiare; e' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

á      Sono consentiti l'accesso ai CIE e la liberta' di colloquio con i richiedenti asilo a (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

o   rappresentanti dell'ACNUR

o   organizzazioni che operano, in base ad accordi, per conto dell'ACNUR

o   familiari

o   avvocati dei richiedenti

o   rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore[29]

o   ministri di culto

o   agli altri soggetti per i quali e' prevista l'ammissione ai CIE in base alle direttive che ne disciplinano il funzionamento, con le modalita' specificate con le medesime direttive; nota: verosimilmente, il riferimento e' a Decr. Mininterno 20/10/2014 e include e seguenti ulteriori categorie:

¤  i membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere accompagnati da un assistente

¤  i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni

¤  il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute

¤  garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri situati nel territorio di competenza

¤  giornalisti, foto-operatori e cine-operatori

¤  altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

á      Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei CIE, l'accesso puo' essere limitato, purche' non impedito completamente, secondo le direttive che disciplinano il funzionamento dei CIE (art. 7 D. Lgs. 142/2015; nota: verosimilmente, il riferimento e' a Decr. Mininterno 20/10/2014)

á      Il richiedente asilo e' informato riguardo alle regole vigenti nel CIE e ai suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

á      Non possono essere trattenuti in CIE i richiedenti asilo le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento; nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la verifica periodica dell'eventuale sussistenza di condizioni di vulnerabilita' che richiedano misure di assistenza particolari (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

á      Se dalle verifiche di frontiera emerge che il richiedente deve essere trattenuto in CIE[30], l'ufficio di polizia di frontiera provvede all'accompagnamento del richiedente presso l'ufficio immigrazione della questura (circ. Mininterno 11/3/2008)

 

 

Proposte del Ministero dell'interno di modifica dell'organizzazione dei CIE; Risoluzione della Commissione diritti umani del Senato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Documento programmatico Mininterno sui CIE

o   gestione dei centri:

¤  affidamento a gestore unico su scala nazionale (eventualmente strutturato nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese)

¤  creazione di un corpo di operatori professionall, cui affldare la gestione delle attivita' che prevedono un contatto diretto con gli ospiti dei Centri, che affiancherebbero le forze dell'ordine, cui resterebbe comunque affidata la sicurezza dei luoghi, la tutela delle persone e il potere discrezionale di intervento preventivo e repressivo di eventuali condotte illegittime

o   tempi di permanenza: riduzione da 18 a 12 mesi

o   accesso ai centri:

¤  mantenimento del regime reintrodotto con Direttiva Mininterno 13/12/2011:

¤  maggiore autonomia decisionale dei prefetti, ai quali potrebbe essere attribuito il potere di decidere direttamente sull'istanza di accesso (nota: dei giornalisti?), con provvedimento motivato da comunicarsi senza indugio al Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, e per conoscenza al Gabinetto del Ministro

o   standard sanitari omogenei:

¤  presenza di un medico con responsabilita' direzionali e di alcuni specialisti

¤  predisposizione di protocolli operativi e stipulazione di accordi con le varie ASL di appartenenza per garantire assistenza all'interno del CIE o, se necessario, in strutture esterne

¤  adozione di criteri oggettivi di esclusione degli ospiti dal CIE per motivi sanitari univoci

¤  considerazione della possibilita' di una modifica del capitolato di appalto che accresca il numero delle ore di attivita' del personale medico e di sostegno psicologico

o   eterogeneita' degli status giuridici (ex detenuti che vengono trasferiti dalle carceri in attesa di perfezionare la procedura inerente la loro identificazione ed espulsione; immigrati irregolari non ancora identificati; immigrati che continuano a rimanere sui territorio dopo la scadenza del permesso di soggiorno):

¤  elaborazione di criteri di selezione per l'ingresso nei CIE al fine di scongiurare una eccessiva promiscuita' tra le diverse categorie di ospiti

¤  collaborazione tra Mingiustizia, Mininterno e MAE, affinche' si proceda all'espletamento, gia' in carcere, dell'attivita' di identificazione (oggi i provvedimenti di liberazione anticipata e/o il trasferimento di detenuti stranieri da una struttura penitenziaria all'altra influiscono sui tempi di comunicazione e di registrazione dell'imminente rilascio di persone destinate all'espulsione, non consentendo alle forze di polizia di organizzarsi di conseguenza; inoltre, la mancata identificazione durante il periodo di detenzione in carcere dipende dalla difficolta' dei funzionari di alcuni Consolati a recarsi presso tali strutture)

¤  realizzazione all'interno delle carceri di strutture miste, composte da personale della polizia penitenziaria e della polizia di Stato, per l'identificazione dei detenuti, in attuazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE)

¤  agevolazione delle orze di Polizia nelle operazioni necessarie per il fotosegnalamento dattiloscopico dei cittadini stranieri subito dopo I'arresto e prima che questi vengano condotti in udienza per la convalida

¤  monitoraggio dei passaggi relativi alia spedizione del cartellino foto dattiloscopico ai competenti destinatari

¤  agevolazione della Questura nell'avvio della procedura di identificazione con interessamento delle autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare

¤  creazione delle condizioni affinche' il colloquio con l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine dello straniero venga effettuato nel piu' breve tempo possibile

¤  facilitazione del trsferimento di gruppi di stranieri della (presunta) medesima nazionalita' in carceri limitrofi ai Centri situati nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche

o   tutela della pacifica convivenza all'interno dei centri:

¤  isolamento dei violenti

¤  frazionamento dei gruppi violenti ed eventuale trasferimento parziale in altri CIE

¤  eventuale introduzione, nel D. Lgs. 286/1998, di norme idonee a configurare una specifica aggravante per i reati commessi all'interno dei CIE caratterizzati da condotta violenta per poter attribuire ad autorita' amministrative singole (il prefetto o il questore) o collegiali (costituite all'interno dei CIE, come, ad esempio, consigli di disciplina partecipati da prefetto e questore) il potere di intervenire in caso di episodi, attuali o potenziali, di insurrezione o di grave danneggiamento disponendo in via cautelativa con provvedimento motivato, di carattere amministrativo, sottoposto al controllo di legittimita' del giudice di pace, il trattenimento degli autori, per brevi periodi di tempo, in aree differenziate della struttura quando, sulla base di riscontri oggettivi, il provvedimento stesso risulti ragionevolmente idoneo a prevenire il danneggiamento delle strutture e a garantire la sicurezza degli ospiti ovvero a scongiurare la reiterazione degli atti compiuti

¤  trattamento premiale per buona condotta

¤  incremento delle attivita' di impiego del tempo, in attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1D dello Schema di Capitolato per la gestione dei Centri di accoglienza, riguardanti i servizi generici alla persona soggiornante nei CIE (l'associazione/cooperativa che si occupa della gestione del centro e' tenuta a "organizzare attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari, nonche' quelle dedicate all'espletamento delle funzioni religiose. Ai fini dell'espletamento del servizio e' necessario garantire uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili")

¤  predisposizione di un sistema di difese passive all'interno di ogni CIE, in modo da scongiurare sui nascere i tentativi di fuga, attualmente assai frequenti, e da consentire cosi', senza rischio di fuga, l'uso degli impianti sportivi all'aperto

o   autorita' giudiziaria in loco: disponibilita' all'interno dei centri di aula idonea per il giudice di pace

o   modalita' di trattenimento:

¤  responsabilizzazione di tutti gli operatori interessati affinche' all'interno dei Centri sia sempre garantita la liberta' di circolazione, la liberta' di colloquio, tra gli ospiti e con i visitatori provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, la liberta' religiosa, anche con la predisposizione di appositi luoghi di preghiera e di culto, compatibilmente con la disponibilita' delle strutture e relativamente alle religioni maggiormente professate, e, in generale, siano rigorosamente tutelati tutti i diritti fondamentali della persona, riservando inoltre particolare attenzione al diritto a ricevere una libera, corretta e trasparente assistenza legale

¤  informazione degli interessati sulle procedure di espulsione e sui provvedimenti che li riguardano

¤  previsione di appositi momenti informativi sulla possibilita' di scegliere, ove ne ricorrano i presupposti, la partenza volontaria e il rimpatrio assistito

¤  garanzia di uso, anche a fronte della permanente disponibilita' di apparecchi telefonici fissi a scheda, di telefoni cellulari personali, purche' non dotati di foto/video camera; restrizioni possono tuttavia essere disposte, come eccezione alla regola, per periodi di tempo determinati e, ove possibile, con riferimento a singoli individui, nei casi di abuso nell'utilizzo di tali apparecchi, che possa favorire il compimento di atti di rivolta, tentativi di evasione o contatti con l'esterno idonei a compromettere la sicurezza del centro

¤  eventuale definizione di protocolli o convenzioni con i locali Consigli degli ordini degli avvocati o con associazioni di categoria, allo scopo di garantire maggiore trasparenza e regolarita' nel rapporto tra straniero e professionista incaricato e di scongiurare fenomeni di alterazione della libera concorrenza all'interno della categoria professionale

o   presenza delleforze di polizia: incremento dell'attivita' di mediazione svolta dagli operatori dell'ente gestore, in modo da prevenire situazioni di tensione

o   riorganizzazione della distribuzione dei CIE sul territorio: in prospettiva di una revisione piu' completa, dislocazione dei CIE presso citta' sedi di autorita' diplomatiche, allo scopo di ridurre i tempi di spostamento e semplificare l'organizzazione degli incontri dei funzionari delle rappresentanze con gli stranieri da identificare

 

á      Risoluzione della Commissione diritti umani del Senato: si impegna il Governo

o   a rivedere la disciplina dei tempi di permanenza all'interno dei CIE riducendo il trattenimento a 30 gg, con eventuale proroga a 60 gg

o   a rendere effettiva l'identificazione in carcere dei detenuti stranieri, dando luogo all'eventuale espulsione o accompagnamento alla frontiera alla fine della pena, escludendo quindi il passaggio nei CIE

o   a redigere protocolli di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei paesi dai quali in passato piu' consistenti sono stati i flussi migratori, per velocizzare la procedura di identificazione dei detenuti stranieri in carcere e dei trattenuti nei CIE ed evitare identificazioni sommarie e superficiali

o   a chiudere definitivamente i CIE attualmente svuotati e non agibili per ristrutturazione, soprattutto quando tali strutture si trovano in localita' difficilmente raggiungibili dalle autorita' consolari, evitando inutili ritardi dei tempi di trattenimento dello straniero in attesa di essere riconosciuto, ed eventualmente, a mantenere i centri esclusivamente nelle localita' in cui hanno sede le rappresentanze diplomatiche

o   a garantire che venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari direttamente dalla questura, senza attivare la procedura della protezione internazionale, per gli stranieri irregolari particolarmente vulnerabili (casi psichiatrici, malati o immigrati che risiedono in Italia da molto tempo)

o   a rafforzare gli strumenti della partenza volontaria e del rimpatrio volontario assistito

o   a prevedere la cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di collaborazione all'identificazione dello straniero irregolare che si trovi nel CIE

o   a prevedere una distribuzione dei trattenuti all'interno di ogni struttura che tenga conto della diversita' degli status giuridici e delle diverse provenienze

o   a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei CIE

o   a rivedere i criteri di assegnazione della gestione dei CIE, affidando a un ente gestore unico su scala nazionale tutti i centri attraverso un'unica procedura a evidenza pubblica, con definizione di un canone annuo forfetario

o   a intervenire sulla disciplina relativa alla gestione adottando un regolamento unico che disciplini la vita degli immigrati all'interno dei CIE su tutto il territorio nazionale

o   a definire standard sanitari omogenei assicurando la predisposizione di protocolli operativi e di accordi con le ASL del territorio, l'incremento delle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili, la stipula di convenzioni con associazioni e organizzazioni umanitarie che operano in campo sanitario

o   ad assumere iniziative in merito alla formazione specifica delle figure professionali (forze dell'ordine, giudici di pace) coinvolte nelle procedure di trattenimento, identificazione, espulsione e rimpatrio per evitare che il trattenimento diventi una prassi automatica e per assicurare un'accurata valutazione di ogni singolo caso

o   a definire protocolli e convenzioni con il Consiglio dell'ordine degli avvocati o con le associazioni di categoria per garantire maggiore trasparenza e regolarita' nell'assistenza legale dello straniero

o   a eliminare ogni restrizione all'accesso ai centri (CIE, CARA e CDA), garantendo la possibilita' di ingresso anche ai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali e delle associazioni che operano nel sociale, nonche' ai garanti per l'infanzia e ai garanti per i diritti delle persone private della liberta'

o   a considerare il trattenimento dello straniero come una misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, finalizzata esclusivamente al rimpatrio

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Persone trattenute nei CIE (Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):

o   Bari-Palese, area aeroportuale: 1.347 (2008), 1.124 (2009), 820 (2010), 784 (2011)

o   Bologna, Caserma Chiarini: 1.017 (2008), 1.086 (2009), 645 (2010), 662 (2011)

o   Brindisi, Localita' Restinco: 0 (2008), 210 (2009), 417 (2010), 364 (2011)

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 889 (2008), 755 (2009), 0 (2010), 0 (2011)

o   Catanzaro, Lamezia Terme: 897 (2008), 853 (2009), 558 (2010), 396 (2011)

o   Crotone, S. Anna: 338 (2009), 265 (2010), 0 (2011)

o   Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 1.414 (2008), 1.103 (2009), 1.399 (2010), 390 (2011)

o   Milano, Via Corelli: 1.311 (2008), 1.044 (2009), 1.213 (2010), 1.104 (2011)

o   Modena, Localita' Sant'Anna: 595 (2008), 574 (2009), 463 (2010), 603 (2011)

o   Roma, Ponte Galeria: 2.886 (2008), 3.543 (2009), 1.739 (2010), 2.124 (2011)

o   Torino, Corso Brunelleschi: 1.095 (2008), 1.089 (2009), 728 (2010), 1.140 (2011)

o   Trapani, Serraino Vulpitta: 284 (2008), 393 (2009), 399 (2010), 576 (2011)

o   Trapani, Localita' Milo: 171 (2011)

á      Permanenza media:

o   2011: 43 giorni (Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

o   2012: 38 giorni (Documento programmatico Mininterno sui CIE)

á      Dati sul trattenimento nei CIE nel 2011 (da Sint. Rapp. Medici per i diritti umani sui CIE):

o   trattenuti: 7.735, di cui maschi: 6.832, femmine: 903

o   riconoscimento asilo: 200, di cui maschi: 161, femmine: 39

o   rimpatriati: 3.880, di cui maschi: 3.546, femmine: 334

o   dimessi per scadenza termini: 723, di cui maschi: 576, femmine: 147

o   allontanatisi: 787, di cui maschi: 784, femmine: 3

o   trattenimento non convalidato: 609, di cui maschi: 408, femmine: 201

o   dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.392, di cui maschi: 1.216, femmine: 176

o   arrestati: 144, di cui maschi: 141, femmine: 3

á      Dati sul trattenimento nei CIE nel 2012 (da Dati Medici per i diritti umani sui CIE):

o   trattenuti: 7.944, di cui maschi: 7.012, femmine: 932

o   riconoscimento asilo: 120, di cui maschi: 95, femmine: 25

o   rimpatriati: 4.015, di cui maschi: 3.666, femmine: 349

o   dimessi per scadenza termini: 415, di cui maschi: 330, femmine: 85

o   allontanatisi: 1.049, di cui maschi: 1.048, femmine: 1

o   trattenimento non convalidato: 948, di cui maschi: 688, femmine: 260

o   dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.274, di cui maschi: 1.062, femmine: 212

o   arrestati: 123, di cui maschi: 123, femmine: 0

á      Dati sul trattenimento nei CIE nel 2013 (da Dati Medici per i diritti umani sui CIE, coerente con com. Mininterno 9/7/2014):

o   trattenuti: 6.016, di cui maschi: 5.431, femmine: 585

o   riconoscimento asilo: 150, di cui maschi: 131, femmine: 19

o   rimpatriati: 2.749, di cui maschi: 2.499, femmine: 250

o   dimessi per scadenza termini: 300, di cui maschi: 269, femmine: 31

o   allontanatisi: 909, di cui maschi: 909, femmine: 0

o   trattenimento non convalidato: 646, di cui maschi: 501, femmine: 145

o   dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.165, di cui maschi: 1.030, femmine: 135

o   arrestati: 96, di cui maschi: 91, femmine: 5

o   deceduti: 1, di cui maschi 1, femmine 0

á      Dati sul trattenimento nei CIE nel 2014 (Dossier del Servizio studi del Senato):

o   trattenuti: 4.986

o   rimpatriati: 2.771

á      Numero di persone trattenute ed esito del trattenimento (da Secondo Rapporto EMN e Rapporto Medici per i diritti umani I, Rapporto Medici per i diritti umani II, Dati Medici per i diritti umani sui CIE):

o   dal 1/1/05 al 31/12/07: 9.647 trattenuti; esito: 1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2% rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per mandata convalida, 10.9% usciti per altri motivi, 0.9% arrestati

o   nel 2008: 10.539 trattenuti; esito: 15.1% usciti per richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7% usciti per mandata convalida, 7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati

o   nel 2009: 10.913 trattenuti; esito: 38,0% rimpatriati

o   nel 2010: 7.039 trattenuti; esito: 48,3% rimpatriati

o   nel 2011: 7.735 trattenuti; esito: 2,6% richiedenti asilo, 50,2% rimpatriati, 9,3% dimessi perche' non identificati allo scadere dei termini, 10,2% allontanatisi arbitrariamente, 7,9% trattenimento non convalidato, 18% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 1,9% arrestati

o   nel 2012: 7.944 trattenuti; esito: 1,5% richiedenti asilo, 50,5% rimpatriati, 5,2% dimessi perche' non identificati allo scadere dei termini, 13,2% allontanatisi arbitrariamente, 11,9% trattenimento non convalidato, 16% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 1,6% arrestati

o   nel 2013: 6.016 trattenuti; esito: 2,5% richiedenti asilo, 45,7% rimpatriati, 5,0% dimessi perche' non identificati allo scadere dei termini, 15,1% allontanatisi arbitrariamente, 10,7% trattenimento non convalidato, 19,4% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 0.01% arrestati, 0,01% deceduti

á      Numero di richieste di trattenimento inevase per mancanza di posti, in un periodo approssimativamente coincidente con l'anno 2012 (Documento programmatico Mininterno sui CIE): 9.833 su 16.159

á      Dati relativi al CIE di Ponte Galeria (Rapp. Medici per i diritti umani)

o   nel 2009: 1.548 rimpatriati su 3.206 detenuti (48%)

o   nel 2010: 1.031 rimpatriati su 2.172 detenuti (47%)

o   nel 2011: 802 rimpatriati su 2.049 detenuti (39%)

á      Percentuale di stranieri trattenuti proveniente dal carcere (Rapp. Medu CIE 2013):

o   Bari: 25%

o   Bologna: 15%

o   Caltanissetta: 50%

o   Crotone: 10%

o   Gorizia: 50%

o   Lamezia Terme: 90%

o   Milano: 95%

o   Modena: 21%

o   Roma: 80%

o   Torino: 50%

o   Trapani Milo: 80%

á      Percentuale di stranieri trattenuti che fa uso di psicofarmaci (Rapp. Medu CIE 2013):

o   Bari: 40%

o   Bologna: 66%

o   Caltanissetta: 10%

o   Crotone: 40%

o   Gorizia: 50%

o   Milano: 90%

o   Roma: 50%

o   Torino: 33%

o   Trapani Milo: 60%

 

á      Trattenimento in altri Stati membri UE nel 2011 (Rapp. Medu CIE 2013):

o   Francia: numero di centri, 27; durata massima del trattenimento, 45 gg; numero di trattenuti, 51.385; percentuale di rimpatri, 40,1%

o   Germania: numero di centri, 34; durata massima del trattenimento, 18 mesi; numero di trattenuti, 3.457; percentuale di rimpatri, 47,6%

o   Regno Unito: numero di centri, 10; durata massima del trattenimento, indeterminata; numero di trattenuti, 27.089; percentuale di rimpatri, 61,9%

o   Spagna: numero di centri, 7; durata massima del trattenimento, 60 gg; numero di trattenuti, 13.241; percentuale di rimpatri, 51,5%

o   Svezia: numero di centri, 5; durata massima del trattenimento, 12 mesi; numero di trattenuti, 2.244; percentuale di rimpatri, 59%

 

á      Dati sui provvedimenti del giudice di pace (da comunicato dell'Osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace in materia di immigrazione):

o   Roma: su 67 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 53 convalide e 14 dinieghi; su 75 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 73 proroghe e 2 dinieghi

o   Bari: su 96 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 84 convalide e 12 dinieghi; su 99 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 75 proroghe e 24 dinieghi

o   Bologna: su 82 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 70 convalide e 12 dinieghi; su 17 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 14 proroghe e 3 dinieghi

 

 

 

23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi (torna all'indice)

 

á      Contraffazione

á      Omesse comunicazioni

á      Lavoro nero

á      Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; contrasto del caporalato in agricoltura

á      Vettori

á      Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale

á      Tratta di persone

á      Favoreggiamento della prostituzione

á      Sottrazione di minore all'estero

á      Discriminazione

á      Priorita' di politica giudiziaria

á      Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno, di un permesso UE slp, o di documenti necessari per ottenerli; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eÕ commesso da pubblico ufficiale

 

 

Omesse comunicazioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza da parte di chi daÕ alloggio, ospitalitaÕ a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato (art. 7 D. Lgs. 286/1998); nota: aperta nei confronti dell'Italia, per mancanza di conformita' di questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126 (da Dossier Camera A.C. 2180)

á      Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998 attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L. 99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)

á      L. 131/2012 e circ. Mininterno 20/7/2012:

o   la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978 (circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011)

o   questa disposizione non si applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico

 

 

Lavoro nero (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da 6 mesi a tre anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore impiegato) per il datore di lavoro che impieghi (anche in caso di lavoro stagionale) alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di validitaÕ o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

á      In caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012)

á      Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita' di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione, che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali

á      Note:

o   la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o   ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o   perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)

o   il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o   e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)

o   il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o   il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o   il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011, non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellÕaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

¤  la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

o   quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp

o   il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaÕ lavorative (intra o extra-murarie) non eÕ punibile ai sensi dellÕart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

á      Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo (art. 24 co. 15 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016: anche in caso di lavoro stagionale) sono aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati soddisfano una delle seguenti condizioni (D. Lgs. 109/2012)

o   sono piu' di 3

o   sono minori in eta' non lavorativa

o   sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

á      E' applicata, in sede di condanna, anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009, per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati

á      In caso di condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno idoneo, all'ente che li ha occupati si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica, al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in realta' elenca solo aggravanti

á      Mininterno e Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE osserva come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia

á      Il Minlavoro provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti, sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle imprese gestite da minoranze etniche o organizzate con l'impiego di lavoratori di tali minoranze

á      Sent. CEDU L. E. c. Grecia: art. 4 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel vietare la schiavitu' ed il lavoro forzato, prevede una serie di obblighi positivi a carico degli Stati, tra cui quelli volti alla prevenzione e repressione della tratta, ma anche idonei a fornire effettiva protezione alle vittime; in tal senso, gli Stati sono responsabili della creazione di un quadro giuridico per un'efficace protezione delle vittime e potenziali vittime della tratta; Grecia condannata per l'inefficacia delle indagini svolte, a seguito del riconoscimento della ricorrente (trafficata e costretta a prostituirsi) come vittima di tratta, per individuare i colpevoli e per la durata eccessiva del relativo procedimento giudiziario (in violazione di art. 6 e art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

 

á      La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[31]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),

o   si cumula con quelle previste

¤  all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤  per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1967)

o   la sua applicazione esclude (D. Lgs. 151/2015) l'applicazione delle sanzioni di cui ad art. 19 co. 2 e 3 D. Lgs. 276/2003 (per mancata consegna al lavoratore di copia della comunicazioen di assunzione o, in alternativa, di copia del contratto di lavoro, mancata comunicazione di trasformazioni del rapporto di lavoro, mancata comunicazione relativa a somministrazione di lavoro, mancata comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, mancata consegna al lavoratore di dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola) e di quelle cui ad art. 39 co. 7 L. 133/2008 (per omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori nel libro unico del lavoro)

o   si applica anche in caso di

¤  utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤  prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

¤  rapporto di lavoro domestico (art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015[32])

¤  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤  affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

á      Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[33]:

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

á      Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[34], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)

á      Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito

á      Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)

á      Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche' si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti di legge

 

á      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

 

á      Circ. Minlavoro 26/7/2016:

o   i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   nel caso in cui venga riscontrata l'occupazione "in nero", per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione, di stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda rilasciata da oltre 60 gg, va applicata la maxisanzione di cui all'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002 come modificata da D. Lgs. 151/2015, ma non deve ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998

o   in tutti i casi in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio ne' la ricevuta della verbalizzazione della domanda, anche quando la manifestazione di volonta', non verbalizzata, sia stata espressa, o non siano ancora trascorsi i 60 gg dal rilascio della ricevuta, occorre seguire le procedure previste in caso di irregolare occupazione di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno; in tali casi, ferma restando la configurabilita' del reato di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxisanzione (art. 3 co. 3-quater d.l. 12/2002 come modificato da D. Lgs. 151/2015), va esclusa l'operativita' della diffida, dato che il lavoratore straniero non puo' essere considerato "occupabile" (nota: la diffida andrebbe esclusa solo nei casi in cui le condizioni che consentono l'accesso al lavoro non possono maturare nei termini previsti dalla diffida stessa)

 

á      Nei casi di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottata in per la sussistenza di una delle cause previste per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

 

á      Sent. Cass. 251/2012:

o   il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia

o   la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

á      Sent. Cass. 23590/2016:

o   e' colpevole del delitto di riduzione in schiavitu' la persona che ha privato della liberta' personale una ragazza tredicenne, in evidente condizione di inferiorita' fisica e psichica, anche nel periodo in cui era incinta, costringendola con la violenza, alla continuativa pratica di accattonaggio

o   ai fini della configurabilita' del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e, anche se non totale, tale da realizzare uno stato di fatto nel quale l'autodeterminazione del soggetto passivo sia ridotta in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui e' fatto, con l'effetto di ridurre la vittima ad essere quasi una cosa in proprieta' del soggetto passivo, anche quando non si arrivi ad una totale privazione della liberta' personale

o   le condotte costitutive della fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' di figli minori implicano, oltre che il loro maltrattamento, lo stato di sfruttamento e di integrale asservimento del soggetto passivo (distinguendosi in questo dal reato di maltrattamenti in famiglia), a prescindere dalla percezione che il minore abbia della sua situazione

o   la condizione di integrale asservimento non e' incompatibile con una certa liberta' di movimento, che potrebbe, anzi, essere funzionale alla sua realizzazione (come nel caso in esame quanto all'attivita' di accattonaggio) ed e' concetto diverso dalla totale privazione della liberta' personale, che, invece, ad esso non risulta essenziale, essendo elemento tipico del delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p.

 

á      Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:

o   il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o   nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o   il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o   l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o   l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; contrasto del caporalato in agricoltura (torna all'indice del capitolo)

 

á      Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., introdotto da L. 199/2016)

o   reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chi

¤  recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori

¤  utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

o   se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

o   costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

¤  la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato

¤  la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

¤  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

¤  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

o   costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta'

¤  il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3

¤  il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa

¤  l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

o   la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite

o   in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p., e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato; se tale confisca non puo' essere effettuata, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato

o   i beni confiscati alimentano il Fondo per le misure anti-tratta di cui all'art. 12 L. 228/2003 (come modificato da L. 199/2016), che e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   quando ricorrano i presupposti per il sequestro preventivo indicati da art. 321 co. 1 c.p.p., il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale

o   arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote a carico dell'ente che si sia reso responsabile dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

 

á      Rete del lavoro agricolo di qualita' (art. 6 L. 116/2014, come modificato da L. 199/2016):

o   e' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti relativi al rispetto delle norme in materia di lavoro, nonche' altri soggetti, tra cui gli Sportelli unici per l'immigrazione

o   la Rete e' articolata in sezioni territoriali, che promuovono, in particolare, iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali

o   i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'

o   alla Rete sopraintende una cabina di regia interistituzionale; tra gli altri compiti, la cabina di regia ha quelli di

¤  valutare la percentuale di lavoratori stranieri effettivamente impiegati tra coloro cui e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione (trasmettendo una relazione annuale alle Camere)

¤  promuovere iniziative in materia di assistenza ai lavoratori stranieri immigrati

 

 

Vettori (torna all'indice del capitolo)

 

á      Obbligo per il vettore (salvo il caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di presentazione di domanda di asilo non inammissibile) di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio

o    dello straniero che debba essere respinto

o   dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allÕart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

á      Sanzioni per il vettore che non abbia controllato la regolaritaÕ dei documenti dello straniero trasportato ai fini dellÕingresso o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione libera dalle sanzioni? Nota: non eÕ chiaro se ÒcontrollareÓ la regolaritaÕ significhi anche Òimpedire lÕimbarcoÓ; se eÕ cosiÕ, la segnalazione eÕ insufficiente): da 3500 a 5500 euro per ogni straniero trasportato (da modifica allÕart. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03); nei casi piu' gravi, sospensione da 1 a 12 mesi, o revoca, della licenza o autorizzazione o concessione

á      Nota: possibile interferenza con il diritto dÕasilo: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, protezione internazionale e protezione temporanea, si applichi anche la deroga in relazione al respingimento, e benche' - rispetto alle sanzioni - la posizione dello straniero privo degli usuali requisiti non sia da considerare, in quel caso, irregolare, il vettore non ha certezza, al momento dell'imbarco, del fatto che venga presentata una domanda di asilo; nello stesso senso, un comunicato del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg

 

 

Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di atti diretti a procurare lÕingresso illegale di stranieri nel territorio italiano o di altro Stato di cui le persone non sono cittadine o nel quale non hanno titolo di residenza permanente (Sent. Cass. n. 34053/2006: anche se la destinazione ultima del viaggio e' il paese di cui lo straniero stesso e' cittadino; sent. Cass. 124/2008: anche a prescindere dal fatto che all'ingresso si intenda far seguire permanenza; Sent. Corte Cost. 21/2009: la disposizione non contrasta con il precetto costituzionale della liberta' di emigrazione, che fa salvi gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale; Trib. Bari: il possesso da parte dello straniero di documenti contraffatti, ma apparentemente validi, esclude l'elemento psicologico della consapevolezza, necessario a integrare il delitto; Sent. Cass. 20880/2012: non e' penalmente rilevante la condotta di chi si limita a "favorire" l'ingresso illegale nel territorio dello Stato se non si traduce anche in atti che "procurino" tale ingresso), si applicano le seguenti disposizioni (L. 94/2009):

o   il responsabile eÕ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona

o   il responsabile eÕ punito con la reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e' applicata la custodia cautelare in carcere (durata massima delle indagini preliminari: 2 anni) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Corte Cost. 331/2011 ha sancito l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non fa salva anche l'ipotesi che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; le fattispecie alle quali si applica quella disposizione sono infatti molto varie, e non sono caratterizzate da una comune caratteristica di collegamento permanente ad una organizzazione criminale, che giustificherebbe la presunzione assoluta relativa alla idoneita' della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari; la gravita' del reato e' significativa ai fini della determinazione della sanzione irrogata a seguito del raggiungimento della certezza circa la colpevolezza dell'imputato, ma e' inidonea a precludere la verifica del grado delle esigenze cautelari e lÕindividuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte), se

¤  il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuÕ persone (Sent. Cass. 47761/2011: anche azioni immediatamente successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', mirate a garantire il buon esito dell'operazione; nota: in mancanza di elementi quali il profitto o il collegamento con chi ha favorito l'ingresso, tali attivita' potrebbero rientrare in quelle a carattere umanitario fatte salve da art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998)

¤  per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lÕincolumitaÕ, o e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; nota: secondo la Corte di Cassazione, risponde di omicidio colposo chi organizza il trasporto illegale finito con la morte di stranieri trasportati, la prevedibilita' dell'evento dannoso, senza che abbia rilievo l'eventuale consenso preventivo degli interessati (da un comunicato Stranieriinitalia)

¤  il fatto e' commesso da 3 o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente

¤  gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti

o   la pena e' aumentata se ricorre piu' di una delle circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione per delinquere (3 o piu' persone associate al fine di commettere piu' delitti), la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per il fatto di partecipare all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per il fatto di promuoverla, costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)

o   la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se

¤  i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lÕingresso di minori da impiegare in attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento

¤  i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto

o   le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaÕ risultante dallÕapplicazione delle aggravanti

o   diminuzione della pena fino alla metaÕ per chi collabora con lÕautoritaÕ di polizia o con lÕautoritaÕ giudiziaria

o   arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

á      Chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitaÕ dellÕimmigrato o nellÕambito di attivitaÕ delittuose legate al traffico e allo sfruttamento dellÕimmigrazione illegale, favorisce la permanenza illegale dello straniero in Italia, eÕ punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 30 milioni di lire (?); pena aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto sia commesso in concorso da piu' persone o riguardi la permanenza di 5 o piu' persone (L. 125/2008); nota: verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 109/2012, l'ipotesi di sfruttamento lavorativo ricade unicamente sotto la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22 co. 12 e 12-bis D. Lgs. 286/1998 (da articolo Masera)

á      Non costituiscono reato le attivitaÕ di soccorso e assistenza umanitaria prestate a favore dello straniero comunque presente in Italia (art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998; secondo Sent. Cass. 47761/2011, pero', anche azioni immediatamente successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', costituiscono favoreggiamento dell'immigrazione illegale se mirate a garantire il buon esito dell'operazione; nota: in mancanza di elementi quali il profitto o il collegamento con chi ha favorito l'ingresso, tali attivita' sono difficilmente distinguibili da quelle a carattere umanitario)

á      Sent. Corte Giust. C-83/12: artt. 21 e 34 Regolamento CE n. 810/2009 sono compatibili con disposizioni nazionali che rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in casi in cui gli stranieri introdotti illegalmente dispongano di un visto ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorita' competenti per il rilascio circa l'effettiva finalita' del viaggio, senza che tale visto sia stato previamente annullato; nota: nella sentenza si spiega che gli Stati membri devono far fronte all'obbligo di non agire in modo da ostacolare la circolazione dei possessori di visti il cui annullamento non abbia avuto luogo correttamente e a quello di prevedere ed attuare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro i passatori

á      Note:

o   Trib. Agrigento ha assolto dal reato di agevolazione di ingresso illegale i comandanti e i marinai di alcuni pescherecci tunisini che avevano preso a bordo alcuni immigrati clandestini in difficolta'; ha condannato pero' i comandanti dei pescherecci per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per avere proseguito la rotta verso Lampedusa malgrado i tentativi di blocco navale messi in atto dalle unita' militari italiane (sentenza riformata, con assoluzione completa, da Corte App. Palermo, in quanto nell'azione di salvataggio ricorreva un evidente stato di necessita'; da comunicato Melting-Pot)

o   la Procura di Agrigento nega di aver mai ipotizzato di sottoporre ad indagini chi ha prestato, da civile, soccorsi ai migranti, dal momento che ha ritenuto sempre applicabile, in casi del genere, la disposizione di cui all'art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998; e' invece necessaria l'iscrizione degli stranieri soccorsi in mare nel registro ex art. 335 c.p.p., anche per la necessita', ex art. 210 c.p.p., di assumere le loro dichiarazioni con l'assistenza del difensore, in modo che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nei confronti dei soggetti indagati per favoreggiamento dell'immigrazione illegale (da una lettera di un magistrato della Procura di Agrigento al sito della rivista "Diritto penale contemporaneo")

á      Sent. Cass. 574/2010 (segnalata da com. Melting Pot): la condotta del genitore che porta con se' irregolarmente il figlio minore, per il principio di responsabilita' che accede alla responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[35], configura un fatto proprio del genitore; il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale deve pertanto essere escluso in quanto la norma penale non prevede come reato l'auto-favoreggiamento, ma solo il favoreggiamento di terzi

á      Sent. Cass. 44048/2008: escluso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale in caso di genitore regolare che porti con se' illegalmente la figlia minorenne, sulla base di art. 54 c.p. (stato di necessita' individuato nella necessita' di evitare l'abbandono della figlia considerato che tutti gli altri familiari avevano fatto regolare ingresso in Italia per ricongiungimento familiare)

á      Sent. Cass. 33011/2011: un quadro indiziario che deponga in favore della colpevolezza in merito al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e' atto a giustificare l'adozione di una misura cautelare; l'interessato non ha quindi diritto, in caso di successiva assoluzione, a riparazione per ingiusta detenzione

á      Sent. Cass. 14510/2014:

o   la giurisdizione dello Stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, allo scopo di provocare l'intervento del soccorso in mare e far si' che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessita', poiche' l'azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessita', e' direttamente riconducibile ai trafficanti (ancorche' materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale) per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuita', al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo cosi' a ricadere nella previsione di art. 6 c.p.

o   sussiste la giurisdizione dello Stato italiano anche in relazione al reato di associazione a delinquere trasnazionale per la commissione di reati in materia di immigrazione (art. 7 c.p., in forza di art. 15 co. 2 lettera c Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale, che rinvia all'art. 5 co. 1 della stessa Convenzione), dal momento che si tratta di reati commessi in uno Stato da gruppo criminale organizzato che producono effetti in un altro (art. 3 della L. 146/2006)

o   il fatto di essere alla guida del natante su cui gli stranieri sono stati trasbordati non prova, di per se', l'appartenenza all'associazione a delinquere, dal momento che il responsabile potrebbe essere stato cooptato dall'organizzazione a questa sola azione, in assenza di un collegamento stabile con l'organizzazione

á      Sent. Cass. 25848/2015: le garanzie previste dall'articolo 103 c.p.p. (in relazione a ispezioni, perquisizioni, sequestri), non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma solo di colui che riveste la qualita' di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo mirate alla tutela del diritto di difesa dell'imputato; non possono quindi trovare applicazione qualora ispezioni, perquisizioni e sequestri debbano essere compiuti nei confronti di un legale sottoposto ad indagine e non siano attinenti all'oggetto di alcuna difesa (nel caso in esame si tratta di un avvocato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante predisposizione di documentazione contraffatta in cambio del pagamento di somme di denaro, presso lo studio del quale erano stati disposti perquisizione e sequestro allo scopo di reperire documentazione costituente corpo del reato ovvero pertinente ai reati per cui era stata emessa la misura di custodia cautelare)

á      Sent. Corte Giust. C-218/15: art. 6 Trattato sull'Unione europea e l49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che l'adesione di uno Stato all'Unione europea non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato

 

á      Chi a titolo oneroso da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (L. 94/2009; nota: condizione indefinita in caso di semplice messa a disposizione di alloggio, senza contratto di locazione), e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni quando cio' sia fatto al fine di trarne un ingiusto profitto; alla condanna o al patteggiamento della pena segue la confisca dell'immobile, anche in caso di sospensione condizionale della pena, salvo che appartenga a persona estranea al reato (L. 125/2008); note:

o   si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003 e Trib. Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso senso, Sent. Cass. 26457/2013

o   all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o   e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011

o   ai fini della configurazione del reato relativo alla locazione a straniero irregolarmente soggiornante a condizioni incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il fatto che il contratto sia stato predisposto senza alcuna clausola che consentisse al locatore di esser certo della regolarita' del soggiorno dello straniero, nonche' il canone pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente percepito (Sent. Cass. 45033/2012)

o   in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano, e Sent. Cass. 26457/2013)

o   Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)

o   Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare

o   Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini

o   in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato

o   la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)

o   la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)

á      Confisca di beni e denaro nelle attivitaÕ di prevenzione e repressione del traffico e dello sfruttamento dellÕimmigrazione clandestina; i mezzi di trasporto sequestrati e non affidati agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici sono distrutti (nota: per evitare che siano riacquistati, nella vendita allÕasta, dai trafficanti)

á      Accordo Italia-Francia 3/10/1997: finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e alla lotta contro la criminalita', in particolare nel campo dell'immigrazione illegale e dei traffici illeciti; prevede, in particolare, la cooperazione nella consegna delle persone in situazione irregolare (nota: non si spiega cosa si debba intendere per "irregolare"), nel rispetto degli accordi vigenti e nell'assistenza del personale impegnato nelle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera disciplinate dagli articoli 40 e 41 della Conv. Appl. Accordo Schengen e dai relativi accordi di attuazione (art. 40, co. 7 stabilisce che l'osservazione puo' essere effettuta solo per uno dei reati seguenti: assassinio, omicidio, stupro, incendio doloso, moneta falsa, furto e ricettazione aggravati, estorsione, sequestro di persona e presa in ostaggio, tratta di persone, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi, distruzione mediante esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi; art. 41, co. 4 stabilisce che all'atto della sottoscrizione della Convenzione ciascuno Stato membro individui i reati per i quali si puo' dar luogo ad inseguimento nel suo territorio, o in base all'elenco dei reati per i quali si puo' dar luogo a osservazione con l'aggiunta del reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi, ovvero facendoli coincidere con i reati che possano dar luogo ad estradizione; l'Italia, nella specifica Dichiarazione unilaterale allegata all'atto di adesione all'Accordo di Schengen, ha optato per la prima categoria)

á      Decisione Consiglio UE 2015/778 (e sua rettifica):

o   dispone una operazione di gestione militare della crisi per smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), da condurre in fasi successive:

¤  prima fase: individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare, conformemente al diritto internazionale

¤  seconda fase:

-       effettuazione di fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile

-       effettuazione di fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato

¤  terza fase: adozione di tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, allo scopo di renderli inutilizzabili, nel territorio di uno Stato costiero, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato; nota: al momento manca sia la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia il consenso del governo libico (Governo di Tobruk) per la realizzazione di questa fase in Libia (comunicato Stranieriinitalia)

á      Autorizzata la partecipazione dell'Italia all'operazione EUNAVFOR MED (L. 117/2015)

á      Avvio della "fase 2" della missione navale EUNAVFOR MED - Operazione Sophia, il cui obiettivo e' quello di arrestare i trafficanti e bloccarne le imbarcazioni (comunicato EUNAVFOR MED 7/10/2015; Concl. Consiglio UE 14/9/2015)

á      Approvata la Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2240/2015, con lo scopo di combattere il traffico di esseri umani nel Mediterraneo (comunicato EUNAVFOR MED 9/10/2015)

á      Alla "fase 2" della missione navale EUNAVFOR MED - Operazione Sophia partecipano 24 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia (comunicato della Marina Militare)

á      Comunicato Consiglio UE: il Consiglio UE ha prorogato fino al 27/7/2017 il mandato di EUNAVFOR MED Operazione Sophia, rafforzato il mandato dell'operazione con l'aggiunta di due compiti di sostegno: formazione della guardia costiera e della marina libiche (Decisione del Comitato politico e di sicurezza 30/8/2016) e contributo all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche (Decisione del Comitato politico e di sicurezza 6/9/2016)

 

 

Tratta di persone (torna all'indice del capitolo)

 

á      Chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorita' sulla persona, ospiti una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizzi le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (nota: non e' chiaro in cosa si differenzi dalla precedente la condotta descritta dalla parola "ovvero" in poi) e' punito con la reclusione da 8 a 20 anni; la stessa pena si applica a chi, con qualunque modalita', realizzi tali condotte nei confronti di un minore (art. 601 c.p., come modificato da D. Lgs. 24/2014)

á      Nota: art. 600 c.p. (come modificato da D. Lgs. 24/2014) definisce il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' come quello commesso da chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' o riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi; la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona

 

á      Decisione Consiglio UE 2015/778 (e sua rettifica):

o   dispone una operazione di gestione militare della crisi per smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), da condurre in fasi successive:

¤  prima fase: individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare, conformemente al diritto internazionale

¤  seconda fase:

-       effettuazione di fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile

-       effettuazione di fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato

¤  terza fase: adozione di tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, allo scopo di renderli inutilizzabili, nel territorio di uno Stato costiero, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato; nota: al momento manca sia la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia il consenso del governo libico (Governo di Tobruk) per la realizzazione di questa fase in Libia (comunicato Stranieriinitalia)

á      Autorizzata la partecipazione dell'Italia all'operazione EUNAVFOR MED (comunicato Stranieriinitalia)

á      Avvio della "fase 2" della missione navale EuNavFor Med - Operazione Sophia, il cui obiettivo e' quello di arrestare i trafficanti e bloccarne le imbarcazioni (comunicato EUNAVFOR MED 7/10/2015; Concl. Consiglio UE 14/9/2015)

á      Approvata la Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2240/2015, con lo scopo di combattere il traffico di esseri umani nel Mediterraneo (comunicato EUNAVFOR MED 9/10/2015)

á      Alla "fase 2" della missione navale EUNAVFOR MED - Operazione Sophia partecipano 24 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia (comunicato della Marina Militare)

á      Comunicato Consiglio UE: il Consiglio UE ha prorogato fino al 27/7/2017 il mandato di EUNAVFOR MED Operazione Sophia, rafforzato il mandato dell'operazione con l'aggiunta di due compiti di sostegno: formazione della guardia costiera e della marina libiche (Decisione del Comitato politico e di sicurezza 30/8/2016) e contributo all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche (Decisione del Comitato politico e di sicurezza 6/9/2016)

 

 

Favoreggiamento della prostituzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Cass. 28754/2013: non e' ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di concedere in locazione, a prezzo di mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche quando il locatore abbia saputo che la locataria vi eserciti la prostituzione (in via del tutto autonoma e per proprio conto); dato che il reato non consiste nella prostituzione, ma nell'aiuto alla prostituzione, non e' punibile la condotta che non causi un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti; nello stesso senso, Sent. Cass. 33160/2013

 

 

Sottrazione di minore all'estero (torna all'indice del capitolo)

 

á      Chi sottrae un minore al genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' dello stesso genitore o tutore, impedendogli in tutto o in parte l'esercizio della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[36] e' punito con la reclusione da 1 a 4 anni (da 6 mesi a 3 anni, se il minore e' di eta' superiore a 14 anni ed e' consensiente); se la sottrazione e' commessa da un genitore in danno del figlio, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori (art. 574-bis c.p., introdotto da L. 94/2009)

á      Ord. Cass. 1807/2014: ai fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja 25/10/1980 sulla sottrazione civile internazionale di minori, il luogo di residenza abituale del minore deve essere inteso come quello in cui egli ha il centro dei propri legami affettivi, derivanti dallo svolgimento in tale localita', da tempo e con continuita', della sua quotidiana vita di relazione

á      Parere Corte Giust. 1/13: l'accettazione dell'adesione di uno Stato terzo alla Convenzione dell'Aja 25/10/1980 sulla sottrazione civile internazionale di minori rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea (la dichiarazione di accettazione di adesione di un nuovo Stato deve quindi essere adottata dal Consiglio dell'Unione europea, non dai singoli Stati membri)

 

 

Discriminazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      L. 205/1993 ("Legge Mancino"):

o   reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o   reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o   vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

o   con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale

o   per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio

o   divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione; per gli stessi reati, quando siano commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, sono consentiti l'arresto in flagranza e quello differito, per esigenze di sicurezza o incolumita' pubblica, di non piu' di 48 ore, senza perdita della condizione di flagranza (art. 8 L. 401/1989, come modificato da L. 146/2014)

o   quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva

o   reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)

o   facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'

o   sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca

o   arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

á      Giurisprudenza:

o   Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale

o   Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi

o   Trib. Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi di art. 3 L. 205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellÕaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento, di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellÕepoca coloniale e della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"

o   Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali: "Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione del fatto

o   Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei confronti delle vittime straniere; comunicato ASGI: condannati da Trib. Venezia anche gli altri due militanti che avevano partecipato all'azione e che avevano optato per il rito ordinario

o   Trib. Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)

o   Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali di razzismo

o   Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sssistere anche in caso di corrispondenza privata

o   Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale

o   Sent. Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il consigliere comunale che esprime nellÕaula consiliare (in seduta aperta al pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una maggiore prudenza nellÕesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari, facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.9 c.p.; perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)

o   Un consigliere comunale leghista ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver scritto su Facebook, a proposito degli immigrati, "Servono i forni" (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   Giancarlo Gentilini, vicesindaco di Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila euro e al divieto di tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale della pena), per istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di Venezia, per un intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla "Festa dei popoli padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   Sent. CEDU Arlewin c. Svezia: la dichiarazione di incompetenza da parte dei giudici svedesi, a fronte dell'azione per diffamazione avviata da un individuo leso da un programma televisivo trasmesso in diretta in Svezia ma transitato attraverso il satellite in Regno Unito, e' contraria al diritto a un equo processo garantito dall?da art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

á      In caso di ricorso contro un comportamento discriminatorio, il giudice, se lo accoglie, puoÕ obbligare la parte che si eÕ resa responsabile della discriminazione a risarcire il danno (incluso quello non patrimoniale); contro la decisione del giudice puoÕ essere presentato reclamo al Tribunale nei termini di cui allÕarticolo 739, co. 2, c.p.c.

á      Chi elude lÕesecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale eÕ punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.

á      I comportamenti discriminatori messi in atto da imprese cha abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal giudice alle amministrazioni o enti pubblici che abbiano concesso le agevolazioni o lÕappalto; le amministrazioni o gli enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o appalti

 

 

Priorita' di politica giudiziaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      Tra le categorie di delitti cui e' data priorita' assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi rientrano i delitti di cui al T.U. (art. 132 bis D. Lgs. 271/1989, modificato da L. 125/2008)

 

 

Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (art. 90-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto

o   alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335 co. 1 e 2 c.p.p.

o   alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione

o   alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato

o   alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento

o   alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore

o   ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato

o   alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti

o   alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento

o   alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

o   alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato

o   alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione

o   alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto

o   alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio

á      Condizioni di particolare vulnerabilita':

o   agli effetti delle disposizioni del c.p.p., la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede; per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (art. 90-quater c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' o all'acquisizione di informazioni da parte di una tale persona, l'autorita' che procede dispone l'adozione di modalita' opportune per evitare che la persona sia sotoposta a intimidazione (artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p., come modificati da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

á      Nomina dell'interprete (art. 143-bis c.p.p. e art. 107-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunti da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE):

o   l'autorita' procedente nomina un interprete

¤  quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana; la dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete

¤  quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

o   l'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento

o   la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; la traduzione puo' essere disposta sia in forma orale sia per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa

o   la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela

á      Denunce e querele per reati commessi in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 108-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE): quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio in Italia, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati membri dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente

 

á      Sent. Corte Giust. c-601/14: l'Italia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, e' venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza di art. 12 par. 2 Direttiva 2004/80/CE

 

 

 

24. Stranieri condannati o detenuti (torna all'indice)

 

á      Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale

á      Espulsione a titolo di misura di sicurezza

á      Espulsione dello straniero condannato per violenza domestica

á      Espulsione sostitutiva della pena

á      Espulsione alternativa alla pena

á      Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

á      Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio

á      Estradizione e trasferimento di persone condannate o sospettate

á      Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica

á      Diritto di visita: esonero dall'esibizione del permesso

á      Condizioni di detenzione

á      Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale

á      Accesso alle misure alternative alla detenzione

á      Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri

á      Rilascio della patente di guida

á      Permesso per motivi di giustizia

á      Permesso per motivi di protezione sociale

á      Reati quali motivi ostativi all'ingresso, al soggiorno e all'acquisto della cittadinanza

á      Cifre

 

Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 249/2010:

o   illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:

¤  l'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari

¤  questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno

¤  prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

¤  con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione

¤  Sent. Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale di Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent. Corte Cost. 249/2010

o   illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato

á      Sent. Cass. 977/2012: art. 136 Cost. e art. 30 commi terzo e quarto L. 87/1953 ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima; come conseguenza dell'illegittimta' costituzionale dell'aggravante di soggiorno illegale, sancita da Sent. Corte Cost. 249/2010, il giudice dell'esecuzione e' tenuto quindi ad individuare la porzione di pena corrispondente all'aggravante e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto, come nel caso in esame, al bilanciamento tra circostanze; a differenza dell'abrogazione, infatti, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale colpisce la norma fin dalla sua origine, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, con conseguenze invalidanti assimilabili all'annullamento e con incidenza anche sulle situazioni pregresse, purche' non esaurite; nello stesso senso, Sent. Cass. 19361/2012, che osserva come art. 30 L. 87/1953 (le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali) non fa riferimento alle sole norme incriminatrici, ma anche, in particolare, a quelle che determinano la sanzione

á      Nota: Sent. Cass. 22212/2010 ha stabilito come abbia diritto alle attenuanti generiche e quindi a uno sconto di pena lo straniero che commetta dei reati, vivendo in condizioni socio-economiche disagiate

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione a titolo di misura di sicurezza:

o   disposta dal giudice (giudiziaria)

o   per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), o per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti previsti dal DPR 309/1990 (art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

¤  art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', delitto di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015), delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis co. 2 c.p.

¤  art. 381 (non colposi): peculato, corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive, corruzione di minorenni, lesione personale, violazione di domicilio, furto, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali[37]

o   non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)

o   divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)

o   in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

¤  l'espulsione e' eseguita, successivamente allÕespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaÕ consolare sono avvertiti per tempo

¤  la revoca o la non applicazione puoÕ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellÕinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

¤  provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

o   e' eseguita con le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 quando si tratti di familiare straniero di cittadino comunitario incluso nel novero dei familiari per i quali vale il diritto di soggiorno o dei familiari il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013: incluso il partner legato da unione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale)

o   Mag. sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale (o dal magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della concreta ed attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano, successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre lÕaccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente applicata , terminata lÕespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p. e congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt. 666 e 678 c.p.p.) e con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia' espulso come misura alternativa alla detenzione

o   Sent. Cass. 50379/2014: le norme che disciplinano la valutazione della pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato ove ritualmente prospettata; la questione relativa alla presenza di familiari e' pero' inammissibile se non dedotta, pur essendo deducibile, in sede di primo ricorso (non in sede di rinvio al giudice da parte della Cassazione); va invece considerata se e' sopravvenuta (non essendo deducibile in sede di primo ricorso)

o   Sent. Cass. 12741/2014: se lo straniero e' condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto, non sussistendo a seguito di Sent. Corte Cost. 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosita', la sussistenza della pericolosita' sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p., e congruamente motivato, deliberare l'applicabilita' o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato quale misura di sicurezza; e' sufficiente a motivare l'espulsione il fatto che lo straniero, nonostante la giovanissima eta', abbia dimostrato di sfruttare la stanzialita' in territorio estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in materia di stupefacenti, sicche' ogni altra considerazione (stato di incensuratezza e presenza di familiari in Italia) deve cedere di fronte ad un tale giudizio di ritenuta pericolosita' sociale e condurre alla definitivita' del provvedimento di rimpatrio

á      Note:

o   dovrebbero comunque essere esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp; in questo senso, con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass. 18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria; (in senso contrario, Sent. Cass. 34562/2007); in senso ancora piu' forte, Sent. Cass. 2/12/2014:

¤  principi di diritto:

-       il combinato disposto di art. 86 DPR 309/1990 e artt 5 e 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, interpretato in relazione ad art. 30 co. 1 Cost., vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza o dal rapporto di coniugio

-       in conformita' alla norma interposta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad art. 117 Cost., le norme che disciplinano la valutazione di pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata

¤  il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

¤  il divieto si applica anche alle espulsioni giudiziali

¤  ove risulti provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio, in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche', ad esempio, un genitore possa riunirsi con il proprio figlio; lo Stato gode di un certo margine di discrezionalita', ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento degli interessi in gioco (Sent. CEDU Errico c. Italia); le misure adottate, pur se giustificate dal fine di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito (Sent. CEDU Hamidovic c. Italia); lo Stato non deve limitarsi ad astenersi dalle interferenze arbitrarie, ma deve rispettare eventuali obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare, in base al contemperamento tra interessi generali e interessi dei singoli (Sent. CEDU Sipos c. Romania); l'obbligo positivo di verificare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dello straniero sussiste anche in sede di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista da art. 86 DPR 309/1990

o   Mag. Sorv. Alessandria: ove perduri la pericolosita' dello straniero, ma la misura di sicurezza dell'espulsione non sia eseguibile per un divieto posto dalla normativa (nella fattispecie, il fatto che lo straniero conviva con i figli italiani), la stessa misura deve essere sostituita dal magistrato di sorveglianza con altra misura di sicurezza idonea (nela fattispecie, la liberta' vigilata per tre anni)

á      Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure di sospensione del provvedimento di espulsione da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato per diversi reati l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

á      Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)

á      Sent. CEDU 24/3/2009: lÕespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti; le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data lÕimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia; dichiarata ricevibile la richiesta ai sensi dell'articolo 8, a causa della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti soffrirebbero se tornassero in Tunisia dopo oltre venti anni di soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso (benche' fosse stata adottata una interim measure) una bosniaca vissuta per molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU Cherif c. Italia: non vi e' violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza nella vita familiare della persona, appare proporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dellÕordine pubblico e la prevenzione dei reati

á      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto

á      Nota: la CEDU, con comunicato 11/2/2011, ha richiamato alle rispettive responsabilita' i richiedenti ed i destinatari delle interim measures, a fronte dell'aumento delle istanze del 4000% dal 2006 al 2010:

o   i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o   gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

 

 

Espulsione dello straniero condannato per violenza domestica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); note:

o   non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)

o   l'eventuale espulsione e' adottata ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (dal prefetto, quindi, e non con le modalita' previste per l'espulsione quale misura di sicurezza)

 

 

Espulsione sostitutiva della pena (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione sostitutiva della pena detentiva:

o   disposta (facoltativamente) dal giudice

o   per straniero

¤  che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaÕ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi, in questo caso, natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 369/1999)

¤  che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)

¤  che debba essere condannato per i reati di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o   escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a violazione del divieto di reingresso)

o   nota: nel caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione; in questo senso, Trib. Torino, che, allo scopo di evitare il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE, condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto (reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni ), ma sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e, quindi, disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: la sentenza afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale sanzione alternativa alla pena detentiva")

o   nota: la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o   esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

o   condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)

o   espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o   Sent. Cass. 48948/2015: nei casi di espulsione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 (sostitutiva o alternativa alla pena) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 co. 3-quater, in base alle quali il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere

o   divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere

o   ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o   nota: non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della corrispondente comunicazione della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011

 

 

Espulsione alternativa alla pena (torna all'indice del capitolo)

 

á      Espulsione alternativa alla pena detentiva:

o   disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza; note:

¤  Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.

¤  Sent. Cass. 33884/2015: l'espulsione alternativa alla detenzione, quando ne ricorrono i presupposti (incluso il caso di pena detentiva applicata su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p.), non e' lasciata alla discrezione del magistrato, costituendo un diritto dello straniero; nota: la sentenza fa una clamorosa confusione tra espulsione alternativa alla detenzione (art. 16 co. 5 D. Lgs. 286/1998, di competenza del magistrato di sorveglianza) ed espulsione sostitutiva della detenzione (art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, di competenza del giudice che pronuncia la sentenza di condanna)!

o   per straniero, giaÕ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 226/2004)

o   non e' disposta nel caso in cui si tratti di delitti previsti da art. 12 co. 1, 3, 3-bis e 3-ter (favoreggiamento dell'immigrazione illegale) D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 10/2014)[38] o di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale) diversi da quelli di cui all'art. 628 co. 3 (rapina aggravata; nota: il fatto che in caso di rapina aggravata si possa procedere all'espulsione quale misura alternativa alla pena e' confermato da Sent. Cass. 52578/2014) e all'art. 629 co. 2 (estorsione aggravata) c.p. (D. Lgs. 10/2014)

o   in caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, lÕespulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono

o   nota: la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o   nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allÕart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato)

o   esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)

o   nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)

o   all'ingresso in carcere di uno straniero che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa alla pena, la direzione dell'istituto penitenziario chiede al questore del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che vengono poi inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000); il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati (nota: verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento (D. Lgs. 10/2014)

o   salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)

o   il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, che e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore (D. Lgs. 10/2014)[39], i quali, entro 10 gg, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza

o   se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio (D. Lgs. 10/2014)

o   il tribunale di sorveglianza decide entro 20 gg

o   espulsione eseguita solo dopo la scadenza dei termini per lÕopposizione o di quello per la decisione

o   Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione

o   stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o   accompagnamento immediato alla frontiera

o   pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lÕingresso per richiesta di asilo o lÕingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

o   Sent. Cass. 48948/2015: nei casi di espulsione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 (sostitutiva o alternativa alla pena) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 co. 3-quater, in base alle quali il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere

o   Mag. sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico ministero, dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione del provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro armonizzazione sistematica (Ord. Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne' consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua pericolosita' sociale

o   Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)

o   Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano

o   Sent. Cass. 52578/2014: la norma di cui all'art. 16 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che elenca i delitti in relazione ai quali non si puo' eseguire l'espulsione alternativa alla pena, come modificata da L. 10/2014, puo' essere applicata anche quando il delitto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica (art. 609 co. 2 c.p.p.); le disposizioni che disciplinano l'esecuzione della pena non hanno infatti natura di norme penali sostanziali e soggiacciono (in assenza di una specifica disciplina transitoria) al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo da art. 2 c.p. e art. 25 Cost.

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto (torna all'indice del capitolo)

 

á      In tutti i casi in cui a carico di uno straniero sia adottato un provvedimento di custodia cautelare o una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva, eÕ data immediata comunicazione al questore e allÕautoritaÕ consolare del paese di appartenenza per avviare la procedura di identificazione e rendere possibile, in presenza delle condizioni di legge, lÕesecuzione dellÕespulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione (art. 15, co. 1 bis D. Lgs. 286/1998)

á      Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso; il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche; ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni; a questo scopo il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento (L. 161/2014)

á      All'ingresso in carcere di uno straniero che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa alla pena, la direzione dell'istituto penitenziario chiede al questore del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che vengono poi inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000); il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati (nota: verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento (D. Lgs. 10/2014); salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)

 

á      Allo scopo di evitare il trattenimento in CIE (Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE)

o   la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

o   copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o   la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o   l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o   l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o   dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o   il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o   ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

á      Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 90 gg puo' essere trattenuto presso il CIE per un periodo massimo di 30 gg (L. 161/2014); nota: seguito delle modifiche apportate da L. 161/2014 in relazione alla durata massima del trattenimento in CIE, predisposti modelli per l'istanza di remissione in liberta' per stranieri trattenuti per oltre 30 gg dopo aver trascorso un periodo di detenzione di durata superiore a 90 gg in una struttura carceraria (com. Antigone)

á      Nota: prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014, l'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, aveva approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, ad assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; tale Direttiva stabiliva che, per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento eÕ ammesso per non piuÕ di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilitaÕ del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60 gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse comportare in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg; il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di durata del trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento in CIE

 

 

Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio (torna all'indice del capitolo)

 

á      La procedura di notifica per le persone irreperibili ha carattere eccezionale, e puo' essere adottata solo quando risulti impossibile far eseguire la notifica nelle forme ordinarie, per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine (eventualmente delegata alla polizia giudiziaria) i luoghi di abitazione (Sent. Cass. 25598/2009)

á      Sent. Cons. Stato 4080/2016: la notifica costituisce un atto pubblico; le attestazioni in essa contenute, inerenti sia alle attivita' che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito sia alle dichiarazioni da lui ricevute, sono quindi assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; a fronte di tale valore probatorio puo' sempre essere contestata la veridicita' del contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante, fermo restando che la verita' intrinseca di tali dichiarazioni comunque si presume e che, quindi, grava su chi le contesta (nel caso, lo straniero contesta di aver effettivamente ricevuto la notifica del diniego del permesso UE slp, a dispetto del fatto che il verbale di notifica appare sottoscritto col suo nome) l'onere della prova circa la loro intrinseca inesattezza, sebbene con tutti i mezzi consentiti e senza ricorso alla querela di falso

á      TAR Lazio: trascorso il termine di 30 giorni previsto per la giacenza delle raccomandate (a mezzo del rilascio del relativo avviso), l'atto puo' essere ritenuto regolarmente comunicato, in applicazione dell'art. 1335 c.c. in combinato disposto con art. 40 co. 3, DPR 655/1982; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5571/2014

á      Sent. Cons. Stato 5395/2014: il preavviso di rigetto recapitato con raccomandata accettata da persona convivente con l'interessato deve considerarsi regolarmente effettuato, anche se l'interessato non viene informato da chi ha accettato la raccomandata

á      Gratuito patrocinio in ambito penale (Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel processo penale):

o   per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate

o   l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; in ambito penale, nella fase dellÕesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allÕapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (nota: mia interpretazione)

o   in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso

¤  nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte

¤  se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

¤  per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

o   per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi; Sent. Corte Cost. 237/2015: differenziazione legittima, dal momento che l'imputato di un processo penale vede chiamato in causa il bene della liberta' personale, laddove la controversia in sede civile coinvolge beni o interessi di non equiparabile valore), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi; Ord. Corte Cost. 153/2016: le variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione o della non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ancorche' tale ipotesi non sia espressamente disciplinata

o   domanda di ammissione in ambito penale

¤  si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)

¤  se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede

¤  se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nello stesso senso anche Trib. Roma: per una persona cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, l'incertezza in relazione alle possibili ricadute derivanti dal contatto con l'autorita' consolare del paese di origine e' atta a motivare l'impossibilita' di rivolgersi a tale autorita' per ottenere la certificazione della mancanza di redditi e di proprieta'); nota: l'autocertificazione e' consentita solo se lo straniero e' regolarmente soggiornante?

¤  se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)

¤  entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile

¤  del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

¤  in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello (Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto) e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico

¤  in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

o   ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o   il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ha effetto dal momento della presentazione dell'istanza (Circ. Mingiustizia 27/5/2011)

á      Circ. Mingiustizia 22/10/2015: l'Ambasciata della Colombia comunica, con una nota, che e' impossibile, per la stessa Ambasciata rilasciare la "certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato" da allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio; competente per il rilascio di una simile certificazione e' infatti la Direzione delle imposte, che pero' e' esonerata in caso di persone non abbienti o che percepiscano un reddito mensile inferiore all'equivalente di 938,07 euro

á      In caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

á      Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

á      Il principio di traduzione dei provvedimenti giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass. 7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna, Trib. Palermo), e alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass. 4929/2007)

á      L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell'imputato alloglotta non e' causa di nullita' della stessa e determina soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa (sent. Cass. 41404/2011)

á      Sent. Cass. 6623/2016: l'omessa o non tempestiva traduzione dell'atto non ne determina la nullita', ma puo' solo incidere, eventualmente, sulla validita' degli atti successivi e conseguenti all'atto non tradotto; la traduzione puo' essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne l'eventuale impugnazione da parte dell'indagato/imputato alloglotta; la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullita' conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare

á      Sent. Cass. 7115/2012: ha diritto alla remissione in termini, ai fini dell'impugnazione, lo straniero cui la sentenza contumaciale non sia stata notificata a causa dello sgombero del campo nomadi in cui egli aveva domicilio

 

 

Estradizione e trasferimento di persone condannate o sospettate (torna all'indice del capitolo)

 

á      Non puo' essere estradato in uno straniero che rischi, nel paese di destinazione (nella fattispecie, l'Ucraina), di essere condannato a lavoro forzato (Sent. Cass. 23555/2006) o di essere sottoposto, comunque, a un regime carcerario non rispettoso dei diritti umani (Corte App. Trento); nello stesso senso, Corte App. Genova, che fa riferimento a Sent. CEDU Mustafayev c. Ucraina, che ha condannato l'Ucraina per i trattamenti inumani e degradanti riservati ai detenuti

á      Sent. Cass. 10905/2013: l'appartenenza dell'estradando a minoranza religiosa in atto oggetto di attacchi e violenze non controllate, non controllabili, o addirittura agevolate, da parte delle istituzioni o di sue articolazioni va valutata in modo approfondito ai fini della concessione dell'estradizione; non ostano invece possibili atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, che agiscano di propria iniziativa per motivi di privata vendetta di altro genere, in un contesto in cui l'interessato possa far valere i propri diritti davanti all'autorita' del proprio paese

á      Sent. Cass. 41642/2013: l'assenza, nell'ordinamento straniero, di norme a tutela dei figli in tenera eta' di detenute madri preclude l'estradizione (la sentenza osserva come art. 18 L. 69/2005 vieti addirittura la consegna, nell'ambito del mandato di arresto europeo, della madre con prole convivente di eta' inferiore a 3 anni)

á      Sent. Cass. 13440/2016: in presenza di una richiesta di estradizione riguardante una madre convivente con prole in tenera eta', e' obbligo della Corte territoriale accertare, anche chiedendo informazioni alle autorita' del Paese istante, la disciplina dello Stato richiedente in ordine al trattamento penitenziario riservato alle madri detenute con prole infantile; e', infatti, parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicurare la tutela dell'interesse del bambino, tanto che art. 18 lett. s L. 69/2005, che di quel principio costituisce significativa estrinsecazione, prevede il divieto della consegna della madre con prole convivente di eta' inferiore ai 3 anni

á      Sent. Cass. 46212/2013: non e' consentita l'estradizione verso un paese (nella fattispecie, il Brasile) nel quale la detenzione possa tradursi in trattamento degradante a causa delle condizioni di violenza tollerata e di fatiscenza in cui versano le carceri, non essendo sufficiente l'impegno, assunto dal governo di quel paese, di migliorare la situazione, ove non risulti provato il raggiungimento di risultati adeguati

á      Sent. Cass. 3155/2014: la possibilita' di estradizione dello straniero va considerata solo in presenza di richiesta da parte dello Stato interessato (art. 10 c.p.); non vi e' obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dello straniero: la necessita' di provvedere alla traduzione puo' solo comportare l'eventuale differimento del termine per l'impugnazione della stessa sentenza

á      Sent. CEDU Aswat c. Regno Unito: l'estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti di un detenuto accusato di terrorismo e a rischio, quindi, di detenzione in un carcere di massima sicurezza configura il pericolo di violazione dell'art. 3 CEDU se la persona e' in gravi condizioni di salute mentale, al punto da essere ricoverato in un ospedale psichiatrico

á      Sent. CEDU Gallardo Sanchez c. Italia: non e' giustificata una detenzione troppo prolungata di una persona di cui e' stata richiesta l'estradizione, se questa e' stata chiesta allo scopo di processare la persona (non per farle scontare una pena) e se la procedura non presenta difficolta' particolari (violazione di art. 5 par. 1 lett. f Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

á      Sent. Corte Giust. C-182/15:

o   gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione europea avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso e' tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI, purche' detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale

o   nell'ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l'estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l'estradizione non rechera' pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

 

á      Il trasferimento di una persona condannata da un primo Stato in un secondo Stato, finalizzato all'espiazione della pena nel secondo Stato, puo' avvenire solo alle seguenti condizioni (Conv. Strasburgo 21/3/1983 sul trasferimento delle persone condannate):

o   la persona e' cittadina del secondo Stato

o   la sentenza e' definitiva

o   la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)

o   i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento

o   la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)

¤  in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato

¤  in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)

o   il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato

á      Nota: Sent. Cass. 41642/2013 osserva come art. 18 L. 69/2005 vieti la consegna, nell'ambito del mandato di arresto europeo, della madre con prole convivente di eta' inferiore a 3 anni

á      Stati dotati di strumenti in tema di trasferimento di persone condannate: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Australia, Bahamas, Bolivia, Canada, Costarica, Cuba, Israele, Peru', Stati Uniti, Venezuela, Cile, Ecuador, Giappone, Hong Kong, Mauritius, Panama, Thailandia, Tonga, Trinidad e Tobago

á      Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) configura un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, al fine di eliminare la complessita' e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dellÕestradizione; il MAE, a differenza dell'estradizione non si fonda su un rapporto intergovernativo, ma sul rapporto diretto tra le varie autorita' giurisdizionali degli Stati membri (Sent. Corte Cost. 143/2008, Sent. Corte Cost. 227/2010 e Sent. Corte Cost. 274/2011)

á      Concl. Avv. Gen. causa C-42/11: le autorita' giudiziarie di esecuzione devono avere la facolta' di rifiutare lÕesecuzione di un mandato dÕarresto europeo emanato ai fini dell'esecuzione di una pena tanto nei confronti dei loro cittadini quanto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel loro territorio e tali autorita' devono poter esercitare detta facolta' alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto

á      Sent. Corte Giust. C-396/11: la Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretata nel senso che le autoritˆ giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare lÕesecuzione di un mandato dÕarresto europeo emesso ai fini dellÕesercizio di unÕazione penale a motivo del fatto la persona ricercata non e' stata sentita nello Stato membro emittente prima dellÕemissione di tale mandato dÕarresto; in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-396/11:

o   le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione

o   la privazione della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellÕarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellÕarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   di regola, tale ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe' superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   la competente autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione

o   l'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione

o   nota (Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti lÕadeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta (Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)

á      Sent. Corte Giust. C-237/15:

o   gli articoli 15, par. 1, e 17 della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che in capo all'autorita' giudiziaria dell'esecuzione permane l'obbligo di adottare la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 17

o   l'articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l'articolo 17 della medesima e alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorche' la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda i limiti stabiliti dall'articolo 17, purche' tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; se l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, e' compito della medesima autorita' disporre, unitamente alla messa in liberta' provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoche' non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo

á      Sent. Corte Giust. C-182/15: gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione europea avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso e' tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI, purche' detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-554/14:

o   l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorita' competenti di quest'ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena

o   il diritto dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale e' tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto piu' possibile, conformemente alla Decisione quadro 2008/909/GAI, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorche' tale interpretazione non e' compatibile con il diritto dell'Unione europea

á      Sent. Corte Cost. 143/2008: illegittimita' costituzionale di art. 33 L. 69/2005, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti da art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p. (nota: per "termini di fase" si intendono i termini reativi a ciascuna fase del procedimento, diversi dal termine complessivo di cui all'art. 303, co. 4 c.p.p.)

á      Sent. Corte Cost. 227/2010: illegittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r L. 69/2005 nella parte in cui non prevede, in relazione al mandato di arresto europeo, il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dellÕesecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno; note:

o   la Corte precisa come

¤  il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)

¤  gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta

¤  spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia

¤  spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellÕesecuzione della pena in Italia

o   giurisprudenza precedente:

¤  Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allÕestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio

¤  questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009

¤  Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)

á      Ord. Corte Cost. 374/2010: manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 19, co. 1, lettera c L. 69/2005, nella parte in cui non attribuisce la facolta' di chiedere l'espiazione della pena in Italia al comunitario, residente in Italia, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; la Corte osserva come la disposizione censurata concerne infatti soltanto la persona giudicanda, per la quale e' in corso l'azione penale, sicche' la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una sentenza di condanna

á      Sent. Cass. 14759/2013: e' consentito procedere all'arresto ai fini di consegna anche sulla base della segnalazione SIS, se questa contiene tutti gli elementi identificativi della richiesta di cui all'art. 6 L. 69/2005; ove risulti, dalla descrizione dei fatti, l'attribuzione all'interessato di azioni rispetto alle quali non sussistono dubbi riguardo alla doppia incriminabilita', la mancata allegazione della disposizioni di legge violate non incide sull'accertamento delle condizioni di consegna e non preclude l'esecuzione di questa

á      Sent. Cass. 17704/2014:

o   una delle cause di rifiuto della consegna a seguito di mandato d'arresto europeo e' la "litispendenza internazionale", ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo (art 18 lettera o L. 69/2005), che presuppone la coincidenza tra il fatto oggetto della richiesta di consegna, considerato in relazione ai suoi aspetti temporali, spaziali e fattuali, e quello per il quale pende un procedimento in Italia

o   deve essere rifiutata la consegna anche quando almeno una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio dello Stato (art. 18 lettera p L. 69/2005), purche' essa integri gli estremi di una notizia di reato e consenta all'Autorita' giudiziaria italiana l'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali si procede nello Stato membro di emissione; non si radica invece la giurisdizione italiana, e deve dunque essere eseguito il mandato d'arresto europeo, se i fatti posti in essere in Italia si esauriscono nel proposito generico e privo di concretezza e specificita', di perpetrare all'estero fatti delittuosi, poi effettivamente realizzati, per intero, nel territorio di un altro Stato; laddove poi sia contestato un reato associativo, occorre verificare il luogo in cui e' operativa, in tutto o in parte, la struttura organizzativa, mentre ha un'importanza secondaria il luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che essi, per numero e consistenza, rivelino il luogo di operativita' dell'associazione

á      Sent. Cass. 5749/2016: con l'entrata di vigore del D. Lgs. 8/2016 e' stato depenalizzato il reato di guida senza patente, venendo meno, cosi', il requisito di doppia punibilita', necessario, in base ad art. 7 L. 69/2005, per l'emissione di un mandato di arresto europeo; rileva la punibilita' al momento in cui e' adottata la decisione, non solo quella al momento in cui e' avanzata la richiesta

á      Sent. Corte Giust. C-404/15 e C-659/15: art. 1 par. 3, art. 5 e art. 6 par. 1 della Decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze, sistemiche o generalizzate, o che colpiscano determinati gruppi di persone, o, ancora, che colpiscano determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorita' giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della liberta', a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi di art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro; a tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorita' giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l'assistenza dell'autorita' centrale o di una delle autoritˆ centrali dello Stato membro emittente ai sensi di art. 7 Decisione quadro 2002/584/GAI, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda; l'autorita' giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio; qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorita' deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna

á      Sent. Cass. 13440/2016: e' parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicurare la tutela dell'interesse del bambino, tanto che art. 18 lett. s L. 69/2005, che di quel principio costituisce significativa estrinsecazione, prevede il divieto della consegna della madre con prole convivente di eta' inferiore ai 3 anni

 

á      Concl. Avv. Gen. C-486/14:

o   la riserva di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen non rispetta il contenuto essenziale del principio del ne bis in idem quale enunciato dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve, pertanto, essere dichiarata invalida

o   il principio del ne bis in idem enunciato dagli articoli 54 di tale Convenzione e 50 di detta Carta dev'essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere emessa dal pubblico ministero, la quale conclude il procedimento istruttorio, non puo' essere qualificata come "sentenza definitiva", ai sensi di tali articoli, qualora dalla sua motivazione risulti manifestamente che gli elementi che costituiscono la sostanza stessa della situazione giuridica, quali l'audizione della vittima e quella del testimone, non sono stati esaminati dalle autorita' giudiziarie interessate

 

á      Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: le Parti adottano le misure necessarie per garantire che i reati di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita', incluse eventualmente pene che possono comportare l'estradizione (art. 45 co. 1)

 

 

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le richieste di rilascio o rinnovo di permesso per stranieri detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007, che recepisce sent. Cass. 4883/2004, citata in Risposta a quesito Garante detenuti Bologna)

o   corredate di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      In precedenza:

o   Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lÕistanza di rinnovo del permesso non puoÕ essere accolta percheÕ la verifica della sussistenza dei requisiti eÕ superata dal provvedimento dellÕAutoritaÕ giudiziaria in forza del quale lo straniero eÕ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaÕ di verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lÕintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)

á      Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto in una delle categorie di cui allÕart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile dal prefetto), e rende quindi automaticamente applicabile, quando la pena residua non superi i due anni, il provvedimento di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo, occorrerebbe, in questi casi, chiedere comunque il rinnovo del permesso nei termini, a prescindere dallÕesito della richiesta; nota: secondo TAR Toscana, dal momento che il termine di 60 gg. previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio (Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Cons. Giust. Ammin. Sicilia), il diniego del rinnovo per superamento del termine e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)

 

á      In mancanza di espulsione disposta al momento della condanna, lo straniero detenuto e' iscritto all'anagrafe del comune in cui ha sede l'istituto di pena, dovendo, a fine pena, richiedere un nuovo permesso di soggiorno (Nota Mininterno 19/4/2005)

á      Ai fini dell'iscrizione anagrafica, illegittima la richiesta di assenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997); nello stesso senso, riguardo a illegittimita' del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso, Trib. Brescia

 

á      Nota Mingiustizia 24/3/2014: il dato relativo alla cittadinanza delle persone a carico delle quali e' stato adottato un provvedimento dell'autorita' giudiziaria e' inserito nel sistema informativo del casellario giudiziale dall'ufficio iscrizione (l'ufficio costituito presso la stessa autorita') in base ad art. 19 co. 6 lett. c DPR 312/2002 e ad art. 32 Decr. Mingiustizia 27/1/2007; le notizie circa l'acquisto o la revoca della cittadinanza non debbono quindi essere piu' trasmesse dai comuni agli uffici locali del casellario

 

 

Diritto di visita: esonero dall'esibizione del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

 

 

Condizioni di detenzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura del 18/12/2002 (ratificata con L. 195/2012):

o   scopo del Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)

o   e' istituito un Sottocomitato in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel Protocollo (art. 2)

o   ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di prevenzione della tortura a livello interno (artt. 3 e 17)

o   ciascuno Stato Parte autorizza le visite da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali in tutti i luoghi di detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone trattenute non possono lasciare volontariamente, in base ad un ordine dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita'; art. 4)

o   gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli organismi nazionali

¤  accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione

¤  accesso illimitato ad ogni informazione circa le condizioni di detenzione

¤  accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi (salvo limitazioni per il Sottocomitato basate su ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)

¤  la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che possa fornire informazioni rilevanti

¤  la liberta' di scegliere i luoghi da visitare e le persone con cui avere un colloquio

¤  il diritto, per i meccanismi nazionali, di avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo

o   non sono tollerate sanzioni o pregiudizi contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato o ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali informazioni vere o false (art. 15)

o   le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette; nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato (art. 21)

o   il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione (art. 28)

 

á      DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta per l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L. 354/1975; DPR 230/2000) e' di 60 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)

 

á      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) in relazione alle condizioni di detenzione: in Italia il sovraffollamento nella maggioranza degli istituti di pena ha raggiunto il 143%, e ogni detenuto ha a disposizione meno di 3 metri quadrati per vivere e muoversi in una cella di 16-17 metri quadrati in cui convivono, talvolta per diciotto ore al giorno, da 6 a 9 persone; le condizioni igienico sanitarie sono assai precarie e i servizi elementari sono in molti casi assenti (comunicato Naga)

 

 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Istituito (D. Lgs. 10/2014), presso il Mingiustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, in carica per 5 anni non prorogabili, scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e nominati, in base a delibera del Consiglio dei ministri, con DPR, sentite le competenti commissioni parlamentari

á      I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici; sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti allÕufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo; non hanno diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, ma solo al rimborso spese

á      Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Mingiustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante

á      Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali competenti in materia,

o   vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme vigenti e ai principi stabiliti dalla Costituzione

o   visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive (nota: non prevista esplicitamente la visita senza autorizzazione preventiva ai CIE); richiede alle amministrazioni responsabili di tali strutture le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lÕamministrazione non fornisca risposta nel termine di 30 gg, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere lÕemissione di un ordine di esibizione

o   prende visione, previo consenso anche verbale dellÕinteressato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'

o   verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 DPR 394/1999, presso i CIE, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale (nota: non e' chiaro se l'ingresso al CIE richieda comunque autorizzazione preventiva)

o   formula raccomandazioni allÕamministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi di art. 35 L. 354/1975; l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di 30 gg

o   trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia

á      Decr. Mingiustizia 11/3/2015:

o   il Garante

¤  determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione

¤  adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio

¤  redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia; la relazione e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia

o   l'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia

o   all'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di 25 unita'; pil ersonale assegnato all'Ufficio opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole

o   il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio

 

 

Accesso alle misure alternative alla detenzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Accesso alle misure alternative alla detenzione:

o   accesso a misure alternative (incluse le attivitaÕ lavorative extra-murarie e lÕaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neÕ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lÕordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seÕ, unÕautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000, citate in un documento di associazioni di Brescia, e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)

o   la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro allo straniero ammesso a svolgere attivitaÕ lavorativa extra-muraria, tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaÕ lavorativa da unÕordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ. Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ. DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ. Mininterno 2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento di associazioni di Brescia)

o   il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaÕ lavorative (intra o extra-murarie) non eÕ punibile ai sensi dellÕart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

o   esclusa, di fatto, la possibilitaÕ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuÕ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00, citata in un documento di associazioni di Brescia) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

á      Giurisprudenza:

o   orientamento iniziale:

¤  Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004 (citate in Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500): lÕaccesso allÕaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eÕ precluso allo straniero clandestino percheÕ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaÕ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaÕ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)

o   orientamento recente:

¤  Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'

¤  Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500 (che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaÕ col cittadino italiano

¤  Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste

á      Nota: l'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)

 

á      Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base del fatto che l'essere integrata negli schemi di vita di una comunita' Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende concreto il pericolo di recidiva (nota: motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata, perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento

á      Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita' all'interno della comunita' Rom

 

 

Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri (torna all'indice del capitolo)

 

á      Assistenza sanitaria: i detenuti stranieri (anche in semilibertaÕ o sottoposti a misure alternative alla pena) sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, con paritaÕ di diritti con i cittadini in libertaÕ; tali stranieri sono esonerati dalla partecipazione alla spesa (D. Lgs. 230/1999); assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza per gravidanza e maternitaÕ, assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri detenute (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: iscritti obbligatoriamente anche gli stranieri internati in ospedali psichiatrici giudiziari

á      Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalitˆ, si applica il codice di esenzione F01 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

 

 

Rilascio della patente di guida (torna all'indice del capitolo)

 

á      E' consentito il rilascio di patente di guida allo straniero detenuto o sottoposto a misure alternative alla detenzione, anche se privo di permesso di soggiorno (risposta del Mintrasporti a un quesito della Conferenza nazionale volontariato giustizia)

 

 

Permesso per motivi di giustizia (torna all'indice del capitolo)

 

á      Un permesso per motivi di giustizia eÕ rilasciabile, su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, con durata di 3 mesi, prorogabili, solo nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/1958; nota: all'ingresso consentito per tutelare il diritto alla difesa (art. 17 T.U.) sembra corrispondere solo un'autorizzazione del questore

 

 

Permesso per motivi di protezione sociale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Un permesso per motivi umanitari per protezione sociale puoÕ essere rilasciato, "anche" su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni (significa che puo' altresi' essere rilasciato d'ufficio?), anche allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore etaÕ, a una pena detentiva e che abbia partecipato, durante lÕespiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione sociale; verosimilmente il rilascio e' condizionato alla partecipazione ulteriore a un programma di integrazione; Trib. Minorenni Trieste (citato in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005) e Trib. Minorenni Firenze: il permesso e' rilasciabile anche in caso di esito positivo della "messa alla prova"

 

 

Reati quali motivi ostativi all'ingresso, al soggiorno e all'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Motivi ostativi all'ingresso:

o   in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e' motivo di diniego del visto di ingresso; note:

¤  irrilevante, ai fini del diniego di visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤  e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

¤  per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

¤  la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

¤  ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¤  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¤  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)

¤  essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in questo senso, TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 934/2016: l'effetto dell'automatica preclusione del soggiorno di una condanna per reati in materia di diritto d'autore riguarda esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo (per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa; se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico)

¤  l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il diniego del nulla-osta al ricongiungimento)

á      Motivi ostativi al soggiorno:

o   di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

¤  rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

¤  rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

¤  revoca del permesso di soggiorno

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale

o   la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005, Sent. Cons. Stato 2683/2009, TAR Lazio: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e Sent. Corte Cost. 414/2006, e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010; in senso contrario, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio: il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno; Sent. Cons. Stato 797/2016: legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti; Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; Sent. Cons. Stato 4848/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato; Sent. Cons. Stato 4273/2015: la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato; Sent. Cons. Stato 4848/2014 e Sent. Cons. Stato 4196/2015: ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge; Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 920/2015: il carattere preclusivo di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno in caso di soggiorno pregresso prolungato, avendo il rilascio del permesso UE slp carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti; TAR Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (cosi' anche Sent. Cons. Stato 2544/2009, TAR Lombardia, TRGA Trento, e TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare; sent. Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave; TAR Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui provvede, cosa che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; TAR Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; Sent. Cons. Stato 3546/2014, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 1868/2013, in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, anche quando vi sia un lungo soggiorno pregresso se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp; TAR Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario; Sent. Cons. Stato 4041/2013, quando si tratti di una condanna per reati in materia di liberta' sessuale; Sent. Cons. Stato 3720/2011, secondo il quale la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp; sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria, secondo cui il diniego di rinnovo e' automatico se non vi sono familiari in Italia; TAR Lombardia, secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare (e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata); Sent. Cons. Stato 1570/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio; Sent. Cons. Stato 1709/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame; Sent. Cons. Stato 1336/2013: in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza; sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016: una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena); Sent. Cons. Stato 4702/2014: condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione; Sent. Cons. Stato 6163/2012, secondo cui una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 3683/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative; Sent. Cons. Stato 1716/2015, secondo cui e' legittimo il diniego di rinnovo del permesso, in caso di condanna per un grave reato contro la liberta' sessuale di una dodicenne, anche quando soggiornino in Italia moglie e figli dello straniero; Sent. Cons. Stato 3144/2012, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015, secondo le quali il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso) e da una specifica valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); nota: Dec. Cons. Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano; Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

o   e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)

o   benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)

o   un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

o   rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

o   le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

o   la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

o   benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

o   accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

o   condanne normalmente preclusive non lo sono in relazione al soggiorno per motivi familiari, dovendosi valutare l'effettiva pericolosita' (Trib. Genova, Corte App. Catania)

o   irrilevante, ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il giudice del'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); possibilmente rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche' questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato)

o   legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

o   se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

o   irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

o   irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e in assenza di reddito (TAR Lombardia)

o   irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

o   irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

o   il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

o   TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio); se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

o   anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016; nello stesso senso anche sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

o   il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

o   precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

o   in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

o   illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

o   ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

o   insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

o   una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

o   TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

o   illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso (TAR Bologna)

o   per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia); in senso contrario, Sent. Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico

o   la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale (Sent. Cons. Stato 4385/2016)

o   condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

o   l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

o   l'effetto dell'automatica preclusione del soggiorno di una condanna per reati in materia di diritto d'autore riguarda esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa; se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico (Sent. Cons. Stato 934/2016)

o   condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto d'autore, non rilevando una richiesta di permesso UE slp successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3328/2015)

o   legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (Sent. Cons. Stato 1480/2010; nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di liti coniugali)

o   l'introduzione dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti tra quelli preclusivi rispetto all'ingresso e al soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo, considerava una tale condanna non automaticamente preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012 (Sent Cons. Stato 1069/2013: anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati), Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania

o   ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

¤  Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale

-       censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne potrebbe ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)

-       afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti

-       richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese

-       ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)

¤  Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¤  Sent. Cons. Stato 5350/2015: illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta

¤  Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato

¤  Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

¤  prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014

¤  Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

¤  in questo caso, la scelta dell'amministrazione non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2208/2014, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero, TAR Lazio, secondo cui il diniego deve essere preceduto da preavviso di rigetto), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015)

¤  in senso sfavorevole allo straniero,

-       Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare (e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata)

-       Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

-       TAR Toscana: la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato)

-       Sent. Cons. Stato 3841/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione

-       TAR Lombardia: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato

-       Sent. Cons. Stato 1289/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

-       sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

-       Sent. Cons. Stato 1545/2013: irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto

-       Sent. Cons. Stato 4395/2016: condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori

o   ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)

á      Motivi ostativi al rilascio o al mantenimento del permesso UE slp:

o   il permesso UE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte); giurisprudenza:

¤  TAR Toscana: la condanna per uno dei reati indicativi di pericolosita' sociale non e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso UE slp

¤  TAR Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo attuale

¤  TAR Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello stesso senso, TAR Campania, TAR Sardegna, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2032/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015), alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il perdurare della condotta criminosa

¤  TAR Lombardia: illegittimo il il diniego del permesso UE slp su una valutazioni di pericolosita', legata a una condanna per reato normalmente ostativo, che prescinda da quella operata dal giudice dell'esecuzione

¤  TAR Piemonte: illegittimo il diniego del permesso UE slp fondato sul considerare automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere in considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e familiare (nello stesso senso, TAR Toscana e TAR Lazio; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 2184/2015, secondo cui l'Amministrazione non puo' sostituire la puntuale valutazione della pericolosita' dello straniero con generiche censure di contenuto etico e di tono paternalistico, del tutto avulse dalla situazione concreta, ne' la lacuna in fatto di motivazioni puo' essere colmata dal giudice di primo grado, con una motivazione postuma fondata su un astratto moralismo applicato solo nei confronti dello straniero)

¤  TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso UE slp sulla base di una condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'

¤  Sent. Cons. Stato 5647/2014: illegittimo il diniego di permesso UE slp se il giudizio di pericolosita' e' stato effettuato sulla base dell'esistenza di un'unica condanna per reati in materia di stupefacenti, senza considerarne l'applicazione della pena su richiesta, il riconoscimento della lieve entita' del reato, la prognosi che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati, data la sua incensuratezza, l'assenza di pendenze giudiziarie e di precedenti di polizia, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, la condotta tenuta dal richiedente nel frattempo, la richiesta di riabilitazione da lui avanzata, la durata del soggiorno, la situazione sociale, familiare e lavorativa dell'interessato (paradossalmente assunta quale elemento a carico del medesimo piuttosto che in senso favorevole)

¤  Sent. Cons. Stato 919/2015: condanne normalmente ostative precludono il rilascio di permesso UE slp solo se lo straniero e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tale valutazione dovendo essere effettuata alla luce dei legami socio-familiari sviluppati in Italia (in sede di giudizio, assume rilievo una relazione del Servizio sociale, anche se redatta successivamente all'adozione del diniego, a fini diversi da quelli di pubblica sicurezza e priva di efficacia vincolante nei confronti dell'autorita' di Pubblica sicurezza, dalla quale pero' si ricavino elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla questura)

¤  TAR Lombardia: il giudizio di pericolosita' non puo' prescindere dalla tipologia di reati per i quali lo straniero e' stato condannato (nel caso, violenza sessuale)

¤  Sent. Cons. Stato 2801/2012 e Sent. Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione dell'amministrazione sia ancora sub judice, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum

¤  Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna

¤  sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, stante la rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR Campania)

¤  Sent. Cons. Stato 5474/2015: illegittimo il diniego di permesso UE slp adottato sulla base della semplice esistenza di risalenti condanne per reati in materia di diritto d'autore, essendo necessaria la specifica ed autonoma valutazione da parte del questore in ordine all'effettiva pericolosita' del soggetto

¤  Sent. Cons. Stato 934/2016: illegittimo il diniego di permesso UE slp al titolare di un permesso per lavoro subordinato condannato per reati in materia di diritto d'autore, adottato sulla base della tassativita' della revoca del permesso in presenza di una condanna per tali reati (e, quindi, del doversi automaticamente considerare "privo di permesso" lo straniero incorso in una tale condanna); l'effetto dell'automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda infatti esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa (se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico)

¤  Sent. Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso UE slp contestuale al diniego di rinnovo del permesso

¤  TAR Lombardia: automatica ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), dato che la valutazione di pericolosita' e' stata operata preventivamente dal Legislatore (nello stesso senso, TAR Umbria)

¤  Sent. Cons. Stato 2557/2016: legittimo il diniego del permesso UE slp in presenza di una condanna per rapina, se l'amministrazione ha fondato su tale condanna una valutazione di pericolosita'; la presenza in Italia di genitori non conviventi e la convivenza con un fratello non sono sufficienti a bilanciare tale valutazione, anche in mancanza di una esplicita considerazione da parte della questura (nota: la presenza dei genitori renderebbe necessaria un bilanciamento)

¤  Sent. Cons. Stato 5013/2014: una condanna per reati in materia di stupefacenti (ancorche' relativi ad art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti) compiuti in prossimita' della richiesta di permesso UE slp e' atta a motivarne il diniego in mancanza di elementi significativi di segno contrario, soprattutto se dalla sentenza penale che riguarda l'appellante si evince anche la confisca di significative somme di denaro considerate dal giudice penale derivanti dal traffico di droga e dunque in grado di dimostrare il carattere non occasionale del reato (l'eccessiva stringatezza della motivazione cotituendo al piu' irregolarita' formale, se lo straniero ha avuto modo di produrre osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990)

¤  Nota: anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso UE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del permesso UE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso UE slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti (con riferimento a condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5013/2014 (sul piano sistematico, e' dubbio che, in mancanza dei presupposti sostanziali di validita' del permesso di soggiorno per la quale mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato, possa avanzarsi validamente una istanza per ottenere il permesso UE slp, che richiede requisiti superiori e non inferiori all'ordinario permesso di soggiorno sottoposto a scadenza periodica); in senso opposto, TAR Puglia: e' illegittimo l'automatico diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base della semplice esistenza di una condanna per reato contro il diritto d'autore, se lo straniero ha avviato nel frattempo, col superamento del test di italiano, la procedura per ottenere il permesso UE slp

o   titolare di permesso UE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

o   revoca del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso UE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso UE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti); TAR Toscana: illegittima la revoca di permesso UE slp in mancanza di valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia (TAR Piemonte: legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure in termini sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale e sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato); TAR Lazio: la tutela dell'unita' familiare non recede per la sola considerazione che lo straniero abbia commesso un reato in concorso con altro parente non appartenente al suo nucleo familiare ristretto; TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5515/2012, TAR Lazio, TAR Veneto: la revoca del permesso UE slp fondata sulla sola esistenza del precedente penale del ricorrente, senza accertamento della pericolosita' dello straniero e' illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei confronti dei lungo soggiornanti; TAR Veneto: appare contraddittorio definire il ricorrente socialmente pericoloso ai fini della revoca del permesso UE slp e contestualmente non pericoloso ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame); TRGA Trento, Sent. Cons. Stato 4539/2013, Sent. Cons. Stato 2869/2014: non sussiste automaticita' fra condanna penale e revoca del permesso UE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita' sociale del ricorrente con la sua integrazione sociale e situazione familiare; Sent. Cons. Stato 590/2016: illegittima la revoca del permesso UE slp motivata solo in base all'esistenza di una condanna per reati normalmente ostativi, se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione comparativa tra la tutela dei vincoli familiari, specie in presenza di minori, e l'interesse nazionale alla sicurezza; Sent. Cons. Stato 19/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso UE slp che dia per scontata la pericolosita' sulla base di una condanna per reato di cui all'art. 381 c.p.c. (alla luce di Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' questa faccia riferimento ai motivi ostativi a una procedura di regolarizzazione) e che consideri i legami familiari dello straniero alla stregua di aggravante (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2205/2014, che contempla pero', senza alcun fondamento giuridico, la possibilita' di una motivata degradazione del permesso UE slp in altro tipo di permesso, e Sent. Cons. Stato 2206/2014); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso UE slp adottata in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in esso contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cade nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limita a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998; Sent. Cons. Stato 2206/2014: la revoca del permesso UE slp non puo' essere motivata da una valutazione di pericolosita' fondata solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero; Sent. Cons. Stato 5429/2013: illegittima la revoca del permesso UE slp e il diniego di altro permesso di soggiorno se fondati solo sulla condanna per sfruttamento della prostituzione riportata dall'interessato, senza che si sia tenuto conto della durata del soggiorno pregresso, delle condizioni di inserimento e della condotta successiva alla commissione del reato; Sent. Cons. Stato 19/2014: illegittima la revoca del permesso UE slp, basata solo su una condanna ostativa, in mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti e di ogni riferimento alla attuale situazione del nucleo familiare e al pregresso ricongiungimento, mentre la durata del soggiorno e il radicamento sociale e lavorativo vengono utilizzati, contra legem, come circostanze aggravanti del comportamento sanzionato con la condanna; Sent. Cons. Stato 4137/2015: illegittima la revoca del permesso UE slp, in presenza di una condanna, se la durata del soggiorno e la presenza di familiari sono state valutate in senso negativo quali elementi che non sono stati capaci di dissuadere lo straniero dal delinquere (si tratta infatti di elementi che dimostrano l'esistenza di beni da tutelare, in contrapposizione con l'interesse della societa' alla sicurezza, e non da ritenere rilevanti solo quando consentano una prognosi favorevole riguardo ai futuri comportamenti dello straniero); TAR Piemonte: illegittimo il provvedimento di diniego di rinnovo (verosimilmente, dovrebbe trattarsi di revoca) del permesso UE slp fondato sull'esistenza di condanne normalmente ostative, se e' mancata ogni valutazione sia ordine alla concreta ed attuale pericolosita' sociale del richiedente, sia in ordine a durata del soggiorno in Italia, radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero sul territorio nazionale; Sent. Cons. Stato 4125/2014: ai fini della revoca del permesso UE slp e' necessario un giudizio di pericolosita' sociale complessivo, che tenga conto non solo dei precedenti penali o del fatto che lo straniero, per reati in materia di stupefacenti, sia stato destinatario di misure di prevenzione in base ad art. 1 L. 1423/1956, ma anche delle condizioni di inserimento socio-familiare dell'interessato; Sent. Cons. Stato 3452/2014: illegittima la revoca del permesso UE slp, se il questore si e' limitato ad esprimere un giudizio meramente formale e apodittico in ordine alla sussistenza della concreta pericolosita' del titolare, sulla base della sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo che la disposizione di cui all'art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di tale permesso (e' necessaria invece una motivazione articolata con riguardo non solo alla condanna, ma a piu' elementi, inclusi la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso UE slp (nota: equivalente a revoca, dato che non devono essere verificati nuovamente i requisiti per il rilascio) motivato da una condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione; la riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, compreso l'effetto ostativo al soggiorno (cio' assume rilievo anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa); Sent. Cons. Stato 420/2013: legittima la revoca del permesso UE slp in caso di straordinaria entita' della pena irrogata allo straniero, dato che tale entita' dimostra da sola lÕeccezionale gravita' dei reati a lui addebitati, non rilevando, ai fini della decisione, l'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato; TAR Liguria: legittima la revoca del permesso UE slp fondata su una condanna a pena detentiva di notevole entita' per reati relativi agli stupefacenti, se l'amministrazione ha dato conto della gravita' della condotta antigiuridica accertata in sede processuale e della scarsa collaborazione fornita dal prevenuto in sede di indagini, ed ha tenuto conto dell'insussistenza delle esigenze familiari, per il tempo in cui l'interessato sara' liberato dal carcere; Sent. Cons. Stato 2381/2013: legittima la revoca del permesso UE slp se lo straniero ha accumulato in poco tempo diverse condanne per reati di rilievo, inclusi reati contro la persona, anche se ha legami familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 5032/2013: varie sentenze di condanna per reati commessi in un ampio periodo di tempo e di rilevante gravita' (violenza sessuale continuata, lesioni e rapina continuata, guida in stato di ebbrezza e rifiuto al test, spaccio di sostanze stupefacenti) sono sufficienti a motivare la revoca del permesso UE slp e il diniego di rilascio di altro permesso; TAR Lazio: legittima la revoca del permesso UE slp se la questura l'ha motivato con la pericolosita' dello straniero, valutata in base a condanne per tentato furto in concorso aggravato da violenza sulle cose (nonche' a denunce per porto di armi abusivo, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, evasione), il fatto che una condanna sia stata pronunciata a seguito di patteggiamento non essendo rilevante (legittimo, a maggior ragione, il diniego di permesso ordinario per lavoro subordinato, dato che la disciplina relativa e' ancora piu' restrittiva di quella relativa alla revoca del permesso UE slp); Sent. Cons. Stato 1342/2015: legittima la revoca del permesso UE slp se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' dello straniero, richiamando, tra l'altro, in maniera circostanziata il fatto di sangue con arresto in flagranza che lo aveva visto protagonista e che aveva portato alla sua condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, valutando insufficiente l'inserimento lavorativo e sociale e rilevando l'assenza di legami familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 3324/2015: legittima la revoca del permesso UE slp se l'amministrazione l'ha motivata con la pericolosita' dello straniero, desunta da una lunga serie di segnalazioni, denunce, arresti e da una condanna definitiva per reati normalmente ostativi al soggiorno dello straniero in Italia, e ha tenuto conto dei legami familiari in Italia (nota: i legami familiari in Italia vengono qui, impropriamente, valutati alla stregua di aggravante, non avendo costituito deterrente dalla commissione di attivita' delittuose); Sent. Cons. Stato 4708/2016: legittima la revoca del permesso UE slp, fondato sulla pericolosita' dello straniero, se il questore, nell'adottare il provvedimento non si e' limitato a prendere atto dei precedenti penali (reati in materia di stupefacenti), delle denunce e della misura di prevenzione irrogata nei confronti dell'interessato, ma ha effettuato una specifica valutazione di pericolosita' sociale, dando conto della situazione familiare e lavorativa del ricorrente e del periodo di permanenza nel territorio italiano, rilevando, in particolare, che la stabile convivenza con i familiari in un appartamento di proprieta' e la condizione lavorativa non possono controbilanciare il disvalore della condotta mantenuta dallo straniero, dal momento che sono elementi preesistenti alla commissione del reato che non hanno funzionato da deterrente e che quindi non forniscono alcuna garanzia in relazione al futuro comportamento dell'interessato; Sent. Cons. Stato 1300/2014: legittima la revoca del permesso UE slp se l'Amministrazione ha preso in considerazione l'interesse all'unita' familiare dello straniero, giungendo pero' alla conclusione che tale interesse, nella fattispecie, e' recessivo rispetto all'interesse dello Stato all'allontanamento di un soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente al traffico di stupefacenti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3911/2014, che pero' afferma che, se, come nel caso in esame, la situazione e' nel frattempo mutata, l'amministrazione puo' rivalutarla, tornando a valutare, a distanza di tempo dall'accertamento iniziale, la compatibilita' della permanenza in Italia dello straniero); Sent. Cons. Stato 5766/2015: legittima la revoca del permesso UE slp se l'amministrazione non si e' limitata a giustificare il provvedimento sulla base delle condanne penali riportate dall'interessato, per reati inerenti gli stupefacenti e per furto, ma ha espresso compiutamente una valutazione negativa di pericolosita' sociale dello straniero, in base ai frequenti contatti con soggetti appartenenti a gruppi criminali e alla conseguente assenza di un corretto inserimento nel tessuto sociale e civile italiano (confermata anche dalla mancata reperibilita', per lungo tempo, agli indirizzi forniti all'Amministrazione); Sent. Cons. Stato 373/2016: legittima la revoca del permesso UE slp se lo straniero ha subito diverse condanne per reati in materia di stupefacenti e per altri reati e l'amministrazione ha motivato il provvedimento effettuando una valutazione della sua pericolosita' sociale, ritenendo che l'interessato ha utilizzato la sua posizione di straniero regolare per velare una reiterata attivita' criminale parallela a quella lecita; Sent. Cons. Stato 1323/2016: legittimo il diniego di rinnovo (nota: dovrebbe trattarsi in realta' di revoca) del permesso UE slp adottato in base alla pericolosita' dello straniero, se lo stesso straniero ha subito tre condanne per reati gravi (alle quali, peraltro, non e' seguita nemmeno la riabilitazione), anche se l'amministrazione non ha esplicitamente menzionato, nella motivazione del provvedimento, la situazione di inserimento familiare e lavorativo dello straniero, dal momento che tale inserimento, certo da valutare, non implica necessariamente che la pericolosita' sia venuta meno (nota: il permesso UE slp era stato rilasciato nel 2009, mentre le sentenze di condanna risalivano al periodo 2004-2007; non si vede perche' l'amministrazione abbia rilasciato il permesso); TAR Toscana: illegittima la revoca del permesso UE slp a seguito di una condanna per ricettazione e per l'esistenza di denunce a carico del titolare per violazione della normativa che regola la sua attivita' imprenditoriale, quando non si sia tenuto conto adeguatamente della durata del soggiorno dello straniero, nonche' del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo; Sent. Cons. Stato 5024/2015: illegittima la revoca del permesso UE slp, fondata sulla semplice esistenza di segnalazioni dello straniero all'autorita' giudiziaria per reati gravi, se un giudizio di pericolosita', non di stile, bensi' concreto ed orientato dalla valutazione dei predetti elementi, non sia stato compiuto dalla questura, o quanto meno non sia stato adeguatamente esternato; Sent. Cons. Stato 5204/2015: ai fini della revoca del permesso UE slp, al di fuori delle ipotesi di acquisto fraudolento del titolo, di espulsione, di assenza dal territorio nazionale o di acquisto di analogo titolo da parte di altro Stato membro, e' sempre necessario un giudizio di pericolosita' dello straniero, da effettuare tenendo anche conto di durata del soggiorno in Italia, precedenti penali, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, non essendo sufficiente l'esistenza di denunce a carico dell'interessato; TAR Lombardia: una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza privata nei confronti della moglie non e' indicativa di pericolosita' sociale, tale da giustificare la revoca del permesso UE slp, per uno straniero altrimenti ben inserito, se il fatto e' stato motivato dalla scoperta di una relazione extra-coniugale della moglie ed e' stata seguita da riconciliazione tra i coniugi; Sent. Cons. Stato 773/2015: illegittima la revoca del permesso UE slp, motivata sulla base della pericolosita' dello straniero, se la valutazione e' fondata su una condanna sospesa per reati di lieve entita' in materia di stupefacenti e su precedenti di natura contravvenzionale o molto risalenti nel tempo (a maggior ragione, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero); Sent. Cons. Stato 3871/2015: una sola condanna per stupefacenti ad un anno e 4 mesi e 4.000 euro di multa, che risulta episodio isolato e per la quale il giudice penale non ha ritenuto di applicare alcuna aggravante e ha concesso la liberta' condizionale, non e' di per se' sufficiente a dedurre la pericolosita' sociale ai fini della revoca della carta di soggiorno di lungo periodo; TAR Liguria: illegittima la revoca del permesso UE slp se la questura non ha dato adeguatamente conto della gravita' del reato commesso dallo straniero e della conseguente pericolosita' sociale dello stesso, ove tale pericolosita' sociale non possa essere desunta dalla natura del reato ne' dalla entita' della pena in concreto irrogata; Sent. Cons. Stato 4524/2013: legittimo il diniego di aggiornamento del permesso UE slp (in realta', dovrebbe trattarsi di revoca) se lo straniero e' stato condannato per spaccio di stupefacenti e il questore lo ritiene pericoloso, anche quando il magistrato di sorveglianza abbia concesso l'espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale, dal momento che la valutazione del magistrato di sorveglianza opera nel piu' ristretto ambito dell'esecuzione della pena, soggetta comunque a controlli, e non puo' essere assunta a termine di raffronto della valutazione del questore che investe il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale

 

á      Motivi ostativi all'acquisto o alla concessione della cittadinanza:

o   condizione per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria; TAR Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p., presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei fatti ascritti allÕimputato; Trib. Roma: qualora sia decorso il termine di due anni dalla presentazione dell'istanza, l'emanazione del decreto di rigetto fondato sull'esistenza di uno dei motivi ostativi, sia quelli relativi alla sicurezza dello stato, sia quelli relativi a condanne, e' precluso, e il giudice decide in base alla sussistenza degli altri requisiti - nota: sentenza farneticante; mentre in relazione alla sicurezza dello Stato si puo' affermare che, in caso di inerzia, si deve presumere l'assenza di pericolosita', la sussistenza di condanne ostative e' un fatto oggettivo, insuperabile, che preclude l'acquisito, a prescindere da ogni valutazione dell'amministrazione e dall'eventuale inerzia di questa)

¤  per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaÕ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaÕ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lÕesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

¤  per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

¤  allÕestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o   ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto anche dell'assenza di precedenti penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:

¤  TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

¤  Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

¤  Sent. Cons. Stato 2920/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione che tenga conto solo degli illeciti penali commessi dallo straniero nel periodo di dimora in Italia, prescindendo da un giudizio globale sulla personalita' dello stesso straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita' della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel caso in esame, il diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del GIP di Verona, in data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato d'ebbrezza: fatto isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla decisione dell'amministrazione); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2185/2015, secondo cui la valutazione discrezionale sull'integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non puo' legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla sua personalita' e, soprattutto, dal giudizio sulla gravita' in se' della vicenda penale (anche con riferimento alla risalenza dei fatti), a fronte di ogni altro comportamento del soggetto

¤  Sent. Cons. Stato 5544/2014: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna risalente nel tempo e per un fatto di particolare tenuita' (falso ideologico relativo ai lavori per i quali si chiedeva la licenza edilizia), se l'amministrazione non ha tenuto conto ne' della risalenza del fatto, ne' dell'assenza di ulteriori carichi pendenti, ne' della pendenza del procedimento per la riabilitazione (poi favorevolmente concluso), ne' della regolarita' dello stile di vita dell'interessato

¤  TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

¤  TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

¤  Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

¤  TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta

¤  TAR Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dall'interessato, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato

¤  TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto

¤  TAR Lazio: le condanne per certi reati sono atte a motivare il diniego di naturalizzazione, a prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo straniero fosse stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego

¤  TAR Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza

¤  TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato

¤  Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione

¤  TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

¤  Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellÕordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

¤  TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

¤  Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallÕinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)

¤  TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente nel tempo, per il quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione per una condanna risalente nel tempo per guida in stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato contravvenzionale); nello stesso senso, Par. Cons. Stato 1487/2014, secondo cui l'Amministrazione ha un amplissimo potere discrezionale nel valutare se il richiedente abbia tenuto una condotta ineccepibile, meritando cosi' di essere inserito nella comunita' nazionale

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego fondato su un precedente penale, spettando all'amministrazione la valutazione della rilevanza di tale precedente

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Dati sui detenuti stranieri al 31/12/2014 (dati tratti da Rapp. Antigone sui detenuti stranieri in Italia):

o   totale: 17.462, di cui 867 donne

o   prime 12 nazionalita':

¤  Marocco, 2.955

¤  Romania, 2.835

¤  Albania, 2.437

¤  Tunisia, 1.950

¤  Nigeria, 728

¤  Egitto, 546

¤  Algeria, 385

¤  Senegal, 291

¤  Cina, 236

¤  Peru', 185

¤  Moldavia, 178

¤  Ecuador, 176

o   prime 10 nazionalita' per detenzione femminile:

¤  Romania, 232

¤  Nigeria, 90

¤  Bosnia, 46

¤  Bulgaria, 33

¤  Marocco, 32

¤  Brasile, 32

¤  Albania, 27

¤  Repubblica Dominicana, 22

¤  Peru', 22

¤  Croazia, 21

o   percentuale delle persone che scontano una misura alternativa rispetto al totale delle persone sottoposte a una pena (prime 16 nazionalita' e stranieri):

¤  Germania, 52,9%

¤  Italia, 45,8%

¤  Senegal, 43,7%

¤  Repubblica Domincana, 42,9%

¤  Filippine, 41,8%

¤  Peru', 41%

¤  Francia, 38,2%

¤  Nigeria, 35,1%

¤  Ecuador, 34,6%

¤  Albania, 33,1%

¤  Polonia, 31,1%

¤  Cina, 30,2%

¤  Marocco, 29,8%

¤  Romania, 23,6%

¤  Ucraina, 19,1%

¤  Tunisia, 15,9%

¤  stranieri: uomini, 26,2%; donne, 43,3%

o   posizione giuridica:

¤  in attesa di primo giudizio: 3.246

¤  condananti non definitivi: 2.648, di cui 1.447 appellanti, 1.086 ricorrenti in Cassazione, 169 con piu' posizioni giuridiche

¤  condannati definitivi: 11.331

¤  internati: 145

¤  con posizione non definita: 17

o   stranieri sul totale dei detenuti, per tipologia di reato:

¤  legge sull'immigrazione: 91,5%

¤  prostituzione: 77,4%

¤  produzione e spaccio stupefacenti: 37,1%

¤  contro la fede pubblica: 36,9%

¤  contro la pubblica amministrazione: 36,9%

¤  contro la persona: 30,3%

¤  contro l'ordine pubblico: 29,9%

¤  contro il patrimonio: 27,7%

¤  contro la personalita' dello Stato: 25,3%

¤  contro la famiglia: 24,6%

¤  legge sulle armi: 8,9%

¤  economia pubblica: 2,7%

¤  associazione di stampo mafioso: 1,6%

o   detenuti stranieri per entita' della pena inflitta:

¤  fino a un anno: 2.125

¤  1-2 anni: 2.898

¤  2-3 anni: 4.008

¤  3-5 anni: 7.701

¤  5-10 anni: 10.551

¤  10-20 anni: 5.890

¤  oltre 20 anni: 2.149

¤  ergastolo: 1.164

o   detenuti stranieri per entita' della pena residua:

¤  fino a un anno: 8.801

¤  1-2 anni: 7.078

¤  2-3 anni: 5.262

¤  3-5 anni: 6.193

¤  5-10 anni: 5.211

¤  10-20 anni: 2.304

¤  oltre 20 anni: 473

¤  ergastolo: 1.164

o   detenuti stranieri per confessione religiosa:

¤  islamica: 5.693

¤  cattolica: 2.663

¤  ortodossa: 2.246

¤  atei: 300

¤  cristiano-evangelica: 114

¤  hindu: 69

¤  buddista: 36

¤  ebraica: 33

¤  Testimoni di Geova: 10

¤  anglicana: 4

 

á      Dati sulla detenzione femminile al 31/10/2012 (Rapp. Antigone sulle condizioni di detenzione): 2.857 detenute (4% del totale dei detenuti), di cui 1.137 straniere; prime due nazionalita' straniere: Romania, 284; Nigeria, 135

 

á      Dati sulla detenzione ad Aprile 2013 (Rapp. Fondazione Moressa sui detenuti stranieri): totale: 23.438; prime 10 nazionalita':

o   Marocco, 4.449

o   Romania, 3.715

o   Tunisia, 2.905

o   Albania, 2.896

o   Nigeria, 1.007

o   Algeria, 604

o   Egitto, 480

o   Bulgaria, 325

o   Peru', 235

o   Repubblica Dominicana, 233

 

á      Dati sulla detenzione al 29/2/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione):

o   istituti: 206

o   capienza regolamentare: 45.742

o   detenuti presenti: 66.632 (donne: 2.846; stranieri: 24.069), di cui

¤  imputati: 26.989 (11.217 stranieri), di cui

-       in attesa di primo giudizio: 13.628 (5.446 stranieri)

-       appellanti: 7.130 (3.253 stranieri)

-       ricorrenti: 4.699 (2.202 stranieri)

-       imputati con piu' procedimenti a carico, ma senza condanna definitiva: 1.532 (316 stranieri)

¤  condannati definitivi: 38.195 (12.676 stranieri)

¤  internati: 1.385 (157 stranieri); nota: si tratta di persone che hanno espiato la pena, ma rimangono detenute a scopo preventivo (ad esempio, in ospedali psichiatrici giudiziari, case di lavoro e case di cura e custodia)

¤  da catalogare: 63 (19 stranieri)

o   detenuti presenti in semiliberta': 901 (102 stranieri)

o   suicidi nel 2011: 63 (25 stranieri)

 

á      Dati sulla detenzione nel 2011 per titpologia di reato (Rapp. Fondazione Moressa sui detenuti stranieri):

o   contro il patrimonio: 22,5%

o   produzione e spaccio stupefacenti: 29,0%

o   contro la persona: 18,0%

o   legge sulle armi: 2,1%

o   contro la pubblica amministrazione: 7,6%

o   associazione di stampo mafioso: 0,2%

o   contro l'amministrazione della giustizia: 2,2%

o   contro la fede pubblica: 4,2%

o   legge sull'immigrazione: 5,6%

o   contro l'ordine pubblico: 2,2%

o   contro l'incolumita' pubblica: 0,5%

o   contro la famiglia: 1,1%

o   prostituzione: 2,1%

o   contro il sentimento religioso: 0,3%

o   contro la moralita' pubblica: 0,1%

o   contro la personalita' dello Stato: 0,1%

o   altri delitti: 0,6%

o   contravvenzioni :1,5%

 

á      Confronto tra detenuti italiani e stranieri (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nelle carceri italiane e Rapp. ISMU sui detenuti stranieri):

o   2007: stranieri 18.252, italiani 30.441

o   2008: stranieri 21.562, italiani 36.565

o   2009: stranieri 24.067, italiani 40.724

o   2010: stranieri 24.954, italiani 43.007

o   2011: stranieri 24.174, italiani 42.723

o   2012: stranieri 23.492, italiani 42.209

o   2013: stranieri 21.854, italiani 40.682

o   2014: stranieri 17.462, italiani 36.161

 

á      Confronto tra detenuti italiani e stranieri per reati legati all'immigrazione (Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno illegale):

o   2008: stranieri 2.269, italiani 88

o   2009: stranieri 2.952, italiani 114

o   2010: stranieri 4.019, italiani 144

o   2011: stranieri 2.329, italiani 113

o   2012: stranieri 1.825, italiani 124

o   2013: stranieri 1.072, italiani 102

 

á      Procedimenti conclusi per reati legati al soggiorno illegale (Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno illegale):

o   2008: assoluzioni 3.959, condanne 12.946 (di cui 6.707 con espulsione giudiziaria)

o   2009: assoluzioni 3.437, condanne 11.511 (di cui 5.680 con espulsione giudiziaria)

o   2010: assoluzioni 3.574, condanne 12.415 (di cui 5.724 con espulsione giudiziaria)

o   2011: assoluzioni 4.808, condanne 4.885 (di cui 1.987 con espulsione giudiziaria)

o   2012: assoluzioni 301, condanne 511 (di cui 112 con espulsione giudiziaria)

 

á      Confronto tra detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato

o   al 31/12/2013 (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nelle carceri italiane):

¤  contro il patrimonio: stranieri 9.752, italiani 24.213

¤  legge droga: stranieri 9.732, italiani 14.541

¤  contro la persona: stranieri 7.375, italiani 16.522

¤  contro la pubblica amministrazione: stranieri 3.075, italiani 5.034

¤  fede pubblica: stranieri 1.723, italiani 2.888

¤  contro l'amministrazione della giustizia: stranieri 1.112, italiani 5.716

¤  legge stranieri: stranieri 1.072, italiani 102

¤  legge armi: stranieri 968, italiani 9.522

¤  ordine pubblico: stranieri 918, italiani 2.248

¤  contravvenzioni: stranieri 687, italiani 3.578

¤  prostituzione: stranieri 682, italiani 198

¤  contro la famiglia: stranieri 538, italiani 1.543

¤  altri reati: stranieri 695, italiani 13.005

o   al 31/12/2014 (Rapp. ISMU sui detenuti stranieri)

¤  associazione di stampo mafioso: stranieri 108, italiani 6.795

¤  legge droga: stranieri 6.747, italiani 12.199

¤  legge armi: stranieri 907, italiani 9.271

¤  ordine pubblico: stranieri 924, italiani 2.223

¤  contro il patrimonio: stranieri 8.140, italiani 22.147

¤  prostituzione: stranieri 654, italiani 186

¤  contro la pubblica amministrazione: stranieri 2.514, italiani 4.480

¤  incolumita' pubblica: stranieri 165, italiani 1.336

¤  fede pubblica: stranieri 1.470, italiani 2.755

¤  moralita' pubblica: stranieri 50, italiani 120

¤  contro la famiglia: stranieri 484, italiani 1.462

¤  contro la persona: stranieri 6.644, italiani 15.523

¤  contro la personalita' dello Stato: stranieri 27, italiani 98

¤  contro l'amministrazione della giustizia: stranieri 960, italiani 5.186

¤  economia pubblica: stranieri 17, italiani 660

¤  contravvenzioni: stranieri 638, italiani 3.256

¤  legge stranieri: stranieri 1.207, italiani 98

¤  contro il sentimento e la pieta' dei defunti: stranieri 99, italiani 1.019

¤  altri reati: stranieri 183, italiani 2.767

 

á      Detenuti per classe di eta' al 31/12/2013 (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nelle carceri italiane):

o   18-20: totale 910, stranieri 543

o   21-24: totale 4.371, stranieri 2.315

o   25-29: totale 8.578, stranieri 4.808

o   30-34: totale 10.200, stranieri 4.879

o   35-39: totale 9.970, stranieri 3.714

o   40-44: totale 9.157, stranieri 2.611

o   45-49: totale 7.319, stranieri 1.638

o   50-59: totale 8.472, stranieri 1.133

o   60-69: totale 2.943, stranieri 181

o   70 o piu': totale 597, stranieri 15

 

á      Dati sulla devianza (fonte: Mininterno, riportati da Rapp. ISMU 2011 e Rapp. ISMU 2012):

o   omicidi volontari consumati:

¤  2009: 793 (italiani); 249 (stranieri)

¤  2010: 816 (italiani); 240 (stranieri)

¤  2011: 787 (italiani); 257 (stranieri)

o   violenze sessuali:

¤  2009: 2.670 (italiani); 1.764 (stranieri)

¤  2010: 2.707 (italiani); 1.827 (stranieri)

¤  2011: 3.105 (italiani); 1.979 (stranieri)

o   furti in abitazione:

¤  2009: 3.837 (italiani); 3.333 (stranieri)

¤  2010: 4.772 (italiani); 3.740 (stranieri)

¤  2011: 6.013 (italiani); 5.702 (stranieri)

o   furti in esercizio commerciale:

¤  2009: 9.680 (italiani); 13.578 (stranieri)

¤  2010: 11.001 (italiani); 15.682 (stranieri)

¤  2011: 12.343 (italiani); 18.124 (stranieri)

o   rapine in abitazione:

¤  2009: 666 (italiani); 619 (stranieri)

¤  2010: 802 (italiani); 721 (stranieri)

¤  2011: 1.089 (italiani); 1.035 (stranieri)

o   rapine in banca:

¤  2009: 2.071 (italiani); 102 (stranieri)

¤  2010: 1.978 (italiani); 136 (stranieri)

¤  2011: 1.865 (italiani); 168 (stranieri)

o   rapine in esercizio commerciale:

¤  2009: 2.316 (italiani); 1.144 (stranieri)

¤  2010: 2.498 (italiani); 1.275 (stranieri)

¤  2011: 2.943 (italiani); 1.712 (stranieri)

o   totale generale delitti:

¤  2009: 562.523 (italiani); 260.883 (stranieri)

¤  2010: 593.478 (italiani); 274.364 (stranieri)

¤  2011: 634.736 (italiani); 295.785 (stranieri)

 

á      Corsi di formazione professionale in carcere al 30/6/2012 (Rapp. Antigone sulle condizioni di detenzione): 237 corsi attivati; 2.974 detenuti partecipanti (4,4% del totale), di cui 1.114 stranieri

 

á      Mediatori culturali operanti in carcere ad Aprile 2013 (Rapp. Antigone sulle condizioni di detenzione): in media, uno ogni 74 detenuti stranieri

 

á      Minori in carico agli Uffici di serivzio sociale per i minorenni (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

¤  2002: italiani 10.811, stranieri 3.233

¤  2003: italiani 10.820, stranieri 3.276

¤  2004: italiani 10.501, stranieri 3.391

¤  2005: italiani 10.429, stranieri 3.472

¤  2006: italiani 9.970, stranieri 3.096

¤  2007: italiani 11.772, stranieri 2.972

¤  2008: italiani 14.397, stranieri 3.217

¤  2009: italiani 15.480, stranieri 3.405

¤  2010: italiani 15.672, stranieri 2.691

¤  2011: italiani 16.884, stranieri 3.273

¤  2012: italiani 16.547, stranieri 3.771

¤  2013: italiani 16.222, stranieri 3.991

¤  2014: italiani 15.940, stranieri 4.255

¤  2015: italiani 15.913, stranieri 4.625

o   per nazionalita', nel 2015:

¤  Italia: 15.913

¤  Romania: 1.001

¤  Marocco: 718

¤  Albania: 473

¤  Tunisia: 235

¤  Bosnia-Erzegovina: 191

¤  Croazia: 172

¤  Egitto: 170

¤  Serbia: 154

¤  Macedonia: 105

¤  Moldova: 104

á      Ingressi di minori nei Centri di prima accoglienza (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

¤  2002: italiani 1.561, stranieri 1.952

¤  2003: italiani 1.532, stranieri 1.990

¤  2004: italiani 1.587, stranieri 2.279

¤  2005: italiani 1.540, stranieri 2.115

¤  2006: italiani 1.480, stranieri 2.025

¤  2007: italiani 1.545, stranieri 1.840

¤  2008: italiani 1.547, stranieri 1.361

¤  2009: italiani 1.494, stranieri 928

¤  2010: italiani 1.423, stranieri 830

¤  2011: italiani 1.412, stranieri 931

¤  2012: italiani 1.256, stranieri 937

¤  2013: italiani 1.018, stranieri 1.002

¤  2014: italiani 727, stranieri 821

¤  2015: italiani 653, stranieri 785

o   per nazionalita', nel 2015:

¤  Italia: 653

¤  Romania: 202

¤  Croazia: 96

¤  Bosnia-Erzegovina: 82

¤  Serbia: 78

¤  Egitto: 63

¤  Marocco: 57

¤  Albania: 42

¤  Tunisia: 37

¤  Gambia: 10

¤  Senegal: 9

¤  Moldova: 9

á      Collocamenti di minori in comunita' (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

¤  2002: italiani 669, stranieri 556

¤  2003: italiani 704, stranieri 633

¤  2004: italiani 823, stranieri 865

¤  2005: italiani 878, stranieri 922

¤  2006: italiani 968, stranieri 804

¤  2007: italiani 1.102, stranieri 794

¤  2008: italiani 1.195, stranieri 770

¤  2009: italiani 1.212, stranieri 613

¤  2010: italiani 1.248, stranieri 573

¤  2011: italiani 1.297, stranieri 629

¤  2012: italiani 1.285, stranieri 753

¤  2013: italiani 1.189, stranieri 705

¤  2014: italiani 979, stranieri 737

¤  2015: italiani 920, stranieri 768

o   per nazionalita', nel 2015:

¤  Italia: 920

¤  Romania: 168

¤  Marocco: 116

¤  Croazia: 61

¤  Albania: 57

¤  Bosnia-Erzegovina: 53

¤  Serbia: 52

¤  Egitto: 47

¤  Tunisia: 39

¤  Senegal: 15

¤  Moldova: 13

á      Ingressi di minori negli istituti penali per minorenni (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

¤  2002: italiani 630, stranieri 846

¤  2003: italiani 686, stranieri 895

¤  2004: italiani 629, stranieri 965

¤  2005: italiani 603, stranieri 886

¤  2006: italiani 581, stranieri 781

¤  2007: italiani 645, stranieri 692

¤  2008: italiani 694, stranieri 653

¤  2009: italiani 699, stranieri 523

¤  2010: italiani 713, stranieri 459

¤  2011: italiani 735, stranieri 511

¤  2012: italiani 667, stranieri 585

¤  2013: italiani 653, stranieri 548

¤  2014: italiani 523, stranieri 469

¤  2015: italiani 506, stranieri 562

o   per nazionalita', nel 2015:

¤  Italia: 506

¤  Romania: 124

¤  Marocco: 69

¤  Croazia: 64

¤  Bosnia-Erzegovina: 55

¤  Serbia: 42

¤  Egitto: 41

¤  Tunisia: 35

¤  Albania: 34

¤  Senegal: 15

¤  Moldova: 10

 

 

 

IV. Assistenza, previdenza sociale e integrazione (torna all'indice)

 

25. Assistenza sanitaria (torna all'indice)

 

á      Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

á      Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente

á      Durata dell'iscrizione obbligatoria

á      Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente

á      Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale

á      Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi

á      Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente

á      Durata dell'iscrizione volontaria

á      Diritti dello straniero iscritto volontariamente

á      Luogo di iscrizione

á      Documentazione richiesta

á      Copertura dei familiari degli iscritti

á      Assistenza all'estero per gli iscritti

á      Assistenza sanitaria per minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici

á      Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

á      Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

á      Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

á      Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi

á      Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi

á      Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

á      Assistenza sanitaria per cittadini comunitari privi dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

á      Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome

á      Ingresso di stranieri per motivi di cure

á      Dati

 

Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Iscrizione obbligatoria al SSN per

o   i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaÕ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

¤  lavoro subordinato (anche stagionale)

¤  lavoro autonomo

¤  motivi familiari; note:

-       certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009); circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

-       non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

¤  asilo politico; secondo circ. MinsanitaÕ 24/3/2000, ai fini dellÕiscrizione al SSN, il riferimento eÕ al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

¤  protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

¤  motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)

¤  asilo umanitario; secondo circ. MinsanitaÕ 24/3/2000, ai fini dellÕiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.; l'inclusione di tale caso sembra implicitamente prevista da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

-       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

-       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

-       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)

-       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea; nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato

-       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eÕ comunque improprio, percheÕ non viene rilasciato alcun permesso);

¤  richiesta di asilo (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000), per tutto il tempo dalla presentazione dellÕistanza alla definizione della procedura, incluso lÕeventuale ricorso giurisdizionale (art. 16 DPR 21/2015 e art. 21 co. 1 D. Lgs. 142/2015, che specifica come l'iscrizione sia obbligatoria per il richiedente asilo; nota: a prescindere dalla titolarita' di un permesso per richiesta asilo o dall'avvenuta presentazione di una richiesta di rilascio di tale permesso; per il richiedente che non debba essere trattenuto in CIE, comunque, gia' la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di asilo costituisce permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo)[40]; note:

-       Verbale incontro 1/12/2015 del Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e servizi sanitari": all'atto del rilascio della ricevuta della presentazione della domanda d'asilo, al richiedente verra' assegnato dalla questura un codice fiscale provvisorio, che consentita' l'iscrizione al SSN; Nota SIMM sull'assistenza sanitaria per i richiedenti asilo: diverse Regioni segnalano come l'Agenzia delle entrate non rilasci il codice fiscale all'esibizione da parte del richiedente asilo del modulo C3 o dell'attestato nominativo rilasciato dalla questura, o lo rilasci solo a seconda della sede e dell'operatore

-       Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: iscrizione obbligatoria anche per richiedenti "Convenzione di Dublino" (non e' chiaro se si riferisca ai richiedenti inviati in Italia in base a Reg. UE n. 604/2013[41] o a quanti sono in attesa di determinazione dello Stato competente in base allo stesso Regolamento)

-       Circ. Regione Lazio 21/7/2013: a causa della durata delle procedure di esame delle richieste d'asilo, l'iscrizione dei richiedenti asilo (anche in fase di ricorso) al SSR e' effettuata con durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi fino a definizione della procedura, a prescindere dalla durata del documento (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, eventuale permesso di soggiorno, ricorso cartaceo), ed e' effettuata presso la AUSL territorialmente competente in relazione al domicilio riportato sul documento o, nel caso tale indicazione sia mancante, al domicilio dichiarato dall'interessato

-       Circ. Regione Piemonte 4/3/2016:

¬     ai fini dell'iscrizione al SSR dei richiedenti asilo si prescinde dall'indicazione del domicilio riportata nel permesso e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita'

¬     gli stranieri che abbiano chiesto o ottenuto permessi per protezione internazionale o motivi umanitari possono iscriversi, in fase di prima iscrizione, al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, in fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo

¬     art. 19 co. 1 D. Lgs. 150/2015 ridefinisce lo stato di disoccupazione, e art. 19 co. 7 D. Lgs. 150/2015 stabilisce che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione; ai fini dell'esenzione dal ticket, i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati fino all'esercizio di regolare attivita' lavorativa (nota: non solo fino alla potenziale ammissione al mercato del lavoro)

¬     queste disposizioni si applicano fino a definizione dell'istanza in caso di ricorso contro il diniego del permesso relativo alle diverse forme di protezione

¤  affidamento (per il minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983)

¤  attesa adozione

¤  acquisto della cittadinanza

o   gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaÕ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/2000); note (Nota Minlavoro 16/4/2009 e Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012):

¤  questa disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per studio, assistenza minore o per ricerca scientifica che svolgano attivita' lavorativa

¤  i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

¤  l'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attivita' lavorativa e' necessaria solo nei casi in cui lo straniero svolga attivita' lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN

o   i titolari di permesso UE slp (nota: non citati esplicitamente! deriva pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Nota: al minore straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a cittadino italiano non e' rilasciato permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di cittadino italiano si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, lÕiscrizione al SSN avviene con le stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano (richiesti documento dÕidentita' del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)

á      I detenuti stranieri (anche in semilibertaÕ o sottoposti a misure alternative alla pena) sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, con paritaÕ di diritti con i cittadini in libertaÕ (art. 1 D. Lgs. 230/1999); iscritti obbligatoriamente anche gli stranieri internati in ospedali psichiatrici giudiziari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalitˆ, si applica il codice di esenzione F01 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: iscritti obbligatoriamente anche

o   minori a prescindere dal possesso di un permesso

o   titolari di permesso per attesa occupazione

o   stranieri in attesa di conclusione delle procedure di regolarizzazione; in questo senso, Circ. Minsalute 24/10/2013 (segnalata da Circ. Mininterno 30/10/2013):

¤  lo straniero regolarizzando in base ad art. 5 D. Lgs. 109/2012, ha diritto all'iscrizione al SSN

¤  l'Agenzia delle entrate rilascia un codice fiscale provvisorio (numerico, di 11 cifre) sulla base dei dati trasmessi dal Mininterno; tale codice verra' poi convertito nel codice alfanumerico definitivo tramite lo Sportello Unico a conclusione della procedura di regolarizzazione

¤  allo straniero in possesso del codice provvisorio viene rilasciato, in luogo della tessera sanitaria un certificato sostitutivo, nonche', se ha diritto alla TEAM, un certificato sotitutivo di questo con validita' mensile

o   titolari di permessi per motivi di giustizia

o   titolare dello status di apolide

o   titolare di permesso per residenza elettiva con titolarita' di pensione contributiva italiana

o   titolare di permesso per motivi di salute o per motivi umanitari (ad esclusione dei soggiornanti a seguito di ingresso per cure mediche) rilasciato

¤  in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale

¤  a stranieri (in precedente condizione di irregolarita') affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza

o   il marito convivente della donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (nota: nel testo si fa riferimento, impropriamente, al padre del bambino), a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno

á      Protocollo Conferenza Regioni e Province autonome sull'accertamento dell'eta': per i presunti minori non accompagnati, in considerazione del fatto che, ai sensi di legge, fino al termine delle fasi di identificazione e della eventuale procedura per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'eta', essi devono essere considerati minori a tutti gli effetti, dal momento della segnalazione sul territorio italiano, si procede ad una adeguata accoglienza e protezione anche attraverso l'iscrizione obbligatoria al SSN (ai sensi dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nelle more della produzione dei documenti necessari all'iscrizione, che devono essere rilasciati nel piu' breve tempo possibile, il minore e' assistito come Straniero Temporaneamente Presente (STP) o Europeo Non Iscritto (ENI o codice equivalente); il minore, fintanto che non produca reddito (ad esempio, attraverso eventuali contratti di avviamento al lavoro o borse lavoro) e' esentato dalla partecipazione alla spesa

á      Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese

 

á      Delibera Giunta regionale Regione Toscana 29/4/2013: esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, a partire dall'1/6/2013, per i minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che siano minori stranieri non accompagnati o minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali e' attivo il percorso di sperimentazione regionale

 

á      Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria gli stranieri titolari di

o   permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allÕestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lÕIRPEF in Italia

o   permesso per affari

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente (torna all'indice del capitolo)

 

á      iscrizione obbligatoria comporta paritaÕ di doveri con il cittadino italiano quanto ad obbligo di contribuzione

á      I titolari di permesso per richiesta di asilo sono equiparati agli iscritti al collocamento (esonero dallÕobbligo di partecipazione alla spesa; da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); note:

o   Circ. Minsalute 12/10/2015:

¤  l'equiparazione (con assegnazione del codice E02) opera per il periodo in cui il richiedente asilo non puo' accedere ad attivita' lavorativa (Circ. Minsalute 10/7/2015: questa era la motivazione dell'equiparazione contenuta in circ. MinsanitaÕ 24/3/2000)

¤  con l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015, il periodo in questione e' stato ridotto a 60 gg

¤  l'osservazione, avanzata da alcune Regioni, secondo cui il codice E02 non puo' essere attribuito ai minori di anni 16 ne' agli "inoccupati" (quali i richiedenti asilo effettivamente sono; non essendo "disoccupati") e' superata dal fatto che si tratta di una semplice assimilazione delle due categorie, senza che debbano sussistere effettivamente i requisiti per l'identificazione del soggetto quale "disoccupato"

¤  Minsalute e Mineconomia stanno valutando l'opportunita' di assegnare ai richiedenti asilo un diverso e apposito codice di esenzione

o   Circ. Regione Piemonte 4/3/2016: art. 19 co. 1 D. Lgs. 150/2015 ridefinisce lo stato di disoccupazione, e art. 19 co. 7 D. Lgs. 150/2015 stabilisce che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione; ai fini dell'esenzione dal ticket, i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati fino all'esercizio di regolare attivita' lavorativa (nota: non solo fino alla potenziale ammissione al mercato del lavoro)

á      Lettera di ONG al Minsalute: si chiede di chiarire come, coerentemente con art. 17 par. 4 Direttiva 2013/33/UE ("Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo"), il richiedente asilo sia esonerato dalla partecipazione alla spesa se privo di occupazione, inoccupato o, comunque, non autosufficiente sotto il profilo economico

á      I detenuti stranieri (anche in semilibertaÕ o sottoposti a misure alternative alla pena) iscritti al SSN per il periodo di detenzione sono esonerati dalla partecipazione alla spesa (D. Lgs. 230/1999)

 

 

Durata dell'iscrizione obbligatoria (torna all'indice del capitolo)

 

á      iscrizione obbligatoria comporta paritaÕ con il cittadino italiano quanto a validitaÕ temporale

á      LÕiscrizione non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (non deve quindi essere rinnovata annualmente, neÕ confermata in fase di rinnovo – da art. 42, co. 4 Regolamento); lÕiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso; lÕiscrizione cessa anche in seguito al venir meno delle condizioni per lÕiscrizione obbligatoria (puo', verosimilmente, essere riconfermata se permangono le condizioni per quella facoltativa); in caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare lÕItalia, alla proroga Òper motivi di saluteÓ del permesso corrisponde (secondo quanto sembra di capire da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000) il mantenimento dell'iscrizione (nello stesso senso, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, che sembra indicare l'obbligo di iscrizione in ogni caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale, a prescindere dal fatto che lo straniero fosse gia' iscritto)

á      Nota: in contrasto con art. 42, co. 4 DPR 394/1999, art. 13, co. 3 DPR 394/1999 richiede, ai fini del mantenimento dell'iscrizione in fase di rinnovo del permesso, lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellÕaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale); possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

á      LÕassistenza sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente a iscriversi al SSN corrisponde a un diritto/dovere connesso al soddisfacimento di certi requisiti relativi al tipo di soggiorno o di attivitaÕ; lÕerogazione delle prestazioni non eÕ quindi condizionata allÕeffettiva iscrizione, ma deve essere immediata (si procede eventalmente allÕiscrizione dÕufficio); inoltre, purcheÕ la richiesta di permesso di soggiorno sia stata effettuata nei termini di legge, il diritto allÕassistenza retroagisce a partire dalla data di ingresso in Italia

á      AllÕatto della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero eÕ informato che il rilascio eÕ condizionato al soddisfacimento degli obblighi in materia di assicurazione sanitaria (nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati)

á      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007); nota: secondo le F.A.Q. sul sito del Mininterno, i diritti riconosciuti al lavoratore subordinato nelle more del rilascio del primo permesso si estendono anche al lavoratore autonomo, ma la circ. Minsalute 17/4/2007 menziona solo il caso di lavoratore subordinato

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN (incluso il caso di domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero), si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno

 

 

Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente (torna all'indice del capitolo)

 

á      iscrizione obbligatoria comporta paritaÕ di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia

á      Agli iscritti obbligatoriamente al SSN eÕ garantita lÕassistenza riabilitativa e protesica (art. 42, co. 1, Regolamento)

á      Ai detenuti stranieri (anche in semilibertaÕ o sottoposti a misure alternative alla pena) iscritti al SSN per il periodo di detenzione sono assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza per gravidanza e maternitaÕ, assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri detenute (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000)

á      Il Minsalute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione e per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, inclusi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario (D. Lgs. 18/2014)

á      Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino straniero e' l'art. 24, L. 218/1995, in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina nazionale, si applica la L. 164/1982 (Trib. Milano, citato in Trib. Prato); lo straniero stabilmente residente in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale legge (Trib. Prato)

á      Sent. Corte Cost. 221/2015:

o   infondata la questione di legittimitˆ costituzionale di art. 1 co. 1 L. 164/1982, che prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"

o   secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima poiche' la previsione della necessita' dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identita' di genere

o   la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, come prospettato dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: per gli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSN trovano applicazione le norme relative alla sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004, a parita' di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSN (nota: parificazione assai discutibile, dal momento che quel Regolamento ha un preciso ambito di applicazione, che riguarda solo alcuni stranieri)

 

 

Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli stranieri con permesso di durata > 3 mesi (es.: residenza elettiva, motivi religiosi, personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche, dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.) o con permesso (anche di durata piuÕ breve) per studio o per persone collocate alla pari hanno obbligo di assicurarsi dal rischio di malattia, infortunio e gravidanza; se non sono giaÕ iscritti obbligatoriamente al SSN (ad es.: percheÕ hanno attivitaÕ lavorativa in corso), possono

o   stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaÕ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o   iscriversi al SSN

á      Non eÕ consentita lÕiscrizione al SSN agli stranieri titolari di permesso per motivi di cura (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000; salvo il caso di straniera inespellibile per gravidanza in corso o per la nascita recente del figlio cui provvede e, verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, di marito convivente di questa)

á      Nota: il rilascio del permesso di soggiorno al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato alla dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non e' chiaro se si debba trattare di assicurazione privata o sia consentita l'iscrizione al SSN

á      Nota Minlavoro 16/4/2009: i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

 

á      In caso di genitore a carico che faccia ingresso per ricongiungimento, successivamente all'entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, ad eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia, per la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, deve essere stipulata obbligatoriamente, entro 8 gg dall'ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico, una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!); nelle more della stipula dell'assicurazione il genitore e' tenuto a corrispondere, anche per prestazioni urgenti o essenziali, l'onere della prestazione (circ. Minlavoro-salute 24/2/2009); in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)

á      Lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

á      Nota: non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

 

 

Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: anche gli stranieri collocati alla pari possono chiedere l'iscrizione volontaria per soggiorni di durata < 3 mesi

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Obbligo di contribuzione: contributo annuale non frazionabile pari, in percentuale sul reddito, a quello previsto per gli italiani (7,5% del reddito complessivo, conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, fino a 20.658,27 euro annui, e una percentuale del 4% sulla quota eccedente tale importo fino al limite di 51.645,68 euro), comunque non inferiore a 387,34 euro (Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986); eccezioni:

o   titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (149,77 euro per anno, non frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lÕiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

o   stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (219,49 euro per anno, non frazionabili), ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari del 24/11/1969 (ratificato con L. 304/1973)

á      Non devono effettuare il versamento gli stranieri volontariamente iscritti tenuti alla dichiarazione dei redditi: devono invece dimostrare il pagamento dellÕaddizionale IRPEF (dalle Linee-guida Regione Lazio)

 

 

Durata dell'iscrizione volontaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      LÕiscrizione volontaria ha validitaÕ annuale (e richiede quindi il rinnovo con la stessa cadenza); puoÕ essere effettuata unÕiscrizione provvisoria, in fase di richiesta di rilascio del permesso, valida come copertura assicurativa obbligatoria per le sole cure urgenti o comunque essenziali (la copertura diventa completa, una volta perfezionata lÕiscrizione a permesso rilasciato; dalle Linee-guida Regione Lazio); in caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare lÕItalia, alla scadenza del permesso, eÕ consentita la proroga dellÕiscrizione al SSN Òper motivi di saluteÓ? (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000 cita solo i casi di iscrizione obbligatoria; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sembra richiedere solo il precedente possesso di permesso di soggiorno)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: l'iscrizione volontaria al SSN fa riferimento all'anno solare, a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno; in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il previo pagamento del contributo annuale puo' consentire la conservazione dell'iscrizione al SSN, nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dellÕinteressato (possibilita' prevista, con riferimento al caso dello studente, da circ. Minsalute 19/7/2007)

á      Le disposizioni relative ai diritti conseguenti allÕiscrizione volontaria non si applicano retroattivamente, ma solo a partire dallÕeffettiva iscrizione (o iscrizione provvisoria); da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000

 

 

Diritti dello straniero iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)

 

á      iscrizione volontaria comporta paritaÕ di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia

á      LÕassistenza riabilitativa e protesica eÕ garantita, nella prassi, anche agli iscritti volontariamente

 

 

Luogo di iscrizione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero eÕ iscritto nella ASL del luogo di residenza legale o, in mancanza, di domicilio indicato sul permesso di soggiorno (art. 34, co. 7 T.U. e art. 42, co. 2 Regolamento; in contrasto, circ. MinsanitaÕ 24/3/2000 sembra tollerare il domicilio indicato sul permesso solo per la prima iscrizione o per alcune categorie: stagionali, lavoro a tempo determinato con contratto di durata < 1 anno, studenti, collocati alla pari)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio

o   per i richiedenti asilo, si prescinde dallÕindicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in questo senso, Nota Regione Lazio 5/4/2006)

o   gli stranieri in possesso di richiesta (verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo) o di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari, in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo

o   nel caso in cui lo straniero sia in possesso di titolo di soggiorno in formato elettronico e questo non riporti il motivo di soggiorno e la residenza (o il domicilio) l'Ufficio anagrafico della ASL rileva i dati necessari all'iscrizione al SSN dalle dichiarazioni sostitutive dello straniero

o   lo straniero iscritto volontariamente al SSN e' tenuto a comunicare alla ASL il cambio di residenza (verosimilmente, in mancanza, quello di effettiva dimora)

 

 

Documentazione richiesta (torna all'indice del capitolo)

 

á      Documenti richiesti allÕatto dellÕiscrizione (da Linee-guida della Regione Lazio; nota: lÕautocertificazione si applica ai residenti):

o   autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o   permesso di soggiorno in corso di validitaÕ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o   autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o   dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o   eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o   eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o   eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o   eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o   ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eÕ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellÕavvenuto pagamento dellÕaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: l'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attivita' lavorativa e' necessaria solo nei casi in cui lo straniero svolga attivita' lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN

 

 

Copertura dei familiari degli iscritti (torna all'indice del capitolo)

 

á      LÕassistenza copre anche i familiari regolarmente soggiornanti in Italia a carico dello straniero iscritto obbligatoriamente o volontariamente (salvi i casi di contributo forfetario, nei quali, per estendere lÕassistenza eÕ necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); note:

o   la copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)

o   lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

o   non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

á      Ai figli minori soggiornanti in Italia di straniero iscritto (verosimilmente, salvi i casi di contributo forfetario) lÕassistenza eÕ erogata fin dalla nascita, anche nelle more dellÕiscrizione

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)

o   sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili

o   possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero

¤  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio - da D. Lgs. 154/2013[42] - riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito

¤  i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

o   lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)

 

á      Lo straniero iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto titolare di permesso per motivi familiari conserva, al compimento dei 18 anni, l'iscrizione senza obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)

 

 

Assistenza all'estero per gli iscritti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Assistenza allÕestero per gli iscritti, obbligatoriamente o facoltativamente (da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000), al SSN:

o   in caso di trasferimento allÕestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lÕassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellÕinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lÕautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaÕ 3/11/1989

o   in caso di temporaneo soggiorno in paese dellÕUnione europea, modello E111 (che consente lÕassistenza diretta; verosilmente, ora TEAM) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o   in caso di soggiorno allÕestero per lavoro, ammessa solo lÕassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980

á      Nota: secondo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSN viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la TEAM, a parita' di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSN

 

á      Assistenza sanitaria transfrontaliera (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):

o   l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione

o   l'assistenza riguarda

¤  le persone, compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in base a tale regolamento

¤  gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni

o   per Stato membro di affiliazione si intende

¤  per le persone individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009

¤  per gli stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro

o   le disposizioni sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano

¤  ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine

¤  all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo

¤  ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche

o   lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale

o   i pazienti di un altro Stato membro che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica

o   i prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali

o   qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative) sull'accesso alle cure, che vengono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate

o   le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti sull'importo rimborsabile)

o   le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004

o   qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale

o   le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica

o   i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori); tuttavia, se l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e del Regolamento CE 987/2009, i costi sono a carico di tale Stato membro

o   se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e' riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale

o   i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta; per motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate)

o   e' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati

o   le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore

o   le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione

o   l'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che

¤  e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)

¤  richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione

¤  e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza

o   se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente

o   quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione

o   l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:

¤  in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta

¤  a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza

¤  l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura

¤  l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia

o   entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva in quanto soggette ad esigenze di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette ad esigenze di pianificazione

o   in ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono dalla sua ricezione

o   la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata da certificazione medica; nella domanda devono essere riportate almeno

¤  l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire

¤  l'indicazione del luogo prescelto per la prestazione e del prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi

o   la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione

o   nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta

o   oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza

o   la persona assicurata, entro 60 gg dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria

o   la ASL e' tenuta a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta

á      Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):

o   i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale), prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione

o   il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo

o   il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato membro), qualora in quello Stato membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso diritto

o   il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato in base alle disposizioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera

o   con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)

á      Concl. Avv. Gen. C-268/13:

o   uno Stato membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la prestazione di uno di tali servizi

o   per contro, uno Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio' possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di previdenza sociale di detto Stato membro

 

 

Assistenza sanitaria per minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai minori stranieri soggiornanti nell'ambito di programmi solidaristici autorizzati dal Ministero della solidarieta' - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno, previa esibizione da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nellÕambito di tali programmi (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

 

 

Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi allÕiscrizione al SSN (es.: turisti) hanno obbligo di stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaÕ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN hanno diritto a ricevere

o   immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaÕ, gli oneri sono a carico del Minstero dellÕinterno; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: le strutture sanitarie devono rivolgersi, per il rimborso, all'Ufficio Territoriale del Governo)

o   previo pagamento delle tariffe regionali (determinate in base ad art. 8 D. Lgs. 502/1992), le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente soggiornante; in ogni caso, allo straniero basta prolungare il soggiorno oltre i limiti consentiti per avere diritto alle prestazioni essenziali in quanto irregolarmente soggiornante)

á      Restano validi gli accordi internazionali (con Argentina, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia (nota: Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013), Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, Serbia, Tunisia, Citta' del Vaticano) che disciplinano in regime di reciprocitaÕ lÕerogazione di assistenza sanitaria; coloro che rientrano in tali accordi e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato d'appartenenza, possono fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalita' previste in base al tipo di modello specifico per accordo o attraverso l'iscrizione al SSN e, comunque, previo pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a parita' di condizioni con i cittadini italiani (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli stranieri illegalmente soggiornanti hanno diritto, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nellÕimmediato, ma che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: per "maggior danno" si intende "complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti"), anche a carattere continuativo (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), e in particolare alle prestazioni relative (nota: delib. Giunta regionale Piemonte 21/1/2008 include tra le prestazioni il trasporto per dialisi e altre terapie ospedaliere indispensabili, l'ossigenoterapia a domicilio e le terapie per malati terminali a domicilio)

o   alla tutela della gravidanza e della maternitaÕ (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. MinsanitaÕ 6/3/1995 e successive modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)

o   alla tutela della salute del minore (Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)

o   a vaccinazioni nellÕambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o   a interventi di profilassi internazionale

o   a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o   a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990); nota: in contrasto, secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque essenziali tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta (nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson)

o   a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

á      Circ. MinsanitaÕ 24/3/2000: l'individuazione delle cure essenziali e' di esclusiva competenza del Ministero della Sanita', e l'accertamento dell'essenzialita' della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilita' del medico

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   per l'assistenza protesica che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni sono tenute ad individuare i percorsi piu' idonei per fornire le prestazioni necessarie; nota: le Regioni Lazio e Piemonte hanno ricompreso tali prestazioni di assistenza protesica tra le cure essenziali con apposite deliberazioni, ai sensi del DPCM 29/11/2001

o   ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero illegalmente soggiornante gode della parita' con il cittadino italiano; note:

¤  Sent. Cons. Stato 4887/2014 indica come i criteri di iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi, dettati dalla Regione Toscana (Nota dell'Organizzazione Toscana Trapianti dell'1/6/2006), richiedono il possesso del permesso di soggiorno da parte del paziente

¤  Sent. Cons. Stato 5328/2014: la Nota dell'Organizzazione Toscana Trapianti dell'1/6/2006 reca una condizione illegittima (quella, appunto, del possesso del permesso di soggiorno), se viene applicata in modo incompatibile con art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: nel procedimento in esame, pero', la stessa Nota non e' stata impugnata); in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato (nel caso, per motivi di cure a uno straniero entrato illegalmente e necessitante un trapianto di rene), che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela; benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari)

á      Le modalita' di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani: urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day hospital (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      esibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) non e' richiesta dallÕamministrazione per provvedimenti in favore dello straniero attinenti alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009); nota: benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

á      LÕaccesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puoÕ comportare segnalazione (circ. Regione Marche, circ. Regione Lazio, circ. Regione Calabria: da parte di alcun operatore che agisca nella struttura, inclusi poliziotti, mediatori, tecnici, paramedici, amministrativi; nello stesso senso, sia pure in modo meno esplicito, circ. Mininterno 27/11/2009) allÕautorita', salvo il caso di obbligo di referto, a parita' col cittadino italiano; la struttura sanitaria ha comunque obbligo di rilevare le generalitaÕ dello straniero, ai fini di

o   accertamento eventuali responsabilitaÕ dei sanitari

o   comunicazione alle autoritaÕ diplomatiche del paese di appartenenza

o   notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

á      Art. 365 c.p.: vi e' obbligo di referto quando, nell'esercizio di una professione sanitaria si riscontrano casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio; l'obbligo non sussiste (e, quindi, vale il divieto di segnalazione) quando il referto possa esporre l'assistito a un procedimento penale

á      Il divieto di segnalazione sopravvive all'introduzione del reato di soggiorno illegale operata da L. 94/2009: la previsione esplicita di cui all'art. 35, co. 5 T.U., non abrogato, deve essere considerata prevalente sull'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p. (in questo senso, circ. Mininterno 27/11/2009, circ. Regione Piemonte, circ. Regione Puglia, circ. Regione Marche, circ. Regione Lazio, circ. Regione Sicilia, circ. Regione Umbria, circ. Regione Campania, circ. Regione Veneto, e, con formulazione debole - non esiste obbligo di segnalazione - circ. Regione Toscana, circ. Regione Emilia Romagna, circ. Regione Calabria, circ. Regione Liguria, circ. Provincia Bolzano, circ. Regione Molise); ne esce, anzi, rafforzato: il fatto che lo straniero illegalmente presente assistito potrebbe essere perseguito per soggiorno illegale rende il referto non obbligatorio e, quindi, assolutamente vietata la segnalazione

á      Comunicato ASGI: segnalata una violazione del divieto di segnalazione nel pronto soccorso dell'ospedale di Polistena ad opera di sanitari che erano stati preventivamente informati da un volontario in relazione alla vigenza di tale divieto; l'ASGI condanna l'episodio, riservandosi di intraprendere ulteriori azioni legali

á      Dichiarazione di nascita e riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[43] presso la struttura sanitaria:

o   non si applica l'onere di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009)

o   secondo Circ. Sanita' Regione Piemonte,

¤  la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤  lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[44] presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤  l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o   secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

á      In caso di straniero illegalmente soggiornante in condizioni di indigenza, le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dellÕinteressato, salva la partecipazione alla spesa a paritaÕ con lÕitaliano

á      L'esonero dalla partecipazione alla spesa va applicato in tutti i casi (elenco completo in Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008) in cui si applica per i cittadini italiani:

o   per prestazioni sanitarie di primo livello ad accesso senza impegnativa o appuntamento (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; ad esempio, quelle di medicina generale, Servizi per le Tossicodipendenze, Dipartimenti di Salute mentale, Consultori Familiari) agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellÕambito di protocolli dÕintesa; nota: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base

o   per prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso, secondo i criteri di esenzione definiti per i cittadini italiani (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   per malattie croniche (Decr. MinsanitaÕ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)

o   per malattie rare (Decr. Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)

o   per diagnosi precoce di alcuni tumori (art. 85 co. 4 L. 388/2000); in particolare, l'esonero si applica a

¤  mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora lÕesame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello

¤  esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 25 e 65 anni

¤  colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a 45 anni

o   per invalidita' (Decr. Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a

¤  tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per

-       invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V

-       invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi

-       invalidi civili con indennita' di accompagnamento

-       ciechi e sordomuti

-       ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)

-       vittime di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata

¤  le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante per

-       invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII

-       invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi

-       coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

¤  i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilita', per invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia

o   per prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternita' (Decr. Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a

¤  le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche

¤  analisi, elencate nell'Allegato A Decr. Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista

¤  gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dallÕAllegato B Decr. Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dellÕevoluzione della gravidanza

¤  tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nellÕAllegato C Decr. Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista

¤  tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista

o   per prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 e Decr. Minsanita' 1/2/1991)

o   per reddito (L. 537/1993); si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente, in base alle norme specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie esenti:

¤  cittadini di eta' inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)

¤  disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02)

¤  titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03)

¤  titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04)

o   per terapia del dolore severo (Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008)

á      Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per gli stranieri STP, i rifugiati e i destinatari di protezione umanitaria (verosimilmente, protezione sussidiaria o permesso per motivi umanitari) a prescindere da requisiti di eta'

á      Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008 prevede esplicitamente l'esonero dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (nello stesso senso, circ. Regione Puglia 28/5/2009); il codice di esenzione (X01) vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Circ. Regione Lazio 29/3/2010: lo straniero irregolarmente soggiornante e' esonerato, prestazione per prestazione, dal ticket in caso di marginalita' sociale, previa autodichiarazione di indigenza; l'esenzione dal ticket e' indicata col codice X01

á      Delibera Giunta regionale Regione Toscana 29/4/2013: esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, a partire dall'1/6/2013, per i minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che siano minori stranieri non accompagnati o minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali e' attivo il percorso di sperimentazione regionale

á      Gli oneri per le prestazioni sanitarie erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le prestazioni vengono erogate, che richiede

o   al Ministero dell'interno il rimborso relativo allÕonere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioe' quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorche' continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); le procedure di rimborso sono effettuate in forma anonima, mediante il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso (art. 45 co. 3 DPR 394/1999)

o   alla Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di cui all'art 35 co. 3 lettere a)-f) D. Lgs. 286/1998 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      DPCM 21/3/2013: il termini di conclusione del procedimento amministrativo per il pagamento di spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958; Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972) e' di 180 gg: le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo consentito (Allegato 1 DPCM 21/3/2013; nota: non dovrebbe rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione temporale di tali prestazioni)

á      In sede di prima erogazione di prestazioni, allo straniero illegalmente soggiornante (nella prassi di alcune Regioni e, forse, nello spirito della circ. MinsanitaÕ 24/3/2000, solo se in condizioni di indigenza) eÕ assegnato un codice anonimo (STP), valido per 6 mesi (rinnovabile) su tutto il territorio nazionale per la rendicontazione e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili da parte delle farmacie convenzionate (con partecipazione alla spesa a paritaÕ con lÕitaliano), nonche' per la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   il codice STP puo' essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); puo' essere rilasciato anche prima che lo straniero ricorra a una prestazione, al fine di facilitare l'accesso alle cure (in particolare ai programmi di prevenzione)

o   il codice STP e' composto da 16 caratteri:

¤  tre caratteri costituiti dalla sigla STP

¤  tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

¤  tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice

¤  sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

o   le informazioni richieste dalla ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalita'

o   qualora non sia possibile allo straniero esibire un documento di identita' e' sufficiente la registrazione delle generalita' da lui dichiarate

o   i dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati (D. Lgs. 196/2003) e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dellÕautorita' giudiziaria (nota: questa previsione sembra in netto contrasto con il divieto di segnalazione di cui all'art. 35 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

á      Stato di indigenza dichiarato dallo straniero, con sottoscrizione di apposito modulo, al momento dellÕassegnazione del codice STP; dichiarazione valida per 6 mesi

á      Di norma, lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base; tuttavia

o   Legge Regione Puglia stabilisce che lo straniero STP ha diritto a scegliere il medico di fiducia e che il minore accompagnato da adulto STP ha diritto al codice STP e al pediatra di libera scelta (Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato legittima questa disposizione, in quanto non altera l'individuazione delle cure garantite allo straniero irregolarmente soggiornante)

o   Delibera Regione Friuli 23/2/2007 garantisce a tutti i minori di eta' < 14 anni, comunque presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di libera scelta

o   l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che per garantire l'assistenza essenziale, le Regioni e le Province Autonome possono prevedere l'assegnazione al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta, dal momento che art. 43 co. 8 DPR 394/1999 delega alle Regioni italiane la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base; nota: al termine del 2012, il pediatra di libera scelta era garantito da Toscana, Umbria, provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Marche e Puglia (da un Rapporto di Cittadinanzattiva, segnalato da un comunicato Stranieriinitalia)

o   Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

¤  diritto al pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria cartacea (allegata)

¤  tessera valida esclusivamente sul territorio regionale

¤  partecipazione alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni, qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe

o   Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016) con i seguenti contenuti:

¤  iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta

¤  ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale

¤  attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.

¤  accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)

¤  l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico

¤  l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)

¤  l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'

¤  e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta

¤  l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta

¤  anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)

¤  sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

¤  per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

¤  le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

o   Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, con l'eccezione, in attesa di chiarimenti del Minsalute, dell'iscrizione al SSR dei minori stranieri irregolari, non effettuabile perche' tali minori sono privi del codice fiscale (si continua a rilasciare loro il codice STP); Circ. Regione Lazio 11/8/2014: qualora il minore straniero irregolare sia comunque in possesso di codice fiscale, si procede all'iscrizione al SSR, con assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, previa esibizione, da parte del genitore, del proprio tesserino STP, di documento che attesti le generalita' del minore (ad esempio, atto di nascita o altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore) e copia del codice fiscale del minore

o   Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:

¤  i minori stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera scelta

¤  l'iscrizione dei minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia o di documento del minore

¤  la richiesta di iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potesta'

¤  dato il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI

¤  ai fini dellÕesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01

o   Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:

¤  recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

¤  nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ai minori privi di permesso di soggiorno, le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono tenute ad assicurare al minore straniero, a prescindere dal possesso di permesso di soggiorno, assistenza sanitaria piena, ai sensi di art. 35 co. 3 lett. b D. Lgs. 286/1998 e di Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; il Decr. Regione Abruzzo 18/12/2014 riposta le seguenti modalita' per l'assegnazione del pediatra di libera scelta a favore dei minori con eta' non superiore a 14 anni, presenti sul territorio regionale e non in regola con le norme sull'ingresso e/o sul soggiorno:

-       la richiesta e' effettuata dalla persona che si qualifica come genitore del minore

-       e' necessario che al minore sia stato preventivamente rilasciato il codice STP

-       al minore e' rilasciato un attestato dalla ASL con l'indicazione del pediatra di libera scelta

-       l'attestato ha durata di 3 mesi, rinnovabile su richiesta da effettuare presso la ASL, di 3 mesi in 3 mesi, fino al raggiungimento dei 14 anni, a condizione di permanenza sul territorio nazionale; in mancanza di rinnovo, il minore ha diritto all'assistenza erogabile in via generale in base ad art. 35 D. Lgs. 286/1998

-       le prestazioni prescritte e l'assistenza farmaceutica sono erogate solo in ambito regionale

-       l'assistenza e' prestata nella misura e con le modalita' previste per gli iscritti al SSN

-       di norma sono dovute le quote di partecipazione alla spesa, a parita' con gli italiani; in mancanza di altro titolo all'esenzione, puo' essere utilizzato il codice X01

o   Delib. Regione Toscana 9/12/2014:

¤  si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

¤  si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale

¤  si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare, l'iscrizione al SSR del minore straniero a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno; il genitore, munito del proprio codice STP, chiede alla ASL l'iscrizione del minore, esibendo il codice fiscale del minore o il certificato di nascita (per minore e' nato in Italia), ovvero il certificato di nascita tradotto o il passaporto o altro documento del minore (per minore nato all'estero); in mancanza anche di uno solo di questi documenti, la ASL emette per il minore il tesserino STP; in caso di mancanza del codice fiscale, la ASL rilascia provvisoriamente il codice STP, trattenendo copia dell'altro documento, richiede il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e, ottenutolo, ritira il codice STP e procede all'iscrizione al SSR (nota: non e' chiaro se si applichi anche al caso di minore nato all'estero); Circ. Regione Toscana 15/1/2016: a parziale integrazione e modifica delle Linee guida regione Toscana, si chiarisce che

-       il codice STP viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione

-       il tesserino STP, valido 6 mesi e rinnovabile, viene rilasciato allo straniero senza permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza, senza che il rilascio sia vincolato all'emissione di un certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialita' delle prestazioni; le informazioni richieste dalla struttura sanitaria sono le seguenti:

¬     nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalita'; qualora non fosse possibile esibire un documento di identita' e' sufficiente la registrazione delle generalita' fornite dall'assistito

¬     sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

-       il tesserino con codice regionale ENI, con validita' semestrale e rinnovabile, e' rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

¬     esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

¬     dichiarazione di domicilio nel territorio (da piu' di 3 mesi)

¬     dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti

¬     dichiarazione dell'ultimo stato di residenza

¬     dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

¬     sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

-       la prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, in favore di cittadini stranieri con codice STP e' attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR

o   Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in relazione a

¤  iscrizione al SSN dei minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti

¤  iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati

o   Delib. Regione Piemonte 16/3/2015: si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 per la parte che prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno; si rinvia a successiva circolare applicativa la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: per l'assistenza agli stranieri illegalmente soggiornanti occorre far riferimento anche alla Risoluzione del Parlamento europeo A7-0032/2011, con la quale si invitano gli Stati membri ad assicurare che i gruppi piu' vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parita' di accesso al sistema sanitario (punto 5), e a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano (punto 22)

 

á      TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita' libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato

 

á      TAR Veneto: accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche' l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:

o   i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)

o   le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente

o   sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione

á      Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato che provvedera' al pagamento delle spese di causa

á      Il Sindaco di Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia); TAR Liguria: dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere senza fissa dimora prive di certificato sanitario)

 

 

Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi (torna all'indice del capitolo)

 

á      La necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale deve far sospendere l'esecuzione del provvedimento di espulsione (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006); ulteriore giurisprudenza:

o   Sent. Cass. 15830/2001: non rientrano tra le cure urgenti o essenziali quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson

o   TAR Lombardia: la sospensione deve protrarsi fino alla completa guarigione

o   Sent. Cass. 1531/2008: la sospensione deve coprire solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita

o   TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure

o   Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile

o   TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

o   Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento retrovirale per l'HIV) siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili

o   Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di uno straniero che necessita della terapia cui e' da tempo sottoposto

o   TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo

o   Ord. Cass. 13252/2016: la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio (nel caso in esame, una donna straniera, operata per un tumore e avente necessita' di sottoporsi a un rigido protocollo terapeutico postoperatorio), dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita; non e' necessario, ai fini del riconoscimento di tale diritto, che lo straniero abbia chiesto uno specifico permesso di soggiorno

á      Nota: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto rilevante il divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con riferimento all'espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997, citata in Rassegna sentenze CEDU); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000, citata in Rassegna sentenze CEDU (lÕespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

á      Sent. Corte Giust. C-562/13: gli articoli 5 e 13 della Direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/115/CE ostano a una normativa nazionale

o   che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino straniero affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione puo' esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

o   che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessita' primarie di detto cittadino, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro e' tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso

á      Lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia); in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); in senso piu' debole, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per la necessita' di ricevere cure mediche il permesso va rilasciato solo in circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede

á      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria)

á      TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito; rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare

á      TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

á      Il titolare di permesso per motivi di salute o per motivi umanitari rilasciato a stranieri (in precedente condizione di irregolarita') affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza e' iscritto obbligatoriamente al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

 

á      Rapp. Comitato Nazionale di Bioetica sulla salute nei luoghi di detenzione:

o   rilevati problemi relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria (affidata all'ente gestore e limitata a misure elementari, inadeguate per un soggiorno prolungato), alla difficolta' di trasmissione della documentazione clinica nel passaggio dal carcere al CIE, ai problemi psicologici vissuti dagli stranieri trattenuti

o   si raccomanda che il SSN prenda in carico i CIE o che, almeno, siano immediatamente attivati accordi e convenzioni, perche' siano fornite prestazione adeguate, sia controllato lo stato dei locali, dei servizi e dell'igiene, e il regime di vita sia adeguato a requisiti di rispetto della dignita' delle persone

 

á      In caso di transito per via aerea di straniero espulso da altro Stato membro, atorizzato dal Mininterno, sono garantite allo straniero ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali (da D. Lgs. 24/2007)

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)

 

á      Tessera TEAM (da una Nota informativa del DipartimentoPolitiche comunitarie):

o   la tessera ha sostituito (da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) i modelli comunitari E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)

o   ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)

¤  cittadini italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro

¤  cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento CEE n. 859/2003)

o   la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti

o   sono erogabili solo prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel considerare non necessarie, e quindi non erogabili, tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   non sono erogabili le prestazioni sanitarie che, pur essendo necessarie, costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)

o   l'interruzione di gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza (da Nota Minsalute)

o   i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)

o   le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuita' assistenziale e della Medicina turistica, l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilita' di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   la prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta, compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici, viene riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dellÕistituzione estera competente (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio

o   per importi modesti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) o se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)

o   ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera

o   ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale

o   in Italia, la TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge 78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)

 

á      Assistenza sanitaria transfrontaliera (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):

o   l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione

o   l'assistenza riguarda

¤  le persone, compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in base a tale regolamento

¤  gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni

o   per Stato membro di affiliazione si intende

¤  per le persone individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009

¤  per gli stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro

o   le disposizioni sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano

¤  ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine

¤  all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo

¤  ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche

o   lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale

o   i pazienti di un altro Stato membro che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica

o   i prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali

o   qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative) sull'accesso alle cure, che vengono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate

o   le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti sull'importo rimborsabile)

o   le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004

o   qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale

o   le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica

o   i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori); tuttavia, se l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e del Regolamento CE 987/2009, i costi sono a carico di tale Stato membro

o   se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e' riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale

o   i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta; per motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate)

o   e' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati

o   le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore

o   le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione

o   l'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che

¤  e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)

¤  richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione

¤  e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza

o   se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente

o   quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione

o   l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:

¤  in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta

¤  a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza

¤  l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura

¤  l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia

o   entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva in quanto soggette ad esigenze di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette ad esigenze di pianificazione

o   in ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono dalla sua ricezione

o   la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata da certificazione medica; nella domanda devono essere riportate almeno

¤  l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire

¤  l'indicazione del luogo prescelto per la prestazione e del prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi

o   la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione

o   nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta

o   oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza

o   la persona assicurata, entro 60 gg dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria

o   la ASL e' tenuta a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta

á      Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):

o   i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale), prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione

o   il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo

o   il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato membro), qualora in quello Stato membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso diritto

o   il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato in base alle disposizioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera

o   con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)

á      Concl. Avv. Gen. C-268/13:

o   Luno Stato membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la prestazione di uno di tali servizi

o   per contro, uno Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio' possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di previdenza sociale di detto Stato membro

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per soggiorni di durata > 3 mesi, sono iscritti obbligatoriamente al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤  a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤  per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o   il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤  non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

¤  il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤  per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o   il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 menziona pero' questa condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):

¤  e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤  e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤  e' iscritto nelle liste di mobilita'; l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata della mobilita' (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

¤  segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa); l'iscrizione e' effettuata per la durata del corso (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤  E106/S1 o SED072, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno (nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); note:

¬     riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

¬     ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤  E109 (o E37)/S1 o SED072: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E109/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

¤  E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E120/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

¤  E121 (o E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM (nota: circ. Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007); nota: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 osserva come i figli minori siano iscritti nello stesso attestato dei genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni (verosimilmente, intendendo che debbano essere iscritti comunque al SSN)

o   minori affidati a famiglie o istituti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   internati in ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti, anche se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena; l'iscrizione permane finche' perdura la pena (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   genitore comunitario di minore italiano; iscrizione rinnovata ogni anno (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione e' a titolo gratuito, se il genitore dichiara di non essere in grado di pagare il contributo (Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014)

o   il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤  la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤  non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤  non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

á      In presenza dei requisiti, l'iscrizione puo' essere formalizzata a prescindere dall'iscrizione anagrafica (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   il cittadino comunitario e' iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio

o   in tutti i casi di iscrizione al SSN di cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero di codice fiscale italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile

o   per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)

¤  sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili

¤  possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero

-       il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio - da D. Lgs. 154/2013[45]- riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito

-       i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

¤  lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)

 

á      L'assicurazione sanitaria richiesta nei casi di soggiorno di durata > 3 mesi per motivi diversi dal lavoro deve

o   avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Il requisito dell'assicurazione sanitaria si considera soddisfatto per i cittadini comunitari che presentino formulari E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato membro)

á      Di norma, il requisito dell'assicurazione sanitaria non e' soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), dato che la TEAM garantisce l'accesso diretto alle cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che l'ha rilasciata; tuttavia, in caso di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la propria residenza (ad esempio: studente o lavoratore distaccato), la copertura assicurativa si considera soddisfatta in presenza di TEAM in corso di validita' (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate)

á      L'assicurazione privata non da' diritto all'iscrizione al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007); una traduzione in italiano della polizza deve essere presentata all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere comunque consentita, su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che, senza essere coperti dall'obbligo di iscrizione al SSN, abbiano diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi e a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (con integrazione del contributo per i familiari dello studente - da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000), quale possibile modo per assolvere l'obbligo assicurativo; in mancanza di tale previsione, si produce un paradosso ulteriore: gli "altri familiari" di cui l'Italia dovrebbe agevolare l'ingresso devono essere coperti da assicurazione sanitaria se sono comunitari; se sono stranieri, possono entrare solo per residenza elettiva, anche loro con obbligo di assicurazione sanitaria, potendosi pero' iscrivere facoltativamente al SSN; il paradosso si supera solo ammettendo che l'obbligo assicurativo si possa assolvere in ogni caso con iscrizione al SSN

á      Nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che

o   in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986; in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri

o   ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio

á      Nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

o   presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o   Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

á      Circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi; in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri

á      Circ. Regione Lazio 7/3/2008 dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente

á      Circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI

á      Circ. Regione Marche 9/3/2010: l'iscrizione facoltativa quale assicurazione obbligatoria e' consentita, a condizione di autocertificazione della disponibilita' di risorse sufficienti

á      Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

o   per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986)

o   per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente

á      Riguardo alla maternita' a vantaggio di persone (verosimilmente) non iscritte al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: disposizioni superate, in caso di cittadine comunitarie prive di diritto di soggiorno, da circ. Minsalute 19/2/2008, salvo che si applichi lÕinterpretazione fornita da Delibera della Regione Toscana 3/3/2008),

o   le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

o   l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa

á      Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio

 

á      Deve considerarsi abrogato il Decreto Minsanita' 18/3/1999, che prevedeva l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario iscritto all'anagrafe (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

á      Nota: la ratio di queste disposizioni sembra essere la seguente: il D. Lgs. 30/2007 distingue i cittadini comunitari titolari di diritto di soggiorno, e percio' iscritti all'anagrafe, in due categorie: i lavoratori e quelli che soggiornano per altre ragioni; per questa seconda categoria, uno dei requisiti per il diritto di soggiorno e' la copertura assicurativa in materia sanitaria per se' e per i familiari; questo requisito e', nell'interpretazione fornita dalla circ. Minsalute 3/8/2007, incompatibile con l'iscrizione al SSN; pertanto, l'iscrizione anagrafica, che riguarda entrambe le categorie, non puo' piu' essere - coerentemente con tale interpretazione - condizione sufficiente per l'iscrizione al SSN; ne deriva - secondo la stessa interpretazione - che l'iscrizione al SSN e' destinata ai titolari di diritto di soggiorno in quanto lavoratori o familiari di questi e ai titolari di particolari attestati di diritto disciplinati da altre norme comunitarie; non e' chiaro se questa intepretazione sia compatibile con art. 19, co. 2 D. Lgs. 30/2007, e possono comunque essere avanzate diverse obiezioni:

o   tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o   in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o   il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari privi dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: i comunitari non residenti che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (TEAM e altri attestati di diritto; nota: vengono riportati solo quelli che danno luogo all'iscrizione obbligatoria) sono tenuti a pagare le prestazioni erogate

 

á      Sent. Corte Cost. 269/2010 e Sent. Corte Cost. 299/2010: le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 devono essere armonizzate con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini comunitari in base al principio di parita' di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in ogni situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea

á      Non sono rilasciabili codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007); proroga transitoria dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari e rumeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo per l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); per tali prestazioni, la ASL tiene una contabilita' separata, di cui si tiene conto per un'eventuale azione di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Provvedimenti regionali:

o   circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o   Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lÕefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

o   circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP

o   circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)

o   circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti

o   circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o   circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o   circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

o   circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP

o   circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali

o   circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato

o   circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali

o   Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

o   circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

o   delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza

o   Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016) con i seguenti contenuti:

¤  iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta

¤  ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale

¤  attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.

¤  accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)

¤  l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico

¤  l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)

¤  l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'

¤  e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta

¤  l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta

¤  anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)

¤  sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

¤  per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

¤  le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   se il cittadino comunitario non residente ne' in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN ne' assistito dallo Stato di provenienza e' impossibilitato a pagare la prestazione perche' indigente, autocertifica alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota: l'autocertificazione e' possibile solo se si tratta di dati in possesso dell'amministrazione italiana) e dichiara la propria condizione di indigenza

o   in questo caso viene rilasciato un tesserino, che consente l'erogazione delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ. Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni "indifferibili ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e infortunio, e delle prestazioni programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva

o   in particolare, sono garantite le prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs. 286/1998 (prestazioni a tutela di minori, tutela della maternita', interruzione volontaria di gravidanza, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; da circ. Minsalute 19/2/2008)

o   la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto), composto da 16 caratteri:

¤  tre caratteri costituiti dalla sigla ENI

¤  tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

¤  tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice

¤  sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

o   il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

¤  esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

¤  dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota: dovrebbe essere da piu' di tre mesi nel territorio nazionale)

¤  dichiarazione di non essere iscritto allÕanagrafe dei residenti

¤  dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

¤  sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

o   il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di emissione ed e' rinnovabile

o   il tesserino puo' essere utilizzato per

¤  prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche)

¤  prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate

¤  la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR

o   le prestazioni sono erogate a parita' di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa

á      I cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro, nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti, dovrebbero aver diritto alla TEAM, che ha rimpiazzato, solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie, il modello E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, salve le disposizioni e procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani

á      Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo del codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere; le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso dalla normativa vigente

á      Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:

o   i minori stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera scelta

o   l'iscrizione dei minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia o di documento del minore

o   la richiesta di iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potesta'

o   dato il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI

o   ai fini dellÕesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01

á      Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:

o   recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche, nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998

o   ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986

á      Delib. Regione Toscana 9/12/2014:

o   si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale

o   si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare, che, ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket, puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata; Circ. Regione Toscana 15/1/2016: a parziale integrazione e modifica delle Linee guida regione Toscana, si chiarisce che

¤  il tesserino con codice regionale ENI, con validita' semestrale e rinnovabile, e' rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

-       esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

-       dichiarazione di domicilio nel territorio (da piu' di 3 mesi)

-       dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti

-       dichiarazione dell'ultimo stato di residenza

-       dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

-       sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

¤  la prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, in favore di cittadini non italiani con codice ENI e' attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR

á      Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in relazione a

o   iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati

o   iscrizione obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano

o   iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni previste da Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti all'obbligo di assicurazione sanitaria

o   iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente

o   erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al SSN

 

á      Note:

o   nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

¤  minore inespellibile

¤  donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

¤  persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

o   non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (torna all'indice del capitolo)

 

á      Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lÕassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

á      La Giunta regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito, con Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lÕassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

á      Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lÕassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

á      Delib. Regione Emilia Romagna 30/12/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

¤  per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986)

¤  per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente

o   pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

¤  diritto al pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria cartacea (allegata)

¤  tessera valida esclusivamente sul territorio regionale

¤  partecipazione alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni, qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe

á      Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, con l'eccezione, in attesa di chiarimenti del Minsalute, dell'iscrizione al SSR dei minori stranieri irregolari, non effettuabile perche' tali minori sono privi del codice fiscale (si continua a rilasciare loro il codice STP); Circ. Regione Lazio 11/8/2014: qualora il minore straniero irregolare sia comunque in possesso di codice fiscale, si procede all'iscrizione al SSR, con assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, previa esibizione, da parte del genitore, del proprio tesserino STP, di documento che attesti le generalita' del minore (ad esempio, atto di nascita o altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore) e copia del codice fiscale del minore

á      Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, salve le disposizioni e procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani

á      Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo del codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere; le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso dalla normativa vigente

á      Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:

o   i minori stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera scelta

o   l'iscrizione dei minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia o di documento del minore

o   la richiesta di iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potesta'

o   dato il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI

o   ai fini dellÕesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01

á      Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:

o   recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ai minori privi di permesso di soggiorno, le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono tenute ad assicurare al minore straniero, a prescindere dal possesso di permesso di soggiorno, assistenza sanitaria piena, ai sensi di art. 35 co. 3 lett. b D. Lgs. 286/1998 e di Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; il Decr. Regione Abruzzo 18/12/2014 riposta le seguenti modalita' per l'assegnazione del pediatra di libera scelta a favore dei minori con eta' non superiore a 14 anni, presenti sul territorio regionale e non in regola con le norme sull'ingresso e/o sul soggiorno:

¤  la richiesta e' effettuata dalla persona che si qualifica come genitore del minore

¤  e' necessario che al minore sia stato preventivamente rilasciato il codice STP

¤  al minore e' rilasciato un attestato dalla ASL con l'indicazione del pediatra di libera scelta

¤  l'attestato ha durata di 3 mesi, rinnovabile su richiesta da effettuare presso la ASL, di 3 mesi in 3 mesi, fino al raggiungimento dei 14 anni, a condizione di permanenza sul territorio nazionale; in mancanza di rinnovo, il minore ha diritto all'assistenza erogabile in via generale in base ad art. 35 D. Lgs. 286/1998

¤  le prestazioni prescritte e l'assistenza farmaceutica sono erogate solo in ambito regionale

¤  l'assistenza e' prestata nella misura e con le modalita' previste per gli iscritti al SSN

¤  di norma sono dovute le quote di partecipazione alla spesa, a parita' con gli italiani; in mancanza di altro titolo all'esenzione, puo' essere utilizzato il codice X01

o   le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche, nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998

o   ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986

á      Delib. Regione Toscana 9/12/2014:

o   si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale

o   si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare

¤  iscrizione al SSR del minore straniero a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno; il genitore, munito del proprio codice STP, chiede alla ASL l'iscrizioen del minore, esibendo il codice fiscale del minore o il certificato di nascita (per minore e' nato in Italia), ovvero il certificato di nascita tradotto o il passaporto o altro documento del minore (per minore nato all'estero); in mancanza anche di uno solo di questi documenti, la ASL emette per il minore il tesserino STP; in caso di mancanza del codice fiscale, la ASL rilascia provvisoriamente il codice STP, trattenendo copia dell'altro documento, richiede il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e, ottenutolo, ritira il codice STP e procede all'iscrizione al SSR (nota: non e' chiaro se si applichi anche al caso di minore nato all'estero); Circ. Regione Toscana 15/1/2016: a parziale integrazione e modifica delle Linee guida regione Toscana, si chiarisce che

-       il codice STP viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione

-       il tesserino STP, valido 6 mesi e rinnovabile, viene rilasciato allo straniero senza permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza, senza che il rilascio sia vincolato all'emissione di un certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialita' delle prestazioni; le informazioni richieste dalla struttura sanitaria sono le seguenti:

¬     nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalita'; qualora non fosse possibile esibire un documento di identita' e' sufficiente la registrazione delle generalita' fornite dall'assistito

¬     sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

-       la prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, in favore di cittadini stranieri con codice STP e' attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR

-       la possibilita' di iscrizione volontaria al SSR si estende ai cittadini stranieri che non rientrano fra coloro di diritto iscrivibili al SSR, ai sensi di art. 34 co. 1 D. Lgs. 286/1998

¤  ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket, puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata; Circ. Regione Toscana 15/1/2016: a parziale integrazione e modifica delle Linee guida regione Toscana, si chiarisce che

-       il tesserino con codice regionale ENI, con validita' semestrale e rinnovabile, e' rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

¬     esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

¬     dichiarazione di domicilio nel territorio (da piu' di 3 mesi)

¬     dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti

¬     dichiarazione dell'ultimo stato di residenza

¬     dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

¬     sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

-       la prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, in favore di cittadini non italiani con codice ENI e' attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR

-       la possibilita' di iscrizione volontaria al SSR si estende ai cittadini stranieri che non rientrano fra coloro di diritto iscrivibili al SSR, ai sensi di art. 34 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato) in relazione a

o   iscrizione al SSN dei minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti

o   iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati

o   iscrizione obbligatoria al SSN degli stranieri per i quali sia stata presentata richiesta di emersione, nelle more della conclusione del procedimento

o   iscrizione volontaria al SSN dei genitori a carico ultra-65-enni ricongiunti dopo il 5/11/2008

o   iscrizione obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano

o   erogazione agli stranieri in possesso di codice STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo, inclusi eventuali trapianti

o   mantenimento dei programmi di medicina preventiva

o   iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni previste da Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti all'obbligo di assicurazione sanitaria

o   iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente

o   iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale

o   iscrizione al SSN degli stranieri detenuti o in possesso di permesso di soggiorno per motivi di giustizia

o   erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al SSN

o   adeguamento disponibilita' oraria degli ambulatori STP

á      Delib. Regione Piemonte 16/3/2015: si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 per la parte che prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno; si rinvia a successiva circolare applicativa la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento

 

á      Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome il progetto interregionale proposto dal Minsalute per il finanziamento dell'attivita', per l'anno 2015, dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP); compito dell'Istituto e' quello di sviluppare sistemi e percorsi innovativi per contrastare le disuguaglianza nell'ambito della salute in Italia, rendere piu' agevole l'accesso al SSN per i gruppi sociali piu' svantaggiati, assicurare un alto livello di qualita' delle prestazioni fornite ai cittadini italiani e stranieri

 

 

Ingresso di stranieri per motivi di cure (torna all'indice del capitolo)

 

á      EÕ consentito lÕingresso per motivi di cure

o   sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

¤  dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellÕintervento e della degenza prevista

¤  attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in euro o in dollari USA)

¤  dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lÕeventuale accompagnatore (durante lÕintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

¤  certificazione, rilasciata allÕestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o   nellÕambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaÕ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/1992, come modificato da D. Lgs. 517/1993):

¤  il Ministero della sanitaÕ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

¤  il Ministero della sanitaÕ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

¤  l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'intervento rientra nell'ambito della discrezionalita' politica dei due ministri (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000)

o   nellÕambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/1997):

¤  le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanita', le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellÕambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie (o con competenze difficilmente accessibili) e di accordi di reciprocitaÕ sullÕassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lÕaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)

á      Visto e permesso (rinnovabile) rilasciabili anche all'accompagnatore; per il paziente, rilasciabili anche su richiesta di familiare o di altra persona interessata

á      TAR Lazio: nel caso in cui le cure riguardino un minore, non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lÕautorizzazione all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a favore dellÕaccompagnatore

á      Gli stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e i loro accompagnatori sono esonerati dal versamento del contributo di importo compreso tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009) per il rilascio e il rinnovo del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

 

á      TAR Lazio: in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche (nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese dÕorigine), non si puo' negare, per la semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia' in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso

á      Sent. Cons. Stato 4397/2016: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche se lo straniero non e' entrato con apposito visto (nota: forse la sentenza, poco chiara, pone piu' semplicemente, come condizione per il rilascio, che lo straniero abbia prodotto documentazione analoga a quella richiesta per il rilascio del visto per cure mediche); spetta in ogni caso allo straniero l'onere di dimostrare che in patria non potrebbe ricevere cure idonee (nota: la sentenza non chiarisce se, in caso di effettiva dimostrazione, lo straniero avrebbe diritto al rilascio del permesso)

 

 

Dati (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ricoveri ospedalieri per paese di provenienza (Rapp. AGENAS sulla salute degli immigrati):

o   2007: da paesi a sviluppo avanzato, 10.827.486; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 394.654; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 72.025

o   2008: da paesi a sviluppo avanzato, 10.565.768; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 428.483; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 66.501

o   2009: da paesi a sviluppo avanzato, 10.115.827; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 451.602; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 58.078

o   2010: da paesi a sviluppo avanzato, 9.671.608; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 446.472; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 38.558

á      Ricoveri in day hospital per paese di provenienza (Rapp. AGENAS sulla salute degli immigrati):

o   2007: da paesi a sviluppo avanzato, 3.423.696; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 105.388; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 19.590

o   2008: da paesi a sviluppo avanzato, 3.330.661; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 114.181; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 17.369

o   2009: da paesi a sviluppo avanzato, 3.029.527; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 115.173; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 14.618

o   2010: da paesi a sviluppo avanzato, 2.845.841; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 112.925; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 9.207

á      Spesa per ricoveri ospedalieri nel 2010 per paese di provenienza (Rapp. AGENAS sulla salute degli immigrati): da paesi a sviluppo avanzato, 39.660.110.067 euro; residenti da paesi a forte pressione migratoria, 1.448.870.848 euro; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 152.359.861 euro

 

á      Spesa farmaceutica per gli stranieri (dati della Societa' italiana di farmacia ospedaliera, riportati da com. Stranieriinitalia): 2% del totale, a fronte di una percentuale del 7,2% rispetto alla popolazione residente, e dell'11,1% rispetto al PIL

á      Spesa farmaceutica pro-capite nel 2011 (da Ricerca SIMM su un campione di circa 700.000 stranieri e altrettanti italiani): 72 euro per straniero; 97 euro per italiano

 

á      Tassi di fecondita' (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2014, Rapp. ISTAT 12/2/2015):

o   nel 2008:

¤  numero di figli per donna: 2,65 per straniera; 1,34 per italiana

¤  eta' media al parto: 27,5 per straniera; 31,7 per italiana

o   nel 2009:

¤  numero di figli per donna: 2,55 per straniera; 1,33 per italiana

¤  eta' media al parto: 27,8 per straniera; 31,8 per italiana

o   nel 2010:

¤  numero di figli per donna: 2,43 per straniera; 1,34 per italiana

¤  eta' media al parto: 28,1 per straniera; 31,9 per italiana

o   nel 2011:

¤  numero di figli per donna: 2,36 per straniera; 1,32 per italiana

¤  eta' media al parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana

o   nel 2012:

¤  numero di figli per donna: 2,37 per straniera; 1,29 per italiana

¤  eta' media al parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana

o   nel 2013:

¤  numero di figli per donna: 2,10 per straniera; 1,29 per italiana

¤  eta' media al parto: 28,5 per straniera; 32,1 per italiana

o   nel 2014:

¤  numero di figli per donna: 1,97 per straniera; 1,31 per italiana

¤  eta' media al parto: 28,7 per straniera; 32,1 per italiana

á      Aborti (Rel. Ministro della salute sull'attuazione della L. 194/1978):

o   numero di aborti in Italia:

¤  1983: 233.976

¤  1991: 160.494

¤  2009: 118.579

¤  2010: 115.981

¤  2011: 109.538

o   tasso di abortivita': per 1000 donne tra 15 e 49 anni

¤  1983: 16,9

¤  1991: 11,0

¤  2009: 8,5

¤  2010: 8,3

¤  2011: 7,8

o   rapporto di abortivita': per 1000 nati

¤  1983: 381,7

¤  1991: 286,9

¤  2009: 210,0

¤  2010: 208,3

¤  2011: 202,5

o   percentuale di aborti per numero di nati vivi:

¤  1983: 24,6 (0), 22,0 (1), 31,5 (2), 13,6 (3), 8,3 (4 o piu')

¤  1991: 35,1 (0), 19,5 (1), 29,3 (2), 11,4 (3), 4,8 (4 o piu')

¤  2009: 41,0 (0), 23,5 (1), 25,6 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')

¤  2010: 40,6 (0), 23,8 (1), 25,7 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')

o   percentuale di aborti luogo di rilascio del documento:

¤  1983: 52,9 (medico di fiducia), 21,4 (Servizio ostetrico-ginecologico), 24,2 (Consultorio), 1,4 (altro)

¤  1991: 52,4 (medico di fiducia), 29,1 (Servizio ostetrico-ginecologico), 21,4 (Consultorio), 1,7 (altro)

¤  2009: 27,5 (medico di fiducia), 31,2 (Servizio ostetrico-ginecologico), 39,4 (Consultorio), 1,9 (altro)

¤  2010: 26,0 (medico di fiducia), 30,9 (Servizio ostetrico-ginecologico), 40,4 (Consultorio), 2,6 (altro)

o   distribuzione degli aborti per stato civile (2010):

¤  coniugate: italiane 41,2%, straniere 48,6%

¤  gia' coniugate: italiane 7,1%, straniere 6,4%

¤  nubili: italiane 51,7%, straniere 44,9%

o   distribuzione degli aborti per titolo di studio (2010):

¤  nessuno o licenza elementare: italiane 3,3%, straniere 11,4%

¤  licenza media: italiane 41,7%, straniere 48,2%

¤  licenza superiore: italiane 45,5%, straniere 34,7%

¤  laurea: italiane 9,6%, straniere 5,6%

o   distribuzione degli aborti per stato di occupazione (2010):

¤  occupata: italiane 48,5%, straniere 45,1%

¤  disoccupata: italiane 14,3%, straniere 24,0%

¤  casalinga: italiane 23,1%, straniere 25,8%

¤  studentessa o altra condizione: italiane 14,1%, straniere 5,1%

o   distribuzione degli aborti per numero di altri figli nati vivi (2010):

¤  0: italiane 44,6%, straniere 31,6%

¤  1: italiane 20,7%, straniere 30,3%

¤  2: italiane 25,3%, straniere 27,0%

¤  3 o piu': italiane 9,4%, straniere 11,1%

o   distribuzione del tasso di abortivita' per 1000 donne per fascia di eta' (2009):

¤  15-19: italiane 5,6; straniere 21,5

¤  20-24: italiane 9,6; straniere 44,1

¤  25-29: italiane 9,2; straniere 35,4

¤  30-34: italiane 9,0; straniere 30,8

¤  35-39: italiane 7,8; straniere 24,7

¤  40-44: italiane 3,6; straniere 10,4

¤  45-49: italiane 0,4; straniere 0,9

¤  15-49: italiane 6,6; straniere 24,1

o   distribuzione degli aborti per settimane di gestazione (2010):

¤  meno di 8: italiane 44,4%, straniere 33,2%

¤  9-10: italiane 38,5%, straniere 44,7%

¤  11-12: italiane 12,9%, straniere 20,5%

¤  piu' di 12: italiane 4,2%, straniere 1,6%

 

á      AIDS (da Rapp. Istituto Superiore di Sanita' sull'AIDS):

o   nel 2010:

¤  nuove diagnosi di infezione da HIV: 1.081 per stranieri, di cui 984 residenti in Italia (0,0234% del totale degli stranieri residenti); 2.738 per italiani, di cui 2.644 residenti in Italia (0,0048% del totale degli italiani residenti)

¤  principali modalita' di trasmissione: rapporti eterosessuali (64,9% degli stranieri, 39,5% degli italiani), rapporti omosessuali tra maschi (15,5% degli stranieri, 36,3% degli italiani), iniezione di droghe (3,6% degli stranieri, 11,5% degli italiani)

o   nel 2011:

¤  nuove diagnosi di infezione da HIV: 1.091 per stranieri, di cui 951 residenti in Italia (0,0210% del totale degli stranieri residenti); 2.364 per italiani, di cui 2.283 residenti in Italia (0,0039% del totale degli italiani residenti)

¤  principali modalita' di trasmissione: rapporti eterosessuali (63,3% degli stranieri, 39,0% degli italiani), rapporti omosessuali tra maschi (15,9% degli stranieri, 39,6% degli italiani), iniezione di droghe (3,0% degli stranieri, 5,3% degli italiani)

 

 

 

26. Previdenza sociale (torna all'indice)

 

á      Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

á      Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

á      Trattamenti previdenziali

á      Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

á      Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

á      Lavoratori distaccati in Italia

á      Fondo rimpatri

á      Cifre

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

á      ParitaÕ di trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U. e Convenzione OIL n. 143/1975)

á      Nota: benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

á      Art. 38 Cost.: i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditaÕ e vecchiaia, disoccupazione involontaria

á      Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti, in particolare, tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dallÕinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo professionale: art. 37 T.U.) o di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000); il lavoratore fruisce di tutte le prestazioni previste per il lavoratore italiano anche quando il rapporto di lavoro e' svolto nelle more del rilascio di primo permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 20/2/2007, o del rinnovo del permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 5/8/2006 (Mess. INPS 2226/2008), incluse le prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo, richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

á      Il trattamento di disoccupazione involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione

á      Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non convenzionato

á      Eccezioni:

o   ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente, della retribuzione imponibile)

o   con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o   per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

á      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) vi eÕ obbligo contributivo

o   nei confronti dellÕINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

¤  per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti

¤  contro il rischio di malattia e tubercolosi

¤  per maternitaÕ

¤  contro il rischio di disoccupazione involontaria

o   nei confronti dellÕINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

¤  infortunio sul lavoro

¤  malattie professionali

á      L'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008); il termine per tale inizio e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso di decesso di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)

á      Il CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 impone, per ogni rapporto di lavoro, l'iscrizione all'assicurazione Cas.sa.colf, il cui Regolamento prevede la corresponsione ai lavoratori di indennita' giornaliere in caso di ricovero, convalescenza e parto e il rimborso integrale della partecipazione alla spesa sanitaria per alcune prestazioni specialistiche effettuate presso il SSN, e una copertura fino a 50.000 euro in caso di responsabilita' civile del datore per gli infortuni dei lavoratori domestici; il datore di lavoro e' tenuto a versare, insieme ai contributi previdenziali, 0,03 euro per ogni ora retribuita (di cui 0,01 a carico del lavoratore); disposizioni confermate da CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016

 

 

Trattamenti previdenziali (torna all'indice del capitolo)

 

á      Pensioni di vecchiaia: condizioni per il conseguimento del diritto in regime puramente contributivo (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011):

o   per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)

o   per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)

o   lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012

o   lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)

o   pensione anticipata: per lÕanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini

o   requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni

o   requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale

o   Sent. Corte Cost. 174/2016 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di art. 18 co. 5 L. 111/2011, che disponeva che per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti fosse ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto fosse stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni con differenza di eta' tra i coniugi superiore a 20 anni (e sempre che non vi fossero figli di minore eta', studenti, ovvero inabili), del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 (con riduzione percentuale proporzionalmente rideterminata nei casi di frazione di anno); la disposizione e' in contrasto con art. 3 Cost., per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza:

¤  nell'attribuire rilievo all'eta' del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di eta' tra i coniugi, la disposizione introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilita', e con l'evidente incremento dell'aspettativa di vita

¤  la disposizione opera a danno del solo coniuge superstite piu' giovane e si applica esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di eta' tra i coniugi; si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni "a mero fondamento naturalistico", estranee "all'essenza e ai fini del vincolo coniugale"

¤  il vulnus ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor piu' evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale ed eccentrica rispetto alla primaria finalita' di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge

¤  il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilita' non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi; tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha gia' compiuto i 70 anni di eta' e la differenza di eta' tra i coniugi superi i 20 anni

 

á      Trattamento di malattia: corrisposto dallÕINPS ma anticipato dal datore di lavoro; esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili, i portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati; nota: i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)

 

á      Trattamento e assegno di maternitaÕ:

o   fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o   congedo di maternitaÕ (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):

¤  2 mesi precedenti data presunta del parto

¤  eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

¤  3 mesi dopo il parto

¤  eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o   Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellÕipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dÕingresso del bambino nella casa familiare

o   facoltaÕ di far slittare in avanti di 1 mese lÕastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o   possibilitaÕ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o   applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allÕingresso in famiglia dellÕadottato di etaÕ < 6 anni)

o   possibilitaÕ di astensione facoltativa e dellÕastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o   possibilita', per la lavoratrice madre, di fruire in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 (sperimentazione estesa al 2016, nei limiti delle risorse allocate, dalla L. 208/2015), al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale applicabile ai primi 8 anni di vita del figlio, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (L. 92/2012)

o   possibilitaÕ di fruizione dellÕastensione facoltativa e dellÕastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o   diritto allÕastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o   indennitaÕ durante lÕastensione obbligatoria: 80% dellÕultimo stipendio; durante lÕastensione facoltativa: 30% dellÕultimo stipendio

o   l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

¤  nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

¤  nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

¤  nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

¤  nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o   periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaÕ e maturazione ferie

o   trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi; l'indennita' prevista per le libere professioniste puo' essere percepita anche dal padre, in alternativa alla madre (Sent. Corte Cost. 385/2005)

o   assegno di maternitaÕ: indennitaÕ pari allÕ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheÕ titolare di permesso UE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaÕ; Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della disposizione nazionale (INPS condannato per comportamento oggettivamente discriminatorio)

o   assegno di maternitaÕ non spetta al padre (neÕ al padre adottivo, neÕ allÕaffidatario) lavoratore autonomo

o   circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare

 

á      Trattamenti di disoccupazione:

o   indennitaÕ di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o   cassa integrazione guadagni

o   trattamento di mobilitaÕ; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o   tutela contro lÕinsolvenza del datore di lavoro

á      Stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 D. Lgs. 150/2015):

o   si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione in ambito ASpI, indennita' di disoccupazione NASpI e indennita' DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilita'

o   lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi

o   per evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione

á      Disciplina della NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):

o   la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012

o   destinatari della NASpI: lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli

o   NASpI riconosciuta a lavoratori involontariamente disoccupati che

¤  siano in stato di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000

¤  possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione

¤  possano far valere, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 30 gg di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo

o   NASpI riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7 L. 604/1966

o   importo della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o 0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi < 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)

o   NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

o   alla NASpI non si applica il prelievo contributivo

o   NASpI corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane

o   erogazione della NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

o   il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio

o   il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa; riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attivita' autonoma con reddito inferiore a quello compatibile con la conservazione della condizione di disoccupazione

o   erogazione, in via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)

o   erogazione, in via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al pensionamento

á      Circ. INPS 94/2015 (sulla NASpI):

o   sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

o   NASpI riconosciuta anche in caso di dimissioni che avvengano

¤  per giusta causa

¤  durante il periodo tutelato di maternita' (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)

o   requisito contributivo:

¤  sono valide tutte le settimane retribuite, purche' per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali

¤  la disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti

¤  per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della cosiddetta automaticita' delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

¤  ai fini del perfezionamento del requisito, si considerano utili

-       i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato

-       i contributi figurativi accreditati per maternita' obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

-       i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilita' di totalizzazione

-       i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di eta' nel limite di 5 gg lavorativi nell'anno solare

¤  qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili purche' nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di 68 gg rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura; restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva

¤  non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ne' i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo)

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

¤  ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un ampliamento del quadriennio di riferimento

¤  in relazione alla NASpI non e' richiesto alcun requisito di anzianita' assicurativa

o   requisito delle 30 giornate lavorative:

¤  le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria

¤  i seguenti eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento pari alla loro durata del periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

-       assenza dal lavoro per maternita' obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

o   durata della prestazione:

¤  la NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni

¤  ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata

¤  ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo

¤  al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente, si adotta il seguente procedimento di calcolo

-       in caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI

-       in caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

-       in entrambi i casi precedenti, tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI; nel caso in cui, invece, la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioe' ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultra-55-enni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

¤  non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012

¤  le indennita' di disoccupazione mini ASpI, operando gia' in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione, ai fini del calcolo di una prestazione NASpI, di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennita' di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate

¤  per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare, all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI, prioritariamente la contribuzione piu' risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento

¤  in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennita' NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennita' di disoccupazione agricola

¤  ai fini della durata delle indennitˆ NASpI successive alla prima, le indennita' NASpI gia' percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita

o   presentazione della domanda:

¤  per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica, entro il termine di decadenza di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

¤  possono essere utilizzate le seguenti modalita' di presentazione:

-       via web, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'INPS

-       tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

-       tramite Contact center integrato INPS-INAIL (n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)

¤  il termine di 68 gg per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:

-       data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; in particolare,

¬     nel caso di evento di maternita' indennizzabile insorto entro i 68 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternita' indennizzato e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per la parte residua

¬     nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell?INAIL insorto entro i 60 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua

-       data di cessazione del periodo di maternita' indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al fine considerato eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore)

-       data di fine del periodo corrispondente all'indennita' di mancato preavviso ragguagliato a giornate

-       trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa

o   decorrenza della prestazione:

¤  la NASpI spetta a decorrere:

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda e' presentata entro l'ottavo giorno

-       dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno

-       dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternita', malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

¤  in caso di contenzioso giudiziario, la decorrenza della prestazione puo' essere anche precedente alla definizione del contenzioso, ferma restando la necessita' della sua verifica all'esito della sentenza definitiva

¤  l'eventuale rioccupazione durante i primi 8 gg che seguono la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto non si e' concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione, non da' luogo all'applicabilita' del regime della sospensione della prestazione

¤  la NASpI non sostituisce l'indennita' di malattia; in caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennita' di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacita' lavorativa

¤  l'evento di maternita' e' sempre indennizzato quando insorge entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

¤  quando la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternita', disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anche qualora siano trascorsi 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternita'

o   incentivo all'autoimprenditorialita':

¤  non e' riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

¤  in caso di sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI e' destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa; il lavoratore che ha chiesto l'anticipazione e' tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale; nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialita' e' alternativo a quello previsto da art. 2 co. 10-bis L. 92/2012

¤  il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   nuovo rapporto di lavoro subordinato:

¤  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi; in tale caso (anche in caso di rapporto intrapreso in uno Stato estero) l'indennita' e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennita' stessa era stata sospesa

¤  la contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI

¤  la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, e a tal fine e' ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore

¤  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (nota: Circ. INPS 194/2015, in base alle modifiche apportate da art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015, ridefinisce il reddito minimo come quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986; ossia, 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo) si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

-       il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attivita', il reddito annuo previsto

-       il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

¤  in questo caso, l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

¤  in caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l'istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica l'istituto della decadenza

¤  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

¤  il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

¤  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

o   nuova attivita' di lavoro autonomo:

¤  in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attivitˆ era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'

¤  in tal caso l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa in argomento

¤  qualora nel corso del periodo di godimento delle indennita' il lavoratore ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovra' presentare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; in tal caso si procedera' a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote gia' eventualmente recuperate

o   in generale, in caso di nuove attivita' lavorative:

¤  all'inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovra' fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio; la mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione; sara' cura delle strutture territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto

¤  in caso di svolgimento durante la percezione dell'indennita' NASpI di piu' attivita' lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovra' verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attivita' e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80 per cento del reddito complessivo; qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attivita' svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), la prestazione NASpI dovra' essere posta in decadenza

o   decadenza dalla prestazione:

¤  il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

-       perdita dello stato di disoccupazione

-       inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza aver provveduto alle comunicazioni di cui ad art. 9 co. 2 e 3 D. Lgs. 22/2015

-       inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma senza aver provveduto alla comunicazione di cui ad art. 10 D. Lgs. 22/2015

-       raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

-       acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per la NASpI

-       violazione delle regole di condizionalita' di cui ad art. 7 D. Lgs. 22/2015 (mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti) e art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (rifiuto di un'offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione e sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

¤  l'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo

o   prestazioni accessorie:

¤  per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui ad art. 4 co. 1 D. Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso

¤  ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse

¤  il periodo di contribuzione figurativa per NASpI e' computato per l'anzianita' contributiva ai fini pensionistici

¤  resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennitˆ in argomento

o   l'indennita' di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito

o   ricorsi:

¤  competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI e' il Comitato Provinciale della struttura INPS che ha emesso il provvedimento

¤  il ricorso va presentato entro il termine di 90 gg dal ricevimento del provvedimento amministrativo

-       online (tramite codice PIN rilasciato dall'INPS), utilizzando la procedura disponibile tra i Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online -> per tipologia di utente -> cittadino -> ricorsi online

-       tramite i patronati e gli intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi

¤  si applica il regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, che decorre in alternativa:

-       dal 181-esimo giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione

-       dal 301-esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione

-       dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 gg

-       dal 91-esimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale

á      Circ. INPS 142/2015 (sulla NASpI):

o   ai fini dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria, e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: in luogo della congiunzione "o" si dovrebbe usare la congiunzione "e"; in questo senso, Circ. INPS 194/2015)

o   il Minlavoro, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015

o   la NASpI puo' essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare, ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la disoccupazione e' quindi "involontaria")

o   le attivita' svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso ricevuto per tali attivita')

o   prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita'

o   in caso di prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di corresponsione della indennita' di disponibilitˆ da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione

o   in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione dell'indennita' di disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa; in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto per la generalita' dei lavoratori

o   la cessazione della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione

o   in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero del soggetto percettore di NASpI,

¤  se il lavoratore si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

¤  se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

¤  se il lavoratore si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio INPS 367/2009

¤  se il lavoratore stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa italiana

á      Circ. INPS 194/2015:

o   riguardo al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori domestici, vista l'impossibilita' di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, si procede nel modo seguente: considerando che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre (anche alle dipendenze da piu' datori di lavoro), dividendo il totale per 24 e arrotondando all'intero superiore; quando nei 12 mesi di osservazione sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto (si considera convenzionalmente ogni settimana costituita da 6 giornate lavorative); nota: in precedenza, Circ. INPS 142/2015 stabiliva, piu' restrittivamente, che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si dovesse intendere soddisfatto laddove i lavoratori avessero prestato, in tale periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore

o   anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1/1/2017, la NASpI potra' essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi (art. 43 co. 3 D. Lgs. 148/2015; nota: in precedenza, Circ. INPS 94/2015 stabiliva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1/1/2017 la durata di fruizione della prestazione dovesse essere in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane)

o   art. 21 D. Lgs. 150/2015: il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, e' tenuto a contattare il centro per l'impiego entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 D. Lgs. 150/2015; in mancanza, l'assicurato e' convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui ad art. 2 co. 1 D. Lgs. 150/2015; trascorsi 60 gg dalla data di dichiarazione di immediata disponibilita', il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione

o   nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego deve essere riportata la disponibilita' dell'interessato alle seguenti attivita' (art. 20, comma 3 D. Lgs. 150/2015):

¤  partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro

¤  partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione

¤  accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Minlavoro; fino alla data di adozione di tale definizione trovano applicazione in materia le disposizioni di cui ad art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione; sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

¤  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015) la decadenza dalla prestazione

o   in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonche' per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita', si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

¤  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   nei casi in cui e' comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non e' possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21 co. 9 D. Lgs. 150/2015)

o   art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015 (che modifica art. 9 co. 3, art. 10 co. 1 e art. 15 co. 12 D. Lgs. 22/2015): riguardo alla cumulabilita' delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, il reddito massimo compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione e' pari a quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986 (8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo); si deve ritenere che il limite relativo al caso di lavoro subordinato si applichi anche in caso di rioccupazione del percettore di indennita' di disoccupazione

á      Prestazioni erogate da Cas.sa.Colf (assicurazione obbligatoria per i collaboratori domestici stranieri cui si applica il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016):

o   a favore dei dipendenti ed erogate direttamente:

¤  ricovero, convalescenza e ticket sanitari:

-       diaria giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 20 gg, anche in caso di ricovero in day hospital, ma non di pronto soccorso

-       diaria giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 15 gg per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera

-       rimborso dei ticket sanitari fino ad un massimo annuo di 300 euro, con esclusione di visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci

¤  forme oncologiche:

-       diaria giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di 30 gg, corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day hospital, ma non di pronto soccorso

-       diaria giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 30 gg per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera

-       rimborso di 500 euro per persona e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati presso strutture del SSN o da esso accreditate, con esclusione di visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci

¤  indennita' in occasione di grandi interventi o di gravi eventi morbosi: se l'intervento terapeutico e' effettuato in strutture pubbliche o convenzionate, garanzia indennitaria di 1.000 euro per intervento, che va a coprire le spese complementari dell'iscritto

¤  rimborso spese per il periodo della gravidanza:

-       rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza per l'intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di 1.000 euro

¤  neonati figli di lavoratori iscritti:

-       pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato e della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore per il periodo del ricovero, entro un massimo annuo di 5.000 euro per neonato

¤  rimborso spese per i trattamenti fisioterapici: rimborso per prestazioni svolte presso strutture del SSN o accreditate, a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso o a seguito di patologie particolari, e per le cure termali attestate da apposita prescrizione del medico, entro un limite annuo di 250 euro per iscritto, con franchigia del 25% per ogni evento

o   a favore dei dipendenti ed erogate da UniSalute

¤  prestazioni di alta specializzazione: pagamento di prestazioni diagnostiche e terapeutiche extra-ricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, entro un massimo annuo di 300 euro per iscritto; i rimborsi vengono liquidati direttamente alle strutture sanitarie da UniSalute

¤  visite specialistiche: pagamento delle visite specialistiche (per un massimo annuo di 4 visite per persona), con esclusione delle visite pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche; e' inclusa nella garanzia una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un'eventuale patologia; nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute le spese vengono liquidate direttamente da UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti

¤  prestazioni odontoiatriche particolari: pagamento di una visita odontoiatrica di controllo e di un'ablazione del tartaro una volta l'anno in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute; coperta anche una seconda visita, previa autorizzazione di UniSalute, se il medico riscontra la necessita' di effettuarla nel corso dello stesso anno

¤  tariffe agevolate: se una prestazione non e' coperta, perche' non prevista o per esaurimento della somma massima a disposizione o perche' inferiore alla somma a carico dell'iscritto, e' possibile usufruire delle tariffe agevolate di UniSalute con risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto

¤  servizi di consulenza: vengono forniti, dalla Centrale Operativa (numero verde 800009638, dal lunedi' al venerdi', ore 8.30-19.30), pareri medici, prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni sanitarie

o   a favore dei datori di lavoro ed erogate in maniera diretta:

¤  in caso di rivalsa INAIL, per infortunio del dipendente, rimborso delle spese sostenute da parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico, nella misura massima di 25.000 euro per ciascun evento e per anno civile

¤  in caso di danni involontariamente causati dai lavoratori iscritti a terzi (morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose), rimborso delle spese sostenute per la responsabilita' civile derivante da colpa o colpa grave del datore di lavoro iscritto, entro un massimo di 25.000 euro per ciascun sinistro e per anno civile

 

á      Trattamento in caso di invaliditaÕ totale o parziale:

o   lÕassicurazione per lÕinvaliditaÕ ha per scopo lÕassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaÕ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellÕinvaliditaÕ (art. 45, RDL 1827/1935)

o   provvidenze previste (L. 222/1984):

¤  pensione dÕinabilitaÕ (assoluta e permanente inabilitaÕ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

¤  assegno ordinario dÕinvaliditaÕ (riduzione di almeno due terzi della capacitaÕ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

á      Assegno per il nucleo familiare:

o   norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o   diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per (All. 6 alla Circ. INAIL 16/6/2016)

¤  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

¤  i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, a carico di ascendente diretto, di eta' inferiore a 18 anni non coniugati

¤  i figli o equiparati di eta' compresa tra i 18 e i 21 anni compiuti, purche' studenti o apprendisti, solo se facenti parte di nucleo familiare con piu' di tre figli (o equiparati) di eta' inferiore a 26 anni compiuti

¤  i figli ed equiparati maggiorenni inabili non coniugati che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di lavorare

¤  i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente, minori di eta' o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti

o   il diritto non sussiste in relazione a (All. 6 alla Circ. INAIL 16/6/2016)

¤  coniuge legalmente ed effettivamente separato

¤  coniuge che ha abbandonato la famiglia

¤  figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)

¤  figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente

¤  figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima

¤  figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro

¤  figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati

¤  fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, anche se minorenni o inabili, che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati

¤  genitori e altri ascendenti

o   gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allÕuniversitaÕ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o   circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'

o   lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o   per i familiari allÕestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaÕ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia; tuttavia,

¤  Trib. Brescia: fruisce degli assegni di cui all'art. 2 co. 6 L. 153/1988 per i familiari all'estero anche il titolare di permesso UE slp, dato che lo Stato Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani, trattandosi, secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad incidere su fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio"); sentenza confermata da Corte App. Brescia: la disparita' di trattamento tra cittadino italiano e cittadino straniero lungosoggiornante, benche' prevista da art. 2 co. 6 e 6-bis L. 153/1988, e' in contrasto con il principio sovraordinato di parita' tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell'art. 11 Direttiva 2003/109/CE e riguardante tutte le prestazioni aventi carattere essenziale, tra le quali rientra anche quella in questione

¤  Trib. Brescia: art. 2 co. 6 L. 153/1988 richiede solo che il familiare dello straniero sia residente in Italia, non che sia presente; l'assegno spetta quindi anche in caso di temporanea assenza del familiare

¤  Trib. Venezia: il lavoratore tunisino disoccupato, che percepisce il trattamento di disoccupazione Mini-Aspi, titolare di permesso UE slp, ha diritto agli assegni familiari anche per i familiari non residenti in Italia, sia che si applichi la Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale (che copre anche i familiari residenti nello Stato parte diverso da quello che eroga la prestazione), sia che si applichi la Direttiva 2003/109/CE, che impone la disapplicazione dell'art. 2 co. 6 L. 153/1988 (antecedente l'entrata in vigore della direttiva, e non interpretabile quindi come deroga, ammessa in certi casi dalla stessa direttiva, al principio di parita'); nota: viene citata Sent. CEDU Dhahbi c. Italia, in cui si afferma che l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri e' incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale principio e' applicabile anche al titolare di permesso ordinario di nazionalita' diversa da quella tunisina

¤  Corte App. Brescia: il titolare di permesso UE slp ha diritto a ricevere gli assegni familiari anche per i familiari residenti all'estero, in base ad art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere di efficacia diretta; la legislazione nazionale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata; l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni); si tratta infatti di prestazione assistenziale qualificabile come essenziale, in quanto volta a garantire un reddito minimo e l'assistenza parentale delle famiglie piu' bisognose (l'entita' della prestazione dipende dal reddito; nota: se si trattasse di prestazione essenziale, dovrebbe essere destinata solo ai casi in cui il reddito sia insufficiente); se, comunque, la prestazione venisse qualificata come previdenziale (secondo la prospettazione dell'INPS) il principio di parita' sarebbe a maggior ragione applicabile, in quanto il beneficio rientrerebbe tra le "condizioni di lavoro" ai sensi di art. 11 lettera a) Direttiva 2003/109/CE (nota: la parita' si imporrebbe, in questo caso, per tutti i lavoratori stranieri in forza di art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, essendo questa disposizione entrata in vigore dopo la L. 153/1988)

o   nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[46], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[47]; redditi di questÕultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[48] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 76/2014

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2015 al 30/6/2016 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 109/2015

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2016 al 30/6/2017 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 92/2016

 

á      Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:

o   fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000

o   il datore di lavoro eÕ obbligato ad assicurare presso lÕINAIL tutti coloro che prestano attivitaÕ retribuita alle sue dipendenze

o   obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)

o   obblighi di comunicazione:

¤  il lavoratore deve informare il datore di lavoro

-       immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro

-       entro 15 gg, in caso di malattia professionale

¤  il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia (comunicato Colfebadanti: in base ad art. 21 D. Lgs. 151/2015, il certificato medico deve essere inviato all'INAIL telematicamente dal medico che per primo assiste il lavoratore); e si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallÕevento

o   trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):

¤  indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al

-       100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllÕINAIL)

-       75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllÕINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)

¤  cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso

¤  cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL

 

á      Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non convenzionato

 

á      TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non stagionale (art. 22, co. 13)

o   conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaÕ, e puoÕ goderne al compimento dell'eta' pensionabile, con applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011; Circ. INPS 63/2015), anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallÕart. 1, co. 20 L. 335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri, la deroga si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di rimpatrio: la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni di contribuzione); la soglia di godimento eÕ fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011) e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dÕetaÕ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento dell'eta' pensionabile, progressivamente incrementata ai sensi di a L. 214/2011)

o   qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallÕItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi

á      LÕItalia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allÕUnione europea:

o   Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o   Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[49]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o   Turchia (Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale 8/5/2012, ratificato con L. 35/2015[50]; circ. INPS 168/2015: l'Accordo ricalca le disposizioni della Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa, estendendo, pero', il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalita', mentre la Convenzione si applicava solo ai cittadini degli Stati contraenti)

á      In generale questi accordi sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti, ma nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri)

á      Tipicamente, gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e Messico, pero', non prevedono il principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri,

o   le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:

¤  vecchiaia, superstiti e invalidita'

¤  infortuni sul lavoro e malattie professionali

¤  assegni familiari

¤  malattia e maternita'

¤  disoccupazione

o   l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna

á      Lavoratori stranieri rimpatriati per i quali siano stati versati contributi previdenziali e che abbiano maturato i requisiti di eta' per il godimento della pensione alla data del 29/9/2015: 927.448; di questi, 198.430 non ricevono alcuna prestazione pensionistica, non avendo maturato il requisito di contribuzione minima ventennale applicabile a chi sia stato assicurato prima del 1996 (dalla Presentazione di T. Boeri del Rapp. INPS sulle pensioni all'estero)

 

á      Per i lavoratori stagionali

o   devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

¤  per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti

¤  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

¤  contro le malattie

¤  di maternitaÕ

o   non spettano

¤  lÕassegno per il nucleo familiare

¤  il trattamento di disoccupazione involontaria

o   il datore di lavoro versa allÕINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

á      Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allÕassicurazione per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti (nota: il testo modificato dellÕart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a disposizioni dellÕart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei contributi, in realtaÕ inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e' possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

o   si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti

o   si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri

o   si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)

o   non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o   non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

á      Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)

á      Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2005/71/CE prescinde da quest'ultima condizione (situazione in cui non tutti gli elementi si collochino in un solo Stato membro) nell'imporre parita' di trattamento tra lo straniero che soggiorna per ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971

á      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

á      Il Regolamento CE 883/2004

o   si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤  le prestazioni di malattia

¤  le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤  le prestazioni di invalidita'

¤  le prestazioni di vecchiaia

¤  le prestazioni per i superstiti

¤  le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤  gli assegni in caso di morte

¤  le prestazioni di disoccupazione

¤  le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤  le prestazioni familiari

¤  i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤  le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o   non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

á      Note:

o   il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤  assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤  la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤  regimi speciali di assicurazione per lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤  assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤  assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤  prestazioni familiari

¤  assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o   le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤  integrazione dellÕassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤  assegno sociale (L. 335/1995)

¤  maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)

o   l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o   l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

á      Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)

á      Si applica una sola legislazione per volta, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota: sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):

o   una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allÕallegato III del Regolamento CEE 3922/91)

o   un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

o   una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:

¤  la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata

¤  la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivitˆ non superi i 24 mesi

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

-       alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'

o   la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri

o   una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende

o   le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento

o   la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza

á      Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):

o   se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)

á      Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale

á      Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allÕassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese

á      Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, lÕistituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati allÕeducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unÕattivitˆ professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia

á      Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di

o   durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o   situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤  natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤  situazione familiare e legami familiari

¤  esercizio di attivita' non retribuita

¤  per gli studenti, fonte del reddito

¤  alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤  Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o   volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

á      Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari

á      Sent. Corte Giust. C-394/13:

o    Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)

o   Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro

á      Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'

á      L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellÕUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)

á      Disposizioni relative alle diverse prestazioni (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   indennita' di malattia:

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤  le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤  se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤  in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤  la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o   prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤  il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o   pensione di invalidita':

¤  se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤  in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o   pensione di vecchiaia:

¤  i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤  ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤  se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤  se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤  quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤  un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤  e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine

¤  Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

¤  Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che

-       la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro

-       non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

¤  Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia

¤  Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

o   indennita' in caso di morte:

¤  l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o   trattamento di disoccupazione:

¤  l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente

¤  l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤  l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤  lo Stato responsabile dellÕerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤  se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤  per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤  in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤  in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤  in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o   prestazioni familiari:

¤  se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤  la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤  in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤  i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤  i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤  in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

¤  Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale

¤  Sent. Corte Giust. C-308/14:

-       respinto il ricorso con cui la Commissione europea chiedeva alla Corte di accertare che, imponendo a coloro che presentano domanda di assegni familiari o di credito d'imposta per figlio a carico di disporre del diritto di soggiorno nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tale Stato membro e' venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di art. 4 Regolamento CE 883/2004

-       la titolarita' del diritto di soggiorno e' uno dei requisiti che ciascuna normativa nazionale puo' legittimamente imporre per il godimento di una prestazione di sicurezza sociale

-       e' vero che l'imposizione di un tale requisito costituisce una discriminazione indiretta, dato che esso tende ad incidere piu' sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali

-       il controllo del rispetto delle condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE per l'esistenza del diritto di soggiorno non e' effettuato sistematicamente e non e' di conseguenza contrario alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 Direttiva 2004/38/CE (soltanto in caso di dubbio le autorita' britanniche procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o meno le condizioni previste dalla Direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle di cui all'articolo 7, e, pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato membro)

-       non sono stati forniti elementi che dimostrino che tale controllo non risponde alle condizioni di proporzionalita', che non e' idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo (diper se' legittimo) di protezione delle finanze pubbliche e che va al di la' di quanto necessario per conseguire tale obiettivo

-       non vi sono quindi elementi per affermare che la discriminazione indiretta evidenziata costituisca una discriminazione vietata

 

á      Disposizioni di coordinamento:

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[51], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[52]; redditi di questÕultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[53] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

 

á      Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellÕimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lÕesclusione di tale prestazione

á      Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)

á      Sent. Corte Giust. C-45/12:

o   una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui

o   e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro

á      Disposizioni relative a particolari categorie (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   lavoratori frontalieri:

¤  per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤  i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤  circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤  per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

¤  Sent. Corte Giust. C-443/11:

-       nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento

-       e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza

-       art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

-       la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

o   lavoratori distaccati all'estero:

¤  i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio

¤  i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤  in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o   pensionati:

¤  i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o   persone non attive:

¤  sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤  sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

á      Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o   S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o   S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o   S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o   DA1: diritto alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o   P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o   U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o   U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o   U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

á      Rimangono in vigore le seguenti disposizioni relative ai rapporti Italia-Slovenia:

o   Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellÕallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o   art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allÕex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

á      Circ. INPS 109/2013:

o   a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia

o   e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013

o   dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'

o   le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata

á      Mess. INPS 3726/2016 (corrette modalita' di applicazione di alcune disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari e nella "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali", ratificata con L. 885/1960):

o   nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, come la Repubblica di Serbia e gli altri Paesi della ex-Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro), legalmente residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea esclusa la Danimarca, trovano applicazione i regolamenti comunitari (in particolare, il Regolamento UE 1231/2010, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009, ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro); non trovano, invece, applicazione ne' l'Accordo SEE, ne' l'Accordo tra Svizzera e Unione europea

o   in base al principio di parita' di trattamento sancito da tali regolamenti, le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle Convenzioni bilaterali con Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia, sostituite dai regolamenti comunitari, devono ritenersi applicabili anche ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro; pertanto, con riferimento alle pensioni in regime comunitario, e' possibile totalizzare i periodi maturati in Italia, i periodi maturati in uno dei suddetti Stati (Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia) e, per effetto delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla, quelli maturati in uno Stato terzo legato all'Italia e ad uno di tali Stati da una Convenzione bilaterale di sicurezza sociale

o   di conseguenza, nel caso dei residenti nei Paesi della ex-Jugoslavia sopra indicati (Repubblica di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro), non trovano applicazione (nota: la negazione sembra illogica!) i regolamenti comunitari e, quindi, le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle suddette Convenzioni

 

á      Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971

á      Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento

 

á      Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione, ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attivita' professionale

 

 

Lavoratori distaccati in Italia (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore straniero dipendente di impresa operante in uno Stato non appartenente allÕUnione europea, distaccato in Italia per una prestazione di servizi trasnazionale, deve essere assicurato, in mancanza di accordi di reciprocitaÕ in materia sociale tra lÕItalia e quello Stato, dallÕazienda italiana presso cui eÕ distaccato (D. Lgs. 72/2000 e Circolare del Ministero del lavoro 82/00)

á      Ai lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi (Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009, ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro)

á      Circ. Minlavoro 6/2/2009: la documentazione attestante la regolarita' contributiva – Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) o (solo per imprese comunitarie) documentazione equivalente rilasciata dal competente organo del Paese dÕorigine – non puo' essere surrogata dall'autocertificazione dellÕimprenditore (straniero o comunitario) che distacchi lavoratori in Italia, ovvero dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali; tale documentazione ha infatti non solo finalita' semplificative, ma anche di contrasto all'evasione previdenziale (sent. CDS 4035/2008).

 

 

Fondo rimpatri (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il Fondo per il rimpatrio previsto dalla L. 943/1986 eÕ stato trasferito dallÕINPS al Fondo nazionale per le politiche migratorie (art. 45, T.U.; poi confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); il contributo aggiuntivo di cui allÕart. 13, co. 2, L. 943/1986, consistente nel prelievo dello 0.5% eÕ stato abolito a partire dal 1/1/00

á      Circ. INPS 42/2012:

o   attivata la modalita' di presentazione telematica (mediante l'uso del PIN) delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extra-UE; in alternativa, e' possibile presentare la domanda tramite Contact center o Patronati

o   la domanda puo' riguardare il lavoratore richiedente o un lavoratore deceduto

o   condizione necessaria: il conseguimento, nell'anno della richiesta del trattamento di rimpatrio, di un reddito inferiore a quello necessario per lÕottenimento dell'assegno sociale

o   le domande sono accolte nei limiti della residua capienza del Fondo per il rimpatrio previsto dalla L. 943/1986

 

á      Istituito un Fondo rimpatri, finalizzato al trasferimento degli stranieri verso i paesi di origine o di provenienza, alimentato da meta' del gettito dei contributi versati dagli stranieri per rilascio e rinnovo dei permessi, nonche' da eventuali appositi contributi dell'Unione europea (art. 14-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Prestazioni previdenziali erogate a cittadini nati all'estero all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):

o   vecchiaia: 114.814

o   invalidita': 19.994

o   superstiti: 100.735

á      Percentuale di cittadini in eta' pensionabile nel 2010 (da Rapp. INPS immigrazione 2010)

o   italiani: 23,5%

o   stranieri: 3,3%

á      Prestazioni previdenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):

o   integrazione salariale ordinaria:

¤  2009: totale 1.296.212, di cui stranieri 119.999

¤  2010: totale 936.990, di cui stranieri 99.155

¤  2011: totale 683.392, di cui stranieri 75.361

¤  2012: totale 683.448, di cui stranieri 72.705

¤  2013: totale 619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 481.192 di cui stranieri 57.878 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   integrazione salariale straordinaria:

¤  2009: totale 530.043, di cui stranieri 40.473

¤  2010: totale 737.394, di cui stranieri 51.915

¤  2011: totale 657.411, di cui stranieri 41.775

¤  2012: totale 731.721, di cui stranieri 49.942

¤  2013: totale 760.554, di cui stranieri 50.084 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 653.607 di cui stranieri 37.863 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   indennita' di mobilita':

¤  2009: totale 183.872, di cui stranieri 7.479

¤  2010: totale 227.964, di cui stranieri 11.500

¤  2011: totale 248.212, di cui stranieri 13.191

¤  2012: totale 281.256, di cui stranieri 15.540

¤  2013: totale 314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 354.793 di cui stranieri 16.249 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione ordinaria non agricola e speciale edile:

¤  2009: totale 1.070.242, di cui stranieri 119.555

¤  2010: totale 1.177.985, di cui stranieri 133.980

¤  2011: totale 1.227.286, di cui stranieri 147.525

¤  2012: totale 1.424.929, di cui stranieri 185.371

¤  2013: totale 1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 1.512.015, di cui stranieri 201.689 (incude ASpl; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   Mini ASpI:

¤  2013: totale 384.294, di cui stranieri 42.164 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 611.288, di cui stranieri 70.478 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti:

¤  2011: totale 552.985, di cui stranieri 53.420

¤  2012: totale 515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione agricola:

¤  2011: totale 520.375, di cui stranieri 55.171

¤  2012: totale 507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2013: totale 513.700, di cui stranieri 64.541 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   pensioni contributive per vecchiaia:

¤  2009: totale 9.323.813, di cui stranieri 7.328

¤  2010: totale 9.419.742, di cui stranieri 8.955

¤  2011: totale 9.574.947, di cui stranieri 10.577

¤  2012: totale 9.520.515, di cui stranieri 12.038

o   pensioni contributive per invalidita':

¤  2009: totale 1.593.270, di cui stranieri 5.563

¤  2010: totale 1.491.447, di cui stranieri 6.464

¤  2011: totale 1.389.360, di cui stranieri 7.379

¤  2012: totale 1.297.651, di cui stranieri 8.057

o   pensioni contributive per superstiti:

¤  2009: totale 3.807.188, di cui stranieri 6.120

¤  2010: totale 3.797.891, di cui stranieri 7.208

¤  2011: totale 3.837.683, di cui stranieri 8.542

¤  2012: totale 3.817.503, di cui stranieri 9.724

o   pensioni contributive per invalidita', vecchiaia e superstiti:

¤  2013: totale 14.478.113, di cui stranieri 32.738 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 14.312.595, di cui stranieri 35.740 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   maternita' obbligatoria:

¤  2009: totale 423.475, di cui stranieri 31.969

¤  2010: totale 423.349, di cui stranieri 34.009

¤  2011: totale 417.078, di cui stranieri 34.465

¤  2012: totale 388.869, di cui stranieri 32.542

¤  2013: totale 378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 360.342, di cui stranieri 31.032 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   congedi parentali:

¤  2009: totale 281.301, di cui stranieri 13.960

¤  2010: totale 292.104, di cui stranieri 14.776

¤  2011: totale 299.884, di cui stranieri 15.341

¤  2012: totale 285.071, di cui stranieri 14.933

¤  2013: totale 281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 280.878, di cui stranieri 15.551 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   assegno per il nucleo familiare di lavoratori dipendenti:

¤  2009: totale 2.916.536, di cui stranieri 290.960

¤  2010: totale 2.903.521, di cui stranieri 308.742

¤  2011: totale 2.901.322, di cui stranieri 318.354

¤  2012: totale 2.876.053, di cui stranieri 319.296

¤  2013: totale 2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 2.830.800, di cui stranieri 319.743 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   assegno per il nucleo familiare di pensionati:

¤  2009: totale 1.531.552, di cui stranieri 3.054

¤  2010: totale 1.568.309, di cui stranieri 3.885

¤  2011: totale 1.479.199, di cui stranieri 4.173

¤  2012: totale 1.392.378, di cui stranieri 4.387

¤  2013: totale 1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 1.259.763, di cui stranieri 5.149 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

 

 

 

27. Assistenza sociale e misure fiscali (torna all'indice)

 

á      Diritto costituzionale all'assistenza sociale

á      Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero

á      Successive limitazioni

á      Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al requisito di reddito

á      Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale pregresso

á      Sent. Corte Cost. 61/2011, Sent. Corte Cost. 329/2011, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 22/2015 e Sent. Corte Cost. 230/2015: rafforzamento dell'orientamento enunciato da Sent. Corte Cost. 187/2010; Sent. CEDU Dhahbi c. Italia

á      Reazione dell'INPS alla giurisprudenza costituzionale

á      Categorie che fruiscono comunque delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso UE slp

á      Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso UE slp

á      Rimpatrio della salma

á      Misure fiscali

á      Cifre

 

Diritto costituzionale all'assistenza sociale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Art. 38 Cost.: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e allÕassistenza sociale

á      Trattamento non reversibile ai superstiti e non legato, a differenza del trattamento previdenziale, a requisiti assicurativi o contributivi

 

á      Art. 19 D. Lgs. 150/2015: per evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione

 

 

Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero (torna all'indice del capitolo)

 

á      In passato (prima dell'entrata in vigore della L. 40/98): esclusione degli stranieri da

o   pensione sociale

o   prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

á      Art. 41, T.U.: titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata > 1 anno e minori iscritti nella loro carta o permesso parificati allÕitaliano ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale, incluse (nota: Sent. Cass. 24278/2008 interpreta "incluse" nel senso di "incluse solo") quelle previste per

o   soggetti affetti da morbo di Hansen

o   soggetti affetti da TBC

o   invalidi civili

o   ciechi civili

o   sordomuti

o   indigenti

 

 

Successive limitazioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      Art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000): assegno di maternitaÕ concesso dall'INPS, solo per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, a donne titolari di carta di soggiorno (ora permesso UE slp) legalmente residenti in Italia, per le quali siano stati versati almeno 3 mesi di contributi, prive di ogni forma di tutela previdenziale obbligatoria della maternita' o con trattamento previdenziale inferiore all'importo dell'assegno, quando si verifichi uno dei tre casi seguenti:

o   la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare

o   il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi

o   vi e' stato recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita

á      Circ. INPS 35/2010: se la straniera, al momento della presentazione della domanda, non e' ancora in possesso del permesso UE slp deve allegare alla domanda la la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta dello stesso permesso; il Comune puo' tenere in sospeso la domanda fino al completamento del procedimento; dell'assegno sono destinatarie anche le cittadine straniere in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, anche in quanto familiari di cittadino italiano, o della carta di soggiorno permanente, di cui al D. Lgs. 30/2007)

á      Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della disposizione nazionale (INPS condannato per comportamento oggettivamente discriminatorio)

á      Disposizioni analoghe per l'assegno di maternita' previsto dall'art. 66, L. 448/1998, erogato dai Comuni a donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternita' o, come integrazione, a donne che beneficiano di un trattamento previdenziale di entita' inferiore all'assegno stesso, a condizione di risorse non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE); Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza); Trib. Reggio Emilia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche alla donna in possesso di ordinario permesso di soggiorno coniugata con cittadino turco regolarmente soggiornante per lavoro, in base al principio di parita' di trattamento in materia di sicurezza sociale tra cittadini UE e lavoratori turchi e loro familiari, contenuto nell'art. 3 co. 1 della Decisione 3/80 sull'associazione CEE-Turchia; Trib. Tivoli: i cittadini e le cittadine del Marocco regolarmente soggiornanti in Italia accedono all'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998, a prescindere dal possesso del permesso UE slp, per diretta applicazione nellÕordinamento italiano dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco; Corte App. Trento: la moglie convivente di un lavoratore tunisino ha diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 65 Accordo euro-mediterraneo tra Comunita' europea e Repubblica di Tunisia (ratificato con L. 35/1997) in relazione alle prestazioni di previdenza sociale, essendo la nozione di previdenza sociale ai fini dell'applicazione dell'accordo la stessa di cui al Regolamento CEE 1408/1971 (comprendente quindi le prestazioni per maternita')

á      Trib. Verona e Trib. Verona (nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva 2011/98/UE, Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e Sent. CEDU Dhahbi c. Italia; discriminatorio il comportamento di INPS e Comune di Verona, che avevano rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del contendere a seguito di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota: di per se' le disposizioni di Direttiva 2011/98/UE si applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro

á      Trib. Alessandria: diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) per una cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari, sulla base di Direttiva 2011/98/UE e di Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco (Comune di Novi Ligure condannato a trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno; INPS condannato a corrisponderlo; entrambi condannati a dare adeguata pubblicita' alla decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti informatici)

á      Trib. Milano: discriminatoria l'esclusione della straniera priva di permesso UE slp dal godimento dell'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998), dal momento che non esiste alcuna correlazione tra quel requisito e la finalita' della prestazione (sostegno alla natalita'); si ordina al Comune di Milano di trasmettere la domanda all'INPS, all'INPS di erogare l'assegno, a entrambi di rimuovere dai rispettivi siti istituzionali l'indicazione del requisito di possesso del permesso UE slp

á      Trib. Bergamo: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) nella parte in cui subordina il godimento dell'assegno di maternita' al possesso del permesso UE slp, dato che il requisito di durata quinquennale del soggiorno introduce una ingiustificata discriminazione dello straniero privo di tale requisito ma ammesso a soggiornare in modo non episodico, cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale

á      Circ. INPS 69/2011: per eventi avvenuti nel 2011, l'importo dell'assegno concesso dai comuni e' pari a 316,25 euro mensili per complessivi 1581,25 euro (il valore dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con tre componentti e' pari a 32.967,39 euro); quello dell'assegno concesso dall'INPS e' pari a 1.946,88 euro

á      Circ. INPS 29/2012: per eventi avvenuti nel 2012, l'importo dell'assegno concesso dai comuni e' pari a 324,79 euro mensili per complessivi 1623,95 euro (il valore dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con tre componentti e' pari a 33.857,51 euro)

á      Circ. INPS 34/2013 e Com. PCM 20/2/2013: per eventi avvenuti nel 2013, l'importo dell'assegno concesso dai comuni e' pari a 334,53 euro mensili per complessivi 1672,65 euro (il valore dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con tre componentti e' pari a 34.873,24 euro)

á      Com. PCM 20/2/2014: per gli aventi diritto nel 2014 (per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento), l'importo dell'assegno concesso dai comuni e' pari a 338,21 euro mensili (il valore dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con tre componentti e' pari a 35.256,84 euro; Circ. INPS 48/2015: per i richiedenti che presentano la domanda di assegno successivamente al 1/1/2015 per i minori nati, affidati o adottati nel 2014 si applica il valore dell'ISEE rivalutato, pari a 16.921,11 euro)

á      Com. PCM 25/3/2015: per gli aventi diritto nel 2015 (per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento), l'importo dell'assegno concesso dai comuni e' pari a 338,89 euro mensili (il valore dell'indicatore della situazione economica per le domande relative al 2015 e' pari a 16.954,95 euro)

á      Com. PCM 12/2/2016 e Circ. INPS 46/2016: per gli aventi diritto nel 2016 (per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento), l'importo dell'assegno concesso dai comuni e' pari a 338,89 euro mensili (il valore dell'indicatore della situazione economica per le domande relative al 2016 e' pari a 16.954,95 euro)

 

á      L'assegno concesso dal Comune ed erogato dall'INPS per le famiglie con tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998 (gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000) spetta anche ai familiari stranieri di cittadino comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e al titolare di permesso UE slp (L. 97/2013)[54]; spetta anche al rifugiato e al destinatario di protezione sussidiaria (in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007; in questo senso, circ. INPS 9/2010, che corregge quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria); nota: nel senso del diritto in capo al titolare di permesso UE slp, successivamente all'entrata in vigore della L. 97/2013, ma con riferimento a una controversia sorta in precedenza, Trib. Roma (che condanna Comune di Roma e INPS anche a dare pubblicita' alla sentenza sui rispettivi siti Internet), Trib. Torino (che osserva come il recente intervento normativo deriva dall'apertura di una procedura di infrazione, tenendo conto quindi di un elemento del diritto UE gia' vigente, e come l'INPS, affermando con Mess. INPS 16/5/2012 l'insussistenza delle condizioni per l'estensione del beneficio ai titolari di permesso UE slp, entri nel merito dei requisiti, assumendosi di conseguenza la responsabilita' del proprio agire; nello stesso senso, Trib. Cuneo, che fa riferimento alle indicazioni date sul sito dell'INPS, Trib. Verona e Trib. Verona, che fanno riferimento alle circolari diramate dall'INPS e osservano come il Mess. INPS 15/5/2013, con cui l'INPS segnala l'esclusiva responsabilita' del Comune in relazione alla verifica dei requisiti, sia successivo alla conclusione del procedimento in esame, Trib. Monza, che si riferisce al caso in relazione al quale era stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale di art. 65 L. 448/1998), Trib. Varese (che osserva come il recente intervento normativo equivalga a riconoscere come non vi fossero ragionevoli motivi o una precisa scelta legislativa per escludere i titolari di permesso UE slp), Trib. Bologna (che chiarisce come, ancor prima dell'entrata in vigore della L. 97/2013, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria doveva ritenersi superato, almeno per gli stranieri titolari di permesso UE slp, per effetto dell'applicazione diretta delle previsioni della Direttiva 2003/109/CE), Corte App. Milano (l'assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali, rispetto al godimento delle quali da parte dei titolari di permesso UE slp la Direttiva 2003/109/CE non consente di derogare; deroga di cui, per altro, lo Stato italiano non ha inteso avvalersi, non potendo essere qualificate come espressione della volonta' di deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa); in senso ancora piu' forte, Trib. Ivrea: l'assegno per le famiglie con almeno tre figli di cui all'art. 65 L. 448/1998 spetta, in base ad una applicazione diretta di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui soggiorno sia regolare e non episodico, dal momento che esso va collocato, in base ad art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare (nota: la sentenza sembra dare rilievo al fatto che uno straniero appartenga alla categoria di coloro che contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici, il che appare inappropriato in relazione al godimento di una misura assistenziale)

á      Nota: l'INPS ha aggiornato, a seguito delle modifiche apportate da L. 97/2013) le informazioni fornite sul proprio sito in merito ai destinatari dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 (da un comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Minlavoro 7/11/2013: ammissibili le domande per l'assegnazione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 presentate a partire dall'1/7/2013, dato che la copertura finanziaria della norma varata con la L. 97/2013 copre solo il secondo semestre del 2013; nello stesso senso Circ. INPS 4/2014, che da' anche indicazione ai Comuni perche' procedano a riesaminare le istanze presentate anteriormente all'1/7/2013 per la verifica dei requisiti richiesti, restando ferma la decorrenza del beneficio, comunque, dall'1/7/2013; nota: interpretazione in contrasto con la giurisprudenza, che ha riconosciuto sistematicamente il diritto a tale assegno anche prima che entrasse in vigore la L. 97/2013 (la stessa Circ. Minlavoro 7/11/2013 ammette che la norma di cui alla L. 97/2013 ha valore interpretativo della disposizione gia' vigente, che istituiva il diritto; non ha, cioe' valore costitutivo di un nuovo diritto, e si e' resa necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE)

á      Trib. Bergamo: discriminatoria la condotta tenuta, sulla base di Circ. Minlavoro 7/11/2013, dal Comune di Verdello negando il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 per il periodo 1/1/2013-30/6/2013 ad un cittadino senegalese in possesso del permesso UE slp; sebbene la L. 97/2013 non puo' che valere per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno per il primo semestre 2013 in virtu' della corretta interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei principi di cui alla Direttiva 2003/109/CE e sulla base di tutte le argomentazioni gia' riconosciute dalla unanime giurisprudenza di merito; si ordina quindi al Comune di riconoscere al ricorrente l'assegno per il periodo in questione e l'INPS al pagamento dello stesso assegno

á      Trib. Venezia: l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 spetta al titolare di permesso UE slp anche per periodi anteriori al secondo semestre 2013 (L. 97/2013), dato che anche prima dell'entrata in vigore della L. 97/2013 la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme agli obblighi scaturenti dal principio di parita' di trattamento previsto dalla Direttiva 2003/109/CE; nello stesso senso, Trib. Firenze

á      Trib. Milano: discriminatoria Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; il diritto all'assegno sussiste in forza del principio di parita' tra italiani e stranieri titolari di permesso UE slp stabilito da art. 11 Direttiva 2003/109/CE, con conseguente necessita' di una lettura comunitariamente orientata o, addirittura, di una vera e propria disapplicazione di art. 65 L. 448/1998 e irrilevanza della previsione di copertura finanziaria per il solo secondo semestre del 2013, di cui all'art. 13 co. 2 L. 97/2013; si ordina all'INPS di cessare immediatamente la discriminazione; riconosciuta la legittimazione passiva dell'INPS e quella attiva di ASGI e Avvocati per niente, dato che i soggetti discriminati non sono individuabili e si tratta, quindi, di discriminazione collettiva

á      Corte App. Milano: conferma quasi integralmente Trib. Milano (compensando pero' le spese tra Comune di Milano e ricorrenti nel giudizio di primo grado) in relazione al carattere di discriminazione collettiva di Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza o origine etnica; l'unificazione del rito previsto per le cause di discriminazione diverse da quelle di genere opera anche sul piano della legittimazione ad agire degli enti collettivi sia nell'ipotesi di fattori discrimnatori richiamati da art. 44 D. Lgs. 286/1998, sia nell'ipotesi di fattori richiamati da art. 4 D. Lgs. 215/2003; l'esclusione prevista da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed espresso nelle direttive UE

á      Circ. INPS 97/2014: al fine di ottemperare all'ordinanza di Trib. Milano, immediatamente esecutiva, l'INPS mette in pagamento tutti i dispositivi relativi all'assegno per famiglie con almeno tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998, inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre del 2013; a seguito dell'ampliamento del novero dei beneficiari dell'assegno apportato dalla L. 97/2013 e per consentire al Minlavoro il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall?attuazione della norma, si sta provvedendo all'inserimento, tra i dati trasmessi, delle informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari

á      Sent. Cass. 15220/2014, che dichiara inammissibile il ricorso dell'INPS contro Corte App. Milano (che riconosceva il diritto all'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998, anche a straniero regolarmente soggiornante non titolare di permesso UE slp, sulla base di una non chiara interpretazione estensiva delle disposizioni vigenti, basata sulla tutela dei diritti inviolabili della persona garantita da art. 2 Cost.) in base ad argomenti estremamente confusi, ipotizza, sulla base della Sent. CEDU Dhahbi c. Italia, che il far decorrere l'accesso all'assegno dall'1/7/2013 configuri una discriminazione dello straniero soggiornante in modo non occasionale rispetto a italiani e comunitari (nota: la sentenza ritiene l'assegno ex art. 65 L. 448/1998 misura non essenziale, confondendo misure previdenziali - l'assegno familiare ordinario - e misure assistenziali - l'assegno in questione -; ritiene anche che, fino alla modifica apportata da L. 97/2013, l'assegno rientri nella deroga ammessa da Direttiva 2003/109/CE per misure non essenziali)

á      Circ. INPS 5/2014: ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, per familiari di cittadino UE titolari di diritto di soggiorno si intendono quelli di cui all'art. 2 D. Lgs. 30/2007, per familiari di titolare di permesso UE slp si intendono quelli ricongiungibili; nota: l'inclusione dei familiari di titolare di permesso UE slp che non siano personalmente titolari di permesso UE slp e' frutto di un'interpretazione scorretta, dato che la disposizione fa riferimento a "familiari con diritto di soggiorno" e che, per il familiare straniero di titolare di permesso UE slp, il soggiorno non si configura come un "diritto"

á      Circ. INPS 104/2013: in caso di variazione della composizione del nucleo familiare, l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 puo' essere erogato in misura proporzionale ai mesi dell'anno in cui sussiste il requisito di almeno tre figli minorenni, anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purche' formulata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito (per compimento della maggiore eta' da parte di uno dei figli, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente); ai fini di tale erogazione frazionata e' necessario che, al momento del venir meno del requisito relativo alla presenza di tre figli minori, il richiedente abbia gia' un ISEE in corso di validita' riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori

á      Note:

o   Circ. INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 24.377,39 euro

o   Circ. INPS 34/2013 e Com. PCM 20/2/2013: per il 2013, l'importo dell'assegno e' pari a 139,49 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 25.108,71 euro

o   Com. PCM 20/2/2014: per il 2014, l'importo dell'assegno e' pari a 141,02 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 25.384,91 euro; per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/1998 (art. 65 co. 1 L. 448/1998); Circ. INPS 48/2015: per i richiedenti che presentano la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l'anno 2014 dal 1/1/2015 al 31/1/2015 si applica il valore dell'ISEE rivalutato, pari a 8.538,91 euro

o   Com. PCM 25/3/2015: per il 2015, l'importo dell'assegno e' pari a 141,30 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica per le domande relative al 2015 e' pari a 8.555,99 euro; Circ. INPS 64/2015: riguardo all'assegno da erogare per il 2014, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per l'anno 2014

o   Com. PCM 12/2/2016 e Circ. INPS 46/2016: per il 2016, l'importo dell'assegno e' pari a 141,30 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica per le domande relative al 2016 e' pari a 8.555,99 euro

á      Parere UNAR, emesso su richiesta di un Comune italiano: si afferma il diritto dei cittadini tunisini e marocchini all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, anche in assenza del permesso UE slp, sulla base del principio di parita' sancito dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia e Marocco (si ribadisce l'obbligo delle autorita' di uno Stato membro di applicare la norma interna in maniera compatibile con quella europea ovvero di disapplicare la prima a favore della seconda)

á      Determinazione Comune Serravalle Scrivia (Alessandria): tutti gli stranieri legalmente soggiornanti fruiscono, a parita' con l'italiano, dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, in base all'applicazione diretta delle disposizioni della Direttiva 2011/98/UE (nota: di per se' tali disposizioni si applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro) e all'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione europea ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione europea e alle legislazioni e prassi nazionali

á      Lettera del Comune di Brescia: si riconosce l'applicabilita' diretta della Direttiva 2011/98/UE in relazione al godimento dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, con decorrenza a partire dal 26/12/2013 (giorno successivo al termine per il recepimento della direttiva)

á      Il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

o   lavoro subordinato

o   permesso UE slp

o   motivi familiari

o   attesa occupazione

o   motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

o   Carta blu UE

o   permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

á      Delibera di Giunta del Comune di Mazzano (Brescia): si riconosce la parita' di trattamento nei confronti dello straniero titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei suoi familiari (ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva 2011/98/UE), in materia dell'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 e dell'assegno ai nuclei familiari numerosi di cui ad art. 65 L. 448/1998

á      Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 sulla base del divieto di discriminazione sancito da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (trattandosi di straniera ammessa a soggiornare in modo non occasionale) e del diritto alla parita' di trattamento in materia di sicurezza sociale sancito da art. 12 Direttiva 2011/98/UE (la mancata rimozione del requisito di titolarita' del permesso UE slp ai fini del godimento dell'assegno in questione e' da considerarsi in violazione di una disposizione self executing, dato che l'unico limite possibile sarebbe stato quello ammesso dalla Direttiva 2011/98/UE di ammissione al mercato del lavoro per un periodo non inferiore a 6 mesi; limite, pero', non introdotto dalla normativa di recepimento)

á      Corte App. Genova: rinvio alla CGUE della seguente questione pregiudiziale:

o   se una prestazione come quella prevista da art. 65 L. 448/1998 (assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori) costituisca una prestazione famigliare ai sensi di art 3, par. 1, lettera j Regolamento CE 883/2004

o   se, in caso di risposta positiva, il principio di parita' di trattamento sancito da art. 12 par. 1 lettera e Direttiva 2011/98/UE osti ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo in possesso di "permesso unico per lavoro" (avente durata superiore a 6 mesi) non puo' beneficiare di tale assegno, pur essendo convivente con tre o piu' figli minori e titolare di redditi inferiore al limite di legge

á      Circ. INPS 70/2016: con DPCM 24/12/2015 si e' stabilito che l'assegno di 500 euro per nuclei familiari con quattro o piu' figli minori, erogato per il 2015 in base ad art. 1 co. 130 L. 190/2014, e' assegnato, agli aventi diritto, sulla base della domanda di assegno per nuclei familiari con tre o piu' figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998

 

á      Trib. Monza: il bonus bebe' previsto, per i figli di madri italiane o comunitarie, da art.1 co. 331 e 332 L. 266/2005, costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, sicche' la sua attribuzione ai soli cittadini italiani o comunitari costituisce un comportamento discriminatorio, in violazione del principio di parita' di trattamento previsto da art 3 D. Lgs. 215/2003 (comunicato ASGI)

á      Sent. Corte Cost. 207/2015: manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1287 L. 296/2006, nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio della irripetibilita' delle somme di cui ad art. 1 co. 331 e 333 L. 266/2005 indebitamente percepite; la Corte, in particolare, afferma che

o   la disposizione oggetto di censura appare adottata, in deroga al generale principio della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., allo scopo, come traspare dai lavori parlamentari, di salvaguardare la buona fede di quanti, pur privi del requisito della cittadinanza, erano stati indotti a richiedere la concessione del beneficio sulla base di una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri nella quale si segnalava il diritto alla percezione del relativo bonus

o   secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere assunte quali tertia comparationis, come e' stato fatto dal giudice rimettente in riferimento all'unico parametro di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento tra cittadini e stranieri, disposizioni eccezionali o derogatorie di principi generali, quale, nella specie, il principio sancito all'art. 2033 c.c.

 

á      Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui

á      DPCM 27/2/2015:

o   la domanda deve essere presentata da un genitore convivente

o   se il genitore avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace

o   nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo' essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda

o   l'erogazione dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste

á      Circ. INPS 93/2015:

o   il genitore si considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso comune (DPR 223/1989)

o   in caso di minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale nucleo

o   tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda

o   se la domanda viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore

o   in caso di affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente

o   qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS

á      Mess. INPS 4845/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   i genitori affidatari che hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell'adozione del minore medesimo; l'erogazione delle mensilita' concesse per l'affidamento preadottivo prosegue anche se nel frattempo il minore viene adottato

o   i genitori affidatari che non hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo possono presentare domanda in occasione dell'adozione; una volta intervenuta l'adozione del minore, e' preclusa la possibilita' di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiche' tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva, con conseguente perdita delle mensilita' antecedenti alla presentazione della domanda; il diritto all'assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, se la domanda e' presentata tempestivamente

o   in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi e' calcolato in ragione del singolo evento; se quindi per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilita' di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l'adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell'assegno fino a 36 mesi

o   in caso di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 e affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilita' corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell'affidatario, l'assegno e' richiesto e concesso ora ai genitori ora all'affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l'affidatario; se, pero', i genitori non hanno richiesto l'assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l'affidatario, non e' possibile recuperare le mensilita' pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell'affidamento temporaneo

o   al verificarsi di una delle cause di decadenza o per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge, l'erogazione del beneficio cessa; tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno puo' essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato

o   l'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore eta' del figlio adottato

á      Mess. INPS 5145/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   nel caso di domande respinte, con lettera di reiezione, perche' non e' stato reperito un ISEE valido o dalla dichiarazione ISEE il richiedente non risulta convivente con il figlio per il quale e' richiesto l'assegno e' prevista, su istanza del richiedente, la possibilita' di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avra' cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa; ove il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l'assegno verra' corrisposto con tutte le mensilita' arretrate spettanti

o   accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, e' a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande gia' inviate (in particolare, variazione o correzione del codice IBAN, variazione della modalita' di pagamento, variazione di recapiti); tale funzione e' accessibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalita' - Bonus bebe' -> invio comunicazioni

á      Mess. INPS 1110/2016:

o   vanno respinte, in base al parere fornito dal Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure carenti degli altri requisiti di legge

o   riguardo alle domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata immediatamente respinta)

o   l'accoglimento non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso UE slp che siano state immediatamente respinte

o   d'ora in avanti, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda

á      Note:

o   l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo senso, Lettera ASGI al Presidente del Consiglio e all'INPS)

o   Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)

o   il sistema online dell'INPS permetteva, tecnicamente, anche a chi ha un permesso di soggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)

á      Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

o   nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

o   in senso contrario, Trib. Milano:

¤  il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

¤  anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

¤  inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

á      Art. 80, co. 19, L. 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001): limitazione ai soli titolari di carta di soggiorno (ora permesso UE slp) e ai minori iscritti nella carta di soggiorno della parificazione, di cui allÕart. 41 T.U., relativa alla fruizione di provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale (quelle, cioe', per l'adozione delle quali non e' prevista alcuna valutazione discrezionale dell'ammnistrazione; coincidenti con la nozione di misure di "sicurezza sociale" nella normativa comunitaria); certamente inclusi:

o   assegno sociale (giaÕ Òpensione socialeÓ; All. 1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari a 5.424,9 euro per anno):

¤  disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 e da art. 20, co. 10 L. 133/2008

¤  concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaÕ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ. INPS 2/12/2008:

-       il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

-       ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

-       per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

¤  nota: i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro

¤  erogato dallÕINPS: 13 mensilitaÕ

¤  non reversibile

¤  non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allÕestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com. AGI 25/11/2002; Mess. INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza allÕestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellÕinteressato (Mess. INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica del permanere della situazione di assenza (Mess. INPS n. 12886/2008); giurisprudenza:

-       Trib. Brescia: e' illegittima la richiesta, da parte dell'INPS, di restituzione dell'assegno sociale per un cittadino straniero iscritto in anagrafe, fondata sul fatto che lo stesso cittadino si sia assentato dall'Italia per oltre un mese; ai sensi di art. 43 c.c. la residenza e' infatti il luogo in cui una persona ha abituale dimora e pertanto, in presenza di tale situazione debitamente certificata dalla anagrafe del Comune, la sussistenza del requisito di residenza non puo' essere esclusa a seguito del temporaneo allontanamento; diversamente opinando si finirebbe per attribuire all'INPS la possibilita' di inserire, a sua assoluta discrezione, un requisito ulteriore non previsto dalla legislazione vigente

-       Trib. Arezzo: assenze anche di durata superiore a un mese (nel caso in esame, solo durante i mesi estivi) non fanno venir meno il requisito di dimora abituale, ne' quindi quello di residenza, cui e' condizionato il godimento continuato dell'assegno sociale

¤  spetta anche al genitore ricongiunto se non gode di alcun reddito proprio e trae il suo sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del figlio, dal momento che, ai sensi di art. 3 co. 6 L. 335/1995, il reddito da prendere a riferimento e' quello esclusivo della persona che richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed altri redditi ivi specificamente indicati, che non includono il sostentamento da parte del figlio (Sent. Cass. 13576/2013)

¤  Trib. Brescia: riconosciuto il diritto all'assegno sociale a familiari stranieri di cittadino UE, privi del requisito di residenza decennale pregressa, in quanto tale requisito, indirettamente discriminatorio, e' ritenuto privo di qualunque giustificazione legittima (nota: non si tiene conto del fatto che e' stato introdotto proprio per evitare migrazioni opportunistiche, ne', per altro verso, del fatto che trattandosi di misura di sicurezza sociale, dovrebbe applicarsi il criterio del cumulo in base a Regolamento CE 883/2004)

¤  Trib. Brescia: in base ad art. 2 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce la parita' tra cittadino straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano nei rapporti con la pubblica amministrazione, lo straniero puo' effettuare dichiarazione sostitutiva in relazione ai redditi percepiti all'estero, nelle situazioni in cui questo e' consentito al cittadino italiano; in particolare, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale

o   prestazioni per minorati civili:

¤  previste per

-       invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaÕ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaÕ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

¬     pensione di inabilitaÕ (perdita totale della capacitaÕ di lavoro)

¬     assegno mensile (perdita parziale della capacitaÕ di lavoro)

¬     indennitaÕ di accompagnamento (invaliditaÕ totale e incapacitaÕ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

¬     indennitaÕ mensile di frequenza (per invalidi di etaÕ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaÕ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

-       ciechi civili :

¬     pensione per ciechi assoluti

¬     pensione per ciechi parziali

¬     indennitaÕ di accompagnamento per ciechi assoluti

¬     indennitaÕ speciale per ciechi parziali

-       sordomuti:

¬     pensione

¬     indennitaÕ di comunicazione

¤  concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

¤  erogate dallÕINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/1998; DPCM 26/5/2000)

¤  le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellÕentrata in vigore della L. 388/2000 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellÕamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaÕ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006)

¤  il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaÕ (anche per ciechi e sordomuti?) eÕ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)

á      L. 122/2010 e circ. INPS 126/2010:

o   ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate al reddito, si tiene conto

¤  dei redditi derivanti da prestazioni per le quali sussiste lÕobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 1388/1971 e conseguiti nello stesso anno

¤  dei redditi diversi da questi, conseguiti nell'anno precedente

o   se al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel corso dell'anno viene liquidata una nuova prestazione per la quale sussiste lÕobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, e il reddito rilevante che ne risulta supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si procede alla revoca della prestazione collegata al reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute; nota: Sent. Cass. 14733/2011 considera rilevante, ai fini dell'assegnazione della pensione di inabilita', anche l'eventuale reddito del coniuge

o   per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, e' attribuito a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per le prestazioni d'invalidita' civile collegate al reddito, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati

á      Sent. Cons. Stato 842/2016: la "capacita' selettiva" dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non puo' compiere l'artificio di definire reddito un'indennita' o un risarcimento, ma deve considerali per cio' che essi sono, perche' posti a fronte di una condizione di disabilita' grave e in se' non altrimenti rimediabile; confermata la sentenza di primo grado e l'annullamento di

o   art. 4, c. 2, lett. f) DPCM 159/2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilitaa'

o   art. 4, c. 4, lett. d) del DPCM 159/2013, nella parte in cui, nel fissare le franchigie da detrarre dai redditi, introduce un'indistinta differenziazione tra disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un incremento di franchigia solo per quest'ultimi, senza considerare l'effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne

á      Sent. Cass. 14771/2016: la mancanza del requisito reddituale ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' e' rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti; ove invece il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario (o su altre assorbenti ragioni), la carenza del requisito economico e' deducibile (anche per la prima volta) in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale l'INPS puo' censurare, con ricorso per cassazione, la decisione, espressa o implicita, in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo

 

á      Art. 60 L. 35/2012: sperimentazione relativa all'erogazione di una Carta acquisti, in 12 citta' italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno, in possesso di determinati requisiti economici, lavorativi e familiari e residenti da almeno un anno nel Comune presso il quale presenteranno la domanda (Decr. Minlavoro 10/1/2013); nota: resta escluso il destinatario di protezione internazionale, in contrasto con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE (benche' tale destinatario risulti incluso nel modulo apposito approntato dal Comune di Verona); Comunicato ASGI: le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia

á      I residenti cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno possono ottenere, al pari dei cittadini italiani residenti, il rilascio di una "carta acquisti" finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e del costo per la fornitura di gas da privati (art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013)[55]; note:

o   resta escluso il destinatario di protezione internazionale, in contrasto con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE (prima della modifica apportata da L. 147/2013, tuttavia, Trib. Brescia aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione aveva deciso di erogare il beneficio

o   le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia

á      Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013 si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e gli immobili posseduti all'estero; nota: prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib. Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)

á      Decr. Ministero Affari regionali 23/6/2016: e' concesso un contributo una tantum di 275 euro per il sostegno ai bambini nati o adottati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito; ne hanno diritto i beneficiari della Carta acquisiti di cui all'art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013 (cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, nonche', secondo le indicazioni date sul sito dell'INPS, i titolari di protezione internazionale); Mess. INPS 3407/2016:

o   l'importo aggiuntivo e' erogato a favore di

¤  nati nel 2014, beneficiari della Carta acquisti ordinaria; trattandosi di importo aggiuntivo, e' erogato solo ai soggetti che hanno gia' diritto all'accredito bimestrale della Carta acquisti

¤  nati nel 2014 non beneficiari della Carta acquisti ordinaria o minori adottati nel 2014 minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria o di eta' superiore ai 3 anni al momento della richiesta

o   l'importo e' concesso per le domande di Carta acquisti presentate entro il 16/11/2016

¤  presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta acquisti

¤  direttamente all'INPS in formato cartaceo (allegato 2), in caso di adottati di eta' superiore ai 3 anni

o   le eventuali somme non utilizzate verranno ripartite tra tutti gli aventi diritto

o   in caso di insufficienza delle disponibilita', l'importo aggiuntivo sara' corrispondentemente rideterminato

á      Istruzioni relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):

o   requisiti:

¤  eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni

¤  cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale

¤  iscrizione anagrafica

¤  trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)

¤  ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE

¤  non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

o   la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)

o   se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta

o   al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;

o   per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta

o   ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)

o   l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti

o   per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)

á      Art. 19, co. 8 L. 2/2009: rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi; sospetta illegittimita' della disposizione per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, nonche', con riferimento ai rifugiati, con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE

á      Decr. Minlavoro-Mineconomia 26/5/2016: la nuova prestazione di contrasto alla poverta' denominata "Sostegno all'inclusione attiva" (SIA) e, in particolare, la carta di credito che consente l'acquisto di beni di prima necessita', e' riservata a cittadini italiani o comunitari, stranieri titolari di permesso UE slp e familiari di cittadini comunitari; note:

o   requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro (non piu' previsto il requisito del patrimonio inferiore a 8.000 euro), trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili, vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; Sostegno all'inclusione attiva incompatibile con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati (Nota Minlavoro)

o   il modello di domanda di Sostegno per l'inclusione attiva (All. Mess. INPS 3272/2016) include, tra i possibili beneficiari, il titolare di protezione internazionale

o   restano comunque esclusi i titolari di permesso unico lavoro, tutelati da Direttiva 2011/98/UE, e i titolari di Carta Blu UE

 

á      Nota: lÕart. 2, co. 2 T.U. parifica lo straniero regolarmente soggiornante al cittadino italiano ai fini del godimento dei diritti in materia civile, salvo che convenzioni internazionali o il T.U. dispongano diversamente; in contrasto, le limitazioni in materia di assistenza sono state introdotte con leggi finanziarie (che non modificano il T.U.)

á      La Giunta della Provincia di Bolzano ha deliberato di disapplicare, a far data dall'1/6/2003, l'art. 80, co. 19, L. 388/2000, in quanto in contrasto con il Regolamento CEE 1408/1971, Reg. CEE/574/1972 e Regolamento CEE n. 859/2003, secondo il parere legale dellÕAvvocatura provinciale dd. 28/4/2005; nello stesso senso, Trib. Trento (nota: interpretazione palesemente errata dell'art. 1, Regolamento CEE n. 859/2003, che equipara gli stranieri legalmente soggiornanti in uno Stato membro ai cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione ai fini del godimento delle misure di "sicurezza sociale" - quelle, cioe', per l'adozione delle quali non e' prevista alcuna valutazione discrezionale dell'ammnistrazione; ossia, le "provvidenze che costituiscono diritto soggettivo" di cui all'art. 80, co. 19, L. 388/2000 -, a condizione pero' che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro"; ad esempio, per aver risieduto precedentemente in altro Stato membro)

á      Parere UNAR contrario alla legittimita' di art. 80 L. 388/2000 alla luce di art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 9 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977)

á      L'UNAR ha assunto la decisione di adottare e inviare a Regioni, Province e Comuni, una Raccomandazione in merito ai "Requisiti per l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale", nella quale si afferma:

o   se una determinata prestazione di assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)

o   l'imposizione del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura assistenziale intende tutelare (nota: la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)

á      Delibera Regione Veneto 1/8/2016: misure a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito, con almeno quattro figli o che abbiano avuto un parto trigemellare, condizionate, per gli stranieri, al possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e al fatto che i componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia

á      Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la nuova delibera che revoca la precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE, all'interrogazione riportata da ANSA: se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi un provvedimento illecito, essendo irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'; Trib. Brescia: Comune di Brescia condannato al risarcimento del danno non patrimoniale causato dal comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione, che ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria (tanto che al momento della sentenza il bonus e' attribuito "con riserva di ripetizione") e che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, e' stata indotta a scelte piu' aderenti a uno spirito pacificatore (liquidata la somma di 3.000 euro a ciascuno degli stranieri che, vedendo disatteso il bisogno sociale posto a ragione dell'emolumeno, hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti, e la somma di 15.000 euro allÕASGI, quale risarcimento della lesione alla generalitˆ dei consociati)

á      Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per la retta dÕiscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano per lÕanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune di Roccafranca (in violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998)

á      Trib. Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima, conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5 anni; Ord. Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c., il ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del Tribunale di Milano; nota: il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032); Corte dei conti: condannati per danno erariale sindaco, vice-sindaco, componenti della giunta comunale e consiglieri comunali di maggioranza, che hanno proposto, sostenuto e approvato le delibere con cui il Comune di Tradate ha riservato il bonus bebe' ai soli bambini con entrambi i genitori italiani e ha deciso di resistere in tre gradi di giudizio in difesa della legititmita' di tali delibere; condannato anche il segretario comunale per non aver sollevato alcun profilo di criticita' ed aver anzi espresso sempre parere favorevole sulle delibere

á      Questione di legittimita' dell'art. 20, co. 10 L. 133/2008 sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate sulla L. 133/2008); nota: in realta', art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione (incluse quelle di carattere non contributivo di cui all'art. 70, co. 1 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento, inserito da Regolamento CE 988/2009; tra queste, per l'Italia, la lettera g riporta l'assegno sociale) sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro

á      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari, degli stranieri titolari del permesso UE slp, dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia al beneficio della Carta acquisti (art. 81 co. 32 L. 133/2008, prima della modifica introdotta da L. 147/2013); note:

o   Trib. Trieste: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata

o   Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio

o   art. 81 co. 32 L. 133/2008 e' stato poi modificato da L. 147/2013, con l'estensione del beneficio ai residenti cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno; restano comunque esclusi i destinatari di protezione internazionale

o   le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia

 

 

Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al requisito di reddito (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 306/2008: illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. nella parte in cui escludono dal godimento dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. l L. 18/1980 gli stranieri privi dei requisiti di reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte, condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia l'erogazione di una misura destinata a soggetti totalmente inabili al lavoro)

á      Sent. Corte Cost. 11/2009: illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. nella parte in cui escludono dal godimento della pensione di inabilita' di cui all'art. 12 L. 118/1971 gli stranieri privi dei requisiti di reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte, condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia l'erogazione di una misura gia' condizionata al fatto che il reddito non superi una determinata soglia; nota: la Corte non esamina l'entita' delle due soglie, che potrebbe essere tale da rendere compatibili le due condizioni)

á      Nota: il requisito di reddito e' necessario per ottenere il permesso UE slp, non per mantenerlo; a rigore, quindi, le disposizioni censurate dalla Corte Costituzionale non sono incompatibili con la natura assistenziale delle prestazioni considerate

á      Trib. Bari: Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 travolgono la legittimita' costituzionale di dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. con riferimento alla fruizione di tutte le provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale (incluso l'assegno di invalidita'; in questo senso, Trib. Genova, anche in altra sentenza, Trib. Firenze, Trib. Bologna, con riferimento all'assegno sociale, Trib. Urbino, con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962 e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968, e, piu' debolmente, Trib. Vicenza, che prevede l'imminente dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione con riferimento alla fruizione dell'assegno di invalidita'); nello stesso senso, anche Trib. Milano: sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), si ordina all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non episodico, sia priva del permesso UE slp; in senso diverso, Ord. Cass. 11053/2014, che, non ritenendo le sentenze della Corte Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte Costituzionale (che la rigetta per manifesta inammissibilita', dovuta a carenza di motivazione, con Sent. Corte Cost. 22/2015) la questione di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti (art. 8 L. 66/1962), dell'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968) e dell'assegno sociale maggiorato (art. 38 L. 448/2001)

 

 

Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale pregresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' di permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui all'art. 13 L. 118/1971; la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'imposizione di un requisito di legale presenza sul territorio dello Stato da almeno 5 anni discrimina lo straniero, in violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti nella convezione deve essere assicurato senza alcuna distinzione, inclusa quella basata sulla nazionalita') e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (tra i diritti garantiti vi e' quello al rispetto dei beni patrimoniali della persona), cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (tra i diritti patrimoniali devono essere incluse anche le prestazioni sociali, anche quelle che non si basano su un precedente rapporto di contribuzione), trattandosi di una misura, l'assegno mensile di invalidita', mirata a fornire il sostentamento essenziale alla persona, e non una semplice integrazione del reddito (si adeguano a questa sentenza Sent. Cass. 4110/2012, Trib. Perugia, Ord. Cass. 10665/2012; Corte App. Perugia: Sent. Corte Cost. 187/2010 ha effetto su tutti i rapporti non esauriti, incluso quello tra il cittadino straniero e l'INPS per il quale fosse pendente il processo di primo grado, anche quando il provvedimento dell'INPS impugnato fosse stato adottato anteriormente alla sentenza; nello stesso senso, sull'effetto retroattivo, Trib. Lucca)

á      Note:

o   l'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale potrebbe continuare ad essere considerato legittimo con riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe, quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del permesso UE slp, ad eccezione del reddito

o   la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)

o   la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di accompagnamento da Ord. Trib. Urbino e da Ord. Trib. Cuneo

o   la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento alla pensione di inabilita' da Ord. Trib. Cuneo

o   Trib. Pisa, seguendo Sent. Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento con carattere di prestazione vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio; piu' drasticamente, Sent. Cass. 14733/2011, in un caso relativo all'erogazione dell'indennita' di accompagnamento a vamtaggio di straniero non privo di reddito, fa riferimento a Sent. Corte Cost. 306/2008 per negare la legittimita' di discriminazioni relative a diritti fondamentali quali il diritto alla salute (inteso anche come diritto ai rimedi possibili per le menomazioni prodotte da patologie rilevanti), quando il soggiorno dello straniero non abbia carattere meramente episodico (nello stesso senso, Trib. Milano)

o   Trib. Brindisi: accolto, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, il ricorso presentato da un cittadino straniero privo di permesso UE slp avverso il diniego dellÕINPS a riconoscergli il diritto allÕassegno sociale; nello stesso senso, Sent. Cass. 10460/2013 (che ribadisce il principio della sufficienza del carattere non episodico del soggiorno dello straniero, pur riguardando, in effetti, il caso di uno straniero titolare di permesso UE slp) e Trib. Bologna

o   Trib. Verona: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' civile con indennita' di accompagnamento a straniera titolare di permesso di soggiorno ordinario (soggiorno comunque non episodico; si allinea, per lo piu' implicitamente, alla giurisprudenza costituzionale); nello stesso senso, Trib. Lucca

o   Sent. Cass. 26380/2013: a seguito di Sent. Corte Cost. 306/2008, Sent. Corte Cost. 11/2009 e Sent. Corte Cost. 187/2010, lo straniero accede a pensione di inabilita', indennita' di accompagnamento e assegno di invalidita', se sussistono le condizioni, anche se non e' titolare di permesso UE slp, purche' il suo soggiorno non abbia carattere episodico o di breve durata

o   Ord. Cass. 11053/2014, non ritenendo le sentenze della Corte Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte Costituzionale (che la rigetta per manifesta inammissibilita', dovuta a carenza di motivazione, con Sent. Corte Cost. 22/2015) la questione di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti (art. 8 L. 66/1962), dell'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968) e dell'assegno sociale maggiorato (art. 38 L. 448/2001); in senso piu' forte, Trib. Urbino: la giurisprudenza costituzionale sulle misure assistenziali non puo' non valere con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962 e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968 (diversa dalla indennita' di accompagnamento prevista per coloro nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilita' per affezioni fisiche o psichiche e l'impossibilitˆ di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della vita, di avere bisogno di assistenza continua, e con quella cumulabile), dal momento che entrambe attengono ai diritti fondamentali, presupponendo una condizione fisica gravemente menomata e costituiscono uno strumento previdenziale di carattere essenziale agli effetti della tutela degli interessi coinvolti, ed un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (possibile quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interessate); nello stesso senso, anche Trib. Milano: sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), si ordina all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non episodico, sia priva del permesso UE slp

o   in precedenza, prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:

¤  riconosciuto il diritto all'assegno sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma privi del permesso UE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

¤  Trib. Genova: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo

¤  ambiguita', rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna

¤  Trib. Genova, in altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno

o   Trib. Bergamo: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) nella parte in cui subordina il godimento dell'assegno di maternita' al possesso del permesso UE slp, dato che il requisito di durata quinquennale del soggiorno introduce una ingiustificata discriminazione dello straniero privo di tale requisito ma ammesso a soggiornare in modo non episodico, cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale

 

 

Sent. Corte Cost. 61/2011, Sent. Corte Cost. 329/2011, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 22/2015 e Sent. Corte Cost. 230/2015: rafforzamento dell'orientamento enunciato da Sent. Corte Cost. 187/2010; Sent. CEDU Dhahbi c. Italia (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 61/2011: respinge le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio in relazione alla Legge della Regione Campania 6/2010; in particolare, la Corte

o   ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione

o   ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)

o   esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

 

á      Sent. Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione ai minori stranieri legalmente soggiornanti della indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990 (in materia di assistenza economica agli invalidi); in particolare,

o   si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)

o   si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009

o   si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore

o   si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.

á      Note:

o   la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)

o   Trib. Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent. Corte Cost. 329/2011

o   Ord. Cass. 11053/2014, non ritenendo le sentenze della Corte Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte Costituzionale (che la rigetta per manifesta inammissibilita', dovuta a carenza di motivazione, con Sent. Corte Cost. 22/2015) la questione di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti (art. 8 L. 66/1962), dell'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968) e dell'assegno sociale maggiorato (art. 38 L. 448/2001); in senso piu' forte, Trib. Urbino: la giurisprudenza costituzionale sulle misure assistenziali non puo' non valere con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962 e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968 (diversa dalla indennita' di accompagnamento prevista per coloro nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilita' per affezioni fisiche o psichiche e l'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della vita, di avere bisogno di assistenza continua, e con quella cumulabile), dal momento che entrambe attengono ai diritti fondamentali, presupponendo una condizione fisica gravemente menomata e costituiscono uno strumento previdenziale di carattere essenziale agli effetti della tutela degli interessi coinvolti, ed un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (possibile quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interessate); nello stesso senso, anche Trib. Milano: sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), si ordina all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non episodico, sia priva del permesso UE slp

 

á      Sent. Corte Cost. 40/2013: illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. l L. 18/1980 e della pensione di inabilita' di cui all'art. 12 L. 118/1971; si ribadisce che, quando siano coinvolti valori di essenziale risalto (quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarieta' rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie), presidiati dalla Costituzione e da diverse convenzioni internazionali, e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, sulla base di criteri temporali o di reddito, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico

 

á      Sent. Corte Cost. 22/2015: illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 L. 66/1962 e dell'indennita' per ciechi (con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) di cui all'art. 3 co. 1 L. 508/1988; si ribadisce, in linea con Sent. Corte Cost. 40/2013, che e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, cosi' come ratione census) in relazione a benefici rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico

á      Nota: in precedenza, Trib. Milano, sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), ordina all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non episodico, sia priva del permesso UE slp

 

á      Sent. Corte Cost. 230/2015: illegittimita' costituzionale di art. 80 co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidita' civile per sordi e della indennita' di comunicazione; nella sentenza si afferma anche quanto segue:

o   la discriminazione che la disposizione irragionevolmente opera nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti, con l'attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, risulta in contrasto con il principio costituzionale e convenzionale di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.): essa, infatti, appare idonea a compromettere esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per se' indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci o formali; sempre che, naturalmente, venga accertata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio e sempre che, nell'ottica della piu' compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri, di cui all'art. 41 del D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico ne' occasionale.

o   si formula l'auspicio che il legislatore, tenendo conto dell'elevato numero di pronunce caducatorie adottate dalla Corte Costituzionale a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l'altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell'eguaglianza sostanziale

á      Nota: la questione di legittimita' costituzionale era stata sollevata da Trib. Milano, secondo cui, nonostante le precedenti analoghe pronunce della Corte Costituzionale riferite ad altre prestazioni di invalidita', non era possibile ne' interpretare in modo costituzionalmente conforme la predetta norma, ne' estendere gli effetti di dette pronunce, ne' disapplicare la norma per contrasto con art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di norma di principio senza efficacia diretta nell'ordinamento; analoga questione di legittimita' costituzionale era stata successivamente sollevata da Trib. Piacenza

á      Mess. INPS 1661/2016: a seguito di Sent. Corte Cost. 230/2015, si estende il diritto alle prestazioni previste per i sordi nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, anche se sprovvisti di permesso UE slp; nei confronti di questi soggetti la prestazione andra' riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente

 

á      Sent. CEDU Dhahbi c. Italia: l'esclusione dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata

 

á      Ord. Corte Cost. 197/2013: manifesta inammissibilita' (per insufficiente descrizione degli elementi a sostegno della rilevanza della questione con riferimento al giudizio) della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale al possesso della carta di soggiorno e dunque anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato; dal momento che l'assegno sociale e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, da un lato, non risulta evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini stranieri, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussista una disparita' di trattamento tra cittadini stranieri e italiani

á      Trib. Bologna: si solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato da almeno 10 anni, del beneficio dell'assegno sociale, per violazione degli artt. 10 primo comma e 117 primo comma Cost.

á      Ord. Corte Cost. 180/2016: manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato da almeno 10 anni, del beneficio dell'assegno sociale, sollevata da Trib. Bologna; il giudice rimettente non ha considerato che

o   L. 388/2000 ha introdotto un requisito di soggiorno decennale in Italia, applicabile a tutti i cittadini, a prescindere dalla cittadinanza (non essendovi quindi alcun elemento di discriminazione tra cittadini italiani e stranieri)

o   il requisito di soggiorno decennale appare mirato, non a intenti meramente restrittivi, ma a far corrispondere il diritto alla prestazione a un piu' alto livello di radicamento, per altro corrispondente alla durata di residenza legale richiesta per la naturalizzazione (nota: questo secondo argomento appare in contraddizione col precedente, dal momento che sembra ammettere che il requisito sia mirato proprio a realizzare una discriminazione indiretta a danno dello straniero)

á      Nota ASGI: e' possibile che con Ord. Corte Cost. 180/2016 la Corte Costituzionale abbia inteso affermare che l'introduzione successiva del requisito dei 10 anni di residenza abbia implicitamente abrogato il requisito del permesso di lungo periodo ai fini del godimento dell'assegno sociale

 

á      Trib. Verona e Trib. Verona (nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva 2011/98/UE, di da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e di Sent. CEDU Dhahbi c. Italia; discriminatorio il comportamento di INPS e Comune di Verona, che avevano rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del contendere a seguito di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota: di per se' le disposizioni di Direttiva 2011/98/UE si applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro

á      Trib. Alessandria: diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) per una cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari, sulla base di Direttiva 2011/98/UE e di Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco (Comune di Novi Ligure condannato a trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno; INPS condannato a corrisponderlo; entrambi condannati a dare adeguata pubblicita' alla decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti informatici)

á      Trib. Milano: discriminatoria l'esclusione della straniera priva di permesso UE slp dal godimento dell'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998), dal momento che non esiste alcuna correlazione tra quel requisito e la finalita' della prestazione (sostegno alla natalita'); si ordina al Comune di Milano di trasmettere la domanda all'INPS, all'INPS di erogare l'assegno, a entrambi di rimuovere dai rispettivi siti istituzionali l'indicazione del requisito di possesso del permesso UE slp

á      Delibera di Giunta del Comune di Mazzano (Brescia): si riconosce la parita' di trattamento nei confronti dello straniero titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei suoi familiari (ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva 2011/98/UE), in materia dell'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 e dell'assegno ai nuclei familiari numerosi di cui ad art. 65 L. 448/1998

á      Trib. Bergamo: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) nella parte in cui subordina il godimento dell'assegno di maternita' al possesso del permesso UE slp, dato che il requisito di durata quinquennale del soggiorno introduce una ingiustificata discriminazione dello straniero privo di tale requisito ma ammesso a soggiornare in modo non episodico, cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale

 

á      Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

o   nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

o   in senso contrario, Trib. Milano:

¤  il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

¤  anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

¤  inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Reazione dell'INPS alla giurisprudenza costituzionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro per l'integrazione e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla pratica discriminatoria in materia di accesso alle prestazioni assistenziali attuata dall'INPS nei confronti di stranieri invalidi o disabili, aventi i requisiti di legge per conseguire la pensione di inabilita', l'indennita' di accompagnamento, l'indennita' di frequenza o altre provvidenze analoghe, continuando a subordinarne l'erogazione alla titolarita' di un permesso UE slp, senza tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale

á      Trib. Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di art. 41 D. Lgs. 286/1998

á      Mess. INPS 13983/2013:

o   al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'indennita' di accompagnamento, la pensione di inabilita', l'assegno mensile di invalidita' e l'indennita' mensile di frequenza dovranno essere concesse, in presenza dei normali requisiti, a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso UE slp, alla sola condizione che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (art. 41 D. Lgs. 286/1998)

o   le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato; pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato

 

 

Categorie che fruiscono comunque delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia (ratificati con legge e vincolanti per l'Italia) sanciscono la non discriminazione in materia di sicurezza sociale tra cittadini di quei paesi residenti o legalmente impiegati e familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui i lavoratori sono occupati; la nozione di sicurezza sociale contenuta negli Accordi euromediterranei deve essere intesa (Sent. Corte Giust. C-113/97) allo stesso modo dell'identica nozione contenuta in Regolamento CEE 1408/1971 (come modificato da Reg. Cons. UE 1247/1992), che include le prestazioni speciali a carattere non contributivo (per l'Italia, l'all. II bis al Regolamento CEE 1408/1971 menziona espressamente prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale; nota: il Regolamento in questione e' stato sostituito da Regolamento CE 883/2004, e l'allegato rilevante e' ora l'Allegato X a tale Regolamento, inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-215/99: non e' inclusa nella nozione di sicurezza sociale una prestazione che, pur avendo carattere di diritto soggettivo, non copra uno dei rischi di cui all'art. 4, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971 (malattia e maternita', invalidita', vecchiaia, superstiti, infortunio sul lavoro e malattie professionali, morte, disoccupazione, carichi familiari; nota: verosimilmente, anche paternita' e pensionamenti anticipati, in base all'ampliamento apportato da Regolamento CE 883/2004); nota: Sent. Cass. 24278/2008, non tenendo conto di Sent. Corte Giust. C-113/97, esclude che la nozione di sicurezza sociale si estenda alle prestazioni non contributive; in senso opposto, Trib. Genova, sent. Cass. 17966/2011, Trib. Bologna: la nozione di sicurezza sociale va interpretata in base alle nozioni proprie del diritto comunitario sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, e si estendende quindi alle prestazioni non contributive

á      Sent. Corte Giust. C-18/90: in base ad art. 41 co 1 Accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco, e' illegittimo che uno Stato membro rifiuti di concedere un'indennita' di disoccupazione giovanile, prevista dalla sua normativa, ad un familiare di un lavoratore di nazionalita' marocchina con lui residente

á      Trib. Treviso: ASL di Treviso e INPS accettano di riconoscere l'indennita' di accompagnamento a un minore marocchino totalmente invalido, benche' privo di permesso UE slp; probabilmente (secondo Newsletter ASGI 3/12/2008) in base all'applicabilita' dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco

á      Trib. Genova: come effetto dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco, un lavoratore marocchino regolarmente soggiornante in Italia ha diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidita' civile in presenza di tutti e soli i requisiti richiesti per i cittadini italiani; nello stesso senso, Trib. Bologna, con riferimento all'assegno sociale

á      Trib. Verona: il cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ha diritto alle indennita' per ciechi civili di cui alla L. 382/1970, anche se e' privo di permesso UE slp, come diretta applicazione nellÕordinamento italiano dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco, in quanto norma di diritto comunitario (l'accordo e' recepito dal Regolamento CEE 2211/1978); nello stesso senso, Trib. Tivoli (in relazione all'accesso dei cittadini e delle cittadine del Marocco regolarmente soggiornanti in Italia all'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998, a prescindere dal possesso del permesso UE slp) e Trib. Perugia e Trib. Lucca (in relazione al godimento della pensione di inabilita' da parte di un cittadino marocchino regolarmente soggiornante, ma privo di permesso UE slp)

á      Corte App. Trento: la moglie convivente di un lavoratore tunisino ha diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 65 Accordo euro-mediterraneo tra Comunita' europea e Repubblica di Tunisia (ratificato con L. 35/1997) in relazione alle prestazioni di previdenza sociale, essendo la nozione di previdenza sociale ai fini dell'applicazione dell'accordo la stessa di cui al Regolamento CEE 1408/1971 (comprendente quindi le prestazioni per maternita')

á      Trib. Reggio Emilia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche alla donna in possesso di ordinario permesso di soggiorno coniugata con cittadino turco regolarmente soggiornante per lavoro, in base al principio di parita' di trattamento in materia di sicurezza sociale tra cittadini UE e lavoratori turchi e loro familiari, contenuto nell'art. 3 co. 1 della Decisione 3/80 sull'associazione CEE-Turchia

á      Parere UNAR, emesso su richiesta di un Comune italiano: si afferma il diritto dei cittadini tunisini e marocchini all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, anche in assenza del permesso UE slp, sulla base del principio di parita' sancito dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia e Marocco (si ribadisce l'obbligo delle autorita' di uno Stato membro di applicare la norma interna in maniera compatibile con quella europea ovvero di disapplicare la prima a favore della seconda)

 

á      Il titolare dello status di protezione internazionale (e il titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007) e' equiparato al cittadino italiano in materia di assistenza sociale

á      Lett. Minlavoro 10/6/2005, citata in un comunicato, e Nota Minlavoro 15/7/2005, citata da Mess. INPS n. 2226/2008 specificano che le misure previste per il titolare di permesso UE slp si estendono anche al rifugiato (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/1998, ora art. 74 D. Lgs. 151/2001), salvo che le misure siano esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari (con dubbia compatibilita' con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951); nella stessa linea,

o   circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale)

o   circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)

o   circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)

o   Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

o   Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza)

á      Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese

 

á      I titolari di Carta blu UE godono, in materia di assistenza sociale, dello stesso trattamento riservato ai cittadini

 

á      Determinazione Comune Serravalle Scrivia (Alessandria): tutti gli stranieri legalmente soggiornanti fruiscono, a parita' con l'italiano, dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, in base all'applicazione diretta delle disposizioni della Direttiva 2011/98/UE (nota: di per se' tali disposizioni si applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro) e all'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione europea ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione europea e alle legislazioni e prassi nazionali

á      Lettera del Comune di Brescia: si riconosce l'applicabilita' diretta della Direttiva 2011/98/UE in relazione al godimento dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, con decorrenza a partire dal 26/12/2013 (giorno successivo al termine per il recepimento della direttiva)

á      Il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

o   lavoro subordinato

o   permesso UE slp

o   motivi familiari

o   attesa occupazione

o   motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

o   Carta blu UE

o   permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

á      Delibera di Giunta del Comune di Mazzano (Brescia): si riconosce la parita' di trattamento nei confronti dello straniero titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei suoi familiari (ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva 2011/98/UE), in materia dell'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 e dell'assegno ai nuclei familiari numerosi di cui ad art. 65 L. 448/1998

á      Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 sulla base del divieto di discriminazione sancito da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (trattandosi di straniera ammessa a soggiornare in modo non occasionale) e del diritto alla parita' di trattamento in materia di sicurezza sociale sancito da art. 12 Direttiva 2011/98/UE (la mancata rimozione del requisito di titolarita' del permesso UE slp ai fini del godimento dell'assegno in questione e' da considerarsi in violazione di una disposizione self executing, dato che l'unico limite possibile sarebbe stato quello ammesso dalla Direttiva 2011/98/UE di ammissione al mercato del lavoro per un periodo non inferiore a 6 mesi; limite, pero', non introdotto dalla normativa di recepimento)

á      Corte App. Genova: rinvio alla CGUE della seguente questione pregiudiziale:

o   se una prestazione come quella prevista da art. 65 L. 448/1998 (assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori) costituisca una prestazione famigliare ai sensi di art 3, par. 1, lettera j Regolamento CE 883/2004

o   se, in caso di risposta positiva, il principio di parita' di trattamento sancito da art. 12 par. 1 lettera e Direttiva 2011/98/UE osti ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo in possesso di "permesso unico per lavoro" (avente durata superiore a 6 mesi) non puo' beneficiare di tale assegno, pur essendo convivente con tre o piu' figli minori e titolare di redditi inferiore al limite di legge

á      Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

o   nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

o   in senso contrario, Trib. Milano:

¤  il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

¤  anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

¤  inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

á      I familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario residente in Italia (alla luce di disposizioni seguenti, si deve intendere: "con diritto di soggiorno") godono di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; Sent. Corte Giust. C-316-85: di tale beneficio i familiari godono solo indirettamente; non hanno quindi diritto a prestazioni sociali quando non siano piu' a carico del cittadino comunitario, la condizione di carico dovendo essere valutata in base ad elementi di fatto, a prescindere dai motivi del mantenimento (nota: il dispositivo della sentenza non esclude che della parita' continuino a godere i familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo - ad esempio, diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi; Mess. INPS 4602/2008 fa riferimento anche ai familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo)

á      Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) ad una straniera madre di cittadina italiana (nota: il riferimento implicito e' alla Sent. Corte Giust. C-200/02), benche' titolare di permesso per motivi familiari e non di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; il fatto di non aver ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, pur possedendo i relativi requisiti, non preclude il godimento dei diritti riconosciuti al titolare di tale carta (art. 19 co. 2 e 4 D. Lgs. 30/2007); nota: significa che il rilascio della carta ha carattere puramente ricognitivo del diritto di soggiorno

á      Sent. Corte Giust. C-45/12:

o   una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui

o   e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro

á      In deroga al principio di parita' trattamento, i familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia (nota: non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno dei familiari o del cittadino - in tal caso, comunitario) ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge (nota: art. 2, co. 1 L. 328/2000 stabilisce che i familiari di cittadini comunitari hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali; l'erogazione di tali prestazioni e servizi, derivando da "altra disposizione di legge" non dovrebbe essere derogabile neanche nei primi 3 mesi di soggiorno ne' in fase di prima ricerca di lavoro da parte del cittadino comunitario)

á      Sent. Corte Giust. C-22-08: le prestazioni di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne da' la legislazione nazionale, siano destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro, non possono essere considerate "prestazioni d'assistenza sociale", ai sensi di art. 24, co. 2 Direttiva 2004/38/CE; i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, purche' abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di quest'ultimo, possono avvalersi dell'art. 39, co. 2 Trattato CE al fine di beneficiarne

 

á      Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971

á      Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento

 

á      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede (senza che art. 27-ter T.U. abbia recepito questo punto) parita' di trattamento tra lo straniero ammesso a soggiornare per ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro"

 

 

Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

á      Altre forme assistenziali garantite agli stranieri di cui all'art. 41, co. 1 T.U. (titolari di permesso di soggiorno di durata > 1 anno e minori iscritti nel loro permesso), non limitate dalla L. 388/2000:

o   assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

¤  benefici (a partire dalla possibilitaÕ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome dellÕuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), da Sent. Corte Cost. 454/1998 (si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤  richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaÕ lavorativa subordinata

o   prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent. Corte Cost. 432/2005: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);

o   bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a tutti i soggetti residenti (art. 1 L. 2/2009); circ. Agenzia delle entrate 3/2/2009:

¤  sufficiente che il solo richiedente straniero sia residente in Italia

¤  per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere costituita da

-       documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dÕorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio

-       documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961

-       documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese dÕorigine

á      Gli stranieri privi di permesso UE slp possono altresi' fruire di misure erogate dalle amministrazioni locali, quali

o   reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

¤  3 anni di residenza legale

¤  reddito inferiore a una determinata soglia

¤  iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaÕ < 3 anni

o   reddito minimo per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati (Legge Regione Lazio); condizioni:

¤  2 anni di residenza nella Regione Lazio

¤  iscrizione al Centro per l'impiego

¤  eta' compresa tra 30 e 44 anni

¤  reddito annuo non superiore a 8.000 euro

 

á      A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico (art. 1 co. 391 L. 208/2015); la carta e' rilasciata su richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Minlavoro, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione; la carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa; la carta famiglia e' emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione

á      Esteso ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno che compiano 18 anni nel 2016 il godimento della Carta di 500 euro finalizzata allo svolgimento di attivita' culturali, inizialmente riservata ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia (art. 1 co. 979 L. 208/2015, come modificato da L. 89/2016); ai fini della fruizione della Carta, gli interessati possono trovare sul sito http://www.18app.it le istruzioni per ottenere le credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID; ulteriori informazioni sul sito http://www.spid.gov.it), indispensabili per accedere al bonus (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      A stranieri e apolidi da respingere o espellere sono garantiti gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea (art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998)

 

á      Decr. Ministero per i beni culturali 14/4/2016: esteso agli stranieri l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale per minorenni, ultra-65-enni e disabili, precedentemente riservato a italiani e comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo 507/1997

 

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; note:

o   Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o   Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, destinatari di protezione internazionale, cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, di titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (art. 41 T.U.); ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

á      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

o   esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o   par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o   la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o   la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

á      Con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

á      La Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia

á      Aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

o   le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)

o   le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

á      Approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:

o   illegittimita' costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co. 2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e' relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)

o   illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunitˆ presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.

o   legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo

o   legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lÕefficacia

á      Approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce, per gli stranieri, il requisito della residenza pregressa nel territorio della Regione con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno

á      Approvate nuove misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito per la Regione Friuli Venezia-Giulia; che prevedono il requisito ai almeno due anni di residenza nel territorio della Regione, senza riferimento alla cittadinanza (comunicato Stranieriinitalia)

á      Parere UNAR relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio della delibera

á      Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale

á      Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria, all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost., dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale

á      La disposizione, con riguardo ai cittadini stranieri, limita lÕaccesso alle prestazioni ai soli soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso di Çregolare carta di soggiorno

á      Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.

á      Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi"; i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.

á      Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di

o   art. 1, co. 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole "e alla relativa durata", e art. 10, co. 2 e 3, L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica, e' richiesto ai cittadini stranieri un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano e che per tali stranieri l'accesso alle prestazioni che vanno oltre le prestazioni essenziali puo' essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata; violazione di art. 3 Cost., dato che, mentre il requisito di dimora stabile e' legittimo per una prestazione regionale, quello di residenza prolungata non lo e', non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle provvidenze in questione (Sent. Corte Cost. 40/2011)

o   art. 12, co. 4, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneita' abitativa degli alloggi, nonche' i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri, sono quelli applicati per i cittadini residenti nel territorio provinciale; violazione di art. 117 Cost., dato che la materia e' di competenza statale

o   art. 14, co. 3 e 5, e art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dell'accesso, rispettivamente, alle agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano e alle prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario, e includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni; violazione di art. 3 Cost., dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della residenza in Provincia)

á      TAR Lombardia: illegittimo precludere il godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso UE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia; nello stesso senso, Tar Lombardia, con riferimento ad un sussidio integrativo al minimo vitale: l'esigenza di limitare gli aventi diritto vista la scarsita' delle risorse disponibili puo' essere soddisfatta prevedendo limiti di reddito piu' bassi per poter ottenere i sussidi o criteri limitativi di altro genere, ma non limitando la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in base alla legge

á      Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche' almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune

á      Trib Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la delibera del Comune di Villa dÕOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni

á      Trib. Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso UE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere economico e di bilancio (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)

á      Trib. Brescia: discriminatorio e privo di giustificazione ragionevole (non lo e' la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimo, il regolamento del Comune di Adro che assegna contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale); sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d' interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede

á      Esposto ASGI all'UNAR realtivo al possibile carattere discriminatorio della delibera della Giunta comunale di Trieste che prevede l'erogazione di un beneficio economico per i bambini nati nel 2010 da genitori residenti da almeno 10 anni in Italia, di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore residente nel comune di Trieste sia nato in Friuli-Venezia-Giulia che ha vissuto all'estero o sia discendente di un cittadino nato in Friuli-Venezia-Giulia ed emigrato all'estero; il requisito di residenza rischia di dar luogo a discriminazione indiretta, illecita perche' priva di giustificazione razionale, dato che il beneficio viene erogato a prescindere da ogni requisito di reddito e, quindi, da ogni valutazione di effettivo bisogno del nucleo familiare; si osserva come non siano ammesse discriminazioni, neanche indirette, fondate sulla nazionalita' in materia di politiche demografiche o di sostegno alla natalita' o alla funzione genitoriale, dal momento che si tradurrebbero in discriminazione nei confronti dei minori in ragione della loro origine sociale o nazionale ovvero dellÕorigine sociale o nazionale dei loro genitori, vietate da art. 2 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Corte Giust. C-212/05); Lettera UNAR al Sindaco di Trieste: si invita a riconsiderare il provvedimento, stante il rischio che dia luogo a discriminazione indiretta illecita nei confronti di cittadini comunitari e del loro familiari e degli stranieri soggiornanti di lungo periodo o destinatari di protezione internazionale; rispondendo ad una interrogazione parlamentare che la invitava a indurre l'UNAR a rivedere la propria posizione critica, il Ministro per le pari opportunita' ha risposto che le caratteristiche di autonomia e imparzialitˆ richieste dalla normativa comunitaria e imposte dalle norme nazionali, impediscono qualsiasi intervento del Ministro volto a richiedere una riconsiderazione di quanto espresso dal citato ufficio nell'ambito delle proprie competenze

á      Trib. Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)

á      La Delibera della Giunta del Comune di Azzano Decimo revoca la precedente Delibera, con cui si definiva il Regolamento per l'erogazione delle misure assistenziali ai cittadini stranieri e comunitari: tali misure venivano di norma riservate ai titolari di permesso UE slp e ai cittadini comunitari iscritti in anagrafe, a condizione che tali soggetti disponessero di reddito non inferiore all'assegno sociale, laddove chi non possedesse tali requisiti poteva ricevere misure di prima assistenza, ma, in caso di mancanza dei requisiti per il soggiorno, sarebbe stato segnalato alle autorita' competenti ai fini dell'eventuale allontanamento; tale Regolamento riproponeva in gran parte le disposizioni contenute in una precedente Ordinanza, poi revocata, con Ord. Sindaco del Comune di Azzano Decimo, a seguito dell'avvio del procedimento di infrazione del diritto comunitario nei confronti della Repubblica Italiana - Regione Friuli Venezia Giulia (sollecitato da Lettera dell'ASGI); l'ASGI aveva presentato un esposto a Regione FVG, Commissione UE, Dipartimento Politiche Comunitarie contro quella Delibera; un Parere UNAR censurava come discriminatori i contenuti del Regolamento e ne chiedva la modifica

á      La Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato i nuovi criteri per accedere agli aiuti erogati nell'ambito dei fondi Nasko (per donne che rinuncino alla scelta di interrompere volontariamente la gravidanza) e Cresco (per l'acquisto di generi alimentari nei primi diciotto mesi di vita del bambino), innalzando il periodo minimo di residenza regolare nella Regione Lombardia a due anni (comunicato Stranieriinitalia)

á      La Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato cinque misure sperimentali del "reddito di autonomia" (abolizione del ticket sanitario, un bonus bebe' tra 800 e 1000 euro dal secondo figlio in poi, un contributo da 800 euro per pagare l'affitto, un voucher da 400 euro al mese per un anno ad anziani e disabili e un contributo da 300 euro al mese per 6 mesi ai disoccupati), con cui la Regione Lombardia vuole aiutare chi e' in difficolta'; ne possono fruire italiani e stranieri, a condizione, salvo che per l'esenzione dal ticket, del possesso del requisito di residenza quinquenanle in Regione (comunicato Stranieriinitalia)

á      Lettera dell'ASGI al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia per segnalare come i requisiti previsti da alcune delibere della Giunta per l'accesso al bonus bebe' (residenza quinquennale in Regione Lombardia per entrambi i genitori indipendentemente dalla loro nazionalita') e il bonus affitti (per i soli stranieri, residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia, nonche' l'esercizio di una regolare attivita' lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo) hanno natura discriminatoria

á      Depositato un ricorso contro la Regione Lombardia contro le delibere di Giunta che prevedono un requisito di residenza quinquennale in Lombardia per l'attribuzione del cosiddetto bonus bebe' (euro 800,00 per ogni nuovo nato dall'8/10/2015 al 31/12/2015), in contrasto con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, che vieta differenze di trattamento dei minori in relazione alla condizione dei genitori, ivi compresa la condizione di migrante interno o esterno, e, per i soli stranieri, un requisito di attivita' lavorativa (escludendo cosi' proprio le persone piu' bisognose) e un requisito di residenza decennale in Italia (o quinquennale in Lombardia) per l'accesso al contributo alle famiglie in condizioni particolarmente disagiate per il pagamento del canone di affitto (comunicato ASGI)

á      Trib. Milano:

o   costituisce discriminazione prevedere in un atto amministrativo requisiti diversi per italiani e stranieri violando art 41 D. Lgs. 286/1998 che sancisce la parita' tra italiani e stranieri titolari di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nell'accesso a provvidenze e prestazioni anche economiche di assistenza sociale (incluse quelle prive del carattere di prestazione essenziale)

o   in particolare, quindi, costituisce discriminazione prevedere, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, il requisito dell'esercizio di una regolare attivita' lavorativa nonche' il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero di 5 anni nella Lombardia

o   Regione Lombardia e Comune di Milano condannati a modificare le rispettive delibere nella parte in cui prevedono tali requisiti, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, riaprendo i termini per l'accesso a tale beneficio e consentendo quindi agli stranieri interessati di accedervi, pubblicando l'ordinanza sui rispettivi siti, affinche' ne sia data adeguata conoscenza

o   respinta invece la domanda volta a far rimuovere anche il requisito dei 5 anni di residenza nella regione previsti sia per gli italiani che per gli stranieri in relazione alla prestazione del bonus bebe', dal momento che, pur essendovi una diversa incidenza del requisito sugli italiani e sugli stranieri (la clausola esclude lo 0,07 per cento degli italiani contro il 14,76 per cento degli stranieri), la percentuale degli stranieri interessati rispetto al totale rappresenta comunque una minima parte tale da non consentire di ritenere che l'intervento normativo in commento abbia avuto quale fine quello di pregiudicare il cittadino straniero; il requisito appare dunque proporzionato, oltre che motivato dalla legittima esigenza di contemperamento della misura assistenziale con le necessita' di equilibrio finanziario

á      Bando del Comune di Livorno: il "Reddito di cittadinanza locale", una misura sperimentale di sostegno economico e sociale a favore di coloro che si trovano temporaneamente in condizioni tali da non poter far fronte al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia, e' riservato a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp, residenti nel Comune di Livorno da almeno 5 anni; nota: illegittimo il requisito relativo al possesso di permesso UE slp per gli stranieri

 

á      Sent. CEDU Fawsie c. Grecia: l'esclusione degli stranieri da una prestazione assistenziale non trova giustificazione adeguata nella natura di stimolo al riequilibrio demografico della popolazione nazionale, dato che presuppone che il soggiorno degli stranieri sia in ogni caso e di per se' caratterizzato da temporaneita'

á      Sent. CEDU Zeibek c. Grecia: assolutamente illegittima l'esclusione da prestazioni assistenziali sulla base dell'origine etnica, a prescindere dalla cittadinanza

 

 

Rimpatrio della salma (torna all'indice del capitolo)

 

á      Legge Regione Puglia: il Comune di residenza o, in mancanza, quello in cui e' avvenuto il decesso concorre a sostenere le spese di rimpatrio della salma dello straniero la cui famiglia sia in condizioni di difficolta' economiche

 

 

Misure fiscali (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini delle detrazioni per familiari

o   per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o   per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o   per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

á      Note:

o   a seguito delle modifiche apportate da art. 15 L. 183/2011 all'art. 40 DPR 445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo dello stato di famiglia, solo una dichiarazione sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi

o   traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

 

á      Previsto un piano di controlli in materia fiscale espressamente destinato ai soggetti non residenti e a quelli residenti da meno di 5 anni (art. 83, L. 133/2008); questione della legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate sulla L. 133/2008)

 

á      Art. 19 L. 214/2011: imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti; dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile; si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF

 

á      Art. 3, co. 15 L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co. 35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale

 

á      Gli autotrasportatori albanesi che importano merci in Italia sono esentati dal pagamento del diritto fisso e della tassa di circolazione, in attuazione dell'Accordo di Associazione e Stabilizzazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Albania, dall'altra (art. 20 L. 122/2016)

 

á      Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione, ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attivita' professionale

 

á      Sent. Corte Giust. C-9/14: art. 39 par. 2 Trattato CE (ora art. 45 TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, ai fini dell'imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attivita' lavorative in tale Stato membro durante parte dell'anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un'agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benche' egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalita' o la quasi totalita' dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l'essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell'intero anno considerato; la circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attivita' lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell'Unione europea non influisce su tale interpretazione

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Dichiarazione dei redditi 2009 (da Rapp. Fondazione Moressa 2011, Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est):

o   totale redditi dichiarati da stranieri: 40.174 milioni di euro

o   reddito medio dichiarato da stranieri: 12.507 euro (contro 19.580 euro per gli italiani)

o   totale IRPEF versata da stranieri: 5.942 milioni di euro

o   IRPEF pro-capite versata da stranieri: 2.810 euro

á      Dichiarazione dei redditi 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle tasse)

o   numero di contribuenti nati allÕestero che pagano l'imposta netta: 2.117.261

o   ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 5,9 miliardi di euro

o   percentuale di contribuenti nati allÕestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%

o   percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%

o   imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allÕestero: 2.810 euro

o   percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 64,9%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%

á      Dichiarazione dei redditi 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sul fisco, Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi e Rapp. Fondazione Moressa sull'Irpef pagata dagli stranieri)

o   numero di contribuenti stranieri: 3.389.651 (prime 3 tre nazionalita': Romania, Albania, Marocco)

o   numero di contribuenti nati allÕestero che pagano l'imposta netta: 2.096.310

o   redditi dichiarati dagli stranieri: 41.665.575.000 euro

o   percentuale di contribuenti stranieri sul totale: 8,2%

o   percentuale di donne straniere sul totale di contribuenti stranieri: 42,2%

o   percentuale di redditi degli stranieri sul totale: 5,3%

o   percentuale di redditi delle donne straniere sul totale dei redditi di stranieri: 34,7%

o   reddito medio dichiarato da stranieri: 12.481 euro (maschi: 14.100 euro; femmine: 10.247 euro)

o   differenza con reddito medio degli italiani: -7.367 euro (maschi: -9.122 euro; femmine: -4.743 euro)

o   percentuale di contribuenti con reddito inferiore a 10.000 euro: 51,8% degli stranieri, 33,8% degli italiani

o   ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6,196 miliardi di euro

o   percentuale di contribuenti nati allÕestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%

o   percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%

o   imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allÕestero: 2.956 euro

o   percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 61,8%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%

á      Dichiarazione dei redditi 2012 (da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati)

o   numero di contribuenti stranieri: 3.438.078

o   redditi dichiarati dagli stranieri: 43.600.861.000 euro

o   percentuale di contribuenti stranieri sul totale: 8,3%

o   percentuale di redditi degli stranieri sul totale: 5,4%

o   reddito medio dichiarato da stranieri: 12.880 euro

o   differenza con reddito medio degli italiani: -6.780 euro

o   numero di contribuenti nati allÕestero che pagano l'imposta netta: 2.236.248

o   ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6.568,155 miliardi di euro

o   percentuale di contribuenti nati allÕestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 7,1%

o   percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,3%

o   imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allÕestero: 2.937 euro

o   percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 65,0%

 

á      Classi di reddito per nati allÕestero e italiani (dichiarazione dei redditi 2012, anno dÕimposta 2011; da Rapp. Fondazione Moressa sul taglio IRPEF)

o   tutti i contribuenti:

¤  minore o uguale a 0: stranieri 2,2%, italiani 0,3%

¤  da 0 a 10.000: stranieri 48,5%%, italiani 31,1%

¤  da 10.000 a 15.000: stranieri 16,0%%, italiani 14,7%

¤  da 15.000 a 25.000: stranieri 24,9%%, italiani 28,2%

¤  da 25.000 a 50.000: stranieri 6,8%%, italiani 20,6%

¤  da 50.000 a 70.000: stranieri 0,8%%, italiani 2,5%

¤  da 70.000 a 120.000: stranieri 0,6%%, italiani 1,9%

¤  maggiore di 120.000: stranieri 0,3%%, italiani 0,7%

o   lavoratori dipendenti:

¤  minore o uguale a 0: stranieri 0,0%, italiani 0,1%

¤  da 0 a 10.000: stranieri 48,1%%, italiani 21,1%

¤  da 10.000 a 15.000: stranieri 16,8%%, italiani 11,9%

¤  da 15.000 a 25.000: stranieri 26,8%%, italiani 33,8%

¤  da 25.000 a 50.000: stranieri 6,7%%, italiani 23,0%

¤  da 50.000 a 70.000: stranieri 0,7%%, italiani 5,8%

¤  da 70.000 a 120.000: stranieri 0,5%%, italiani 3,0%

¤  maggiore di 120.000: stranieri 0,3%%, italiani 1,3%

 

á      Stime su entrate e uscite fiscali per il 2009 (in miliardi di euro; da articolo di Benvenuti e Stuppini su Lavoce.info):

o   entrate: 11,7

¤  contributi previdenziali: 7,5

-       lavoratori dipendenti: 6,5

-       lavoratori autonomi: 0,7

-       lavoratori parasubordinati: 0,3

¤  gettito fiscale: 4,2

-       gettito IRPEF: 2,5

-       lavoratori dipendenti: 1,9

-       lavoratori autonomi: 0,3

-       altri redditi: 0,3

-       imposta sui consumi (IVA): 1,0

-       imposte sugli oli minerali: 0,4

-       lotto e lotterie: 0,2

-       tasse, permessi e cittadinanza: 0,1

o   uscite: 10,5

¤  sanita': 3,1

-       per stranieri regolari: 3,0

-       per stranieri irregolari: 0,1

¤  spese scolastiche: 3,0

¤  servizi sociali dei comuni: 0,5

¤  casa: 0,4

-       edilizia residenziale pubblica: 0,2

-       fondo sociale per l'affitto: 0,2

¤  spese Ministero della Giustizia (tribunale e carceri): 1,5

¤  spese Ministero dell'Interno (centri espulsione e accoglienza): 0,5

¤  trasferimenti monetari: 1,5

-       sostegno al reddito: 0,4

-       assegni familiari: 0,4

-       pensioni: 0,7

á      Stime su entrate e uscite fiscali per il 2012 (in miliardi di euro; da allegato ad articolo di Di Pasquale, Stuppini e Tronchin, pubblicato da Neodemos):

o   entrate: 16,5

¤  contributi previdenziali: 8,9

¤  gettito fiscale: 7,6

-       gettito IRPEF: 4,9

-       imposta sui consumi (IVA): 1,4

-       imposte sugli oli minerali: 0,84

-       lotto e lotterie: 0,21

-       tasse e permessi: 0,25

o   uscite: 12,6

¤  sanita': 3,7

¤  scuola: 3,5

¤  servizi sociali: 0,6

¤  casa: 0,4

¤  spese Ministero della Giustizia: 1,8

¤  spese Ministero dell'Interno: 1,0

¤  trasferimenti economici: 1,6

 

á      Prestazioni assistenziali erogate dall'INPS a cittadini nati all'estero all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):

o   assegni sociali: 20.692

o   invalidita' civile: 37.790

á      Prestazioni assistenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):

o   assegno sociale:

¤  2009: totale 827.800, di cui stranieri 12.925

¤  2010: totale 830.795, di cui stranieri 14.770

¤  2011: totale 827.800, di cui stranieri 16.843

¤  2012: totale 848.716, di cui stranieri 18.764

o   invalidita' civile:

¤  2009: totale 841.725, di cui stranieri 6.871

¤  2010: totale 849.455, di cui stranieri 9.053

¤  2011: totale 841.725, di cui stranieri 10.558

¤  2012: totale 857.725, di cui stranieri 12.493

o   indennita' di accompagnamento:

¤  2009: totale 1.892.245, di cui stranieri 4.274

¤  2010: totale 1.933.904, di cui stranieri 5.230

¤  2011: totale 1.892.245, di cui stranieri 5.736

¤  2012: totale 1.923.896, di cui stranieri 6.764

á      Prestazioni assistenziali erogate:

o   2013 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati): totale 3.674.367, di cui stranieri 43.413

o   2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati): totale 3.731.626, di cui stranieri 51.361

 

 

 

28. Enti di patronato (torna all'indice)

 

á      Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato

 

Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato (torna all'indice del capitolo)

 

á      In materia di accesso a prestazioni previdenziali o assistenziali, lo straniero puoÕ rivolgersi agli Enti di patronato (es.: INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, Patronato delle ACLI), riconosciuti e regolamentati da legge dello Stato

á      Gli Enti di patronato

o   danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o   esercitano attivitaÕ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o   danno informazione e consulenza per lÕadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaÕ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/2001)

o   danno assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso UE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)

á      Le attivitaÕ di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate senza necessitaÕ di adesione dellÕinteressato allÕorganizzazione promotrice

á      In alcuni casi i servizi sono gratuiti; in altri (es. tutela in sede giudiziaria) le somme che lÕinteressato eÕ tenuto a versare a professionisti convenzionati sono stabilite dalle convenzioni stesse (art. 9, L. 152/2001)

 

 

 

29. Politiche di accoglienza e accesso allÕalloggio (torna all'indice)

 

á      Fondi per le politiche di accoglienza

á      Consigli territoriali

á      Centri di accoglienza per stranieri in attesa di identificazione

á      Centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza per stranieri illegalmente soggiornanti; pensionati

á      Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

á      Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti inviolabili

á      Reato di prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare; favoreggiamento della prostituzione

á      Contratti di locazione non registrati o registrati in modo mendace: sanzioni

á      Cifre

 

Fondi per le politiche di accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Fondi per il finanziamento delle politiche di accoglienza:

o   Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso allÕabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)

o   Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U

o   Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria

o   Fondo per lÕinclusione sociale degli immigrati (L. 296/2006): affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo

o   Fondo politiche della famiglia (L. 296/2006): tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

 

 

Consigli territoriali (torna all'indice del capitolo)

 

á      DPCM 18/12/1999:

o   e' istituito in ciascuna provincia un Consiglio territoriale per l'immigrazione (art. 3 co. 6 D. Lgs. 286/1998)

o   il Consiglio e' presieduto dal Prefetto, ed e' composto da (art. 57 co. 1 DPR 394/1999)

¤  i rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato

¤  il Presidente della provincia

¤  un rappresentante della regione

¤  il sindaco del comune capoluogo, o un suo delegato

¤  il sindaco, o un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati

¤  il Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo delegato

¤  almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

¤  almeno due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative degli stranieri operanti nel territorio

¤  almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati

o   i membri del Consiglio sono nominati dal Prefetto

o   il Consiglio opera in raccordo con gli organi gia' costituiti, con analoghe finalita', nei comuni della provincia e con la consulta degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

 

á      E' istituita una sezione speciale del Consiglio territoriale dedicata ai minori non accompagnati, con il compito di (circ. Mininterno 13/2/2009)

o   monitorare la presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia

o   invitare i responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla struttura

o   verificare gli standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno

o   valutare la congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta

 

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

á      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 in materia di accordo di integrazione anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

á      Il Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso UE slp e progetti per la preparazione al test (Decr. Mininterno 4/6/2010)

 

á      Linee di indirizzo per le attivita' dei Consigli territoriali (circ. Mininterno 14/1/2015):

o   particolare attenzione alle attivita' di monitoraggio, informazione e formazione

o   priorita' alle azioni finalizzate a

¤  scolarizzazione degli stranieri

¤  accompagnamento dell'inserimento delle seconde generazioni con prospettive di riscatto sociale dell'intero nucleo familiare

¤  individuazione di politiche di alloggio atte ad evitare la ghettizzazione degli stranieri

 

 

Centri di accoglienza per stranieri in attesa di identificazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Istituzione di Centri di accoglienza (CDA) per stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento e in attesa di identificazione o espulsione possibile in base a L. 563/1995 (Legge "Puglia") per fronteggiare situazioni di emergenza

á      Non disciplinata, da L. 563/1995 la durata della permanenza, ne' il controllo giudiziale sulla possibile limitazione della liberta' personale degli ospiti

á      CDA operanti nel 2009 (da Dossier di Save the children):

o   Bari Palese, area aeroportuale (744 posti)

o   Brindisi, Restinco (180 posti)

o   Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di primo soccorso e accoglienza)

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360 posti)

o   Crotone, localitˆ SantÕAnna (1202 posti)

o   Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)

o   Gorizia, Gradisca dÕIsonzo (112 posti)

o   Siracusa, Cassibile (200 posti)

o   Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)

á      CDA operanti alla data 6/3/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione e Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):

o   Agrigento, Lampedusa: (381 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)

o   Cagliari, Elmas: (220 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: (360 posti, CDA)

o   Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza)

o   Ragusa Pozzallo (172 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza; 180 posti, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

á      Nota Mininterno Centri:

o   Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA):

¤  Agrigento, Lampedusa (Centro di primo soccorso e accoglienza)

¤  Cagliari, Elmas (Centro di primo soccorso e accoglienza, con funzioni di CARA)

¤  Lecce, Otranto (Centro di primissima accoglienza)

¤  Ragusa, Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza)

o   Centri con doppia natura di Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA):

¤  Bari Palese, Area aeroportuale

¤  Brindisi, Restinco

¤  Caltanissetta, Contrada Pian del Lago

¤  Catania, Mineo

¤  Crotone, localitˆ SantÕAnna

¤  Foggia, Borgo Mezzanone

¤  Gorizia, Gradisca dÕIsonzo

¤  Roma, Castelnuovo di Porto

¤  Trapani, Salina Grande

á      Centri (CARA e CDA) attivi sul territorio al 12/3/2015 (Nota Mininterno sulla gestione dei CARA):

o   Gorizia, Gradisca d'Isonzo

o   Ancona, Arcevia

o   Roma, Castelnuovo di Porto

o   Foggia, Borgo Mezzanone

o   Bari, Palese

o   Brindisi, Restinco

o   Lecce, Don Tonino Bello

o   Crotone, Loc. S.Anna

o   Catania, Mineo

o   Ragusa, Pozzallo

o   Caltanissetta, Contrada Pian del Lago

o   Agrigento, Lampedusa

o   Trapani, Salina Grande

o   Cagliari, Elmas

á      Persone accolte nei Centri di primo soccorso e accoglienza (Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):

o   Agrigento, Lampedusa: 31.250 (2008), 1.864 (2009), 156 (2010), 50.403 (2011)

o   Cagliari, Elmas: 1.403 (2008), 352 (2009), 247 (2010), 443 (2011)

o   Ragusa Pozzallo: 46 (2010), 3.369 (2011)

o   Lecce - Otranto: 2.397 (2011)

 

 

Centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza per stranieri illegalmente soggiornanti; pensionati (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti (turisti esclusi), gestiti anche in convenzione con privati e finalizzati a rendere autosufficiente lo straniero nel piuÕ breve tempo possibile

á      I centri di accoglienza provvedono, anche gratuitamente, a vitto, alloggio e, se possibile, insegnamento della lingua italiana e formazione professionale per lo straniero ospitato

á      La documentata ospitalitaÕ > 3 mesi in un centro di accoglienza corrisponde alla condizione di dimora abituale ai fini dellÕiscrizione anagrafica nel Comune

á      Fino a completamento della rete di CIE definita con decreto del Ministro dellÕinterno, il sindaco, in particolari condizioni di emergenza, puoÕ disporre lÕalloggiamento di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, salve le disposizioni sul loro allontanamento (art. 34, co. 4 L. 189/02; nota: non sembra limitato a destinatari di un provvedimento di trattenimento in CIE)

á      Al 31/12/2007: censite 2.055 strutture di prima e seconda accoglienza, di cui 1.463 residenziali con 28.106 posti letto e 592 non residenziali (com. Mininterno 2/2/2009)

 

á      Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere, in attesa di trovare una sistemazione definitiva, a pensionati a pagamento, con rette calmierate, per stranieri e italiani, predisposti, da enti locali o altri soggetti pubblici o privati, sulla base dei criteri stabiliti da leggi regionali.

 

á      TAR Veneto: accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche' l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:

o   i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)

o   le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente

o   sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione

á      Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato che provvedera' al pagamento delle spese di causa

á      Il Sindaco di Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia); TAR Liguria: dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere senza fissa dimora prive di certificato sanitario)

 

 

Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Accesso a parita' con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da Regioni o enti locali per facilitare locazioni e credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa, per lo straniero

o   titolare di permesso UE slp

o   legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaÕ lavorativa subordinata o autonoma

á      Trib. Arezzo: discriminatorio il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare del Comune di Arezzo, che prevede per tutti gli stranieri, senza esonero per i titolari di permesso UE slp, il requisito di svolgimento di attivita' lavorativa o di iscrizione al collocamento

á      Nota: sollevata, da TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale del requisito del permesso di durata biennale per la fruizione da parte degli stranieri delle prestazioni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, dato che non tiene conto della durata complessiva della permanenza in Italia e delle ragioni contingenti che possono indurre gli uffici di polizia al rilascio di permessi di durata inferiore; Ord. Corte Cost. 76/2010: respinto il ricorso per manifesta inammissibilita' per mancata considerazione delle disposizioni introdotte con L. 133/2008 e mancata indicazione dei contenuti del richiesto intervento additivo

á      TAR Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di subordinato in Italia non puo' accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica appare di dubbia costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'

á      L'accesso ai benefici relativi all'alloggio di cui all'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' consentito ai beneficiari di protezione internazionale parita' con i cittadini italiani (D. Lgs.18/2014)[56]

á      Nota: non e' chiaro se la Legge Regione Puglia estenda la parita' con l'italiano in relazione all'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a qualsiasi straniero regolarmente soggiornante o se si limiti a ribadire la disposizione di cui all'art. 40 T.U.

á      TAR Lombardia: la precarieta' delle condizioni economiche, in un contesto caratterizzato da risorse alloggiative limitate rispetto ai bisogni da soddisfare, non e' elemento sufficiente ai fini dell'assegnazione in deroga ove non vi sia eccezionalita' dello stato di bisogno dell'interessato rispetto al resto degli altri potenziali assegnatari

á      Possibile illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, di art. 11, co. 13 L. 133/2008, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, esige che i requisiti minimi (fissati con decreto Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi integrativi prevedano per gli immigrati (verosimilmente, per gli stranieri) il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione; note:

o   il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)

o   Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il requisito previsto da L. 133/2008)

o   Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di "sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lÕalloggio, come quello previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che no trovi applicazione la derogadi cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso lÕintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)

o   il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)

á      Sospetta illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, della disposizione di cui all'art. 11, co. 2 L. 133/2008, che prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato a varie categorie svantaggiate, tra cui immigrati (verosimilmente, stranieri) regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni nella Regione (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea); nota: il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)

á      Ord. Corte Cost. 32/2008: legittimo il requisito di 5 anni di residenza o di attivita' lavorativa nella Regione Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a dispetto della possibile discriminazione indiretta ai danni degli stranieri; TAR Lombardia: legittime le disposizioni del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 5/2006 che prevedono un requisito di anzianita' di residenza o di attivita' lavorativa quinquennale nel territorio regionale ai fini dellÕaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' punteggi aggiuntivi per la formazione delle graduatorie per lÕassegnazione degli alloggi medesimi in relazione agli anni di residenza sul territorio regionale; benche' indirettamente discriminatorio, il requisito di anzianita' di residenza persegue il fine legittimo di fornire un'abitazione adeguata a nuclei familiari privi di risorse economiche sufficienti per provvedervi autonomamente; il requisito e' idoneo rispetto all'obiettivo perseguito, perche' consente alla Regione un controllo approfondito sullo stato di bisogno del nucleo familiare e consente di programmare le risorse scarse in vista delle esigenze delle comunita'; e' proporzionato dal momento che sono sufficienti cinque anni per partecipare alle selezioni pubbliche per l'assegnazione dellÕalloggio, e, nel frattempo, non sono escluse altre forme di intervento assistenziale

á      TAR Lombardia: in relazione al diritto alla casa, stante la limitatezza delle risorse disponibili, e' legittima l'imposizione di requisiti legati alla regolarita' del soggiorno e/o alla durata della residenza; tuttavia, deve essere affermato (coerentemente con Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Corte Cost. 148/2008, Sent. Corte Cost. 61/2011) il seguente principio di diritto: una volta conseguita la regolarita' del soggiorno, lo straniero puo' computare utilmente il pregresso periodo di effettiva residenza o di effettivo esercizio di attivita' lavorativa in condizioni di irregolarita', ove esso rilevi ai fini dell'esercizio di un diritto costituzionale, ed in particolare del diritto alla casa; ai fini della dimostrazione dell'effettiva durata del soggiorno irregolare, l'amministrazione deve valutare le circostanze specificamente allegate dall'interessato, assumendo, se serve, informazioni orali in merito

á      Parere UNAR 18/2/2008 su delibera Agenzia Gestione Edifici Comunali di Verona:

o   l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o   l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad Ord. Corte Cost. 32/2008)

á      Risposta Commissione europea sul Comune di Verona a interrogazione di parlamentari europei: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso UE slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE

á      Aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia per un bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari: il primo requisito da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari; il secondo puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea); Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008: ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, accresciuto, tra i vari criteri, il peso della durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e introdotta una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso UE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

á      Trib. Brescia: discriminatorio e privo di giustificazione ragionevole (non lo e' la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimo, il regolamento del Comune di Adro che assegna contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale); sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d' interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui era stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib. Brescia (confermata da Trib. Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali privati cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione pubblica); Corte App. Brescia: accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero avverso Trib. Brescia, che, pur confermando il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Adro, aveva condannato lo stesso Comune a pagare al ricorrente una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta ed erogata ai cittadini italiani, dal momento che la riapertura dei termini del bando aveva portato alla presentazione di altre 44 domande da parte di stranieri, a fronte delle quali il Comune aveva deciso di rideterminare l'importo del contributo, chiedendo ai beneficiari italiani la restituzione della quota necessaria per ridistribuire l'importo complessivo invariato su una platea piu' vasta (in caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio assistenziale ai soli italiani il giudice, al fine di ripristinare la parita', deve attribuire agli stranieri il medesimo importo gia' assegnato agli italiani, la rideterminazione dell'importo, a seguito dell'ampliamento dei beneficiari, essendo legittimo solo se il beneficio non e' stato ancora erogato; la rideterminazione di un contributo gia' erogato ad una platea ristretta appare incompatibile con il divieto di ritorsioni previsto dalla Direttiva 2000/43/CE, per cui nessuno puo' subire un danno dalla promozione di un'azione a tutela della parita' di trattamento); nota: l'amministrazione puo' reperire ulteriori risorse per far fronte ai nuovi richiedenti, con le modalita' previste da art. 194 co. 1 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale, con deliberazione consiliare o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

á      Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per lÕaccesso agevolato alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib. Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese legali)

á      Ord. Trib. Bolzano: discriminatoria l'attribuzione, da parte della Deliberazione n. 1865 del 20/7/2009 della Giunta Provinciale di Bolzano, di un peso diverso alla percentuale di cittadini stranieri rispetto a quella di italiani e comunitari per l'assegnazione di alloggi sociali e di benefici per il sostegno alle locazioni; Ord. Trib. Bolzano: rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilita' della normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di sussidio casa con il diritto antidiscriminatorio europeo (in particolare, se gli artt. 2 e 6 Trattato sull'Unione europea e gli art. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli art. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad una normativa locale che impone ai cittadini italiani o comunitari il requisito di 5 anni di residenza o lavoro nel territorio provinciale, e a quelli stranieri il requisito di 5 anni di soggiorno legale e 3 di lavoro nel territorio provinciale, per accedere al beneficio del sussidio casa); Trib. Bolzano: ha natura di discriminazione indiretta illecita tra cittadini UE la normativa della Provincia autonoma di Bolzano che subordina la concessione di un sussidio casa al cittadino comunitario al possesso della dichiarazione di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni avente efficacia differita, a partire dal diciottesimo mese successivo a quello in cui e' stata resa

á      Lettera dell'ASGI al Sindaco di Osimo e all'UNAR, con la quale si censurano i profili discriminatori contenuti nel bando pubblico del Comune di Osimo, che prevede interventi di sostegno all'accesso al mercato delle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione a basso reddito, a condizione di possesso della cittadinanza italiana e di residenza nel Comune di Osimo da almeno 5 anni

á      Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): ha natura di discriminazione illecita il bando del Comune di Majano che subordina l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni di cui all'art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 6/2003 (come modificato da Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009) ad un requisito di anzianita' di residenza di almeno 10 anni in Italia e almeno un anno nella regione salvi i residenti in regione che siano discendenti di cittadini nati nella regione ed emigrati all'estero o appartengano alle Forze armate e di polizia; la discriminazione non e' sorretta da una valida giustificazione, dato il carattere universalistico dell'istituto del sostegno alle locazioni; l'eccezione prevista per i discendenti di cittadini della regione pone il bando in contrasto anche con la Direttiva 2000/43/CE e il D. Lgs. 215/2003, dato che privilegia un'appartenenza "enica"; non costituisce giustificazione legittima neanche la finalita' del contenimento della spesa pubblica (Sent. Corte Giust. C-187/00, con riferimento alla discriminazione di genere, e Sent. CEDU Koua c. Francia 30/9/2003, con riferimento alle prestazioni di carattere non contributivo protette da art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); il Comune era tenuto a disapplicare la norma regionale che prevede il requisito di anzianita' di residenza, avendo diritto a rivendicare nei confronti della Direzione regionale competente il trasferimento delle risorse economiche per far fronte dalle richieste pervenute per effetto del bando, che deve quindi essere formulato escludendo la clausola discriminatoria; sarebbero poi gli amministratori regionali a doversi assumere l'eventuale responsabilita' di un rifiuto a fronte della richiesta di trasferimento di risorse; nello stesso senso, Ord. Trib. Gorizia, che, nel caso preso in esame, dichiara cessata la materia del contendere, per il fatto che il Comune di Gorizia, in autotutela, ha disapplicato la normativa regionale ed ammesso la cittadina straniera alla graduatoria per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni; nello stesso senso, anche Ord. Trib. Trieste, che indica l'accesso dei non abbienti all'abitazione quale diritto sociale fondamentale, in base a Sent. Corte Cost. 61/2011, e come tale spettante a tutti i residenti, e condanna il Comune di Trieste a versare le somme negate e la Regione Friuli Venezia Giulia (in base ad art. 2, co. 4 D. Lgs. 215/2003, avendo ordinato la discriminazione) a trasferire al Comune di Trieste i fondi necessari

á      Sent. Corte Cost. 222/2013 (in relazione a Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011):

o   legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo

o   legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lÕefficacia

á      Approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce, per gli stranieri, il requisito della residenza pregressa nel territorio della Regione con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno

á      Parere UNAR relativo al bando indetto dal Comune di Osimo per interventi a sostegno alle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione e riservato esclusivamente a cittadini italiani: puo' essere considerato atto a contenuto discriminatorio, per contrasto con il principio di parita' tra cittadini italiani e comunitari con diritto di soggiorno e loro familiari, titolari di permesso UE slp, destinatari di protezione internazionale

á      Lettera dell'ASGI al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia per segnalare come i requisiti previsti da alcune delibere della Giunta per l'accesso al bonus bebe' (residenza quinquennale in Regione Lombardia per entrambi i genitori indipendentemente dalla loro nazionalita') e il bonus affitti (per i soli stranieri, residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia, nonche' l'esercizio di una regolare attivita' lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo) hanno natura discriminatoria

á      Depositato un ricorso contro la Regione Lombardia contro le delibere di Giunta che prevedono un requisito di residenza quinquennale in Lombardia per l'attribuzione del cosiddetto bonus bebe' (euro 800,00 per ogni nuovo nato dall'8/10/2015 al 31/12/2015), in contrasto con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, che vieta differenze di trattamento dei minori in relazione alla condizione dei genitori, ivi compresa la condizione di migrante interno o esterno, e, per i soli stranieri, un requisito di attivita' lavorativa (escludendo cosi' proprio le persone piu' bisognose) e un requisito di residenza decennale in Italia (o quinquennale in Lombardia) per l'accesso al contributo alle famiglie in condizioni particolarmente disagiate per il pagamento del canone di affitto (comunicato ASGI)

á      Trib. Milano:

o   costituisce discriminazione prevedere in un atto amministrativo requisiti diversi per italiani e stranieri violando art 41 D. Lgs. 286/1998 che sancisce la parita' tra italiani e stranieri titolari di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nell'accesso a provvidenze e prestazioni anche economiche di assistenza sociale (incluse quelle prive del carattere di prestazione essenziale)

o   in particolare, quindi, costituisce discriminazione prevedere, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, il requisito dell'esercizio di una regolare attivita' lavorativa nonche' il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero di 5 anni nella Lombardia

o   Regione Lombardia e Comune di Milano condannati a modificare le rispettive delibere nella parte in cui prevedono tali requisiti, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, riaprendo i termini per l'accesso a tale beneficio e consentendo quindi agli stranieri interessati di accedervi, pubblicando l'ordinanza sui rispettivi siti, affinche' ne sia data adeguata conoscenza

o   respinta invece la domanda volta a far rimuovere anche il requisito dei 5 anni di residenza nella regione previsti sia per gli italiani che per gli stranieri in relazione alla prestazione del bonus bebe', dal momento che, pur essendovi una diversa incidenza del requisito sugli italiani e sugli stranieri (la clausola esclude lo 0,07 per cento degli italiani contro il 14,76 per cento degli stranieri), la percentuale degli stranieri interessati rispetto al totale rappresenta comunque una minima parte tale da non consentire di ritenere che l'intervento normativo in commento abbia avuto quale fine quello di pregiudicare il cittadino straniero; il requisito appare dunque proporzionato, oltre che motivato dalla legittima esigenza di contemperamento della misura assistenziale con le necessita' di equilibrio finanziario

á      Una risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio europeo, tenuto conto del ricorso presentato dal Centre on Housing Rights and Evictions auspica che la situazione dell'accesso all'alloggio in Italia si conformi alla Carta Sociale Europea per tutti gli individui, inclusi quelli di etnia Rom

á      Trib. Milano (confermato da Trib. Milano): discriminatorio il comportamento del Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti

á      TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca dellÕautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla base di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa autorizzazione

á      Trib. Brescia: discriminatorio il bando del Comune di Bassano Bresciano per l'assegnazione di lotti residenziali di proprieta' del comune che prevede il requisito per i soli cittadini stranieri dell'anzianita' di soggiorno legale in Italia da almeno 10 anni

á      Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito di cittadinanza)

á      Lettera dell'ASGI al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia per segnalare come i requisiti previsti da alcune delibere della Giunta, in particolare per il godimento del bonus affitti (per i soli stranieri, residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia, nonche' l'esercizio di una regolare attivita' lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo) hanno natura discriminatoria

á      Racc. UNAR 14/2012:

o   si raccomanda agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per lÕaccesso allÕedilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallÕarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):

¤  la ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata

¤  l'esclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare

¤  l'esistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

o   nota: si mette in discussione la legittimita' costituzionale

¤  di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione

¤  del requisito di residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali

á      Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa, contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)

á      Sent. Corte Cost. 168/2014:

o   illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente

o   il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp

o   riguardo ai cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio

o   per i titolari di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalitˆ di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto; tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative

 

á      Dati: in provincia di Bologna, tra gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica solo il 9.4% dei nuclei familiari e' straniero; guardando al numero dei componenti dei nuclei assegnatari, la quota di stranieri e' del 19.2% (da Dossier Oss. immigr. Prov. Bologna 1/2011)

 

 

Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti inviolabili (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 61/2011: respinge le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio in relazione alla Legge della Regione Campania 6/2010; in particolare, la Corte

o   ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi e' senz'altro quello dell'abitazione

o   ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)

o   esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

 

á      In senso parzialmente opposto, Sent. Corte Cost. 222/2013 (in relazione a Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011):

o   legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo

o   legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia

 

á      TAR Lombardia: in relazione al diritto alla casa, stante la limitatezza delle risorse disponibili, e' legittima l'imposizione di requisiti legati alla regolarita' del soggiorno e/o alla durata della residenza; tuttavia, deve essere affermato (coerentemente con Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Corte Cost. 148/2008, Sent. Corte Cost. 61/2011) il seguente principio di diritto: una volta conseguita la regolarita' del soggiorno, lo straniero puo' computare utilmente il pregresso periodo di effettiva residenza o di effettivo esercizio di attivita' lavorativa in condizioni di irregolarita', ove esso rilevi ai fini dell'esercizio di un diritto costituzionale, ed in particolare del diritto alla casa; ai fini della dimostrazione dell'effettiva durata del soggiorno irregolare, l'amministrazione deve valutare le circostanze specificamente allegate dall'interessato, assumendo, se serve, informazioni orali in merito

 

á      Censurato dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento delle autorita' italiane riguardo all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, in particolare per le violazioni del diritto all'alloggio (comunicato ASGI)

á      Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020 (in adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011): si indica come priorita' quella di Çaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi

á      Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano: si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni, come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020

á      Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom: invita gli Stati membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi

á      Comunicazione della Commissione UE sull'attuazione del Quadro UE sulle strategie di integrazione dei Rom: la maggioranza dell'opinione pubblica ha un parere negativo sui Rom (in Italia, l'85%)

á      Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:

o   Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica

o   Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lÕapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di garantire che gli appartenenti alle comunita' Rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale (ad esempio, notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro protezione legale e offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di tempo)

á      Nei primi 9 mesi del 2015, sono stati 71 gli sgomberi forzati a Roma riguardanti rom (circa 1.100 persone); il costo stimato per il Comune e' stato di circa un milione 300 mila euro; nel 2014 si erano registrate solo 34 operazioni di sgombero (Rapp. Associazione 21 luglio)

á      Comunicato di Amnesty international e altre ONG: si condanna lo sgombero forzato eseguito il 21/6/2016 dalle autorita' del comune di Giugliano (Napoli) ai danni di circa 75 famiglie Rom (oltre 300 persone), che dal campo di Masseria del Pozzo sono state trasferite in un'ex fabbrica e si trovano in condizioni inumane

á      Approvata dalla Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione che impegna il Governo a superare definitivamente i campi come soluzione abitativa per le famiglie rom, sinti e caminanti nel nostro Paese e a garantire, di concerto con gli enti locali, la progressiva dismissione dei campi autorizzati, prevedendo soluzioni alloggiative stabili come richiesto a livello europeo

á      Rapp. Commissione UE sull'implementazione della strategia nazionale di inclusione dei Rom: in Italia,

o   carente il coordinamento tra livello nazionale e livello locale

o   poche iniziative anti-tratta mirate alla popolazione Rom

o   debole attuazione della legislazione antidiscriminatoria

o   carente criminalizzazione dei discorsi e dei crimini fondati sull'odio razziale

o   nello specifico, riguardo a

¤  istruzione: ancora scarsa la partecipazione scolastica dei Rom

¤  lavoro: mancanza di coordinamento nazionale

¤  salute: va migliorato l'accesso effettivo dei Rom alle strutture sanitarie; necessari anche interventi mirati a categorie vulnerabili

¤  alloggio: permane la discriminazione dei Rom rispetto all'accesso agli alloggi

o   monitoraggio della situazione assente

á      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)

á      Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta da parte del Comune di Roma; il giudice

o   ha ritenuto che

¤  la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale

¤  all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'

¤  il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione

o   ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione

á      Trib. Roma: accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo il Tribunale

o   non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio

o   appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio

o   il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti

o   il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica

á      Trib. Roma:

o   deve intendersi indirettamente discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti, di fatto, a una stessa etnia (a prescindere da ogni carattere di nomadismo), tanto piu' se realizzata, come nel caso dell'insediamento sito in localita' La Barbuta (nato come campo provvisorio e successivamente stabilizzato), con alloggi precari (ma non riconosciuti come tali ai fini dell'accesso all'edilizia popolare), in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parita' ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove e' posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno, e senza che l'opzione per tale soluzione abitativa possa considerarsi libera (dato che, nei fatti, nessuna alternativa e' stata prospettata in sede di sgombero degli insediamenti non autorizzati)

o   la discriminazione non appare legittima, dato che, pur essendo legittima la finalita' di salvaguardare la sicurezza sociale della restante parte della popolazione, essa non e' perseguita con strumenti appropriati ne' necessari; la soluzione individuata e' infatti caratterizzata da un permanente degrado (non sanato negli ultimi vent'anni) e, quanto alla sicurezza della popolazione, ha carattere collettivo, senza tener conto della responsabilita' individuale delle condotte che mettono a repentaglio quella sicurezza; inoltre, rappresenta una soluzione abitativa di natura permanente, benche' caratterizzata da elementi strutturali propri della provvisorieta'

o   non vi e' alcun elemento che consenta di considerare tale soluzione alla stregua di "azione positiva"

o   analoghe conclusioni sono state raggiunte da organismi nazionali (UNAR, Commissione diritti umani del Senato) e internazionali (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, Comitato europeo del Consiglio di Europa), e di queste conclusioni non si puo' non tener conto

o   condannato come discriminatorio il comportamento di Roma Capitale; se ne ordina la cessazione e la rimozione degli effetti (comunicato ASGI: sentenza pubblicata sul Corriere della sera del 9/2/206)

á      Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare, almeno temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e nelle aree circostanti

á      TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca dellÕautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla base di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa autorizzazione

á      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

á      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

á      Corte App. Ancona: costituisce discriminazione indiretta illecita (perche' non giustificato da alcuna esigenza concreta di decoro o sicurezza urbana) la delibera del Comune di Civitanova Marche, con la quale si dispone un generale divieto di campeggio nel territorio comunale; la misura, infatti, pregiudica significativamente gli interessi di un particolare gruppo etnico, determinando una situazione di svantaggio nei confronti di un'etnia, quella Rom, che vede tendenzialmente il nomadismo tra le sue caratteristiche costitutive; dichiarato illegittimo lo sgombero di una famiglia Rom adottato in base alla delibera

á      Sent. Corte Giust. C-83/14:

o   la nozione di "discriminazione fondata sull'origine etnica", ai sensi della Direttiva 2000/43/CE, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev'essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un'altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un'altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura

o   la Direttiva 2000/43/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica nei settori disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi

o   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2000/43/CE dev'essere interpretato nel senso che una misura come quella sopra descritta costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura e' stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all'origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all'inversione dell'onere della prova previste dall'articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva

o   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2000/43/CE dev'essere interpretato nel senso che:

¤  tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinche' sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica, il particolare svantaggio dev'essersi verificato a causa della razza o dell'origine etnica

¤  la nozione di disposizione, criterio o prassi "apparentemente neutri", ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti

¤  la nozione di "particolare svantaggio", ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi

¤  supponendo che una misura come quella descritta sopra non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale misura puo' allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone

¤  una siffatta misura puo' essere oggettivamente giustificata dalla volonta' di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell'elettricita' e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto e' appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalita' legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi cosi' perseguiti; cio' non avviene se si accerta - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalita', oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica

 

 

Reato di prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare; favoreggiamento della prostituzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Chi a titolo oneroso da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (L. 94/2009; nota: condizione indefinita in caso di semplice messa a disposizione di alloggio, senza contratto di locazione), e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni quando cio' sia fatto al fine di trarne un ingiusto profitto; alla condanna o al patteggiamento della pena segue la confisca dell'immobile, anche in caso di sospensione condizionale della pena, salvo che appartenga a persona estranea al reato (L. 125/2008); note:

o   si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib. Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso senso, Sent. Cass. 26457/2013

o   all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o   e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011

o   ai fini della configurazione del reato relativo alla locazione a straniero irregolarmente soggiornante a condizioni incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il fatto che il contratto sia stato predisposto senza alcuna clausola che consentisse al locatore di esser certo della regolarita' del soggiorno dello straniero, nonche' il canone pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente percepito (Sent. Cass. 45033/2012)

o   in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano, e Sent. Cass. 26457/2013)

o   Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)

o   Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare

o   Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini

o   in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato

o   la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)

o   la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)

 

á      Sent. Cass. 28754/2013: non e' ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di concedere in locazione, a prezzo di mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche quando il locatore abbia saputo che la locataria vi eserciti la prostituzione (in via del tutto autonoma e per proprio conto); dato che il reato non consiste nella prostituzione, ma nell'aiuto alla prostituzione, non e' punibile la condotta che non causi un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti; nello stesso senso, Sent. Cass. 33160/2013

 

 

Contratti di locazione non registrati o registrati in modo mendace: sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati (art. 1, co. 346 L. 311/2004)

á      Art. 3, co. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011:

o   ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

¤  la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio

¤  al rinnovo si applica la disciplina di cui ad art. 2, co. 1 L. 431/1998

¤  a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai; se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti

o   tale disciplina si applica, insieme alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 346 L. 311/2004 (nullita' del contratto), anche ai casi in cui

¤  nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo

¤  sia stato registrato un contratto di comodato fittizio

á      Sent. Corte Cost. 50/2014: illegittimita' costituzionale di art. 3, co. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011; si tratta di una disposizione estranea alla delega: nella legge di delegazione si prescrive di procedere all'esercizio della delega nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, che che, a sua volta prevede (art. 10 co. 3) che le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto; ne segue che, a maggior ragione, la semplice inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non puo legittimarne addirittura una novazione quanto a canone e a durata; risultano inoltre totalmente trascurati gli obblighi di informazione del contribuente, anch'essi imposti dal predetto statuto, dal momento che la denunciata novazione contrattuale opera in via automatica, a seguito della sola mancata tempestiva registrazione del contratto

á      Ord. Corte Cost. 267/2014: art. 5 co. 1-ter L. 80/2014 stabilisce che sono fatti salvi, fino alla data del 31/12/2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi di art. 3 co. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011; tuttavia, Sent. Corte Cost. 169/2015 dichiara l'illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 1-ter L. 80/2014 (secondo la Corte Costituzionale, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volonta' normativa censurata dalla Corte; altro conto e' emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via indiretta, l'efficacia di norme che non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; ne' puo' rilevare il fatto che l'illegittimita' costituzionale sia stata dichiarata per difetto di delega, che costituirebbe appena un vizio formale: una sentenza caducatoria produce i suoi effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, percio', che sia possibile graduarne l'efficacia)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Confronto tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli italiani) rispetto al titolo di godimento dell'abitazione di residenza (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

o   proprieta':

¤  straniere: 13,8%

¤  italiane: 71,8%

o   affitto:

¤  straniere: 72,8%

¤  italiane: 17,8%

o   altro titolo:

¤  straniere: 13,4%

¤  italiane: 10,4%

 

 

 

30. Discriminazione (torna all'indice)

 

á      Fonti normative

á      Repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino")

á      Comportamenti discriminatori

á      Discriminazione basata su razza o origine etnica

á      Tutela giurisdizionale contro la discriminazione

á      UNAR

á      OSCAD

á      Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di discriminazione

á      Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione

 

Fonti normative (torna all'indice del capitolo)

 

á      Norme di riferimento:

o   L. 654/1975: ratifica della Conv. Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7/3/1966

o   L. 205/1993 ("Legge Mancino"): misure contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa

o   art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o   D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica (nota: non si prende in esame la discriminazione fondata sulla nazionalita'; nel senso pero' di considerare la discriminazione fondata su nazionalita' come possibile discriminazione indiretta fondata su origine etnica, Relazione Commissione UE sull'applicazione delle Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE; inoltre, art. 2 D. Lgs. 215/2003 fa salvo il disposto dell'art. 43 co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998, che considerano la discriminazione fondata sulla nazionalita' o sulla cittadinanza)

o   CEDU: divieto di discriminazione (anche rispetto a nazionalita') in materia di diritti fondamentali

o   art. 44 T.U. e art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale

o   art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di discriminazione del cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario

 

 

Repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino") (torna all'indice del capitolo)

 

á      L. 205/1993 ("Legge Mancino"):

o   reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o   reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o   vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

o   con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale

o   per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio

o   divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione; per gli stessi reati, quando siano commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, sono consentiti l'arresto in flagranza e quello differito, per esigenze di sicurezza o incolumita' pubblica, di non piu' di 48 ore, senza perdita della condizione di flagranza (art. 8 L. 401/1989, come modificato da L. 146/2014)

o   quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva

o   reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)

o   facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'

o   sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca

o   arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

 

á      L'Italia ha firmato il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica; tale Protocollo impegna gli Stati firmatari ad adeguare la propria legislazione penale al fine di perseguire i reati di diffusione tramite internet di idee razziste e xenofobe, nonche' idee negazioniste rispetto ad atti di genocidio sanzionati dal Tribunale di Norimberga e dagli altri Tribunali internazionali

 

á      Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:

o   antiziganismo: le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali

o   crimini d'odio: le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.

 

á      Raccomandazioni contenute nel Rapporto dell'ECRI sull'Italia 18/3/2016:

o   si completi quanto prima l'iter legislativo per la ratifica del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   le autorita' vigilino affinche' il colore e la lingua siano espressamente inclusi tra i motivi di comportamento razzista e di discriminazione razziale punibili ai sensi del Codice penale e che la divulgazione pubblica o la distribuzione o la produzione o la conservazione a fini di diffusione o di distribuzione al pubblico, a scopo razzista, di scritti, immagini, o altro materiale che costituisca un incitamento alla discriminazione razziale e alla violenza razziale sia riconosciuta come reato penale

o   si valuti l'efficacia delle disposizioni per combattere la diffusione di idee razziste e l'incitamento a commettere o il fatto di commettere atti discriminatori motivati dall'odio

o   si introducano disposizioni nel Codice penale per criminalizzare l'ingiuria e la diffamazione o le minacce proferite in pubblico contro una persona o un gruppo di persone per motivi basati sulla razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalita' o l'origine nazionale o etnica

o   si completi quanto prima la legge per il contrasto e la prevenzione del genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, e si vigili affinche' il negazionismo, la banalizzazione e la giustificazione o l'apologia in pubblico di tali delitti per motivazioni razziste siano considerati reati penalmente perseguibili

o   si introducano disposizioni di legge che vietino la discriminazione basata su lingua, colore e nazionalita', e ci si accerti che tutte le organizzazioni attive nel campo della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale possano agire in giudizio a nome delle presunte vittime di tali fenomeni o nei casi di discriminazione collettiva

o   si garantisca la completa indipendenza de jure e de facto dell'UNAR; se ne estendano le competenze in modo che le disposizioni legislative pertinenti contemplino chiaramente la discriminazione basata su colore, lingua, religione, nazionalita' e origine nazionale, orientamento sessuale e identita' di genere, e se ne riconosca il diritto di agire in giudizio

o   si predisponga un metodo di raccolta dei dati sugli episodi collegati al discorso dell'odio, suddivisi nelle varie categorie della motivazione razziale e delle vittime, e se ne pubblichino regolarmente i risultati, con le informazioni riguardanti il numero di procedimenti penali, le ragioni per cui non sono stati avviati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari

o   si completi quanto prima l'iter di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo o xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici

o   ci si impegni maggiormente per sensibilizzare i giovani alla tolleranza e al reciproco rispetto e metterli in guardia sui pericoli di utilizzare internet per diffondere il discorso di incitamento all'odio e contenuti offensivi

o   si adottino le misure legislative necessarie per fornire un supporto specializzato alle vittime dei crimini dettati dall'odio, e si designi una persona di contatto in ogni distretto di polizia per trattare le questioni relative al razzismo e all'omofobia/transfobia, nonche' una persona di contatto nel corrispondente ufficio della procura

o   si istituisca un organismo indipendente dalla polizia e dalla procura incaricato di indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani da parte delle forze di polizia, ivi compresi tutti i presunti episodi di discriminazione razziale o di comportamenti motivati dall'odio razziale

o   si completi l'iter legislativo per la modifica della legislazione sull'acquisto della cittadinanza al piu' presto possibile, al fine di facilitare la naturalizzazione di minori stranieri nati o che hanno frequentato la scuola in Italia, e si vigili affinche' la legislazione sulla naturalizzazione sia conforme alle disposizioni della Convenzione europea sulla nazionalita' e garantisca che nessun bambino nato in Italia sia apolide

o   si garantisca che l'estensione del Piano "Identita' e incontro" preveda una valutazione di tutti i progetti di integrazione avviati negli ultimi anni, sulla base di dati precisi sui tassi di integrazione raggiunti nei vari settori della vita sociale

o   si garantisca che, nel contesto dei rapporti tra Stato e Regioni, venga reso disponibile un supporto adeguato per il processo di integrazione in ogni regione

o   si completi la raccolta di dati statistici in tutte le aree relative all'integrazione dei Rom per poter stabilire un ordine di priorita' per l'attuazione della Strategia nazionale per l'integrazione dei Rom; si completi l'istituzione di gruppi di lavoro regionali; si stanzi un finanziamento speciale per la Strategia; si forniscano all'UNAR le risorse necessarie per poter coordinare, monitorare e valutare la Strategia

o   si garantisca che tutti i Rom che le cui case devono essere sgomberate godano della piena protezione delle garanzie del diritto internazionale in materia; in particolare, i Rom dovrebbero ricevere con sufficiente anticipo l'avviso di qualsiasi decisione di sgombero, dovrebbero aver diritto ad una tutela giuridica idonea e non dovrebbero essere sfrattati senza la possibilita' di essere rialloggiati con una sistemazione adeguata

o   si attuino nelle scuole di ogni livello misure atte a promuovere la tolleranza ed il rispetto reciproci a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere; in particolare, queste misure devono fornire a tutti gli allievi e studenti le informazioni, la protezione e il supporto ad essi necessari per vivere in armonia con il proprio orientamento sessuale e la propria identita' di genere

 

á      Comunicato Commissione UE: presentato dalla Commissione UE, con le principali aziende informatiche (Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft), un Codice di condotta per combattere la diffusione dell'illecito incitamento all'odio online in Europa, in recepimento della Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; le aziende informatiche

o   predispongono procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso

o   predispongono regole o orientamenti per la comunita' degli utenti volte a precisare che sono vietate la promozione dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio, ed educano gli utenti al rispetto di tali regole e orientamenti

o   esaminano, di norma entro 24 ore, le segnalazioni valide miranti alla rimozione di forme illegali di incitamento all'odio, mediante squadre specializzate, e, se necessario, rimuovono tali contenuti o ne disabilitano l'accesso

o   forniscono informazioni, tramite i punti di contatto nazionali, sulle procedure di trasmissione di avvisi, pre facilitare la comunicazione fra le autorita' degli Stati membri e le aziende informatiche, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni, la disattivazione dell'accesso o la rimozione delle forme illegali di incitamento all'odio online

o   incoraggiano la trasmissione degli avvisi e la segnalazione dei contenuti che promuovono l'istigazione alla violenza e ai comportamenti improntati all'odio, anche attraverso partenariati con le organizzazioni della societa' civile

o   organizzano periodicamente formazioni per il proprio personale per informarlo sugli sviluppi sociali in corso e si scambiano opinioni sulle possibilita' di ulteriori miglioramenti

o   intensificano la loro cooperazione con altre piattaforme e altri operatori dei media sociali per migliorare la condivisione delle migliori pratiche

o   intensificano la collaborazione con le organizzazioni della societa' civile per fornire formazione sulle migliori pratiche per lottare contro la retorica dell'odio e i pregiudizi

 

á      Le associazioni Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta appartenenza dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe tentato" di rapire una bambina (comunicato Naga)

á      All'ingresso del Comune di Arcade (Treviso) sono stati affissi, per decisione della Giunta comunale, cartelli che riportano la scritta "Comune videosorvegliato", tradotti in inglese, francese, romeno, albanese e arabo (comunicato Stranieriinitalia)

á      Atto di indirizzo dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni:

o   i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono richiamati ad assicurare il piu' rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo ai soggetti a rischio di discriminazione, affinche' sia garantito il rispetto della dignita' della persona e del principio di non discriminazione

o   i programmi nella diffusione di notizie devono uniformarsi a criteri di verita', limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione, che incitino alla violenza fisica o verbale o offendano la dignita' umana e la sensibilita' degli utenti, contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l'armonico sviluppo psichico e morale dei minori

o   i programmi devono rivolgere particolare attenzione alla modalita' di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualita' trattati avendo cura di procedere ad una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, mirando a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del discorso d'odio, contrastando il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche

o   i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono invitati ad adottare ogni cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni diffuse in diretta, e, in ogni caso, a valutare nella predisposizione dell'ordine degli interventi, i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati, impegnando i direttori, i registi, i conduttori e i giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare situazioni suscettibili di degenerazione

 

á      Raccomandazioni del Gruppo di esperti ONU sulle persone di discendenza africana: procedere con urgenza ad una revisione della normativa sull'immunita' parlamentare e sulla sua interpretazione, cosi' che non possa essere invocata in casi di incitamento all'odio razziale (il Parlamento italiano viene esortato a condannare pubblicamente gli atti razzisti e xenofobi e a sensibilizzare i mezzi di informazione in merito alla discriminazione razziale)

 

á      Un'operazione eseguita dalla questura di Roma, dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni e coordinata dalla Procura della Repubblica della Capitale ha portato allÕoscuramento del sito xenofobo Stormfront e allÕarresto dei suoi promotori (com. Mininterno 16/11/2012)

 

á      Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha approvato, nella seduta del 16/10/2013, disposizioni che attenuano le sanzioni contro le manifestazioni discriminatorie negli stadi: ai fini dell'irrogazione di sanzioni, si dovra' valutare la dimensione e la percezione reale del fenomeno in cui si esprime la discriminazione; in caso di recidiva, il giudice sportivo, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della loro gravita' e rilevanza, potra' limitarsi a ordinare la chiusura di settori dello stadio, anziche' dell'intero stadio; l'esecuzione della sanzione potra' essere sospesa e la societa' sottoposta a un periodo di prova di un anno

á      Il calciatore Daniele De Rossi non sara' punito per aver detto a Mario Mandzukic: "Stai muto, zingaro di m...", dato che l'arbitro non l'ha rilevato (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Giurisprudenza e altre sanzioni:

o   Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale

o   Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi; nello stesso senso, Sent. Cass. 25870/2013, che conferma la condanna per i reati di ingiuria e violenza privata e di ingiuria continuata, aggravati dalla finalita' di discriminazione o odio etnico di cui all'art. 3 L. 205/1993, per un ragazzo che aveva, al termine di una partita, schernito, fatto oggetto di sputi e portato a forza e costretto a restare nel locale docce, con i rubinetti aperti, un compagno di classe di origine nigeriana, abitualmente apostrofato, nel corso dell'anno scolastico, con espressioni quali "negro di merda"

o   Trib. Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi di art. 3 L. 205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellÕaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento, di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellÕepoca coloniale e della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"

o   Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali: "Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione del fatto

o   Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei confronti delle vittime straniere; Trib. Venezia: condannati anche gli altri due militanti che avevano partecipato all'azione e che avevano optato per il rito ordinario, per lesioni aggravate dall'odio razziale, dal momento che tutte le fasi della condotta posta in essere dagli imputati, dal diverbio iniziale al ritorno nella calle alla ricerca della vittima intonando cori razzisti contro meridionali e musulmani, all'irruzione in massa all'interno del ristorante per consumare l'aggressione fisica della vittima, e' stata scandita ed accompagnata da espressioni ingiuriose e pesantemente denigratorie implicanti, secondo il comune sentire, un giudizio di disvalore nei confronti della persona del cameriere riguardo alla razza dello stesso e, piu' in generale, intolleranza e preconcetta ostilita' nei confronti degli stranieri

o   Trib. Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)

o   Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali di razzismo

o   Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sussistere anche in caso di corrispondenza privata

o   Sent. Cass. 30525/2013: la mozione soggettiva dell'agente, ovvero i motivi iniziali che possono avere scatenato la sua condotta, non hanno rilievo, poiche' quando l'agente sceglie, nel commettere il reato, modalita' riconducibili al disprezzo razziale, deve ritenersi che persegua comunque quelle finalita' di odio razziale che caratterizzano l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993; il ricorso a frasi ingiuriose collegate all'elemento razziale, quali "sporco negro" o "stronzo negro", mettono in evidenza l'orientamento razziale dellÕaggressione, ovvero la volonta' di discriminare la vittima in ragione della sua identita' razziale

o   Sent. Cass. 17004/2014: sussiste l'aggravante dell'odio razziale quando i responsabili del delitto di violenza sessuale di gruppo abbiano accompagnato la loro azione con affermazioni che denotano un pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza

o   Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale

o   Sent. Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il consigliere comunale che esprime nellÕaula consiliare (in seduta aperta al pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una maggiore prudenza nellÕesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari, facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.9 c.p.; perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)

o   Sent Cass. 33179/2013:

¤  costituisce un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura che utilizzi la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone ("traditori" e "delinquenti italiani", perche' avevano operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati)

¤  il reato di propaganda ed istigazione alla discriminazione e all'odio razziale costituisce reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari del messaggio; ugualmente, la norma configura un delitto con dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volonta' di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista

¤  la "comunita' virtuale in internet" e' idonea a configurare una fattispecie associativa, ove possano essere riscontrati requisiti di stabilita' e di organizzazione nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata da un responsabile, e l'elemento soggettivo della partecipazione all'associazione, quando gli aderenti al gruppo vengono edotti e condividono le finalita' del gruppo medesimo; il minimum organizzatorio necessario ad integrare l'associazione a delinquere si modula in maniera specifica per le realta' associative "in rete", non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicita' di contatti tra i partecipi tipica dell'associazione a delinquere di tipo classico

¤  non ha rilievo il fatto che il sito internet-madre sia stato costituito all'estero, ed operi su un server estero; trova applicazione art. 6 c.p., che sintetizza l'interesse dello Stato a punire coloro che abbiano posto in essere un'attivita' illecita che abbia violato le norme penali, quando almeno una frazione di tale attivita' si sia svolta nel territorio dello Stato

o   Sent. Cass. 39860/2013: e' sanzionabile con la contravvenzione prevista da L. 205/1993 l'accesso a manifestazioni sportive con simboli o emblemi fascisti o di organizzazioni razziste, senza che nulla rilevi che a tali gruppi o organizzazioni l'interessato sia effettivamente iscritto o meno

o   Trib. Padova:

¤  Dolores Valandro, consigliera di quartiere di Padova della Lega Nord, condannata alla pena di un anno ed un mese di reclusione con applicazione della sospensione condizionale per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali di cui all'art. 3 co. 1 lettera b) L. 654/1975, con l'aggravante comune della commissione del reato nei confronti di un pubblico ufficiale (art. 61 co. 10 c.p.), per aver scritto su Facebook, a proposito della Ministra Kyenge, "Ma mai nessuno che se la stupri, cosi' tanto per capire cosa puo' provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna" (verosimilmente significa "per farle capire"); pena accessoria, prevista da art. 1 co. 1-bis lettera d) L. 205/1993, del divieto di partecipare ad attivita' di propaganda elettorale per elezioni politiche o locali, per un periodo di tre anni

¤  l'accostamento tra la figura del ministro Kyenge e quella dell'immigrato autore del fatto criminoso a Genova rivela un evidente pregiudizio razzista da parte dell'autrice del fatto, e veicola l'idea che il ministro dovesse essere valutato non come persona in se', ma solo in ragione della sua provenienza geografica africana e del colore della sua pelle, associando ulteriormente a tali caratteristiche etnico-razziali comportamenti criminosi e fortemente negativi

¤  espressioni quali quelle utilizzate dall'imputata non possono trovare la protezione assicurata dal diritto costituzionale alla liberta' di espressione, in quanto questa trova dei limiti legittimi nella protezione di altri beni di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla dignita' e all'incolumita' della persona (Sent. Corte Cost. 65/1970)

¤  il mezzo dei social-network e' certamente idoneo a realizzare la fattispecie istigatrice, in quanto assicura una capillare diffusione ed un dibattito pubblico

o   un consigliere comunale leghista ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver scritto su Facebook, a proposito degli immigrati, "Servono i forni" (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   Giancarlo Gentilini, vicesindaco di Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila euro e al divieto di tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale della pena), per istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di Venezia, per un intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla "Festa dei popoli padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   condannato a due mesi di reclusione, per diffamazione aggravata da discriminazione etnico razziale, Agostino Pedrali, ex assessore leghista del Comune di Coccaglio (Brescia) che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della Ministra Kyenge accanto a quella di una scimmia, con la didascalia "Separate alla nascita" (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   rinviato a giudizio l'On. Calderoli per diffamazione aggravata dall'odio e dalla discriminazione razziale, per aver detto, in un comizio: "Quando viene fuori la Kyenge resto secco. Io sono amante degli animali, pero' quando vedo uscire delle sembianze da orango, io resto ancora sconvolto" (da un comunicato Stranieriinitalia); la Giunta delle immunita' del Senato ha deciso pero' che l'On. Calderoli non e' perseguibile per le parole pronunciate contro Kyenge, a proteggerlo essendo l'art. 68 Cost., secondo il quale i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (comunicato Stranieriinitalia); il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere contro Calderoli per il reato di diffamazionne per le frasi offensive pronunciate nei confronti della Kyenge, ma non con l'aggravante dell'odio razziale (comunicato Stranieriinitalia); Ord. Corte Cost. 139/2016: ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti del Senato, a seguito della deliberazione del Senato del 16/9/2015, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'On. Kyenge (sul conflitto di attribuzione decidera' la Corte Costituzionale)

o   Fabio Ranieri, segretario della Lega Nord in Emilia-Romagna, e' stato condannato dal Tribunale di Roma a un anno e tre mesi per diffamazione con l'aggravante del razzismo oltre che a un risarcimento di 150 mila euro per aver paragonato, sulla sua pagina Facebook, la Ministra Kyenge ad una scimmia (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   Trib. Trento: condannato a una multa di 2.500 euro e al risarcimento del danno alle associazioni costituitesi parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali, il consigliere circoscrizionale di Trento Paolo Serafini per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. aggravato dalle finalita' di odio razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione dell'allora ministra dell'integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare "nella giungla dalla quale e' uscita"; il limite della continenza nel diritto di critica e' superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato o in un attacco personale lesivo della dignita' morale ed intellettuale dell'avversario; sussiste l'aggravante della finalita' di odio razziale, dato che la frase pubblicata sul profilo Facebook dal condannato costituisce una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore (ossia, di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parita'); condanna confermata da Corte App. Trento: l'affermazione "torna nella giungla dalla quale sei uscita", rivolta da Paolo Serafini, consigliere circoscrizionale di Trento, alla Kyenge, integra appieno gli estremi dell'aggravante di discriminazione razziale poiche' pone al centro della svalutazione delle tesi non la prospettazione di argomenti contrari delicatamente articolati, ma la caratterizzazione di chi le aveva enunciate come soggetto di livello inferiore che, nella sua assimilabilita' agli animali, era nella impossibilita' di affermare cose sensate e condivisibili

o   la UEFA ha condannato Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, a sei mesi di squalifica per la battuta su "Opti Poba che in Africa mangiava le banane", considerandola una dichiarazione razzista (comunicato Stranieriinitalia); il procuratore federale della FIGC Stefano Palazzi aveva invece disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Tavecchio, ritenendo che non fossero emersi fatti di rilievo disciplinare a carico del presidente, ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto il profilo soggettivo (comunicato Stranieriinitalia); il Comitato disciplinare della FIFA ha inflitto una squalifica di sei mesi al presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che lo rende ineleggibile per qualsiasi incarico FIFA per un periodo di sei mesi a partire dal 7/10/2014 (comunicato Stranieriinitalia)

o   Trib. Genova: condanna a un anno e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dal giovane alunno e dalla madre, di una docente di un istituto di istruzione secondaria, per maltrattamenti ex art. 572 c.p. nei confronti di un alunno di colore di origine etiope, adottato da una famiglia italiana, essendosi in piu' occasioni rivolta all'alunno con l'epiteto "stupido negro" o proferendo frasi come "voi negri" o, ancora, "voi africani, perche' siete venuti qui? Ci rovinate, voi immigrati ci rubate il lavoro", e avendo pronunciato frasi come "le adozioni sono sbagliate perche' gli uomini, come gli animali, devono rimanere nell'ambiente di origine"

o   Trib. Roma: condannata la casa editrice Simone per condotta discriminatoria nei confronti di Rom e Sinti, per una pubblicazione, rivolta ai partecipanti al concorso di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, in cui tali comunita' vengono automaticamente associate alla commissione di reati (nella pubblicazione si indicavano, tra le circostanze che debbono far sorgere nel soggetto che acquista o riceve il sospetto che la cosa provenga da reato, "l'acquisto da un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato"); accogliendo il ricorso con cui una donna di etnia Rom, l'Associazione 21 luglio e l'ASGI chiedevano di dichiarare discriminatorio il riferimento agli zingari, ha ordinato al Gruppo Editoriale Simone e all'autore della pubblicazione di cessare il comportamento discriminatorio, provvedendo al ritiro dal mercato della pubblicazione o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto e, in caso di pubblicazioni successive, alla eliminazione dell'espressione "quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro" nella trattazione delle circostanze della provenienza delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 712 c.p.; la casa editrice e' stata anche condannata a un risarcimento economico di 1000 euro nei confronti della donna ricorrente

o   Corte App. Milano: confermata la sentenza di condanna a carico di due italiani, rispettivamente a due anni e un mese di reclusione e due anni e tre mesi di reclusione con pene accessorie e risarcimento dei danni, provvisionale e rifusione delle spese in favore della parte civile, per atti di violenza e lesioni personali, entrambi aggravati da finalita' di discriminazione e odio razziale e etnico, ex art. 3 L. 205/1993, ai danni di alcuni cittadini filippini; la circostanza aggravante della finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, e cioe' di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di parita', che si traduce in un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa; non rilevante il fatto che uno dei due imputati asserisca di avere un dipendente di origine filippina nel proprio esercizio commerciale, per dimostrare la propria estraneita' a condotte razziste

o   depositato, da Federazione Rom e Sinti Insieme, Associazione 21 luglio, Lunaria, ASGI e ARCI, un esposto presso la Procura di Roma sulla vicenda che riguarda la trasmissione Piazza Pulita in cui il 2/3/2015 l'europarlamentare Gianluca Buonanno aveva definito la comunita' Rom "feccia dell'umanita'"; nell'esposto si sostiene che tali dichiarazioni sono configurabili come reato, perche' rientrano nelle previsioni della L. 654/1975, che punisce chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' della razza o sull'odio razziale, e chi incita alla discriminazione verso persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, non risultando poi che esse siano state espresse dal Buonanno nell'esercizio delle funzioni di parlamentare europeo (comunicato ASGI); Trib. Milano:

¤  condannato per molestie l'europarlamentare della Lega Nord Gianluca Buonanno, a seguito delle dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione Piazza Pulita

¤  associare il termine "feccia" all'etnia Rom non solo e' grandemente offensivo e lesivo della dignita' dei destinatari, ma assume altresi' un'indubbia valenza discriminatoria; le parole utilizzate non pososno essere considerate espressione di opinioni politiche, avendo la sola finalita' della denigrazione e dell'offesa

¤  oltre al pagamento delle spese legali, Buonanno e' stato condannato alla pubblicazione dell'ordinanza, in caratteri doppi del normale ed in formato idoneo a garantirne adeguata pubblicita', sul quotidiano Il Corriere della Sera entro 30 giorni dalla notifica della stessa

¤  riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (quantificato in 6.000 euro) a favore delle due associazioni ricorrenti, ASGI e NAGA, a causa dell'elevato contenuto discriminatorio delle affermazioni pronunciate da Buonanno, della loro portata diffamatoria e denigratoria, della reiterazione per ben quattro volte della frase offensiva, della assoluta convinzione con la quale sono state pronunciate tanto da non indurre alle scuse malgrado la espressa possibilita' offerta dal conduttore, del fatto che le offese sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva in onda su di una importante emittente televisiva, con un buon indice di ascolto (4-5 per cento di share) in prima serata e quindi con ampia diffusione mediatica, ed infine del ruolo politico e pubblico del Buonanno e della sua notorieta'

o   Corte App. Milano: assolti, perche' il fatto non sussiste, sei tifosi della Pro Patria, denunciati e condannati in primo grado a pene fino a 2 mesi di reclusione e 10.000 euro di risarcimento, per ingiuria aggravata dai motivi razziali nei confronti di calciatori di colore, tra cui Boateng, fatti segno di emissioni sonore di scherno non appena toccavano la palla (comunicato Stranieriinitalia); secondo la sentenza, ne sembra si sia trattato di gesti o forme espressive di generalizzate discriminazioni, ma di vocalizzi diretti nei confronti del giocatore avversario contestato non per il colore della pelle (tant'e' che sarebbero stati indirizzati anche a giocatori di pelle bianca e non a tutti i giocatori di pelle nera) ma perche' reo talvolta di comportamenti di gioco scorretti (comunicato Stranieriinitalia)

o   il parlamentare europeo Borghezio e' stato rinviato a giudizio per discriminazione razziale e diffamazione aggravata dalla finalita' di odio razziale ed etnico per aver accusato nel corso di una trasmissione radiofonica i rom di essere generalmente ladri; Borghezio ha raggiunto un accordo con le associazioni Upre Roma, Sucar Drom e Nevo Drom per ottenere, in cambio di un risarcimento, che si ritirino dal processo, nel quale si erano costituite parte civile (comunicato Stranieriinitalia)

o   il parlamentare europeo Borghezio e' stato rinviato a giudizio, a Milano, per aver propagandato idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, avendo affermato, nel corso di una intervista radiofonica durante la trasmissione "La zanzara", che "gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra; non hanno prodotto grandi geni, basta consultare l'enciclopedia di Topolino", "non siamo congolesi, abbiamo un diritto ultramillenario" e "Kyenge fa il medico, le abbiamo dato un posto in una ASL che e' stato tolto a qualche medico italiano" (comunicato Stranieriinitalia)

o   Decisione del Parlamento europeo:

¤  considerando che

-       per poter beneficiare dell'immunita', un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni

-       le dichiarazioni rese dall'on. Borghezio nel corso dell'intervista radiofonica non presentano alcun collegamento evidente con le sue attivita' parlamentari

-       le dichiarazioni sono in contrasto con art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non possono, pertanto, essere considerate dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo

-       qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un'azione dinanzi a un giudice nazionale e quest'ultimo sia informato del fatto che e' stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunita' dello stesso deputato a norma del regolamento del Parlamento europeo, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario

¤  decide di non difendere i privilegi e le immunita' di Mario Borghezio

¤  deplora il fatto che il tribunale di Milano abbia rifiutato di sospendere il procedimento a carico dell'on. Borghezio

o   Sent. CEDU Ciorcan et al. c. Romania: in un caso relativo a una lite tra due Rom e un poliziotto, le autorita' rumene hanno omesso di svolgere tutte le indagini necessarie per verificare se l'odio etnico o il pregiudizio abbiano svolto un ruolo nell'accaduto; trattare allo stesso modo casi di violenza determinati dall'odio razziale e casi da esso non connotati significherebbe chiudere un occhio sulla specifica natura di fatti particolarmente dannosi per i diritti umani, e puo costituire trattamento ingiustificato in contrasto con il disposto di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   Trib. Torino: condannate sei persone per aver commesso dei reati basati sull'odio razziale nei confronti della popolazione Rom (il 12/12/2011, nel quartiere Vallette di Torino, a seguito di una manifestazione per la presunta violenza sessuale denunciata da una giovane ragazza del quartiere, veniva attaccato e dato alle fiamme un campo Rom presso la cascina abbandonata della Continassa, con grida e comportamenti che rendevano evidente l'odio nei confronti dei membri della comunita' Rom), riconoscendo la somma di 15.000 euro quale risarcimento dei danni subiti dalle persone offese costituitesi parte civile nel procedimento (comunicato ASGI)

o   Sent. Cass. 36906/2015:

¤  perche' si configuri il reato di propaganda di idee razziste, non basta la diffusione delle idee, essendo richiesta un'azione piu' specifica mirata a influire sulla psicologia e sul comportamento altrui idonea a raccogliere consenso intorno all'idea divulgata

¤  la discriminazione per essere illecita deve fondarsi sulla qualita' del soggetto, non sul suo comportamento (in particolare, il comportamento criminoso)

¤  nel contrasto tra liberta' di manifestazione del pensiero e pari dignita' dei cittadini in materia di discriminazione razziale va data preminenza alla pari dignita' solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosita' per il bene giuridico tutelato; la valutazione va effettuata dal giudice contestualizzando i fatti (in particolare, occorre tener conto che in sede di competizione elettorale, il linguaggio della polemica politica puo' assumere toni piu' pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali)

¤  annullata senza rinvio la condanna di un politico (Stefano Salme', Destra sociale - Fiamma tricolore) alla pena di 3.000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 3 co. 2 lett. a L. 654/1975 per aver diffuso in campagna elettorale un volantino con la scritta "Basta stranieri", nel quale membri di diverse etnie erano raffigurati nell'atto di commettere determinati reati, perche' il fatto non sussiste; l'ostilita' non sussisterebbe nei confronti di etnie in quanto tali, ma nei confronti delle attivita' illecite che l'autore del volantino collega a ciascuna etnia (nota: sentenza aberrante, che considera lecita l'identificazione pregiudiziale dei componenti di un'etnia con un crimine!)

o   sanzione di 50 mila euro di multa e chiusura per un turno di Curva Nord, Distinti Tevere Lato Nord e Distinti Monte Mario Lato Nord inflitta alla Lazio per i cori razzisti dei suoi tifosi durante l'incontro a Roma contro il Napoli (comunicato Stranieriinitalia)

o   Sent. Cass. 23592: aa riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di odio razziale e religioso nel caso di comportamenti ingiuriosi e minacciosi posti in essere da un uomo in danno di donne magrebine, indicativi di una sua spiccata avversione per le persone di fede musulmana

o   Risposta del Sottosegretario all'interno ad interrogazione parlamentare: la procura di Catania ha avviato un procedimento penale nei confronti di un sostituto commissario di polizia di Catania, che aveva pubblicato messaggi sui social networks del seguente tenore "Migranti? Buttateli a mare", "Bruciarli vivi e rimpatriarli", "Mi manca Hitler", "Diamogli fuoco insieme agli Italioti che li indottrinano ed aizzano"; il sostituto commissario e' stato sospeso dal servizio

 

 

Comportamenti discriminatori (torna all'indice del capitolo)

 

á      Si ha discriminazione diretta quando, per l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra, non appartenente a quel gruppo, in situazione analoga

á      Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non appartengono a quel gruppo

á      Orientamenti:

o   Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati

o   CGUE: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette

 

á      Si considera discriminatorio un comportamento che, direttamente o indirettamente, implichi una distinzione basata su razza, colore, origine nazionale o etnica o religione, e che abbia come fine o effetto quello di compromettere il godimento o lÕesercizio, in condizioni di paritaÕ, dei diritti umani o delle libertaÕ fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica

á      La normativa anti-discriminazione si applica anche agli atti compiuti ai danni di cittadini italiani o apolidi o appartenenti a uno Stato membro dellÕUnione europea

á      Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)

á      Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario; la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea; in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

á      Si ha certamente discriminazione quando sulla sola base della condizione di straniero o della sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa

o   un pubblico ufficiale, nellÕesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o   un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuÕ svantaggiose

o   il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o   un impiegato di un ente pubblico ostacola lÕaccesso dello straniero allÕoccupazione, allÕistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaÕ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaÕ economica

o   un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

 

 

Discriminazione basata su razza o origine etnica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Con riferimento specifico alle distinzioni basate su razza ed origine etnica (D. Lgs. 215/2003; nota: non su nazionalita'; nel senso pero' di considerare la discriminazione fondata su nazionalita' come possibile discriminazione indiretta fondata su origine etnica, Relazione Commissione UE sull'applicazione delle Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE; inoltre, art. 2 D. Lgs. 215/2003 fa salvo il disposto dell'art. 43 co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998, che considerano la discriminazione fondata sulla nazionalita' o sulla cittadinanza), si applica il principio di parita' di trattamento (divieto di discriminazioni dirette e indirette), nel settore pubblico e in quello privato, in materia di

o   accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

o   occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

o   accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali

o   affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni

o   protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale

o   assistenza sanitaria

o   prestazioni sociali

o   istruzione

o   accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

á      Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea - citati in Newsletter Leader 8/2007 - per l'insufficiente attuazione da parte dell'Italia della Direttiva 2000/43/CE)

á      L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione

á      Trib. Brescia: condannata, a seguito di un'azione giudiziaria anti-discriminazione per molestia a sfondo etnico-razziale presentata da ASGI e Fondazione Piccini, la Lega Nord sezione Lombardia in relazione all'affissione di un manifesto sulla vetrina della sede della Lega Nord di Adro, nel quale apparivano frasi offensive nei confronti di un'esponente della SPI CGIL Pensionati nota per il suo impegno a fianco degli immigrati e per la sua militanza contro i provvedimenti discriminatori promossi dal governo locale del Comune (rigettato invece il ricorso contro la Lega Nord nazionale)

á      Trib. Milano: commette una molestia razziale il dirigente di banca che si rivolge ad un proprio subordinato facendo riferimento in modo spregiativo e offensivo al colore della pelle e all'origine di quest'ultimo (riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 5.000 euro)

á      Divieto di dimora emesso dal gip su richiesta del pm per una signora torinese che per quasi un anno ha molestato in modo persecutorio i vicini di casa marocchini (comunicato Stranieriinitalia)

á      Trib. Milano (su ricorso NAGA):

o   l'uso dell'espressione "zingaropoli" quale slogan durante la campagna elettorale a Milano da Lega Nord e PDL ha valore dispregiativo e ha l'effetto di favorire un clima ostile nei confronti di rom e sinti; costituisce pertanto comportamento discriminatorio

o   sulla liberta' di espressione prevale la tutela della pari dignita' delle persone

o   costituisce invece legittimo esercizio della liberta di pensiero la critica alla prospettiva che a Milano venga edificata la piu' grande moschea d'Europa

o   Lega Nord e PDL condannate alle spese giudiziarie e a quelle della pubblicazione della sentenza sul Corriere della Sera

 

á      Le associazioni Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta appartenenza dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe tentato" di rapire una bambina (comunicato Naga)

 

á      Nel campo del lavoro, sono legittime le differenze di trattamento dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante per l'attivita' svolta (art. 3, co. 3, D. Lgs. 215/2003, art. 43, co. 3, lettera d, T.U., e sent. Corte Giust. 13/5/86, 1/7/86, 17/10/89)

á      Sono legittime le differenze di trattamento sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari

á      Restano impregiudicate le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi (art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003)

á      Trib. Milano (citato da una nota di Alberto Guariso): la clausola di esclusione di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva 2000/43/CE ha solo inteso chiarire che tale direttiva non intendeva introdurre surrettiziamente una disciplina comunitaria dell'immigrazione (della quale, all'epoca, i singoli Stati erano gelosi custodi), ma questo non toglie che il divieto di discriminazione dello straniero (in quanto appartenente ad altra etnia) trovi applicazione anche in tutte le materie diverse dall'ingresso e soggiorno e, quindi, in particolare, nella materia dell'accesso alle prestazioni sociali

á      Corte App. Milano: l'esclusione prevista da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed espresso nelle direttive UE

á      Trib. Bergamo: la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 215/2003 riguarda anche le ipotesi di discriminazioni su base della nazionalita', non sussistendo alcuna ragione per differenziare tale ipotesi di discriminazione ed i relativi strumenti di tutela da quella su base etnico-razziale

á      Corte App. Milano: la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza o origine etnica

á      Sent. Corte Giust. C-54/07: il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumera' lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione, in quanto tali dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro; incombe al datore di lavoro l'onere di provare che non vi e' stata violazione del principio della parita' di trattamento (dimostrando, per esempio, che la prassi effettiva di assunzione non corrisponde a tali dichiarazioni); al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, e valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del datore di lavoro; in senso opposto, Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali per lÕassunzione di personale appartenente alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla base del fatto che il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi dei requisiti indicati

 

á      Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle imprese gestite da minoranze etniche o organizzate con l'impiego di lavoratori di tali minoranze

á      L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1 e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lÕapprendimento della lingua italiana, consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua

 

á      Sent. Cons. Stato 6050/2011:

o   illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

o   conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o   l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento interno)

o   benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

á      Sent. Cass. 9687/2013:

o   rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011

o   Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito

o   il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione

o   non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)

 

á      Lo Statuto del Movimento 5 Stelle prevede che l'adesione sia riservata ai cittadini italiani maggiorenni

 

á      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Tutela giurisdizionale contro la discriminazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      La persona che ha subito discriminazione puoÕ ricorrere all'autorita' giudiziaria per chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti della discriminazione (D. Lgs. 150/2011)

á      La tutela giurisdizionale contro la discriminazione si applica anche nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento (D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea - citati in Newsletter Leader 8/2007 - per l'insufficiente attuazione da parte dell'Italia della Direttiva 2000/43/CE)

á      Sent. Cass. 20/4/2016: l'azione civile contro la discriminazione e' esperibile anche qualora una illegittima disparita' di trattamento sia prevista da una legge nazionale e l'azione venga proposta al fine di sollevare una questione di costituzionalita'

á      Competenza del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio

á      Si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011): il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 gg prima dellÕudienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dellÕudienza, deve essere notificato al convenuto almeno 30 gg prima della data fissata per la sua costituzione; contro l'ordinanza di primo grado puo' essere presentato ricorso alla Corte di Appello entro 30 gg dalla sua comunicazione o notifica; lÕordinanza della Corte di Appello puo' essere impugnata in cassazione (art. 702-bis c.p.c.)

á      Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente (D. Lgs. 150/2011)

á      Circ. Mingiustizia 14/5/2012: il procedimento e' soggetto al contributo unificato; per i ricorrenti persone fisiche, e' prevista l'esenzione dal contributo unificato in caso di reddito familiare annuo inferiore a 31.884,48 euro; per le persone giuridiche non e' prevista alcuna riduzione o esenzione dal contributo unificato

á      Trib. Brescia: un provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione che costituisca comportamento discriminatorio si impugna comunque davanti al Tribunale ordinario (Trib. Milano: inclusi gli atti relativi a una procedura concorsuale); nello stesso senso, Trib. Brescia e Trib. Biella: competenza del giudice ordinario, dal momento che la pubblica amministrazione che metta in atto un comportamento discriminatorio agisce in carenza di potere e, quindi, non in via autoritativa; in senso contrario, TAR Lombardia: competente per il ricorso contro un atto discrezionale dell'amministrazione e' il TAR, anche se lo si impugna per il suo carattere discriminatorio; Trib. Mantova: comportamento discriminatorio di una pubblica amministrazione puo' essere rappresentato dalla condotta esecutiva, non dall'atto amministrativo in se'; Trib Bergamo: il carattere discriminatorio di una condotta puo' essere accertato anche dopo che il comportamento in questione sia stato rimosso (lo si deduce da art. 4, co. 4 D. Lgs. 215/2003, ma e' previsto anche esplicitamente, come osservato da Trib. Bergamo, da art. 7, co. 1 Direttiva 2000/43/CE): l'interesse ad agire presuppone infatti un interesse all'accertamento dell'illiceita' in se' degli atti discriminatori, anche al di la' dell'interesse alla rimozione del comportamento illecito (nello stesso senso, Trib. Brescia, che osserva come l'accertamento sia comunque necessario anche ai fini della rifusione delle spese processuali secondo il principio della "soccombenza virtuale")

á      Sent. Cass. SS.UU. 3670/2011: la giurisdizione in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parita', negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle normative medesime, e' attribuita al giudice ordinario (sia in sede di procedimento cautelare sia in sede di giudizio di merito) anche con riferimento ad atti e comportamenti messi in atto dalla Pubblica Amministrazione (Sent. Cass. SS.UU. 7186/2011: inclusi gli atti relativi a una procedura concorsuale, il diritto fondamentale oggetto di tutela non essendo quello, infondato, di accedere al pubblico impiego, ma quello di non subire distinzioni per una ragione vietata; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Milano; successivamente, Trib Milano); le situazioni soggettive tutelate hanno infatti natura di diritti assoluti, derivanti dal principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e dalle analoghe norme sopranazionali; se il comportamento discriminatorio e' stato adottato dalla Pubblica Amministrazione, il giudice ordinario incontra, nel rimuoverne gli effetti i limiti legati al riparto di attribuzioni tra giustizia ordinaria e pubblica amministrazione (artt. 4 e 5 L. 2248/1865 All. E): il giudice ordinario puo' solo disapplicare un provvedimento della Pubblica Amministrazione, ma non puo' sostituirsi ad essa con statuizioni di piu' ampia portata; Sent. Cass. SS.UU. 7186/2011: art. 4 co. 8 D. Lgs. 216/2003 fa salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, militari, forze di polizia, personale di carriera diplomatica o prefettizia, dipendenti di particolari enti) anche in relazione ad asserite violazioni del divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per uno dei motivi previsti da Direttiva 2000/78/CE (nello stesso senso, in precendenza, Osserv. Proc. Gen. Cass.)

á      Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, anche ricavati da dati statistici, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione (L. 150/2011; la modifica era stata introdotta da L. 101/2008, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea - citati in Newsletter Leader 8/2007 - per l'insufficiente attuazione da parte dell'Italia della Direttiva 2000/43/CE)

á      Sent. Corte Giust. C-415/10: la normativa comunitaria non prevede il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato; non si puo' tuttavia escludere che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta (spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della controversia, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa)

á      In caso di discriminazione indiretta, nell'ambito di rapporti di lavoro, spetta al datore di lavoro dimostrare l'essenzialita' del requisito apparentemente neutro

á      Nota: in campo lavorativo, se l'appartenenza alla categoria svantaggiata (statisticamente meno produttiva) e' evidente al momento dell'assunzione, il rischio di dovere, in futuro, corrispondere al lavoratore un trattamento eccessivo rispetto all'effettiva produttivita' di questo dissuade il datore di lavoro dall'assumere (la discriminazione in sede di assunzione e' molto piu' ardua da dimostrare)

á      Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione (D. Lgs. 150/2011; in precedenza, in senso contrario alla possibilita' di annullare o modificare un atto della Pubblica Amministrazione, l'orienamento decisamente minoritario di Trib. Milano), ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti; nel determinare l'entita' del risarcimento, in caso di discriminazione fondata su razza o origine etnica, il giudice valuta se l'atto discriminatorio costituisca ritorsione contro una precedente azione giudiziale del ricorrente o ingiusta reazione contro un precedente tentativo di affermare il diritto alla parita' di trattamento (Trib. Brescia: la revoca di un atto discriminatorio mirata a ristabilire solo formalmente la parita', negando a tutti il beneficio precedentemente accordato ad alcuni in modo sperequato, ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio anche a coloro che avevano agito per ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo; costituisce quindi un provvedimento illecito; Trib. Vercelli: irrilevante il fatto che il soggetto che ha subito la ritorsione fosse o meno vittima della discriminazione contro cui aveva agito, dato che la rubrica dell'articolo recante le disposizioni rilevanti, "Protezione delle vittime", fa riferimento anche alle vittime della ritorsione e, in ogni caso, rubrica legis non est lex, e il fatto che l'azione antidiscriminatoria che ha dato origine alla ritorsione sia o meno un'azione giudiziaria)

á      Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; nei casi di discriminazione collettiva, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente

á      Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta, a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale

á      Chi elude lÕesecuzione di provvedimenti del giudice (diversi dalla condanna al risarcimento del danno) eÕ punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.

á      In materia di discriminazione basata su razza o origine etnica, possono agire in giudizio, su delega della persona discriminata o anche, in caso di discriminazione collettiva, quando non siano individuabili in modo direttoe immediato le vittime della discriminazione (Corte App. Milano: anche in assenza di uno specifico provvedimento di diniego nei confronti della singola persona interessata), anche associazioni ed enti iscritti in apposito elenco definito con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010, che dispone come il Dipartimento per le Pari Opportunita' e il Minlavoro procedano periodicamente all'aggiornamento dell'elenco; elenco aggiornato definito da Decr. Minlavoro 13/3/2013); dell'elenco possono far parte (presentando apposito modulo di richiesta) soggetti iscritti nel Registro degli organismi attivi nel campo dell'integrazione degli immigrati e quelli iscritti nel Registro delle associazioni ed enti attivi nel campo della lotta contro la discriminazione, tenuti presso la Presidenza del Consiglio

á      Nota: un esempio di discriminazione collettiva in cui le vittime non siano individuabili in modo diretto e' l'imposizione di requisiti non previsti per l'italiano ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero; in questo caso, le vittime sono tutti gli stranieri che potrebbero aspirare a risiedere nel Comune (Trib. Brescia)

á      In caso di atto di discriminazione collettiva compiuto da un datore di lavoro, i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono presentare ricorso, anche quando non sia possibile individuare direttamente i lavoratori discriminati; le sanzioni devono essere anche in questo caso effettive, proporzionate e dissuasive (art. 15 Direttiva 2000/43/CE e Sent. Corte Giust. C-54/07)

á      Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma: la legittimazione ad agire per le associazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 5 D. Lgs. 215/2003 e' prevista esclusivamente in relazione alle discriminazioni fondate sull'elemento etnico-razziale e non a quelle fondate sulla nazionalita', ovvero sulla cittadinanza (per queste ultime la legittimazione ad agire nei casi di discriminazioni collettive e' prevista solo a favore delle organizzazioni sindacali nel campo dei rapporti di lavoro (art. 44 co. 10 D. Lgs. 286/1998); in senso contrario,

o   Trib. Brescia, secondo cui una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza a danno degli stranieri in quanto tali costituisce allo stesso tempo una discriminazione indiretta fondata sull'elemento etnico-razziale

o   Corte App. Brescia: D. Lgs. 215/2003 fa salve le disposizioni precedenti ,contenute nel D. Lgs. 286/1998, che riguardano anche il contrasto alle discriminazioni fondate sulla nazionalita', da intendersi come cittadinanza; ne segue che la legittimazione attiva delle associazioni deve ritenersi estensibile anche ai casi di discriminazione che riguardano lo straniero in generale

o   Corte App. Milano: la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza o origine etnica

á      TAR Liguria: dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere senza fissa dimora prive di certificato sanitario)

á      I comportamenti discriminatori messi in atto da imprese che abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal giudice alle amministrazioni o enti pubblici che hanno concesso le agevolazioni o lÕappalto; le amministrazioni o gli enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o appalti

á      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

 

á      Al fine di dare effettivita' al diritto costituzionale di difesa contro le discriminazioni, siglato un accordo tra Consiglio nazionale forense e UNAR per l'istituzione di un Fondo di solidarieta' per la tutela giurisdizionale delle vittime, destinato alla anticipazione delle spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle persone che si ritengono lese da condotte discriminatorie; Regolamento pee il funzionamento del Fondo di solidarieta':

o   possono richiedere il contributo

¤  le vittime di discriminazioni per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, eta', disabilita', orientamento sessuale e identita' di genere; a condizione che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato

¤  le associazioni di settore legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai sensi di art. 5 D. Lgs. 215/2003;

¤  le organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso ai sensi di art. 5 D. Lgs. 216/2003

¤  associazioni ed enti di cui all'art. 4 L. 67/2006

o   la domanda, da presentare al Consiglio Nazionale Forense, devono contenere, a pena di inammissibilita'

¤  descrizione sommaria dei fatti che configurino ipotesi di discriminazione

¤  copia del documenti di identita' e codice fiscale

¤  la dichiarazione di non usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (se il richiedente e' una persona)

¤  la documentazione utile alla prova dei fatti che rientrano nei criteri di ammissibilita' della domanda

¤  l'indicazione del nominativo e dei recapiti dell'avvocato al quale si affida la tutela giurisdizionale

o   e' consentita la presentazione di un massimo di 3 domande per anno

o   puo' essere presentata una domanda per ogni grado di giudizio

o   un apposito Comitato delibera sull'ammissibilita' della richiesta, tenendo conto della rilevanza della questione (in relazione alla diffusione del comportamento lesivo e all'interesse ad ottenere una pronuncia favorevole applicabile a fattispecie analoghe), alla gravita' dell'episodio discriminaotrio (in relazione alla natura dei diritti violati e alla natura del soggetto che la pone in essere), alla fragilita' della vittima (da comprovare con documentazione idonea), alla ricorrenza della discriminazione, alla situazione di disagio socio-economico della vittima

o   in caso di vittoria con soccombenza della controparte alle spese, l'avvocato del beneficiario del contributo e' tenuto a restituire la somma erogata entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio

o   la somma va restituita anche in caso di rinuncia al mandato, entro 30 gg dalla rinuncia

o   per consentire il monitoraggio dell'attivita' del Fondo, il beneficiario e' tenuto, durante il corso del processo, a spedire un rapporto di aggiornamento all'anno al Consiglio nazionale forense, e, nei tre anni successivi alla conclusione del processo, a spedire l'intero fascicolo al Consiglio nazionale forense o all'UNAR, a spese di questi, se richiesto

 

 

UNAR (torna all'indice del capitolo)

 

á      E' istituito presso il Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate su razza o origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di tutela

á      E' prevista l'istituzione di centri di assistenza per la tutela delle persone colpite da atti di discriminazione da parte delle Regioni, in collaborazione con province e comuni e con le associazioni degli immigrati e del volontariato sociale

á      Linee-guida UNAR per la Rete nazionale antidiscriminazione: la Regione/Provincia/Comune istituisce l'Osservatorio/Centro di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sulla razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini vittime di discriminazioni

á      Contact center dell'UNAR: numero verde 800-901010 (com. Mininterno 18/2/2015)

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di estendere formalmente le competenze dell'UNAR, in modo da includere discriminazioni che non siano basate solo su origine etnica e razziale, di consentire a UNAR di intentare azioni legali e di assicurare l'indipendenza di UNAR; l'Italia ha invece ottemperato alla raccomandazione di garantire le necessarie risorse umane e economiche

á      Lettera della Coalizione Italiana Liberta' e Diritti Civili al Governo e al Parlamento, in cui si afferma la necessita' di modificare il D. Lgs. 215/2003 al fine di trasformare rendere completamente autonomo e indipendente l'UNAR, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2000/43/CE e dalle Raccomandazioni ECRI e del Consiglio per i diritti umani dell'ONU

á      Inviata dall'UNAR una lettera all'On. Giorgia Meloni, a seguito di affemazioni fatte pubblicamente dalla parlamentare, nella quale si afferma: "Questo ufficio pur nell'intangibilita' del principio di libera manifestazione del pensiero, garantito dalla Costituzione Italia, e condividendo la preoccupazione relativa alla gestione di un fenomeno cos“ complesso come quello migratorio, ritiene che una comunicazione basata su generalizzazioni e stereotipi non favorisca un sollecito e adeguato processo di integrazione e coesione sociale" (comunicato Stranieriinitalia); l'On. Meloni ha replicato affermando: "Il Presidente della Repubblica ha tenuto ad incontrarmi per ribadirmi che anche dal suo punto di vista, in qualita' di garante della Costituzione, considera una anomalia che un ufficio del Governo mandi a una parlamentare eletto una missiva per richiamarlo sulle posizioni espresse" (comunicato Stranieriinitalia); la Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla quale dipende l'UNAR ha inviato una lettera al direttore dell'UNAR richiamando i principi costituzionali della liberta' di espressione e dell'insindacabilita' dei parlamentari e chiedendogli chiarimenti sulla sua iniziativa (comunicato Stranieriinitalia); secondo il Ministro per i rapporti col Parlamento, il Governo sta valutando l'opportunita' di una azione disciplinare (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Cifre:

o   2009 (da Newsletter ASGI discriminazione n.8):

¤  eventi di discriminazione segnalati: 383, di cui 243 pertinenti

o   2010 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):

¤  richieste di informazione: 90

¤  eventi di discriminazione segnalati: 766, di cui 540 pertinenti

o   2011 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):

¤  richieste di informazione: 64

¤  eventi di discriminazione segnalati: 1000, di cui 799 pertinenti

o   2014 (Nota Minlavoro): 1.337 eventi di discriminazione segnalati, di cui 252 nel settore lavorativo

 

á      Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa: preoccupante il taglio di risorse destinate ad UNAR

 

 

OSCAD (torna all'indice del capitolo)

 

á      Istituito, presso il Mininterno, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) allo scopo di agevolare i soggetti facenti parte di minoranze nel concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge ed alla protezione contro le discriminazioni (da un Comuicato ASGI); l'OSCAD

o   mantiene rapporti con associazioni rappresentative e UNAR

o   riceve (via e-mail o via fax) le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap

o   attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte delle forze dell'ordine

o   segue l'evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia

o   propone idonee misure di prevenzione e contrasto

á      Comunicazioni ad OSCAD: via e-mail all'indirizzo oscad@dcpc.interno.it; via fax ai numeri 06 46542406 e 0646542407 (da un comunicato della Polizia di Stato)

 

 

Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di discriminazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Giurisprudenza:

o   Sent. Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero

o   Sent. Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006 hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da concorsi pubblici

o   Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellÕASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

o   La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004

o   Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):

¤  dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale

¤  benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita'; l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della tutela di un diritto fondamentale"

¤  impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata

¤  il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale

¤  l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole

¤  il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza

¤  l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace

¤  il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)

¤  ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri

o   Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:

¤  la questione, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e' fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi, oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del servizio civile a finalita' di solidarietˆ sociale e l'inserimento in attivita' di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunita' di accoglienza

¤  la questione, in riferimento ad art. 76 Cost., e' invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001, che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identita' di genere dell'aspirante

o   pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso, oltre che i citatdini italiani, i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale 23/7/2015, viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini per la presentazione della domanda

o   pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione per complessivi 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

o   pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

o   pubblicati i bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura Servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (comunicato Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale); richiesto il requisito di residenza legale in Italia (si veda, per esempio, il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 449 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Calabria)

o   pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 68 volontari da impiegare nell'accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

o   pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

o   art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti

o   Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che

¤  sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'

¤  l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno

o   Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la nuova delibera che revoca la precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE, all'interrogazione riportata da ANSA: se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi un provvedimento illecito, essendo irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'; Trib. Brescia: Comune di Brescia condannato al risarcimento del danno non patrimoniale causato dal comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione, che ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria (tanto che al momento della sentenza il bonus e' attribuito "con riserva di ripetizione") e che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, e' stata indotta a scelte piu' aderenti a uno spirito pacificatore (liquidata la somma di 3.000 euro a ciascuno degli stranieri che, vedendo disatteso il bisogno sociale posto a ragione dell'emolumeno, hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti, e la somma di 15.000 euro allÕASGI, quale risarcimento della lesione alla generalitˆ dei consociati)

o   Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter Leader 14/2008)

o   Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori, rispetto a quelli previsti per gli italiani, per l'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e' illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia riportato condanne o di chi sia privo di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di passaporto e visto (Trib. Bergamo e Trib. Brescia, Trib. Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   Trib. Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se' legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie degli alloggi in base ad art. 4 DPR 425/1994 o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr. Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli stranieri

o   Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio, che, con Delib. Giunta Comune di Montecchio, ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso UE slp e stipula del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri; in tal modo, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso UE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita' di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto

o   Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):

¤  l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

¤  la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

¤  attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

¤  la convinzione soggettiva di aver agito in conformita' con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del risarcimento del danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento

o   Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino

o   TAR Lombardia: illegittimo precludere il godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso UE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia

o   Trib. Verona e Trib. Verona (nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva 2011/98/UE, di da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e di Sent. CEDU Dhahbi c. Italia; discriminatorio il comportamento di INPS e Comune di Verona, che avevano rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del contendere a seguito di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota: di per se' le disposizioni di Direttiva 2011/98/UE si applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro

o   Trib. Alessandria: diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) per una cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari, sulla base di Direttiva 2011/98/UE e di Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e Marocco (Comune di Novi Ligure condannato a trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno; INPS condannato a corrisponderlo; entrambi condannati a dare adeguata pubblicita' alla decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti informatici)

o   Trib. Milano: discriminatoria l'esclusione della straniera priva di permesso UE slp dal godimento dell'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998), dal momento che non esiste alcuna correlazione tra quel requisito e la finalita' della prestazione (sostegno alla natalita'); si ordina al Comune di Milano di trasmettere la domanda all'INPS, all'INPS di erogare l'assegno, a entrambi di rimuovere dai rispettivi siti istituzionali l'indicazione del requisito di possesso del permesso UE slp

o   Trib. Bergamo: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) nella parte in cui subordina il godimento dell'assegno di maternita' al possesso del permesso UE slp, dato che il requisito di durata quinquennale del soggiorno introduce una ingiustificata discriminazione dello straniero privo di tale requisito ma ammesso a soggiornare in modo non episodico, cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale

o   Trib. Monza: il bonus bebe' previsto, per i figli di madri italiane o comunitarie, da art.1 co. 331 e 332 L. 266/2005, costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, sicche' la sua attribuzione ai soli cittadini italiani o comunitari costituisce un comportamento discriminatorio, in violazione del principio di parita' di trattamento previsto da art 3 D. Lgs. 215/2003 (comunicato ASGI)

o   Sent. Corte Cost. 207/2015: manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1287 L. 296/2006, nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio della irripetibilita' delle somme di cui ad art. 1 co. 331 e 333 L. 266/2005 indebitamente percepite; la Corte, in particolare, afferma che

¤  la disposizione oggetto di censura appare adottata, in deroga al generale principio della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., allo scopo, come traspare dai lavori parlamentari, di salvaguardare la buona fede di quanti, pur privi del requisito della cittadinanza, erano stati indotti a richiedere la concessione del beneficio sulla base di una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri nella quale si segnalava il diritto alla percezione del relativo bonus

¤  secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere assunte quali tertia comparationis, come e' stato fatto dal giudice rimettente in riferimento all'unico parametro di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento tra cittadini e stranieri, disposizioni eccezionali o derogatorie di principi generali, quale, nella specie, il principio sancito all'art. 2033 c.c.

o   Trib. Ivrea: discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte, che aveva negato l'assegno per famiglie con alemno tre figli di cui all'art. 65 L. 448/1998 a uno straniero regolarmente soggiornante, ma privo di permesso UE slp; l'assegno spetta infatti, in base ad una applicazione diretta di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui soggiorno sia regolare e non episodico, dal momento che esso va collocato, in base ad art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare (nota: la sentenza sembra dare rilievo al fatto che uno straniero appartenga alla categoria di coloro che contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici, il che appare inappropriato in relazione al godimento di una misura assistenziale)

o   Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 sulla base del divieto di discriminazione sancito da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (trattandosi di straniera ammessa a soggiornare in modo non occasionale) e del diritto alla parita' di trattamento in materia di sicurezza sociale sancito da art. 12 Direttiva 2011/98/UE (la mancata rimozione del requisito di titolarita' del permesso UE slp ai fini del godimento dell'assegno in questione e' da considerarsi in violazione di una disposizione self executing, dato che l'unico limite possibile sarebbe stato quello ammesso dalla Direttiva 2011/98/UE di ammissione al mercato del lavoro per un periodo non inferiore a 6 mesi; limite, pero', non introdotto dalla normativa di recepimento)

o   Corte App. Genova: rinvio alla CGUE della seguente questione pregiudiziale:

¤  se una prestazione come quella prevista da art. 65 L. 448/1998 (assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori) costituisca una prestazione famigliare ai sensi di art 3, par. 1, lettera j Regolamento CE 883/2004

¤  se, in caso di risposta positiva, il principio di parita' di trattamento sancito da art. 12 par. 1 lettera e Direttiva 2011/98/UE osti ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo in possesso di "permesso unico per lavoro" (avente durata superiore a 6 mesi) non puo' beneficiare di tale assegno, pur essendo convivente con tre o piu' figli minori e titolare di redditi inferiore al limite di legge

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

o   Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso UE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere discriminatorio

o   Il Tribunale di Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio

o   Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)

o   Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello di residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea)

o   Trib. Lodi: e' illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.; Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione del 5/7/2010 della FIGC; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e' affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)

o   Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o   Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

o   Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche' almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune

o   Trib Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la delibera del Comune di Villa dÕOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni

o   Trib. Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso UE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere economico e di bilancio (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)

o   Trib. Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e' la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale); sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d' interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui era stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib. Brescia (confermata da Trib. Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali privati cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione pubblica); Corte App. Brescia: accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero avverso Trib. Brescia, che, pur confermando il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Adro, aveva condannato lo stesso Comune a pagare al ricorrente una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta ed erogata ai cittadini italiani, dal momento che la riapertura dei termini del bando aveva portato alla presentazione di altre 44 domande da parte di stranieri, a fronte delle quali il Comune aveva deciso di rideterminare l'importo del contributo, chiedendo ai beneficiari italiani la restituzione della quota necessaria per ridistribuire l'importo complessivo invariato su una platea piu' vasta (in caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio assistenziale ai soli italiani il giudice, al fine di ripristinare la parita', deve attribuire agli stranieri il medesimo importo gia' assegnato agli italiani, la rideterminazione dell'importo, a seguito dell'ampliamento dei beneficiari, essendo legittimo solo se il beneficio non e' stato ancora erogato; la rideterminazione di un contributo gia' erogato ad una platea ristretta appare incompatibile con il divieto di ritorsioni previsto dalla Direttiva 2000/43/CE, per cui nessuno puo' subire un danno dalla promozione di un'azione a tutela della parita' di trattamento); nota: l'amministrazione puo' reperire ulteriori risorse per far fronte ai nuovi richiedenti, con le modalita' previste da art. 194 co. 1 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale, con deliberazione consiliare o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

o   Trib. Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)

o   Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per lÕaccesso agevolato alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib. Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese legali)

o   Trib. Padova: la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa; l'istituzione di insegnamenti alternativi a quello religioso deve considerarsi obbligatoria per la scuola, dato che altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative (sent. Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto

o   TAR Campania: accolto il ricorso proposto dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti contro il Comune di Torre del Greco in relazione all'avviso pubblico diffuso per l'erogazione di un "premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose" nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo; irrilevante il fatto che l'erogazione del sussidio derivi dal fatto che il Comune e' subentrato nella gestione dei fondi e delle attivita' di una congregazione, e che tali attivita' erano determinate dall'esecuzione della volonta' testamentaria di un privato: lÕonere illecito deve considerarsi, infatti, non apposto, e l'illiceita' sopravvenuta dell'onere testamentario produce l'estinzione dell'obbligazione che ne derivava

o   Trib. Roma: non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di Porta Portese per il fatto che alcuni degli annunci pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva la mancanza di volontarieta'

o   Trib. Milano: l'amministratore pubblico che invita pubblicamente, con un articolo sul sito del Comune, la cittadinanza a non affittare agli stranieri commette un atto di discriminazione, anche se non si tratta di un atto amministrativo; la condotta discriminatoria puo' consistere infatti anche solo in un invito ad adottare comportamenti discriminatori; il contenuto discriminatorio di una condotta deve essere valutato in considerazione del pregiudizio che una categoria di soggetti puo' subire in termini di maggior difficolta' nell'ottenere beni o servizi rispetto ad altri (Sent. Corte Giust. C-54/07)

o   Trib. Pescara:

¤  la diffusione di dichiarazioni quali quelle propagandistico-elettorali contenute nel manifesto del PDL, che accumunano i Rom di Pescara ai delinquenti, vale ad integrare un comportamento discriminatorio, con effetti di offesa ed ostilita' nei confronti dei Rom residenti a Pescara, e, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 215/2003; ordinata la cessazione del comportamento

¤  respinta la domanda di risarcimento del danno, non avendo le Associazioni ricorrenti allegato il pregiudizio in concreto derivato dagli atti discriminatori in questione (il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce "danno conseguenza", che deve essere allegato e provato, e non "danno evento", ossia danno coincidente con l'evento dannoso); per provare il danno si puo' fare ricorso anche alla prova presuntiva, dato che il pregiudizio (non biologico) attiene ad un bene immateriale, ma il danneggiato dovra' allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto

o   Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale "Il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale

o   Sent. Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo illegittimo la liberta' di uno straniero dopo averlo sottoposto a controllo; il comportamento del poliziotto e' infatti discriminatorio, e il termine "razzista" perfettamente adeguato

o   Trib. Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima, conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5 anni; Ord. Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c., il ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del Tribunale di Milano; nota: il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032); Corte dei conti: condannati per danno erariale sindaco, vice-sindaco, componenti della giunta comunale e consiglieri comunali di maggioranza, che hanno proposto, sostenuto e approvato le delibere con cui il Comune di Tradate ha riservato il bonus bebe' ai soli bambini con entrambi i genitori italiani e ha deciso di resistere in tre gradi di giudizio in difesa della legititmita' di tali delibere; condannato anche il segretario comunale per non aver sollevato alcun profilo di criticita' ed aver anzi espresso sempre parere favorevole sulle delibere

o   Trib. Milano (confermato da Trib. Milano): discriminatorio il comportamento del Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti

o   Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per la retta dÕiscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano per lÕanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune di Roccafranca (in violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998), e per la delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito di cittadinanza)

o   TAR Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di subordinato in Italia non puo' accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica appare di dubbia costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'

o   Trib. Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di art. 41 D. Lgs. 286/1998

o   Trib. Torino: discriminatorio il comportamento del Comune di Varallo (Vercelli) che, con ordinanza, aveva disposto il divieto, con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione, di indossare il burkini (secondo il Tribunale, sostanzialmente corrispondente, tranne che per il materiale da fabbricazione, ad una muta da subacqueo, certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione) su tutto il territorio comunale nelle strutture finalizzate alla balneazione, nonche' il divieto di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, come caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto; l'ordinanza era stata accompagnata dall'installazione, sulle vie di accesso al paese, di cartelli riportanti il divieto mediante l'uso del simbolo di divieto di sosta opportunamente modificato con la raffigurazione di una donna che indossa il burkini; ne risultava una focalizzazione del messaggio negativo sulla minoranza femminile islamica, di carattere certamente discriminatorio

o   Trib. Vercelli: in relazione alla controversia decisa da Trib. Torino (comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Varallo con l'affissione di manifesti recanti il divieto di accesso per le donne che indossino il burkini), condannati per comportamento ritorsivo contro chi abbia agito contro la discriminazione Gianluca Buonanno, al momento europarlamentare, sindaco di Borgosesia e assessore a Varallo, e il sindaco di Varallo Eraldo Botta per aver affisso manifesti (pubblicati anche sul Corriere della Valsesia e sulla pagina Facebook del Buonanno) in cui si deridevano i quattro cittadini che avevano agito in giudizio contro la discriminazione; condannata anche l'amministrazione comunale per aver prestato il proprio logo ai manifesti; irrilevante, per il Tribunale, il fatto che il soggetto che ha subito la ritorsione fosse o meno vittima della discriminazione contro cui aveva agito (la rubrica dell'articolo recante le disposizioni rilevanti, "Protezione delle vittime", fa riferimento anche alle vittime della ritorsione e, in ogni caso, rubrica legis non est lex); Buonanno, Botta e l'amministrazione comunale del Comune di Varallo condannati a pubblicare parte dell'ordinanza e il dispositivo della stessa sul Corriere della Valsesia e sui siti web del Comune e sulla pagina Facebook di Gianluca Buonanno, oltre che a risarcire il danno (6 mila euro a una ricorrente, 5.500 euro all'altro) e a pagare le spese legali

o   Trib. Brescia: ha carattere discriminatorio il comportamento tenuto dal Comune di Pontoglio che, con deliberazione del 30/11/2015, aveva disposto il posizionamento ai vari ingressi del paese di cartelli recanti la scritta "Pontoglio e' un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana; chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali e' invitato ad andarsene"; un ente pubblico non puo' ostacolare o condizionare, foss'anche nella semplice forma della persuasione, il libero esercizio dei diritti costituzionali (in particolare, il diritto alla libera circolazione e soggiorno, sancito da art. 16 Cost.) da parte di coloro che non si riconoscono nel substrato culturale del Comune; se l'obiettivo del comune fosse stato quello di richiamare i residenti ad una forma di rispetto reciproco delle rispettive tradizioni e credenze religiose, i cartelli non avrebbero avuto il contenuto, unilaterale, censurato; nota: il giorno precedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, il comune aveva rimosso tutta la cartellonistica stradale presente sul territorio (non limitatamente ai cartelli discriminatori)

o   Trib. Brescia: ha carattere di discriminazione indiretta il comportamento dei comuni di Pontoglio e Rovato che hanno portato i diritti di segreteria relativi al rilascio della certificazione di idoneita' alloggiativa, rispettivamente, da 50 + 16 euro a 312 + 16 euro e da 200 euro a 425 euro: la certificazione di idoneita' alloggiativa e' un atto che tipicamente riguarda la condizione dello straniero, poiche' e' indispensabile al fine di ottenere il permesso UE slp, richiedere il ricongiungimento familiare o acquisire il permesso di soggiorno per motivi familiari; benche', quindi, la tariffa applicata da tali comuni sia la stessa per tutti, e' evidente che l'interesse prevalente se non esclusivo al rilascio della certificazione riguardi i soli stranieri; la discriminazione inoltre ha carattere illecito, dato che non e' sorretta da finalita' legittime perseguite in modo proporzionato; infatti, gli aumenti dei diritti di segreteria deliberati dai convenuti hanno subito un incremento improvviso del 624% per il comune di Rovato e del 212,50% per il comune di Pontoglio, portando l'importo a valori che non trovano l'uguale nel panorama italiano; e' poi del tutto fuori luogo far gravare sui privati le ore di lavoro dei vari dipendentia, la cui quantificazione in connessione all'attivita' di istruzione delle pratiche di idoneita' alloggiativa e' unilaterale ed arbitraria; si dispone la restituzione a ciascuno straniero che abbia fatto richiesta del certificato di idoneita' alloggiativa nel periodo di validita' delle delibere della maggiorazione richiesta dai comuni

 

á      Sent. Corte Giust. C-388/01: un requisito fondato sulla residenza produce discriminazione indiretta a danno degli stranieri; Sent. Corte Giust. C-15/96: una discriminazione indiretta e' legittima se e' giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se e' adeguatamente commisurata allo scopo legittimamente perseguito; Sent. Corte Giust. C-503/09: uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata

á      Ord. Corte Cost. 32/2008: legittimo il requisito di 5 anni di residenza o di attivita' lavorativa nella Regione Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a dispetto della possibile discriminazione indiretta ai danni degli stranieri; note:

o   comunque discutibile la legittimita', sotto questo profilo, delle disposizioni di cui all'art. 11 L. 133/2008, che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai nuovi alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi al requisito di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e appaiono cosi' direttamente discriminatorie

o   verosimilmente legittima la disposizione di cui all'art. 20, co. 10 L. 133/2008, che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)

o   verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le disposizioni della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso UE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

á      TAR Lombardia: legittime le disposizioni del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 5/2006 che prevedono un requisito di anzianita' di residenza o di attivita' lavorativa quinquennale nel territorio regionale ai fini dellÕaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' punteggi aggiuntivi per la formazione delle graduatorie per lÕassegnazione degli alloggi medesimi in relazione agli anni di residenza sul territorio regionale; benche' indirettamente discriminatorio, il requisito di anzianita' di residenza persegue il fine legittimo di fornire un'abitazione adeguata a nuclei familiari privi di risorse economiche sufficienti per provvedervi autonomamente; il requisito e' idoneo rispetto all'obiettivo perseguito, perche' consente alla Regione un controllo approfondito sullo stato di bisogno del nucleo familiare e consente di programmare le risorse scarse in vista delle esigenze delle comunita'; e' proporzionato dal momento che sono sufficienti cinque anni per partecipare alle selezioni pubbliche per l'assegnazione dellÕalloggio, e, nel frattempo, non sono escluse altre forme di intervento assistenziale

á      TAR Lombardia: in relazione al diritto alla casa, stante la limitatezza delle risorse disponibili, e' legittima l'imposizione di requisiti legati alla regolarita' del soggiorno e/o alla durata della residenza; tuttavia, deve essere affermato (coerentemente con Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Corte Cost. 148/2008, Sent. Corte Cost. 61/2011) il seguente principio di diritto: una volta conseguita la regolarita' del soggiorno, lo straniero puo' computare utilmente il pregresso periodo di effettiva residenza o di effettivo esercizio di attivita' lavorativa in condizioni di irregolarita', ove esso rilevi ai fini dell'esercizio di un diritto costituzionale, ed in particolare del diritto alla casa; ai fini della dimostrazione dell'effettiva durata del soggiorno irregolare, l'amministrazione deve valutare le circostanze specificamente allegate dall'interessato, assumendo, se serve, informazioni orali in merito

á      Ord. Trib. Bolzano: discriminatoria l'attribuzione, da parte della Deliberazione n. 1865 del 20/7/2009 della Giunta Provinciale di Bolzano, di un peso diverso alla percentuale di cittadini stranieri rispetto a quella di italiani e comunitari per l'assegnazione di alloggi sociali e di benefici per il sostegno alle locazioni; Ord. Trib. Bolzano: rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilitˆ della normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di sussidio casa con il diritto antidiscriminatorio europeo (in particolare, se gli artt. 2 e 6 Trattato sull'Unione europea e gli art. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli art. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad una normativa locale che impone ai cittadini italiani o comunitari il requisito di 5 anni di residenza o lavoro nel territorio provinciale, e a quelli stranieri il requisito di 5 anni di soggiorno legale e 3 di lavoro nel territorio provinciale, per accedere al beneficio del sussidio casa); Trib. Bolzano: ha natura di discriminazione indiretta illecita tra cittadini UE la normativa della Provincia autonoma di Bolzano che subordina la concessione di un sussidio casa al cittadino comunitario al possesso della dichiarazione di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni avente efficacia differita, a partire dal diciottesimo mese successivo a quello in cui e' stata resa

á      Trib. Brescia: discriminatorio il bando del Comune di Bassano Bresciano per l'assegnazione di lotti residenziali di proprieta' del comune che prevede il requisito per i soli cittadini stranieri dell'anzianita' di soggiorno legale in Italia da almeno 10 anni

á      L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri

á      Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando, consentendo la partecipazione anche dei cittadini

á      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

á      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

á      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

á      Trib. Verona: discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della partecipazione)

á      Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso, in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della evidente fondatezza del ricorso e del periculum in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione

á      TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti

á      Riaperti, a seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente soggiornanti, in un primo tempo esclusi

á      Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando, nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato, con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)

á      Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri, inizialmente esclusi

á      A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni che assumera' a seguito di tale revoca

á      Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta

á      Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri

á      Lettera dell'ASGI al Sindaco di Osimo e all'UNAR, con la quale si censurano i profili discriminatori contenuti nel bando pubblico del Comune di Osimo, che prevede interventi di sostegno all'accesso al mercato delle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione a basso reddito, a condizione di possesso della cittadinanza italiana e di residenza nel Comune di Osimo da almeno 5 anni

á      Lettera dell'ASGI al Ministro dellÕIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e lÕIntegrazione e allÕUNAR per segnalare come illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione allÕinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lÕattivita' lavorativa per la quale sono abilitati; Trib. Roma: le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse, dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      Lettera dell'ASGI al direttore generale dellÕASL di Olbia con cui si chiede di chiarire esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri, dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975

á      Lettera del garante regionale del Friuli Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento dell'attivita' lavorativa

á      Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

á      Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando

á      Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellÕOrdine che impone il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria

á      A seguito delle azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)

á      A seguito di lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto, prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20 giorni

á      Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la copertura di posti vacanti nellÕOrchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione

á      Lettera dell'ASGI al Sindaco del Comune di Mondovi' e, per conoscenza, all'UNAR e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, contenente un parere sulla Delibera del Comune di Mondovi' con la quale e' stata introdotta una norma nel Regolamento di polizia urbana che prevede un requisito obbligatorio di conoscenza adeguata della lingua italiana ai fini dell'avvio e dell'esercizio di attivita' economiche di commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande da parte di cittadini stranieri o comunitari

á      L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni critiche sull'art. 66 ter del Regolamento di polizia urbana del Comune di Mondovi', che prevede quale requisito per gli stranieri che intendono avviare le attivitˆ di somministrazione di alimenti e bevande la conoscenza della lingua italiana, a tal fine richiedendo o il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o un'altra certificazione rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CTP) oppure, in caso di autocertificazione della conoscenza dell'italiano, il superamento di una specifica prova da sostenere presso il Comune di Mondovi'; conformemente con Sent. Corte Cost. 98/2013, che afferma la legittimita' della richiesta di tale requisito purche' esso abbia carattere meramente alternativo, e non sia dunque un imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l'attivita' commerciale, dato che, in caso contrario potrebbe incidere negativamente sull'assetto concorrenziale del mercato, l'Autorita'

á      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

á      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

á      Ord. Trib. Milano: discriminatoria, con discriminazione fondata su origine nazionale, la circ. Mininterno 26/5/2011, che blocca la possibilita', precedentemente prospettata da circ. Mininterno 24/5/2011, di riapertura dell'esame delle istanze di regolarizzazione respinte per l'esistenza di una condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, oggetto di abolitio criminis a seguito di Sent. Corte Giust. C-61/11 (nota: la discriminazione in questione e' stata operata tra lavoratori stranieri, gli uni condannati, gli altri no; non si capisce come possa essere assimilabile a discriminazione fondata sull'origine nazionale; nota anche che viene respinta la richiesta di condanna alla pubblicazione sui mezzi di stampa, trattandosi di "una pubblicita' per lo piu' diretta a lavoratori stranieri che difficilmente attingono a quotidiani nazionali"!)

á      Trib. Bologna: discriminatorio e illegittimo, perche' privo di motivazione ragionevole, il comportamento dell'Universita' Bocconi, che applica contributi di immatricolazione piu' gravosi allo straniero, collocandolo, sulla base della sola nazionalita', nella fascia piu' elevata, a prescindere dal reddito; il diritto vulnerato non e' un diritto patrimoniale (rinunciabile), ma un diritto fondamentale quale il diritto all'istruzione; l'autonomia organizzativa degli atenei non puo' superare i limiti posti dalle leggi dello Stato (in particolare, dal divieto di discriminazione); nello stesso senso, una Lettera ASGI al Rettore dell'Universita' Ca' Foscari, al Ministro dell'Universita', all'UNAR e alla Commissione UE segnala il carattere discriminatorio e la violazione del principio di parita' di accesso allo studio universitario sancito da art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 delle disposizioni su tasse e contributi per l'iscrizione all'Universita' Ca' Foscari, che, a parita' di reddito, penalizzano lo studente straniero rispetto allo studente italiano o comunitario

á      Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari

á      La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato

á      Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata

á      Lettera ASGI al Sindaco di Pordenone: il Regolamento comunale che impegna il Comune di Pordenone, in esecuzione a disposizioni testamentarie relative ai lasciti Mior e Brussa, ad assegnare ogni anno due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli, residenti nel Comune di Pordenone ed appartenenti a famiglie in condizioni economiche di bisogno alla condizione che i beneficiari soddisfino i requisiti della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno 5 anni e' illegittimo a causa del carattere discriminatorio dei requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza prolungata (l'amministrazione comunale non puo' legittimamente stanziare risorse pubbliche discriminando, direttamente o indirettamente, su basi di nazionalita', ne' un negozio giuridico privato e' idoneo a vincolarla in tal senso); a seguito della segnalazione, il Comune ha comunicato che eliminera' dal Regolamento i requisiti discriminatorie (da un comunicato ASGI)

á      A seguito dellÕintervento dall'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano, diverse Fondazioni private lombarde (Bracco, Girola, Beltrami, Confalonieri, Associazione italiana riscaldamento urbano) hanno rivisto le modalita' di accesso alle borse di studio offerte a studenti universitarie e neo-laureati, togliendo le clausole discriminatorie che le riservavano ai soli cittadini italiani (da un comunicato ASGI)

á      Parere ASGI sul carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza italiana previsto da un bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, con il contributo della stessa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli', che ha per scopo quello di premiare tramite delle borse di studio finalizzate ad attivita' di tirocinio allÕestero i migliori neolaureati dei poli universitari del Piemonte, della Valle d'Aosta e di Forli'

á      A seguito di segnalazione da parte dell'ASGI, il Garante dei diritti dell'infanzia della Regione Puglia ha rimosso, con apposita determinazione, il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria da un bando per l'ammissione a un corso di formazione per tutori legali volontari di minori

á      Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza comunitaria ai fini dellÕammissione ai predetti bandi, consentendo agli stranieri di partecipare a queste selezioni

á      A seguito di lettera dell'ASGI, che segnalava il carattere discriminatorio del trattamento sfavorevole riservato, in merito agli importi da corrispondere per l'iscrizione, agli studenti stranieri, l'Accademia delle Belle Arti di Roma ha revocato con delibera d'urgenza, da ratificare al prossimo Consiglio di Amministrazione, le disposizioni sull'immatricolazione criticate (da un comunicato dell'Accademia delle Belle Arti di Roma)

á      Una lettera dell'ASGI al Sindaco e al Consiglio comunale di Tolentino segnala il contenuto indirettamente discriminatorio della deliberazione del Consiglio Comunale di Tolentino n. 78 del 25/7/2013, con la quale e' stato introdotto nel "Regolamento asili nido comunali" un meccanismo premiale nell'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti, basato su un criterio di residenza continuativa nel territorio comunale, al fine di sostenere maggiormente il radicamento nel Comune, e quindi a premiare in maniera piu' marcata la comunita' locale; tale discriminazione non appare fondata su un motivo ragionevole, ed e' quindi illecita, dal momento che proprio le famiglie trasferitesi di recente nel territorio del Comune possono aver maggior bisogno di utilizzare il nido d'infanzia, perche' probabilmente lontane dalla rete familiare che sostiene i genitori nella cura dei bambini in tenera eta'

á      Una lettera dell'ASGI al Sindaco del Comune di Pordenone, all'Assessore alle Politiche Sociali e al Presidente del Consiglio comunale, con cui si segnala il carattere di discriminazione diretta delle delibere del Consiglio Comunale di Pordenone relative ai criteri di ammissione per la formulazione delle graduatorie di accesso al servizio di nidi d'infanzia del Comune di Pordenone a partire dall'anno educativo 2014/2015 (delibera n. 23/2013 del 1/7/2013), con le quali viene introdotta una quota massima (delibera n. 40/2013 del 30/9/2013) di bambini stranieri nell'ammissione al servizio dei nidi dÕinfanzia comunali, sulla base del tasso di natalita' degli stranieri residenti nel Comune di Pordenone rispetto al totale, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente (delibera n. 20/2013 del 10/6/2013)

á      ASGI, Camera del Lavoro CGIL e cooperativa Ruah, hanno depositato un ricorso antidiscriminazione dinanzi al tribunale di Bergamo contro il comune di Bolgare (Bergamo), che ha disposto, con delibera, di fissare il costo del certificato di idoneita' alloggiativa (principalmente richiesto ai cittadini stranieri per ottenere il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare) in 500 euro, motivando tale scelta con l'aumento della criminalita' nel territorio comunale e con l'opportunita' di far ricadere i costi di tale aumento sugli stranieri (da un comunicato ASGI); il Mininterno ha sollecitato alla Prefettura di Bergamo un'ispezione sulla questione, dato che nella delibera il certificato e' stato erroneamente indicato come documento necessario addirittura per l'iscrizione anagrafica, non soggetta, invece, ad alcuna certificazione relativa all'idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)

á      Condannato dal Trib. Bergamo il Comune di Bolgare per il carattere discriminatorio della delibera con cui era stato fissato in 500 euro il costo del certificato di idoneita' alloggiativa, dato che lo svantaggio cosi' imposto agli stranieri che di quel certificato hanno bisogno ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno o del nulla-osta al ricongiungimento familiare e' sproporzionato e ingiustificato; il Comune e' stato condannato a revocare la delibera, restituendo, come risarcimento in forma specifica, la somma di 350 euro a tutti gli stranieri che abbiano versato l'importo fissato dalla delibera nel periodo di vigenza della delibera, provvedendo anche alla pubblicazione del provvedimento sull'Eco di Bergamo e sulla home page del sito del comune (comunicato ASGI)

á      Trib. Bergamo: discriminatoria la delibera del comune di Telgate, che aveva aumentato da 100 a 300 euro il costo per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa, necessario per diversi procedimenti amministrativi (sottoscrizione del contratto di soggiorno, richiesta di permesso UE slp per familiari, richiesta di nulla-osta al ricongiungimento) riguardanti solo cittadini stranieri; l'incremento non trova giustificazione nell'eventuale costo del lavoro straordinario di dipendenti comunali, ne' nel ricorso (solo eventuale) alle prestazioni di un elettricista e di un idraulico abilitati; la discriminazione indiretta e' quindi illecita; si ordina la revoca della delibera e la restituzione dell'eccedenza a tutti gli stranieri che abbiano versato l'importo maggiorato; si condanna il Comune alla pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e al pagamento delle spese processuali

á      Accettato dal Governo alla Camera un ordine del giorno che impegna il Governo ad elaborare criteri certi e univoci per la determinazione dell'importo delle tasse relative al rilascio dell'attestazione di idoneita' alloggiativa con la fissazione di un importo massimo da stabilirsi eventualmente a cura del Governo medesimo, anche in ragione della necessita' di garantire il rispetto della Direttiva 2003/86/CE (comunicato ASGI)

á      Presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dal Comune di Bolgare per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli stranieri che intendono procedere al ricongiungimento; Risposta del Governo all'interrogazione: il Mininterno ha invitato la prefettura di Bergamo ad avviare i compiti ispettivi di competenza volti a verificare che l'anagrafe tenuta dal comune di Bolgare sia gestita in conformita' alla normativa vigente, assumendo, inoltre, ogni utile iniziativa al fine dell'effettivo esercizio del potere di vigilanza di cui ad art. 52 DPR 223/1989

á      Inviata dall'ASGI una lettera ai Comuni di Seriate, Albino, Telgate e Pontoglio, con cui li si invita a ripristinare gli importi precedenti per il certificato di idoneita' alloggiativa rilasciato dal Comune, dato che, altrimenti, risulterebbero danneggiati principalmente gli stranieri che devono ottenere tale certificato per procedere al ricongiungimento; Trib. Brescia: ha carattere di discriminazione indiretta il comportamento dei comuni di Pontoglio e Rovato che hanno portato i diritti di segreteria relativi al rilascio della certificazione di idoneita' alloggiativa, rispettivamente, da 50 + 16 euro a 312 + 16 euro e da 200 euro a 425 euro: la certificazione di idoneita' alloggiativa e' un atto che tipicamente riguarda la condizione dello straniero, poiche' e' indispensabile al fine di ottenere il permesso UE slp, richiedere il ricongiungimento familiare o acquisire il permesso di soggiorno per motivi familiari; benche', quindi, la tariffa applicata da tali comuni sia la stessa per tutti, e' evidente che l'interesse prevalente se non esclusivo al rilascio della certificazione riguardi i soli stranieri; la discriminazione inoltre ha carattere illecito, dato che non e' sorretta da finalita' legittime perseguite in modo proporzionato; infatti, gli aumenti dei diritti di segreteria deliberati dai convenuti hanno subito un incremento improvviso del 624% per il comune di Rovato e del 212,50% per il comune di Pontoglio, portando l'importo a valori che non trovano l'uguale nel panorama italiano; e' poi del tutto fuori luogo far gravare sui privati le ore di lavoro dei vari dipendentia, la cui quantificazione in connessione all'attivita' di istruzione delle pratiche di idoneita' alloggiativa e' unilaterale ed arbitraria; si dispone la restituzione a ciascuno straniero che abbia fatto richiesta del certificato di idoneita' alloggiativa nel periodo di validita' delle delibere della maggiorazione richiesta dai comuni

á      Presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dai Comuni di Telgate (euro 325), Albino (euro 160) e Seriate (euro 220) per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli stranieri che intendono procedere al ricongiungimento

á      Con delibere del 30/11/2015, i comuni di Seriate e Albino, in provincia di Bergamo, senza attendere la prima udienza fissata dal Tribunale di Bergamo a seguito della causa promossa da ASGI con CGIL Bergamo e cooperativa RUAH, hanno revocato le ordinanze con cui avevano deciso di aumentare a dismisura il costo del certificato di idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)

á      Il comune di Rovato, in provincia di Brescia ha innalzato da zero a 312 euro, piu' una marca da bollo da 16 euro, il costo del certicato di idoneita' alloggiativa (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il regolamento dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)

á      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

á      Inviata, da parte di alcune associazioni, una Lettera alla Regione Veneto con cui si invita la Regione a ritirare la Circolare dell'Assessore all'istruzione su "Terrorismo islamico: parliamone soprattutto a scuola" (in cui si afferma, in relazione all'attentato contro Charlie Hebdo, che "Se non si puo' dire che tutti gli islamici sono terroristi, e' evidente che tutti i terroristi sono islamici") e ad impegnarsi in una valutazione aperta dei programmi della scuola pubblica per promuovere il dialogo e la coesione tra le diverse componenti della comunita'

á      Revocata (comunicato ASGI) la Circolare 11/2/2015, emanata da un dirigente scolastico di un istituto statale di istruzione superiore del Friuli Venezia Giulia, con cui si vietava alle ragazze musulmane l'uso in classe del fazzoletto o velo che copre i capelli e parte del viso, a seguito del Parere del Garante regionale contro le discriminazioni (che dichiara la circolare illegittima perche' viola art. 9 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 19 Cost. e fonda una discriminazione basata sul credo religioso, in contrasto con art. 43 D. Lgs. 286/1998 e art. 1 e segg. D. Lgs. 215/2003, osserva come la proibizione di indossare il velo islamico nelle modalita' che copra anche solo parzialmente il viso dell'alunna non e' sorretta da alcuna norma di legge, e invita a ritirare immediatamente la circolare) e della Circolare dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia diretta a tutte le scuole della Regione (secondo cui, le restrizioni alla liberta' di manifestare la propria religione o il proprio credo, ad esempio tramite l'uso, durante l'attivita' scolastica, di segni esteriori o abbigliamento che manifestano un'appartenenza religiosa, possono essere unicamente quelle previste dalla legge, che si rendano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o degli altrui diritti e liberta' fondamentali; non appare sussistano ragioni per opporsi, in generale, all'uso di segni di espressione della propria appartenenza culturale e religiosa che non si pongano in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attivita' didattica e con il regolare funzionamento della vita scolastica)

á      A seguito di lettera dell'ASGI, con cui si segnalava il carattere discriminatorio del bando INPS per la pratica legale presso le sedi dell'avvocatura dell'Istituto nella parte in cui escludeva i cittadini stranieri (dal momento che la pratica e' finalizzata esclusivamente al conseguimento del titolo per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, i requisiti di partecipazione alla selezione devono essere conformi a quanto previsto dalla L. 247/2012, che esclude qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'), l'INPS ha proceduto a una revisione del bando, integrandolo con l'inclusione, tra i potenziali partecipanti, dei cittadini stranieri

á      Comunicato Carta di Roma: Carta di Roma e ASGI hanno presentato all'Ordine dei giornalisti della Lombardia un esposto con richiesta di verifica relativo all'editoriale "Bestie islamiche", pubblicato in prima pagina il 3/7/2016 dal quotidiano Il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti; nell'articolo, che fa riferimento all'attentato avvenuto a Dacca l'1/7/2016, che ha causato la morte di 20 persone, sono state rilevate violazioni dei principi di tutela della personalita' altrui, di lealta' e di buone fede, del principio di rispetto dei diritti fondamentali delle persone, del principio di non discriminazione per motivi religiosi

 

á      Concl. Avv. Gen. C-157/15:

o   il divieto posto ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE se tale divieto si fonda su una disposizione aziendale generale intesa a vietare sul posto di lavoro segni politici, filosofici e religiosi visibili, e non poggia su stereotipi o pregiudizi nei confronti di una o piu' religioni determinate oppure nei confronti di convinzioni religiose in generale; detto divieto puo' tuttavia costituire una discriminazione indiretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera b Direttiva 2000/78/CE

o   una siffatta discriminazione puo' essere giustificata al fine di attuare una politica di neutralita' religiosa ed ideologica perseguita dal datore di lavoro nella rispettiva azienda, sempre che il principio di proporzionalita' venga rispettato; a tal riguardo occorre prendere in considerazione, in particolare,

¤  le dimensioni e la vistosita' del segno religioso

¤  il tipo di attivita' della lavoratrice

¤  il contesto in cui ella e' tenuta a svolgere tale attivita'

¤  l'identita' nazionale dello Stato membro interessato

á      Concl. Avv. Gen. C-188/15:

o   una regola contenuta nel regolamento interno di un'impresa che vieti ai dipendenti di quest'ultima di indossare simboli o indumenti religiosi in occasione dei contatti con i clienti costituisce una discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali alla quale non sono applicabili ne' l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE, ne' alcun altra deroga al divieto di discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali prevista dalla suddetta direttiva; cio vale a fortiori se la regola in questione si applica solo all'uso del velo islamico

o   ove ricorra una discriminazione indiretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che gli interessi commerciali del datore di lavoro costituiscono una finalita' legittima ai sensi di detta disposizione; tuttavia, tale discriminazione e' giustificata solo se proporzionata a detta finalita'

 

á      Sent. Corte Giust. C-269/07: costituisce una forma di discriminazione indiretta vietata dal diritto comunitario la mancata assimilazione dei lavoratori comunitari frontalieri ai lavoratori residenti nella fruizione di prestazioni sociali collegate alla loro qualifica di lavoratori per la sola ragione della mancanza di residenza dei primi sul territorio nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-103/08: l'art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale, che riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, includendovi, con interpretazione estensiva dei requisiti di residenza e domicilio, anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale (ad esempio, i frontalieri)

 

á      Sent. CEDU Orsus c. Croazia: formare nelle scuole elementari classi separate per i bambini rom quando in Croazia, all'epoca dei fatti, non esisteva alcuna politica generale che prevedesse la costituzione di questo tipo di classi per bambini che non conoscessero bene la lingua croata, fosse un comportamento che poneva una manifesta differenza di trattamento tra i bambini rom e gli altri

á      Sent. CEDU Le Pen c. Francia: la liberta' di espressione puo' essere legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti ad una minoranza religiosa

á      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

á      Sent. CEDU 3/2/2011: il licenziamento di una educatrice d'infanzia impiegata presso la direzione un asilo di una parrocchia protestante tedesca, a motivo dell'appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa e caratterizzata da insegnamenti fondamentali incompatibili con quelli della chiesa protestante, non costituisce violazione dell'art. 9 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di liberta' religiosa

á      Sent. CEDU Fawsie c. Grecia: l'esclusione degli stranieri da una prestazione assistenziale non trova giustificazione adeguata nella natura di stimolo al riequilibrio demografico della popolazione nazionale, dato che presuppone che il soggiorno degli stranieri sia in ogni caso e di per se' caratterizzato da temporaneita'

á      Sent. CEDU Zeibek c. Grecia: assolutamente illegittima l'esclusione da prestazioni assistenziali sulla base dell'origine etnica, a prescindere dalla cittadinanza

 

á      Parere UNAR contrario alla legittimita' di art. 80 L. 388/2000 alla luce di art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 9 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977)

á      L'UNAR ha assunto la decisione di adottare e inviare a Regioni, Province e Comuni, una Raccomandazione in merito ai "Requisiti per l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale", nella quale si afferma:

o   se una determinata prestazione di assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)

o   l'imposizione del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura assistenziale intende tutelare (nota: la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)

á      Delibera Regione Veneto 1/8/2016: misure a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito, con almeno quattro figli o che abbiano avuto un parto trigemellare, condizionate, per gli stranieri, al possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e al fatto che i componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia

á      Nota: prima che art. 2 D. Lgs. 40/2014 abrogasse art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931 (Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), che prescriveva il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952), si erano registrate le seguenti prese di posizione:

o   Par. UNAR 26/10/2007 relativo all'accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti): le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

¤  sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

¤  violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

¤  violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o   Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013

á      Parere UNAR 18/2/2008 su delibera Agenzia Gestione Edifici Comunali di Verona:

o   l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o   l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)

o   nota: aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione alle procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE

á      Esposto ASGI all'UNAR: segnalazione per lÕeventuale formulazione da parte dellÕUNAR di una raccomandazione al Mintrasporti perche' nelle nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B venga mantenuta (diversamente da quanto annunciato da circ. Mintrasporti 22/6/2010) la traduzione dei questionari nelle principali lingue straniere a vantaggio dei cittadini immigrati residenti in Italia che non dispongono di una adeguata conoscenza della lingua italiana; nello stesso senso, un'interrogazione parlamentare; l'UNAR, con lettera al Mintrasporti, ha chiesto delucidazioni; Mintrasporti, con Lettera all'UNAR, giustifica la revoca delle traduzioni dei quiz d'esame nelle lingue inglese, spagnola, araba, russa e cinese, invocando ragioni di contenimento della spesa pubblica (posizione ribadita dal Ministro dei Trasporti, in risposta a un'interrogazione parlamentare - da comunicato Stranieriinitalia)

á      Esposto dell'ASGI all'UNAR contro la Provincia di Pordenone, che, per coinvolgere immigrati in un progetto di "emancipazione", li convoca con una lettera dai toni intimidatori, minacciando di segnalare la mancata presentazione alla questura; la Provincia avrebbe proceduto anche a segnalare alla questura i casi in cui la lettera di convocazione era stata restituita al mittente per supposta irreperibilita' del destinatario; il progetto, inoltre, prevede l'impiego di immigrati in lavori socialmente utili nel settore della manutenzione delle strade provinciali, in squadre composte da un lavoratore italiano e cinque stranieri, nelle quali, pero', solo il cittadino italiano puo' ricorpire le funzioni di caposquadra; il Parere UNAR 20/10/2010 fa proprie le censure suggerite dall'ASGI

á      Parere UNAR 3/11/2010 sul Regolamento comunale del Comune di Ciampino relativo alla formazione delle graduatorie per l'accesso all'asilo nido, che assegna un peso rilevante al requisito di anzianita' di residenza nel territorio del Comune; secondo l'UNAR, tale peso si traduce in un rischio di discriminazione indiretta, non motivata da finalita' legittime perseguite in modo idoneo: mentre, infatti, l'asilo-nido ha finalita' socio-educative e di supporto alla famiglia, con privilegio per le situazioni di potenziale maggior disagio, il requisito di residenza finirebbe per svantaggiare proprio le famiglie (non autoctone) prive di figure di riferimento atte a prendersi cura del minore

á      Esposto ASGI all'UNAR realtivo al possibile carattere discriminatorio della delibera della Giunta comunale di Trieste che prevede l'erogazione di un beneficio economico per i bambini nati nel 2010 da genitori residenti da almeno 10 anni in Italia, di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore residente nel comune di Trieste sia nato in Friuli-Venezia-Giulia che ha vissuto all'estero o sia discendente di un cittadino nato in Friuli-Venezia-Giulia ed emigrato all'estero; il requisito di residenza rischia di dar luogo a discriminazione indiretta, illecita perche' priva di giustificazione razionale, dato che il beneficio viene erogato a prescindere da ogni requisito di reddito e, quindi, da ogni valutazione di effettivo bisogno del nucleo familiare; si osserva come non siano ammesse discriminazioni, neanche indirette, fondate sulla nazionalita' in materia di politiche demografiche o di sostegno alla natalita' o alla funzione genitoriale, dal momento che si tradurrebbero in discriminazione nei confronti dei minori in ragione della loro origine sociale o nazionale ovvero dellÕorigine sociale o nazionale dei loro genitori, vietate da art. 2 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Corte Giust. C-212/05); Lettera UNAR al Sindaco di Trieste: si invita a riconsiderare il provvedimento, stante il rischio che dia luogo a discriminazione indiretta illecita nei confronti di cittadini comunitari e del loro familiari e degli stranieri soggiornanti di lungo periodo o destinatari di protezione internazionale; rispondendo ad una interrogazione parlamentare che la invitava a indurre l'UNAR a rivedere la propria posizione critica, il Ministro per le pari opportunita' ha risposto che le caratteristiche di autonomia e imparzialitˆ richieste dalla normativa comunitaria e imposte dalle norme nazionali, impediscono qualsiasi intervento del Ministro volto a richiedere una riconsiderazione di quanto espresso dal citato ufficio nell'ambito delle proprie competenze

á      Delibera del Comune di Trieste, con cui si decide di modificare il regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, cancellando le disposizioni, volute dalla precedente maggioranza consiliare, che avevano introdotto una maggiorazione di punteggio per la formazione delle graduatorie, a seconda dell'anzianita' di residenza anagrafica nel territorio comunale; il carattere discriminatorio di tale maggiorazione era stato evidenziato da una lettera dell'ASGI ai gruppi consiliari

á      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari, degli stranieri titolari del permesso UE slp, dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia al beneficio della Carta acquisti (art. 81 co. 32 L. 133/2008, prima della modifica introdotta da L. 147/2013); note:

o   Trib. Trieste: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata

o   Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio

o   art. 81 co. 32 L. 133/2008 e' stato poi modificato da L. 147/2013, con l'estensione del beneficio ai residenti cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno; restano comunque esclusi i destinatari di protezione internazionale

o   le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia

á      Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013 si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e gli immobili posseduti all'estero; nota: prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib. Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)

á      Decr. Ministero Affari regionali 23/6/2016: e' concesso un contributo una tantum di 275 euro per il sostegno ai bambini nati o adottati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito; ne hanno diritto i beneficiari della Carta acquisiti di cui all'art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013 (cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, nonche', secondo le indicazioni date sul sito dell'INPS, i titolari di protezione internazionale); Mess. INPS 3407/2016:

o   l'importo aggiuntivo e' erogato a favore di

¤  nati nel 2014, beneficiari della Carta acquisti ordinaria; trattandosi di importo aggiuntivo, e' erogato solo ai soggetti che hanno gia' diritto all'accredito bimestrale della Carta acquisti

¤  nati nel 2014 non beneficiari della Carta acquisti ordinaria o minori adottati nel 2014 minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria o di eta' superiore ai 3 anni al momento della richiesta

o   l'importo e' concesso per le domande di Carta acquisti presentate entro il 16/11/2016

¤  presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta acquisti

¤  direttamente all'INPS in formato cartaceo (allegato 2), in caso di adottati di eta' superiore ai 3 anni

o   le eventuali somme non utilizzate verranno ripartite tra tutti gli aventi diritto

o   in caso di insufficienza delle disponibilita', l'importo aggiuntivo sara' corrispondentemente rideterminato

á      Decr. Minlavoro-Mineconomia 26/5/2016: la nuova prestazione di contrasto alla poverta' denominata "Sostegno all'inclusione attiva" (SIA) e, in particolare, la carta di credito che consente l'acquisto di beni di prima necessita', e' riservata a cittadini italiani o comunitari, stranieri titolari di permesso UE slp e familiari di cittadini comunitari; note:

o   requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro (non piu' previsto il requisito del patrimonio inferiore a 8.000 euro), trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili, vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; Sostegno all'inclusione attiva incompatibile con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati (Nota Minlavoro)

o   il modello di domanda di Sostegno per l'inclusione attiva (All. Mess. INPS 3272/2016) include, tra i possibili beneficiari, il titolare di protezione internazionale

o   restano comunque esclusi i titolari di permesso unico lavoro, tutelati da Direttiva 2011/98/UE, e i titolari di Carta Blu UE

á      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari, degli stranieri titolari del permesso UE slp, dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998

á      Parere UNAR, su segnalazione dell'ASGI e della Fondazione Piccini relativo al rischio di discriminazione insito nel bando che esclude stranieri e comunitari dalla partecipazione all'asta degli immobili di proprieta' di Poste italiane (bandi poi revocati; da comunicato ASGI)

á      Parere UNAR relativo al bando indetto dal Comune di Osimo per interventi a sostegno alle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione e riservato esclusivamente a cittadini italiani: puo' essere considerato atto a contenuto discriminatorio, per contrasto con il principio di parita' tra cittadini italiani e comunitari con diritto di soggiorno e loro familiari, titolari di permesso UE slp, destinatari di protezione internazionale

á      Parere UNAR relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio della delibera

á      Racc. UNAR 14/2012:

o   si raccomanda agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per lÕaccesso allÕedilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallÕarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):

¤  la ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata

¤  l'esclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare

¤  l'esistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

o   nota: si mette in discussione la legittimita' costituzionale

¤  di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione

¤  del requisito di residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali

á      Nota: art. 1 co. 1 L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa alla cittadinanza[57]

á      Esteso ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno che compiano 18 anni nel 2016 il godimento della Carta di 500 euro finalizzata allo svolgimento di attivita' culturali, inizialmente riservata ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia (art. 1 co. 979 L. 208/2015, come modificato da L. 89/2016); ai fini della fruizione della Carta, gli interessati possono trovare sul sito http://www.18app.it le istruzioni per ottenere le credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID; ulteriori informazioni sul sito http://www.spid.gov.it), indispensabili per accedere al bonus (comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

á      Il Consiglio Speriore della Magistratura, deliberando in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Torino, dopo che un giudice di quel tribunale aveva ingiunto a un'interprete di togliersi il velo, sulla base dell'obbligo di legge di assistere all'udienza a capo scoperto, ha affermato che e' legittimo indossare, per ragioni religiose, il velo in udienza, dal momento che la liberta' di professare la propria fede religiosa trova il solo limite nel rispetto del buon costume (da un comunicato di Stranieriinitalia)

á      Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chivasso ha chiesto l'archiviazione del procedimento contro una donna egiziana accusata di aver indossato il burqa in luogo pubblico; il fatto, secondo il Procuratore della Repubblica, non costituisce reato se il burqa e' indossato per motivi religiosi e chi lo indossa non rifiuta di scoprire il volto in sede di controllo (da articolo de La Stampa, riportato in Rass. stampa Italia Razzismo 12/6/2012)

á      Comunicato Stranieriinitalia: condannata a 4 mesi di reclusione, pena convertita in una multa di 30.000 euro, una donna per aver indossato il niqab in municipio, a San Vito al Tagliamento, rifiutandosi di scoprire il viso davanti a tutti (nota: la donna aveva accettato di scoprire il viso davanti alle vigilesse)

á      Corte App. Milano (dispositivo): si accerta il carattere discriminatorio del comportamento di una societa' che non ha ammesso una cittadina straniera alla selezione per la prestazione di hostess presso una fiera a causa della decisione dell'interessata di non togliersi il velo

á      Dall'1/1/2016 non sara' consentito l'ingresso negli ospedali e nelle altre strutture che dipendono dalla Regione Lombardia alle donne che indossano il burqa o il niqab e per chiunque si copra il volto rendendosi irriconoscibile, in base a una delibera di Giunta della Regione Lombardia (com. Stranieriinitalia)

á      Note:

o   in Francia, Sent. Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo privato, non e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e capi d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro svolto; allo stesso tempo, Sent. Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e, conseguentemente, e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che rifiuta di adeguarsi al divieto

o   in Gran Bretagna, un giudice ha stabilito che la donna di religione islamica non puo' deporre, come imputata, a viso coperto, perche' questo impedisce alla giuria di valutarne la credibilita' (da un comunicato di Stranieriinitalia)

o   il divieto di indossare nei luoghi pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione del Canton Ticino, a seguito del risultato di un referendum (da un comunicato di Stranieriinitalia)

o   in Francia, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Association de dŽfense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France e della Ligue des droits de l'homme contro la decisione del giudice di Nizza del 22/8/2016, che aveva confermato la legittimita' dell'ordinanza del sindaco di Villeneuve-Loubet con cui si vietava di indossare il burkini in spiaggia; il Consiglio di Stato chiarisce che l'autorita' amministrativa puo' adottare misure urgenti di qualunque natura quando sussista un rischio per l'ordine pubblico o per l'esercizio delle liberta' fondamentali e quando la condotta oggetto di censura sia manifestatamente illegale, ma indossare il burkini in spiaggia non integra nessuna di queste ipotesi

á      Sent. CEDU S.A.S. c. Francia:

o   il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato sulla base di ragioni di pubblica sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia generalizzata

o   il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa dei diritti della donna, soprattutto se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna

o   il divieto non puo' essere motivato dalla tutela della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'

o   il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso; rispetto a questo bilanciamento tra liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati hanno ampio margine di discrezionalita'

o   alla Corte europea dei diritti dell'uomo spetta valutare se le misure prese a livello nazionale siano giustificate in principio e proporzionate

o   benche' non vi sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in Francia, considerato il margine di discrezionalita' che va concesso a ciascuno Stato (nota: solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)

o   pur dando origine a una discriminazione indiretta nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta' il punto della proporzionalita')

á      Concl. Avv. Gen. C-157/15:

o   il divieto posto ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE se tale divieto si fonda su una disposizione aziendale generale intesa a vietare sul posto di lavoro segni politici, filosofici e religiosi visibili, e non poggia su stereotipi o pregiudizi nei confronti di una o piu' religioni determinate oppure nei confronti di convinzioni religiose in generale; detto divieto puo' tuttavia costituire una discriminazione indiretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera b Direttiva 2000/78/CE

o   una siffatta discriminazione puo' essere giustificata al fine di attuare una politica di neutralita' religiosa ed ideologica perseguita dal datore di lavoro nella rispettiva azienda, sempre che il principio di proporzionalita' venga rispettato; a tal riguardo occorre prendere in considerazione, in particolare,

¤  le dimensioni e la vistosita' del segno religioso

¤  il tipo di attivita' della lavoratrice

¤  il contesto in cui ella e' tenuta a svolgere tale attivita'

¤  l'identita' nazionale dello Stato membro interessato

á      Concl. Avv. Gen. C-188/15:

o   una regola contenuta nel regolamento interno di un'impresa che vieti ai dipendenti di quest'ultima di indossare simboli o indumenti religiosi in occasione dei contatti con i clienti costituisce una discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali alla quale non sono applicabili ne' l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE, ne' alcun altra deroga al divieto di discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali prevista dalla suddetta direttiva; cio vale a fortiori se la regola in questione si applica solo all'uso del velo islamico

o   ove ricorra una discriminazione indiretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che gli interessi commerciali del datore di lavoro costituiscono una finalita' legittima ai sensi di detta disposizione; tuttavia, tale discriminazione e' giustificata solo se proporzionata a detta finalita'

 

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; note:

o   Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o   Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

á      Art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 6/2003 (come modificato da Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009) subordina l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni ad un requisito di anzianita' di residenza di almeno 10 anni in Italia e almeno un anno nella regione salvi i residenti in regione che siano discendenti di cittadini nati nella regione ed emigrati all'estero o appartengano alle Forze armate e di polizia; Trib. Udine: (confermato da Trib. Udine) ha natura di discriminazione illecita il bando del Comune di Majano fondato su tale disposizione; la discriminazione non e' sorretta da una valida giustificazione, dato il carattere universalistico dell'istituto del sostegno alle locazioni; l'eccezione prevista per i discendenti di cittadini della regione pone il bando in contrasto anche con la Direttiva 2000/43/CE e il D. Lgs. 215/2003, dato che privilegia un'appartenenza "enica"; non costituisce giustificazione legittima neanche la finalita' del contenimento della spesa pubblica (Sent. Corte Giust. C-187/00, con riferimento alla discriminazione di genere, e Sent. CEDU Koua c. Francia 30/9/2003, con riferimento alle prestazioni di carattere non contributivo protette da art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); il Comune era tenuto a disapplicare la norma regionale che prevede il requisito di anzianita' di residenza, avendo diritto a rivendicare nei confronti della Direzione regionale competente il trasferimento delle risorse economiche per far fronte dalle richieste pervenute per effetto del bando, che deve quindi essere formulato escludendo la clausola discriminatoria; sarebbero poi gli amministratori regionali a doversi assumere l'eventuale responsabilita' di un rifiuto a fronte della richiesta di trasferimento di risorse; nello stesso senso, Ord. Trib. Gorizia, che, nel caso preso in esame, dichiara cessata la materia del contendere, per il fatto che il Comune di Gorizia, in autotutela, ha disapplicato la normativa regionale ed ammesso la cittadina straniera alla graduatoria per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni; nello stesso senso, anche Ord. Trib. Trieste, che indica l'accesso dei non abbienti all'abitazione quale diritto sociale fondamentale, in base a Sent. Corte Cost. 61/2011, e come tale spettante a tutti i residenti, e condanna il Comune di Trieste a versare le somme negate e la Regione Friuli Venezia Giulia (in base ad art. 2, co. 4 D. Lgs. 215/2003, avendo ordinato la discriminazione) a trasferire al Comune di Trieste i fondi necessari

á      Trib. Trieste: indirettamente discriminatorio il comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia nell'indire un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti da art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2003 subordinandoli ad un requisito di anzianita' di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009; la finalita' di contenimento della spesa pubblica, addotta dal Legislatore regionale, non puo' legittimare la limitazione alla fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea; Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia-Giulia sono tenuti, in via solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria (nota: Regione Friuli-Venezia Giulia condannata ai sensi di art. 2 Direttiva 2000/43/CE, che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare)

á      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, destinatari di protezione internazionale, cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, di titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (art. 41 T.U.); ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

á      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di prioritˆ a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

o   esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o   par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o   la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o   la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

á      Con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

á      Risposta della Commissione europea riguardo alla compatibilita' delle restrizioni previste dalla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 12/2009 ai fini del godimento della cosiddetta "carta famiglia": se si tratta di una "prestazione familiare" secondo la definizione di Regolamento CEE 1408/1971 o di un "vantaggio sociale" capace di influenzare la circolazione dei lavoratori, va erogata in modo non discriminatorio; la legittimita' di una discriminazione indiretta va valutata dal giudice nazionale

á      La Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia; e' stato approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge regionale per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea

á      Sent. Corte Cost. 98/2013: non fondata la questione di legittimitˆ costituzionale delle disposizioni (accusate dal Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri di essere costituzionalmente illegittime, perche' direttamente discriminatorie) di cui all'art. 2 co. 4-bis Legge Regione Lombardia 8/2009 (introdotto da art. 2 co. 2 Legge Regione Lombardia 3/2012) e all'art. 67 Legge Regione Lombardia 6/2010 (come modificato da art. 19 Legge Regione Lombardia 3/2012), in materia di artigianato, commercio e prestazione di servizi, in base alle quali per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande il titolare straniero deve essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, o di un attestato che dimostri il conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o di un attestato che dimostri la frequentazione, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; in mancanza, il titolare e' tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio; il carattere meramente alternativo del requisito (individuato in un contesto normativo di disciplina del commercio, di competenza regionale residuale), fa si' che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad incidere negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sulla condizione giuridica degli stranieri o sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

á      L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni critiche su delibere dei comuni di Bregnano (CO), Ceriano Laghetto (MB), Rovello Porro (CO), Capriate San Gervasio (BG), che prevedono divieti di insediamento di esercizi di vendita di kebab, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, o lo limitano a specifiche zone: tali delibere, secondo l'Autorita', introducono, senza adeguata giustificazione, un elemento di rigidita' del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza

á      La Delibera della Giunta del Comune di Azzano Decimo revoca la precedente Delibera, con cui si definiva il Regolamento per l'erogazione delle misure assistenziali ai cittadini stranieri e comunitari: tali misure venivano di norma riservate ai titolari di permesso UE slp e ai cittadini comunitari iscritti in anagrafe, a condizione che tali soggetti disponessero di reddito non inferiore all'assegno sociale, laddove chi non possedesse tali requisiti poteva ricevere misure di prima assistenza, ma, in caso di mancanza dei requisiti per il soggiorno, sarebbe stato segnalato alle autorita' competenti ai fini dell'eventuale allontanamento; tale Regolamento riproponeva in gran parte le disposizioni contenute in una precedente Ordinanza, poi revocata, con Ord. Sindaco del Comune di Azzano Decimo, a seguito dell'avvio del procedimento di infrazione del diritto comunitario nei confronti della Repubblica Italiana - Regione Friuli Venezia Giulia (sollecitato da Lettera dell'ASGI); l'ASGI aveva presentato un esposto a Regione FVG, Commissione UE, Dipartimento Politiche Comunitarie contro quella Delibera; un Parere UNAR censurava come discriminatori i contenuti del Regolamento e ne chiedeva la modifica

á      Aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

o   le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o   le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

á      Lettera dell'ASGI al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia per segnalare come i requisiti previsti da alcune delibere della Giunta per l'accesso al bonus bebe' (residenza quinquennale in Regione Lombardia per entrambi i genitori indipendentemente dalla loro nazionalita') e il bonus affitti (per i soli stranieri, residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia, nonche' l'esercizio di una regolare attivita' lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo) hanno natura discriminatoria

á      Depositato un ricorso contro la Regione Lombardia contro le delibere di Giunta che prevedono un requisito di residenza quinquennale in Lombardia per l'attribuzione del cosiddetto bonus bebe' (euro 800,00 per ogni nuovo nato dall'8/10/2015 al 31/12/2015), in contrasto con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, che vieta differenze di trattamento dei minori in relazione alla condizione dei genitori, ivi compresa la condizione di migrante interno o esterno, e, per i soli stranieri, un requisito di attivita' lavorativa (escludendo cosi' proprio le persone piu' bisognose) e un requisito di residenza decennale in Italia (o quinquennale in Lombardia) per l'accesso al contributo alle famiglie in condizioni particolarmente disagiate per il pagamento del canone di affitto (comunicato ASGI)

á      Trib. Milano:

o   costituisce discriminazione prevedere in un atto amministrativo requisiti diversi per italiani e stranieri violando art 41 D. Lgs. 286/1998 che sancisce la parita' tra italiani e stranieri titolari di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nell'accesso a provvidenze e prestazioni anche economiche di assistenza sociale (incluse quelle prive del carattere di prestazione essenziale)

o   in particolare, quindi, costituisce discriminazione prevedere, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, il requisito dell'esercizio di una regolare attivita' lavorativa nonche' il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero di 5 anni nella Lombardia

o   Regione Lombardia e Comune di Milano condannati a modificare le rispettive delibere nella parte in cui prevedono tali requisiti, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, riaprendo i termini per l'accesso a tale beneficio e consentendo quindi agli stranieri interessati di accedervi, pubblicando l'ordinanza sui rispettivi siti, affinche' ne sia data adeguata conoscenza

o   respinta invece la domanda volta a far rimuovere anche il requisito dei 5 anni di residenza nella regione previsti sia per gli italiani che per gli stranieri in relazione alla prestazione del bonus bebe', dal momento che, pur essendovi una diversa incidenza del requisito sugli italiani e sugli stranieri (la clausola esclude lo 0,07 per cento degli italiani contro il 14,76 per cento degli stranieri), la percentuale degli stranieri interessati rispetto al totale rappresenta comunque una minima parte tale da non consentire di ritenere che l'intervento normativo in commento abbia avuto quale fine quello di pregiudicare il cittadino straniero; il requisito appare dunque proporzionato, oltre che motivato dalla legittima esigenza di contemperamento della misura assistenziale con le necessita' di equilibrio finanziario

á      Bando del Comune di Livorno: il "Reddito di cittadinanza locale", una misura sperimentale di sostegno economico e sociale a favore di coloro che si trovano temporaneamente in condizioni tali da non poter far fronte al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia, e' riservato a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp, residenti nel Comune di Livorno da almeno 5 anni; nota: illegittimo il requisito relativo al possesso di permesso UE slp per gli stranieri

á      Aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione perche' la legge applicabile nella Provincia di Bolzano assegna preferenza per l'accesso ai posti pubblici a coloro che risiedono da almeno due anni nella provincia stessa (da un comunicato della Commissione UE)

á      Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base del fatto che l'essere integrata negli schemi di vita di una comunita' Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende concreto il pericolo di recidiva (nota: motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata, perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento

á      Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita' all'interno della comunita' Rom

á      Corte di Giustizia del Regno Unito: indirettamente discriminatorio il comportamento del Segretario di Stato per le comunita' e il governo locale nei confronti delle comunita' Romany Gypsies e Irish Travellers e ha violato art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un equo processo), a causa della prassi del Segretario di Stato di pronunciarsi personalmente in merito alle richieste di sviluppare piazzole di sosta per lo stazionamento dei caravan in alcune aree protette della cintura di verde intorno ai centri abitati; tale prassi causa notevoli ritardi nell'esame delle domande, con implicazioni discriminatorie nei confronti delle due comunita', da cui proviene la maggior parte delle istanze

á      Censurato dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento delle autorita' italiane riguardo all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, per le violazioni del diritto all'alloggio e all'istruzione dei minori; censurati anche il ricorso alla violenza nei confronti dei rom da parte di esponenti delle forze dell'ordine e la scarsa efficacia nel rispondere ad episodi di violenza scatenati da altri con motivazioni razziali (comunicato ASGI)

á      In una Risoluzione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4/7/2012, a seguito del monitoraggio da parte degli organismi europei dell'assolvimento degli degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, si afferma che che nonostante il fatto che il governo italiano sostiene le popolazioni Rom e Sinti attraverso una strategia nazionale per la loro inclusione sociale ed altre misure, appare necessaria l'adozione di un quadro legislativo specifico a livello nazionale per la protezione degli appartenenti ai gruppi etnici Rom e Sinti in Italia (comunicato ASGI)

á      Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di rom e nomadi in Europa: la mancanza di documenti d'identita' personali e l'apolidia sono uno dei problemi fondamentali per rom e nomadi, privati del diritto all'accesso all'educazione, alla salute, all'assistenza sociale e al diritto di voto

á      Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020 (in adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011):

o   istruzione: si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allÕistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie

o   alloggio: si indica come priorita' quella di Çaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi

o   lavoro: si da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio

o   salute: particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione

á      Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano: si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni, come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020

á      Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:

o   Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica

o   Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lÕapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso

á      Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom:

o   invita gli Stati membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi

o   invita gli Stati membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita' di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative

o   invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di disoccupazione tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione

o   invita gli Stati membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, e programmi per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei Rom nei servizi pubblici

o   invita le istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte le istituzioni

o   invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la generale discriminazione in relazione all'accesso dei Rom all'assistenza sanitaria

á      Comunicazione della Commissione UE sull'attuazione del Quadro UE sulle strategie di integrazione dei Rom: la maggioranza dell'opinione pubblica ha un parere negativo sui Rom (in Italia, l'85%); i Rom emarginati (in media, nella UE, il 54%) si sentono discriminati nella ricerca di un lavoro retribuito (in Italia, intorno al 64-68%)

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di garantire che gli appartenenti alle comunita' Rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale (ad esempio, notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro protezione legale e offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di tempo)

á      Nei primi 9 mesi del 2015, sono stati 71 gli sgomberi forzati a Roma riguardanti rom (circa 1.100 persone); il costo stimato per il Comune e' stato di circa un milione 300 mila euro; nel 2014 si erano registrate solo 34 operazioni di sgombero (Rapp. Associazione 21 luglio)

á      Comunicato di Amnesty international e altre ONG: si condanna lo sgombero forzato eseguito il 21/6/2016 dalle autorita' del comune di Giugliano (Napoli) ai danni di circa 75 famiglie Rom (oltre 300 persone), che dal campo di Masseria del Pozzo sono state trasferite in un'ex fabbrica e si trovano in condizioni inumane

á      Rapp. Commissione UE sull'implementazione della strategia nazionale di inclusione dei Rom: in Italia,

o   carente il coordinamento tra livello nazionale e livello locale

o   poche iniziative anti-tratta mirate alla popolazione Rom

o   debole attuazione della legislazione antidiscriminatoria

o   carente criminalizzazione dei discorsi e dei crimini fondati sull'odio razziale

o   nello specifico, riguardo a

¤  istruzione: ancora scarsa la partecipazione scolastica dei Rom

¤  lavoro: mancanza di coordinamento nazionale

¤  salute: va migliorato l'accesso effettivo dei Rom alle strutture sanitarie; necessari anche interventi mirati a categorie vulnerabili

¤  alloggio: permane la discriminazione dei Rom rispetto all'accesso agli alloggi

o   monitoraggio della situazione assente

á      Approvata dalla Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione che impegna il Governo

o   ad adottare misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom, sinti e caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

o   a garantire alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020 risorse finanziarie e strumenti adeguati per la sua effettiva attuazione

o   ad avviare un capillare ed efficace programma di integrazione delle comunita' rom, sinti e caminanti italiane a partire dalla scolarizzazione dei minori e dalla programmazione di forme di inserimento al lavoro attraverso percorsi formativi e borse lavoro

o   a superare definitivamente i campi come soluzione abitativa per le famiglie rom, sinti e caminanti nel nostro Paese e a garantire, di concerto con gli enti locali, la progressiva dismissione dei campi autorizzati, prevedendo soluzioni alloggiative stabili come richiesto a livello europeo

o   a sostenere la discussione e l'approvazione in Parlamento, in tempi brevi, delle proposte di legge per il riconoscimento, la tutela e la promozione sociale delle minoranze rom, sinte e caminanti nel nostro Paese, anche attraverso la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

á      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)

á      Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta da parte del Comune di Roma; il giudice

o   ha ritenuto che

¤  la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale

¤  all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'

¤  il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione

o   ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione

á      Trib. Roma: accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo il Tribunale

o   non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio

o   appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio

o   il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti

o   il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica

á      Trib. Roma:

o   deve intendersi indirettamente discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti, di fatto, a una stessa etnia (a prescindere da ogni carattere di nomadismo), tanto piu' se realizzata, come nel caso dell'insediamento sito in localita' La Barbuta (nato come campo provvisorio e successivamente stabilizzato), con alloggi precari (ma non riconosciuti come tali ai fini dell'accesso all'edilizia popolare), in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parita' ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove e' posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno, e senza che l'opzione per tale soluzione abitativa possa considerarsi libera (dato che, nei fatti, nessuna alternativa e' stata prospettata in sede di sgombero degli insediamenti non autorizzati)

o   la discriminazione non appare legittima, dato che, pur essendo legittima la finalita' di salvaguardare la sicurezza sociale della restante parte della popolazione, essa non e' perseguita con strumenti appropriati ne' necessari; la soluzione individuata e' infatti caratterizzata da un permanente degrado (non sanato negli ultimi vent'anni) e, quanto alla sicurezza della popolazione, ha carattere collettivo, senza tener conto della responsabilita' individuale delle condotte che mettono a repentaglio quella sicurezza; inoltre, rappresenta una soluzione abitativa di natura permanente, benche' caratterizzata da elementi strutturali propri della provvisorieta'

o   non vi e' alcun elemento che consenta di considerare tale soluzione alla stregua di "azione positiva"

o   analoghe conclusioni sono state raggiunte da organismi nazionali (UNAR, Commissione diritti umani del Senato) e internazionali (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, Comitato europeo del Consiglio di Europa), e di queste conclusioni non si puo' non tener conto

o   condannato come discriminatorio il comportamento di Roma Capitale; se ne ordina la cessazione e la rimozione degli effetti (comunicato ASGI: sentenza pubblicata sul Corriere della sera del 9/2/206)

á      Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare, almeno temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e nelle aree circostanti

á      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

á      Corte App. Ancona: costituisce discriminazione indiretta illecita (perche' non giustificato da alcuna esigenza concreta di decoro o sicurezza urbana) la delibera del Comune di Civitanova Marche, con la quale si dispone un generale divieto di campeggio nel territorio comunale; la misura, infatti, pregiudica significativamente gli interessi di un particolare gruppo etnico, determinando una situazione di svantaggio nei confronti di un'etnia, quella Rom, che vede tendenzialmente il nomadismo tra le sue caratteristiche costitutive; dichiarato illegittimo lo sgombero di una famiglia Rom adottato in base alla delibera

á      Sent. Corte Giust. C-83/14:

o   la nozione di "discriminazione fondata sull'origine etnica", ai sensi della Direttiva 2000/43/CE, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev'essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un'altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un'altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura

o   la Direttiva 2000/43/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica nei settori disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi

o   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2000/43/CE dev'essere interpretato nel senso che una misura come quella sopra descritta costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura e' stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all'origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all'inversione dell'onere della prova previste dall'articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva

o   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2000/43/CE dev'essere interpretato nel senso che:

¤  tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinche' sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica, il particolare svantaggio dev'essersi verificato a causa della razza o dell'origine etnica

¤  la nozione di disposizione, criterio o prassi "apparentemente neutri", ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti

¤  la nozione di "particolare svantaggio", ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi

¤  supponendo che una misura come quella descritta sopra non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale misura puo' allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone

¤  una siffatta misura puo' essere oggettivamente giustificata dalla volonta' di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell'elettricita' e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto e' appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalita' legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi cosi' perseguiti; cio' non avviene se si accerta - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalita', oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica

á      Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa, contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)

á      Sent. Corte Cost. 168/2014:

o   illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente

o   il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp

o   riguardo ai cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio

o   per i titolari di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalitˆ di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto; tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative

á      A seguito delle richieste di ASGI e APN, Genialloyd ha deciso che, con decorrenza dal mese di giugno 2011, non utilizzera' nella costruzione delle proprie tariffe per la RC Auto il parametro della cittadinanza, riservandosi di sostituirlo con un parametro volto a profilare il rischio in funzione degli anni di guida in Italia o con altro parametro non discriminatorio (da un comunicato ASGI); nota: in questo caso, la discriminazione indiretta causata da un requisito associato al numero di anni di guida in Italia potrebbe risultare legittima perche' sorretta da una finalita' legittima e razionale, a condizione che tale finalita' sia perseguia in modo proporzionato

á      Promossa un'azione giudiziaria anti-discriminazione davanti al Tribunale di Milano da parte di ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS contro le compagnie assicuratrici Zurich Insurance e Quixa, in ragione delle tariffe differenziate per nazionalita' da esse praticate nei contratti assicurativi RC Auto on line e che penalizzano alcune categorie di cittadini stranieri (da un comunicato dell'ASGI); le due compagnie hanno deciso, dando soluzione extragiudiziale alla causa, di non applicare piu' il criterio della nazionalita' (da un comunicato dell'ASGI)

á      Rapp. Antenna territoriale anti-discriminazione di Firenze: sei compagnie assicuratrici RC Auto on-line operanti in Italia applicano premi assicurativi differenziati per nazionalita', che svantaggiano in particolare contraenti che siano cittadini di alcuni Stati membri dell'UE e di alcuni Paesi terzi (ad esempio, vengono applicate maggiorazioni dei premi assicurativi per i contraenti rumeni e bulgari varianti dallÕ8% al 43%, e fino al 100% per i contraenti marocchini, a parita' di ogni altra condizione e fattore); l'ASGI, con un Esposto alla Commissione UE, ha chiesto l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in relazione a tale discriminazione; Risposta della Commissione UE:

o   una differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo

o   art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice nazionale

o   una differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza puo' rappresentare una restrizione discriminatoria della libertˆ di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza dellÕesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacitˆ di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi

á      Racc. UNAR 16/2012: si raccomanda che le tariffe calcolate dalle compagnie assicurative per le polizze RC Auto siano indipendenti dalla cittadinanza degli assicurati, per evitare di adottare prassi che potrebbero risultare sproporzionate o apparire, comunque, discriminatorie; Lettera ASGI alla Commissione UE ribadita l'opportunita' dell'apertura di una procedura di infrazione per il fatto che, nonostante l'esito del procedimento giudiziale dinanzi al Tribunale di Milano (comunicato dell'ASGI), e nonostante Racc. UNAR 16/2012, non risulta che ne' lÕANIA ne' l'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) abbiamo assunto posizioni ufficiali e vincolanti volte a impedire che alcune compagnie assicurative operanti in Italia continuino ad utilizzare il parametro della cittadinanza dell'assicurato quale fattore attuariale nella determinazione delle tariffe per le polizze assicurative RC Auto, anche nei confronti e a svantaggio di soggetti tutelati dal diritto dell'Unione europea

á      Una lettera dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) invita le imprese assicurative a elaborare preventivi senza tenere in considerazione il paese di nascita dell'assicurato, in ossequio a Racc. UNAR 16/2012

á      Comunicato ASGI ed EUI Limited: la compagnia Admiral Insurance Company Limited, responsabile del prodotto e della tariffa RC Auto per il gruppo di compagnie assicurative rappresentato da EUI Limited ha, dal mese di Maggio 2012, modificato le tariffe per le polizze RC Auto nel rispetto dei principi di non discriminazione in base alla nazionalita' ed alla cittadinanza, adeguandosi alla normativa comunitaria in materia; nel procedimento instaurato dall'ASGI e pendente presso il Tribunale di Roma, finalizzato ad ottenere la censura del comportamento ritenuto discriminante, le parti compariranno, quindi, unicamente per dare atto della definizione extra-giudiziale della vertenza

á      A seguito della richiesta dell'ASGI Lazio, e' stata operata la rettifica del Piano di Offerta Formativa del 299-esimo Circolo Didattico "Papa Wojtyla" di Roma, in cui venivano riportati i numeri dei minori iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 attraverso una suddivisione in alunni italiani, alunni stranieri, alunni H (alunni diversamente abili) e alunni nomadi (da Newsletter discrim. Roma ASGI)

á      Annullata, anche a seguito di una Lettera ASGI, in quanto direttamente discriminatoria e quindi illegittima, la delibera della Direzione didattica di Borgomanero in base alla quale le graduatorie per l'iscrizione dei bambini alle scuole materne del locale Circolo didattico per l'anno scolastico 2012/2013 sarebbero state stilate prevedendo un criterio di precedenza nell'ammissione a favore dei genitori aventi la cittadinanza italiana (Lettera dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte)

á      Decr. Ministero per i beni culturali 14/4/2016: esteso agli stranieri l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale per minorenni, ultra-65-enni e disabili, precedentemente riservato a italiani e comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo 507/1997

 

á      Impedito ad una ragazza straniera, nata in Italia, di prendere parte a gare di nuoto sincronizzato, sulla base di art. 11 Regolamento della Federazione Italiana Nuoto, che esclude i tesserati stranieri dagli sport di squadra diversi dalla pallanuoto (da articolo de Il Mattino di Padova); Nota Federazione Italiana Nuoto: la Federazione intende modificare il Regolamento

 

á      Circ. Federazione Italiana Hockey 14/10/2013: in considerazione di motivazioni di natura etica e sociale, riconducibili alla presenza di atleti stranieri ma nati in Italia e che qui hanno avuto la loro educazione, civica e sportiva, e considerata la multi-razzialita' e la multi-etnicita' della disciplina dellÕhockey (valori che la Federazione ha inserito anche nel proprio codice etico), gli atleti, di nazionalita' non italiana, ma nati in Italia, sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione Italiana Hockey, a seguito della Deliberazione 153/2013 del 28/9/2013 del Consiglio Federale

 

á      Comunicato Federazione Pugilato Italiana: dal 2014 possono partecipare ai campionati italiani di tutte le qualifiche (Schoolboy, Junior, Youth, Elite) gli atleti di origine straniera nati in Italia o, se solo residenti in Italia, con un minimo di anzianita' di tesseramento

 

á      Autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non accompagnato dai genitori

á      Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e segg. L. 184/1983, in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge

á      Il Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)

á      Firmato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive

á      Firmato un Protocollo d'intesa tra il Mininterno e il CONI sulle modalita' di collaborazione per la diffusione, la pratica e l'implementazione di attivita' sportive a favore di minori stranieri ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale

á      Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con cui si chiede un incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme FIFA, precludono la partecipazione ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)

á      Nota FIGC 9/6/2015: l'eventuale delega della potesta' genitoriale di un minore a un parente o a un terzo non consente l'eccezione al generale divieto di trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi di art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, non potendosi riconoscere, di fatto, la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori; inoltre, l'eccezione ad art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, che consente il primo tesseramento dei minori nel caso in cui i genitori si siano trasferiti nel paese di appartenenza del club per ragioni indipendenti dal calcio e' applicabile solo nel caso in cui, a parte situazioni straordinarie, a seguire il calciatore siano entrambi i genitori, e non uno solo dei due

á      Legge 12/2016:

o   i minori di anni 18 non italiani che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate, ovvero presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani; Osservazioni ASGI:

¤  la limitazione legata all'eta' in cui ha avuto inizio la residenza legale, benche' finalizzata ad escludere il rischio di favorire il traffico illecito di calciatori minorenni, esclude molti minori il cui diritto alla parita' di trattamento con i minori italiani e' garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983; in particolare, questo vale i minori titolari di protezione internazionale che, indipendentemente dall'eta' al momento dell'ingresso, hanno un'esigenza di speciale tutela derivante dal loro status, non potendo esercitare altrove l'attivita' sportiva cui aspirino

¤  e' auspicabile che la nozione di "residenza regolare" sia interpretato nel senso della abitualita' della dimora, ai sensi di art. 43 co. 2 c.c.

¤  la legge non interviene sulla disposizione di cui all'art. 27 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998, che rimette alle singole federazioni, con ampia discrezionalita', la facolta' di fissare criteri generali di assegnazione di tesseramento per l'attivita' sportiva retribuita, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili; poiche' quest'ultima espressione e' stata spesso interpretata come tutela dei vivai giovanili nazionali, permane il rischio di disposizioni interne che, quantomeno per l'attivita' retribuita, favoriscano i giovani italiani anche nei confronti degli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 10 anni

o   il tesseramento resta valido, dopo il compimento del 18-esimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, abbiano presentato la relativa richiesta

á      Lettera dell'ASGI alla FIGC nella quale

o   si ribadisce il diritto dei minori stranieri non accompagnati al tesseramento, richiamando l'applicabilita' della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983, che prevede che gli affidatari siano chiamati a svolgere per legge le funzioni dei genitori, e dell'art. 357 c.c., che delinea il ruolo del tutore quale colui che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (cio' che viene richiesto ai genitori per il tesseramento del minore deve dunque essere riferito al tutore e all'affidatario, consentendo cosi' il tesseramento del minore secondo quanto previsto da art. 19 par. 2 Regolamento FIFA)

o   si osserva come la normativa FIFA, cosi' come recepita dalla FIGC, seppure finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico internazionale di calciatori di minore eta', introduca una discriminazione sulla base della nazionalita' tra i minori di nazionalita' italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d'origine e i minori stranieri non accompagnati destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento

o   si invita la FIGC a

¤  modificare le indicazioni contenute nella Nota FIGC 9/6/2015, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati residenti in Italia successivamente al compimento del decimo anno d'eta' vengano fatti rientrare nei casi di cui all'art. 19 par. 2 del Regolamento FIFA, potendo essere quindi tesserati secondo le modalita' previste dalla norma

¤  consentire il tesseramento dei minori non accompagnati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 12/2016 con le modalita' previste per i cittadini italiani

á      Un bando della Regione Lombardia prevede l'erogazione di un contributo per i minori, appartenenti a famiglie ove almeno un componente sia residente in Regione da almeno 5 anni, che s'iscriveranno e frequenteranno un corso o un'attivita' sportiva nel periodo settembre 2015 - giugno 2016; ASGI e APN ritengono il requisito di residenza pregressa illegittimo, in quanto in violazione dell'art.2 della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, in base al quale i minori devono godere dei diritti garantiti dalla legge senza discriminazioni che dipendano dalla condizione dei genitori, e invitano i Comuni che aderiscono all'iniziativa della Regione ad accogliere le domande di tutte le famiglie, anche prive dei requisiti di residenza previsti

 

 

Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Unificazione, sul piano logico, il principio di parita' di trattamento e il divieto di discriminazione: in materia di trattamento e retribuzione, dall'ordinamento italiano si possano ricavare i seguenti principi:

o   a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)

o   b) principio del proporzionamento della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/1989, laddove afferma che il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle mansioni

o   c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/1989) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)

o   d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere

o   d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato

á      E' possibile riportare i punti d1) e d2) (divieti di discriminazione) sotto il punto c) (principio di parita' di trattamento) introducendo la nozione di "futilita' relativa" di un criterio di inquadramento, definita come il rapporto tra l'interesse individuale o sociale che viene messo a repentaglio dall'adozione di quel criterio e l'interesse che il criterio stesso mira a tutelare:

o   il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente

o   il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse, sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) - un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli anni '70, non ancora meta di flussi migratori)

 

 

 

V. Asilo (torna all'indice)

 

31. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (torna all'indice)

 

á      Definizioni

á      Esame dei fatti

á      Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza

á      Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione

á      Status di rifugiato: atti di persecuzione

á      Motivi di persecuzione

á      Cessazione dello status di rifugiato

á      Esclusione dallo status di rifugiato

á      Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato

á      Revoca dello status di rifugiato

á      Protezione sussidaria: danni gravi

á      Cessazione dello status di protezione sussidiaria

á      Esclusione dallo status di protezione sussidiaria

á      Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

á      Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

Definizioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      Definizioni utilizzate ai fini dell'applicazione della normativa sulla protezione internazionale:

o   protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o   beneficiario di protezione internazionale: lo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria

o   rifugiato: chiunque, nel giustificato timore dÕessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi

o   protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese

o   paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale[58]

o   domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste da D. Lgs. 25/2008 e da DPR 21/2015[59] per le domande di asilo; la Direttiva 2011/95/UE, inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto con domanda separata

o   richiedente: lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva

o   familiari del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

¤  il coniuge; nota: la Direttiva 2011/95/UE include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia di unioni di fatto

¤  i figli minori (D. Lgs. 18/2014)[60], purche' non coniugati, anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela

¤  il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli artt. 343 e seguenti c.c., del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria

o   persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali (D. Lgs. 142/2015)

 

á      Sent. Corte Giust. C-71/11:

o   non e' ravvisabile un atto di persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   l'esistenza di un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale liberta'

o   per valutare se una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo fa)

o   il timore del richiedente di essere perseguitato e' fondato quando le autorita' competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compira' atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione; nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, tali autorita' non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi

 

á      Ord. Corte App. Cagliari: si concede la sospensione degli effetti del diniego emanato dalla Commissione territoriale, a favore di un cittadino guineano proveniente dalla Libia, sulla base del fatto che non risulta, all'esito di un esame sommario, manifestamente infondata l'equiparazione fra i cittadini libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo

á      Circ. Mininterno 26/10/2012:

o   gli stranieri provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito

o   le Commisisoni territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di protezione)

á      Circ. Mininterno 30/10/2012:

o   le Commissioni territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica

o   l'individuazione degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)

o   gli stranieri in accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli altri?)

o   lo svolgimento del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso

á      Circ. Mininterno 31/10/2012:

o   lo straniero in accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori

o   non viene compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato

o   in caso di rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della decisione della Commissione territoriale e il rilascio del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)

á      Ord. PCM 28/12/2012:

o   la procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31/12/2012

o   per assicurare l'espletamento delle attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di art. 2 Ord. PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 30/6/2013

 

á      Linee guida ACNUR sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan:

o   ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, vanno considerate con cura particolare le persone appartenenti alle seguenti categorie (lista non esaustiva):

¤  individui associati al governo a alla comunita' internazionale, o percepiti come tali

¤  giornalisti e professionisti dei media

¤  uomini in eta' da reclutamento, anche forzato, se minori, per azioni militari

¤  civili sospettati di sostegno a elementi antigovernativi

¤  individui percepiti come in contrasto con l'interpretazione dei principi islamici data da elementi antigovernativi

¤  donne o ragazzi con profili particolari o in particolari circostanze

¤  persone che siano percepite come contravvenienti i costumi sociali

¤  persone con disabilita'; in particolare, con disabilita' o malattia mentale

¤  persone che abbiano subito o rischino di subire traffico di esseri umani o lavoro forzato

¤  persone a rischio per orientamento sessuale o identita' di genere

¤  membri di minoranze etniche

¤  persone coinvolte in faide

¤  uomini d'affari o loro familiari

o   in subordine, va esaminata la possibilita' di riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria, a causa della situazione di violenza presente nel paese o del rischio di essere condannati a morte o sottoposti a torture o altri trattamenti inumani

o   va tenuta in considerazione la difficolta' di individuare aree interne idonee a fornire protezione

o   ai fini dell'applicazione delle clausole di esclusione di cui all'art. 1F della Convenzione di Ginevra del 1951, vanno in particolare esaminate le seguenti categorie:

¤  ex membri delle forze armate e dell'apparato di sicurezza ed ex membri del regime comunista

¤  ex membri di gruppi armati o milizie durante e dopo il regime comunista

¤  membri o ex membri e comandanti di gruppi antigovernativi

¤  membri o ex membri delle Forze di Sicurezza Nazionali Afghane, della Polizia Nazionale Afghana e della Polizia Locale Afghana

¤  membri o ex membri di gruppi paramilitari o milizie

¤  membri o ex membri di gruppi e reti impegnate nel crimine organizzato

 

 

Esame dei fatti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il richiedente e' tenuto a presentare, insieme alla domanda di protezione internazionale o, comunque, appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione a sostegno della domanda stessa, inclusi dichiarazioni e documentazione relativi ad eta', identita', cittadinanza, alla condizione sociale propria e, se rilevante, dei congiunti, ai precedenti luoghi di soggiorno, alle domande di asilo pregresse, ai documenti di identita' e di viaggio

á      L'esame della domanda e' effettuato in cooperazione col richiedente e prevede la valutazione

o   di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione; nel senso della necessita' di far riferimento a informazioni aggiornate, Sent. Cass. 26056/2010

o   della dichiarazione e della documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne

o   della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave

o   dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale

o   dell'eventualita' che si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.

á      Il fatto di aver gia' subito persecuzione o danni gravi o minacce dirette di persecuzione o di danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni o del rischio di subire danni gravi, salvo che vi siano elementi per ritenere che persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno, e purche' non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese d'origine; nota: quest'ultima condizione non e' prevista dalla Direttiva 2011/95/UE; verosimilmente e' stata inserita con lo scopo di tutelare il richiedente dal rinvio nel paese d'origine nel caso vi si oppongano gravi motivi umanitari; sul piano letterale, pero', ha il significato opposto: quello cioe' del non doversi considerare persecuzioni o danni gravi pregressi quale indizio della fondatezza dei timori di future persecuzioni o dell'esistenza di rischio di danni gravi, in presenza di quei gravi motivi umanitari, quasi che la loro presenza, rendendo inattuabile il rientro nel paese d'origine, faccia cadere tutti i pericoli connessi col rientro stesso; la formulazione e' quindi a dir poco infelice

á      Qualora alcuni aspetti della dichiarazione del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri a condizione che

o   il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

o   ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi")

o   le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si dispone

o   la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo valido per l'eventuale ritardo

o   dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile; nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale (D. Lgs. 18/2014)

á      Sent. Cass. n. 27310/2008 (nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011):

o   il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio (nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n. 26278/2005, n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib. Roma: lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha un'oggettiva difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di persecuzione

o   la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva 2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento (nello stesso senso Sent. Cass. 17576/2010, Sent. Cass. 19187/2010, Sent. Cass. 20637/2012, Trib. Roma, che considera utili ad assumere la decisione le informazioni raccolte dai siti del MAE e dal dell'Istituto per commercio estero e da ONG quali Amnesty International, Ord. Cass. 20912/2011, che stabilisce come, a fronte di una esposizione dei fatti ritenuta attendibile, la constatazione di una carenza probatoria in ordine alla sussistenza della persecuzione avrebbe dovuto portare la Corte di appello all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, Trib. Catanzaro, che fonda la valutazione del rischio di persecuzione in Ucraina sui rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, quali Amnesty International, e sulla coerenza delle risposte all'intervista rilasciata alla Commissione territoriale dall'interessato, Corte App. Catania, che considera rilevante la Posizione ACNUR sul Mali)

o   le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva 2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento

o   ininfluenti, di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, perche' prive di valore normativo

á      Ord. Cass. 8282/2013: se il quadro offerto dal richiedente asilo appare complessivamente credibile, non basta a motivare il diniego della protezione la sussistenza di un solo elemento di contraddizione, soprattutto se tale elemento e' stato fornito dal richiedente stesso e non acquisito d'ufficio

á      Sent. Cass. 19187/2010: legittimo addurre elementi di prova in lingua straniera, potendo il giudice disporne la traduzione in italiano

á      Ord. Cass. 10546/2012: l'iniziativa di collaborazione d'ufficio del giudice puo' essere negata le volte in cui le prospettazioni del richiedente protezione siano di tale implausibilita' da rendere inutile l'iniziativa stessa

á      Sent. Cass. 26056/2010: l'affermazione, da parte del richiedente, in base alla quale la fuga dal paese d'appartenenza e' stata dettata dalla speranza di trovare migliori condizioni di vita civile e democratica non contraddice quella relativa al timore di subire persecuzione, dal momento che la ricerca di un paese civile e demcratico e' lo sbocco obbligato di chi fugga dal rischio di persecuzione

á      Trib. Genova: in sede di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale rileva anche la produzione di nuovi elementi da parte dell'interessato

á      Corte App. Roma accorda la protezione sussidiaria ad una cittadina nigeriana, ritenendo le incongruenze del racconto ragionevolmente riconducibili alla difficolta' della narrazione, nonostante la presenza dell'interprete, per una persona proveniente da cultura molto lontana da quella europea

á      Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea Bissau per la situazione di violenza presente nel paese, a dispetto del fatto che il suo racconto e' privo di coerenza e credibilita'

á      Trib. Roma e Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti arbitrari, torture, a dispetto del fatto che il suo racconto e' di dubbia credibilita'

á      Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti arbitrari, torture, a dispetto del fatto che i motivi addotti nella richiesta di asilo siano estranei a quelli che consentono di riconoscere il diritto alla protezione internazionale

á      Sent. Cass. 20637/2012: il giudice e' tenuto a verificare l'attuale e generale condizione, in Turchia, degli aderenti a partiti filo-curdi e, in particolare, a quello cui appartiene il ricorrente, sotto il profilo della libera manifestazione del dissenso politico o della sua riconduzione a fattispecie delittuose, fondate solo sull'esternazione di opinioni (nello stesso senso, Sent. Cass. 17576/2010)

 

 

Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza (torna all'indice del capitolo)

 

á      La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal paese d'origine o da attivita' da lui svolte successivamente a tale partenza (in particolare, quando si accerti che queste attivita' sono espressione e continuazione di convinzioni o orientamenti gia' manifestati nel paese d'origine); nota: la Direttiva 2011/95/UE prevede, piu' restrittivamente, che lo Stato membro possa negare il riconoscimento dello status di rifugiato quando il rischio di persecuzione si basi su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese d'origine

 

 

Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini della protezione internazionale sono rilevanti le persecuzioni o i danni gravi che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi

á      Una protezione sufficiente consiste

o   nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti

o   nella possibilita', per il richiedente, di accedere a tali misure

á      Ai fini dell'esame della domanda di protezione si valuta la possibilita' di protezione (verosimilmente si deve intendere "l'effettivita' della protezione") da parte dello Stato o dei partiti o organizzazioni, comprese quelle internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione effettiva e non temporanea (D. Lgs. 18/2014; nota: Direttiva 2011/95/UE pone questa condizione anche con riferimento allo Stato, laddove art. 6 D. Lgs. 251/2007 come modificato da D. Lgs. 18/2014 la inserisce solo con riferimento a partiti e organizzazioni), consistente nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure

á      Nota: il D. Lgs. 251/2007 non prende in considerazione la possibilita', contemplata da art. 8 Direttiva 2011/95/UE, di negare la protezione in virtu' del fatto che il richiedente non debba temere persecuzione ne' corra rischi di subire danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine ovvero abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi (Sent. Cass. 2294/2012 accoglie, sulla base di questo fatto, il ricorso di un cittadino del Ghana cui era stato negato il diritto alla protezione internazionale; nello stesso senso, Sent. Cass. 13172/2013, che riconosce il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino sudanese del Darfur, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nella regione, e Corte App. Catanzaro, che riconosce lo status di rifugiato a un cristiano nigeriano dello Stato di Plateau; nello stesso senso anche Sent. Cass. 15781/2014, Trib. Trieste, Corte App. Trieste, Corte App. Bologna, Corte App. Trieste, Trib. Napoli; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione del richiedente in altra parte del paese di provenienza); incomprensibili Trib. Venezia e Trib. Venezia, che, in base al mancato recepimento della clausola di cui ad art. 8 Direttiva 2011/95/UE, riconoscono il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano in base alla situazione di violenza generalizzata presente nel Nord-est del paese, benche' i richiedenti provengano da una regione della Nigeria, Imo State, in cui non vi e' una situazione di violenza generalizzata; delirante, Trib. Venezia e Trib. Venezia, che riconoscono il diritto alla protezione sussidiaria a cittadini del Mali, provenienti dal Sud del paese, sulla base della situazione di conflitto presente nel Nord dello stesso paese e del fatto che non puo' essere applicato il processo di inferenza logica, in base al quale e' ragionevole attendere dal richiedente che in caso di rimpatrio si stabilisca nella parte del paese da cui proviene, in cui non corre rischi effettivi di subire danni gravi, finche' art. 8 Direttiva 2011/95/UE non venga espressamente recepito nel nostro ordinamento

á      Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, si tiene conto degli orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'UE e, se opportuno, delle valutazioni di altre organizzazioni internazionali competenti e, in particolare, dell'ACNUR

á      Ord. Cass. 10375/2012: va rigettata la richiesta di asilo di uno straniero che goda di doppia cittadinanza se questi corre un rischio di persecuzione in uno solo dei due paesi di cui e' cittadino e puo' invece trovare protezione nell'altro

á      Sent. Cons. Stato 1402/2009: anche la sussistenza di gravi e conosciuti conflitti interni, non necessariamente implicanti vera e propria guerra civile, possono costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, quando la situazione socio-politica del Paese pur a regime democratico, renda plausibile il pericolo per l'incolumita' del singolo cittadino

á      Posizione ACNUR relativa alla faida: una richiesta d'asilo basata su un timore individuale di persecuzione a causa dellÕappartenenza a una famiglia o a un clan coinvolti in una faida puo', a seconda delle particolari circostanze del caso individuale, condurre al riconoscimento dello status di rifugiato

á      Sent. Cass. 2294/2012: il rischio di subire una vendetta in ambito tribale costituisce motivo per accordare protezione se sussistono indizi per ritenere che l'autorita' statale del paese di provenienza non intenda garantirla

á      Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato al sacerdote hutu assolto dal Tribunale Penale Internazionale dall'accusa di aver partecipato al genocidio in Ruanda, il cui rientro in patria comporterebbe un forte rischio di vendette da parte di esponenti dell'etnia tutsi

á      Riconosciuto a una donna albanese maltrattata dal marito lo status di rifugiato, in base alle gravi violenze subite in famiglia e al fatto che lo Stato d'origine non tutela di fatto l'incolumita' della donna da una minaccia cosi' grave (comunicato Les Cultures)

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese convertito al cristianesimo e perseguitatto dalla comunita' locale per non aver accettato di svolgere il ruolo di ministro di un culto animista, in un contesto di sostanziale incapacita' delle autorita' del paese di proteggerlo da tale persercuzione

á      Sent. Cass. 25873/2013: il giudice non puo' dare per scontato che, in presenza di un danno grave esercitato da soggetti non statuali (nella fattispecie, la costrizione di una donna a un matrimonio forzato), le autorita' statali sarebbero disponibili e idonee ad offrire protezione

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria, ma non lo status di rifugiato, a un cittadino pakistano perseguitato politico (appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione), sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria

á      Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano perseguitato dai familiari della moglie a motivo della sua appartenenza all'Islam sciita anziche' wahabita, in una situazione in cui le autorita' statali non garantiscono protezione (come si evince anche da rapporti internazionali); nello stesso senso, Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano convertito all'Islam sciita, sulla base del rischio di essere perseguitato dalla comunita' sunnita

á      Corte App. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cristiano nigeriano di Jos (Stato di Plateau), cui i musulmani avrebbero ucciso alcuni familiari

á      Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad un cittadino nigeriano che afferma, senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko Haram nei confronti di una chiesa cristiana

á      Trib. Milano: riconosciuta la protezione sussidiaria a un pakistano, proveniente dal Punjab, perche' minacciato da un racket delle estorsioni, da cui le autorita' non potrebbero proteggerlo adeguatamente, alla luce della difficile situazione della regione (nota: sentenza confusa che, successivamente, motiva il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria sulla base della situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato esistente nel Punjab)

á      Trib. Milano: riconosciuto lo status di rifugiato a un afghano perseguitato dai talebani per aver aperto un Internet Cafe, risultando credibile, completa e corerente la sua esposizione dei fatti

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina egiziana di religione cristiano-copta, sulla base del rischio di persecuzione per motivi religiosi che subirebbe in Egitto in caso di rimpatrio, ad opera dei fratelli musulmani, non sufficientemente contrastati dalle autorita', nonostante la destituzione del presidente Morsi avvenuta nel 2013

á      Corte App. Palermo: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano sciita, sulla base del rischio di persecuzione ad opera del gruppo estremista sunnita Lashkar-e-Jhangvi, stante l'inerzia delle autorita' nel proteggere le vittime dalla persecuzione

á      Corte App. Catania: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, membro del partito di opposizione UDP, che era stato arrestato, picchiato e torturato nel proprio paese ad opera delle autorita'

á      Trib. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano che era stato oggetto di una fatwa emessa dal leader del gruppo Khatam-e-Nabuwat a carico suo e del fratello perche' avevano accolto nella scuola privata Mandir Graduate Academy, da loro stessi gestita, alcuni studenti appartenenti alla setta religiosa degli Ahmadyy (discriminati in Pakistan, in quanto considerati non musulmani, e passibili di condanna al carcere o, nei casi piu' gravi, a morte); le minacce erano state denunciate all'autorita', ma la polizia, vicina al gruppo che aveva emesso la fatwa, non era intervenuta; la fatwa era stata eseguita nei confronti del fratello, con la sua uccisione

á      Trib. Milano: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino nigeriano, convertitosi al cristianesimo e per questo minacciato di morte dal padre, massima autorita' locale della religione tradizionale praticata nel villaggio d'origine; e' credibile l'inerzia delle pubbliche autorita' rispetto alla necessita' di protezione del richiedente, dato il condizionamento subito ad opera del padre

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Ghana, sulla base del rischio di essere ucciso in caso di rientro nel paese da coloro che non vogliono riconoscergli il diritto alla successione nel ruolo di re del villaggio (appartenenza a un gruppo sociale, costituito dalla famiglia avente il diritto al trono)

á      Trib. Lecce: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino palestinese, appartenente al partito Fatah, fuggito dal paese a causa degli atti persecutori (un attentato e il diniego della licenza per condurre un taxi) subiti da esponenti di fazioni (il gruppo vicino ad Abbas) o partiti rivali (Hamas)

á      Trib. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Ghana, acclarata la genuinita' delle dichiarazioni del ricorrente in merito alla propria condizione di omosessuale ed accertato che l'omosessualita' e' considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Ghana; note:

o   si da' rilievo alla certificazione prodotta dall'associazione Arcigay

o   i rapporti omosessuali con persone consenzienti sono considerati, in Ghana, infrazioni, non crimini

o   si da' rilevo anche al clima di intimidazione subito dagli omosessuali in Ghana, alla mancata tutela da parte delle forze dell'ordine e agli abusi che essi subiscono se reclusi

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano, sulla base della situazione di violenza generalizzata in alcune aree del paese, a causa dell'azione di Boko Haram; per un verso, sembra che la regione interessata si stia estendendo; per altro verso, benche' il richiedente provenga da un'area non particolarmente coinvolta, l'ordinamento italiano non ha recepito la clausola che consente di derogare al riconoscimento della protezione se l'interessato puo' trovare rifugio in altra regione del paese (nota: interpretazione assurda!)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base del rischio di subire, in caso di rimpatrio, un danno grave, a causa della volonta' di vendetta di un gruppo di malviventi a suo tempo denunciati dal richiedente per omicidio, in una situazione in cui gli organi dello Stato di provenienza non sembrano intenzionati a fornire al ricorrente una idonea protezione

á      Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ad una cittadina nigeriana, gia' vittima di tratta, sulla base del serio pericolo di vita che incontrerebbe in caso di rimpatrio, essendo piu' che verosimile l'attuazione da parte dell'organizzazione di una serie di ritorsioni nei confronti della vittima della tratta se non altro dirette a recuperare il danaro investito per far espatriare la ricorrente

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano, non sulla base della situazione della regione d'origine (il Punjab, non caratterizzata da un sufficiente grado di violenza indiscriminata), ma sulla base della presenza, nella regione in cui il richiedente viveva e lavorava (nota: diversa dal Punjab?), di gruppi terroristici (Lashakar e Taiba), che fanno uso di violenza indiscriminata come sistema di soluzione di ogni controversia, con i quali il richiedente e' entrato in contrasto

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, di religione sciita, sulla base della situazione di violenza indiscriminata nei confronti dei musulmani sciiti presente nel paese (nota: non si capisce perche' non venga riconosciuto lo status di rifugiato, posto che si ritiene credibile il racconto del richiedente, secondo il quale il padre sarebbe stato ucciso, per il proprio credo religioso, da musulmani sunniti)

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nella regione di Kano (dove il richiedente risiedeva, pur non essendovi nato) a causa delle attivita' terroristiche di Boko Haram

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base della situazione di grave violenza presente nel paese, a causa di attentati terroristici

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, minacciato di morte da alcuni militari per aver denunciato il fratellastro, anch'egli militare, di aver violentato la sorella, sulla base della sistematica violazione dei diritti umani messa in atto dal potere politico (nota: motivazione scarsamente comprensibile, dato che fa riferimento alla violazione di diritti di particolari minoranze, di cui il richiedente non fa parte)

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base degli episodi terroristici e di violenza diffusa posti in essere da Boko Haram dall'anno 2012 e fino a settembre 2015 negli Stati del nord o nord/est del Paese tra i quali quello di Kaduna, da cui il richiedente proviene

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino turco di etnia curda, impegnato politicamente in un partito curdo, sulla base del rischio di subire trattamenti degradanti (ha gia' subito vessazioni da parte della polizia) ad opera dell'autorita' statale, anche a causa della situazione di tensione creatasi al confine con la Siria (situazione che rende precari i recenti miglioramenti della condizione dei curdi in Turchia)

 

á      Linee guida ACNUR sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan: ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, vanno considerate con cura particolare le persone appartenenti alle seguenti categorie (lista non esaustiva):

o   individui associati al governo a alla comunita' internazionale, o percepiti come tali

o   giornalisti e professionisti dei media

o   uomini in eta' da reclutamento, anche forzato, se minori, per azioni militari

o   civili sospettati di sostegno a elementi antigovernativi

o   individui percepiti come in contrasto con l'interpretazione dei principi islamici data da elementi antigovernativi

o   donne o ragazzi con profili particolari o in particolari circostanze

o   persone che siano percepite come contravvenienti i costumi sociali

o   persone con disabilita'; in particolare, con disabilita' o malattia mentale

o   persone che abbiano subito o rischino di subire traffico di esseri umani o lavoro forzato

o   persone a rischio per orientamento sessuale o identita' di genere

o   membri di minoranze etniche

o   persone coinvolte in faide

o   uomini d'affari o loro familiari

 

 

Status di rifugiato: atti di persecuzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

o   rappresentare, per natura o frequenza, una violazione grave dei diritti umani fondamentali - in particolare, dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione retroattiva di norme penali)

o   costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani fondamentali

á      Tali atti di persecuzione possono assumere, tra le altre, una delle seguenti forme (nota: disposizione con carattere puramente esemplificativo):

o   atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale

o   provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione; Sent. Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una sentenza di condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta punita (della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista nella mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio, nell'incitamento alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)

o   azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; Ord. Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se il reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del proprio paese abbia natura politica o meno

o   rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione

o   azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo status di rifugiato

o   azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale (D. Lgs. 18/2014)

o   atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia

 

á      Sent. Corte Giust. C-71/11:

o   non e' ravvisabile un atto di persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   l'esistenza di un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale liberta'

o   per valutare se una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo fa)

 

á      Sent. Corte Giust. C-472/13:

o   le disposizioni di cui all'art. 9 par. 2 lettera e) Direttiva 2004/83/CE devono essere interpretate nel senso

¤  che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno

¤  che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per se', in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilita', un sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi

¤  che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui e' accertato che sono stati gia' commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato puo' dimostrare che esiste un'alta probabilita' che siffatti crimini siano commessi

¤  che la valutazione dei fatti spettante alle sole autorita' nazionali, sotto il controllo del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti

¤  che le circostanze che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunita' internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione spettante alle autorita' nazionali

¤  che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e che, di conseguenza, se quest'ultimo ha omesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi di art. 9 par. 2 lettera e) Direttiva 2004/83/CE, a meno che detto richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta (nota: in precedenza, Conc. Avv. Gen. C-472/13: nel valutare se una persona che rifiuta di prestare servizio militare possa essere considerata membro di un particolare gruppo sociale ai sensi di art. 10 par. 1, lettera d) Direttiva 2004/83/CE, e' necessario prendere in considerazione se professi una convinzione di sufficiente rigore, serieta', fermezza e rilevanza, se la sua obiezione sorga da una convinzione fondamentale per la sua coscienza, e se le persone che professano tale convinzione siano percepite come diverse nel loro paese di origine ai sensi del secondo trattino di art. 10 par. 1, lettera d)

o   le disposizioni di cui all'art. 9 par. 2 lettere b) e c) Direttiva 2004/83/CE devono essere interpretate nel senso che non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni; spetta tuttavia alle autorita' nazionali verificare tale circostanza

 

á      Trib. Lecce: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino palestinese, appartenente al partito Fatah, fuggito dal paese a causa degli atti persecutori (un attentato e il diniego della licenza per condurre un taxi) subiti da esponenti di fazioni (il gruppo vicino ad Abbas) o partiti rivali (Hamas)

 

á      Nota: riconosciuto lo status di rifugiato ad un ragazzo albanese, perche' omosessuale e oggetto di pesanti minacce da parte del suo contesto sociale con effettivo pericolo per la sua incolumita' fisica e psichica nel paese di origine; analogo riconoscimento per da parte della Commissione Territoriale a un ragazzo nigeriano per motivi legati alla discriminazione subita come omosessuale nel suo paese di origine (da un Comunicato Arcigay); riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale marocchino che avrebbe rischiato il carcere per omosessualita' se fosse stato rimpatriato (da un comunicato Gay Center e Arcigay Roma); nello stesso senso, Trib. Trieste: la compressione del diritto al libero orientamento sessuale praticata in Benin contro gli omosessuali giustifica il fondato timore di persecuzione e il riconoscimento dello status di rifugiato; in senso parzialmente contrario, secondo Sent. Cass. 23304/2009, il semplice fatto che nello Stato d'appartenenza dello straniero sia in vigore una legge che prevede pene detentive per l'omosessuale non integra il presupposto di rischio di persecuzione quando manchi qualunque prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'

á      Trib. Bari: negata la protezione internazionale a un omosessuale tunisino, per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria (concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia)

á      Sent. Cass. 15981/2012: accolta la richiesta di protezione internazionale di un omosessuale senegalese in nome del fatto che una legge del paese di appartenenza che punisca l'omosessualita' con la reclusione impedisce all'omosessuale di vivere in liberta' la propria identita' sessuale, con compromissione grave della liberta' personale; illegittimo anche da parte del giudice di merito, per il mancato ottemperamento al proprio dovere istruttorio, mantenere dubbi sull'omosessualita' del ricorrente, avendo escluso la testimonianza del compagno dell'omosessuale, e trascurare i rapporti di ONG e di organismi internazionali sulla situazione di omofobia e discriminazioni e atti persecutori contro gli omosessuali in Senegal

á      Riconosciuto a un omosessuale senegalese, perseguitato in patria per il suo orientamento sessuale, lo status di rifugiato (da un comunicato Stranieriinitalia; nota: il riconoscimento e' avvenuto a Roma, ma il comunicato non chiarisce se sia stato effettuato dalla Commissione territoriale o dal Tribunale)

á      Riconosciuto a una donna albanese maltrattata dal marito lo status di rifugiato, in base alle gravi violenze subite in famiglia e al fatto che lo Stato d'origine non tutela di fatto l'incolumita' della donna da una minaccia cosi' grave (comunicato Les Cultures)

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina togolese fuggita dal suo paese dopo che il marito, militare di carriera, era stato ucciso in circostanze mai chiarite nel giorno stesso delle elezioni presidenziali e che lei stessa aveva subito un arresto illegale e una violenza sessuale per aver preso parte a una manifestazione di protesta

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale pakistano, dato che in caso di ritorno in patria rischierebbe la persecuzione a causa del suo orientamento sessuale, e, addiritura, la lapidazione

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano che aveva contratto matrimonio con un Hijira (sorta di transessuale), e per questo aveva subito una fatwa ad opera del proprio padre (imam), col risultato che il suo orientamento sessuale era diventato di dominio pubblico, esponendolo anche al rischio di condanna (incluso il rischio di condanna a morte)

á      Corte App. Bari:

o   riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita nel paese d'origine (nel caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di oggettiva persecuzione, tale da giustificare la protezione internazionale; irrilevante il fatto che di fatto queste sanzioni non siano applicate

o   irrilevanti i dettagli elencati dalla Commissione territoriale a sostegno della tesi della inattendibilita'; ingiustificato lo scetticismo mostrato dal Tribunale di primo grado riguardo a elementi credibilissimi addotti dallo straniero

o   nota: si afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)

á      Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese, costretto in patria ad avere rapporti omosessuali dal proprio datore di lavoro libanese, e a rischio, quindi, di essere condannato in Ghana per omosessualita'

á      Corte App. Catania: riconosciuto lo status di rifugiato a una giovane donna nigeriana sulla base del rischio di subire mutilazioni genitali femminili nel Paese d'origine; la mutilazione genitale femminile e' una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioe' alla appartenenza al genere femminile, e, come tale, riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti; dal momento che le mutilazioni genitali femminili trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze religiose, il rifiuto di sottoporre se' stesse o le proprie figlie a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere considerata nel Paese di origine un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo (in questo senso, Nota orientativa dell'ACNUR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile)

á      Trib. Cagliari:

o   riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per sottrarsi al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, dal momento che tali mutilazioni costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza un determinato gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente

o   la gravita' di tale forma di violenza e' considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla CEDU (Sent. CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c. Svezia, che dichiara inammissibile la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente), ed e' certamente possibile un'interpretazione della norma di cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007 conforme a questa sentenza, dato che la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e' palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost., con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso

o   benche' l'agente di persecuzione sia agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili

o   il riconoscimento dello status non puo' essere escluso, nel nostro ordinamento, in considerazione della ragionevole possibilita' del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere perseguitato, dal momento che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva 2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent. Cass. 2294/2012, Sent. Cass. 13172/2013, Corte App. Catanzaro, Sent. Cass. 15781/2014; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione del richiedente in altra parte del paese di provenienza; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi)

o   la mancanza di elementi probatori, quali eventuali certificati medici, e' giustificata dall'ambito familiare nel quale e' stata subita la violenza, dalla necessita' di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilita' di mantenere contatti con l'ambiente di provenienza

á      Trib. Milano: riconosciuto la status di rifugiato politico a una donna della Costa d'Avorio minacciata di essere sottoposta a infibulazione (situazione assimilata a rischio di persecuzione)

á      Trib. Bari: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale nigeriano, denunciato in patria dalla madre del defunto compagno, in considerazione delle sanzioni penali previste in Nigeria per chi compia atti sessuali con persone dello stesso sesso o dichiari la propria omosessualita'

á      Trib. Bologna: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Camerun; le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identita' di genere vanno ricondotte al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale; tali elementi vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o come caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignita' umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; la circostanza che la legge dello Stato di appartenenza del richiedente preveda la punibilita' come reato della omosessualita' (art. 347 del codice penale camerunense dispone che chiunque abbia rapporti omosessuali e' punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi - ossia, da 25 a 250 euro; per di piu', il Rapporto Amnesty international 2012 riporta che il governo ha proposto di inasprire pesantemente le pene) e' da considerarsi in se' persecutoria, senza che il giudice debba lverificare che in concreto nel paese del richiedente venga effettivamente applicata la disposizione penale (il "timore" e', in questo caso, certamente fondato)

á      Sent. Cass. 4522/2015: il fatto che l'omosessualita' sia considerata, nel paese di appartenenza, reato e' una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali e li pone in una condizione di oggettiva persecuzione, atta a motivare il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata, in occasione della presentazione di una prima domanda di asilo, per pudore

á      Trib. Bari: il fatto che in Pakistan l'omosessualita' sia punita con la reclusione motiva il riconoscimento dello status di rifugiato a un cittadino pakistano omosessuale, trattandosi di una grave ingerenza nella sua vita privata, che compromette grandemente la sua liberta' personale e lo pone in una situazione di oggettiva persecuzione

á      Corte App. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un turco di etnia curda sottoposto, durante il servizio militare, a continue vessazioni (i soli militari adibiti allo sminamento dell'area di confine tra Turchia e Siria erano di etnia curda; gli ufficiali lo sottoponevano a violenze fisiche e morali) e fermato per due volte, in modo arbitrario e senza alcun controllo giudiziario, dalla polizia curda per la sua appartenenza al partito BDP

á      Trib. Milano: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino nigeriano omosessuale, in base al fatto che in Nigeria il Same sex marriage prohibition act approvato nel gennaio del 2014, prevede fino a 14 anni di reclusione per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale; infatti, il fatto che il Paese di provenienza della persona qualifichi come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un atto di persecuzione, ma lo costituisce, in quanto sanzione sproporzionata o discriminatoria, il fatto che una pena detentiva sanzioni gli atti omosessuali ed effettivamente trovi applicazione

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, sulla base del rischio di subire sanzioni penali sproporzionate, a causa della sua omosessualita', in caso di rimpatrio

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Senegal, sulla base del rischio di subire sanzioni penali a causa della sua omosessualita', in caso di rimpatrio

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino della Nigeria omosessuale, sulla base del fatto che, in caso di rimpatrio, rischia di subire sanzioni penali (e' ricercato dalla polizia nigeriana in quanto colpevole del reato di omosessualita')

á      Corte App. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Pakistan omosessuale, sulla base del rischio di subire sanzioni penali in caso di rimpatrio, a causa del proprio orientamento sessuale

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino ghanese omosessuale, a rischio di persecuzione, dato che in Ghana l'omosessualita' e' punita con sanzioni penali sproporzionate

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino ghanese, ritenuto, seppure a torto, omosessuale e, per questo, a rischio di persecuzione, dato che in Ghana l'omosessualita' e' punita con sanzioni penali sproporzionate

á      Trib. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Ghana, acclarata la genuinita' delle dichiarazioni del ricorrente in merito alla propria condizione di omosessuale ed accertato che l'omosessualita' e' considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Ghana; note:

o   si da' rilievo alla certificazione prodotta dall'associazione Arcigay

o   i rapporti omosessuali con persone consenzienti sono considerati, in Ghana, infrazioni, non crimini

o   si da' rilevo anche al clima di intimidazione subito dagli omosessuali in Ghana, alla mancata tutela da parte delle forze dell'ordine e agli abusi che essi subiscono se reclusi

 

á      Sent. Corte Giust. C-199/12:

o   l'esistenza di una legislazione penale che riguardi in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale

o   il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un atto di persecuzione; una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine dev'essere invece considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione

o   solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dall'ambito di applicazione di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE, in combinato disposto con art. 2 lettera c) della stessa direttiva; in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorita' competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualita' nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale

á      Nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-199/12 avevano affermato che

o   i richiedenti lo status di rifugiato che hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle circostanze nel loro paese di origine, possono costituire un particolare gruppo sociale ai sensi di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo possieda una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di ciascun richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione

o   il fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se' un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare se sia probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla luce delle circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con riferimento, in particolare

¤  al rischio e alla frequenza della persecuzione

¤  in caso di condanna, alla severita' della sanzione normalmente inflitta

¤  a qualsiasi altra misura e prassi sociale a cui il richiedente puo' ragionevolmente temere di essere sottoposto

o   nel valutare se il fatto di qualificare come reato la manifestazione dell'omosessualita' come espressione di un orientamento sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono considerare se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una somma di diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali

 

 

Motivi di persecuzione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, i motivi cui gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti (D. Lgs. 18/2014) devono essere riconducibili sono cosi' caratterizzati:

o   razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico

o   religione: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte

o   nazionalita': oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva 2011/95/UE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso)

o   appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una caratteristica o una fede cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva 2011/95/UE pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva 2011/95/UE, il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere (D. Lgs. 18/2014)

o   opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti

á      Nell'esaminare la fondatezza del timore di persecuzione, qualora il potenziale responsabile di atti persecutori attribuisca al richiedente una caratteristica razziale, religiosa, nazionale, sociale o politica atta a motivare la persecuzione, il fatto che il richiedente la possegga effettivamente e' irrilevante; in questo senso,

o   Trib. Torino, anche se con riferimento a un caso in cui viene concessa la protezione sussidiaria

o   Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino ghanese, ritenuto, seppure a torto, omosessuale e, per questo, a rischio di persecuzione, dato che in Ghana l'omosessualita' e' punita con sanzioni penali sproporzionate

 

á      Nota: riconosciuto lo status di rifugiato ad un ragazzo albanese, perche' omosessuale e oggetto di pesanti minacce da parte del suo contesto sociale con effettivo pericolo per la sua incolumita' fisica e psichica nel paese di origine; analogo riconoscimento per da parte della Commissione Territoriale a un ragazzo nigeriano per motivi legati alla discriminazione subita come omosessuale nel suo paese di origine (da un Comunicato Arcigay); riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale marocchino che avrebbe rischiato il carcere per omosessualita' se fosse stato rimpatriato (da un comunicato Gay Center e Arcigay Roma); nello stesso senso, Trib. Trieste: la compressione del diritto al libero orientamento sessuale praticata in Benin contro gli omosessuali giustifica il fondato timore di persecuzione e il riconoscimento dello status di rifugiato; in senso parzialmente contrario, secondo Sent. Cass. 23304/2009, il semplice fatto che nello Stato d'appartenenza dello straniero sia in vigore una legge che prevede pene detentive per l'omosessuale non integra il presupposto di rischio di persecuzione quando manchi qualunque prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'

á      Trib. Bari: negata la protezione internazionale a un omosessuale tunisino, per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria (concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia)

á      Sent. Cass. 15981/2012: accolta la richiesta di protezione internazionale di un omosessuale senegalese in nome del fatto che una legge del paese di appartenenza che punisca l'omosessualita' con la reclusione impedisce all'omosessuale di vivere in liberta' la propria identita' sessuale, con compromissione grave della liberta' personale; illegittimo anche da parte del giudice di merito, per il mancato ottemperamento al proprio dovere istruttorio, mantenere dubbi sull'omosessualita' del ricorrente, avendo escluso la testimonianza del compagno dell'omosessuale, e trascurare i rapporti di ONG e di organismi internazionali sulla situazione di omofobia e discriminazioni e atti persecutori contro gli omosessuali in Senegal

á      Riconosciuto a un omosessuale senegalese, perseguitato in patria per il suo orientamento sessuale, lo status di rifugiato (da un comunicato Stranieriinitalia; nota: il riconoscimento e' avvenuto a Roma, ma il comunicato non chiarisce se sia stato effettuato dalla Commissione territoriale o dal Tribunale)

á      Trib. Torino: negato lo status di rifugiato, a un nigeriano, giacche' il rischio di subire ritorsioni gravi da parte di ambienti militari corrotti denunciato dal richiedente non si configura come rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino togolese per il rischio di subire persecuzioni in patria a causa della sua appartenenza politica

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina del Gambia, fuggita dal suo paese a seguito delle violenze subite, ad opera di militari fedeli al dittatore al potere, da lei e da membri della sua famiglia, facente parte di un partito di opposizione

á      Corte App. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato alla moglie di un candidato alle elezioni in Bangladesh

á      Ord. Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se il reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del proprio paese abbia natura politica o meno

á      Trib. Roma: negato il riconoscimento dello status di rifugiato a straniero che teme di subire in caso di rimpatrio la condanna a morte per diserzione, non essendo tale rischio un motivo atto a fondare il timore di persecuzione

á      Riconosciuto a una donna albanese maltrattata dal marito lo status di rifugiato, in base alle gravi violenze subite in famiglia e al fatto che lo Stato d'origine non tutela di fatto l'incolumita' della donna da una minaccia cosi' grave (comunicato Les Cultures)

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese convertito al cristianesimo e perseguitatto dalla comunita' locale per non aver accettato di svolgere il ruolo di ministro di un culto animista, in un contesto di sostanziale incapacita' delle autorita' del paese di proteggerlo da tale persercuzione

á      Trib. Torino: riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino tunisino convertito alla Chiesa Cristiana riformata in presenza di un fondato timore di discriminazione persecutoria per motivi di orientamento religioso nel Paese di origine

á      Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano perseguitato dai familiari della moglie a motivo della sua appartenenza all'Islam sciita anziche' wahabita, in una situazione in cui le autorita' statali non garantiscono protezione (come si evince anche da rapporti internazionali); nello stesso senso, Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano convertito all'Islam sciita, sulla base del rischio di essere perseguitato dalla comunita' sunnita

á      Corte App. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cristiano nigeriano di Jos (Stato di Plateau), cui i musulmani avrebbero ucciso alcuni familiari

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina togolese fuggita dal suo paese dopo che il marito, militare di carriera, era stato ucciso in circostanze mai chiarite nel giorno stesso delle elezioni presidenziali e che lei stessa aveva subito un arresto illegale e una violenza sessuale per aver preso parte a una manifestazione di protesta

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale pakistano, dato che in caso di ritorno in patria rischierebbe la persecuzione a causa del suo orientamento sessuale, e, addiritura, la lapidazione

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano che aveva contratto matrimonio con un Hijira (sorta di transessuale), e per questo aveva subito una fatwa ad opera del proprio padre (imam), col risultato che il suo orientamento sessuale era diventato di dominio pubblico, esponendolo anche al rischio di condanna (incluso il rischio di condanna a morte)

á      Corte App. Bari:

o   riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita nel paese d'origine (nel caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di oggettiva persecuzione, tale da giustificare la protezione internazionale; irrilevante il fatto che di fatto queste sanzioni non siano applicate

o   irrilevanti i dettagli elencati dalla Commissione territoriale a sostegno della tesi della inattendibilita'; ingiustificato lo scetticismo mostrato dal Tribunale di primo grado riguardo a elementi credibilissimi addotti dallo straniero

o   nota: si afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)

á      Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese, costretto in patria ad avere rapporti omosessuali dal proprio datore di lavoro libanese, e a rischio, quindi, di essere condannato in Ghana per omosessualita'

á      Corte App. Catania: riconosciuto lo status di rifugiato a una giovane donna nigeriana sulla base del rischio di subire mutilazioni genitali femminili nel Paese d'origine; la mutilazione genitale femminile e' una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioe' alla appartenenza al genere femminile, e, come tale, riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti; dal momento che le mutilazioni genitali femminili trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze religiose, il rifiuto di sottoporre se' stesse o le proprie figlie a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere considerata nel Paese di origine un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo (in questo senso, Nota orientativa dell'ACNUR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile)

á      Trib. Cagliari:

o   riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per sottrarsi al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, dal momento che tali mutilazioni costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza un determinato gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente

o   la gravita' di tale forma di violenza e' considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla CEDU (Sent. CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c. Svezia, che dichiara inammissibile la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente), ed e' certamente possibile un'interpretazione della norma di cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007 conforme a questa sentenza, dato che la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e' palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost., con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso

o   benche' l'agente di persecuzione sia agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili

o   il riconoscimento dello status non puo' essere escluso, nel nostro ordinamento, in considerazione della ragionevole possibilita' del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere perseguitato, dal momento che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva 2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent. Cass. 2294/2012, Sent. Cass. 13172/2013, Corte App. Catanzaro, Sent. Cass. 15781/2014; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione del richiedente in altra parte del paese di provenienza; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi)

o   la mancanza di elementi probatori, quali eventuali certificati medici, e' giustificata dall'ambito familiare nel quale e' stata subita la violenza, dalla necessita' di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilita' di mantenere contatti con l'ambiente di provenienza

á      Trib. Milano: riconosciuto la status di rifugiato politico a una donna della Costa d'Avorio minacciata di essere sottoposta a infibulazione (situazione assimilata a rischio di persecuzione)

á      Trib. Bari: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale nigeriano, denunciato in patria dalla madre del defunto compagno, in considerazione delle sanzioni penali previste in Nigeria per chi compia atti sessuali con persone dello stesso sesso o dichiari la propria omosessualita'

á      Trib. Bologna: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Camerun; le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identita' di genere vanno ricondotte al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale; tali elementi vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o come caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignita' umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; la circostanza che la legge dello Stato di appartenenza del richiedente preveda la punibilita' come reato della omosessualita' (art. 347 del codice penale camerunense dispone che chiunque abbia rapporti omosessuali e' punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi - ossia, da 25 a 250 euro; per di piu', il Rapporto Amnesty international 2012 riporta che il governo ha proposto di inasprire pesantemente le pene) e' da considerarsi in se' persecutoria, senza che il giudice debba lverificare che in concreto nel paese del richiedente venga effettivamente applicata la disposizione penale (il "timore" e', in questo caso, certamente fondato)

á      Sent. Cass. 4522/2015: il fatto che l'omosessualita' sia considerata, nel paese di appartenenza, reato e' una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali e li pone in una condizione di oggettiva persecuzione, atta a motivare il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata, in occasione della presentazione di una prima domanda di asilo, per pudore

á      Trib. Bari: il fatto che in Pakistan l'omosessualita' sia punita con la reclusione motiva il riconoscimento dello status di rifugiato a un cittadino pakistano omosessuale, trattandosi di una grave ingerenza nella sua vita privata, che compromette grandemente la sua liberta' personale e lo pone in una situazione di oggettiva persecuzione

á      Corte App. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a un turco di etnia curda sottoposto, durante il servizio militare, a continue vessazioni (i soli militari adibiti allo sminamento dell'area di confine tra Turchia e Siria erano di etnia curda; gli ufficiali lo sottoponevano a violenze fisiche e morali) e fermato per due volte, in modo arbitrario e senza alcun controllo giudiziario, dalla polizia curda per la sua appartenenza al partito BDP

á      Ord. Cass. 17951/2015: cassata con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva respinto l'appello di un richiedente asilo pakistano, motivando il rigetto col fatto che le violenze subite dalla famiglia del richiedente erano dovute a vendette private e circoscritte, sulla base del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto della situazione di violenza attualmente presente in Pakistan ne' del fatto che le violenze erano state perpetrate da gruppi terroristici organizzati, di fede sunnita (laddove il richiedente e' di fede sciita)

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina egiziana di religione cristiano-copta, sulla base del rischio di persecuzione per motivi religiosi che subirebbe in Egitto in caso di rimpatrio, ad opera dei fratelli musulmani, non sufficientemente contrastati dalle autorita', nonostante la destituzione del presidente Morsi avvenuta nel 2013

á      Corte App. Palermo: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano sciita, sulla base del rischio di persecuzione ad opera del gruppo estremista sunnita Lashkar-e-Jhangvi, stante l'inerzia delle autorita' nel proteggere le vittime dalla persecuzione

á      Trib. Milano: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino nigeriano omosessuale, in base al fatto che in Nigeria il Same sex marriage prohibition act approvato nel gennaio del 2014, prevede fino a 14 anni di reclusione per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale; infatti, il fatto che il Paese di provenienza della persona qualifichi come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un atto di persecuzione, ma lo costituisce, in quanto sanzione sproporzionata o discriminatoria, il fatto che una pena detentiva sanzioni gli atti omosessuali ed effettivamente trovi applicazione

á      Trib. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Ghana, acclarata la genuinita' delle dichiarazioni del ricorrente in merito alla propria condizione di omosessuale ed accertato che l'omosessualita' e' considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Ghana

á      Corte App. Catania: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, membro del partito di opposizione UDP, che era stato arrestato, picchiato e torturato nel proprio paese ad opera delle autorita'

á      Trib. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano che era stato oggetto di una fatwa emessa dal leader del gruppo Khatam-e-Nabuwat a carico suo e del fratello perche' avevano accolto nella scuola privata Mandir Graduate Academy, da loro stessi gestita, alcuni studenti appartenenti alla setta religiosa degli Ahmadyy (discriminati in Pakistan, in quanto considerati non musulmani, e passibili di condanna al carcere o, nei casi piu' gravi, a morte); le minacce erano state denunciate all'autorita', ma la polizia, vicina al gruppo che aveva emesso la fatwa, non era intervenuta; la fatwa era stata eseguita nei confronti del fratello, con la sua uccisione

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano proveniente dalla regione del Kashmir, appartenente ad una formazione politica che opera per l'indipendenza della regione, aggredito e arrestato dalla polizia a seguito di una manifestazione pacifica, in base al rischio di subire, in caso di rimpatrio, una condanna a molti anni di carcere a causa delle sue idee politiche

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano proveniente dalla regione del Kashmir, appartenente al JKPNP, una formazione politica che opera per l'indipendenza della regione, arrestato e torturato dalla polizia a seguito di una manifestazione politica, in base al rischio di subire, in caso di rimpatrio, persecuzione per le sue idee politiche

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano proveniente dalla regione del Kashmir, appartenente al JKLF, una formazione politica che opera per l'indipendenza della regione, su cui pende un mandato di arresto per aver martecipato a una manifestazione pacifica, in base al rischio di subire, in caso di rimpatrio, una condanna a molti anni di carcere a causa delle sue idee politiche

á      Trib. Lecce: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino gambiano, arrestato e rinviato a giudizio per aver effettuato accessi telematici a siti proibiti dal governo del Paese e per aver rivelato, su tali siti, informazioni relative alla situazione interna del Gambia

á      Trib. Milano: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino nigeriano, convertitosi al cristianesimo e per questo minacciato di morte dal padre, massima autorita' locale della religione tradizionale praticata nel villaggio d'origine; e' credibile l'inerzia delle pubbliche autorita' rispetto alla necessita' di protezione del richiedente, dato il condizionamento subito ad opera del padre

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Ghana, sulla base del rischio di essere ucciso in caso di rientro nel paese da coloro che non vogliono riconoscergli il diritto alla successione nel ruolo di re del villaggio (appartenenza a un gruppo sociale, costituito dalla famiglia avente il diritto al trono)

á      Trib. Milano: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Bangladesh, che racconta in modo credibile di aver subito diverse aggressioni riconducibili alla sua militanza politica nel partito di opposizione BNP, sulla base del fondato rischio di persecuzione, in caso di rimpatrio, a causa delle proprie idee politiche

á      Trib. Palermo: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, che racconta, in modo sufficientemente credibile, di aver subito torture a causa della sua parentela con un militare, autore di un fallito tentativo di colpo di Stato

á      Commissione territoriale di Salerno: riconosciuto lo status di rifugiato ad una cittadina nigeriana, gia' vittima di tratta, sulla base del rischio di persecuzione che correrebbe per non aver pagato il debito; si tratta di rischio di persecuzione per appartenenza a un gruppo sociale (nota: quello delle vittime di tratta che non hanno pagato il debito?)

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, sulla base del rischio di subire sanzioni penali sproporzionate, a causa della sua omosessualita', in caso di rimpatrio

á      Trib. Venezia: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Senegal, sulla base del rischio di subire sanzioni penali a causa della sua omosessualita', in caso di rimpatrio

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino della Nigeria omosessuale, sulla base del fatto che, in caso di rimpatrio, rischia di subire sanzioni penali (e' ricercato dalla polizia nigeriana in quanto colpevole del reato di omosessualita')

á      Corte App. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Pakistan omosessuale, sulla base del rischio di subire sanzioni penali in caso di rimpatrio, a causa del proprio orientamento sessuale

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino ghanese omosessuale, a rischio di persecuzione, dato che in Ghana l'omosessualita' e' punita con sanzioni penali sproporzionate

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino ghanese, ritenuto, seppure a torto, omosessuale e, per questo, a rischio di persecuzione, dato che in Ghana l'omosessualita' e' punita con sanzioni penali sproporzionate

á      Trib. Genova: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, militante di un partito di opposizione all'attuale regime, gia' arrestato per la sua attivita' politica e a rischio di un nuovo arresto

á      Trib. Palermo: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, arrestato e torturato dalla polizia quando aveva solo 14 anni, per aver accusato pubblicamente il governo di avergli ucciso il padre perche' appartenente a un partito di opposizione

á      Trib. Lecce: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino palestinese, appartenente al partito Fatah, fuggito dal paese a causa degli atti persecutori (un attentato e il diniego della licenza per condurre un taxi) subiti da esponenti di fazioni (il gruppo vicino ad Abbas) o partiti rivali (Hamas)

á      Corte App. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino del Pakistan, sulla base del rischio di essere arrestato e torturato in caso di rimpatrio a causa della sua attivita' politica in un partito di opposizione che si batte per l'indipendenza del Kashmir

 

á      Sent. Corte Giust. C-199/12:

o   l'esistenza di una legislazione penale che riguardi in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale

o   il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un atto di persecuzione; una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine dev'essere invece considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione

o   solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dall'ambito di applicazione di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE, in combinato disposto con art. 2 lettera c) della stessa direttiva; in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorita' competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualita' nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale

á      Nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-199/12 avevano affermato che

o   i richiedenti lo status di rifugiato che hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle circostanze nel loro paese di origine, possono costituire un particolare gruppo sociale ai sensi di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo possieda una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di ciascun richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione

o   il fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se' un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare se sia probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla luce delle circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con riferimento, in particolare

¤  al rischio e alla frequenza della persecuzione

¤  in caso di condanna, alla severita' della sanzione normalmente inflitta

¤  a qualsiasi altra misura e prassi sociale a cui il richiedente puo' ragionevolmente temere di essere sottoposto

o   nel valutare se il fatto di qualificare come reato la manifestazione dell'omosessualita' come espressione di un orientamento sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono considerare se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una somma di diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali

á      Sent. Corte Giust. C-148/13:

o   art. 4 par. 3, lettera c) Direttiva 2004/83/CE e art. 13 par. 3, lettera a) Direttiva 2005/85/CE ostano a che, nell'ambito dell'esame effettuato dalle autorita' nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice, dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda e' fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonche' gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette autorita', mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali (nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-148/13 escludeva anche che la valutazione potesse basarsi su esami medici o pseudo-medici)

o   art. 4 Direttiva 2004/83/CE, interpretato alla luce di art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a che, nell'ambito di tale esame, le autorita' nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo

o   art. 4 Direttiva 2004/83/CE, interpretato alla luce di art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a che, nell'ambito di tale esame, le predette autorita' accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a "test" per dimostrare la propria omosessualita' o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti

o   art. 4 par. 3 Direttiva 2004/83/CE e art. 13 par. 3, lettera a) Direttiva 2005/85/CE ostano a che, nell'ambito del predetto esame, le autorita' nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilita' per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non e' stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione

 

á      Linee-guida ACNUR sull'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identita' di genere:

o   l'orientamento sessuale e/o l'identita' di genere sono aspetti fondamentali dell'identita' umana che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere

o   l'orientamento sessuale e/o l'identita' di genere di una persona possono trasparire dal comportamento sessuale o da un atto sessuale, dall'aspetto esteriore o dal modo di vestire, o da altri fattori, ivi compreso il modo in cui il richiedente vive in societa' e il modo in cui esprime (o vorrebbe esprimere) la sua identita'

o   la discriminazione costituisce persecuzione se le misure discriminatorie, prese singolarmente oppure considerate cumulativamente, hanno conseguenze di natura fondamentalmente pregiudizievole per la persona interessata

o   i tentativi volti a cambiare con la forza o la coercizione l'orientamento sessuale o l'identita' di genere di un soggetto possono costituire tortura o trattamento inumano o degradante, e possono comportare altre gravi violazioni dei diritti umani, fra cui i diritti alla liberta' e alla sicurezza personale

o   la detenzione, anche in istituti psicologici o medici, sulla sola base dell'orientamento sessuale e/o dell'identita' di genere e' considerata una violazione dei divieti internazionali contro la privazione arbitraria di liberta', e di norma costituisce persecuzione; anche la detenzione amministrativa o l'isolamento della persona solo perche' LGBTI potrebbero provocare un danno psicologico grave

o   se la disapprovazione della famiglia o della comunita' si manifesta attraverso minacce di violenze fisiche gravi va considerata una forma di persecuzione

o   se l'identita' LGBTI rende altamente improbabile trovare una professione remunerativa nel paese di origine anche il licenziamento puo' costituire persecuzione

o   provvedimenti penali che puniscano relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso sono discriminatori e violano le norme internazionali in materia di diritti umani; il loro carattere persecutorio e' particolarmente evidente laddove le persone in questione rischino persecuzioni o punizioni quali la pena di morte, pene detentive o gravi punizioni corporali, ivi compresa la fustigazione; anche qualora le disposizioni che proibiscono le relazioni tra persone dello stesso sesso fossero applicate in modo irregolare, sporadico, o non trovassero affatto applicazione, queste disposizioni potrebbero far sorgere per un soggetto LGBTI una situazione intollerabile tale da costituire persecuzione

o   anche qualora le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso non fossero sanzionate penalmente con provvedimenti specifici, alcune leggi di applicazione generale, come quelle in materia di moralita' pubblica o di ordine pubblico potrebbero essere applicate selettivamente contro persone LGBTI in modo discriminatorio, rendendo la vita insopportabile al richiedente, costituendo persecuzione

o   nel caso in cui siano coinvolti agenti di persecuzione non statali, la protezione dello Stato da cio' che i richiedenti affermano di temere deve essere accessibile ed efficace; la presenza di leggi che sanzionano penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso e' solitamente indice del fatto che non viene garantita protezione alle persone LGBTI

o   nei casi in cui nel paese d'origine la situazione legale e socio-economica delle persone LGBTI fosse in via di miglioramento, e' comunque necessario che avvenga non solamente un cambiamento de iure, ma anche un cambiamento de facto

o   si puo' essere vittima di persecuzione anche a causa di quelli che sono percepiti essere il proprio orientamento sessuale e la propria identita' di genere (ad esempio, donne e uomini che non hanno un aspetto e un ruolo conformi allo stereotipo potrebbero essere percepiti come LGBTI)

o   nei casi in cui si ritenga che una persona non si conformi agli insegnamenti di una particolare religione a causa del suo orientamento sessuale o della sua identita' di genere, e sia conseguentemente soggetta a gravi offese o punizioni, la persona in questione potrebbe avere un fondato motivo di persecuzione per motivi religiosi

o   nei casi di identita' ancora in evoluzione, il richiedente potrebbe descrivere il proprio orientamento sessuale e/o la propria identita' di genere come fluida, oppure potrebbe esprimere confusione o incertezza rispetto alla propria sessualita' e/o alla propria identita'; in queste situazioni, tali caratteristiche vanno considerate in ogni caso come fondamentali per lÕidentita' in evoluzione, e pertanto saranno correttamente ascrivibili al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale

o   si puo' avere un un fondato motivo di persecuzione per opinioni politiche, quando l'espressione di un diverso orientamento sessuale e di una diversa identita' di genere sia considerata come un modo di mettere in discussione le politiche di governo, o sia percepita come una minaccia alle norme sociali e ai valori prevalenti

o   potrebbero essere presentate richieste di riconoscimento sur place (ossia, dopo l'arrivo del richiedente nel paese di asilo) a causa dei cambiamenti che hanno interessato l'identita' personale o l'espressione di genere del richiedente dopo il suo arrivo nel paese di asilo

o   le persone LGBTI necessitano di un ambiente in cui possano trovare sostegno durante tutta la procedura di determinazione dello status di rifugiato, ivi compreso il pre-esame, di modo che possano presentare la propria richiesta in modo completo e senza timori

o   nel caso in cui una persona presenti la sua richiesta di asilo in un paese in cui le relazioni tra persone dello stesso sesso sono sottoposte a sanzione penale, queste leggi potrebbero impedirle di accedere alle procedure di asilo, o disincentivarla dal menzionare il suo orientamento sessuale o la sua identita' di genere nel corso delle interviste necessarie alla determinazione dello status; in tali situazioni puo' rendersi necessario che lÕACNUR venga direttamente coinvolto, ad esempio per condurre la procedura di determinazione dello status di rifugiato sotto il suo mandato

 

á      Nota orientativa dell'ACNUR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile:

o   l'ACNUR considera la mutilazione genitale femminile una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico sia mentale, e costituisce persecuzione

o   la mutilazione genitale femminile inoltre costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o degradante

o   la mutilazione genitale femminile puo' essere considerata una forma di persecuzione specifica su minori poiche' colpisce in maniera sproporzionata le bambine: le azioni o minacce che potrebbero non qualificarsi come persecuzione nel caso di un adulto, potrebbero invece esserlo per un minore

o   e' compito dei decisori effettuare una valutazione oggettiva del rischio affrontato dal minore, indipendentemente dal fatto che il minore sia in grado di esprimere timore; quando tale timore e' espresso da un genitore o da un adulto di riferimento per conto del minore, puo' ritenersi che il timore di persecuzione esista

o   a un genitore puo' essere riconosciuto uno status derivativo sulla base dello status di rifugiato di sua figlia

o   la nascita di una figlia puo' dare origine a una domanda sul posto

o   per una persona che sia stata gia' sottoposta a mutilazione genitale femminile, non e' necessario che la futura persecuzione temuta assuma una forma identica a quella vissuta in precedenza affinche' essa possa essere collegata a una fattispecie prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951; inoltre, la persecuzione patita potrebbe essere considerata particolarmente atroce e la potrebbe vivere ancora perduranti effetti traumatici o psicologici, che rendono intollerabile il rinvio nel paese dÕorigine

o   benche' la mutilazione genitale femminile sia praticata per lo piu' da individui privati, puo' sussistere un fondato timore di persecuzione se le autorita' interessate non sono in grado o non intendono proteggere ragazze e donne dalla pratica

o   non e' necessario che vi sia intento doloso o "punitivo" da parte dell'agente perche' il danno in questione sia considerato come persecuzione

o   anche quando la persona si sottoponga con entusiasmo alla pratica, al fine di conformarsi a valori e norme della comunita', non dovrebbe necessariamente ritenersi che ella abbia preso una decisione informata, libera da coercizione

o   nel caso in cui la procedura sia effettuata in strutture gestite dal governo e dal suo personale medico, lo stesso Stato potrebbe essere considerato come l'agente di persecuzione

o   la mancanza di un'efficace protezione legislativa (inclusa l'adozione di sanzioni effettive), la mancanza del controllo universale da parte dello Stato e la pervasiva influenza di pratiche consuetudinarie sono indice della inadeguatezza della protezione da parte dello Stato

o   il timore di una ragazza o di una donna di essere sottoposta a mutilazione genitale femminile puo' avere luogo per ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica o religione; la mutilazione genitale femminile viene inflitta a ragazze e donne perche' sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualita'

o   per "determinato gruppo sociale" l'ACNUR intende un "un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla societa" (in questo caso, ad esempio, "giovani ragazze" o "donne" o "ragazze appartenenti a gruppi etnici che praticano la mutilazione genitale femminile"); la dimensione del gruppo e' irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione

o   donne e ragazze che si oppongono alla mutilazione genitale femminile pososno essere viste come oppositrici della persecuzione a causa della loro opinione politica; in particolare, un'opposizione alla mutilazione genitale femminile potrebbe essere considerata come equivalente a una richiesta di liberta' dall'oppressione e per una maggiore indipendenza delle donne, minacciando pertanto la struttura di base dalla quale scaturisce il potere politico

o   alcuni leader religiosi possono considerare la mutilazione genitale femminile come un atto religioso o ritenerla radicata nella dottrina religiosa; in questi contesti, una persona che, rifiutandosi di sottoporsi o di far sottoporre le proprie figlie alla mutilazione genitale femminile, non si conformi a questa visione potrebbe avere un fondato timore di essere perseguitata per ragioni di religione

o   quando la richiedente provenga da un paese con una universale (o quasi universale) pratica di mutilazione genitale femminile, la fuga interna normalmente non e' considerata unÕalternativa rilevante; la mancanza di efficace protezione da parte dello Stato in una parte del paese e' indicativa del fatto che lo Stato non sara' in grado o propenso a proteggere la ragazza o la donna in alcuna altra parte del paese

o   anche quando vi siano zone del paese esenti dalla pratica della mutilazione genitale femminile, occorre valutare se la persona corra rischio di essere perseguitata, nella forma originaria (dai primi agenti di persecuzione) o in qualsiasi nuova forma di persecuzione o grave danno (ad esempio, anche in considerazione della giovane eta', abusi, violenze e deprivazione di altri diritti umani fondamentali)

o   il trasferimento non e' proponibile come mezzo di fuga dalla persecuzione se la persona possa venire a trovarsi senza sostegno famigliare (come puo' assumersi nei casi in cui la minaccia di mutilazione genitale femminile emana dai membri della sua famiglia immediata), senza mezzi di sostentamento o in condizioni di difficolta' eccessiva giovane

 

á      Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica:

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere (in particolare, violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali) possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)

o   le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)

o   le Parti adottano le misure necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, anche in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale (art. 60 co. 3)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement (art. 61 co. 1)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)

 

á      Linee guida ACNUR sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan: ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, vanno considerate con cura particolare le persone appartenenti alle seguenti categorie (lista non esaustiva):

o   individui associati al governo a alla comunita' internazionale, o percepiti come tali

o   giornalisti e professionisti dei media

o   uomini in eta' da reclutamento, anche forzato, se minori, per azioni militari

o   civili sospettati di sostegno a elementi antigovernativi

o   individui percepiti come in contrasto con l'interpretazione dei principi islamici data da elementi antigovernativi

o   donne o ragazzi con profili particolari o in particolari circostanze

o   persone che siano percepite come contravvenienti i costumi sociali

o   persone con disabilita'; in particolare, con disabilita' o malattia mentale

o   persone che abbiano subito o rischino di subire traffico di esseri umani o lavoro forzato

o   persone a rischio per orientamento sessuale o identita' di genere

o   membri di minoranze etniche

o   persone coinvolte in faide

o   uomini d'affari o loro familiari

 

 

Cessazione dello status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Uno straniero cessa di essere rifugiato quando verifichi una delle seguenti condizioni:

o   si sia nuovamente e volontariamente avvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza

o   avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata

o   abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale paese

o   si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno (nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno") per timore di essere perseguitato

o   non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno, in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; e' escluso il caso in cui il rifugiato possa addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del paese in questione (D. Lgs. 18/2014)

á      L'ACNUR ha raccomandato, conformemente con quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla Convenzione OUA sui Rifugiati che la cessazione dello status di rifugiato, per quanto riguarda i cittadini del Ruanda, abbia efficacia dal 30/6/2013, avendo avuto luogo nel Paese mutamenti fondamentali e duraturi e non sussistendo piu' le circostanze che avevano indotto le persone a fuggire (da comunicato ASGI e Nota ACNUR)

á      La cessazione dello status di rifugiato e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione dello straniero

á      Sent. Corte Giust. C-175/08:

o   ai fini della cessazione dello status di rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri motivi che giustifichino il timore di persecuzione; il criterio di probabilita' per l'esame del rischio derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato

o   ai fini della cessazione dello status di rifugiato, il mutamento delle condizioni deve includere l'adozione di adeguate misure per impedire atti persecutori, l'esistenza di un sistema giuridico effettivo atto a punire gli atti persecutori e la possibilita' per l'interessato di accedere a tale protezione

o   i soggetti atti ad offrire protezione possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio

o   la rilevanza di atti o minacce precedenti di persecuzione sussiste quando, in sede di valutazione della possibilita' di dar luogo alla cessazione dello status di rifugiato, l'interessato faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato; di norma, tali atti o minacce saranno rilevanti solo quando siano collegati al diverso motivo di persecuzione esaminato in tale fase

 

 

Esclusione dallo status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato

o   se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva 2011/95/UE chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico

o   quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤  un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤  fuori del territorio italiano e prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente (D. Lgs. 18/2014)[61], un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere classificati come reati gravi; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista dalla Direttiva 2011/95/UE)

¤  atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

á      Sent. Corte Giust. C-57/09:

o   art. 12, n. 2, lett. b e c Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso, fatti precisi al fine di determinare la gravita' degli atti commessi dall'organizzazione e se sussista una responsabilita' individuale della persona

o   l'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellÕart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza

o   l'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellÕart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita' relativa al rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del rimpatrio della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione dallo status di rifugiato)

o   art. 3 Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva

á      Sent. Corte Giust. C-364/11:

o   la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR "per qualsiasi motivo" riguarda anche la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi e' piu' ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volonta'; spetta alle autorita' nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, se quest'ultimo e' stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia

o   ove le autorita' competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto ammesso ai benefici della Direttiva 2004/83/CE implica il riconoscimento, da parte dello Stato membro, della qualifica di rifugiato e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non si applichi una delle clausole di esclusione previste dalla Direttiva

 

á      Posizione ACNUR sulla Repubblica Centrafricana: si invitano i governi dei paesi di tutto il mondo a non effettuare rimpatri forzati nella Repubblica Centrafricana, per via della mutevole e pericolosa situazione nel paese, dove predominano violazioni dei diritti umani e una sempre piu' grave situazione umanitaria; si raccomanda di preservare la natura civile dell'asilo, prestando attenzione all'identificazione dei combattenti e alla loro separazione dalla popolazione di rifugiati, e considerando la possibilita' di esclusione dallo status di rifugiato di tali combattenti e di altri individui (in particolare, coloro che siano stati coinvolti in crimini di guerra e crimini contro l'umanita' nella Repubblica Centrafricana)

á      In una Nota ACNUR sugli sviluppi della situazione in Ucraina, vengono fornite raccomandazioni sulla gestione di domande di asilo presentate da persone provenienti o abitualmente residenti in Ucraina o che siano transitate attraverso tale paese, alla luce della situazione di conflitto presente nello stesso paese

á      L'ACNUR ha espresso forte preoccupazione per i rimpatri dal Niger alla Nigeria di centinaia di rifugiati, date le condizioni di insicurezza presenti nello Stato di Borno (di destinazione dei rimpatri) e i recenti attacchi dei ribelli (comunicato ACNUR)

á      Linee guida ACNUR sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan: ai fini dell'applicazione delle clausole di esclusione di cui all'art. 1F della Convenzione di Ginevra del 1951, vanno in particolare esaminate le seguenti categorie:

o   ex membri delle forze armate e dell'apparato di sicurezza ed ex membri del regime comunista

o   ex membri di gruppi armati o milizie durante e dopo il regime comunista

o   membri o ex membri e comandanti di gruppi antigovernativi

o   membri o ex membri delle Forze di Sicurezza Nazionali Afghane, della Polizia Nazionale Afghana e della Polizia Locale Afghana

o   membri o ex membri di gruppi paramilitari o milizie

o   membri o ex membri di gruppi e reti impegnate nel crimine organizzato

 

 

Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)

 

á      La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato se ne sussistono i presupposti, senza che sussistano cause di esclusione o di cessazione

 

á      Il riconoscimento dello status di rifugiato e' negato quando, sulla base di una valutazione individuale, risulta verificata una delle seguenti condizioni:

o   non sussitono i presupposti

o   sussiste una delle cause di esclusione

o   sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o   lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)

á      Nota: la Direttiva 2011/95/UE stabilisce esplicitamente che lo straniero cui sia negato il riconoscimento dello status di rifugiato per il fatto che e' ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica gode, a condizione di essere presente nel territorio dello Stato membro, dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 (diritto a non essere discriminato in base a razza, religione o paese d'origine, il diritto di praticare la propria religione e di dare ai figli un'istruzione religiosa, il diritto di adire i tribunali, il diritto di accesso alla scuola primaria e, in condizioni di parita con gli altri stranieri, alla scuola secondaria, il diritto a non essere sanzionati per l'ingresso e il soggiorno illegali e il diritto a una sostanziale liberta' di circolazione - salvo che nelle more dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione -, il diritto al ricorso effettivo avverso il provvedimento di espulsione - adottabile solo per motivi di ordine pubblico sicurezza dello Stato - e il diritto a fruire di un tempo adeguato per farsi ammettere in altro Stato, il diritto a non essere allontanati verso un paese dove la vita o la liberta' dell'interessato siano minacciate per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche - salvo che in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato o, a causa della commissione di un grave reato, per la sicurezza pubblica), o di diritti analoghi; il D. Lgs. 251/2007 trascura questa disposizione, che non sembra integralmente garantita dal resto della normativa; verosimilmente, la disposizione va comunque interpretata nel senso che il godimento di quei diritti deve essere garantito "finche' lo straniero si trova nel territorio dello Stato membro"

á      Corte App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attivita' di prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente scandalose o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, tale arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico decoro, non costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico; nello stesso senso, Sent. Cass. 38701/2014: agli effetti dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956 non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione, non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio (nello stesso senso, Sent. Cass. 302/2015)

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e' reso responsabile di detenzione illegale di armi, reato grave e tale da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a quanto si evince dalla sentenza)

 

 

Revoca dello status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo status di rifugiato e' revocato, su base individuale, quando si accerti che sussiste una delle cause di diniego dello status o che il riconoscimento e' stato determinato, in modo esclusivo, dall'aver omesso dei fatti o dall'averli presentati in modo erroneo o con ricorso a documentazione falsa (nota: la formulazione adottata dal D. Lgs. 251/2007 differisce da quella della Direttiva 2011/95/UE, che fa riferimento al fatto che l'erronea presentazione, la falsa documentazione o l'omissione di fatti abbia costituito "un fattore determinante" per l'ottenimento dello status di rifugiato; quest'ultima formulazione e' certamente piu' appropriata riguardo al caso di omissione di fatti, che difficilmente puo' rappresentare un fattore "esclusivo" per l'ottenimento dello status, come sembra richiedere la formulazione del D. Lgs. 251/2007)

á      Nota: la Direttiva 2011/95/UE stabilisce esplicitamente che lo straniero cui sia revocato lo status di rifugiato per il fatto che e' ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica gode, a condizione di essere presente nel territorio dello Stato membro, dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 (vedi sopra), o di diritti analoghi; il D. Lgs. 251/2007 trascura questa disposizione, che non sembra integralmente garantita dal resto della normativa; verosimilmente, la disposizione va comunque interpretata nel senso che il godimento di quei diritti deve essere garantito "finche' lo straniero si trova nel territorio dello Stato membro"

 

 

Protezione sussidaria: danni gravi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi

o   la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte

o   la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva 2011/95/UE sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")

o   la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Sent. Corte Giust. C-465/07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; in mancanza di un indizio specifico di rischio accentuato dalla condizione personale, sara' semplicemente piu' alto il livello di violenza indiscriminata richiesto perche' si consideri provata la minaccia grave; tale minaccia puo' essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un rischio effettivo di subire tale minaccia; nello stesso senso, Trib. Roma; Sent. Corte Giust. C-285/12: si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o piu' gruppi armati o quando due o piu' gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensita' degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione)

 

á      Corte App. Catania: data la situazione in Costa d'Avorio, caratterizzata da violenza diffusa, gravi violazioni dei diritti umani, instabilita' politica derivante dalla mancata attuazione degli accordi di pace di Ouagadougou, il richiedente asilo avoriano, pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, appare in condizione di ottenere il riconoscimento alla protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Milano e Trib. Roma; in senso diverso, successivamente, Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico in Costa d'Avorio, pur non delineando un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria

á      Linee guida provvisorie ACNUR sull'eleggibilita' per la valutazione delle necessita' di protezione internazionale per i cittadini della Costa d'Avorio: sostituiscono precedenti orientamenti pubblicati dall'ACNUR in precedenza e, in particolare, la raccomandazione a non effettuare rimpatri in Costa d'Avorio; le condizioni generali di sicurezza sono migliorate rispetto all'aprile 2011, ma il Paese rimane profondamente diviso e le condizioni di sicurezza fragili; le domande presentate da richiedenti asilo che dichiarano di essere a rischio di danno grave ed indiscriminato a causa di una situazione di violenza generalizzata o di eventi che arrecano grave turbamento all'ordine pubblico, ma non basate su uno dei criteri della Convenzione di Ginevra del 1951, devono essere esaminate con attenzione nel proprio merito

á      Trib. Trieste: il livello attuale di violenza indiscriminata in Afghanistan motiva il riconoscimento della protezione sussidiaria

á      Corte App. Napoli: l'essere fratello di un comandante del Fronte Rivoluzionario Unito (RUF) in Sierra Leone espone lo straniero a rischio di danno grave consistente negli effetti delle ritorsioni da parte di connazionali che abbiano subito violenza ad opera del RUF; questo motiva la concessione della protezione sussidiaria

á      Trib. Roma: una situazione di rischio generalizzato di violenza indiscriminata e di trattamenti inumani e degradanti nel territorio di origine del richiedente (nella fattispecie, una donna nigeriana), legato ad episodi di violazione dei diritti umani (incluso il diffuso clima di impunita' in relazione allo stupro), giusrtifica la concessione della protezione sussidiaria

á      Corte App. Roma: riconosciuto a un cittadino del Gambia appartenente al partito di opposizione, di professione fotografo reporter, per il quale non risulta provato il rischio di subire persecuzioni personali e dirette, il diritto alla protezione sussidiaria, sulla base del rischio di subire pene o trattamenti inumani o degradanti che, in base alle informazioni raccolte dal MAE, dai rapporti di Amnesty International e da quelli del Dipartimento di Stato USA, appare sussistere, in Gambia, per gli oppositori del regime a qualsiasi titolo

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di violenza diffusa esistente nel paese

á      Corte App. Milano: concessa la protezione sussidiaria a un attivista curdo sottoposto, in Turchia, a continue vessazioni fino a sviluppare disturbi psicofisici, sulla base del rischio di essere sottoposto ancora a trattamenti inumani, in caso di rimpatrio, in ragione di un quadro politico non ancora pacificato

á      Trib. Torino: riconosciuta la protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base del fatto che l'interessato ha fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, e che il quadro fornito non e' in contraddizione con quanto conosciuto sulla situazione del paese d'origine; negato, invece, lo status di rifugiato, giacche' il rischio di subire ritorsioni gravi da parte di ambienti militari corrotti denunciato dal richiedente non si configura come rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato

á      Trib. Roma: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza generalizzata nel Mali, atta a produrre il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatri; nello stesso senso, Trib. Roma (nota: il richiedente faceva riferimento, nella sua richiesta, a una situazione particolare, che nulla ha a che vedere con quella di violenza generalizzata, ma il giudice ha esercitato il suo dovere di cooperare con una azione istruttoria a verificare quale sia la situazione nel paese di appartenenza dello straniero) e Trib. Roma e Corte App. Catania (sulla base della Posizione ACNUR sul Mali, coerentemente con Sent. Cass. 32685/2010, che ritiene rilevanti i rapporti di organismi non governativi affidabili)

á      Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria a una cittadina nigeriana, il cui marito era stato ucciso in patria, sulla base del rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio a causa del conflitto interno in corso (nota: protezione sussidiaria accordata anche se formalmente la ricorrente aveva chiesto, in subordine al riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento dell'asilo ex art. 10 Cost., dal momento che, secondo il Tribunale, la protezione sussidiaria e' una delle forme in cui si declina tale diritto d'asilo); nello stesso senso, Corte App. Roma (che accorda la protezione a una cittadina nigeriana per il rischio oggettivo, a prescindere dalla credibilita' del racconto fatto dall'interessata) e Corte App. Roma (che ritiene le incongruenze del racconto ragionevolmente riconducibili alla difficolta' della narrazione, nonostante la presenza dell'interprete, per una persona proveniente da cultura molto lontana da quella europea)

á      Corte App. Napoli: concessa la protezione sussidiaria ad uno sciita pakistano sulla base dei rischi associati ai contrasti tra sunniti e sciiti nel Punjab

á      Corte App. Napoli: concessa la protezione sussidiaria a un giornalista d'opposizione del Burkina Faso, preso di mira dal regime (nota: sentenza farneticante, che nega lo status di rifugiato sulla base del fatto che a questo fine sarebbe necessario un piu' rigoroso accertamento!)

á      Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea Bissau per la situazione di violenza presente nel paese, a dispetto del fatto che il suo racconto e' privo di coerenza e credibilita'

á      Trib. Roma e Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti arbitrari, torture, a dispetto del fatto che il suo racconto e' di dubbia credibilita'

á      Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti arbitrari, torture, a dispetto del fatto che i motivi addotti nella richiesta di asilo siano estranei a quelli che consentono di riconoscere il diritto alla protezione internazionale

á      Trib. Roma: concessa la protezione sussidiaria a una nigeriana, a prescindere dalle motivazioni addotte a sostegno della domanda di asilo, sulla base del clima di violenza presente in Nigeria

á      Trib. Roma: riconosciuta la protezione sussidiaria a un nigeriano, a dispetto del racconto considerato non credibile, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese; nello stesso senso, Trib. Roma, Trib. Bologna, Trib. Bologna

á      Trib. Roma: riconosciuta la protezione sussidiaria a un nigeriano in virtu' del rischio di subire un danno grave a cauda dei conflitti di natura religiosa presenti nel paese

á      Trib. Torino: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino turco di etnia kurda, che non risulta essere perseguitato direttamente a motivo della sua etnia, ma piuttosto essere a rischio di ripetuti carcerazioni e arresti ingiusti (che pertanto costituiscono un trattamento intimidatorio e degradante) in ragione dell'aiuto, vero o presunto, che le autorita' del Paese di origine ritengono fornito ad esponenti o militanti di un partito da loro contrastato

á      Corte App. Roma: si concede al militante di un partito kurdo disciolto coattivamente la protezione sussidiaria, perche' il rischio di persecuzione, provato, avrebbe base etnica e non politica e si dispone il conseguente rilascio di un permesso per motivi umanitari (sentenza farneticante!)

á      Sent. Cass. 25873/2013: la costrizione di una donna a un matrimonio forzato rappresenta un trattamento inumano atto a motivare, in quanto danno grave, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (nota: non dello status di rifugiato); il giudice non puo' dare per scontato che, in presenza di un danno grave esercitato da soggetti non statuali, le autorita' statali sarebbero disponibili e idonee ad offrire protezione

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese; nello stesso senso, Trib. Roma, Trib. Trieste (che, in relazione ad un nigeriano dello Stato di Kano, nella Nigeria settentrionale, ritiene irrilevante il fatto che in altra regione del paese il rischio di subire un danno grave non sia presente, dal momento che l'Italia non ha recepito art. 8 Direttiva 2004/83/CE, in base al quale una tale possibilita' e' valido motivo di diniego della protezione; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi) e Corte App. Bologna (in relazione a un cittadino nigeriano proveniente dallo Stato di Borno)

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base della situazione di violazione di diritti umani che sussiste in Nigeria

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino iraniano accusato in patria di essere un consumatore di alcool, sulla base del carattere sproporzionato della pena prevista per questa accusa (pena di morte in caso di terza condanna)

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino della Guinea Kronakry sulla base della situazione di insicurezza e di violazione sistematica dei diritti fondamentali presente nel paese

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino afghano sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese

á      Corte App. Bari: confermata la protezione sussidiaria a un cittadino senegalese proveniente dalla regione di Casamance, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nella regione stessa

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino senegalese della regione di Casamance, sulla base del rischio di subire violenza da parte dei ribelli di quella regione per il rifiuto di arruolarsi nelle loro truppe, l'accordo raggiunto tra le parti in conflitto essendo troppo recente per garantire che il richiedente non venga costretto ad arruolarsi

á      Corte App. Bologna: confermata la sentenza di primo grado, con cui e' riconosciuta la protezione sussidiaria a un cristiano nigeriano proveniente da Jos (Stato di Palteau) sulla base della situazione di violenza generalizzata motivata da ragioni religiose, non essendo esigibile la migrazione interna in cerca di paraggi piu' salutari (nota: la sentenza afferma che "in mancanza della deduzione di motivi di incredibilita' ... la Corte non puo' inventarseli")

á      Trib. Trieste: ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di riesame della domanda di asilo presentata da un cittadino nigeriano sulla base dell'intensificarsi degli attentati di matrice religiosa in Nigeria; riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Trieste: la situazione in Nigeria e' di violenza diffusa, non localizzata in poche zone del paese; questo giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, non rilevando il fatto che, sulla base di queste considerazioni, l'intera popolazione nigeriana potrebbe avere diritto a tale protezione, e non potendosi esigere che il richiedente asilo si trasferisca in altra zona del paese priva di pericoli

á      Trib. Trieste, Trib. Trieste: nel Mali non sembra piu' sussistere una situazione di conflitto armato di violenza tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base del clima di violenza diffusa presente nell'Edo State e del fatto che non si puo' esigere, ai sensi della normativa italiana, che lo straniero si trasferisca in altra regione

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, in considerazione del livello di violenza indiscriminata presente nel paese a causa del conflitto interno

á      Trib. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a una cittadina del Mali sulla base della situazione di grave violazione dei diritti umani presente nel paese

á      Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad un cittadino nigeriano che afferma, senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko Haram nei confronti di una chiesa cristiana

á      Trib. Trieste: l'aumentato livello di violenza indiscriminata in Nigeria e' motivo valido per la richiesta di riesame della decisione da parte della Commissione territoriale e per il riconoscimento della protezione sussidiaria

á      Trib. Milano: riconosciuta la protezione sussidiaria a un pakistano, proveniente dal Punjab, perche' minacciato da un racket delle estorsioni, da cui le autorita' non potrebbero proteggerlo adeguatamente, alla luce della difficile situazione della regione (nota: sentenza confusa che, successivamente, motiva il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria sulla base della situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato esistente nel Punjab)

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ad un afghano, ritenuto non credibile, sulla base della situazione di diffusa violazione dei diritti umani presente nel paese, in relazione alla quale il tribunale ha acquisito d'ufficio gli elementi rilevanti (in particolare da rapporti dell'ACNUR)

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino afghano, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese, a prescindere dalla credibilita' del suo racconto

á      Corte App. Bari: riconosciuto la protezione sussidiaria a un pakistano, autista di una ONG, la cui incolumita' era minacciata dalla presenza dei talebani nel territorio in cui agiva

á      Corte App. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un ghanese, resosi colpevole di omicidio colposo per aver investito con l'auto una ragazza, uccidendola, in virtu' del fatto che la pena prevista per l'omicidio colposo, in Ghana, puo' arrivare all'ergastolo (con evidente sproporzione) e che il trattamento dei detenuti subiscono spesso gravi maltrattamenti; vi e' quindi il rischio di subire, in patria, trattamenti inumani

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base dellaa situazione di conflitto interno e violenza generalizzata presente nella regione di provenienza, in Nigeria, non potendosi esigere dal richiedente che si trasferisca in altra parte del paese, dal momento che l'ordinamento italiano non ha recepito la disposizione di cui all'art. 8 Direttiva 2011/95/UE

á      Trib. Milano: la circostanza che nel 2014 il servizio militare di leva e' divenuto obbligatorio in Mali fa si' che un giovane, ragionevolmente ancora soggetto all'obbligo di leva, corra concreto pericolo di grave danno, ritornando nel paese di origine in quanto egli verrebbe certamente aggregato alle truppe governative ed inviato nel Nord del paese ove ancora vi sono episodi di violenza generalizzata ancora non contenuti dalle forze governative in un contesto di pieno rispetto dei diritti umani; riconosciuto quindi il diritto alla protezione sussidiaria (nota: il danno grave derivante da un conflitto dovrebbe riguardare solo i civili)

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza generalizzata presnete ancora nel paese

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di sistematica violazione dei diritti umani fondamentali presente nel paese; si afferma che l'interessato potrebbe essere, in caso di ritorno nel paese di appartenenza, in serio pericolo di trovarsi vittima innocente di abusi di potere da parte dell'Autorita' statale (nota: non si capisce che relazione ci sia con la nozione di "danno grave")

á      Ord. Cass. 17951/2015: cassata con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva respinto l'appello di un richiedente asilo pakistano, motivando il rigetto col fatto che le violenze subite dalla famiglia del richiedente erano dovute a vendette private e circoscritte, sulla base del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto della situazione di violenza attualmente presente in Pakistan ne' del fatto che le violenze erano state perpetrate da gruppi terroristici organizzati, di fede sunnita (laddove il richiedente e' di fede sciita)

á      Corte App. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a una cittadina nigeriana sulla base della violenza indiscriminata presente nel paese

á      Corte App. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino pakistano sulla base della violenza indiscriminata presente nel paese

á      Corte App. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino della Repubblica Democratica del Congo sulla base della violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Palermo: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino gambiano, il cui padre aveva partecipato a un fallito colpo di stato contro l'attuale presidente, sulla base del rischio di subire l'arresto e il conseguente trattamento inumano e degradante, date le terribili condizioni in cui versa il sistema carcerario nel Gambia (strutture carcerarie prive di acqua potabile e di impianti fognari adeguati, sovraffollamento di detenuti, frequente insorgenza di malattie mortali; nota: il rischio di subire l'arresto per il fatto di essere figlio di un dissidente dovrebbe giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato)

á      Trib. Potenza: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano sulla base della violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Potenza: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione ancora estremamente critica nel paese, che rende concreto il rischio di essere vittima, in caso di rimpatrio, di violenza indiscriminata

á      Trib. Potenza: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base del fatto che in caso di rientro nel paese, la persona rischierebbe di essere arrestato e di subire torture e altri trattamenti inumani in quanto gia' arrestato, in passato, essendo figlio di un militante di un partito di opposizione, a sua volta arrestato e mai rilasciato; nota: non si capisce per quale motivo non si consideri questa situazione quale rischio di persecuzione personale e, quindi, motivo per riconoscere lo status di rifugiato

á      Trib. Potenza: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base del fatto che in caso di rientro nel paese, la persona rischierebbe di essere arrestato e di subire torture e altri trattamenti inumani in quanto gia' arrestato, in passato, perche' lavorava per una emittente radiofonica chiusa a seguito di un dibattito al quale erano stati invitati due rappresentanti di un partito di opposizione; nota: non si capisce per quale motivo non si consideri questa situazione quale rischio di persecuzione personale e, quindi, motivo per riconoscere lo status di rifugiato

á      Trib. Potenza: riconosciuta la protezione sussidiaria a un senegalese proveniente dalla regione di Casamance, sulla base della minaccia grave per la vita o l'incolumita' del richiedente a causa del conflitto armato presente nella regione

á      Trib. Palermo: negata la protezione sussidiaria a un senegalese proveniente dalla regione di Casamance, sulla base del fatto che il livello del conflitto presente nella regione non appare tale da fare ritenere integrata la condizione di minaccia grave per la vita o l'incolumita' del richiedente; concessa pero' la protezione umanitaria, sulla base della situazione critica presente nella regione e del conseguente insufficiente livello di sicurezza

á      Trib. Venezia: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino pakistano, sulla base della situazione di violenza presente nel paese a causa del conflitto armato interno in atto

á      Trib. Torino: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino turco di etnia curda che, in caso di rimpatrio, dovrebbe prendere parte al servizio di leva, con fondato rischio di essere sottoposto a vessazioni e costretto a combattere contro persone della sua etnia; nota: incomprensibilmente, questi rischi vengono assimilati al rischio di subire un danno grave, cosi' come definito da art. 14 D. Lgs. 251/2007 (condanna a morte, tortura, minaccia grave alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato), senza che sia precisato a quale di queste fattispecie si faccia riferimento

á      Trib. Venezia e Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a cittadini nigeriani in base alla situazione di violenza generalizzata presente nel Nord-est del paese, e del fatto che l'Italia non ha recepito la clausola di cui all'art. 8 Direttiva 2011/95/UE, che consentiva di negare la protezione nei casi in cui sia possibile per lo straniero trovare riparo in altre regioni del paese di provenienza (nota: decisioni farneticanti, dal momento che i richiedenti provengono da una regione della Nigeria, Imo State, in cui non vi e' una situazione di violenza generalizzata)

á      Trib. Venezia e Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a cittadini del Mali, provenienti dal Sud del paese, sulla base della situazione di conflitto presente nel Nord dello stesso paese e del fatto che non puo' essere applicato il processo di inferenza logica, in base al quale e' ragionevole attendere dal richiedente che in caso di rimpatrio si stabilisca nella parte del paese da cui proviene, in cui non corre rischi effettivi di subire danni gravi, finche' art. 8 Direttiva 2011/95/UE non venga espressamente recepito nel nostro ordinamento (nota: sentenze deliranti!)

á      Trib. Venezia: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia che si dichiara omosessuale, sulla base del fatto che in patria rischierebbe la condanna all'ergastolo (nota: sentenza farneticante, che ritiene gli elementi addotti non sufficientemente credibili ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ma credibili ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, e identifica l'ergastolo come fattispecie di "danno grave", forse assumendo implicitamente che si tratti di trattamento inumano)

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano, ritenuto non sufficientemente credibile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sulla base del rischio di subire un danno grave a causa della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese (in fase di allargamento rispetto alla originaria localizzazione nella regione nord-orientale)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della violenza indiscriminata dovuta alla perdurante situazione di conflitto armato interno, con il rischio effettivo di subire un grave danno, anche considerato che tale danno proviene, in particolare, da bande terroristiche o fazioni contrapposte, in una situazione in cui gli organi dello stato di provenienza non possono fornire al ricorrente una idonea protezione

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente in tutto il paese

á      Trib. Napoli: riconosciuta la protezione sussidiaria a un pakistano, a causa della situazione di violenza generalizzata presente nel Punjab, dove il richiedente viveva, causata da gruppi terroristi sunniti (irrilevante il fatto che il richiedente avrebbe potuto sottrarsi al rischio di subire un grave danno trasferendosi in altra regione del Pakistan)

á      Trib. Napoli: riconosciuta la protezione sussidiaria a una cittadina bengalese in base al rischio di subire torture e trattamenti inumani e degradanti nel Paese, a causa di comportamenti messi in atto da gruppi criminali (nota: la sentenza fa riferimento in modo discutibile alla nozione di danno grave quale minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale)

á      Trib. Genova: riconosciuta la protezione sussidiaria a un senegalese che sostiene di aver ucciso un vicino di casa per legittima difesa, sulla base del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti a causa delle caratteristiche del sistema giudiziario e carcerario senegalese

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione ancora persistente di violenza indiscriminata

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino libico, trasferitosi da piccolo in Senegal e poi da li' fuggito per contrasti con lo zio, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente in Libia

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a una cittadina nigeriana, sulla base della condizione di violenza indiscriminata presente in Nigeria

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali sula base della situazione di violenza diffusa presente nel paese

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza presente nel nord del paese (area da cui lo straniero proviene)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino pakistano, sulla base della condizione di violenza generalizzata presente nella regione del Punjab

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano, autore di un omicidio, sulla base del rischio di subire la condanna a morte in caso di rientro nel paese, non potendo contare, date le condizioni del sistema giudiziario e carcerario in Nigeria, su un processo equo nel quale gli sia possibile dimostrare di aver agito per legittima difesa, ne' su una carcerazione in condizioni umane

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano, sulla base della situazione di violenza generalizzata in alcune aree del paese, a causa dell'azione di Boko Haram; per un verso, sembra che la regione interessata si stia estendendo; per altro verso, benche' il richiedente provenga da un'area non particolarmente coinvolta, l'ordinamento italiano non ha recepito la clausola che consente di derogare al riconoscimento della protezione se l'interessato puo' trovare rifugio in altra regione del paese (nota: interpretazione assurda!)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a una citatdina nigeriana, sulla base della situazione di conflitto presente nel paese; benche' la richiedente provenga da un'area non particolarmente coinvolta, l'ordinamento italiano non ha recepito la clausola che consente di derogare al riconoscimento della protezione se l'interessato puo' trovare rifugio in altra regione del paese (nota: interpretazione assurda!)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a una cittadina nigeriana, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese

á      Trib. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino pakistano, proveniente dal Punjab, sulla base dei numerosi conflitti a sfondo politico, etnico e religioso in corso nel paese

á      Trib. Potenza: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di conflitto interno armato presente nel paese

á      Trib. Potenza: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di conflitto interno armato presente nel paese

á      Trib. Potenza: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di conflitto interno armato presente nel paese

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base del rischio di subire, in caso di rimpatrio, un danno grave, a causa della volonta' di vendetta di un gruppo di malviventi a suo tempo denunciati dal richiedente per omicidio, in una situazione in cui gli organi dello Stato di provenienza non sembrano intenzionati a fornire al ricorrente una idonea protezione

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un militare ucraino renitente alla leva, in base al rischio di essere sottoposto a trattamento inumano e degradante o a violenza indiscriminata in caso di rimpatrio (nota: non si capisce per quale motivo una pena da 2 a 5 anni di reclusione dovrebbe comportare automaticamente un trattamento inumano e degradante o la sottoposizione a violenza indiscriminata)

á      Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ad una cittadina nigeriana, gia' vittima di tratta, sulla base del serio pericolo di vita che incontrerebbe in caso di rimpatrio, essendo piu' che verosimile l'attuazione da parte dell'organizzazione di una serie di ritorsioni nei confronti della vittima della tratta se non altro dirette a recuperare il danaro investito per far espatriare la ricorrente

á      Trib. Catania: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano proveniente dalla Libia, dopo aver soggiornato per oltre 5 anni in questo paese, sulla base della situazione di conflitto interno presente in Libia

á      Trib. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, che, essendo vissuto fin da quando era bambino in Gambia, aveva tentato di tornare a vivere nel Mali, ma aveva dovuto lasciare il paese per la situazione di conflitto interno che vi regnava; sulla base di tale situazione ha diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Potenza: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia accusato di favoreggiamento della prostituzione omosessuale, sulla base del rischio di subire tortura o un trattamento inumano e degradante in caso di rimpatrio, data la durezza con cui l'omosessualita' e' repressa nel Paese

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan (Kashmir) sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel Paese

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Burkina Faso, sulla base del rischio di subire un danno grave a causa della situazione di violenza generalizzata presente nel paese a seguito di un recente colpo di Stato

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino senegalese proveniente dalla regione di Casamance, sulla base della situazione di conflitto presente nella regione

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano, non sulla base della situazione della regione d'origine (il Punjab, non caratterizzata da un sufficiente grado di violenza indiscriminata), ma sulla base della presenza, nella regione in cui il richiedente viveva e lavorava (nota: diversa dal Punjab?), di gruppi terroristici (Lashakar e Taiba), che fanno uso di violenza indiscriminata come sistema di soluzione di ogni controversia, con i quali il richiedente e' entrato in contrasto

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, di religione sciita, sulla base della situazione di violenza indiscriminata nei confronti dei musulmani sciiti presente nel paese (nota: non si capisce perche' non venga riconosciuto lo status di rifugiato, posto che si ritiene credibile il racconto del richiedente, secondo il quale il padre sarebbe stato ucciso, per il proprio credo religioso, da musulmani sunniti)

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese

á      Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nella regione di Kano (dove il richiedente risiedeva, pur non essendovi nato) a causa delle attivita' terroristiche di Boko Haram

á      Trib. Potenza: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese, non piu' circoscritta alle regioni del Nord-Est

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Niger, sulla base della situazione di permanente turbolenza presente nel paese

á      Trib. Genova: negata (correttamente) la protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, proveniente da una regione non interessata da conflitti, dal momento che, in un caso del genere, non puo' applicarsi il principio per cui la protezione internazionale non puo' essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi

á      Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, coinvolto in scontri tra opposti partiti politici, sulla base del rischio di essere arrestato, in caso di rimpatrio, e di subire trattamenti inumani e degradanti in carcere

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base della situazione di grave violenza presente nel paese, a causa di attentati terroristici

á      Corte App. Potenza: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza persistente in tutto il paese (non solo nella regione settentrionale) nonostante l'avvio del processo di pacificazione

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente in tutto il paese

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, minacciato di morte da alcuni militari per aver denunciato il fratellastro, anch'egli militare, di aver violentato la sorella, sulla base della sistematica violazione dei diritti umani messa in atto dal potere politico (nota: motivazione scarsamente comprensibile, dato che fa riferimento alla violazione di diritti di particolari minoranze, di cui il richiedente non fa parte)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base del perdurante conflitto a sfondo politico, etnico e religioso presente nel paese e del conseguente clima generale di violenza, in un contesto di carenza di condizioni minime di sicurezza

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base del rischio di subire trattamenti degradanti in caso di rimpatrio, essendo stato gia' torturato e sottoposto a procedimento penale nel suo paese a causa del suo rifiuto di incentivare le vendite di prodotti di una societa' vicina al Presidente

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, sulla base degli episodi terroristici e di violenza diffusa posti in essere da Boko Haram dall'anno 2012 e fino a settembre 2015 negli Stati del nord o nord/est del Paese tra i quali quello di Kaduna, da cui il richiedente proviene

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Liberia, radicatosi pero' da molto tempo in Libia, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente in tale paese

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nell'intero paese

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nell'intero paese

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Bangladesh, sulla base del rischio, per il richiedente, oggetto di diversi mandati di cattura nel suo paese, di subire tortura o trattamenti inumani e degradanti alla luce delle caratteristiche del sistema repressivo penale bengalese

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Senegal, sulla base della condizione di violenza ancora presente nel paese, essendo troppo recente la firma dell'accordo di pace in Casamance

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria (Abia State), sulla base della situazione di violenza presente nel paese (ora anche nella regione del Centro e del Sud)

á      Sent. Cass. 3758/2016: rinviata alla Corte d'Appello di Ancona la causa relativa alla domanda di asilo di un cittadino nigeriano, che ha chiesto asilo solo 8 anni dopo essere entrato in Italia, dal momento che la Corte d'Appello non ha preso in esame la situazione di violenza presente in Nigeria, che puo' portare al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, familiare di attivisti politici di opposizione, per il rischio di essere sottoposto a tortura in caso di rientro nel paese

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino turco di etnia curda, impegnato politicamente in un partito curdo, sulla base del rischio di subire trattamenti degradanti (ha gia' subito vessazioni da parte della polizia) ad opera dell'autorita' statale, anche a causa della situazione di tensione creatasi al confine con la Siria (situazione che rende precari i recenti miglioramenti della condizione dei curdi in Turchia)

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, familiare di attivisti politici di opposizione, per il rischio di essere sottoposto a tortura in caso di rientro nel paese (l'ha gia' subita prima di fuggire dal paese)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di violenza indiscriminata presente nel paese e del fatto che, essendo l'interessato evaso dal carcere, si e' reso irreperibile alle autorita', reato punito ora nel Gambia col carcere a vita

 

á      Circ. Mininterno 15/6/2012:

o   la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la concessione della protezione sussidiaria

o   l'audizione va comunque effettuata, salvo casi eccezionali, allo scopo di valutare se vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (nota: testo confuso)

o   esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita' rispetto alle altre

á      Nota MAE 16/11/2012: si segnala, ai fini delle determinazioni in materia di protezione internazionale, il mancato rispetto dei diritti umani nel sistema carcerario in Ghana, a dispetto della stabilita' del paese

á      Posizione ACNUR sulla Repubblica Centrafricana: si invitano i governi dei paesi di tutto il mondo a non effettuare rimpatri forzati nella Repubblica Centrafricana, per via della mutevole e pericolosa situazione nel paese, dove predominano violazioni dei diritti umani e una sempre piu' grave situazione umanitaria; si raccomanda di preservare la natura civile dell'asilo, prestando attenzione all'identificazione dei combattenti e alla loro separazione dalla popolazione di rifugiati, e considerando la possibilita' di esclusione dallo status di rifugiato di tali combattenti e di altri individui (in particolare, coloro che siano stati coinvolti in crimini di guerra e crimini contro l'umanita' nella Repubblica Centrafricana)

á      In una Nota ACNUR sugli sviluppi della situazione in Ucraina, vengono fornite raccomandazioni sulla gestione di domande di asilo presentate da persone provenienti o abitualmente residenti in Ucraina o che siano transitate attraverso tale paese, alla luce della situazione di conflitto presente nello stesso paese

á      L'ACNUR ha espresso forte preoccupazione per i rimpatri dal Niger alla Nigeria di centinaia di rifugiati, date le condizioni di insicurezza presenti nello Stato di Borno (di destinazione dei rimpatri) e i recenti attacchi dei ribelli (comunicato ACNUR)

á      Linee guida ACNUR sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan: in subordine al riconoscimento dello status di rifugiato, va esaminata la possibilita' di riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria, a causa della situazione di violenza presente nel paese o del rischio di essere condannati a morte o sottoposti a torture o altri trattamenti inumani

 

á      Nota: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto rilevante il divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con riferimento a (citati in Rassegna sentenze CEDU)

o   espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lÕespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

o   espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o   espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o   prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

á      Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato per diversi reati l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

á      Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)

á      Sent. CEDU 24/3/2009: lÕespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data lÕimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia

á      Sent. CEDU R. C. c. Svezia: il rischio di subire tortura a seguito di deportazione sussiste quando l'interessato puo' dimostrare di aver gia' subito atti di tortura in precedenza e ha lasciato il paese illegalmente (il che comporta, in fase di rientro in Iran, una accurata serie di controlli), cosi' esponendosi all'attenzione delle autorita' in caso di rientro

á      Sent. CEDU Sufi c. Regno Unito: data la situazione di violenza presente in Somalia, l'espulsione di uno straniero verso quel paese rischia di esporlo a trattamenti inumani e degradanti, salvo che si garantisca che l'interessato possa raggiungere in condizioni di sicurezza zone del paese dove tali rischi non vi siano e che in tali zone abbia legami familiari adeguati

á      Sent. CEDU Diallo c. Rep. Ceca: la nozione di rimedio effettivo di cui all'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiede, in presenza di rischio di violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un rigoroso esame delle affermazioni a sostegno dell'esistenza di tale rischio in caso di espulsione e la previsione di un effetto sospensivo automatico nelle more della decisione sul ricorso (vedi Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia)

á      Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto di trattamento umano e degradante), art. 13 ( diritto ad un ricorso effettivo), art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo

á      Sent. CEDU F. G. c. Svezia: anche se un richiedente asilo iraniano, la cui domanda di asilo e' stata rigettata, non ha addotto come motivo alla base della sua richiesta di asilo l'avvenuta conversione al cristianesimo, le autorita' dello Stato che siano venute a conoscenza dell'avvenuta conversione, sono tenute, prima di procedere al rimpatrio, a valutare se da essa consegua il rischio di subire una condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti

á      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

á      Nota: la CEDU, con comunicato 11/2/2011, ha richiamato alle rispettive responsabilita' i richiedenti ed i destinatari delle interim measures, a fronte dell'aumento delle istanze del 4000% dal 2006 al 2010:

o   i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o   gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

á      Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

 

 

Cessazione dello status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      La cessazione della protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in modo non meramente temporaneo e in misura tale da rendere tale protezione non piu' necessaria; la cessazione della protezione sussidiaria non e' dichiarata qualora sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno dell'interessato nel paese d'origine (nota: disposizione non prevista dalla Direttiva 2011/95/UE, ma compatibile con essa, in quanto norma piu' favorevole), ne' quando egli possa addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del paese in questione

 

 

Esclusione dallo status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero e' escluso dal riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (nota: il D. Lgs. 251/2007 usa l'espressione imprecisa: "lo status di protezione sussidiaria e' escluso") quando sussistono fondati motivi per ritenere che

o   abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤  un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤  un reato grave, al di fuori del territorio nazionale (D. Lgs. 18/2014)[62], prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente (D. Lgs. 18/2014); la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤  atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o   costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti da art. 407 co. 2 lettera a c.p.p. (D. Lgs. 18/2014)

á      Note:

o   la Direttiva 2011/95/UE consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa causa di esclusione

o   diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2011/95/UE, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa

o   la formulazione adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2011/95/UE, consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o   Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali

o   Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto

o   Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)

o   Sent. CEDU 24/3/2009: lÕespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data lÕimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia

o   Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti

o   Corte App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attivita' di prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente scandalose o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, tale arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico decoro, non costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico; nello stesso senso, Sent. Cass. 38701/2014: agli effetti dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956 non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione, non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio (nello stesso senso, Sent. Cass. 302/2015)

 

 

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento della protezione sussidiaria se ne sussistono i presupposti, senza che sussistano cause di esclusione o di cessazione

á      Nota: la Direttiva 2011/95/UE adopera, riguardo al riconoscimento della protezione sussidiaria, una formulazione che rinvia alla definizione di "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria"; da tale definizione si desume - come e' ovvio - che il fatto che una domanda di protezione internazionale abbia come esito il riconoscimento della protezione sussidiaria e' comunque subordinato alla condizione che il richiedente non possegga i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Revoca dello status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo protezione sussidiaria e' revocata, su base individuale, quando si accerti che sussiste una delle cause di esclusione dallo status o che il riconoscimento e' stato determinato, in modo esclusivo, dall'aver omesso dei fatti o dall'averli presentati in modo erroneo o con ricorso a documentazione falsa (nota: la formulazione adottata dal D. Lgs. 251/2007 differisce da quella della Direttiva 2011/95/UE, che fa riferimento al fatto che l'erronea presentazione, la falsa documentazione o l'omissione di fatti abbia costituito "un fattore determinante" per l'ottenimento della protezione sussidiaria; quest'ultima formulazione e' certamente piu' appropriata riguardo al caso di omissione di fatti, che difficilmente puo' rappresentare un fattore "esclusivo" per l'ottenimento dello status, come sembra richiedere la formulazione del D. Lgs. 251/2007)

á      Nota: in base ad art. 19, co. 3, lettera a, Direttiva 2011/95/UE, la revoca in presenza di una causa di esclusione dovrebbe essere adottata sia nel caso in cui tale causa sussistesse, senza essere rilevata, prima del riconoscimento, sia nel caso in cui tale causa si concretizzi successivamente al riconoscimento

 

 

 

32. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (torna all'indice)

 

á      Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze

á      Autorita' competenti

á      Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

á      Commissione nazionale per il diritto d'asilo

á      Presentazione della domanda; verbalizzazione

á      Limiti protezione diplomatica

á      Informazione del richiedente

á      Determinazione dello Stato competente (Dublino III) e meccanismo di ricollocazione; Accordo UE-Turchia

á      Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'applicazione dei Regolamenti Dublino II e Dublino III

á      Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni)

á      Attestato nominativo o permesso di soggiorno; documento di viaggio

á      Garanzie per il richiedente

á      Eventuale limitazione della liberta' di circolazione

á      Obblighi del richiedente

á      Prima accoglienza (ospitalita' obbligatoria) e trattenimento

á      Dichiarazione di inammissibilita' della domanda

á      Sospensione dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente

á      Ritiro della domanda; estinzione del procedimento

á      Audizione del richiedente

á      Assistenza legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti

á      Ruolo dell'ACNUR

á      Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni

á      Esame prioritario delle domande

á      Termini per l'esame della domanda

á      Acquisizione di nuovi elementi

á      Decisione della Commissione territoriale

á      Conseguenze delle decisioni negative

á      Procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie

á      Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale

á      Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione

á      Decisione del giudice

á      Gradi di ricorso ulteriori

á      Accoglienza del ricorrente

á      Rinuncia alla protezione internazionale

á      Riservatezza

á      Cifre

 

Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze (torna all'indice del capitolo)

 

á      Deroga, ove si applichino le disposizioni su asilo, rifugiati e protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti per lÕingresso, agli oneri per i vettori in caso di straniero respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in contraddizione con clausole di inammissibilitaÕ) o gravato da un divieto di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen

á      Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

á      Sent. Cass. 5926/2015:

o   principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento

o   anche prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e all'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

o   al giudice della convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita' sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)

á      Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda, non essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba essere documentata dallo straniero)

á      Gdp Varese: nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non ha dichiarato estinto il procedimento

á      L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71 di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)

á      ACNUR, OIM e Save the Children, che operano come partner nell'ambito del progetto Praesidium finanziato dal Mininterno, dichiarano di non avere la possibilita' di incontrare e informare sui loro diritti i migranti egiziani e tunisini giunti in Italia via mare; in particolare, il 30/4/2013, come gia' accaduto piu' volte, alle organizzazioni e' stato negato l'accesso ai 78 migranti egiziani sbarcati a Siracusa, tra cui 25 minori non accompagnati (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)

á      Rapp. Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali e comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia

o   nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o   nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

o   nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

á      Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini stranieri, intercettati nei porti italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo

á      Rapp. Human Rights Watch: si segnalano casi di respingimento sommario verso la Grecia di richiedenti asilo adulti

á      Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano

o   di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia

o   di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)

o   di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)

o   di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento

o   di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nellÕ85% dei casi

o   di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto

o   di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento

o   di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia

o   che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso

o   che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione dellÕeta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)

á      Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:

o   dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero

o   nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia

o   sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari

á      Comunicato ACNUR: 400 stranieri provenienti principalmente da Siria, Somalia ed Africa Sub-Sahariana, soccorsi in mare, dopo essere stati sbarcati a Taranto, sono stati divisi in gruppi in base alla destinazione preferita; sono stati poi caricati su dei pullman e, successivamente, abbandonati nei parcheggi di Roma Anagnina e Milano Rogoredo

á      Una lettera dell'ASGI al Ministro dell'interno segnala come in molti casi (soprattutto a Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e Lampedusa) sarebbero stati adottati provvedimenti di respingimento da parte dei Questori nei confronti di stranieri soccorsi in mare e sbarcati sul territorio italiano, attuati prima che potessero effettivamente manifestare la loro volonta' di presentare domanda di asilo; analoga segnalazione da parte della Fondazione Migrantes, secondo cui il sindaco di Pozzallo avrebbe dichiarato che persone appena sbarcate, dopo 30 ore di permanenza nel centro di accoglienza, sono state fatte in ciabatte e senza cambi di abito, con ordini di allontanamento cui ottemperare entro 7 gg (comunicato ASGI)

á      Il Ministro dell'interno bavarese ha accusato il Governo italiano di non prendere, di proposito, i dati personali e le impronte digitali degli stranieri sbarcati in Italia, in modo da consentire loro di chiedere asilo in un altro Paese senza essere rinviati in Italia; a sostegno di questa affermazione, il ministro ha osservato come nel 2013 in Germania sono state presentate 126.000 richieste di asilo, contro le 27.930 presentate in Italia, pur essendo sbarcate in Italia, nello stesso anno, oltre 60.000 persone (comunicato Stranieriinitalia); analoghe accuse sono state rivolte dai ministri dell'interno tedesco e francese (comunicato Stranieriinitalia); in particolare, nel corso del 2014, le autorita' francesi hanno fermato, alla frontiera tra Italia e Francia, 68 eritrei nel periodo gennaio-marzo, 694 in aprile, 1.845 in maggio e 2.628 in giugno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Le autorita' austriache segnalano come nei mesi di luglio e agosto 2014 siano stati rinviati in Italia oltre 1.400 stranieri, mentre a settembre 2014 il numero dovrebbe superare abbondantemente le 700 riammissioni (comunicato Stranieriinitalia)

á      Un conducente di auto a noleggio e alcuni tassisti italiani sono stati arrestati in Germania per aver accompagnato dall'Italia decine di profughi siriani (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il Governo della Repubblica Ceka ha accusato Italia e Grecia di trascurare la tutela della frontiera meridionale dell'Area Schengen dall'arrivo dei migranti e di non applicare in maniera adeguata la politica dei rimpatri (comunicato Stranieriinitalia)

á      Emanata una circolare dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Mininterno, a seguito delle lamentele di diversi Stati membri UE per il mancato fotosegnalamento di numerosi stranieri sbarcati in Italia: si raccomanda di procedere con solerzia e, se necessario, con l'uso della forza all'identificazione e fotosegnalamento di tali stranieri, e si sottolinea come il rifiuto di fornire le proprie generalita' e di farsi fotosegnalare costituisca reato e determini la denuncia all'autorita' giudiziaria (comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Questura Ravenna 26/8/2013: in base al Regolamento CE 2725/2000, e' obbligatorio consultare la banca dati Eurodac sulle impronte digitali in tutti i casi in cui uno straniero chieda asilo o abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere respinto; e' necessario procedere al fotosegnalamento, con inserimento delle impronte nella banca dati Eurodac, in tutti i casi in cui sia rintracciato uno straniero illegalmente presente; lo straniero deve essere informato dei propri diritti in relazione al rilevamento delle impronte, in base ad art. 18 Regolamento CE 2725/2000, mediante sottoscrizione di un modulo apposito (allegato alla circolare)

á      Concl. Consiglio UE 26/6/2015: previsto l'allestimento di centri di accoglienza e prima accoglienza (hotspots) negli Stati di frontiera esterna della UE, con esperti locali e delle agenzie europee EASO, Frontex ed Europol per assicurare rapidamente identificazione, registrazione e prelievo delle impronte digitali degli immigrati giunti alla frontiera

á      Decisione Consiglio UE 1523/2015 e Decisione Consiglio UE 1601/2016: ai fini della ricollocazione di richiedenti asilo

o   Italia e Grecia approntano le strutture necessarie per l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione

o   gli Stati membri forniscono sostegno operativo a Italia e Grecia, attraverso le attivita' coordinate dall'EASO, Frontex e altre agenzie competenti, fornendo in particolare, se opportuno, esperti nazionali per le seguenti attivita' di sostegno:

¤  screening degli stranieri che arrivano in Italia e in Grecia, per l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonche', se necessario, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale

¤  fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno

¤  preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio degli stranieri che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio e' cessato

á      Circ. Mininterno 6/10/2015:

o   istituiti gli "hotspot" (aree di sbarco attrezzate), previsti nell'ambito di Decisione Consiglio UE 1523/2015 e Decisione Consiglio UE 1601/2016:, Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle e Trapani (1500 posti); entro la fine del 2015, si aggiungeranno Augusta e Taranto (600 posti)

o   a regime, tutti i migranti (verosimilmente, quelli soccorsi in mare) dovranno sbarcare in uno degli hotspot; entro 48 ore dovranno essere effettuate le operazioni di controllo sanitario, pre-identificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilita'), registrazione e foto-segnalamento per ingresso illegale (categoria EURODAC 2)

o   ai richiedenti asilo appartenenti alle nazionalita' il cui tasso di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e', in base alle statistiche di Eurostat dell'ultimo quadrimestre, non inferiore al 75% (persone "evidentemente bisognose di protezione internazionale"), viene offerta la possibilita' di entrare nella procedura di ricollocazione, in deroga alle disposizioni del Reg. UE n. 604/2013; coloro che accettano vengono foto-segnalati come EURODAC CAT1 e trasferiti negli "Hubs" regionali dedicati (ad Agrigento, gia' attivo nel centro di Villa Sikania; quando il sistema entrera' a regime, anche i CARA di Bari e Crotone), dove si procede alla formalizzazione del modello C3 "europeo" (appositamente elaborato); sono svolte, da parte dell'Unita' Dublino - Punto nazionale di contatto, le attivita' di scambio di informazioni con gli altri Stati membri utili al completamento della procedura, che si conclude con il trasferimento con volo aereo degli interessati allo Stato di destinazione

o   quanti manifestino la volonta' di chiedere asilo, e che non siano coinvolti nella ricollocazione, sono trasferiti ai centri di accoglienza, per la formalizzazione della domanda di asilo con la compilazione del modello C3 e la prosecuzione dell'iter

o   quanti non manifestano la volonta' di richiedere asilo sono sottoposti dalle forze di polizia agli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa

o   nelle more della piena operativita' del sistema, avviata una fase sperimentale, nell'ambito della quale possono fruire della ricollocazione anche quanti siano arrivati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative; a questo scopo, i richiedenti asilo giunti in Italia a partire dal 24/3/2015 vengono informati della possibilita' di ricollocazione (nota: la cosa e' gia' prevista da Decisione Consiglio UE 1601/2016); gli interessati sono trasferiti in apposite strutture allestite a Milano e Roma

á      La Tabella di marcia italiana prevede, in relazione agli hotspots

o   Augusta e Taranto dovrebbero garantire altri 1000 posti nelle aree Hotspot (non 600, come indicato nella circolare)

o   saranno attuate le seguenti procedure:

¤  procedure di primo soccorso (assistenza medica necessaria, accertamento di situazioni vulnerabili, ristoro e vestiario)

¤  screening medico

¤  interviste per la compilazione del cosiddetto foglio-notizie (generalita', foto e informazioni di base della persona, inclusa l'indicazione circa l'eventuale volonta' di richiedere la protezione internazionale) e l'informazione circa le modalita' e gli effetti della procedura di ricollocazione alle persone suscettibili di aderire a tale procedura

¤  eventuali ulteriori interviste da parte di funzionari di polizia investigativa con il supporto di funzionari Frontex ed Europol al fine di acquisire informazioni utili per scopi investigativi e/o di intelligence

¤  foto-segnalamento degli stranieri come CAT 2 (ingresso irregolare) ovvero come CAT 1 (richiedenti asilo)

¤  trasferimento dei richiedenti asilo nei regional hubs (in quelli dedicati, in caso di persone per possono rientrare nellaa procedura di ricollocazione), dove si procedera' alla compilazione dei modelli C3, in presenza di funzionari della polizia scientifica e personale degli uffici immigrazione dell'Italia, per i normali richiedenti asilo, o con il supporto di esperti comunitari selezionati dall'EASO, per quanti possano rientrare nella procedura di ricollocazione

¤  trasferimento dei non richiedenti asilo e di coloro che rifiutano di essere sottoposti al foto-segnalamento nei CIE (nota: necessaria la preventiva adozione di un formale provvedimento di allontanamento; arduo adottarlo in presenza di una richiesta di asilo)

á      Circ. Minnterno 29/12/2015: al fine di monitorare a livello nazionale l'effettiva attivita' di identificazione e fotosegnalamento, nonche' la conseguente posizione giuridica attribuita ad ogni migrante, si dispone che le questure, qualora individuate dalla Prefettura del capoluogo di regione come destinatarie di migranti provenienti dal relativo evento di sbarco, provvedono a comunicare tempestivamente al Servizio Immigrazione della Direzione Centrale (quale?) il rispettivo numero dei migranti assegnati; successivamente, le stesse questure comunicano, entro il termine di 72 ore, al Servizio Immigrazione, all'indirizzo e-mail unimonitoraggioimmigrazione@intemo.it, l'avvenuto fotosegnalamento e la definizione giuridica attribuita ad ognuno dei migranti provenienti dalle localita' di sbarco giunti nella rispettiva provincia a seguito dei piani di riparto

á      Circ. Mininterno 16/3/2016: sono in corso di preparazione le disposizioni sugli hotspots per disciplinare il soccorso, la prima assistenza, l'identificazione e il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche forzoso, dei migranti; le disposizioni saranno inserite nello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione internazionale che sara' sottoposto all'esame di un prossimo Consiglio dei Ministri

á      In una lettera al Capo della Polizia, il sindacato di polizia UGL fa osservare come

o   la legge prevede espressamente i casi in cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a procedere in modo coattivo allo scopo di identificare persone che non si trovino in stato di arresto o di fermo (art. 349 co. 2-bis c.p.p., che consente, esclusivamente nei confronti di una persona sottoposta ad indagini preliminari, il prelievo coattivo di capelli o saliva anche senza il suo assenso e, comunque, nel rispetto della dignita' personale del soggetto e previa autorizzazione del Pubblico ministero)

o   la legge non prevede che l'autorita' di pubblica sicurezza possa far ricorso a forme di coazione fisica, che non siano quelle previste da art. 349 co. 2-bis c.p.p., per costringere una persona a sottoporsi ai rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc.; tale comportamento deve quindi ritenersi vietato e penalmente rilevante (si tratta quanto meno di violenza privata, art. 610 c.p.)

o   in caso di esecuzione dell'ordine illegittimo di fare uso della forza impartito dal superiore gerarchico, il pubblico ufficiale esecutore dell'ordine non puo' invocare l'esimente di cui all'art. 51 c.p.

o   integrano fattispecie penalmente rilevanti tutti gli atti che, tesi a vincere le resistenze passive di chiunque, imprimano una forza fisica sul corpo della persona che dovrebbe essere sottoposta ai rilievi, ovvero ne condizionino traumaticamente la volonta'

o   nessuna delle ipotesi penalmente rilevanti ricollegabili al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali o al foto-segnalamento (fatta eccezione per quanto previsto da art. 495-ter c.p.) prevede l'arresto o altra forma di privazione della liberta' personale

á      Depositata, da diversi parlamentari europei, un'interrogazione alla Commissione UE, in cui si chiedono chiarimenti sulle violenze subite da numerosi richiedenti asilo nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e Pozzallo; in particolare, con riferimento al Centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo, fonti diverse e concordanti documentano l'uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all'identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali in violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; vari cittadini stranieri, anche minori, hanno dichiarato di aver subito percosse con manganelli elettrici

á      In una lettera del Tavolo nazionale asilo al Ministro dell'interno si esprime preoccupazione in relazione alla gestione degli hotspot, in particolare per la mancata informazione del migrante appena sbarcato circa la possibilita' di richiedere la protezione internazionale

á      Diverse ONG siciliane segnalano che sono arrivate a Palermo, a Catania e in altre citta' della Sicilia decine di persone provenienti da Mali, Gambia, Pakistan, Somalia, Eritrea, Nigeria, cui era stato consegnato un decreto di respingimento differito con l'intimazione di lasciare il territorio italiano dalla frontiera di Roma Fiumicino entro 7 gg; queste persone, sbarcate a Lampedusa, hanno raccontato di essere state informate della possibilita' di chiedere asilo, ma di non aver avuto modo di farlo realmente, di essere stati invece costretti a firmare un foglio di cui non hanno compreso il contenuto perche' scritto in una lingua a loro sconosciuta, di essere state fotosegnalate e imbarcate con altri migranti sulla nave per Porto Empedocle e di essere state poi separate, a bordo, in gruppi sulla base di criteri incomprensibili, di essere state quindi abbandonate alla stazione di Agrigento, o in altre piccole stazioni dell'agrigentino (comunicato ASGI)

á      Riscontrate, a seguito di una visita di una delegazione di ONG, diverse criticita' durante la visita all'hotspot di Taranto: mancanza di qualsiasi indicazione sui criteri di gestione del centro (salvo regolamento interno redatto dallo stesso Comune di Taranto), mancanza di informazioni chiare sullo status giuridico delle persone che ivi sono trattenute e sullo scopo del loro trattenimento, assenza di informazioni sulle modalita' ed i tempi di identificazione delle persone e sulle conseguenze di eventuali rifiuti in tale senso (comunicato ASGI)

á      Il 23/6/2016, la Commissione parlamentare d'inchiesta sui migranti ha visitato l'hotspot di Pozzallo; l'ispezione ha evidenziato una situazione critica all'interno del centro: inadeguatezza della struttura, problemi alla rete idrica, violazione della privacy e trattenimento prolungato di minori non accompagnati (comunicato Borderline Sicilia)

á      Minori non accompagnati, alcuni persino di 12 anni d'eta', vengono trattenuti per settimane nell'hotspot di Pozzallo, in Sicilia, in condizioni di sovraffollamento e di insicurezza; il 9/6/2016 il centro di Pozzallo ospitava 365 persone, oltre il doppio della capienza consentita, di cui 185 minori non accompagnati, secondo quanto dichiarato dall'autorita' di pubblica sicurezza (comunicato Human Right Watch)

á      In uno sbarco avvenuto a Palermo il 25/5/2016, sono arrivati 260 minori non accompagnati; inviati negli hotspot per le procedure di identificazione, l'11/6/2016, dieci di loro erano ancora nell'hotspot di Trapani (comunicato CIR)

á      Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione, espulsione e trattenimento dei migranti: occorre

o   assicurare agli hotspot una idonea configurazione giuridica, con fonti normative di rango primario

o   curare l'informativa legale delle persone trattenute, affidandola a personale di comprovata esperienza e capacita' professionale, al quale deve essere consentito un contatto con gli ospiti del centro prima che si inizi a definirne lo status (cosa che attualmente avviene all'atto della compilazione del cosiddetto foglio-notizie)

o   superare l'ambigua funzione dell'intervista che, se da un lato e' volta ad acquisire le dichiarazioni del migrante (generalita', eta', nazionalita', etc.), dall'altro finisce per assumere il ruolo di discrimine e di selezione, anche se non definitiva, tra chi accede all'accoglienza e chi e' destinato all'espulsione

á      Relazione di minoranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione, espulsione e trattenimento dei migranti:

o   non vi e' nessun atto normativo che regoli oggi le procedure di identificazione, che, in particolare per quanto riguarda il rilevamento fotodattiloscopico ed i tempi di trattenimento, sono applicate in palese contrasto con norme anche di rango costituzionale

o   per quanto riguarda il centro di Lampedusa non si ritiene che questo possa continuare a funzionare nelle attuali condizioni strutturali senza che il trattenimento al suo interno sia considerato quale trattamento inumano e degradante

o   l'assenza di norme che regolino tali centri sta creando non poche opacita' in merito agli affidamenti ad enti gestori sulla base di contratti relativi ad altri tipi di strutture

o   e' stata riscontrata una quasi totale inesistenza di controlli effettuati dalle autorita' competenti sull'erogazione dei servizi da parte degli enti gestori che nella maggior parte dei casi non erogano i servizi previsti nel capitolato d'appalto in un clima generale di illegalita'

á      Diverse ONG hanno sottoscritto un documento con il quale si denuncia il fatto che, a partire dall'apertura dei cosiddetti hotspot, il Mininterno ha respinto sistematicamente le richieste di ingresso della stampa all'interno di tali centri, giustificando il divieto con ragioni organizzative, e ha impedito, in data 13/5/2016, l'ingresso di un gruppo di giornalisti che avrebbe voluto visitare l'hotspot di Pozzallo al seguito di un parlamentare italiano; si invita, quindi, il Mininterno a garantire l'esercizio del diritto di cronaca attraverso l'accesso della stampa agli hotspot, individuando precise modalita' perche' tale accesso non sia concesso su base discrezionale

á      Raggiunto un accordo tra Mininterno, FNSI e Carta di Roma per l'ammissione di delegazioni di giornalisti agli hotspot, almeno a cadenza mensile e con un preavvisto di 12 ore; i criteri per la composizione di queste delegazioni saranno individuati dalla FNSI e da Carta di Roma con l'obiettivo di esercitare una effettiva attivita' di controllo e di garantire la possibilita' di visitare gli hotspot al maggior numero di colleghi, anche della stampa estera (comunicato Stranieriinitalia)

á      Concl. Consiglio Giustizia e affari interni 9/11/2015: gli Stati membri, per superare la potenziale mancanza di cooperazione da parte dei migranti in arrivo nell'Unione europea e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non refoulement, faranno uso delle possibilita' previste dalla normativa UE, quali le procedure di asilo alle frontiere o nelle zone di transito, le procedure accelerate, la non ammissibilita' di domande di asilo successive da parte degli interessati, le misure coercitive (compresa, in ultima istanza, la detenzione per un periodo massimo necessario all'espletamento delle relative procedure)

á      Inviate lettere amministrative di richiesta di chiarimenti all'Italia sull'applicazione del Regolamento UE 603/2013 e sulla Direttiva 2008/115/CE (com. Commissione UE)

á      La Commissione UE ha deciso di inviare all'Italia ua lettera di costituzione in mora (il primo passo di una procedura di infrazione), esortandola ad attuare correttamente il Regolamento UE 603/2013, che dispone l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al sistema centrale dell'Eurodac entro 72 ore (comunicato Commissione UE)

á      Comunicazione della Commissione UE sull'implementazione dell'agenda europea sull'immigrazione: alla data del 10/2/2016

o   dei 6 hotspots che il Governo italiano si e' impegnato a realizzare a Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle/Villa Sikania, Trapani, Augusta e Taranto, sono operativi solo gli hotspots di Lampedusa e Pozzallo

o   quanto alla percentuale di stranieri sbarcati in Italia cui siano state prese le impronte, si e' passati dal 36 per cento del Settembre 2015 all'87 per cento del Gennaio 2016

o   la ricollocazione ha riguardato solo 279 persone, con altre 200 in attesa di disponibilita'; gli Stati membri hanno offerto 900 posti; il basso tasso di implementazione e' in gran parte dovuto al limitato arrivo in Italia di persone che possono accedere a questa misura (siriani ed eritrei)

o   riguardo al rimpatrio di stranieri che non abbiano titolo alla protezione, l'Italia nei 2015 ha effettuato oltre 14.000 rimpatri forzati di persone senza diritto di asilo e ha partecipato a 11 voli di rimpatrio comuni con altri Stati membri organizzati da Frontex; questi numeri continuano ad essere insufficienti a fronte di oltre 160.000 arrivi registrati nel 2015

o   continua ad esserci un problema legato agli immigrati illegali che si eclissano prima della conclusione delle procedure; e' necessario affrontare urgentemente sia il problema della limitata capacita' dei centri di detenzione sia quello del limite massimo di 90 gg per la durata della detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio

á      In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, l'eventuale procedimento penale per reato di ingresso o soggiorno illegale e' sospeso; se ha luogo il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il procedimento penale e' riattivato, in caso di diniego di riconoscimento e del permesso per motivi umanitari, nel momento in cui tale diniego diventa definitivo, essendo esaurite le possibilita' di impugnazione

á      Con Sent. Corte Giust. C-481/13, la Corte di giustizia dell'unione europea si dichiara incompetente ad interpretare gli articoli della Convenzione di Ginevra del 1951 cui non rinviino direttamente disposizioni comunitarie oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale o che siano rilevanti nell'ambito del procedimento principale; nel caso in specie, la Corte si dichiara incompetente a rispondere alle seguenti domande pregiudiziali (relative all'interpretazione da dare ad art. 31 Convenzione di Ginevra del 1951):

o   se la causa di non punibilita' personale di cui all'art. 31 si applichi, oltre il tenore letterale, anche nel caso di una falsificazione di documenti realizzata esibendo un passaporto alterato a un funzionario di polizia in occasione dell'ingresso (nella fattispecie, in Germania), per via aerea, qualora tale uso del passaporto alterato non sia per niente necessario per avere asilo in detto Stato

o   se il ricorso ai servizi di passatori precluda la possibilita' di invocare art. 31

o   se l'elemento della fattispecie di cui all'art. 31, costituito dalla provenienza diretta dal Paese in cui la vita e la liberta' della persona interessata erano minacciate, debba essere interpretato nel senso che tale condizione e' soddisfatta anche qualora la persona interessata sia entrata inizialmente in uno Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie, la Grecia) e da li' abbia proseguito il viaggio verso un altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), dove abbia chiesto asilo

á      Sanzioni per il vettore che non si accerti del possesso dei documenti necessari per lÕingresso o che non segnali alla polizia di frontiera la presenza a bordo di uno straniero in posizione irregolare (la segnalazione libera dalle sanzioni? Nota: non eÕ chiaro se ÒcontrollareÓ la regolaritaÕ significhi anche Òimpedire lÕimbarcoÓ; se eÕ cosiÕ, la segnalazione eÕ insufficiente)

á      Possibile interferenza con il diritto dÕasilo: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, rifugiati e protezione temporanea, si applichi anche la deroga in relazione al respingimento, e benche' - rispetto alle sanzioni - la posizione dello straniero privo degli usuali requisiti non sia da considerare, in quel caso, irregolare, il vettore non ha certezza, al momento dell'imbarco, del fatto che venga presentata una domanda di asilo; nello stesso senso, un comunicato del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg: in caso di dubbio, i vettori, il cui personale in aeroporto non ha le competenze necessarie in materia di tutela dei diritti, preferiranno rifiutare l'accesso a bordo di un aereo a un potenziale rifugiato, piuttosto di correre il rischio di andare incontro a sanzioni e oneri

á      Divieto di respingimento in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, o dal quale possa essere respinto verso altro Paese nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      PossibilitaÕ, ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto Mininterno 14/7/2003; nota: senza riguardo per la possibile presenza a bordo di rifugiati ne' per il divieto di respingimento!)

á      Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di provenienza ai fini del rimpatrio degli immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna in mare e il trasbordo dei migranti irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009); in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, si limita a prevedere, all'art. 19,

o   che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o   la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o   che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

á      Le navi e gli aeromobili italiani che si trovino in luogo non soggetto, in base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione)

á      Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent. 23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v. Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione si individua "non se una persona si trovi all'interno del territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che agiscono per conto dello Stato in questione"

á      Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare):

o   il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o   per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤  le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤  le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

á      Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle autorita' italiane di dichiarare Lampedusa porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu' vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: benche' disapplicata, la dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare "non sicuro" dovrebbe essere revocata

á      Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:

o   gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o   dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o   se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o   tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellÕarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o   se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o   tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o   i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

á      Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco proposto

á      Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali della UE):

o   6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia

o   8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia

o   9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia

o   14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0

o   18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia

o   1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia

o   4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia

o   29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia

o   30–31 Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia

á      Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio dÕEuropa: si sottolinea come l'Italia sia vincolata dal principio di non refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua giurisdizione e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione di richiedere la protezione internazionale e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti intercettati in mare tali possibilita' (con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato, definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia", nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato, nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e, eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)

á      Preoccupazione espressa dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti prima di raggiungere le coste italiane

á      Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e Profughi del Consiglio d'Europa: si accerta la corresponsabilita' dell'Italia rispetto alla morte di alcuni naufraghi nella zona SAR della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la responsabilita' internazionale degli Stati interessati

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di adottare tutte le misure necessarie affinche' il principio di non refoulement sia pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle direttive in materia

á      Archiviata dal Tribunale dei Ministri la procedura contro il ministro dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede penale" (da com. Integra)

á      Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il ricorso di stranieri allontanati verso la Libia; secondo la Corte, la totale mancanza di collegamento tra i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)

á      Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave militare italiana (territorio italiano), non sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)

á      Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana, senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( diritto ad un ricorso effettivo), in connessione con i precedenti due articoli

á      Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede all'Italia di adoperarsi con la Libia per chiarire la posizione degli eritrei detenuti in Libia e a rischio di deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da quelle italiane, senza che sia stata data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale

á      Protection policy paper UNHCR sull'esame extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste dalla normativa in caso di richiesta di asilo

á      Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a

o   l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o   la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o   rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o   sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o   assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

á      Approvate, nel corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni che impegnano il Governo

o   a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o   a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o   ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o   ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

á      Approvate, nel corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni che impegnano il Governo

o   ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

o   a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali

o   ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia

o   ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalitˆ internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale

o   ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

 

á      Firmato, dopo l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il Consiglio Nazionale Transitorio libico; le parti

o   confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010

o   procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare

á      Note:

o   trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

o   non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico

o   riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania

o   il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)

á      Sottoscritta una Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sottolineano il desiderio di rafforzare amicizia e cooperazine tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel campo dei diritti umani

á      Sottoscritta un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei migranti nei paesi di origine anche in collaborazione con l'OIM, e per la realizzazione di un sistema di gestione dei dati per lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)

 

á      Il gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo ha chiesto l'accesso ai contenuti dell'accordo di riammissione Italia-Tunisia firmato il 5/4/2011; il gruppo ha chiesto anche alla Commissaria Ue agli affari interni Cecilia Malmstroem di fornire spiegazioni sui respingimenti in mare di immigrati compiuti dall'Italia per verificare che non siano avvenuti in contravvenzione della Convenzione di Ginevra del 1951 (da comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Firmato a Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:

o   il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico

o   ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale

o   vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra

o   la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia

o   sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche

o   verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE

o   verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani

o   saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale

o   le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti

o   vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM

o   va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra

o   devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile

o   vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale

á      Nota: il Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)

á      Firmati due accordi tecnici tra i ministri della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi mercantili (com. Stranieriinitalia)

 

á      Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:

o   rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero

o   garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo

o   distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere

o   inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali

o   porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallÕarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo

o   applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."

o   fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale

o   valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellÕonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)

o   effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.

o   evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili

 

á      Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in Libia, le condizioni deplorevoli in cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste violazioni dei diritti umani

 

á      Avviata l'operazione militare e umanitaria "Mare Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)

 

á      Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)

á      Triton, l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle coste italiane gestita da Frontex, estendera' il suo campo d'azione per 138 miglia nautiche a Sud della Sicilia (Nota Minlavoro)

 

á      Istituita la rete di comunicazione Eurosur, finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)

á      Dal 2/12/2013 Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare la rete di comunicazione Eurosur, intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri cominceranno ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)

á      Sent. Corte Giust. C-44/14: art. 19 Regolamento UE n. 1052/2013 (Eurosur), che istituisce una procedura di partecipazione ad hoc dell'Irlanda e del Regno Unito a detto regolamento, mediante accordi di cooperazione, non consente agli Stati membri di concludere accordi che consentano all'Irlanda o al Regno Unito di partecipare a disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen rientranti nel settore dell'attraversamento delle frontiere esterne; la Spagna, che ne aveva chiesto l'annullamento, e' condannata alle spese

 

á      Regolamento (UE) 2016/1624: l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera

o   monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere

o   effettua una valutazione della vulnerabilita' rispetto a minacce e sfide alle frontiere esterne

o   monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale

o   fornisce, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere

o   istituisce e dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea, compresa una riserva di reazione rapida, da dispiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione

o   istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio

o   nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi:

¤  dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea e attrezzatura tecnica per fornire assistenza nelle operazioni di selezione, raccolta di informazioni, identificazione e rilevamento delle impronte digitali

¤  stabilisce una procedura di orientamento e informazione iniziale in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le autorita' nazionali

o   sostiene lo sviluppo di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonche' la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilita' a livello di Unione e nazionale

o   impiega l'attrezzatura e le guardie di frontiera necessarie e altro personale competente della riserva di reazione rapida per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere all'obbligo di rimpatriare i rimpatriandi, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio

o   nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri che in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalita' organizzata transfrontaliera e al terrorismo

o   costituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio

o   costituisce e dispiega squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio

o   assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, di altro personale competente e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione

o   partecipa allo sviluppo e alla gestione di attivita' di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento

o   sviluppa e gestisce sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione illegale e sul rimpatrio

o   presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilita' dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR

o   coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorita' nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione e coordinando operazioni multifunzionali

o   assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra loro negli ambiti disciplinati dal presente regolamento

á      FAQ Commissione UE sull'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera: il Consiglio UE puo', in base ad una proposta della Commissione UE, decidere per un intervento diretto dell'Agenzia mirato ad eliminare rischi per il corretto funzionamento dell'Area Schengen, chiedendo allo Stato membro interessato di cooperare con la stessa Agenzia; in casi eccezionali, il Consiglio puo' decidere di reintrodurre i controlli alle frontiere interne per un periodo non superiore a 6 mesi

á      Com. Mininterno 10/10/2016:

o   l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera amplia l'Agenzia Frontex, con una dotazione di personale piu' che raddoppiata (1.000 persone) e una maggiore quantita' di fondi (dai 281 milioni di euro nel 2017 ai 322 milioni nel 2020)

o   dal 7/12/2016 una riserva di 1.500 funzionari, agenti ed esperti, dei quali 125 italiani, potra' essere usata per inviare squadre d'emergenza a sostegno di una frontiera esterna sotto pressione

o   dal 7/1/2017 l'Agenzia aiutera' nel coordinamento e nel finanziamento dei rimpatri di migranti irregolari, anche con voli comuni da piu' Stati membri

 

á      Comunicato Medici senza frontiere: il 17/8/2016, un motoscafo non identificato ha attaccato e sparato, in acque internazionali, a 24 miglia nautiche a nord della costa libica, contro la Bourbon Argos, una delle navi di Medici Senza Frontiere, che svolgeva attivita' di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo centrale

 

á      Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata, a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa); le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate, infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che

o   disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)

o   tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)

 

á      Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia); arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia)

á      Arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Comunicato MAE 24/10/2016: altri 75 profughi siriani sono giunti in Italia dal Libano nell'ambito del progetto-pilota dei "corridoi umanitari; un altro gruppo, composto da 53 persone, giungera' il 25/10/2016, facendo salire il totale delle persone accolte a 407, tra cui molti bambini; se ne attendono un migliaio in due anni non solo da Libano, Marocco ed Etiopia

 

á      Comunicazione della Commissione UE sui partenariati: il "quadro di partenariato per la migrazione" prevede patti con i Paesi di origine e di transito considerati strategici; si comincera' da Giordania e Libano, per poi coinvolgere Niger, Nigeria, Senegal, Mali; nel frattempo si rafforzera' la collaborazione con la Tunisia e con la Libia; i patti saranno sviluppati in funzione della situazione e delle necessita' di ciascun paese partner, a seconda che si tratti di un paese di origine, di un paese di transito o di un paese che accoglie un gran numero di profughi; l'obiettivo e' quello di

o   incrementare il numero di rimpatri dal territorio dell'Unione europea

o   favorire lo sviluppo dei paesi d'origine dei flussi migratori, in modo da ridurre tali flussi

o   contrastare le vie illegali di immigrazione e aprire vie legali

o   incrementare il reinsediamento

o   combattere i trafficanti

o   ridurre i viaggi pericolosi in mare e nel deserto

á      Una delegazione italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia, con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)

á      Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse materie, tra le quali

o   prevenzione e contrasto di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti

o   gestione delle frontiere e dei flussi migratori

o   rimpatrio; a tal fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi: una procedura del genere contrasta con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro diritti)

o   prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale

 

 

Autorita' competenti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sono autorita' competenti

o   per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

o   per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera e la questura

o   per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

 

 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato assumono il nome di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

á      Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture, che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (L. 146/2014)[63]

á      Le Commissioni territoriali sono fissate in numero massimo di 20 (L. 146/2014)[64]

á      In occasione di eccezionali aumenti del numero di domande di asilo, il Ministro dell'Interno puo' istituire presso ciascuna Commissione territoriale, con decreto, per il tempo strettamente necessario da determinarsi col decreto, una o piu' sezioni, per un massimo di 30 (L. 146/2014)[65] in tutto il territorio nazionale, composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime (L. 97/2013)

á      Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno (da D. Lgs. 159/2008); sono composte da

o   un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente

o   un funzionario della polizia di Stato

o   un rappresentante dellÕente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro dell'interno, su indicazione dell'ANCI (D. Lgs. 142/2015)[66]

o   un rappresentante designato dall'ACNUR (L. 146/2014)[67]

á      Per ogni membro e' nominato un supplente

á      La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze specifiche del MAE

á      I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non piu' di due anni

á      I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani (art. 2 DPR 21/2015 e D. Lgs. 142/2015); partecipano ai corsi di formazione iniziale e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale (art. 2 DPR 21/2015) anche in collaborazione con ACNUR, EASO e Universita' (D. Lgs. 142/2015); i componenti che abbiano precedentemente partecipato ai corsi organizzati in collaborazione con l'Universita' non partecipano al corso di formazione iniziale (D. Lgs. 142/2015)

á      Il decreto di nomina dei componenti della Commissione e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale (D. Lgs. 142/2015)

á      Il Ministro dell'interno puo' istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai membri supplenti della Commissione, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord. Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)

á      A presidente e membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia

á      Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione (L. 146/2014)

á      La Commissione territoriale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti); quando sono presenti tutti i componenti (art. 2 DPR 21/2015), in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque)

á      La competenza delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in strutture di accoglienza o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato la struttura o il CIE

á      Se, nel corso della procedura, si rende necessario il trasferimento del richiedente ad una struttura diversa da quella in cui e' accolto o trattenuto, la competenza dell'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocata la struttura di nuova destinazione; se, pero', il richiedente ha sostenuto il colloquio prima del trasferimento, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio (L. 146/2014)

á      TAR Friuli: la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti trattenuti in centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata presentata dallo straniero gia' trattenuto

á      Ferma restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata diversamente, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato (L. 146/2014)

á      Sedi, circoscrizioni di competenza e sezioni delle Commissioni territoriali sono fissate con Decr. Mininterno 10/11/2014 (che entra in vigore contestualmente alla adozione dei decreti di nomina dei componenti di ciascuna Commissione territoriale e di ciascuna sezione):

o   sono istituite, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le seguenti Commissioni territoriali, ciascuna delle quali ha competenza a conoscere delle domande presentate nei territori rispettivamente indicati[68]:

¤  Ancona (Regioni Marche e Abruzzo)

¤  Bari (province di Bari e Matera)

¤  Bologna (Regione Emilia-Romagna)

¤  Brescia (province di Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo)

¤  Cagliari (Regione Sardegna)

¤  Caserta (province di Caserta, Benevento e Avellino)

¤  Catania (province di Catania ed Enna)

¤  Crotone (Regione Calabria)

¤  Firenze (Regioni Toscana e Umbria)

¤  Foggia (province di Foggia e Barletta-Andria-Trani)

¤  Gorizia (Regione Friuli-Venezia Giulia)

¤  Lecce (province di Lecce, Brindisi e Taranto)

¤  Milano (province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi e Monza-Brianza)

¤  Palermo (province di Palermo e Messina)

¤  Roma (Regione Lazio)

¤  Salerno (Regione Molise, province di Salerno, Napoli e Potenza)

¤  Siracusa (province di Siracusa, Caltanissetta e Ragusa)

¤  Torino (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria)

¤  Trapani (province di Trapani e Agrigento)

¤  Verona (Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige)

o   sono istituite fino al 31/12/2015, nell'ambito di alcune Commissioni territoriali, le seguenti sezioni, composte dai membri supplenti della rispettiva Commissione territoriale:

¤  commissione territoriale di Bari: sezione di Bari, con competenza nelle province di Bari e Matera

¤  commissione territoriale di Bologna: sezione di Forli', con competenza prioritaria nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini

¤  commissione territoriale di Catania: sezione di Catania, con competenza nella provincia di Catania, e sezione di Enna, con competenza prioritaria nella provincia di Enna

¤  commissione territoriale di Crotone: sezione di Crotone, con competenza prioritaria nelle province di Crotone e Catanzaro, e sezione di Reggio Calabria, con competenza prioritaria nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, eVibo-Valentia

¤  commissione territoriale di Firenze: sezione di Perugia, con competenza prioritaria nella Regione Umbria e nella provincia di Arezzo

¤  commissione territoriale di Milano: sezione di Milano, con competenza nelle province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi e Monza-Brianza

¤  commissione territoriale di Roma: sezione di Roma I, sezione di Roma II, sezione di Roma III, con competenza nella Regione Lazio e competenza prioritaria nelle province di Roma, Viterbo e Rieti, e sezione di Frosinone, con competenza prioritaria nelle province di Frosinone e Latina

¤  commissione territoriale di Salerno: sezione di Campobasso, con competenza prioritaria nella Regione Molise

¤  commissione territoriale di Siracusa: sezione di Caltanissetta, con competenza prioritaria nella provincia di Caltanissetta, e sezione di Ragusa, con competenza prioritaria nella provincia di Ragusa

¤  commissione territoriale di Torino: sezione di Torino, con competenza prioritaria nella nella Regione Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Verbania, Biella, Vercelli e Novara, e sezione di Genova, con competenza prioritaria nella Regione Liguria e nella provincia di Alessandria

¤  commissione territoriale di Trapani: sezione di Trapani, con competenza prioritaria nella provincia di Trapani, e sezione di Agrigento, con competenza prioritaria nella provincia di Agrigento

¤  commissione territoriale di Verona: sezione di Padova, con competenza prioritaria nelle province di Padova, Venezia e Rovigo

o   le Commissioni territoriali e le sezioni istituite ai sensi del presente decreto sostituiscono le esistenti Commissioni territoriali (fissate con Decr. Mininterno 6/3/2008) e relative sezioni (istituite con successivi Decreti Mininterno, in parte autorizzati da Ord. PCM 10/8/2011)[69]

 

 

Commissione nazionale per il diritto d'asilo (torna all'indice del capitolo)

 

á      La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di

o   indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali; in particolare, fornisce alle Commissioni territoriali il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della normativa anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida (art. 13 DPR 21/2015)

o   formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali; i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale, anche in collaborazione con ACNUR, EASO (L. 146/2014) e Universita' (D. Lgs. 142/2015); formazione e aggiornamento riguardano anche i membri della Commissione nazionale, gli interpreti e il personale di supporto alle Commissioni (art. 13 DPR 21/2015)

o   costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo

o   costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti; le informazioni inserite nel centro di documentazione sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali (art. 13 DPR 21/2015)

o   monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

á      La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali (D. Lgs. 142/2015)

á      La Commissione nazionale puo' individuare periodicamente Paesi o parti di Paesi in relazione ai quali il riconoscimento della protezione sussidiaria puo' prescindere dall'audizione del richiedente che ne provenga (D. Lgs. 142/2015)

á      La Commissione nazionale mantiene rapporti di collaborazione con il MAE e i collegamenti internazionali relativi all'attivita' svolta; in particolare, la Commissione nazionale mantiene rapporti con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorita' dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale (art. 13 DPR 21/2015)

á      La Commissione nazionale costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita' degli altri Stati membri (D. Lgs. 142/2015)

á      La Commissione nazionale e' nominata con DPCM, su proposta congiunta dei ministri dell'interno e degli affari esteri

á      E' presieduta da un prefetto e composta da

o   un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o   un funzionario della carriera diplomatica

o   un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o   un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

á      Ciascuna amministrazione designa un supplente

á      L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile

á      Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

á      La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

á      La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti)

á      Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita' delle deliberazioni

 

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata

á      Il personale dell'ufficio di polizia competente a ricevere la domanda di asilo riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita' (D. Lgs. 142/2015)

á      La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale (art. 3 DPR 21/2015)

á      Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

á      Sent. Cass. 5926/2015:

o   principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento

o   anche prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e all'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

o   al giudice della convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita' sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)

á      Lettera di ASGI, NAGA e Avvocati per niente alla questura di Milano e al Mininterno, con cui si segnala una prassi illegittima, adottata dalla stessa questura, in base alla quale

o   agli stranieri che si presentano agli uffici della questura per presentare richiesta di protezione internazionale viene sottoposto un modulo prestampato da compilare con riferimento ad alcune domande tese a "valutare" se il richiedente potesse essere considerato effettivamente un soggetto avente diritto alla protezione o piuttosto si potesse trattare di un migrante economico; in questo secondo caso, al richiedente e' stato notificato (senza che la domanda venisse in alcun modo registrata) un decreto di espulsione

o   non si consente agli avvocati che accompagnano le persone richiedenti la protezione internazionale di accedere agli uffici

á      La questura di Roma dal 21/9/2016, non accetta le domande di protezione internazionale da parte delle decine di profughi che si recano in via Patini per la prima istanza, rinviando al 21 ottobre la possibilita' di farlo; la comunicazione viene data a voce, da agenti in divisa all'ingresso, agli interessati (comunicato ASGI)

á      La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente

á      Sent. Cass. 3758/2016: rinviata alla Corte d'Appello di Ancona la causa relativa alla domanda di asilo di un cittadino nigeriano, che ha chiesto asilo solo 8 anni dopo essere entrato in Italia, dal momento che la Corte d'Appello non ha preso in esame la situazione di violenza presente in Nigeria, che puo' portare al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Circ. Mininterno febbraio 2016 sull'accesso alla procedura di asilo:

o   devono essere fornite le informazioni necessarie per l'accesso alla procedura a tutti coloro per i quali sussistano elementi che lascino supporre l'intenzione di presentare una domanda d'asilo

o   qualora vi siano indicazioni che stranieri o apolidi presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale desiderino presentare domanda d'asilo, e autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura d'asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e di trattenimento (Sent. Cass. 5926/2015)

o   il non consentire la presentazione della domanda d'asilo costituisce una chiara violazione di legge, che il prefetto e' tenuto a prevenire e, ove essa si verifichi, a segnalare al Ministero dell'interno e alle autorita' preposte

o   nessuna domanda puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente (art. 8 co. 1 D. Lgs. 25/2008)

o   una domanda d'asilo puo' essere dichiarata inammissibile solo dalla Commissione territoriale, in presenza dei presupposti di legge

o   l'Italia non ha adottato una lista di "paesi sicuri", riconoscendo che art. 10 Cost. impone una valutazione individuale delle specifiche situazioni

o   non e' lecito impedire, con l'allontanamento, l'accesso alla procedura d'asilo a persone provenienti da paesi che non rientrino tra quelli per i quali sussiste il "bisogno evidente di protezione internazionale"

o   si e' chiesto in sede comunitaria che anche gli afghani rientrino tra le persone considerate in evidente necessita' di protezione internazionale

á      La domanda si intende estesa agli eventuali figli minori non coniugati presenti nel territorio dello Stato con il richiedente all'atto della presentazione; la domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore (D. Lgs. 142/2015)

á      La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato (D. Lgs. 25/2008); la domanda del minore non accompagnato puo' essere anche presentata dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore (D. Lgs. 142/2015)

á      Se la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo straniero a recarsi al piu' presto, e comunque entro 8 gg lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che in caso contrario sara' considerato irregolarmente presente (art. 3 DPR 21/2015)

á      Se il richiedente e' di sesso femminile, alle operazioni di presentazione della domanda partecipa personale femminile (nota: sarebbe piu' sensato prevedere che tale personale partecipi alle operazioni di verbalizzazione)

á      La questura redige, sia per coloro che hanno presentato domanda direttamente in questura, sia per quelli che vi sono stati inviati dall'ufficio di polizia di frontiera, il verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi moduli predisposti dalla Commissione nazionale, cui e' allegata la documentazione prodotta dal richiedente

á      Il verbale e' redatto entro 3 gg lavorativi dalla manifestazione della volonta' di chiedere la protezione (entro 6 gg lavorativi nel caso in cui la volonta' sia manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera); i termini sono prorogati di 10 gg lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo (D. Lgs. 142/2015)

á      Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente

á      Al richiedente e' rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata

á      La questura invia gli atti alla Commissione territoriale competente, tenuto eventualemente conto del fatto che il richiedente debba essere trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA (art. 4 DPR 21/2015)

á      Salvo il caso di richiedente asilo trattenuto in CIE o accolto nelle strutture di accoglienza[70], la questura invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni (art. 3 DPR 21/2015); l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto tramite dichiarazione da riportare nella domanda di asilo; i successivi mutamenti del domicilio o della residenza sono comunicati dal richiedente, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, alla questura competente per il vecchio domicilio o residenza e, se diversa, alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza (art. 5 D. Lgs. 142/2015)

á      Per il richiedente asilo trattenuto in CIE o accolto nelle strutture di accoglienza[71], l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza[72]; in entrambi i casi il domicilio e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale (art. 5 D. Lgs. 142/2015)[73]

á      Per il richiedente asilo accolto nelle strutture di accoglienza al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica (art. 5 D. Lgs. 142/2015)

á      All'atto del rilascio della ricevuta della presentazione della domanda d'asilo, al richiedente verra' assegnato dalla questura un codice fiscale provvisorio, che consentita' l'iscrizione al SSN (dal Verbale incontro 1/12/2015 del Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e servizi sanitari"); Nota SIMM sull'assistenza sanitaria per i richiedenti asilo: diverse Regioni segnalano come l'Agenzia delle entrate non rilasci il codice fiscale all'esibizione da parte del richiedente asilo del modulo C3 o dell'attestato nominativo rilasciato dalla questura, o lo rilasci solo a seconda della sede e dell'operatore

á      In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, l'eventuale procedimento penale per reato di ingresso o soggiorno illegale e' sospeso (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

á      Comunicato Mininterno 24/1/2012: dopo una fase sperimentale che coinvolgera' la questura di Foggia (dal 30/1/2012 al 31/3/2012) e quella di Bologna (dal mese di aprile 2012), il Modello C3 per la richiesta di protezione internazionale, dal mese di luglio 2012, sara' compilato on-line e inviato per via telematica alla Commissione territoriale

á      Circ. Mininterno 8/2/2013: si richiama l'attenzione delle Questure sulla necessita' di garantire una rapida definizione della procedura di richiesta di protezione internazionale, affinche' lo straniero disponga delle garanzie procedurali previste dalla normativa; in particolare si chiede alle Questure di adoperarsi perche' venga assicurata la contestualizzazione tra la manifestazione della volonta' dell'interessato e la formalizzazione della domanda mediante la compilazione del modello C3

á      Concl. Consiglio UE 26/6/2015: previsto l'allestimento di centri di accoglienza e prima accoglienza (hotspots) negli Stati di frontiera esterna della UE, con esperti locali e delle agenzie europee EASO, Frontex ed Europol per assicurare rapidamente identificazione, registrazione e prelievo delle impronte digitali degli immigrati giunti alla frontiera

á      Decisione Consiglio UE 1523/2015 e Decisione Consiglio UE 1601/2016: ai fini della ricollocazione di richiedenti asilo

o   Italia e Grecia approntano le strutture necessarie per l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione

o   gli Stati membri forniscono sostegno operativo a Italia e Grecia, attraverso le attivita' coordinate dall'EASO, Frontex e altre agenzie competenti, fornendo in particolare, se opportuno, esperti nazionali per le seguenti attivita' di sostegno:

¤  screening degli stranieri che arrivano in Italia e in Grecia, per l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonche', se necessario, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale

¤  fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno

¤  preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio degli stranieri che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio e' cessato

á      Circ. Mininterno 6/10/2015:

o   istituiti gli "hotspot" (aree di sbarco attrezzate), previsti nell'ambito di Decisione Consiglio UE 1523/2015 e Decisione Consiglio UE 1601/2016:, Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle e Trapani (1500 posti); entro la fine del 2015, si aggiungeranno Augusta e Taranto (600 posti)

o   a regime, tutti i migranti (verosimilmente, quelli soccorsi in mare) dovranno sbarcare in uno degli hotspot; entro 48 ore dovranno essere effettuate le operazioni di controllo sanitario, pre-identificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilita'), registrazione e foto-segnalamento per ingresso illegale (categoria EURODAC 2)

o   ai richiedenti asilo appartenenti alle nazionalita' il cui tasso di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e', in base alle statistiche di Eurostat dell'ultimo quadrimestre, non inferiore al 75% (persone "evidentemente bisognose di protezione internazionale"), viene offerta la possibilita' di entrare nella procedura di ricollocazione, in deroga alle disposizioni del Reg. UE n. 604/2013; coloro che accettano vengono foto-segnalati come EURODAC CAT1 e trasferiti negli "Hubs" regionali dedicati (ad Agrigento, gia' attivo nel centro di Villa Sikania; quando il sistema entrera' a regime, anche i CARA di Bari e Crotone), dove si procede alla formalizzazione del modello C3 "europeo" (appositamente elaborato); sono svolte, da parte dell'Unita' Dublino - Punto nazionale di contatto, le attivita' di scambio di informazioni con gli altri Stati membri utili al completamento della procedura, che si conclude con il trasferimento con volo aereo degli interessati allo Stato di destinazione

o   quanti manifestino la volonta' di chiedere asilo, e che non siano coinvolti nella ricollocazione, sono trasferiti ai centri di accoglienza, per la formalizzazione della domanda di asilo con la compilazione del modello C3 e la prosecuzione dell'iter

o   quanti non manifestano la volonta' di richiedere asilo sono sottoposti dalle forze di polizia agli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa

o   nelle more della piena operativita' del sistema, avviata una fase sperimentale, nell'ambito della quale possono fruire della ricollocazione anche quanti siano arrivati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative; a questo scopo, i richiedenti asilo giunti in Italia a partire dal 24/3/2015 vengono informati della possibilita' di ricollocazione (nota: la cosa e' gia' prevista da Decisione Consiglio UE 1601/2016); gli interessati sono trasferiti in apposite strutture allestite a Milano e Roma

á      La Tabella di marcia italiana prevede, in relazione agli hotspots

o   Augusta e Taranto dovrebbero garantire altri 1000 posti nelle aree Hotspot (non 600, come indicato nella circolare)

o   saranno attuate le seguenti procedure:

¤  procedure di primo soccorso (assistenza medica necessaria, accertamento di situazioni vulnerabili, ristoro e vestiario)

¤  screening medico

¤  interviste per la compilazioen del cosiddetto foglio-notizie (generalita', foto e informazioni di base della persona, inclusa l'indicazione circa l'eventuale volonta' di richiedere la protezione internazionale) e l'informazione circa le modalita' e gli effetti della procedura di ricollocazione alle persone suscettibili di aderire a tale procedura

¤  eventuali ulteriori interviste da parte di funzionari di polizia investigativa con il supporto di funzionari Frontex ed Europol al fine di acquisire informazioni utili per scopi investigativi e/o di intelligence

¤  foto-segnalamento degli stranieri come CAT 2 (ingresso irregolare) ovvero come CAT 1 (richiedenti asilo)

¤  trasferimento dei richiedenti asilo nei regional hubs (in quelli dedicati, in caso di persone per possono rientrare nellaa procedura di ricollocazione), dove si procedera' alla compilazione dei modelli C3, in presenza di funzionari della polizia scientifica e personale degli uffici immigrazione dell'Italia, per i normali richiedenti asilo, o con il supporto di esperti comunitari selezionati dall'EASO, per quanti possano rientrare nella procedura di ricollocazione

¤  trasferimento dei non richiedenti asilo e di coloro che rifiutano di essere sottoposti al foto-segnalamento nei CIE (nota: necessaria la preventiva adozione di un formale provvedimento di allontanamento; arduo adottarlo in presenza di una richiesta di asilo)

á      Circ. Minnterno 29/12/2015: al fine di monitorare a livello nazionale l'effettiva attivita' di identificazione e fotosegnalamento, nonche' la conseguente posizione giuridica attribuita ad ogni migrante, si dispone che le questure, qualora individuate dalla Prefettura del capoluogo di regione come destinatarie di migranti provenienti dal relativo evento di sbarco, provvedono a comunicare tempestivamente al Servizio Immigrazione della Direzione Centrale (quale?) il rispettivo numero dei migranti assegnati; successivamente, le stesse questure comunicano, entro il termine di 72 ore, al Servizio Immigrazione, all'indirizzo e-mail unimonitoraggioimmigrazione@intemo.it, l'avvenuto fotosegnalamento e la definizione giuridica attribuita ad ognuno dei migranti provenienti dalle localita' di sbarco giunti nella rispettiva provincia a seguito dei piani di riparto

á      Circ. Mininterno 16/3/2016: sono in corso di preparazione le disposizioni sugli hotspots per disciplinare il soccorso, la prima assistenza, l'identificazione e il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche forzoso, dei migranti; le disposizioni saranno inserite nello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione internazionale che sara' sottoposto all'esame di un prossimo Consiglio dei Ministri

á      In una lettera al Capo della Polizia, il sindacato di polizia UGL fa osservare come

o   la legge prevede espressamente i casi in cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a procedere in modo coattivo allo scopo di identificare persone che non si trovino in stato di arresto o di fermo (art. 349 co. 2-bis c.p.p., che consente, esclusivamente nei confronti di una persona sottoposta ad indagini preliminari, il prelievo coattivo di capelli o saliva anche senza il suo assenso e, comunque, nel rispetto della dignita' personale del soggetto e previa autorizzazione del Pubblico ministero)

o   la legge non prevede che l'autorita' di pubblica sicurezza possa far ricorso a forme di coazione fisica, che non siano quelle previste da art. 349 co. 2-bis c.p.p., per costringere una persona a sottoporsi ai rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc.; tale comportamento deve quindi ritenersi vietato e penalmente rilevante (si tratta quanto meno di violenza privata, art. 610 c.p.)

o   in caso di esecuzione dell'ordine illegittimo di fare uso della forza impartito dal superiore gerarchico, il pubblico ufficiale esecutore dell'ordine non puo' invocare l'esimente di cui all'art. 51 c.p.

o   integrano fattispecie penalmente rilevanti tutti gli atti che, tesi a vincere le resistenze passive di chiunque, imprimano una forza fisica sul corpo della persona che dovrebbe essere sottoposta ai rilievi, ovvero ne condizionino traumaticamente la volonta'

o   nessuna delle ipotesi penalmente rilevanti ricollegabili al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali o al foto-segnalamento (fatta eccezione per quanto previsto da art. 495-ter c.p.) prevede l'arresto o altra forma di privazione della liberta' personale

á      Depositata, da diversi parlamentari europei, un'interrogazione alla Commissione UE, in cui si chiedono chiarimenti sulle violenze subite da numerosi richiedenti asilo nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e Pozzallo; in particolare, con riferimento al Centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo, fonti diverse e concordanti documentano l'uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all'identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali in violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; vari cittadini stranieri, anche minori, hanno dichiarato di aver subito percosse con manganelli elettrici

á      In una lettera del Tavolo nazionale asilo al Ministro dell'interno si esprime preoccupazione in relazione alla gestione degli hotspot, in particolare per la mancata informazione del migrante appena sbarcato circa la possibilita' di richiedere la protezione internazionale

á      Diverse ONG siciliane segnalano che sono arrivate a Palermo, a Catania e in altre citta' della Sicilia decine di persone provenienti da Mali, Gambia, Pakistan, Somalia, Eritrea, Nigeria, cui era stato consegnato un decreto di respingimento differito con l'intimazione di lasciare il territorio italiano dalla frontiera di Roma Fiumicino entro 7 gg; queste persone, sbarcate a Lampedusa, hanno raccontato di essere state informate della possibilita' di chiedere asilo, ma di non aver avuto modo di farlo realmente, di essere stati invece costretti a firmare un foglio di cui non hanno compreso il contenuto perche' scritto in una lingua a loro sconosciuta, di essere state fotosegnalate e imbarcate con altri migranti sulla nave per Porto Empedocle e di essere state poi separate, a bordo, in gruppi sulla base di criteri incomprensibili, di essere state quindi abbandonate alla stazione di Agrigento, o in altre piccole stazioni dell'agrigentino (comunicato ASGI)

á      Riscontrate, a seguito di una visita di una delegazione di ONG, diverse criticita' durante la visita all'hotspot di Taranto: mancanza di qualsiasi indicazione sui criteri di gestione del centro (salvo regolamento interno redatto dallo stesso Comune di Taranto), mancanza di informazioni chiare sullo status giuridico delle persone che ivi sono trattenute e sullo scopo del loro trattenimento, assenza di informazioni sulle modalita' ed i tempi di identificazione delle persone e sulle conseguenze di eventuali rifiuti in tale senso (comunicato ASGI)

á      Il 23/6/2016, la Commissione parlamentare d'inchiesta sui migranti ha visitato l'hotspot di Pozzallo; l'ispezione ha evidenziato una situazione critica all'interno del centro: inadeguatezza della struttura, problemi alla rete idrica, violazione della privacy e trattenimento prolungato di minori non accompagnati (comunicato Borderline Sicilia)

á      Minori non accompagnati, alcuni persino di 12 anni d'eta', vengono trattenuti per settimane nell'hotspot di Pozzallo, in Sicilia, in condizioni di sovraffollamento e di insicurezza; il 9/6/2016 il centro di Pozzallo ospitava 365 persone, oltre il doppio della capienza consentita, di cui 185 minori non accompagnati, secondo quanto dichiarato dall'autorita' di pubblica sicurezza (comunicato Human Right Watch)

á      In uno sbarco avvenuto a Palermo il 25/5/2016, sono arrivati 260 minori non accompagnati; inviati negli hotspot per le procedure di identificazione, l'11/6/2016, dieci di loro erano ancora nell'hotspot di Trapani (comunicato CIR)

á      Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione, espulsione e trattenimento dei migranti: occorre

o   assicurare agli hotspot una idonea configurazione giuridica, con fonti normative di rango primario

o   curare l'informativa legale delle persone trattenute, affidandola a personale di comprovata esperienza e capacita' professionale, al quale deve essere consentito un contatto con gli ospiti del centro prima che si inizi a definirne lo status (cosa che attualmente avviene all'atto della compilazione del cosiddetto foglio-notizie)

o   superare l'ambigua funzione dell'intervista che, se da un lato e' volta ad acquisire le dichiarazioni del migrante (generalita', eta', nazionalita', etc.), dall'altro finisce per assumere il ruolo di discrimine e di selezione, anche se non definitiva, tra chi accede all'accoglienza e chi e' destinato all'espulsione

á      Relazione di minoranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione, espulsione e trattenimento dei migranti:

o   non vi e' nessun atto normativo che regoli oggi le procedure di identificazione, che, in particolare per quanto riguarda il rilevamento fotodattiloscopico ed i tempi di trattenimento, sono applicate in palese contrasto con norme anche di rango costituzionale

o   per quanto riguarda il centro di Lampedusa non si ritiene che questo possa continuare a funzionare nelle attuali condizioni strutturali senza che il trattenimento al suo interno sia considerato quale trattamento inumano e degradante

o   l'assenza di norme che regolino tali centri sta creando non poche opacita' in merito agli affidamenti ad enti gestori sulla base di contratti relativi ad altri tipi di strutture

o   e' stata riscontrata una quasi totale inesistenza di controlli effettuati dalle autorita' competenti sull'erogazione dei servizi da parte degli enti gestori che nella maggior parte dei casi non erogano i servizi previsti nel capitolato d'appalto in un clima generale di illegalita'

á      Diverse ONG hanno sottoscritto un documento con il quale si denuncia il fatto che, a partire dall'apertura dei cosiddetti hotspot, il Mininterno ha respinto sistematicamente le richieste di ingresso della stampa all'interno di tali centri, giustificando il divieto con ragioni organizzative, e ha impedito, in data 13/5/2016, l'ingresso di un gruppo di giornalisti che avrebbe voluto visitare l'hotspot di Pozzallo al seguito di un parlamentare italiano; si invita, quindi, il Mininterno a garantire l'esercizio del diritto di cronaca attraverso l'accesso della stampa agli hotspot, individuando precise modalita' perche' tale accesso non sia concesso su base discrezionale

á      Raggiunto un accordo tra Mininterno, FNSI e Carta di Roma per l'ammissione di delegazioni di giornalisti agli hotspot, almeno a cadenza mensile e con un preavvisto di 12 ore; i criteri per la composizione di queste delegazioni saranno individuati dalla FNSI e da Carta di Roma con l'obiettivo di esercitare una effettiva attivita' di controllo e di garantire la possibilita' di visitare gli hotspot al maggior numero di colleghi, anche della stampa estera (comunicato Stranieriinitalia)

á      Concl. Consiglio Giustizia e affari interni 9/11/2015: gli Stati membri, per superare la potenziale mancanza di cooperazione da parte dei migranti in arrivo nell'Unione europea e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non refoulement, faranno uso delle possibilita' previste dalla normativa UE, quali le procedure di asilo alle frontiere o nelle zone di transito, le procedure accelerate, la non ammissibilita' di domande di asilo successive da parte degli interessati, le misure coercitive (compresa, in ultima istanza, la detenzione per un periodo massimo necessario all'espletamento delle relative procedure)

á      Regolamento UE 603/2013 (nuovo Regolamento Eurodac):

o   ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di eta' non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale; i dati sono conservati presso il sistema centrale per 10 anni

o   ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri o apolidi di eta' non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorita' di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento; i dati sono trasmessi di norma entro 72 ore dal momento del fermo e sono conservati per 18 mesi per essere confrontati con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale che verranno trasmessi al sistema centrale successivamente

o   gli Stati possono trasmettere al sistema centrale i dati relativi alle impronte digitali rilevate a un cittadino di paese terzo o apolide di eta' non inferiore a 14 anni soggiornante irregolarmente nel loro territorio, al solo fine di stabilire se tale persona abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro; tali dati non sono conservati nel sistema centrale

o   il rilevamento delle impronte digitali e' effettuato in conformita' con le tutele previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo

o   il regolamento si applica anche a Regno Unito e Danimarca, nonche' a Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein; l'Irlanda ha optato per restare vincolata alla versione precedente

á      Inviate lettere amministrative di richiesta di chiarimenti all'Italia sull'applicazione del Regolamento UE 603/2013 e sulla Direttiva 2008/115/CE (com. Commissione UE)

á      La Commissione UE ha deciso di inviare all'Italia ua lettera di costituzione in mora (il primo passo di una procedura di infrazione), esortandola ad attuare correttamente il Regolamento UE 603/2013, che dispone l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al sistema centrale dell'Eurodac entro 72 ore (comunicato Commissione UE)

á      Secondo la direttrice della Polizia scientifica, i fotosegnalamenti forzosi sono estremamente difficili da realizzare, per motivi pratici, prima che giuridici, dal momento che un'impronta digitale mossa non viene letta adeguatamente dallo scanner, ne' si riesce ad effettuare la foto del viso se la persona si muove o tiene chiusi gli occhi (comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Minnterno 29/12/2015: al fine di monitorare a livello nazionale l'effettiva attivita' di identificazione e fotosegnalamento, nonche' la conseguente posizione giuridica attribuita ad ogni migrante, si dispone che le questure, qualora individuate dalla Prefettura del capoluogo di regione come destinatarie di migranti provenienti dal relativo evento di sbarco, provvedono a comunicare tempestivamente al Servizio Immigrazione della Direzione Centrale (quale?) il rispettivo numero dei migranti assegnati; successivamente, le stesse questure comunicano, entro il termine di 72 ore, al Servizio Immigrazione, all'indirizzo e-mail unimonitoraggioimmigrazione@intemo.it, l'avvenuto fotosegnalamento e la definizione giuridica attribuita ad ognuno dei migranti provenienti dalle localita' di sbarco giunti nella rispettiva provincia a seguito dei piani di riparto

á      Circ. Mininterno 16/3/2016: sono in corso di preparazione le disposizioni sugli hotspots per disciplinare il soccorso, la prima assistenza, l'identificazione e il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche forzoso, dei migranti; le disposizioni saranno inserite nello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione internazionale che sara' sottoposto all'esame di un prossimo Consiglio dei Ministri

á      Comunicazione della Commissione UE sull'implementazione dell'agenda europea sull'immigrazione: alla data del 10/2/2016

o   dei 6 hotspots che il Governo italiano si e' impegnato a realizzare a Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle/Villa Sikania, Trapani, Augusta e Taranto, sono operativi solo gli hotspots di Lampedusa e Pozzallo

o   quanto alla percentuale di stranieri sbarcati in Italia cui siano state prese le impronte, si e' passati dal 36 per cento del Settembre 2015 all'87 per cento del Gennaio 2016

o   la ricollocazione ha riguardato solo 279 persone, con altre 200 in attesa di disponibilita'; gli Stati membri hanno offerto 900 posti; il basso tasso di implementazione e' in gran parte dovuto al limitato arrivo in Italia di persone che possono accedere a questa misura (siriani ed eritrei)

o   riguardo al rimpatrio di stranieri che non abbiano titolo alla protezione, l'Italia nei 2015 ha effettuato oltre 14.000 rimpatri forzati di persone senza diritto di asilo e ha partecipato a 11 voli di rimpatrio comuni con altri Stati membri organizzati da Frontex; questi numeri continuano ad essere insufficienti a fronte di oltre 160.000 arrivi registrati nel 2015

o   continua ad esserci un problema legato agli immigrati illegali che si eclissano prima della conclusione delle procedure; e' necessario affrontare urgentemente sia il problema della limitata capacita' dei centri di detenzione sia quello del limite massimo di 90 gg per la durata della detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio

 

á      Sent. Corte Giust. C-429/15: il principio di effettivita' deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di 15 gg lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell'autorita' competente, della possibilita', per un richiedente asilo (nota: piu' propriamente, "richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato") la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda

 

 

Limiti protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Deroga allÕobbligo di informazione dellÕautoritaÕ diplomatica del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente asilo o di rifugiato (art. 2, co. 7 T.U.) o quando comunque possa derivarne rischio di persecuzione per lui o per i familiari (art. 4, co. 4 Regolamento immigrazione e circ. Mingiustizia 22/3/2010)

 

 

Informazione del richiedente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Mininterno stipula apposite convenzioni con l'ACNUR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza (D. Lgs. 142/2015)

á      La Commissione nazionale redige, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione, un opuscolo informativo che illustra

o   fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 15 DPR 21/2015: nonche' i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del Reg. UE n. 604/2013), comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri (D. Lgs. 142/2015)

o   principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia (art. 15 DPR 21/2015: in particolare, le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dal CARA e modalita' di accesso al gratuito patrocinio)

o   prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso

o   indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, e informazioni sul servizio gratuito di informazione realizzato dal Mininterno in convenzione con ACNUR o altri enti di tutela (D. Lgs. 142/2015)

o   modalita' di iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del permesso di soggiorno, accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale (art. 15 DPR 21/2015)

o   informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito (art. 15 DPR 21/2015)

á      L'ufficio di polizia che riceve la domanda di asilo provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza (e verosimilmente, su procedura, diritti e doveri, tempi e mezzi a disposizione per l'allegazione di elementi utili all'esame), con la consegna all'interessato dell'opuscolo informativo appositamente redatto dalla Commissione nazionale; l'opuscolo e' consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo; le informazioni sono fornite, se necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine non superiore a 15 gg dalla presentazione della domanda; le informazioni comprendono i riferimenti dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale (art. 3 D. Lgs. 142/2015 e art. 10 D. Lgs. 25/2008)

á      Allo straniero che manifesta la volonta' di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito, le informazioni sono fornite nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti da art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998; e' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore; per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso puo' essere limitato, ma non impedito completamente (D. Lgs. 142/2015)

á      Se il richiedente e' un minore non accompagnato la questura fornisce le informazioni sul procedimento specifico e sulle garanzie previste dalla normativa (art. 3 DPR 21/2015)

 

 

Determinazione dello Stato competente (Dublino III) e meccanismo di ricollocazione; Accordo UE-Turchia (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda (Reg. UE n. 604/2013[74], detto Regolamento Dublino III, e Regolamento CE 1560/2003):

o   disposizioni applicabili alle richieste presentate a partire dall'1/1/2014; alle richieste presentate prima di tale data si applicano le disposizioni del Reg. CE n. 343/2003

o   per familiari del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,

¤  il coniuge o il partner con relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri

¤  i figli minori del richiedente (anche adottivi) non coniugati a carico

¤  i genitori del richiedente minorenne non coniugato o un altro adulto responsabile per lui in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)[75]

o   per parenti del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento, gli zii o i nonni adulti del richiedente (anche tramite filiazione naturale o adozione) che si trovino nel territorio di uno Stato membro (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)

o   per minore si intende, ai fini dell'applicazione del Regolamento, la persona di eta' inferiore a 18 anni (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)

o   ogni domanda di asilo presentata alla frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente

o   il richiedente asilo e' informato per iscritto, in lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si ritiene possa comprendere[76], in relazione all'applicazione del Regolamento e, in particolare, ai criteri che saranno adottati per la determinazione dello Stato membro competente (art. 4 Reg. UE n. 604/2013); Sent. Cons. Stato 4199/2015:

¤  ai fini del'applicazione del Reg. UE n. 604/2013, il richiedente asilo deve essere informato, sulle disposizioni applicabili, per iscritto e in lingua a lui comprensibile, utilizzando un opuscolo redatto secondo i criteri fissati dallo stesso Regolamento; non e' sufficiente che lo straniero abbia la possibilita' di richiedere, in un colloquio con persone competenti, le informazioni che riteneva necessarie (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4200/2015, secondo cui l'obbligo di informazione non puo' considerarsi assolto solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale in presenza di un mediatore culturale, avendo cosi' la possibilita' di richiedere a persone competenti le informazioni necessarie)

¤  devono anche essere fornite informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di chiedere l'effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini applicabili; le informazioni sulla procedura devono essere fornite anche ad un consulente legale; se l'interessato non dispone di un avvocato deve informato sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale

¤  e' prevista una specifica disciplina per la sospensione del trasferimento da parte delle autorita' competenti in attesa della decisione giurisdizionale sulla sospensiva (nel caso in esame, invece, si e' resa indispensabile, sia in primo grado sia in appello, la sospensione con provvedimento monocratico per l'imminenza del trasferimento nelle more della decisione cautelare collegiale)

o   la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente nel momento in cui ha presentato la prima domanda, anche se la domanda e' stata presentata ad altro Stato membro; in tal caso, lo Stato membro in cui si trova il richiedente e' informato tempestivamente della presenza del richiedente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda; da quel momento, lo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente si considera lo Stato membro cui la domanda e' stata presentata; il richiedente e' informato della modifica

o   lo Stato membro nel quale e' stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale e' tenuto, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato li' una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente; l'obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro tenuto alla determinazione possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno

o   lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua, prima di adottare una decisione, un colloquio personale con il richiedente in lingua a lui comprensibile; si puo' prescindere dal colloquio quando il richiedente e' fuggito o quando abbia gia' fornito le indicazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente; anche in questi casi al richiedente e' data la possibilita' di fornire ogni informazione rilevante prima che il trasferimento sia effettuato (art. 5 Reg. UE n. 604/2013)

o   un rappresentante rappresenta e assiste il minore non accompagnato in tutte le procedure per la determinazione dello Stato membro competente (art. 6 Reg. UE n. 604/2013)

o   si tiene conto dell'interesse superiore del minore (art. 6 4 Reg. UE n. 604/2013), con riferimento, in particolare, a

¤  possibilita' di ricongiungimento familiare

¤  benessere e sviluppo sociale del minore

¤  considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani

¤  opinione del minore, secondo la sua eta e maturita'

o   lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta al piu' presto disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore (art. 6 Reg. UE n. 604/2013)

o   la competenza si determina mediante l'applicazione successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda di asilo da parte del richiedente:

¤  se il richiedente e' un minore non accompagnato, e' competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purche questo sia nell'interesse superiore del minore; se il richiedente e' un minore coniugato il cui coniuge non e' legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente e' lo Stato membro in cui si trova legalmente un genitore o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di quello Stato membro, o un fratello se legalmente presente; se il richiedente e' un minore non accompagnato che ha un parente che possa occuparsi di lui presente legalmente in un altro Stato membro, tale Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed e' lo Stato membro competente, purche questo sia nellÕinteresse superiore del minore; in caso di familiari, fratelli o parenti presernti legalmente in piu' Stati membri, la determinazione segue l'interesse superiore del minore (art. 8 Reg. UE n. 604/2013); in mancanza, e' responsabile lo Stato membro in cui e' stata presentata la domanda, purche' questo sia nell'interesse superiore del minore (art. 8 Reg. UE n. 604/2013); art. 12 Regolamento CE 1560/2003:

-       se la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e' agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' dellÕadulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nellÕinteresse di questÕultimo

-       si tiene conto delle possibilita' previste nellÕambito della cooperazione giudiziaria civile

¤  se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) e' beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto (art. 9 Reg. UE n. 604/2013); TAR Lazio: il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come definiti in Reg. UE n. 604/2013

¤  se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto (art. 10 Reg. UE n. 604/2013)

¤  in caso di procedimenti per la determinazione dello Stato membro competente contemporanei realtive a domande presentate simultaneamente o in tempi ravvicineti da diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati (art. 11 Reg. UE n. 604/2013) che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior numero; in mancanza, lo e' quello competente per l'esame della domanda del componente piu' anziano della famiglia

¤  se il richiedente e' in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤  se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato, ovvero quello per conto del quale il visto e' stato rilasciato

¤  se il richiedente e' in possesso di piu' titoli di soggiorno o visti, e' competente, nell'ordine

-       lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana

-       lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura

-       lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana, se i visti sono di natura diversa

-       lo Stato membro determinato in base ai precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

-       lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

¤  se il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio degli Stati membri, e' competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente

¤  se lo Stato membro non puo' (o non puo' piu') essere considerato competente in base alla responsabilita' dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche' non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu' di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo e' competente; in caso di piu' Stati membri in questa condizione, la competenza e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu' recentemente

¤  se l'ingresso del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e' dispensato dal visto, la competenza e' di tale Stato; se pero' la domanda viene presentata in altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di quest'ultimo Stato

¤  se la domanda e' presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato e' quello competente

¤  se a causa di gravidanza, maternita' recente, malattia grave, grave disabilita' o eta' avanzata un richiedente e' dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri, ovvero, se un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri e' dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto (art. 16 Reg. UE n. 604/2013; TAR Lazio: questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col trasferimento il neonato sia separato dai genitori); se pero' la salute del richiedente impedisce di recarsi, per un tempo significativo, nello Stato membro dove il figlio, il fratello o il genitore risiedono legalmente, lo Stato membro competente e' lo Stato membro in cui si trova il richiedente, ma tale Stato membro non e' obbligato a condurre il figlio, il fratello o il genitore del richiedente nel suo territorio (art. 16 Reg. UE n. 604/2013); art. 11 Regolamento CE 1560/2003:

-       i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare preesistente nel paese di origine, delle circostanze allÕorigine della separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri

-       condizione necessaria e' comunque lÕimpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente allÕassistenza necessaria

-       gli Stati membri interessati determinano di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno

¤  se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda

o   uno Stato membro puo' sempre decidere di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente; in questo caso, tale Stato membro informa della propria decisione lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale e' stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente

o   lo Stato membro nel quale e' manifestata la volonta' di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente o lo Stato membro competente possono, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non e' competente in base ai criteri previsti; le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto; un rifiuto da parte dello Stato richiesto deve essere motivato (art. 17 Reg. UE n. 604/2013)[77]

o   si tiene conto di tutti gli elementi di prova relativi alla presenza, nel territorio degli Stati membri, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico dellÕinteressato e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito (art. 7 Reg. UE n. 604/2013)

o   se e' impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 Reg. UE n. 604/2013)

o   se non e' possibile eseguire il trasferimento verso lo Stato membro designato come competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente

o   la situazione del minore familiare del richiedente asilo, che lo accompagna, e' indissociabile da quella del richiedente, purche' questo sia nell'interesse superiore del minore; lo stesso vale per i figli nati dopo l'ingresso nel territorio degli Stati membri

o   lo Stato membro competente e' tenuto a prendere in carico (per avviare l'esame della domanda) il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio e ad effettuare l'esame della domanda e l'esperimento dei mezzi di impugnazione; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, l'obbligo di presa in carico ricade su tale Stato (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[78]; nota: non e' chiaro se, in caso di rilascio di permesso da altro Stato membro, l'esame della domanda resti di competenza del primo Stato membro

o   lo Stato membro competente e' tenuto a riprendere in carico (quando l'esame sia stato gia' avviato o concluso negativamente) il richiedente che non si trovi piu' sul suo territorio; lo Stato membro competente e' tenuto a garantire in ogni caso il completamento dell'esame della domanda (eventualmente sotto forma di nuova domanda, che non verra' considerata domanda reiterata) e l'esperimento dei mezzi di impugnazione; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, l'obbligo di ripresa in carico ricade su tale Stato (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[79]; nota: non e' chiaro se, in caso di rilascio di permesso da altro Stato membro, il completamento dell'esame della domanda (inclusa l'impugnazione) resti di competenza del primo Stato membro

o   gli obblighi di ripresa in carico (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[80] dello Stato membro competente, in relazione al richiedente che si trovi illegalmente in altro Stato membro o che abbia presentato in altro Stato membro una domanda dopo aver ritirato quella del quale era in corso l'esame o dopo che quella domanda era stata respinta, vengono meno in caso di assenza del richiedente dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi, a meno che lo stesso Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno, ovvero, in caso di ritiro o rigetto della domanda, quando il richiedente sia stato effettivamente allontanato dal territorio degli Stati membri

o   la domanda presentata dal richiedente dopo un'assenza dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi o dopo che abbia avuto luogo un allontanamento effettivo e' considerata nuova domanda e si procede ad una nuova determinazione dello Stato emembro competente (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)

o   la presa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro individuato come competente per l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:

¤  lo Stato membro che abbia ricevuto una domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il richiedente; nel caso pero' di una risposta pertinente di Eurodac (ossia, la constatazione della corrispondenza tra i dati relativi alle impronte digitali registrati nella banca dati centrale e quelli trasmessi dallo Stato membro) con dati registrati ai sensi dellÕarticolo 14 Reg. UE n. 603/2013, il termine e' di 2 mesi dal ricevimento di tale risposta; in caso di mancato rispetto dei termini, la competenza dell'esame spetta al primo dei due Stati (art. 21 Reg. UE n. 604/2013); nota: TAR Lazio respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in carico, confondendo questa procedura con quella di "ripresa in carico" (confusione presente anche in TAR Lazio, ma non in Sent. Cons. Stato 5159/2012, che correttamente distingue le due fattispecie)

¤  in caso di domanda presentata a seguito di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo' chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine non inferiore a una settimana

¤  lo Stato membro interpellato e' tenuto a rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese; la mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico del richiedente; il superamento dei termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per lÕaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio: illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro richiesto di ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto per l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico, mentre si tratta di presa in carico)

o   la ripresa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro che ha gia' avviato o concluso l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:

¤  la richiesta di ripresa in carico e' presentata quanto prima e in ogni caso entro 2 mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi di Reg. UE n. 603/2013; se la richiesta di ripresa in carico e' basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, e' inviata allo Stato membro richiesto entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (artt. 23 e 24 Reg. UE n. 604/2013)

¤  se la richiesta di ripresa in carico non e' presentata entro i termini, la competenza per l'esame della nuova domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova; se il richiedente non ha presentato una nuova domanda, tale Stato membro gli offre la possibilita' di farlo (artt. 23 e 24 Reg. UE n. 604/2013)

¤  se la domanda del richiedente e' stata gia' respinta dallo Stato membro competente con decisione definitiva, lo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova senza un titolo di soggiorno puo' chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato o avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della Direttiva 2008/115/CE (art. 24 Reg. UE n. 604/2013; nota: il testo italiano e' errato: riporta "o di avviare", come se ad avviarla fosse il primo Stato membro; dal testo inglese si evince che la traduzione corretta e' "o avviare")

¤  lo Stato membro richiesto deve rispondere entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata accettata; TAR Lazio: in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento, anche se adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro di destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi annullabile in sede giurisdizionale

o   la decisione di trasferire, per presa in carico o ripresa in carico, il richiedente ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente (in lingua a lui comprensibile) o al suo legale (art. 26 Reg. UE n. 604/2013), unitamente alle informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo (art. 26 Reg. UE n. 604/2013), se applicabile, sui termini per esperirli e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e alle informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale (art. 26 Reg. UE n. 604/2013)

o   deve essere prevista una sospensione automatica del trasferimento in caso di ricorso, o la possibilita' di chiedere la sospensione all'autorita' giurisdizionale competente per il ricorso (art. 27 Reg. UE n. 604/2013)[81]; giurisprudenza:

¤  Sent. Cons. Stato 5738/2015: la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale (inclusa quella relativa ai provvedimenti di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Reg. UE n. 604/2013) rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con conseguente competenza del giudice ordinario (nel caso di specie deve intendersi impugnata, in quanto atto connesso e/o consequenziale, la pur non menzionata dichiarazione di estinzione del procedimento da parte della Commissione territoriale conseguente alla determinazione di uno Stato competente per l'esame della domanda diverso dall'Italia); in senso opposto, in precedenza, Sent. Cons. Stato 4685/2015 e Sent. Cons. Stato 5469/2015: competente per il ricorso contro il trasferimento del richiedente asilo ex Reg. UE n. 604/2013 e' il giudice amministrativo

¤  Sent. Cons. Stato 5308/2015 (e, nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5540/2015): benche' sia possibile all'interessato impugnare il provvedimento di trasferimento in un tempo congruo (60 giorni dalla conoscenza) e chiederne e ottenerne la sospensione degli effetti, il nostro ordinamento non ha previsto la sospensione del trasferimento in altro stato membro UE fino all'adozione dell'ordinanza cautelare, come richiede, invece, art. 27 co. 3 lett. c Reg. UE n. 604/2013 perche' possa considerarsi effettiva la tutela in sede giurisdizionale dell'interessato, nella misura richiesta dall'ordinamento comunitario; delle due ipotesi contemplate da art. 29 Reg. UE n. 604/2013, ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione del trasferimento, deve considerarsi quindi vigente in Italia solo la prima, ossia che il termine di 6 mesi per il trasferimento debba considerarsi decorrente dall'avvenuta accettazione del trasferimento da parte dello Stato estero, e non dalla decisione definitiva del ricorso giurisdizionale (che, stante la disciplina dei ricorsi giurisdizionali vigente, non puo' ritenersi "ricorso effettivo"); il termine semestrale non e' pertanto sospeso o interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, e continua a decorrere se l'impugnazione non esplica un immediato effetto sospensivo fino all'adozione di una decisione cautelare in primo grado (art. 27 co. 3 lett. c e art. 29 co. 2 Reg. UE n. 604/2013)

¤  TAR Lazio e TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di trasferimento di un richiedente asilo sula base del Reg. UE n. 604/2013, se e' eseguito contestualmente alla notifica, senza aspettare che scadano i termini entro i quali l'interessato puo' presentare ricorso (art 27 Reg. UE n. 604/2013)

o   il richiedente ha diritto, in sede di ricorso, all'assistenza legale e linguistica e al gratuito patrocinio, su richiesta, in caso di necessita', a meno che l'autorita' competente non ritenga che tale ricorso sia privo di concrete prospettive di successo; se tale autorita' non e' un organo giurisdizionale, deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro tale decisione (art. 27)

o   il richiedente da trasferire puo' essere trattenuto solo se sussiste un rischio notevole di fuga (determinato in base a criteri previsti dalla legge) e per il tempo piu' breve possibile; quando una persona sia trattenuta, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non puo' superare un mese dalla presentazione della domanda; lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi; tale risposta e' fornita entro 2 settimane dal ricevimento della richiesta; l'assenza di risposta entro tale termine equivale all'accettazione della richiesta; il trasferimento deve avvenire entro 6 settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno piu' effetto sospensivo; in caso di mancato rispetto dei termini, il trattenimento cessa (art. 28 Reg. UE n. 604/2013)

o   il trasferimento del richiedente deve aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di presa o ripresa in carico o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione del provvedimento; giurisprudenza:

¤  Sent. Cons. Stato 3825/2015: il provvedimento che dispone il trasferimento dello straniero richiedente asilo, adottato dopo l'interpello dello Stato italiano a quello estero, che ha risposto positivamente (cosiddetta "ripresa in carico") ha carattere discrezionale e la scelta se esaminare la domanda d'asilo in Italia o rimandare il ricorrente nel Paese estero dev'essere effettuata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla domanda d'asilo (nota: in realta' il termine e' di 6 mesi dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico), sussistendo quindi la giurisdizione del giudice amministrativo

¤  Sent. Cons. Stato 5738/2015: la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale (inclusa quella relativa ai provvedimenti di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Reg. UE n. 604/2013) rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con conseguente competenza del giudice ordinario (nel caso di specie deve intendersi impugnata, in quanto atto connesso e/o consequenziale, la pur non menzionata dichiarazione di estinzione del procedimento da parte della Commissione territoriale conseguente alla determinazione di uno Stato competente per l'esame della domanda diverso dall'Italia); in senso opposto, in precedenza, Sent. Cons. Stato 4685/2015 e Sent. Cons. Stato 5469/2015: competente per il ricorso contro il trasferimento del richiedente asilo ex Reg. UE n. 604/2013 e' il giudice amministrativo

¤  TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di trasferimento in Bulgaria di un richiedente asilo, in base al Reg. UE n. 604/2013, se la notificazione del provvedimento e' avvenuta dopo il termine di 6 mesi dalla data del riconoscimento da parte della Bulgaria della propria competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale

¤  Sent. Cons. Stato 5308/2015 (e, nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5540/2015): benche' sia possibile all'interessato impugnare il provvedimento di trasferimento in un tempo congruo (60 giorni dalla conoscenza) e chiederne e ottenerne la sospensione degli effetti, il nostro ordinamento non ha previsto la sospensione del trasferimento in altro stato membro UE fino all'adozione dell'ordinanza cautelare, come richiede, invece, art. 27 co. 3 lett. c Reg. UE n. 604/2013 perche' possa considerarsi effettiva la tutela in sede giurisdizionale dell'interessato, nella misura richiesta dall'ordinamento comunitario; delle due ipotesi contemplate da art. 29 Reg. UE n. 604/2013, ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione del trasferimento, deve considerarsi quindi vigente in Italia solo la prima, ossia che il termine di 6 mesi per il trasferimento debba considerarsi decorrente dall'avvenuta accettazione del trasferimento da parte dello Stato estero, e non dalla decisione definitiva del ricorso giurisdizionale (che, stante la disciplina dei ricorsi giurisdizionali vigente, non puo' ritenersi "ricorso effettivo"); il termine semestrale non e' pertanto sospeso o interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, e continua a decorrere se l'impugnazione non esplica un immediato effetto sospensivo fino all'adozione di una decisione cautelare in primo grado (art. 27 co. 3 lett. c e art. 29 co. 2 Reg. UE n. 604/2013)

¤  TAR Lazio e TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di trasferimento di un richiedente asilo sula base del Reg. UE n. 604/2013, se e' eseguito contestualmente alla notifica, senza aspettare che scadano i termini entro i quali l'interessato puo' presentare ricorso (art 27 Reg. UE n. 604/2013)

o   lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lÕindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allÕesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)

o   il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allÕimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)

o   se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente sia fuggito (art. 29 Reg. UE n. 604/2013[82]; in questo senso, TAR Lazio; TAR Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richiedente asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata delle procedure per lÕaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)

o   se una persona e' stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento e' riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente (art. 29 Reg. UE n. 604/2013)

o   gli Stati membri si scambiano dati utili alla tutela della salute e delle altre necessita' della persona da trasferire, utilizzabili solo a questo scopo (art. 31 Reg. UE n. 604/2013)

o   gli Stati membri interessati si scambiano informazioni relative ai dati personali riguardanti il richiedente necessari alla determinazione dello Stato membro competente, all'esame della domanda di protezione internazionale e all'attuazione degli altri obblighi connessi alla determinazione dello Stato competente; in particolare, lo Stato membro competente puo' chiedere a un altro Stato membro di comunicargli, previo consenso scritto del richiedente protezione internazionale (edotto sulle informazioni la cui trasmissione autorizzerebbe col proprio consenso; da art. 34 Reg. UE n. 604/2013), le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i dati che lo riguardano e, in caso di trattamento scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione (art. 34 Reg. UE n. 604/2013)[83]

o   gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorita' responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti da Reg. UE n. 604/2013; la Commissione pubblica un elenco consolidato di tali autorita' (art. 35 Reg. UE n. 604/2013)

o   il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allÕimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)

o   lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lÕindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allÕesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)

 

á      Regolamento UE 603/2013 (nuovo Regolamento Eurodac):

o   ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di eta' non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale; i dati sono conservati presso il sistema centrale per 10 anni

o   ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri o apolidi di eta' non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorita' di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento; i dati sono trasmessi di norma entro 72 ore dal momento del fermo e sono conservati per 18 mesi per essere confrontati con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale che verranno trasmessi al sistema centrale successivamente

o   gli Stati possono trasmettere al sistema centrale i dati relativi alle impronte digitali rilevate a un cittadino di paese terzo o apolide di eta' non inferiore a 14 anni soggiornante irregolarmente nel loro territorio, al solo fine di stabilire se tale persona abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro; tali dati non sono conservati nel sistema centrale

o   il rilevamento delle impronte digitali e' effettuato in conformita' con le tutele previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo

o   il regolamento si applica anche a Regno Unito e Danimarca, nonche' a Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein; l'Irlanda ha optato per restare vincolata alla versione precedente

á      Inviate lettere amministrative di richiesta di chiarimenti all'Italia sull'applicazione del Regolamento UE 603/2013 e sulla Direttiva 2008/115/CE (com. Commissione UE)

á      La Commissione UE ha deciso di inviare all'Italia ua lettera di costituzione in mora (il primo passo di una procedura di infrazione), esortandola ad attuare correttamente il Regolamento UE 603/2013, che dispone l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al sistema centrale dell'Eurodac entro 72 ore (comunicato Commissione UE)

á      Secondo la direttrice della Polizia scientifica, i fotosegnalamenti forzosi sono estremamente difficili da realizzare, per motivi pratici, prima che giuridici, dal momento che un'impronta digitale mossa non viene letta adeguatamente dallo scanner, ne' si riesce ad effettuare la foto del viso se la persona si muove o tiene chiusi gli occhi (comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Minnterno 29/12/2015: al fine di monitorare a livello nazionale l'effettiva attivita' di identificazione e fotosegnalamento, nonche' la conseguente posizione giuridica attribuita ad ogni migrante, si dispone che le questure, qualora individuate dalla Prefettura del capoluogo di regione come destinatarie di migranti provenienti dal relativo evento di sbarco, provvedono a comunicare tempestivamente al Servizio Immigrazione della Direzione Centrale (quale?) il rispettivo numero dei migranti assegnati; successivamente, le stesse questure comunicano, entro il termine di 72 ore, al Servizio Immigrazione, all'indirizzo e-mail unimonitoraggioimmigrazione@intemo.it, l'avvenuto fotosegnalamento e la definizione giuridica attribuita ad ognuno dei migranti provenienti dalle localita' di sbarco giunti nella rispettiva provincia a seguito dei piani di riparto

á      Circ. Mininterno 16/3/2016: sono in corso di preparazione le disposizioni sugli hotspots per disciplinare il soccorso, la prima assistenza, l'identificazione e il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche forzoso, dei migranti; le disposizioni saranno inserite nello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione internazionale che sara' sottoposto all'esame di un prossimo Consiglio dei Ministri

á      In una lettera al Capo della Polizia, il sindacato di polizia UGL fa osservare come

o   la legge prevede espressamente i casi in cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a procedere in modo coattivo allo scopo di identificare persone che non si trovino in stato di arresto o di fermo (art. 349 co. 2-bis c.p.p., che consente, esclusivamente nei confronti di una persona sottoposta ad indagini preliminari, il prelievo coattivo di capelli o saliva anche senza il suo assenso e, comunque, nel rispetto della dignita' personale del soggetto e previa autorizzazione del Pubblico ministero)

o   la legge non prevede che l'autorita' di pubblica sicurezza possa far ricorso a forme di coazione fisica, che non siano quelle previste da art. 349 co. 2-bis c.p.p., per costringere una persona a sottoporsi ai rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc.; tale comportamento deve quindi ritenersi vietato e penalmente rilevante (si tratta quanto meno di violenza privata, art. 610 c.p.)

o   in caso di esecuzione dell'ordine illegittimo di fare uso della forza impartito dal superiore gerarchico, il pubblico ufficiale esecutore dell'ordine non puo' invocare l'esimente di cui all'art. 51 c.p.

o   integrano fattispecie penalmente rilevanti tutti gli atti che, tesi a vincere le resistenze passive di chiunque, imprimano una forza fisica sul corpo della persona che dovrebbe essere sottoposta ai rilievi, ovvero ne condizionino traumaticamente la volonta'

o   nessuna delle ipotesi penalmente rilevanti ricollegabili al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali o al foto-segnalamento (fatta eccezione per quanto previsto da art. 495-ter c.p.) prevede l'arresto o altra forma di privazione della liberta' personale

á      Depositata, da diversi parlamentari europei, un'interrogazione alla Commissione UE, in cui si chiedono chiarimenti sulle violenze subite da numerosi richiedenti asilo nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e Pozzallo; in particolare, con riferimento al Centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo, fonti diverse e concordanti documentano l'uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all'identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali in violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; vari cittadini stranieri, anche minori, hanno dichiarato di aver subito percosse con manganelli elettrici

 

á      Sent. Cons. Stato 5159/2012: se uno straniero ha presentato una domanda di asilo in Ungheria, e l'Ungheria ha preso in carico l'esame di tale domanda, ove lo straniero stesso si rechi illegittimamente in Italia, la richiesta che l'Italia presenta all'Ungheria per far ammettere sul territorio di quello Stato lo straniero e' una richiesta di "ripresa in carico", non soggetta al termine di tre mesi che grava invece sulle richieste di "presa in carico", applicabili quando nessuno Stato membro abbia ancora accettato di esaminare la domanda

á      Sent. Cons. Stato 1235/2013: accolto il ricorso proposto da un cittadino turco di etnia curda, avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto il suo trasferimento in Slovenia quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo, sulla base del fatto che, trattandosi di "ripresa in carico", il trasferimento sarebbe dovuto avvenire nei 6 mesi previsti da art. 20 co. 2 Reg. CE n. 343/2003; trascorso inutilmente tale termine, la competenza ricade sull'Italia (nota: dal testo della sentenza non si evince se si tratti effettivamente di "ripresa in carico" o piuttosto di "presa incarico", ma la conclusione non cambierebbe)

 

á      Comunicato ACNUR: 400 stranieri provenienti principalmente da Siria, Somalia ed Africa Sub-Sahariana, soccorsi in mare, dopo essere stati sbarcati a Taranto, sono stati divisi in gruppi in base alla destinazione preferita; sono stati poi caricati su dei pullman e, successivamente, abbandonati nei parcheggi di Roma Anagnina e Milano Rogoredo

á      Il Ministro dell'interno bavarese ha accusato il Governo italiano di non prendere, di proposito, i dati personali e le impronte digitali degli stranieri sbarcati in Italia, in modo da consentire loro di chiedere asilo in un altro Paese senza essere rinviati in Italia; a sostegno di questa affermazione, il ministro ha osservato come nel 2013 in Germania sono state presentate 126.000 richieste di asilo, contro le 27.930 presentate in Italia, pur essendo sbarcate in Italia, nello stesso anno, oltre 60.000 persone (comunicato Stranieriinitalia); analoghe accuse sono state rivolte dai ministri dell'interno tedesco e francese (comunicato Stranieriinitalia); in particolare, nel corso del 2014, le autorita' francesi hanno fermato, alla frontiera tra Italia e Francia, 68 eritrei nel periodo gennaio-marzo, 694 in aprile, 1.845 in maggio e 2.628 in giugno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Le autorita' austriache segnalano come nei mesi di luglio e agosto 2014 siano stati rinviati in Italia oltre 1.400 stranieri, mentre a settembre 2014 il numero dovrebbe superare abbondantemente le 700 riammissioni (comunicato Stranieriinitalia)

á      Un conducente di auto a noleggio e alcuni tassisti italiani sono stati arrestati in Germania per aver accompagnato dall'Italia decine di profughi siriani (comunicato Stranieriinitalia)

á      Emanata una circolare dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Mininterno, a seguito delle lamentele di diversi Stati membri UE per il mancato fotosegnalamento di numerosi stranieri sbarcati in Italia: si raccomanda di procedere con solerzia e, se necessario, con l'uso della forza all'identificazione e fotosegnalamento di tali stranieri, e si sottolinea come il rifiuto di fornire le proprie generalita' e di farsi fotosegnalare costituisca reato e determini la denuncia all'autorita' giudiziaria (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il Governo ungherese ha deciso unilateralmente di sospendere l'applicazione del Reg. UE n. 604/2013; la Commissione europea ha comunicato che la decisione e' stata motivata con "ragioni tecniche", in relazione alle quali la Commissione ha chiesto all'Ungheria immediati chiarimenti (comunicato Stranieriinitalia)

á      Concl. Consiglio UE 26/6/2015: consentito il trasferimento temporaneo ed eccezionale, in deroga a Reg. UE n. 604/2013, di 40.000 richiedenti asilo evidentemente bisognosi di protezione internazionale, da Italia (24.000) e Grecia (16.000) agli altri Stati membri, escluso il Regno Unito; gli Stati Membri dovranno esprimere entro il 31/7/2015 il consenso per la distribuzione di queste persone in base alle specifiche situazioni interne

á      Concl. Cons. Giustizia e affari interni 20/7/2015: ridimensionamento del numero complessivo di richiedenti asilo ricollocati (32.256, invece che 40.000, come ipotizzato da Concl. Consiglio UE 26/6/2015), sulla base della effettiva disponibilita' espressa dai diversi Stati membri:

o   Austria 0

o   Belgio 1.364

o   Bulgaria 450

o   Croazia 400

o   Cipro 173

o   Repubblica Ceca 1.100

o   Estonia 130

o   Finlandia 792

o   Francia 6.752

o   Germania 10.500

o   Ungheria 0

o   Irlanda 600

o   Lettonia 200

o   Lituania 255

o   Lussemburgo 320

o   Malta 60

o   Paesi Bassi 2.047

o   Polonia 1.100

o   Portogalllo 1.309

o   Romania 1.705

o   Slovacchia 100

o   Slovenia 230

o   Spagna 1.300

o   Svezia 1.369

á      Decisione Consiglio UE 1523/2015:

o   consentito il trasferimento temporaneo ed eccezionale, in deroga a Reg. UE n. 604/2013, di 40.000 richiedenti asilo evidentemente bisognosi di protezione internazionale, da Italia (24.000) e Grecia (16.000) agli altri Stati membri, a condizione che si tratti di richiedenti per i quali la competenza della domanda spetti a Italia o, rispettivamente, Grecia, e che la data di arrivo nel territorio di Italia o Grecia sia compreso tra 15/8/2015 e 17/9/2017

o   sono soggetti a ricollocazione solo richiedenti di nazionalita' per le quali la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat, e' pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado; nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale

o   Italia e Grecia identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri, ne rilevano le impronte digitali e presentano tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri; e' data priorita' ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della Direttiva 2013/33/UE

o   Italia e Grecia prendono una decisione di ricollocazione in uno specifico Stato membro di un richiedente e ne informano il richiedente; lo Stato membro di ricollocazione puo' decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della Direttiva 2011/95/UE

o   Italia e Grecia approntano le strutture necessarie per l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione

o   i richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione (nota: significa, di fatto, che rileva la volonta' del richiedente?)

o   la procedura di ricollocazione e' completata non piu' tardi di 2 mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni necessarie, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione avvenga meno di 2 settimane prima della scadenza di tale termine; in questo caso, il termine per il completamento della procedura di ricollocazione puo' essere prorogato per un periodo non superiore a 2 settimane; tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo di 4 settimane se Italia o Grecia motivano la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono il trasferimento; se la procedura di ricollocazione non e' completata entro i termini descritti, e a meno che Italia e Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, Italia e Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale

o   in seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali

o   gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore

o   gli Stati membri provvedono affinche' i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro

o   il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro e' tenuto a tornare immediatamente indietro; lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato

o   gli Stati membri forniscono sostegno operativo a Italia e Grecia, attraverso le attivita' coordinate dall'EASO, Frontex e altre agenzie competenti, fornendo in particolare, se opportuno, esperti nazionali per le seguenti attivita' di sostegno:

¤  screening degli stranieri che arrivano in Italia e in Grecia, per l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonche', se necessario, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale

¤  fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno

¤  preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio degli stranieri che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio e' cessato

o   Italia e Grecia presentano ciascuna, alla Commissione, una tabella di marcia, che sono tenute ad attuare pienamente, che comprenda misure adeguate dirette a migliorare le capacita', la qualita' e l'efficacia dei loro sistemi nel settore dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione; in caso di mancato rispetto degli obblighi, la Commissione puo' decidere, dopo aver dato allo Stato interessato la possibilita' di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'appli­ cazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili per una sola volta per altri 3 mesi

o   lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6.000 euro per ciascuna persona ricollocata

o   possono essere concluse intese bilaterali tra Italia o Grecia e Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera per la ricollocazione dei richiedenti

á      Decisione Consiglio UE 1601/2016:

o   consentito il trasferimento temporaneo ed eccezionale, in deroga a Reg. UE n. 604/2013, di 120.000 richiedenti asilo evidentemente bisognosi di protezione internazionale, da Italia e Greci agli altri Stati membri, a condizione che si tratti di richiedenti per i quali la competenza della domanda spetti a Italia o, rispettivamente, Grecia, e che la data di arrivo nel territorio di Italia o Grecia sia compreso tra 24/3/2015 e 26/9/2017

o   la ricollocazione riguarda

¤  15.600 richiedenti dall'Italia, di cui

-       462 in Austria

-       579 in Belgio

-       201 in Bulgaria

-       134 in Croazia

-       35 in Cipro

-       376 in Repubblica ceca

-       47 in Estonia

-       304 in Finlandia

-       3.064 in Francia

-       4.027 in Germania

-       306 in Ungheria

-       66 in Lettonia

-       98 in Lituania

-       56 in Lussemburgo

-       17 in Malta

-       922 in Paesi Bassi

-       1.201 in Polonia

-       388 in Portogallo

-       585 in Romania

-       190 in Slovacchia

-       80 in Slovenia

-       1.896 in Spagna

-       567 in Svezia

¤  50.400 richiedenti dalla Grecia, di cui

-       1.491 in Austria

-       1.869 in Belgio

-       651 in Bulgaria

-       434 in Croazia

-       112 in Cipro

-       1.215 in Repubblica ceca

-       152 in Estonia

-       982 in Finlandia

-       9.898 in Francia

-       13.009 in Germania

-       988 in Ungheria

-       215 in Lettonia

-       318 in Lituania

-       181 in Lussemburgo

-       54 in Malta

-       2.978 in Paesi Bassi

-       3.881 in Polonia

-       1.254 in Portogallo

-       1.890 in Romania

-       612 in Slovacchia

-       257 in Slovenia

-       6.127 in Spagn

¤  15.043 richiedenti dall'Italia a partire dal 26/9/2016, secondo le stesse percentuali di destinazione indicate sopra per la ricollocazione dall'Italia

¤  38.957 richiedenti dalla Grecia a partire dal 26/9/2016, secondo le stesse percentuali di destinazione indicate sopra per la ricollocazione dalla Grecia

o   sono soggetti a ricollocazione solo richiedenti di nazionalita' per le quali la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat, e' pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado; nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale

o   Italia e Grecia identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri, ne rilevano le impronte digitali e presentano tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri; e' data priorita' ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della Direttiva 2013/33/UE

o   Italia e Grecia prendono una decisione di ricollocazione in uno specifico Stato membro di un richiedente e ne informano il richiedente; lo Stato membro di ricollocazione puo' decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della Direttiva 2011/95/UE

o   Italia e Grecia approntano le strutture necessarie per l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione

o   i richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione (nota: significa, di fatto, che rileva la volonta' del richiedente?)

o   la procedura di ricollocazione e' completata non piu' tardi di 2 mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni necessarie, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione avvenga meno di 2 settimane prima della scadenza di tale termine; in questo caso, il termine per il completamento della procedura di ricollocazione puo' essere prorogato per un periodo non superiore a 2 settimane; tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo di 4 settimane se Italia o Grecia motivano la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono il trasferimento; se la procedura di ricollocazione non e' completata entro i termini descritti, e a meno che Italia e Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, Italia e Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale

o   in seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali

o   gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore

o   gli Stati membri provvedono affinche' i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro

o   il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro e' tenuto a tornare immediatamente indietro; lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato

o   gli Stati membri forniscono sostegno operativo a Italia e Grecia, attraverso le attivita' coordinate dall'EASO, Frontex e altre agenzie competenti, fornendo in particolare, se opportuno, esperti nazionali per le seguenti attivita' di sostegno:

¤  screening degli stranieri che arrivano in Italia e in Grecia, per l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonche', se necessario, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale

¤  fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno

¤  preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio degli stranieri che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio e' cessato

o   Italia e Grecia presentano ciascuna, alla Commissione, una tabella di marcia, che sono tenute ad attuare pienamente, che comprenda misure adeguate dirette a migliorare le capacita', la qualita' e l'efficacia dei loro sistemi nel settore dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione; in caso di mancato rispetto degli obblighi, la Commissione puo' decidere, dopo aver dato allo Stato interessato la possibilita' di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'appli­ cazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili per una sola volta per altri 3 mesi

o   lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6.000 euro per ciascuna persona ricollocata; Italia e Grecia ricevono la somma forfettaria di 500 euro per ciascuna persona ricollocata

o   possono essere concluse intese bilaterali tra Italia o Grecia e Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera per la ricollocazione dei richiedenti

á      Dichiarazione congiunta Italia-Lettonia sulla ricollocazione:

o   Italia ed Estonia concordano sulla possibilita' di estendere, ove necessario, il termine fissato nella Decisione per la definizione della procedura di ricollocazione

o   l'Estonia si impegna a favorire la ricollocazione delle persone vulnerabili (orfani, minori, ragazze madri) e delle famiglie; a tal riguardo, l'Estonia puo' fornire ulteriori suggerimenti sui profili dei richiedenti asilo da ricollocare sulla base delle informazioni ricevute dall'Italia e nel pieno rispetto del principio di non discriminazione

á      Nota Commissione UE:

o   il numero di cui gli altri Stati membri dovrebbe farsi carico nell'ambito della ricollocazione e' basato su un criterio di ripartizione calcolato in base a criteri oggettivi, quantificabili e verificabili:

¤  dimensione della popolazione (40%)

¤  prodotto interno lordo (40%)

¤  numero medio delle domande di asilo nel corso dei precedenti 4 anni (40%)

¤  tasso di disoccupazione (40%)

o   la Commissione ha anche proposto che si approvi un meccanismo permanente, che puo' essere attivato da ogni Stato membro che debba fronteggiare una situazione di emergenza:

¤  la Commissione determina se c'e' una crisi in base a

-       incremento del numero dei richiedenti asilo negli ultimi 6 mesi

-       incremento del numero degli ingressi irregolari negli ultimi 6 mesi

-       numero dei richiedenti asilo pro capite, confrontato alla media UE

¤  il numero delle persone da ricollocare sarebbe determinato e non superiore al 40% del numero di domande presentate negli ultimi 6 mesi in quello Stato membro; sarebbe distribuito tra gli altri Stati Membri in base ai criteri sopra descritti

á      Circ. Mininterno 6/10/2015:

o   istituiti gli "hotspot" (aree di sbarco attrezzate), previsti nell'ambito di Decisione Consiglio UE 1523/2015 e Decisione Consiglio UE 1601/2016:, Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle e Trapani (1500 posti); entro la fine del 2015, si aggiungeranno Augusta e Taranto (600 posti)

o   a regime, tutti i migranti (verosimilmente, quelli soccorsi in mare) dovranno sbarcare in uno degli hotspot; entro 48 ore dovranno essere effettuate le operazioni di controllo sanitario, pre-identificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilita'), registrazione e foto-segnalamento per ingresso illegale (categoria EURODAC 2)

o   ai richiedenti asilo appartenenti alle nazionalita' il cui tasso di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e', in base alle statistiche di Eurostat dell'ultimo quadrimestre, non inferiore al 75% (persone "evidentemente bisognose di protezione internazionale"), viene offerta la possibilita' di entrare nella procedura di ricollocazione, in deroga alle disposizioni del Reg. UE n. 604/2013; coloro che accettano vengono foto-segnalati come EURODAC CAT1 e trasferiti negli "Hubs" regionali dedicati (ad Agrigento, gia' attivo nel centro di Villa Sikania; quando il sistema entrera' a regime, anche i CARA di Bari e Crotone), dove si procede alla formalizzazione del modello C3 "europeo" (appositamente elaborato); sono svolte, da parte dell'Unita' Dublino - Punto nazionale di contatto, le attivita' di scambio di informazioni con gli altri Stati membri utili al completamento della procedura, che si conclude con il trasferimento con volo aereo degli interessati allo Stato di destinazione

o   quanti manifestino la volonta' di chiedere asilo, e che non siano coinvolti nella ricollocazione, sono trasferiti ai centri di accoglienza, per la formalizzazione della domanda di asilo con la compilazione del modello C3 e la prosecuzione dell'iter

o   quanti non manifestano la volonta' di richiedere asilo sono sottoposti dalle forze di polizia agli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa

o   nelle more della piena operativita' del sistema, avviata una fase sperimentale, nell'ambito della quale possono fruire della ricollocazione anche quanti siano arrivati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative; a questo scopo, i richiedenti asilo giunti in Italia a partire dal 24/3/2015 vengono informati della possibilita' di ricollocazione (nota: la cosa e' gia' prevista da Decisione Consiglio UE 1601/2016); gli interessati sono trasferiti in apposite strutture allestite a Milano e Roma

á      Tabella di marcia italiana:

o   accoglienza:

¤  CARA/CDA e CPSA (e altre strutture; in particolare, caserme dismesse) verranno riconfigurati in Regional Hubs; di norma, ci sara' un hub per ogni regione

¤  il periodo di permanenza nei Regional Hubs andra' dai 7 ai 30 gg, per un successivo trasferimento nei centri di seconda accoglienza della rete SPRAR (nota: o, verosimilmente, in altro Stato membro)

¤  per il 2017, la rete SPRAR dovrebbe consistere in 40.000 posti

¤  in fase di emergenza, l'accoglienza e' stata effettuata in appartamenti o in centri di accoglienza straordinaria (CAS, per un ammontare di 68.093 posti)

o   hotspots:

¤  Augusta e Taranto dovrebbero garantire altri 1000 posti nelle aree Hotspot (non 600, come indicato nella circolare)

¤  saranno attuate le seguenti procedure:

-       procedure di primo soccorso (assistenza medica necessaria, accertamento di situazioni vulnerabili, ristoro e vestiario)

-       screening medico

-       interviste per la compilazioen del cosiddetto foglio-notizie (generalita', foto e informazioni di base della persona, inclusa l'indicazione circa l'eventuale volonta' di richiedere la protezione internazionale) e l'informazione circa le modalita' e gli effetti della procedura di ricollocazione alle persone suscettibili di aderire a tale procedura

-       eventuali ulteriori interviste da parte di funzionari di polizia investigativa con il supporto di funzionari Frontex ed Europol al fine di acquisire informazioni utili per scopi investigativi e/o di intelligence

-       foto-segnalamento degli stranieri come CAT 2 (ingresso irregolare) ovvero come CAT 1 (richiedenti asilo)

-       trasferimento dei richiedenti asilo nei regional hubs (in quelli dedicati, in caso di persone per possono rientrare nellaa procedura di ricollocazione), dove si procedera' alla compilazione dei modelli C3, in presenza di funzionari della polizia scientifica e personale degli uffici immigrazione dell'Italia, per i normali richiedenti asilo, o con il supporto di esperti comunitari selezionati dall'EASO, per quanti possano rientrare nella procedura di ricollocazione

-       trasferimento dei non richiedenti asilo e di coloro che rifiutano di essere sottoposti al foto-segnalamento nei CIE (nota: necessaria la preventiva adozione di un formale provvedimento di allontanamento; arduo adottarlo in presenza di una richiesta di asilo)

o   ricollocazione:

¤  nell'ambito della compilazione del modello C3 vengono raccolte informazioni utili alla ricollocazione

¤  attivita' di matchmaking, svolta con il supporto di 10 esperti EASO e di ufficiali di collegamento (liaison officers), consistente nell'esaminare le caratteristiche e i profili delle persone ricollocabili (in termini di titoli di studio, qualifiche professionali, lingue straniere parlate, etc.), abbinandole poi con le disponibilita' di accoglienza proposte dai vari Stati membri (nota: questo tipo di disponibilita' da parte degli altri Stati membri fa sospettare che le potenzialita' lavorative dei richiedenti asilo rientreranno in modo implicito e subdolo tra i criteri per riconoscere il diritto alla protezione internazionale)

¤  in caso di approvazione da parte dello Stato membro ricevente, questa viene notificata agli interessati presso l'hub regionale dedicato; la Pubblica Sicurezza avvia le operazioni per il loro trasferimento nel Paese di destinazione, con il supporto degli esperti EASO assegnati all'Unita' Dublino

o   rimpatri:

¤  si intende promuovere il rimpatrio volontario assistito (RVA); il programma nazionale italiano approvato dalla Commissione europea prevede circa 9.500 RVA con i piani di reinserimento per il periodo 2014-2020; e' in corso un bando di gara volto a selezionare i partner di gestione RVA per circa 3.000 interventi da attuare nel periodo 2016-2017

¤  nel 2015, fino al 15 settembre, eseguite 3.731 decisioni di rimpatrio forzato (in particolare, Tunisia 865, Albania 850, Egitto 487, Marocco 449, Nigeria 212, Senegal 83, Moldavia 64, Bangladesh 48, Pakistan 48 e Algeria 45) su un totale di 15.686; a 5.535 persone e' stato vietato l'ingresso nel territorio nazionale

¤  create forme di cooperazione con i paesi di emigrazione, piu' flessibili degli accordi di riammissione (in particolare, con Gambia, Costa d'Avorio, Ghana, Senegal, Bangladesh e Pakistan), allo scopo di accelerare l'accertamento delle nazionalita' dei rimpatriandi e il rilascio del lasciapassare richiesto; da tempo sono presenti in Italia funzionari di polizia/competenti in materia di immigrazione del Gambia e della Nigeria, i quali forniscono assistenza nelle procedure antecedenti il rimpatrio

¤  saranno incrementati i posti disponibili nei CIE (attualmente: Bari 112, Brindisi 83, Caltanissetta 96, Crotone 30, Roma 250, Torino 180 e Trapani 204, per un totale di 872, di cui 716 per uomini e 156 per donne; questi ultimi disponibili solo nel CIE di Roma), con la riapertura del CIE di Milano (132) e di Gradisca d'Isonzo (248)

¤  si cerchera' di prevedere, negli accordi di riammissione, la possibilita' di rimpatrio con l'uso di voli charter, anche cofinanziati da Frontex; nel 2015, fino al 16 settembre, l'Italia ha effettuato 33 voli charter in Egitto e 26 in Tunisia, rimpatriando 1.082 persone (450 egiziani e 632 tunisini)

¤  e' in atto una forte azione di contrasto per smantellare le reti criminali che favoriscono l'immigrazione irregolare; nel 2014 e nel 2015 sono stati tratti in arresto 906 trafficanti

o   procedure d'asilo:

¤  attualmente esistono 40 tra Commissioni territoriali e sezioni, e sta per essere istituita un'ulteriore Commissione

¤  prima del 2015 il tempo medio per adottare una decisione in merito ad una domanda di asilo era di circa 200 giorni, piu' 50 giorni circa per il trattamento delle domande da parte delle forze di polizia e la relativa notifica; con l'aumento del numero delle Commissioni territoriali e con l'introduzione di misure specifiche di razionalizzazione, il tempo medio del processo decisionale (decisione di primo grado) la decisione finale dovrebbe essere emessa entro 180 giorni

o   accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

¤  primo livello: il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno ha firmato, con la Commissione europea, la "Convenzione di sovvenzione per la Misura di emergenza" (Potenziamento dei centri di accoglienza dei minori non accompagnati nel territorio italiano), nell'ambito del FAMI - assistenza d'emergenza - per implementare un sistema di accoglienza dedicato esclusivamente ai minori stranieri non accompagnati (UAM) che sbarcano in Italia o che sono rintracciati sul territorio italiano dopo l'arrivo, per il periodo dal 20/3/2015 al 17/12/2015; lo scopo e' rafforzare la prima fase di accoglienza, con riferimento all'identificazione iniziale e alla valutazione dell'eta' del minore, al loro trasferimento dai luoghi di ingresso o rintraccio presso i centri di accoglienza, anche al fine di agevolare i ricongiungimenti familiari e l'identificazione di vulnerabilita' specifiche; dal 20/3/2015 sono stati implementati 10 progetti selezionati, mentre dal 3/6/2015 ne sono stati avviati altri 5, assicurando cosi' 737 posti al giorno a minori non accompagnati in centri altamente specializzati; l'accoglienza dovrebbe essere portata a 3.750 posti

¤  secondo livello: sono disponibili 941 posti per minori non accompagnati all'interno dello SPRAR; bandita una gara d'appalto per altri 1.000 posti

o   completamente informatizzate le comunicazioni tra l'Unita' Dublino italiana e la Polizia scientifica per quanto riguarda il Codice Eurodac e le richieste in tempo reale delle impronte digitali per ogni file Dublino, nonche' i dati relativi alla data di ingresso dei richiedenti, alla loro latitanza e alle decisioni finali

á      Circ. Minnterno 29/12/2015: al fine di monitorare a livello nazionale l'effettiva attivita' di identificazione e fotosegnalamento, nonche' la conseguente posizione giuridica attribuita ad ogni migrante, si dispone che le questure, qualora individuate dalla Prefettura del capoluogo di regione come destinatarie di migranti provenienti dal relativo evento di sbarco, provvedono a comunicare tempestivamente al Servizio Immigrazione della Direzione Centrale (quale?) il rispettivo numero dei migranti assegnati; successivamente, le stesse questure comunicano, entro il termine di 72 ore, al Servizio Immigrazione, all'indirizzo e-mail unimonitoraggioimmigrazione@intemo.it, l'avvenuto fotosegnalamento e la definizione giuridica attribuita ad ognuno dei migranti provenienti dalle localita' di sbarco giunti nella rispettiva provincia a seguito dei piani di riparto

á      Circ. Mininterno 16/3/2016: sono in corso di preparazione le disposizioni sugli hotspots per disciplinare il soccorso, la prima assistenza, l'identificazione e il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche forzoso, dei migranti; le disposizioni saranno inserite nello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione internazionale che sara' sottoposto all'esame di un prossimo Consiglio dei Ministri

á      In una lettera al Capo della Polizia, il sindacato di polizia UGL fa osservare come

o   la legge prevede espressamente i casi in cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a procedere in modo coattivo allo scopo di identificare persone che non si trovino in stato di arresto o di fermo (art. 349 co. 2-bis c.p.p., che consente, esclusivamente nei confronti di una persona sottoposta ad indagini preliminari, il prelievo coattivo di capelli o saliva anche senza il suo assenso e, comunque, nel rispetto della dignita' personale del soggetto e previa autorizzazione del Pubblico ministero)

o   la legge non prevede che l'autorita' di pubblica sicurezza possa far ricorso a forme di coazione fisica, che non siano quelle previste da art. 349 co. 2-bis c.p.p., per costringere una persona a sottoporsi ai rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc.; tale comportamento deve quindi ritenersi vietato e penalmente rilevante (si tratta quanto meno di violenza privata, art. 610 c.p.)

o   in caso di esecuzione dell'ordine illegittimo di fare uso della forza impartito dal superiore gerarchico, il pubblico ufficiale esecutore dell'ordine non puo' invocare l'esimente di cui all'art. 51 c.p.

o   integrano fattispecie penalmente rilevanti tutti gli atti che, tesi a vincere le resistenze passive di chiunque, imprimano una forza fisica sul corpo della persona che dovrebbe essere sottoposta ai rilievi, ovvero ne condizionino traumaticamente la volonta'

o   nessuna delle ipotesi penalmente rilevanti ricollegabili al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali o al foto-segnalamento (fatta eccezione per quanto previsto da art. 495-ter c.p.) prevede l'arresto o altra forma di privazione della liberta' personale

á      Depositata, da diversi parlamentari europei, un'interrogazione alla Commissione UE, in cui si chiedono chiarimenti sulle violenze subite da numerosi richiedenti asilo nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e Pozzallo; in particolare, con riferimento al Centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo, fonti diverse e concordanti documentano l'uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all'identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali in violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; vari cittadini stranieri, anche minori, hanno dichiarato di aver subito percosse con manganelli elettrici

á      Attuazione della ricollocazione:

o   partiti 19 eritrei, 14 uomini e 5 donne, per la Svezia (com. Mininterno 9/10/2015)

o   partiti 51 eritrei e 19 siriani per Finlandia e Svezia (com. Mininterno 21/10/2015)

o   in partenza 20 richiedenti asilo per la Francia e 50 per la Spagna (com. Mininterno 4/11/2015)

o   Comunicazione della Commissione UE sull'implementazione dell'agenda europea sull'immigrazione: al 10/2/2016, trasferite 279 persone, con altre 200 in attesa di disponibilita'; gli Stati membri hanno offerto 900 posti; il basso tasso di implementazione e' in gran parte dovuto al limitato arrivo in Italia di persone che possono accedere a questa misura (siriani ed eritrei)

á      In una lettera del Tavolo nazionale asilo al Ministro dell'interno si esprime preoccupazione in relazione alla gestione degli hotspot, in particolare per la mancata informazione del migrante appena sbarcato circa la possibilita' di richiedere la protezione internazionale

á      Diverse ONG siciliane segnalano che sono arrivate a Palermo, a Catania e in altre citta' della Sicilia decine di persone provenienti da Mali, Gambia, Pakistan, Somalia, Eritrea, Nigeria, cui era stato consegnato un decreto di respingimento differito con l'intimazione di lasciare il territorio italiano dalla frontiera di Roma Fiumicino entro 7 gg; queste persone, sbarcate a Lampedusa, hanno raccontato di essere state informate della possibilita' di chiedere asilo, ma di non aver avuto modo di farlo realmente, di essere stati invece costretti a firmare un foglio di cui non hanno compreso il contenuto perche' scritto in una lingua a loro sconosciuta, di essere state fotosegnalate e imbarcate con altri migranti sulla nave per Porto Empedocle e di essere state poi separate, a bordo, in gruppi sulla base di criteri incomprensibili, di essere state quindi abbandonate alla stazione di Agrigento, o in altre piccole stazioni dell'agrigentino (comunicato ASGI)

á      Riscontrate, a seguito di una visita di una delegazione di ONG, diverse criticita' durante la visita all'hotspot di Taranto: mancanza di qualsiasi indicazione sui criteri di gestione del centro (salvo regolamento interno redatto dallo stesso Comune di Taranto), mancanza di informazioni chiare sullo status giuridico delle persone che ivi sono trattenute e sullo scopo del loro trattenimento, assenza di informazioni sulle modalita' ed i tempi di identificazione delle persone e sulle conseguenze di eventuali rifiuti in tale senso (comunicato ASGI)

á      Il 23/6/2016, la Commissione parlamentare d'inchiesta sui migranti ha visitato l'hotspot di Pozzallo; l'ispezione ha evidenziato una situazione critica all'interno del centro: inadeguatezza della struttura, problemi alla rete idrica, violazione della privacy e trattenimento prolungato di minori non accompagnati (comunicato Borderline Sicilia)

á      Minori non accompagnati, alcuni persino di 12 anni d'eta', vengono trattenuti per settimane nell'hotspot di Pozzallo, in Sicilia, in condizioni di sovraffollamento e di insicurezza; il 9/6/2016 il centro di Pozzallo ospitava 365 persone, oltre il doppio della capienza consentita, di cui 185 minori non accompagnati, secondo quanto dichiarato dall'autorita' di pubblica sicurezza (comunicato Human Right Watch)

á      In uno sbarco avvenuto a Palermo il 25/5/2016, sono arrivati 260 minori non accompagnati; inviati negli hotspot per le procedure di identificazione, l'11/6/2016, dieci di loro erano ancora nell'hotspot di Trapani (comunicato CIR)

á      Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione, espulsione e trattenimento dei migranti: occorre

o   assicurare agli hotspot una idonea configurazione giuridica, con fonti normative di rango primario

o   curare l'informativa legale delle persone trattenute, affidandola a personale di comprovata esperienza e capacita' professionale, al quale deve essere consentito un contatto con gli ospiti del centro prima che si inizi a definirne lo status (cosa che attualmente avviene all'atto della compilazione del cosiddetto foglio-notizie)

o   superare l'ambigua funzione dell'intervista che, se da un lato e' volta ad acquisire le dichiarazioni del migrante (generalita', eta', nazionalita', etc.), dall'altro finisce per assumere il ruolo di discrimine e di selezione, anche se non definitiva, tra chi accede all'accoglienza e chi e' destinato all'espulsione

á      Relazione di minoranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione, espulsione e trattenimento dei migranti:

o   non vi e' nessun atto normativo che regoli oggi le procedure di identificazione, che, in particolare per quanto riguarda il rilevamento fotodattiloscopico ed i tempi di trattenimento, sono applicate in palese contrasto con norme anche di rango costituzionale

o   per quanto riguarda il centro di Lampedusa non si ritiene che questo possa continuare a funzionare nelle attuali condizioni strutturali senza che il trattenimento al suo interno sia considerato quale trattamento inumano e degradante

o   l'assenza di norme che regolino tali centri sta creando non poche opacita' in merito agli affidamenti ad enti gestori sulla base di contratti relativi ad altri tipi di strutture

o   e' stata riscontrata una quasi totale inesistenza di controlli effettuati dalle autorita' competenti sull'erogazione dei servizi da parte degli enti gestori che nella maggior parte dei casi non erogano i servizi previsti nel capitolato d'appalto in un clima generale di illegalita'

á      Diverse ONG hanno sottoscritto un documento con il quale si denuncia il fatto che, a partire dall'apertura dei cosiddetti hotspot, il Mininterno ha respinto sistematicamente le richieste di ingresso della stampa all'interno di tali centri, giustificando il divieto con ragioni organizzative, e ha impedito, in data 13/5/2016, l'ingresso di un gruppo di giornalisti che avrebbe voluto visitare l'hotspot di Pozzallo al seguito di un parlamentare italiano; si invita, quindi, il Mininterno a garantire l'esercizio del diritto di cronaca attraverso l'accesso della stampa agli hotspot, individuando precise modalita' perche' tale accesso non sia concesso su base discrezionale

á      Raggiunto un accordo tra Mininterno, FNSI e Carta di Roma per l'ammissione di delegazioni di giornalisti agli hotspot, almeno a cadenza mensile e con un preavvisto di 12 ore; i criteri per la composizione di queste delegazioni saranno individuati dalla FNSI e da Carta di Roma con l'obiettivo di esercitare una effettiva attivita' di controllo e di garantire la possibilita' di visitare gli hotspot al maggior numero di colleghi, anche della stampa estera (comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Mininterno febbraio 2016 sull'accesso alla procedura di asilo:

o   devono essere fornite le informazioni necessarie per l'accesso alla procedura a tutti coloro per i quali sussistano elementi che lascino supporre l'intenzione di presentare una domanda d'asilo

o   qualora vi siano indicazioni che stranieri o apolidi presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale desiderino presentare domanda d'asilo, e autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura d'asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e di trattenimento (Sent. Cass. 5926/2015)

o   il non consentire la presentazione della domanda d'asilo costituisce una chiara violazione di legge, che il prefetto e' tenuto a prevenire e, ove essa si verifichi, a segnalare al Ministero dell'interno e alle autorita' preposte

o   nessuna domanda puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente (art. 8 co. 1 D. Lgs. 25/2008)

o   una domanda d'asilo puo' essere dichiarata inammissibile solo dalla Commissione territoriale, in presenza dei presupposti di legge

o   l'Italia non ha adottato una lista di "paesi sicuri", riconoscendo che art. 10 Cost. impone una valutazione individuale delle specifiche situazioni

o   non e' lecito impedire, con l'allontanamento, l'accesso alla procedura d'asilo a persone provenienti da paesi che non rientrino tra quelli per i quali sussiste il "bisogno evidente di protezione internazionale"

o   si e' chiesto in sede comunitaria che anche gli afghani rientrino tra le persone considerate in evidente necessita' di protezione internazionale

á      Rapp. ASGI sulla situazione alla frontiera italo-svizzera: tra luglio e agosto 2016, le autorita' svizzere hanno effettuato quasi 7.000 respingimenti verso l'Italia di cittadini stranieri (tra i quali, almeno 600 minori non accompagnati); risulta che molte delle persone respinte avrebbero avuto diritto, una volta presentata domanda di asilo, ad essere ricongiunte ai familiari che si trovano in Svizzera o in altri Stati membri, ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, o di chiedere la ricollocazione; gli interessati affermano di non aver mai ricevuto informazioni riguardo a tali diritti e, piu' in generale, sulla protezione internazionale, ne' all'arrivo in Italia ne' successivamente; le persone respinte non hanno ricevuto alcun provvedimento scritto e, dunque, non hanno avuto alcuna possibilita' di presentare ricorso, in violazione del diritto a un ricorso effettivo previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

á      Concl. Consiglio Giustizia e affari interni 9/11/2015: gli Stati membri, per superare la potenziale mancanza di cooperazione da parte dei migranti in arrivo nell'Unione europea e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non refoulement, faranno uso delle possibilita' previste dalla normativa UE, quali le procedure di asilo alle frontiere o nelle zone di transito, le procedure accelerate, la non ammissibilita' di domande di asilo successive da parte degli interessati, le misure coercitive (compresa, in ultima istanza, la detenzione per un periodo massimo necessario all'espletamento delle relative procedure)

á      Rapporto di Medici Senza Frontiere: si denunciano casi di protratto trattenimento di alcuni ospiti del CPSA di Pozzallo, che verra' adibito ad hotspot, ai quali era negata la possibilitˆ di uscire e ai quali era anche vietato l'accesso alla zona aperta del centro, e la mancanza di accesso sistematico ad un'adeguata informativa legale; si lamenta inoltre come le procedure di identificazione e screening di vulnerabilita' avvengano in tempi rapidissimi e immediatamente dopo lo sbarco, senza che gli interessati possano capire quale ruolo istituzionale abbia l'intervistatore e cosa venga proposto loro di firmare

á      Interrogazione del Presidente della Commissione diritti umani del Senato, Luigi Manconi in merito alle procedure di trattenimento, identificazione e registrazione delle domande d'asilo dei migranti appena sbarcati, adottate nel Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Pozzallo in provincia di Ragusa: si chiede

o   se corrisponda al vero che i cittadini stranieri, all'arrivo nel CPSA di Pozzallo, vengono privati della liberta' di circolazione, senza che venga notificato loro alcun provvedimento scritto e senza che tale privazione sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale

o   se al Ministro in indirizzo risulti per quanto tempo, qualora vengano confermati i fatti riportati dal Rapporto di Medici Senza Frontiere, perduri tale limitazione della liberta' personale nelle forme descritte

o   se i cittadini stranieri vengano opportunamente informati sul diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale dall'ACNUR o da altro ente di tutela a cio' eventualmente preposto

o   se i cittadini stranieri vengano informati in modo esaustivo e completo sulla procedura di richiesta della protezione internazionale, prima dell'intervista finalizzata alla compilazione del cosiddetto foglio notizie, dal quale dovrebbe emergere la volonta' del cittadino straniero di avanzare richiesta di protezione internazionale

o   se corrisponda al vero che le informazioni in merito all'accesso alla procedura di protezione internazionale sono praticamente inesistenti e i cittadini stranieri vengono intervistati immediatamente dopo lo sbarco, dopo un viaggio in mare durato anche giorni, in condizioni di gravissimo stress psicofisico

á      Comunicazione della Commissione UE sull'implementazione dell'agenda europea sull'immigrazione: alla data del 10/2/2016

o   dei 6 hotspots che il Governo italiano si e' impegnato a realizzare a Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle/Villa Sikania, Trapani, Augusta e Taranto, sono operativi solo gli hotspots di Lampedusa e Pozzallo

o   quanto alla percentuale di stranieri sbarcati in Italia cui siano state prese le impronte, si e' passati dal 36 per cento del Settembre 2015 all'87 per cento del Gennaio 2016

o   la ricollocazione ha riguardato solo 279 persone, con altre 200 in attesa di disponibilita'; gli Stati membri hanno offerto 900 posti; il basso tasso di implementazione e' in gran parte dovuto al limitato arrivo in Italia di persone che possono accedere a questa misura (siriani ed eritrei)

o   riguardo al rimpatrio di stranieri che non abbiano titolo alla protezione, l'Italia nei 2015 ha effettuato oltre 14.000 rimpatri forzati di persone senza diritto di asilo e ha partecipato a 11 voli di rimpatrio comuni con altri Stati membri organizzati da Frontex; questi numeri continuano ad essere insufficienti a fronte di oltre 160.000 arrivi registrati nel 2015

o   continua ad esserci un problema legato agli immigrati illegali che si eclissano prima della conclusione delle procedure; e' necessario affrontare urgentemente sia il problema della limitata capacita' dei centri di detenzione sia quello del limite massimo di 90 gg per la durata della detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio

á      Rapporto n. 7 della Commissione UE sull'implementazione della ricollocazione e del reinsediamento: alla data del 7/11/2016,

o   la ricollocazione dall'Italia ha riguardato 1.549 persone

o   la ricollocazione dalla Grecia ha riguardato 5.376 persone

o   il reinsediamento previsto dal piano definito da Concl. Cons. Giustizia e affari interni 20/7/2015 ha riguardato 11.852 persone

 

á      Cooperazione UE-Turchia:

o   L'Unione europea si e' impegnata a fornire un'assistenza umanitaria immediata e costante in Turchia; lo Strumento per i rifugiati a favore della Turchia coordinera' un importo totale di 3 miliardi di euro e fornira' sovvenzioni e altre forme di sostegno finanziario a partire dall'1/1/2016 (comunicato Commissione UE 24/11/2015)

o   Dichiarazione congiunta UE-Turchia 18/3/2016:

¤  tutti i nuovi migranti irregolari che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche a decorrere dal 20/3/2016 saranno rimpatriati in Turchia, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea e internazionale, escludendo pertanto qualsiasi forma di espulsione collettiva; tutti i migranti saranno protetti in conformita' delle pertinenti norme internazionali e nel rispetto del principio di non-refoulement; si trattera' di una misura temporanea e straordinaria, necessaria per porre fine alle sofferenze umane e ristabilire l'ordine pubblico; i migranti che giungeranno sulle isole greche saranno debitamente registrati e qualsiasi domanda d'asilo sara' trattata individualmente dalle autorita' greche conformemente alla direttiva sulle procedure d'asilo, in cooperazione con l'ACNUR; i migranti che non faranno domanda d'asilo o la cui domanda sia ritenuta infondata o non ammissibile ai sensi della suddetta direttiva saranno rinviati in Turchia; la Turchia e la Grecia, assistite dalle istituzioni e agenzie dell'Unione europea, adotteranno le misure necessarie e converranno i necessari accordi bilaterali, tra cui la presenza di funzionari turchi sulle isole greche e di funzionari greci in Turchia dal 20/3/2016, al fine di garantire un collegamento e agevolare in questo modo il corretto funzionamento di tali accordi; i costi delle operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari saranno a carico dell'Unione europea; note:

-       Nota della Commissione UE sull'Accordo UE-Turchia: per migrante irregolare si intende lo straniero che non presenti domanda di asilo o la cui domanda di asilo sia respinta dopo esame individuale o sia dichiarata inammissibile, ai sensi della normativa UE, risultando la Turchia un paese di primo asilo (art. 35 Direttiva 2013/32/UE) o un paese terzo sicuro (art. 38 Direttiva 2013/32/UE); attenzione particolare sara' prestata alla situazione di soggetti vulnerabili (in particolare, ai minori non accompagnati, per i quali la decisione sara' assunta tenendo conto del loro interesse superiore) e a quella di soggetti che abbiano familiari in altri Stati membri (per i quali saranno applicate le regole del Reg. UE n. 604/2013); sara' rispettato il diritto al ricorso di ciascuno, col relativo effetto sospensivo (automatico o su richiesta, a seconda dei casi); nelle more della procedura di esame o di riammissione, gli stranieri saranno ospitati nei centri in Grecia (di detenzione, in assenza di domanda di asilo; di accoglienza, in presenza di domanda di asilo); tra i richiedenti asilo, solo quelli che potranno ottenere in Turchia livelli di protezione in accordo con gli standard internazionali rilevanti e nel rispetto del principio di non refoulement saranno rinviati in Turchia

-       Nota della Commissione UE sull'Accordo UE-Turchia:

¬     una domanda di asilo puo' essere chiusa e dichiarata inammissibile se la persona e' gia' stata riconosciuta quale rifugiato o gode gia' di sufficiente protezione nel "paese di primo asilo", oppure se e' arrivata nell'Unione europea da un "paese terzo sicuro" in grado di garantire un accesso effettivo alla protezione

¬     i diritti dei richiedenti asilo sono tutelati da una serie di garanzie fra cui l'esame individuale di ciascun caso, i colloqui personali e il diritto di ricorso contro le decisioni di inammissibilita'

¬     l'applicazione dell'Accordo richiede modifiche del diritto nazionale greco e turco: in Grecia, per garantire che la Turchia sia classificata come paese terzo sicuro (Primo rapporto della Commissione UE sull'attuazione dell'Accordo UE-Turchia: modifiche approvate il 3/4/2016 per consentire la piena applicazione delle disposizioni su paese di primo asilo e paese terzo sicuro e assicurare procedure rapide anche per l'esame dei ricorsi; nota: secondo Nota AIDA, nella riforma varata dalla Grecia la definizione di un paese quale "paese di primo asilo" prescinde dalla verifica dei criteri che consentirebbero di dichiarare quel paese "paese terzo sicuro", cosicche' la domanda presentata da una persona che benefici in Turchia di protezione temporanea puo' essere dichiarata inammissibile perfino se la Turchia non soddisfa i criteri per essere definito "paese terzo sicuro") e in Turchia, per garantire l'accesso a procedure di asilo efficaci per tutte le persone bisognose di protezione internazionale (Primo rapporto della Commissione UE sull'attuazione dell'Accordo UE-Turchia: modifiche approvate il 6/4/2016 per garantire che ai cittadini siriani rinviati in Turchia sia assicurata la protezione temporanea)

-       Nota ASGI: la Turchia non puo' essere considerata come un Paese terzo o di origine sicuro, dal momento che

¬     viola i principi democratici e i diritti umani garantiti dai Trattati UE e dalle norme

¬     non riconosce ai profughi siriani la possibilita' di accedere allo status di rifugiato (con grande ritardo ha introdotto norme che consentono il solo rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari per i profughi provenienti dalla Siria e quelli provenienti dall'Iraq, che risultano tuttavia discriminati nell'accesso a diritti e servizi)

¬     ha intrapreso operazioni militari contro i curdi al confine con la Siria

-       Lettera di alcune ONG al Governo italiano: inaccettabile che questo l'accordo sia stato stipulato con un paese come la Turchia, che non rispetta alcuna delle condizioni rigidamente sancite dalla Direttiva 2013/32/UE per definire sicuro un paese non europeo; le autorita' turche reprimono infatti la liberta' di informazione ed effettuano indiscriminate operazioni militari contro la popolazione curda; la Turchia, inoltre, non riconosce ai profughi siriani la possibilita' di accedere allo status di rifugiato e non garantisce il rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e del principio di non refoulement; nello stesso senso, Comunicato del Tavolo Asilo

-       Interrogazione della Parlamentare europea Barbara Spinelli alla Commissione UE: si chiede in base a quali elementi la Commissione ritenga che rimandare i migranti in Turchia non violi il principio di non refoulement, considerando che

¬     secondo l'Osservatorio siriano per i Diritti umani, sedici profughi siriani, tra cui tre bambini, sono stati uccisi dalle Guardie di frontiera turche mentre tentavano di mettersi in salvo in Turchia

¬     l'ACNUR ha evidenziato continue e gravi carenze nelle condizioni procedurali e di accoglienza in Turchia e in Grecia e ha precisato che in tutta la Grecia, che e' stata costretta a ospitare un numero sproporzionato di rifugiati in seguito alla chiusura delle frontiere della rotta balcanica e al fallimento dello schema di ricollocazione dell'Unuone europea, numerosi aspetti del sistema di accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale sono ancora non funzionanti o assenti

¬     i ricercatori di Amnesty International di stanza nel Sud della Turchia hanno raccolto testimonianze di cittadini siriani, i quali hanno riferito che i loro parenti, compresi minori non accompagnati, sono stati espulsi dal Paese in violazione del diritto internazionale

-       Nota Amnesty International: la Turchia non puo' essere considerata un paese sicuro per i rifugiati siriani, dal momento che dalla meta' di Gennaio 2016 le autorita' turche hanno radunato ed espulso quasi ogni giorno verso la Siria gruppi di circa 100 uomini, donne e bambini siriani; fra i casi rilevati, c'e' quello di tre bambini costretti a tornare di nuovo in Siria senza i loro genitori e quello di una donna incinta di otto mesi

-       Comunicato Amnesty International: si denunciano le condizioni di detenzione e sull'assenza di assistenza legale per i profughi giunti dalla Turchia a Lesbo e a Chio

-       Comunicato Amnesty International: si denuncia il rimpatrio forzato di profughi afghani dalla Turchia, mascherato da rimpatrio volontario

¤  per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche un altro siriano sara' reinsediato dalla Turchia all'Unione europea tenendo conto dei criteri di vulnerabilita' delle Nazioni Unite; sara' istituito, con l'assistenza della Commissione, delle agenzie dell'Unione europea e di altri Stati membri nonche' dell'ACNUR, un meccanismo inteso a garantire l'attuazione di tale principio a decorrere dallo stesso giorno dell'avvio dei rimpatri; la precedenza sara' accordata ai migranti che precedentemente non siano entrati o non abbiano tentato di entrare nell'Unione europea in modo irregolare; per quanto riguarda l'Unione europea, il reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si svolgera', in primo luogo, assolvendo agli impegni assunti dagli Stati membri nelle Concl. Cons. Giustizia e affari interni 20/7/2015, in base ai quali restano 18.000 posti destinati al reinsediamento; a qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si provvedera' mediante analogo accordo volontario fino a un limite di 54.000 persone aggiuntive (Nota della Commissione UE sull'Accordo UE-Turchia: cifra corrispondente al numero di posti non assegnati nell'ambito delle decisioni di ricollocazione vigenti); i membri del Consiglio europeo accolgono con favore l'intenzione della Commissione di proporre una modifica alla decisione del 22/9/2015 sulla ricollocazione affinche' qualsiasi impegno in termini di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo possa essere dedotto dai posti non assegnati ai sensi della decisione; qualora detti accordi non soddisfino l'obiettivo di porre fine alla migrazione irregolare e il numero dei rimpatri si avvicini ai numeri di cui sopra, il meccanismo in questione sara' riesaminato; qualora il numero dei rimpatri sia superiore ai numeri di cui sopra, il meccanismo sara' interrotto; Dati Commissione UE sull'attuazione dell'Accordo UE-Turchia: dal 4/4/2016 al 22/4/2016, reinsediati nell'Unione europea 103 rifugiati siriani dalla Turchia; Rapporto n. 7 della Commissione UE sull'implementazione della ricollocazione e del reinsediamento: alla data del 7/11/2016, reinsediati 2.217 siriani dalla Turchia

¤  la Turchia adottera' qualsiasi misura necessaria per evitare nuove rotte marittime o terrestri di migrazione irregolare dalla Turchia all'UE e collaborera' con i paesi vicini nonche' con l'Unione europea stessa a tale scopo

¤  una volta terminati, o per lo meno drasticamente e sostenibilmente ridotti, gli attraversamenti irregolari fra la Turchia e l'Unione europea, verra' attivato un programma volontario di ammissione umanitaria; gli Stati membri dell'Unione europea contribuiranno al programma su base volontaria; note:

-       Raccomandazione Commissione UE per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia:

¬     schema di ammissione umanitaria (resettlement) di profughi siriani dalla Turchia, su base volontaria da parte di ciascuno Stato membro (che dovrebbe dare la sua disponibilita' tenendo conto delle proprie capacita' di accoglienza, del PIL, delle dimensioni della popolazione, degli sforzi gia' fatti in materia di asilo e del tasso di disoccupazione presente nel paese)

¬     la protezione accordata dovrebbe essere la protezione sussidiaria o uno status temporaneo equivalente di durata non inferiore a un anno

¬     l'applicazione di questo regime potrebbe essere sospeso nel momento in cui si rilevasse che non vi e' diminuzione nel numero di attraversamenti irregolari dei confini dell'Unione europea dalla Turchia

-       Primo rapporto della Commissione UE sull'attuazione dell'Accordo UE-Turchia: nei primi 17 gg di attuazione dell'accordo, riammesse in Turchia 325 persone (nota: da confrontare, per esempio, con le 31.244 persone arrivate in Grecia nei primi 17 gg di Gennaio 2016, secondo quanto riportato da Comunicato OIM)

¤  l'adempimento della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti sara' accelerata nei confronti tutti gli Stati membri partecipanti con l'obiettivo di abolire l'obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016 al piu' tardi, a condizione che tutti i parametri di riferimento siano stati soddisfatti; al riguardo la Turchia adottera' le misure necessarie per soddisfare gli obblighi rimanenti al fine di consentire alla Commissione di formulare, a seguito della necessaria valutazione della conformita' ai parametri di riferimento, una proposta adeguata entro la fine di aprile, sulla cui base il Parlamento europeo e il Consiglio possano prendere una decisione definitiva

¤  l'Unione europea, in stretta cooperazione con la Turchia, accelerera' ulteriormente l'erogazione dei 3 miliardi di euro inizialmente assegnati nel quadro dello strumento per i rifugiati e garantira' il finanziamento di ulteriori progetti per le persone oggetto di protezione temporanea identificati con un tempestivo contributo della Turchia prima della fine di marzo; entro una settimana sara' identificato congiuntamente un primo elenco di progetti concreti per i rifugiati, segnatamente in materia di salute, istruzione, infrastrutture, alimentazione e altre spese di sostentamento, che possono essere rapidamente finanziati dallo strumento; una volta che queste risorse saranno state quasi completamente utilizzate, e a condizione che gli impegni di cui sopra siano soddisfatti, l'Unione europea mobilitera' ulteriori finanziamenti dello strumento per altri 3 miliardi di euro entro la fine del 2018

¤  l'Unione europea e la Turchia hanno accolto con favore i lavori in corso per il miglioramento dell'unione doganale, e hanno riconfermato il loro impegno di rilanciare il processo di adesione enunciato nella dichiarazione congiunta del 29/11/2015

¤  l'Unione europea e i suoi Stati membri collaboreranno con la Turchia per migliorare la situazione umanitaria in Sira, in particolare in talune zone limitrofe della frontiera turca, nel quadro di qualsiasi sforzo congiunto che possa consentire alla popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone pi sicure

o   Nota della Commissione UE: un nuovo progetto nell'ambito del Fondo per i rifugiati in Turchia mettera' a disposizione 348 milioni di euro in aiuti umanitari; si aggiungono ai 164 milioni di euro che l'Unione europea ha gia' stanziato per i progetti di aiuto umanitario in Turchia dall'inizio del 2016

o   Scheda della Commissione UE sulla cooperazione UE-Turchia: stanziati, da parte europea, 3 miliardi di euro (1 da fondi comunitari, 2 dagli Stati membri) in favore dell'accoglienza dei profughi in Turchia per gli anni 2016-2017

o   Rapp. Amnesty international sulla situazione dei profughi in Turchia:

¤  la Turchia non e' in grado di esaminare le domande d'asilo in tempi ragionevoli; ad aprile 2016, secondo le autorita' del Paese, erano state esaminate circa 4000 delle 266.000 domande d'asilo registrate nel 2015 dall'ACNUR

¤  la Turchia nega lo status pieno di rifugiato ai richiedenti non europei; la comunita' internazionale non offre possibilita' di reinsediamento; nei prossimi anni, i profughi accolti dalla Turchia non potranno integrarsi pienamente nel Paese ne' avranno significative possibilita' di di farlo in un altri paesi

¤  sebbene ospitino oltre 264.000 rifugiati siriani in campi situati nelle province meridionali, le autorita' turche non sono in grado di fornire un riparo alle altre 2.480.000 persone; quanto ai 400.000 rifugiati non siriani, sono stati messi a disposizione alloggi popolari a 100 di essi; circa 3 milioni di richiedenti asilo e rifugiati sono lasciati a se stessi nella ricerca di un riparo

 

á      Proposta della Commissione UE per la riforma del Regolamento Dublino III:

o   si istituirebbe un "meccanismo di assegnazione correttivo" (o "meccanismo di equita'"), che entrerebbe in funzione ogni volta che uno Stato membro si trovi ad accogliere un numero di richiedenti asilo che superi il 150% di una quota prefissata; tale quota varierebbe da Stato a Stato in base al PIL, alle dimensioni e al numero di profughi gia' accolti a segito di reinsediamento (da Paesi terzi)

o   indipendentemente dalla nazionalita', dopo un esame dell'ammissibilita' della domanda, i richiedenti asilo in eccesso verrebbero trasferiti ("ricollocati") in Stati membri che non abbiano ancora esaurito al loro quota

o   gli altri Stati membri potrebbero decidere di non partecipare al ricollocamento, versando 250 mila euro per ogni richiedente asilo rifiutato, destinati allo Stato membro che se ne fara' carico

o   sarebebro previsti termini piu' brevi per l'invio delle richieste di trasferimento, per il ricevimento delle risposte e per l'esecuzione dei trasferimenti dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, e l'eliminazione dei trasferimenti di responsabilita'

o   con obblighi giuridici pi chiari per i richiedenti asilo, compreso il dovere di rimanere nello Stato membro competente per la loro richiesta, limiti geografici alla fornitura di benefici materiali legati all'accoglienza e conseguenze proporzionate in caso di violazione delle norme, sarabbero scoraggiati gli abusi e i movimenti secondari

o   sarebebro previsti un ampliamento equilibrato della definizione di familiari e maggiori garanzie per i minori non accompagnati

 

á      Dati:

o   nel 2009, le richieste di asilo multiple, nell'Unione europea, sono state il 23.3%, contro il 17.5% registrato nel 2008 (Rapp. Commissione UE sull'attivita' dell'Unita' Centrale Eurodac 2009)

o   richieste di presa/ripresa in carico e trasferimenti ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 (Rapp. Dublin Transn. Network, Rapp. Mininterno sul'accoglienza, Piano nazionale accoglienza 2016)

¤  nel 2008: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.562; richieste da altri Stati membri all'Italia, 5.710; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 125; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.098

¤  nel 2009: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.377; richieste da altri Stati membri all'Italia, 10.596; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 47; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.658

¤  nel 2010: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.607; richieste da altri Stati membri all'Italia, 9.673; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 113; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.739

¤  nel 2011: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.275; richieste da altri Stati membri all'Italia, 13.715; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 14; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 4.645

¤  nel 2012: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 2.186; richieste da altri Stati membri all'Italia, 17.631; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 25; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 3.551

¤  nel 2013: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 3.808; richieste da altri Stati membri all'Italia, 22.700; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 5; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.966

¤  nel 2014: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 5.412; richieste da altri Stati membri all'Italia, 28.904; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 10; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.918 (nota: Annuario Mininterno su immigrazione e asilo 2015 riporta 13 trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri e 3.344 trasferimenti da altri Stati membri all'Italia)

¤  nel 2015: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 4.866; richieste da altri Stati membri all'Italia, 25.117; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 34; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.276

o   richieste di presa/ripresa in carico ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 nel 2013 (Nota del Parlamento europeo): richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 2.575; richieste da altri Stati membri all'Italia, 15.532

o   trasferimenti ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 (comunicato CIR):

¤  nel 2008: trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 112; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 996

¤  nel 2009: trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 41; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.800

¤  nel 2010: trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 62; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.041

¤  nel 2011: trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 14; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.801

¤  nel 2012: trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 5; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.639

¤  nel 2013: trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 5; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 3.460

 

 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'applicazione dei Regolamenti Dublino II e Dublino III (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Giust. C-19-08: art. 20, co. 1, lettera d, e 2 Reg. CE n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento non decorre dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, ma dalla decisione giurisdizionale definitiva sul ricorso

á      Sent. Corte Giust. C-411/10:

o   il diritto dellÕUnione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg. CE n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea

o   gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti

o   l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg. CE n. 343/2003 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di verificare se uno dei criteri ulteriori dettati dallo stesso regolamento permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo

o   e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalitˆ previste da art. 3 co. 2 Reg. CE n. 343/2003

á      Sent. Corte Giust. C-620/10: il ritiro di una domanda dÕasilo ai sensi di art. 2 lettera c) Reg. CE n. 343/2003, effettuato prima che lo Stato membro competente per lÕesame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l'effetto di rendere inapplicabile Reg. CE n. 343/2003; in questo caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l'esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo

á      Sent. Corte Giust. C-179/11:

o   uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente

o   l'obbligo di assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario corrispondente, su quest'ultimo Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-245/11:

o   quando nello Stato nel quale sia stata presentata una domanda di asilo si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti, uno Stato membro che non e' competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri elencati da Reg. CE n. 343/2003 lo diventa e ne informa lo Stato membro anteriormente competente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia presentato richiesta in tal senso (Punto 48: per non pregiudicare lÕobiettivo di un rapido espletamento delle domande dÕasilo)

o   Punti 29 e 30: il solo fatto che il richiedente asilo non si trovi piu' nel territorio dello Stato membro anteriormente competente, ma sia gia' presente nel territorio dello Stato membro in cui cerca di ottenere un ricongiungimento familiare facendo valere ragioni umanitarie, non puo' avere l'effetto di escludere di per se' lÕapplicazione di art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003, dal momento che tale disposizione riguarda non soltanto le situazioni nelle quali gli Stati membri "ricongiungono" il richiedente asilo e un altro parente, ma anche quelle in cui li "lasciano" insieme, trovandosi le persone interessate gia' nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ai sensi dei criteri dettati al capo III Reg. CE n. 343/2003

o   Punti 33 e 34: art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 non si riferisce espressamente alla situazione di un richiedente asilo che sia dipendente dall'assistenza di un'altra persona; l'uso in tale disposizione della locuzione "la persona interessata" per indicare quella che dipende dall'assistenza dell'altra lascia intendere, infatti, che tanto la nozione di "persona interessata" quanto quella di "altra" possono riferirsi al richiedente asilo; questa interpretazione non e' invalidata dal fatto che, al comma 1, seconda frase, di art. 15, utilizzando i termini "la domanda d'asilo della persona interessata", lo stesso legislatore abbia creato, in questa disposizione specifica, un nesso tra il richiedente asilo e i termini "la persona interessata", dato che nella frase successiva dello stesso paragrafo il richiedente asilo e l'altra persona sono qualificati come "persone interessate"

o   Punto 41: tenuto conto della sua finalita' umanitaria, art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di dipendenza fondato in particolare su una malattia o un handicap gravi, una cerchia di familiari del richiedente asilo necessariamente piu' ampia di quella definita all'art. 2 lettera i) Reg. CE n. 343/2003

á      Nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-245/11, avevano dato le seguenti indicazioni di carattere piu' generale:

o   in circostanze eccezionali, uno Stato membro puo' essere obbligato ad esercitare il suo diritto a valutare una domanda di asilo per ragioni umanitarie ai sensi di art. 15 Reg. CE n. 343/2003, qualora dovesse essere accertato che altrimenti incomberebbe il serio pericolo di un attentato illegittimo ad uno dei diritti del richiedente asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; se in un caso del genere non dovesse essere presentata alcuna richiesta di trasferimento di competenza ai sensi di art. 15, paragrafo 1, seconda frase, Reg. CE n. 343/2003, lo Stato membro obbligato alla avocazione sarebbe tenuto ad informare l'altro Stato membro coinvolto nella procedura di asilo sulla situazione di fatto e di diritti e a domandargli il consenso all'avocazione della procedura di asilo

o   lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, non competente ad esaminare la domanda di asilo secondo le regole stabilite da Reg. CE n. 343/2003, e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro competente, quando non puo' ignorare che cio' porterebbe ad una violazione dei diritti garantiti a tale richiedente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in tal caso lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, ferma restando la facolta' di esaminare esso stesso la domanda ai sensi di art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003, non deve seguire il criterio ai sensi del quale e' competente l'altro Stato membro, e deve verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo, verso il quale puo' essere trasferito il richiedente asilo senza violazione dei suoi diritti fondamentali; e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalita' previste all'art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003

o   ai fini della valutazione se il trasferimento della ricorrente verso lo Stato membro competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del Reg. CE n. 343/2003 comporti una limitazione illegittima di art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i concetti di "trattamenti inumani" e di "famiglia" ai sensi di artt. 3 e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, non sono diversi da quelli di cui agli artt. 3 e 8 CEDU, rispettivamente, utilizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

á      Sent. Corte Giust. C-4/11:

o   quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III Reg. CE n. 343/2003 costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosa che spetta al giudice del rinvio verificare), lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facolta' di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'ar. 13 Reg. CE n. 343/2003 (nel caso in esame, lo Stato responsabile era la Grecia; l'altro Stato membro, la Germania)

o   per contro, in una situazione del genere, l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per se', che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto ad esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento ddi art. 3 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 (nota: Concl. Avv. Gen. C-4/11 chiariva che i richiedenti asilo non hanno un diritto soggettivo a che un determinato Stato membro esamini le loro domande di asilo)

á      Sent. Corte Giust. C-528/11:

o   art. 3 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 consente a uno Stato membro, che non ' quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all'art. 15 di detto regolamento; tale possibilita' non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo

o   lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non e' tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell'ACNUR, qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III Reg. CE n. 343/2003 (la Grecia, nel caso in esame) viola le norme di diritto dell'Unione europea in materia di asilo

á      Sent. Corte Giust. C-648/11: in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in piu' di uno Stato membro, lo "Stato membro competente" e' quello nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo; nota: Concl. Avv. Gen. C-648/11 avevano indicato come Stato membro competente, in linea di principio, in funzione dell'interesse superiore del minore, e tranne nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato in cui e' stata presentata l'ultima domanda

á      Sent. Corte Giust. C-394/12: quando uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell'Unione europea, tale richiedente puo' contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l'esistenza di carenze sistemiche della procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscano motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (nota: nella fattispecie, la richiedente asilo aveva presentato la prima domanda di asilo in Austria, dopo aver fatto ingresso nel territorio dell'Unione europea attraverso la Grecia, aver poi attraversato paesi non appartenenti all'Unione europea ed essere rientrata, dopo poco tempo, attraverso l'Ungheria, che aveva poi accettato la presa in carico; la richiedente avrebbe voluto che come paese di primo ingresso fosse individuata la Grecia, in modo da poter costringere l'Austria ad esaminare essa stessa la domanda, rinunciando al trasferimento sulla base delle carenze sistemiche del sistema asilo in Grecia); in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-394/12 avevano affermato che

o   il richiedente asilo puo' avvalersi del ricorso o, eventualmente, della revisione di cui ad art. 19 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 per contestare un'applicazione dei criteri del regolamento la quale conduca alla determinazione di uno Stato membro che non e' in grado di garantire al richiedente asilo un trattamento compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali, o la disapplicazione di criteri di determinazione basati su diritti soggettivi specificamente riconosciuti al richiedente asilo dallo stesso regolamento; in altri termini: il richiedente asilo non vanta un diritto soggettivo alla corretta applicazione del regolamento in tutti i suoi aspetti, ma solo all'applicazione corretta di quei criteri concreti basati su diritti soggettivi specificamente riconosciuti dal regolamento

o   la constatazione, da parte del giudice nazionale, di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in un determinato Stato membro non comporta l'esclusione di quest'ultimo dal sistema creato dal Reg. CE n. 343/2003, tale per cui detto Stato membro rimanga escluso a priori dal suo ambito di applicazione; tale constatazione implica soltanto l'esclusione della competenza che potrebbe spettare a tale Stato in sede di applicazione dei criteri stabiliti da detto regolamento, con la conseguenza che si dovra' procedere all'individuazione di un altro Stato membro competente mediante l'applicazione dei criteri successivi a quello inizialmente applicato

 

á      Sent. Corte Giust. C-155/15:

o   l'articolo 19, paragrafo 2, del Reg. UE n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, e' applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro

o   l'articolo 27, paragrafo 1, del Reg. UE n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo puo' dedurre, nell'ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento

á      Sent. Corte Giust. C-63/15: l'articolo 27, paragrafo 1, del Reg. UE n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo puo' invocare, nell'ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l'errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento, in particolare del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto all'articolo 12 del medesimo regolamento

á      Sent. Corte Giust. C-695/15:

o   l'articolo 3, paragrafo 3, del Reg. UE n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la possibilita' di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro puo' parimenti essere esercitata da uno Stato membro dopo che quest'ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di tale regolamento e nell'ambito della procedura di ripresa in carico, per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che si e' allontanato da tale Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale

o   l'articolo 3, paragrafo 3, del Reg. UE n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'invio di un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, quando lo Stato membro che effettua il trasferimento del suddetto richiedente verso lo Stato membro competente non sia stato informato, nel corso della procedura di ripresa in carico, ne' della normativa di quest'ultimo Stato membro relativa all'invio dei richiedenti in paesi terzi sicuri ne' della prassi delle autorita' competenti in materia

o   l'articolo 18, paragrafo 2, del Reg. UE n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, esso non richiede che la procedura di esame della domanda di quest'ultimo sia ripresa dalla fase in cui era stata interrotta

 

 

Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda presentata da un richiedente per il quale siano stati disposti (vedi sotto) l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali ovvero il trattenimento in CIE (nota: il fatto che lo Stato italiano si dichiari competente nei casi esclusi non e' automatico)

á      Negli altri casi, la questura, nei casi previsti dal Reg. UE n. 604/2013[84], avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda

á      Durante il procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, si applicano comunque le disposizioni in materia di trattenimento, ospitalita' abbligatoria, accoglienza e assistenza sanitaria (art. 3 DPR 21/2015); in questo senso, riguardo all'accoglienza, art. 1 D. Lgs. 142/2015, e, in precedenza TAR Friuli (nelle more della determnazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo, lo straniero e' da considerarsi richiedente asilo a tutti gli effetti; in particolare, si applicano tutte le disposizioni relative all'assistenza e alla possibilita' di svolgere attivita' lavorativa in caso di superamento del termine previsto a questo fine dalla presentazione della domanda)

á      L'Unita' Dublino del Mininterno, individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente (art. 3 DPR 21/2015)

á      Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda in base a Reg. UE n. 604/2013, i termini per l'esame della domanda decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico dall'Italia (D. Lgs. 142/2015; nota: verosimilmente, quando il richiedente abbia presentato domanda in Italia, i due momenti coincidono; quando invece il richiedente abbia presentato domanda in altro Stato membro, vale il momento in cui il richiedente e' preso in carico)

á      TAR Lazio: Reg. CE n. 343/2003 non prevede alcun obbligo di traduzione nella lingua madre del richiedente asilo del provvedimento che statuisce in merito alla competenza dello Stato membro per la disamina della domanda di asilo; l'atto viene tradotto solo al momento della notifica; in ogni caso, l'omessa traduzione del provvedimento non costituisce motivo di illegittimita' dell'atto, consentendo soltanto la sua tardiva impugnazione (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008)

á      TAR Lazio: il mancato rispetto della norma di cui ad art. 7 L. 241/1990 non inficia la legittimita' del provvedimento, dal momento che tale norma risulta applicabile ai soli procedimenti attivati d'ufficio; nel caso in esame, invece, il procedimento prende avvio su istanza di parte (richiesta di concessione della protezione internazionale)

á      TAR Lazio: la violazione di art. 10 bis L. 241/1990 non comporta automaticamente la nullita' dell'atto, in quanto, trattandosi di vizio di forma, il giudice puo' superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies L. 241/1990, quando sia palese che l'atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso; nel caso dell'applicazione di Reg. CE n. 343/2003, il sistema di criteri e' da applicarsi in modo rigido; solo quando il richiedente asilo adduca elementi di fatto idonei a decretare lo spostamento della competenza, puo' ritenersi che la violazione di art. 10 bis L. 241/1990 possa comportare lillegittimita' dell'atto (ad esempio, quando il richiedente dimostri di essere uscito dal territorio degli Stati membri dell'Unione europea per oltre 3 mesi, oppure possa dimostrare di volersi ricongiungersi con un familiare)

á      TAR Trentino: il ricorso contro la revoca di un permesso per richiesta asilo a seguito della decisione dell'Unita' Dublino in relazione al trasferimento del richiedente in altro Stato e' di competenza del giudice ordinario, non essendovi alcun margine di discrezionalita' nella decisione del questore

á      Sent. Cons. Stato 3825/2015: il provvedimento che dispone il trasferimento dello straniero richiedente asilo, adottato dopo l'interpello dello Stato italiano a quello estero, che ha risposto positivamente (cosiddetta "ripresa in carico") ha carattere discrezionale e la scelta se esaminare la domanda d'asilo in Italia o rimandare il ricorrente nel Paese estero dev'essere effettuata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla domanda d'asilo; sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo

á      Sent. Cons. Stato 5738/2015: la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale (inclusa quella relativa ai provvedimenti di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Reg. UE n. 604/2013) rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con conseguente competenza del giudice ordinario (nel caso di specie deve intendersi impugnata, in quanto atto connesso e/o consequenziale, la pur non menzionata dichiarazione di estinzione del procedimento da parte della Commissione territoriale conseguente alla determinazione di uno Stato competente per l'esame della domanda diverso dall'Italia); in senso opposto, in precedenza, Sent. Cons. Stato 4685/2015 e Sent. Cons. Stato 5469/2015: competente per il ricorso contro il trasferimento del richiedente asilo ex Reg. UE n. 604/2013 e' il giudice amministrativo

á      TAR Lazio: il provvedimento di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ex Reg. UE n. 604/2013, e in particolare quello adottato in applicazione delle "clausole discrezionali" ai fini dell'adempimento degli "obblighi dello Stato membro competente", di cui agli articoli 17 e 18, non puo' considerarsi incidente su mere posizioni di interesse legittimo, in quanto la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase (anche, dunque, quella dell'interpello dello Stato estero, della sua risposta positiva e della cosiddetta ripresa in carico, pur connotata dalla facolta' di tale richiesta e dalla sua procedimentalizzazione entro termini definiti e celeri), ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero; tale carattere non e' affievolito dalla discrezionalita' valutativa attribuita al singolo Stato membro che riceva una domanda di protezione internazionale laddove viene stabilito che ciascuno Stato membro puo' decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale anche se tale esame non gli compete (art. 17, par. 1, del Reg. UE n. 604/2013) o che uno Stato membro presso il quale una persona abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente puo' chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona ( art. 23, par. 1, del Reg. UE n. 604/2013); qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa ricade, quindi, comunque nella giurisdizione del giudice ordinario

á      Sent. Cons. Stato 5308/2015 (e, nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5540/2015): benche' sia possibile all'interessato impugnare il provvedimento di trasferimento in un tempo congruo (60 giorni dalla conoscenza) e chiederne e ottenerne la sospensione degli effetti, il nostro ordinamento non ha previsto la sospensione del trasferimento in altro stato membro UE fino all'adozione dell'ordinanza cautelare, come richiede, invece, art. 27 co. 3 lett. c Reg. UE n. 604/2013 perche' possa considerarsi effettiva la tutela in sede giurisdizionale dell'interessato, nella misura richiesta dall'ordinamento comunitario; delle due ipotesi contemplate da art. 29 Reg. UE n. 604/2013, ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione del trasferimento, deve considerarsi quindi vigente in Italia solo la prima, ossia che il termine di 6 mesi per il trasferimento debba considerarsi decorrente dall'avvenuta accettazione del trasferimento da parte dello Stato estero, e non dalla decisione definitiva del ricorso giurisdizionale (che, stante la disciplina dei ricorsi giurisdizionali vigente, non puo' ritenersi "ricorso effettivo"); il termine semestrale non e' pertanto sospeso o interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, e continua a decorrere se l'impugnazione non esplica un immediato effetto sospensivo fino all'adozione di una decisione cautelare in primo grado (art. 27 co. 3 lett. c e art. 29 co. 2 Reg. UE n. 604/2013)

á      TAR Lazio e TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di trasferimento di un richiedente asilo sula base del Reg. UE n. 604/2013, se e' eseguito contestualmente alla notifica, senza aspettare che scadano i termini entro i quali l'interessato puo' presentare ricorso (art 27 Reg. UE n. 604/2013)

á      Ord. Cons. Stato 2498/2011: accolta la richiesta di sospensiva del trasferimento di un richiedente asilo a Malta, in base ad art. 15 Reg. CE n. 343/2003, che attribuisce allo Stato italiano la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale laddove si rappresentino motivi umanitari validi (nel caso, la nascita di un figlio da una cittadina straniera abitualmente soggiornante in Italia)

á      TAR Lazio: la necessita' di proseguire un percorso terapeutico psichiatrico gia' avviato in Italia e' motivo sufficiente perche' l'Italia accetti di esaminare una domanda di asilo, in deroga ad altri criteri previsti dal Reg. CE n. 343/2003

á      TAR Puglia: annullato il provvedimento del Ministero dellÕInterno con il quale era stato disposto il trasferimento del richiedente asilo in Grecia, dovendosi considerare la Grecia, in base alle raccomandazioni dell'ACNUR, paese non sicuro in ragione della situazione di gravi carenze nel sistema di protezione di quel paese, e non essendo qundi applicabile l'art. 3, c. 2 Reg. CE n. 343/2003; nota: raccomandazioni ACNUR ribadite di recente

á      TAR Lazio: la situazione relativa al sistema della tutela del diritto di asilo in Grecia richiede una approfondita valutazione, da parte della Amministrazione, ai fini della eventuale applicazione del criterio derogatorio sulla competenza a pronunciarsi sulla domanda di asilo; nello stesso senso, altra sentenza del TAR Lazio, TAR Lombardia e TAR Lazio (che citano le raccomandazioni ACNUR), e TAR Lazio

á      TAR Lazio, TAR Lazio e TAR Lazio: confermano l'orientamento, nonostante le recenti riforme della legislazione greca, dal momento che, stando anche alle dichiarazioni di Amnesty International e del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio dEuropa nel procedimento che ha condotto alla Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, tali importanti riforme non si sono ancora tradotte in prassi idonee a rendere la Grecia un Paese sicuro; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, che tiene conto di come Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, benche' adottata successivamente al provvedimento impugnato, fotografi una situazione di fatto esistente da molto tempo prima, e TAR Lazio, che si richiama anche a Sent. Corte Giust. C-411/10; in senso contrario Sent. Cons. Stato 1024/2011

á      Interim measure adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per sospendere il trasferimento di un richiedente asilo dall'Italia alla Grecia, date le ripetute violazioni di diritti umani da parte della Grecia nei confronti di richiedenti asilo (citata nella lettera della Corte europea dei diritti dell'uomo al difensore); in senso contrario, Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo: respinta un'analoga richiesta di interim measure, non risultando che, in caso di provvedimento negativo da parte della Grecia in materia di asilo, al richiedente sarebbe impedito di chiedere l'applicazione di una interim measure alla stessa Corte

á      Ord. Cons. Stato 224/2009: sospeso, in base a quanto affermato dall'ACNUR, il trasferimento in Grecia di tre richiedenti afghani, decretato dal Ministero dell'Interno ai sensi Reg. CE n. 343/2003, ai fini della valutazione, da parte dell'amministrazione, dell'opportunita' di applicare art. 3, co. 2 dello stesso regolamento; nota: raccomandazioni ACNUR ribadite di recente

á      Sent. Corte Giust. C-72/06: Grecia condannata per la mancata attuazione della Direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo; sebbene la Grecia abbia sostenuto di aver presentato un progetto di decreto presidenziale volto all'attuazione della direttiva nel novembre 2005, rimane la violazione dell'obbligo comunitario, a partire dalla mancata attuazione nel termine previsto dal parere motivato della Commissione, adottato nella fase precontenziosa della procedura di infrazione

á      Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto di trattamento umano e degradante), art. 13 ( diritto ad un ricorso effettivo), art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo

á      Il Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg ha chiesto di fermare il rinvio ai sensi del Reg. CE n. 343/2003 di richiedenti asilo in Grecia (da un Comunicato); ha anche auspicato che il Regolamento venga rivisto, dal momento che carica eccessivamente gli Stati con frontiera esterna e assume, in modo non corrispondente alla realta', che tutti gli Stati europei abbiano sistemi di protezione equivalenti (da altro Comunicato); nello stesso senso, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che con voto unanime ha chiesto a tutti i paesi europei di aumentare in modo consistente la loro assistenza verso la Grecia, anche accogliendo parte dei richiedenti asilo, e bloccando i trasferimenti automatici di possibili richiedenti asilo arrivati sul loro territorio provenienti dalla Grecia (da un comunicato Stranieriinitalia)

á      Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia: condannato il Belgio perche', decidendo di consegnare un cittadino afgano alla Grecia in base a Reg. CE n. 343/2003, pur sapendo che la Grecia non rispetta i diritti dei richiedenti asilo, ha violato artt. 3, 13 e 46 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; condannata anche la Grecia per le gravi violazioni dei diritti umani

á      Conclusioni della delegazione della Federazione Internazionale per i Diritti Umani: il rafforzamento dei controlli al confine tra la Grecia e la Turchia sta costringendo molte persone in fuga da conflitti ad utilizzare percorsi sempre piu' pericolosi; i migranti che arrivano in Grecia sono sistematicamente detenuti al loro arrivo, in condizioni disumane e degradanti

á      Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: in relazione al caso di trentadue afghani, due sudanesi e un eritreo, allontanati verso la Grecia da porti italiani sull'Adriatico, condannata la Gecia per violazione dellÕarticolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) combinato con lÕarticolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per non aver consentito ai ricorrenti di accedere alla procedura di asilo e per averli messi a rischio di espulsione verso lÕAfganistan dove avrebbero potuto subire maltrattamenti, e l'Italia per violazione dellÕarticolo 4 del Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di espulsioni collettive di stranieri; all'eccezione dell'Italia, secondo cui la Grecia sarebbe stato il Paese competente ad esaminare le domande d'asilo, la CEDU ha rilevato che l'Italia avrebbe dovuto procedere ad un esame analitico ed individuale della situazione di ciascun ricorrente) e dellÕarticolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto le autorita' italiane, rinviando i ricorrenti in Grecia, li hanno esposti ai rischi connessi allÕinefficacia della procedura per la richiesta di asilo in tale paese; Italia condannata anche per violazione dellÕarticolo 13 combinato con gli articoli 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 4 del Protocollo 4 per l'impossibilita' di accedere alla procedura d'asilo o ad una qualsiasi altra via di ricorso nel porto di Ancona

á      L'uso sistematico ed indiscriminato della detenzione degli stranieri in Grecia e le condizioni di sofferenza in cui gli stranieri detenuti vengono a trovarsi sono denunciate da un Rapporto di Medici Senza Frontiere

á      TAR Lazio: respinto il ricorso contro il provvedimento di trasferimento di un richiedente asilo verso Malta, non risultando che alcuna autorita' istituzionale europea abbia mai sospeso i trasferimenti in quello Stato per violazione dei diritti dei richiedenti asilo, ne' che alcun organismo ufficiale si sia espresso sull'inopportunita' di tali trasferimenti; nello stesso senso, TAR Lazio; in senso opposto, Ord. Cons. Stato 4195/2012: non sembra inapplicabile alla fattispecie in esame la clausola di sovranita' di cui all'art. 3 co. 2 Reg. CE n. 343/2003, ancorche' in mancanza di indicazioni su Malta agli Stati membri da parte delle Istituzioni europee, mentre appare sufficientemente comprovata l'inosservanza nello stesso paese delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo

á      TAR Lazio: legittimo il trasferimento di un richiedente asilo verso la Danimarca, non risultando da alcuna fonte che si tratti di paese non sicuro

á      Sent. CEDU V. M. et al. c. Belgio: condannato il Belgio per violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato da un centro di accoglienza, a seguito della decisione di trasferimento in Francia in base al Regolamento Dublino, una famiglia di richiedenti asilo serbi, composta dai genitori e da diversi figli in tenera eta', lasciandola all'addiaccio; il Belgio non e' giustificato dal sovraccarico cui era sottoposto il sistema di asilo; Belgio condannato anche per violazione dell'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) considerato congiuntamente con l'art. 3, per non aver esaminato in tempo utile il ricorso della famiglia contro il provvedimento di allontanamento verso la Serbia

á      Sent. Cons. Stato 4004/2016: il rischio attuale che lo straniero richiedente asilo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Ungheria e' fondato, cosicche' deve ritenersi impossibile il suo trasferimento in base al Reg. UE n. 604/2013; nella nuova legge sull'immigrazione approvata in Ungheria si prevede infatti la realizzazione di una barriera munita di filo spinato che impedira' l'ingresso di profughi e migranti, l'espulsione degli stranieri con una procedura accelerata, l'eventuale cancellazione delle richieste d'asilo di quanti lasciano la residenza designata in Ungheria per piu' di 48 ore senza autorizzazione, il prolungamento della detenzione dei richiedenti asilo (senza distinzione di sesso, eta' e condizioni fisiche; incluso il caso di donne in gravidanza e minori non accompagnati), la possibilita' di obbligarli a lavori di pubblica utilita' per coprire le spese di mantenimento; nota: si da' rilievo a fatti sopravvenuti all'adozione del provvedimento dell'amministrazione e alla decisione di primo grado del TAR

á      Sent. Cons. Stato 3998/2016: e' fondato il rischio attuale che lo straniero richiedente asilo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Bulgaria, cosicche' deve ritenersi impossibile il trasferimento dell'interessato in base al Reg. UE n. 604/2013; risulta infatti che i richiedenti asilo vivono, in Bulgaria, in centri di accoglienza sovraffollati (il campo di Harmanli progettato per 450 persone ne ospita oltre 1000), senza cure mediche e oggetto di gravi violenze da parte di gruppi xenofobi (si pensi alla morte del giovane Khaled Hassan nel gennaio 2015) e anche da parte della polizia bulgara; nel gennaio 2014 l'ACNUR ha chiesto agli stati europei di sospendere il trasferimento verso la Bulgaria dei richiedenti asilo secondo le regole di Dublino, perche' "i richiedenti asilo in Bulgaria corrono il rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle carenze delle condizioni di accoglienze e delle procedure per l'asilo"; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3999/2016

 

á      Rapp. ACNUR sulla situazione di richiedenti asilo e rifugiati in Ungheria: l'accesso a una piena ed equa procedura d'asilo sta diventando sempre piu' problematico per coloro che vengono rinviati in Ungheria in base a Reg. CE n. 343/2003; queste persone non vengono automaticamente considerate richiedenti asilo e devono inoltrare nuove domande, considerate successive; cio' comporta che i richiedenti asilo trasferiti in Ungheria nell'ambito del del Reg. CE n. 343/2003 generalmente non sono protetti contro gli ordini di espulsione in paesi terzi, anche se le loro domande non sono ancora state esaminate nel merito; TAR Lazio: accolto, sulla base di Sent. Corte Giust. C-411/10, di Rapp. ACNUR sulla situazione di richiedenti asilo e rifugiati in Ungheria e del Rapporto del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, il ricorso di un richiedente asilo contro la decisione relativa al suo trasferimento in Ungheria in base alle disposizioni di Reg. CE n. 343/2003; in senso contrario, Sent. CEDU Mohammadi c. Austria: il ricorrente, cittadino afghano, non corre un vero e proprio rischio individuale di essere oggetto di trattamenti contrari ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ne' il rischio di refoulement verso la Serbia se viene attuato il suo trasferimento forzato in Ungheria ai sensi del regolamento Dublino, dato che i recenti rapporti dell'ACNUR e del Hungarian Helsinki Committee sulla situazione in Ungheria per i richiedenti asilo non indicano carenze sistematiche nel sistema di asilo e di detenzione dei richiedenti asilo

á      Il Rapporto Amnesty International sulla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo a Cipro denuncia il mancato rispetto degli standard internazionali di accoglienza e tutela legale di richiedenti asilo e migranti, spesso costretti a vivere, nei centri di detenzione, in stanze sovraffolate, privi di luce naturale e quasi al buio per mesi, senza aver accesso all'aria aperta e spesso nelle stesse zone in cui sono detenuti persone che hanno commesso crimini

á      Il Rapporto Amnesty Internationale sul trattamento di migranti e richiedenti asilo in Grecia segnala come la Grecia stia gravemente venendo meno ai suoi obblighi di rispettare i diritti umani di richiedenti asilo e migranti

á      Il Rapporto del Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, segnala come siano in crescita, in Grecia, i reati d'odio, fomentati dalla politica (in particolare, da Alba Dorata)

á      Il Rapporto ACNUR sulla condizione dei richiedenti asilo in Bulgaria segnala come i richiedenti asilo rischino concretamente di subire trattamenti inumani e degradanti a causa delle perduranti inefficienze del sistema di accoglienza e ricezione dei richiedenti asilo in Bulgaria e chiede agli Stati che aderiscono al Regolamento Dublino di sospendere temporaneamente i trasferimenti; nota: sulla base di tale rapporto il Governo Belga ha disposto di sospendere i trasferimenti in Bulgaria (comunicato ASGI)

á      Il Rapporto dell'ACNUR sulle condizioni di asilo in Grecia raccomanda ai governi di astenersi dal rinviare richiedenti asilo in Grecia

á      Il Rapp. AIDA sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Grecia denuncia l'esistenza di condizioni inadeguate di accoglienza e/o detenzione dei richiedenti in alcuni centri

á      Nota della Commissione UE: la Commissione UE ha inviato all'Ungheria una lettera di costituzione in mora che da' inizio ad un procedimento di infrazione riguardante la legislazione ungherese in materia di asilo recentemente adottata

 

á      Note:

o   il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)

o   Trib. Francoforte accoglie il ricorso di un richiedente asilo afghano contro la decisione di trasferimento in Italia, sulla base del rischio che in Italia subisca maltrattamenti

o   Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG

á      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti umani fondamentali, a causa delle limitate misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia

á      Con la decisione di 13/2/2013 (Caso Isse e Mousa c. Germania), la Corte europea per i diritti dell'uomo ha chiesto al Governo tedesco, con provvedimento cautelare, di sospendere la relativa procedura in relazione al trasferimento in Italia dei richiedenti asilo di origine somala, e di fornire fornire informazioni rispetto alle misure di accompagnamento per trasferire gli stranieri in Italia e alle garanzie il governo tedesco ha ottenuto dall'Italia circa un livello di protezione sufficiente per gli stranieri, con particolare riferimento alle condizioni di accoglienza e di tutela delle famiglie (da un comunicato CEDU)

á      Nota: Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate (da un comunicato ASGI)

á      Sent. CEDU Hussein c. Olanda e Italia: manifestamente infondato il ricorso contro un trasferimento in Italia dai Paesi Bassi ai sensi del Regolamento Dublino; il mero fatto che la persona trasferita si trovera', nello Stato di destinazione, in una condizione economica peggiore rispetto a quella precedente, non e' sufficiente per concludere che ci si trovi in presenza di una violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale articolo non puo' essere interpretato nel senso che gli Stati siano obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano sotto la loro giurisdizione un alloggio, ne' si puo' ritenere che obblighi gli Stati a fornire ai rifugiati l'assistenza finanziaria necessaria per mantenere un certo standard di vita; nel caso in esame, la ricorrente e' stata accolta, tre giorni dopo essere arrivata in Italia, presso il CARA di Massa Carrara e, nel giro di 5 mesi dalla presentazione della domanda di asilo, ha ricevuto una risposta positiva dalla competente Commissione Territoriale, un permesso di soggiorno valido per tre anni e un titolo di viaggio, con accesso al lavoro e ad una serie di diritti (in materia sociale, sanitaria, lavorativa, educativa, alloggiativa) alla pari dei cittadini italiani; inoltre, la ricorrente e' rimasta nel CARA per altri due mesi e mezzo dopo la decisione della Commissione Territoriale; anche ammettendo che sia stata in realta' allontanata dal CARA per far posto a nuovi richiedenti asilo, il fatto che fosse incinta le avrebbe dato priorita' per l'ingresso nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; tuttavia, non vi e' alcuna indicazione che la ricorrente abbia cercato assistenza in Italia per trovare un lavoro o un'altra accoglienza al momento della sua uscita dal CARA (la ricorrente, madre di due bambini piccoli, sarebbe comunque considerata in Italia come una persona "vulnerabile" e dunque avrebbe speciale considerazione per quanto concerne l'accesso all'accoglienza); sulla base dei rapporti sull'Italia redatti tanto dalle istituzioni italiane quanto da organizzazioni non governative o internazionali si puo' ritenere che, benche' le condizioni di vita in Italia dei richiedenti asilo e delle persone giˆ riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale o umanitaria mettano in luce alcuni difetti del sistema, non si puo' parlare di falle sistemiche nell'offerta di supporto ai richiedenti asilo

á      Sent. CEDU Abubeker c. Austria e Italia: lo straniero cui sia stato rilasciato in Italia un permesso per motivi umanitari e, poi, per protezione sussidiaria, e che sia stato accolto in un centro di accoglienza non puo' imputare all'Italia il disagio conseguente all'aver abbandonato il centro di accoglienza di propria volonta', se non e' dimostrato che l'autorita' italiana fosse a conoscenza delle gravi turbe psichiche che avrebbero determinato tale scelta; la Corte ritiene che non sia stato dimostrato che i programmi di accoglienza italiani presentino carenze sistemiche nella fornitura di supporto o di strutture che provvedano ai richiedenti asilo in quanto appartenenti a un gruppo di persone particolarmente vulnerabile

á      A seguito di una visita in Italia, avvenuta tra il 27 maggio e il 7 giugno 2013, l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) ritiene impraticabili le riammissioni in Italia dalla Svizzera dei richiedenti asilo "dublinati" (com. OSAR)

á      Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera: sebbene la struttura e la situazione generale del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione in Italia non sia tale da costituire un ostacolo a tutti i rinvii dei richiedenti asilo verso tale Paese, nel caso di soggetti vulnerabili (nel caso specifico, una famiglia con figli in tenera eta') esistono seri motivi per ritenere che questi possano subire dei trattamenti contrari ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (una violazione del loro diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti) qualora vengano rinviati in Italia senza che le autorita' svizzere abbiano acquisito delle individuali garanzie tali da assicurare loro che in caso di rinvio saranno presi in carico in maniera adeguata, anche tenendo conto dell'eta' dei figli minori; note:

o   durante il loro soggiorno in Italia, la famiglia era stata ospitata nel CARA di Bari, dove, a detta dei ricorrenti, le condizioni di vita erano assolutamente inadatte alla vita di una famiglia con bambini piccoli, sia sotto il profilo igienico, sia per il clima di violenza tra gli ospiti

o   successivamente, la Svizzera ha ottenuto le garanzie prescritte da Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica) dal capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica)

o   Parere Ufficio nazionale per l'immigrazione della Svezia: constatato che Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera riguardava la situazione in Italia nel 2011 e considerato che le autorita' italiane da allora, con l'aiuto dell'Ufficio europeo di asilo (EASO), hanno adottato una serie di misure per aumentare la capacita' e migliorare le condizioni del sistema di ricezione e garantito che le famiglie sono tenute unite ed accolte in luoghi progettati appositamente, si ritiene che l'Italia attualmente soddisfi i requisiti definiti dalla CEDU e che le garanzie fornite siano sufficienti a trasferire famiglie con bambini senza che siano necessarie altre misure; resta abrogato il precedente parere negativo

á      Sent. CEDU A. S. c. Svizzera: il trasferimento, in base al Reg. UE n. 604/2013, di un richiedente asilo sofferente di depressione dalla Svizzera all'Italia non lo espone a trattamento inumano o degradante; il fatto che abbia due sorelle in Svizzera non comporta che il trasferimento violi il suo diritto alla vita familiare, se il suo soggiorno in Svizzera ha avuto breve durata

á      La Corte Suprema del Regno Unito ha sospeso il trasferimento di quattro richiedenti asilo in Italia in attesa che i funzionari del Ministero dell'interno britannico accertino che la segnalazione, da parte degli interessati, del rischio di subire trattamenti degradanti sia infondata (da un comunicato BBC citato in comunicato Stranieriinitalia)

á      Aperta una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia (da All. II alla Relazione trimestrale ottobre-dicembre 2013 del Ministro per gli Affari Europei sulle infrazioni)

á      Stipulate convenzioni da parte della Direzione dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che giungono negli aeroporti di Bari Palese, Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo, in applicazione del Reg. UE n. 604/2013; in totale, sono 573 i posti giornalieri garantiti, di cui 323 riservati a soggetti vulnerabili, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che abbiano subito torture e altre forme gravi di violenza (com. Mininterno 13/12/2013)

á      Ammesso a finanziamento un progetto per l'accoglienza, il supporto e l'orientamento di 50 persone richiedenti protezione internazionale appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto di Venezia in applicazione del Reg. UE n. 604/2013; sono 460 i posti giornalieri di accoglienza garantiti sul territorio nazionale (nota: dato in contrasto con quello riportato da com. Mininterno 13/12/2013): 160 a Roma, 140 a Milano, 95 a Venezia, 50 a Bologna e 15 a Bari

 

 

Attestato nominativo o permesso di soggiorno; documento di viaggio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Salvo che si debba dar luogo a trattenimento in CIE, al richiedente asilo e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in relazione all'impugnazione della decisione sulla domanda (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[85]

á      Al richiedente asilo trattenuto in CIE la questura rilascia un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale; l'attestato non certifica l'identita' del richiedente (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[86]

á      La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 D. Lgs. 142/2015); note:

o   in base ad art. 22 D. Lgs. 142/2015, anche il permesso di soggiorno provvisorio dovrebbe consentire l'accesso all'attivita' lavorativa quando siano trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda senza che sia stato concluso il procedimento)

o   non e' chiaro se la ricevuta possa costituire documento di identita' (ai fini dell'iscrizione angrafica, pero', nella Risposta Mininterno a quesito riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale si chiarisce come, nel caso di richiedenti asilo regolarmente soggiornanti, ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno e che i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli atti anagrafici)

á      Il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo non e' subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[87]

á      La questura puo' fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi di art. 21 L. 1185/1967 quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato (art. 4 D. Lgs. 142/2015)

á      Giurisprudenza antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015:

o   TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o   TAR Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato

o   Sent. Cons. Stato 4996/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo se l'interessato e' in attesa dell'esito del ricorso presentato contro la decisione negativa della Commissione centrale, dato che la procedura include l'eventuale fase giurisdizionale e che e che art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 vieta agli Stati contraenti di espellere coloro che richiedono asilo verso il Paese dove possono essere oggetto di persecuzione (nota: sentenza relativa a un provvedimento adottato prima cdell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008)

á      Sent. Cons. Stato 1398/2014: qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

 

 

Garanzie per il richiedente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che

o   debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo

o   debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale

o   debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale

á      Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare l'ACNUR e le principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale

á      Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nella prima lingua indicata dal richiedente o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dal richiedente stesso

á      Se necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura (D. Lgs. 142/2015)

á      In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile; nota: in base a quanto disposto dalla Direttiva 2005/85/CE, si deve intendere che gli oneri derivanti da tale assistenza sono a carico dello Stato

á      Le stesse garanzie previste per il procedimento di esame della domanda sono assicurate al richiedente in caso di ricorso, durante lo svolgimento del giudizio

á      Tar Lazio: l'art. 10 bis L. 241/1990, in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e' applicabile alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale

á      Ord. Cass. 10546/2012: l'art. 7 L. 241/1990 si applica alla definizione della domanda di protezione internazionale, essendo chiaro il richiamo espresso operato ad esso da art. 18 D. Lgs. 25/2008; il vizio di omesso avviso incide sul diritto alla difesa (come affermato, in relazione all'obbligo di procedere alla traduzione degli atti nei corso del procedimento di protezione, da Sent. Cass. 26480/2011 e Sent. Cass. 24544/2011), dal momento che impedisce all'interessato di produrre documentazione di rilievo; l'iniziativa di collaborazione d'ufficio del giudice non puo' essere negata le volte in cui il richiedente protezione, per violazione della norma sull'obbligo di preavviso di cui all'art. 7 L. 241/1990, non abbia potuto ragionevolmente formulare alcuna produzione o deduzione, a maggior ragione se non e' stata disposta audizione che desse all'interessato la possibilita' di prospettare i fatti a sostegno della propria richiesta

 

 

Eventuale limitazione della liberta' di circolazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda o alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire[88], con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare (art. 5 D. Lgs. 142/2015)[89]

á      Nota: art. 7, co. 4 Direttiva 2013/33/UE prevede la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione; l'eventuale diniego deve essere motivato; stabilisce anche che non il richiedente asilo non necessita di autorizzazione per presentarsi di fronte alle autorita' e ai giudici quando e' richiesta la sua comparizione; nessuno di questi due aspetti e' stato recepito da D. Lgs. 142/2015

á      Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente asilo degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter L. 354/1975), delle misure alternative alla detenzione per soggetti affetti da AIDS o da grave insufficienza immunitaria (art. 47-quater L. 354/1975) e della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies L. 354/1975), l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei CIE o delle strutture di accoglienza (art. 5 D. Lgs. 142/2015)

á      La decisione del prefetto e' adottata, su segnalazione del questore, qualora il richiedente, per il particolare profilo personale, risulti a rischio di "dispersione" sul territorio (circ. Mininterno 3/11/2008 e art. 4 DPR 21/2015)

á      Il prefetto comunica il provvedimento alla questura (circ. Mininterno 3/11/2008)

á      Lettera dell'ASGI al Prefetto di Sondrio: si chiede di ritirare una nota della Prefettura ai gestori delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo tendente a limitare libera circolazione dei richiedenti asilo, fornendo prescrizioni circa i luoghi da frequentare (inclusa quella di tenere lontani i richiedenti asilo dai luoghi frequentati da bambini) o il numero di persone con cui accompagnarsi; Risposta della prefettura di Sondrio: si segnala che la nota e' stata ritirata, essendo dovuta ad errore materiale

 

 

Obblighi del richiedente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il richiedente ha l'obbligo di

o   consegnare i documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il passaporto e comparire davanti alla Commissione territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008); nota: Trib. Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato

o   informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio

o   agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza

á      In caso di mancata comunicazione del cambiamento di residenza o di domicilio, le comunicazioni al richiedente concernenti il procedimento effettuate presso l'ultimo domicilio indicato si considerano validamente effettuate

 

 

Prima accoglienza (ospitalita' obbligatoria) e trattenimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il prefetto invia il richiedente asilo nei centri governativi di prima accoglienza; il richiedente e' accolto per il tempo necessario all'espletamento delle eventuali ulteriori operazioni di identificazione, alla verbalizzazione ed all'avvio della procedura di esame della domanda e all'accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilita' (art. 9 D. Lgs. 142/2015)[90]

á      Al termine delle operazioni, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, e' trasferito, se sussistono i presupposti, nelle strutture di accoglienza dello SPRAR, individuate anche tenendo conto di eventuali condizioni di vulnerabilita'; in caso di temporanea indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente rimane nei centri di prima accoglienza, per il tempo strettamente necessario al trasferimento[91]; il richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilita' e' trasferito in via prioritaria nelle strutture dello SPRAR (art. 9 D. Lgs. 142/2015)[92]

 

á      Nei centri di prima accoglienza sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'adozione delle misure necessarie per le persone in condizioni di vulnerabilita'; sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti (art. 10 D. Lgs. 142/2015)

á      E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate dal DPR 21/2015 (nota: il DPR 21/2015 rinvia a linee-guida per la regolamentazione della vita nei CARA che dovrebbero essere adottate), con obbligo di rientro nelle ore notturne; il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda; l'eventuale provvedimento di diniego e' motivato e comunicato all'interessato nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[93]

á      L'allontanamento ingiustificato dal centro di prima accoglienza comporta la revoca delle condizioni di accoglienza, con conseguente sospensione dell'esame della domanda[94]; il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso, entro 12 mesi dalla sospensione; trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento; la domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e' sottoposta ad esame preliminare diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; in sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento (art. 13 D. Lgs. 142/2015 e art. 23-bis D. Lgs. 25/2008)

á      In caso di abbandono del centro di prima accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura il prefetto dispone, con decreto motivato, la revoca delle misure d'accoglienza[95]; in caso di abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente il gestore del centro e' tenuto a darne comunicazione immediatamente alla prefettura[96]; se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza; il ripristino e' disposto soltanto se l'abbandono e' stato causato da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

á      E' assicurata al richiedente la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, con gli avvocati e con i familiari (art. 10 D. Lgs. 142/2015)

á      Salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro, e' assicurato l'accesso ai centri di (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[97][98]

o   rappresentanti dell'ACNUR

o   organizzazioni che operano, in base ad accordi, per conto dell'ACNUR

o   familiari

o   avvocati dei richiedenti

o   rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore

o   ministri di culto

o   agli altri soggetti per i quali e' prevista l'ammissione ai CIE in base alle direttive che ne disciplinano il funzionamento, con le modalita' specificate con le medesime direttive; nota: verosimilmente, il riferimento e' a Decr. Mininterno 20/10/2014 e include e seguenti ulteriori categorie:

¤  i membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere accompagnati da un assistente

¤  i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni

¤  il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute

¤  garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri situati nel territorio di competenza

¤  giornalisti, foto-operatori e cine-operatori

¤  altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

o   altri soggetti previsti dal regolamento; nota: attualmente il DPR 21/2015 prevede l'accesso di

¤  sindaci, presidenti di provincia e presidenti di giunta o di consiglio regionale

¤  soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse

¤  rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati

á      Il personale che opera nei centri di prima accoglienza e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[99]

 

á      Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di posti all'interno dei centri di prima accoglienza e delle strutture dello SPRAR, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto in strutture temporanee appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di condizioni di vulnerabilita' (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      Le strutture temporanee soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi applicabili ai centri di prima accoglienza, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici; nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi di L. 563/1995 (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      L'accoglienza nelle strutture temporanee e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nei centri di prima accoglienza o nelle strutture dello SPRAR (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina al luogo di accoglienza (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      L'allontanamento ingiustificato dalla struttura temporanea comporta la revoca delle condizioni di accoglienza, con conseguente sospensione dell'esame della domanda[100]; il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso, entro 12 mesi dalla sospensione; trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento; la domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e' sottoposta ad esame preliminare diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; in sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento (art. 13 D. Lgs. 142/2015 e art. 23-bis D. Lgs. 25/2008)

á      In caso di abbandono della struttura temporanea da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura il prefetto dispone, con decreto motivato, la revoca delle misure d'accoglienza[101]; in caso di abbandono della struttura da parte del richiedente il gestore della struttura e' tenuto a darne comunicazione immediatamente alla prefettura[102]; se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o alla struttura di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza; il ripristino e' disposto soltanto se l'abbandono e' stato causato da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

 

á      Una lettera dell'ASGI al Ministro dell'interno segnala come in molti casi (soprattutto a Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e Lampedusa) sarebbero stati adottati provvedimenti di respingimento da parte dei Questori nei confronti di stranieri soccorsi in mare e sbarcati sul territorio italiano, attuati prima che potessero effettivamente manifestare la loro volonta' di presentare domanda di asilo; analoga segnalazione da parte della Fondazione Migrantes, secondo cui il sindaco di Pozzallo avrebbe dichiarato che persone appena sbarcate, dopo 30 ore di permanenza nel centro di accoglienza, sono state fatte in ciabatte e senza cambi di abito, con ordini di allontanamento cui ottemperare entro 7 gg (comunicato ASGI)

 

á      Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda

á      Il richiedente asilo e' trattenuto in CIE, se possibile in appositi spazi, quando risulti, sulla base di una valutazione caso per caso, che (art. 6 D. Lgs. 142/2015):

o   si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 par. F della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)

o   si trova nelle condizioni nelle quali si applica il provvedimento di espulsione per ordine pubblico e sicurezza dello Stato, per prevenzione o per terrorismo

o   costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti indicati da art. 380 co. 1 e 2 c.p.p., o per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite[103]

o   si valuta che sussista rischio di fuga, in base al fatto che il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti questorili adottati in sede di allontanamento (art. 13 co. 5, 5.2 e 13, o art. 14 D. Lgs. 286/1998)[104]

á      Oltre ai casi in cui si dovrebbe comunque adottare un provvedimento di trattenimento in CIE, il richiedente asilo che vi si trovi gia', in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, nel momento in cui presenta domanda di asilo, vi rimane se vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[105]

á      Trib. Roma: negata la convalida della proroga del trattenimento, ai sensi di art. 6 D. Lgs. 142/2015, per una cittadina nigeriana che ha presentato domanda di asilo mentre era trattenuta in CIE a seguito di adozione di un provvedimento di espulsione, dal momento che, data la situazione di violenza generalizzata presente in Nigeria, non si puo' ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'allontanamento, ne' ricorrono le altre condizioni per il trattenimento (uso sistematico di false generalita' o pericolosita')

á      Trib. Torino:

o   art. 6 co. 5 D. Lgs. 142/2015 impone una nuova convalida del trattenimento quando la richiesta di asilo sia presentata da uno straniero gia' trattenuto in CIE

o   si puo' accettare che la nuova procedura di richiesta di convalida sia avviata con qualche giorno di ritardo, in attesa che venga formalizzata la richiesta di asilo e venga effettuato l'eventuale accertamento dell'eta', ma non si puo' ammettere che la sospensione dei termini di cui all'art. 6 co. 5 D. Lgs. 142/2015 scatti nel momento stesso in cui lo straniero manifesta la volonta' di chiedere asilo; la prosecuzione del trattenimento in questo lasso di tempo deve essere quindi sorretta da una precedente convalida o dalla convalida di una proroga ordinaria

o   art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015, che consentirebbe il prolungamento automatico del trattenimento, si applica solo in caso di straniero sottoposto a provvedimento di espulsione, non a quello sottoposto a provvedimento di respingimento differito

o   in ogni caso, il carattere strumentale della presentazione della richiesta di asilo non e' desumibile da un modulo compilato in modo assolutamente sommario e in condizioni disagevoli, senza la certezza di una traduzione nella lingua sicuramente nota all'interessato e in un contesto non adeguatamente rassicurante e stabilizzante

o   nel caso in specie (trattenimento di uno straniero sottoposto a provvedimento di respingimento differito), si nega quindi la convalida del trattenimento adottato ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015, quando era gia' scaduto, senza essere stato prorogato, il trattenimento precedente

á      Lo straniero trattenuto in un CIE riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere protezione internazionale; al richiedente trattenuto in CIE sono fornite le informazioni di cui ad art. 10 co. 1 D. Lgs. 25/2008, con la consegna dell'apposito opuscolo informativo (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida; il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo; si applica, per quanto compatibile, art. 14 D. Lgs. 286/1998, comprese le misure alternative di cui ad art. 14 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; quando il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti da art. 14 co. 5 D. Lgs. 286/1998 si sospendono e il questore trasmette gli atti al Tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori 60 gg, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda[106] (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda con procedura accelerata (art. 28-bis D. Lgs. 25/2008), salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi di art. 14 D. Lgs. 286/1998; eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il richiedente per cui e' stato disposto il trattenimento per pericolosita' o rischio di fuga, o che, gia' trattenuto, sia rimasto in CIE per presunta strumentalita' della domanda, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale rimane nel CIE fino a decisione del giudice sull'istanza di sospensione del provedimento e, se questa viene concessa, per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto; il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 gg per volta, prorogabili (nota: non e' chiaro cosa significhi qui "prorogabili") da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni relative alla presentazione del ricorso (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[107][108]

á      In nessun caso, comunque, la durata massima del trattenimento in CIE del richiedente puo' superare complessivamente 12 mesi (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi che ne hanno giustificato l'adozione; in ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi di art. 13 co. 4 e 5-bis D. Lgs. 286/1998; la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento in CIE, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei centri di prima accoglienza o nelle strutture utilizzate come centri di prima accoglienza (art. 14 D. Lgs. 142/2015); al richiedente e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo e, in caso di pericolosita', al medesimo richiedente possono essere imposte dal questore (con convalida effettuata dal tribunale in composizione monocratica) le misure seguenti (art. 14 D. Lgs. 142/2015 e art. 14 D. Lgs. 286/1998):

o   consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza

o   obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato

o   obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente

á      Nel caso in cui il richiedente sia destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, il termine e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda; in tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza, se in possesso dei requisiti (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il richiedente asilo e' trattenuto nel CIE con modalita' che assicurino la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'; e' assicurata in ogni caso alle richiedenti asilo una sistemazione separata, nonche' il rispetto delle differenze di genere; se possibile, e' preservata l'unita' del nucleo familiare; e' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

á      Sono consentiti l'accesso ai CIE e la liberta' di colloquio con i richiedenti asilo a (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

o   rappresentanti dell'ACNUR

o   organizzazioni che operano, in base ad accordi, per conto dell'ACNUR

o   familiari

o   avvocati dei richiedenti

o   rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore[109]

o   ministri di culto

o   agli altri soggetti per i quali e' prevista l'ammissione ai CIE in base alle direttive che ne disciplinano il funzionamento, con le modalita' specificate con le medesime direttive; nota: verosimilmente, il riferimento e' a Decr. Mininterno 20/10/2014 e include e seguenti ulteriori categorie:

¤  i membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere accompagnati da un assistente

¤  i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni

¤  il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute

¤  garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri situati nel territorio di competenza

¤  giornalisti, foto-operatori e cine-operatori

¤  altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

á      Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei CIE, l'accesso puo' essere limitato, purche' non impedito completamente, secondo le direttive che disciplinano il funzionamento dei CIE (art. 7 D. Lgs. 142/2015; nota: verosimilmente, il riferimento e' a Decr. Mininterno 20/10/2014)

á      Il richiedente asilo e' informato riguardo alle regole vigenti nel CIE e ai suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

á      Non possono essere trattenuti in CIE i richiedenti asilo le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento; nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la verifica periodica dell'eventuale sussistenza di condizioni di vulnerabilita' che richiedano misure di assistenza particolari (art. 7 D. Lgs. 142/2015)

á      Se dalle verifiche di frontiera emerge che il richiedente deve essere trattenuto in CIE[110], l'ufficio di polizia di frontiera provvede all'accompagnamento del richiedente presso l'ufficio immigrazione della questura (circ. Mininterno 11/3/2008)

 

á      Giurisprudenza antecedente l'entrata in vigore di D. Lgs. 142/2015:

o   Ord. Trib. Torino:

¤  in mancanza di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la conclusione di Sent. Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)

¤  la proroga del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998, consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo li' previsto); nello stesso senso, Trib. Torino (che pero' nega la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta, che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina) e Ord. Cass. 15279/2015 (che impone l'applicazione delle garanzie del contraddittorio previste per la prima convalida del trattenimento; ove il giudice non accolga l'eccezione della difesa sollevata al fine di mettere lo straniero in condizione di partecipare all'udienza e di essere sentito, deve quanto meno motivare circa le ragioni che ostano all'accoglimento); in senso opposto, Trib. Roma: il trattenimento in CIE di un richiedente asilo che abbia presentato domanda di asilo quando il trattenimento era gia' in corso puo' essere prorogato una sola volta in base ad art. 21 co. 2 D. Lgs. 25/2008

o   Trib. Roma: negata (in applicazione di Sent. Corte Giust. C-534/11) la proroga del trattenimento in CIE di un richiedente asilo destinatario di un provvedimento di respingimento differito, sulla base dell'assenza di elementi che dimostrino il carattere pretestuoso della domanda di asilo e la necessita' di mantenere il provvedimento di trattenimento (nota: motivazione confusa, da cui non si evince se il provvedimento di respingimento sia stato adottato prima o dopo la presentazione della domanda di asilo, escludendosi solo che quest'ultima sia stata presentata dopo un provvedimento di espulsione; si osserva comunque che il richiedente proviene dalla Nigeria e che, quindi, non si puo' ritenere pretestuosa la sua domanda di asilo, data la situazione di violenza presente nel paese); nello stesso senso, Trib. Roma: la proroga del trattenimento in CIE di un richiedente asilo puo' essere concessa solo se e' evidente che la domanda e' stata presentata in modo strumentale e se il trattenimento e' indispensabile per evitare che lo straniero si sottragga all'eventuale allontanamento (nel caso in esame, viene negata la convalida per un richiedente asilo nigeriano, dato che la situazione di violenza generalizzata presente nel paese non permette di considerare la domanda puramente strumentale ed e' facile pronosticare che la domanda verra' accolta); in senso contrario, segnalato il caso di convalide di proroga del trattenimento di tre cittadini nigeriani richiedenti asilo, a seguito di udienza effettuata in assenza di interprete (da comunicato ASGI; comunicato ASGI: presentato ricorso in Cassazione contro il mancato esercizio del diritto al contraddittorio)

o   Trib. Torino: qualora venga sospeso dal giudice di pace il provvedimento di espulsione la cui esistenza ha fatto da presupposto per il trattenimento in CIE di un richiedente asilo, il trattenimento stesso non puo' essere prorogato

 

á      Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto di trattamento umano e degradante), art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo), art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

á      Sent. Corte Giust. C-601/15:

o   dall'esame di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE ("Un richiedente puo' essere trattenuto... quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico"), non risultano elementi tali da incidere sulla validita' della menzionata disposizione alla luce di art. 6 ("Ogni persona ha diritto alla liberta' e alla sicurezza"), art. 52 par. 1 ("Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui.") e art. 52 par. 3 ("Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione piu' estesa"), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   note:

¤  la questione pregiudiziale era la seguente: se art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE sia valido alla luce di art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo e' stato posto in stato di trattenimento, in forza di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE, e ha il diritto, in forza di art. 9 della Direttiva 2013/32/UE, di rimanere in uno Stato membro fintantoche' non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d'asilo, e alla luce delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti da art. 6 di tale Carta non possono andare oltre i limiti consentiti da art. 5 par. 1 lett. f Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione data dalla CEDU, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo non e' legittimo se non e' stato imposto a fini di allontanamento

¤  Punto 45: anche se i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e anche se art. 52 par. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti da tale Convenzione, quest'ultima non costituisce, fintantoche' l'Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione

¤  Punto 55: il trattenimento di un richiedente quando lo impone la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico e', per sua stessa natura, una misura appropriata per tutelare il pubblico dal pericolo che puo' costituire il comportamento di un soggetto del genere

¤  Punto 62: art. 9 par. 1 Direttiva 2013/33/UE dispone che un richiedente e' trattenuto solo per un periodo il piu' breve possibile ed e' mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche' sussistono i motivi di cui ad art. 8 par. 3 della medesima direttiva

¤  Punto 69: art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE non puo' costituire la base di misure di trattenimento senza che le autorita' nazionali competenti abbiano preventivamente verificato, caso per caso, se il pericolo che le persone interessate fanno correre alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico corrisponde almeno alla gravita' dell'ingerenza nel diritto alla liberta' delle suddette persone che tali misure costituirebbero

á      Sent. Corte Giust. C-534/11:

o   la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione

o   e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio

o   nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11:

¤  art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario, ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita' nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in base alla Direttiva 2008/115/CE

¤  in caso di abuso del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellÕasilo al fine di rendere inefficace lÕapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della procedura di asilo, il principio di non refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento

 

 

Dichiarazione di inammissibilita' della domanda (torna all'indice del capitolo)

 

á      La domanda e' sottoposta ad esame preliminare di ammissibilita' da parte del Presidente della Commissione territoriale (D. Lgs. 142/2015) nei casi seguenti:

o   il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 e puo' ancora avvalersi della protezione di tale Stato

o   il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)

á      L'esame preliminare di ammissibilita' e' diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (D. Lgs. 142/2015)

á      In caso di richiedente gia' riconosciuto rifugiato, il Presidente della Commissione, ai fini dell'esame preliminare di ammissibilita', procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico (D. Lgs. 142/2015); in caso di domanda reiterata, la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilita' comunica al richiedente che ha facolta' di presentare, entro 3 gg dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adottera' la decisione (D. Lgs. 142/2015)

á      Se non ne emergono elementi a sostegno dell'ammissibilita', la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda, e non procede ad ulteriore esame

á      Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      Corte App. Trieste: la mutata situazione politica e sociale del paese di provenienza e' motivo valido per l'ammissibilita' di una nuova domanda di asilo

á      Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile per rischio di persecuzione, il rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a carattere vincolato, senza che residui alcuna discrezionalita' in capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale, della Commissione territoriale in merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano all'allontanamento dello straniero, anche se non vengono prospettati fatti sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico, esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori di lavoro

á      Nota: l'inammissibilita' della domanda non comporta l'irricevibilita' della stessa; l'istruttoria e' effettuata in ogni caso (circ. Mininterno 11/3/2008)

á      Circ. Mininterno febbraio 2016 sull'accesso alla procedura di asilo:

o   devono essere fornite le informazioni necessarie per l'accesso alla procedura a tutti coloro per i quali sussistano elementi che lascino supporre l'intenzione di presentare una domanda d'asilo

o   qualora vi siano indicazioni che stranieri o apolidi presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale desiderino presentare domanda d'asilo, e autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura d'asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e di trattenimento (Sent. Cass. 5926/2015)

o   il non consentire la presentazione della domanda d'asilo costituisce una chiara violazione di legge, che il prefetto e' tenuto a prevenire e, ove essa si verifichi, a segnalare al Ministero dell'interno e alle autorita' preposte

o   nessuna domanda puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente (art. 8 co. 1 D. Lgs. 25/2008)

o   una domanda d'asilo puo' essere dichiarata inammissibile solo dalla Commissione territoriale, in presenza dei presupposti di legge

o   l'Italia non ha adottato una lista di "paesi sicuri", riconoscendo che art. 10 Cost. impone una valutazione individuale delle specifiche situazioni

o   non e' lecito impedire, con l'allontanamento, l'accesso alla procedura d'asilo a persone provenienti da paesi che non rientrino tra quelli per i quali sussiste il "bisogno evidente di protezione internazionale"

o   si e' chiesto in sede comunitaria che anche gli afghani rientrino tra le persone considerate in evidente necessita' di protezione internazionale

 

á      Circ. Mininterno 15/6/2012:

o   la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la concessione della protezione sussidiaria

o   esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita' rispetto alle altre

 

 

Sospensione dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nei casi in cui si da' luogo alla procedura per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda (nota: non e' previsto in alcun punto che il questore comunichi alla Commissione territoriale l'avvio della procedura per la determinazione dello Stato competente); ove sia accertata la competenza di altro Stato, la Commissione dichiara estinto il procedimento

á      TAR Trentino: il ricorso contro la revoca di un permesso per richiesta asilo a seguito della decisione dell'Unita' Dublino in relazione al trasferimento del richiedente in altro Stato e' di competenza del giudice ordinario, non essendovi alcun margine di discrezionalita' nella decisione del questore

 

 

Ritiro della domanda; estinzione del procedimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Se il richiedente decide di ritirare la domanda prima che l'audizione abbia avuto luogo, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale (nota: non e' chiaro da parte di chi), che dichiara estinto il procedimento (nota: questa disposizione non sembra recepire correttamente quella di cui all'art. 19, co. 1 Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale la Commissione dovrebbe sospendere l'esame o respingere la domanda, a seguito di un esame vero e proprio - si direbbe)

 

 

Audizione del richiedente (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'audizione del richiedente e' disposta, dalla Commissione territoriale o da quella nazionale, tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente

á      Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, se possibile, dello stesso sesso del richiedente; il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione; su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione (L. 146/2014)[111]

á      La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente nei seguenti casi:

o   quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

o   quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale); in questi casi, la certificazione, qualora non risulti gia' compresa nella documentazione allegata alla domanda, e' presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione (art. 5 DPR 21/2015)

o   quando il richiedente provenga da uno dei Paesi specificamente individuati dalla Commissione nazionale e la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso (D. Lgs. 142/2015)

á      Nei casi in cui la Commissione decide di omettere l'audizione, ne da' tempestiva comunicazione al richiedente tramite la questura competente (art. 5 DPR 21/2015); quando il motivo e' dato dalla provenienza del richiedente da uno dei Paesi individuati dalla Commissione nazionale ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, la Commissione territoriale, prima di adottare la decisione formale, comunica all'interessato che ha facolta' di chiedere, entro 3 gg dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adottera' la decisione (D. Lgs. 142/2015)

á      Il colloquio puo' essere rinviato

o   qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile; la documentazione deve essere allegata all'istanza di rinvio (art. 5 DPR 21/2015)

o   qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi

á      Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio; in caso contrario, con le stesse modalita', invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile (art. 5 DPR 21/2015)

á      In caso di mancata presentazione al colloquio di un richiedente regolarmente convocato che non abbia chiesto il rinvio (nota: non e' chiaro se ad evitare che la Commissione decida sulla base della documentazione disponibile basti l'aver richiesto il rinvio o se sia necessario l'averlo ottenuto), la Commissione nazionale o territoriale decidono sulla base della documentazione disponibile

á      Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, e senza la presenza dei familiari, salvo che la Commissione ritenga che la presenza di familiari sia necessaria per un esame adeguato della domanda

á      Il colloquio col minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione (D. Lgs. 142/2015), in presenza del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale o del tutore e (D. Lgs. 142/2015) del personale di sostegno; in presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del minore, anche senza la presenza del genitore o del tutore, ma comunque in presenza del personale di sostegno, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturita' e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore (D. Lgs. 142/2015)

á      Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda (D. Lgs. 142/2015)

á      Se il richiedente e' portatore di esigenze particolari, come nel caso di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza

á      La Commissione adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni tali da garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili (art. 5 DPR 21/2015)

á      Se il richiedente e' assistito da un avvocato, questi e' ammesso ad assistere al colloquio, e (D. Lgs. 142/2015) puo' chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia

á      Dell'audizione e' redatto verbale contenente tutti gli elementi forniti dal richiedente a sostegno della domanda a sostegno della domanda stessa, inclusi dichiarazioni e documentazione relativi ad eta', identita', cittadinanza, alla condizione sociale propria e, se rilevante, dei congiunti, ai precedenti luoghi di soggiorno, alle domande di asilo pregresse, ai documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della domanda di protezione internazionale (D. Lgs. 142/2015)

á      Del verbale e' data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete (art. 5 DPR 21/2015 e D. Lgs. 142/2015)

á      Copia del verbale e' rilasciata al richiedente, che ha facolta' di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione (D. Lgs. 142/2015)

á      Il verbale e' confermato (D. Lgs. 142/2015) e sottoscritto dal richiedente; l'eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale e' registrato nel verbale unitamente ai motivi del rifiuto, ma non osta a che sia assunta una decisione sulla domanda

á      Il colloquio puo' essere registrato con mezzi meccanici (nota: verosimilmente, il riferimento e' a qualunque strumento di registrazione fonica); la registrazione puo' essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale; se la registrazione e' trascritta, non e' richiesta la sottoscrizione del verbale da parte del richiedente (D. Lgs. 142/2015; nota: dovrebbe essere prevista la sottoscrizione della trascrizione, dato che puo' contenere facilmente imprecisioni)

á      La Commissione nazionale cura la formazione e l'aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali, affinche' i colloqui si svolgano con la dovuta attenzione al contesto in cui nasce la domanda; la Commissione nazionale cura anche la formazione degli interpreti, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio, e quella del personale di supporto delle commissioni territoriali

á      Corte App. Bari: il richiedente asilo non e' controparte della Commissione territoriale ne' del tribunale; non viene interrogato perche' cada in contraddizione, ma perche' spieghi i fatti, ed eventuali incongruenze possono essere oggetto di domande di chiarimento, soprattutto se relative a questioni marginali; l'esaminante ha il compito di sciogliere i propri dubbi, ponendo domande, non di coltivarli dentro di se'; inidonei a motivare il diniego della protezione non solo i dubbi puramente ipotetici, ma anche quelli ragionevoli, ma non tali da inficiare irrimediabilmente l'attendibilita' del racconto

 

 

Assistenza legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il richiedente puo' farsi assistere a proprie spese da un avvocato

á      In caso di ricorso giurisdizionale il richiedente e' assistito da un avvocato, ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal DPR 115/2002 (artt. 76L e 77L); se il richiedente e' sprovvisto di un difensore di fiducia e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989 (art. 8 DPR 21/2015)

á      Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato (art. 8 DPR 21/2015); in precedenza, in questo senso, Parere ACNUR sull'accesso al gratuito patrocinio, che richiama quanto stabilito da art. 25 D. Lgs. 25/2008 (ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente) e da art. 25 Convenzione di Ginevra del 1951 (se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto, dell'assistenza di autorita' straniere cui egli non si puo' rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorita' sia da un'autorita' internazionale; norma da applicare non solo a chi sia stato gia' riconosciuto rifugiato, ma anche al rchiedente asilo, considerato il carattere declaratorio del riconoscimento dello status di rifugiato); nello stesso senso, Trib. Roma (data la partticolare situazione fattuale e normativa nella quale si trova il richiedente asilo, impossibilitato a entrare in contatto con le autorita' del paese d'origine, nel quale il richiedente stesso allega che avrebbe subito persecuzione, deve considerarsi valida in ogni caso la prescritta dichiarazione sostitutiva, senza necessita', per l'interessato, di provare l'impossibilita' di procurarsi la certificazioe dei redditi prodotti all'estero da parte dell'autorita' consolare del proprio paese; una volta prodotta la dichiarazione sostitutiva, l'obbligo gravante sullo straniero deve ritenersi assolto, e lo stesso va ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e Trib. Roma (non puo' essere richiesta a un richiedente asilo alcuna certificazione che lo costringa a rivolgersi alle proprie autorita' diplomatiche o consolari, potendo in tal caso essere prodotta, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi, ai sensi di art. 46 co. 1 lett. o DPR 445/2000; per l'effettuazione di tale dichiarazione sostitutiva non e' richiesta l'allegazione di un documento di identita', prescritta per le sole dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'); in senso opposto, la prassi dell'Ordine degli avvocati di Roma di chiedere la certificazione dell'autorita' consolare ai fini dell'accesso al gratuito patrocinio anche in caso di richiesta di protezione internazionale (segnalata dall'ASGI con lettera ai ministeri competenti, e poi apparentemente superata, a quanto si evince dalla delibera con cui si ammette al gratuito patrocinio un richiedente asilo sulla base di dichiarazione sostitutiva; prassi negativa confermata da comunicato ASGI)

á      Decr. Mingiustizia 2/7/2012: limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio aggiornato a 10766,33 euro

á      Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale (in senso contrario, riposta di Corte App. Roma a quesito del Presidente Trib. Roma)

á      Al richiedente o al suo rappresentante legale (nota: in caso di richiedente minore), e all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso, con le modalita' di cui alla L. 241/1990, a tutte le informazioni relative alla procedura, nonche' (L. 146/2014) alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o nazionale

á      Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai Capi I (escluso l'art. 2, co. 2; nota: si tratta della disposizione relativa alla determinazione, da parte dell'amministrazione, del termine entro il quale il procedimento deve concludersi), II, IV-bis e V, e agli artt. 7, 8 e 10 del Capo III della L. 241/1990

á      Tar Lazio: l'art. 10 bis L. 241/1990, in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e' applicabile alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale

á      TAR Lazio: il richiedente asilo ha diritto di accesso e di copia, ai sensi di art. 25 L. 241/1990, alla documentazione contenuta nel fascicolo personale relativo alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, dato che nessuno dei documenti richiesti rientra infatti tra le eccezioni a tale diritto previste da art. 24 L. 241/1990; illegittimo il silenzio-diniego mantenuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta

 

 

Ruolo dell'ACNUR (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'ACNUR svolge attivita' di consulenza e di supporto, in relazione ai propri compiti istituzionali, in favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, della Commissione nazionale e delle commissioni territoriali; note:

o   il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione

o   non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese

 

 

Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le informazioni utili al procedimento non possono essere chieste in alcun caso ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente; Note:

o   art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008

o   la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o   scopo di questa disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili

á      In nessun caso le commissioni territoriali e la Commissione nazionale forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ne' altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine; note:

o   la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o   non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine

á      Note:

o   il recepimento delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008

o   con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente

 

 

Esame prioritario delle domande (torna all'indice del capitolo)

 

á      La Commissione territoriale esamina in via prioritaria o (D. Lgs. 142/2015) accelerata le domande di protezione internazionale nei casi seguenti:

o   la domanda e' palesemente fondata

o   il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili: minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta (D. Lgs. 142/2015), persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali (D. Lgs. 142/2015), persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o (D. Lgs. 142/2015) legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, vittime di mutilazioni genitali (D. Lgs. 142/2015); in particolare quando si tratta di un minore non accompagnato o che necessiti di garanzie procedurali particolari (D. Lgs. 142/2015)

o   e' stato disposto, per il richiedente, il trattenimento in CIE (D. Lgs. 142/2015)[112]

o   il richiedente proviene da uno dei Paesi individuati dalla Commissione nazionale ai fini del riconoscimento "automatico" del diritto alla protezione sussidiaria (D. Lgs. 142/2015)

á      In questi casi, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata (D. Lgs. 142/2015; nota: mentre l'abbreviazione dei tempi per la procedura accelerata e' esplicitamente disciplinata, non sembra che per "procedura prioritaria" si debba intendere niente di diverso dall'applicazione di un criterio di precedenza rispetto alle domande ordinarie)

á      Si da' luogo alla procedura accelerata (definizione introdotta da D. Lgs. 142/2015; nota: il fatto che art. 28-bis D. Lgs. 25/2008 tratti in modo differenziato le due ipotesi seguenti dimostra che la seconda ipotesi non presuppone che a carico del richiedente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento in CIE, a dispetto del riferimento ad art. 28 co. 1 lettera c D. Lgs. 25/2008 contenuto in art. 28-bis co. 1 D. Lgs. 25/2008), e precisamente

o   la questura, appena ricevuta la domanda, trasmette immediatamente la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 7 gg dalla data di ricezione della documentazione, effettua l'audizione, adottando la decisione entro i successivi 2 gg (D. Lgs. 142/2015: i termini possono essere superati, purche' restino entro un terzo dei termini massimi previsti ordinariamente, se necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda), quando si tratti di richiedente per il quale sia stato adottato un provvedimento di trattenimento in CIE

o   la questura, appena ricevuta la domanda, trasmette immediatamente la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 14 gg dalla data di ricezione della documentazione, effettua l'audizione, adottando la decisione entro i successivi 4 gg (D. Lgs. 142/2015, che specifica come i termini possano essere ulteriormente superati, purche' restino entro i termini massimi previsti ordinariamente, se necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda) se

¤  la domanda e' manifestamente infondata, in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale

¤  la domanda e' stata reiterata dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale, senza che siano stati addotti nuovi elementi in merito alle condizioni personali del richiedente o alla situazione del suo Paese di origine

¤  il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento

 

á      Sent. Corte Giust. C-175/11: e' legittimo applicare una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della Direttiva 2005/85/CE, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d'origine del richiedente

 

 

Termini per l'esame della domanda (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nei casi di trattenimento del richiedente in CIE, la Commissione provvede all'audizione entro 7 gg. dalla data di ricevimento della documentazione, e adotta la decisione entro i successivi 2 gg. (verosimilmente, almeno questo secondo termine fa riferimento a giorni feriali)

á      Salvo che nel caso di trattenimento del richiedente in CIE, la Commissione territoriale effettua il colloquio con il richiedente entro 30 gg. dal ricevimento della domanda e decide entro i 3 gg. feriali successivi; nota: non e' prevista da alcuna disposizione, se non nel caso di richiedente che debba essere trattenuto obbligatoriamente, la trasmissione della domanda e della documentazione allegata alla Commissione territoriale; se il termine di 3 giorni per la decisione non puo' essere rispettato per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, la Commissione territoriale informa il richiedente e la questura competente; in questo caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa entro 6 mesi (D. Lgs. 142/2015); il termine e' prorogato di ulteriori 9 mesi quando (D. Lgs. 142/2015, che dispone come il termine possa essere ulteriormente prorogato, in casi eccezionali, debitamente motivati, di 3 mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda)

o   l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto

o   in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente

o   il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui ad art. 11 D. Lgs. 25/2008

á      Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda in base a Reg. UE n. 604/2013, i termini per l'esame della domanda decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico dall'Italia (D. Lgs. 142/2015; nota: verosimilmente, quando il richiedente abbia presentato domanda in Italia, i due momenti coincidono; quando invece il richiedente abbia presentato domanda in altro Stato membro, vale il momento in cui il richiedente e' preso in carico)

á      Il Ministro dell'interno ha chiesto, con una circolare, ai presidenti delle commissioni territoriali di accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale (comunicato Stranieriinitalia)

á      Sent. Corte Giust. C-175/11: e' legittimo applicare una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della Direttiva 2005/85/CE, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d'origine del richiedente

á      TAR Puglia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione dell'interno sulla domanda di protezione internazionale; non puo' essere risarcito il danno, dato che questo si avrebbe solo in caso di riconoscimento della protezione, cosa lasciata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione (nota: la valutazione discrezionale riguarda solo la sussistenza di motivi ostativi associati al pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato)

 

 

Acquisizione di nuovi elementi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento

á      Se la domanda viene reiterata dal richiedente prima che sia stata presa una decisione da parte della Commissione sulla precedente domanda, gli elementi alla base della nuova domanda sono valutati nell'ambito dell'esame della precedente

 

 

Decisione della Commissione territoriale (torna all'indice del capitolo)

 

á      La domanda e' esaminata alla luce delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, raccolte dalla Commissione nazionale o da quella territoriale; la Commissione nazionale aggiorna le informazioni sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dall'EASO (D. Lgs. 142/2015) e dal MAE, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale (L. 146/2014), e le mette a disposizione, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, delle commissioni territoriali e degli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi

á      La Commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente (L. 146/2014); note:

o   in base a Direttiva 2011/95/UE, lo Stato e' tenuto ad esaminare, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi significativi (in questo senso, Sent. Cass. n. 27310/2008, Trib. Genova, Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011, Sent. Cass. 20637/2012)

o   L. 146/2014 prevede lo stesso dovere di acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie a integrazione del quadro probatorio a carico del giudice, in caso di impugnazione della decisione della Commissione territoriale

á      Sent. CEDU F. G. c. Svezia: anche se un richiedente asilo iraniano, la cui domanda di asilo e' stata rigettata, non ha addotto come motivo alla base della sua richiesta di asilo l'avvenuta conversione al cristianesimo, le autorita' dello Stato che siano venute a conoscenza dell'avvenuta conversione, sono tenute, prima di procedere al rimpatrio, a valutare se da essa consegua il rischio di subire una condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti

á      Se necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari, quali quelli di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori; la Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo' anche disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui ad art. 27 co. 1-bis D. Lgs. 251/2007; se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione ai fini dell'esame della domanda (D. Lgs. 142/2015)

á      La decisione e' assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale, sulla base di un congruo esame effettuato ai sensi del D. Lgs. 251/2007; quando la domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori, la decisione e' assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli (art. 6 DPR 21/2015)

á      In caso di mancata presentazione ingiustificata del richiedente all'audizione, la Commissione da' atto, nella dcisione, che essa e' stata assunta in mancanza di audizione (art. 5 DPR 21/2015); la Commissione decide nella prima seduta utile dall'accertamento della mancata presentazione, e comunque entro 3 gg decorrenti dalla mancata presentazione (art. 6 DPR 21/2015)

á      Salvi i casi di procedimento di esame estinto e di inammissibilita' della domanda, la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

o   riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria (D. Lgs. 142/2015: la Commissione valuta prima se sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e solo in caso negativo se sussistano quelli per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria)

o   rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007[113]

o   rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (D. Lgs. 142/2015)[114]

á      Circ. Commissione nazionale asilo 30/7/2015:

o   ai fini del rigetto per manifesta infondatezza occorre valutare, in particolare, le motivazioni che inducono il richiedente a lasciare il proprio Paese di origine con le seguenti cautele

¤  in caso di difficolta' economiche, queste non devono essere riconducibili ad una situazione di persecuzione o di forte discriminazione

¤  in caso di procedimenti penali in corso, occorre valutare se tali casi rientrino nelle previsioni di cui ad art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951 e se la pena prevista, per la sua entita' e per le modalita' di erogazione, non possa essere definita "atto di persecuzione" o "danno grave"

o   il rigetto per manifesta infondatezza puo' essere adottato anche nei casi seguenti:

¤  le istanze di asilo prive di qualsiasi elemento di concretezza, ossia quando le dichiarazioni del richiedente risultino fraudolente al di la' di ogni ragionevole possibilita' di dubbio

¤  le istanze reiterate che, pur essendo ammissibili perche' non formalmente identiche e/o prive di nuovi elementi rispetto all'istanza precedente, si presentino palesemente prive di ogni requisito di attendibilita' e, dunque, palesemente strumentali al proseguimento dei benefici riservati al richiedente asilo; in questo caso, pero', e' necessario considerare se l'istanza di protezione internazionale non sia stata presentata per nessun altro scopo se non quello del ritardare o impedire l'espulsione

o   la decisione per manifesta infondatezza di un'istanza di protezione internazionale non pregiudica un eventuale e contestuale provvedimento di concessione di protezione umanitaria

o   la decisione di rigetto per manifesta infondatezza, proprio a causa della natura stessa dell'istituto, che esclude valutazioni divergenti, deve richiedere l'unanime consenso di tutti i componenti del Collegio

o   sono escluse dal rigetto per manifesta infondatezza le istanze di persone portatori di esigenze particolari ai sensi di art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005 (soggetti vulnerabili; nota: la vulnerabilita' non ha nulla a che vedere, di per se', con la fondatezza della domanda di protezione internazionale, richiedendo caso mai una piu' accurata valutazione in ordine al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria)

o   il rigetto per manifesta infondatezza e' escluso nei casi per i quali si renda necessario un controllo sulla credibilita' del richiedente (nota: i dubbi sulla credibilita' del richiedente non dovrebbero impedire il rigetto per manifesta infondatezza nei casi in cui le questioni da lui sollevate non abbiano alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale)

á      Nei casi in cui rigetti la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 T.U.; nota: il rilascio e il rinnovo del permesso per motivi umanitari non sono sottoposti al versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009)

á      Il permesso per motivi umanitari e' rilasciato, in questi casi, con durata di 2 anni (art. 6 DPR 21/2015)

á      Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non credibile, sulla base del fatto che aspetta un figlio dalla compagna italiana

á      La Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu') 601 (tratta di persone) c.p.

á      Sent. Corte Giust. C-277/11: se uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l'autorita' nazionale competente intende respingere anche questa seconda domanda, tale autorita' non e' tenuta, prima dell'adozione della sua decisione, ad informare l'interessato dell'esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda ne' a comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest'ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito; tuttavia, in un sistema come quello messo in atto dalla normativa irlandese, caratterizzato dall'esistenza di due procedure distinte e successive per l'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell'ambito di ciascuna procedura, del diritto del richiedente ad essere sentito; in tale sistema, la circostanza che l'interessato sia gia' stato validamente sentito durante l'istruzione della prima domanda non implica che si possa eludere tale formalita' nell'ambito della procedura relativa alla seconda domanda

á      Concl. Avv. Gen. C-604/12: e' legittimo subordinare l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al preventivo rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

á      In caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un permesso per motivi umanitari, se e' stato sospeso il procedimento penale per il reato di ingresso o soggiorno illegale il giudice di pace pronunzia sentenza di non luogo a procedere (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

á      Giurisprudenza in materia di permesso per motivi umanitari:

o   Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012, Corte App. Palermo)

o   TAR Lazio: in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti asilo

o   Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

o   Sent. Cons. Stato 5619/2009 e Trib. Verona: non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la sussisenza dei motivi umanitari

o   Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente; nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012

o   Trib. Roma: a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)

o   Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante

o   Trib. Napoli: la disposizione normativa in materia di protezione umanitaria non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerali i seri motivi; e' quindi suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilita' dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di eta', ma anche oggettive (cioe' relative al paese di provenienza), quali una grave instabilita' politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari

o   Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR Sicilia): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti (nello stesso senso, Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi non configura il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

o   TAR Piemonte: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito del rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo, quando la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari (nota: mia interpretazione di una formulazione confusa)

o   TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o   Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

o   Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle

o   Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998

o   Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile per rischio di persecuzione, il rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a carattere vincolato, senza che residui alcuna discrezionalita' in capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale, della Commissione territoriale in merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano all'allontanamento dello straniero, anche se non vengono prospettati fatti sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico, esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori di lavoro

o   Trib. Roma: disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare

o   Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino (verosimilmente) afghano, che non ha saputo provare adeguatamente la fondatezza del timore di persecuzione o di rischio di subire un danno grave, sulla semplice base della mancanza di risorse utili al sostentamento nel paese d'origine

o   Trib. Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente

o   Trib. Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

o   Trib. Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria

o   Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nello stesso senso, Trib. Milano); nel caso in specie, si tratta di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi (assoluta impossibilita' di sopravvivere in Mali, se non mendicando), il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica; nel senso della necessita' di adottare soluzioni analoghe per coloro che sono fuggiti dal conflitto in Libia ma che tuttavia non posseggono i requisiti per ottenere la protezione internazionale, non essendo cittadini libici, un Appello del Tavolo Asilo

o   Trib. Napoli: concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione presente tra musulmani e cristiani in Nigeria

o   Trib. Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che dichiara di essere minacciato di morte da una associazione di difesa dei diritti dei gay, per averla lasciata a seguito di conversione religiosa, a dispetto della mancanza di credibilita' del richiedente, sulla base del rischio che potrebbe correre in un paese in cui l'omosessualita' attuale o passata e' mal tollerata

o   Trib. Roma: concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione dovuto a condizione personale) a un cittadino del Benin ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam

o   Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico in Costa d'Avorio, pur non delineando un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria

o   Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino della Costa d'Avorio, sulla base della situazione critica esistente nel paese, anche in assenza di un conflitto armato che giustificherebbe il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

o   Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un profugo ghanese fuggito dalla Libia durante il conflitto

o   Trib. Trieste: il timore di subire violazione di diritti fondamentali a causa del soccorso prestato ad un esponente politico, senza pero' che l'interessato abbia mai svolto attivita' politica, non giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato, ma quello della protezione umanitaria (nella fattispecie, riconosciuta a un cittadino del Togo)

o   Trib. Trieste: riconosciuta, a un cittadino del Mali, la protezione umanitaria in luogo di quella sussidiaria, non risultando la situazione del paese caratterizzata da un grado di violenza generalizzato a livello tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Trieste

o   Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano sciita, a dispetto della scarsa credibilita' del suo racconto, a motivo del rischio di violazione di diritti umani che potrebbe subire nel suo paese, in un contesto di contrasti interreligiosi, non caratterizzato pero' da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

o   Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano perseguitato politico (appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione), sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria

o   Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a una cittadina nigeriana, maltrattata dai familiari, sulla base del fatto che il rimpatrio la metterebbe in una condizione di particolare vulnerabilita' rispetto alla possibilita' di esercitare diritti fondamentali, e che la richiedente si trova in Italia da 5 anni ed e' ormai qui integrata

o   Trib. Bologna: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a una donna tunisina fuggita dal proprio paese a causa delle violenze domestiche subite dal compagno della madre

o   Trib. Torino: riconosciuta la protezione umanitaria a un pakistano fuggito dal proprio paese a causa di violenze messe in atto dalla criminalita' comune; nota: si ravvisano le ragioni umanitarie nel fatto che, essendosi ben integrato in Italia, lo straniero subirebbe un grave pregiudizio a seguito del rimpatrio (non, quindi, sulla base del pericolo che corre in patria)

o   Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e' reso responsabile di detenzione illegale di armi, reato grave e tale da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a quanto si evince dalla sentenza)

o   Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo pakistano giudicato non credibile in relazione ai motivi addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ma necessitante di cure mediche per le gravi difficolta' di deambulazione

o   Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria

o   Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria

o   Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad un cittadino nigeriano che afferma, senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko Haram nei confronti di una chiesa cristiana

o   Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo sulla base dei cenni di prova forniti dall'interessato in relazione alla situazione di instabilita' del paese di provenienza (nota: nella sentenza non e' nemmeno indicato di quale paese si tratti!) e del fatto che e' stato documentato lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: sentenza vergognosa!); nello stesso senso, Trib. Trieste (nota: sentenza fotocopia di Trib. Trieste)

o   Trib. Napoli: i disordini presenti in Bangladesh motivano il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria per un richiedente asilo bengalese

o   Trib. Napoli: la situazione tuttora sussistente in Bangladesh motiva il diritto dello straniero proveniente da quel paese ad ottenere, sia pure per un periodo limitato, l'ulteriore rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari

o   Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo della Guinea Bissau, sulla base della situazione di insicurezza ed instabilita' ancora presente nel paese (in particolare, nell'area di confine con il Senegal, per la contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare senegalese)

o   Trib. Napoli: riconosciuta la protezione umanitaria a un Rom di origine serba sulla base del fatto che si e' sposato in Italia, dove vivono anche i figli, l'esistenza di condanne non essendo motivo ostativo sufficiente

o   Corte App. Napoli: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino bosniaco sulla base del fatto che e' nato e ha costituito un numeroso nucleo familiare in Italia; l'esistenza di condanne non e' motivo ostativo sufficiente, dal momento che deve applicarsi la clausola di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

o   Trib. Palermo: negata la protezione sussidiaria a un senegalese proveniente dalla regione di Casamance, sulla base del fatto che il livello del conflitto presente nella regione non appare tale da fare ritenere integrata la condizione di minaccia grave per la vita o l'incolumita' del richiedente; concessa pero' la protezione umanitaria, sulla base della situazione critica presente nella regione e del conseguente insufficiente livello di sicurezza

o   Trib. Venezia: si osserva incidentalmente come il richiedente, cui viene comunque riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, avrebbe avuto comunque diritto alla protezione umanitaria, essendosi trasferito in Libia, dopo aver lasciato il proprio paese, ed avendo dovuto lasciare Libia a causa del pericolo in cui erano venuti a trovarsi, dal 2011, i cittadini di altri paesi

o   Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino ghanese, a suo tempo emigrato per lavoro in Libia, e da li' giunto in Italia a seguito dello scoppio del conflitto interno a quel paese; la sua situazione va trattata infatti in modo analogo a quella dei cittadini libici cui era stata riconosciuta la medesima protezione per l'impossibilita' di rientrare nel Paese

o   Trib. Napoli e Trib. Napoli: la protezione umanitaria puo' essere accordata anche nei casi di bisogno di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilita' dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di eta', o di condizioni oggettive (cioe' relative al paese di provenienza), quali instabilita' politica, episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali e simili

o   Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino turco di etnia curda, iscritto al partito HDP, sulla base dell'angoscia che prova ogni curdo politicamente impegnato che viva all'estero, nel sentire le notizie non certo tranquillizzanti provenienti dalla Turchia, e della conseguente condizione di specifica estrema vulnerabilita', idonea a compromettere ogni possibilita' di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana (nota: allo stesso tempo, contraddittoriamente, si ritiene che la relativa normalizzazione della situazione politica in Turchia fa pronosticare che in caso di rimpatrio il richiedente non subirebbe vessazioni di gravita' sufficiente a configurarsi come persecuzione)

o   Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali (proveniente dal sud del paese) in base alla situazione di grave emergenza umanitaria in cui versa il paese e, comunque, all'instabilita' del quadro politico, e al fatto che il ricorrente e' ben integrato, sta studiando l'italiano e ha in corso un rapporto di lavoro che diventera' a tempo indeterminato in caso di riconoscimento della protezione

o   Trib. Perugia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino nigeriano, sulla base della condizione di vulnerabilita' cui potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio a causa del conflitto strisciante tra organizzazioni terroristiche e istituzioni dello Stato e di un ordinamento che appare caratterizzato da gravi violazioni dei diritti umani e da insufficiente tutela dei propri cittadini rispetto alla situazione di violenza indiscriminata posta in essere da organizzazioni terroristiche (nota: si esclude il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di argomenti - la non credibile appartenenza a un credo religioso - che avrebbero a che fare con il riconoscimento dello status di rifugiato, e si riconosce il diritto alla protezione umanitaria in nome di una condizione di violenza indiscriminata, che giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria)

o   Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Kronakry, che afferma di aver dovuto lasciare il proprio paese per l'ostilita' del proprio ambiente insorta a seguito del suo matrimonio con donna cristiana (il richiedente essendo di religione islamica), sulla base del fatto che in caso di ritorno in patria, dopo otto anni vissuti in Italia, si troverebbe a rivivere le medesime situazioni di estrema difficolta' materiale, economiche e sociali, che gli impedirebbero, se non a prezzo di gravi compromessi, di costruire una vita dignitosa come quella che ha tenacemente costruito in Italia, lavorando regolarmente, e che il ricorrente, in base alla normativa vigente, ha potuto soggiornare in Italia regolarmente per molti anni, e questo ha creato in lui la legittima aspettativa di una permanenza definitiva sul territorio nazionale

o   Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Camerun che dichiara di essere omosessuale e che afferma avere in corso una relazione omosessuale, sulla base del fatto che l'omosessualita' e' pesantemente sanzionata nel suo paese d'origine, benche' non risulti credibile il suo racconto in relazione alle vessazioni subite in patria (nota: sentenza contraddittoria, che considera allo steso tempo poco credibile e assolutamente credibile il fatto che il richiedente sia omosessuale)

o   Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino ghanese, entrato in conflitto con la famiglia a causa della conversione dalla religione islamica alla religione cattolica, sulla base della giovane eta' del richiedente, che favorira' il suo inserimento in Italia, delle difficolta' che incontrerebbe nel tentativo di reinserirsi in patria, a causa del conflitto con il resto della famiglia, e del fatto che, lasciato il proprio paese, si era trasferito in Libia, dovendola abbandonare a causa dei conflitti scoppiati nel 2011, la situazione del richiedente essendo cosi' analoga a quella delle persone cui fu riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a seguito di richiesta di riesame

o   Trib. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Bissau, sulla base del fatto che in caso di rimpatrio si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilita' e poverta', da cui non potrebbe uscire, data la giovane eta' e la mancanza assoluta di sostegno familiare e di risorse

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino nigeriano di religione cristiana, fuggito dalla Nigeria con la fidanzata di religione islamica (poi deceduta durante il viaggio), perche' accusato di averla rapita, sulla base dello stato di depressione in cui e' caduto a causa della morte della fidanzata e del positivo percorso di inserimento avviato in Italia; non sussiste il diritto alla protezione sussidiaria, dato che per i reati di cui e' accusato il richiedente in Nigeria non e' prevista la pena di morte e che la regione di Benin City da cui proviene non e' caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata

o   Trib. Genova: negata (correttamente) la protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, proveniente da una regione non interessata da conflitti, dal momento che, in un caso del genere, non puo' applicarsi il principio per cui la protezione internazionale non puo' essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi; la condizione di rischio in cui il ricorrente verrebbe a trovarsi, a causa delle azioni messe in atto da gruppi di malviventi, in caso di eventuale rientro in patria, pur non connotata dai caratteri richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' associata a una grave forma di sofferenza psichica e alla situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nel Mali

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' associata alla situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nel Mali, a precarie condizioni di salute del richiedente e all'assenza di suoi familiari in Mali

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese, sulla base della condizione di vulnerabilita' sociale associata alla subita esclusione dal contesto familiare e alla mancanza di scolarizzazione, a fronte di un proficuo inserimento sociale intrapreso in Italia

o   Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia (uno dei paesi piu' piccoli e piu' poveri del continente Africano) che ha lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e di dignita' umana cui si ispirano i principi enunciati dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dato che il rimpatrio porrebbe il ricorrente in una situazione di estrema difficolta' economica e sociale

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Costa d'Avorio, cui erano state uccise moglie e madre da esponenti della parte politica del presidente in carica a causa della attivita' politica svolta dalla moglie, sulla base della vulnerabilita' del ricorrente associata al lungo periodo di assenza dalla Costa d'Avorio (5 anni), alla mancanza di familiari in quel paese e alle difficolta' che a persona incontrerebbe per un nuovo radicamento territoriale

o   Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione instabile che caratterizza, a giudizio del Tribunale, tutto il territorio del paese, del proficuo percorso di inserimento intrapreso dall'iteressato in Italia e della condizione di salute (il ricorrente e' stato in cura per due mesi per tubercolosi)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della condizione di vulnerabilita' sociale associata alla mancanza di scolarizzazione e di significativi riferimenti parentali nel paese, a fronte di un proficuo inserimento sociale (attivita' di volontariato) intrapreso in Italia

o   Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Bangladesh, fuggito in Libia per sottrarsi alla situazione di violenza presente nel suo paese, e dalla Libia in Italia allo scoppio della guerra civile; non potendosi procedere al rimpatrio dell'interessato per il perdurare di una situazione di grave tensione (sebbene non di violenza generalizzata) in Bangladesh, la situazione e' analoga a quella di altri stranieri arrivati dalla Libia nel corso dell'Emergenza Nord-Africa, cui era stata accordata, per via amministrativa, la protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Trieste

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali sulla base della situazione di insicurezza ancora presente nel Paese e del positivo percorso di inserimento sociale intrapreso in Italia dall'interessato (nota: il Tribunale conclude che la situazione nel Sud del paese e' insicura sulla base di notizie che riguardano il Nord!)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal sulla base delle condizioni di salute dell'interessato, che rendono opportuna la sua permanenza in Italia, dove puo' ricevere le cure necessarie

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali sulla base del positivo percorso di integrazione lavorativa intrapreso in Italia e della condizione di insicurezza comunque presente nel sud del paese (non tale pero' da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Ghana, sulla base delle minacce di morte ricevute da parte di privati e del positivo inserimento sociale intrapreso

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, della zona di Bamako (zona non piu' interessata dal conflitto interno), sulla base della scarsa probabilita' che il sistema di giustizia del paese (spesso asservito ai cittadini piu' in vista) gli garantisca tutela rispetto ai torti subiti ad opera del sindaco (esproprio di un terreno, unica fonte di sostentamento, e arresto del padre, a seguito delle proteste)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nel sud del Mali

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente anche nella zona di Bamako, da cui il richiedente proviene, e del percorso di inserimento da lui intrapreso

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese, della regione di Casamance, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione di instabilita' (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nella regione

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal, sulla base delle minacce di vendetta ricevute da parte dei familiari del datore di lavoro ferito dal richiedente nel corso di una lite, dello scarso livello di democrazia e di garanzie in materia di giustizia del Senegal, che non permettono al richiedente di confidare in un'equa composizione della lite, e del positivo inserimento sociale intrapreso dall'interessato in Italia

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Bissau, sulla base del positivo percorso di inserimento intrapreso nonostante le precarie condizioni di salute al momento dell'arrivo in Italia; nota: secondo il giudice, tra i motivi che giustificano la protezione umanitari vi sono, coerentemente con art. 6 par. 4 Direttiva 2008/115/CE, anche i motivi caritatevoli

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese sulla base del positivo inserimento nel progetto SPRAR del Comune della Spezia, della sua iscrizione al corso di livello A2 di lingua italiana oltre che al centro per l'impiego e dell'attuale percorso di inserimento lavorativo presso un Agriturismo con mansioni di operario agricolo (in nero?), con serie possibilita' di una sua futura assunzione

o   Trib. Perugia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della sua vulnerabilita', avendo egli abbandonato il proprio paese, dove gia' si trovava in una situazione di precarieta' economica e sociale perche' privo di riferimenti familiari, anche per il timore di subire carcerazione, a seguito di diverse denunce, e dei maltrattamenti che caratterizzano il regime carcerario nel paese; l'impegno fattivo in attivita' di integrazione per l'apprendimento della lingua e alcune competenze lavorative consentono di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla integrazione ed inserimento sociale in itinere dell'interessato

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal, sulla base dell'estrema vulnerabilita' in cui si trova, a causa delle precarie condizioni di salute mentale

o   Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, a causa della situazione di crescente violenza indiscriminata presente nel paese, del rischio di rappresaglie dovute al fatto che e' espatriato e che professa la religione cattolica e del percorso di inserimento intrapreso in Italia (nota: i motivi legati ai rischi in caso di rimpatrio dovrebbero essere idonei a riconoscere almeno la protezione sussidiaria, essendo solo debolmente legati alla credibilita' del richiedente, e molto di piu' alla situazione oggettiva in cui si trova la Nigeria)

o   Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, a causa della situazione di insicurezza presente nel paese, sia pure non tale da integrare la condizione di violenza indiscriminata atta a giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

o   Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di estrema poverta' e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai piu' elementari diritti inviolabili della persona, del corrispondente diritto del richiedente di accedere a un livello di vita (in fatto di possibilita' economiche e diritti fondamentali) adeguato e del positivo percorso di inserimento lavorativo intrapreso

o   Trib. Perugia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, per via dell'insicurezza presente nella regione meridionale del Paese (da cui il richiedente proviene) a causa delle azioni messe in atto da bande criminali, e del positivo percorso di inserimento sociale intrapreso in Italia dall'interessato, con apprendimento della lingua italiana e acquisizione di competenze lavorative (nota: la situazione di vulnerabilita' viene presunta sulla base del fatto che, se il richiedente avesse goduto di tutela dei propri diritti non avrebbe intrapreso un viaggio cosi' lungo e difficile per giungere in Italia)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Burkina Faso, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese, che determinerebbe, in caso di rimpatrio, una condizione di vulnerabilita' del richiedente

o   Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di instabilita' politica presente nel paese, unita alle violenze messe in atto da gruppi di ribelli, che mettono a rischio l'incolumita' dei cittadini

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Costa d'Avorio, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese, che determinerebbe, in caso di rimpatrio, una condizione di vulnerabilita' del richiedente

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria, sulla base del fatto che, nel frattempo, e' stato assunto regolarmente con un contratto di lavoro domestico e che quindi potra' a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro; la concessione (nota: si tratta del riconoscimento di un diritto) di tale protezione puo' fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione positiva della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (nelo stesso senso, Trib. Genova)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese, sulla base del rischio di subire, in caso di rimpatrio, la vendetta dei familiari di un medico che era stato aggredito dal richiedente e che, forse per responsabilita' di terzi, era deceduto, e del percorso di integrazione sociale intrapreso dall'interessato (che ha conseguito in Italia la licenza media)

o   Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino nigeriano, proveniente dall'Edo State, nel Sud del paese, sulla base della situazione di instabilita', benche' non di violenza indiscriminata, in cui si trova quella regione

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, essendo privo di riferimenti familiari e del positivo percorso di inserimento lavorativo, che dovrebbe consentirgli di convertire in breve tempo il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato (avrebbe ricevuto una promessa di assunzione in qualita' di saldatore); nello stesso senso, Trib. Genova

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi, in caso di rimpatrio, a causa di vendette private sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Bissau che ha lasciato il paese a causa di vessazioni subite in famiglia, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, essendo assente da molto tempo dal paese e privo di ogni riferimento familiare

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal, proveniente dalla regione di Casamance, sulla base della situazione di grave emergenza umanitaria presente nella regione a causa dei conflitti in corso, non tale, pero', da integrare una condizione di violenza indiscriminata atta a giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese (non tale, pero', da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria), della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, dati i gravi contrasti con i familiari, e del positivo percorso di inserimento sociale (corsi scolastici e attivita' di volontariato) intrapreso in Italia; nello stesso senso, Trib. Genova

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese (non tale, pero', nella regione di provenienza del richiedente, da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria), della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, data l'assenza di legami familiari, e del positivo percorso di inserimento sociale (corsi scolastici e di formazione professionale) intrapreso in Italia; nello stesso senso, Trib. Genova

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base del quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione nel Mali e dell'assenza di legami familiari del richiedente nel paese d'origine

o   Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria (Delta State), sulla base della giovane eta' dell'interessato e del fatto che verosimilmente egli e' privo di riferimenti familiari nel suo Paese, nonche' del fatto che la documentazione prodotta attesta l'avvio di un percorso di integrazione in Italia e l'attuale vigenza di un rapporto di lavoro, ancorche' prossimo alla cessazione, costituisce un impedimento oggettivo al rimpatrio

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Bangladesh, sulla base della grave instabilita' presente nel paese e del significativo percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia (corsi di lingua, attivita' di volontariato, attivita' di formazione professionale e progetti di inserimento lavorativo)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria (Lagos), sulla base del rischio per la sua incolumita', in caso di rimpatrio, dovuto al sistema di vendette personali non sufficientemente contrastato dalle autorita' e del positivo percorso di inserimento sociale intrapreso in Italia (discreta conoscenza della lingua)

o   Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base delle condizioni di disagio economico in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio e delle contrapposte condizioni di inserimento raggiunte in Italia (attivita' di volontariato, corso di lingua, prospettiva di essere assunto da un supermercato in caso di rilascio di un permesso di soggiorno idoneo)

o   Trib. Lecce: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Ghana, orfano di padre e trasferitosi in giovane eta' in Libia, sulla base della situazione di violenza presente in Libia (nota: motivazione farneticante, che, in assenza di elementi sufficienti per ritenere che il richiedente fosse radicato in Libia, esclude si possa riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria, ma da' rilievo alla situazione di quel paese per motivare la protezione umanitaria, senza prendere in considerazione la possibilita' di ritorno in Ghana)

o   Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria (Edo State), sulla base della situazione di criticita' in cui versa il paese (seppure diversa, nella regione di provenienza del richiedente, da una condizione di violenza indiscriminata) e del positivo percorso di inserimento intrapreso in Italia (corso di italiano e brevi corsi di formazione)

o   Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali sulla base del positivo percorso di integrazione lavorativa intrapreso in Italia, essendo stata invece negata la protezione internazionale, non occorrendo un rischio di persecuzione ne' il rischio di subire un danno grave in caso di rientro nel paese (il richiedente proviene da una regione del Mali pacificata)

o   Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Conakry sulla base della difficolta' che incontrerebbe nel tentare di reinserirsi nel proprio paese a causa della giovane eta' e della situazione di instabilita' presente nel paese

á      Circ. Commissione nazionale asilo 30/7/2015:

o   in materia di protezione umanitaria, la Corte di Cassazione (Sent. Cass. 16221/2012, 24544/2011, 26841/2011, Ord. Cass. 15466/2014) ha chiarito che

¤  le fattispecie rilevanti sono diverse da quelle prese in considerazione dalle due forme di protezione, sussidiaria o dello status di rifugiato

¤  si deve trattare di situazioni di vulnerabilita'

¤  ricorre l'ipotesi di vulnerabilita' anche quando vi sia un impedimento (una causa di esclusione) al riconoscimento della protezione internazionale

¤  deve verificarsi un'esigenza qualificabile come umanitaria (ad esempio, problemi sanitari, madri di minori)

o   valgono, relativamente al permesso di soggiorno per protezione umanitaria, le seguenti modalita' di rilascio:

¤  a seguito di un rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, con trasmissione degli atti al questore, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario

¤  a seguito di revoca o cessazione di uno status di protezione internazionale da parte della Commissione nazionale, con trasmissione degli atti al questore, attesa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario

¤  qualora uno straniero, privo del titolo di soggiorno, non possa essere espulso o respinto in virtu' del divieto previsto da art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998, previo parere della competente Commissione territoriale

¤  a seguito di istanza di un cittadino straniero, anche sprovvisto di altro titolo di soggiorno, al questore con documentate, oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l'allontanamento dal territorio nazionale

o   in relazione alle fattispecie di riconoscimento della protezione umanitaria, si delineano a scopo di orientamento, pur non ritenendoli necessariamente esaustivi, i seguenti casi:

¤  esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del richiedente; a tal fine si richiama la giurisprudenza della CEDU secondo cui la proibizione della tortura o di pene e trattamenti inumani e degradanti non prevede limitazioni e non subisce alcuna deroga, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte, il tipo di reato di cui e' ritenuto responsabile il ricorrente essendo ininfluente alla valutazione di cui ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine

¤  temporanea impossibilita' di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni di art. 14 lett. c D. Lgs. 251/2007

¤  gravi calamita' naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignita' e sicurezza

¤  situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi di quanto previsto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; i legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilita'

o   qualora in sede di audizione di un richiedente asilo dovessero emergere i presupposti per la possibile concessione di un permesso di soggiorno ad altro titolo, nonche' nei casi espressamente previsti da art. 32 co. 3-bis D. Lgs. 25/2008 (nota: i casi in cui il richiedente sia stato vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta), la Commissione territoriale deve informarne l'interessato nonche' le autorita' compenti al rilascio di tali titoli

o   nel caso in cui le Commissioni territoriali dovessero notare, pur in permanenza di salutazioni individuali, l'emergenza di fenomeni di carattere tendenzialmente generalizzato nelle zone di provenienza dei richiedenti la protezione internazionale (ad esempio, calamita' naturali o deterioramento delle condizioni di sicurezza) dovranno informarne la Commissione nazionale che fornira', eventualmente, le necessarie indicazioni a carattere generale

á      Circ. Commissione nazionale Asilo 26/11/2015:

o   dalle analisi statistiche effettuate e' emerso un rilevante aumento dei riconoscimenti di protezione umanitaria in relazione alle istanze presentata da minori stranieri non accompagnati; si ritiene che la valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da minori non possa avere natura generalizzata, ma debba sempre basarsi su una valutazione individuale, che presti particolare attenzione alle possibili forme di persecuzione e vulnerabilita' legate alla minore eta' (art. 7 co. 2 lett. f D. Lgs. 251/2007 richiama, fra gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, quelli specificamente diretti contro l'infanzia)

o   in caso di assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o della residuale protezione umanitaria, occorre informare il minore ed il suo tutore circa la possibilita' di richiedere, ed ottenere, un permesso di soggiorno per minore eta', che, al compimento del 18-esimo anno di eta', puo' essere convertito, in presenza dei presupposti di legge, in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo

á      La decisione sulla domanda di protezione internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato (art. 6 DPR 21/2015)

á      Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione

á      Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto e, se negative, accompagnate da motivazione di fatto e di diritto e dall'indicazione delle modalita' di impugnazione; le decisioni specificano anche se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato (art. 6 DPR 21/2015)

á      Al richiedente al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di beneficiario di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale (art. 6 DPR 21/2015)

á      Sent. Cass. 2294/2012: l'amministrazione non e' tenuta a comunicare i provvedimenti in materia di asilo in lingua conosciuta al richiedente; in senso opposto, Trib. Roma: e' nullo il provvedimento di diniego della protezione internazionale che non sia stato tradotto nella lingua indicata dal richiedente o nell'altra, tra quelle veicolari, da lui prescelta (sussistono, in queste condizioni, i presupposti per la rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva; in questo senso, anche Trib. Roma, secondo cui - coerentemente con Ord. Cass. 18493/2011 - il giudice deve pero' valutare da quale momento l'interessato sia venuto effettivamente a conoscenza del contenuto del provvedimento, da quel momento decorrendo i termini per l'impugnazione)

 

 

Conseguenze delle decisioni negative (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento di esame per ritiro della domanda o di dichiarazione di inammissibilita' della domanda, il richiedente e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato una volta scaduti i termini per l'impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno; a questo fine, si adotta il provvedimento di allontanamento con concessione di un termine per il rimpatrio volontario (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998) o con accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998), salvo che il provvedimento impugnato sia sospeso, automaticamente, in base ad art. 19 co. 4 D. Lgs. 150/2011, o con ordinanza del giudice, in base ad art. 19 co. 5 D. Lgs. 150/2011 (D. Lgs. 142/2015, che prevede pero' come la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, in quanto reiterata senza che venissero addotti nuovi elementi rielvanti)[115]

á      Note:

o   non e' chiaro se il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione

o   l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non sia stato disposto il trattenimento in CIE, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione (non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o   in relazione al caso di rigetto della domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ. Mininterno 11/3/2008 non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione

á      Trib. Trieste: illegittimo l'allontanamento del richiendente che abbia presentato ricorso nei termini e che sia in attesa di decisione del giudice sull'istanza di sospensione

á      In caso di esito negativo definitivo (essendo esaurite le possibilita' di impugnazione), dovrebbe essere riattivato l'eventuale procedimento penale per il reato di ingresso o soggiorno illegale (da art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

á      Note:

o   TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o   TAR Marche: dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a base del diniego di permesso di soggiorno

o   TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Lombardia); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione dell'istituto della translatio iudicii: sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)

á      Prassi adottata dalla questura di Bari (secondo quanto segnalato da un legale): in caso di diniego dell'asilo, al richiedente ospitato in centro accoglienza richiedenti asilo viene immediatamente notificato un provvedimento di espulsione e di trattenimento in CIE; l'allontanamento e' sospeso fino alla scadenza dei termini di impugnazione del diniego

á      Circ. Mininterno 21/7/2016:

o   a seguito del rigetto dell'istanza di protezione internazionale, e decorso inutilmente il termine per la proposizione del ricorso, si procede alla revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo, motivata dall'assenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato; da tale revoca consegue la cessazione delle misure di accoglienza (per questo motivo, della revoca del permesso viene data notizia al competente Prefetto)

o   non si adotta un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno col conseguente invito a lasciare il territorio dello Stato, di cui all'art. 12 DPR 394/1999, dal momento che

¤  il destinatario rientra nelle ipotesi di applicazione del respingimento, previsto da art. 10 D. Lgs. 286/1998, essendo stato, generalmente, ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato per necessita' di pubblico soccorso (nota: andrebbe distinto il caso in cui il richiedente asilo abia comunque altro titolo per soggiornare in Italia)

¤  il destinatario e' privo dei requisiti richiesti, necessariamente, per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

¤  art. 12 co. 1 DPR 394/1999 esclude esplicitamente l'adozione del rifiuto del permesso e del conseguente invito a lasciare il territorio dello Stato nelle ipotesi in cui debba disporsi il respingimento o l'espulsione del destinatario

o   se, invece, il ricorso e' stato presentato e occorre verificare, prima di procedere alla revoca del permesso, se la sospensiva sia, nel caso particolare, automatica, o, in caso contrario, se sia stata richiesta dall'interessato; in quest'ultima ipotesi, solo laddove essa non sia stata richiesta o sia stata negata, si procede alla revoca

o   a seguito dell'adozione e della notifica all'interessato del provvedimento di revoca del permesso per richiesta asilo, valutato il singolo caso, e' proposta al prefetto l'espulsione dal territorio nazionale, ai sensi di articolo 13 co. 2 lettera b D. Lgs. 286/1998

o   ogni attivita' relativa all'allontanamento dello straniero e' preceduta da una attenta valutazione della sua situazione personale, rilevabile nel corso della rituale intervista e documentabile, da parte dei preposti Uffici, mediante la compilazione dell'apposito "foglio notizie" in uso dal 29/6/2011, che deve riportare sempre la firma dell'interessato, nell'apposito campo "firma del dichiarante"

 

á      Sent. Corte Giust. C-601/15:

o   dall'esame di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE ("Un richiedente puo' essere trattenuto... quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico"), non risultano elementi tali da incidere sulla validita' della menzionata disposizione alla luce di art. 6 ("Ogni persona ha diritto alla liberta' e alla sicurezza"), art. 52 par. 1 ("Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui.") e art. 52 par. 3 ("Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione piu' estesa"), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   note:

¤  la questione pregiudiziale era la seguente: se art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE sia valido alla luce di art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo e' stato posto in stato di trattenimento, in forza di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE, e ha il diritto, in forza di art. 9 della Direttiva 2013/32/UE, di rimanere in uno Stato membro fintantoche' non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d'asilo, e alla luce delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti da art. 6 di tale Carta non possono andare oltre i limiti consentiti da art. 5 par. 1 lett. f Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione data dalla CEDU, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo non e' legittimo se non e' stato imposto a fini di allontanamento

¤  Punto 45: anche se i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e anche se art. 52 par. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti da tale Convenzione, quest'ultima non costituisce, fintantoche' l'Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione

¤  Punto 55: il trattenimento di un richiedente quando lo impone la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico e', per sua stessa natura, una misura appropriata per tutelare il pubblico dal pericolo che puo' costituire il comportamento di un soggetto del genere

¤  Punto 62: art. 9 par. 1 Direttiva 2013/33/UE dispone che un richiedente e' trattenuto solo per un periodo il piu' breve possibile ed e' mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche' sussistono i motivi di cui ad art. 8 par. 3 della medesima direttiva

¤  Punto 69: art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE non puo' costituire la base di misure di trattenimento senza che le autorita' nazionali competenti abbiano preventivamente verificato, caso per caso, se il pericolo che le persone interessate fanno correre alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico corrisponde almeno alla gravita' dell'ingerenza nel diritto alla liberta' delle suddette persone che tali misure costituirebbero

á      Sent. Corte Giust. C-534/11:

o   la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione

o   e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio

o   nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11:

¤  art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario, ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita' nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in base alla Direttiva 2008/115/CE

¤  in caso di abuso del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellÕasilo al fine di rendere inefficace lÕapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della procedura di asilo, il principio di non refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento

á      Sent. CEDU J. K. et al. c. Svezia: l'espulsione verso l'Iraq di un richiedente asilo iracheno, che in patria aveva collaborato con le autorita' degli Stati Unini e la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta, viola art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato il rischio che la persona diventi obiettivo di ritorsioni (trattamenti inumani) da parte di organizzazioni terroristiche

 

 

Procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie (torna all'indice del capitolo)

 

á      La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente (art. 14 DPR 21/2015)

á      Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale l'interessato deve godere delle garanzie seguenti:

o   essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e dei motivi di tale nuovo esame

o   avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status; la Commissione nazionale dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo (art. 14 DPR 21/2015; nota: il D. Lgs. 25/2008 non lascia alla Commissione nazionale il compito di decidere se accogliere o meno la richiesta dello straniero di essere ascoltato)

á      Si applicano, in quanto compatibili, le garanzie previste per il primo esame della domanda

á      In caso di avvio del procedimento di cessazione o revoca, la Commissione informa l'ufficio della questura competente (art. 14 DPR 21/2015)

á      L'audizione si svolge secondo le modalita' previste per il primo esame; se l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto il rinvio, o, avendolo chiesto, non trasmette la certificazione sull'impossibilita' di sostenere il colloquio, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile (art. 14 DPR 21/2015)

á      La decisione e' comunicata alla questura per la notifica all'interessato (art. 14 DPR 21/2015)

á      La Commissione nazionale decide entro 30 gg dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione scritta (art. 14 DPR 21/2015; e in mancanza di dichiarazione scritta e di richiesta di colloquio?)

á      Se sussistono le condizioni per la cessazione o per la revoca, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 2 anni (art. 14 DPR 21/2015)

á      Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 286/1998 (art. 14 DPR 21/2015)

á      Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria che scada nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale e' rinnovato fino alla decisione della Commissione (art. 14 DPR 21/2015)

á      Nei casi di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale la Commissione nazionale, se ritiene che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 T.U.

 

 

Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede

o   la Commissione territoriale o (D. Lgs. 142/2015) la sezione, se la controversia e' relativa a un provvedimento adottato da tale Commissione o (D. Lgs. 142/2015) sezione

o    la Commissione territoriale o (D. Lgs. 142/2015) sezione che ha adottato il provvedimento di riconoscimento della protezione di cui la Commissione nazionale ha poi dichiarato la revoca o la cessazione, se la controversia e' relativa a tale revoca o cessazione

o   il CIE ove il ricorrente e' trattenuto o la struttura di accoglienza in cui e' accolto, nei casi di trattenimento in CIE o accoglienza in strutture governative o in ambito SPRAR (D. Lgs. 150/2011 e D. Lgs. 142/2015)

á      Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ottenendo solo il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (nota: in realta', non e' previsto che la domanda di asilo specifichi il tipo di status richiesto; tuttavia, la sostanza della disposizione e' corretta, potendo il richiedente ritenere di meritare il riconoscimento dello status di rifugiato)

á      Trib. Perugia: si aderisce all'orientamento della dottrina e della giurisprudenza che da' rilievo alla cosiddetta competenza sopravvenuta (la determinazione del giudice competente in forza di norme sopravvenute; nel caso, l'attribuzione della competenza in materia di asilo al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello dove ha sede la Commissione territoriale "o la sua sezione" che ha adottato la decisione) o di mutamenti dello stato di fatto, anche in assenza di norme espressamente derogatrici all'art. 5 c.p.c., che dispone come la competenza vada determinata con riguardo alla legge e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda

á      Corte App. Bologna: il fatto che la Commissione territoriale, dopo aver in un primo momento rigettato la domanda di asilo del richiedente, abbia dato indicazione alla questura per il rilascio di un permesso per motivi umanitari non e' motivo sufficiente per dichiarare cessata la materia del contendere, se l'interessato ha chiesto nel ricorso al tribunale che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione internazionale (di natura certamente piu' duratura)

á      Trib. Roma: se lo straniero presenta ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli riconosce solo il diritto alla protezione umanitaria, e non quello alla protezione internazionale, la questura non puo', nelle more del procedimento, rifiutare il rinnovo del permesso per motivi umanitari nel frattempo rilasciato

á      Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte App. Catania, TAR Sicilia, TAR Sicilia, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012): competenza del giudice ordinario anche per il ricorso contro i provvedimenti negativi in materia di permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6; il rilascio di tale permesso corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; nello stesso senso, Corte App. Palermo, Trib. Roma (il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria), TAR Lazio

á      Ord. Cass. 11586/2012: e' illegittimo il rigetto del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale e umanitaria motivato dall'assenza di prova del rischio di persecuzione (nella fattispecie, fondato sull'omosessualita' e l'appartenenza religiosa del ricorrente) se e' passata in giudicato la sentenza di altro giudice con cui si accoglie, per l'esistenza di tale rischio, il ricorso avverso il provvedimento di espulsione dell'interessato, e non sono stati accertati ne' dedotti fatti successivi che superino tale giudicato (nota: testo dell'ordinanza pressoche' incomprensibile)

á      Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg. (60 gg. se il richiedente risiede all'estero) dalla notificazione (D. Lgs. 150/2011) del provvedimento (D. Lgs. 150/2011); i termini sono dimezzati nei casi in cui si e' applicata la procedura accelerata, perche' a carico del richiedente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in CIE[116] o (D. Lgs. 142/2015) per manifesta infondatezza di una domanda priva di elementi attinenti ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, per domanda reiterata senza nuovi elementi rilevanti, per domanda meramente strumentale; nota: trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib. Catania), potendo questo avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

á      Il ricorso e' depositabile per posta (Trib. Catanzaro: rileva la data di spedizione del ricorso, non quella di ricezione) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana (D. Lgs. 150/2011; in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza, la procura speciale al difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare)

á      Le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposito in cancelleria

á      Si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)

á      Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011), all'interessato e (L. 94/2009) al Ministero dell'interno, presso la Commissione, nazionale o territoriale, competente, e sono comunicati al pubblico ministero

á      Il Ministero dell'interno puo' stare in giudizio, per il solo primo grado (D. Lgs. 150/2011), tramite propri dipendenti (D. Lgs. 150/2011) o un rappresentante designato dalla Commissione, nazionale o territoriale, che ha adottato l'atto impugnato, salvo che (D. Lgs. 150/2011) l'Avvocatura dello Stato decida di assumere direttamente la trattazione della causa

á      La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare gli atti e e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria (D. Lgs. 150/2011)

á      Il giudice acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente (L. 146/2014); note:

o   D. Lgs. 150/2011 prevedeva gia', ma piu' debolmente, che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti istruttori necessari alla definizione della controversia

o   in base a Direttiva 2011/95/UE, lo Stato e' tenuto ad esaminare, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi significativi (in questo senso, Sent. Cass. n. 27310/2008, Trib. Genova, Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011, Sent. Cass. 20637/2012); L. 146/2014 prevede lo stesso dovere di acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie a integrazione del quadro probatorio a carico della Commisisone territoriale

á      Il Tribunale decide, entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza (comunicata alle parti a cura della cancelleria) che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria (D. Lgs. 142/2015); note:

o   potendo il ricorso riguardare il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, il rigetto puo' essere compatibile con il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

o   il ricorso potrebbe vertere sul riconoscimento del diritto alla semplice protezione umanitaria

á      Sent. Cass. 3758/2016: rinviata alla Corte d'Appello di Ancona la causa relativa alla domanda di asilo di un cittadino nigeriano, che ha chiesto asilo solo 8 anni dopo essere entrato in Italia, dal momento che la Corte d'Appello non ha preso in esame la situazione di violenza presente in Nigeria, che puo' portare al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Ord. Cass. 10546/2012: l'iniziativa di collaborazione d'ufficio del giudice puo' essere negata le volte in cui le prospettazioni del richiedente protezione siano di tale implausibilita' da rendere inutile l'iniziativa stessa, ma non le volte in cui il richiedente protezione, per violazione della norma sull'obbligo di preavviso di cui all'art. 7 L. 241/1990, non abbia potuto ragionevolmente formulare alcuna produzione o deduzione, a maggior ragione se non e' stata disposta audizione che desse all'interessato la possibilita' di prospettare i fatti a sostegno della propria richiesta

á      Trib. Prato: in ordine all'onere della prova, il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata, si applica anche in caso di richiesta di protezione umanitaria

á      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

á      Trib. Genova: in sede di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale rileva anche la produzione di nuovi elementi da parte dell'interessato

á      Trib. Roma: in sede di ricorso, l'autorita' giudiziaria non e' vincolata ai motivi di opposizione (non si tratta di impugnazione, tecnicamente intesa), ma deve effettuare un completo riesame nel merito della domanda

á      Corte App. Roma: la violazione di regole procedimentali da parte dell'amministrazione in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e' irrilevante in sede di ricorso davanti al giudice, dato che l'atto conseguente alla decisione della Commissione territoriale non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva dei presupposti della protezione internazionale, e non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del giudizio

á      Trib. Torino: ininfluente la mancata comparizione del ricorrente (nel caso, per di piu', non imputabile al ricorrente stesso, alla luce del disposto trasferimento al lontano CARA di Foggia, dopo lÕemissione del provvedimento di sospensione cautelare)

á      Corte App. Napoli: in tema di protezione internazionale, in caso di mancata comparizione dell'interessato all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso, deve decidere nel merito il reclamo, essendo esclusa la possibilita' di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilita' per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere (Ord. Cass. 18043/2010; se anche non si aderisse a questo rientamento, si dovrebbe applicare art. 181 c.p.c., con rinvio ad altra udienza, e non, invece, dichiarare immediatamente estinto il giudizio); assegnato un termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti al giudice di primo grado

 

 

Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione (torna all'indice del capitolo)

 

á      La proposizione del ricorso avverso la decisione che rigetta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o (D. Lgs. 150/2011) che dichiara la revoca o la cessazione dello status sospende l'efficacia del provvedimento impugnato (D. Lgs. 150/2011: il giudice provvede con ordinanza), salvo che nei casi seguenti:

o   a carico del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in CIE (D. Lgs. 150/2011 e D. Lgs. 142/2015)[117]

o   il ricorso riguardi la dichiarazione di inammissibilita' della domanda di protezione internazionale

o   la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza, in quanto priva di elementi attinenti ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, o perche' ritenuta domanda meramente strumentale, essendo stata presentata dopo che il richiedente era stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (da D. Lgs. 159/2008 e D. Lgs. 142/2015)[118]

á      Nota: in senso contrario alla possibilita' di escludere un effetto sospensivo della proposizione del ricorso, Trib. Palermo (il richiedente asilo cui sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino alla definizione del procedimento di merito) e Sent. CEDU 26/4/2007 Gebremedhin c. Francia, citata in un comunicato (artt. 3 e 13 impongono l'effetto sospensivo automatico del ricorso, data la natura irreversibile del pericolo di tortura o di trattamento inumano o degradante cui lo straniero va incontro in caso di rimpatrio)

á      Nei casi in cui il ricorso (avverso la decisione che rigetta la domanda o la dichiarazione di inammissibilita') non ha effetto sospensivo automatico, l'esecuzione del provvedimento puo' essere sospesa dal giudice competente, in presenza di gravi e circostanziate ragioni, su richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, adottata entro 5 gg dalla presentazione dell'istanza (D. Lgs. 142/2015); in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)

á      L'ordinanza con cui il giudice sancisce la sospensione del provvedimento impugnato e' comunicata alle parti a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011); la Commissione (nazionale o territoriale) che riceve la comunicazione trasmette a sua volta l'ordinanza al questore del luogo di domicilio del ricorrente, come risulta agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti (D. Lgs. 142/2015)

á      La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, in quanto reiterata senza che venissero addotti nuovi elementi in merito alle condizioni personali del richiedente o alla situazione del suo Paese di origine (D. Lgs. 142/2015)

á      Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione; nei casi in cui il ricorso non abbia effetto sospensivo automatico, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova fino alla decisione sull'istanza di sospensione[119]; salvo che il richiedente debba essere trattenuto in CIE, in caso di ricorso giurisdizionale il ricorrente, privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui e' autorizzato (nota: automaticamente o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione) a rimanere nel territorio nazionale[120] (art. 14 D. Lgs. 142/2015)

á      Il richiedente per cui e' stato disposto il trattenimento per pericolosita' o rischio di fuga, o che, gia' trattenuto, sia rimasto in CIE per presunta strumentalita' della domanda, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale rimane nel CIE fino a decisione del giudice sull'istanza di sospensione del provedimento e, se questa viene concessa, per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto; il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 gg per volta, prorogabili (nota: non e' chiaro cosa significhi qui "prorogabili") da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni relative alla presentazione del ricorso (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[121][122]

á      In nessun caso, comunque, la durata massima del trattenimento in CIE del richiedente puo' superare complessivamente 12 mesi (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi che ne hanno giustificato l'adozione; in ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi di art. 13 co. 4 e 5-bis D. Lgs. 286/1998; la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento in CIE, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei centri di prima accoglienza o nelle strutture utilizzate come centri di prima accoglienza (art. 14 D. Lgs. 142/2015); al richiedente e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo e, in caso di pericolosita', al medesimo richiedente possono essere imposte dal questore (con convalida effettuata dal tribunale in composizione monocratica) le misure seguenti (art. 14 D. Lgs. 142/2015 e art. 14 D. Lgs. 286/1998):

o   consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza

o   obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato

o   obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente

á      Nel caso in cui il giudice accolga l'istanza di sospensione del provvedimento, il questore rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per richiesta asilo, escluso (D. Lgs. 142/2015) il caso di ricorrente per il quale sia stato adottato un provvedimento di trattenimento in CIE[123]

á      Trib. Milano: sospesa l'esecutorieta' del provvedimento della Commissione territoriale con cui si dichiara inammissibile la domanda di asilo, in base al fatto che i motivi su cui si fonda l'opposizione al provvedimento appaiono ragionevolmente fondati e al pericolo di danno grave ed irreparabile (situazione di pericolo in patria, accentuato da una minorata difesa dovuta a problemi di salute) derivante dal tempo occorrente per la decisione sull'opposizione (nota: in relazione allo stesso caso, Trib. Milano impone all'amministrazione, che ha proceduto illegittimamente all'espulsione dello straniero senza attendere la decisione sull'istanza di sospensione da lui presentata nei termini, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la presenza dell'interessato sul territorio dello Stato fino alla definizione del giudizio di primo grado)

á      Trib. Trieste: illegittimo l'allontanamento del richiendente che abbia presentato ricorso nei termini e che sia in attesa di decisione del giudice sull'istanza di sospensione

á      TAR Marche: non puo' essere posto alla base del diniego del permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato

á      Sent. Cons. Stato 4996/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo se l'interessato e' in attesa dell'esito del ricorso presentato contro la decisione negativa della Commissione centrale, dato che la procedura include l'eventuale fase giurisdizionale e che e che art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 vieta agli Stati contraenti di espellere coloro che richiedono asilo verso il Paese dove possono essere oggetto di persecuzione (nota: sentenza relativa a un provevdimento adottato prima cdell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008)

á      Nota: secondo Sent. Cons. Stato 3980/2013 e Sent. Cons. Stato 4984/2013, in caso di presentazione del ricorso, se lo straniero e' autorizzato dal tribunale a soggiornare, deve chiedere un distinto permesso al questore; benche' le sentenze riguardino provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008, quando non era previsto in nessun caso un effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso, non tengono conto delle disposizioni, allora vigenti, di cui all'art. 17 co. 4 DPR 303/2004, in base alle quali il questore rilascia allo straniero che abbia ottenuto dal prefetto l'autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato nelle more del ricorso, senza che necessiti una esplicita nuova richiesta da parte dell'interessato; l'interpretazione erronea potrebbe essere applicata anche con riferimento a situazioni disciplinate da D. Lgs. 25/2008

 

á      Sent. Corte Giust. C-601/15:

o   dall'esame di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE ("Un richiedente puo' essere trattenuto... quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico"), non risultano elementi tali da incidere sulla validita' della menzionata disposizione alla luce di art. 6 ("Ogni persona ha diritto alla liberta' e alla sicurezza"), art. 52 par. 1 ("Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui.") e art. 52 par. 3 ("Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione piu' estesa"), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   note:

¤  la questione pregiudiziale era la seguente: se art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE sia valido alla luce di art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo e' stato posto in stato di trattenimento, in forza di art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE, e ha il diritto, in forza di art. 9 della Direttiva 2013/32/UE, di rimanere in uno Stato membro fintantoche' non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d'asilo, e alla luce delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti da art. 6 di tale Carta non possono andare oltre i limiti consentiti da art. 5 par. 1 lett. f Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione data dalla CEDU, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo non e' legittimo se non e' stato imposto a fini di allontanamento

¤  Punto 45: anche se i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e anche se art. 52 par. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti da tale Convenzione, quest'ultima non costituisce, fintantoche' l'Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione

¤  Punto 55: il trattenimento di un richiedente quando lo impone la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico e', per sua stessa natura, una misura appropriata per tutelare il pubblico dal pericolo che puo' costituire il comportamento di un soggetto del genere

¤  Punto 62: art. 9 par. 1 Direttiva 2013/33/UE dispone che un richiedente e' trattenuto solo per un periodo il piu' breve possibile ed e' mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche' sussistono i motivi di cui ad art. 8 par. 3 della medesima direttiva

¤  Punto 69: art. 8 par. 3 co. 1 lett. e Direttiva 2013/33/UE non puo' costituire la base di misure di trattenimento senza che le autorita' nazionali competenti abbiano preventivamente verificato, caso per caso, se il pericolo che le persone interessate fanno correre alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico corrisponde almeno alla gravita' dell'ingerenza nel diritto alla liberta' delle suddette persone che tali misure costituirebbero

á      Sent. Corte Giust. C-534/11:

o   la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione

o   e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio

o   nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11:

¤  art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario, ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita' nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in base alla Direttiva 2008/115/CE

¤  in caso di abuso del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellÕasilo al fine di rendere inefficace lÕapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della procedura di asilo, il principio di non refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento

 

á      Sent. Corte Giust. C-239/14: art. 39 Direttiva 2005/85/CE, letto alla luce di art. 19 par. 2 e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata

 

á      Sent. CEDU A. C. et al. c. Spagna: condannata la Spagna, per violazione di art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo), in combinato disposto con artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver disposto l'espulsione di richiedenti asilo dopo che la richiesta di asilo era stata respinta sulla base di una procedura accelerata non adeguata a vagliare in modo appropriato gli elementi a sostegno della domanda stessa, in un contesto normativo in cui la presentazione di ricorso non ha un effetto sospensivo sull'allontanamento (l'allontanamento era stato poi sospeso grazie ad una interim measure adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

 

 

Decisione del giudice (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'ordinanza che definisce il giudizio (D. Lgs. 150/2011) rigetta il ricorso o riconosce lo status di rifugiato o di destinatario di protezione sussidiaria; l'ordinanza e' comunicata alle parti a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011)

á      La controversia e' trattata in ogni grado in via d'urgenza (D. Lgs. 150/2011)

á      Sent. Cass. 25873/2013: spetta al giudice la decisione di procedere o meno all'audizione dello straniero richiedente protezione

á      Trib. Milano sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se la Direttiva 2013/32/UE (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammette una procedura come quella italiana (art. 19 co. 9 D. Lgs. 150/2011) in cui all'autorita' giudiziaria adita dal richiedente asilo la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorita' amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo e' consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'Autorita' amministrativa sia quindi insuperabile

á      Corte App. Bari: il richiedente asilo non e' controparte della Commissione territoriale ne' del tribunale; non viene interrogato perche' cada in contraddizione, ma perche' spieghi i fatti, ed eventuali incongruenze possono essere oggetto di domande di chiarimento, soprattutto se relative a questioni marginali; l'esaminante ha il compito di sciogliere i propri dubbi, ponendo domande, non di coltivarli dentro di se'; inidonei a motivare il diniego della protezione non solo i dubbi puramente ipotetici, ma anche quelli ragionevoli, ma non tali da inficiare irrimediabilmente l'attendibilita' del racconto

á      Corte App. Roma: e' irrilevante che in pendenza del ricorso la Commissione territoriale abbia annullato in autotutela il primo diniego, per emetterne un secondo non impugnato; una volta che il procedimento di opposizione contro il provvedimento della Commissione territoriale sia stato ritualmente e tempestivamente incardinato dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, infatti, il giudice deve pronunciarsi sull'esistenza del diritto, prescindendo dalle vicende del provvedimento opposto

 

 

Gradi di ricorso ulteriori (torna all'indice del capitolo)

 

á      Appello (da Manuale SRAR sulla tutela dei richiedenti asilo):

o   disciplinato da art. 702-quater c.p.c.)

o   deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il 30 gg dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado; Corte App. Catania: se il ritardo nella proposizione del ricorso e' causato da un comportamento omissivo dell'avvocato, e l'avvocato stesso ha omesso di indicare la data in cui ha ricevuto il mandato, ma non contesta che tale data sia anteriore alla scadenza dei termini, il ricorrente ha diritto alla rimessione in termini

o   Corte App. Potenza: l'appello proposto ex art. 702-quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale in relazione al riconoscimento della domanda di asilo deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, da notificare, a pena di inammissibilita', alla parte appellata entro 30 gg; quando l'appello sia stato introdotto erroneamente con ricorso, esso e' suscettibile di conversione in sanatoria ex art. 156 c.p.c. solo se e' stato comunque notificato alla parte appellata entro il termine di 30 gg, non essendo sufficiente al conseguimento dello scopo il tempestivo deposito alla Cancelleria della corte distrettuale

o   la proposizione dell'atto di appello non sospende automaticamente l'efficacia dell'ordinanza impugnata; la Corte d'Appello adita, tuttavia, su istanza del richiedente asilo, e comunque in presenza di gravi e circostanziate ragioni, puo' disporne la sospensione; Corte App. Venezia: salvo che nei casi esplicitamente previsti da art. 19 D. Lgs. 150/2011, l'appello contro la decisione del Tribunale in materia di asilo ha effetto sospensivo automatico

o   la Corte d'Appello puo' ascoltare nuovamente il richiedente asilo, assumere nuove prove e nuovi documenti se li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile (art. 702-quater c.p.c.).

o   la Corte d'Appello decide con sentenza, accogliendo o rigettando il gravame proposto

á      La Corte d'Appello decide sul ricorso entro 6 mesi dal deposito del ricorso (D. Lgs. 142/2015)

 

á      Ricorso per cassazione (da Manuale SRAR sulla tutela dei richiedenti asilo):

o   deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla notificazione del provvedimento impugnato (Ord. Cass. 10546/2012: non opera il termine di decadenza dalla notifica della sentenza di appello se la sentenza non e' stata notificata nel suo testo integrale ma solo nel dispositivo; trova in questo caso piena applicazione il termine annuale residualmente operante)

o   il ricorso per Cassazione non ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato: l'effetto sospensivo puo' comunque essere decretato dal Giudice d'Appello su istanza di parte

á      La Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello entro 6 mesi dal deposito del ricorso (D. Lgs. 142/2015)

 

á      La controversia e' trattata in ogni grado in via d'urgenza (D. Lgs. 150/2011)

 

 

Accoglienza del ricorrente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione; nei casi in cui il ricorso non abbia effetto sospensivo automatico, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova fino alla decisione sull'istanza di sospensione[124]; salvo che il richiedente debba essere trattenuto in CIE, in caso di ricorso giurisdizionale il ricorrente, privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui e' autorizzato (nota: automaticamente o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione) a rimanere nel territorio nazionale[125] (art. 14 D. Lgs. 142/2015)

á      Il richiedente per cui e' stato disposto il trattenimento per pericolosita' o rischio di fuga, o che, gia' trattenuto, sia rimasto in CIE per presunta strumentalita' della domanda, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale rimane nel CIE fino a decisione del giudice sull'istanza di sospensione del provedimento e, se questa viene concessa, per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto; il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 gg per volta, prorogabili (nota: non e' chiaro cosa significhi qui "prorogabili") da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni relative alla presentazione del ricorso (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[126][127]

á      In nessun caso, comunque, la durata massima del trattenimento in CIE del richiedente puo' superare complessivamente 12 mesi (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi che ne hanno giustificato l'adozione; in ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi di art. 13 co. 4 e 5-bis D. Lgs. 286/1998; la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento in CIE, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei centri di prima accoglienza o nelle strutture utilizzate come centri di prima accoglienza (art. 14 D. Lgs. 142/2015); al richiedente e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo e, in caso di pericolosita', al medesimo richiedente possono essere imposte dal questore (con convalida effettuata dal tribunale in composizione monocratica) le misure seguenti (art. 14 D. Lgs. 142/2015 e art. 14 D. Lgs. 286/1998):

o   consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza

o   obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato

o   obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente

á      Risposta Mininterno 11/2/2016 e Circ. Mininterno 30/10/2015: lo straniero che impugna il provvedimento di revoca o mancato rilascio del permesso per motivi umanitari non puo' essere considerato richiedente asilo ai sensi di D. Lgs. 142/2015 ai fini dell'accoglienza, se a suo tempo non ha impugnato la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale

 

 

Rinuncia alla protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      La rinuncia espressa allo status di protezione internazionale determina la decadenza dallo status (nota: non e' chiaro come debba essere formalizzata tale rinuncia espressa)

á      Circ. Mininterno 15/12/2011: anche allo scopo di assicurare certezza alle situazione giuridiche, la Commissione territoriale competente in relazione alla questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno o disposto il suo ultimo rinnovo (anche quando lo status al quale si rinuncia sia stato concesso da altra commissione territoriale o dalla Commissione centrale ovvero dalla Sezione Stralcio della Commissione nazionale) prende atto della rinuncia alla protezione internazionale, procedendo a

o   verificare che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, comunque, valida ed efficace

o   comunicare l'efficacia della rinuncia alla questura che, ove non vi abbia gia' provveduto (nota: sembra incoerente che la questura possa agire prima della comunicazione della Commissione territoriale!), procede a ritirare il relativo permesso di soggiorno, il documento di viaggio ed ogni altro documento connesso allo status di protezione internazionale

 

 

Riservatezza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati dal D. Lgs. 25/2008 sono tenuti alla riservatezza in relazione a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento

á      Il personale componente le Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 251/2007 e' soggetto all'obbligo di riservatezza riguardo alle informazioni sui titolari dello status di protezione internazionale apprese in base all'attivita' svolta

á      La Commissione adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni tali da garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili (art. 5 DPR 21/2015)

á      Il personale che opera nei centri di prima accoglienza e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[128]

á      Il personale sanitario che presta assistenza o cure mediche e psicologiche alle persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza e' tenuto all'obbligo di riservatezza (art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori (art. 18 D. Lgs. 142/2015; nota: il D. Lgs. 142/2015 ha abrogato, senza ribadirla, una disposizione del D. Lgs 140/2005 che imponeva l'obbligo di riservatezza a tutto il personale operante nel sistema di accoglienza)[129]

á      L'autorita' di pubblica sicurezza comunica immediatamente la presenza di un minore non accompagnato al Minlavoro, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

á      Il Mininterno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori richiedenti asilo non accompagnati; le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari (art. 19 D. Lgs. 142/2015)[130]

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Domande di protezione internazionale:

o   da Statistiche Mininterno sull'asilo 1990-2015 (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):

¤  1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi

¤  1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi

¤  1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi

¤  1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi

¤  1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi

¤  1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi

¤  1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi

¤  1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi

¤  1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi

¤  1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi

¤  2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi

¤  2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi

¤  2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi

¤  2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi

¤  2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi

¤  2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi

¤  2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi

¤  2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi

¤  2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi

¤  2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi

¤  2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi

¤  2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi

¤  2012: 17.352 richiedenti (15.886 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi

¤  2013: 26.620 richiedenti (25.207 domande); 23.634 domande esaminate; 3.078 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5.564 casi di protezione sussidiaria; 5.750 casi di protezione umanitaria; 6.765 dinieghi; 2.410 irreperibili; 67 esiti diversi

¤  2014: 63.456 richiedenti (61.711 domande); 36.270 domande esaminate; 3.641 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 8.338 casi di protezione sussidiaria; 10.034 casi di protezione umanitaria; 13.122 dinieghi; 1.095 irreperibili; 40 esiti diversi

¤  2015: 83.970 richiedenti; 71.117 domande esaminate; 3.555 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10.225 casi di protezione sussidiaria; 15.768 casi di protezione umanitaria; 37.400 dinieghi; 4.103 irreperibili; 66 esiti diversi

o   da altre fonti:

¤  nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)

¤  nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)

¤  nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)

¤  nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

¤  nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)

¤  nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)

¤  nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)

¤  nel 2011 (dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp. ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com. Stranieriinitalia)

¤  nel 2012, 17.350 domande di protezione internazionale presentate; 13.650 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.050; protezione sussidiaria: 4.410; protezione umanitaria: 1.935; diniego senza protezione: 5.260 (da Rapp. EASO 2012)

¤  nel 2013, 27.930 domande di protezione internazionale presentate; 25.245 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 3.110; protezione sussidiaria: 5.550; protezione umanitaria: 7.525; diniego senza protezione: 9.060 (da Rapp. Eurostat 3/2014 sull'asilo); dati diversi (da Rapp. Eurostat 19/6/2014 sull'asilo): riconoscimento dello status di rifugiato: 3.085; protezione sussidiaria: 5.625; protezione umanitaria: 5.755; riconoscimento dello status di rifugiato: 3.144; protezione sussidiaria: 5.654; protezione umanitaria: 7.450 (comunicato Integra); Rapp. AIDA 2013-2014: 23.565 prime decisioni assunte in via amministrativa (14.390 con esito positivo), 95 prime decisioni su ricorsi (di cui 75 con esito positivo)

¤  nel 2014, 64.625 domande di protezione internazionale presentate; 35.180 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 3.640; protezione sussidiaria: 7.625; protezione umanitaria: 9.315; diniego senza protezione: 14.600 (Rapp. Eurostat 7/5/2015 sull'asilo)

o   riconoscimento della protezione a seguito di ricorso (Rapp. EASO 2014):

¤  2010: status di rifugiato, 70; protezione sussidiaria, 0; protezione umanitaria, 100

¤  2011: status di rifugiato, 65; protezione sussidiaria, 0; protezione umanitaria, 160

¤  2012: status di rifugiato, 45; protezione sussidiaria, 270; protezione umanitaria, 470

¤  2013: status di rifugiato, 5; protezione sussidiaria, 60; protezione umanitaria, 5

¤  2014: status di rifugiato, 10; protezione sussidiaria, 15; protezione umanitaria, 5

o   rifugiati presenti in Italia

¤  al 31/12/2010, 56.397 (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

¤  al 31/12/2012, 64.779 (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)

¤  al 31/12/2013, 78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia, 74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)

¤  al 31/12/2014, 93.715 (contro 216.973 in Germania, 117.161 in Gran Bretagna, 252.264 in Francia, 82.494 in Olanda, 142.207 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2014)

¤  al 31/12/2015, soggiornavano in Italia 118.047 rifugiati (contro 316.115 in Germania, 123.067 in Gran Bretagna, 273.126 in Francia, 88.536 in Olanda, 169.520 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2015)

 

á      Domande ricevute ed esaminate nel 2014 nell'Unione europea (Rapp. Mininterno protezione internazionale 2014):

o   Germania: ricevute, 212.815; esaminate, 141.880, di cui

¤  esito negativo, 66,5%; esito positivo, 33,5% (di cui, status di rifugiato, 79,2%, protezione sussidiaria, 12,8%, protezione umanitaria, 8,0%)

o   Francia: ricevute, 64.310; esaminate, 105.595, di cui

¤  esito negativo, 80,5%; esito positivo, 19,5% (di cui, status di rifugiato, 78,6%, protezione sussidiaria, 21,4%, protezione umanitaria, 0,0%)

o   Svezia: ricevute, 81.325; esaminate, 53.180, di cui

¤  esito negativo, 37,9%; esito positivo, 62,1% (di cui, status di rifugiato, 33,3%, protezione sussidiaria, 60,2%, protezione umanitaria, 6,5%)

o   Italia: ricevute, 64.625; esaminate, 35.235, di cui

¤  esito negativo, 41,5%; esito positivo, 58,5% (di cui, status di rifugiato, 17,7%, protezione sussidiaria, 37,1%, protezione umanitaria, 45,2%)

o   Regno Unito: ricevute, 31.945; esaminate, 38.985, di cui

¤  esito negativo, 63,9%; esito positivo, 36,1% (di cui, status di rifugiato, 82,7,2%, protezione sussidiaria, 1,4%, protezione umanitaria, 15,9%)

o   Belgio: ricevute, 22.850; esaminate, 28.380, di cui

¤  esito negativo, 70,0%; esito positivo, 30,0% (di cui, status di rifugiato, 81,1%, protezione sussidiaria, 18,9%, protezione umanitaria, 0,0%)

o   Ungheria: ricevute, 42.775; esaminate, 6.285, di cui

¤  esito negativo, 91,2%; esito positivo, 8,8%

o   altri Stati membri: ricevute, 116.070; esaminate, 81.255, di cui

¤  esito negativo, 61,3%; esito positivo, 38,7%

o   Unione europea: ricevute, 626.715; esaminate, 490.795, di cui

¤  esito negativo, 62,6%; esito positivo, 37,4% (di cui, status di rifugiato, 56,5%, protezione sussidiaria, 32,4%, protezione umanitaria, 11,1%)

 

á      Decisioni sui ricorsi in materia di asilo presentati nel periodo 2011-2013 davanti al Tribunale di Bologna (Ricerca Asilo in Europa sui provvedimenti del Tribunale di Bologna): 171 ricorsi, di cui

o   61 accolti; di questi,

¤  1 status di rifugiato

¤  22 protezione sussidiaria

¤  5 protezione umanitaria

¤  33 protezione umanitaria ai sensi di Circ. Mininterno 30/10/2012

o   110 rigettati

 

á      Casi di resettlement in Italia (da una Nota Commissione dell'Unione europea):

o   2008: 70

o   2009: 160

o   2010: 55

o   2011: 0

o   2012: 0

o   2013: 0

o   2014: 0

á      Il Canada ha accolto 25.000 rifugiati siriani che si trovavano in Libano, in Giordania e in Turchia (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

 

33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (torna all'indice)

 

á      Assistenza sanitaria

á      Servizi di accoglienza per richiedenti asilo

á      Misure di prima accoglienza

á      Accoglienza relativa al flusso straordinario di stranieri

á      Accesso alle misure di accoglienza

á      Adozione delle misure di accoglienza

á      Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza

á      Modalita' di effettuazione dell'accoglienza

á      Revoca delle misure di accoglienza

á      Accesso al lavoro del richiedente asilo; attivita' di volontariato

á      Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso

á      Accoglienza nelle more della determinazione dello Stato competente

á      Iscrizione anagrafica del richiedente asilo

 

Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      Iscrizione obbligatoria al SSN, con paritaÕ di diritti e doveri con il cittadino italiano (art. 34, co. 1, lettera b, T.U.), per il richiedente asilo (art. 16 DPR 21/2015 e art. 21 co. 1 D. Lgs. 142/2015; a prescindere dalla titolarita' di un permesso per richiesta asilo o dall'avvenuta presentazione di una richiesta di rilascio di tale permesso)[131] per tutta la durata della procedura (inclusi ricorsi giurisdizionali; da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); il richiedente asilo e' equiparato agli iscritti al collocamento (esonero dallÕobbligo di partecipazione alla spesa; da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 D. Lgs. 286/1998, sul diritto a ricevere le cure urgenti o comunque essenziali, nelle more dell'iscrizione al SSN (art. 16 DPR 21/2015 e art. 21 co. 1 D. Lgs. 142/2015)[132]

á      I titolari di permesso per richiesta di asilo sono equiparati agli iscritti al collocamento (esonero dallÕobbligo di partecipazione alla spesa; da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); note:

o   Circ. Minsalute 12/10/2015:

¤  l'equiparazione (con assegnazione del codice E02) opera per il periodo in cui il richiedente asilo non puo' accedere ad attivita' lavorativa (Circ. Minsalute 10/7/2015: questa era la motivazione dell'equiparazione contenuta in circ. MinsanitaÕ 24/3/2000)

¤  con l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015, il periodo in questione e' stato ridotto a 60 gg

¤  l'osservazione, avanzata da alcune Regioni, secondo cui il codice E02 non puo' essere attribuito ai minori di anni 16 ne' agli "inoccupati" (quali i richiedenti asilo effettivamente sono; non essendo "disoccupati") e' superata dal fatto che si tratta di una semplice assimilazione delle due categorie, senza che debbano sussistere effettivamente i requisiti per l'identificazione del soggetto quale "disoccupato"

¤  Minsalute e Mineconomia stanno valutando l'opportunita' di assegnare ai richiedenti asilo un diverso e apposito codice di esenzione

o   Circ. Regione Piemonte 4/3/2016: art. 19 co. 1 D. Lgs. 150/2015 ridefinisce lo stato di disoccupazione, e art. 19 co. 7 D. Lgs. 150/2015 stabilisce che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione; ai fini dell'esenzione dal ticket, i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati fino all'esercizio di regolare attivita' lavorativa (nota: non solo fino alla potenziale ammissione al mercato del lavoro)

á      Lettera di ONG al Minsalute: si chiede di chiarire come, coerentemente con art. 17 par. 4 Direttiva 2013/33/UE ("Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo"), il richiedente asilo sia esonerato dalla partecipazione alla spesa se privo di occupazione, inoccupato o, comunque, non autosufficiente sotto il profilo economico

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: iscrizione obbligatoria al SSN anche per richiedenti "Convenzione di Dublino" (non e' chiaro se si riferisca ai richiedenti inviati in Italia in base a Reg. UE n. 604/2013[133] o a quanti sono in attesa di determinazione dello Stato competente in base allo stesso Regolamento)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   per i richiedenti asilo, si prescinde dallÕindicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in questo senso, Nota Regione Lazio 5/4/2006)

o   gli stranieri in possesso di richiesta o di permesso di soggiorno per protezione internazionale (verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo), in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo

á      Circ. Regione Lazio 21/7/2013: a causa della durata delle procedure di esame delle richieste d'asilo, l'iscrizione dei richiedenti asilo (anche in fase di ricorso) al SSR e' effettuata con durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi fino a definizione della procedura, a prescindere dalla durata del documento (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, eventuale permesso di soggiorno, ricorso cartaceo), ed e' effettuata presso la AUSL territorialmente competente in relazione al domicilio riportato sul documento o, nel caso tale indicazione sia mancante, al domicilio dichiarato dall'interessato

á      All'atto del rilascio della ricevuta della presentazione della domanda d'asilo, al richiedente verra' assegnato dalla questura un codice fiscale provvisorio, che consentita' l'iscrizione al SSN (dal Verbale incontro 1/12/2015 del Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e servizi sanitari"); Nota SIMM sull'assistenza sanitaria per i richiedenti asilo: diverse Regioni segnalano come l'Agenzia delle entrate non rilasci il codice fiscale all'esibizione da parte del richiedente asilo del modulo C3 o dell'attestato nominativo rilasciato dalla questura, o lo rilasci solo a seconda della sede e dell'operatore

á      Circ. Regione Piemonte 4/3/2016:

o   ai fini dell'iscrizione al SSR dei richiedenti asilo si prescinde dall'indicazione del domicilio riportata nel permesso e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita'

o   gli stranieri che abbiano chiesto o ottenuto permessi per protezione internazionale o motivi umanitari possono iscriversi, in fase di prima iscrizione, al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, in fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo

o   art. 19 co. 1 D. Lgs. 150/2015 ridefinisce lo stato di disoccupazione, e art. 19 co. 7 D. Lgs. 150/2015 stabilisce che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione; ai fini dell'esenzione dal ticket, i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati fino all'esercizio di regolare attivita' lavorativa (nota: non solo fino alla potenziale ammissione al mercato del lavoro)

o   queste disposizioni si applicano fino a definizione dell'istanza in caso di ricorso contro il diniego del permesso relativo alle diverse forme di protezione

 

á      Circ. Mininterno 18/4/2014:

o   si raccomanda agli uffici sanitari della Polizia di Stato di prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni effettuate da sanitari degli Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera o della Croce Rossa in relazione a rischi di contagio determinati dal contatto con stranieri arrivati in Italia

o   ai fini dell'informazione del personale addetto alle operazioni che comportino contatto con stranieri appena giunti in Italia si allega un apposito vademecum

o   si raccomanda l'uso di guanti e, se sere, di mascherine a protezione dal contatto, e l'adozione di misure precauzionali quali il frequente lavaggio delle mani o la disinfezione con soluzioni apposite

o   si danno rassicurazioni di massima in relazione al rischio di arrivo di persone affette dal virus dell'Ebola, dato il breve periodo di incubazione e l'assenza di casi nei paesi di imbarco

 

 

Servizi di accoglienza per richiedenti asilo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nei centri governativi di prima accoglienza e, in caso di necessita', in strutture temporanee, appositamente allestite, e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali (art. 8 co. 1 D. Lgs. 142/2015)

á      Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonche' di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi della L. 563/1995 (art. 8 co. 2 D. Lgs. 142/2015)

á      I centri governativi di prima accoglienza sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale; la gestione dei centri puo' essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici; i CARA gia' istituiti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015 svolgono le funzioni di tali centri; le strutture allestite ai sensi della L. 563/1995, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, ad essere utilizzate come centri governativi di prima accoglienza (art. 9 D. Lgs. 142/2015)[134]

á      Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti, fissati d'intesa con la Conferenza unificata; il Tavolo predispone annualmente, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti (art. 16 D. Lgs. 142/2015)

á      Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture dei capoluoghi di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture prima accoglienza, e i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza (nota: verosimilmente, la seconda accoglienza), tenuto conto dei posti gia' attivati localmente nell'ambito dello SPRAR (art. 16 D. Lgs. 142/2015)

 

á      Il sistema di interventi di assistenza ai rifugiati, finanziati con le risorse dell'Otto per mille, e diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti, e' assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia (art. 2 co. DPR 76/1998, come modificato da DPCM 26/4/2013)

á      Predisposti servizi di accoglienza territoriali per richiedenti asilo (oltre che per rifugiati e stranieri destinatari di protezione umanitaria):

o   nel 2007, 6284 beneficiari, da Compendio statistico SPRAR 2007)

o   nel 2008, messi a disposizione 2541 posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari, di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp. SPRAR 2008-2009

o   nel 2009, messi a disposizione 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui 1.996 donne, 1.067 minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2009-2010)

o   nel 2010, messi a disposizione 3.146 posti da parte dello SPRAR, di cui 647 per categorie vulnerabili, con 6.855 beneficiari, di cui 1.646 donne, 927 minori; per status: 2.161 richiedenti asilo (contro 1.642 sul territorio e 2.194 nei CARA al 31/12/2010), 1.240 rifugiati (contro 435 sul territorio e 102 nei CARA al 31/12/2010), 2.560 destinatari di protezione sussidiaria (contro 1.193 sul territorio e 141 nei CARA al 31/12/2010), 894 destinatari di protezione umanitaria (contro 338 sul territorio e 55 nei CARA al 31/12/2010); per modalita' di ingresso: sbarco 60,0%; frontiera aeroportuale 15,0%, frontiera terrestre 9,0%, nascita in Italia 4,0%, frontiera portuale 7,0%, Dublino 5,0%; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2010-2011)

o   nel 2011, messi a disposizione 3.979 posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellÕasilo, 816 della rete SPRAR per le misure di accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate grazie alle risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di cui 50 riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.598 beneficiari, di cui il 20,5% femmine, 14% minori; per modalita' di ingresso: sbarco 59%; frontiera aeroportuale 2%, frontiera terrestre 1%, frontiera portuale 22%, Dublino 1%, altro 11%; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2 unioni di comuni; coperte 71 province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2011-2012)

o   nel 2012, messi a disposizione 3.979 posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellÕasilo, 816 della rete SPRAR per le misure di accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate grazie alle risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di cui 50 riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.823 beneficiari, di cui 30% richiedenti protezione internazionale, 20% rifugiati, 26% beneficiari di protezione sussidiaria, 24% beneficiari di protezione umanitaria; 19,1% femmine, 14% minori; per titolo di studio: nessun titolo 9%, elementare 23%, media 25%, superiore 30%, universitario 13%; per modalita' di ingresso: sbarco 56%; frontiera aeroportuale 17%, frontiera terrestre 11%, frontiera portuale 9%, Dublino 5%, nascita in Italia 2%; %; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2 unioni di comuni; coperte 71 province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2012-2013)

o   per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu' vulnerabili (Decr. Mininterno 22/4/2010)

o   per il triennio 2014-2016, la capacita' ricettiva dello SPRAR e' stabilita in 16.000 posti(Decr. Mininterno 17/9/2013); al 31/12/2015, presenti nelle diverse strutture di accoglienza 103.792 persone, di cui 76.683 nelle strutture temporanee, 7.394 in CARA/cda e CPSA, 19.715 nello SPRAR (Appendice al Rapporto Mininterno sull'accoglienza 2015)

o   numero di posti messi a disposizione nello SPRAR (Rapp. SPRAR 2015)

¤  2003: 1.365

¤  2004: 2.237

¤  2005: 2.199

¤  2006: 2.428

¤  2007: 2.411

¤  2008: 4.388

¤  2009: 3.694

¤  2010: 3.146

¤  2011: 3.979

¤  2012: 3.979

¤  2013: 10.381

¤  2014: 20.752

¤  2015: 21.613

o   posti SPRAR per regione al 31/12/2015 (da Piano nazionale accoglienza 2016):

¤  Abruzzo: 229 posti

¤  Basilicata: 400 posti

¤  Calabria: 1.771 posti

¤  Campania: 1.157 posti

¤  Emulia Romagna: 813 posti

¤  Friuli Venezia Giulia: 340 posti

¤  Lazio: 4.372 posti

¤  Liguria: 352 posti

¤  Lombardia: 981 posti

¤  Marche: 595 posti

¤  Molise: 415 posti

¤  Piemonte: 959 posti

¤  Puglia: 1.874 posti

¤  Sardegna: 88 posti

¤  Sicilia: 4.093 posti

¤  Toscana: 610 posti

¤  Trentino Alto Adige: 149 posti

¤  Umbria: 361 posti

¤  Valle D'Aosta: 0 posti

¤  Totale: 19.862 posti

á      Circ. Mininterno 8/1/2014: in considerazione della necessita' di reperire ulteriori strutture di accoglienza in attesa dell'approvazione della graduatoria relativa ai nuovi posti nell'ambito dello SPRAR, si chiede a tutti i prefetti di attivare, nei territori di rispettiva competenza, altre strutture per l'accoglienza temporanea, con capienza media di 20/50 posti e, comunque, non superiore a 100 posti, in raccordo con gli enti locali, in particolare i comuni; le strutture devono essere messe a disposizione da enti pubblici o selezionate tramite indagine di mercato nell'ambito del settore privato-sociale, dando preferenza ai soggetti con comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza per richiedenti di protezione internazionale; le convenzioni stipulate devono prevedere un importo massimo di 30 euro piu' IVA al giorno per persona ospitata

á      Pubblicate le graduatorie (per minori non accompagnati, per persone disabili o con disagio mentale, per soggetti ordinari) relative a 20.000 posti di accoglienza per richiedenti o destinatari di protezione internazionale messi a disposizione dagli enti locali nell'ambito dello SPRAR (comunicato Mininterno 29/1/2014)

á      Circ. Mininterno 19/3/2014: invito ai Prefetti a predisporre ulteriori 2390 posti per l'accoglienza di stranieri sbarcati o che si accingono a sbarcare sulle coste italiane; 883 sono stati approntati dal Ministero; 9.600 stranieri sono gia' ospitati nei CARA, 9.400 nel sistema SPRAR, circa 5.500 nelle 115 strutture provvisorie precedentemente approntate dalle Prefetture

á      Circ. Mininterno 17/12/2014: con Circ. Mininterno 19/9/2014 si e' chiesto ai prefetti di individuare 18.000 nuovi posti per l'accoglienza dei migranti in arrivo in Italia; 12.676 posti risultano non utilizzati, a causa dello sbilanciamento tra presenze effettive in regione e posti disponibili; si intende ora arrivare a 40.000 posti nello SPRAR; si prevede il progressivo assorbimento nell'ambito dello SPRAR dei posti allestiti nell'ambito di progetti di accoglienza attivati in via d'urgenza; possono essere stipulate convenzioni per l'allestimento di strutture temporanee con scadenza 31/12/2015; alle gare possono partecipare anche enti/associazioni in amministrazione controllata; il costo giornaliero del singolo posto deve essere compreso tra 30 e 35 euro

á      Circ. Mininterno 20/8/2015: si invitano i prefetti a

o   rafforzare i controlli sui requisiti soggettivi degli enti gestori e dei titolari (proprietari o soggetti facenti parte dell'assetto proprietario) delle strutture di accoglienza

o   inserire nei bandi di gara specifiche clausole a tutela del preminente interesse pubblico alla legalita' e alla trasparenza (in particolare, l'obbligo per il soggetto offerente di denunciare pressioni illecite di qualunque tipo in fase di aggiudicazione o di esecuzione, a pena di risoluzione del contratto)

o   estendere i controlli anche in caso di ricorso ad accordi o convenzioni tra pubbliche amministrazioni per la gestione delle strutture di accoglienza

o   predisporre uno schema di bando di gara tipico per l'affidamento dei servizi relativi all'accoglienza

á      Comunicato Prefettura Cagliari: si comunica che essendo state riscontrate, nell'ambito delle attivita' di verifica e controllo sull'idoneita' e regolarita' delle strutture di accoglienza ospitanti richiedenti asilo, gestite da enti che hanno stipulato una convenzione con la prefettura di Cagliari, numerose gravi irregolarita' all'interno di due strutture, il Prefetto ne ha disposto la chiusura, con il conseguente trasferimento dei migranti in altri Centri di accoglienza; le strutture risultate inidonee a seguito dei sopralluoghi effettuati sono l'Hotel Burranca, ubicato nel comune di Sinnai, e una struttura ubicata nella Via Newton del Comune di Selargius

á      Comunicato Mininterno 8/6/2016: da 137 controlli effettuati dalla prefettura di Avellino presso le strutture di accoglienza, da settembre 2014 a marzo 2016, sono derivate 64 contestazioni, di cui 20 con applicazione della penale e recupero delle somme erogate e 10 risoluzioni contrattuali con chiusura delle strutture

á      Circ. Mininterno 11/11/2015: si chiede ai prefetti di segnalare buone pratiche in relazione all'accoglienza e all'inserimento di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale

á      Nota: percentuali di utilizzazione dei servizi di accoglienza (Compendio statistico SPRAR 2007, Rapp. SPRAR 2008-2009, Rapp. SPRAR 2009-2010, Rapp. SPRAR 2010-2011, Rapp. SPRAR 2011-2012, Rapp. SPRAR 2015):

o   2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione umanitaria, 8.1% rifugiati

o   2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione umanitaria, 15.6% rifugiati

o   2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria, 14.0% rifugiati

o   2007: 41% richiedenti asilo, 46% protezione umanitaria, 13% rifugiati

o   2008: 43% richiedenti asilo, 33% protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13% rifugiati

o   2009: 32% richiedenti asilo, 23% protezione umanitaria, 27% protezione sussidiaria, 18% rifugiati

o   2010: 32% richiedenti asilo, 13% protezione umanitaria, 37% protezione sussidiaria, 18% rifugiati

o   2011: 28% richiedenti asilo, 16% protezione umanitaria, 38% protezione sussidiaria, 18% rifugiati

o   2015: 58% richiedenti asilo, 19% protezione umanitaria, 13% protezione sussidiaria, 10% rifugiati

á      I servizi territoriali sono cofinanziati dallÕente locale e dal Ministero dellÕinterno (per non piuÕ dellÕ80%)

á      Garantita la continuitaÕ, in sede di prima applicazione, degli interventi giaÕ avviati

á      Monitoraggio e coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato allÕANCI; il servizio promuove, con lÕOIM, programmi di rimpatrio

á      Servizi ammessi al finanziamento (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008):

o   accoglienza

¤  strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato

¤  condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"

¤  servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali

o   tutela

¤  servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela

á      Circ. Mininterno 15/2/2016 riporta la lista dei progetti SPRAR in cui saranno accolti i nuclei familiari con minori richiedenti asilo

á      Comunicato Mininterno 27/7/2016: firmato dal Prefetto di Firenze e da un assessore della Regione Toscana un protocollo d'intesa che disciplina l'ospitalita' dei richiedenti asilo nelle abitazioni dei cittadini toscani; la famiglia potra' segnalare la propria disponibilita' al numero speciale della Regione Toscana 055 4383030 e potra' scegliere il gestore con il quale avviare la collaborazione per ospitare i migranti nella propria casa; la Asl effettuera' controlli di adeguatezza sull'appartamento; successivamente prefettura e gestore individueranno la persona, tra i richiedenti asilo presenti in Italia da almeno 6 mesi, da inserire presso la famiglia; lo straniero e la famiglia firmeranno un accordo per disciplinare la convivenza familiare; prima di dare inizio all'accoglienza, a beneficio della famiglia ospitante sara' programmata una giornata di orientamento, organizzata dalle prefetture toscane e dalla Regione Toscana, allo scopo di fornire le informazioni necessarie, anche sotto il profilo giuridico

á      Nota Minlavoro: al 15/4/2016, 22.044 persone erano ospitate in strutture legate alla Chiesa cattolica, in 196 diocesi: 13.896 accolte in strutture convenzionate con le Prefetture-CAS (con fondi del Mininterno), 4.184 accolte in progetti SPRAR (con fondi del Mininterno), 3.477 accolte nelle parrocchie (con fondi diocesani), 491 accolte in famiglia o in altre tipologie di accoglienza (con fondi privati o diocesani)

á      Carta della buona accoglienza, sottoscritta da Mininterno, ANCI e Alleanza delle cooperative sociali in Italia:

o   obiettivi:

¤  offrire misure di assistenza e di protezione mirate al singolo beneficiario

¤  favorire il percorso di integrazione attraverso l'acquisizione di una concreta autonomia mediante larticolazione in strutture di piccola dimensione, diffuse sul territorio

¤  garantire la titolarita' pubblica degli interventi

¤  tutelare e rendere esenti da tensioni i territori che accolgono le strutture

o   azioni concrete da realizzare:

¤  passare, progressivamente e compatibilmente con il percorso individuale e con la situazione del contesto territoriale, da accoglienza in centri collettivi a percorsi di accoglienza in abitazione

¤  definire standard di qualita' che garantiscano adeguati livelli dei servizi offerti prevedendo

-       in ogni fase dell'accoglienza, la presenza di personale socio educativo qualificato

-       ospitalita' in strutture con caratteristiche adeguate

¤  garantire attenzione alle tematiche di genere e all'accoglienza integrazione di donne e minori

¤  prevedere

-       accesso, con personale qualificato, a percorsi di mediazione culturale

-       corsi di italiano per un minimo di 10 ore settimanali, il cui coordinamento, progettazione e monitoraggio siano affidati a persone in possesso del titolo DITALS o equivalente

-       accesso alla tutela legale e orientamento giuridico svolto da persone in possesso di certificate e specifiche competenze

-       fornitura di tre pasti al giorno nella struttura o erogazione di risorse per l'auto- preparazione nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali e delle prescrizioni mediche

-       fornitura di vestiario in ingresso di un kit di accoglienza che rispetti quanto previsto dalle norme SPRAR e adeguato cambio stagionale

-       periodici e adeguati strumenti per l'acquisto del kit per l'igiene personale

-       adeguato accompagnamento alla conoscenza dei servizi del territorio

-       investimento in formazione professionale ovvero borse lavoro o tirocini per almeno il 20% degli stranieri accolti che abbiano una permanenza ed un percorso di accoglienza di almeno 6 mesi, anche mediante lo strumento di tirocini a rotazione, in modo da allargare la platea dei beneficiari

-       elaborazione, piu' accurata possibile, di una certificazione delle competenze di ciascun migrante, sia acquisite prima del suo arrivo in Italia sia maturate nel percorso di accoglienza

-       coinvolgimento di territorio, istituzioni e societa' civile, d'intesa con i Comuni e le Prefetture

á      Linee-guida per il funzionamento dello SPRAR (allegate al Decr. Mininterno 10/8/2016):

o   obiettivo principale dello SPRAR rendere autonome le persone accolte

o   alle persone accolte e' rilasciato, dall'ente gestore, un tesserino di riconoscimento, recante anche l'indicazione della struttura di accoglienza

o   l'accoglienza e' costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

¤  mediazione linguistico-culturale

¤  accoglienza materiale; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte

-       fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali

-       erogare pocket money secondo le modalita' stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR

-       rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare

¤  orientamento e accesso ai servizi del territorio; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto

-       facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilita' dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR

-       garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute

-       garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti

-       garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali o, in assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici

-       garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione

-       orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.)

¤  formazione e riqualificazione professionale; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.)

-       orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze

-       facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria

¤  orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.)

-       facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, la' dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilita' (permanenti o temporanee) lo richiedano

¤  orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia

-       favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori-proprietari

-       facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, la' dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilita' (permanenti o temporanee) lo richiedano.

¤  orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunita' cittadina

-       promuovere e sostenere la realizzazione di attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.)

-       costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego)

-       promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati

¤  orientamento e accompagnamento legale; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale

-       garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo

-       garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio

-       garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura

-       garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori

-       garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio

-       garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano

-       garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario

¤  tutela psico-socio-sanitaria; gli enti locali hanno l'obbligo di

-       garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico

-       garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari

-       garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza

-       nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto

-       costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie

-       costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali

-       garantire il raccordo con le strutture sanitarie per la gestione di

¬     beneficiari con disagio mentale e/o psicologico

¬     beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata

¬     beneficiari minori con particolari fragilita'; nel caso in cui il minore sia stato segnalato con una specifica diagnosi della struttura di prima accoglienza o da altra struttura, dovra' essere acquisita la relativa documentazione e dovranno essere acquisite tutte le informazioni utili a dare continuita' agli interventi avviati

o   gli enti locali hanno l'obbligo di:

¤  registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita

¤  inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto

¤  aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni

¤  richiedere le proroghe dell'accoglienza

¤  inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Mininterno

¤  aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti

o   i dati aggregati relativi al numero dei progetti finanziati e al numero di persone accolte sono periodicamente inviati alle regioni dalla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale

o   gli enti locali hanno l'obbligo di

¤  garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalita' di organizzazione cosi' come previsti dal Manuale SPRAR

¤  garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza

¤  garantire adeguate modalita' organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe

o   gli enti locali hanno l'obbligo di:

¤  avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale, nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto

¤  rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza

¤  osservare, per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilita' fisica e agli anziani, i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale di tale normativa

¤  predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere

¤  avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimita' degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato

¤  avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unita' abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra

o   tempi dell'accoglienza:

¤  fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale

¤  ulteriori 6 mesi in caso di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o alla protezione umanitaria

¤  per il periodo di soggiorno legale garantito in caso di presentazione del ricorso

¤  fino a 6 mesi per lo straniero che entri in accoglienza essendo gia' beneficiario di protezione internazionale o umanitaria

¤  ulteriori proroghe (di 6 mesi o piu') per beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, se autorizzate dal Mininterno, tramite il Servizio centrale, per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute

¤  fino ai 6 mesi successivi al compimento della maggiore eta' per il minore straniero non accompagnato; per i soli neo-maggiorenni, richiedenti o beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, una proroga e' consentita sulla base di circostanze straordinarie, preferibilmente con accoglienza in strutture per adulti

o   trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro saranno autorizzati dal Servizio centrale solo a condizione di disponibilita' di posti e nei seguenti casi:

¤  emersione di situazioni di disagio mentale

¤  emersione di condizioni sanitarie comportanti un'assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata

¤  sopraggiunta maggiore eta', una volta decorsi gli ulteriori 6 mesi consentiti, qualora il neo-maggiorenne, richiedente o beneficiario di protezione internazionale o umanitaria, necessiti di terminare il proprio percorso di accoglienza, in assenza di posti specificamente destinati ai neo-maggiorenni presso lo stesso servizio di accoglienza per minori

o   l'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria puo' essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso un formale provvedimento dell'ente locale, previo parere del Servizio centrale; e' in ogni caso disposta la revoca dell'accoglienza, previo parere del Servizio centrale, nei casi indicati dal Manuale SPRAR; nel caso di richiedenti protezione internazionale la revoca dell'accoglienza e' disposta con un provvedimento motivato del prefetto territorialmente competente, sulla base della normativa vigente

o   gli enti locali hanno l'obbligo di:

¤  stipulare la convenzione con l'eventuale ente attuatore entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Mininterno dell'ammissione al contributo

¤  presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti

¤  presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste nel Manuale unico di rendicontazione

¤  effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'eventuale ente attuatore entro 60 giorni dalla data di accreditamento degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere

o   gli enti locali hanno l'obbligo di

¤  garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti

¤  mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto

¤  aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico

¤  aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti, avendone designato un responsabile

á      Direttiva Mininterno 11/10/2016: e' stato condiviso con l'ANCI un piano operativo che, muovendo dal sistema di quote fissato nella Conferenza unificata del 10/7/2014, consenta, anche all'interno di ciascuna regione, una distribuzione di migranti piu' equilibrata e sostenibile tra le diverse realta' locali, con un numero di presenze rapportato alla popolazione residente nel Comune; in vista della comunicazione di tale piano, si invitano i prefetti ad applicare una clausola di salvaguardia che esoneri i Comuni che gia' appartengano alla rete SPRAR o che abbiano gia' formalmente manifestato la volonta' di aderirvi dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza; la clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi (nota: significa "saturi"?) la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal Piano operativo condiviso con l'ANCI (basato sul sistema di quote fissato nella Conferenza Unificata del 10/7/2014); i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti nel territorio dei Comuni aderenti allo SPRAR dovranno essere gradualmente ridotti, o ricondotti, ove possibile, a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della predetta quota di posti

 

á      Centri di prima accoglienza e Hotspot nel 2016 (da Piano nazionale accoglienza 2016)

o   Centri di prima accoglienza:

¤  Scansano: 100 posti

¤  Crotone: 1200 posti

¤  Morcone: 300 posti

¤  Bologna: 300 posti

¤  Gorizia: 138 posti

¤  Udine: 200 posti

¤  Pordenone: 88 posti

¤  Castelnuovo di Porto: 650 posti

¤  Civitavecchia: 500 posti

¤  Montichiari: 300 posti

¤  Cavallasca: 50 posti

¤  S. Giuliano di Puglia: 500 posti

¤  Asti: 100 posti

¤  Bari: 1200 posti

¤  Brindisi: 128 posti

¤  Foggia: 800 posti

¤  Hub diffusi in Sardegna: 300 posti

¤  Agrigento: 200 posti

¤  Messina: 200 posti

¤  Caltanissetta: 456 posti

¤  Mineo: 2000 posti

¤  Hub diffusi in Toscana: 300 posti

¤  Saint Pierre: 250 posti

¤  Padova: 80 posti

¤  Treviso: 500 posti

¤  Venezia: 500 posti

o   Hotspot:

¤  Lampedura: 500 posti

¤  Pozzallo: 300 posti

¤  Trapani: 400 posti

¤  Mineo: 960 posti

¤  Taranto: 400 posti

á      Situazione dei CARA antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015:

o   Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) operanti alla data 6/3/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione e Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):

¤  Ancona (nota: indicazione ambigua): 68, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa

¤  Bari Palese, Area aeroportuale: 744 posti

¤  Brindisi, Restinco: 128 posti

¤  Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (456, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

¤  Crotone, Localita' Sant'Anna: 875 posti (802, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

¤  Foggia, Borgo Mezzanone: 856 posti

¤  Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 138 posti

¤  Roma, Castelnuovo di Porto: 650 posti

¤  Trapani, Salina Grande: 260 posti

o   Nota Mininterno Centri:

¤  Centri con doppia natura di Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA):

-       Bari Palese, Area aeroportuale

-       Brindisi, Restinco

-       Caltanissetta, Contrada Pian del Lago

-       Catania, Mineo

-       Crotone, localitˆ SantÕAnna

-       Foggia, Borgo Mezzanone

-       Gorizia, Gradisca dÕIsonzo

-       Roma, Castelnuovo di Porto

-       Trapani, Salina Grande

¤  Centri con doppia natura di Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA): Cagliari, Elmas

o   Centri (CARA e CDA) attivi sul territorio al 12/3/2015 (Nota Mininterno sulla gestione dei CARA):

¤  Gorizia, Gradisca d'Isonzo

¤  Ancona, Arcevia

¤  Roma, Castelnuovo di Porto

¤  Foggia, Borgo Mezzanone

¤  Bari, Palese

¤  Brindisi, Restinco

¤  Lecce, Don Tonino Bello

¤  Crotone, Loc. S.Anna

¤  Catania, Mineo

¤  Ragusa, Pozzallo

¤  Caltanissetta, Contrada Pian del Lago

¤  Agrigento, Lampedusa

¤  Trapani, Salina Grande

¤  Cagliari, Elmas

o   L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a garantire che le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure di rimpatrio avvengano nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita' presso centri appositi in cui sia garantita l'assistenza psicologica e legale

 

á      Art. 1 co. 4 D. Lgs. 178/2012: la Croce Rossa e' autorizzata a gestire i centri per richiedenti asilo (oltre che quelli per l'accoglienza degli immigrati e i CIE)

 

á      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allÕistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della lingua italiana

á      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

¤  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di etˆ, in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autoritˆ Giudiziaria minorile la possibilitˆ di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del livello di competenze necessario

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo

á      Nota MIUR 23/3/2016:

o   definite le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi

o   il profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel Sillabo di riferimento

o   tenuto conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)

 

á      Da una Ricerca CIR sull'integrazione dei destinatari di protezione internazionale, risulta che, su 222 persone intervistate, solo 60 (27%) hanno dichiarato di essere stati accolti in ambito SPRAR e 69 (31,1%) in un CARA; solo il 58% dichiara quindi di aver trascorso un periodo nel circuito dell'accoglienza

á      Note:

o   il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)

o   Trib. Francoforte accoglie il ricorso di un richiedente asilo afghano contro la decisione di trasferimento in Italia, sulla base del rischio che in Italia subisca maltrattamenti

o   Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG

á      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti umani fondamentali, a causa delle limitate misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia

á      Con la decisione di 13/2/2013 (Caso Isse e Mousa c. Germania), la Corte europea per i diritti dell'uomo ha chiesto al Governo tedesco, con provvedimento cautelare, di sospendere la relativa procedura in relazione al trasferimento in Italia dei richiedenti asilo di origine somala, e di fornire fornire informazioni rispetto alle misure di accompagnamento per trasferire gli stranieri in Italia e alle garanzie il governo tedesco ha ottenuto dall'Italia circa un livello di protezione sufficiente per gli stranieri, con particolare riferimento alle condizioni di accoglienza e di tutela delle famiglie (da un comunicato CEDU)

á      Nota: Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate (da un comunicato ASGI)

á      La Corte Suprema del Regno Unito ha sospeso il trasferimento di quattro richiedenti asilo in Italia in attesa che i funzionari del Ministero dell'interno britannico accertino che la segnalazione, da parte degli interessati, del rischio di subire trattamenti degradanti sia infondata (da un comunicato BBC citato in comunicato Stranieriinitalia)

á      Sent. CEDU Hussein c. Olanda e Italia: manifestamente infondato il ricorso contro un trasferimento in Italia dai Paesi Bassi ai sensi del Regolamento Dublino; il mero fatto che la persona trasferita si trovera', nello Stato di destinazione, in una condizione economica peggiore rispetto a quella precedente, non e' sufficiente per concludere che ci si trovi in presenza di una violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale articolo non puo' essere interpretato nel senso che gli Stati siano obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano sotto la loro giurisdizione un alloggio, ne' si puo' ritenere che obblighi gli Stati a fornire ai rifugiati l'assistenza finanziaria necessaria per mantenere un certo standard di vita; nel caso in esame, la ricorrente e' stata accolta, tre giorni dopo essere arrivata in Italia, presso il CARA di Massa Carrara e, nel giro di 5 mesi dalla presentazione della domanda di asilo, ha ricevuto una risposta positiva dalla competente Commissione Territoriale, un permesso di soggiorno valido per tre anni e un titolo di viaggio, con accesso al lavoro e ad una serie di diritti (in materia sociale, sanitaria, lavorativa, educativa, alloggiativa) alla pari dei cittadini italiani; inoltre, la ricorrente e' rimasta nel CARA per altri due mesi e mezzo dopo la decisione della Commissione Territoriale; anche ammettendo che sia stata in realta' allontanata dal CARA per far posto a nuovi richiedenti asilo, il fatto che fosse incinta le avrebbe dato priorita' per l'ingresso nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; tuttavia, non vi e' alcuna indicazione che la ricorrente abbia cercato assistenza in Italia per trovare un lavoro o un'altra accoglienza al momento della sua uscita dal CARA (la ricorrente, madre di due bambini piccoli, sarebbe comunque considerata in Italia come una persona "vulnerabile" e dunque avrebbe speciale considerazione per quanto concerne l'accesso all'accoglienza); sulla base dei rapporti sull'Italia redatti tanto dalle istituzioni italiane quanto da organizzazioni non governative o internazionali si puo' ritenere che, benche' le condizioni di vita in Italia dei richiedenti asilo e delle persone giˆ riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale o umanitaria mettano in luce alcuni difetti del sistema, non si puo' parlare di falle sistemiche nell'offerta di supporto ai richiedenti asilo

á      Sent. CEDU Abubeker c. Austria e Italia: lo straniero cui sia stato rilasciato in Italia un permesso per motivi umanitari e, poi, per protezione sussidiaria, e che sia stato accolto in un centro di accoglienza non puo' imputare all'Italia il disagio conseguente all'aver abbandonato il centro di accoglienza di propria volonta', se non e' dimostrato che l'autorita' italiana fosse a conoscenza delle gravi turbe psichiche che avrebbero determinato tale scelta; la Corte ritiene che non sia stato dimostrato che i programmi di accoglienza italiani presentino carenze sistemiche nella fornitura di supporto o di strutture che provvedano ai richiedenti asilo in quanto appartenenti a un gruppo di persone particolarmente vulnerabile

á      Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera: sebbene la struttura e la situazione generale del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione in Italia non sia tale da costituire un ostacolo a tutti i rinvii dei richiedenti asilo verso tale Paese, nel caso di soggetti vulnerabili (nel caso specifico, una famiglia con figli in tenera eta') esistono seri motivi per ritenere che questi possano subire dei trattamenti contrari ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (una violazione del loro diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti) qualora vengano rinviati in Italia senza che le autorita' svizzere abbiano acquisito delle individuali garanzie tali da assicurare loro che in caso di rinvio saranno presi in carico in maniera adeguata, anche tenendo conto dell'eta' dei figli minori; note:

o   durante il loro soggiorno in Italia, la famiglia era stata ospitata nel CARA di Bari, dove, a detta dei ricorrenti, le condizioni di vita erano assolutamente inadatte alla vita di una famiglia con bambini piccoli, sia sotto il profilo igienico, sia per il clima di violenza tra gli ospiti

o   successivamente, la Svizzera ha ottenuto le garanzie prescritte da Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica) dal capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica)

o   Parere Ufficio nazionale per l'immigrazione della Svezia: constatato che Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera riguardava la situazione in Italia nel 2011 e considerato che le autorita' italiane da allora, con l'aiuto dell'Ufficio europeo di asilo (EASO), hanno adottato una serie di misure per aumentare la capacita' e migliorare le condizioni del sistema di ricezione e garantito che le famiglie sono tenute unite ed accolte in luoghi progettati appositamente, si ritiene che l'Italia attualmente soddisfi i requisiti definiti dalla CEDU e che le garanzie fornite siano sufficienti a trasferire famiglie con bambini senza che siano necessarie altre misure; resta abrogato il precedente parere negativo

á      Sent. CEDU A. S. c. Svizzera: il trasferimento, in base al Reg. UE n. 604/2013, di un richiedente asilo sofferente di depressione dalla Svizzera all'Italia non lo espone a trattamento inumano o degradante; il fatto che abbia due sorelle in Svizzera non comporta che il trasferimento violi il suo diritto alla vita familiare, se il suo soggiorno in Svizzera ha avuto breve durata

á      Aperta una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia (da All. II alla Relazione trimestrale ottobre-dicembre 2013 del Ministro per gli Affari Europei sulle infrazioni)

 

á      Rapp. Amnesty Fortezza UE: fondi investiti in Italia tra il 2007 e il 2013 (in milioni di euro) per

o   controllo delle frontiere: 250

o   rifugiati: 36

 

á      Comunicato Provincia di Bolzano: la Baviera ha chiesto un aiuto logistico alla Provincia di Bolzano, e questa ha avuto via libera dal Governo italiano per ospitare per alcuni giorni un contingente di migranti diretti in Germania

 

 

Misure di prima accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il prefetto invia il richiedente asilo nei centri governativi di prima accoglienza; il richiedente e' accolto per il tempo necessario all'espletamento delle eventuali ulteriori operazioni di identificazione, alla verbalizzazione ed all'avvio della procedura di esame della domanda e all'accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilita' (art. 9 D. Lgs. 142/2015)

á      Al termine delle operazioni, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, e' trasferito, se sussistono i presupposti, nelle strutture di accoglienza dello SPRAR, individuate anche tenendo conto di eventuali condizioni di vulnerabilita' (art. 9 D. Lgs. 142/2015)

á      In caso di temporanea indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente rimane nei centri di prima accoglienza, per il tempo strettamente necessario al trasferimento[135]; il richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilita' e' trasferito in via prioritaria nelle strutture dello SPRAR (art. 9 D. Lgs. 142/2015)

 

á      Nei centri di prima accoglienza sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'adozione delle misure necessarie per le persone in condizioni di vulnerabilita'; sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[136]

á      E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate dal DPR 21/2015 (nota: il DPR 21/2015 rinvia a linee-guida per la regolamentazione della vita nei CARA che dovrebbero essere adottate), con obbligo di rientro nelle ore notturne; il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda; l'eventuale provvedimento di diniego e' motivato e comunicato all'interessato nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato (art. 10 D. Lgs. 142/2015)

á      L'allontanamento ingiustificato dal centro di prima accoglienza comporta la revoca delle condizioni di accoglienza, con conseguente sospensione dell'esame della domanda[137]; il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso, entro 12 mesi dalla sospensione; trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento; la domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e' sottoposta ad esame preliminare diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; in sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento (art. 13 D. Lgs. 142/2015 e art. 23-bis D. Lgs. 25/2008)

á      In caso di abbandono del centro di prima accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura il prefetto dispone, con decreto motivato, la revoca delle misure d'accoglienza[138]; in caso di abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente il gestore del centro e' tenuto a darne comunicazione immediatamente alla prefettura[139]; se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza; il ripristino e' disposto soltanto se l'abbandono e' stato causato da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

á      E' assicurata al richiedente la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, con gli avvocati e con i familiari (art. 10 D. Lgs. 142/2015)

á      Salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro, e' assicurato l'accesso ai centri di (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[140][141]

o   rappresentanti dell'ACNUR

o   organizzazioni che operano, in base ad accordi, per conto dell'ACNUR

o   familiari

o   avvocati dei richiedenti

o   rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore

o   ministri di culto

o   agli altri soggetti per i quali e' prevista l'ammissione ai CIE in base alle direttive che ne disciplinano il funzionamento, con le modalita' specificate con le medesime direttive; nota: verosimilmente, il riferimento e' a Decr. Mininterno 20/10/2014 e include e seguenti ulteriori categorie:

¤  i membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere accompagnati da un assistente

¤  i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni

¤  il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute

¤  garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri situati nel territorio di competenza

¤  giornalisti, foto-operatori e cine-operatori

¤  altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

o   altri soggetti previsti dal regolamento; nota: attualmente il DPR 21/2015 prevede l'accesso di

¤  sindaci, presidenti di provincia e presidenti di giunta o di consiglio regionale

¤  soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse

¤  rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati

á      Il personale che opera nei centri di prima accoglienza e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro (art. 10 D. Lgs. 142/2015)[142]

 

á      Criticita' segnalate in relazione ai CARA prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015:

o   Rapp. CIR sull'accesso alla protezione: sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari

o   Proc. Repubblica Agrigento e Proc. Repubblica Roma hanno chiesto (e ottenuto dai GIP competenti) l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., aperto a seguito di un esposto presentato dall'ASGI in relazione alla permanenza prolungata di stranieri nel CPSA (non CIE) di Lampedusa; secondo le Procure, tale permanenza non corrisponde alla commissione di alcun reato da parte delle autorita', dal momento che la legge non disciplina la durata dell'accoglienza ne' la sottopone a controllo giurisdizionale (trattandosi di permanenza finalizzata al soccorso in attesa che vengano adottati provvedimenti di rimpatrio o di trattenimento), e che sussistono oggettivi problemi organizzativi e di sicurezza legati al trasferimento ad altre strutture delle persone accolte; nota: non si chiarisce, nei provvedimenti delle Procure, se gli stranieri in questione siano sottoposti a limitazione coattiva della liberta' personale (nel qual caso si tratterebbe di trattenimento, in violazione di art. 13 Cost.)

o   Una Lettera ASGI al Ministero dell'interno e ad altre istituzioni segnala il perdurare di

¤  gravi criticita' nella gestione del CARA di Mineo: mancanza di servizi essenziali (assistenza legale, il servizio di mediazione linguistico-culturale e l'assistenza sociale e psicologica), l'eccessivo numero di richiedenti asilo ospitati (circa 4.000, ben oltre la capienza autorizzata della struttura), episodi di sequestro e violenza subiti da una richiedente asilo, diversi tentativi di suicidio, l'arresto di alcune persone accusate di far parte di una organizzazione dedita al traffico dei migranti e basata proprio presso il CARA

¤  prassi seguite dall'Ufficio immigrazione della questura di Catania presso il centro:

-       omessa adozione e comunicazione dei provvedimenti con il quale il questore dispone l'accoglienza dei richiedenti asilo presso il CARA

-       omessa consegna dell'attestato nominativo che certifica la qualita' di richiedente asilo

-       omesso rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo in pendenza della procedura di protezione internazionale

-       omessa erogazione dei servizi di informazione e assistenza legale

o   Rapp. MEDU sul CARA di Mineo: si denunciano criticita' in relazione a sovraffollamento, tempi di attesa abmnormi per la definizione della procedura di riconoscimento della protezioen internazionale, assistenza sanitaria insufficiente, isolamento degli ospiti rispetto al territorio, insufficiente supporto psicologico alle persone affette da disturbi psichici o altrimenti vulnerabili, insufficiente supporto legale ai richiedenti asilo

 

á      Rapporto di Medici Senza Frontiere: si denunciano casi di protratto trattenimento di alcuni ospiti del CPSA di Pozzallo, che verra' adibito ad hotspot, ai quali era negata la possibilita' di uscire e ai quali era anche vietato l'accesso alla zona aperta del centro, e la mancanza di accesso sistematico ad un'adeguata informativa legale; si lamenta inoltre come le procedure di identificazione e screening di vulnerabilita' avvengano in tempi rapidissimi e immediatamente dopo lo sbarco, senza che gli interessati possano capire quale ruolo istituzionale abbia l'intervistatore e cosa venga proposto loro di firmare

á      Interrogazione del Presidente della Commissione diritti umani del Senato, Luigi Manconi in merito alle procedure di trattenimento, identificazione e registrazione delle domande d'asilo dei migranti appena sbarcati, adottate nel Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Pozzallo in provincia di Ragusa: si chiede

o   se corrisponda al vero che i cittadini stranieri, all'arrivo nel CPSA di Pozzallo, vengono privati della liberta' di circolazione, senza che venga notificato loro alcun provvedimento scritto e senza che tale privazione sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale

o   se al Ministro in indirizzo risulti per quanto tempo, qualora vengano confermati i fatti riportati dal Rapporto di Medici Senza Frontiere, perduri tale limitazione della liberta' personale nelle forme descritte

o   se i cittadini stranieri vengano opportunamente informati sul diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale dall'ACNUR o da altro ente di tutela a cio' eventualmente preposto

o   se i cittadini stranieri vengano informati in modo esaustivo e completo sulla procedura di richiesta della protezione internazionale, prima dell'intervista finalizzata alla compilazione del cosiddetto foglio notizie, dal quale dovrebbe emergere la volonta' del cittadino straniero di avanzare richiesta di protezione internazionale

o   se corrisponda al vero che le informazioni in merito all'accesso alla procedura di protezione internazionale sono praticamente inesistenti e i cittadini stranieri vengono intervistati immediatamente dopo lo sbarco, dopo un viaggio in mare durato anche giorni, in condizioni di gravissimo stress psicofisico

á      Diverse ONG hanno sottoscritto un documento con il quale si denuncia il fatto che, a partire dall'apertura dei cosiddetti hotspot, il Mininterno ha respinto sistematicamente le richieste di ingresso della stampa all'interno di tali centri, giustificando il divieto con ragioni organizzative, e ha impedito, in data 13/5/2016, l'ingresso di un gruppo di giornalisti che avrebbe voluto visitare l'hotspot di Pozzallo al seguito di un parlamentare italiano; si invita, quindi, il Mininterno a garantire l'esercizio del diritto di cronaca attraverso l'accesso della stampa agli hotspot, individuando precise modalita' perche' tale accesso non sia concesso su base discrezionale

á      Raggiunto un accordo tra Mininterno, FNSI e Carta di Roma per l'ammissione di delegazioni di giornalisti agli hotspot, almeno a cadenza mensile e con un preavvisto di 12 ore; i criteri per la composizione di queste delegazioni saranno individuati dalla FNSI e da Carta di Roma con l'obiettivo di esercitare una effettiva attivita' di controllo e di garantire la possibilita' di visitare gli hotspot al maggior numero di colleghi, anche della stampa estera (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Accoglienza relativa al flusso straordinario di stranieri (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di posti all'interno dei centri di prima accoglienza e delle strutture dello SPRAR, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto in strutture temporanee appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di condizioni di vulnerabilita' (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      Le strutture temporanee soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi applicabili ai centri di prima accoglienza, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici; nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi di L. 563/1995 (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      L'accoglienza nelle strutture temporanee e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nei centri di prima accoglienza o nelle strutture dello SPRAR (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina al luogo di accoglienza (art. 11 D. Lgs. 142/2015)

á      L'allontanamento ingiustificato dalla struttura temporanea comporta la revoca delle condizioni di accoglienza, con conseguente sospensione dell'esame della domanda[143]; il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso, entro 12 mesi dalla sospensione; trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento; la domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e' sottoposta ad esame preliminare diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; in sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento (art. 13 D. Lgs. 142/2015 e art. 23-bis D. Lgs. 25/2008)

á      In caso di abbandono della struttura temporanea da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura il prefetto dispone, con decreto motivato, la revoca delle misure d'accoglienza[144]; in caso di abbandono della struttura da parte del richiedente il gestore della struttura e' tenuto a darne comunicazione immediatamente alla prefettura[145]; se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o alla struttura di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza; il ripristino e' disposto soltanto se l'abbandono e' stato causato da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

á      Circ. Mininterno 30/10/2015:

o   le eventuali strutture temporanee realizzate per la prima accoglienza dei richiedenti asilo possono essere attivate tramite procedure di affidamento diretto, sentito l'ente locale interessato

o   in attesa che venga adottato il decreto Mininterno recante le prescrizioni relative alla peculiarita' del tipo di struttura, si applicano il Decr. Mininterno 21/11/2008, recante lo schema di capitolato d'appalto per i centri governativi, e la Direttiva Mininterno 4/8/2015

o   per i centri di cui all'art. 9 si applicano le specifiche tecniche previste per CARA (comprendenti i servizi richiamati da DPR 21/2015), con la specificazione che l'insegnamento della lingua italiana va inteso strettamente come funzionale al servizio di orientamento sul territorio

o   nelle strutture temporanee aperte per la prima accoglienza (art. 11), oltre ai beni e servizi materiali di base (vitto, vestiario, biancheria, prodotti personali, devono essere forniti i servizi di assistenza generica alla persona, mediazione linguistico-culturale, informazione sulla normativa, sostegno socio-psicologico, erogazione di pocket money e scheda telefonica, orientamento e accesso ai servizi del territorio, tutela della salute e assistenza delle persone vulnerabili)

o   la valutazione dei mezzi di sostentamento ai fini dell'ammissione allo SPRAR puo' essere verificata anche successivamente alla prima volta ai fini di cui all'art. 23 (eventuale revoca delle condizioni di accoglienza)

o   in caso di ricorso contro un rigetto che per la seconda volta abbia dichiarato inammissibile la domanda, il ricorrente non ha diritto alle misure di accoglienza

o   l'accoglienza dello ricorrente cui sia stato rilasciato un permesso per motivi umanitari e' assicurata solo se il ricorso contro la decisione di rigetto della richiesta d'asilo e' stato presentato con le modalita' previste da D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 150/2011; negli altri casi, l'accoglienza puo' essere assicurata solo se lo straniero presenta una nuova domanda di asilo, che verra' trattata con la procedura prevista da art. 29 D. Lgs. 25/2008 (esame preliminare)

o   in caso di appello contro la decisione del Tribunale, l'accoglienza e' assicurata nel caso sia accolta l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato (e nelle more della decisione sull'istanza?), fino alla decisione del ricorso in appello

o   le disposizioni in materia di revoca dell'accoglienza si applicano anche in caso di accoglienza provvisoria in un centro di prima accoglienza per mancanza di posti nello SPRAR

o   il provvedimento di revoca dell'accoglienza per allontanamento ingiustificato va comunicato tempestivamente alla Commissione territoriale, dato che ha conseguenze sul procedimento di esame della domanda

o   si richiamano, in materia di monitoraggio dell'accoglienza, le indicazioni contenute nella Direttiva Mininterno 4/8/2015 e nelle circ. Mininterno 10/2/2015 e 22/9/2015; gli esiti delle verifiche vanno comunicati tempestivamente al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

 

á      Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome per per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati:

o   soccorso e prima assistenza

¤  soddisfacimento delle primarie esigenze connesse a ricovero e vitto, procedure di identificazione, screening sanitario, risposta ai bisogni materiali (igiene, abbigliamento, etc.), attivita' informativa, prima individuazione di nuclei familiari o persone vulnerabili

¤  interventi realizzati in strutture governative con tempi di permanenza contenuti, al fine garantire la massima rotazione delle presenze, evitando cosi' la saturazione dei Centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture di "prima accoglienza" dislocate sui-territori regionali; a questo scopo il Mininterno valuta la possibilita' di diversa utilizzazione, anche parziale, degli attuali CARA (in particolare, dei Centri di Mineo, Crotone e Bari)

o   prima accoglienza e qualificazione

¤  allo scopo di consentire il regolare afflusso verso il Sistema SPRAR delle persone provenienti dalla fase di soccorso, attivazione di Centri/Hub di livello regionale e/o interregional, dimensionati in base alle caratteristiche socio-economiche del territorio e delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, con le seguenti caratteristiche e funzioni:

-       capienza adeguata al bacino di riferimento regionale o interregionale e in linea con le funzioni da svolgere

-       accoglienza riferita a stranieri che siano gia' stati sottoposti alle procedure di fotosegnalamento e al primo screening sanitario e che abbiano espresso, nella fase di soccorso, la volonta' di richiedere protezione

-       tempo di permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione (modello C3), alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della Commissione o della Sezione territoriale competente e alla individuazione della migliore collocazione possibile nel Sistema SPRAR

-       assorbimento da parte dei Centri/Hub di livello regionale di tutte le altre attivita' attualmente effettuate nei CARA

o   seconda accoglienza e integrazione

¤  si conferma lo SPRAR come sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, estendendo tale Sistema anche all'accoglienza di secondo livello di tutti i minori non accompagnati

¤  si provvedera' ad un ampliamento dello SPRAR, anche mediante il riassorbimento graduale dei progetti di accoglienza attivati in via di urgenza dalle Prefetture

¤  in caso di indisponibilita' di posti nello SPRAR, si procede alla distribuzione dei migranti giunti sulle coste italiane, secondo contingenti progressivi di 10.000 unita', ed in relazione alle esigenze di accoglienza, secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale:

-       percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali

-       esclusione dei Comuni, in zone colpite da terremoto, che rientrino nel cratere sismico e dei Comuni interessati da situazioni di emergenza

-       quote determinate in base alla effettiva permanenza sul territorio anziche' in base all'assegnazione iniziale

¤  registrazione e monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio

o   sistema di coordinamento

¤  coordinamento assicurato dal Mininterno, con il supporto del Tavolo di coordinamento nazionale, cui partecipano rappresentanti dei vari livelli di governo, nazionale e locale

¤  in ambito regionale, il Prefetto del Comune capoluogo attiva e presiede "Tavoli di coordinamento regionali" ai quali partecipano Regione, Province e Comuni, per la realizzazione delle strategie operative definite dal Tavolo di coordinamento nazionale

o   accoglienza minori stranieri non accompagnati

¤  attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell'eta' e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Stati membri dell'Unione europea

¤  pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato

¤  nelle more della piena realizzazione del sistema di presa in carico, il Mininterno coordina la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali, e si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con sostegno da parte del Minlavoro, che utilizza, a questo scopo, le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. 135/2012 per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire dall'1/1/2014

á      Circ. Mininterno 25/7/2014:

o   a seguito del raggiungimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, si e' deciso di accogliere i minori stranieri non accompagnati (anche non richiedenti asilo) nell'ambito dello SRAR, provvedendo ad accrescere la capienza di posti dedicati, anche mediante l'individuazione o la costituzione di strutture temporanee

o   nelle strutture temporanee dislocate in prossimita' dei luoghi di sbarco, deputate a un'accoglienza di brevissima durata, devono essere effettuate le procedure di identificazione, accertamento dell'eta' (se necessario) e, secondo i criteri di art. 4 D. Lgs. 24/2014, un primo scrreening sanitario, un'attivita' di informazione sulla protezione internazionale, la risposta ai bisogni materiali (in relazione all'abbigliamento) e l'individuazione dei casi di ulteriore vulnerabilita'; successivamente, si procede al trasferimento verso lo SPRAR o, in mancanza di posti, verso altre strutture temporanee, dislocate in tutto il territorio nazionale

o   il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati eroga al Comune un contributo di 45 euro al giorno per ospite, che il Comune trasferisce all'ente gestore, senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale

o   a seguito di uno sbarco, il minore non accompagnato viene collocato nelle strutture temporanee vicine al luogo di sbarco dalle Autorita' di pubblica sicurezza, che segnalano la presenza del minore alla prefettura territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare

o   la prefettura ne da' tempestiva comunicazione al Prefetto del capoluogo di regione e all'Unita' di missione costituita presso il Dipartimento Liberta' civili del Mininterno, che individua i posti disponibili per il trasferimento (attuato dal Dipartimento Pubblica sicurezza)

o   le Autorita' di pubblica sicurezza del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi sociali del Comune dove e' ubicata la struttura di destinazione alla prefettura territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare

o   il Comune dove e' ubicata la struttura di destinazione segnala la presenza del minore alla prefettura, al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e al Minlavoro - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, ai fini dell'inserimento nel SIM; segnala inoltre tempestivamente l'eventuale irreperibilita' del minore (nota: la circolare e', in proposito, sgrammaticata)

o   nell'attuazione di tutte le disposizioni della circolare e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore

á      Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: l'Ente locale proponente deve effettuare i seguenti interventi

o   collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata:

¤  ammesse tutte le modalita' di accoglienza previste dalla normativa; in caso di accoglienza in struttura,

-       la struttura deve essere autorizzata e certificata secondo la normativa regionale e nazionale in materia di strutture residenziali per minori

-       la struttura deve essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, sottoscritto da ogni minore accolto

-       il rapporto numerico tra personale stabilmente presente nella struttura e utenti e le professionalita' coinvolte devono essere conformi alla normativa regionale e nazionale

-       devono essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti

-       deve essere garantita la fornitura di beni di prima necessita', quali prodotti per l'igiene personale e vestiario

-       deve essere erogato un pocket money in base alle modalita' educative definite dal progetto

¤  in caso di affidamento familiare (caratterizzato da stabilita', continuita' e progettualita', per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli),

-       l'Ente locale puo' progettare interventi specifici che tengano conto, in particolare dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori

-       possono essere considerate tutte le possibilita' previste dalla legge relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalita' italiana o straniera)

-        possono essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.)

¤  in ogni caso, il minore deve essere inserito in un clima familiare, accogliente, in modo da accrescere le sue motivazioni ad aderire al progetto proposto; devono quindi essere previste attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione sociale; e' anche opportuno favorire i contatti con la cultura di appartenenza e, se possibile, con la famiglia d'origine, anche per via telematica; le attivita' devono essere affidate a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi

o   assistenza socio-psicologica e sanitaria:

¤  e' necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui col minore allo scopo di

-       verificarne la condizione psico-fisica

-       raccogliere informazioni sulla sua identita', sul percorso migratorio e sulla storia familiare

-       accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano

-       verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento

-       verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale, se non gia' presentata

-       acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilita' del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia

-       raccogliere informazioni sulle aspettative e competenze del minore

-       informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di integrazione in Italia

¤  nei colloqui e' necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'eta', della cultura di provenienza e dell'identita' di genere del minore

o   tutela legale:

¤  al minore non accompagnato deve essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale; a tal fine, occorre

-       sostenere il minore nell'espletamento delle procedure di identificazione; benche' il riconoscimento dell'identita' in assenza di un documento valido sia di competenza della questura, il colloquio con il minore puo' permettere di acquisire informazioni utili allo scopo e migliorare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive

-       sostenere il minore nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno; la regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, e' condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale; la richiesta deve essere presentata alla questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura

-       qualora il minore manifesti la volonta' di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura

-       garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura

-       garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle procedure amministative

-       garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano

-       garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario

o   segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela:

¤  il minore deve essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, deve essere inviata la segnalazione alla Direzione generale immigrazione e politiche dell'integrazione del Minlavoro

¤  il minore deve essere sollecitamente segnalato al Giudice tutelare per l'apertura della tutela al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per l'eventuale richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale

o   mediazione linguistico-culturale:

¤  e' fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di

-       costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto

-       disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture

¤  la mediazione interculturale va intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima, sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori

¤  la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista

-       durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine

-       a sostegno dell'accoglienza del minore, presso la struttura o la famiglia affidataria

-       nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi

-       qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia

-       durante l'accompagnamento del minore in questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale

-       ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato sostegno al tutore nello svolgimento delle sue funzioni

-       in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte e i vincoli che esse comportano

¤  e' opportuno tenere in considerazione il sostegno del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attivita' ludico-ricreative

o   insegnamento di base della lingua italiana:

¤  l'Ente locale deve prevedere per il minore l'insegnamento della lingua italiana, per almeno 10 ore settimanali

¤  e' auspicabile che l'insegnamento sia attivato nel piu' breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a cio' preposte (CTP; nota: ora, presso i CPIA) anche al fine di acquisire la certificazione del livello raggiunto

o   attivita' a sostegno dell'integrazione:

¤  l'Ente locale deve avviare le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno; l'iscrizione alla scuola dell'obbligo puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico e, in mancanza di relativa documentazione anagrafica, e' effettuata con riserva

¤  e' opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volonta' di inserimento nel mercato del lavoro

¤  e' indispensabile avviare il minore all'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale, in quanto attivita' propedeutiche all'inclusione sociale; e' anche opportuno avviare il minore ad attivita' sportive e artistico-culturali, utili alla sua integrazione sociale

¤  il percorso di accoglienza integrata va completato con l'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti pubblici e/o del privato sociale a questi interventi deputati

o   la rete locale nell'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati:

¤  il lavoro sinergico tra gli attori coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e' condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attivita' di norma previste a favore di tali minori

¤  la rete locale dovrebbe coinvolgere prefettura, questura e Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, ASL, agenzie educative, comunita' di accoglienza, famiglie affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa

¤  le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono

-       la valorizzazione delle specificita' locali

-       il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto

-       il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio

-       la promozione di nuovi modelli di coordinamento

¤  l'obiettivo puo' essere perseguito attraverso la promozione di momenti di confronto tra tutti i componenti della rete locale (oltre a quelli a carattere settoriale e/o operativo), la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali, la diffusione tempestiva di informazioni complete tra i soggetti della rete, la promozione di attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri

o   tempi e proroghe dell'accoglienza:

¤  il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'; nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste da art. 32 o da altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998 (nota: verosimilmente, il riferimento e' alle situazioni in cui al neomaggorenne puo' essere rilasciato un permesos di soggiorno) o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori 6 mesi

¤  ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Mininterno per il tramite del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, dal D. Lgs. 142/2015) e dalle Linee Guida allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013

o   trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR:

¤  qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di riferimento

¤  per una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra questo e l'Ente locale inviante nel passaggio di competenze sul minore

¤  raggiunta la maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, dal D. Lgs. 142/2015) e dalle Linee Guida allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale all'interno di un progetto SPRAR dedicata ai maggiorenni

á      Decr. Mininterno 27/4/2015:

o   gli Enti locali che presentano richiesta di contributo per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, sulla base delle Linee guida per la presentazione delle domande di contributo, a garantire:

¤   il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato

¤   l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio

o   l'Ente locale proponente e' tenuto a prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati dalle Linee guida per la presentazione delle domande di contributo:

¤  collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di provenienza del minore

¤  supporto di mediatori linguistico-culturali

¤  iscrizione al SSN

¤  assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale

¤  verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore

¤  apertura della tutela

¤  regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio

¤  insegnamento di base della lingua italiana

¤  inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore

¤  definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore, formulato tenendo presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, possibilmente condiviso dal tutore e aggiornato durante il periodo di accoglienza

¤  forme di raccordo con gli altri interventi realizzati nell'ambito dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

 

á      Segnalata la protesta di alcuni gestori dei centri di accoglienza per minori non accompagnati in Sicilia, finalizzata a sollecitare il pagamento da parte dei Comuni delle rette (comunicato ASGI)

 

á      Minori non accompagnati, alcuni persino di 12 anni d'eta', vengono trattenuti per settimane nell'hotspot di Pozzallo, in Sicilia, in condizioni di sovraffollamento e di insicurezza; il 9/6/2016 il centro di Pozzallo ospitava 365 persone, oltre il doppio della capienza consentita, di cui 185 minori non accompagnati, secondo quanto dichiarato dall'autorita' di pubblica sicurezza (comunicato Human Right Watch)

á      In uno sbarco avvenuto a Palermo il 25/5/2016, sono arrivati 260 minori non accompagnati; inviati negli hotspot per le procedure di identificazione, l'11/6/2016, dieci di loro erano ancora nell'hotspot di Trapani (comunicato CIR)

 

 

Accesso alle misure di accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'ufficio di polizia che riceve la domanda di asilo provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza (e verosimilmente, su procedura, diritti e doveri, tempi e mezzi a disposizione per l'allegazione di elementi utili all'esame), con la consegna all'interessato dell'opuscolo informativo appositamente redatto dalla Commissione nazionale; l'opuscolo e' consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo; le informazioni sono fornite, se necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine non superiore a 15 gg dalla presentazione della domanda; le informazioni comprendono i riferimenti dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale (art. 3 D. Lgs. 142/2015 e art. 10 D. Lgs. 25/2008)

á      Il richiedente che abbia formalizzato la domanda di asilo[146] e che risulti privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza dello SPRAR, predisposte dagli enti locali (art. 1-sexies L. 39/1990) e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies L. 39/1990, anche in deroga al limite dell'80% di cui ad art. 1-sexies co. 2 L. 39/1990 (art. 14 D. Lgs. 142/2015)

á      La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza e' effettuata dalla prefettura con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale (art. 14 D. Lgs. 142/2015)[147]

á      Il richiedente asilo presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza[148]; la questura trasmette la documentazione alla prefettura (art. 15 D. Lgs. 142/2015)

á      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'accoglienza, per "familiari" del richiedente asilo si intendono i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale (art. 2 D. Lgs. 142/2015):

o   il coniuge del richiedente

o   i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati (i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli)

o   il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. del richiedente minore non coniugato

á      L'accesso alle misure di accoglienza non e' subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[149]

á      Le misure di accoglienza si applicano a stranieri e apolidi richiedenti asilo nel territorio nazionale, comprese le frontiere, le relative zone di transito e le acque territoriali, e ai loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale (art. 1 D. Lgs. 142/2015)

á      Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volonta' di chiedere asilo (art. 1 D. Lgs. 142/2015)[150]

á      Le misure di accoglienza si applicano anche ai richiedenti asilo soggetti al procedimento previsto dal Reg. UE n. 604/2013 (art. 1 D. Lgs. 142/2015)

á      Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento in CIE, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei centri di prima accoglienza o nelle strutture utilizzate come centri di prima accoglienza (art. 14 D. Lgs. 142/2015)[151]; al richiedente e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo e, in caso di pericolosita', al medesimo richiedente possono essere imposte dal questore (con convalida effettuata dal tribunale in composizione monocratica) le misure seguenti (art. 14 D. Lgs. 142/2015 e art. 14 D. Lgs. 286/1998):

o   consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza

o   obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato

o   obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente

 

 

Adozione delle misure di accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      La prefettura, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta la disponibilita' di posti all'interno dello SPRAR (art. 15 D. Lgs. 142/2015)[152]

á      La prefettura invia il richiedente asilo nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore (art. 15 D. Lgs. 142/2015)

á      In caso di temporanea indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente rimane nei centri di prima accoglienza, per il tempo strettamente necessario al trasferimento[153]; il richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilita' e' trasferito in via prioritaria nelle strutture dello SPRAR (art. 9 D. Lgs. 142/2015)

á      Contro il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al TAR territorialmente competente (art. 15 D. Lgs. 142/2015)[154]

á      L'accoglienza e' subordinata all'effettiva permanenza del richiedente nella struttura individuata, salvo il trasferimento in altro centro[155], che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura della provincia in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente; il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (art. 15 D. Lgs. 142/2015)

á      Per il richiedente asilo accolto nelle strutture di accoglienza al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica (art. 5 D. Lgs. 142/2015 e Circ. Mininterno 17/8/2016)[156]

 

á      Sent. Corte Giust. C-79/13:

o   qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo e devono garantire una qualita' di vita adeguata, anche con riferimento alla specifica situazione della persona; in particolare, l'importo totale dei sussidi economici deve essere tale da consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio, eventualmente idoneo alla tutela delle persone portatrici di particolari esigenze; l'importo dei sussidi deve essere inoltre sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unita' familiare dei richiedenti asilo

o   in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, lo Stato membro puo' affidare questi ultimi ad organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purche' tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da Direttiva 2003/9/CE

 

 

Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato dalla prefettura alla questura e alla Commissione territoriale, ai fini dell'identificazione del domicilio valevole per la notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di accoglienza[157][158]; e' facolta' del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale (art 5 e art. 15 D. Lgs. 142/2015)

 

 

Modalita' di effettuazione dell'accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il Mininterno svolge, anche tramite le prefetture e con eventuale ricorso a organizzazioni internazionali o intergovernative competenti, attivita' di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza (in relazione a qualita' dei servizi e dell'assistenza fornita e alle modalita' di affidamento da parte degli enti locali dei servizi in ambito SPRAR ai soggetti attuatori); le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune[159] (art. 20 D. Lgs. 142/2015)

á      Le misure di accoglienza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni genitali (art. 17 D. Lgs. 142/2015)[160]

á      Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 co. 3-bis D. Lgs. 286/1998 (art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Nei centri di prima accoglienza sono previsti servizi speciali (da individuare con decreto Mininterno) di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio; tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico (art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Nell'ambito dello SPRAR sono attivati servizi speciali (da individuare con decreto Mininterno) di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari (art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Se viene rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia di minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale, la competente autorita' giudiziaria provvede all'affidamento del minore non accompagnato; in caso contrario, si procede ai sensi di art. 2, co. 1 e 2 L. 184/1983 (affidamento familiare o a comunita' di un minore privo di ambiente familiare idoneo); in tutti i casi, i provvedimenti sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo cura di non separarlo da fratelli eventualmente presenti sul territorio italiano e di limitare al minimo gli spostamenti sul territorio stesso (nota: art. 31, co. 3 Direttiva 2011/95/UE prevede che le decisioni in materia siano adottate tenendo conto del parere del minore, considerata la sua eta' e il suo grado di maturita'); il minore puo' comunque beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie vulnerabili, di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimlmente, ora, di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Se possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza (art. 17 D. Lgs. 142/2015)[161]

á      I servizi speciali di accoglienza garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilita', da parte di personale qualificato (art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e' insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale ammissione al colloquio di personale di sostegno che presti la necessaria assistenza (art. 17 D. Lgs. 142/2015 e art. 13 co. 2 25/2008)

á      Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui ad art. 27 co. 1-bis D. Lgs. 251/2007; il personale sanitario riceve una specifica formazione (art. 27 co. 1-bis D. Lgs. 251/2007) ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza (art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Nell'applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorita' il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto da art. 3 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

á      Per la valutazione dell'interesse superiore del minore, il minore deve essere ascoltato, tenendo conto dell'eta' e del grado di maturita' e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani; deve essere anche verificata la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi di art. 8 par. 2 Reg. UE n. 604/2013, purche' corrisponda all'interesse superiore del minore (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

á      I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (art. 18 D. Lgs. 142/2015)[162]

á      I minori richiedenti protezione internazionale e i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico[163] e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana (art. 21 D. Lgs. 142/2015)

á      Nella predisposizione delle misure di sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

á      Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori (art. 18 D. Lgs. 142/2015; nota: il D. Lgs. 142/2015 ha abrogato, senza ribadirla, una disposizione del D. Lgs 140/2005 che imponeva l'obbligo di riservatezza a tutto il personale operante nel sistema di accoglienza)[164]

á      E' consentito l'accesso nelle strutture dello SPRAR ai rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti[165] (art. 15 D. Lgs. 142/2015); note:

o   art. 9 D. Lgs. 140/2005 prevedeva anche l'ammissione degli avvocati e la possibilita' di comunicazione con i parenti

o   dovrebbe essere consentito l'accesso a tutti i soggetti ammessi, in base ad art. 10 D. Lgs. 142/2015, ai centri di prima accoglienza, al fine di controllare la qualita' dei servizi offerti

á      Nota: il D. Lgs. 142/2015 ha abrogato la disposizione di cui all'art. 10 D. Lgs. 140/2005, che prevedeva che l'iscrizione al SSN dei richiedenti asilo e dei loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza fosse effettuata dal gestore del servizio di accoglienza

 

á      Centri governativi di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Decr. Mininterno 1/9/2016):

o   requisiti strutturali dei centri:

¤  i centri sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio

¤  ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a 60 giorni

¤  ogni centro garantisce l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi destinate a tale scopo in via esclusiva; ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di 30 minori

¤  le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Mininterno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura

o   servizi:

¤  nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui e' articolato, i servizi previsti da art. 19 D. Lgs. 142/2015, tra cui, in particolare

-       gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonche' registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro; l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro e' immediatamente registrato e comunicato al Mininterno

-       mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro

-       mediazione linguistica e culturale,, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto

-       orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati

-       supporto alle autorita' competenti per il completamento delle procedure di identificazione e accertamento dell'eta' del minore

-       supporto alle autorita' competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori

-       informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato puo' avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento

-       informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari

-       interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta o di esigenze particolari

-       tenuta di una scheda individuale nella quale siano riportate le informazioni sulle prestazioni erogate

¤  gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Mininterno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR

¤  in caso di temporanea indisponibilita' dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto da art. 16 D. Lgs. 142/2015

o   regolamento del centro:

¤  il centro e' dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificita' strutturali e territoriali, fissa le modalita' di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta' e al benessere e allo sviluppo del minore

¤  in particolare, sono disciplinate

-       le uscite giornaliere

-       le modalita' di compilazione della scheda individuale

-       la programmazione delle attivita' destinate agli ospiti

-       le modalita' dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       la turnazione di ciascuna figura professionale, nonche' gli adempimenti necessari a garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori

-       l'erogazione dei pasti

o   direttore e personale addetto al centro:

¤  la gestione del centro e' affidata da chi si e' aggiudicato la gara per la sua istituzione ad un direttore, che predispone e regola i servizi erogati ed e' responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati

¤  al direttore del centro sono attribuiti i seguenti compiti:

-       designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro e' articolato, supervisione e coordinamento delle relative attivita'

-       elaborazione del regolamento e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro

-       comunicazione mensile al Mininterno in ordine alle attivita' svolte e informazione tempestiva, allo stesso ministero, sulle criticita' emergenti

-       raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e' ubicata la sede del centro governativo

-       raccordo con le autorita' competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti

¤  il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori

¤  nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'eta', del grado di autonomia e della maturita' dei minori stranieri non accompagnati accolti

¤  tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro

o   accesso ai centri governativi

¤  l'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 D. Lgs. 142/2015

¤  accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche' l'ACNUR, l'OIM, l'EASO e l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni

¤  possono essere autorizzati ad accedere ai centri, dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori, anche

-       presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico isituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione e' collocata la sede, ne abbiano motivato interesse

-       enti di tutela dei minori con esperienza consolidata

-       rappresentanti degli organi d'informazione

-       altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

á      Linee-guida Mininterno per le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore:

o   ingresso in struttura, informativa e segnalazioni (prima settimana di permanenza):

¤  acquisizione e conferma delle informazioni relative al minore gia' raccolte (incluse le informazioni mediche sullo screening sanitario svolto nel luogo di sbarco)

¤  segnalazione alla Struttura di missione dell'avvenuto inserimento dei minori nella struttura di prima accoglienza

¤  segnalazione dell'inserimento del minore

-       Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Minlavoro

-       Procura presso Tribunale per i minorenni

-       Tribunale per i minorenni

-       questura territorialmente competente

-       ufficio servizi sociali del Comune di competenza

¤  registrazione

¤  consegna vestiario

¤  consegna documento di benvenuto con indicazione dell'organizzazione della Struttura (orari e attivita')

¤  presentazione

-       della Struttura (funzione e scopo della prima accoglienza, durata indicativa della permanenza) e delle sue regole (Regolamento interno, Patto interno di accoglienza)

-       del personale e dei ruoli e funzioni di ciascuno

-       dei servizi resi, delle diverse azioni che saranno realizzate (in particolare, colloqui con il minore, eventuali azioni relative alla determinazione dell'eta', eventuali visite mediche) e relativa tempistica

¤  screening medico interno alla struttura e redazione richiesta per rilascio del codice STP

¤  ascolto e orientamento informale, con

-       raccolta informazioni relative al vissuto personale del minore, compresi gli eventi connessi allo sbarco e ai familiari (anche in patria)

-       indicazione dei servizi disponibili sul territorio

-       raccolta di eventuali indicatori della condizione di vittima di tratta o sfruttamento

-       individuazione di necessita' legate alla cultura e alla tradizione del minore (in particolare, riti religiosi)

¤  accompagnamento del minore durante il primo contatto con il nucleo familiare eventualmente ancora presente nel paese di origine

¤  prima informativa legale su

-       diritti del minore straniero non accompagnato in Italia (inespellibilita', permesso di soggiorno per minore eta', percorso di integrazione) e rispetto delle regole di ospitalita' e degli operatori da parte del minore straniero non accompagnato

-       eventuale procedura di accertamento dell'eta' in caso di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata

-       procedura di protezione internazionale

-       Regolamento Dublino III, con riferimento all'eventuale possibilita' di ricongiungimento familiare

-       norme relative ad affidamento a parenti regolarmente presenti in Italia e/o in altri Stati membri

-       possibilita' di inserimento in un percorso di protezione per vittime di tratta

-       possibilita' di rimpatrio assistito

¤  primo colloquio conoscitivo, redazione scheda personale e preparazione del fascicolo del minore, allo scopo di

-       recuperare le informazioni generali sul minore raccolte al momento dell'ingresso in struttura

-       approfondire notizie su eventuale presenza figure parentali in Italia e/o in altri paesi

-       capire se il minore parla altre lingue o dialetti e se appartiene a qualche minoranza linguistica o etnica

-       avere informazione sul percorso scolastico compiuto nel paese di origine

-       rilevare eventuali indicatori della condizine di vittima di tratta, stati di vulnerabilita' o bisogni specifici

¤  rintraccio dei familiari nel paese di origine o in un paese terzo, per i minori non richiedenti asilo

¤  primo contatto con il parente che il minore ha dichiarato di aver in Italia o in altro paese

¤  richiesta apertura della tutela

¤  attivita' finalizzata all'eventuale valutazione della minore eta' dichiarata

¤  osservazione costante sul minore da parte degli operatori della struttura finalizzata al rilevamento di indicatori di condizioni di vulnerabilita' o di bisogni specifici del minore

¤  riunione periodica del personale: resoconto realtivo alla prima settimana di accoglienza e scambio esperienze opinioni su

-       informazioni emerse durante i colloqui

-       impressioni emerse durante l'osservazione del minore

-       informazioni rilevate dai contatti con i familiari

-       valutazione delle decisioni assunte, scelta delle ulteriori attivita' da intraprendere in considerazione del superiore interesse del minore

-       scelta dell'educatore di riferimento per il minore

-       elaborazione e redazione del progetto individuale per il minore

¤  condivisione con il minore del progetto individuale

¤  eventuale e tempestiva segnalazione al Servizio Centrale/SPRAR di vulnerabilita' rilevate (in particolare, tenera eta', malattie particolari, stato psicologico indicante vissuti traumatici)

¤  programmazione e realizzazione di attivita' socio-educative e ricreative

o   presa in carico e conoscenza approfondita del minore (seconda-quarta settimana di permanenza):

¤  supporto allo svolgimento, da parte delle autorita' competenti, delle procedure d'identificazione

¤  accompagnamento del minore presso la questura per la richiesta di rilascio permesso di soggiorno per minore eta'

¤  rilascio codice STP o tessera sanitaria

¤  colloqui individuali conoscitivi con il minore (interviste psico-sociali) mirati alla conoscenza di

-       fattori personali

-       informazioni sulla famiglia nel paese di origine

-       informazioni sugli eventuali familiari presenti in altri Stati membri, se non gia' emerse durante i precedenti colloqui

-       progetto migratorio, motivi della partenza, condizioni in cui e' avvenuto il distacco dalla famiglia)

-       situazione del paese e della comunita' di provenienza

-       dinamiche comportamentali

¤  aggiornamento del fascicolo personale del minore

¤  sessioni di informativa legale approfondita e individuale

¤  eventuali approfondimenti medici

¤  eventuali valutazioni psico-sociali

¤  eventuale sollecitazione della nomina del tutore

¤  attivita' finalizzate a che il minore mantenga i contatti con i familiari

¤  monitoraggio ed eventuale adeguamento del progetto individuale

¤  condivisione con il minore dell'aggiornamento del progetto individuale

¤  calendarizzazione regolare di colloqui conoscitivi compresi eventuali approfondimenti con lo psicologo, se necessari

o   individuazione del percorso amministrativo individuale (entro la quinta settimana)

¤  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa la decisione di accesso alla procedura di protezione internazionale

¤  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa l'eventuale decisione di inserimento in procedura di protezione sociale

¤  partecipazione e consultazione del minore nella scelta e valutazione del percorso amministrativo nel suo superiore interesse

o   trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza:

¤  segnalazione casi vulnerabili che necessitano di un trasferimento nel pi breve tempo possibile, in relazione a

-       patologie mediche

-       disagio psico-sociale

-       condizione personale del minore

-       minori infra-quattordicenni (anche al fine della valutazione di un affidamento familiare, se possibile e ritenuto nel superiore interesse del minore)

-       altre situazioni ritenute di particolare urgenza

¤  segnalazione della presenza di un parente regolarmente soggiornante sul territorio, che pero' non puo' farsi carico del minore

¤  redazione delle schede di segnalazione al Servizio centrale per trasferimento in occasione dello spirare dei termini previsti per la prima accoglienza

¤  informazione del minore su luogo e contesto del suo trasferimento

¤  relazione finale sul minore e sulle azioni compiute a suo favore durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza

¤  proposte per la prosecuzione delle attivita' e procedure gia' intraprese e per l'effettuazione di ulteriori azioni utili alla determinazione del superiore interesse del minore

¤  invio del fascicolo del minore

¤  accompagnamento del minore nella struttura di seconda accoglienza

o   azioni in caso di allontanamento volontario del minore:

¤  denuncia per scomparsa di minore

¤  segnalazione

-       alla Struttura di missione

-       alla Direzione Generale per l'Immigrazione del Minlavoro

-       al Tribunale territorialmente competente avanti al quale era stata avanzata la richiesta di tutela

-       alla questura territorialmente competente avanti alla quale era stata inoltrata richiesta di permesso di soggiorno e/o richiesta di protezione internazionale

á      Accordo della Conferenza Regioni e Province autonome sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

o   la struttura di accoglienza di secondo livello e' un servizio residenziale nel quale sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identita' personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomizzazone

o   la struttura deve essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilita' a tutti i servizi del territorio e, preferibilmente, all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti

o   le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessita' di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato

o   modalita' di inserimento:

¤  possono essere accolti minori stranieri non accompagnari provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Mininterno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori gia' inseriti nei Centri di assistenza e soccorso (CAS)

¤  nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzano le procedure gia' in uso; nel caso di minori inseriti nei CAS e' cura della Prefettura effettuare la segnalazione, raccordandosi con i Comuni o con i Servizi sociali dell'ente locale nel territorio del quale sono ubicate le strutture

¤  l'autorita' di Pubblica Sicurezza da' immediata comunicazione della presenza del minore alla competente autorita' giudiziaria per la nomina di un tutore e al Minlavoro

¤  per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura deve garantire il raccordo con le prefetture e con la rete dei servizi del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli di collaborazione

¤  possono essere anche promosse e favorite relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri

¤  all'ingresso del minore, la struttura predispone, in collaborazione con i servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interessi del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza

¤  il progetto educativo individualizzato prevede momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura

¤  per conseguire un buona qualita' dell'inserimento, sono assicurate almeno le seguenti attivita':

-       recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita

-       orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione e rilascio del permesso di soggiorno

-       verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare

-       assistenza psicologica e sanitaria

-       verifica di eventuali condizioni di vulnerabilita' o di necessita' particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)

-       assolvimento dell'obbligo scolastico

-       insegnamento della lingua italiana

-       formazione secondaria e/o professionale

-       collocamento in attivita' lavorative in apprendistato e/o in tirocini

-       inserimento in contesti e attivita' socializzanti e per il tempo libero

¤  e' prevista l'erogazione di pocket money secondo le modalita' definite nel progetto educativo individualizzato

o   capacita' ricettiva:

¤  la struttura puo' accogliere (anche con suddivisione n piu' moduli), rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di eta' compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilita'

¤  sulla base della progettualita' specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilita' dell'inserimento e la compatibilita' con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, puo' essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e sorelle

¤  la struttura e' aperta tutto l'anno e per 24 ore al giorno

o   requisiti strutturali:

¤  la struttura ha le caratteristiche della civile abitazione e rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, accessibilita' e incendi

¤  i criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture si ispirano alle esigenze proprie delle civili abitazioni, con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la previsione dei seguenti requisiti minimi:

-       camere da letto con un massimo di 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale

-       dimensioni delle camere pari a 9 metri quadri (un posto letto), 14 metri quadri (due posti letto), 20 metri quadri (tre posti letto)

-       spazi comuni: cucina, spazio polifunzionale, lavanderia

-       spazio per attivita' amministrative e del personale

-       un servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere, all'occorrenza, attrezzato per la non autosufficienza

¤  l'organizzazione degli spazi interni della struttura deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilita' con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale; la suddivisione degli spazi interni tiene conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attivita' che vengono svolte

¤  deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti e ai danni arrecati, sia all'interno sia all'esterno della struttura

¤  le strutture sono autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia

o   Carta dei servizi e regolamento interno:

¤  il gestore della struttura si dota della Carta dei servizi, che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali; la Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio sono scritti e tradotti in piu' lingue e resi visibili per favorire la piu' ampia informazione degli ospiti della struttura

¤  il regolamento riporta, oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura,

-       le modalita' per

¬     la registrazione ospiti in entrata e in uscita

¬     la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale

¬     la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza

¬     la programmazione periodica delle attivita' destinate ai minori

¬     lo svolgimento corsi lingua italiana

-       la dotazione complessiva del personale, con funzioni/compiti e turnazioni

-       il funzionamento dei servizi

o   personale:

¤  in relazione alla finalita' educativa e di accompagnamento verso l'autonomizzazione, il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite

¤  in particolare, per lo svolgimento delle attivita' va assicurata la presenza del seguente personale:

-       un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali

-       tre educatori, in possesso del titolo corrispondente, per 30 ore settimanali

-       un mediatore culturale, in possesso di specifico titolo di studio, per 28 ore settimanali

-       un operatore con funzioni di supporto alla gestione della struttura, per 15 ore settimanali

¤  in sede di formulazione del progetto educativo individualizzato, i servizi competenti prevedono l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti; in ogni caso e' assicurata la presenza notturna di un operatore; il titolare della gestione della struttura puo' inoltre avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Universita'; tale presenza deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali

¤  la struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalita'

 

á      Sent. Corte Giust. C-79/13:

o   qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo e devono garantire una qualita' di vita adeguata, anche con riferimento alla specifica situazione della persona; in particolare, l'importo totale dei sussidi economici deve essere tale da consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio, eventualmente idoneo alla tutela delle persone portatrici di particolari esigenze; l'importo dei sussidi deve essere inoltre sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unita' familiare dei richiedenti asilo

o   in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, lo Stato membro puo' affidare questi ultimi ad organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purche' tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da Direttiva 2003/9/CE

 

á      Il sindaco di Mortara (Pavia) ha vietato l'uso del campo di calcio comunale per l'allenamento di richiedenti asilo (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Revoca delle misure di accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il prefetto dispone, con decreto motivato, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di (art. 23 D. Lgs. 142/2015)[166]

o   mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura

o   mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda

o   presentazione di una domanda reiterata senza che siano stati addotti nuovi elementi in merito alle condizioni personali del richiedente o alla situazione del suo Paese di origine[167]

o   accertamento della disponibilita' da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti

o   violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui e' accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti

o   accertamento della pericolosita' del richiedente atta a motivare il trattenimento in CIE (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

á      Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento all'eventuale sussistenza di condizioni di vulnerabilita' (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

á      In caso di mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente il gestore del centro e' tenuto a darne comunicazione immediata alla prefettura; se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza; il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (art. 23 D. Lgs. 142/2015)[168]

á      In caso di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture, il gestore del centro trasmette alla prefettura una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro 3 gg dal loro verificarsi (art. 23 D. Lgs. 142/2015)[169]

á      Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione[170]; il provvedimento e' comunicato anche al gestore del centro (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

á      Contro il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al TAR (art. 23 D. Lgs. 142/2015)[171]

á      In caso di accertamento della disponibilita' da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti, il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (art. 23 D. Lgs. 142/2015)[172]

á      In caso di accertamento di pericolosita' del richiedente atta a motivare il trattenimento in CIE, il prefetto da' comunicazione della revoca dell'accoglienza al questore per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (art. 23 D. Lgs. 142/2015)

 

 

Accesso al lavoro del richiedente asilo; attivita' di volontariato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso di soggiorno per richiesta asilo (nota: verosimilmente anche il permesso di soggiorno provvisorio) consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[173]; note:

o   il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

o   non e' chiaro se in presenza di attivita' lavorativa le misure di accoglienza possano essere integralmente erogate, aventualmente a condizione di partecipazione del richiedente asilo alle spese nella misura consentita dalla situazione reddituale; il D. Lgs. 140/2005 prevedeva che il richiedente asilo che svolgesse attivita' lavorativa potesse continuare ad usufruire delle misure di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; questa possibilita' sembrava esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005 infatti stabiliva che il ricorrente accedesse all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

o   non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

á      Il permesso non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[174]

á      Circ. Minlavoro 26/7/2016:

o   i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   nel caso in cui venga riscontrata l'occupazione "in nero", per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione, di stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda rilasciata da oltre 60 gg, va applicata la maxisanzione di cui all'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002 come modificata da D. Lgs. 151/2015, ma non deve ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998

o   in tutti i casi in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio ne' la ricevuta della verbalizzazione della domanda, anche quando la manifestazione di volonta', non verbalizzata, sia stata espressa, o non siano ancora trascorsi i 60 gg dal rilascio della ricevuta, occorre seguire le procedure previste in caso di irregolare occupazione di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno; in tali casi, ferma restando la configurabilita' del reato di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxisanzione (art. 3 co. 3-quater d.l. 12/2002 come modificato da D. Lgs. 151/2015), va esclusa l'operativita' della diffida, dato che il lavoratore straniero non puo' essere considerato "occupabile" (nota: la diffida andrebbe esclusa solo nei casi in cui le condizioni che consentono l'accesso al lavoro non possono maturare nei termini previsti dalla diffida stessa)

á      I richiedenti, che usufruiscono delle misure di seconda accoglienza possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[175]

 

á      Note:

o   circ. Provincia Roma 19/7/2010 prevede la possibilita' di iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o   circ. Provincia Roma 26/5/2010 prevede che, prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

 

á      Firmato l'11/7/2016 un protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento e Universita' di Trento con l'obiettivo di dare ai richiedenti asilo opportunita' di riprendere gli studi universitari (Nota Minlavoro; nota: non e' chiaro a quali disposizioni faccia riferimento il protocollo)

 

á      La Legge regionale della Regione Puglia prevede il diritto alla formazione professionale per tutti i richiedenti asilo, a parita' con il cittadino italiano

 

á      Art. 40 co. 7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per quanto attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme in materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC; in precedenza, Trib. Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il calciatore nigeriano Ekong, tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta' fondamentale in campo economico)

á      Trib. Lodi ha ordinato alla FIGC di procedere al tesseramento di un richiedente asilo in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, dichiarando illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, in base alla quale il tesseramento era stato rifiutato, nella parte in cui esige una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno

 

á      Circ. Mininterno 27/11/2014: allo scopo di ovviare al problema dell'inattivita' dei richiedenti asilo, le prefetture sono invitate a stipulare protocolli di intesa con gli enti locali mirati a inserire i richiedenti asilo (inclusa la fase di attesa della definizione dell'eventuale ricorso) in attivita' di volontariato, alle seguenti condizioni (nota: resta impregiudicato il diritto del richiedente asilo di svolgere attivita' di volontariato a condizioni diverse, al di fuori dei protocolli eventualmente stipulati dalle prefetture):

o   le attivita' devono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita

o   le attivita' devono avere uno scopo sociale e non lucrativo

o   deve essere stipulata una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni, non a carico dell'amministrazione dell'interno

o   gli interessati devono ricevere adeguata formazione

o   gli interessati devono aderire liberamente e volontariamente ad una associazione e/o ad un'organizzazione di volontariato

 

 

Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione; nei casi in cui il ricorso non abbia effetto sospensivo automatico, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova fino alla decisione sull'istanza di sospensione[176]; salvo che il richiedente debba essere trattenuto in CIE, in caso di ricorso giurisdizionale il ricorrente, privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui e' autorizzato (nota: automaticamente o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione) a rimanere nel territorio nazionale[177] (art. 14 D. Lgs. 142/2015)

á      Circ. SPRAR 7/7/2016:

o   i richiedenti asilo hanno diritto a permanere all'interno del circuito di accoglienza dello SPRAR fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale sulla domanda; per coloro i quali abbiano ricevuto una forma di protezione internazionale o riconosciuta la protezione umanitaria, l'ulteriore permanenza e' pari a 6 mesi, eventualmente prorogabile previa autorizzazione del Servizio Centrale

o   le misure di accoglienza sono garantite al richiedente asilo in caso di rigetto della domanda di protezione fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione e, una volta presentato il ricorso, per la durata del procedimento in primo grado; in questo caso, il ricorrente privo di mezzi di sussistenza usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato

o   in caso di esito negativo del ricorso, il ricorrente, nelle more dell'istanza di proposizione di appello, utilizza il termine concesso per esercitare il proprio diritto alla difesa (nota: e ha diritto quindi a fruire dell'accoglienza)

o   nei casi nei quali il ricorrente presenti appello contro la decisione del Tribunale sul ricorso, e' legittima l'accoglienza dello stesso nell'ambito dello SPRAR fino alla decisione sull'istanza di sospensione, tranne nel caso in cui intervengano (nota: la circolare recita "non intervengano") provvedimenti amministrativi di altro genere, emanati da altre amministrazioni

á      Il richiedente per cui e' stato disposto il trattenimento per pericolosita' o rischio di fuga, o che, gia' trattenuto, sia rimasto in CIE per presunta strumentalita' della domanda, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale rimane nel CIE fino a decisione del giudice sull'istanza di sospensione del provedimento e, se questa viene concessa, per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto; il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 gg per volta, prorogabili (nota: non e' chiaro cosa significhi qui "prorogabili") da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni relative alla presentazione del ricorso (art. 6 D. Lgs. 142/2015)[178][179]

á      In nessun caso, comunque, la durata massima del trattenimento in CIE del richiedente puo' superare complessivamente 12 mesi (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi che ne hanno giustificato l'adozione; in ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi di art. 13 co. 4 e 5-bis D. Lgs. 286/1998; la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale (art. 6 D. Lgs. 142/2015)

á      Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento in CIE, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei centri di prima accoglienza o nelle strutture utilizzate come centri di prima accoglienza (art. 14 D. Lgs. 142/2015); al richiedente e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo e, in caso di pericolosita', al medesimo richiedente possono essere imposte dal questore (con convalida effettuata dal tribunale in composizione monocratica) le misure seguenti (art. 14 D. Lgs. 142/2015 e art. 14 D. Lgs. 286/1998):

o   consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza

o   obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato

o   obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente

á      Risposta Mininterno 11/2/2016 e Circ. Mininterno 30/10/2015: lo straniero che impugna il provvedimento di revoca o mancato rilascio del permesso per motivi umanitari non puo' essere considerato richiedente asilo ai sensi di D. Lgs. 142/2015 ai fini dell'accoglienza, se a suo tempo non ha impugnato la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale

 

 

Accoglienza nelle more della determinazione dello Stato competente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le misure di accoglienza si applicano anche ai richiedenti asilo soggetti al procedimento previsto dal Reg. UE n. 604/2013 (art. 1 D. Lgs. 142/2015)

á      Nota: nello stesso senso, in precedenza, art. 3 DPR 21/2015 (durante il procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, si applicano comunque le disposizioni in materia di trattenimento, ospitalita' abbligatoria, accoglienza e assistenza sanitaria) e TAR Friuli (nelle more della determnazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo, lo straniero e' da considerarsi richiedente asilo a tutti gli effetti; in particolare, si applicano tutte le disposizioni relative all'assistenza e alla possibilita' di svolgere attivita' lavorativa in caso di superamento del termine dalla presentazione della domanda previsto a questo fine)

á      Sent. Corte Giust. C-179/11:

o   uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente

o   l'obbligo di assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario corrispondente, su quest'ultimo Stato membro

 

 

Iscrizione anagrafica del richiedente asilo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come, nel caso di richiedenti asilo regolarmente soggiornanti, la mancanza di passaporto non debba pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica, purche' possano essere identificati; ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno; i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli atti anagrafici; nota: verosimilmente dovrebbe essere sufficiente anche il possesso del permesso di soggiorno provvisorio (la ricevuta della avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 142/2015)[180]; Circ. Mininterno 17/8/2016: in caso di richiedente asilo, all'identificazione tramite organi di polizia, cui fa riferimento art. 289 R. D. 635/1940, si ricorre soltanto in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validita' (nota: e' il caso del possesso di semplice ricevuta di presentazione della domanda?)

á      Circ. Mininterno 17/8/2016: l'ospitalita' nei centri collettivi di accoglienza per richiedenti asilo puo' configurarsi come convivenza anagrafica, in quanto i centri ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza; la legge pone a capo della convivenza un responsabile, che dichiara all'anagrafe la dimora abituale degli ospiti e ne chiede l'iscrizione anagrafica; questo non esclude che sia l'ospite stesso a chiedere l'iscrizione anagrafica, nel qual caso l'Ufficiale d'anagrafe, in sede di accertamento, puo' verificare l'effettiva abitualita' della dimora interpellando il responsabile (non e' necessario a tal fine acquisire la dichiarazione del privato, proprietario dell'immobile divenuto centro di accoglienza)

á      Per il richiedente asilo accolto nelle strutture di accoglienza al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica (art. 5 D. Lgs. 142/2015 e Circ. Mininterno 17/8/2016)[181]

á      Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo

á      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato:

o   se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto

o   raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR

á      Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe diramare disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale

á      Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio

á      Circ. Mininterno 18/5/2015:

o   per gli stranieri che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa (vivendo in alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione anagrafica puo' comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione e' il domicilio nel territorio del Comune, inteso in senso ampio come "luogo in cui la persona concentra la generalita' dei propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona

o   in casi del genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso e' oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente

 

 

 

34. Contenuto della protezione internazionale (torna all'indice)

 

á      Rispetto della Convenzione di Ginevra

á      Esigenze di persone particolarmente vulnerabili

á      Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale

á      Informazione su diritti e doveri

á      Tutela del diritto all'unita' familiare

á      Permesso di soggiorno; accesso al permesso UE slp; acquisto della cittadinanza

á      Titolo di viaggio

á      Iscrizione anagrafica del beneficiario di protezione internazionale

á      Libera circolazione

á      Limiti protezione diplomatica

á      Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio

á      Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

á      Integrazione

á      Alloggio e accoglienza

á      Rimpatrio assistito

á      Parificazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria

 

Rispetto della Convenzione di Ginevra (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le diposizioni del D. Lgs. 251/2007 non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951

 

 

Esigenze di persone particolarmente vulnerabili (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nell'attuazione delle disposizioni relative al contenuto della protezione si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della situazione delle persone particolarmente vulnerabili, inclusi minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori, minori non accompagnati (D. Lgs. 18/2014), vittime della tratta di esseri umani (D. Lgs. 18/2014), persone con disturbi psichici (D. Lgs. 18/2014), persone che hanno subito torture o stupri o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale; e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore (D. Lgs. 18/2014)

 

 

Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca) verso un paese in cui lo straniero

o   possa essere perseguitato per motivi di

¤  razza

¤  sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  cittadinanza

¤  religione

¤  opinioni politiche

¤  condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

¤  condizioni sociali

o   rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      Fermo restando questo divieto di allontanamento, il titolare dello status di protezione internazionale e' espulso quando (verosimilmente, si deve intendere "solo quando")

o   sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o   rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

á      Nota: si noti che le circostanze che costituiscono causa di espulsione costituiscono, prima ancora, da un punto di vista logico, causa di revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; la disposizione in esame disciplina quindi formalmente l'espulsione di un titolare dello status di protezione internazionale solo se si puo' adottare un provvedimento di espulsione senza farlo precedere dall'adozione di quello, di per se' meno grave, di revoca

á      Sent. Corte Giust. C-373/13:

o   la Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretata nel senso che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, puo' essere revocato quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento

o   il sostegno a un'associazione terroristica iscritta nell'elenco allegato alla Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC puo' costituire un imperioso motivo di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; affinche' un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato per il motivo che tale rifugiato sostiene tale associazione terroristica, le autorita' competenti sono tuttavia tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell'associazione sia del rifugiato; quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno e' stato revocato, ma sospende l'esecuzione di tale decisione, e' incompatibile con la Direttiva 2004/83/CE privarlo dell'accesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un'eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva

á      L'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE slp rilasciato a straniero cui sia stata riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, e' disciplinata dalle disposizioni che regolano l'espulsione dei destinatari di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)

á      Nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro recante l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione; nel caso ricorrano i presupposti per l'allontanamento di un destinatario di protezione internazionale, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di non refoulement, di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)

á      Circ. Mininterno 20/3/2014: in caso di allontanamento dall'Italia di straniero il cui permesso UE slp sia stato rilasciato da altro Stato membro, la questura fa pervenire la richiesta di allontanamento al Punto di Contatto, che richiede informazioni allo Stato membro in questione, informandone poi la questura

á      Entro 30 gg dalla richiesta, sono fornite agli altri Stati membri le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso UE slp in tali Stati membri (D. Lgs. 12/2014)

á      Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda, non essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba essere documentata dallo straniero)

á      Gdp Varese: nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non ha dichiarato estinto il procedimento

 

 

Informazione su diritti e doveri (torna all'indice del capitolo)

 

á      Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale, all'interessato e' consegnato un opuscolo contenente informazioni su diritti e doveri connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo; un'informazione preliminare su diritti e doveri connessi allo status e' fornita in sede di audizione del richiedente (nota: questa disposizione non e' prevista dalla Direttiva 2011/95/UE)

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)

 

á      E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei titolari dello status di protezione internazionale

 

á      Ricongiungimento familiare con il beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[182] senza vincolo di dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio (art. 29 bis, co. 1 T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007)

á      Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[183] minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)

á      Se a chiedere il ricongiungimento e' un titolare di status di protezione internazionale

o   quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eÕ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o   e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o   il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

á      Corte App. Roma: il visto per ricongiungimento va chiesto alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il paese di origine o di stabile residenza del richiedente, non rilevando il fatto che si tratti di residenza legale (nel caso in esame, residenza in Pakistan di cittadini afghani familiari di un rifugiato); in ogni caso, ai fini del ricongiungimento, si deve dare preminente rilievo, con carattere di priorita', all'interesse superiore del minore e, se si tratta di ricongiungimento del rifugiato, alla condizione particolare dei suoi familiari ai fini dell'ottenimento della documentazione richiesta per provare la sussistenza del vincolo familiare (con possibilita' di provare tale sussistenza con altri mezzi idonei, se il fatto che si tratti di residenza stabile ma non legale impedisce di ottenere certificazione dalle autorita del paese stesso; ad esempio, il test del DNA)

 

á      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   familiari di rifugiati:

¤  art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido, anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo; l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza

¤  art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener "conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali "altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti, i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova, quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici

¤  la valutazione individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame del DNA come ultima ratio (tenendo presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione; inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati

¤  Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami; tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari

¤  nei casi in cui ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro

o   familiari di beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea (nota: queste considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria): in ogni caso, anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)

 

á      Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)

á      Ai familiari del titolare dello status di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[184] presenti sul territorio nazionale (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati, o al genitore o altro adulto responsabile del minore titolare dello status, purche' presenti sul territorio in connessione con la richesta di protezione internazionale e appartenenti al nucleo familiare formatosi prima dell'arrivo in Italia) che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 30 T.U. (nota: si tratta qui del rilascio di un permesso di soggiorno a soggetti che, altrimenti, potrebbero non avere titolo per ottenerlo)

á      I familiari del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente, purche' presenti sul territorio in connessione con la richesta di protezione internazionale e appartenenti al nucleo familiare formatosi prima dell'arrivo in Italia; risulta pero' difficile immaginare che possano ricevere un trattamento differente i figli minori nati successivamente all'ingresso in Italia o gli altri familiari entrati a seguito di ricongiungimento.; art. 23, co. 5 Direttiva 2011/95/UE consente l'estensione dei diritti anche ai familiari entrati con successivo ricongiungimento)

á      Queste disposizioni relative ai familiari non si applicano ai familiari che sono o che sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria a causa della sussistenza di una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; note:

o   il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o   il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2011/95/UE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

á      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria

 

á      Per il rifugiato domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia, dal momento che riguardo allo status personale gli si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza (art. 19 co.1 L. 218/1995); l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      Trib. Bari: per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi

 

 

Permesso di soggiorno; accesso al permesso UE slp; acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Al titolare dello status di rifugiato e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile.

á      Al titolare dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[185], rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status, utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti

á      Il rilascio e il rinnovo del permesso per asilo o per protezione sussidiaria non sono sottoposti al versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

á      Nota: possibile rettificare le indicazioni in relazione allo stato civile riportate dal permesso di soggiorno per asilo sulla base di autodichiarazione (risp. Mininterno 30/5/2007 a quesito dell'avv. Console)

á      Sent. Corte Giust. C-373/13:

o   la Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretata nel senso che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, puo' essere revocato quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento

o   il sostegno a un'associazione terroristica iscritta nell'elenco allegato alla Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC puo' costituire un imperioso motivo di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; affinche' un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato per il motivo che tale rifugiato sostiene tale associazione terroristica, le autorita' competenti sono tuttavia tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell'associazione sia del rifugiato; quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno e' stato revocato, ma sospende l'esecuzione di tale decisione, e' incompatibile con la Direttiva 2004/83/CE privarlo dell'accesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un'eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva

 

á      Ai fini del rilascio di permesso UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)[186]

o   il calcolo del periodo di soggiorno e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la stessa protezione e' stata riconosciuta

o   la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio non e' richiesta, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR 394/1999

o   in caso di stranieri che si trovino nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015), la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla determinazione del reddito nella misura del 15% dell'importo richiesto

o   non e' richiesto il test di conoscenza della lingua; circ. Mininterno 20/3/2014: l'esonero non vale per i familiari (nota: possibile violazione dell'equiparazione tra titolare della protezione internazionale e familiare ai fini del godimento di diritti, di cui all'art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007)

á      Il permesso di soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il" e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); circ. Mininterno 20/3/2014: va indicata la data di notifica del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale (nota: e' se il diritto e' stato riconosciuto dal giudice?)

á      Circ. Mininterno 20/3/2014: allo scopo di individuare il numero di permessi UE slp rilasciati a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale si utilizzano i codici CASIL (titolare di permesso per asilo), CPSUS (titolare di permesso per protezione sussidiaria)

á      Circ. Mininterno 27/1/2015: si da' notizia della nota inviata dal Mineconomia con cui si dispone l'esenzione dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso UE slp per i titolari di protezione internazionale, sulla base del fatto che essi sono gia' in possesso di un permesso per il quale vale l'esenzione; coloro che abbiano gia' versato il contributo (nota: nelle more dell'emanazione della circolare, Circ. Questura Milano 13/5/2014 aveva indicato che anche il destinatario di protezione internazionale che chieda il premesso UE slp e' soggetto al pagamento del contributo di 200 euro) hanno diritto a chiederne il rimborso nelle forme stabilite con circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata): istanza in bollo corredata dal nulla-osta dell'Amministrazione e dalla quietanza, in originale, del versamento effettuato, presentata all'Ufficio amministrativo contabile della locale questura

á      Circ. Mininterno 20/3/2014: rilascio e rinnovo del permesso UE slp vanno chiesti, dallo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, tramite gli Uffici postali

á      Il permesso di soggiorno UE slp richiesto dallo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e' rifiutato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (D. Lgs. 12/2014); nota: verosimilmente, in caso di cessazione, allo straniero puo' eseere rilasciato il permesso UE slp privo di notazione relativa alla protezione internazionale, a condizione che siano soddisfatti gli ordinari requisiti (art. 9 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da D. Lgs. 12/2014 non e' chiaro in proposito)

á      Il permesso di soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e' revocato anche nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (D. Lgs. 12/2014)

á      Nei casi di revoca del permesso UE slp rilasciato a straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di protezione internazionale, adottata a seguito di cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE slp, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione relativa alla protezione internazionale o un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)

á      L'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE slp rilasciato a straniero cui sia stata riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, e' disciplinata dalle disposizioni che regolano l'espulsione dei destinatari di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)

á      Nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro recante l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione; nel caso ricorrano i presupposti per l'allontanamento di un destinatario di protezione internazionale, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di non refoulement, di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)

á      Circ. Mininterno 20/3/2014: in caso di allontanamento dall'Italia di straniero il cui permesso UE slp sia stato rilasciato da altro Stato membro, la questura fa pervenire la richiesta di allontanamento al Punto di Contatto, che richiede informazioni allo Stato membro in questione, informandone poi la questura

á      Sono riammessi in Italia il titolare del permesso UE slp destinatario di protezione internazionale che sia allontanato da altro Stato membro e i suoi familiari, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia; entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia (D. Lgs. 12/2014)

á      Entro 30 gg dal riconoscimento della protezione internazionale o dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, si richiede a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso UE slp (D. Lgs. 12/2014)

á      Al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari ammessi a soggiornare in Italia e' rilasciato, entro 90 g. dalla richiesta, il permesso UE slp una volta maturati i requisiti previsti (disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/2/2010); lo Stato membro che aveva rilasciato il precedente permesso UE slp e' informato (circ. Mininterno 20/3/2014: dal Punto di Contatto) dell'avvenuto rilascio (D. Lgs. 12/2014)

á      Se il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione internazionale, il permesso UE slp rilasciato dall'Italia riporta la medesima annotazione precedentemente inserita; a tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso UE slp di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale o se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva (circ. Mininterno 20/3/2014: la verifica e' effettuata, su richiesta della questura, dal Punto di Contatto); se, successivamente al rilascio del permesso UE slp, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro 3 mesi in conformita' a tale trasferimento (D. Lgs. 12/2014)

á      Entro 30 gg dalla richiesta, sono fornite agli altri Stati membri le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso UE slp in tali Stati membri (D. Lgs. 12/2014)

á      Nota: la Direttiva 2011/51/UE, che modifica la Direttiva 2003/109/CE stabilisce che eventuali limitazioni nell'accesso al lavoro o all'assistenza, previsti per il titolare di permesso UE slp, non pregiudicano i diritti in materia riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha concessa; questo punto non e' stato reccepito esplicitamente dal D. Lgs. 12/2014

 

á      Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale per il rifugiato, dopo 10 anni per il titolare di protezione susidiaria

á      Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe eliminare, ai fini della naturalizzazione, l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione ed estendere al destinatario di protezione sussidiaria le previsioni in materia di naturalizzazione applicabili al rifugiato

 

 

Titolo di viaggio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Al titolare dello status di rifugiato la questura rilascia un titolo di viaggio conforme al modello allegato alla Convenzione di Ginevra del 1951, della durata di 5 anni, rinnovabile

á      Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico

 

á      In presenza di fondati motivi che impediscano al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del paese di cui e' cittadino, la questura rilascia un titolo di viaggio per stranieri (nota: durata non specificata)

á      Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero se sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' dell'interessato (nota: questa causa di rifiuto del titolo di viaggio non e' contemplata dalla Direttiva 2011/95/UE); Trib. Roma: illegittimo il diniego di documento di viaggio per il destinatario di protezione sussidiaria che abbia in passato fornito false generalita', dal momento che in mancanza di identificazione certa (condizione per tale rilascio) la Commissione territoriale non avrebbe potuto accordare la protezione ne' la questura rilasciare il permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio)

á      TAR Puglia: se il diritto alla protezione sussidiaria e' stato riconosciuto sulla base del rischio di subire un danno grave, riconducibile al comportamento delle autorita' dello Stato di provenienza, debbono considerarsi implicitamente riconosciute come fondate le ragioni per cui l'interessato non vuol ricorrere a tali autorita' per ottenere un titolo di viaggio, e deve essere riconosciuto il diritto ad ottenerlo in base ad art. 24 co. 2 D. Lgs. 251/2007

 

á      Com. Mininterno 24/9/2015:

o   adottato un nuovo documento di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati politici, in formato elettronico, imposto dai regolamenti del Consiglio Europeo

o   all'atto di presentazione dell'istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento di Û 42,22 su bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Decr. Mineconomia 14/9/2015:

o   l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'IVA; a questo importo, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'IVA, prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane; Circ. Mininterno 23/9/2015: l'importo complessivo e' 42,22 euro

o   l'importo e' riscosso all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Circ. Mininterno 23/9/2015:

o   dal 24/9/2015 non potranno piu' essere rilasciati documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri in formato cartaceo

o   il costo attuale e' 42,22 euro

o   l'acquisizione dell'istanza, l'istruttoria ed ogni aspetto della procedura di rilascio e' curata dall'Ufficio immigrazione; l'Ufficio passaporto procede alla gestione (ritiro, contabilita' e distruzione) dei nuovi libretti in bianco elettronici ed alla stampa del documento per il successivo noltro all'ufficio immigrazione per la firma

o   per l'eventuale ritiro e/o distruzione dei libretti cartacei in bianco saranno fornite specifiche istruzioni in una fase successiva

o   i documenti di viaggio per apolidi sono stati consegnati solo alle seguenti questure: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia

á      Com. Pubblica Sicurezza 23/9/2015: i documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranierisono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la copertina e blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare; i dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento

á      Decr. MAE 6/8/2015: trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici:

o   nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mininterno, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici

o   al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio elettronici sono applicabili le finalita', le modalita' e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici

o   le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare

á      Decr. MAE 6/8/2015: particolari specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri:

o   "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure

o    le tipologie di documenti sono le seguenti:

¤   documenti per rifugiati ("PR")

¤   documenti per apolidi ("PA")

¤   documenti per stranieri ("PS")

o   cittadinanza:

¤  nei documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di rifugiato"

¤  nei documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"

¤  nei documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:

-       per i titolari di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria"

-       per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in italiano

o   autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare: "Il Questore"

o   data di scadenza: l'indicazione normale della data di scadenza dei documenti dovra' essere di 5 anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul campo

á      Risoluzione Agenzia delle entrate 29/10/2008:

o   la tassa per rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria

o   la tassa e' dovuta solo quando il titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione europea

o   la tassa non e' dovuta negli anni solari in cui il passaporto non sia utilizzato

o   la tassa non puo' essere corrisposta in un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio

 

 

Iscrizione anagrafica del beneficiario di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come nel caso di beneficiari di protezione internazionale, regolarmente soggiornanti, la mancanza di passaporto non debba pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica, purche' possano essere identificati; ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno; i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli atti anagrafici

á      Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo

á      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato:

o   se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto

o   raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR

o   il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato

á      Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe diramare disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale

á      Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio

á      Circ. Mininterno 18/5/2015:

o   per gli stranieri che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa (vivendo in alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione anagrafica puo' comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione e' il domicilio nel territorio del Comune, inteso in senso ampio come "luogo in cui la persona concentra la generalita' dei propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona

o   in casi del genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso e' oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente

o   per i beneficiari di protezione internazionale, l'assenza di iscrizione anagrafica non puo', in ogni caso, rilevare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il possesso del permesso e' presupposto per I'iscrizione anagrafica, e non viceversa

o   dal momento che si prescinde dalla dimostrazione di disponibilita' di sistemazione alloggiativa per i richiedenti asilo, in base ad art. 5 D. Lgs. 286/1998 (permanenza dei requisiti previsti per il rilascio, ai fini del rinnovo), tale dimostrazione deve intendersi non richiesta per i beneficiari di protezione internazionale in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

o   ove, per motivi di sicurezza, la questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia avere contezza della residenza anagrafica dei beneficiari di protezione internazionale privi di sistemazioen alloggiativa certa, la dimora abituale puo' essere comprovata dall'iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora

á      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

 

 

Libera circolazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni sulla liberta' di circolazione nel territorio italiano degli stranieri regolarmente soggiornanti si applicano anche ai titolari dello status di protezione internazionale (nota: disposizione pleonastica)

á      Sent. Corte Giust. C-443/14 e C-444/14:

o   art. 33 Direttiva 2011/95/UE deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria costituisce una restrizione della liberta' di circolazione garantita da tale articolo, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l'obbligo di residenza

o   artt. 29 e 33 33 Direttiva 2011/95/UE ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza al fine di realizzare un'adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall'erogazione di tali prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l'imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonche' dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni

o   art. 33 Direttiva 2011/95/UE non osta a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza con l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione, benche' la normativa nazionale applicabile non preveda l'imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, in rapporto all'obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare (nota: in precedenza, su questo punto, Concl. Avv. Gen. C-443/14: un obbligo relativo al luogo di residenza a carico di persone titolari dello status di protezione sussidiaria, giustificato in base a ragioni di politica migratoria o dell'integrazione, e' compatibile con l'articolo 33 Direttiva 2011/95/UE, in conformita' all'articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea con riferimento al diritto fondamentale alla liberta' di circolazione all'interno di uno Stato, soltanto nel caso in cui tali ragioni siano sufficientemente serie e siano collegate a situazioni di fatto concrete, e qualora, nel rispetto dei dettami del principio di proporzionalita', l'ordinamento nazionale, esaminato nel suo insieme, non circoscriva la portata della restrizione di cui trattasi ai soli beneficiari di protezione internazionale, aspetto questo che spetta al giudice nazionale verificare)

á      Permesso per asilo e titolo di viaggio per rifugiati, se esibiti congiuntamente, consentono la circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg in Area Schengen (Regolamento (CE) 539/2001 e circ. Mininterno 11/3/2008)

á      Esonero dall'obbligo di visto, ai fini dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore a 90 gg, per rifugiati residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (Regolamento (CE) 539/2001)

á      Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati: esonero dall'obbligo di visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato

á      Permesso per protezione sussidiaria e titolo di viaggio per stranieri (o passaporto), se esibiti congiuntamente, consentono la libera circolazione nel territorio nazionale (circ. Mininterno 11/3/2008; nota: la circolare sembra escludere implicitamente la possibilita' di libera circolazione in Area Schengen; non e' chiaro, pero', su che base fondi questa esclusione)

 

 

Limiti protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Deroga allÕobbligo di informazione dellÕautoritaÕ diplomatica del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente asilo o di rifugiato (art. 2, co. 7 T.U.) o quando comunque possa derivarne rischio di persecuzione per lui o per i familiari (art. 4, co. 4 Regolamento immigrazione e circ. Mingiustizia 22/3/2010)

á      Trib. Roma: per una persona cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, l'incertezza in relazione alle possibili ricadute derivanti dal contatto con l'autorita' consolare del paese di origine e' atta a motivare l'impossibilita' di rivolgersi a tale autorita' per ottenere la certificazione della mancanza di redditi e di proprieta' richiesta per l'ammissione al gratuito patrocinio; sufficiente, in questi casi, la semplice autocertificazione

 

 

Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il titolare dello status di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di

o   lavoro subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento; incluso quindi quello previdenziale); nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)

o   iscrizione agli albi professionali

o   formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento (D. Lgs. 18/2014), e tirocinio sul luogo di lavoro

o   servizi resi dai Centri per l'impiego (D. Lgs. 18/2014)

o   accesso a tutti i corsi universitari (incluse le scuole di specializzazione universitarie, da L. 271/2004) fuori quota (art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

o   accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); in particolare

¤  per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai beneficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)

¤  per quanto riguarda i titoli di studio, e' possibile ottenere la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero alle stesse condizioni dei cittadini italiani:

¤  in caso di titoli di studio scolastici

-       richiesto il superamento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006); le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006, che prevede l'esonero in caso di frequenza con profitto dei corsi istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda l'apprendimento dell'italiano)

-       la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali

-       documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011; nota: e' improbabile che il titolare di protezione internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):

¬     domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello

¬     titolo di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)

¬     curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia

¬     programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)

¬     ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano

¬     eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana

¬     dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

¬     elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati

-       l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

-       la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)

¤  ai fini del riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, per l'accesso all'istruzione superiore, il proseguimento degli studi universitari e il conseguimento dei titoli universitari italiani per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, (Norme MIUR Universita' 2016-2017)

-       rilevano

¬     art. 7 Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002: ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformita' con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adottera' tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attivita' lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti

¬     art. 26 co. 3-bis D. Lgs. 251/2007: per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione

-       le istituzioni di istruzione superiore sono invitate a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio

-       le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale

¤  i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini del riconoscimento di titoli, di un servizio erogato dal MAE, Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

o   assistenza sociale; e' prevista la possibilitaÕ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

¤  assistenziali e di sostentamento

¤  per riconosciuta fragilitaÕ sociale

¤  per casi gravi e urgenti

¤  di sostegno allo studio

¤  di sostegno allÕattivitaÕ lavorativa

¤  di prima assistenza

o   assistenza sanitaria; il Minsalute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione e per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, inclusi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario (D. Lgs. 18/2014)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria, in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo

á      Stipulati protocolli tra Mininterno e Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane e tra Mininterno e Pontificia Universita' Lateranense per facilitare l'inserimento di beneficiari della protezione internazionale in corsi di laurea o post lauream; gli Atenei partecipano all'azione di sostegno mediante l'esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari e l'erogazione dei servizi previsti per gli studenti; il Mininterno mette a disposizione borse di studio finalizzate a concorrere ai costi di vitto e alloggio (100 borse per l'inserimento nelle Universita' italiane, 12 per l'inserimento nella Pontificia Universita' Lateranense)

á      Lett. Minlavoro 10/6/2005, citata in un comunicato, e Nota Minlavoro 15/7/2005, citata da Mess. INPS n. 2226/2008, specificano che le misure previste per il titolare di carta di soggiorno si estendono anche al rifugiato (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/1998, ora art. 74 D. Lgs. 151/2001), salvo che le misure siano esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari (con dubbia compatibilita' con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951); nella stessa linea,

o   circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale); Circ. INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, della data di rilascio della documentazione relativa al riconoscimento dello status

o   circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)

o   circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)

o   Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

o   Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza)

á      Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013 si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e gli immobili posseduti all'estero; nota: prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib. Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)

á      Istruzioni relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):

o   requisiti:

¤  eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni

¤  cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale

¤  iscrizione anagrafica

¤  trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)

¤  ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE

¤  non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

o   la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)

o   se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta

o   al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;

o   per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta

o   ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)

o   l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti

o   per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)

á      Decr. Minlavoro-Mineconomia 26/5/2016: la nuova prestazione di contrasto alla poverta' denominata "Sostegno all'inclusione attiva" (SIA) e, in particolare, la carta di credito che consente l'acquisto di beni di prima necessita', e' riservata a cittadini italiani o comunitari, stranieri titolari di permesso UE slp e familiari di cittadini comunitari; note:

o   requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro (non piu' previsto il requisito del patrimonio inferiore a 8.000 euro), trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili, vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; Sostegno all'inclusione attiva incompatibile con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati (Nota Minlavoro)

o   il modello di domanda di Sostegno per l'inclusione attiva (All. Mess. INPS 3272/2016) include, tra i possibili beneficiari, il titolare di protezione internazionale

á      Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui

á      DPCM 27/2/2015:

o   la domanda deve essere presentata da un genitore convivente

o   se il genitore avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace

o   nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo' essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda

o   l'erogazione dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste

á      Circ. INPS 93/2015:

o   il genitore si considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso comune (DPR 223/1989)

o   in caso di minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale nucleo

o   tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda

o   se la domanda viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore

o   in caso di affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente

o   qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS

á      Mess. INPS 4845/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   i genitori affidatari che hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell'adozione del minore medesimo; l'erogazione delle mensilita' concesse per l'affidamento preadottivo prosegue anche se nel frattempo il minore viene adottato

o   i genitori affidatari che non hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo possono presentare domanda in occasione dell'adozione; una volta intervenuta l'adozione del minore, e' preclusa la possibilita' di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiche' tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva, con conseguente perdita delle mensilita' antecedenti alla presentazione della domanda; il diritto all'assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, se la domanda e' presentata tempestivamente

o   in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi e' calcolato in ragione del singolo evento; se quindi per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilita' di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l'adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell'assegno fino a 36 mesi

o   in caso di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 e affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilita' corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell'affidatario, l'assegno e' richiesto e concesso ora ai genitori ora all'affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l'affidatario; se, pero', i genitori non hanno richiesto l'assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l'affidatario, non e' possibile recuperare le mensilita' pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell'affidamento temporaneo

o   al verificarsi di una delle cause di decadenza o per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge, l'erogazione del beneficio cessa; tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno puo' essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato

o   l'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore eta' del figlio adottato

á      Mess. INPS 5145/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   nel caso di domande respinte, con lettera di reiezione, perche' non e' stato reperito un ISEE valido o dalla dichiarazione ISEE il richiedente non risulta convivente con il figlio per il quale e' richiesto l'assegno e' prevista, su istanza del richiedente, la possibilita' di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avra' cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa; ove il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l'assegno verra' corrisposto con tutte le mensilita' arretrate spettanti

o   accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, e' a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande gia' inviate (in particolare, variazione o correzione del codice IBAN, variazione della modalita' di pagamento, variazione di recapiti); tale funzione e' accessibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalita' - Bonus bebe' -> invio comunicazioni

á      Mess. INPS 1110/2016:

o   vanno respinte, in base al parere fornito dal Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure carenti degli altri requisiti di legge

o   riguardo alle domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata immediatamente respinta)

o   l'accoglimento non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso UE slp che siano state immediatamente respinte

o   d'ora in avanti, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda

á      Note:

o   in senso contrario a Mess. INPS 1110/2016, Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

o   per il rifugiato l'equiparazione al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e' garantito anche da art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e da art. 29 Direttiva 2011/95/UE; dubbia legittimita' di art. 81 L. 133/2008, che, anche dopo la modifica apportata da L. 147/2013[187], prevede il rilascio di una "carta acquisti" solo per i residenti cittadini italiani o comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno, e di art. 19, co. 8 L. 2/2009 che prevede il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi; note:

¤  Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al beneficio della "carta acquisti" (art. 81 co. 32 L. 133/2008)

¤  Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio

¤  art. 60 L. 35/2012 avvia una sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000 abitanti della carta acquisti, con fruizione estesa a comunitari e a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno (Decr. Minlavoro 10/1/2013), ma non ai destinatari di protezione internazionale (benche' tale destinatario risulti incluso nel modulo apposito approntato dal Comune di Verona)

o   Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o   Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o   Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

o   Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

¤  esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto, in particolare, a favore dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

¤  par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

¤  la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

¤  la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o   con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

o   la Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia

o   aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

¤  le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)

¤  le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

o   approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:

¤  illegittimita' costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co. 2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e' relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)

¤  illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunitˆ presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.

¤  legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo

¤  legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lÕefficacia

o   approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce, per gli stranieri, il requisito della residenza pregressa nel territorio della Regione con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno

o   approvate nuove misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito per la Regione Friuli Venezia-Giulia; che prevedono il requisito ai almeno due anni di residenza nel territorio della Regione, senza riferimento alla cittadinanza (comunicato Stranieriinitalia)

o   Parere UNAR relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio della delibera

o   Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale

o   Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria, all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost., dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale

o   Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.

o   Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi"; i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.

á      Il titolare dello status di rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria sono equiparati (D. Lgs. 251/2007, come modificato da L. 97/2013)[188] al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)

á      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

á      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria

á      I minori titolari dello status di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'accesso agli studi di ogni ordine e grado (nota: questa disposizione rientra, come caso particolare, in quella di cui all'art. 45, co. 1 DPR 394/1999: "L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani")

á      I maggiorenni, titolari dello status di protezione internazionale accedono al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti (nota: anche questa disposizione sembra del tutto pleonastica, trattandosi di stranieri regolarmente soggiornanti, a meno che non vada intesa come parificazione, ai fini dell'accesso, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - la piu' favorevole, cioe', tra le condizioni degli stranieri); l'accesso ai corsi universitari per il titolare di permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario (verosimilmente, si deve intendere, dopo l'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, "per asilo o per protezione sussidiaria") e' condizionato al solo possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)

á      Nota Minlavoro 30/9/2014: per concorrere alle borse di studio o trattamenti di favore, come quote di iscrizione piu' basse o sconti sul servizio mensa, che le Universita' possono concedere a stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo (Decr. MIUR 1/8/2014: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica del Centrafrica, Chad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea; Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica Kyrgyza, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Isole Solomon, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe) ai sensi di art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001, occorre un certificato rilasciato dal consolato italiano che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; in alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel Paese di provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dall'universita' straniera; per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione puo' essere anche rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle universita' italiane; ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati (nota: verosimilmente, anche per i destinatari di protezione sussidiaria) ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia (art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001)

á      Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i rifugiati e i destinatari di protezione umanitaria (verosimilmente, protezione sussidiaria o permesso per motivi umanitari) a prescindere da requisiti di eta'

á      Il Comune di Roma garantisce l'abbonamenamento gratuito Metrebus dell'ATAC per i rifugiati

 

á      Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale si applicano ai rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono rifugiati residenti in uno degli Stati membri

á      Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)

á      Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

á      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

á      Il Regolamento CE 883/2004

o   si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤  le prestazioni di malattia

¤  le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤  le prestazioni di invalidita'

¤  le prestazioni di vecchiaia

¤  le prestazioni per i superstiti

¤  le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤  gli assegni in caso di morte

¤  le prestazioni di disoccupazione

¤  le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤  le prestazioni familiari

¤  i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤  le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o   non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

á      Note:

o   il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤  assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤  la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤  regimi speciali di assicurazione per lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤  assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤  assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤  prestazioni familiari

¤  assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o   le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤  integrazione dellÕassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤  assegno sociale (L. 335/1995)

¤  maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)

o   l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o   l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

á      Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)

á      Si applica una sola legislazione per volta, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota: sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):

o   una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allÕallegato III del Regolamento CEE 3922/91)

o   un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

o   una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:

¤  la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata

¤  la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivitˆ non superi i 24 mesi

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

-       alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'

o   la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri

o   una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende

o   le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento

o   la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza

á      Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):

o   se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)

á      Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale

á      Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allÕassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese

á      Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, lÕistituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati allÕeducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unÕattivitˆ professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia

á      Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di

o   durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o   situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤  natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤  situazione familiare e legami familiari

¤  esercizio di attivita' non retribuita

¤  per gli studenti, fonte del reddito

¤  alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤  Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o   volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

á      Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari

á      Sent. Corte Giust. C-394/13:

o    Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)

o   Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro

á      Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'

á      L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellÕUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)

á      Disposizioni relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   indennita' di malattia:

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤  le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤  se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤  in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤  la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o   prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤  il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o   pensione di invalidita':

¤  se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤  in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o   pensione di vecchiaia:

¤  i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤  ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤  se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤  se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤  quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤  un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤  e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine

¤  Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

¤  Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che

-       la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro

-       non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

¤  Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia

¤  Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

o   indennita' in caso di morte:

¤  l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o   trattamento di disoccupazione:

¤  l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente

-       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤  l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤  lo Stato responsabile dellÕerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤  se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤  per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤  in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤  in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤  in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o   prestazioni familiari:

¤  se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤  la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤  in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤  i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤  i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤  in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

¤  Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale

 

á      Disposizioni di coordinamento:

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[189], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[190]; redditi di questÕultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[191] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

 

á      Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellÕimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lÕesclusione di tale prestazione

á      Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)

á      Disposizioni relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   lavoratori frontalieri:

¤  per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤  i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤  circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤  per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

¤  Sent. Corte Giust. C-443/11:

-       nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento

-       e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza

-       art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

-       la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

o   lavoratori distaccati all'estero:

¤  i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio

¤  i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤  in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o   pensionati:

¤  i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o   persone non attive:

¤  sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤  sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

á      Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o   S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o   S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o   S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o   DA1: diritto alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o   P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o   U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o   U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o   U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

 

Integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nell'attuazione delle misure e dei servizi (D. Lgs. 18/2014) di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990, all'art. 14 D. Lgs. 142/2014[192] ed all'art. 42 T.U. si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo (D. Lgs. 18/2014) ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione

á      Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale, predispone, ogni 2 anni, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni; il Tavolo e' composto da rappresentanti del Mininterno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Minlavoro, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, da un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'ACNUR, un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati (D. Lgs. 18/2014)

á      Adottato, per il 2016, il Piano nazionale di accoglienza

 

 

Alloggio e accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il sistema di interventi di assistenza ai rifugiati, diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti, e' finanziato con le risorse dell'Otto per mille (art. 2 co. DPR 76/1998, come modificato da DPCM 26/4/2013)

á      L'accesso ai benefici relativi all'alloggio di cui all'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' consentito ai beneficiari di protezione internazionale parita' con i cittadini italiani (D. Lgs.18/2014)[193]

á      Predisposti servizi di accoglienza territoriali per rifugiati e per titolari dello status di protezione sussidiaria, oltre che per richiedenti asilo

á      I servizi territoriali sono cofinanziati dallÕente locale e dal Ministero dellÕinterno (per non piuÕ dellÕ80%)

á      Garantita la continuitaÕ, in sede di prima applicazione, degli interventi giaÕ avviati

á      Monitoraggio e coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato allÕANCI

á      Servizi ammessi al finanziamento (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008):

o   accoglienza

¤  strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato

¤  condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"

¤  servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali

o   integrazione

¤  servizi garantiti: accesso a corsi di lingua italiana o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla rivalutazione del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno alla formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione scolastica e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e per la certificazione delle competenze, sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento familiare, mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale

o   tutela

¤  servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela

á      Per i titolari di protezione internazionale o umanitaria, la permanenza assistita e' di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per circostanze eccezionali fino a un massimo di ulteriori 6 mesi (9 mesi per nuclei familiari), previa autorizzazione del Mininterno tramite il Servizio centrale (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008); per le categorie vulnerabili di titolari di protezione internazionale o umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere ulteriormente prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Mininterno tramite il Servizio centrale (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008); per i minori non accompagnati titolari di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza puo' protrarsi fino a 6 mesi dopo il compimento della maggiore eta' (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008)

á      Risposta Mininterno 11/2/2016:

o   il titolare di permesso per motivi umanitari puo' usufruire delle misure previste nell'ambito dello SPRAR secondo quanto previsto nel Decreto Mininterno 7/8/2015, per il tempo indicato nelle linee-guida allegate al decreto:

¤  fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale

¤  ulteriori 6 mesi in caso di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o alla protezione umanitaria

¤  per il periodo di soggiorno legale garantito in caso di presentazione del ricorso

¤  fino a 6 mesi per lo straniero che entri in accoglienza essendo gia' beneficiario di protezione internazionale o umanitaria

¤  ulteriori proroghe (di 6 mesi o piu') per beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, se autorizzate dal Mininterno, per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute

¤  fino ai 6 mesi successivi al compimento della maggiore eta' per il minore straniero non accompagnato; per i soli neo-maggiorenni, richiedenti o beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, una proroga e' consentita sulla base di circostanze straordinarie, con accoglienza in strutture per adulti

o   lo straniero che impugna il provvedimento di revoca o mancato rilascio del permesso per motivi umanitari non puo' essere considerato richiedente asilo ai sensi di D. Lgs. 142/2015 ai fini dell'accoglienza, se a suo tempo non ha impugnato la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale (nello stesso senso, Circ. Mininterno 30/10/2015)

á      Una risoluzione approvata dalla Commissione Diritti umani del Senato impegna il Governo a

o   riconoscere, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo per lÕattuazione della Direttiva 2011/95/UE, a tutti i beneficiari di protezione internazionale il diritto di usufruire di un periodo minimo di accoglienza attraverso misure specifiche di sostegno al lavoro e all'alloggio

o   a riformare il sistema d'accoglienza, includendo anche, tra le prestazioni essenziali da garantire, il sostegno ai rifugiati nelle fasi successive al riconoscimento dello status di rifugiato

á      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allÕistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della lingua italiana

á      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

¤  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di etˆ, in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autoritˆ Giudiziaria minorile la possibilitˆ di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del livello di competenze necessario

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo

á      Nota MIUR 23/3/2016:

o   definite le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi

o   il profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel Sillabo di riferimento

o   tenuto conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)

 

 

Rimpatrio assistito (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari dello status di protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'art. 1-sexies L. 39/1990

á      Programmi di rimpatrio promossi, in collaborazione con l'OIM, dal Servizio centrale di coordinamento dei servizi territoriali affidato all'ANCI

 

 

Parificazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      Allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 T.U. su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; allo straniero titolare di tale permesso per motivi umanitari sono riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria (nota: anche prima, quindi, che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria); in particolare, riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare (circ. Mininterno 5/3/2008)

á      Nota: se il permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per protezione sussidiaria non sara' possibile

 

 

 

35. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (torna all'indice)

 

á      Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale

á      Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato

á      Divieto di trattenimento in CIE e di accoglienza in centri di prima accoglienza

á      Accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo

á      Audizione

á      Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status

á      Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato

á      Formazione del personale (Direttiva 2011/95/UE)

á      Cifre

 

Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o ente che svolga attivita' sanitaria o di assistenza che venga a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato e' tenuto a fornirgli informazione sulla possibilita' di chiedere asilo, anche con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete e di invitarlo a esprimere la propria opinione a riguardo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); inoltre, nel caso in cui il minore voglia chiedere asilo, informa immediatamente il questore con apposito verbale di tale volonta' (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

á      I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014)

á      Gli Uffici di Polizia di frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure garantiscono al minore non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'ACNUR e gli altri organismi che operano nellÕambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)

á      Al minore non accompagnato che esprime la volonta' di presentare domanda di protezione internazionale e' fornita l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda ed e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda (D. Lgs. 25/2008)

á      La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato (D. Lgs. 25/2008); la domanda del minore non accompagnato puo' essere anche presentata dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore (D. Lgs. 142/2015)

á      La questura rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)

á      Se sussistono dubbi riguardo all'eta', il minore non accompagnato puo', in qualunque fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari dell'eta' di carattere non invasivo; in caso di esito incerto di tali accertamenti si applicano le garanzie previste per i minori non accompagnati

á      Il minore non accompagnato deve essere informato della possibilita' che la sua eta' sia determinata attraverso visita medica, sul tipo della visita e sulle conseguenze di tale visita ai fini dell'esame della domanda (nota: deve considerarsi sottinteso, in base ad art. 17, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che l'informazione deve essere effettuata in una lingua che si possa supporre comprensibile per il minore); il rifiuto da parte del minore di sottoporsi alla visita non costituisce impedimento per l'adozione di una decisione sulla domanda ne' per il suo accoglimento

 

á      Nota Mininterno su informazione e supporto legale per la richiesta di asilo da parte dei minori non accompagnati: attivita' da effettuare ai fini dell'accesso alla procedura per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale:

o   segnalazione alla questura

¤  della manifestazione di volonta' del minore di presentare domanda di protezione internazionale, con contestuale richiesta di appuntamento per la formalizzazione della stessa

¤  della lingua parlata dal minore al fine di richiedere la presenza di uno specifico interprete al momento della formalizzazione della domanda

o   interlocuzione con il Tribunale ordinario per la nomina del tutore affinche' il minore possa recarsi a formalizzare la domanda di asilo assieme al tutore

o   attivazione di eventuali procedure Dublino III

o   apertura di sezione specifica dedicata alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale all'interno del fascicolo individuale del minore contenente

¤  le dichiarazioni rese dal minore in lingua originale e traduzione in italiano

¤  eventuali documenti identificativi o di altro genere a supporto della domanda di asilo

¤  relazione psico-sociale

¤  eventuali certificazioni o perizie medico-psicologiche

¤  eventuali documentazionio informazioni sul Paese di origine

¤  ogni altro documento ritenuto utile ai fini del ricongiungimento con familiari presenti regolarmente in atri Stati membri o della valutazione della richiesta di protezione internazionale

o   compilazione del modello C3, con accompagnamento del minore in questura

 

á      Sent. Corte Giust. C-648/11: in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in piu' di uno Stato membro, lo "Stato membro competente" e' quello nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo; nota: Concl. Avv. Gen. C-648/11 avevano indicato come Stato membro competente, in linea di principio, in funzione dell'interesse superiore del minore, e tranne nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato in cui e' stata presentata l'ultima domanda

 

 

Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve[194]

o   sospende il procedimento

o   da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 31 co. 2 Direttiva 2011/95/UE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

 

á      Il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore entro 48 ore dalla comunicazione

á      Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della nomina (D. Lgs. 142/2015) e con la questura per la conferma della domanda (D. Lgs. 142/2015)[195]

 

á      Se il richiedente e' un minore non accompagnato la questura che riceve la domanda fornisce le informazioni sul procedimento specifico e sulle garanzie previste dalla normativa (art. 3 DPR 21/2015)

 

á      L'autorita' che riceve la domanda del minore (verosimilmente, la conferma della domanda) non accompagnato informa il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990 ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture del Sistema, e ne da' comunicazione al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare; in caso di impossibilita' di immediato inserimento in una tale struttura, accoglienza e assistenza del minore sono assicurate dall'autorita' del Comune in cui il minore si trova

á      La Corte europea dei diritti umani ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti umani fondamentali, a causa delle limitate misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia

á      Nota: Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate (da un comunicato ASGI)

 

á      Se viene rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia di minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale, la competente autorita' giudiziaria provvede all'affidamento del minore non accompagnato; in caso contrario, si procede ai sensi di art. 2, co. 1 e 2 L. 184/1983 (affidamento familiare o a comunita' di un minore privo di ambiente familiare idoneo); in tutti i casi, i provvedimenti sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo cura di non separarlo da fratelli eventualmente presenti sul territorio italiano e di limitare al minimo gli spostamenti sul territorio stesso (nota: art. 31, co. 3 Direttiva 2011/95/UE prevede che le decisioni in materia siano adottate tenendo conto del parere del minore, considerata la sua eta' e il suo grado di maturita'); il minore puo' comunque beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie vulnerabili, di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimlmente, ora, di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015)

á      Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale; il Mininterno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori; le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari (art. 19 D. Lgs. 142/2015)[196]

á      Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato titolare dello status di protezione internazionale sono assunte, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione, se non avviate in precedenza (D. Lgs. 18/2014), nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimilmente, ora, delle convenzioni di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), da stipulare con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale; i relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con obbligo di assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e dei suoi familiari

 

á      Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008, Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007 prevedevano una procedura per certi aspetti piu' dettagliata, per altri diversa, che dovra' essere aggiornata e/o confermata:

o   la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellÕadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allÕaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99[197]); la procedura eÕ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o   il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o   il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lÕImmigrazione dellÕavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007); l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria, puo' protrarsi fino a 6 mesi dal compimento della maggiore eta' (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008)

o   l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o   l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o   l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o   i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o   il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

á      Nota Mininterno su informazione e supporto legale per la richiesta di asilo da parte dei minori non accompagnati: attivita' da effettuare in materia di

o   rapporti con la Commissione territoriale a seguito della formalizzazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale:

¤  individuazione di un referente presso la Commissione

¤  comunicazione dell'avvenuta nomina del tutore alla Commissione competente ai fini della fissazione della data di audizione (se il tutore non e' stato ancora nominato al momento della compilazione del modello C3)

¤  eventuale interlocuzione per esame prioritario

¤  richiesta per un eventuale rinvio dell'audizione qualora le condizioni di salute psico-fisica del minore non gli permettano di sostenere l'audizione

¤  invio di ulteriori documenti o certificazioni relative al minore

¤  segnalazioni di esigenze specifiche (in particolare, situazione di particolare vulnerabilita' del minore ed eventuali indicatori della condizione di vittima di tratta)

¤  comunicazioni e richiesta circa la necessita' della presenza di un interprete di un idioma particolare durante l'audizione personale del minore

¤  eventuale richiesta di audizione da svolgersi dinanzi all'intero collegio o audizione da svolgersi dinanzi ad un componente che sia dello stesso sesso del richiedente

¤  richiesta di autorizzazione alla presenza di personale di sostegno

¤  valutazionedella necessita' della presenza di un legale durante l'audizione e conseguente comunicazione alla Commissione

o   attivita' istruttoria e preparazione all'intervista:

¤  preparazione del minore all'intervista:

-       spiegazione delle funzioni e della composizione della Commissione

-       spiegazione del ruolo e delle funzioni dei partecipanti all'intervista (intervistatore, interprete, tutore e altri eventuali operatori presenti)

-       spiegazione delle finalita e modalita' del colloquio in Commissione

-       simulazione di intervista

-       illustrazione delle tipologie delle decisioni

¤  ricostruzione della vicenda personale del minore (situazione familiare, condizioni di vita, motivi di espatrio e informazioni sul viaggio, traumi subiti, informazioni su eventi relativi alla tratta, percezione soggettiva sui motivi per i quali vi e' la volonta' di non fare ritorno nel Paese di origine)

¤  fase istruttoria, con l'obiettivo di acquisire dati, informazioni anche sulla situazione nel Paese di origine del minore, utili a sostenere il minore nella preparazione all'audizione

o   audizione dinanzi alla Commissione territoriale:

¤  accompagnamento del minore presso la Commissione territoriale

¤  partecipazione all'audizione e prestazione di sostegno al minore (con verifica che le informazioni utili siano riferite)

o   decisione della Commissione territoriale ed eventuale ricorso:

¤  facilitazione delle attivita' relative alla notifica del provvedimento della Commissione

¤  lettura e spiegazione della decisione assunta dalla Commissione territoriale

¤  valutazione dell'opportunita' di presentare ricorso

 

 

Divieto di trattenimento in CIE e di accoglienza in centri di prima accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il minore non accompagnato non puo' essere trattenuto in CIE ne' accolto presso i centri di prima accoglienza per richiedenti asilo[198] (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

 

á      Minori non accompagnati, alcuni persino di 12 anni d'eta', vengono trattenuti per settimane nell'hotspot di Pozzallo, in Sicilia, in condizioni di sovraffollamento e di insicurezza; il 9/6/2016 il centro di Pozzallo ospitava 365 persone, oltre il doppio della capienza consentita, di cui 185 minori non accompagnati, secondo quanto dichiarato dall'autorita' di pubblica sicurezza (comunicato Human Right Watch)

á      In uno sbarco avvenuto a Palermo il 25/5/2016, sono arrivati 260 minori non accompagnati; inviati negli hotspot per le procedure di identificazione, l'11/6/2016, dieci di loro erano ancora nell'hotspot di Trapani (comunicato CIR)

 

 

Accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nell'applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorita' il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto da art. 3 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

á      Per la valutazione dell'interesse superiore del minore, il minore deve essere ascoltato, tenendo conto dell'eta' e del grado di maturita' e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani; deve essere anche verificata la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi di art. 8 par. 2 Reg. UE n. 604/2013, purche' corrisponda all'interesse superiore del minore (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

á      Nella predisposizione delle misure di sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

á      Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori (art. 18 D. Lgs. 142/2015; nota: il D. Lgs. 142/2015 ha abrogato, senza ribadirla, una disposizione del D. Lgs 140/2005 che imponeva l'obbligo di riservatezza a tutto il personale operante nel sistema di accoglienza)[199]

á      Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza (nota: verosimilmente, strutture apposite, dato il divieto di accogliere minori non accompagnati negli ordinari centri di prima accoglienza, di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), istituite con decreto Mininterno, per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 60 gg) all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'eta' e a fornire ai minori, con modalita' adeguate alla loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale; le strutture di prima accoglienza sono attivate (in accordo con l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura) e gestite dal Mininterno (anche in convenzione con gli enti locali); con decreto Mininterno sono fissati servizi da erogare, modalita' di accoglienza e standard strutturali, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di tutela del superiore interesse del minore; durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, in presenza, se necessario, di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, e le sue aspettative future (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

á      I minori non accompagnati richiedenti asilo hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies L. 39/1990 (fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti asilo l'accesso alle stesse misure di accoglienza nei limiti di cui ad art. 1 co. 183 L. 190/2014); a questo fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1-septies L. 39/1990) prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

á      In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di prima e seconda accoglienza per minori non accompagnati, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento; i Comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Mininterno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui ad art. 1 co. 181 L. 190/2014, n. 190, nel limite delle risorse dello stesso Fondo (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

á      In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, se l'accoglienza non puo' essere assicurata dai Comuni, il prefetto dispone l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura; sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto del Mininterno atti ad assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta'; l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore a 14 anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture predisposte dagli enti locali o dai Comuni; dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture ricettive temporanee e in quelle governative di prima accoglienza e' data notizia, dal gestore della struttura, al Comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio (art. 19 co. 3-bis D. Lgs. 142/2015, introdotto da L. 160/2016)

á      Segnalata la protesta di alcuni gestori dei centri di accoglienza per minori non accompagnati in Sicilia, finalizzata a sollecitare il pagamento da parte dei Comuni delle rette (comunicato ASGI)

á      L'autorita' di pubblica sicurezza comunica immediatamente la presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ai sensi di artt. 343 e segg. c.c., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonche' al Minlavoro, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

á      Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformita' al principio dell'interesse superiore del minore (nota: verosimilmente, significa che il tutore deve essere nominato in modo che soddisfi queste condizioni); non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore; il tutore puo' essere sostituito solo in caso di necessita' (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

á      I minori richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana (art. 21 D. Lgs. 142/2015)[200]

 

á      Centri governativi di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Decr. Mininterno 1/9/2016):

o   requisiti strutturali dei centri:

¤  i centri sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio

¤  ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a 60 giorni

¤  ogni centro garantisce l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi destinate a tale scopo in via esclusiva; ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di 30 minori

¤  le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Mininterno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura

o   servizi:

¤  nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui e' articolato, i servizi previsti da art. 19 D. Lgs. 142/2015, tra cui, in particolare

-       gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonche' registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro; l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro e' immediatamente registrato e comunicato al Mininterno

-       mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro

-       mediazione linguistica e culturale,, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto

-       orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati

-       supporto alle autorita' competenti per il completamento delle procedure di identificazione e accertamento dell'eta' del minore

-       supporto alle autorita' competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori

-       informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato puo' avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento

-       informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari

-       interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta o di esigenze particolari

-       tenuta di una scheda individuale nella quale siano riportate le informazioni sulle prestazioni erogate

¤  gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Mininterno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR

¤  in caso di temporanea indisponibilita' dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto da art. 16 D. Lgs. 142/2015

o   regolamento del centro:

¤  il centro e' dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificita' strutturali e territoriali, fissa le modalita' di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta' e al benessere e allo sviluppo del minore

¤  in particolare, sono disciplinate

-       le uscite giornaliere

-       le modalita' di compilazione della scheda individuale

-       la programmazione delle attivita' destinate agli ospiti

-       le modalita' dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       la turnazione di ciascuna figura professionale, nonche' gli adempimenti necessari a garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori

-       l'erogazione dei pasti

o   direttore e personale addetto al centro:

¤  la gestione del centro e' affidata da chi si e' aggiudicato la gara per la sua istituzione ad un direttore, che predispone e regola i servizi erogati ed e' responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati

¤  al direttore del centro sono attribuiti i seguenti compiti:

-       designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro e' articolato, supervisione e coordinamento delle relative attivita'

-       elaborazione del regolamento e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro

-       comunicazione mensile al Mininterno in ordine alle attivita' svolte e informazione tempestiva, allo stesso ministero, sulle criticita' emergenti

-       raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e' ubicata la sede del centro governativo

-       raccordo con le autorita' competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti

¤  il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori

¤  nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'eta', del grado di autonomia e della maturita' dei minori stranieri non accompagnati accolti

¤  tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro

o   accesso ai centri governativi

¤  l'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 D. Lgs. 142/2015

¤  accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche' l'ACNUR, l'OIM, l'EASO e l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni

¤  possono essere autorizzati ad accedere ai centri, dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori, anche

-       presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico isituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione e' collocata la sede, ne abbiano motivato interesse

-       enti di tutela dei minori con esperienza consolidata

-       rappresentanti degli organi d'informazione

-       altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

á      Linee-guida Mininterno per le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore:

o   ingresso in struttura, informativa e segnalazioni (prima settimana di permanenza):

¤  acquisizione e conferma delle informazioni relative al minore gia' raccolte (incluse le informazioni mediche sullo screening sanitario svolto nel luogo di sbarco)

¤  segnalazione alla Struttura di missione dell'avvenuto inserimento dei minori nella struttura di prima accoglienza

¤  segnalazione dell'inserimento del minore

-       Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Minlavoro

-       Procura presso Tribunale per i minorenni

-       Tribunale per i minorenni

-       questura territorialmente competente

-       ufficio servizi sociali del Comune di competenza

¤  registrazione

¤  consegna vestiario

¤  consegna documento di benvenuto con indicazione dell'organizzazione della Struttura (orari e attivita')

¤  presentazione

-       della Struttura (funzione e scopo della prima accoglienza, durata indicativa della permanenza) e delle sue regole (Regolamento interno, Patto interno di accoglienza)

-       del personale e dei ruoli e funzioni di ciascuno

-       dei servizi resi, delle diverse azioni che saranno realizzate (in particolare, colloqui con il minore, eventuali azioni relative alla determinazione dell'eta', eventuali visite mediche) e relativa tempistica

¤  screening medico interno alla struttura e redazione richiesta per rilascio del codice STP

¤  ascolto e orientamento informale, con

-       raccolta informazioni relative al vissuto personale del minore, compresi gli eventi connessi allo sbarco e ai familiari (anche in patria)

-       indicazione dei servizi disponibili sul territorio

-       raccolta di eventuali indicatori della condizione di vittima di tratta o sfruttamento

-       individuazione di necessita' legate alla cultura e alla tradizione del minore (in particolare, riti religiosi)

¤  accompagnamento del minore durante il primo contatto con il nucleo familiare eventualmente ancora presente nel paese di origine

¤  prima informativa legale su

-       diritti del minore straniero non accompagnato in Italia (inespellibilita', permesso di soggiorno per minore eta', percorso di integrazione) e rispetto delle regole di ospitalita' e degli operatori da parte del minore straniero non accompagnato

-       eventuale procedura di accertamento dell'eta' in caso di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata

-       procedura di protezione internazionale

-       Regolamento Dublino III, con riferimento all'eventuale possibilita' di ricongiungimento familiare

-       norme relative ad affidamento a parenti regolarmente presenti in Italia e/o in altri Stati membri

-       possibilita' di inserimento in un percorso di protezione per vittime di tratta

-       possibilita' di rimpatrio assistito

¤  primo colloquio conoscitivo, redazione scheda personale e preparazione del fascicolo del minore, allo scopo di

-       recuperare le informazioni generali sul minore raccolte al momento dell'ingresso in struttura

-       approfondire notizie su eventuale presenza figure parentali in Italia e/o in altri paesi

-       capire se il minore parla altre lingue o dialetti e se appartiene a qualche minoranza linguistica o etnica

-       avere informazione sul percorso scolastico compiuto nel paese di origine

-       rilevare eventuali indicatori della condizine di vittima di tratta, stati di vulnerabilita' o bisogni specifici

¤  rintraccio dei familiari nel paese di origine o in un paese terzo, per i minori non richiedenti asilo

¤  primo contatto con il parente che il minore ha dichiarato di aver in Italia o in altro paese

¤  richiesta apertura della tutela

¤  attivita' finalizzata all'eventuale valutazione della minore eta' dichiarata

¤  osservazione costante sul minore da parte degli operatori della struttura finalizzata al rilevamento di indicatori di condizioni di vulnerabilita' o di bisogni specifici del minore

¤  riunione periodica del personale: resoconto realtivo alla prima settimana di accoglienza e scambio esperienze opinioni su

-       informazioni emerse durante i colloqui

-       impressioni emerse durante l'osservazione del minore

-       informazioni rilevate dai contatti con i familiari

-       valutazione delle decisioni assunte, scelta delle ulteriori attivita' da intraprendere in considerazione del superiore interesse del minore

-       scelta dell'educatore di riferimento per il minore

-       elaborazione e redazione del progetto individuale per il minore

¤  condivisione con il minore del progetto individuale

¤  eventuale e tempestiva segnalazione al Servizio Centrale/SPRAR di vulnerabilita' rilevate (in particolare, tenera eta', malattie particolari, stato psicologico indicante vissuti traumatici)

¤  programmazione e realizzazione di attivita' socio-educative e ricreative

o   presa in carico e conoscenza approfondita del minore (seconda-quarta settimana di permanenza):

¤  supporto allo svolgimento, da parte delle autorita' competenti, delle procedure d'identificazione

¤  accompagnamento del minore presso la questura per la richiesta di rilascio permesso di soggiorno per minore eta'

¤  rilascio codice STP o tessera sanitaria

¤  colloqui individuali conoscitivi con il minore (interviste psico-sociali) mirati alla conoscenza di

-       fattori personali

-       informazioni sulla famiglia nel paese di origine

-       informazioni sugli eventuali familiari presenti in altri Stati membri, se non gia' emerse durante i precedenti colloqui

-       progetto migratorio, motivi della partenza, condizioni in cui e' avvenuto il distacco dalla famiglia)

-       situazione del paese e della comunita' di provenienza

-       dinamiche comportamentali

¤  aggiornamento del fascicolo personale del minore

¤  sessioni di informativa legale approfondita e individuale

¤  eventuali approfondimenti medici

¤  eventuali valutazioni psico-sociali

¤  eventuale sollecitazione della nomina del tutore

¤  attivita' finalizzate a che il minore mantenga i contatti con i familiari

¤  monitoraggio ed eventuale adeguamento del progetto individuale

¤  condivisione con il minore dell'aggiornamento del progetto individuale

¤  calendarizzazione regolare di colloqui conoscitivi compresi eventuali approfondimenti con lo psicologo, se necessari

o   individuazione del percorso amministrativo individuale (entro la quinta settimana)

¤  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa la decisione di accesso alla procedura di protezione internazionale

¤  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa l'eventuale decisione di inserimento in procedura di protezione sociale

¤  partecipazione e consultazione del minore nella scelta e valutazione del percorso amministrativo nel suo superiore interesse

o   trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza:

¤  segnalazione casi vulnerabili che necessitano di un trasferimento nel pi breve tempo possibile, in relazione a

-       patologie mediche

-       disagio psico-sociale

-       condizione personale del minore

-       minori infra-quattordicenni (anche al fine della valutazione di un affidamento familiare, se possibile e ritenuto nel superiore interesse del minore)

-       altre situazioni ritenute di particolare urgenza

¤  segnalazione della presenza di un parente regolarmente soggiornante sul territorio, che pero' non puo' farsi carico del minore

¤  redazione delle schede di segnalazione al Servizio centrale per trasferimento in occasione dello spirare dei termini previsti per la prima accoglienza

¤  informazione del minore su luogo e contesto del suo trasferimento

¤  relazione finale sul minore e sulle azioni compiute a suo favore durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza

¤  proposte per la prosecuzione delle attivita' e procedure gia' intraprese e per l'effettuazione di ulteriori azioni utili alla determinazione del superiore interesse del minore

¤  invio del fascicolo del minore

¤  accompagnamento del minore nella struttura di seconda accoglienza

o   azioni in caso di allontanamento volontario del minore:

¤  denuncia per scomparsa di minore

¤  segnalazione

-       alla Struttura di missione

-       alla Direzione Generale per l'Immigrazione del Minlavoro

-       al Tribunale territorialmente competente avanti al quale era stata avanzata la richiesta di tutela

-       alla questura territorialmente competente avanti alla quale era stata inoltrata richiesta di permesso di soggiorno e/o richiesta di protezione internazionale

á      Accordo della Conferenza Regioni e Province autonome sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

o   la struttura di accoglienza di secondo livello e' un servizio residenziale nel quale sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identita' personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomizzazone

o   la struttura deve essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilita' a tutti i servizi del territorio e, preferibilmente, all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti

o   le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessita' di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato

o   modalita' di inserimento:

¤  possono essere accolti minori stranieri non accompagnari provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Mininterno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori gia' inseriti nei Centri di assistenza e soccorso (CAS)

¤  nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzano le procedure gia' in uso; nel caso di minori inseriti nei CAS e' cura della Prefettura effettuare la segnalazione, raccordandosi con i Comuni o con i Servizi sociali dell'ente locale nel territorio del quale sono ubicate le strutture

¤  l'autorita' di Pubblica Sicurezza da' immediata comunicazione della presenza del minore alla competente autorita' giudiziaria per la nomina di un tutore e al Minlavoro

¤  per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura deve garantire il raccordo con le prefetture e con la rete dei servizi del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli di collaborazione

¤  possono essere anche promosse e favorite relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri

¤  all'ingresso del minore, la struttura predispone, in collaborazione con i servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interessi del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza

¤  il progetto educativo individualizzato prevede momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura

¤  per conseguire un buona qualita' dell'inserimento, sono assicurate almeno le seguenti attivita':

-       recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita

-       orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione e rilascio del permesso di soggiorno

-       verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare

-       assistenza psicologica e sanitaria

-       verifica di eventuali condizioni di vulnerabilita' o di necessita' particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)

-       assolvimento dell'obbligo scolastico

-       insegnamento della lingua italiana

-       formazione secondaria e/o professionale

-       collocamento in attivita' lavorative in apprendistato e/o in tirocini

-       inserimento in contesti e attivita' socializzanti e per il tempo libero

¤  e' prevista l'erogazione di pocket money secondo le modalita' definite nel progetto educativo individualizzato

o   capacita' ricettiva:

¤  la struttura puo' accogliere (anche con suddivisione n piu' moduli), rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di eta' compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilita'

¤  sulla base della progettualita' specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilita' dell'inserimento e la compatibilita' con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, puo' essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e sorelle

¤  la struttura e' aperta tutto l'anno e per 24 ore al giorno

o   requisiti strutturali:

¤  la struttura ha le caratteristiche della civile abitazione e rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, accessibilita' e incendi

¤  i criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture si ispirano alle esigenze proprie delle civili abitazioni, con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la previsione dei seguenti requisiti minimi:

-       camere da letto con un massimo di 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale

-       dimensioni delle camere pari a 9 metri quadri (un posto letto), 14 metri quadri (due posti letto), 20 metri quadri (tre posti letto)

-       spazi comuni: cucina, spazio polifunzionale, lavanderia

-       spazio per attivita' amministrative e del personale

-       un servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere, all'occorrenza, attrezzato per la non autosufficienza

¤  l'organizzazione degli spazi interni della struttura deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilita' con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale; la suddivisione degli spazi interni tiene conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attivita' che vengono svolte

¤  deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti e ai danni arrecati, sia all'interno sia all'esterno della struttura

¤  le strutture sono autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia

o   Carta dei servizi e regolamento interno:

¤  il gestore della struttura si dota della Carta dei servizi, che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali; la Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio sono scritti e tradotti in piu' lingue e resi visibili per favorire la piu' ampia informazione degli ospiti della struttura

¤  il regolamento riporta, oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura,

-       le modalita' per

¬     la registrazione ospiti in entrata e in uscita

¬     la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale

¬     la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza

¬     la programmazione periodica delle attivita' destinate ai minori

¬     lo svolgimento corsi lingua italiana

-       la dotazione complessiva del personale, con funzioni/compiti e turnazioni

-       il funzionamento dei servizi

o   personale:

¤  in relazione alla finalita' educativa e di accompagnamento verso l'autonomizzazione, il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite

¤  in particolare, per lo svolgimento delle attivita' va assicurata la presenza del seguente personale:

-       un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali

-       tre educatori, in possesso del titolo corrispondente, per 30 ore settimanali

-       un mediatore culturale, in possesso di specifico titolo di studio, per 28 ore settimanali

-       un operatore con funzioni di supporto alla gestione della struttura, per 15 ore settimanali

¤  in sede di formulazione del progetto educativo individualizzato, i servizi competenti prevedono l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti; in ogni caso e' assicurata la presenza notturna di un operatore; il titolare della gestione della struttura puo' inoltre avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Universita'; tale presenza deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali

¤  la struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalita'

 

 

Audizione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il minore non accompagnato e' assistito dal tutore durante il colloquio, ed e' adeguatamente informato del significato e delle eventuali conseguenze del colloquio personale

á      Nota: art. 17, co. 1 Direttiva 2005/85/CE stabilisce anche che al rappresentante del minore deve essere concesso di porre domande e fare osservazioni, durante il colloquio; art. 17, co. 4 Direttiva 2005/85/CE stabilisce poi che il colloquio con un minore non accompanato deve essere tenuto da persona con competenza adeguata e che analoga preparazione e' richiesta al funzionario che redige la decisione sulla domanda di un minore non accompagnato; queste disposizioni non sembrano adeguatamente recepite dal D. Lgs. 25/2008

á      Nota: art. 17, co. 6 Direttiva 2005/85/CE stabilisce che il superiore interesse del minore costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione delle disposizioni a garanzia dei minori non accompagnati; questo principio non e' esplicitamente richiamato dal D. Lgs. 25/2008

 

 

Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di mancata conferma della domanda o di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato per i minori stranieri (da Linee guida del Comitato minori); al minore e' assicurato comunque, al di fuori dell'accoglienza finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, il trattamento previsto dalla normativa vigente (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

 

á      Circ. Commissione nazionale Asilo 26/11/2015:

o   eventuali accertamenti anagrafici nei confronti di minori richiedenti protezione internazionale, ove ritenuti necessari, dovranno essere comunque effettuati previo opportuno raccordo con l'Autorita' giudiziaria minorile competente

o   dalle analisi statistiche effettuate e' emerso un rilevante aumento dei riconoscimenti di protezione umanitaria in relazione alle istanze presentata da minori stranieri non accompagnati; si ritiene che la valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da minori non possa avere natura generalizzata, ma debba sempre basarsi su una valutazione individuale, che presti particolare attenzione alle possibili forme di persecuzione e vulnerabilita' legate alla minore eta' (art. 7 co. 2 lett. f D. Lgs. 251/2007 richiama, fra gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, quelli specificamente diretti contro l'infanzia)

o   in caso di assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o della residuale protezione umanitaria, occorre informare il minore ed il suo tutore circa la possibilita' di richiedere, ed ottenere, un permesso di soggiorno per minore eta', che, al compimento del 18-esimo anno di eta', puo' essere convertito, in presenza dei presupposti di legge, in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo

o   art. 25 D. Lgs. 142/2015 integra art. 8 co. 3-bis D. Lgs. 25/2008, prevedendo che, ove necessario, ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori

o   art. 13 co. 3 D. Lgs. 25/2008 prevede che il colloquio con il minore si svolga dinanzi ad un componente con specifica formazione; inoltre, nell'ambito delle categorie che possono beneficiare dell'esame prioritario, la normativa ricomprende anche il minore non accompagnato in quanto vulnerabile (art. 28 co. 1 lett. b D. Lgs. 25/2008)

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del minore non accompagnato rifugiato (art. 29 bis, co. 3 T.U.; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)

á      Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale; il Mininterno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori; le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari (art. 19 D. Lgs. 142/2015)[201]

á      Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato titolare dello status di protezione internazionale sono assunte, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione, se non avviate in precedenza (D. Lgs. 18/2014), nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimilmente, ora, delle convenzioni di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), da stipulare con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale; i relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con obbligo di assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e dei suoi familiari

 

 

Formazione del personale (Direttiva 2011/95/UE) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nota: art. 31, co. 6 Direttiva 2011/95/UE prevede che al personale che si occupa di minori non accompagnati debba essere fornita una specifica formazione in merito alle esigenze dei minori stessi

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiedenti asilo identificati come minori non accompagnati (Rapp. Dublin Transn. Network):

o   nel 2009: 409, di cui 361 maschi e 48 femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 51 tra 13 e 15 anni, 344 tra 15 e 18; principali nazionalita': Afghanistan (90), Nigeria (72), Somalia (39), Eritrea (36), Gambia (28), Costa d'Avorio (22), Ghana (18), Turchia (14)

o   nel 2010: 306, di cui 280 maschi e 26 femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 33 tra 13 e 15 anni, 259 tra 15 e 18; principali nazionalita': Afghanistan (124), Turchia (24), Eritrea (16), Guinea Conakry (16), Nigeria (12), Costa d'Avorio (13), Somalia (7), Algeria (7)

 

á      Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo contattati o presi in carico dai Comuni (Rapporto ANCI 2014):

o   2006: 251

o   2007: 482

o   2008: 879

o   2009: 567

o   2010: 556

o   2011: 1.582

o   2012: 1.496

 

á      Nel 2015, presentate in Italia 4.070 domande di protezione internazionale da parte di minori non accompagnati (pari al 56,6% delel domande presentate da minori), di cui il 97% di sesso maschile, l'1% di eta' inferiore a 14 anni (Rapp. Eurostat 2/5/2016 sulle richieste di asilo da parte di minori non accomagnati)

 

 

 

36. Norme transitorie (torna all'indice)

 

á      Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi

 

Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi (torna all'indice del capitolo)[202]

 

 

 

37. Protezione temporanea (torna all'indice)

 

á      Misure straordinarie di accoglienza

á      Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica

á      Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo

á      Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011

á      Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo

á      Minori non accompagnati

á      Esclusione dalla protezione temporanea

á      Tutela del diritto all'unita' familiare

á      Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro

á      Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo

á      Informazione dello sfollato

á      Diniego della protezione; impugnazione

á      Limiti alla liberta' di circolazione

 

Misure straordinarie di accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravitaÕ

á      Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge

 

 

Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Deroga, ove si applichino le disposizioni sulla protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti per lÕingresso, agli oneri per i vettori in caso di straniero respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o gravato da un divieto di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen

á      Deroga allÕobbligo di informazione dellÕautoritaÕ diplomatica del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di straniero nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno, nei casi in cui si applichino le disposizioni sulla protezione temporanea

á      ConvertibilitaÕ alla scadenza del permesso per motivi umanitari in permesso ad altro titolo, in presenza dei requisiti (stabilita espressamente con DPCM o, secondo TAR Liguria, fondata su art. 5, co. 9 T.U.; in senso contrario, Nota del Mininterno in risposta a quesito della Prefettura di Udine)

á      Iscrizione obbligatoria al SSN dello straniero autorizzato a soggiornare per protezione temporanea (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000, che lo equipara al titolare di permesso per asilo umanitario); nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato

 

 

Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Applicata nel 1999 per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo: il DPCM 12/5/1999 stabiliva il rilascio di un permesso per motivi di Òprotezione temporaneaÓ, che consentiva lÕaccesso a studio e lavoro; il regime era stato prorogato fino al 30/6/00 (DPCM 30/12/1999); al termine del regime di protezione (DPCM 1/9/2000) era stata consentita la permanenza in Italia di chi avesse i requisiti per altro permesso di soggiorno o, comunque, di chi avesse un inserimento lavorativo stabile e la disponibilitaÕ di un alloggio

 

 

Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Applicata nel 2011 per dare accoglienza ai cittadini nordafricani (nota: definizione ambigua) affluiti dall'1/1/2011 al 5/4/2011, con DPCM 5/4/2011

á      DPCM 5/4/2011:

o   il questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia a titolo gratuito, prescindendo dai requisiti relativi al possesso di documento di viaggio e alla disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio di ritorno (art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999 (nota: il permesso consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999 e, verosimilmente, la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999; di fatto, il permesso e' stato effettivamente dichiarato convertibile con DPCM 28/2/2013; circ. Provincia Roma 23/5/2011 prevede la possibilita' di iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari del permesso); Circ. Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM 5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita dallo straniero" (nota: per provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo, il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)

o   motivi di esclusione: l'interessato

¤  e' entrato prima dell'1/1/2011 o dopo il 5/4/2011

¤  appartiene ad una delle categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione

¤  e' destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1/1/2011

¤  e' stato denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato; Trib. Pisa: il diniego di rinnovo del permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 fondato sull'esistenza di una mera denuncia contrasta coi principi costituzionali di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 708/2014: legittima, tsante il carattere eccezionale della misura, adottata in un contesto in cui non sarebeb stato possibile attendere il vaglio giurisdizionale di ogni singola denuncia, la revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 grazie alla dichiarazione, da parte dell'interessato, di false generalita', anche quando la denuncia per tale reato (ostativa al rilascio dello stesso permesso) sia intervenuta successivamente al rilascio (il rilascio non sana una condotta antigiuridica)

¤  e' stato destinatario di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione

¤  e' stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998

o   richiesta del permesso entro 8 gg dalla pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve; in questo senso, Trib. Lecce, che ha autorizzato uno straniero a ripresentare la domanda, allo scopo di non vanificare gli intenti umanitari del provvedimento) con le modalita' ordinarie per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in questura, non tramite Poste; in questo senso, circ. Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1 DPR 394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare)

o   gli stranieri destinatari del provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono chiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un permesso per cure, che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa, e anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro)

o   al richiedente la protezione internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi umanitari puo' essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e' stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande di protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che abbiano presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti abbiano temporeggiato in proposito)

o   lo straniero al quale non e' stato rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio (nota: si tiene conto delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); circ. Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e' effettuato seguendo le indicazionei della circ. Mininterno 17/12/2010

o   il permesso di soggiorno rilasciato consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle previsioni della Conv. Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del permesso, e' necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il passaporto sia in corso di validita' e che l'interessato sia in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen, per esempio a seguito di vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso); circ. Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di viaggio, le disposizioni che prevedono il rilascio di un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si tratta delle disposizioni di cui alla circ. Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; TAR Lazio: illegittimo in questi casi il diniego del titolo di viaggio per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso)

á      I destinatari del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono assistiti su tutto il territorio nazionale (Accordo Governo-Regioni 6/4/2011)

á      TAR Lazio: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al diniego di rinnovo del permesso rilasciato in ambito Emergenza Nord Africa, motivato dall'esistenza di una denuncia per rapinaa mano armata

 

á      Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito degli interventi relativi ai destinatari della protezione temporanea:

o   circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri

o   decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati

o   procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:

¤  il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

¤  se non riescono ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2), di indicare (Scheda 3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione

¤  individuata la Òstruttura ponteÓ le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare

¤  le autorita' di pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda 4 e Scheda 5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)

¤  il Sindaco (o un suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:

-       richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'

-       verificare l'effettivo status di non accompagnato

-       raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia

-       informare il minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale

-       assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali

¤  ultimate le procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore

¤  il Sindaco comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)

¤  il Comune di accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)

¤  la "struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione

¤  il Sindaco del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)

¤  all'arrivo nella nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti

¤  il Sindaco del Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota Minlavoro, Scheda 10)

o   Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne

 

á      DPCM 6/10/2011: il termine di 6 mesi relativo alla durata dei permessi rilasciati in base a DPCM 5/4/2011 e' prorogato di ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni li' previste

á      Circ. Mininterno 8/10/2011: in base a tale proroga, gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base al DPCM 5/4/2011 sono considerati a tutti gli effetti regolarmente presenti (nota: si usa la parola "presenti" in luogo di "soggiornanti") in Italia per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di scadenza del permesso

á      Circ. Mininterno 8/10/2011:

o   la richiesta di rinnovo del permesso e' opzionale

o   in caso di richiesta, si procede, ove necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri (nota: il rinnovo del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio, e' necessario ai fini della libera circolazione in Area Schengen e del reingresso in Italia)

o   e' garantita l'accoglienza dei richiedenti per il periodo necessario alla procedura di rinnovo (nota: questa specificazione fa pensare che la procedura di rinnovo richieda la consegna del permesso in scadenza; forse e' cosi', trattandosi di permesso in formato elettronico)

 

á      Ord PCM 23/11/2011 (e circ. Mininterno 2/12/2011):

o   consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per

¤  titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011

¤  stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali

o   istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:

¤  per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri

¤  per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo

¤  se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro

á      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni e nota allegata raccomandano l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR ed Emergenza Nord Africa

 

á      Rimpatrio assistito di stranieri giunti in Italia dopo l'1/1/2011 (Ord. PCM 10/8/2011):

o   il rimpatrio volontario puo' essere richiesto dagli stranieri destinatari di assistenza che appartengano a una delle categorie seguenti

¤  richiedenti protezione internazionale

¤  richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso

¤  titolari di protezione internazionale che rinuncino allo status

¤  stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al DPCM 5/4/2011

¤  stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari

o   agli stranieri ammessi al rimpatrio sono forniti il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio individuale di 200 euro da corrispondere una volta valicata la frontiera

o   il rimpatrio puo' riguardare al massimo 600 stranieri

o   si deroga alle procedure di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998

o   lo straniero ammesso alla procedura di rimpatrio non puo' fruire di altri programmi di rimpatrio e puo' essere ammesso alla procedura una sola volta

o   il rimpatrio e' effettuato dall'OIM (nota: approntata apposita scheda di segnlazione)

 

á      DPCM 15/5/2012: ulteriore proroga di 6 mesi della durata dei permessi di soggiorno rilasciati in base a DPCM 5/4/2011 e prorogati in base a DPCM 6/10/2011, alle stesse condizioni previste da DPCM 5/4/2011

á      Circ. Mininterno 18/5/2012: gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 e prorogati in base a DPCM 6/10/2011 sono considerati a tutti gli effetti regolarmente presenti (nota: si usa la parola "presenti" in luogo di "soggiornanti") in Italia per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di scadenza del permesso; richiesta di rinnovo del permesso opzionale (nota: verosimilmente, in caso di richiesta, si procede anche, ove necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri; rinnovo del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio, necessario ai fini della libera circolazione in Area Schengen e del reingresso in Italia)

 

á      Circ. Mininterno 26/10/2012:

o   gli stranieri provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito

o   le Commisisoni territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di protezione)

á      Circ. Mininterno 30/10/2012:

o   le Commissioni territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica

o   l'individuazione degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)

o   gli stranieri in accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli altri?)

o   lo svolgimento del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso

á      Circ. Mininterno 31/10/2012:

o   lo straniero in accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori

o   non viene compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato

o   in caso di rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della decisione della Commissione territoriale e il rilascio del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)

á      Circ. Mininterno 13/12/2012: iniziative intraprese in vista della chiusura dell'Emergenza Nord Africa:

o   intensificata l'attivita' di divulgazione di informazioni, di orientamento e supporto sulle possibilita' di rimpatrio assistito nel paese d'origine

o   attivata la procedura "Vestanet C3 - gestione emergenza Nord Africa" attraverso cui, su impulso dello straniero interessato, le questure "ripropongono" on-line alla Commissione territoriale competente il modello C3 per il riesame della domanda, allo scopo di definire la posizione degli stranieri giunti in Italia dalla Libia, da cui sono stati costretti a fuggire in conseguenza dei noti eventi bellici

 

á      Ord. PCM 28/12/2012:

o   chiusura dell'Emergenza Nord Africa e rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale

o   l'OIM e' autorizzata, sino al 30/6/2013, a proseguire le attivita' di rimpatrio assistito di cui all'Ord. PCM 10/8/2011

o   la procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31/12/2012

o   per assicurare l'espletamento delle attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di art. 2 Ord. PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 30/6/2013

o   il Mininterno e' l'amministrazione competente in via ordinaria, dall'1/1/2013, per il coordinamento delle attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di cui all'Ord. PCM 13/4/2011 (Circ. Mininterno 28/12/2012)

o   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' l'amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni (Circ. Mininterno 28/12/2012)

 

á      Circ. Mininterno 25/1/2013: con Decreti Mininterno 22/1/2013 si e' deciso che

o   cessano di funzionare le Sezioni delle Commissioni Territoriali operanti a Bari, Crotone, Foggia, Milano, Mineo, Torino, Trapani, Verona, e quella di Firenze, le cui funzioni saranno esercitate dalla seconda Sezione di Roma

o   mantengono operativita' fino al 30/6/2013 le Sezioni di Caserta, Roma I e Roma II, nonche' la Sezione della Commissione Territoriale di Siracusa, operante in sede distaccata a Caltanissetta, e la Sezione della Commissione Territoriale di Torino, operante in sede distaccata a Bologna

o   e' trasferita alla Commissione Territoriale di Roma fino al 30/6/2013 la competenza per l'esame delle istanze di protezione internazionale presentate nelle regioni Abruzzo e Marche, precedentemente assegnate alla Commissione Territoriale di Caserta

 

á      Circ. Mininterno 29/1/2013: con la cessazione dell'Emergenza Nord Africa, l'iscrizione anagrafica e il rilascio della carta di identita' dei cittadini stranieri accolti in base a quell'emergenza torna ad essere disciplinato in modo ordinario; la titolarita' di un permesso per motivi umanitari consente iscrizione (eventualmente in qualita' di "senza fissa dimora") e rilascio della carta di identita'

 

á      Circ. Mininterno 18/2/2013: rilasciabile un titolo di viaggio per stranieri (circ. MAE 48/1961) agli stranieri destinatari di un permesso per motivi umanitari a conclusione dell'Emergenza Nord Africa, a condizione che siano nell'impossibilita' di ottenere un titolo di viaggio dalle autorita' del proprio paese, non abbiano pendenze nei confronti della giustizia ne' obblighi verso la famiglia e non siano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica; garantita per ulteriori 60 gg la prosecuzione del regime di accoglienza

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 24/4/2013: ai fini dell'applicazione del regime ordinario in relazione ai minori accolti nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, a seguito della chiusura dell'emergenza, la competenza della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, cosi' come definiti da art. 1 co. 2 DPCM 535/1999; per quanto riguarda i minori non accompagnati richiedenti asilo, si applicano le misure previste da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 (cosi' anche Circ. Mininterno 18/2/2013)

 

á      DPCM 28/2/2013:

o   i cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del DPCM 5/4/2011 possono presentare entro il 31/3/2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine; si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (sospensione dei procedimenti in caso di rimpatrio assistito di straniero irregolarmente soggiornante); tali cittadini possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Mininterno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012; la domanda di adesione a tali programmi e' presentata dall'interessato, entro il 31/3/2013, al soggetto incaricato dell'attuazione degli interventi di rimpatrio, che assicura l'informazione sulle procedure da seguire

o   entro lo stesso termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale

o   la validita' dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e' automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di rimpatrio assistito o conversione

o   nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente, salvo che si tratti di

¤  soggetti inespellibili ai sensi di art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (minori, donne incinte o che abbiano partorito da meno di sei mesi e relativo coniuge convivente, coniugi o familiari entro il secondo grado di italiani con questi conviventi)

¤  soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato

¤  soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio

¤  componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico

 

á      Circ. Mininterno 1/3/2013: le misure di accoglienza proseguono per

o   "categorie vulnerabili", da intendersi come quelle indicate dal D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, da art. 17 D. Lgs. 142/2015) e da art. 1 co. 2 Decreto Mininterno 22/7/2008: minori (si specifica, diversamente da quanto previsto da D. Lgs. 140/2005: non accompagnati), disabili, anziani, donne (singole) in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; sono da considerarsi vulnerabili anche i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea

o   coloro che sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni territoriali o in attesa della decisione sul ricorso, e quanti siano in attesa del rilascio del permesso e/o del titolo di viaggio

 

á      Cifre:

o   Documento di indirizzo della Conferenza Unificata: coinvolti nell'accoglienza 64.717 stranieri, di cui 26.490 risultano presenti in Italia alla data di stesura del Documento (4.833 in CARA, 18.271 accoglienza diffusa presso le Regioni, 1.737 nel centro di Mineo, 1.649 ospitati dai comuni presso le comunita' accreditate/autorizzate dalle Regioni per minori stranieri non accompagnati)

o   avanzate, entro il 31/3/2013, 6.438 richieste di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per altri motivi (dati del Mininterno riportati da comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilitaÕ dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo (nota: in base alla Direttiva 2001/55/CE, il regime di protezione, in mancanza di decisione di cessazione adottata dal Consiglio, eÕ prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un secondo anno; eÕ solo lÕulteriore proroga di un anno a richiedere una nuova decisione del Consiglio)

á      Cessazione della protezione al termine del periodo indicato dal Consiglio europeo o in caso di apposita decisione di questo

á      Il DPCM stabilisce

o   la data di inizio del regime di protezione

o   le categorie di sfollati a cui si applica

o   la disponibilitaÕ di accoglienza

o   le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o   la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o   le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o   le procedure per lÕeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellÕUnione europea

o   le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dÕasilo da parte di sfollati (incluso lÕeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaÕ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o   le modalitaÕ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaÕ umana, quello coattivo

o   le modalitaÕ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaÕ di consentire che un familiare minorenne completi lÕanno scolastico in corso

 

 

Minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai minori non accompagnati si applicano le disposizioni relative allÕintervento del Comitato per i minori stranieri (solo quelle relative allÕaccoglienza e allÕeventuale ricongiungimento con la famiglia in un paese terzo?)

 

 

Esclusione dalla protezione temporanea (torna all'indice del capitolo)

 

á      Uno sfollato puoÕ essere escluso dalla protezione temporanea quando vi siano motivi seri per ritenerlo personalmente responsabile

o   di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lÕumanitaÕ

o   di un reato grave non politico commesso, prima dellÕammissione al regime di protezione, al di fuori del territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaÕ del reato eÕ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o   di un atto contrario ai principi e alle finalitaÕ delle Nazioni Unite

á      Uno sfollato eÕ escluso quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione (la Direttiva 2001/55/CE include, tra i possibili motivi di esclusione il fatto che lo straniero risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato membro o, sulla base di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato molto grave, per la sicurezza della comunitaÕ dello Stato membro; discutibile lÕautomatica attribuzione del carattere di gravitaÕ ai reati elencati)

á      Le decisioni di esclusione sono adottate tenendo conto del principio di proporzionalitaÕ (dubbia coerenza con la previsione di tassativa esclusione in caso di condanna per reati commessi in Italia)

á      Gli sfollati esclusi sono espulsi (salvo il caso di contraffazione dei dati finalizzata ad eludere lÕesclusione, dovrebbero essere solo respinti o, se giaÕ sul territorio dello Stato, invitati a lasciarlo ai sensi dell'art. 12, co. 2 Regolamento; in base alla Direttiva 2001/55/CE, il provvedimento di esclusione dovrebbe essere impugnabile Ònello Stato membroÓ: con effetto sospensivo?)

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo sfollato ha diritto al ricongiungimento con le seguenti limitazioni:

o   ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lÕesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallÕUnione europea (nota: la Direttiva 2001/55/CE pone, alla base della decisione discrezionale sullÕautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaÕ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaÕ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellÕUnione europea)

o   ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lÕesodo (nota: trascurate le condizioni relative allÕesistenza di necessitaÕ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 2001/55/CE per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o   escluso il ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)

á      Ai familiari ammessi al ricongiungimento eÕ rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea (utilizzabile per lavoro e per studio?)

 

á      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo ai beneficiari di protezione temporanea, gli Stati membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)

 

 

Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro (torna all'indice del capitolo)

 

á      I trasferimenti di sfollati da uno Stato membro allÕaltro (ai fini del solo ricongiungimento? o in generale, come da Direttiva?) sono subordinati al consenso degli interessati

á      Lo sfollato che debba essere trasferito in altro Stato membro nellÕambito della collaborazione tra Stati membri, eÕ munito di lasciapassare

 

 

Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nei casi in cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita al termine del periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puoÕ godere del regime di protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente, "della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dellÕesame

 

 

Informazione dello sfollato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo sfollato eÕ informato per iscritto, in lingua presumibilmente a lui nota o, se questo non eÕ possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, dei suoi diritti e doveri e delle disposizioni sulla protezione temporanea (nota: fondamentale, in particolare, lÕinformazione relativa alle conseguenze dellÕeventuale rinuncia alla domanda di asilo)

 

 

Diniego della protezione; impugnazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      I provvedimenti di diniego della protezione temporanea o comunque ad essa correlati sono adottati con atto scritto e motivato, recante le modalitaÕ di impugnazione; contro di essi eÕ ammesso il ricorso al TAR (eccezione per i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare: ricorso al giudice ordinario)

 

 

Limiti alla liberta' di circolazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il beneficiario della protezione temporanea non puoÕ allontanarsi dallÕItalia (dubbia la coerenza con le disposizioni della Direttiva 2001/55/CE), salvo il caso di accordi in tal senso con altri Stati membri o di autorizzazione da parte di chi ha rilasciato il permesso di soggiorno (?)

á      Nota: testo italiano dellÕart. 11 Direttiva 2001/55/CE ambiguo; fa riferimento alla persona che Òsoggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membroÓ; sembra cosiÕ che il semplice soggiorno faccia scattare la riammissione; il testo inglese recita peroÕ: Ò... remains or seeks to enter without authorisation on the territory of another Member StateÓ; eÕ il ÒrimanereÓ (il prolungamento non autorizzato, cioeÕ) a far scattare la sanzione, non il ÒsoggiornareÓ; lÕinterpretazione corretta sembra essere quindi quella che fa riferimento alla persona che Òsoggiorni illegalmente o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membroÓ; se eÕ cosiÕ, la disposizione che vieta l'allontanamento dall'Italia eÕ eccessiva

 

á      Lo sfollato accolto da altro Stato membro che entri illegalmente in Italia eÕ respinto verso lo Stato che lÕha accolto; nota: lÕingresso in Italia non puoÕ essere considerato automaticamente illegale; dovrebbero pertanto essere sanzionati col rinvio verso lo Stato membro che ha accordato la protezione solo

o   lÕingresso attraverso un valico non autorizzato

o   lÕingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari

o   lÕingresso in violazione delle disposizioni della Conv. Appl. Accordo Schengen (es.: lÕingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellÕarco di un semestre a partire dal primo ingresso)

o   il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)

 

 

 

38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (torna all'indice)

 

á      Principio di non refoulement

á      Permesso per motivi umanitari

á      Resettlement

á      Diritto d'asilo costituzionale

á      Giurisprudenza recente sul diritto d'asilo costituzionale

á      Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare

 

Principio di non refoulement (torna all'indice del capitolo)

 

á      Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca) verso un paese in cui lo straniero

o   possa essere perseguitato per motivi di

¤  razza

¤  sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

¤  cittadinanza

¤  religione

¤  opinioni politiche

¤  condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

¤  condizioni sociali

o   rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      Sent. Cass. 5926/2015:

o   principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento

o   anche prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e all'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

o   al giudice della convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita' sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)

á      Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

á      Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle

á      Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      Corte App. Trieste: la mutata situazione politica e sociale del paese di provenienza e' motivo valido per l'ammissibilita' di una nuova domanda di asilo

á      Sent. CEDU F. G. c. Svezia: anche se un richiedente asilo iraniano, la cui domanda di asilo e' stata rigettata, non ha addotto come motivo alla base della sua richiesta di asilo l'avvenuta conversione al cristianesimo, le autorita' dello Stato che siano venute a conoscenza dell'avvenuta conversione, sono tenute, prima di procedere al rimpatrio, a valutare se da essa consegua il rischio di subire una condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti

á      Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile per rischio di persecuzione, il rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a carattere vincolato, senza che residui alcuna discrezionalita' in capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale, della Commissione territoriale in merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano all'allontanamento dello straniero, anche se non vengono prospettati fatti sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico, esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori di lavoro

á      Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda, non essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba essere documentata dallo straniero)

á      Gdp Varese: nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non ha dichiarato estinto il procedimento

á      Ord. Cass. 11586/2012: e' illegittimo il rigetto del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale e umanitaria motivato dall'assenza di prova del rischio di persecuzione (nella fattispecie, fondato sull'omosessualita' e l'appartenenza religiosa del ricorrente) se e' passata in giudicato la sentenza di altro giudice con cui si accoglie, per l'esistenza di tale rischio, il ricorso avverso il provvedimento di espulsione dell'interessato, e non sono stati accertati ne' dedotti fatti successivi che superino tale giudicato (nota: testo dell'ordinanza pressoche' incomprensibile)

á      TAR Sicilia: prima di negare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a una persona di etnia rom proveniente dal Kossovo, la questura deve tener conto di quanto emerge dai rapporti stilati da organizzazioni di tutela dei diritti umani riguardo alla condizione di tale etnia in Kossovo

á      L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71 di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)

á      Rapp. Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali e comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia

o   nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o   nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

o   nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

á      Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini stranieri, intercettati nei porti italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo

á      Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano

o   di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia

o   di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)

o   di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)

o   di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento

o   di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nellÕ85% dei casi

o   di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto

o   di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento

o   di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia

o   che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso

o   che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione dellÕeta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)

á      Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:

o   dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero

o   nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia

o   sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari

á      Una lettera dell'ASGI al Ministro dell'interno segnala come in molti casi (soprattutto a Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e Lampedusa) sarebbero stati adottati provvedimenti di respingimento da parte dei Questori nei confronti di stranieri soccorsi in mare e sbarcati sul territorio italiano, attuati prima che potessero effettivamente manifestare la loro volonta' di presentare domanda di asilo; analoga segnalazione da parte della Fondazione Migrantes, secondo cui il sindaco di Pozzallo avrebbe dichiarato che persone appena sbarcate, dopo 30 ore di permanenza nel centro di accoglienza, sono state fatte in ciabatte e senza cambi di abito, con ordini di allontanamento cui ottemperare entro 7 gg (comunicato ASGI)

 

á      PossibilitaÕ, ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto Mininterno 14/7/2003; nota: senza riguardo per il divieto di respingimento)

á      Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di provenienza ai fini del rimpatrio degli immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna in mare e il trasbordo dei migranti irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009); in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, si limita a prevedere, all'art. 19,

o   che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o   la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o   che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

 

á      Le navi e gli aeromobili italiani che si trovino in luogo non soggetto, in base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione)

á      Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent. 23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v. Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione si individua "non se una persona si trovi all'interno del territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che agiscono per conto dello Stato in questione"

á      Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare):

o   il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o   per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤  le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤  le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

á      Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle autorita' italiane di dichiarare Lampedusa porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu' vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: benche' disapplicata, la dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare "non sicuro" dovrebbe essere revocata

á      Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:

o   gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o   dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o   se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o   tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellÕarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o   se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o   tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o   i principi internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

á      Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco proposto

á      Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali della UE):

o   6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia

o   8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia

o   9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia

o   14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0

o   18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia

o   1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia

o   4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia

o   29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia

o   30–31 Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia

á      Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio dÕEuropa: si sottolinea come l'Italia sia vincolata dal principio di non refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua giurisdizione e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione di richiedere la protezione internazionale e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti intercettati in mare tali possibilita' (con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato, definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia", nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato, nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e, eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)

á      Preoccupazione espressa dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti prima di raggiungere le coste italiane

á      Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e Profughi del Consiglio d'Europa: si accerta la corresponsabilita' dell'Italia rispetto alla morte di alcuni naufraghi nella zona SAR della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la responsabilita' internazionale degli Stati interessati

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di adottare tutte le misure necessarie affinche' il principio di non refoulement sia pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle direttive in materia

á      Archiviata dal Tribunale dei Ministri la procedura contro il ministro dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede penale" (da com. Integra)

á      Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il ricorso di stranieri allontanati verso la Libia; secondo la Corte, la totale mancanza di collegamento tra i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)

á      Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave militare italiana (territorio italiano), non sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)

á      Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana, senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( diritto ad un ricorso effettivo), in connessione con i precedenti due articoli

á      Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede all'Italia di adoperarsi con la Libia per chiarire la posizione degli eritrei detenuti in Libia e a rischio di deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da quelle italiane, senza che sia stata data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale

á      Protection policy paper UNHCR sull'esame extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste dalla normativa in caso di richiesta di asilo

á      Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a

o   l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o   la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o   rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o   sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o   assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

á      Approvate, nel corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni che impegnano il Governo

o   a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o   a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o   ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o   ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

á      Approvate, nel corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni che impegnano il Governo

o   ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

o   a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali

o   ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia

o   ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalitˆ internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale

o   ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

 

á      Firmato, dopo l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il Consiglio Nazionale Transitorio libico; le parti

o   confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010

o   procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare

á      Note:

o   trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

o   non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico

o   riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania

o   il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)

á      Sottoscritta una Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sototlineano il desiderio di rafforzare amicizia e cooperazine tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel campo dei diritti umani

á      Sottoscritta un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei migranti nei paesi di origine anche in collaborazione con l'OIM, e per la realizzazione di un sistema di gestione dei dati per lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)

 

á      Il gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo ha chiesto l'accesso ai contenuti dell'accordo di riammissione Italia-Tunisia firmato il 5/4/2011; il gruppo ha chiesto anche alla Commissaria Ue agli affari interni Cecilia Malmstroem di fornire spiegazioni sui respingimenti in mare di immigrati compiuti dall'Italia per verificare che non siano avvenuti in contravvenzione della Convenzione di Ginevra del 1951 (da comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Firmato a Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:

o   il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico

o   ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale

o   vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra

o   la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia

o   sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche

o   verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE

o   verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani

o   saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale

o   le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti

o   vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM

o   va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra

o   devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile

o   vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale

á      Nota: il Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)

á      Firmati due accordi tecnici tra i ministri della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi mercantili (com. Stranieriinitalia)

 

á      Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:

o   rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero

o   garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo

o   distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere

o   inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali

o   porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallÕarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo

o   applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."

o   fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale

o   valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellÕonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)

o   effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.

o   evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili

 

á      Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in Libia, le condizioni deplorevoli in cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste violazioni dei diritti umani

 

á      Avviata l'operazione militare e umanitaria "Mare Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)

 

á      Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)

á      Triton, l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle coste italiane gestita da Frontex, estendera' il suo campo d'azione per 138 miglia nautiche a Sud della Sicilia (Nota Minlavoro)

 

á      Istituita la rete di comunicazione Eurosur, finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)

á      Dal 2/12/2013 Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare la rete di comunicazione Eurosur, intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri cominceranno ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)

á      Sent. Corte Giust. C-44/14: art. 19 Regolamento UE n. 1052/2013 (Eurosur), che istituisce una procedura di partecipazione ad hoc dell'Irlanda e del Regno Unito a detto regolamento, mediante accordi di cooperazione, non consente agli Stati membri di concludere accordi che consentano all'Irlanda o al Regno Unito di partecipare a disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen rientranti nel settore dell'attraversamento delle frontiere esterne; la Spagna, che ne aveva chiesto l'annullamento, e' condannata alle spese

 

á      Regolamento (UE) 2016/1624: l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera

o   monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere

o   effettua una valutazione della vulnerabilita' rispetto a minacce e sfide alle frontiere esterne

o   monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale

o   fornisce, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere

o   istituisce e dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea, compresa una riserva di reazione rapida, da dispiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione

o   istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio

o   nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi:

¤  dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea e attrezzatura tecnica per fornire assistenza nelle operazioni di selezione, raccolta di informazioni, identificazione e rilevamento delle impronte digitali

¤  stabilisce una procedura di orientamento e informazione iniziale in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le autorita' nazionali

o   sostiene lo sviluppo di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonche' la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilita' a livello di Unione e nazionale

o   impiega l'attrezzatura e le guardie di frontiera necessarie e altro personale competente della riserva di reazione rapida per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne

o   assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere all'obbligo di rimpatriare i rimpatriandi, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio

o   nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri che in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalita' organizzata transfrontaliera e al terrorismo

o   costituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio

o   costituisce e dispiega squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio

o   assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, di altro personale competente e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione

o   partecipa allo sviluppo e alla gestione di attivita' di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento

o   sviluppa e gestisce sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione illegale e sul rimpatrio

o   presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilita' dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR

o   coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorita' nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione e coordinando operazioni multifunzionali

o   assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra loro negli ambiti disciplinati dal presente regolamento

á      FAQ Commissione UE sull'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera: il Consiglio UE puo', in base ad una proposta della Commissione UE, decidere per un intervento diretto dell'Agenzia mirato ad eliminare rischi per il corretto funzionamento dell'Area Schengen, chiedendo allo Stato membro interessato di cooperare con la stessa Agenzia; in casi eccezionali, il Consiglio puo' decidere di reintrodurre i controlli alle frontiere interne per un periodo non superiore a 6 mesi

á      Com. Mininterno 10/10/2016:

o   l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera amplia l'Agenzia Frontex, con una dotazione di personale piu' che raddoppiata (1.000 persone) e una maggiore quantita' di fondi (dai 281 milioni di euro nel 2017 ai 322 milioni nel 2020)

o   dal 7/12/2016 una riserva di 1.500 funzionari, agenti ed esperti, dei quali 125 italiani, potra' essere usata per inviare squadre d'emergenza a sostegno di una frontiera esterna sotto pressione

o   dal 7/1/2017 l'Agenzia aiutera' nel coordinamento e nel finanziamento dei rimpatri di migranti irregolari, anche con voli comuni da piu' Stati membri

 

á      Comunicato Medici senza frontiere: il 17/8/2016, un motoscafo non identificato ha attaccato e sparato, in acque internazionali, a 24 miglia nautiche a nord della costa libica, contro la Bourbon Argos, una delle navi di Medici Senza Frontiere, che svolgeva attivita' di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo centrale

 

á      Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata, a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa); le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate, infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che

o   disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)

o   tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)

 

á      Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia); arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia)

á      Arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Comunicato MAE 24/10/2016: altri 75 profughi siriani sono giunti in Italia dal Libano nell'ambito del progetto-pilota dei "corridoi umanitari; un altro gruppo, composto da 53 persone, giungera' il 25/10/2016, facendo salire il totale delle persone accolte a 407, tra cui molti bambini; se ne attendono un migliaio in due anni non solo da Libano, Marocco ed Etiopia

 

 

Permesso per motivi umanitari (torna all'indice del capitolo)

 

á      Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilitaÕ di allontanamento (art. 11, co. 1, lettera c ter, e art. 28 Regolamento, in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dallÕinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lÕallontanamento (Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della procedura di asilo e' rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi)

á      Nei casi in cui rigetti la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 T.U.

á      Circ. Commissione nazionale asilo 30/7/2015:

o   in materia di protezione umanitaria, la Corte di Cassazione (Sent. Cass. 16221/2012, 24544/2011, 26841/2011, Ord. Cass. 15466/2014) ha chiarito che

¤  le fattispecie rilevanti sono diverse da quelle prese in considerazione dalle due forme di protezione, sussidiaria o dello status di rifugiato

¤  si deve trattare di situazioni di vulnerabilita'

¤  ricorre l'ipotesi di vulnerabilita' anche quando vi sia un impedimento (una causa di esclusione) al riconoscimento della protezione internazionale

¤  deve verificarsi un'esigenza qualificabile come umanitaria (ad esempio, problemi sanitari, madri di minori)

o   valgono, relativamente al permesso di soggiorno per protezione umanitaria, le seguenti modalita' di rilascio:

¤  a seguito di un rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, con trasmissione degli atti al questore, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario

¤  a seguito di revoca o cessazione di uno status di protezione internazionale da parte della Commissione nazionale, con trasmissione degli atti al questore, attesa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario

¤  qualora uno straniero, privo del titolo di soggiorno, non possa essere espulso o respinto in virtu' del divieto previsto da art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998, previo parere della competente Commissione territoriale

¤  a seguito di istanza di un cittadino straniero, anche sprovvisto di altro titolo di soggiorno, al questore con documentate, oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l'allontanamento dal territorio nazionale

o   in relazione alle fattispecie di riconoscimento della protezione umanitaria, si delineano a scopo di orientamento, pur non ritenendoli necessariamente esaustivi, i seguenti casi:

¤  esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del richiedente; a tal fine si richiama la giurisprudenza della CEDU secondo cui la proibizione della tortura o di pene e trattamenti inumani e degradanti non prevede limitazioni e non subisce alcuna deroga, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte, il tipo di reato di cui e' ritenuto responsabile il ricorrente essendo ininfluente alla valutazione di cui ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine

¤  temporanea impossibilita' di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni di art. 14 lett. c D. Lgs. 251/2007

¤  gravi calamita' naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignita' e sicurezza

¤  situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi di quanto previsto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; i legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilita'

o   qualora in sede di audizione di un richiedente asilo dovessero emergere i presupposti per la possibile concessione di un permesso di soggiorno ad altro titolo, nonche' nei casi espressamente previsti da art. 32 co. 3-bis D. Lgs. 25/2008 (nota: i casi in cui il richiedente sia stato vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta), la Commissione territoriale deve informarne l'interessato nonche' le autorita' compenti al rilascio di tali titoli

o   nel caso in cui le Commissioni territoriali dovessero notare, pur in permanenza di salutazioni individuali, l'emergenza di fenomeni di carattere tendenzialmente generalizzato nelle zone di provenienza dei richiedenti la protezione internazionale (ad esempio, calamita' naturali o deterioramento delle condizioni di sicurezza) dovranno informarne la Commissione nazionale che fornira', eventualmente, le necessarie indicazioni a carattere generale

á      Circ. Commissione nazionale Asilo 26/11/2015:

o   dalle analisi statistiche effettuate e' emerso un rilevante aumento dei riconoscimenti di protezione umanitaria in relazione alle istanze presentata da minori stranieri non accompagnati; si ritiene che la valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da minori non possa avere natura generalizzata, ma debba sempre basarsi su una valutazione individuale, che presti particolare attenzione alle possibili forme di persecuzione e vulnerabilita' legate alla minore eta' (art. 7 co. 2 lett. f D. Lgs. 251/2007 richiama, fra gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, quelli specificamente diretti contro l'infanzia)

o   in caso di assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o della residuale protezione umanitaria, occorre informare il minore ed il suo tutore circa la possibilita' di richiedere, ed ottenere, un permesso di soggiorno per minore eta', che, al compimento del 18-esimo anno di eta', puo' essere convertito, in presenza dei presupposti di legge, in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo

á      Risposta Mininterno 11/2/2016:

o   il titolare di permesso per motivi umanitari puo' usufruire delle misure previste nell'ambito dello SPRAR secondo quanto previsto nel Decreto Mininterno 7/8/2015, per il tempo indicato nelle linee-guida allegate al decreto:

¤  fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale

¤  ulteriori 6 mesi in caso di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria

¤  per il periodo di soggiorno legale garantito in caso di presentazione del ricorso

¤  fino a 6 mesi per lo straniero che entri in accoglienza essendo gia' beneficiario di protezione internazionale o umanitaria

¤  ulteriori proroghe (di 6 mesi o piu') per beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, se autorizzate dal Mininterno, per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute

¤  fino ai 6 mesi successivi al compimento della maggiore eta' per il minore straniero non accompagnato; per i soli neo-maggiorenni, richiedenti o beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, una proroga e' consentita sulla base di circostanze straordinarie, con accoglienza in strutture per adulti

o   lo straniero che impugna il provvedimento di revoca o mancato rilascio del permesso per motivi umanitari non puo' essere considerato richiedente asilo ai sensi di D. Lgs. 142/2015 ai fini dell'accoglienza, se a suo tempo non ha impugnato la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale (nello stesso senso, Circ. Mininterno 30/10/2015)

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per i permessi per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puoÕ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eÕ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961); note:

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per stranieri di cui alla circ. MAE 48/1961 al titolare di permesso per motivi umanitari, adottato per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso (le "fondate ragioni" per non richiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di appartenenza devono essere valutate in modo ampio, includendovi l'attestazione di non voler contatti con tali autorita', tenendo conto della specifica posizione di beneficiario di un permesso per motivi umanitari, pena l'inutilita' dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo, adottata per via amministrativa con circ. Mininterno 24/2/2003)

o   Sent. Cons. Stato 451/2016: ai fini dell'ottenimento di un titolo di viaggio per stranieri, il beneficiario di protezione umanitaria deve indicare le fondate ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del suo Paese, non potendosi ritenere tali ragioni implicitamente contenute nelle motivazioni del rilascio della protezione umanitaria se quest'ultime, come nel caso in specie, non fanno riferimento in modo specifico e particolare a comportamenti ostili delle autorita' di governo

á      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

á      Com. Mininterno 24/9/2015:

o   adottato un nuovo documento di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati politici, in formato elettronico, imposto dai regolamenti del Consiglio Europeo

o   all'atto di presentazione dell'istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento di Û 42,22 su bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Decr. Mineconomia 14/9/2015:

o   l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'IVA; a questo importo, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'IVA, prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane; Circ. Mininterno 23/9/2015: l'importo complessivo e' 42,22 euro

o   l'importo e' riscosso all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Circ. Mininterno 23/9/2015:

o   dal 24/9/2015 non potranno piu' essere rilasciati documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri in formato cartaceo

o   il costo attuale e' 42,22 euro

o   l'acquisizione dell'istanza, l'istruttoria ed ogni aspetto della procedura di rilascio e' curata dall'Ufficio immigrazione; l'Ufficio passaporto procede alla gestione (ritiro, contabilita' e distruzione) dei nuovi libretti in bianco elettronici ed alla stampa del documento per il successivo noltro all'ufficio immigrazione per la firma

o   per l'eventuale ritiro e/o distruzione dei libretti cartacei in bianco saranno fornite specifiche istruzioni in una fase successiva

o   i documenti di viaggio per apolidi sono stati consegnati solo alle seguenti questure: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia

á      Com. Pubblica Sicurezza 23/9/2015: i documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranierisono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la copertina e blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare; i dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento

á      Decr. MAE 6/8/2015: trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici:

o   nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mininterno, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici

o   al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio elettronici sono applicabili le finalita', le modalita' e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici

o   le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare

á      Decr. MAE 6/8/2015: particolari specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri:

o   "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure

o    le tipologie di documenti sono le seguenti:

¤   documenti per rifugiati ("PR")

¤   documenti per apolidi ("PA")

¤   documenti per stranieri ("PS")

o   cittadinanza:

¤  nei documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di rifugiato"

¤  nei documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"

¤  nei documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:

-       per i titolari di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria"

-       per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in italiano

o   autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare: "Il Questore"

o   data di scadenza: l'indicazione normale della data di scadenza dei documenti dovra' essere di 5 anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul campo

á      Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non credibile, sulla base del fatto che aspetta un figlio dalla compagna italiana

á      TAR Lazio: in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti asilo

á      Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

á      Sent. Cons. Stato 5619/2009 e Trib. Verona: non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la sussisenza dei motivi umanitari

á      Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente; nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012

á      Trib. Roma: a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)

á      Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nello stesso senso, Trib. Milano); nel caso in specie, si tratta di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi (assoluta impossibilita' di sopravvivere in Mali, se non mendicando), il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica; nel senso della necessita' di adottare soluzioni analoghe per coloro che sono fuggiti dal conflitto in Libia ma che tuttavia non posseggono i requisiti per ottenere la protezione internazionale, non essendo cittadini libici, un Appello del Tavolo Asilo

á      Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante

á      Trib. Napoli: la disposizione normativa in materia di protezione umanitaria non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerali i seri motivi; e' quindi suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilita' dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di eta', ma anche oggettive (cioe' relative al paese di provenienza), quali una grave instabilita' politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari

á      Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte App. Catania, TAR Sicilia, TAR Sicilia, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli ex art. 19 D. Lgs. 286/1998) corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario; ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi o per altro motivo, non configura il reato di soggiorno illegale; in questo senso, Corte App. Palermo e Trib. Roma (il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria); nello stesso senso anche, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna: (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

á      Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012, Corte App. Palermo)

á      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

á      Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

á      Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle

á      Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      TAR Piemonte: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito del rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo, quando la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari (nota: mia interpretazione di una formulazione confusa)

á      Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile per rischio di persecuzione, il rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a carattere vincolato, senza che residui alcuna discrezionalita' in capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale, della Commissione territoriale in merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano all'allontanamento dello straniero, anche se non vengono prospettati fatti sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico, esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori di lavoro

á      TAR Lazio: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione al diniego di rinnovo del permesso rilasciato in ambito Emergenza Nord Africa, motivato dall'esistenza di una denuncia per rapina a mano armata

á      Trib. Roma: disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino (verosimilmente) afghano, che non ha saputo provare adeguatamente la fondatezza del timore di persecuzione o di rischio di subire un danno grave, sulla semplice base della mancanza di risorse utili al sostentamento nel paese d'origine

á      Trib. Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente

á      Trib. Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

á      Trib. Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria

á      Trib. Napoli: concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione presente tra musulmani e cristiani in Nigeria

á      Trib. Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che dichiara di essere minacciato di morte da una associazione di difesa dei diritti dei gay, per averla lasciata a seguito di conversione religiosa, a dispetto della mancanza di credibilita' del richiedente, sulla base del rischio che potrebbe correre in un paese in cui l'omosessualita' attuale o passata e' mal tollerata

á      Trib. Roma: concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione dovuto a condizione personale) a un cittadino del Benin ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam

á      Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico in Costa d'Avorio, pur non delineando un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino della Costa d'Avorio, sulla base della situazione critica esistente nel paese, anche in assenza di un conflitto armato che giustificherebbe il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un profugo ghanese fuggito dalla Libia durante il conflitto

á      Trib. Trieste: il timore di subire violazione di diritti fondamentali a causa del soccorso prestato ad un esponente politico, senza pero' che l'interessato abbia mai svolto attivita' politica, non giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato, ma quello della protezione umanitaria (nella fattispecie, riconosciuta a un cittadino del Togo)

á      Trib. Trieste: riconosciuta, a un cittadino del Mali, la protezione umanitaria in luogo di quella sussidiaria, non risultando la situazione del paese caratterizzata da un grado di violenza generalizzato a livello tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Trieste

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano sciita, a dispetto della scarsa credibilita' del suo racconto, a motivo del rischio di violazione di diritti umani che potrebbe subire nel suo paese, in un contesto di contrasti interreligiosi, non caratterizzato pero' da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano perseguitato politico (appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione), sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria

á      Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a una cittadina nigeriana, maltrattata dai familiari, sulla base del fatto che il rimpatrio la metterebbe in una condizione di particolare vulnerabilita' rispetto alla possibilita' di esercitare diritti fondamentali, e che la richiedente si trova in Italia da 5 anni ed e' ormai qui integrata

á      Trib. Bologna: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a una donna tunisina fuggita dal proprio paese a causa delle violenze domestiche subite dal compagno della madre

á      Trib. Torino: riconosciuta la protezione umanitaria a un pakistano fuggito dal proprio paese a causa di violenze messe in atto dalla criminalita' comune; nota: si ravvisano le ragioni umanitarie nel fatto che, essendosi ben integrato in Italia, lo straniero subirebbe un grave pregiudizio a seguito del rimpatrio (non, quindi, sulla base del pericolo che corre in patria)

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e' reso responsabile di detenzione illegale di armi, reato grave e tale da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a quanto si evince dalla sentenza)

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo pakistano giudicato non credibile in relazione ai motivi addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ma necessitante di cure mediche per le gravi difficolta' di deambulazione

á      Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria

á      Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria

á      Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad un cittadino nigeriano che afferma, senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko Haram nei confronti di una chiesa cristiana

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo sulla base dei cenni di prova forniti dall'interessato in relazione alla situazione di instabilita' del paese di provenienza (nota: nella sentenza non e' nemmeno indicato di quale paese si tratti!) e del fatto che e' stato documentato lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: sentenza vergognosa!); nello stesso senso, Trib. Trieste (nota: sentenza fotocopia di Trib. Trieste)

á      Trib. Napoli: i disordini presenti in Bangladesh motivano il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria per un richiedente asilo bengalese

á      Trib. Napoli: la situazione tuttora sussistente in Bangladesh motiva il diritto dello straniero proveniente da quel paese ad ottenere, sia pure per un periodo limitato, l'ulteriore rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari

á      Trib. Napoli: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo della Guinea Bissau, sulla base della situazione di insicurezza ed instabilita' ancora presente nel paese (in particolare, nell'area di confine con il Senegal, per la contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare senegalese)

á      Trib. Napoli: riconosciuta la protezione umanitaria a un Rom di origine serba sulla base del fatto che si e' sposato in Italia, dove vivono anche i figli, l'esistenza di condanne non essendo motivo ostativo sufficiente

á      Corte App. Napoli: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino bosniaco sulla base del fatto che e' nato e ha costituito un numeroso nucleo familiare in Italia; l'esistenza di condanne non e' motivo ostativo sufficiente, dal momento che deve applicarsi la clausola di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

á      Trib. Palermo: negata la protezione sussidiaria a un senegalese proveniente dalla regione di Casamance, sulla base del fatto che il livello del conflitto presente nella regione non appare tale da fare ritenere integrata la condizione di minaccia grave per la vita o l'incolumita' del richiedente; concessa pero' la protezione umanitaria, sulla base della situazione critica presente nella regione e del conseguente insufficiente livello di sicurezza

á      Trib. Venezia: si osserva incidentalmente come il richiedente, cui viene comunque riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, avrebbe avuto comunque diritto alla protezione umanitaria, essendosi trasferito in Libia, dopo aver lasciato il proprio paese, ed avendo dovuto lasciare Libia a causa del pericolo in cui erano venuti a trovarsi, dal 2011, i cittadini di altri paesi

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino ghanese, a suo tempo emigrato per lavoro in Libia, e da li' giunto in Italia a seguito dello scoppio del conflitto interno a quel paese; la sua situazione va trattata infatti in modo analogo a quella dei cittadini libici cui era stata riconosciuta la medesima protezione per l'impossibilita' di rientrare nel Paese

á      Trib. Napoli e Trib. Napoli: la protezione umanitaria puo' essere accordata anche nei casi di bisogno di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilita' dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di eta', o di condizioni oggettive (cioe' relative al paese di provenienza), quali instabilita' politica, episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali e simili

á      Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino turco di etnia curda, iscritto al partito HDP, sulla base dell'angoscia che prova ogni curdo politicamente impegnato che viva all'estero, nel sentire le notizie non certo tranquillizzanti provenienti dalla Turchia, e della conseguente condizione di specifica estrema vulnerabilita', idonea a compromettere ogni possibilita' di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana (nota: allo stesso tempo, contraddittoriamente, si ritiene che la relativa normalizzazione della situazione politica in Turchia fa pronosticare che in caso di rimpatrio il richiedente non subirebbe vessazioni di gravita' sufficiente a configurarsi come persecuzione)

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali (proveniente dal sud del paese) in base alla situazione di grave emergenza umanitaria in cui versa il paese e, comunque, all'instabilita' del quadro politico, e al fatto che il ricorrente e' ben integrato, sta studiando l'italiano e ha in corso un rapporto di lavoro che diventera' a tempo indeterminato in caso di riconoscimento della protezione

á      Trib. Perugia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino nigeriano, sulla base della condizione di vulnerabilita' cui potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio a causa del conflitto strisciante tra organizzazioni terroristiche e istituzioni dello Stato e di un ordinamento che appare caratterizzato da gravi violazioni dei diritti umani e da insufficiente tutela dei propri cittadini rispetto alla situazione di violenza indiscriminata posta in essere da organizzazioni terroristiche (nota: si esclude il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di argomenti - la non credibile appartenenza a un credo religioso - che avrebbero a che fare con il riconoscimento dello status di rifugiato, e si riconosce il diritto alla protezione umanitaria in nome di una condizione di violenza indiscriminata, che giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria)

á      Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Kronakry, che afferma di aver dovuto lasciare il proprio paese per l'ostilita' del proprio ambiente insorta a seguito del suo matrimonio con donna cristiana (il richiedente essendo di religione islamica), sulla base del fatto che in caso di ritorno in patria, dopo otto anni vissuti in Italia, si troverebbe a rivivere le medesime situazioni di estrema difficolta' materiale, economiche e sociali, che gli impedirebbero, se non a prezzo di gravi compromessi, di costruire una vita dignitosa come quella che ha tenacemente costruito in Italia, lavorando regolarmente, e che il ricorrente, in base alla normativa vigente, ha potuto soggiornare in Italia regolarmente per molti anni, e questo ha creato in lui la legittima aspettativa di una permanenza definitiva sul territorio nazionale

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Camerun che dichiara di essere omosessuale e che afferma avere in corso una relazione omosessuale, sulla base del fatto che l'omosessualita' e' pesantemente sanzionata nel suo paese d'origine, benche' non risulti credibile il suo racconto in relazione alle vessazioni subite in patria (nota: sentenza contraddittoria, che considera allo steso tempo poco credibile e assolutamente credibile il fatto che il richiedente sia omosessuale)

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino ghanese, entrato in conflitto con la famiglia a causa della conversione dalla religione islamica alla religione cattolica, sulla base della giovane eta' del richiedente, che favorira' il suo inserimento in Italia, delle difficolta' che incontrerebbe nel tentativo di reinserirsi in patria, a causa del conflitto con il resto della famiglia, e del fatto che, lasciato il proprio paese, si era trasferito in Libia, dovendola abbandonare a causa dei conflitti scoppiati nel 2011, la situazione del richiedente essendo cosi' analoga a quella delle persone cui fu riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a seguito di richiesta di riesame

á      Trib. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Bissau, sulla base del fatto che in caso di rimpatrio si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilita' e poverta', da cui non potrebbe uscire, data la giovane eta' e la mancanza assoluta di sostegno familiare e di risorse

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino nigeriano di religione cristiana, fuggito dalla Nigeria con la fidanzata di religione islamica (poi deceduta durante il viaggio), perche' accusato di averla rapita, sulla base dello stato di depressione in cui e' caduto a causa della morte della fidanzata e del positivo percorso di inserimento avviato in Italia; non sussiste il diritto alla protezione sussidiaria, dato che per i reati di cui e' accusato il richiedente in Nigeria non e' prevista la pena di morte e che la regione di Benin City da cui proviene non e' caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata

á      Trib. Genova: negata (correttamente) la protezione sussidiaria a un cittadino della Nigeria, proveniente da una regione non interessata da conflitti, dal momento che, in un caso del genere, non puo' applicarsi il principio per cui la protezione internazionale non puo' essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi; la condizione di rischio in cui il ricorrente verrebbe a trovarsi, a causa delle azioni messe in atto da gruppi di malviventi, in caso di eventuale rientro in patria, pur non connotata dai caratteri richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' associata a una grave forma di sofferenza psichica e alla situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nel Mali

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' associata alla situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nel Mali, a precarie condizioni di salute del richiedente e all'assenza di suoi familiari in Mali

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese, sulla base della condizione di vulnerabilita' sociale associata alla subita esclusione dal contesto familiare e alla mancanza di scolarizzazione, a fronte di un proficuo inserimento sociale intrapreso in Italia

á      Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia (uno dei paesi piu' piccoli e piu' poveri del continente Africano) che ha lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e di dignita' umana cui si ispirano i principi enunciati dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dato che il rimpatrio porrebbe il ricorrente in una situazione di estrema difficolta' economica e sociale

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Costa d'Avorio, cui erano state uccise moglie e madre da esponenti della parte politica del presidente in carica a causa della attivita' politica svolta dalla moglie, sulla base della vulnerabilita' del ricorrente associata al lungo periodo di assenza dalla Costa d'Avorio (5 anni), alla mancanza di familiari in quel paese e alle difficolta' che a persona incontrerebbe per un nuovo radicamento territoriale

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione instabile che caratterizza, a giudizio del Tribunale, tutto il territorio del paese, del proficuo percorso di inserimento intrapreso dall'iteressato in Italia e della condizione di salute (il ricorrente e' stato in cura per due mesi per tubercolosi)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della condizione di vulnerabilita' sociale associata alla mancanza di scolarizzazione e di significativi riferimenti parentali nel paese, a fronte di un proficuo inserimento sociale (attivita' di volontariato) intrapreso in Italia

á      Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Bangladesh, fuggito in Libia per sottrarsi alla situazione di violenza presente nel suo paese, e dalla Libia in Italia allo scoppio della guerra civile; non potendosi procedere al rimpatrio dell'interessato per il perdurare di una situazione di grave tensione (sebbene non di violenza generalizzata) in Bangladesh, la situazione e' analoga a quella di altri stranieri arrivati dalla Libia nel corso dell'Emergenza Nord-Africa, cui era stata accordata, per via amministrativa, la protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Trieste

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali sulla base della situazione di insicurezza ancora presente nel Paese e del positivo percorso di inserimento sociale intrapreso in Italia dall'interessato (nota: il Tribunale conclude che la situazione nel Sud del paese e' insicura sulla base di notizie che riguardano il Nord!)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal sulla base delle condizioni di salute dell'interessato, che rendono opportuna la sua permanenza in Italia, dove puo' ricevere le cure necessarie

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali sulla base del positivo percorso di integrazione lavorativa intrapreso in Italia e della condizione di insicurezza comunque presente nel sud del paese (non tale pero' da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Ghana, sulla base delle minacce di morte ricevute da parte di privati e del positivo inserimento sociale intrapreso

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, della zona di Bamako (zona non piu' interessata dal conflitto interno), sulla base della scarsa probabilita' che il sistema di giustizia del paese (spesso asservito ai cittadini piu' in vista) gli garantisca tutela rispetto ai torti subiti ad opera del sindaco (esproprio di un terreno, unica fonte di sostentamento, e arresto del padre, a seguito delle proteste)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nel sud del Mali

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino maliano sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione delicata (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente anche nella zona di Bamako, da cui il richiedente proviene, e del percorso di inserimento da lui intrapreso

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese, della regione di Casamance, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione di instabilita' (benche' non corrispondente a quella di un conflitto generalizzato) presente nella regione

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal, sulla base delle minacce di vendetta ricevute da parte dei familiari del datore di lavoro ferito dal richiedente nel corso di una lite, dello scarso livello di democrazia e di garanzie in materia di giustizia del Senegal, che non permettono al richiedente di confidare in un'equa composizione della lite, e del positivo inserimento sociale intrapreso dall'interessato in Italia

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Bissau, sulla base del positivo percorso di inserimento intrapreso nonostante le precarie condizioni di salute al momento dell'arrivo in Italia; nota: secondo il giudice, tra i motivi che giustificano la protezione umanitari vi sono, coerentemente con art. 6 par. 4 Direttiva 2008/115/CE, anche i motivi caritatevoli

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese sulla base del positivo inserimento nel progetto SPRAR del Comune della Spezia, della sua iscrizione al corso di livello A2 di lingua italiana oltre che al centro per l'impiego e dell'attuale percorso di inserimento lavorativo presso un Agriturismo con mansioni di operario agricolo (in nero?), con serie possibilita' di una sua futura assunzione

á      Trib. Perugia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della sua vulnerabilita', avendo egli abbandonato il proprio paese, dove gia' si trovava in una situazione di precarieta' economica e sociale perche' privo di riferimenti familiari, anche per il timore di subire carcerazione, a seguito di diverse denunce, e dei maltrattamenti che caratterizzano il regime carcerario nel paese; l'impegno fattivo in attivita' di integrazione per l'apprendimento della lingua e alcune competenze lavorative consentono di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla integrazione ed inserimento sociale in itinere dell'interessato

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal, sulla base dell'estrema vulnerabilita' in cui si trova, a causa delle precarie condizioni di salute mentale

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, a causa della situazione di crescente violenza indiscriminata presente nel paese, del rischio di rappresaglie dovute al fatto che e' espatriato e che professa la religione cattolica e del percorso di inserimento intrapreso in Italia (nota: i motivi legati ai rischi in caso di rimpatrio dovrebbero essere idonei a riconoscere almeno la protezione sussidiaria, essendo solo debolmente legati alla credibilita' del richiedente, e molto di piu' alla situazione oggettiva in cui si trova la Nigeria)

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, a causa della situazione di insicurezza presente nel paese, sia pure non tale da integrare la condizione di violenza indiscriminata atta a giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di estrema poverta' e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai piu' elementari diritti inviolabili della persona, del corrispondente diritto del richiedente di accedere a un livello di vita (in fatto di possibilita' economiche e diritti fondamentali) adeguato e del positivo percorso di inserimento lavorativo intrapreso

á      Trib. Perugia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, per via dell'insicurezza presente nella regione meridionale del Paese (da cui il richiedente proviene) a causa delle azioni messe in atto da bande criminali, e del positivo percorso di inserimento sociale intrapreso in Italia dall'interessato, con apprendimento della lingua italiana e acquisizione di competenze lavorative (nota: la situazione di vulnerabilita' viene presunta sulla base del fatto che, se il richiedente avesse goduto di tutela dei propri diritti non avrebbe intrapreso un viaggio cosi' lungo e difficile per giungere in Italia)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Burkina Faso, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese, che determinerebbe, in caso di rimpatrio, una condizione di vulnerabilita' del richiedente

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di instabilita' politica presente nel paese, unita alle violenze messe in atto da gruppi di ribelli, che mettono a rischio l'incolumita' dei cittadini

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Costa d'Avorio, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese, che determinerebbe, in caso di rimpatrio, una condizione di vulnerabilita' del richiedente

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria, sulla base del fatto che, nel frattempo, e' stato assunto regolarmente con un contratto di lavoro domestico e che quindi potra' a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro; la concessione (nota: si tratta del riconoscimento di un diritto) di tale protezione puo' fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione positiva della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (nelo stesso senso, Trib. Genova)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino senegalese, sulla base del rischio di subire, in caso di rimpatrio, la vendetta dei familiari di un medico che era stato aggredito dal richiedente e che, forse per responsabilita' di terzi, era deceduto, e del percorso di integrazione sociale intrapreso dall'interessato (che ha conseguito in Italia la licenza media)

á      Trib. Bari: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino nigeriano, proveniente dall'Edo State, nel Sud del paese, sulla base della situazione di instabilita', benche' non di violenza indiscriminata, in cui si trova quella regione

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base della situazione di vulnerabilita' in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, essendo privo di riferimenti familiari e del positivo percorso di inserimento lavorativo, che dovrebbe consentirgli di convertire in breve tempo il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato (avrebbe ricevuto una promessa di assunzione in qualita' di saldatore); nello stesso senso, Trib. Genova

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi, in caso di rimpatrio, a causa di vendette private sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Bissau che ha lasciato il paese a causa di vessazioni subite in famiglia, sulla base della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, essendo assente da molto tempo dal paese e privo di ogni riferimento familiare

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Senegal, proveniente dalla regione di Casamance, sulla base della situazione di grave emergenza umanitaria presente nella regione a causa dei conflitti in corso, non tale, pero', da integrare una condizione di violenza indiscriminata atta a giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese (non tale, pero', da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria), della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, dati i gravi contrasti con i familiari, e del positivo percorso di inserimento sociale (corsi scolastici e attivita' di volontariato) intrapreso in Italia; nello stesso senso, Trib. Genova

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di instabilita' presente nel paese (non tale, pero', nella regione di provenienza del richiedente, da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria), della condizione di vulnerabilita' in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, data l'assenza di legami familiari, e del positivo percorso di inserimento sociale (corsi scolastici e di formazione professionale) intrapreso in Italia; nello stesso senso, Trib. Genova

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali, sulla base del quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione nel Mali e dell'assenza di legami familiari del richiedente nel paese d'origine

á      Trib. Palermo: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria (Delta State), sulla base della giovane eta' dell'interessato e del fatto che verosimilmente egli e' privo di riferimenti familiari nel suo Paese, nonche' del fatto che la documentazione prodotta attesta l'avvio di un percorso di integrazione in Italia e l'attuale vigenza di un rapporto di lavoro, ancorche' prossimo alla cessazione, costituisce un impedimento oggettivo al rimpatrio

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Bangladesh, sulla base della grave instabilita' presente nel paese e del significativo percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia (corsi di lingua, attivita' di volontariato, attivita' di formazione professionale e progetti di inserimento lavorativo)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria (Lagos), sulla base del rischio per la sua incolumita', in caso di rimpatrio, dovuto al sistema di vendette personali non sufficientemente contrastato dalle autorita' e del positivo percorso di inserimento sociale intrapreso in Italia (discreta conoscenza della lingua)

á      Trib. Milano: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Gambia, sulla base delle condizioni di disagio economico in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio e delle contrapposte condizioni di inserimento raggiunte in Italia (attivita' di volontariato, corso di lingua, prospettiva di essere assunto da un supermercato in caso di rilascio di un permesso di soggiorno idoneo)

á      Trib. Lecce: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Ghana, orfano di padre e trasferitosi in giovane eta' in Libia, sulla base della situazione di violenza presente in Libia (nota: motivazione farneticante, che, in assenza di elementi sufficienti per ritenere che il richiedente fosse radicato in Libia, esclude si possa riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria, ma da' rilievo alla situazione di quel paese per motivare la protezione umanitaria, senza prendere in considerazione la possibilita' di ritorno in Ghana)

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Nigeria (Edo State), sulla base della situazione di criticita' in cui versa il paese (seppure diversa, nella regione di provenienza del richiedente, da una condizione di violenza indiscriminata) e del positivo percorso di inserimento intrapreso in Italia (corso di italiano e brevi corsi di formazione)

á      Trib. Genova: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino del Mali sulla base del positivo percorso di integrazione lavorativa intrapreso in Italia, essendo stata invece negata la protezione internazionale, non occorrendo un rischio di persecuzione ne' il rischio di subire un danno grave in caso di rientro nel paese (il richiedente proviene da una regione del Mali pacificata)

á      Trib. Venezia: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un cittadino della Guinea Conakry sulla base della difficolta' che incontrerebbe nel tentare di reinserirsi nel proprio paese a causa della giovane eta' e della situazione di instabilita' presente nel paese

á      Nota: un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra); TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

á      Un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rilasciati permessi di soggiorno per motivi umanitari a stranieri che hanno salvato persone dall'annegamento (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rinnovato il permesso, a dispetto di un precedente rigetto per mancanza di reddito, a uno straniero che ha sventato il tentativo di suicidio di una donna a Sesto S. Giovanni, avendogli una ditta offerto un lavoro (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il permesso per motivi umanitari consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (art. 14 co. 2 lettera c DPR 394/1999)

á      Verosimilmente il permesso per motivi umanitari e' utilizzabile anche per studio; se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale

á      Alla scadenza, il permesso e' verosimilmente convertibile nel permesso per lavoro corrispondente alla attivita' effettivamente svolta, in presenza dei requisiti (art. 14 co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica); nel senso della convertibilita', anche prima delle modifiche apportate all'art. 14 DPR 394/1999, TAR Liguria, che faceva riferimento ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998 (in senso contrario, all'epoca, Nota del Mininterno in risposta a quesito della Prefettura di Udine), e, forse, circ. Mininterno 25/10/2005, che sembra condizionare la conversione in permesso per lavoro subordinato alla stipula di contratto di soggiorno per lavoro

á      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

á      Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo dei permessi per motivi umanitari (verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere, anche in caso di ritardo

á      Corte App. Torino: benche' una condanna per reati ostativi al soggiorno non abbia carattere preclusivo automatico rispetto al soggiorno per motivi umanitari, e' legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per motivi umanitari, se lo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, risulta inserito stabilmente nell'attivita' criminale dello spaccio di droga e non ha alcun inserimento lavorativo ne' legami familiari in Italia, e la situazione nel paese d'origine e' migliorata, tanto da non rendere rischioso il suo rimpatrio

á      Dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sotentamento non richiesta ai fini del rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

á      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

á      Trib. Roma: se lo straniero presenta ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli riconosce solo il diritto alla protezione umanitaria, e non quello alla protezione internazionale, la questura non puo', nelle more del procedimento, rifiutare il rinnovo del permesso per motivi umanitari nel frattempo rilasciato

 

á      Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007, il permesso per motivi umanitari era rilasciabile anche (art. 1 quater, co. 4, L. 39/90, introdotto da L. 189/02) a stranieri ai quali debba essere rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiati e che non siano allontanabili in base alle convenzioni internazionali ratificate dallÕItalia (in particolare, dellÕart. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; il D. Lgs. 251/2007 stabilisce che allo straniero che abbia ottenuto cosi' il permesso di soggiorno per motivi umanitari prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (nota: se il permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per protezione sussidiaria non sara' possibile); nelle more, allo straniero sono riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria

 

á      Deroga alle restrizioni derivanti dalla Conv. Appl. Accordo Schengen per rilascio o rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011)

 

 

Resettlement (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il governo italiano ha disposto l'accoglienza in Italia di due famiglie di eritrei ed etiopi, a cui l'ACNUR aveva gia' riconosciuto lo status di rifugiati e che correvano il rischio di essere rimpatriate nei paesi di origine dalla Giordania, dove erano giunti in fuga dallo Yemen (comunicato ACNUR)

á      Concl. Consiglio UE 26/6/2015: 20.000 profughi evidentemente bisognosi di protezione internazionale saranno trasferiti dai paesi di primo asilo (ad esempio, il Libano) nei vari Stati membri, in base alle specifiche situazioni

á      Aumento della quota ipotizzata da Concl. Consiglio UE 26/6/2015 per il resettlement (22.540, invece che 20.000), sulla base della disponibilita' espressa dai diversi Stati membri(comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Casi di resettlement in Italia (da una Nota Commissione dell'Unione europea):

o   2008: 70

o   2009: 160

o   2010: 55

o   2011: 0

o   2012: 0

o   2013: 0

o   2014: 0

á      Il Canada ha accolto 25.000 rifugiati siriani che si trovavano in Libano, in Giordania e in Turchia (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Diritto dÕasilo costituzionale (art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito lÕesercizio delle libertaÕ democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto dÕasilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge; nota: per il Trib. Milano e' il mancato rispetto dei diritti fondamentali a fondare la richiesta di asilo, non essendo richiesto l'elemento di persecuzione

á      Problema: le condizioni rinviate alla legge attuativa possono restringere la categoria degli aventi diritto o solo imporre delle modalitaÕ di riconoscimento?

á      Immediata precettivitaÕ del diritto costituzionale:

o   contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o   a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o   risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellÕimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellÕeffettivitaÕ dellÕimpedimento; categoria dei rifugiati piuÕ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale percheÕ non pretende di disciplinare tale diritto

á      Conseguenze della sentenza:

o   la legge non puoÕ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o   competenza per il riconoscimento del diritto dÕasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellÕambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

o   nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)

o   necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

á      Giudice di pace di Genova: il rischio di persecuzione in patria per la propria condizione di omosessuale fonda la richiesta di asilo costituzionale, dato che la Costituzione riconosce il diritto alla liberta' sessuale

 

 

Giurisprudenza recente sul diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per consentire di esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (nello stesso senso, Corte App. Milano e Corte App. Napoli, che spiega il significato di questa affermazione nel modo seguente: una volta negata la protezione internazionale, il permesso rilasciato in base al diritto d'asilo costituzionale deve essere ritirato, e non residua spazio per la richiesta di riconoscimento dell'asilo costituzionale)

á      Ord. Cass. 10686/2012 e Sent. Cass. 25873/2013: il diritto di asilo e' oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione (riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), cosicche' non residua alcun margine di diretta applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 10 Cost.; superata la giurisprudenza di cui alla Sent. Cass. 18549/2006, per la quale il diritto di asilo costituzionale degraderebbe a mera posizione processuale o strumentale, propria di chi ha diritto all'esame della sua domanda alla stregua delle vigenti norme sulla protezione

á      Trib. Roma: accordata la protezione sussidiaria anche se formalmente la ricorrente aveva chiesto, in subordine al riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento dell'asilo ex art. 10 Cost., dal momento che, secondo il Tribunale, la protezione sussidiaria e' una delle forme in cui si declina tale diritto d'asilo

 

 

Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare (torna all'indice del capitolo)

 

á      Iscrizione obbligatoria al SSN per il titolare di permesso per asilo politico o umanitario, con paritaÕ di diritti e doveri con il cittadino italiano (art. 34, co. 1, lettera b, T.U.); circ. MinsanitaÕ 24/3/2000 assimila a permesso per asilo politico il caso di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

á      Nota: benche' la circ. MinsanitaÕ 24/3/2000 non includa i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato ai sensi di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 nella categoria dei destinatari di "asilo umanitario" prevista da art. 34 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 prevede che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo; da questa indicazione si evince come tali stranieri sano iscritti obbligatoriamente al SSN

á      Possibilita' di svolgere attivita' lavorativa subordinata o autonoma per i titolari di permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

á      La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi umanitari e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro; non e' neanche chiaro se il riferimento alla conversione si estenda intenzionalmente, nella circolare, al caso di permesso per motivi umanitari); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

á      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

á      Accesso ai corsi universitari se in possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)

á      Ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi umanitari escluso da art. 29 T.U., come modficato da D. Lgs. 5/2007 (salvo che il permesso sia stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007); in precedenza, in senso contrario, Trib. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006: diritto al ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi umanitari (interpretazione costituzionalmente orientata); nota: dubbia, in base ad art. 3 Direttiva 2003/86/CE, la legittimita' dell'esclusione dei titolari di permesso per motivi umanitari dal diritto al ricongiungimento, dato che in molti casi e' prevedibile che il permesso, di durata di un anno possa essere rinnovato; nota: la Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE, afferma, riguardo ai beneficiari di protezione temporanea (ma identiche considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria), che gli Stati membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)

 

 

 

VI. Cittadinanza (torna all'indice)

 

39. Cittadinanza (torna all'indice)

 

á      Cittadinanza per nascita e per adozione

á      Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza

á      Acquisto della cittadinanza

á      Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani

á      Riconoscimento della cittadinanza iure soli

á      Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro discendenti

á      Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti

á      Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti italiani

á      Acquisto della cittadinanza per matrimonio

á      Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

á      Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima

á      Giuramento di fedelta' alla Repubblica

á      Comunicazione da parte del Comune

á      Presentazione delle istanze

á      Acquisto della cittadinanza da parte di disabile

á      Cognome; nome

á      Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza

á      Tutela giurisdizionale

á      Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza

á      Perdita della cittadinanza

á      Competenze degli uffici consolari italiani

á      Dati

 

Cittadinanza per nascita e per adozione (torna all'indice del capitolo)

 

á      cittadino italiano per nascita

o   chi eÕ nato da un genitore italiano

o   chi eÕ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o   chi eÕ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

á      EÕ considerato cittadino italiano per nascita chi eÕ trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puoÕ essere provato il possesso di altra cittadinanza

á      Se il riconoscimento della paternitaÕ o maternitaÕ avviene successivamente alla nascita, si applicano le stesse norme che valgono in caso di riconoscimento alla nascita (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: viene emessa, in questo caso, attestazione del sindaco per l'acquisto iure sanguinis derivante dal riconoscimento paterno, ai sensi di art. 2 L. 91/1992 e art. 16, co. 8, DPR 572/1993); se il riconoscimento avviene quando eÕ stata giaÕ raggiunta la maggiore etaÕ, lÕinteressato mantiene il proprio stato di cittadinanza, ma puoÕ scegliere, entro un anno dal riconoscimento, la cittadinanza che ne deriva

á      Se la paternitaÕ o la maternitaÕ non possono essere dichiarate, ma eÕ stato riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti, si applicano le stesse disposizioni che valgono nel caso di avvenuto riconoscimento

á      Trib. Roma: condannato alle spese processuali il Mininterno per aver serbato il silenzio per otto anni rispetto a un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del figlio di un cittadino, nato e vissuto in Brasile, rispetto al quale era stata effettuata la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale da cittadino italiano e che aveva effettuato dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana; il tribunale dichiara che il ricorrente e' cittadino italiano e ordina al Mininterno e, per il tramite di questo, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle corrispondenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge

á      La semplice indicazione della maternita' (italiana) di un minore nato all'estero, in assenza di un atto formale di riconoscimento, non permette di ritenere che il minore sia cittadino italiano; tuttavia, quando l'atto di nascita e' formato in uno Stato in cui non e' contemplato il riconoscimento materno e contiene l'annotazione del riconoscimento paterno effettuato con il consenso della madre, tale consenso puo' produrre (nota: produce?) nell'ordinamento italiano gli effetti propri di un riconoscimento formalmente effettuato

á      Il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana (la acquista anche lo straniero che sia stato adottato nella minore etaÕ prima dellÕentrata in vigore della L. 91/1992); circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)

á      Secondo l'ACNUR, art. 16 co. 2 L. 91/1992, equiparando il rifugiato riconosciuto in Italia all'apolide, ai fini dell'applicazione della stessa legge, implica che chi nasce in Italia da genitori rifugiati sia cittadino italiano per nascita (da un comunicato Stranieriinitalia)

á      Nota ACNUR sull'apolidia: la capacita' di trasmettere la cittadinanza e' negata alla donna dalle legislazioni di 27 Stati (in Brunei Darussalam, Qatar, Iran, Kuwait, Somalia, Libano, Swaziland, la madre non e' in grado di trasmetterla neanche se il padre e' ignoto o apolide); questo puo' far si' che il figlio non riceva cittadinanza dai genitori, quando

o   il padre e' apolide

o   la legge del paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)

o   il padre e' ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita

o   il padre non e' stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha abbandonato la famiglia)

á      Nota: in Siria, lo ius sanguinis si applica al figlio di cittadino (di sesso maschile) siriano; al figlio di donna siriana la cittadinanza per nascita e' riconosciuta, di per se', solo in caso di nascita in Siria e in mancanza di riconoscimento paterno (D. Lgs. 276/1969 della Repubblica Araba Siriana, in materia di cittadinanza; nota: verosimilmente, il figlio legittimo di madre siriana e padre non siriano non e' cittadino siriano; certamente non lo e' il figlio nato all'estero da donna siriana e riconosciuto solo dalla madre)

á      Note:

o   il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

¤  competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

¤  l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

¤  l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o   in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo; l'effetto costitutivo, ai fini dell'acquisto automatico della cittadinanza, si ha con la decisione del Tribunale per i minorenni pronunciata dopo un anno dall'affidamento e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento italiano divenuto esecutivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto da parte del bambino della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli accertamenti

á      Nota: art. 1, co. 1 L. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da parte del solo padre; Sent. Corte Cost. 30/1983 ha dichiarato illegittima questa disposizione nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; giurisprudenza oscillante:

o   Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei casi di nascita successiva all'1/1/1948, data di entrata in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier del Servizio studi della Camera)

o   Sent. Cass. S.U. 4466/2009 e Sent. Cass. 17548/2009: per effetto di Sent. Corte Cost. 87/1975 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposava uno straniero) e Sent. Corte Cost. 30/1983 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la trasmisisone della cittadinanza solo da parte del padre), deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975), il diritto allo status di cittadino italiano alla donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna, anche se nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (in precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti avvenuti anteriormente all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellÕincostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale; nello stesso senso, Corte App. Genova riconosce la cittadinanza per nascita a un cittadino albanese (e alle sue figlie e nipoti, costituite in giudizio) nato da madre italiana e padre albanese nel 1944, dal momento che le situazioni relative alla cittadinanza e, in particolare, alla filiazione di madre italiana, non possono ritenersi "consumate definitivamente" con il momento fattuale della nascita, poiche' lo status civitatis costituisce una situazione giuridica costituzionalmente protetta caratterizzata da assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita', con la conseguenza che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla sua disciplina non puo' non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui compete tale posizione, a prescindere da ogni riferimento temporale (a determinare l'acquisto della cittadinanza per nascita non e' l'evento nascita in quella specifica data ma la situazione di filiazione da padre o madre cittadini); Trib. Roma, allineandosi a Sent. Cass. S.U. 4466/2009, riconosce la cittadinanza italiana a figlie, nate prima dell'1/1/1948, di cittadina italiana per nascita che ha perso la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero (nota: viene citata solo Sent. Corte Cost. 30/1983, che sancisce l'illegittimita' della disposizione che non riconosceva la trasmissione della cittadinanza da parte della madre, e non Sent. Corte Cost. 87/1975, che sancisce l'illegittimita' della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposa uno straniero; rilevano invece entrambe); Trib. Firenze, applicando gli stessi argomenti di Sent. Cass. S.U. 4466/2009, a un caso di trasmissione di cittadinanza (in assenza di rinuncia) attraverso antenati di sesso femminile, anche se il motivo dell'interruzione, ai sensi di L. 555/1912, e' diverso (sesso dell'antenato italiano anziche' perdita della cittadinanza per matrimonio della donna italiana con straniero), riconosce al ricorrente lo status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria

o   Sent. Cass. 6205/2014:

¤  non puo' essere negata la cittadinanza ai figli di una donna, italiana per nascita, che abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito di rinuncia "volontaria", in vista del matrimonio con cittadino libanese (non, quindi, automaticamente) se non e' si e' proceduto ad accertamenti sulla natura, libera, od obbligata dell'acquisto della cittadinanza libanese da parte della madre, l'approfondimento dovendo consistere nella richiesta puntuale d'informazioni alle Ambasciate competenti e al Ministero degli Esteri, al fine di verificare se all'epoca del matrimonio della madre la cittadinanza del marito si comunicava, ex lege o in presenza di peculiari presupposti, al coniuge o poteva ritenersi il frutto di una libera scelta della medesima

¤  la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975, ai fini del riacquisto della cittadinanza ad opera della donna che l'aveva persa a causa delle norme incostituzionali della L. 555/1912, opera ex tunc e non ha carattere costitutivo, in quanto l'autorita' amministrativa svolge una funzione meramente ricognitiva, tesa a riconoscere un diritto soggettivo preesistente e, una volta rimossa l'incostituzionale discriminazione di genere, sempre esercitabile e giustiziabile senza soluzione di continuita' (Sent. Cass. S.U. 4466/2009)

 

á      DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990; all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa: 730 gg (procedimento conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile: Uffici consolari)"

á      Trib. Roma: condannato alle spese processuali il Mininterno per aver serbato il silenzio per otto anni rispetto a un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del figlio di un cittadino, nato e vissuto in Brasile, rispetto al quale era stata effettuata la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale da cittadino italiano e che aveva effettuato dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana; il tribunale dichiara che il ricorrente e' cittadino italiano e ordina al Mininterno e, per il tramite di questo, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle corrispondenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge

 

 

Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)

á      Nota: il non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da art. 43, co. 2, c.c.: "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia); a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza effettiva anche in assenza di residenza anagrafica

á      Nota: si fa riferimento al soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti da parte dello straniero; se ne dovrebbe ricavare che l'eventuale esito negativo dovuto a un rifiuto illegittimo - per esempio - dell'iscrizione anagrafica non comporta il venir meno della condizione di residenza legale

á      Nota (da una Relazione di Paolo Morozzo della Rocca): il significato di "residenza legale" nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide

á      Giurisprudenza in materia di "residenza legale":

o   in senso restrittivo

¤  Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

¤  TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o   in senso concessivo

¤  Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuitˆ dell'iscrizione anagrafica

¤  Par. Cons. Stato 499/2014: se e' evidente che la persona per cui e' stata richiesta la naturalizzazione, completamente inabile, ha vissuto in Italia con la madre per oltre 10 anni, e' illegittimo il rigetto della richiesta di naturalizzazione basato sulla mancanza della certificazione di iscrizione anagrafica almeno decennale (nota: parere delirante, nel quale si afferma che la persona per cui e' richiesta la naturalizzazione e' nata da cittadino italiano; se cosi' fosse, sarebbe cittadina italiana dalla nascita)

¤  Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale

¤  Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)

¤  Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)

¤  Trib. Pordenone:

-       la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)

-       l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"

-       l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)

-       data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione

¤  Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze

¤  Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992

¤  Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori

¤  Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti (nello stesso senso, Trib. Roma, per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese; nello stesso senso, Trib. Roma: tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:

-       i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)

-       per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)

-       nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale

-       art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)

-       da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito

-       Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero

¤  Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)

¤  Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana

¤  Trib. Milano: il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992, condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta' dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico

 

á      Art. 33 L. 98/2013:

o   ai fini dell'acquisto della cittadinanza per ius soli, da parte dello straniero nato in Italia che sia stato legalmente residente per tutti i primi 18 anni di vita, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)

o   l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:

¤  verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione

¤  non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellÕinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri; nel senso della applicabilita' dell'estensione temporale, Trib. Firenze; piu' debolmente, Trib. Roma

o   entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)

á      Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore di art. 33 L. 98/2013:

o   Trib. Napoli: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, la residenza continuativa va intesa come dimora abituale, non rilevando l'iscrizione anagrafica ne' il possesso di permesso di soggiorno, requisiti imposti in modo restrittivo e illegittimo dal regolamento (nota: l'interessata, per altro, si e' avvalsa delle disposizioni varate con L. 98/2013, dimostrando il possesso del requisito di residenza in Italia con idonea documentazione)

o   Trib. Firenze: riconosciuta la cittadinanza iure soli a una persona nata in Italia nel 1989, che non aveva presentato la dichiarazione di elezione della cittadinanza entro il 19-esimo compleanno, sulla base del fatto che la modifica apportata da L. 98/2013, relativa all'obbligo di comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile sul termine per presentare tale dichiarazione e sulla non applicabilita' del termine in assenza della comunicazione svolge una funzione interpretativa di situazioni regolate da art. 4 L. 91/1992, senza alcuna limitazione temporale alla relativa area applicativa, e che, tenuto conto della rilevanza, di rango costituzionale, dei diritti della persona coinvolti dalla disciplina in esame, la norma deve ritenersi applicabile anche a situazioni antecedenti all'entrata in vigore della L. 98/2013

o   Trib. Roma:

¤  riconosciuta la cittadinanza iure soli a una ragazza vissuta in Italia dalla nascita al compimento della maggiore eta' (cosa ragionevolmente provata da certificato di vaccinazione storico, certificato di battesimo e di cresima, certificato attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica dall'anno 2002 all'anno 2012, dichiarazione di iscrizione nell'elenco asistiti ASL sin dall'anno 1994, certificato di frequenza presso il gruppo Scout di zona dall'anno 2005 all'anno 2011, certificato del Servizio sociale che attesta che la bambina e' stata assistita dal Servizio fin da quando era molto piccola), ottenendo pero' un permesso di soggiorno solo a 16 anni

¤  ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure soli, la fonte primaria (art. 4 co. 2 L. 91/1992) richiede la residenza legale, che non coincide con la residenza anagrafica ne' con la regolare residenza in Italia dei genitori; le fonti secondarie (il DPR 572/1993, che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 25 L. 91/1992, non puo' introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone gia' in dettaglio, e le Circolari ministeriali), che richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con la norma primaria, possono essere disapplicate dal giudice, in applicazione di art. 4 delle Disposizioni preliminari al c.c.

¤  la centralita' dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

¤  comportamenti omissivi dei genitori che non consentano la regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia non possono ripercuotersi negativamente sullo stesso quando decida, una volta raggiunta la maggiore eta', completamente integrato nel territorio nazionale, di chiedere la cittadinanza italiana

¤  una lettura di art 33 L. 98/2013 costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva gia' compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge (nota: si da' rilievo al rispetto dei termini per la presentazione della domanda; tali termini pero' non si applicherebbero in assenza della comunicazione dell'ufficiale di stato civile, ove si ritenesse applicabile, in via interpretativa, anche l'apposita clausola prevista da art 33 L. 98/2013)

 

á      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

 

 

Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino straniero o apolide puoÕ acquisire la cittadinanza italiana per

o   beneficio di legge:

¤  discendenza da ex cittadini italiani

¤  ius soli

¤  provenienza dai territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei territori

¤  provenienza dai territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti all'Italia o discendenza da cittadini provenienti da quei territori

o   matrimonio con cittadino italiano

o   naturalizzazione

 

á      DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990; all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa: 730 gg (procedimento conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile: Uffici consolari)"

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani (torna all'indice del capitolo)

 

á      Condizioni per acquistare la cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani:

o   avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o   soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:

¤  aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

¤  ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

¤  essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

á      Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta (verosimilmente, si deve intendere, attestazione) di dichiarazione di presenza ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lÕacquisto della cittadinanza

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero giaÕ regolarmente soggiornante, del permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza; iscrizione obbligatoria al SSN e possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento) per titolare di permesso per acquisto cittadinanza; Trib. Trento (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: diritto al ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza (interpretazione costituzionalmente orientata)

á      Nel caso di naturalizzazione per discendenza da ex cittadini italiani, il termine fissato per i provvedimenti di competenza della rappresentanza diplomatica italiana e' di 240 gg. (Decr. MAE 3/3/1995); TAR Lazio: tale termine include il tempo necessario per la legalizzazione della documentazione da parte del consolato italiano; la calendarizzazione automatica mediante procedura di prenotazione on line a data abbondantemente successiva rispetto alla scadenza del termine corrisponde a silenzio-inadempimento da parte dell'amministrazione, tale situazione non venendo meno in presenza di atti meramente interlocutori o a contenuto informativo da parte dell'amministrazione, ma privi di contenuto provvedimentale e non recanti alcuna statuizione decisoria in merito all'istanza

á      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla concessione della cittadinanza (TAR Liguria e TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a un caso di rigetto motivato dall'uso di alias da parte della richiedente, tale da rendere incerta la sua identificazione: la comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di collaborare con lÕautorita' al fine di scongiurare scambi di persona e di rappresentare elementi utili a superare gli eventuali motivi ostativi riscontrati

 

 

Riconoscimento della cittadinanza iure soli (torna all'indice del capitolo)

 

á      Condizioni per acquistare la cittadinanza per ius soli (nota: attenuato):

o   essere nato in Italia

o   essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o   dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni; Trib. Imperia: rileva la data di presentazione della dichiarazione, non quella del timbro del deposito

 

á      Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio, lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure, etc.) non interrompono il periodo di residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)

á      L'iscrizione anagrafica tardiva del minore non pregiudica la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che sia documentata l'effettiva presenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.), che l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e che la stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia (circ. Mininterno 7/11/2007)

á      Brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno successive alla nascita non pregiudicano la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che la presenza in Italia nei corrispondenti periodi sia documentata mediante certificazione scolastica, medica o altro (circ. Mininterno 7/11/2007)

á      Trib. Lecce: il ricorso contro l'eventuale rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile di procedere alle iscrizioni conseguenti alla dichiarazione di elezione della cittadinanza resa ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992 va proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (art. 95 DPR 396/2000)

á      Trib. Milano: le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione sono delegate al Sindaco in qualita' di Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54. 3 D. Lgs 267/2000, e tale delega comporta l'immediata riferibilita' allo Stato italiano (e per esso al Mininterno) degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello status di cittadino, ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni dello stato civile, quale l'atto di rigetto dell'elezione di cittadinanza iure soli)

á      Giurisprudenza in materia di "residenza legale":

o   in senso restrittivo

¤  Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

¤  TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

¤  TAR Lazio: non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o   in senso concessivo

¤  Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuitˆ dell'iscrizione anagrafica

¤  Par. Cons. Stato 499/2014: se e' evidente che la persona per cui e' stata richiesta la naturalizzazione, completamente inabile, ha vissuto in Italia con la madre per oltre 10 anni, e' illegittimo il rigetto della richiesta di naturalizzazione basato sulla mancanza della certificazione di iscrizione anagrafica almeno decennale (nota: parere delirante, nel quale si afferma che la persona per cui e' richiesta la naturalizzazione e' nata da cittadino italiano; se cosi' fosse, sarebbe cittadina italiana dalla nascita)

¤  Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale

¤  Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)

¤  Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)

¤  Trib. Pordenone:

-       la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)

-       l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"

-       l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)

-       data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione

¤  Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze

¤  Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992

¤  Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori

¤  Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti (nello stesso senso, Trib. Roma, per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese; nello stesso senso, Trib. Roma: tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:

-       i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)

-       per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)

-       nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale

-       art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)

-       da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito

-       Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero

¤  Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)

¤  Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana

¤  Trib. Milano: il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992, condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta' dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico

 

á      Art. 33 L. 98/2013:

o   all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)

o   l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:

¤  verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione

¤  non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellÕinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri; nel senso della applicabilita' dell'estensione temporale, Trib. Firenze; piu' debolmente, Trib. Roma

o   entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)

á      L'ANCI, con una lettera ai sindaci dei comuni italiani, ha trasmesso uno schema di lettera informativa per gli stranieri nati in Italia che si apprestino a compiere 18 anni in relazione al diritto di eleggere la cittadinanza italiana

á      Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore di art. 33 L. 98/2013:

o   Trib. Napoli: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, la residenza continuativa va intesa come dimora abituale, non rilevando l'iscrizione anagrafica ne' il possesso di permesso di soggiorno, requisiti imposti in modo restrittivo e illegittimo dal regolamento (nota: l'interessata, per altro, si e' avvalsa delle disposizioni varate con L. 98/2013, dimostrando il possesso del requisito di residenza in Italia con idonea documentazione)

o   Trib. Firenze: riconosciuta la cittadinanza iure soli a una persona nata in Italia nel 1989, che non aveva presentato la dichiarazione di elezione della cittadinanza entro il 19-esimo compleanno, sulla base del fatto che la modifica apportata da L. 98/2013, relativa all'obbligo di comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile sul termine per presentare tale dichiarazione e sulla non applicabilita' del termine in assenza della comunicazione svolge una funzione interpretativa di situazioni regolate da art. 4 L. 91/1992, senza alcuna limitazione temporale alla relativa area applicativa, e che, tenuto conto della rilevanza, di rango costituzionale, dei diritti della persona coinvolti dalla disciplina in esame, la norma deve ritenersi applicabile anche a situazioni antecedenti all'entrata in vigore della L. 98/2013

o   Trib. Roma:

¤  riconosciuta la cittadinanza iure soli a una ragazza vissuta in Italia dalla nascita al compimento della maggiore eta' (cosa ragionevolmente provata da certificato di vaccinazione storico, certificato di battesimo e di cresima, certificato attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica dall'anno 2002 all'anno 2012, dichiarazione di iscrizione nell'elenco asistiti ASL sin dall'anno 1994, certificato di frequenza presso il gruppo Scout di zona dall'anno 2005 all'anno 2011, certificato del Servizio sociale che attesta che la bambina e' stata assistita dal Servizio fin da quando era molto piccola), ottenendo pero' un permesso di soggiorno solo a 16 anni

¤  ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure soli, la fonte primaria (art. 4 co. 2 L. 91/1992) richiede la residenza legale, che non coincide con la residenza anagrafica ne' con la regolare residenza in Italia dei genitori; le fonti secondarie (il DPR 572/1993, che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 25 L. 91/1992, non puo' introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone gia' in dettaglio, e le Circolari ministeriali), che richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con la norma primaria, possono essere disapplicate dal giudice, in applicazione di art. 4 delle Disposizioni preliminari al c.c.

¤  la centralita' dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

¤  comportamenti omissivi dei genitori che non consentano la regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia non possono ripercuotersi negativamente sullo stesso quando decida, una volta raggiunta la maggiore eta', completamente integrato nel territorio nazionale, di chiedere la cittadinanza italiana

¤  una lettura di art 33 L. 98/2013 costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva gia' compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge (nota: si da' rilievo al rispetto dei termini per la presentazione della domanda; tali termini pero' non si applicherebbero in assenza della comunicazione dell'ufficiale di stato civile, ove si ritenesse applicabile, in via interpretativa, anche l'apposita clausola prevista da art 33 L. 98/2013)

 

á      Alla fine del 2013, erano 246 i Comuni italiani che hanno concesso simbolicamente la cittadinanza onoraria a minori stranieri nati in Italia (comunicato Integra); successivamente, e' stata concessa anche dal Comune di Genova (comunicato Stranieriinitalia) e di Trieste (comunicato Stranieriinitalia); a Palermo, conferita la cittadinanza onoraria agli alunni della scuola tunisina (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro discendenti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per

o   soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo

o   persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti

á      Condizione:

o   presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di

¤  certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)

¤  i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)

¤  la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)

¤  la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (L. 379/2000) per

o   persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo

o   discendenti di tali soggetti

á      Condizione: rendere una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza, entro il 20/12/2010 (termine prorogato da L. 51/2006)

 

 

Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti italiani (torna all'indice del capitolo)

 

á      Circ. Mininterno 15/6/2009: i cittadini di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, furono privati della cittadinanza in base ad art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938; il RDL 25/1944 abrogo' queste disposizioni, restituendo la cittadinanza ex tunc; non beneficiarono di queste disposizioni, pero', coloro che avevano acquistato la cittadinanza del Paese di emigrazione; dal momento che non si tratto' di una scelta volontaria, costoro, salvo che abbiano espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, non l'hanno mai persa, trasmettendola dunque ai loro discendenti

 

 

Acquisto della cittadinanza per matrimonio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (L. 94/2009) la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da (L. 94/2009) almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), qualora risieda allÕestero, sempre che, al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza, non vi siano stati separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in particolare, per morte del coniuge)

á      Nota: una lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio osserva come, con la modifica apportata da L. 94/2009 ("puo' acquistare" anziche' "acquista") si definisca una fattispecie concessoria, senza aver individuato i criteri in base ai quai la concessione e' data o negata; nel senso di un afflievolimento dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio da diritto soggettivo ad interesse legittimo, anche a prescindere dal decorso del termine biennale per il diniego da parte del Ministero dell'interno, sembra doversi leggere la sentenza di Trib. Genova

á      Circ. Mininterno 17/5/2011:

o   in caso di separazione sia seguita da riconciliazione espressa (art. 157 c.c.) il periodo di residenza legale in Italia o quello successivo al matrimonio in caso di residenza all'estero decorrono dalla data di riconciliazione espressa, annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi di art. 63, co. 1 lettera g) DPR 396/2000 (orientamento conforme con sent. Cons. Stato 6526/2007, secondo il quale e' richiesta, oltre al dato formale della celebrazione del matrimonio, l'effettiva instaurazione di un rapporto coniugale, con le tipiche connotazioni di fedelta', assistenza, coabitazione e cooperazione, tale da dimostrare l'effettiva integrazione dello straniero)

o   la domanda e' inammissibile in caso di sola riconciliazione tacita o di mancata maturazione del requisito di durata successivo alla riconciliazione espressa

o   qualora le condizioni di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione tra i coniugi, preesistenti alla data di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, vengano accertate prima della notifica del decreto stesso, viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza; qualora esse (comunque preesistenti all'adozione del decreto) emergano successivamente alla notifica o al momento della prestazione del giuramento, verra' dichiarata la nullita' del decreto ai sensi di art. 21 nonies L. 241/1990; l'occorrenza di una di queste condizioni ostative dopo l'adozione del decreto non ha rilevanza (ai sensi di art. 5 L. 91/1992)

á      Trib. L'Aquila:

o   ha diritto all'acquisito della cittadinanza per matrimonio la persona che abbia maturato i requisiti di residenza in Italia successiva al matrimonio e che abbia presentato istanza successivamente alla morte del coniuge italiano, ma prima che entrasse in vigore la disposizione (apportata da L. 94/2009) che richiede assenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al momento dell'adozione del decreto

o   benche' infatti il decreto abbia carattere costitutivo, e non dichiarativo, con effetti ex nunc, una volta verificatisi i presupposti di legge e proposta domanda di cittadinanza da parte dell'avente diritto, l'eventuale entrata in vigore di una normativa che cambia i requisiti non puo' andare a inficiare un diritto gia' consolidatosi in capo al richiedente; la normativa in questione, infatti, ha carattere sostanziale e non meramente procedurale, per cui non e' applicabile alle ipotesi in cui il diritto si e' gia' crisallizzatoe

o   e' irrilevante il fatto che l'amministrazione, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, non avesse ancora provveduto sull'istanza, poiche' il termine biennale ad essa concesso ha scopo acceleratorio della procedura (consentendo al richiedente di adire il giudice quanto l'amministrazione non gli ha concesso nel termine previsto), ma tale situazione non puo' incidere su diritti gia' acquisiti (nota: l'amministrazione avrebbe ben potuto, infatti, riconoscere immediatamente il diritto all'acquisto della cittadinanza, prima che entrasse in vigore la L. 94/2009, e non puo' essere penalizzata la posizione del richiedente per il solo fatto che la stessa amministrazione ha impiegato un tempo piu' lungo per provvedere)

á      Trib. Genova: l'acquisto della cittadinanza per matrimonio non e' precluso ne' dall'assenza di convivenza tra coniugi ne' dalla pendenza di un procedimento di separazione personale (nota: la sentenza ritiene irrilevante il fatto che la separazione giudiziale sia intervenuta prima dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza, per il semplice fatto che essa e' intervenuta dopo la scadenza del termine di due anni dalla richiesta, risultando cosi' preclusa, secondo il Tribunale, la possibilita' per l'Amministrazione di rigettare la richiesta; e' una sciocchezza!)

á      La richiesta di acquisto della cittadinanza puo' essere avanzata anche dal coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza italiana successivamente alla data del matrimonio, sempre che al momento della presentazione della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma (circ. Mininterno 7/10/2009); circ. Mininterno 2/11/2009: ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, il periodo di residenza in Italia o di coniugio va computato da quando uno dei coniugi possiede il requisito di cittadinanza italiana

á      Il coniuge straniero del cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero puo' presentare istanza presso la Prefettura senza attendere il maturare del termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano, purche', al momento della presentazione della domanda, lo stesso coniuge sia regolarmente soggiornante (nota: requisito generalmente pleonastico, essendo l'interessato titolare di diritto di soggiorno, salvo motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza) e iscritto all'anagrafe (circ. Mininterno 7/10/2009)

á      Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio

o   la sussistenza di comprovati motivi relativi alla sicurezza dello Stato

o   le condanne (a meno di successiva riabilitazione)

¤  per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaÕ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaÕ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lÕesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

¤  per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

¤  allÕestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

á      Il riconoscimento della sentenza straniera eÕ richiesto alla Corte dÕappello, anche solo per accertare che non sussistano motivi ostativi allÕacquisto della cittadinanza, dal Procuratore generale del distretto dove ha sede lÕufficio di stato civile in cui eÕ iscritto o trascritto il matrimonio

á      In caso di procedimento penale in corso per uno dei reati per i quali puoÕ essere negata la cittadinanza, ovvero in pendenza di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, il procedimento di acquisto della cittadinanza eÕ sospeso, fino a definizione dei procedimenti suddetti

á      TAR Lazio: il rifiuto della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione della motivazione

á      TAR Lazio: il provvedimento di rifiuto della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) puo' limitarsi a richiamare un precedente atto dell'Amministrazione (ad esempio, una nota dell'autorita' di P.S.), purche' tale atto venga messo a disposizione, ad istanza di parte, nel corso del giudizio (nello stesso senso, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 1173/2009: qualora le note dell'autorita' siano coperte da segreto di Stato, esse possono anche essere non esplicitate nell'atto di diniego

á      Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)

á      Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) sulla base di una nota riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente

o   si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)

o   l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni

o   il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute

o   la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione

á      Sent. Cons. Stato 4528/2013: illegittimo il diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) fondato su una presunta pericolosita' per la sicurezza dello Stato, se l'amministrazione non comunica al giudice, sia pure in modo riservato, elementi tali da rendere plausibile la propria valutazione (nel caso, la nota informativa prodotta dal Ministero dell'interno si limitava a far riferimento indiretto alla vicinanza, per altro assai risalente nel tempo, dell'interessato ad un movimento politico del paese d'origine, senza alcuna indicazione riguardo al coinvolgimento in attivita' sospette); dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potra' e dovra' necessariamente riferirsi allo stato attuale

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego della cittadinanza (nel caso in esame, per naturalizzazione) fondato sulla asserita contiguita' del richiedente ad ambienti pericolosi per la sicurezza dello Stato, se l'Amministrazione rifiuta di ottemperare alla prescrizione di depositare la documentazione a sostegno della tesi relativa alla pericolosita', pur con le cautele ritenute necessarie dalla stessa Amministrazione; tale rifiuto e', per altro, controproducente, in quanto l'accoglimento del gravame (soluzione processualmente obbligata) non consentono all'Amministrazione, tenuta a definire l'istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere gia' esercitato, di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo; se fosse consentito all'Amministrazione addebitare a taluno una data condotta, senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale

á      Sent. Cons Stato 2763/2015: illegittimo il diniego di acquisto della cittadinanza per matrimonio fondato sul semplice rapporto di parentela con soggetti appartenenti a cellule dell'integralismo islamico, se l'istruttoria non fa emergere rapporti di contiguita' e frequentazione dell'interessato con gli inquisiti, ne' elementi in ordine ad una sua condotta di vita che possa identificare una situazione di pericolosita' per le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico; nota: la sentenza ribalta le conclusioni di TAR Lazio

á      TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

á      TAR Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p., presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei fatti ascritti allÕimputato; in senso opposto, Corte App. Genova:

o   riguardo all'equivalenza tra condanna irrogata a seguito di patteggiamento e condanna irrogata a seguito di dibattimento, e' opportuno identificare le finalita' perseguite dalla disciplina sostanziale applicabile, che in alcuni casi richiede l'accertamento del fatto-reato e della responsabilita' penale dell'imputato; in altri, il mero fatto giuridico della condanna, a prescindere dai presupposti e dalle modalita' procedimentali con cui e' stata adottata

o   ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, l'effetto preclusivo dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilita' e dal giudizio di colpevolezza; non puo' quindi derivare dalla pronuncia della sentenza a seguito di patteggiamento (diverso e' il caso dell'ingresso dello straniero, per il quale una condanna patteggiata puo' essere automaticamente ostativa, la differenza essendo giustificata sulla base del maggior livello di tutela che spetta a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano rispetto a chi chieda solo l'ingresso, non avendo sviluppato con il nostro paese legami consolidati come quello rappresentato dal vincolo familiare)

á      Istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano presentata al Prefetto o, per lo straniero residente allÕestero, al consolato italiano

á      Direttiva Mininterno 7/3/2012:

o   l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione motivata dall'esistenza di condanne ostative sono di competenza del Prefetto; se il coniuge straniero e' residente all'estero, la competenza e' del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o   resta di competenza del Ministro dell'interno il diniego dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o l'accoglimento dell'istanza di acquisto se il Consiglio di Stato, interrogato in proposito dal Ministro dell'interno, ritiene che tali ragioni non sussistano

á      Ai fini dellÕapplicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi allÕesame delle istanze di acquisto di cittadinanza per matrimonio eÕ fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94 e Decr. Mininterno 24/3/1995); termine confermato da DPCM 21/3/2013 e da DPCM 17/1/2014, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali (Allegato 1 DPCM 21/3/2013); nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento

á      LÕemanazione del decreto di rigetto dellÕistanza di acquisto di cittadinanza per matrimoniopreclusa se dalla data di presentazione dellÕistanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni (Art. 8, L. 91/1992); TAR Lazio: il termine biennale riguarda l'emanazione dell'atto (la cui data formale di emanazione fa fede, in quanto si tratta di atto pubblico dotato di fede privilegiata), non la sua comunicazione (nello stesso senso, Sent. Cons Stato 2763/2015); TAR Lazio: il provvedimento di diniego tardivo e' illegittimo (nello stesso senso, TAR Lazio: diniego tardivo non valido; nota: non e' chiaro, da questa sentenza, se sia legittimo invocare, da parte dell'amministrazione, una sospensione del decorso di tale termine quando sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato; TAR Lazio: non si applica, in questo caso, la possibilita' di sospendere il termine biennale durante il periodo necessario per l'accertamento della responsabilita' penale dellÕinteressato prevista da art. 6 co. 4 L. 91/1992, che richiede l'avvenuta proposizione dell'azione penale); TAR Lazio: l'aver fornito, in passato, generalita' false giustifica il ritardo dell'Amministrazione, nell'ambito di un procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, nell'accertare l'esistenza di motivi legati alla sicurezza nazionale, e impedisce il decorso del termine biennale per l'eventuale rifiuto; tuttavia, non e' motivo sufficiente per il diniego dell'acquisto ove sia violato l'art. 10 bis L. 241/1990, dal momento che la convocazione dell'interessata le consentirebbe di chiarire la propria situazione ed eventualmente sottoporsi agli accertamenti preliminari necessari per raccogliere informazioni utili per la decisione; TAR Lazio: l'eventuale necessita' dell'amministrazione di approfondire le indagini sulla posizione del richiedente non impedisce il decorso del termine

á      In caso di acquisto per matrimonio, trascorso il termine di 730 gg. senza che sia intervenuto il rigetto dell'istanza, l'interessato matura un diritto soggettivo all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza, con possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (da Sent. Cass. 7441/1993 e Sent. Cass. 1000/1995; nello stesso senso, TAR Marche e TAR Lombardia)

á      Trib. Roma: qualora sia decorso il termine di due anni dalla presentazione dell'istanza, l'emanazione del decreto di rigetto fondato sull'esistenza di uno dei motivi ostativi, sia quelli relativi alla sicurezza dello stato, sia quelli relativi a condanne, e' precluso, e il giudice decide in base alla sussistenza degli altri requisiti (nota: sentenza farneticante; mentre in relazione alla sicurezza dello Stato si puo' affermare che, in caso di inerzia, si deve presumere l'assenza di pericolosita', la sussistenza di condanne ostative e' un fatto oggettivo, insuperabile, che preclude l'acquisito, a prescindere da ogni valutazione dell'amministrazione e dall'eventuale inerzia di questa)

á      Trib. Genova: irrilevante il fatto che la separazione giudiziale sia intervenuta prima dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza, per il semplice fatto che essa e' intervenuta dopo la scadenza del termine di due anni dalla richiesta, risultando cosi' preclusa la possibilita' per l'Amministrazione di rigettare la richiesta; nota: e' una sciocchezza!

á      TAR Campania: il ricorso contro un diniego di acquisto di cittadinanza per matrimonio che non sia motivato dalla valutazione discrezionale relativa alla sicurezza dello Stato e di competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1355/2007, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio e TAR Lazio, che indicano come unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione quella relativa all'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

á      Corte App. Genova: il rigetto di una richiesta di acquisto della cittadinanza per matrimonio fondato sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione in relazione all'esistenza di pericoli per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico puo' essere adottato solo entro 2 anni; trascorso tale termine, non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, che puo' rigettare l'istanza di acquisito solo sulla base di un motivo ostativo oggettivo, e competente per l'eventuale ricorso diventa il giudice ordinario

á      Parere Cons. Stato 2482/1992 (citato in Nota Asgi su circ. Mininterno 6/8/2009): il decreto di accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio ha natura di accertamento costitutivo della cittadinanza, con efficacia ex nunc e non ex tunc

 

á      Disciplina applicabile alle istanze per matrimonio (circ. Mininterno 6/8/2009):

o   istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:

¤  istanze per le quali e' decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione

¤  istanze presentate in assenza del requisito di residenza biennale, ma per le quali la decisione sia adottata successivamente alla maturazione di tale requisito: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione (circ. Mininterno 17/5/2011)

¤  altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (circ. Mininterno 7/10/2009); nota: in senso contrario, Trib. Genova

o   istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

¤  regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

¤  certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

¤  eventuale stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi

o   per tutte le istanze soggette alla L. 94/2009:

¤  occorre presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ. Mininterno 7/10/2009):

-       atto integrale di matrimonio

-       certificato di esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)

¤  quando l'amministrazione venga a conoscenza di separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto

á      Trib. Genova: se la domanda di riconoscimento dell'acquisito di cittadinanza e' stata presentata prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, si applica il requisito dei sei mesi di residenza, dal momento che la vecchia formulazione della disposizione ("acquista" anziche' "puo' acquistare") fa ritenere che, in quel contesto, sussista un diritto in capo al richiedente, rispetto al quale alla pubblica amministrazione spetta solo un potere di accertamento; tale diritto permane durante il procedimento a meno che l'amministrazione eserciti il suo potere discrezionale in relazione alla sicurezza dello Stato; nota: se questa lettura e' corretta, la nuova formulazione ("puo' acquistare") da' al provvedimento un carattere discrezionale e all'acquisto della cittadinanza per matrimonio il carattere di mero interesse legittimo

 

 

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      La cittadinanza per naturalizzazione puoÕ essere concessa (dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellÕinterno)

o   allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o   allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allÕadozione, per almeno 5 anni (dossier Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)

o   allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allÕestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o   al cittadino di uno Stato membro dellÕUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o   a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o   a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o   allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allÕItalia

o   nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

á      Su proposta del Ministro dell'interno il Consiglio dei Ministri ha conferito la cittadinanza italiana ai signori Moustapha Dieng, Cheikh Mbengue, e Mor Sougou, sopravvissuti ai gravissimi fatti di matrice razziale verificatisi in Firenze il 13/12/2011 (com. PCM 26/2/2013)

á      Su proposta del ministro dellÕInterno Angelino Alfano, il consiglio dei ministri ha approvato questa mattina il conferimento della cittadinanza italiana alla signora Charlene Edith Magali Guignard, cittadina francese e campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, che ha manifestato il desiderio di partecipare come italiana alle prossime Olimpiadi invernali del 2014 (com. Mininterno 23/8/2013)

á      Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di concessione della cittadinanza al mezzofondista Yassine Rachik, figlio di immigrati marocchini, cresciuto in Italia (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il consiglio dei ministri ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali (nota: verosimilmente, per aver reso eminenti servizi all'Italia o perche' sussiste un eccezionale interesse dello Stato) a Nosheen Amhad Butt, ragazza pakistana che fu malmenata dal fratello, fino a cadere in coma, per aver rifiutato di sposare un connazionale, e la cui madre, che aveva tentato di difenderla, fu uccisa dal padre; stesso riconoscimento a Chelsea Marie Furlani, giocatrice di hockey (com. Mininterno 6/11/2015 e com. Presidenza del Consiglio dei Ministri 6/11/2015)

 

á      Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe eliminare, ai fini della naturalizzazione, l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione ed estendere al destinatario di protezione sussidiaria le previsioni in materia di naturalizzazione applicabili al rifugiato

 

á      Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta (verosimilmente, si deve intendere, attestazione) di dichiarazione di presenza ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lÕacquisto della cittadinanza

á      Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei casi in cui rileva la discendenza e la residenza legale in Italia:

o   ingresso per turismo

o   presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o   iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ. Mininterno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza

o   ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente, anche a vantaggio dello straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza

 

á      Istanza di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente allÕestero, al consolato italiano

 

á      Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio, lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure, etc.) non interrompono il periodo di residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)

á      Il requisito di residenza legale ultradecennale ininterrotta deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione, non essendo sufficiente la maturazione pregressa di tale requisito nel caso in cui la condizione di residenza legale ininterrotta sia successivamente venuta meno (TAR Veneto)

á      Giurisprudenza in materia di "residenza legale":

o   in senso restrittivo

¤  Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

¤  TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o   in senso concessivo

¤  Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuitˆ dell'iscrizione anagrafica

¤  Par. Cons. Stato 499/2014: se e' evidente che la persona per cui e' stata richiesta la naturalizzazione, completamente inabile, ha vissuto in Italia con la madre per oltre 10 anni, e' illegittimo il rigetto della richiesta di naturalizzazione basato sulla mancanza della certificazione di iscrizione anagrafica almeno decennale (nota: parere delirante, nel quale si afferma che la persona per cui e' richiesta la naturalizzazione e' nata da cittadino italiano; se cosi' fosse, sarebbe cittadina italiana dalla nascita)

á      La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale (Sent. Cons. Stato 798/1999), basato su una valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella comunita' nazionale, che tiene conto dellÕautosufficienza economica, dellÕassenza di precedenti penali, dellÕaffidabilitaÕ dal punto di vista fiscale, nonche' delle ragioni della richiesta di naturalizzazione e delle possibilita' per lo straniero di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunita' nazionale, inclusi quelli di solidarieta' economica e sociale (Sent. Cons. Stato 1474/1999); Sent. Cons. Stato 4748/2009: in materia di naturalizzazione non si configura alcun diritto soggettivo; Sent. Cons. Stato 4080/2009: in sede giurisdizionale di legittimita', pero', lÕinteressato puo' contestare l'eccesso di potere che risulti basato su una motivazione non giustificata dagli atti cui si richiami; Sent. Cons. Stato 5103/2007: dato che il provvedimento di attribuzione della cittadinanza non e' revocabile e che, d'altra parte non viene limitata la liberta' del richiedente, e' ragionevole che l'amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6289/2011); TAR Lazio: si tratta di un procedimento "concessorio" (e non "autorizzatorio") del tutto particolare, in quanto non e' volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, attribuendogli una qualche particolare utilita', quanto piuttosto ad un'attribuzione di uno status, e quindi di una qualita' generale, che ha fatto giustamente dubitare della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori

á      Circ. Mininterno 27/3/2013: le questure, superando la prassi del colloquio con lo straniero richiedente la cittadinanza (al fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche), ai fini della acquisizione degli elementi essenziali per l'istruttoria, pososno limitarsi a fornire le informazioni riguardanti la regolare presenza sul territorio dello straniero e dei familiari, la posizione giudiziaria, nonche' ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle banche dati di Polizia (segnalazioni di reato inoltrate alla competente Autorita' giudiziaria e eventuali procedimenti penali avviati da quest'ultima nei confronti dello straniero, segnalazioni per la non ammissione al SIS); resta ferma la necessita' di segnalare anche il verificarsi di eventuali ulteriori situazioni penalmente rilevanti a carico dell'interessato, rispetto a quanto gia' comunicato (ritiro del permesso di soggiorno, denunce, notizie di reato, sottoposizione a misure di sicurezza), da valutare prima dell'emanazione del provvedimento finale o, comunque, prima della notifica dello stesso

á      Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di Stato, condiviso da Mininterno, da circ. Mininterno 5/1/2007): non inferiore alla soglia al di sotto della quale vi e' esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.263,31 euro per anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per ogni figlio a carico)

á      Ai fini della dimostrazione dei requisiti di reddito, richiesta la presentazione di copia autenticata della dichiarazione dei redditi o del Modello 101 (ora, CUD) ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette (ora Agenzia delle entrate) circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda (Decreto Mininterno 22/11/1994)

á      Circ. Mininterno 5/1/2007: il reddito va valutato con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del coniuge; es.: casalinga); in caso di reddito prodotto da un familiare, esso non e' autocertificabile, ma occorre produrre CUD, mod. 730 o mod. Unico del familiare

á      Consentito l'aggiornamento dei dati relativi al reddito, nel caso sia trascorso molto tempo dalla presentazione dell'istanza (da circ. Mininterno 5/1/2007)

á      Giurisprudenza in materia di reddito:

o   Sent. Cons. Stato 974/2011, TAR Friuli e TAR Friuli: legittimo imporre il requisito di reddito non inferiore alla soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; nello stesso senso, TAR Lazio: il reddito non inferiore a quello previsto per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato

o   Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo; il fatto che la persona possa fruire dell'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria puo' costituire una giusta compensazione del contributo dato, nel corso degli anni, dalla stessa persona all'erario

o   TAR Lazio:

¤  per la concessione della cittadinanza non e' necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, essendo sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei (n questo senso, con riferimento ad una borsa di studio, sent. Cons. Stato 3829/2001); illegittimo omettere di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del requisito reddituale, le somme percepite a titolo di una tantum a seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, dato che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale

¤  per quanto discrezionale, la valutazione relativa ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua famiglia deve sottostare a criteri di logicita' e ragionevolezza (sent. Cons. Stato 7583/2005, che censura il giudizio di non sufficienza formulato in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici)

¤  illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza fondato solo su insufficienza reddituale in annate remote; scopo dell'accertamento della capacita' reddituale e' quello di verificare se il cittadino straniero disponga di mezzi di sussistenza per se' e per la propria famiglia tali da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana

o   TAR Friuli: l'amministrazione e' tenuta a decidere in base alla situazione reddituale esistente al momento dell'adozione della decisione, cosi' come rappresentata dal richiedente, spettando allo stesso richiedente, in caso di modifica di tale situazione, l'onere di indicare e dimostrare tempestivamente all'amministrazione gli elementi a lui favorevoli; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012: in caso di accoglimento del ricorso contro il diniego di naturalizzazione, la nuova pronuncia deve tener conto della situazione nel momento in cui essa viene adottata, non essendo concepibile una pronuncia "ora per allora" in considerazione della natura concessoria e costitutiva (non dichiarativa) del provvedimento

o   Sent. Cons. Stato 60/2015: legittimo il diniego della naturalizzazione se il possesso del requisito reddituale (nota: del nucleo familiare) e' stato dimostrato per il solo anno precedente il provvedimento di diniego, dato che l'amministrazione puo' legittimamente richiedere la dimostrazione di una relativa stabilita' di reddito

o   Sent. Cons. Stato 1175/2009: rilevano i redditi dei familiari; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012:

¤  occorre tener conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'intera famiglia, dando risalto, oltre alla pari dignita' del lavoro domestico della casalinga, anche al diritto di famiglia, che garantisce alla donna coniugata sprovvista di un reddito proprio un adeguato sostentamento economico, sia in costanza di matrimonio, sia in caso di scioglimento dello stesso (Sent. Cons. Stato 5207/2005)

¤  l'amministrazione deve valutare discrezionalmente anche se il reddito familiare sia prevedibilmente stabile

o   Tar Lazio: rileva solo il reddito personale, dato che l'accertamento e' finalizzato a garantire che la persona non solo non gravi sull'assistenza pubblica, ma sia capace di ottemperare al dovere di solidarieta' economica e sociale (in particolare, irrilevante il reddito di familiare straniero, non tenuto a tale a rispettare tale dovere); nello stesso senso, TAR Lazio

o   TAR Lazio:

¤  il requisito reddituale dell'aspirante membro della Comunita' nazionale va valutato tenendo conto dei redditi personali, attuali, nonche' dell'attitudine potenziale a mantenere il livello minimo prescritto anche in futuro

¤  irrilevante il contributo proveniente da terzi sulla base di una scelta volontaria e, percio', reversibile

¤  irrilevante il possesso di un immobile, se non si dimostra che questo e' fonte di reddito

¤  irrilevante il fatto di essere stati indicati come eredi nel testamento di persona vivente, data la revocabilita' di questo atto

á      Ai fini della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza

á      Giurisprudenza in materia di integrazione e pericolosita':

o   TAR Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del paese dÕorigine; nello stesso senso, TAR Piemonte: le valutazioni discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime, secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni di natura personale

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione per assenza di integrazione fondato sul semplice fatto che la persona mantenga le consuetudini tipiche del proprio paese d'origine (a fronte di un pieno inserimento lavorativo e dell'inserimento scolastico dei figli)

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla scarsa conoscenza della lingua italiana, se la persona ha conseguito la patente di guida in Italia

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato solo su una nota della questura secondo la quale l'interessato avrebbe una accettabile conoscenza della sola lingua italiana parlata, e non anche della lingua scritta; l'amministrazione avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria (la conoscenza della lingua e la integrazione nella comunita' cittadina risultano dagli atti di causa e, in particolare, dalla dichiarazione del Sindaco del comune di residenza del ricorrente)

o   TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

o   Sent. Cons. Stato 1037/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base dell'esistenza di elementi tali da far ritenere inopportuno l'accoglimento dell'istanza, se nell'adottare il provvedimento non si e' dato conto del parere ampiamente favorevole espresso dal Prefetto (nel caso particolare, del Commissario del Governo di Trento) a sostegno della richiesta dellÕinteressato, e se a fondamento dell'atto e' stato unicamente richiamato un decreto penale di condanna, emesso molti anni prima per la commissione di una contravvenzione

o   Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

o   Sent. Cons. Stato 2920/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione che tenga conto solo degli illeciti penali commessi dallo straniero nel periodo di dimora in Italia, prescindendo da un giudizio globale sulla personalita' dello stesso straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita' della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel caso in esame, il diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del GIP di Verona, in data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato d'ebbrezza: fatto isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla decisione dell'amministrazione); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2185/2015, secondo cui la valutazione discrezionale sull'integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non puo' legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla sua personalita' e, soprattutto, dal giudizio sulla gravita' in se' della vicenda penale (anche con riferimento alla risalenza dei fatti), a fronte di ogni altro comportamento del soggetto

o   Sent. Cons. Stato 5544/2014: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna risalente nel tempo e per un fatto di particolare tenuita' (falso ideologico relativo ai lavori per i quali si chiedeva la licenza edilizia), se l'amministrazione non ha tenuto conto ne' della risalenza del fatto, ne' dell'assenza di ulteriori carichi pendenti, ne' della pendenza del procedimento per la riabilitazione (poi favorevolmente concluso), ne' della regolarita' dello stile di vita dell'interessato

o   TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

o   Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente nel tempo, per il quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione

o   TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta

o   TAR Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dall'interessato, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato

o   TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

o   Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 154/2012

o   TAR Lazio: il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione della motivazione

o   Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di naturalizzazione sulla base di una nota riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente

¤  si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)

¤  l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni

¤  il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute

¤  la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione

o   TAR Lazio: in mancanza di produzione in giudizio della documentazione acquisita in sede istruttoria, il provvedimento di diniego di naturalizzazione, adottato sulla base di tale documentazione (una nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, non allegata al provvedimento, ne' resa accessibile all'interessato), risulta del tutto sfornito di motivazione e, quindi, illegittimo

o   Sent. Cons Stato 2763/2015: illegittimo il diniego della cittadinanza (nel caso in esame, per matrimonio) fondato sul semplice rapporto di parentela con soggetti appartenenti a cellule dell'integralismo islamico, se l'istruttoria non fa emergere rapporti di contiguita' e frequentazione dell'interessato con gli inquisiti, ne' elementi in ordine ad una sua condotta di vita che possa identificare una situazione di pericolosita' per le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico; nota: la sentenza ribalta le conclusioni di TAR Lazio

o   Sent. Cons. Stato 4528/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una presunta pericolosita' per la sicurezza dello Stato, se l'amministrazione non comunica al giudice, sia pure in modo riservato, elementi tali da rendere plausibile la propria valutazione (nel caso, la nota informativa prodotta dal Ministero dell'interno si limitava a far riferimento indiretto alla vicinanza, per altro assai risalente nel tempo, dell'interessato ad un movimento politico del paese d'origine, senza alcuna indicazione riguardo al coinvolgimento in attivita' sospette); dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potra' e dovra' necessariamente riferirsi allo stato attuale

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego della cittadinanza (nel caso in esame, per naturalizzazione) fondato sulla asserita contiguita' del richiedente ad ambienti pericolosi per la sicurezza dello Stato, se l'Amministrazione rifiuta di ottemperare alla prescrizione di depositare la documentazione a sostegno della tesi relativa alla pericolosita', pur con le cautele ritenute necessarie dalla stessa Amministrazione; tale rifiuto e', per altro, controproducente, in quanto l'accoglimento del gravame (soluzione processualmente obbligata) non consentono all'Amministrazione, tenuta a definire l'istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere gia' esercitato, di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo; se fosse consentito all'Amministrazione addebitare a taluno una data condotta, senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale

o   Sent. Cons. Stato 6160/2014: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato con l'affermazione secondo cui da una nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sarebbero emersi elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza italiana, se l'amministrazione non ha evidenziato nel provvedimento impugnato ne' nel corso del giudizio elementi a sostegno di tale valutazione di inopportunita'; la mancata ostensione della nota citata non consente infatti in alcun modo all'interessato di conoscere le ragioni del diniego ed al Giudice di valutare l'attendibilita' degli elementi posti a base del diniego medesimo; in casi come questo, l'obbligo di motivazione, sebbene non sia sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria, ha, come contenuto minimo, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei diritti assicuratigli dagli artt. 24 e 113 Cost.

o   Sent. Cons. Stato 5913/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non e' opportuna la concessione della cittadinanza, nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego

o   TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

o   TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

o   Sent. Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego della naturalizzazione quando lÕamministrazione, mediante un giudizio prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale

o   TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto

o   TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione per una condanna risalente nel tempo per guida in stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato contravvenzionale); nello stesso senso, Par. Cons. Stato 1487/2014, secondo cui l'Amministrazione ha un amplissimo potere discrezionale nel valutare se il richiedente abbia tenuto una condotta ineccepibile, meritando cosi' di essere inserito nella comunita' nazionale

o   TAR Lazio: le condanne per certi reati sono atte a motivare il diniego di naturalizzazione, a prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)

o   TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo straniero fosse stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego

o   TAR Lazio: legittimo il diniego fondato su un precedente penale, spettando all'amministrazione la valutazione della rilevanza di tale precedente

o   TAR Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza

o   TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

o   Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellÕordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

o   Sent. Cons. Stato 5572/2014: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla inaffidabilita' dell'interessato, messa in luce dalle attivita' informative, che hanno evidenziato in particolare la gestione di call center e la connessa attivita' finanziaria con trasferimento di valuta all'estero (nota: verosimilmente, non autorizzate)

o   Sent. Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost. (divieto di far parte di associazioni segrete)

o   TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del richiedente con ambienti dell'integralismo islamico; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio (secondo cui e' irrilevante la mancata partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo se lo stesso interessato non ha fatto emergere, in giudizio, elementi atti a dimostrare errata la valutazione dell'amministrazione), TAR Lazio (in relazione a uno straniero che, da indagini svolte dall'autorita' di pubblica sicurezza, risulti essere stato in collegamento con frange estremistiche di un'organizzazione islamica ed avere fornito a queste un supporto logistico nel suo Comune di residenza), Sent. Cons. Stato 5571/2014 (dal momento che, come affermato da Sent. Corte Cost. 86/1977, la sicurezza dello Stato costituisce interesse sostanziale, insopprimibile della collettivita', con potere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca l'esistenza stessa dello Stato)

o   Sent. Cons. Stato 1404/2014: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sul sospetto di rapporti dell'interessato con organizzazioni politiche che, per modalita' di azione e principi ispiratori si configurano, nell'attuale contingenza politica ed internazionale, potenzialmente offensive della sicurezza della Repubblica, se lo stesso interessato non ha fornito alcun principio di prova o anche semplici argomentazioni difensive, in ordine ad un ipotetico travisamento dei fatti; l'amministrazione, per ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti in ordine alla sospetta appartenenza dell'istante ad un'organizzazione eversiva dell'ordine democratico, puo' limitarsi a ravvisare la sussistenza del sospetto, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto alla valutazione sull'esistenza dei medesimi contatti, tanto piu' che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della liberta' o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini

o   Sent. Cons. Stato 1874/2016: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sul fatto che l'interessato e' segretario di una associazione contigua ad altra associazione ritenuta, al tempo in cui fu adottato il provvedimento, di natura terroristica; il fatto che, successivamente tale associazione sia stata depennata dall'elenco delle associazioni terroristiche avrebbe potuto essere tenuto in considerazione, gia' nelle more del giudizio, in presenza di una richiesta (non presentata) di riesame della decisione da parte dell'interessato; e dovra' essere tenuto in considerazione in caso di una nuova istanza di naturalizzazione

o   Sent. Cons. Stato 4498/2016: poiche' soggetti riferibili al movimento curdo hanno posto in essere anche atti terroristici, una volta accertata la vicinanza dello straniero (da lui espressamente dichiarata sul piano "idealistico") al movimento che si batte per la causa curda, e' legittimo il diniego di naturalizzazione, dal momento che esso e' basato su una valutazione di merito non manifestamente irragionevole, e dunque insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimita'

o   Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallÕinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)

o   Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)

o   Sent. Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni da parte dei servizi di sicurezza dello Stato circa i rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono da presumere frutto di investigazione adeguata e sono sufficienti a motivare il diniego della naturalizzazione

o   Sent. Cons. Stato 1718/2015: la naturalizzazione puo' essere negata sulla base delle risultanze dell'attivita' informativa esperita dagli organi di pubblica sicurezza in esito alla quale siano emersi elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza allo straniero, anche se tali elementi (frequentazioni e inserimento in specifici contesti sociali) non sono direttamente legati alla commissione di reati

o   TAR Lazio: la naturalizzazione e' legittima quando l'amministrazione ritenga che lo straniero possegga ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunita' e sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile, nonche' di un serio sentimento di italianita' che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla concessione dello status di cui trattasi; l'Amministrazione puo' quindi legittimamente porre a base del diniego di riconoscimento della cittadinanza una contestata ed evidente inadeguatezza nella comprensione della lingua italiana (nel caso si tratti di concessione della cittadinanza italiana e' necessario un livello di apprendimento ben maggiore del livello A2 richiesto per il permesso UE slp)

o   Sent. Cons. Stato 2961/2015: il rilievo della scarsa conoscenza della lingua, unitamente a quello dell'ignoranza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano, integra una ragione sufficiente a legittimare il provvedimento di rigetto dell'istanza della naturalizzazione, in quanto significativo di un grado insufficiente di integrazione nella collettivita' nazionale (che costituisce un presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza)

o   Sent. Cons. Stato 3819/2016: legittimo il diniego di naturalizzazione se, con una valutazione di merito, insindacabile in sede di ricorso, l'Amministrazione ha ragionevolmente constatato la labilita' dei rapporti dell'appellante con la comunita' nazionale, desumendola dal fatto che i componenti della sua famiglia si trovano nel suo Paese d'origine, con cio' attribuendo rilevanza ad un dato oggettivo

 

á      TAR Piemonte: illegittimo il diniego di naturalizzazione per lo straniero che risulti identificato dall'amministrazione con lievi scostamenti del nome o con omissioni di parti di questo, se l'identificazione certa e' resa possibile dai documenti di identita' prodotti dallo stesso straniero

 

á      Ai fini dellÕapplicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi allÕesame delle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione eÕ fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94 e Decr. Mininterno 24/3/1995); termine confermato da DPCM 21/3/2013 e da DPCM 17/1/2014, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali (Allegato 1 DPCM 21/3/2013) nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento

á      Nota Mininterno:

o   per procedere alla consultazione dello stato della pratica relativa alla richiesta di acquisto della cittadinanza, l'interessato

¤  effettua una registrazione gratuita sul sito web del servizio, fornendo un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e i propri dati anagrafici

¤  associa alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza (K10/... o K10C/...)

¤  accede alla pagina "Stato domande", raggiungibile dall'area riservata dell'utente

o   per garantire un piu' efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), i legali rappresentanti degli istanti, sono invitati a corrispondere con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata area3citt@pecdlci.interno.it (per pratiche con ultima cifra del numero di protocollo 0,1,2), area3biscitt@pecdlci.interno.it (ultima cifra del numero di protocollo 3,4,5,6), area3tercitt@pecdlci.interno.it (ultima cifra del numero di protocollo 7,8,9), specificando con esattezza nellÕoggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/CÉ.); la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze invita i legali rappresentanti dei richiedenti la cittadinanza italiana, ad effettuare le diverse comunicazioni dirette ai propri uffici attraverso posta elettronica certificata

á      Istituito un Punto di ascolto presso il Mininterno; i volontari del Servizio Civile Nazionale rispondono all'utenza in materia di cittadinanza nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 11 al seguente numero telefonico con ricerca automatica: 06/46539591(com. Mininterno 15/2/2016)

á      Sent. Cons. Stato 3306/2012: la concessione della cittadinanza italiana e' un atto di "alta amministrazione" e di natura concessoria, incompatibile con il silenzio-assenso

á      TAR Lazio: la violazione del termine di 730 gg consente all'interessato (senza necessita' di previa intimazione e/o diffida ad adempiere) di adire direttamente (art. 2 L. 241/1990, come modificata da L. 80/2005) il TAR per far dichiarare l'illegittimita' del silenzio-inadempimento ed ordinare all'amministrazione di provvedere, pena la nomina di un Commissario ad acta, nel termine imposto (nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; piu' radicalmene, TAR Lazio, oltre a dichiarare illegittimo il silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo del Mininterno di pronunciarsi entro 30 gg, nomina, contestualmente il commissario ad acta, al fine di evitare all'interessato lÕinutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale, e ne pone il compenso a carico del Mininterno); TAR Lazio: il fatto che il decreto di concessione, non firmato, sia stato gia' approntato non e' sufficiente a scongiurare dichiarazione di illegittimita' e ordine di adempiere; il superamento del termine non comporta, pero', l'illegittimita' del provvedimento conclusivo

á      Sent. Cons. Stato 5696/2012: l'inadempimento e' sempre imputabile allÕautorita' cui spetta emanare l'atto conclusivo, l'unico di rilevanza esterna; non rileva, quindi, il fatto che una certa fase del procedimento sia amministrato dalla Prefettura

á      Sent. Cons. Stato 3727/2012: competente a sindacare la legittimita' del silenzio serbato dall'amministrazione rispetto all'istanza di naturalizzazione e a dichiarare l'eventuale obbligo di provvedere e' il TAR Lazio (ossia, lo stesso competente a sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5696/2012, Sent. Cons. Stato 6648/2012 (benche' la fase iniziale del procedimento si svolga in sede locale, l'inadempimento e' sempre imputabile allÕautorita' cui spetta emanare l'atto conclusivo, l'unico di rilevanza esterna); tuttavia, Sent. Cons. Stato 3113/2013 esclude che il difetto di giurisdizione di un TAR diverso dal TAR Lazio, in relazione a tale silenzio-inadempimento, possa essere sollevato dall'Amministrazione in appello davanti al Consiglio di Stato, se la stessa amministrazione non ha provveduto a sollevarlo in primo grado

á      TAR Lazio: irricevibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di naturalizzazione, depositato oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere (art. 31 co. 2 c.p.a.); TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)

á      TAR Lazio: e' irricevibile il ricorso contro il silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a. (per i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l'adozione e l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di quello per la notifica, sono dimezzati)

á      Sent. Cons. Stato 3113/2013: e' esente da censure la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del Ministero (TAR Abruzzo), in base al principio della soccombenza virtuale, quando sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del successivo conferimento della cittadinanza italiana, dal momento che proprio tale circostanza (il riconoscimento che non vi fossero motivi ostativi al conferimento) ha comportato la soccombenza dell'Amministrazione

á      Sent. Cons. Stato 3682/2014: accolto l'appello contro la sentenza di primo grado, che, avendo condananto l'Amministrazione per il silenzio tenuto per oltre tre anni e nove mesi su una istanza di naturalizzazione, aveva disposto la compensazione delle spese di lite; la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti, postulata dal giudice di primo grado come fatto notorio, ma non sostenuta da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entita', alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento, non puo' ritenersi elemento di per se' sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (ne', quindi, la compensazione delle spese di lite)

á      Sent. Cons. Stato 4887/2015: l'Amministrazione dell'interno e' condannata al pagamento delle spese processuali in relazione a un ricorso contro il silenzio mantenuto riguardo a una richiesta di naturalizzazione (conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per aver l'Amministrazione provveduto ad adottare il provvedimento di naturalizzazione), non essendo il ritardo giustificabile (come il TAR Lazio sosteneva) con la "grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana"; trattandosi di un fenomeno di lungo periodo, e in crescita costante, esso non puo' essere addotto come scusante della sistematica violazione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti; l'Amministrazione sarebbe infatti tenuta ad adottare misure piu' opportune, che potrebbero consistere, ad esempio, nel potenziamento degli uffici addetti, nello snellimento delle procedure o nella previsione di termini piu' realistici di evasione delle pratiche

á      Sent. Cons. Stato 3513/2016: ragionevole (e quindi legittima) la statuizione con cui il TAR compensa le spese di giudizio tra le parti, in un caso di ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione di fronte a una richiesta di naturalizzazione, se il TAR ha rilevato che l'istanza di concessione della cittadinanza italiana era stata accolta e che, pertanto, era cessata la materia del contendere, e ha espressamente motivato la propria statuizione di compensare le spese del giudizio, richiamando "l'enorme mole di lavoro gravante sulle questure a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana" (nota: il Mininterno ha evidenziato il numero crescente delle istanze di concessione della cittadinanza italiana: 30.573 nel 2006; 46.518 nel 2007; 56.985 nel 2008; 61.336 nel 2009; 70.451 nel 2010; 71.450 nel 2011; 67.502 nel 2012; 79.847 nel 2013; 101.790 nel 2014; circa 130.000 nel 2015)

á      Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche' la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo per il silenzio-inadempimento aveva avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto (peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione) che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie, l'istruttoria si e' presentata "complessa" (tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne' costituire titolo per pregiudicarlo)

á      Sent. Cons. Stato 4526/2013: se l'amministrazione, avendo nel frattempo emesso il provvedimento, vuole evitare la condanna per l'illegittimo silenzio serbato su un'istanza di naturalizzazione, e' tenuta a produrre in sede di giudizio la prova dell'avvenuto adempimento, non essendo sufficiente una dichiarazione verbale

á      TAR Lombardia: il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015)

á      Sent. Cons. Stato 4584/2013: improcedibile il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di naturalizzazione se nel frattempo l'amministrazione ha trasmesso alla segreteria del TAR una nota di comunicazione relativa alla emanazione del decreto di concessione della cittadinanza

á      TAR Lazio: pur essendo illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione ad un'istanza di naturalizzazione, il danno che deriva dal ritardo non e' risarcibile; art. 2 bis L. 241/1990 non consente, infatti, il risarcimento del danno da ritardo fine a se' stesso, ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo (Sent. Cons. Stato Ad. plen. 7/2005); al fine del risarcimento, allora, il soggetto dovrebbe dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la concessione del titolo; cosa, questa, impossibile stante il carattere altamente discrezionale della concessione della cittadinanza per naturalizzazione (Sent. Cons. Stato 766/2011)

á      Sent. Cons. Stato 429/2016:

o   benche' il termine previsto per il procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione non sia perentorio, nel senso di comportare il silenzio-assenso, la sua violazione comporta l'insorgenza, in capo al privato interessato, della facolta' di agire ai sensi di art. 21-bis L. 1034/1971, per far dichiarare l'illegittimita' del silenzio e l'obbligo di provvedere

o   se fosse vero, infatti, che l'Amministrazione puo' procrastinare sine die i procedimenti amministrativi anche laddove essi siano soggetti a termini (seppur) non perentori, tutte le disposizioni di cui alla L. 241/1990 relative all'obbligo della Pubblica amministrazione di fissare con proprio regolamento il termine di conclusione di ogni procedimento (e le ulteriori disposizioni che stabiliscono in via generale qual e' il termine di conclusione del procedimento nel caso in cui l'Amministrazione non lo abbia espressamente fissato con proprio regolamento), si rivelerebbero del tutto inutili e destinate a restare inefficaci

o   la semplice "predisposizione", da parte degli Uffici, del decreto di conferimento della cittadinanza (e la sua trasmissione agli organi competenti a sottoscriverlo e dunque ad assumere la decisione definitiva), non equivale alla formale conclusione del procedimento, il quale resta ancora pendente

á      TAR Lazio: rigettata la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego di naturalizzazione (annullato) fondato su un errore di persona (che aveva fatto ritenere il richiedente gravato da un precedente penale sotto altro nome), dato che

o   il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali non dimostra di per se' la spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis, la proponibilita' della domanda di risarcimento restando subordinata al definitivo accertamento, in sede di procedimento amministrativo o in una eventuale futura sede giurisdizionale una volta che sia stata riedita l'attivita' amministrativa in esecuzione della sentenza, di tale effettiva spettanza)

o   in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)

á      TAR Lazio:

o   azione di classe pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione, e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione

o   ricorso accolto, limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

o   legittimo proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009

o   in caso di azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente, bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo ricorrente sia stato adottato

o   l'obbligare le amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali risorse

á      Trib. Perugia: gli effetti negativi e pregiudizievoli ricollegabili al lasso temporale di due anni indicato come necessario per il perfezionamento della pratica di concessione della cittadinanza italiana non possono pregiudicare la posizione del richiedente rispetto allÕammissione a concorsi nei quali sia richiesta la cittadinanza italiana

á      Nel caso di naturalizzazione per discendenza da ex cittadini italiani, il termine fissato per i provvedimenti di competenza della rappresentanza diplomatica italiana e' di 240 gg. (Decr. MAE 3/3/1995); TAR Lazio: tale termine include il tempo necessario per la legalizzazione della documentazione da parte del consolato italiano; la calendarizzazione automatica mediante procedura di prenotazione on line a data abbondantemente successiva rispetto alla scadenza del termine corrisponde a silenzio-inadempimento da parte dell'amministrazione, tale situazione non venendo meno in presenza di atti meramente interlocutori o a contenuto informativo da parte dell'amministrazione, ma privi di contenuto provvedimentale e non recanti alcuna statuizione decisoria in merito all'istanza

á      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla concessione della cittadinanza (TAR Liguria e TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a un caso di rigetto motivato dall'uso di alias da parte della richiedente, tale da rendere incerta la sua identificazione: la comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di collaborare con lÕautorita' al fine di scongiurare scambi di persona e di rappresentare elementi utili a superare gli eventuali motivi ostativi riscontrati

 

á      Competente per il diniego della naturalizzazione e' il Ministro dell'interno, non il Capo dello Stato (TAR Lazio); legittimo il diniego sottoscritto dal Sottosegretario di Stato, in luogo del Ministro dell'interno (TAR Lazio)

á      TAR Lazio: il provvedimento di diniego della naturalizzazione puo' limitarsi a richiamare un precedente atto dell'Amministrazione (ad esempio, una nota dell'autorita' di P.S.), purche' tale atto venga messo a disposizione, ad istanza di parte, nel corso del giudizio (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 1173/2009: qualora le note dell'autorita' siano coperte da segreto di Stato, esse possono anche essere non esplicitate nell'atto di diniego

á      TAR Friuli: in caso di diniego per insufficienza di reddito, e' sempre possibile, in caso di miglioramento delle condizioni reddituali, la presentazione di una nuova istanza, che sara' esaminata con riferimento ai nuovi elementi forniti

 

á      Il decreto di conferimento della cittadinanza, per cittadini comunitari, reca le generalita' attribuite all'interessato al momento della nascita (in particolare, il doppio cognome per cittadini spagnoli e portoghesi), senza che sia necessaria un'esplicita richiesta: si presuppone la volonta' dell'interessato di scegliere il mantenimento delle generalita' originarie (Circ. Mininterno 12/6/2008, coerente con Sent. Corte Giust. C-148-02)

 

á      Disciplina applicabile alle istanze per naturalizzazione (circ. Mininterno 6/8/2009):

o   istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra' essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto, prima della notifica del provvedimento

o   istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

¤  regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

¤  composizione del nucleo familiare

¤  certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

¤  redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali

 

 

Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima (torna all'indice del capitolo)

 

á      Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)

á      A seguito della denuncia da parte dell'Italia del Cap. I della Convenzione di Strasburgo del Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima, ratificata con L. 876/1966, a decorrere dal 4/10/2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrera' piu' nella perdita della cittadinanza italiana (circ. Mininterno 28/10/2009); per il periodo tra il 4/6/2009 e il 4/6/2010, la conservazione della cittadinanza italiana e' subordinata al preventivo consenso dello Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza; per gli Stati che hanno gia' proceduto alla denuncia della Convenzione (Svezia, Germania, Belgio, Danimarca, Francia e Lussemburgo; nota: dalla lista di riserve e dichiarazioni relative alla ratifica della Convenzione, la Germania non risulta aver denunciato ne' l'intera Convenzione, ne' il Capitolo I) tale consenso e' da considerarsi espresso a priori

 

 

Giuramento di fedelta' alla Repubblica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il DPR di concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della cittadinanza per matrimonio non ha effetto se lÕinteressato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedeltaÕ alla Repubblica

á      L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      In caso di impedimento fisico o linguistico, si fa ricorso a un interprete o all'uso di mezzi idonei, in base ad art. 13 DPR 396/2000 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      All'atto del giuramento e' consegnata all'interessato copia della Costituzione (circ. Mininterno 15/10/2007)

á      A ricevere il giuramento puo' essere delegato anche un consigliere comunale o assessore comunale o cittadino italiano con i requisiti per l'elezione a consigliere comunale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)

á      Rinviato il giuramento da parte di un cittadino marocchino cui era stato notificato il Decreto, per il fatto che non era in grado di pronunciare la formula di rito (dal Corriere della Sera, riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 30/1/2013); accolto, alcune settimane dopo, il giuramento (da un comunicato Stranieriinitalia)

á      Il sindaco di Miane (Treviso) ha rifiutato di accogliere il giuramento di un cittadino marocchino che aveva ottenuto la naturalizzazione, sulla base del fatto che l'interessato non era in grado di leggere il testo del giuramento in italiano (comunicato Stranieriinitalia)

á      Risposta del Ministro dell'interno ad una interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dall'On. Fedriga: l'ordinamento giuridico italiano non attribuisca all'ufficiale di stato civile ne' ad altri soggetti alcun potere di intervento per controllare, all'atto del giuramento, l'effettivo stato di conoscenza della lingua italiana ed esercitare al riguardo una qualsiasi forma di opposizione; la decisione presa dal sindaco di Brugnera (Pordenone), che contesta la competenza linguistica dello straniero, intendendo invalidare l'intero procedimento, non appare confortata da disposizioni normative che ne suffraghino in alcun modo la legittimita' e potrebbe dare luogo, se reiterata, all'esercizio dei poteri sostitutivi; comunicato Stranieriinitalia: il sindaco di Brugnera si e' poi adeguato, a seguito di una lettera del Prefetto di Pordenone

á      Sottoscritto, nella prefettura di Bologna, un protocollo d'intesa per semplificare le procedure di notifica dei decreti di cittadinanza, consentendo all'interessato di ricevere l'atto presso il Comune e prestare contestualmente giuramento

 

 

Comunicazione da parte del Comune (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le informazioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono comunicate dal Comune alla questura territorialmente competente, per l'aggiornamento della banca dati interforze (circ. Mininterno 12/4/2011 e circ. Mininterno 7/10/2011); non piu', invece, alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Mininterno (comunicato ANCI 5/8/2016)

 

 

Presentazione delle istanze (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009); gettito destinato per meta' alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia di immigrazione, per l'altra meta', alla copertura delle spese dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie relative ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza

á      L'imposizione del contributo non si applica (FAQ Mininterno) alle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ne' alle forme di automatismo previste da L. 91/1992:

o   nato in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1 co. 1 lettera b)

o   trovato sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza (art.1 co. 2)

o   riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)

o   minore adottato da italiano (art. 3 co. 1)

o   riacquisto a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1 lettera d)

o   figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza (art. 14)

á      Il contributo, applicandosi alle istanze e non al provvedimento conclusivo, e' dovuto solo per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (Circ. Mininterno 6/8/2009)

á      Predisposti i bollettini per il pagamento del contributo; il pagamento puo' essere effettuato anche dall'estero (Circ. Mininterno 2/9/2009); le istanze presentate prima che venissero indicate le modalita' di pagamento, ricevute con riserva, devono essere regolarizzate antro 60 gg. dalla presentazione (Circ. Mininterno 6/8/2009)

á      Com. Mininterno 7/3/2015: dal 18/5/2015, possibile presentare le istanze di acquisito della cittadinanza con modalita' informatica; il richiedente compila la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato (Nota Minlavoro), e la trasmette in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorita' del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 200 euro (comunicato Stranieriinitalia: effettuato sul c.c.p. 809020, intestato al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno); dal 18/6/2015 le domande vengono acquisite esclusivamente con tale modalita'

á      Istruzioni Mininterno per la compilazione dei moduli:

o   modello A (acquisto per matrimonio per residenti in Italia)

o   modello B (acquisto per naturalizzazione, escluso il caso di chi abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato)

o   modello AE (acquisto per matrimonio per residenti all'estero)

o   modello BE (acquisto per naturalizzazione, per il caso di chi abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato)

á      Il patronato INCA-CGIL ha chiesto l'immediato accesso per gli operatori di patronato alle procedure di invio delle istanze di cittadinanza o, in subordine, un prolungamento del periodo durante il quale e' stato possibile inviare le domande sia in modalita' telematica sia in formato cartaceo, almeno fino a quando non si giunga a una definitiva risoluzione rispetto al coinvolgimento e accesso dei patronati alla procedura (comunicato Stranieriinitalia)

á      Istituito un Punto di ascolto presso il Mininterno; i volontari del Servizio Civile Nazionale rispondono all'utenza in materia di cittadinanza nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 11 al seguente numero telefonico con ricerca automatica: 06/46539591(com. Mininterno 15/2/2016)

 

á      Nota Consolato italiano di Buenos Aires (corente con art. 7-bis della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al D. Lgs. 71/2011, come modificato da L. 89/2014):

o   per la trattazione della domanda di riconoscimento, a qualunque titolo, della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne, si applicano percepiti diritti consolari pari a 300 euro

o   trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso deve essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la documentazione ad essa allegata sia incompleta e a prescindere dall'esito dell'accertamento

o   rimangono a titolo gratuito tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate in favore di minori

o   le istanze o dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza rimangono invece soggette al pagamento del contributo di 200 euro previsto da art. 9-bis L. 91/1992

 

á      Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le diposizioni, di cui all'art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011), che consente l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi; non si applica, infatti, la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero, dal momento che l'allegazione dei certificati in materia di cittadinanza e' prevista non solo per gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non ha dettato una disciplina specifica per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento della cittadinanza allo straniero; sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta quindi, a pena di nullita', la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; se pero' il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012)

á      Comunicato Prefettura Bergamo: a seguito di specifico quesito il MAE ha confermato che, in analogia a quanto disposto dall'art. 41 DPR 445/2000, i certificati attestanti stati, qualita' personale e fatti non soggetti a modificazione (ad esempio, la certificazione estera di nascita) hanno validita' illimitata; il certificato penale ha invece validita' pari a 6 mesi decorrenti dalla data del rilascio

 

á      FAQ Mininterno:

o   sono esenti dall'imposta sul bollo i certificati di stato civile mentre i certificati anagrafici devono essere prodotti in bollo (art. 7 L. 405/1990)

o   tutti i documenti devono essere richiesti ad "uso cittadinanza"

o   se nello stato di famiglia non e' indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto per le ipotesi in cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che sia prodotto anche il certificato di cittadinanza del consorte

 

 

Acquisto della cittadinanza da parte di disabile (torna all'indice del capitolo)

 

á      Art. 18, co. 1 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009, prevede che gli Stati parte riconoscano il diritto delle persone con disabilita' di acquisire e cambiare la cittadinanza, su base di eguaglianza con gli altri; note:

o   la naturalizzazione di persone con disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti

o   non e' chiaro, in caso di persona interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti necessari all'acquisto della cittadinanza (sia per naturalizzazione, sia iure soli, per lo straniero nato in Italia che abbia compiuto la maggiore eta'); verosimilmente, se tali atti si configurano come "atti personalissimi" (atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e' legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare), a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo fine, la nomina di un curatore speciale (in questo senso, Sent. Cass. 9582/2000 e Sent. Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri, in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)

á      TAR Lazio:

o   illegittimo il rigetto dell'istanza di concessione di cittadinanza (per naturalizzazione) sottoscritta, per conto di disabile, dall'amministratore di sostegno, se tale amministratore di sotegno e' stato autorizzato dal giudice tutelare a gestire i rapporti con ogni amministrazione pubblica o privata, per promuovere la cura ed i diritti del disabile, assolvendo agli oneri ed adempimenti formali e fiscali; dato che le istanze di riconoscimento della cittadinanza non possono che essere presentate per iscritto, questo puo' essere considerato un adempimento formale inerente ai rapporti con una pubblica amministrazione

o   l'amministrazione non puo' ritenere causa di inammissibilita' dellÕistanza la mera circostanza che essa fosse stata firmata dall'amministratore di sostegno anziche' dal disabile (impossibilitato ad apporre la propria firma); al piu', potrebbe richiedere prova della preventiva comunicazione o autorizzazione del giudice tutelare sul punto

o   la manifestazione di volonta' di diventare cittadino italiano costituisce un atto personalissimo e pertanto non surrogabile; se, pero', il disabile non e' stato privato della capacita' di agire (nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non e' stato menzionato questo profilo), e' giuridicamente in grado di manifestare tale volonta', anche dovendosi poi verificare se disponga della capacita' naturale per farlo in concreto

o   la carenza del linguaggio verbale non puo' essere motivo per ritenere una persona incapace di manifestare la propria volonta' ne' per sostenere che essa non possa in altro modo dimostrare di quanto meno comprendere la lingua italiana (requisito necessario, secondo l'amministrazione, ai fini della naturalizzazione); la capacita' di comprensione della lingua puo' essere valutata, con l'ausilio di personale specializzato, rivolgendole, ad esempio, semplici ordini e verificando se essi vengono eseguiti, o comunque osservando le sue reazioni alle frasi che si pronunciano in lingua italiana

o   l'amministrazione deve valutare in concreto, all'esito di un accertamento approfondito e condotto con l'ausilio di personale specializzato, se, alla luce delle limitazioni espressive e cognitive della persona disabile, sussista effettivamente per essa l'impossibilita' di manifestare la volonta' di diventare cittadina italiana

o   nota: TAR Lazio, pur facendo riferimento ad art. 18, co. 1 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009, non sembra, tuttavia, trarne conclusioni adeguate a tutela del disabile eventualmente privo perfino della capacita' elementare di espressione della propria volonta'

á      Un articolo del Corriere della sera (riportato da Rassegna Stampa Italia-razzismo) da notizia dell'acquisito della cittadinanza da parte di un ragazzo affetto dalla Sindrome di Down, nato in Italia, cui inizialmente la possibilita' di eleggere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore eta' era stato negato sulla base della presunta incapacita' di intendere e volere

á      Nota: nel Regno Unito, le Istruzioni per l'implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006, Allegato A al capitolo 18 (citato da articolo di Walter Citti) riportano quanto segue: nei casi in cui il richiedente non possa essere considerato in possesso della piena capacita', si dovrebbe considerare se sia corrispondente al suo supremo interesse esentarlo dal requisito; risultera' appropriato in questi casi tenere conto dei seguenti fattori:

o   il punto di vista del richiedente, qualora e nella misura in cui sia in grado di esprimerlo

o   il punto di vista delle persone che, dal punto di vista professionale o meno, si assumono la responsabilita' del benessere e dellÕassistenza del richiedente;

o   lo status di cittadinanza degli altri familiari, e specialmente di coloro che risiedono con il richiedente o si trovano in contatto regolare con esso

á      TAR Lazio: dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del TAR, il ricorso contro il provvedimento di diniego opposto all'istanza di naturalizzazione di uno straniero interdetto presentata dal suo tutore, fondato sul fatto che un'istanza intesa al conseguimento di un nuovo status, quale quello di cittadino italiano, richiede una manifestazione consapevole della relativa volonta' che l'interdetto non e', ovviamente, in grado di rendere e non puo' essere surrogata, nell'interesse del rappresentato, dal tutore; in particolare,

o   il ricorrente (tutore dell'interdetto) osserva che

¤  la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009, riconosce ai disabili il diritto alla scelta della residenza ed all'acquisto ed al mutamento della cittadinanza

¤  esiste, nell'ordinamento italiano, una norma che consente all'interdetto di optare, tramite il tutore, per l'acquisto della cittadinanza (art.17 D. Lgs. 23/1948; nota: il D. Lgs. 23/1948 consenti' ai cittadini italiani che, in base alla L. 1241/1939 e agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, avevano optato per la cittadinanza germanica, ma non avevano conseguito il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima, ovvero a coloro che, pur avendo conseguito detto certificato, non avevano trasferito la loro residenza all'estero, di dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana; l'art.17 prevedeva che per l'interdetto la dichiarazione di revoca potesse essere esercitata dal tutore)

¤  egli stesso ha chiesto al Giudice tutelare competente l'autorizzazione per presentare la domanda di naturalizzazione, ottenendola

o   Ord. Cons. Stato 4976/2013 ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento

¤  addebitando allo stesso provvedimento un inammissibile automatismo, in quanto assume che la mera condizione di incapacita' di intendere dell'interdetto comporti, di per se', la inidoneita' del medesimo a formulare una consapevole manifestazione di volonta' diretta all'acquisto della cittadinanza italiana (compete all'amministrazione sincerarsi con una adeguata istruttoria e mediante una scrupolosa verifica della documentazione medica relativa allo stato dell'appellante, se il soggetto che richiede la cittadinanza, per quanto interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva e consapevole volonta' di acquisire la cittadinanza)

¤  ritenendo che il legale rappresentante dell'interdetto puo' presentare istanza di naturalizzazione; se cosi' non fosse, si affermerebbe un'incapacita' speciale del rappresentato che necessiterebbe di un chiaro ed inequivocabile fondamento normativo, di cui, per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, non e' dimostrata dimostrata la sussistenza

o   il TAR ritiene che

¤  i doveri e gli obblighi di facere richiesti al neo-cittadino, rendano la dichiarazione di elezione della cittadinanza un atto personalissimo, che puo' essere compiuto solo dalla persona e richiede, quindi, il possesso della capacita' di agire

¤  trattandosi di atto personalissimo, la legittimazione del tutore (e/o del legale rappresentante dell'interdetto) non puo' derivarsi dall'assenza di una norma specifica che privi il tutore del potere di chiedere la naturalizzazione del rappresentato; opera, invece, il principio opposto: la naturalizzazione a favore dell'interdetto puo' essere richiesta solo se apposita e preesistente norma lo consenta (e' il caso di art.17 D. Lgs. 23/1948)

¤  non si vede in che modo l'amministrazione debba accertare se l'interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva e consapevole volonta' di acquisire la cittadinanza, se un giudice l'ha gia' dichiarato, con sentenza passata in giudicato, interdetto e, quindi, incapace di esprimere una volonta' (per di piu', trovandosi la persona in questo stato dalla nascita e non potendosi quindi far riferimento a una volonta' eventualmente espressa prima di perdere la relativa capacita')

¤  l'accertamento del diritto dell'interdetto di chiedere la concessione di una cittadinanza diversa da quella di origine, esercitabile tramite il suo legale rappresentante, costituisce non una questione pregiudiziale o incidentale relativa a diritti conoscibile, in base ad art. 8 del c.p.a., dal giudice amministrativo senza efficacia di giudicato, ma costituisce l'oggetto principale del giudizio, che, per essere definito, richiede, in via principale, la definizione di una questione concernente la capacita' di un soggetto privato (art. 8 co. 2 c.p.a.); richiede, cioe', la definizione di una questione riservata in base alla legge al giudice ordinario

o   note:

¤  in un caso di persona incapace, Trib. Bologna ha esonerato (attraverso un'interpretazione estensiva di art. 411 c.c.) l'interessata dal prestare giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, che la legge pone quale condizione di efficacia degli effetti del decreto concessorio della cittadinanza, avendo rilevato che il giuramento non avrebbe avuto valore se prestato da persona neppure consapevole dell'impegno assunto, e non ha autorizzato l'amministratore di sostegno (attesa la natura di atto personalissimo del giuramento di cui trattasi) a renderlo in luogo della persona incapace

¤  mentre in condizioni ordinarie, il presentare istanza di naturalizzazione e' un atto personalissimo (dal momento che dall'accoglimento dell'istanza derivano non solo obblighi per lo Stato, ma anche doveri per il naturalizzato, che nessuno puo' addossargli senza il suo esplicito consenso), nel caso di un interdetto privo di qualunque ragionevole chance di superamento della condizione di infermita', cosi' non e', dato che nessun dovere puo' derivargli dall'acquisizione della cittadinanza; non vi e' quindi il rischio che il legale rappresentante operi secondo una linea contraria all'interesse dell'interdetto

¤  se il TAR avesse ragione nel sostenere che occorrerebbe una norma esplicita per consentire al legale rappresentante di sostituirsi all'interdetto ai fini della presentazione dell'istanza di naturalizzazione, l'assenza di una previsione di legge esplicita dovrebbe impedire al legale rappresentante dell'interdetto di sostituirlo anche in una situazione speculare: quella relativa alla rinuncia alla cittadinanza italiana, al compimento della maggiore eta', da parte della persona che l'abbia acquistata automaticamente in quanto figlio minore di un naturalizzato (art. 14 co. 1 L. 91/1992); ora, se e vero che la cittadinanza ha una natura ambivalente di vantaggio-onere, tanto che a) il richiederla attraverso la naturalizzazione e' atto personalissimo e b) il minorenne che l'abbia acquisita per la scelta di un genitore puo' rinunciarvi appena entrato nella maggiore eta', la tesi del TAR non e' logica: per un verso, infatti, impedisce allo straniero interdetto di accedere alla cittadinanza in nome dell'impossibilita' di conoscere la sua effettiva volonta' e di individuare il suo interesse in proposito; per l'altro verso, impedisce all'interdetto figlio minore di un naturalizzato di disfarsi, da maggiorenne, dell'onere connesso all'essere cittadino, rendendo cosi' immodificabile la scelta operata, per quella persona, da altri; l'unico modo per risolvere questa contraddizione sembra ammettere che l'assenza di una norma esplicita che vieti l'intervento surrogatorio da parte del legale rappresentante dell'interdetto rende legittimo questo intervento

 

 

Cognome; nome (torna all'indice del capitolo)

 

á      Art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 sulla legge da applicare ai nomi e cognomi (ratificata con L. 950/1984):

o   i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadina

o   in caso di cambiamento di nazionalita' (da intendersi come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita'

á      Trib. Reggio Emilia: l'applicazione della legge dello Stato di nuova cittadinanza successiva al cambiamento di cittadinanza cui fa riferimento art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 e' relativa solo alle vicende che possono incidere sul cognome (o nome) verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza, non potendosi invece modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino (cosi' anche anche Trib. Cagliari; Trib. Torino, Corte App. Torino, TAR Veneto)

á      Par. Cons. Stato (ripreso da circ. Mininterno 15/5/2008): in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procede ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato all'atto di nascita; nello stesso senso, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010:

o   l'art. 98 DPR 396/2000, che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana (quello paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso della sola cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)

o   quando la persona nata all'estero sia in possesso anche di altra cittadinanza, la modifica richiede il consenso dell'interessato (o, per il minore, del genitore); in mancanza di richiesta esplicita di applicazione della legge italiana (attribuzione del solo cognome paterno), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita attribuendo il cognome li' indicato (circ. Mininterno 15/5/2008)

o   in caso di correzioni effettuate in passato sulla base di disposizioni superate, l'ufficiale di stato civile procede, su istanza di parte (una modifica d'ufficio potrebbe comportare una violazione del principio di tutela dell'identita'), a ulteriore correzione del cognome, restituendogli la forma originariamente attribuita alla nascita

á      Circ. Mininterno 24/11/1999: la registrazione delle generalita' del cittadino straniero residente in Italia, anche se coniuge di cittadino italiano, devono tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza, salvo che il cognome originario, in base alla normativa vigente in Italia, non possa essere mantenuto (nota: eccezioni non esplicitamente identificate); nello stesso senso, TAR Veneto: illegittimo il decreto di concessione della cittadinanza nella parte in cui modifica il cognome della ricorrente per violazione di art. 1 co. 1 della Convenzione di Monaco 5/9/1980

á      Sent. Corte Cost. 13/1994: illegittimita' costituzionale dell'art. 165 del vecchio ordinamento dello stato civile nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica degli atti dello stato civile intervenuta per ragioni indipendenti dalla volonta' dell'interesato, questi potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identita' personale; nello stesso senso, con riferimento ai cittadini comunitari, Sent. Corte Giust. C-148-02: l'ordinamento interno deve consentire la possibilita' di richiedere alle autorita' amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita

á      Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto al doppio cognome

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: al soggetto in possesso di piu' di una cittadinanza, che abbia perso quella o quelle straniere e conservi solo quella italiana, spetta di portare il cognome cosi' come attribuito secondo il nostro ordinamento; l'ufficiale di stato civile, venuto a conoscenza della perdita della cittadinanza straniera tramite valida documentazione prodotta dall'interessato o acquisita anche attraverso l'autorita' diplomatica o consolare, provvede alla correzione dell'atto di nascita e degli atti a questo collegati o derivati, ai sensi di art. 98 co. 2 DPR 396/2000; questo criterio si applica a prescindere dall'eta' del soggetto; l'interessato puo' comunque chiedere di mantenere il cognome originario, se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identita' personale (art. 95 DPR 396/2000)

á      Sent. Corte Giust. C-353/06: nonostante il fatto che le norme che disciplinano lÕattribuzione del nome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, le autorita' di uno Stato membro non possono, in applicazione del diritto nazionale, rifiutare di riconoscere il cognome di un figlio cosi' come esso e' stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio, che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro, e' nato e risiede sin dalla nascita; gli Stati membri, infatti, nellÕesercizio della propria competenza, devono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, la liberta' dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri

á      Circ. Mininterno 21/5/2012: quando la persona con doppia citadinanza, cui, all'atto della concessione della cittadinanza italiana, sia stato soppresso il doppio cognome paterno e materno, con conservazione del solo cognome paterno, intenda ripristinare il cognome originario, si puo' adottare il procedimento di cambiamento di cognome, senza che possano esservi, in linea di massima, preclusioni di sorta (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-353/06); in caso di minore, e' opportuno, salvi casi particolari, acquisire il consenso di entrambi i genitori; si puo' procedere con il cambiamento di cognome anche nei casi in cui la donna cui, a seguito di matrimonio, fosse stato imposto il cognome del marito in luogo di quello paterno, abbia subito il ripristino di quello paterno in conseguenza dell'acquisto della cittadinanza italiana; in questo senso, Trib. Reggio Emilia (disapplicato il decreto di conferimento della cittadinanza, con il quale e' stato modificato il cognome dell'interessato e accolta lÕistanza di rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 DPR 396/2000, dal momento che la variazione del cognome non puo' avvenire per atto dell'autorita'), Sent. Cass. 17462/2013 (il nome e' incontrovertibilmente un diritto della personalita', tutelato anche a livello costituzionale, oltre che da art. 6 c.c.; una modifica coattiva del cognome potrebbe quindi essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato; art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 deve essere interpretato alla luce di questa tutela, tenendo anche conto del fatto che l'acquisizione di una doppia cittadinanza non implica il cambiamento di nazionalita' originaria; accolto pertanto il ricorso di un cittadino peruviano che, col decreto di conferimento della cittadinanza per naturalizzazione, si era visto modificare il proprio cognome originario, e i figli del quale avevano subito la rettifica del cognome, a seguito dello stesso decreto, da parte dell'Ufficiale di stato civile, in asserita applicazione di art. 98 co. 2 DPR 396/2000), Trib. Reggio Emilia (in applicazione del principio in base al quale sussiste un diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalita' in quanto espressione dell'identita' personale, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di identificarsi con il solo cognome assunto dopo il matrimonio e con il quale ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana)

á      Circ. Mininterno 23/12/2014:

o   la tutela del nome, sancita da Sent. Corte Giust. C-353/06 e Sent. Corte Giust. C-148-02 per i comunitari, si estende agli stranieri, sulla base di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e artt. 1 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   Parere del Consiglio di Stato 850/2013 allegato: la normativa italiana va disapplicata, non perche' in contrasto con la normativa europea, ma perche' attuativa di accordi internazionali in contrasto con il diritto comunitario (successivo), nella parte in cui quest'ultimo assicura una tutela piu' ampia (art. 351 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

o   deve essere quindi disapplicata la disposizione secondo cui "in caso di cambiamento di nazionalita' viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalita'" (art. 1 L. 950/1984) nella parte in cui rinvia a norme in contrasto con i principi comunitari

o   deve essere consentito, di conseguenza, allo straniero che presenti istanza di acquisto della cittadinanza di indicare il proprio nome cosi' come specificato dall'atto di nascita, e il decreto di conferimento deve riportare lo stesso nome

o   in caso di alfabeti con segni grafici o lessicali sconosciuti in Italia, si fa comunque riferimento alla traslitterazione contenuta nel passaporto o nelle traduzioni italiane conformi all'originale di atti stranieri

o   i segni diacritici vano mantenuti, ove possibile

á      Trib. Reggio Emilia: in applicazione del principio in base al quale sussiste un diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalita' in quanto espressione dell'identita' personale, e coerentemente con Sent. Corte Cost. 13/1994, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Parere del Consiglio di Stato 850/2013 e Circ. Mininterno 23/12/2014, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di identificarsi con il solo cognome assunto dopo il matrimonio e con il quale ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana

á      Sent. Corte Giust. C-391/09: le autorita competenti di uno Stato membro possono legittimamente, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale, rifiutare di modificare nei certificati di nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro Stato membro; il rifiuto puo' essere opposto, in analoga situazione, anche alla richiesta di modifica del cognome comune a una coppia coniugata di cittadini dell'Unione europea, a condizione che tale rifiuto non provochi, per i cittadini interessati, seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare (qualora cio' accadesse, sarebbe compito del giudice del rinvio verificare se il diniego di modifica sia necessario alla tutela degli interessi che la normativa nazionale mira a garantire e se sia proporzionato all'obiettivo legittimamente perseguito

á      Sent. Corte Giust. C-438/14: l'articolo 21 TFUE dev'essere interpretato nel senso che l'amministrazione di uno Stato membro non e' tenuta a riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato membro qualora questi possieda parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia acquisito tale nome da lui liberamente scelto e contenente vari elementi nobiliari, non ammessi dal diritto del primo Stato membro, laddove sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che un siffatto diniego di riconoscimento risulta giustificato, in tale contesto, da motivi connessi all'ordine pubblico, essendo opportuno e necessario per garantire il rispetto del principio di uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di detto Stato membro

á      Sent. Cass. 23291/2015 (sul mantenimento del cognome del marito italiano da parte della moglie svedese a seguito di divorzio):

o   il diritto al nome e' materia regolata dal diritto nazionale, non dal diritto UE; le norme nazionali devono pero' essere applicate in modo da non ostacolare la libera circolazione (sent. Corte Giust. C-148/02)

o   l'individuazione del diritto nazionale applicabile va effettuata in base alla legge di diritto internazionale privato vigente in Italia (L. 218/1995)

o   art. 24 L. 218/1995: esistenza e contenuto dei diritti della personalita' (incluso il diritto al nome) sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; se pero' i diritti in questione derivano da un rapporto di famiglia, si applica la legge regolatrice del rapporto

o   art. 31 L. 218/1995: si applica la legge comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza, si applica quella dello Stato nel quale si e' consumata in prevalenza la vita matrimoniale; nel caso in esame, si applica la legge italiana

o   in materia di conservazione del cognome in caso di separazione, sono art. 143-bis c.c. e art. 5 co. 2, 3 e 4 L. 898/1970, che prevedono il diritto della moglie ad aggiungere il cognome del marito e conservarlo nello stato vedovile, e, dopo il divorzio, la facolta' di conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse meritevole di tutela

o   prevale pero', in base ad art. 2 L. 218/1995, la Convenzione di Monaco 5/9/1980: i cognomi e i nomi sono determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare e' cittadino (art. 1), anche se si tratta di uno Stato non contraente; si deroga a questo principio solo se l'applicazione di tale legge e' palesemente incompatibile con l'ordine pubblico

o   nel caso in esame, la moglie ha doppia nazionalita': svedese e russa; la Convenzione di Monaco 5/9/1980 non disciplina esplicitamente questo caso, ma deve ritenersi, alla luce di art. 19 L. 218/1995, che debba prevalere la legge dello Stato con il quale la persona presenta il collegamento piu' stretto

o   non rileva il fatto che la cessazione del rapporto coniugale sia stata regolata dalla legge italiana

o   la legge svedese consente, dopo il divorzio, il mantenimento del cognome del marito sostituito al proprio al momento del matrimonio, e questa norma non appare incompatibile con i principi di ordine pubblico

 

á      TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza italiana di modificare il proprio nome (assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale

 

 

Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero giaÕ regolarmente soggiornante, del permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza

á      Iscrizione obbligatoria al SSN per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza

á      Possibilita' di svolgere attivita' lavorativa per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

á      Trib. Trento (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza ha diritto al ricongiungimento (interpretazione costituzionalmente orientata); infatti, il permesso per acquisto cittadinanza e' un permesso che da' luogo ad un soggiorno di lunga durata (e' rinnovabile per tutta la durata del procedimento amministrativo); inoltre, consente lo svolgimento di attivita' lavorativa, che' altrimenti non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; il fatto che il procedimento si possa concludere con un diniego della cittadinanza e', poi, irrilevante, dato che il diritto al ricongiungimento e' riconosciuto anche al lavoratore a termine

 

 

Tutela giurisdizionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Avverso il provvedimento di rigetto dellÕistanza di naturalizzazione eÕ possibile il ricorso al TAR del Lazio

á      Nel caso in cui lÕacquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: beneficio di legge o, nei limiti in cui non vi sia spazio per valutazioni discrezionali dell'amministrazione, matrimonio), il ricorso e' di competenza del giudice ordinario; in questo senso, TAR Lazio, in relazione all'acquisto "automatico" (se pure condizionato da una espressa manifestazione di volonta' del soggetto) della cittadinanza da parte di persone nate in Italia da stranieri, per il quale art. 4 L. 91/1992 non prevede alcun provvedimento di conferimento adottato sulla base di valutazioni riservate all'autorita' procedente, riconoscendo all'interessato un vero e proprio diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino sulla base della mera allegazione dell'esistenza dei presupposti di legge sopra indicati e della dichiarazione di volonta'

á      In materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sussiste la legittimazione passiva del Mininterno, in quanto si tratta di diritto soggettivo, e il Mininterno ha, tra i suoi compiti, la tutela dei diritti civili (Trib. Firenze)

á      In caso di acquisto per matrimonio, trascorso il termine di 730 gg. senza che sia intervenuto il rigetto dell'istanza, l'interessato matura un diritto soggettivo all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza, con possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (da Sent. Cass. 7441/1993 e Sent. Cass. 1000/1995; nello stesso senso, TAR Marche e TAR Lombardia; Sent. TAR Piemonte estende discutibilmente l'ambito di applicazione di questa interpretazione al caso di concessione per naturalizzazione); nota: l'esistenza di condanne preclusive e' comunque essere ostativa, essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato

á      TAR Campania: il ricorso contro un diniego di acquisto di cittadinanza per matrimonio che non sia motivato dalla valutazione discrezionale relativa alla sicurezza dello Stato e di competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1355/2007, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio e TAR Lazio, che indicano come unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione quella relativa all'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

á      Il ricorso per lÕannullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana e' di competenza del TAR del Lazio (Sent. Cons. Stato 2815/2010)

á      L'ANF Roma e l'associazione Alexandra hanno chiesto al Mininterno ed all'Ufficio cittadinanza della Prefettura di Roma di inserire nelle comunicazioni di avvio dei procedimenti di cittadinanza italiana, a tutela dei richiedenti, tutte le voci di cui all'art. 8 L. 241/1990, tra cui il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (com. ANF-Alexandra)

 

 

Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      I figli minori (anche adottati) conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchÕessi, a condizione (art. 12 DPR 572/93) di convivenza stabile ed effettiva al momento dellÕacquisto o del riacquisto della cittadinanza e adeguatamente documentata; nota: in mancanza del requisito di convivenza, e' possibile essere figlio minore straniero di cittadino italiano; giurisprudenza:

o   Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore divenuto cittadino

o   Trib. Padova: ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, non essendo questa inficiata da assenze, purche' la continuita' sia sufficiente a mantenere un legame anche fisico

o   Trib. Roma: ai fini dell'acquisto della cittadinanza del figlio minore di neo-italiano con lui convivente, la nozione di convivenza va interpretata dando rilievo alla volonta' effettiva della persona naturalizzata di convivere col proprio figlio minore; non possono incidere sull'accertamento scelte momentanee dettate da esigenze di varia natura, che possono aver indotto il genitore ad operare un momentaneo trasferimento del figlio nel paese d'origine; rilevano, cioe', l'efettiva sussistenza del legame genitoriale (vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio) e l'esercizio della responsabilita' genitoriale; nel caso in esame l'esistenza di tale legame e' provato dai numerosi viaggi del ricorrente nel paese d'origine (cinque in tre anni) e dall'arrivo dei figli in Italia in occasione del giuramento del padre per l'acquisito della cittadinanza

o   Trib. Venezia: quel che rileva ai fini della configurabilita' della convivenza utile all'acquisto della cittadinanza da parte del figlio e' la continuita' di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la responsabilita' genitoriale nelle forme di legge, cosi' assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio; se si interpretasse in senso letterale il requisito della convivenza intesa come il fatto della coabitazione del minore col genitore neocittadino, ne deriverebbe un effetto inevitabilmente distorsivo nelle valutazioni dei genitori e dello stesso giudice riguardanti la scelta del genitore col quale il minore dovra' convivere sino alla sua maggiore eta', dato che nessuna decisione, al riguardo, potra' esimersi dal valutare cio' che meglio corrisponda al superiore interesse del minore; nel caso in esame, i figli del ricorrente, nati in Italia, hanno sempre vissuto con il padre, ad eccezione di un periodo della durata complessiva di circa 19 mesi; deve concludersi che gli stessi hanno mantenuto uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale, pure con riferimento al periodo in cui i minori hanno vissuto con la madre in Marocco, ha continuato ad esercitare la responsabilita' genitoriale, estrinsecatasi anche nella decisione di far ritornare per un periodo di tempo determinato i propri familiari nel paese di origine, cosi' che risulta integrato il presupposto per la trasmissione ai figli della conseguita cittadinanza

á      Il figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, la puo' ottenere, per naturalizzazione, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto (interpretazione proposta da dossier Mininterno sulla cittadinanza per evitare discriminazione di tale figlio rispetto al maggiorenne adottato da cittadino italiano)

 

 

Perdita della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino perde la cittadinanza

o   se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allÕestero; la riacquista

¤  se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

¤  se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allÕestero) per lo Stato italiano

o   se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lÕItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allÕeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lÕimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lÕimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o   se, in caso di guerra tra lÕItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eÕ possibile riacquistare la cittadinanza

o   se lÕha acquistata in quanto minore adottato da italiano e lÕadozione eÕ revocata per sua responsabilitaÕ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza (art. 3 L. 91/1992); note:

¤  l'adozione legittimante non puo' essere revocata (Sent. Corte Cost. 344/1992)

¤  l'adozione del minore puo' essere revocata, per responsabilita' dell'adottato, quando essa sia stata effettuata in uno dei casi particolari di cui all'art. 44 L. 184/1983 e il minore commetta uno dei delitti gravi previsti dall'art. 51 della stessa legge (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011); in questi casi, il vincolo di adozione cessa con il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale ordinario o del Tribunale dei Minorenni (a seconda dell'eta' raggiunta dall'adottato) che dispone sulla cura della persona, sulla sua rappresentanza e sull'amministrazione dei suoi beni, nonche', se si ritiene conveniente, sul fatto che l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia ripreso dai genitori (da una Guida del Consiglio nazionale del notariato sulla filiazione)

á      La perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio (salvo il caso di acquisto di cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima; nota: circ. Mininterno 28/10/2009 chiarisce che, a seguito della denuncia da parte dell'Italia del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963, a decorrere dal 4/10/2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrera' piu' nella perdita della cittadinanza italiana; per il periodo tra il 4/6/2009 e il 4/6/2010, la conservazione della cittadinanza italiana e' subordinata al preventivo consenso dello Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza; per Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, Stati che hanno gia' proceduto alla denuncia della Convenzione (nota: dalla lista di riserve e dichiarazioni relative alla ratifica della Convenzione, la Germania non risulta aver denunciato ne' l'intera Convenzione, ne' il Capitolo I), tale consenso e' da considerarsi espresso a priori); nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri

á      Circ. Mininterno 15/6/2009: i cittadini di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, furono privati della cittadinanza in base ad art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938; il RDL 25/1944 abrogo' queste disposizioni, restituendo la cittadinanza ex tunc; non beneficiarono di queste disposizioni, pero', coloro che avevano acquistato la cittadinanza del Paese di emigrazione; dal momento che non si tratto' di una scelta volontaria, costoro, salvo che abbiano espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, non l'hanno mai persa, trasmettendola dunque ai loro discendenti

 

á      Sent. Corte Giust. C-135/08: il diritto dellÕUnione europea, e in particolare lÕart. 17 Trattato CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell'Unione europea la cittadinanza acquisita per naturalizzazione in maniera fraudolenta, neanche quando l'interessato non sia in grado di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine, a condizione che la decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalita'; tale principio puo' richiedere che, prima che la revoca divenga efficace, venga concesso allÕinteressato un termine ragionevole affinche' egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine

 

 

Competenze degli uffici consolari italiani (torna all'indice del capitolo)

 

á      Funzioni degli uffici consolari in relazione a cittadinanza e passaporto (D. Lgs. 71/2011):

o   il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana con ogni mezzo utile e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti; a tal fine, esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per questi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria

o   l'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti

o   l'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'

o   in caso di dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, il capo dell'ufficio consolare, con decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile di altri 6 mesi, in attesa dei necessari accertamenti; venuti meno i dubbi, i decreti sono revocati

 

á      Nota Consolato italiano di Buenos Aires (corente con art. 7-bis della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al D. Lgs. 71/2011, come modificato da L. 89/2014):

o   per la trattazione della domanda di riconoscimento, a qualunque titolo, della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne, si applicano percepiti diritti consolari pari a 300 euro

o   trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso deve essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la documentazione ad essa allegata sia incompleta e a prescindere dall'esito dell'accertamento

o   rimangono a titolo gratuito tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate in favore di minori

o   le istanze o dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza rimangono invece soggette al pagamento del contributo di 200 euro previsto da art. 9-bis L. 91/1992

 

 

Dati (torna all'indice del capitolo)

 

á      Istanze di acquisto di cittadinanza (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile):

o   2003: 27.093

o   2004: 30.597

o   2005: 29.010

o   2006: 30.573

o   2007: 46.518

o   2008: 56.985

o   2009: 61.336

o   2010: 70.451

o   2011: 71.450

o   2012: 67.502

o   2013: 79.847

á      Residenti in Italia che acquisito la cittadinanza italiana (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014): 671.394, di cui 188.770 nati comunitari

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2015 (Rapp. ISTAT 10/6/2016): 178.035

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2014 (Rapp. ISTAT 15/6/2015): 129.887

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2013 (Rapp. ISTAT 16/6/2014): 100.712

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2012 (Rapp. ISTAT 26/7/2013): 65.383 (Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014: 60.060 da parte di stranieri; tra queste, 22.844 per naturalizzazione, 17.835 per matrimonio)

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2011 (Rapp. ISTAT 26/7/2013): circa 56.000

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2010 (da Guida Mininterno cittadinanza): 45.358 provvedimenti (40.223 concessioni - di cui 18.593 per matrimonio, da Dati Mininterno -, 1.634 dinieghi e 3.501 inammissibili); in contrasto, Rapp. Eurostat sull'acquisizione della cittadinanza 2012: circa 65.900 acquisizioni, di cui 12,7% da parte di comunitari, 87,3% da parte di stranieri

á      Nota: le statistiche relative alle acquisizioni della cittadinanza per matrimonio non distinguono tra coniuge italiano per nascita e coniuge italiano per naturalizzazione (da articolo di C. Conti e S. Strozza su Neodemos)

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2009 (da Guida Mininterno cittadinanza: 42.521 provvedimenti (40.084 concessioni, 859 dinieghi e 1.578 inammissibili); in contrasto, Nota ISTAT 12/10/2010: 59.369 (Rapp. Eurostat sull'acquisizione della cittadinanza 2011: 9,7% da parte di comunitari, 90,3% da parte di stranieri)

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2008 (da Guida Mininterno cittadinanza: 40.902 provvedimenti (39.484 concessioni, 739 dinieghi e 679 inammissibili); in contrasto, Rapp. Eurostat sulla acquisizione della cittadinanza nell'Unione europea: 53.696, di cui 6.402 da Stati membri dell'Unione europea (2.857 dalla Romania); 47.294 da Stati terzi (9 .156 dal Marocco)

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2007 (da All. Resoconto seduta Comm. Aff. cost. Camera 18/12/2008; nota: sembra trascurato il dato relativo all'acquisizione al compimento dei 18 anni):

o   istanze presentate: 46.518, di cui 21.257 per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione

o   istanze definite: 39.177, di cui 31.925 per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione

o   istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione

o   istanze dichiarate inammissibili: 564, di cui 232 per matrimonio, 332 per naturalizzazione

o   istanze respinte: 147, di cui 84 per matrimonio, 63 per naturalizzazione

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2006: 35.766 (Com. Mininterno 14/4/2008)

á      Acquisizioni della cittadinanza negli anni 2003-2005 (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 13.400 (2003), 19.100 (2004); 28.700 (2005)

á      Acquisizioni della cittadinanza italiana dal 1980 al 2007: 246.213

á      Principali nazionalita' di provenienza:

o   nel 2010 (Dati Mininterno): Marocco (6.952), Albania (5.628), Romania (2.929), Peru' (1.377), Brasile (1.313), Tunisia (1.215), Ucraina (1.033), Polonia (974), Egitto (912), Russia (861)

o   nel 2007 (dati Istat e Mininterno, riportati in Statistiche stranieri):

¤  complessivamente: Marocco (3.850), Romania (3.509), Albania (2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)

¤  per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia (414), Egitto (286), Ghana (259)

¤  per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363), Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)

á      Titolo di studio per le acquisizioni per residenza o matrimonio, nel 2015 (Annuario Mininterno Diritti Civili 2016)

o   laurea: 9.991 per residenza; 6.711 per matrimonio

o   media superiore: 42.025 per residenza; 7.972 per matrimonio

o   professionale: 4.708 per residenza; 707 per matrimonio

o   licenza media: 33.584 per residenza; 5.103 per matrimonio

o   licenza elementare: 4.328 per residenza; 862 per matrimonio

o   nessuno: 5.055 per residenza; 991 per matrimonio

o   analfabeta: 80 per residenza; 14 per matrimonio

o   non disponibile: 62 per residenza; 3 per matrimonio

á      Titolo di studio per le acquisizioni per motivi diversi dal matrimonio, nel 2010 (Dati Mininterno):

o   laurea: 1964

o   media superiore: 8384

o   professionale: 271

o   licenza media: 6567

o   licenza elementare: 1163

o   nessuno: 1024

o   non disponibile: 2236

 

 

 

VII. Apolidia (torna all'indice)

 

40. Apolidia (torna all'indice)

 

á      Status di apolide; esclusione

á      Certificazione dello status di apolide

á      Contenuto dello status di apolide

á      Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

á      Limiti all'allontanamento

á      Cifre

 

Status di apolide; esclusione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Norme di riferimento: Convenzione di New York del 1954 (L. 306/1962), art. 17 DPR 572/93

á      Autorizzata, con L. 162/2015, la ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961 (vedi l'elenco delle firme e delle ratifiche precedente l'adesione dell'Italia)

á      Tra gli Stati membri dell'Unione europea, Cipro, Estonia, Malta e Polonia non hanno ancora ratificato la Convenzione di New York del 1954 (vedi l'elenco delle firme e delle ratifiche)

á      EÕ apolide la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino (Corte App. Firenze: non e' cittadino italiano ne' del Paese di nascita ed e' privo dei requisiti rispettivamente previsti per il riconoscimento della cittadinanza nei due paesi; risulta privo di collegamenti con altri Stati in vista di una possibile cittadinanza alternativa)

á      Nota ACNUR sull'apolidia: la capacita' di trasmettere la cittadinanza e' negata alla donna dalle legislazioni di 27 Stati (in Brunei Darussalam, Qatar, Iran, Kuwait, Somalia, Libano, Swaziland, la madre non e' in grado di trasmetterla neanche se il padre e' ignoto o apolide); questo puo' far si' che il figlio non riceva cittadinanza dai genitori, quando

o   il padre e' apolide

o   la legge del paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)

o   il padre e' ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita

o   il padre non e' stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha abbandonato la famiglia)

á      Motivi di esclusione dallÕapplicazione della Convenzione: essere seriamente indiziati di aver commesso

o   un crimine contro la pace

o   un crimine di guerra

o   un crimine contro lÕumanitaÕ

o   un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o   azioni contrarie alle finalitaÕ delle Nazioni Unite

 

á      Riguardo al problema della cittadinanza di molti esponenti delle comunita' Rom provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia, i quali si trovano una condizione di apolidia di fatto, il Ministero dell'interno ha istituito un gruppo di lavoro che dovra' al piu' presto fornire indicazioni giuridiche e operative (dichiarazioni del Ministro dell'interno nel corso di una audizione parlamentare, riportate da un comunicato ASGI)

á      Sent. CEDU Kuric et al. c. Slovenia: violazione di art. 8 (diritto al rispetto della vita privata o familiare), art. 13 (diritto a un rimedio effettivo), art. 14 (divieto di discriminazione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da parte della Slovenia nei confronti dei ricorrenti, che appartengono a gruppi di persone "cancellate"; ossia, persone che hanno perso, con la dichiarazione di indipendenza della Slovenia, il loro status di residenti permanenti; la Slovenia non ha riparato con prontezza le gravi consegenze di tale cancellazione; il Governo Sloveno deve, entro un anno, definire uno schema di compensazione per i "cancellati" (applicazione da parte della CEDU della procedura di causa-pilota)

 

á      Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:

o   si esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di genitori apolidi

 

 

Certificazione dello status di apolide (torna all'indice del capitolo)

 

á      La certificazione dello status puoÕ essere effettuata (art. 17 DPR 572/93) dal Mininterno, su istanza dellÕinteressato corredata da

o   atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona e' nata all'estero)

o   documentazione relativa alla residenza (nota: nella prassi, residenza legale) in Italia

o   ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Trib. Vicenza e Trib. Roma: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dÕAppello di Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004: sufficienti indizi; Corte App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non e' cittadino di quel paese; nello stesso senso, Trib. Roma (secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e' sufficiente la prova indiziaria; nel caso, la prova che l'interessato non e' cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in Italia, dove e' nato) e Trib. Roma (sufficiente la prova indiziaria; nel caso, la prova che la persona, nata in Italia, vi e' vissuta ininterrottamente, e che non e' cittadino della Croazia, paese di origine della madre, unico genitore noto)

o   copia del permesso di soggiorno (nella prassi)

á      DPCM 21/3/2013: il termini di conclusione del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993) e' di 180 gg: il riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra (Allegato 1 DPCM 21/3/2013; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)

á      In caso di richiesta di riconoscimento dello status di apolide, viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di apolidia; Ord. Trib. Roma ha disposto in via cautelare, a vantaggio di una persona che aveva chiesto il riconoscimento dello status di apolide per via giudiziale e che era priva di permesso di soggiorno, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione del giudizio

á      La dichiarazione dello status e' ottenibile anche per via giudiziale, dal momento che lo status di apolide e' solo riconosciuto e certificato dall'autorita' amministrativa, ma non da essa conferito (Sent. Cass. 28873/2008; nello stesso senso Trib. Roma), e l'assenza di certificazione amministrativa non puo' precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide (Sent. Corte Cost. 293/2003); nello stesso senso, Circ. Mininterno n. K.60.1, Trib. Roma e, ad esempio, Trib. Firenze (citati da Corte d'Appello Firenze) e Trib. Vicenza; in senso piu' limitato, Corte d'Appello Firenze (coerentemente con sent. Cass. Civ. Sez. II n. 3157/2001): accertamento giudiziale possibile solo quando questo sia indispensabile per eliminare una situazione pregiudizievole e di incertezza in relazione a diritti o rapporti giuridici (verosimilmente, in caso di inerzia da parte del Mininterno)

á      Competente per l'accertamento giudiziale e' il giudice ordinario, dal momento che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, esso incide sui diritti soggettivi dell'istante (Sent. Corte Cost. 293/2003, Sent. Cass. S.U. 46/2001, Sent. Cass. 14918/2007 e Sent. Cass. 28873/2008); il giudice ordinario che puo' avvalersi di ogni strumento istruttorio per accertare lo stato del ricorrente (Sent. Cass. 28873/2008 e Corte App. Firenze)

á      Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'interno, in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli puo' essere riconosciuto anche in via amministrativa dal Ministero, il quale, quindi, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, puo' restare vincolato a certificarla (Sent. Cass. 28873/2008)

á      L'onere della prova della sussistenza della qualita' di apolide grava sul richiedente, che puo' darla in ogni modo; il contenuto della prova richiestagli deve essere ricostruito pero' considerando che egli si trova nella impossibilita' di dare la prova negativa quanto all'essere cittadino di un qualche Stato del mondo; in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato (Corte App. Firenze); nello stesso senso,

o   Trib. Roma: secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e' sufficiente la prova indiziaria (nel caso, la prova che l'interessato non e' cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in Italia, dove e' nato)

o   Trib. Roma: al richiedente lo status di apolide non si puo' chiedere la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino, ne' di dimostrare con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei Paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati (altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo, non ha piu' legami con il Paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza); deve ritenersi che l'onere della prova di cui e' onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello Stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza (nota: in senso lato), hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto

á      Il decreto con cui la Corte di appello abbia dichiarato improponibile il ricorso proposto per l'accertamento dello stato di apolidia e' ricorribile per cassazione, poiche' si tratta di procedimento contenzioso volto all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti, che si conclude con una pronuncia che ha natura decisoria e definitiva (Sent. Cass. 28873/2008)

á      Principio di diritto (Sent. Cass. 7614/2011): in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, le controversie afferenti lo status di apolide devono essere proposte e decise, nel contrraddittorio del Ministro dell'interno, nelle forme proprie dell'ordinario giudizio di cognizione (invece che nelle forme del rito camerale, previsto per lo status di rifugiato); in precedenza, in senso contrario, Corte App. Firenze (nota: l'applicazione del rito camerale avrebbe come conseguenza lo spostamento della competenza territoriale dal domicilio del convenuto a quello dellÕinteressato, renderebbe non necessaria l'assistenza tecnica di un legale e accrescerebbe i poteri inquisitori del giudice)

á      Una volta ottenuta la dichiarazione della condizione di apolide dal giudice, e' onere dell'interessato inoltrare alla competente autorita' amministrativa istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno, diritto che discende dallo status di apolide (Corte App. Firenze)

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di apolide a una cittadina di nascita azera, trasferitasi in Italia prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica; con l'entrata in vigore delle leggi sulla cittadinanza dei singoli Stati ex sovietici, la signora ha perso sia la cittadinanza azera sia quella sovietica per il mutamento dell'assetto delle realta' statuali, ma non ha potuto acquistare ne' quella russa ne' quella della nuova Repubblica di Azerbaijan a causa dell'assenza prolungata dal territorio di ciascuno Stato (nota: lo status e' stato riconosciuto pur riconoscendo che la signora potrebbe riacquistare la cittadinanza azera o russa, risiedendo legalmente ed ininterrottamente sul territorio della Repubblica di Azerbaijan per 5 anni o, rispettivamente, su quello della Federazione Russa per 3 anni)

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di apolide a un cittadino della ex-Jugoslavia, di etnia Rom, nato da cittadini della Repubblica di Serbia Montenegro, che da anni non riesce ad ottenere risposta in relazione al possesso della cittadinanza rispettiva ne' dalla Serbia ne' dal Kossovo; al di la' del possedere o meno lo status giuridico di cittadino di uno di questi paesi, rileva il fatto che quel paese riconosca la persona come proprio cittadino

á      Trib. Roma: riconosciuto lo status di apolide a un cittadino nato in Italia nel 1985 da genitori di origine Rom serbo-bosniaci, cittadini della ex Jugoslavia, e sempre vissuto in Italia; dopo la dissoluzione dello Stato della Jugoslavia, i genitori avevano chiesto e ottenuto la cittadinanza della neocostituita Repubblica di Croazia, ma non avevano chiesto la cittadinanza per il figlio, ne' al momento della sua nascita ne' in seguito; la vigente legislazione della Croazia stabilisce che la cittadinanza puo' essere acquistata anche per origine dal bambino nato all'estero, se almeno uno dei genitori e' cittadino croato, a condizione che si rivolga, entro il diciottesimo anno di eta', alle competenti autorita' consolari croate per l'iscrizione nel registro dei cittadini (e l'interessato non l'ha fatto, ne' alcuno lo ha fatto per lui) o, sempre entro il diciottesimo anno di eta', si stabilisca in Croazia (ma l'interessato non ha mai soggiornato in Croazia); ne' lo status di cittadino croato puo' derivargli dalla mera discendenza da cittadini croati (come sostenuto dal Minininterno), non essendo i suoi genitori di etnia croata

á      Riconosciuto da Trib. Roma lo status di apolide a cittadini originariamente albanesi, che avevano rinunciato alla cittadinanza albanese nel 1992 e avevano chiesto di riacquistarla nel 1993; al momento del rinnovo del passaporto non e' emersa traccia, negli archivi albanesi di tale richiesta di riacquisto; la rappresentanza diplomatica albanese, piu' volte interpellata dalla famiglia nel corso del giudizio affinche' confermasse l'impossibilita' o meno di riottenere la cittadinanza albanese in ragione delle nuove norme, non ha mai risposto; secondo il Tribunale, per giurisprudenza pressocche' unanime, si ritiene sufficiente una prova indiziaria e, precisamente, nel caso che qui interessa, la prova - qui fornita - che gli attori non sono cittadini albanesi e che risiedono stabilmente nel territorio italiano (Articolo di Emmanuela Bertucci)

 

 

Contenuto dello status di apolide (torna all'indice del capitolo)

 

á      LÕapolide conserva i diritti maturati prima del riconoscimento dello status, purcheÕ si tratti di diritti di cui avrebbe continuato a godere in mancanza di riconoscimento

á      LÕapolide riceve un trattamento non meno favorevole di quello riservato allo straniero in generale, in materia di

o   esercizio di professioni salariate

o   esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaÕ commerciali e industriali

o   esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

á      Nota: verosimilmente, il trattamento deve corrispondere a quello riservato al titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo

á      AllÕapolide regolarmente residente nel territorio dello Stato eÕ rilasciata la carta di identitaÕ e, salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, un titolo di viaggio

á      Il titolo di viaggio puoÕ essere rilasciato anche allÕapolide comunque presente; in particolare, in caso di impossibilitaÕ, per lÕapolide, di ottenerne uno dal paese di regolare residenza

á      Esonero dall'obbligo di visto, ai fini dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore a 90 gg, per apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (Regolamento (CE) 539/2001;)

á      Il titolare dello status di apolide e' iscritto obbligatoriamente al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      PossibilitaÕ di chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni (anzicheÕ 10) di residenza legale

á      Chi nasce in Italia da genitori apolidi e' cittadino italiano

á      Nota Minlavoro 30/9/2014: per concorrere alle borse di studio o trattamenti di favore, come quote di iscrizione piu' basse o sconti sul servizio mensa, che le Universita' possono concedere a stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo (Decr. MIUR 1/8/2014: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica del Centrafrica, Chad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea; Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica Kyrgyza, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Isole Solomon, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe) ai sensi di art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001, occorre un certificato rilasciato dal consolato italiano che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; in alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel Paese di provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dall'universita' straniera; per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione puo' essere anche rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle universita' italiane; ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati (nota: verosimilmente, anche per i destinatari di protezione sussidiaria) ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia (art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale si applicano anche agli apolidi residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono apolidi residenti in uno degli Stati membri

á      Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)

á      Il Regolamento CE 883/2004

o   si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤  le prestazioni di malattia

¤  le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤  le prestazioni di invalidita'

¤  le prestazioni di vecchiaia

¤  le prestazioni per i superstiti

¤  le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤  gli assegni in caso di morte

¤  le prestazioni di disoccupazione

¤  le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤  le prestazioni familiari

¤  i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤  le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o   non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

á      Note:

o   il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤  assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤  la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤  regimi speciali di assicurazione per lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤  assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤  assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤  prestazioni familiari

¤  assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o   le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤  integrazione dellÕassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤  assegno sociale (L. 335/1995)

¤  maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)

o   l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o   l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

á      Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)

á      Si applica una sola legislazione per volta, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota: sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):

o   una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allÕallegato III del Regolamento CEE 3922/91)

o   un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

o   una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:

¤  la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata

¤  la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivitˆ non superi i 24 mesi

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

-       alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'

o   la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri

o   una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende

o   le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento

o   la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza

á      Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):

o   se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)

á      Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale

á      Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allÕassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese

á      Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, lÕistituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati allÕeducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unÕattivitˆ professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia

á      Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di

o   durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o   situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤  natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤  situazione familiare e legami familiari

¤  esercizio di attivita' non retribuita

¤  per gli studenti, fonte del reddito

¤  alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤  Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o   volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

á      Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari

á      Sent. Corte Giust. C-394/13:

o    Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)

o   Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro

á      Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'

á      L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellÕUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)

á      Disposizioni relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   indennita' di malattia:

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤  le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤  se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤  in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤  la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o   prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤  il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o   pensione di invalidita':

¤  se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤  in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o   pensione di vecchiaia:

¤  i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤  ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤  se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤  se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤  quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤  un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤  e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine

¤  Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

¤  Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che

-       la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro

-       non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

¤  Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia

¤  Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

o   indennita' in caso di morte:

¤  l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o   trattamento di disoccupazione:

¤  l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente

¤  l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤  l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤  lo Stato responsabile dellÕerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤  se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤  per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤  in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤  in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤  in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o   prestazioni familiari:

¤  se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤  la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤  in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤  i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤  i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤  in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

¤  Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale

 

á      Disposizioni di coordinamento:

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[203], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[204]; redditi di questÕultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[205] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

 

á      Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)

á      Disposizioni relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   lavoratori frontalieri:

¤  per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤  i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤  circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤  per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

¤  Sent. Corte Giust. C-443/11:

-       nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento

-       e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza

-       art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

-       la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

o   lavoratori distaccati all'estero:

¤  i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio

¤  i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤  in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o   pensionati:

¤  i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o   persone non attive:

¤  sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤  sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

á      Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o   S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o   S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o   S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o   DA1: diritto alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o   P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o   U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o   U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o   U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

 

Limiti all'allontanamento (torna all'indice del capitolo)

 

á      apolide non puoÕ essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del 1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato, deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso lÕaccompagnamento immediato)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 854 apolidi (da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

á      Al 31/12/2012, soggiornavano in Italia 470 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)

á      Al 31/12/2013, soggiornavano in Italia 350 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)

á      Al 31/12/2015, soggiornavano in Italia 747 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2015)

 

 

 

VIII. Cittadini comunitari (torna all'indice)

 

41. Norme a regime (torna all'indice)

 

á      Normativa di riferimento; ambito di applicazione

á      Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare

á      Diritto di uscita dal territorio dello Stato

á      Diritto di ingresso nel territorio dello Stato

á      Dichiarazione di presenza

á      Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

á      Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

á      Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

á      Condizioni per la celebrazione del matrimonio in Italia

á      Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione

á      Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

á      Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse

á      Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa

á      Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria

á      Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario

á      Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

á      Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione

á      Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario

á      Dichiarazioni di residenza ai fini dell'iscrizione o della variazione anagrafica

á      Carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione

á      Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare

á      Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

á      Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

á      Diritto di soggiorno permanente

á      Continuita' del soggiorno

á      Dimostrazione della titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti

á      Riconoscimento o valutazione dei titoli di studio

á      Studio universitario

á      Guida

á      Accesso ad attivita' economiche, al servizio civile, alla formazione professionale e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali

á      Accesso alla prestazione di servizi

á      Parita' di trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio

á      Trattamento fiscale

á      Cittadini Rom

á      Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

á      Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi

á      Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

á      Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN

á      Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

á      Assistenza sanitaria: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome

á      Diritto di voto

á      Misure di protezione sociale

á      Minori comunitari non accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e Organismo centrale di raccordo

á      Denuncia alla Commissione europea di inadempimenti del diritto comunitario

á      SOLVIT

á      Limiti al diritto di soggiorno

á      Scambio di informazioni tra Stati membri sulla pericolosita' della persona

á      Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

á      Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

á      Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti

á      Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti

á      Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento

á      Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione

á      Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione

á      Disposizioni comuni sui ricorsi

á      Matrimoni fittizi

á      Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale

á      Consultazione da parte di altro Stato membro riguardo alla pericolosita'

á      Trasferimento di persone condannate

á      Concessione della cittadinanza

á      Dati

 

Normativa di riferimento; ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (dall'1/7/2013) Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

á      Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, e abroga il DPR 54/2002, il D. Lgs. 52/2002 e l'art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (relativo al rilascio di carta di soggiorno al familiare straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o comunitario)

á      Le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu' favorevoli in materia di familiari (art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998); nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah; Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!); Sent. Cass. 11404/2014: al ricongiungimento familiare con cittadino italiano si applica solo il D. Lgs. 30/2007, e non art. 29 D. Lgs. 286/1998 (nota: sciocchezza macroscopica, che non tiene conto di art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998)

á      Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano, se piu' favorevoli, anche ai familiari stranieri di cittadini italiani; si applicano anche, se piu' favorevoli, quelle del Testo Unico sull'immigrazione in materia di familiari (art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998); note:

o   secondo sent. Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso Ord. Cass. 6315/2012 (che ne deriva come, in mancanza di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge straniero di cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR 394/1999 o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare), Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013; questa interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di soggiorno non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto, in quanto la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, nonche' con art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005 (l'attuazione del diritto dell'Unione europea assicura la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale) e con Sent. Corte Giust. C-127-08; in senso solo apparentemente conforme con sent. Cass. 17346/2010, ma in realta' conforme con Sent. Corte Giust. C-127-08, Sent. Cass. 12745/2013, che dichiara, in base a D. Lgs. 30/2007, non applicabile il requisito di convivenza; in senso intermedio, Sent. Cass. 5303/2014, che enuncia il seguente principio di diritto: "Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano e' disciplinato dal D. Lgs. 30/2007, che non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente (salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, D. Lgs. 286/1998), ne' il requisito di pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, e' subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, D. Lgs. 30/2007"

o   l'estensione ai familiari stranieri di cittadini italiani non deriva dal diritto comunitario, ma e' propria dell'ordinamento italiano; Sent. Corte Giust. C-434/09 stabilisce che art. 21 TFUE non e' applicabile ad un cittadino dell'Unione europea che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro (nota: a maggior ragione, quindi, non e' applicabile in caso di possesso della sola cittadinanza italiana), purche' la situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione di misure di uno Stato membro che abbiano l'effetto di privare costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dellÕUnione ovvero l'effetto di ostacolare lÕesercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

á      Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005); nota: Ord. Corte Giust. C-122/13 afferma (punto 15) che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che di norma non ha competenza su questioni puramente interne a uno Stato membro, puo' pronunciarsi su una simile questione nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ai cittadini nazionali gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-111/12, punto 35; nota: questo principio consentirebbe di sollevare la questione pregiudiziale in relazione al diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano, per contrastare l'aberrante interpretazione fornita da sent. Cass. 17346/2010)

á      Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario; la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea; in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

á      Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (circ. Mininterno 18/7/2007)

á      Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalita', ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)

 

 

Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini del godimento dei diritti in materia di ingresso e soggiorno, sono considerati "familiari" del cittadino comunitario

o   il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:

¤  L. 76/2016 disciplina unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze:

-       unioni civili:

¬     due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 co. 2)

¬     l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile (art. 1 co. 3); art. 3 co. 3 e art. 9 DPCM 23/7/2016: transitoriamente, nel registro provvisorio delle unioni civili istituito in ogni Comune

¬     l'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (art. 1 co. 9); art. 7 co. 2 DPCM 23/7/2016: nei documenti e negli atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule "unito civilmente" o "unita civilmente"

¬     al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con l'eccezione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e delle disposizioni di cui alla L. 184/1983; resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1 co. 20)

¬     lo scioglimento dell'unione civile si determina

Æ      in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti (art. 1 co. 22)

Æ      nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della L. 898/1970 (art. 1 co. 23)

Æ      quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione (art. 1 co. 24)

Æ      in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 co. 26)

¬     alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' (art. 5 co. 1 DPCM 23/7/2016: mediante apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio) di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 co. 27)

¬     Art. 8 DPCM 23/7/2016:

Æ      sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti

Æ      lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, ai sensi delle leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile

Æ      transitoriamente, gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 DPR 396/2000, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio

¬     Circ. Mininterno 5/8/2016:

Æ      il diritto al ricongiungimento si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente

Æ      e' possibile chiedere il nulla-osta al ricongiungimento con il partner unito civilmente (nota: anche non in Italia), purche' maggiorenne e non legalmente separato

Æ      si applica anche in questo caso art. 29-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di richiedente beneficiario di protezione internazionale

Æ      la documentazione comprovante l'unione civile, costituita in Italia o all'estero, e' presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, che, verificata l'autenticita' della stessa, procede al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari

-       convivenze di fatto:

¬     si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1 co. 36)

¬     per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui ad art. 4 e 13 co. 1 lett. b DPR 223/1989 (art. 1 co. 37)

¬     i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 co. 50)

¬     il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1 co. 51)

¬     il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione e' tenuto a trasmetterne copia entro i successivi 10 gg al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di artt. 5 e 7 DPR 223/1989 (art. 1 co. 52)

¬     il contratto di convivenza si risolve per (art. 1 co. 59)

Æ      accordo delle parti

Æ      recesso unilaterale

Æ      matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

Æ      morte di uno dei contraenti

¬     ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata (art. 30-bis co. 1 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

¬     sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima (art. 30-bis co. 2 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

¬     Circ. Mininterno 1/6/2016:

Æ      l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, procede tempestivamente

     a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista

     ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto

Æ      l'eventuale successiva risoluzione del contratto di convivenza e' registrata, nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile

¬     Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

¤  In precedenza, sul tema delle coppie dello stesso sesso

-       Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

¬     la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

¬     art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

¬     la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

¬     il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

-       la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata); rilasciata dalla questura di Parma la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE al coniuge omosessuale argentino di un cittadino italiano (comunicato Stranieriinitalia)

-       Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012

-       Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007): il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso ancora piu' generale, TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

-       Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:

¬     nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)

¬     nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)

¬     Sent. Corte Cost. 213/2016: illegittimita' costituzionale di art. 33 co. 3 L. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilita' delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma di art. 3 Cost.; in questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni e' dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione piu' ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.

-       Sent. Cass. 4184/2012:

¬     giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

¬     tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

¬     conseguenze:

Æ      i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)

Æ      il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'

-       Circ. Mininterno 7/10/2014:

¬     coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana

¬     ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)

¬     si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000

-       TAR Lazio: annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche' una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio puo' quindi essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile); nota: in relazione alla presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs. 30/2007

-       Sent. Cons. Stato 4899/2015: sentenza TAR Lazio

¬     confermata nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci); in particolare, riguardo alla prospettata violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno, con conseguente obbligo dei giudici nazionali di disapplicare la normativa nazionale che ne costituisce limitazione o impedimento, la sentenza afferma: "la regolazione legislativa del matrimonio, e, di conseguenza, anche i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all'Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un'opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalita' dei singoli Stati proprio dall'art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranita' nazionale, di talche' resta inconfigurabile, nella fattispecie considerata, qualsivoglia violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno"; nota: in realta' l'Italia e' tenuta a riconoscere il matrimonio omosessuale celebrato all'estero quale rapporto di coniugio, anche se solo ai fini del diritto di circolazione e soggiorno (nello stesso modo in cui Corte d'App. Venezia assimila l'istituto della Kafalah all'affidamento previsto dal diritto italiano, ai fini del riconoscimento del diritto all'ingresso per ricongiungimento familiare), ed e' quindi falso che quel matrimonio non produca alcun effetto giuridico in Italia

¬     riformata nella parte in cui nega la legittimita' dei provvedimenti con cui sono state annullate le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti argomenti:

Æ      il prefetto detiene un potere di autotutela, che gli consente di ordinare la correzione di un atto di stato civile quando questo non sia idoneo a modificare lo stato delle persone (il che richiederebbe un controllo giurisdizionale); l'inefficacia dell'atto di stato civile in questione non priva di significato l'intervento di autotutela, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un'apparenza di atto, ancorche' inefficace, potrebbe legittimare (finche' materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi)

Æ      l'esigenza di rimozione dell'atto risulta soddisfatta solo dall'identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi ed eseguiti in difformita' dalle istruzioni impartite dall'autorita' statale titolare della funzione; solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformita' su tutto il territorio nazionale, un'apparenza di atto e ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone; questa esigenza non risulta garantita dalla riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il carattere diffuso e indipendente della sua attivita', rischia di vanificare, con interpretazioni diverse e contrastanti, l'esigenza di uniformita' di indirizzo su una questione cosi' delicata (come dimostra il decreto in data 13 marzo 2015, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero); note:

     verosimilmente, il prefetto non puo' ordinare la cancellazione di un atto trascritto per ordine del giudice ordinario

     dato che il decreto della Corte d'Appello di Napoli dimostra come il giudice dei diritti consideri la trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero un diritto dei ricorrenti, non si vede come il Consiglio di Stato sia competente ad escludere che un tale diritto sussista

-       Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)

¤  Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina, ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente alla celebrazione del matrimonio

¤  Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:

-       del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

-       soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

-       infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

-       la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

-       Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

¤  Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

¤  Sent. Corte Cost. 170/2014:

-       illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalitˆ da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

-       nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

¤  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

¤  Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

o   il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte App. Milano: benefici previsti per le unioni di fatto equiparabili a quelle scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di convivenza more uxorio, devono essere riconosciuti anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa; TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia, viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare); Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale; Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari (la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali, radice della discriminazione, non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano)

o   i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o   gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:

¤  in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione europea (nello stesso senso, Concl. Avv. Gen. C-86/12 e, sia pure con accento diverso, Sent. Corte Giust. C-86/12, che escludono si possa adottare una decisione tale da obbligare i minori comunitari a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)

¤  Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

á      Nota: secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

o   un estratto dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

o   idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L. 184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze); nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah

á      Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013:

o   principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito"

o   un'interpretazione delle norme di D. Lgs. 30/2007 che escludesse in via assoluta la possibilita' per il cittadino italiano di ottenere il ricongiungimento con minore straniero affidatogli con provvedimento di kafalah farebbe sorgere il sospetto di illegittimita' costituzionale, per via della disparita' di trattamento nei confronti dei minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici, aggravata da analoga disparita' in danno dei cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri (ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i minori affidati in kafalah)

o   la definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente in Italia puo' chiedere il ricongiungimento contenuta negli artt. 2 e 3 D. Lgs. 30/2007 non consente l'applicazione analogica a casi non previsti (non si tratta di colmare un vuoto legislativo), ma e' certamente possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 (la legge dice esplicitamente meno di quanto intenda dire), specialmente quando sia l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione europea

o   il principio della tutela dell'interesse prevalente del minore fa escludere che possa avere rilievo nel nostro ordinamento un affidamento derivante da una kafalah esclusivamente convenzionale, fondata cioe' su un accordo tra adulti, sia pure omologato, senza che l'idoneita' dell'affidatario sia stata previamente oggetto di valutazione da parte di un'autorita' giudiziaria o da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero affidi la cura del minore bisognoso; nello stesso senso, Sent. Cass. 6204/2014 rimette la causa alla Corte d'Appello di Ancona, perche' questa provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello che pone, quale alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah, l'adozione di un provvedimento da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso

o   il soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 garantisce che non sussistano intenti elusivi della disciplina dell'adozione internazionale da parte del cittadino affidatario; il provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto ricongiungimento con il cittadino italiano, vale solo a giustificare l'attivita' di cura del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale

o   note:

¤  la sentenza ritiene che l'inclusione del minore affidato tra i familiari considerati da art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 e' in linea con la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui, in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; la Comunicazione invece prende in esame l'inclusione della categoria tra i familiari aventi diritto di soggiorno

¤  si ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti; nota: interpretazione totalmente infondata!

á      Sent. Cass. 1843/2015 (come Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013, Sent. Cass. 6204/2014 e Sent. Cass. 11404/2014 per l'ingresso di minore straniero affidato con kafalah omologata dal giudice all'italiano):

o   il provvedimento di kafalah (che origina proprio dal divieto di adozione in ambito islamico) non rientra nella sfera dei provvedimenti di adozione, e puo' essere riconosciuto in Italia senza riferimento alle norme che regolano l'adozione intrenazionale

o   la Convenzione dell'Aja 19/10/1996 include la kafalah tra i provvedimenti che possono essere adottati a protezione del minore e indica i principi cui conformarsi per il riconoscimento degli effetti di tale istituto negli altri ordinamenti

o   il fatto che l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione (l'ha firmata nel 2003 in base alla Decisione 2003/93/CE del Consiglio ed e' tenuta a ratificarla in base alla Decisione 2008/431/CE) non la esime dall'applicarla

o   la kafalah non e' contraria con l'ordine pubblico, dal momento che, a condizione che vi sia un controllo pubblico sulla compatibilita' della scelta fatta con l'interesse superiore del minore, non si pone in conflitto con questo

o   appare illogica l'interpretazione di una norma (nel caso, sul ricongiungimento) che discrimini negativamente il cittadino italiano rispetto allo straniero

o   non discendendo dalla kafalah gli stessi effetti che discendono dall'adozione, non si puo' ritenere la prima un possibile strumento di elusione della disciplina che regola l'adozione internazionale

o   sarebbe discriminatorio precludere il diritto a dare assistenza a un minore (o limitare gli effetti del provvedimento di kafalah) al musulmano che abbia acquisito la cittadinanza italiana (e che non puo' dar luogo ad adozione)

o   non e' rilevante il carattere discriminatorio dell'istituto della kafalah, preclusa al non musulmano; non sarebbe comunque accettabile un atteggiamento ritorsivo da parte dell'ordnamento italiano

o   anche la kafalah negoziale, che non richiede la sussistenza dello stato di abbandono del minore, puo' costituire un provvedimento conforme al superiore interesse del minore, e l'autorita' che la omologa effettua una valutazione di tale conformita'

á      Trib. Vicenza: ai fini del riconoscimento del diritto di circolazione e di soggiorno dei figli adottivi di un neo-italiano (nella fattispecie, nato in Ghana), la qualita' di familiare, che, secondo la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, comprende anche le relazioni adottive o la sottoposizione del minore alla custodia di un tutore legale permanente, va accertata senza riguardo al fatto che l'adozione abbia avuto luogo secondo le norme italiane sull'adozione internazionale, dovendosi solo accertare se il minore sia da considerare familiare secondo l'ordinamento comunitario, pur, ovviamente, nel rispetto dei principi di ordine pubblico italiano; nella fattispecie, le due minori risultano regolarmente adottate secondo il diritto dello Stato del Ghana, a seguito di un procedimento amministrativo giurisdizionale instaurato mediante domanda giudiziale di adozione, cui ha fatto seguito relazione dei Servizi sociali, con affidavit per l'accertamento della morte dei genitori biologici, visita medica, relazione sanitaria, relazione sulla famiglia aspirante all'adozione nulla-osta del Dipartimento della Previdenza sociale, e provvedimento di adozione firmato dal Giudice del Tribunale distrettuale; inoltre, esse sono a carico del ricorrente, che provvede costantemente ad inviare loro rimesse

á      Note:

o   il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

¤  competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

¤  l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

¤  l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o   in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

á      Ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare (Sent. Corte Giust. C-127-08); nello stesso senso, Corte App. Roma, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011

 

á      Circ. Mininterno 18/6/2012: per contrastare segnalati casi di compravendita di minori stranieri, per i quali vengono effettuati falsi atti di riconoscimento di paternita' da parte di cittadini italiani coniugati, si procede in base ad art. 74 L. 184/1983:

o   gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[206] non riconosciuto dall'altro genitore

o   il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento

o   nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)

 

á      Lo Stato agevola ingresso e soggiorno di (art. 3, co. 2 Direttiva 2004/38/CE)

o   altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)

o   altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o   partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata con documentazione ufficiale (art. 3 co. 2 lett. b, come modificato da L. 97/2013)[207]

á      L'eventuale diniego e' motivato dopo un'accurata analisi della situazione personale (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: inclusa la dipendenza economica o fisica)

á      Sent. Corte Giust. C-83/11:

o   gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell'Unione non rientranti nella definizione di cui all'art. 2 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente ad art. 10 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, di essere a carico di tale cittadino

o   gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (nota: l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni, aveva affermato, piu' radicalmente, che uno Stato membro non puo' vietare ad un cittadino straniero che rientri nell'ambito di applicazione di art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE di soggiornare sul suo territorio, nel caso in cui tale cittadino intenda vivere con un suo familiare cittadino dell'Unione europea, quando un simile rifiuto leda in modo ingiustificato l'esercizio del diritto del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o pregiudichi in modo sproporzionato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare)

o   gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine "agevola" nonche' dei termini relativi alla dipendenza utilizzati all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile

o   ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfino tali condizioni

o   per rientrare nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell'Unione europea prevista all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui e' a carico (nota: il punto 33 afferma che i vincoli di dipendenza possono esistere senza che il familiare del cittadino dellÕUnione abbia soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino o sia stato a carico di questÕultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante)

o   gli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza (punto 38: in particolare, al fine di assicurarsi che questa situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante), a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non privino tale disposizione del suo effetto utile (nota: la legittimita' dell'imposizione di condizioni di durata e' motivata col fatto che non ci si trova di fronte a un diritto automatico; non sembra, quindi, che analoga imposizione possa essere legittima in relazione ai familiari a carico con diritto pieno di soggiorno; in ogni caso, nei fatti, questi familiari otterrebbero una carta di soggiorno della durata di 5 anni, durante i quali sarebbe improbabile una verifica del perdurare dei requisiti, e trascorsi i quali i titolari avrebbero gia' maturato il diritto di soggiorno permanente)

o   la questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto da art. 10 Direttiva 2004/38/CE possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento che il legislatore non ha disciplinato tale questione (punto 44)

á      Nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni su ingresso e soggiorno degli altri familiari (art. 3, co. 2 Direttiva 2004/38/CE); non esplicitati i motivi della critica

á      L'ingresso e il soggiorno in Italia di questi familiari o conviventi stabili possono aver luogo per residenza elettiva (circ. Mininterno 18/7/2007)

á      Nota: non e' chiaro se, per ottenere il visto di ingresso per residenza elettiva, sia sufficiente la documentazione attestante l'appartenenza alle categorie in questione; in caso contrario, si applicherebbero le disposizioni di cui all'Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011 (richieste adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite, quali pensioni o vitalizi, dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato); in questa seconda ipotesi, non si vede in che cosa consisterebbe la facilitazione

á      Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 3, co. 2 lettera a D. Lgs. 30/2007 che prevede l'agevolazione di ingresso e soggiorno di altri familiari a carico o conviventi o che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile l'assistenza da parte del cittadino comunitario o italiano, non puo' che tradursi nel rilascio del visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare

á      Sent. Cass. 18384/2011: il fatto che venendo in Italia il cittadino comunitario dia consapevolmente luogo ad una situazione in cui un familiare resta privo di assistenza, rientrando cosi' nella categoria prevista da art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, non fa venir meno l'obbligo dello Stato di agevolare l'ingresso e il soggiorno di tale familiare

á      Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia, viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare

á      Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

á      Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

á      Trib. Verona:

o   la Direttiva 2004/38/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di agevolare l'ingresso del partner con cui il cittadino dell'Unione europea abbia una relazione stabile debitamente attestata

o   benche' gli Stati membri godano di ampia discrezionalita' nell'attuazione di tale norma, essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine "agevolare"

o   l'Italia ha attuato tale disposizione, prevedendo che l'ingresso sia agevolato quando la relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale

o   qualora queste due condizioni sussistano, il mancato rilascio della carta di soggiorno priva di ogni significato l'espressione "agevola", contenuta nella normativa europea e in quella italiana

o   le Questure devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione) prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo

o   non e' necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno

o   nota: e' dubbio che la competenza in materia sia del Tribunale ordinario, non trattandosi di "diritto" di soggiorno, ne' di diritto all'unita' famliare, a meno di non sollevare questioni di legittimita' costituzionale (che il giudice qui non intende sollevare) o di dare dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE da parte italiana una lettura forzata; ed e' il caso di questa sentenza: il giudice, infatti, mentre afferma che lo Stato gode di discrezionalita' nel fissare i criteri che comunque devono essere esaminati di fronte a una domanda di autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno delle persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, ritiene, di fronte alla formulazione reticente del D. Lgs. 30/2007, che l'unico criterio sia riferito alla relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, e che, accertatane l'esistenza "agevolare" significhi senz'altro "autorizzare", senza ulteriori condizioni; ma questa interpretazione equivale, di fatto, a dire che l'Italia ha previsto un diritto di soggiorno pieno anche per le persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, il che non corrisponde al dettato della norma

 

á      In ogni caso, il ricongiungimento puoÕ essere chiesto dal cittadino comunitario regolarmente soggiornante in tutti i casi previsti per lo straniero, e a condizioni non meno favorevoli (art. 28, co. 2, T.U.); nota: si applica, ad esempio, al ricongiungimento tra minore comunitario regolarmente soggiornante con un genitore (L. 94/2009) e l'altro genitore naturale e al ricongiungimento del minore affidato al cittadino o al coniuge (nota: in generale, il primo caso non corrisponde a un diritto di soggiorno; il secondo, in base a Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, si', almeno nei casi di affidamento permanente, ma questo orientamento non e' stato finora esplicitamente recepito dalla normativa italiana)

á      Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i familiari di italiani di qualunque grado di parentela o affinita', le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai familiari di stranieri

 

 

Diritto di uscita dal territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)

 

á      I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i loro familiari stranieri in possesso di passaporto valido hanno il diritto di uscire dall'Italia per recarsi in un altro Stato membro

á      Se si tratta di minorenni o interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' garantito nei limiti previsti dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (nota: disposizione non prevista esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE)

á      Sent. Corte Giust. C-249/11:

o   e' illegittima una disposizione nazionale che prevede lÕimposizione di una limitazione al diritto alla libera circolazione nellÕUnione europea di un cittadino di uno Stato membro per il solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di una persona giuridica di diritto privato

o   e' illegittima una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, puo' essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione, solo in casi tassativamente previsti dalla legge, a dispetto del fatto che un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario

 

 

Diritto di ingresso nel territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)

 

á      I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i loro familiari stranieri in possesso di passaporto valido (e di visto di ingresso, se richiesto) hanno diritto di ingresso in Italia

á      Il visto di ingresso per il familiare straniero, se richiesto, e' rilasciato gratuitamente e con priorita' rispetto agli altri visti; nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato come insufficiente la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni su facilitazione del rilascio del visto di ingresso ai familiari (art. 5, co. 2 Direttiva 2004/38/CE)

á      Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013):

o   dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani

o   verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli

o   analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato

o   ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno; in questo senso, Trib. Torino); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)

o   anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto

á      Prima dell'entrata in vigore della L. 129/2011 e della conseguente emanazione della Circ. MAE 6/8/2013, la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 aveva criticato la trasposizione italiana delle disposizioni della Direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti, affermando che non si deve esigere un visto per soggiorno di lunga durata ne' per ricongiungimento familiare, e il rilascio deve avvenire entro un massimo di 4 settimane

á      Si prescinde dal visto di ingresso se il familiare straniero e' in possesso di carta di soggiorno, come pure, ovviamente, se e' in possesso di altro permesso di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007); in tal caso non vengono apposti timbri di ingresso o di uscita sul passaporto del familiare straniero (nota: la circ. Mininterno 10/4/2007 esclude l'apposizione di timbri sul passaporto in tutti i casi in cui ad attraversare la frontiera siano familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto alla libera circolazione)

á      In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, o di carta di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007), non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione (L. 97/2013)[208] di essere titolare del diritto di libera circolazione (verosimilmente, del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)

 

á      Sent. Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo di Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di cui alla Direttiva 2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua qualita' istituzionale, e non solo come cittadino UE

á      Sent. Corte Giust. C-202/13: art. 35 Direttiva 2004/38/CE non consente ad uno Stato membro di sottoporre, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione europea titolari di una carta di soggiorno in corso di validita', rilasciata ai sensi di art. 10 Direttiva 2004/38/CE dalle autorita' di un altro Stato membro, all'obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare SEE (Spazio economico europeo), al fine di poter entrare nel suo territorio

 

 

Dichiarazione di presenza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero possono presentare dichiarazione di presenza presso un ufficio di polizia, con le modalita' definite da un decreto del Ministro dell'interno (non ancora emanato); in mancanza di dichiarazione, si presume, fino a prova contraria, che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi (D. Lgs. 32/2008)

á      Nota: una volta che sara' fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), sara' verosimilmente impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario ha il diritto di soggiorno per un periodo di durata non superiore a 3 mesi, alla sola condizione di possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio in base alla legislazione dello Stato di cui e' cittadino

á      Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che esercita il diritto di soggiorno fino ha 3 mesi ha diritto di soggiorno fino a 3 mesi (nota: verosimilmente, ove raggiunga il cittadino comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino comunitario) a condizione che possegga un passaporto valido (L. 129/2011)

á      Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero che soggiornino in Italia essendo titolari di soggiorno fino a 3 mesi, sono tenuti, per lo svolgimento delle attivita' consentite (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente escluse le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994), agli adempimenti previsti per il cittadino italiano

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia per periodi di durata superiore a 3 mesi se soddisfa una delle seguenti condizioni:

o   e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o   dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:

¤  in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN

¤  non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

á      Il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi si estende al familiare comunitario o straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che goda di tale diritto a titolo principale

á      Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)

á      Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione europea

á      Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:

o   Punto 30: in particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE

o   Punto 34: il genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono cittadini

o   Punto 35: in linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:

¤  minori in tenera eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto

¤  una decisione di uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita familiare

á      Concl. Avv. Gen. C-67/14: i figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto di soggiorno, senza che tale diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato

 

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: art. 8, co. 4 Direttiva 2004/38/CE vieta agli Stati membri di fissare una soglia precisa per le risorse sufficienti; l'eventuale indicazione di un valore legato al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, in assenza di un tale criterio, alla pensione sociale, non puo' essere utilizzato in chiave negativa: la sufficienza delle risorse deve considerarsi certamente dimostrata se il loro ammontare supera quella soglia, ma un ammontare inferiore non puo' motivare, di per se', il rifiuto di riconoscimento del diritto di soggiorno; solo l'effettiva erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, Corte App. Milano e TAR Lombardia); criteri utili per la valutazione sono i seguenti:

o   durata dell'assistenza pregressa, di quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante

o   situazione personale (legami sociali nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)

o   ammontare degli aiuti forniti, storia pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al sistema di assistenza da parte del cittadino

á      Sent. Corte Giust. C-140/12: non e' legittima una disposizione che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, escluda in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione assistenziale a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, per il fatto che il richiedere la prestazione stessa dimostra come l'interessato non disponga di risorse sufficienti e fa quindi venir meno il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi; note:

o   Punto 68: gli Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni interessato

o   Punto 69: per stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento, deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)

o   Punto 72: nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il "sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee

á      Sent. Corte Giust. C-67/14: art. 24 Direttiva 2004/38/CE e art. 4 Regolamento CE 883/2004 non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo", ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, che siano altresi' costitutive di una "prestazione d'assistenza sociale", ai sensi di art. 24 par. 2 Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all'art. 14 par. 4 lettera b Direttiva 2004/38/CE (ossia, i cittadini dell'Unione che siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro e che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilita' di trovarlo), mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione; note:

o   solo due disposizioni della Direttiva 2004/38/CE sono idonee a conferire a persone in cerca di lavoro un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in forza di tale direttiva: art. 7 par. 3 lettera c e art. 14 par. 4 lettera b, rispettivamente per persone in cerca di lavoro dopo aver concluso un contratto a termine di durata inferiore a un anno o nei primi 12 mesi di soggiorno, o persone in cerca del loro primo lavoro (punto 52); nel primo caso, la persona conserva lo status di lavoratore per un periodo di durata non inferiore a 6 mesi e puo' avvalersi della parita' di trattamento per accedere alle prestazioni assistenziali (punti 53 e 54); nel secondo caso (per il quale la Corte non sembra prendere posizioen sul fatto che si abbia un effettivo diritto di soggiorno), si applica la deroga relativa all'accesso alle prestazioni assistenziali (punto 58)

o   la deroga di cui all'art. 14 par. 4 lettera b e' compatibile con il principio secondo il quale occorre sempre esaminare la situazione individuale, per stabilire se ci si trovi di fronte a un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante; l'esame individuale e' mirato in questo caso alla valutazione globale dell'onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in concreto per l'insieme del sistema nazionale di assistenza sociale, e, benche' l'assistenza accordata a un solo richiedente difficilmente possa essere qualificata come "onere eccessivo" per uno Stato membro, l'onere potrebbe essere gravoso per lo Stato membro interessato a fronte della somma di tutte le domande individuali che gli vengano sottoposte (punto 62)

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-67/14 aveva affermato che

¤  e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che beneficino di un diritto di soggiorno superiore a 3 mesi per cercare un posto di lavoro in base all'articolo 14 par. 4 lettera b) della Direttiva 2004/38/CE, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione

¤  non e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, automaticamente e senza alcun esame individuale, i cittadini di altri Stati membri che siano alla ricerca di un posto di lavoro sul territorio dello Stato membro ospitante, dopo aver avuto accesso al citato mercato del lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione

á      Sent. Corte Giust. C-299/14: e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, altresi' costitutive di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante; note:

o   punto 45: atteso che gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell'Unione europea possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un'assicurazione malattia personale per un soggiorno della durata massima di tre mesi sui loro rispettivi territori, e' legittimo non imporre a detti Stati membri la presa in carico di tali cittadini durante detto periodo

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-299/14: non e' legittima la normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, che agevolano l'accesso al mercato del lavoro, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante senza dar loro la possibilita' di dimostrare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante

 

á      Ord. TAR Lombardia, citata in Sent. Trib. Napoli: illegittime le ordinanze dei Sindaci che subordinano il diritto di soggiorno alla dimostrazione di disponibilita' di un reddito minimo e alla qualita' dell'abitazione; nello stesso senso, TAR Lombardia

 

 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari vanno interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86: l'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto; Sent. Corte Giust. C-103/88: l'obbligo di disapplicazione incombe anche sull'amministrazione; Sent. Corte Cost. 113/1985: il principio dell'immediata applicabilita' delle disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Sent. Corte Cost. 389/1989: l'immediata applicabilita' si estende, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati istitutivi; Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991: le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme)

á      Sent. Corte Giust. C-140/12: la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non puo' essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione ne' si puo' attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (Punto 74)

 

á      Sent. Corte Giust. C-430/11: legittimo imporre restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della societa', in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la legittimita', in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell'Unione

 

á      Sent. Corte Giust. C-94-07: secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "lavoratore subordinato" non deve essere interpretata in modo restrittivo; deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione (Sent. Corte Giust. C-66/85, che qualifica come lavoratore, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di impiego, il tirocinante che compia attivita' retribuita sotto la direzione di un responsabile, Sent. Corte Giust. C-197-86, Sent. Corte Giust. C-138-02, Sent. Corte Giust. C-456-02)

á      Sent. Corte Giust. C-22-08: ne' il livello limitato della retribuzione stessa (anche se al di sotto del minimo vitale; Sent. Corte Giust. C-317-93), ne' il fatto che il lavoratore cerchi di integrare il reddito con altri mezzi di sussistenza (inclusi aiuti pubblici; Sent. Corte Giust. C-139/85), ne' lÕorigine delle risorse per la retribuzione (incluse sovvenzioni pubbliche, a causa di scarsa produttivita'; Sent. Corte Giust. C-344-87, Sent. Corte Giust. C-10-05), ne' la breve durata (Sent. Corte Giust. C-413-01) o l'orario limitato dell'attivita' lavorativa (Sent. Corte Giust. C-317-93) inficiano la qualita' di "lavoratore" ai sensi del diritto comunitario

á      Sent. Corte Giust. C-46/12: a un cittadino comunitario che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un'attivita' subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualita' di lavoratore, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro; spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attivita' subordinate del cittadino comunitario siano sufficienti per conferirgli tale qualita'; il fatto che l'interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l'intento precipuo di seguirvi i propri studi non e' rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualita' di lavoratore e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante

 

á      Sent. Corte Giust. C-140/12: non e' legittima una disposizione che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, escluda in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione assistenziale a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, per il fatto che il richiedere la prestazione stessa dimostra come l'interessato non disponga di risorse sufficienti e fa quindi venir meno il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi; note:

o   Punto 68: gli Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni interessato

o   Punto 69: per stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento, deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)

o   Punto 72: nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il "sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee

á      Sent. Corte Giust. C-67/14: art. 24 Direttiva 2004/38/CE e art. 4 Regolamento CE 883/2004 non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo", ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, che siano altresi' costitutive di una "prestazione d'assistenza sociale", ai sensi di art. 24 par. 2 Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all'art. 14 par. 4 lettera b Direttiva 2004/38/CE (ossia, i cittadini dell'Unione che siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro e che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilita' di trovarlo), mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione; note:

o   solo due disposizioni della Direttiva 2004/38/CE sono idonee a conferire a persone in cerca di lavoro un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in forza di tale direttiva: art. 7 par. 3 lettera c e art. 14 par. 4 lettera b, rispettivamente per persone in cerca di lavoro dopo aver concluso un contratto a termine di durata inferiore a un anno o nei primi 12 mesi di soggiorno, o persone in cerca del loro primo lavoro (punto 52); nel primo caso, la persona conserva lo status di lavoratore per un periodo di durata non inferiore a 6 mesi e puo' avvalersi della parita' di trattamento per accedere alle prestazioni assistenziali (punti 53 e 54); nel secondo caso (per il quale la Corte non sembra prendere posizioen sul fatto che si abbia un effettivo diritto di soggiorno), si applica la deroga relativa all'accesso alle prestazioni assistenziali (punto 58)

o   la deroga di cui all'art. 14 par. 4 lettera b e' compatibile con il principio secondo il quale occorre sempre esaminare la situazione individuale, per stabilire se ci si trovi di fronte a un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante; l'esame individuale e' mirato in questo caso alla valutazione globale dell'onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in concreto per l'insieme del sistema nazionale di assistenza sociale, e, benche' l'assistenza accordata a un solo richiedente difficilmente possa essere qualificata come "onere eccessivo" per uno Stato membro, l'onere potrebbe essere gravoso per lo Stato membro interessato a fronte della somma di tutte le domande individuali che gli vengano sottoposte (punto 62)

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-67/14 aveva affermato che

¤  e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che beneficino di un diritto di soggiorno superiore a 3 mesi per cercare un posto di lavoro in base all'articolo 14 par. 4 lettera b) della Direttiva 2004/38/CE, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione

¤  non e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, automaticamente e senza alcun esame individuale, i cittadini di altri Stati membri che siano alla ricerca di un posto di lavoro sul territorio dello Stato membro ospitante, dopo aver avuto accesso al citato mercato del lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione

á      Sent. Corte Giust. C-299/14: e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, altresi' costitutive di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante; note:

o   punto 45: atteso che gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell'Unione europea possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un'assicurazione malattia personale per un soggiorno della durata massima di tre mesi sui loro rispettivi territori, e' legittimo non imporre a detti Stati membri la presa in carico di tali cittadini durante detto periodo

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-299/14: non e' legittima la normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, che agevolano l'accesso al mercato del lavoro, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante senza dar loro la possibilita' di dimostrare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante

 

á      In materia di diritto di soggiorno dei familiari rilevano:

o   Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato)

o   Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o   Sent. Corte Giust. C-423/12:

¤  art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di eta' pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di "familiare" contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorita' del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento (in precedenza, nello stesso senso, le Concl. Avv. Gen. C-423/12, secondo cui, riguardo ai membri della famiglia nucleare considerati a carico, l'esistenza di tale situazione deve essere reale e puo' essere provata con ogni mezzo; il richiedente puo' pertanto fornire alle autorita' dello Stato membro ospitante sia elementi soggettivi riguardanti la propria situazione economica e sociale, sia altri elementi rilevanti, capaci d'illustrare in maniera utile a dette autorita', il contesto oggettivo nel quale si inserisce la domanda; in ogni caso, le autorita' dello Stato membro ospitante hanno il compito di curare la salvaguardia dell'effetto utile dei diritti indirettamente conferiti ai membri della famiglia nucleare da Direttiva 2004/38/CE e garantire che non venga reso eccessivamente difficile l'ingresso di tali familiari nel territorio dell'Unione europea, in particolare ponendo a carico dei richiedenti un onere della prova eccessivo)

¤  art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'eta', le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilita' di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere "a carico", prevista da detta disposizione

o   Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)

o   Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione europea

o   Concl. Avv. Gen. C-67/14: i figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto di soggiorno, senza che tale diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato

o   Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:

¤  Punto 30: in particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE

¤  Punto 34: il genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono cittadini

¤  Punto 35: in linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme

¤  in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:

-       minori in tenera eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto

-       una decisione di uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita familiare

o   Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o   Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

o   Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

o   Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011

o   Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione

o   Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-87/12

o   Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:

¤  nel caso specifico si chiedeva (Punto 33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[209], al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio, cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro

¤  l'ascendente straniero di cui il cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera circolazione (Punti 55 e 56)

¤  il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)

¤  per essere qualificato come familiare avente diritto alla libera circolazione si richiede che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto 61)

¤  le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)

¤  esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)

o   Sent. Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di risorse), sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch'essa straniera, residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, cittadino dell'Unione europea, nato da un primo matrimonio, nonche' con il figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero, a condizione che tale diniego non comporti, per il figlio cittadino dell'Unione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

o   Sent. Corte Giust. C-529/11:

¤  il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi

¤  i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino comunitario, ed in assenza dei requisiti stabiliti da Direttiva 2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente

o   Sent. Corte Giust. C-457/12:

¤  e' legittimo che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attivita' professionali

¤  al familiare straniero di un cittadino dell'Unione e' attribuito un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorche' detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione dei lavoratori

o   In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-456/12 e C-457/12:

¤  C-456/12:

-       la Direttiva 2004/38/CE non si applica direttamente ai cittadini dell'Unione europea che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza; tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza non puo' riservare a tali cittadini un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante agli stessi ai sensi del diritto dell'Unione europea nello Stato membro dal quale si sono trasferiti per poi tornare al loro Stato membro di cittadinanza; di conseguenza, la Direttiva 2004/38/CE stabilisce indirettamente il livello minimo di trattamento di cui devono beneficiare un cittadino dell'Unione europea e i suoi familiari che ritornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione europea

-       il diritto dell'Unione europea non esige che un cittadino dell'Unione europea abbia soggiornato per un periodo minimo di tempo in un altro Stato membro affinche' i suoi familiari cittadini di un paese terzo possano rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione europea possiede la cittadinanza e nel quale esso fa successivamente ritorno

-       un cittadino dell'Unione europea esercita il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato membro se rende tale Stato membro il centro abituale dei suoi interessi; purche' tale criterio sia soddisfatto, considerati tutti i fatti pertinenti, e' irrilevante in questo contesto se tale cittadino dell'Unione europea mantenga un'altra forma di soggiorno altrove o se la sua presenza fisica nello Stato membro di residenza venga meno regolarmente o di tanto in tanto

-       qualora decorra del tempo tra il ritorno del cittadino dell'Unione europea nello Stato membro di cui e' cittadino e l'ingresso del familiare straniero in tale Stato membro, le pretese del familiare ad un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro non vengono meno, purche' la decisione di raggiungere il cittadino dell'Unione europea sia presa nell'esercizio del diritto alla vita familiare

¤  C-457/12: qualora un cittadino dell'Unione europea che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza eserciti diritti di libera circolazione legati al suo lavoro, il diritto dei suoi familiari stranieri di soggiornare in detto Stato dipende dall'intensita' del loro legame familiare con il cittadino dell'Unione europea e dal nesso causale tra il luogo di residenza della famiglia e l'esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino dell'Unione europea; in particolare, il familiare deve disporre di un diritto di soggiorno qualora il diniego di tale diritto indurrebbe il cittadino dell'Unione europea a cercare un'altra occupazione che non comporti l'esercizio di diritti di libera circolazione o lo obblighi a trasferirsi in un altro Stato membro; e' irrilevante, a tale riguardo, che il cittadino dell'Unione europea sia un lavoratore frontaliero o eserciti il suo diritto di libera circolazione allo scopo di adempiere al proprio contratto di lavoro, concluso con un datore di lavoro stabilito nel suo Stato membro di cittadinanza e di residenza; nota: il riferimento e' a una situazione in cui il cittadino dell'Unione europea esercita il suo diritto alla libera circolazione recandosi spesso per lavoro in altro Stato membro, senza pero' trasferire la propria residenza in tale altro Stato membro

¤  Post scriptum: l'Avvocato Generale esorta in ogni caso la Corte a cogliere l'opportunita' offerta da questi due procedimenti pregiudiziali per fornire un orientamento chiaro e strutturato in merito alle circostanze in cui il cittadino straniero, familiare di un cittadino dell'Unione europea che risiede nel suo Stato membro d'origine, ma esercita i suoi diritti di libera circolazione, puo' rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro d'origine in forza del diritto dell'Unione europea

o   Sent. Corte Giust. C-165/14:

¤  art. 21 TFUE e Direttiva 2004/38/CE ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che e' a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante

¤  art. 20 TFUE osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell'Unione, dei quali ha l'affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell'Unione europea

o   Sent. Corte Giust. C-304/14: art. 20 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l'espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest'ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera eta', cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorche' l'espulsione dell'interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell'Unione europea, cosi' privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell'Unione; tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro puo' adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della societa' di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-165/14 e C-304/14 nella causa C-304/14: "e sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza"), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare

o   Concl. Avv. Gen. C-401/15 C-403/15:

¤  l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento UE 492/2011 devono essere interpretati nel senso che un figlio che non e' unito da un legame giuridico con un lavoratore migrante ma che e' il discendente del coniuge (o del convivente registrato) di detto lavoratore deve essere considerato come figlio del lavoratore in parola; in quanto tale, egli e' il beneficiario indiretto dei vantaggi sociali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento UE 492/2011, a condizione che il lavoratore provveda al suo mantenimento

¤  la condizione relativa al contributo al mantenimento del figlio risulta da una situazione di fatto senza che sia necessario stabilire le ragioni del ricorso a tale sostegno ne' quantificarne l'entita' in modo preciso

o   Sent. Corte Giust. C-115/15:

¤  l'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non puo' beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione da detto Stato membro

¤  un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l'affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, in una situazione in cui l'altro genitore e' cittadino dell?Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola

¤  l'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ne' a un cittadino dell'Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, ne' al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l'affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell'Unione.

¤  l'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell'Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purche' soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 7, paragrafo 1 della Direttiva 2004/38/CE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; in un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l'effettivo affidamento di tale cittadino dell'Unione di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante

 

 

Condizioni per la celebrazione del matrimonio in Italia (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

o   al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o   non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o   in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellÕaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o   quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o   i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o   il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

á      Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni

á      Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013 sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,

o   Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995

o   l'atto di "nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate

á      Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale (esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota: queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010

á      Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello contenuto nell'allegato alla circolare

á      Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria, fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle Rappresentanze consolari britanniche in Italia

á      Circ. Mininterno 13/7/2015:

o   i cittadini britannici residenti nel Regno Unito che vogliano sposarsi in Italia possono scegliere se presentare le pubblicazioni nel Regno Unito o presso il consolato, ottenendo il nulla-osta consolare

o   i cittadini britannici che vogliano sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo possono presentare il nulla-osta consolare o un certificato di "non impedimento" rilasciato dal Registry office britannico e tradotto insieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue", resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici (entrambi i documenti apostillati); la documentazione viene presentata direttamente dai nubendi al competente ufficio di Stato civile

o   inalterata la procedura di emissione del nulla-osta consolare per i cittadini britannici residenti a Jersey, Guernsey e Isola di Man

o   il nulla-osta consolare riporta come indirizzo di residenza dei cittadini britannici quello del paese dove questi sono ufficialmente registrati

á      Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca; su tale documento verrˆ apposta l'apostille, come previsto dalla convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici

á      Circ. Mininterno 22/9/2015: i certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato civile di una persona; in particolare il nuovo certificato di Constancia de inexistencia de Registro, attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato; tali certificati possono essere accettati dagli ufficiali dello stato civile, ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia

á      Celebrazione del matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o   la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o   le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o   le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere

o   la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o   in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o   il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o   in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

á      La L. 94/2009 aveva modificato art. 116 c.c. imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, anche la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa modifica, due sentenze

o   Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o   Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤  lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤  dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤  e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

á      Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c. (confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dellÕUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo sociale

á      Il sindaco di Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e' stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il matrimonio (da articolo Repubblica)

á      Una cittadina straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Lo Stato e' stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63, lettera d, DPR 396/2000), purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)

á      Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello Stato (art. 28 L. 218/1995), non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti, quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico, come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      Non puo' essere trascritto il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      Circ. Mininterno 15/1/2013:

o   ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero

o   l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile

o   l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana

á      Circ. Mininterno 12/2/2016:

o   abolito, in Ucraina, l'obbligo di presentazione del certificato di stato libero, o di analoga dichiarazione (quale il nulla-osta a contrarre matrimonio) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della celebrazione in loco del matrimonio; lo stato libero e' ora oggetto di autocertificazione del cittadino straniero

o   per il nubendo italiano, viene quindi meno la possibilita' di verificare, preventivamente alla celebrazione del matrimonio (nota: da celebrare in Ucraina), l'assenza degli impedimenti previsti dal codice civile, anche in considerazione del fatto che la normativa ucraina non ha mai previsto l'istituto delle pubblicazioni di matrimonio (a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in Ucraina, in virtu' dell'abrogazione di art. 115 co. 2 c.c.); nota: non e' chiaro se questo comporti anche che non e' piu' possibile ottenere il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio in Italia da parte di cittadini ucraini

á      E' possibile trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dellÕAja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

 

 

Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi in quanto lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno (nota: la Direttiva 2004/38/CE stabilisce che e' conservato anche lo status di lavoratore; la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato sotto questo profilo la trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE) quando

o   e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia

o   e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent. Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)

o   segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)

 

á      Sent. Corte Giust. C-507/12: una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualita' di lavoratore ai sensi di art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purche' essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio; note:

o   per determinare se il periodo intercorso tra il parto e la ripresa del lavoro possa essere considerato ragionevole, e' compito del giudice nazionale interessato tenere conto di tutte le circostanze specifiche del procedimento principale e delle norme nazionali applicabili che disciplinano la durata del congedo di maternita' (Punto 42)

o   non si puo affermare che art. 7 par. 3 Direttiva 2004/38/CE elenchi in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un lavoratore migrante che non si trovi piu' in un rapporto di lavoro possa tuttavia continuare a beneficiare dello status di lavoratore (Punto 38)

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-507/12: una donna, che si possa considerare temporaneamente inabile al lavoro a causa delle limitazioni fisiche delle ultime fasi della gravidanza, mantiene lo status di lavoratrice sino al momento in cui e' ragionevole che l'interessata torni al lavoro o cerchi un'occupazione, dopo la nascita del figlio; per garantire l'osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalita', tale periodo non puo' essere inferiore al periodo previsto dalla normativa nazionale che disciplina il periodo durante il quale le donne incinte sono dispensate dall'obbligo di essere disponibili sul mercato del lavoro o di cercare attivamente un'occupazione

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di cittadino comunitario che intenda soggiornare per un periodo di durata superiore a 3 mesi, si applicano le disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani (nota: significa, verosimilmente, che il cittadino puo' iscriversi all'anagrafe, alle condizioni previste per gli italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu' di tre mesi)

á      L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario e' comunque dovuta quando siano trascorsi 3 mesi dall'ingresso; gli e' rilasciata un'attestazione, che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione e possibilmente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 (circ. Mininterno 6/4/2007); l'attestato e l'istanza volta ad ottenerlo sono soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007 e circ. Mininterno 8/10/2007)

á      L'iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino, e non e' vincolata ad alcuna condizione oltre a quella della dimora abituale (circ. Mininterno 29/5/1995: elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali); se cosi' non fosse si limiterebbe la liberta' di spostamento e di stabilimento del cittadino sul territorio nazionale, violando art. 16 Cost.; illegittima la richiesta di documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997; nello stesso senso, riguardo a illegittimita' del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso, Trib. Brescia); nota: Trib. Ancona ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto

á      Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica (nota: l'art. 9, co. 3 del D. Lgs. 30/2007 fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione effettuata prima del termine di tre mesi) e' condizionata alla produzione di documentazione attestante

o   in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o   in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

á      Nota: il fatto che ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica si possa dar luogo (art. 1 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009) alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, puo' portare, al piu', in caso di esito negativo dell'accertamento, all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; il diniego dell'iscrizione o della variazione angrafica contrasterebbe, infatti, con art. 2 L. 1228/1954 e con art. 8, co. 3 Direttiva 2004/38/CE (che esclude l'imposizione di requisiti relativi all'alloggio ai fini dell'iscrizione; ove si volessero imporre tali requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione di cui all'art. 8 Direttiva 2004/38/CE non potrebbe legittimamente essere identificata con l'iscrizione angrafica stessa); TAR Lombardia: la norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della regolarita' igienico-sanitaria dell'immobile da parte del richiedente, ma si limita a stabilire che il procedimento volto alla attribuzione della residenza puo' costituire l'occasione per una verifica igienico-sanitaria del luogo di stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza del certificato di abitabilita', etc.) e non la persona che intende risiedervi

á      Il certificato (verosimilmente, l'attestato) di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: secondo una risposta della Commissione europea a richiesta di informazioni, citata in Sent. Trib. Napoli, il certificato di iscrizione, con indicazione di nome, indirizzo e data di iscrizione dell'interessato, deve essere rilasciato senza ritardo

á      Risposta della Commissione europea ad un'interrogazione di una parlamentare europea (citata in Sent. Trib. Napoli): illegittima la richiesta di certificato di nascita quale prova di identita'

 

á      TAR Lombardia:

o   illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

o   illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

á      Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari alla rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse (torna all'indice del capitolo)

 

á      Risorse necessarie per il cittadino comunitario soggiornante per motivi diversi dal lavoro e per i familiari quantificate nella stessa misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero: non inferiore allÕimporto dell'assegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due (da D. Lgs. 160/2008)

á      Ai fini della verifica della disponibilita' di risorse economiche deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato (L. 97/2013)[210]; nello stesso senso, in precedenza, circ. Mininterno 21/7/2009: se l'interessato non raggiunge l'importo minimo delle risorse nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, va effettuata una valutazione complessiva della situazione personale, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della Direttiva

á      Circ. Mininterno 21/7/2009 (emanata a seguito della Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4): il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti puo' essere soddisfatto sia nella forma di risorse periodiche, sia nella forma di capitale accumulato; tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi

á      Sent. Corte Giust. C-218/14: il cittadino dell'Unione europea dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengano in parte da quelle del suo coniuge straniero

á      Note:

o   la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o   la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

á      La disponibilita' di risorse puo' essere dimostrata mediante autocertificazione, ovvero mediante la produzione della relativa documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007); l'autodichiarazione deve fornire informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato DPR 445/2000, finalizzati a verificare la condizione di disponibilita' di risorse economiche, il cui venir meno giustifica l'allontanamento dal territorio nazionale (circ. Mininterno 18/7/2007); e' consentita anche la verifica della legittimita' delle risorse disponibili, nei casi in cui tale verifica risulti opportuna (circ. Mininterno 21/7/2009)

 

á      TAR Lombardia:

o   illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

o   illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della liceita' delle risorse dichiarate (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

á      Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari non lavoratori all'autocertificazione della disponibilita' di risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo commisurato all'importo dell'assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica da parte dell'autorita' comunale della veridicita' e congruita' dell'autocertificazione resa

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa (torna all'indice del capitolo)

 

á      La documentazione attestante l'attivita' lavorativa deve essere idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attivita' - la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 18/7/2007); e' certamente idoneo ciascuno dei seguenti documenti (circ. Mininterno 8/8/2007):

o   per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello ÔUnificato Lav-assunzioneÕ, ai sensi del Decreto Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione all'INPS su modello semplificato per l'assunzione), ricevuta di denuncia allÕINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o   per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

á      L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita attivita' lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro (circ. Mininterno 8/8/2007, che fa riferimento, verosimilmente, ai lavoratori subordinati, dato che per i lavoratori autonomi la cosa e' ovvia, non essendo neanche richiesta l'esistenza di un contratto di lavoro)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'assicurazione sanitaria richiesta nei casi di soggiorno per motivi diversi dal lavoro deve

o   avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Il requisito dell'assicurazione sanitaria si considera soddisfatto per i cittadini comunitari che presentino formulari E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato membro); non e' invece soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), salvo che nei casi di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la propria residenza (circ. Mininterno 21/7/2009; vedi sotto); nota: la TEAM garantisce l'accesso diretto alle cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che l'ha rilasciata

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario:

o   cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

¤  in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN

¤  non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o   minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi

¤  si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

¤  l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

¤  si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

¤  ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o   genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o   coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:

o   cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o   cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o    cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o   cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadino comunitario che abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi, possono essere avviate forme di collaborazione tra Comuni, amministrazioni, enti pubblici e Forze di polizia (circ. Mininterno 18/7/2007)

á      Il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      Qualora, nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica, si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi l'amministrazione adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

á      Avverso il diniego o la revoca del diritto di soggiorno di durata inferiore o superiore a 3 mesi e, in particolare, avverso il provvedimento negativo in relazione all'iscrizione anagrafica motivato da mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 e' ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario del luogo di dimora del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)

á      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

 

á      L'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare straniero e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007) e comporta la cancellazione anagrafica (D. Lgs. 32/2008)

 

á      Cancellazione dalle liste della popolazione residente (con conseguente interruzione del periodo richiesto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente o, in alcuni casi, per l'acquisto della cittadinanza) per irreperibilitaÕ in occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli; note:

o   il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna

o   circ. Mininterno 20/2/2012:

¤  ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel terriotrio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora

¤  al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.

¤  deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione

¤  la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)

¤  per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento

¤  in caso di persona censita, ma non risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale

 

á      Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla L. 1228/1954 e dal DPR 223/1989 (circ. Mininterno 6/4/2007) puo' essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento

á      Circ. Mininterno 4/7/2011: le controversie in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica sono di competenza del giudice ordinario; l'amministrazione svolge un'attivita' vincolata, potendo solo accertare la sussistenza dei requisiti e non disponendo di alcun potere discrezionale (sent. Cass. SS.UU. 449/2000, Sent. Cons. Stato 14/1990, TAR Piemonte); il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (art. 36 DPR 223/1989) puo' essere impugnato solo davanti al giudice ordinario, e non piu' davanti al Presidente della Repubblica (coerentemente con art. 7, co. 8 c.p.a., che stabilisce come tale ricorso sia ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa); si applica, in materia, il termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 c.c.

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica del familiare che non abbia un autonomo diritto di soggiorno (nota: verosimilmente tale iscrizione e' obbligatoria nello stesso senso in cui lo e' per i cittadini italiani, e la disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno) richiede la presentazione

o   di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)

o   di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤  un estratto dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤  idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o   della documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)

o   dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      L'amministrazione comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino comunitario; l'iscrizione di tale familiare e' perfezionata solo dopo l'esibizione da parte dell'interessato della carta di soggiorno ed e' comunicata alla questura dall'amministrazione, ai sensi di art. 6, co. 7 D. Lgs. 286/1998 (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

á      In caso di altri familiari o conviventi stabili comunitari che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali lo Stato italiano agevola il soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica e' richiesta la seguente documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007):

o   assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o   autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

á      TAR Lombardia: illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei familiari stranieri di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

 

Dichiarazioni di residenza ai fini dell'iscrizione o della variazione anagrafica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni relative alle dichiarazioni di residenza ai fini di iscrizioni e variazioni anagrafiche (art. 5 L. 35/2012 e Circ. Mininterno 27/4/2012):

o   la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

¤  la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale

¤  l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione

¤  la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

¤  copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

o   sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)

o   perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014, inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa dichiarazione[211]; nota: Circ. Prefettura Padova 2/3/2015, riporta il contenuto di Circ. mininterno 24/2/2015, secondo cui chi occupi abusivamente un immobile ha comunque diritto all'iscrizione anagrafica "per domicilio", in analogia con il caso di persone prive di fissa dimora, garantendosi cosi' il diritto all'iscrizione anagrafica e dei diritti costituzionalmente garantiti - diritto all'identita', al voto, all'assistenza sanitaria, etc. - dei quali l'iscrizione anagrafica e' il presupposto fondamentale) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)

o   la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione

o   in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura

o   accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e degli altri requisiti specifici previsti per i cittadini comunitari e per il loro familiari stranieri

o   dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali

o   in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente

o   discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza

o   accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta

o   trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata

 

 

Carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il familiare straniero, trascorsi 3 mesi dall'ingresso (nota: non e' chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti del proprio ingresso o, in caso di raggiungimento del cittadino comunitario, dell'ingresso di questi; in caso di raggiungimento, il vero termine dovrebbe essere il piu' avanzato tra i 3 mesi successivi all'ingresso del cittadino comunitario e gli 8 gg. successivi all'ingresso del familiare straniero) chiede alla questura competente per territorio la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"

á      Documentazione da presentare:

o   passaporto valido o documento equivalente (L. 129/2011)

o   documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese d'origine o di provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤  un estratto dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤  idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o   documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)

o   attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o   4 foto in formato tessera

á      Nota: il riferimento esplicito alle situazioni corrispondenti ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno significa che anche a tali membri e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione

á      La richiesta della carta va presentata in bollo (circ. Mininterno 18/9/2009)

á      La richiesta della carta puo' essere presentata direttamente in questura o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007)

á      All'atto della richiesta della carta, e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito da decreto del Mininterno

á      Il rilascio della carta e' soggetto ad imposta di bollo di euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[212] per ogni foglio (circ. Mininterno 18/9/2009); nota: evidente violazione di art. 10, co. 6 D. Lgs. 30/2007, in base al quale il rilascio della carta e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento

á      La carta ha una validita' di 5 anni (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede che la durata sia inferiore se tale e' la durata del soggiorno previsto per il cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 in relazione al caso di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l'indipendenza della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in realta', solo apparente); la validita' non decade in caso di assenze di durata non superiore a 6 mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato); spetta all'interessato l'onere di documentare i fatti che giustificano la persistenza della validita' della carta

á      Nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, e' rilasciato il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (un permesso UE slp, in base alle disposizioni di cui alla L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Mess. INPS 4602/2008); nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno (confermato da circ. Mininterno 11/10/2013)

á      Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30, co. 4, T.U., che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno, ma sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U. se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale di minore comunitario soggiornanti in Italia con l'altro genitore - da L. 94/2009 -); verosimilmente, in tali casi, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari

 

 

Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di decesso o di partenza dall'Italia del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, ovvero di divorzio o annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), il familiare comunitario che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente, e che non lo maturi in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa, perde il diritto di soggiorno, salvo che non abbia maturato i requisiti per un autonomo diritto di soggiorno o sia familiare di altro cittadino comunitario titolare in via principale di diritto di soggiorno (nota: mia interpretazione di una clausola altrimenti pleonastica)

á      In caso di decesso o di partenza dall'Italia del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno (nota: non e' considerato il caso di divorzio o annullamento del matrimonio) il figlio (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) iscritto in un istituto scolastico e il genitore affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato

 

á      In caso di partenza dall'Italia del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno, salvo che nel caso in cui il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa

á      In caso di decesso del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, il familiare straniero perde il diritto di soggiorno, salvo che si verifichi una delle seguenti condizioni:

o   il familiare straniero maturi il diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa

o   il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio (anche straniero) e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato

o   il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e soddisfa una delle seguenti due condizioni:

¤  essere gia' titolare di diritto di soggiorno permanente

¤  esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

¤  far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

á      In mancanza del requisito di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso del cittadino comunitario, al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo' essere rilasciato (nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle altre due condizioni) un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro; nota: disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE (discende da art. 28, co. 2 T.U.)

á      In caso di divorzio dal cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno o di annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno (nota: la formulazione dell'art. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero' con il successivo art. 16, co. 2; l'art. 12, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, in ogni caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno), salvo che

o   l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:

¤  esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

¤  far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente

o   e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre condizioni:

¤  il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010; in senso meno restrittivo, Trib. Pistoia: illegittima la revoca della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a seguito di cessazione del rapporto coniugale prima che siano trascorsi 3 anni di coniugio, se il carattere non fraudolento del matrimonio risulta provato per altra via, dal momento che esigere in modo rigido la durata triennale costituirebbe un inammissibile vincolo costrittivo alla permanenza di una unione ritenuta ormai intollerabile, in contrasto con i principi di autodeterminazione e liberta' della persona

¤  il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria

¤  il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellÕambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")

¤  il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

á      Ove non sia soddisfatta alcuna di queste ultime condizioni, al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) puo' essere rilasciato (nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle due condizioni precedenti) un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro (nota: disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE; discende da art. 28, co. 2 T.U.)

á      Sent. Corte Giust. C-218/14: uno straniero, divorziato da un cittadino dell'Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non puo' fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'Unione dallo stesso Stato membro (nota: prevale cioe' la disciplina relativa al caso di partenza del cittadino comunitario, non quella relativa al divorzio); in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-218/14: ne' la Direttiva 2004/38/CE riconosce allo straniero, successivamente alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante fino alla definitiva conclusione del procedimento di divorzio

á      Sent. Corte Giust. C-115/15:

o   l'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non puo' beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione da detto Stato membro

o   un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l'affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, in una situazione in cui l'altro genitore e' cittadino dell?Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola

o   l'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ne' a un cittadino dell'Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, ne' al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l'affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell'Unione.

o   l'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell'Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purche' soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 7, paragrafo 1 della Direttiva 2004/38/CE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; in un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l'effettivo affidamento di tale cittadino dell'Unione di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante

á      Note:

o   i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,

¤  Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi

¤  Trib. Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):

-       l'accordo che designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)

-       le parti devono essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio

o   Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

¤  sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)

¤  le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)

¤  la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio

¤  in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale

¤  quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione

¤  in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata

¤  l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995

¤  la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995

o   Trib. Mantova:

¤  in materia di scioglimento del matrimonio contratto tra cittadini stranieri, il Regolamento UE n. 1259/2010 e' applicabile anche al caso di cittadini di Stati membri non soggetti al regolamento o a cittadini stranieri (considerando n. 12 e art. 4); la legge applicabile va quindi individuata in base ad art. 8 del regolamento (nel caso in esame, la legge italiana, dato che, al momento della domanda, entrambe i coniugi, cittadini cinesi, risiedevano in Italia); nello stesso senso, Trib. Mantova, secondo cui, se i coniugi non si sono avvalsi della facolta' di scelta della legge applicabile al rapporto matrimoniale (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010), tale legge va individuata in base ad art. 8 Regolamento UE n. 1259/2010 (nel caso in esame, la legge applicabile era quella italiana, con la conseguenza che, non essendo prevista nell'ordinamento italiano la pronuncia diretta di divorzio in assenza di una precedente declaratoria di separazione personale dopo il decorso del termine di legge, la domanda di scioglimento del matrimonio presentata da una cittadina cinese nei confronti del coniuge, anch'egli conese, senza che in precedenza fosse intervenuta una pronuncia di separazione personale, risultava inammissibile)

¤  sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla disciplina dei rapporti economici e personali tra figlio e genitori, tutti stranieri, dal momento che non puo' essere applicato il Regolamento CE n. 2201/2003 nei casi in cui (come nella situazione in esame) almeno uno dei due genitori risieda in Italia (art. 37 L. 218/1995)

¤  i rapporti economici e personali tra genitori e figlio minorenne, tutti stranieri, sono regolati dalla legge italiana (art. 36-bis L. 218/1995); benche', infatti, il figlio sia di nazionalita' cinese (il che renderebbe applicabile la legge cinese, in base ad art. 36 L. 218/1995), prevalgono le norme italiane che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio (art. 36-bis, lettera b, L. 218/1995), e deve essere quindi applicata la disciplina di cui ad art. 337-ter co. 2 c.c.

¤  l'aver fatto espatriare illegittimamente il minore costituisce, da parte del genitore che si e' reso responsabile di tale comportamento, condotta pregiudizievole per il figlio minore, a causa della rescissione del rapporto con l'altro genitore; possono quindi essere applicate le norme italiane che permettono di disporre l'affido esclusivo del minore al genitore che non si e' reso responsabile di tale comportamento

o   secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o   secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o   Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta dall'Ufficiale di stato civile la sentenza straniera di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio richiesto congiuntamente dalle parti)

o   circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale

o   Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[213]; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico

 

á      Nota: in base ad art. 28, co. 2 e art. 30, co. 5 T.U., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente (comunitario o straniero) del cittadino comunitario o del suo coniuge che compia, in Italia, 21 anni o che cessi di essere a carico del genitore o del suo coniuge prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Salvo che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a 3 mesi finche' dispongono (verosimilmente, come nucleo familiare) di risorse in misura non inferiore a quella prevista per il ricongiungimento con straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allÕimporto dell'assegno sociale aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due); nota: la quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita' di non gravare sull'assistenza sociale, e mal si accorda con l'ovvia assenza di controlli in ingresso

á      Il ricorso da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: solo l'effettiva erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l'assistenza pubblica

á      Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero possono presentare dichiarazione di presenza presso un ufficio di polizia, con le modalita' definite da un decreto del Ministro dell'interno (non ancora emanato); in mancanza di dichiarazione, si presume, fino a prova contraria, che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi (D. Lgs. 32/2008); nota: una volta che sara' fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non puo' essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), sara' verosimilmente impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi finche' soddisfano le condizioni previste per il riconoscimento o il mantenimento di tale diritto; la verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle stesse condizioni (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con la Direttiva 2004/38/CE, che prevede come, in caso di dubbio sulla permanenza delle condizioni, possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche)

á      Il ricorso da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento); Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: solo l'effettiva erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l'assistenza pubblica

á      Nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede che lo scadere del documento di identita' o del passaporto non giustifichino l'allontanamento (coerentemente con Sent. Corte di Giustizia C-215-03, secondo la quale il diritto di soggiorno non e' pregiudicato dalla mancanza di un documento di identificazione valido, se la persona puo' provare la propria identita' con ogni mezzo consentito dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si trova)

 

á      In ogni caso, il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:

o   il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;

o   il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002, non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002 (nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad art. 4 D. Lgs. 297/2002); nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi

 

 

Diritto di soggiorno permanente (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente (non subordinato alle condizioni previste per il diritto di soggiorno temporaneo) se soddisfa una delle seguenti condizioni:

o   ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi; nota: secondo Sent. Corte Giust. C-325/09 e Sent. Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-529/11), per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno; Sent. Corte Giust. C-378/12: la continuita' del soggiorno e interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino straniero, familiare di un cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro, e non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte dello straniero, del diritto di soggiorno permanente

o   cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno 6/4/2007 da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto a tale pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia; l'interpretazione data da circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)

o   cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o   cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o   cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o   cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o   cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato

o   esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

á      Il familiare straniero di cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente se soddisfa una delle seguenti condizioni:

o   ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-244/13)

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o   ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o   ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

á      Sent. Corte Giust. C-244/13: si deve considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente lo straniero che, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della Direttiva 2004/38/CE, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualita' di coniuge di un cittadino dell'Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con altri partner e l'alloggio occupato dal suddetto cittadino straniero non sia stato ormai piu' fornito ne' messo a disposizione di quest'ultimo dal suo coniuge cittadino dell'Unione

 

á      Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dall'Italia di durata superiore a 2 anni consecutivi

 

á      Il Comune rilascia al cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno permanente, entro 30 gg. dalla richiesta corredata della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, un attestato che certifichi la titolarita' del diritto; in luogo dell'attestato puo' essere inserita apposita istruzione nel micro-chip della carta di identita' elettronica; l'attestato e l'istanza volta ad ottenerlo sono soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007)

á      Al familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia gratuitamente (salvo rimborso del costo materiale), entro 90 gg. dalla richiesta, una "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei"; la richiesta deve essere presentata prima della scadenza della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede che la sanzione in caso di mancato rispetto di tale termine debba essere proporzionata e non discriminatoria; dovrebbe quindi essere escluso la possibilita' di diniego della carta di soggiorno permanente)

á      La validita' della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei decade per assenze dall'Italia di durata superiore a 2 anni consecutivi

 

 

Continuita' del soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      La continuita' del soggiorno puo' essere dimostrata nei modi previsti dalla legge (nota: significa "con ogni mezzo di prova"?)

á      Ai fini del computo degli anni di soggiorno, non si considerano interruzioni le assenze di durata non superiore a 6 mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato) - quelle, cioe', che non fanno perdere validita' alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; l'interessato ha l'onere di documentare i motivi dell'assenza di durata superiore a 6 mesi (circ. Mininterno 10/4/2007); i periodi di assenza tollerata sono computati quali periodi di soggiorno (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      Nel computo degli anni di soggiorno e' incluso, anche per i cittadini neocomunitari, il periodo di soggiorno antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007; si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validita' del titolo di soggiorno gia' posseduto dall'interessato (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: verosimilmente, si deve intendere la data di inizio del periodo di ininterrotto possesso di un qualsiasi titolo di soggiorno valido)

á      Giurisprudenza della Corte di Giustizia:

o   Sent. Corte Giust. C-162/09: i periodi di soggiorno ininterrotti di 5 anni, compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006) sulla base di strumenti del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data, devono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi, intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente

o   Sent. Corte Giust. C-325/09:

¤  per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-529/11) e Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere in considerazione tali periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva 2004/38/CE un effetto retroattivo, ma solo di attribuire un effetto presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale direttiva; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota: in caso di cittadino straniero che acquisisca la cittadinanza di uno Stato membro UE (ad esempio: moldavo che acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi pregressi di soggiorno legale in uno Stato membro possono essere computati ai fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente?

¤  i periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di scadenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006) unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della normativa alora vigente, ma senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; tali periodi sono da considerare alla stregua di "assenze": se di durata inferiore a 2 anni consecutivi e compiuti successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni, non incidono sull'acquisizione del diritto permanente

o   Sent. Corte Giust. C-378/12: la continuita' del soggiorno e interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino straniero, familiare di un cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro, e non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte dello straniero, del diritto di soggiorno permanente

 

á      La continuita' del soggiorno del cittadino comunitario e' accertata dal Comune sulla base dell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato (nota: la Direttiva 2004/38/CE stabilisce che l'interruzione si abbia in caso di valida esecuzione del provvedimento); l'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare straniero e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007) e comporta la cancellazione anagrafica (D. Lgs. 32/2008)

 

 

Dimostrazione della titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti (torna all'indice del capitolo)

 

á      I requisiti previsti per il riconoscimento del diritto di soggiorno (di qualunque durata) possono essere dimostrati nei modi previsti dalla legge (nota: significa "con ogni mezzo di prova"?)

á      La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che (L. 129/2011) il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto; Trib. Bergamo applica questo principio al caso di familiare straniero di italiano, affermando che l'esercizio dei diritti connessi alla titolarita' del diritto di soggiorno (nel caso, il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001) non e' condizionato al possesso della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ma solo all'integrazione delle condizioni che ne consentirebbero il rilascio (nello stesso senso, Trib. Firenze)

á      Sent. Corte Giust. C-325/09: dal momento che il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03), il semplice possesso di un tale titolo non assimila il soggiorno a un "soggiorno legale" ai fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente; nota: questo non implica, pero', un obbligo del cittadino comunitario o del suo familiare di lasciare lo Stato membro ospitante, essendo tale Stato a dover esercitare la facolta' di allontanare il soggetto privo dei requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno

á      Nota: secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

o   un estratto dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

o   idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

 

 

Riconoscimento o valutazione dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia (circ. MIUR 20/4/2011):

o   i cittadini italiani o comunitari, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini svizzeri, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o   il riconoscimento puo' riguardare anche i titoli acquisiti in Paesi non appartenenti alla UE

o   la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali

o   documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):

¤  domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello

¤  titolo di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)

¤  certificato di cittadinanza europea (o, verosimilmente, di cittadinanza svizzera o di un Paese parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)

¤  curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia

¤  programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana (nota: secondo la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei titoli di studio, il programma per materie e' richiesto per il riconoscimento dei titoli di scuola secondaria di II grado, non per quelli di scuola secondaria di I grado); quando risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)

¤  ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano

¤  eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana

¤  dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

¤  elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati

o   le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o   l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

o   la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)

 

á      In mancanza di dichiarazione di equipollenza del titolo richiesto per la partecipazione a un corso, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in ambito europeo, ai soli fini dell'ammissione al corso (Guida MIUR 22/10/2008, che fa riferimento ad art. 12 L. 29/2006); documentazione richiesta:

o   fotocopia del documento di identita'

o   fotocopia del bando del corso

o   copia autentica del titolo di studio estero

o   copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o   copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

 

á      Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti allÕAccordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica (circ. MIUR 20/4/2011):

o   nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dellÕUnione europea o a Stati aderenti allÕAccordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta, su richiesta dell'interessato (presentata mediante apposito modello) e previa acquisizione del parere favorevole del MIUR, la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica (art. 12 L. 29/2006)

o   "ente responsabile": ente con natura privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo; enti o amministrazioni pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici)

o   ai fini dell'accesso di cittadini comunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche non riservati agli italiani, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 D. Lgs. 165/2001); con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina; i cittadini comunitari che non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente ai fini di quello specifico concorso, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (Guida MIUR 22/10/2008); la domanda puo' essere presentata utilizzando l'apposito modulo

o   nota: nel Vademecum Pro.Ri.Ti.S. si afferma che

¤  la domanda deve essere presentata al Dipartimento della Funzione pubblica e al MIUR (in caso di titolo universitario, all'Ufficio IX della DG per l'Universitˆ, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario; in caso di titolo di scuola secondaria di secondo grado, all'Ufficio VI del Dipartimento per lÕIstruzione - DG Ordinamenti Scolastici)

¤  la valutazione del MIUR e' vincolante, nel caso in cui la procedura sia stata attivata ai fini della partecipazione a un concorso bandito da un ente pubblico; non vincolante, nel caso in cui sia stata attivata a partire dalla richiesta di consulenza di un privato

¤  ottenuta la valutazione del MIUR ed entro 2 mesi dalla data di inoltro della domanda, il Dipartimento della Funzione Pubblica emette il Decreto di riconoscimento

 

á      Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi nelle istituzioni scolastiche in Italia da parte di cittadini comunitari (circ. MIUR 20/4/2011):

o   subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, a partire dai 10 anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sullÕintero programma prescritto per l'idoneita' alla classe cui aspirano (art. 192, co. 3 D. Lgs. 297/1994)

o   in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato puo' alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; se cittadino straniero, il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica puo' subordinare l'accoglimento della richiesta al superamento di prove integrative

 

á      Riconoscimento dei titoli accademici o degli studi accademici parziali da parte di cittadini comunitari (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.):

o   finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari

o   effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30 (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei titoli di studio osserva come l'Ateneo effettui il riconoscimento per comparazione tra il contenuto formativo del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo corso di laurea attivo presso lo stesso Ateneo; la domanda di riconoscimento deve essere quindi presentata ad un Ateneo che abbia un corso di studi analogo a quello relativo al titolo che si vuol far riconoscere)

o   documentazione richiesta (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei titoli di studio osserva come atenei diversi possano richiedere documentazione diversa):

¤  modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei

¤  diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore

¤  titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement

¤  elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica

¤  programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo

o   i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano

o   i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano

o   esito possibile:

¤  equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)

¤  equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)

¤  esito negativo

o   il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

 

á      Riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, effettuato dalle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria, in autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, salvi gli accordi bilaterali in materia, entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza (L. 148/2002); nota: art. 48 DPR 394/1999 prevede (senza che si configuri un esplicito contrasto con le disposizioni successive) che

o   per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o   in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o   sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

á      Si applicano le disposizioni del DPR 189/2009 (90 gg per la decisione; 30 gg per presentare istanza di riesame) al riconoscimento dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, quando il riconoscimento sia finalizzato a

o   accesso ai pubblici concorsi

o   attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o   progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o   determinazione di questioni previdenziali

o   iscrizione ai Centri per l'impiego

o   accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o   registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o   partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o   partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

á      L'Italia ha sottoscritto accordi con diversi paesi (Allegato 2 alla Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni) volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio e applicabili solo a determinate Universita' (indicate in ciascun accordo)

á      Per partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria o istruzione superiore) devono presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammessi al concorso in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001; contestualmente, devono inviare al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, finalizzato alla sola partecipazione al concorso (comunicato Dipartimento politiche dell'Unione europea 17/2/2015)

 

 

Studio universitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'iscrizione universitaria di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dall'Ufficio scolastico regionale, e' regolata da art. 147 del RD 1592/1933; i candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita' prescelta secondo le prescrizioni autonomamente stabilite dall'Ateneo (Nota MIUR 18/5/2011)

á      Ai fini dell'ammissione ai corsi di specializzazione (non medica, da Nota MIUR 18/5/2011), di master o di dottorato, i cittadini comunitari presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita', secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata di traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente; ai fini della traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali (Nota MIUR 18/5/2011)

á      I cittadini comunitari accedono alle scuole di specializzazione mediche a parita' con gli italiani: laurea e abilitazione riconosciuta dal Minsalute, domanda presentata al MIUR[214] entro i termini previsti per gli italiani (circ. MIUR 3/4/2015)

á      Nota MIUR norme 2011-2014: le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Universita' estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi

á      I cittadini comunitari che intendono frequentare uno o piu' corsi singoli o stage possono iscriversi, secondo le seguenti modalita' (Nota MIUR 18/5/2011): i candidati

o   presentano il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri

o   seguono le modalita' autonomamente stabilite dallÕUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri

á      Dall'1/7/2013 i cittadini Croati seguono a tutti gli effetti le procedure per gli studenti comunitari (Nota MIUR norme 2011-2014)

 

á      Nota: art. 1 co. 1 L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa alla cittadinanza[215]

 

á      Sent. Corte Giust. C-75/11: illegittimo, da parte di uno Stato membro, riservare il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti universitari i cui genitori percepiscano assegni familiari nello Stato membro stesso; note:

o   si tratta di una discriminazione indiretta

o   solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)

o   e' legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)

 

á      Sent. Corte Giust. C-523/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dellÕinizio degli studi; in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-523/11: e' vietato subordinare la concessione di un sussidio di studio per frequentare un istituto dÕinsegnamento straniero, per l'intera durata degli studi, ad una condizione che richieda ad ogni cittadino UE, compresi i cittadini dello Stato membro interessato, di aver avuto la residenza nel territorio di quest'ultimo per un periodo ininterrotto di tre anni, immediatamente prima di iniziare detti studi allÕestero

á      Sent. Corte Giust. C-275/12: non e' legittimo subordinare la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in uno Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti, al termine di un corso di almeno due anni, da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest'ultimo Stato studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni

á      Sent. Corte Giust. C-220/12: non e' legittimo subordinare, in linea di principio, la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di studi svolti in un altro Stato membro all'unico requisito di avere stabilito un domicilio permanente sul territorio nazionale e che, qualora il richiedente sia un cittadino nazionale il quale non abbia il domicilio permanente sul suddetto territorio nazionale, prevede un aiuto alla formazione all'estero solo nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato a quest'ultimo limitrofo ed unicamente quando circostanze particolari lo giustifichino

 

á      Sent. Corte Giust. C-46/12: a un cittadino comunitario che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un'attivita' subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualita' di lavoratore, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro; spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attivita' subordinate del cittadino comunitario siano sufficienti per conferirgli tale qualita'; il fatto che l'interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l'intento precipuo di seguirvi i propri studi non e' rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualita' di lavoratore e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante

 

á      Sussiste l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, del veicolo da turismo utilizzato da uno studente che lo abbia immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), con cui sussista un adeguato scambio di informazioni, in cui egli risieda abitualmente (art. 19 L. 122/2016)

 

 

Guida (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario puo' guidare senza limiti temporali in Italia se titolare di patente nazionale in corso di validita' (Direttiva 91/439/CEE)

á      Conversione della patente di guida consentita (Circ. Mintrasporti 19/10/2011, Circ. Mintrasporti 29/2/2012, All. 1 Circ. Mintrasporti 18/2/2013, Circ. Mintrasporti 18/5/2016) a tutti i cittadini comunitari

á      La domanda di conversione si presenta presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri (gia' uffici della Motorizzazione Civile)

á      Circ. Mintrasporti 11/6/2015: le patenti comunitarie possono essere convertite anche se la relativa istanza viene presentata oltre la data di scadenza di validita'; lo stesso principio si applica alle patenti prive di data di scadenza, il cui termine di validita' e' stato definito nella circ. Mintrasporti 23/10/2014; si applicano le seguenti disposizioni:

o   e' possibile disporre il provvedimento di revisione, ai sensi dell'art. 128 Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, in caso di mancato esercizio alla guida per piu' di tre anni

o   e' sempre richiesto il certificato medico per convertire una patente scaduta

o   e' effettuata la verifica presso la competente Autorita' estera dell'esistenza o meno di provvedimenti interdittivi alla guida per il titolare del documento

á      Circ. Mintrasporti 19/10/2011 e Circ. Mintrasporti 29/2/2012: la patente estera in originale e' ritirata all'atto della consegna della patente italiana, ottenuto per conversione (non all'atto del deposito dell'istanza, di modo che, nelle more della conversione, il conducente possa guidare in Italia e all'estero); la patente italiana non puo' essere rilasciata se quella estera non viene contestualemente riconsegnata

á      Sent. Corte Giust. C-260/13:

o   gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2006/126/CE non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validita' di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, e' di natura tale da determinare l'inidoneita' alla guida di veicoli a motore

o   lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validita' di una patente di guida, in una situazione come quella sopra descritta, e' competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio; spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realta' non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro; in tale prospettiva, spetta al giudice verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalita', non superino i limiti di cio' che e' appropriato e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva 2006/126/CE, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale

á      A seguito delle richieste di ASGI e APN, Genialloyd ha deciso che, con decorrenza dal mese di giugno 2011, non utilizzera' nella costruzione delle proprie tariffe per la RC Auto il parametro della cittadinanza, riservandosi di sostituirlo con un parametro volto a profilare il rischio in funzione degli anni di guida in Italia o con altro parametro non discriminatorio (da un comunicato ASGI); nota: in questo caso, la discriminazione indiretta causata da un requisito associato al numero di anni di guida in Italia potrebbe risultare legittima perche' sorretta da una finalita' legittima e razionale, a condizione che tale finalita' sia perseguia in modo proporzionato

á      Promossa un'azione giudiziaria anti-discriminazione davanti al Tribunale di Milano da parte di ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS contro le compagnie assicuratrici Zurich Insurance e Quixa, in ragione delle tariffe differenziate per nazionalita' da esse praticate nei contratti assicurativi RC Auto on line e che penalizzano alcune categorie di cittadini stranieri (da un comunicato dell'ASGI); le due compagnie hanno deciso, dando soluzione extragiudiziale alla causa, di non applicare piu' il criterio della nazionalita' (da un comunicato dell'ASGI)

á      Rapp. Antenna territoriale anti-discriminazione di Firenze: sei compagnie assicuratrici RC Auto on-line operanti in Italia applicano premi assicurativi differenziati per nazionalita', che svantaggiano in particolare contraenti che siano cittadini di alcuni Stati membri dell'UE e di alcuni Paesi terzi (ad esempio, vengono applicate maggiorazioni dei premi assicurativi per i contraenti rumeni e bulgari varianti dallÕ8% al 43%, e fino al 100% per i contraenti marocchini, a parita' di ogni altra condizione e fattore); l'ASGI, con un Esposto alla Commissione UE, ha chiesto l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in relazione a tale discriminazione; Risposta della Commissione UE:

o   una differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo

o   art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice nazionale

o   una differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza puo' rappresentare una restrizione discriminatoria della libertˆ di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza dellÕesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacitˆ di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi

á      Racc. UNAR 16/2012: si raccomanda che le tariffe calcolate dalle compagnie assicurative per le polizze RC Auto siano indipendenti dalla cittadinanza degli assicurati, per evitare di adottare prassi che potrebbero risultare sproporzionate o apparire, comunque, discriminatorie; Lettera ASGI alla Commissione UE ribadita l'opportunita' dell'apertura di una procedura di infrazione per il fatto che, nonostante l'esito del procedimento giudiziale dinanzi al Tribunale di Milano (comunicato dell'ASGI), e nonostante Racc. UNAR 16/2012, non risulta che ne' lÕANIA ne' l'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) abbiamo assunto posizioni ufficiali e vincolanti volte a impedire che alcune compagnie assicurative operanti in Italia continuino ad utilizzare il parametro della cittadinanza dell'assicurato quale fattore attuariale nella determinazione delle tariffe per le polizze assicurative RC Auto, anche nei confronti e a svantaggio di soggetti tutelati dal diritto dell'Unione europea

á      Sussiste l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, del veicolo da turismo utilizzato da uno studente che lo abbia immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), con cui sussista un adeguato scambio di informazioni, in cui egli risieda abitualmente (art. 19 L. 122/2016)

 

 

Accesso ad attivita' economiche, al servizio civile, alla formazione professionale e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali (torna all'indice del capitolo)

 

á      I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano

á      In particolare, il cittadino comunitario e il suo familiare straniero accedono all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale (art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013): i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994; nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea

á      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

á      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti

á      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci˜ sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

á      In mancanza di dichiarazione di equipollenza del titolo richiesto per la partecipazione a un concorso pubblico presso una pubblica amministrazione o a un concorso presso altro ente o amministrazione, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in ambito europeo, ai soli fini della procedura concorsuale (Guida MIUR 22/10/2008, che fa riferimento ad art. 38 D. Lgs. 165/2001 e, rispettivamente, ad art. 12 L. 29/2006); documentazione richiesta:

o   fotocopia del documento di identita'

o   fotocopia del bando di concorso

o   copia autentica del titolo di studio estero

o   copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o   copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

 

á      Assunzione o trasferimento di lavoratori comunitari residenti in Italia per l'esecuzione di attivita' al di fuori dell'Unione europea (circ. Minlavoro 3/10/2012):

o   il datore di lavoro italiano o straniero che intenda assumere o trasferire lavoratori italiani o comunitari residenti in Italia per eseguire opere, commesse o attivita' lavorative in paesi non appartenenti all'Unione europea deve chiedere il rilascio di una autorizzazione del Minlavoro (art. 1 co. 1 e art. 2 L. 398/1987); la disposizione non si applica ai lavoratori autonomi, ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ai marittimi e al personale di volo, ai dipendenti inviati all'estero in missione o trasferta

o   l'autorizzazione e' subordinata all'accertamento (anche mediante le informazioni fornite dal MAE) della sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo economica

o   l'autorizzazione e' concessa entro 75 gg (90 gg, in caso di domanda presentata dall'estero); si applica il silenzio-assenso dopo 30 gg per il datore che abbia depositato un contratto-tipo concordato con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative o vi abbia aderito

o   in caso di comprovata urgenza, il datore che abbia depositato un contratto-tipo concordato con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative o via abbia aderito puo' assumere o trasferire lavoratori senza attendere l'autorizzazione, ma dandone comunicazione al Minlavoro e al MAE almeno 3 gg prima dell'assunzione o trasferimento

o   l'autorizzazione puo' essere utilizzata solo per lavoratori iscritti in una apposita lista

o   la comunicazione di assunzione, mediante UNILAV, deve essere effettuata anche se l'assunzione avviene direttamente nel paese non appartenente all'Unione europea

o   iscrizione nella lista e richieste di autorizzazione effettuate solo per via telematica

 

á      Presentato ricorso perche' sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale;

á      Trib. Milano ha ritenuto invece di dover censurare immediatamente come discriminatoria la previsione del Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica, sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio civile; l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana

á      Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio dei volontari gia' selezionati nellÕambito del Bando 2011 censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano, limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e allÕestero

á      Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non suscettibile di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione

á      Corte App. Milano: conferma Trib. Milano, osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere non preclusivo di art. 51 Cost. in materia di accesso al pubblico impiego

á      In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa della Patria, riferito da art. 52 Cost. al cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001), e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di cui alla lettera g dellÕart. 1 L. 64/2001, e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001; e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)

á      Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellÕEmilia colpite dal terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza italiana; nota: esclusione criticata in una nota del Difensore civico della Regione Emilia Romagna

á      Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012 e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005

á      Trib. Milano: allineandosi a Trib. Milano e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che

o   gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa

o   risulta conforme a quanto previsto da art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria

á      Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellÕordinanza Trib. Milano sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria; nota: il decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano, che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti

á      Parere Cons. Stato 1091/2014:

o   l'evoluzione del servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente nell'art. 52 Cost., in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono in Italia

o   il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale

o   la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, va disapplicata, perche' incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali

o   il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile, disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e' qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile

á      Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):

o   dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale

o   benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita'; l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della tutela di un diritto fondamentale"

o   impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata

o   il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale

o   l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole

o   il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza

o   l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace

o   il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)

o   ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri

á      Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, compilando l'apposito modulo per la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva

á      Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046 unita' da un successivo bando) e 11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria

á      Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:

o   la questione, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e' fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi, oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del servizio civile a finalita' di solidarietˆ sociale e l'inserimento in attivita' di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunita' di accoglienza

o   la questione, in riferimento ad art. 76 Cost., e' invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001, che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identita' di genere dell'aspirante

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso, oltre che i citatdini italiani, i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale 23/7/2015, viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini per la presentazione della domanda

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione per complessivi 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Pubblicati i bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura Servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (comunicato Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale); richiesto il requisito di residenza legale in Italia (si veda, per esempio, il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 449 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Calabria)

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 68 volontari da impiegare nell'accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti

á      Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che

o   sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'

o   l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno

 

á      Sent. Corte Giust. C-73/08: la normativa nazionale non puo' limitare il numero di studenti non residenti in uno Stato membro ammessi a iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che tale normativa risulti giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela della sanita' pubblica, essendo adeguati i meccanismi di selezione e non potendo essere adottate misure meno restrittive

á      Comunicato della Commissione UE: la Commissione UE ha inviato alle autorita' italiane pareri motivati che le invitano a porre fine entro due mesi a discriminazioni in materia di condizioni di inquadramento e di lavoro e di accesso all'occupazione alle dipendenze della pubblica amministrazione; in particolare, le autorita' italiane sono sollecitate a

o   tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturate dai medici in altro Stato membro all'atto di determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario, grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico

o   evitare che gli insegnanti che detengono qualifiche ottenute in Italia ricevono punti addizionali all'atto di determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di insegnamento

á      Comunicato della Commissione UE: la Commissione UE ha inviato alle autorita' italiane un parere motivato in relazione al carattere discriminatorio indiretto delle norme vigenti in Italia per le selezioni per posti di professore ordinario: e' prevista una prova didattica, obbligatoria per coloro che hanno conseguito in un altro Stato membro qualifiche equivalenti a quella di professore associato, ma non per chi sia in possesso della qualifica conseguita in Italia; le autorita' italiane ritengono che le qualifiche per posti di professore universitario conseguite in altri Stati membri non possano essere automaticamente riconosciute poiche' l'insegnamento universitario non e' una professione regolamentata; la Commissione ritiene pero' opportuno fare un confronto fra le qualifiche italiane e quelle ottenute in altri Stati membri, allo scopo di garantire un trattamento equo dei candidati in possesso di qualifiche equivalenti (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-586/08: il fatto che l'accesso ad una professione sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante lÕapplicazione di criteri assoluti non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi di Direttiva 2005/36/CE; tuttavia, le qualifiche acquisite in altri Stati membri devono essere riconosciute per il loro giusto valore e devono essere prese debitamente in considerazione nell'ambito di tale procedura)

á      Nota: le professioni regolamentate, con i relativi ministeri o organismi competenti, sono le seguenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

á      Nota: la Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   professioni tessera professionale europea:

¤  farmacista

¤  fisioterapista

¤  guida alpina

¤  infermiere

o   cluster 1:

¤  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

¤  agente e rappresentante di commercio

¤  agrotecnico ed agrotecnico laureato

¤  architetto e architetto junior

¤  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

¤  autoriparatore

¤  avvocato

¤  biologo e biologo junior

¤  chimico e chimico junior

¤  conduttore di impianti termici

¤  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

¤  consulente del lavoro

¤  consulente in proprieta' industriale

¤  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

¤  dottore commercialista

¤  esperto contabile

¤  geologo e geologo junior

¤  geometra

¤  impiantista

¤  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

¤  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

¤  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

¤  istruttore di scuola guida

¤  mediatore marittimo

¤  ottico

¤  perito agrario

¤  perito industriale chimico

¤  perito industriale design

¤  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

¤  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

¤  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

¤  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

¤  perito industriale informatico

¤  veterinario

o   cluster 2:

¤  accompagnatore turistico

¤  acconciatore

¤  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

¤  allenatore professionista cavalli da corsa

¤  assistente bagnante

¤  assistente sociale/assistente sociale specialistica

¤  attuario/attuario iunior

¤  aiuto allenatore

¤  allenatore

¤  allenatore capo

¤  allenatore IV livello

¤  classificatore di carcasse bovine

¤  classificatore di carcasse suine

¤  conservatore di beni architettonici e ambientali

¤  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

¤  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

¤  docente di scuola dellÕinfanzia

¤  docente di scuola primaria

¤  estetista

¤  fantino/guidatore cavalli da corsa

¤  giornalista

¤  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

¤  guida turistica

¤  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

¤  maestro di scherma

¤  maestro di sci

¤  mediatore

¤  paesaggista

¤  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

¤  preparatore atletico

¤  assistente sanitario

¤  dietista

¤  educatore professionale

¤  igienista dentale

¤  logopedista

¤  ortottista-assistente di oftalmologia

¤  ostetrica

¤  podologo

¤  tecnico audiometrista

¤  tecnico audioprotesista

¤  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

¤  tecnico di neurofisiopatologia

¤  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

¤  tecnico riabilitazione psichiatrica

¤  tecnico ortopedico

¤  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

¤  tecnico sanitario di radiologia medica

¤  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

¤  terapista occupazionale

¤  restauratore dei beni culturali

¤  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

¤  spedizioniere

¤  spedizioniere doganale/doganalista

¤  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

¤  tecnico del restauro dei beni culturali

¤  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

¤  tecnologo alimentare

¤  tintolavanderia

¤  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

á      Aperta dalla Commissione UE una procedura preliminare di infrazione del diritto UE contro l'Italia, per il fatto che il Regolamento della Federazione Italiana Nuoto limita il numero di giocatori non italiani che una squadra di pallanuoto puo' tesserare per la stagione agonistica, comprimendo in questo modo il diritto di parita' di trattamento nell'accesso al lavoro e di libera circolazione dei cittadini UE (da un comunicato ASGI)

á      Approvate modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lÕOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le manifestazioni su pista:

o   alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o   alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)

o   alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o   per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o   per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari

o   per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

á      Circ. Federazione Italiana Hockey 14/10/2013: in considerazione di motivazioni di natura etica e sociale, riconducibili alla presenza di atleti stranieri ma nati in Italia e che qui hanno avuto la loro educazione, civica e sportiva, e considerata la multi-razzialita' e la multi-etnicita' della disciplina dellÕhockey (valori che la Federazione ha inserito anche nel proprio codice etico), gli atleti, di nazionalita' non italiana, ma nati in Italia, sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione Italiana Hockey, a seguito della Deliberazione 153/2013 del 28/9/2013 del Consiglio Federale

á      Comunicato Federazione Pugilato Italiana: dal 2014 possono partecipare ai campionati italiani di tutte le qualifiche (Schoolboy, Junior, Youth, Elite) gli atleti di origine straniera nati in Italia o, se solo residenti in Italia, con un minimo di anzianita' di tesseramento

á      Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)

á      Concl. Avv. Gen. C-220/11: e' illegittima una normativa di uno Stato membro come quella controversa nella causa principale che impone, a pena di nullita', a tutte le imprese con sede in una regione nella quale esiste un'unica lingua ufficiale di utilizzare esclusivamente tale lingua per redigere tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro in occasione dell'assunzione di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere internazionale

á      Sent. Corte Giust. C-379/11: e' illegittima una disposizione nazionale che condizioni la concessione ai datori di lavoro di un aiuto all'assunzione dei lavoratori disoccupati al fatto che il disoccupato assunto sia iscritto come persona in cerca di occupazione, quando tale iscrizione e' subordinata ad un requisito di residenza nel territorio nazionale

 

á      Disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali che abilitano allo svolgimento di una professione regolamentata (D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE):

o   sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o   restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellÕaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o   il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallÕordinamento italiano

á      Si definisce "professione regolamentata"

o   l'attivita', o lÕinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allÕaccertamento delle specifiche professionalita'

o   i rapporti di lavoro subordinato, se lÕaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o   l'attivita' esercitata con lÕimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o   le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

á      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

á      Autorita' competenti a ricevere le domande (D. Lgs. 15/2016: anche in relazione alla tessera professionale europea) e le dichiarazioni e a prendere le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni riporta i recapiti degli uffici competenti):

o   la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara

o   il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellÕiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto per specifiche professioni (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ricercatori, architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior, spedizioniere doganale/doganalista)

o   la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dellÕuniversita' e della ricerca

o   il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o   il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i docenti di scuole dellÕinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o   il Ministero dell'istruzione, dellÕuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o   il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali e le attivita' che riguardano il settore turistico (D. Lgs. 15/2016[216])

o   il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato), nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (D. Lgs. 15/2016)

o   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista (D. Lgs. 15/2016)

o   il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara (D. Lgs. 15/2016)

o   le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

á      I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento dell'attivita'; le autorita' competenti devono effettuare verifiche (proporzionate e successive al rilascio della tessera professionale europea o del riconoscimento della qualifica professionale) in proposito nel caso in cui la professione abia ripercussioni sulla sicurezza di pazienti e nei casi in cui vi siano seri dubbi sull'effettiva sussistenza della conoscenza della lingua italiana in relazione all'attivita' da svolgere; le autorita' competenti possono stabilire il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione di rispettiva competenza e le modalita' di verifica (D. Lgs. 15/2007)

á      Tessera professionale europea

o   e' possibile, per i cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia, per i cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia e per i cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia che intendono esercitare la libera prestazione di servizi o lo stabilimento in un altro Stato membro richiedere il rilascio della tessera professionale europea per le professioni di

¤  infermiere responsabile dell'assistenza generale

¤  farmacista

¤  fisioterapista

¤  guida alpina

¤  agente immobiliare

o   ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali che non abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, la tessera professionale europea sostituisce la dichiarazione preventiva (per i successivi 18 mesi); e' rilasciata entro 3 settimane dalla richiesta, previa costituzione di un fascicolo personale del richiedente nell'mbito del Sistema di informazione del mercato interno (IMI), ed inviata dall'Autorita' competente alle autorita' competenti degli Stati membri di destinazione; l'interessato puo' chiedere l'estensione ad ulteriori Stati membri di destinazione, come pure l'estensione ad un periodo piu' lungo di 18 mesi (segnalando eventuali modifiche delle informazioni contenute nel suo fascicolo IMI); nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione, l'Autorita' competente non puo' chiedere la dichiarazione preventiva per un periodo di 18 mesi, e la tessera e' valida sull'intero territorio nazionale per tutto il tempo in cui il titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI

o   ai fini dello stabilimento in altro Stato membro o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi che abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica in altro Stato membro, l'Autorita' competente italiana effettua soltanto l'istruttoria e trasmette la documentazione allo Stato membro di destinazione, ma e' tale Stato membro che rilascia la tessera professionale europea; nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione, l'Autorita' competente decide sulla richiesta entro un mese (2 mesi, in caso di ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica) dalla trasmissione della documentazione; il rilascio della tessera, in caso di ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, puo' essere condizionato all'applicazione di una misura compensativa; se l'Autorita' competente non adotta una decisione entro il termine prescritto o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso

o   le autorita' competenti aggiornano tempestivamente il fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni (appositamente trasmesse da ordini e collegi professionali o da autorita' giudiziarie) riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a divieti o restrizioni che abbiano conseguenze sull'esercizio delle attivita'

á      Accesso parziale:

o   l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale puo' essere consentito dalle Autorita' competenti, previa valutazione di ciascun singolo caso, solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

¤  il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale

¤  le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso

¤  l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia; in ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine

o   in deroga alle disposizioni sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine; i professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali

o   le disposizioni sull'accesso parziale non si applicano ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali

á      Meccanismo di allerta:

o   ordini e collegi professionali competenti o, in mancanza di questi, le autorita' competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attivita' professionali che abbiano ripercussioni sulla sicurezza di pazienti o su minori; il professionista interessato e' informato dell'invio dell'allerta

o   le autorita' competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, riguardo ai casi di professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in tale contesto

o   le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate prontamente circa la scadenza di un divieto o di una restrizione

o   contro l'allerta, il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerta ingiustificate; della presentazione del ricorso e' data indicazione nel Sistema IMI

o   le allerta sono eliminate dal Sistema IMI entro 3 gg dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione

á      Riconoscimento del tirocinio professionale (D. Lgs. 15/2016):

o   se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti riconoscono i tirocini effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga (in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale) alle linee-guida appositamente diramate (dal MIUR, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari; dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia, per le altre professioni), tengono conto dei tirocini svolti in un Paese terzo, e stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero

o   il riconoscimento del tirocinio non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione

á      Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:

o   procedura:

¤  presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per almeno un anno (D. Lgs. 15/2016[217]) negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza, nonche' da D. Lgs. 15/2016 - della sanita', dell'istruzione dei minori)

-       una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione (solo per per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti; da D. Lgs. 15/2016)

-       un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento (per determinate attivita', di cui all'art. 27 D. Lgs. 206/2007)

¤  possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤  iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario; si da' luogo a iscrizione automatica anche in caso di rilascio di tessera professionale europea ai fini dello svolgimento di attivita' in Italia (D. Lgs. 15/2016)

o   il prestatore e' tenuto a

¤  informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤  comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

á      Riconoscimento in regime di stabilimento:

o   categorie:

¤  riconoscimento sulla base dellÕesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤  riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤  riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni (D. Lgs. 15/2016):

-       per le professioni indicate dalla Commissione UE in appositi regolamenti di attuazione della Direttiva 2013/55/UE; per tali professioni, gli Stati membri sono tenuti a introdurre un quadro comune di formazione (che non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione, ma che consente il riconoscimento automatico delle qualifiche acquisite sulla base di esso e l'accesso alla professione)

-       per le professioni per le quali la Commissione UE ha fissato, in appositi regolamenti di attuazione della Direttiva 2013/55/UE, i contenuti di una prova professionale comune (prova attitudinale, che consente il riconoscimento automatico ai professionisti che la superino)

¤  regime generale di riconoscimento di titoli di formazione:

-       per

¬     professioni che non rientrano nei casi precedenti

¬     situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento

¬     professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato che attesti il compimento di studi secondari, diplomi che attesti il compimento di studi post-secondari o di formazione o istruzione specificamente regolamentate), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale di almeno un anno complessivo negli ultimi dieci, non richiesta in presenza di una formazione o istruzione specificamente regolamentata, e attestati di competenza o titoli di formazione che dimostrino la preparazione necessaria - da D. Lgs. 15/2016[218])

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a 3 anni) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi; in altri casi, possibile l'imposizione di entrambe le misure (D. Lgs. 15/2016); al richiedente deve essere data la possibilita' di svolgere l'eventuale prova attitudinale entro 6 mesi dalla decisione (D. Lgs. 15/2016)

o   procedura:

¤  presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellÕesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellÕattivita', rilasciato dallÕautorita' o dallÕorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellÕesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione

¤  eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg; in caso di fondato dubbio, l'autorita' competente puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale (D. Lgs. 15/2016)

¤  possibile (D. Lgs. 15/2016) indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellÕOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤  decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il provvedimento fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

¤  la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellÕassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

¤  le autorita' competenti assicurano che tutte le procedure per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate mediante connessione remota e per via elettronica, salva la possibilita' di richiedere copie autenticate dei documenti, in caso di dubbio fondato e se strettamente necessario (D. Lgs. 15/2016)

 

á      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   cluster 1:

¤  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

¤  agente e rappresentante di commercio

¤  agrotecnico ed agrotecnico laureato

¤  architetto e architetto junior

¤  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

¤  autoriparatore

¤  avvocato

¤  biologo e biologo junior

¤  chimico e chimico junior

¤  conduttore di impianti termici

¤  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

¤  consulente del lavoro

¤  consulente in proprieta' industriale

¤  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

¤  dottore commercialista

¤  esperto contabile

¤  geologo e geologo junior

¤  geometra

¤  impiantista

¤  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

¤  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

¤  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

¤  istruttore di scuola guida

¤  mediatore marittimo

¤  ottico

¤  perito agrario

¤  perito industriale chimico

¤  perito industriale design

¤  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

¤  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

¤  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

¤  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

¤  perito industriale informatico

¤  veterinario

o   cluster 2:

¤  accompagnatore turistico

¤  acconciatore

¤  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

¤  allenatore professionista cavalli da corsa

¤  assistente bagnante

¤  assistente sociale/assistente sociale specialistica

¤  attuario/attuario iunior

¤  aiuto allenatore

¤  allenatore

¤  allenatore capo

¤  allenatore IV livello

¤  classificatore di carcasse bovine

¤  classificatore di carcasse suine

¤  conservatore di beni architettonici e ambientali

¤  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

¤  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

¤  docente di scuola dellÕinfanzia

¤  docente di scuola primaria

¤  estetista

¤  fantino/guidatore cavalli da corsa

¤  giornalista

¤  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

¤  guida turistica

¤  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

¤  maestro di scherma

¤  maestro di sci

¤  mediatore

¤  paesaggista

¤  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

¤  preparatore atletico

¤  assistente sanitario

¤  dietista

¤  educatore professionale

¤  igienista dentale

¤  logopedista

¤  ortottista-assistente di oftalmologia

¤  ostetrica

¤  podologo

¤  tecnico audiometrista

¤  tecnico audioprotesista

¤  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

¤  tecnico di neurofisiopatologia

¤  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

¤  tecnico riabilitazione psichiatrica

¤  tecnico ortopedico

¤  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

¤  tecnico sanitario di radiologia medica

¤  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

¤  terapista occupazionale

¤  restauratore dei beni culturali

¤  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

¤  spedizioniere

¤  spedizioniere doganale/doganalista

¤  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

¤  tecnico del restauro dei beni culturali

¤  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

¤  tecnologo alimentare

¤  tintolavanderia

¤  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

 

á      Medici e altri professionisti sanitari, cittadini comunitari, al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, di altri gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere l'attivita' professionale, in deroga ad eventuali norme meno favorevoli sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)

 

á      Disposizioni relative alla professione di guida turistica (art. 3 L. 97/2013):

o   l'abilitazione e' valida su tutto il territorio nazionale; ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita', il riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi di D. Lgs. 206/2007, conseguita da un cittadino comunitario in altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale

o   fermo restando quanto previsto da D. Lgs. 206/2007, i cittadini comunitari abilitati allo svolgimento dell'attivita' in altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione

o   con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione

á      Sent. Corte Cost. 178/2014: illegittimita' costituzionale di art. 73 co. 4 Legge Reg. Umbria 13/2013, che subordina la possibilita' di svolgere l'attivita' di guida turistica nella Regione Umbria, per le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni, all'accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalita' stabilite dalla Giunta regionale; la norma censurata introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con art. 3 L. 97/2013

 

á      Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):

o   rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale

o   la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative

o   in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007

o   per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)

 

á      Sent. Corte Giust. C-575/11:

o   non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista

o   Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14, par. 1 Direttiva 2005/36/CE

o   Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi

 

á      Sent. Corte Giust. C-492/12:

o   legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base

o   spetta al giudice nazionale stabilire

¤  se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base

¤  se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base

o   le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico

 

á      Sent. Corte Giust. C-58/13:

o   non puo' costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui e' cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale e' stata acquisita

o   non si e' evidenziato, nel caso in esame, alcun elemento tale da inficiare la validita' di art. 3 Direttiva 98/5/CE; note:

¤  i ricorrenti hanno chiesto l'iscrizione nella "sezione speciale dell'albo degli avvocati", raggruppa gli avvocati in possesso di un titolo rilasciato in uno Stato membro diverso dall'Italia (nella fattispecie, la Spagna), ma stabiliti in Italia

¤  il Consiglio Nazionale Forense ritiene che art. 3 Direttiva 98/5/CE, consentendo ai cittadini italiani che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana di esercitare la loro professione nella Repubblica italiana, abbia l'effetto di aggirare art. 33 par. 5 Cost. (che subordina l'accesso alla professione di avvocato al superamento di un esame di Stato) e violi quindi art. 4 par. 2 Trattato sull'Unione europea, dovendo cosi' essere considerata invalida (Punto 55)

¤  tuttavia, art. 3 Direttiva 98/5/CE riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine, non disciplinando l'accesso alla professione di avvocato ne' l'esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante (Punto 56)

 

á      Concl. Avv. Gen. C-477/13 (sull'iscrizione di un professionista tedesco all'ordine degli architetti austriaco):

o   l'espressione "ragione specifica ed eccezionale" di cui ad art. 10 Direttiva 2005/36/CE si riferisce esclusivamente alle lettere da a) a g) di tale articolo; un richiedente non e' tenuto a fornire una "ragione specifica ed eccezionale" oltre a quelle li' indicate

o   il termine "architetti" di cui ad art. 10 lettera c) Direttiva 2005/36/CE fa riferimento alla professione a cui un richiedente chiede di avere accesso; esso non deve essere interpretato in modo da limitare l'ambito di applicazione del regime di riconoscimento dei titoli di formazione ai sensi del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36/CE

 

á      TAR Lazio: ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al momento in cui il titolo estero e' stato conseguito

 

á      Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 19/12/2012: un ingegnere laureato in Italia (che in Italia puo' esercitare nel settore dell'architettura) ha ottenuto iscrizione Albo architetti britannico, sulla base del riconoscimento automatico del titolo, grazie all'intervento del SOLVIT

á      Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 2/8/2013: un ingegnere industriale ha ottenuto in Svezia il riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Italia, grazie al Punto nazionale di contatto, istituito presso il Dipartimento Politiche Europee

 

á      Nel 2008, circa 3000 riconoscimenti di titoli ottenuti inaltro Stato membro dell'Unione europea; tra questi, 1795 infermieri (1608 rumeni), 170 medici (principalmente rumeni e tedeschi), 84 architetti (principalmente svizzeri), 210 fisioterapisti (principalmente rumeni ed estoni), circa 300 nel campo della giustizia (90 avvocati), 75 ingegneri, circa 100 docenti (30 di scuola secondaria spagnoli); rilevanti anche i riconoscimenti in regime di prestazione temporanea per guide turistiche e maestri di sci (Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 13/4/2010)

 

á      Circ. Minlavoro 9/4/2015:

o   la fattispecie della somministrazione transnazionale di lavoro (agenzie di somministrazione stabilite in altro Stato membro che distaccano lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unita' produttiva in Italia) rientra nell'ambito della disciplina dettata dalla Direttiva 96/71/CE, come recepita dal D. Lgs. 72/2000, e dalla Direttiva 2014/67/UE

o   le agenzie di somministrazione stabilite in altro Stato membro non necessitano dell'autorizzazione prevista da art. 4 D. Lgs. 276/2003 se dimostrano di operare in forza di un provvedimento amministrativo delle competenti autorita' dello Stato di provenienza, equivalente a quello richiesto dalla legislazione italiana; tali agenzie sono esonerate dal versamento del deposito cauzionale e dalla stipula di una garanzia fideiussoria se hanno assolto ad obblighi analoghi in base alla legislazione dello Stato di provenienza

o   si applicano i livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a

¤  periodi massimi di lavoro e minimi di riposo

¤  durata minima delle ferie annuali retribuite

¤  tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario (nella nozione di retribuzione sono incluse tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta)

¤  salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

¤  non discriminazione tra uomo e donna

¤  condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione

o   si applicano art. 23 co. 1 D. Lgs. 276/2003, che prevede il diritto del lavoratore interinale a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (in questo senso, anche art. 5 Direttiva 2008/104/CE), a parita' di mansioni svolte, nonche' la disciplina in materia di responsabilita' solidale per l'adempimento di obblighi retributivi e previdenziali

o   il personale ispettivo puo' adottare la diffida accertativa di cui all'art. 12 D. Lgs. 124/2004

o   ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e della regolarita' del rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore oggetto di somministrazione transnazionale, nelle more del recepimento della Direttiva 2014/67/UE, si evidenziano, tra i documenti oggetto di eventuale acquisizione ed esame da parte del personale ispettivo, i seguenti:

¤  il contratto di somministrazione di lavoro e l'autorizzazione amministrativa del Paese di stabilimento dell'agenzia straniera

¤  i documenti di riconoscimento e gli eventuali contratti individuali di lavoro del personale somministrato

¤  i modelli A1 dei lavoratori interessati

¤  i prospetti paga gia' elaborati o la documentazione idonea a dimostrare il pagamento della retribuzione ed il relativo importo nonche' la tracciatura dell'orario di lavoro

¤  la documentazione in materia di salute e sicurezza (a seconda delle situazioni, DVR, POS, sorveglianza sanitaria, etc.)

á      Sent. Corte Giust. C-396/13:

o   la Direttiva 96/71/CE osta a che una normativa dello Stato membro in cui ha sede l'impresa che ha distaccato alcuni lavoratori nel territorio di un altro Stato membro, in forza della quale e' vietata la cessione di crediti derivanti da rapporti di lavoro, possa impedire la presentazione di un ricorso da parte di un sindacato dinanzi a un giudice del secondo di tali Stati membri, nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, al fine di recuperare, a favore dei lavoratori distaccati, taluni crediti salariali attinenti al salario minimo, ai sensi della stessa Direttiva, che sono stati ad esso ceduti, essendo tale cessione conforme al diritto vigente in quest'ultimo Stato membro

o   art. 3 par. 1 e 7 Direttiva 96/71/CE deve essere interpretato nel senso che

¤  non osta a un calcolo del salario minimo orario e/o a cottimo, basato sull'inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante, purche' tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti; accertamento, questo, che spetta al giudice nazionale

¤  un'indennita' giornaliera deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo a condizioni identiche a quelle cui e' subordinata l'inclusione di tale indennita' nel salario minimo versato ai lavoratori locali in occasione di un loro distacco all'interno dello Stato membro interessato

¤  un'indennita' per il tragitto giornaliero, versata ai lavoratori a condizione che la durata del tragitto giornaliero che essi effettuano per recarsi sul loro luogo di lavoro e per fare da esso ritorno ecceda un'ora, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo dei lavoratori distaccati, sempre che tale condizione sia soddisfatta; accertamento, questo, che spetta al giudice nazionale

¤  l'accollo dei costi di alloggio di tali lavoratori non deve essere considerato un elemento del salario minimo degli stessi

¤  un'indennita' concessa sotto forma di buoni pasto distribuiti ai suddetti lavoratori non deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo degli stessi

¤  la gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento

á      Concl. Avv. Gen. C-586/13:

o    la libera prestazione di servizi e la definizione di "servizi" contenuta (rispettivamente) negli articoli 56 e 57 TFUE non ostano a che la Repubblica austriaca, nel corso del periodo transitorio previsto nell'Atto di adesione dell'Ungheria alla UE, subordini al possesso di un permesso di lavoro la cessione temporanea di lavoratori ungheresi sul proprio territorio, ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE

o   nell'accertare se un servizio che comporta un trasferimento temporaneo di lavoratori costituisca una cessione di manodopera ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE o un distacco di lavoratori ai sensi di art. 1 par. 3 lett. a), le autorita' nazionali debbono considerare, in particolare, se il contratto miri ad uno specifico risultato che puo' essere distinto dalla cessione temporanea di manodopera, se il corrispettivo sia basato su tale risultato, e chi effettivamente organizza il lavoro, impartisce le direttive ai lavoratori interessati su come eseguire le loro prestazioni e controlla se essi stiano lavorando nel rispetto di tali direttive

 

á      Sent. Corte Giust. C-9/14: art. 39 par. 2 Trattato CE (ora art. 45 TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, ai fini dell'imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attivita' lavorative in tale Stato membro durante parte dell'anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un'agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benche' egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalita' o la quasi totalita' dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l'essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell'intero anno considerato; la circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attivita' lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell'Unione europea non influisce su tale interpretazione

 

 

Accesso alla prestazione di servizi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni rilevanti: Direttiva 2006/123/CE e D. Lgs. 59/2010

á      D. Lgs. 59/2010:

o   finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")

o   servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione

o   il decreto non si applica

¤  ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri

¤  ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva

¤  ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli

¤  ai servizi finanziari

¤  ai servizi di comunicazione

¤  ai servizi di trasporto

¤  ai servizi di somministrazione di lavoro

¤  ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie

¤  ai servizi audiovisivi

¤  al gioco d'azzardo e di fortuna

¤  ai servizi privati di sicurezza

¤  ai servizi forniti da notai

o   sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata

o   l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica

o   in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lÕordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanitˆ pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellÕordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellÕequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellÕambiente e dellÕambiente urbano, compreso lÕassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertˆ di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti

o   fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati

o   i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie

o   il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo

o   quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allÕamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990

o   qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso

o   quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili

o   salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)

o   le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno

o   ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000

o   i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007

o   la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato

o   l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione

o   non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi

o   salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente

o   i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza

 

á      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

á      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   cluster 1:

¤  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

¤  agente e rappresentante di commercio

¤  agrotecnico ed agrotecnico laureato

¤  architetto e architetto junior

¤  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

¤  autoriparatore

¤  avvocato

¤  biologo e biologo junior

¤  chimico e chimico junior

¤  conduttore di impianti termici

¤  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

¤  consulente del lavoro

¤  consulente in proprieta' industriale

¤  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

¤  dottore commercialista

¤  esperto contabile

¤  geologo e geologo junior

¤  geometra

¤  impiantista

¤  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

¤  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

¤  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

¤  istruttore di scuola guida

¤  mediatore marittimo

¤  ottico

¤  perito agrario

¤  perito industriale chimico

¤  perito industriale design

¤  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

¤  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

¤  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

¤  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

¤  perito industriale informatico

¤  veterinario

o   cluster 2:

¤  accompagnatore turistico

¤  acconciatore

¤  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

¤  allenatore professionista cavalli da corsa

¤  assistente bagnante

¤  assistente sociale/assistente sociale specialistica

¤  attuario/attuario iunior

¤  aiuto allenatore

¤  allenatore

¤  allenatore capo

¤  allenatore IV livello

¤  classificatore di carcasse bovine

¤  classificatore di carcasse suine

¤  conservatore di beni architettonici e ambientali

¤  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

¤  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

¤  docente di scuola dellÕinfanzia

¤  docente di scuola primaria

¤  estetista

¤  fantino/guidatore cavalli da corsa

¤  giornalista

¤  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

¤  guida turistica

¤  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

¤  maestro di scherma

¤  maestro di sci

¤  mediatore

¤  paesaggista

¤  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

¤  preparatore atletico

¤  assistente sanitario

¤  dietista

¤  educatore professionale

¤  igienista dentale

¤  logopedista

¤  ortottista-assistente di oftalmologia

¤  ostetrica

¤  podologo

¤  tecnico audiometrista

¤  tecnico audioprotesista

¤  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

¤  tecnico di neurofisiopatologia

¤  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

¤  tecnico riabilitazione psichiatrica

¤  tecnico ortopedico

¤  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

¤  tecnico sanitario di radiologia medica

¤  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

¤  terapista occupazionale

¤  restauratore dei beni culturali

¤  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

¤  spedizioniere

¤  spedizioniere doganale/doganalista

¤  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

¤  tecnico del restauro dei beni culturali

¤  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

¤  tecnologo alimentare

¤  tintolavanderia

¤  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

 

á      Disposizioni relative alla professione di guida turistica (art. 3 L. 97/2013):

o   fermo restando quanto previsto da D. Lgs. 206/2007, i cittadini comunitari abilitati allo svolgimento dell'attivita' in altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione

o   con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione

 

á      Sent. Corte Cost. 264/2013:

o   illegittimita' costituzionale di art. 6 co. 1 lett. b Legge Regione Molise 25/2012, che prevede, tra gli altri requisiti richiesti per lÕiscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale), che i soggetti che aspirino all'iscrizione medesima debbano essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dellÕimpresa nel territorio regionale

o   la disposizione si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dellÕUnione europea, nonche' dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, senza che vi sia alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza (chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal medesimo art. 6, per l'iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneita' tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attivita' in questione

o   violato il divieto, posto da art. 14 Direttiva 2006/123/CE, di subordinare lÕaccesso ad una attivita' di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro al requisito della residenza sul territorio per il prestatore, e, di conseguenza, art. 117 Cost.

á      Sent. Corte Giust. C-338/04: il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che impone una sanzione penale a soggetti che abbiano esercitato un'attivita' di servizio in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla normativa nazionale, senza riguardo per il fatto che l'autorizzazione e' stata rifiutata, in violazione del diritto comunitario

á      Com. Dipartimento Politiche comunitarie 25/1/2012: il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di valutare se le disposizioni che subordinano l'autorizzazione per lÕapertura di nuovi esercizi per lo svolgimento della professione di ottico alle condizioni, da un lato, dell'insediamento di un solo esercizio ogni 8.000 abitanti e, dall'altro, dell'esistenza di una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica esistenti possano essere giustificate dall'esigenza di tutela della salute e se siano proporzionate al motivo imperativo di interesse generale in questione, o se, invece, diano incompatibili con la Direttiva 2006/123/CE (causa C-539/11)

á      Concl. Avv. Gen. C-586/13:

o    la libera prestazione di servizi e la definizione di "servizi" contenuta (rispettivamente) negli articoli 56 e 57 TFUE non ostano a che la Repubblica austriaca, nel corso del periodo transitorio previsto nell'Atto di adesione dell'Ungheria alla UE, subordini al possesso di un permesso di lavoro la cessione temporanea di lavoratori ungheresi sul proprio territorio, ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE

o   nell'accertare se un servizio che comporta un trasferimento temporaneo di lavoratori costituisca una cessione di manodopera ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE o un distacco di lavoratori ai sensi di art. 1 par. 3 lett. a), le autorita' nazionali debbono considerare, in particolare, se il contratto miri ad uno specifico risultato che puo' essere distinto dalla cessione temporanea di manodopera, se il corrispettivo sia basato su tale risultato, e chi effettivamente organizza il lavoro, impartisce le direttive ai lavoratori interessati su come eseguire le loro prestazioni e controlla se essi stiano lavorando nel rispetto di tali direttive

 

 

Parita' di trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario residente in Italia gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato (art. 19 D. Lgs. 30/2007)

á      Nota: alla luce delle altre disposizioni del D. Lgs. 30/2007 per "cittadino comunitario residente in Italia" si dovrebbe intendere: "cittadino comunitario con diritto di soggiorno in Italia"; tuttavia, Sent. Corte Cost. 269/2010 e e Sent. Corte Cost. 299/2010 hanno chiarito come le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 debbano essere armonizzate con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano, in particolare quelle che sanciscono la tutela della salute e assicurano cure gratuite agli indigenti e l'esercizio del diritto all'istruzione; la questione e' rilevante per la copertura sanitaria dei comunitari privi dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno e per l'accesso all'istruzione dei minori figli di comunitari privi degli stessi requisiti

á      DPCM 10/10/2012: il termine per il procedimento relativo al pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per lÕassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958 (Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972) e' di 90 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)

 

á      La parita' di trattamento si estende ai familiari stranieri con diritto di soggiorno; Sent. Corte Giust. C-316-85: della parita' di trattamento i familiari godono solo indirettamente; non hanno quindi diritto a prestazioni sociali quando non siano piu' a carico del cittadino comunitario, la condizione di carico dovendo essere valutata in base ad elementi di fatto, a prescindere dai motivi del mantenimento (nota: il dispositivo della sentenza non esclude che della parita' continuino a godere i familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo - ad esempio, diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi; Mess. INPS 4602/2008 fa riferimento anche ai familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo)

á      Concl. Avv. Gen. C-401/15 C-403/15:

o   l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento UE 492/2011 devono essere interpretati nel senso che un figlio che non e' unito da un legame giuridico con un lavoratore migrante ma che e' il discendente del coniuge (o del convivente registrato) di detto lavoratore deve essere considerato come figlio del lavoratore in parola; in quanto tale, egli e' il beneficiario indiretto dei vantaggi sociali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento UE 492/2011, a condizione che il lavoratore provveda al suo mantenimento

o   la condizione relativa al contributo al mantenimento del figlio risulta da una situazione di fatto senza che sia necessario stabilire le ragioni del ricorso a tale sostegno ne' quantificarne l'entita' in modo preciso

á      Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) ad una straniera madre di cittadina italiana (nota: il riferimento implicito e' alla Sent. Corte Giust. C-200/02), benche' titolare di permesso per motivi familiari e non di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; il fatto di non aver ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, pur possedendo i relativi requisiti, non preclude il godimento dei diritti riconosciuti al titolare di tale carta (art. 19 co. 2 e 4 D. Lgs. 30/2007); nota: significa che il rilascio della carta ha carattere puramente ricognitivo del diritto di soggiorno

á      L'assegno concesso dal Comune ed erogato dall'INPS per le famiglie con tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998 (gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000) spetta anche ai familiari stranieri di cittadino comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (L. 97/2013)

á      Circ. Minlavoro 7/11/2013: ammissibili le domande per l'assegnazione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 presentate a partire dall'1/7/2013, dato che la copertura finanziaria della norma varata con la L. 97/2013 copre solo il secondo semestre del 2013; nello stesso senso Circ. INPS 4/2014, che da' anche indicazione ai Comuni perche' procedano a riesaminare le istanze presentate anteriormente all'1/7/2013 per la verifica dei requisiti richiesti, restando ferma la decorrenza del beneficio, comunque, dall'1/7/2013; nota: interpretazione in contrasto con la giurisprudenza, che ha riconosciuto sistematicamente il diritto a tale assegno anche prima che entrasse in vigore la L. 97/2013 (la stessa Circ. Minlavoro 7/11/2013 ammette che la norma di cui alla L. 97/2013 ha valore interpretativo della disposizione gia' vigente, che istituiva il diritto; non ha, cioe' valore costitutivo di un nuovo diritto, e si e' resa necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE)

á      Trib. Bergamo: discriminatoria la condotta tenuta, sulla base di Circ. Minlavoro 7/11/2013, dal Comune di Verdello negando il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 per il periodo 1/1/2013-30/6/2013 ad un cittadino senegalese in possesso del permesso UE slp; sebbene la L. 97/2013 non puo' che valere per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno per il primo semestre 2013 in virtu' della corretta interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei principi di cui alla Direttiva 2003/109/CE e sulla base di tutte le argomentazioni gia' riconosciute dalla unanime giurisprudenza di merito; si ordina quindi al Comune di riconoscere al ricorrente l'assegno per il periodo in questione e l'INPS al pagamento dello stesso assegno

á      Trib. Venezia: l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 spetta al titolare di permesso UE slp anche per periodi anteriori al secondo semestre 2013 (L. 97/2013), dato che anche prima dell'entrata in vigore della L. 97/2013 la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme agli obblighi scaturenti dal principio di parita' di trattamento previsto dalla Direttiva 2003/109/CE; nello stesso senso, Trib. Firenze

á      Trib. Milano: discriminatoria Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; il diritto all'assegno sussiste in forza del principio di parita' tra italiani e stranieri titolari di permesso UE slp stabilito da art. 11 Direttiva 2003/109/CE, con conseguente necessita' di una lettura comunitariamente orientata o, addirittura, di una vera e propria disapplicazione di art. 65 L. 448/1998 e irrilevanza della previsione di copertura finanziaria per il solo secondo semestre del 2013, di cui all'art. 13 co. 2 L. 97/2013; si ordina all'INPS di cessare immediatamente la discriminazione; riconosciuta la legittimazione passiva dell'INPS e quella attiva di ASGI e Avvocati per niente, dato che i soggetti discriminati non sono individuabili e si tratta, quindi, di discriminazione collettiva

á      Corte App. Milano: conferma quasi integralmente Trib. Milano (compensando pero' le spese tra Comune di Milano e ricorrenti nel giudizio di primo grado) in relazione al carattere di discriminazione collettiva di Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza o origine etnica; l'unificazione del rito previsto per le cause di discriminazione diverse da quelle di genere opera anche sul piano della legittimazione ad agire degli enti collettivi sia nell'ipotesi di fattori discrimnatori richiamati da art. 44 D. Lgs. 286/1998, sia nell'ipotesi di fattori richiamati da art. 4 D. Lgs. 215/2003; l'esclusione prevista da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed espresso nelle direttive UE

á      Circ. INPS 97/2014: al fine di ottemperare all'ordinanza di Trib. Milano, immediatamente esecutiva, l'INPS mette in pagamento tutti i dispositivi relativi all'assegno per famiglie con almeno tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998, inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre del 2013; a seguito dell'ampliamento del novero dei beneficiari dell'assegno apportato dalla L. 97/2013 e per consentire al Minlavoro il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall?attuazione della norma, si sta provvedendo all'inserimento, tra i dati trasmessi, delle informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari

á      Circ. INPS 5/2014: ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, per familiari di cittadino UE titolari di diritto di soggiorno si intendono quelli di cui all'art. 2 D. Lgs. 30/2007

á      Circ. INPS 70/2016: con DPCM 24/12/2015 si e' stabilito che l'assegno di 500 euro per nuclei familiari con quattro o piu' figli minori, erogato per il 2015 in base ad art. 1 co. 130 L. 190/2014, e' assegnato, agli aventi diritto, sulla base della domanda di assegno per nuclei familiari con tre o piu' figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998

á      Nota: le misure di natura assistenziale (non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X Regolamento CE 883/2004):

o   pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

o   pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

o   pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

o   pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

o   integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

o   integrazione dellÕassegno di invalidita' (L. 222/1984)

o   assegno sociale (L. 335/1995)

o   maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988); nota (circ. INPS 110/2012): l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia

á      Sent. Corte Giust. C-45/12:

o   una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui

o   e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-308/14:

o   respinto il ricorso con cui la Commissione europea chiedeva alla Corte di accertare che, imponendo a coloro che presentano domanda di assegni familiari o di credito d'imposta per figlio a carico di disporre del diritto di soggiorno nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tale Stato membro e' venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di art. 4 Regolamento CE 883/2004

o   la titolarita' del diritto di soggiorno e' uno dei requisiti che ciascuna normativa nazionale puo' legittimamente imporre per il godimento di una prestazione di sicurezza sociale

o   e' vero che l'imposizione di un tale requisito costituisce una discriminazione indiretta, dato che esso tende ad incidere piu' sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali

o   il controllo del rispetto delle condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE per l'esistenza del diritto di soggiorno non e' effettuato sistematicamente e non e' di conseguenza contrario alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 Direttiva 2004/38/CE (soltanto in caso di dubbio le autorita' britanniche procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o meno le condizioni previste dalla Direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle di cui all'articolo 7, e, pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato membro)

o   non sono stati forniti elementi che dimostrino che tale controllo non risponde alle condizioni di proporzionalita', che non e' idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo (diper se' legittimo) di protezione delle finanze pubbliche e che va al di la' di quanto necessario per conseguire tale obiettivo

o   non vi sono quindi elementi per affermare che la discriminazione indiretta evidenziata costituisca una discriminazione vietata

á      In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia (nota: non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno del cittadino comunitario) ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge (nota: art. 2, co. 1 L. 328/2000 stabilisce che i cittadini comunitari ed i loro familiari hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali; l'erogazione di tali prestazioni e servizi, derivando da "altra disposizione di legge" non dovrebbe essere derogabile neanche nei primi 3 mesi di soggiorno ne' in fase di prima ricerca di lavoro)

á      Sent. Corte Giust. C-140/12: non e' legittima una disposizione che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, escluda in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione assistenziale a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, per il fatto che il richiedere la prestazione stessa dimostra come l'interessato non disponga di risorse sufficienti e fa quindi venir meno il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi; note:

o   Punto 68: gli Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni interessato

o   Punto 69: per stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento, deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)

o   Punto 72: nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il "sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee

á      Sent. Corte Giust. C-67/14: art. 24 Direttiva 2004/38/CE e art. 4 Regolamento CE 883/2004 non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo", ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, che siano altresi' costitutive di una "prestazione d'assistenza sociale", ai sensi di art. 24 par. 2 Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all'art. 14 par. 4 lettera b Direttiva 2004/38/CE (ossia, i cittadini dell'Unione che siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro e che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilita' di trovarlo), mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione; note:

o   solo due disposizioni della Direttiva 2004/38/CE sono idonee a conferire a persone in cerca di lavoro un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in forza di tale direttiva: art. 7 par. 3 lettera c e art. 14 par. 4 lettera b, rispettivamente per persone in cerca di lavoro dopo aver concluso un contratto a termine di durata inferiore a un anno o nei primi 12 mesi di soggiorno, o persone in cerca del loro primo lavoro (punto 52); nel primo caso, la persona conserva lo status di lavoratore per un periodo di durata non inferiore a 6 mesi e puo' avvalersi della parita' di trattamento per accedere alle prestazioni assistenziali (punti 53 e 54); nel secondo caso (per il quale la Corte non sembra prendere posizioen sul fatto che si abbia un effettivo diritto di soggiorno), si applica la deroga relativa all'accesso alle prestazioni assistenziali (punto 58)

o   la deroga di cui all'art. 14 par. 4 lettera b e' compatibile con il principio secondo il quale occorre sempre esaminare la situazione individuale, per stabilire se ci si trovi di fronte a un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante; l'esame individuale e' mirato in questo caso alla valutazione globale dell'onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in concreto per l'insieme del sistema nazionale di assistenza sociale, e, benche' l'assistenza accordata a un solo richiedente difficilmente possa essere qualificata come "onere eccessivo" per uno Stato membro, l'onere potrebbe essere gravoso per lo Stato membro interessato a fronte della somma di tutte le domande individuali che gli vengano sottoposte (punto 62)

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-67/14 aveva affermato che

¤  e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che beneficino di un diritto di soggiorno superiore a 3 mesi per cercare un posto di lavoro in base all'articolo 14 par. 4 lettera b) della Direttiva 2004/38/CE, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione

¤  non e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, automaticamente e senza alcun esame individuale, i cittadini di altri Stati membri che siano alla ricerca di un posto di lavoro sul territorio dello Stato membro ospitante, dopo aver avuto accesso al citato mercato del lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione

á      Sent. Corte Giust. C-299/14: e' legittima una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, altresi' costitutive di una prestazione di assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante; note:

o   punto 45: atteso che gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell'Unione europea possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un'assicurazione malattia personale per un soggiorno della durata massima di tre mesi sui loro rispettivi territori, e' legittimo non imporre a detti Stati membri la presa in carico di tali cittadini durante detto periodo

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-299/14: non e' legittima la normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, che agevolano l'accesso al mercato del lavoro, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante senza dar loro la possibilita' di dimostrare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante

á      Sent. Corte Giust. C-22-08: le prestazioni di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne da' la legislazione nazionale, siano destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro, non possono essere considerate "prestazioni d'assistenza sociale", ai sensi di art. 24, co. 2 Direttiva 2004/38/CE; i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, purche' abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di quest'ultimo, possono avvalersi dell'art. 39, co. 2 Trattato CE al fine di beneficiarne

á      Sent. Corte Giust. C-269/07: costituisce una forma di discriminazione indiretta vietata dal diritto comunitario la mancata assimilazione dei lavoratori comunitari frontalieri ai lavoratori residenti nella fruizione di prestazioni sociali collegate alla loro qualifica di lavoratori per la sola ragione della mancanza di residenza dei primi sul territorio nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-103/08: l'art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale, che riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, includendovi, con interpretazione estensiva dei requisiti di residenza e domicilio, anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale (ad esempio, i frontalieri)

á      Sent. Corte Giust. C-542/09: illegittima l'imposizione di un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei "3 anni su 6" (nota: significa avere legalmente soggiornato nello Stato membro per almeno tre anni nel corso dei sei anni precedenti l'iscrizione in un istituto di istruzione straniero), ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dello Stato membro nel quale esercitano il loro diritto alla libera circolazione; note:

o   sullo Stato membro che imponga tale requisito grava non soltanto l'onere di dimostrare, con elementi idonei a suffragare la dimostrazione, che la misura nazionale in questione e' proporzionata all'obiettivo perseguito (paragrafo 82 della sentenza)

o   il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi della normativa dell'Unione europea, qualora egli continui a provvedere al mantenimento del figlio

á      Sent. Corte Giust. C-75/11: illegittimo, da parte di uno Stato membro, riservare il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti universitari i cui genitori percepiscano assegni familiari nello Stato membro stesso; note:

o   si tratta di una discriminazione indiretta

o   solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)

o   e' legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)

á      Sent. Corte Giust. C-523/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dellÕinizio degli studi; in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-523/11: e' vietato subordinare la concessione di un sussidio di studio per frequentare un istituto dÕinsegnamento straniero, per l'intera durata degli studi, ad una condizione che richieda ad ogni cittadino UE, compresi i cittadini dello Stato membro interessato, di aver avuto la residenza nel territorio di quest'ultimo per un periodo ininterrotto di tre anni, immediatamente prima di iniziare detti studi allÕestero

á      Sent. Corte Giust. C-20/12:

o   non e' legittima, in linea di principio, una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparita' di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un'attivita' nello Stato membro stesso

o   se e' vero che l'obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparita' di trattamento e che un requisito di residenza e' idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la societa' o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi gia' lavorato per un significativo periodo di tempo

á      Sent. Corte Giust. C-275/12: non e' legittimo subordinare la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in uno Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti, al termine di un corso di almeno due anni, da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest'ultimo Stato studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni

á      Sent. Corte Giust. C-220/12: non e' legittimo subordinare, in linea di principio, la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di studi svolti in un altro Stato membro all'unico requisito di avere stabilito un domicilio permanente sul territorio nazionale e che, qualora il richiedente sia un cittadino nazionale il quale non abbia il domicilio permanente sul suddetto territorio nazionale, prevede un aiuto alla formazione all'estero solo nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato a quest'ultimo limitrofo ed unicamente quando circostanze particolari lo giustifichino

á      Sent. Corte Giust. C-233/14: respinto il ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione europea contro il Regno dei Paesi Bassi, secondo il quale, rendendo l'abbonamento per i mezzi pubblici a tariffa preferenziale per gli studenti che svolgono i propri studi nei Paesi Bassi disponibile solo per gli studenti olandesi iscritti nei Paesi Bassi presso un istituto di istruzione pubblico o privato e per gli studenti provenienti da altri Stati membri che sono economicamente attivi nei Paesi Bassi o vi hanno acquisito un diritto di soggiorno permanente, il Regno dei Paesi Bassi era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 18 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE, nonchŽ dell'articolo 24 Direttiva 2004/38/CE; il Regno dei Paesi Bassi ha dimostrato che tale facilitazione rientra nella deroga prevista all'articolo 24, paragrafo 2 Direttiva 2004/38/CE, trattandosi di una forma di prestito condizionato

á      La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che (L. 129/2011) il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto (nota: disposizione coerente con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa; in questo senso, Trib. Bergamo; in modo ambiguo, Mess. INPS 4602/2008 afferma che il possesso del requisito relativo al diritto di soggiorno puo' essere dimostrato mediante autocertificazione ed esibizione del titolo di soggiorno valido)

á      Ai fini della fruizione dell'assegno di maternita' "dei Comuni" (artt. 74 e 75 D. Lgs. 151/2001) e dell'assegno di maternita' dello Stato (DPCM 452/2000), richiesta la residenza in Italia fin dal verificarsi dell'evento assicurato (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) e uno dei seguenti documenti (Mess. INPS 4602/2008)

o   carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta

o   attestato di diritto di soggiorno permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)

o   iscrizione anagrafica

o   carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (o permesso UE slp); Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della disposizione nazionale (INPS condannato per comportamento oggettivamente discriminatorio)

o   carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei; in senso meno restrittivo, Trib. Bergamo: in base ad art. 19 co. 4 D. Lgs. 30/2007, la qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto (nel caso, proprio il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001), rilevando solo l'integrazione delle condizioni che ne consentirebbero il rilascio

á      L'assegno di maternita' e' riconosciuto, per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, di cui all'art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000; art. 75 D. Lgs. 151/2001) anche alle cittadine straniere prive di ogni forma di tutela previdenziale e in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (anche in quanto familiari di cittadino italiano) o della carta di soggiorno permanente (Circ. INPS 35/2010; Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della disposizione nazionale); se la donna, al momento della presentazione della domanda, non e' ancora in possesso della carta di soggiorno deve allegare alla domanda la la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta della carta (Circ. INPS 35/2010); il Comune puo' tenere in sospeso la domanda fino al completamento del procedimento (Circ. INPS 35/2010); disposizioni analoghe per l'assegno di maternita' previsto dall'art. 66, L. 448/1998 (tuttavia, secondo Trib. Firenze, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale; nello stesso senso, Trib. Monza)

á      Ai fini della fruizione dell'assegno per il nucleo familiare (art. 65 L. 448/1998 e art. 80, co. 5 L. 388/2000), il cittadino comunitario residente in Italia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno tre figli minori deve attestare la propria iscrizione anagrafica (Mess. INPS 4602/2008)

á      Circ. INPS 70/2016: con DPCM 24/12/2015 si e' stabilito che l'assegno di 500 euro per nuclei familiari con quattro o piu' figli minori, erogato per il 2015 in base ad art. 1 co. 130 L. 190/2014, e' assegnato, agli aventi diritto, sulla base della domanda di assegno per nuclei familiari con tre o piu' figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998

á      Ai fini della fruizione dell'assegno sociale e delle prestazioni di invalidita' civile, il cittadino comunitario e i suoi familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a 3 mesi devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica o la carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta (Mess. INPS 4602/2008)

á      Trib. Brescia: riconosciuto il diritto all'assegno sociale a familiari stranieri di cittadino UE, privi del requisito di residenza decennale pregressa, in quanto tale requisito, indirettamente discriminatorio, e' ritenuto privo di qualunque giustificazione legittima (nota: non si tiene conto del fatto che e' stato introdotto proprio per evitare migrazioni opportunistiche, ne', per altro verso, del fatto che trattandosi di misura di sicurezza sociale, dovrebbe applicarsi il criterio del cumulo in base a Regolamento CE 883/2004)

á      Art. 60 L. 35/2012: sperimentazione relativa all'erogazione di una Carta acquisti, in 12 citta' italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno, in possesso di determinati requisiti economici, lavorativi e familiari e residenti da almeno un anno nel Comune presso il quale presenteranno la domanda (Decr. Minlavoro 10/1/2013)

á      I residenti cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno possono ottenere, al pari dei cittadini italiani residenti, il rilascio di una "carta acquisti" finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e del costo per la fornitura di gas da privati (art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013)[219]

á      Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013 si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e gli immobili posseduti all'estero; nota: prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib. Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)

á      Decr. Ministero Affari regionali 23/6/2016: e' concesso un contributo una tantum di 275 euro per il sostegno ai bambini nati o adottati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito; ne hanno diritto i beneficiari della Carta acquisiti di cui all'art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013 (cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, nonche', secondo le indicazioni date sul sito dell'INPS, i titolari di protezione internazionale); Mess. INPS 3407/2016:

o   l'importo aggiuntivo e' erogato a favore di

¤  nati nel 2014, beneficiari della Carta acquisti ordinaria; trattandosi di importo aggiuntivo, e' erogato solo ai soggetti che hanno gia' diritto all'accredito bimestrale della Carta acquisti

¤  nati nel 2014 non beneficiari della Carta acquisti ordinaria o minori adottati nel 2014 minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria o di eta' superiore ai 3 anni al momento della richiesta

o   l'importo e' concesso per le domande di Carta acquisti presentate entro il 16/11/2016

¤  presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta acquisti

¤  direttamente all'INPS in formato cartaceo (allegato 2), in caso di adottati di eta' superiore ai 3 anni

o   le eventuali somme non utilizzate verranno ripartite tra tutti gli aventi diritto

o   in caso di insufficienza delle disponibilita', l'importo aggiuntivo sara' corrispondentemente rideterminato

á      Istruzioni relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):

o   requisiti:

¤  eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni

¤  cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale

¤  iscrizione anagrafica

¤  trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)

¤  ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)

¤  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE

¤  non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

o   la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)

o   se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta

o   al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;

o   per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta

o   ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)

o   l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti

o   per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)

á      Decr. Minlavoro-Mineconomia 26/5/2016: la nuova prestazione di contrasto alla poverta' denominata "Sostegno all'inclusione attiva" (SIA) e, in particolare, la carta di credito che consente l'acquisto di beni di prima necessita', e' riservata a cittadini italiani o comunitari, stranieri titolari di permesso UE slp e familiari di cittadini comunitari; note:

o   requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro (non piu' previsto il requisito del patrimonio inferiore a 8.000 euro), trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili, vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; Sostegno all'inclusione attiva incompatibile con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati (Nota Minlavoro)

o   il modello di domanda di Sostegno per l'inclusione attiva (All. Mess. INPS 3272/2016) include, tra i possibili beneficiari, il titolare di protezione internazionale

á      Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui

á      DPCM 27/2/2015:

o   la domanda deve essere presentata da un genitore convivente

o   se il genitore avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace

o   nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo' essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda

o   l'erogazione dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste

á      Circ. INPS 93/2015:

o   il genitore si considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso comune (DPR 223/1989)

o   in caso di minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale nucleo

o   tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda

o   se la domanda viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore

o   in caso di affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente

o   qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS

á      Mess. INPS 4845/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   i genitori affidatari che hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell'adozione del minore medesimo; l'erogazione delle mensilita' concesse per l'affidamento preadottivo prosegue anche se nel frattempo il minore viene adottato

o   i genitori affidatari che non hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo possono presentare domanda in occasione dell'adozione; una volta intervenuta l'adozione del minore, e' preclusa la possibilita' di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiche' tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva, con conseguente perdita delle mensilita' antecedenti alla presentazione della domanda; il diritto all'assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, se la domanda e' presentata tempestivamente

o   in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi e' calcolato in ragione del singolo evento; se quindi per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilita' di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l'adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell'assegno fino a 36 mesi

o   in caso di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 e affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilita' corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell'affidatario, l'assegno e' richiesto e concesso ora ai genitori ora all'affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l'affidatario; se, pero', i genitori non hanno richiesto l'assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l'affidatario, non e' possibile recuperare le mensilita' pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell'affidamento temporaneo

o   al verificarsi di una delle cause di decadenza o per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge, l'erogazione del beneficio cessa; tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno puo' essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato

o   l'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore eta' del figlio adottato

á      Mess. INPS 5145/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   nel caso di domande respinte, con lettera di reiezione, perche' non e' stato reperito un ISEE valido o dalla dichiarazione ISEE il richiedente non risulta convivente con il figlio per il quale e' richiesto l'assegno e' prevista, su istanza del richiedente, la possibilita' di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avra' cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa; ove il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l'assegno verra' corrisposto con tutte le mensilita' arretrate spettanti

o   accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, e' a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande gia' inviate (in particolare, variazione o correzione del codice IBAN, variazione della modalita' di pagamento, variazione di recapiti); tale funzione e' accessibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalitˆ - Bonus beb -> invio comunicazioni

á      Mess. INPS 1110/2016:

o   vanno respinte, in base al parere fornito dal Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure carenti degli altri requisiti di legge

o   riguardo alle domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata immediatamente respinta)

o   l'accoglimento non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso UE slp che siano state immediatamente respinte

o   d'ora in avanti, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda

á      Note:

o   l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo senso, Lettera ASGI al Presidente del Consiglio e all'INPS)

o   in senso contrario a Mess. INPS 1110/2016, Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

o   Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)

o   il sistema online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)

á      I cittadini comunitari residenti in Italia che compiano 18 anni nel 2016 fruiscono della Carta di 500 euro finalizzata allo svolgimento di attivita' culturali (art. 1 co. 979 L. 208/2015); ai fini della fruizione della Carta, gli interessati possono trovare sul sito http://www.18app.it le istruzioni per ottenere le credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID; ulteriori informazioni sul sito http://www.spid.gov.it), indispensabili per accedere al bonus (comunicato Stranieriinitalia)

á      Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo 507/1997: accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale per cittadini comunitari minorenni, ultra-65-enni e disabili

á      Note:

o   art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate sulla L. 133/2008)

o   i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all' art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro

o   Trib. Brescia: riconosciuto il diritto all'assegno sociale a familiari stranieri di cittadino UE, privi del requisito di residenza decennale pregressa, in quanto tale requisito, indirettamente discriminatorio, e' ritenuto privo di qualunque giustificazione legittima (nota: non si tiene conto del fatto che e' stato introdotto proprio per evitare migrazioni opportunistiche, ne', per altro verso, del fatto che trattandosi di misura di sicurezza sociale, dovrebbe applicarsi il criterio del cumulo in base a Regolamento CE 883/2004)

á      Nota:

o   Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o   Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o   Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

o   Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

¤  esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

¤  par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

¤  la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

¤  la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o   con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

o   la Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia

o   aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

¤  le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)

¤  le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

o   Trib. Trieste: indirettamente discriminatorio il comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia nell'indire un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti da art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2003 subordinandoli ad un requisito di anzianita' di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009; la finalita' di contenimento della spesa pubblica, addotta dal Legislatore regionale, non puo' legittimare la limitazione alla fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea; Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia-Giulia sono tenuti, in via solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria (nota: Regione Friuli-Venezia Giulia condannata ai sensi di art. 2 Direttiva 2000/43/CE, che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare)

o   approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:

¤  illegittimita' costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co. 2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e' relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)

¤  illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunitˆ presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.

¤  legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo

¤  legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lÕefficacia

o   Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale

o   Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria, all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost., dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale

o   Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.

o   Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi"; i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.

o   Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 16, co. 4 (limitatamente alle parole "da cinque anni") e co. 2 (limitatamente alle parole "ininterrottamente per un anno"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che i comunitari che abbiano assolto l'obbligo scolastico possono usufruire delle sovvenzioni previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano; violazione di art. 3 Cost., dato che la mera durata della residenza non puo' essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione

o   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa, contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)

o   Sent. Corte Cost. 168/2014:

¤  illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente

¤  il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp

¤  riguardo ai cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio

á      Risposta Commissione europea sul Comune di Verona a interrogazione di parlamentari europei: un criterio che discrimini direttamente il cittadino comunitario rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con con art. 24 Direttiva 2004/38/CE

á      Risposta della Commissione europea riguardo alla compatibilita' delle restrizioni previste dalla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 12/2009 ai fini del godimento della cosiddetta "carta famiglia": se si tratta di una "prestazione familiare" secondo la definizione di Regolamento CEE 1408/1971 o di un "vantaggio sociale" capace di influenzare la circolazione dei lavoratori, va erogata in modo non discriminatorio; la legittimita' di una discriminazione indiretta va valutata dal giudice nazionale

á      Aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia per un bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari: il primo requisito da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari; il secondo puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea); Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari

á      Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)

 

á      Ai fini del godimento del trattamento di malattia corrisposto dallÕINPS, i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)

á      Il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli), in presenza dei requisiti, e' riconosciuto indipendentemente dall'iscrizione angrafica (o dell'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea) dell'interessato; le norme sull'iscrizione anagrafica hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale contrasterebbe con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dellUnione europea (Mess. INPS 11662/2010)

 

á      Sent. Corte Giust. C-237/94: non e' legittima una disposizione che subordini la concessione di indennita' a copertura delle spese funerarie sostenute da un lavoratore migrante alla condizione che l'inumazione o la cremazione si sia svolta nel territorio dello Stato membro la cui legislazione prevede la concessione di dette indennita'

 

á      Sent. Corte Giust. C-106/11: uno Stato membro non puo' escludere dall'affiliazione al proprio sistema di sicurezza sociale una persona che abbia la cittadinanza di tale Stato membro, non risieda nel medesimo, sia occupato su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e svolga le sue attivita' al di fuori del territorio dell'Unione europea; nota: al punto 14 si afferma che le norme del diritto dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano anche alle attivita' esercitate fuori dal territorio dell'Unione europea quando il rapporto di lavoro conserva un nesso abbastanza stretto con tale territorio (Sent. Corte Giust. C-60/93, Sent. Corte Giust. C-9/88)

 

á      Sent. Corte Giust. C-515/14: la Repubblica di Cipro ha violato artt. 45 e 48 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e art. 4 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea, non avendo eliminato, con effetto retroattivo a decorrere dall'1/5/2004, il criterio relativo all'eta' contenuto nell'articolo 27 della legge 97 (I)/1997 sulle pensioni, che dissuade i lavoratori dal lasciare il proprio Stato membro d'origine per svolgere un'attivita' lavorativa in un altro Stato membro o presso un'istituzione dell'Unione europea o un'altra organizzazione internazionale, e da cui consegue una disparita' di trattamento tra i lavoratori migranti, inclusi coloro che svolgono la propria attivita' lavorativa presso le istituzioni dell'Unione europea o un'altra organizzazione internazionale, da una parte, e i dipendenti pubblici che hanno esercitato la loro attivita' a Cipro, dall'altra; nota (punto 19): la Commissione sostiene che, in quanto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della legge 97 (I)/1997, un dipendente pubblico di eta' inferiore a 45 anni che si dimetta dal proprio impiego nella funzione pubblica cipriota per esercitare un'attivita' lavorativa in uno Stato membro che non sia la Repubblica di Cipro o una funzione nell'ambito di un'istituzione dell'Unione o di un'altra organizzazione internazionale, percepisce unicamente una somma forfettaria e perde i suoi futuri diritti a pensione, mentre un dipendente pubblico che continui ad esercitare un'attivit' lavorativa a Cipro o che lasci il suo impiego nella funzione pubblica di tale Stato membro per esercitare funzioni pubbliche nel medesimo Stato membro o che sia assunto da un organismo di diritto pubblico cipriota mantiene tali diritti, tale disposizione svantaggia i lavoratori migranti rispetto a quelli che esercitano la loro attivita' lavorativa solo a Cipro

 

 

Trattamento fiscale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Giust. C-39/10: uno Stato membro non puo' escludere da un beneficio fiscale una persona che, avendo esercitato il diritto di libera circolazione, percepisca pensioni in diversi Stati membri, se di quel beneficio la stessa persona godrebbe nell'ipotesi che tutte le pensioni fossero erogate dallo Stato membro in questione (nota: mia interpretazione)

á      Concl. Avv. Gen. C-303/12: non e' legittima una normativa fiscale di uno Stato membro che ha per effetto di impedire a una coppia residente in detto Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di beneficiare di una determinata agevolazione fiscale, a causa delle sue modalita' di imputazione, mentre detta coppia vi avrebbe diritto se i membri della stessa percepissero la totalita' o la parte principale dei loro redditi nello Stato membro di residenza

á      Sent. Corte Giust. C-241/14: i principi di non discriminazione e della parita' di trattamento, enunciati all'art. 2 dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, e all'art. 9 dell'allegato I di tale accordo, non ostano a una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, in forza della quale la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera, benche' quest'ultimo abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera pur mantenendo il suo luogo di lavoro dipendente nel primo di tali Stati, spetta allo Stato della fonte di tali redditi, ossia alla Repubblica federale di Germania, mentre la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un cittadino svizzero che si trovi in una situazione analoga spetta al nuovo Stato di residenza, nel caso di specie alla Confederazione svizzera

 

 

Cittadini Rom (torna all'indice del capitolo)

 

á      Comunicazione della Commissione UE sul quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom: gli obiettivi del piano sono

o   garantire che tutti i bambini Rom portino a termine il ciclo della scuola primaria: attualmente la percentuale e' inferiroe al 42%

o   pieno accesso alla formazione professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo: il tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente molto inferiore alla media europea

o   parita' di accesso all'assistenza sanitaria, alle cure preventive e ai servizi sociali; scopo prioritario: ridurre il tasso di mortalita' infantile

o   parita' di accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita' Rom alla rete idrica ed elettrica

á      Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020 (in adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011):

o   istruzione: si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allÕistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie

o   alloggio: si indica come priorita' quella di Çaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi

o   lavoro: si da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio

o   salute: particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione

á      Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom:

o   invita gli Stati membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi

o   invita gli Stati membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita' di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative

o   invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di disoccupazione tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione

o   invita gli Stati membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, e programmi per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei Rom nei servizi pubblici

o   invita le istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte le istituzioni

o   invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la generale discriminazione in relazione all'accesso dei Rom all'assistenza sanitaria

á      Comunicazione della Commissione UE sull'attuazione del Quadro UE sulle strategie di integrazione dei Rom: la maggioranza dell'opinione pubblica ha un parere negativo sui Rom (in Italia, l'85%); i Rom emarginati (in media, nella UE, il 54%) si sentono discriminati nella ricerca di un lavoro retribuito (in Italia, intorno al 64-68%)

á      Approvata dalla Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione che impegna il Governo

o   ad adottare misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom, sinti e caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

o   a garantire alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020 risorse finanziarie e strumenti adeguati per la sua effettiva attuazione

o   ad avviare un capillare ed efficace programma di integrazione delle comunita' rom, sinti e caminanti italiane a partire dalla scolarizzazione dei minori e dalla programmazione di forme di inserimento al lavoro attraverso percorsi formativi e borse lavoro

o   a superare definitivamente i campi come soluzione abitativa per le famiglie rom, sinti e caminanti nel nostro Paese e a garantire, di concerto con gli enti locali, la progressiva dismissione dei campi autorizzati, prevedendo soluzioni alloggiative stabili come richiesto a livello europeo

o   a sostenere la discussione e l'approvazione in Parlamento, in tempi brevi, delle proposte di legge per il riconoscimento, la tutela e la promozione sociale delle minoranze rom, sinte e caminanti nel nostro Paese, anche attraverso la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

á      Rapp. Commissione UE sull'implementazione della strategia nazionale di inclusione dei Rom: in Italia,

o   carente il coordinamento tra livello nazionale e livello locale

o   poche iniziative anti-tratta mirate alla popolazione Rom

o   debole attuazione della legislazione antidiscriminatoria

o   carente criminalizzazione dei discorsi e dei crimini fondati sull'odio razziale

o   nello specifico, riguardo a

¤  istruzione: ancora scarsa la partecipazione scolastica dei Rom

¤  lavoro: mancanza di coordinamento nazionale

¤  salute: va migliorato l'accesso effettivo dei Rom alle strutture sanitarie; necessari anche interventi mirati a categorie vulnerabili

¤  alloggio: permane la discriminazione dei Rom rispetto all'accesso agli alloggi

o   monitoraggio della situazione assente

 

á      TAR Lazio (la cui efficacia e' sospesa da Ord. Cons. Stato 6400/2009, per la prevalenza in fase cautelare degli interessi delle amministrazioni pubbliche):

o   illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)

o   illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

¤  controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤  potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o   illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

¤  controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤  limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

á      Sent. Cons. Stato 6050/2011:

o   riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

¤  illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

¤  conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o   l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento interno)

o   osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

á      Sent. Cass. 9687/2013:

o   rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011

o   Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito

o   il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione

o   non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)

 

á      Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano: si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni, come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020

á      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)

á      Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta da parte del Comune di Roma; il giudice

o   ha ritenuto che

¤  la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale

¤  all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'

¤  il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione

o   ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione

á      Trib. Roma: accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo il Tribunale

o   non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio

o   appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio

o   il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti

o   il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica

á      Trib. Roma:

o   deve intendersi indirettamente discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti, di fatto, a una stessa etnia (a prescindere da ogni carattere di nomadismo), tanto piu' se realizzata, come nel caso dell'insediamento sito in localita' La Barbuta (nato come campo provvisorio e successivamente stabilizzato), con alloggi precari (ma non riconosciuti come tali ai fini dell'accesso all'edilizia popolare), in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parita' ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove e' posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno, e senza che l'opzione per tale soluzione abitativa possa considerarsi libera (dato che, nei fatti, nessuna alternativa e' stata prospettata in sede di sgombero degli insediamenti non autorizzati)

o   la discriminazione non appare legittima, dato che, pur essendo legittima la finalita' di salvaguardare la sicurezza sociale della restante parte della popolazione, essa non e' perseguita con strumenti appropriati ne' necessari; la soluzione individuata e' infatti caratterizzata da un permanente degrado (non sanato negli ultimi vent'anni) e, quanto alla sicurezza della popolazione, ha carattere collettivo, senza tener conto della responsabilita' individuale delle condotte che mettono a repentaglio quella sicurezza; inoltre, rappresenta una soluzione abitativa di natura permanente, benche' caratterizzata da elementi strutturali propri della provvisorieta'

o   non vi e' alcun elemento che consenta di considerare tale soluzione alla stregua di "azione positiva"

o   analoghe conclusioni sono state raggiunte da organismi nazionali (UNAR, Commissione diritti umani del Senato) e internazionali (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, Comitato europeo del Consiglio di Europa), e di queste conclusioni non si puo' non tener conto

o   condannato come discriminatorio il comportamento di Roma Capitale; se ne ordina la cessazione e la rimozione degli effetti (comunicato ASGI: sentenza pubblicata sul Corriere della sera del 9/2/206)

á      Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare, almeno temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e nelle aree circostanti

á      TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca dellÕautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla base di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa autorizzazione

 

á      Censurato dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento delle autorita' italiane riguardo all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, per le violazioni del diritto all'alloggio e all'istruzione dei minori; censurati anche il ricorso alla violenza nei confronti dei rom da parte di esponenti delle forze dell'ordine e la scarsa efficacia nel rispondere ad episodi di violenza scatenati da altri con motivazioni razziali (comunicato ASGI)

á      In una Risoluzione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4/7/2012, a seguito del monitoraggio da parte degli organismi europei dell'assolvimento degli degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, si afferma che che nonostante il fatto che il governo italiano sostiene le popolazioni Rom e Sinti attraverso una strategia nazionale per la loro inclusione sociale ed altre misure, appare necessaria l'adozione di un quadro legislativo specifico a livello nazionale per la protezione degli appartenenti ai gruppi etnici Rom e Sinti in Italia (comunicato ASGI)

á      Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di rom e nomadi in Europa: la mancanza di documenti d'identita' personali e l'apolidia sono uno dei problemi fondamentali per rom e nomadi, privati del diritto all'accesso all'educazione, alla salute, all'assistenza sociale e al diritto di voto

á      Riguardo al problema della cittadinanza di molti esponenti delle comunita' Rom provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia, i quali si trovano una condizione di apolidia di fatto, il Ministero dell'interno ha istituito un gruppo di lavoro che dovra' al piu' presto fornire indicazioni giuridiche e operative (dichiarazioni del Ministro dell'interno nel corso di una audizione parlamentare, riportate da un comunicato ASGI)

á      Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:

o   Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica; preoccupante il taglio di risorse destinate ad UNAR

o   Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lÕapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso

o   antiziganismo: le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali

o   crimini d'odio: le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.

o   apolidia: si esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di genitori apolidi

á      Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa la raccomandazione di garantire che gli appartenenti alle comunita' Rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale (ad esempio, notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro protezione legale e offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di tempo)

á      Nei primi 9 mesi del 2015, sono stati 71 gli sgomberi forzati a Roma riguardanti rom (circa 1.100 persone); il costo stimato per il Comune e' stato di circa un milione 300 mila euro; nel 2014 si erano registrate solo 34 operazioni di sgombero (Rapp. Associazione 21 luglio)

á      Comunicato di Amnesty international e altre ONG: si condanna lo sgombero forzato eseguito il 21/6/2016 dalle autorita' del comune di Giugliano (Napoli) ai danni di circa 75 famiglie Rom (oltre 300 persone), che dal campo di Masseria del Pozzo sono state trasferite in un'ex fabbrica e si trovano in condizioni inumane

á      Rapp. Commissione UE sull'implementazione della strategia nazionale di inclusione dei Rom: in Italia,

o   carente il coordinamento tra livello nazionale e livello locale

o   poche iniziative anti-tratta mirate alla popolazione Rom

o   debole attuazione della legislazione antidiscriminatoria

o   carente criminalizzazione dei discorsi e dei crimini fondati sull'odio razziale

o   nello specifico, riguardo a

¤  istruzione: ancora scarsa la partecipazione scolastica dei Rom

¤  lavoro: mancanza di coordinamento nazionale

¤  salute: va migliorato l'accesso effettivo dei Rom alle strutture sanitarie; necessari anche interventi mirati a categorie vulnerabili

¤  alloggio: permane la discriminazione dei Rom rispetto all'accesso agli alloggi

o   monitoraggio della situazione assente

 

á      Sent. CEDU Kuric et al. c. Slovenia: violazione di art. 8 (diritto al rispetto della vita privata o familiare), art. 13 (diritto a un rimedio effettivo), art. 14 (divieto di discriminazione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da parte della Slovenia nei confronti dei ricorrenti, che appartengono a gruppi di persone "cancellate"; ossia, persone che hanno perso, con la dichiarazione di indipendenza della Slovenia, il loro status di residenti permanenti; la Slovenia non ha riparato con prontezza le gravi consegenze di tale cancellazione; il Governo Sloveno deve, entro un anno, definire uno schema di compensazione per i "cancellati" (applicazione da parte della CEDU della procedura di causa-pilota)

 

á      Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane di nomadi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione; ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e attrezzature in caso di violazione del divieto

á      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

á      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

á      Corte App. Ancona: costituisce discriminazione indiretta illecita (perche' non giustificato da alcuna esigenza concreta di decoro o sicurezza urbana) la delibera del Comune di Civitanova Marche, con la quale si dispone un generale divieto di campeggio nel territorio comunale; la misura, infatti, pregiudica significativamente gli interessi di un particolare gruppo etnico, determinando una situazione di svantaggio nei confronti di un'etnia, quella Rom, che vede tendenzialmente il nomadismo tra le sue caratteristiche costitutive; dichiarato illegittimo lo sgombero di una famiglia Rom adottato in base alla delibera

á      Sent. Corte Giust. C-83/14:

o   la nozione di "discriminazione fondata sull'origine etnica", ai sensi della Direttiva 2000/43/CE, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev'essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un'altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un'altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura

o   la Direttiva 2000/43/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica nei settori disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi

o   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2000/43/CE dev'essere interpretato nel senso che una misura come quella sopra descritta costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura e' stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all'origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all'inversione dell'onere della prova previste dall'articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva

o   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2000/43/CE dev'essere interpretato nel senso che:

¤  tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinche' sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica, il particolare svantaggio dev'essersi verificato a causa della razza o dell'origine etnica

¤  la nozione di disposizione, criterio o prassi "apparentemente neutri", ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti

¤  la nozione di "particolare svantaggio", ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi

¤  supponendo che una misura come quella descritta sopra non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale misura puo' allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone

¤  una siffatta misura puo' essere oggettivamente giustificata dalla volonta' di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell'elettricita' e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto e' appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalita' legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi cosi' perseguiti; cio' non avviene se si accerta - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalita', oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica

 

á      Le associazioni Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta appartenenza dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe tentato" di rapire una bambina (comunicato Naga)

 

á      Sent. Cass. 37638/2012: commette il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' di cui all'art. 600 c.p. chi costringa all'accattonaggio un figlio in tenera eta', dal momento che tale reato si configura anche quando lo stato di soggezione continuativa finalizzata a costringere la vittima a svolgere date prestazioni sia ottenuto dall'agente attraverso l'approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica; la tradizione culturale riguardo all'accattonaggio non esclude l'elemento psicologico del reato (Sent. Cass. 18072/2010); non e' invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, dato che la consuetudine puo' avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 Preleggi (Sent. Cass. 2841/2006)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

o   si applicano ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri

o   si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)

o   non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o   non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

á      Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)

á      Il Regolamento CE 883/2004

o   si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤  le prestazioni di malattia

¤  le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤  le prestazioni di invalidita'

¤  le prestazioni di vecchiaia

¤  le prestazioni per i superstiti

¤  le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤  gli assegni in caso di morte

¤  le prestazioni di disoccupazione

¤  le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤  le prestazioni familiari

¤  i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤  le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o   non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

á      Note:

o   il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤  assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤  la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤  regimi speciali di assicurazione per lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤  assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤  assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennita' di mobilita', nonche' per la C.I.G.

¤  prestazioni familiari

¤  assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o   le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤  integrazione dellÕassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤  assegno sociale (L. 335/1995)

¤  maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)

o   l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o   l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

á      Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)

á      Si applica una sola legislazione per volta, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota: sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):

o   una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allÕallegato III del Regolamento CEE 3922/91)

o   un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

o   una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:

¤  la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata

¤  la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivitˆ non superi i 24 mesi

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lÕimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

-       alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'

o   la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri

o   una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende

o   le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento

o   la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza

á      Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):

o   se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)

á      Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale

á      Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allÕassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese

á      Trib. Brescia: riconosciuto il diritto all'assegno sociale a familiari stranieri di cittadino UE, privi del requisito di residenza decennale pregressa, in quanto tale requisito, indirettamente discriminatorio, e' ritenuto privo di qualunque giustificazione legittima (nota: non si tiene conto del fatto che e' stato introdotto proprio per evitare migrazioni opportunistiche, ne', per altro verso, del fatto che trattandosi di misura di sicurezza sociale, dovrebbe applicarsi il criterio del cumulo in base a Regolamento CE 883/2004)

á      Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, lÕistituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati allÕeducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unÕattivitˆ professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia

á      Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di

o   durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o   situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤  natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤  situazione familiare e legami familiari

¤  esercizio di attivita' non retribuita

¤  per gli studenti, fonte del reddito

¤  alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤  Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o   volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

á      Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari

á      Sent. Corte Giust. C-394/13:

o    Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)

o   Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro

á      Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'

á      Sent. Corte Giust. C-333/13:

o   Regolamento CE 883/2004 deve essere interpretato nel senso che le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" ai sensi di art. 3 par. 3 e art. 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di applicazione di art. 4 del regolamento stesso (principio di parita' di trattamento tra tutti i soggetti cui il regolamento si applica)

o   art. 24 par. 1 Direttiva 2004/38/CE, in combinato disposto con art. 7 par. 1 lettera b della direttiva stessa, e art. 4 Regolamento CE 883/2004 non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, se tali cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della Direttiva 2004/38/CE nello Stato membro ospitante

o   la Corte di giustizia dell'Unione europea non e' competente a rispondere alla quarta questione (il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vadano interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di concedere ai cittadini dellÕUnione prestazioni assicurative di base in denaro di carattere non contributivo tali da consentire un soggiorno permanente o che tali Stati possono limitare tale concessione alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nello Stato di origine), dal momento che nel fissare le condizioni e la portata della concessione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, gli Stati membri non attuano il diritto dellÕUnione

á      L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellÕUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)

á      Disposizioni relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   indennita' di malattia:

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤  le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤  se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤  in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤  la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o   prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤  il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o   pensione di invalidita':

¤  se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤  in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o   pensione di vecchiaia:

¤  i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤  ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤  se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤  se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤  quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤  un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤  e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine

¤  Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

¤  Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che

-       la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro

-       non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

¤  Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia

¤  Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

o   indennita' in caso di morte:

¤  l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o   trattamento di disoccupazione:

¤  l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente

¤  l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤  l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤  lo Stato responsabile dellÕerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤  se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤  per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤  in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤  in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤  in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o   prestazioni familiari:

¤  se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤  la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤  in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤  i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤  i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤  in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

¤  Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale

¤  Sent. Corte Giust. C-308/14:

-       respinto il ricorso con cui la Commissione europea chiedeva alla Corte di accertare che, imponendo a coloro che presentano domanda di assegni familiari o di credito d'imposta per figlio a carico di disporre del diritto di soggiorno nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tale Stato membro e' venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di art. 4 Regolamento CE 883/2004

-       la titolarita' del diritto di soggiorno e' uno dei requisiti che ciascuna normativa nazionale puo' legittimamente imporre per il godimento di una prestazione di sicurezza sociale

-       e' vero che l'imposizione di un tale requisito costituisce una discriminazione indiretta, dato che esso tende ad incidere piu' sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali

-       il controllo del rispetto delle condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE per l'esistenza del diritto di soggiorno non e' effettuato sistematicamente e non e' di conseguenza contrario alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 Direttiva 2004/38/CE (soltanto in caso di dubbio le autorita' britanniche procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o meno le condizioni previste dalla Direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle di cui all'articolo 7, e, pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato membro)

-       non sono stati forniti elementi che dimostrino che tale controllo non risponde alle condizioni di proporzionalita', che non e' idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo (diper se' legittimo) di protezione delle finanze pubbliche e che va al di la' di quanto necessario per conseguire tale obiettivo

-       non vi sono quindi elementi per affermare che la discriminazione indiretta evidenziata costituisca una discriminazione vietata

 

á      Disposizioni di coordinamento:

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[220], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[221]; redditi di questÕultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[222] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

 

á      Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellÕimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lÕesclusione di tale prestazione

á      Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)

á      Sent. Corte Giust. C-45/12:

o   una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui

o   e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro

á      Disposizioni relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   lavoratori frontalieri:

¤  per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤  i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤  circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤  per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

¤  Sent. Corte Giust. C-443/11:

-       nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento

-       e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza

-       art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

-       la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

o   lavoratori distaccati all'estero:

¤  i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio

¤  i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤  in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o   pensionati:

¤  i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o   persone non attive:

¤  sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤  sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

á      Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o   S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o   S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o   S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o   DA1: diritto alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o   P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o   U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o   U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o   U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

á      Rimangono in vigore le seguenti disposizioni relative ai rapporti Italia-Slovenia:

o   Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellÕallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o   art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allÕex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

á      Circ. INPS 109/2013:

o   a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia

o   e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013

o   dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'

o   le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata

 

á      Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971

á      Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento

 

á      Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione, ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attivita' professionale

 

á      Raccomandazione P1 12/6/2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in applicazione di Sent. Corte Giust. C-55/00): i vantaggi di tipo pensionistico goduti dai lavoratori (subordinati e autonomi) di uno Stato membro ai sensi di una convenzione sulla sicurezza sociale con un paese terzo vanno concessi, in linea di principio, anche ai lavoratori (subordinati e autonomi) comunitari che si trovano nella stessa situazione oggettiva, in conformita' del principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini di uno Stato membro e cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione

á      L'Italia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allÕUnione europea:

o   Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o   Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[223]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o   Turchia (Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale 8/5/2012, ratificato con L. 35/2015[224]; circ. INPS 168/2015: l'Accordo ricalca le disposizioni della Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa, estendendo, pero', il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalita', mentre la Convenzione si applicava solo ai cittadini degli Stati contraenti)

á      In generale questi accordi sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti, ma nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri)

á      Tipicamente, gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e Messico, pero', non prevedono il principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri,

¤  le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:

¤  vecchiaia, superstiti e invalidita'

¤  infortuni sul lavoro e malattie professionali

¤  assegni familiari

¤  malattia e maternita'

¤  disoccupazione

o   l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)

 

á      Tessera TEAM (da una Nota informativa del DipartimentoPolitiche comunitarie):

o   la tessera ha sostituito (da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) i modelli comunitari E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)

o   ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)

¤  cittadini italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro

¤  cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento CEE n. 859/2003)

o   la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti

o   sono erogabili solo prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel considerare non necessarie, e quindi non erogabili, tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   non sono erogabili le prestazioni sanitarie che, pur essendo necessarie, costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)

o   l'interruzione di gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza (da Nota Minsalute)

o   i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)

o   le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuita' assistenziale e della Medicina turistica, l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilita' di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   la prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta, compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici, viene riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dellÕistituzione estera competente (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio

o   per importi modesti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) o se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)

o   ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera

o   ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale

o   in Italia, la TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge 78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)

 

á      Assistenza sanitaria transfrontaliera (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):

o   l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione

o   l'assistenza riguarda

¤  le persone, compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in base a tale regolamento

¤  gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni

o   per Stato membro di affiliazione si intende

¤  per le persone individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009

¤  per gli stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro

o   le disposizioni sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano

¤  ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine

¤  all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo

¤  ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche

o   lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale

o   i pazienti di un altro Stato membro che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica

o   i prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali

o   qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative) sull'accesso alle cure, che vengono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate

o   le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti sull'importo rimborsabile)

o   le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004

o   qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale

o   le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica

o   i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori); tuttavia, se l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e del Regolamento CE 987/2009, i costi sono a carico di tale Stato membro

o   se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e' riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale

o   i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta; per motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate)

o   e' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati

o   le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore

o   le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione

o   l'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che

¤  e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)

¤  richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione

¤  e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza

o   se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente

o   quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione

o   l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:

¤  in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta

¤  a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza

¤  l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura

¤  l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia

o   entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva in quanto soggette ad esigenze di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette ad esigenze di pianificazione

o   in ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono dalla sua ricezione

o   la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata da certificazione medica; nella domanda devono essere riportate almeno

¤  l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire

¤  l'indicazione del luogo prescelto per la prestazione e del prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi

o   la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione

o   nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta

o   oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza

o   la persona assicurata, entro 60 gg dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria

o   la ASL e' tenuta a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta

á      Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):

o   i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale), prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione

o   il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo

o   il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato membro), qualora in quello Stato membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso diritto

o   il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato in base alle disposizioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera

o   con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)

á      Concl. Avv. Gen. C-268/13:

o   uno Stato membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la prestazione di uno di tali servizi

o   per contro, uno Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio' possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di previdenza sociale di detto Stato membro

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Deve considerarsi abrogato il Decreto Minsanita' 18/3/1999, che prevedeva l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario iscritto all'anagrafe (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

á      Per soggiorni di durata > 3 mesi, sono iscritti obbligatoriamente al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤  a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤  per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o   il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤  non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤  per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o   il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 menziona pero' questa condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):

¤  e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤  e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤  e' iscritto nelle liste di mobilita'; l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata della mobilita' (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

¤  segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa); l'iscrizione e' effettuata per la durata del corso (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤  E106/S1 o SED072, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno (nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); note:

¬     riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

¬     ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤  E109 (o E37)/S1 o SED072: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E109/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

¤  E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E120/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

¤  E121 (o E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM (nota: circ. Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007); nota: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 osserva come i figli minori siano iscritti nello stesso attestato dei genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni (verosimilmente, intendendo che debbano essere iscritti comunque al SSN)

o   minori affidati a famiglie o istituti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   internati in ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti, anche se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena; l'iscrizione permane finche' perdura la pena (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

o   genitore comunitario di minore italiano; iscrizione rinnovata ogni anno (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione e' a titolo gratuito, se il genitore dichiara di non essere in grado di pagare il contributo (Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014)

o   il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤  la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤  non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤  non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

á      In presenza dei requisiti, l'iscrizione puo' essere formalizzata a prescindere dall'iscrizione anagrafica (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

o   presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o   Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   il cittadino comunitario e' iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio

o   in tutti i casi di iscrizione al SSN di cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero di codice fiscale italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile

o   per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)

¤  sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili

¤  possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero

-       il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio - da D. Lgs. 154/2013[225] - riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito

-       i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

¤  lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'assicurazione sanitaria richiesta nei casi di soggiorno di durata > 3 mesi per motivi diversi dal lavoro deve

o   avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Il requisito dell'assicurazione sanitaria si considera soddisfatto per i cittadini comunitari che presentino formulari E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato membro)

á      Di norma, il requisito dell'assicurazione sanitaria non e' soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), dato che la TEAM garantisce l'accesso diretto alle cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che l'ha rilasciata; tuttavia, in caso di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la propria residenza (ad esempio: studente o lavoratore distaccato), la copertura assicurativa si considera soddisfatta in presenza di TEAM in corso di validita' (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate)

á      L'assicurazione privata non da' diritto all'iscrizione al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007); una traduzione in italiano della polizza deve essere presentata all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere comunque consentita, su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che, senza essere coperti dall'obbligo di iscrizione al SSN, abbiano diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi e a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (con integrazione del contributo per i familiari dello studente - da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000), quale possibile modo per assolvere l'obbligo assicurativo; in mancanza di tale previsione, si produce un paradosso ulteriore: gli "altri familiari" di cui l'Italia dovrebbe agevolare l'ingresso devono essere coperti da assicurazione sanitaria se sono comunitari; se sono stranieri, possono entrare solo per residenza elettiva, anche loro con obbligo di assicurazione sanitaria, potendosi pero' iscrivere facoltativamente al SSN; il paradosso si supera solo ammettendo che l'obbligo assicurativo si possa assolvere in ogni caso con iscrizione al SSN

á      Nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che

o   in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986; in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri

o   ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio

á      Nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

o   presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o   Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

á      Circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi (in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri)

á      Circ. Regione Lazio 7/3/2008 dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente

á      Circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI

á      Circ. Regione Marche 9/3/2010: l'iscrizione facoltativa quale assicurazione obbligatoria e' consentita, a condizione di autocertificazione della disponibilita' di risorse sufficienti

á      Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

o   per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986)

o   per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente

á      Riguardo alla maternita' a vantaggio di persone (verosimilmente) non iscritte al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007),

o   le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' di attestato E112 (per parto programmato), ne' assicurata privatamente;

o   l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa (e in mancanza di attestato?)

á      Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio

 

á      Nota: la ratio di queste disposizioni sembra essere la seguente: il D. Lgs. 30/2007 distingue i cittadini comunitari titolari di diritto di soggiorno, e percio' iscritti all'anagrafe, in due categorie: i lavoratori e quelli che soggiornano per altre ragioni; per questa seconda categoria, uno dei requisiti per il diritto di soggiorno e' la copertura assicurativa in materia sanitaria per se' e per i familiari; questo requisito e', nell'interpretazione fornita dalla circ. Minsalute 3/8/2007, incompatibile con l'iscrizione al SSN; pertanto, l'iscrizione anagrafica, che riguarda entrambe le categorie, non puo' piu' essere - coerentemente con tale interpretazione - condizione sufficiente per l'iscrizione al SSN; ne deriva - secondo la stessa interpretazione - che l'iscrizione al SSN e' destinata ai titolari di diritto di soggiorno in quanto lavoratori o familiari di questi e ai titolari di particolari attestati di diritto disciplinati da altre norme comunitarie; non e' chiaro se questa intepretazione sia compatibile con art. 19, co. 2 D. Lgs. 30/2007, e possono comunque essere avanzate diverse obiezioni:

o   tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o   in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaÕ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o   il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: i comunitari non residenti che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (TEAM e altri attestati di diritto; nota: vengono riportati solo quelli che danno luogo all'iscrizione obbligatoria) sono tenuti a pagare le prestazioni erogate

 

á      Sent. Corte Cost. 269/2010 e Sent. Corte Cost. 299/2010: le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 devono essere armonizzate con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini comunitari in base al principio di parita' di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in ogni situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea

á      Non sono rilasciabili codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007); proroga transitoria dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari e rumeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo per l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); per tali prestazioni, la ASL tiene una contabilita' separata, di cui si tiene conto per un'eventuale azione di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Provvedimenti regionali:

o   circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o   Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lÕefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

o   circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP

o   circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)

o   circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti

o   circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o   circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o   circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

o   circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP

o   circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali

o   circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato

o   circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali

o   Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

o   circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

o   delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza

o   Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016) con i seguenti contenuti:

¤  iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta

¤  ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale

¤  attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.

¤  accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)

¤  l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico

¤  l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)

¤  l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'

¤  e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta

¤  l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta

¤  anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)

¤  sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

¤  per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

¤  le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:

o   se il cittadino comunitario non residente ne' in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN ne' assistito dallo Stato di provenienza e' impossibilitato a pagare la prestazione perche' indigente, autocertifica alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota: l'autocertificazione e' possibile solo se si tratta di dati in possesso dell'amministrazione italiana) e dichiara la propria condizione di indigenza

o   in questo caso viene rilasciato un tesserino, che consente l'erogazione delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ. Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni "indifferibili ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e infortunio, e delle prestazioni programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva

o   in particolare, sono garantite le prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs. 286/1998 (prestazioni a tutela di minori, tutela della maternita', interruzione volontaria di gravidanza, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; da circ. Minsalute 19/2/2008)

o   la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto), composto da 16 caratteri:

¤  tre caratteri costituiti dalla sigla ENI

¤  tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

¤  tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice

¤  sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

o   il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

¤  esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

¤  dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota: dovrebbe essere da piu' di tre mesi nel territorio nazionale)

¤  dichiarazione di non essere iscritto allÕanagrafe dei residenti

¤  dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

¤  sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

o   il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di emissione ed e' rinnovabile

o   il tesserino puo' essere utilizzato per

¤  prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche)

¤  prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate

¤  la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR

o   le prestazioni sono erogate a parita' di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa

á      I cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro, nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti, dovrebbero aver diritto alla TEAM, che ha rimpiazzato, solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie, il modello E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

á      Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, salve le disposizioni e procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani

á      Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo del codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere; le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso dalla normativa vigente

á      Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:

o   i minori stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera scelta

o   l'iscrizione dei minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia o di documento del minore

o   la richiesta di iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potesta'

o   dato il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI

o   ai fini dellÕesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01

á      Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:

o   recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche, nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998

o   ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986

á      Delib. Regione Toscana 9/12/2014:

o   si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale

o   si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare, che, ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket, puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata; Circ. Regione Toscana 15/1/2016: a parziale integrazione e modifica delle Linee guida regione Toscana, si chiarisce che

¤  il tesserino con codice regionale ENI, con validita' semestrale e rinnovabile, e' rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

-       esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

-       dichiarazione di domicilio nel territorio (da piu' di 3 mesi)

-       dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti

-       dichiarazione dell'ultimo stato di residenza

-       dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

-       sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

¤  la prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, in favore di cittadini non italiani con codice ENI e' attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR

¤  la possibilita' di iscrizione volontaria al SSR si estende ai cittadini stranieri che non rientrano fra coloro di diritto iscrivibili al SSR, ai sensi di art. 34 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in relazione a

o   iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati

o   iscrizione obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano

o   iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni previste da Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti all'obbligo di assicurazione sanitaria

o   iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente

o   erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al SSN

 

á      Note:

o   nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. MinsanitaÕ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

¤  minore inespellibile

¤  donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

¤  persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

o   non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Assistenza sanitaria: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (torna all'indice del capitolo)

 

á      Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lÕassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

á      La Giunta regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito, con Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lÕassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

á      Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lÕassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

á      Delib. Regione Emilia Romagna 30/12/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

o   per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986)

o   per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente

á      Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, salve le disposizioni e procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani

á      Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo del codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere; le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso dalla normativa vigente

á      Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

á      Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:

o   i minori stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera scelta

o   l'iscrizione dei minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia o di documento del minore

o   la richiesta di iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potesta'

o   dato il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI

o   ai fini dellÕesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01

á      Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:

o   recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche, nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998

o   ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986

á      Delib. Regione Toscana 9/12/2014:

o   si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale

o   si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare, che, ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket, puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata; Circ. Regione Toscana 15/1/2016: a parziale integrazione e modifica delle Linee guida regione Toscana, si chiarisce che

¤  il tesserino con codice regionale ENI, con validita' semestrale e rinnovabile, e' rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni, ma puo' essere rilasciato anche preventivamente al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

-       esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea

-       dichiarazione di domicilio nel territorio (da piu' di 3 mesi)

-       dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti

-       dichiarazione dell'ultimo stato di residenza

-       dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza

-       sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

¤  la prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, in favore di cittadini non italiani con codice ENI e' attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR

¤  la possibilita' di iscrizione volontaria al SSR si estende ai cittadini stranieri che non rientrano fra coloro di diritto iscrivibili al SSR, ai sensi di art. 34 co. 1 D. Lgs. 286/1998

á      Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in relazione a

o   iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati

o   iscrizione obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano

o   iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni previste da Decreto del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti all'obbligo di assicurazione sanitaria

o   iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente

o   erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al SSN

 

 

Diritto di voto (torna all'indice del capitolo)

 

á      I cittadini comunitari hanno il diritto di voto e di eleggibilitˆ alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 40 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea)

á      Nota (da Scheda Mininterno elezioni provinciali): i cittadini comunitari non hanno diritto di voto nelle elezioni provinciali o regionali

á      D. Lgs. 197/1996, che da' atuazione alla Direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza:

o   i cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni del comune o della circoscrizione in cui risiedono devono presentare domanda (vedi, per esempio, modulo Comune di Milano; com. Mininterno: il Mininterno ha predisposto un modulo per l'eventuale compilazione online e stampa del modello di domanda) di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune (circ. Mininterno 7/2012: ove non l'abbiano gia' fatto nello stesso comune o in altro comune italiano)

o   la domanda deve contenere anche la richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino comunitario non e' gia' iscritto

o   alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'

o   il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione europea e il relativo personale dipendente possono chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte di altro comune (art. 1, co. 4 D. Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza sia stata notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804 (da circ. Prefetto Reggio Calabria)

o   l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco (nota: non possono neanche accedere alla carica di sindaco, dato che questo comporterebbe l'esercizio di pubblici poteri; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: per la stessa ragione, al consigliere comunale comunitario eventualmente eletto non possono essere delegate funzioni di stato civile)

o   il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione (con indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del termine per la proposizione del ricorso stesso)

o   in occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; circ. Mininterno 7/2012: tale termine ha carattere prerentorio, dal momento che Sent. Cons. Stato 1193/2012 ha dichiarato inapplicabile ai cittadini comunitari l'art. 32-bis DPR 223/1967, che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (in precedenza applicato, su indicazione del Mininterno, anche ai cittadini comunitari per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni e il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari; da circ. Prefetto Reggio Calabria)

o   i cittadini comunitari, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio

o   gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono

o   i cittadini comunitari che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'; ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione

á      In occasione delle elezioni amministrative del 2016, sono 46.781 i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia che hanno fatto domanda di voto (Dossier Mininterno sulle elezioni amministrative del 2016)

 

á      I cittadini comunitari residenti in Italia hanno diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Direttiva 93/109/CE, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, recepita con decreto-legge 408/1994)

á      Circ. Mininterno 22/1/2009: ai fini dell'esercizio del diritto di voto,

o   i cittadini comunitari residenti in Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione; l'iscrizione vale anche per successive elezioni

o   non e' richiesto comprovare la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente

o   la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L. 128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge 408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria presso il casellario giudiziale

á      Ai fini della candidatura in Italia, va presentata anche dichiarazione da cui risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale; l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello trasmette immediatamente la dichiarazione al referente individuato con decreto Mininterno, che provvede ad inviarla al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilita' a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno; se l'informazione relativa all'eventuale ineleggibilita' giunge all'Ufficio elettorale prima del 22-esimo giorno antecedente le elezioni, si procede a ricusazione; se giunge successivamente, si procede, in caso di ottenimento di un numero di voti sufficiente per l'elezione, alla dichiarazione di mancata proclamazione o, se la proclamazione e' gia' stata effettuata, alla dichiarazione di decadenza, ad opera dell'Ufficio elettorale nazionale (D. Lgs. 11/2014, di attuazione della Direttiva 93/109/CE)

 

á      I cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale per le elezioni comunali nel Comune di Roma sono circa l'11% dei cittadini comunitari maggiorenni residenti nello stesso Comune (da un comunicato Stranieriinitalia)

á      In occasione delle elezioni locali della primavera 2015, nelle liste elettorali aggiunte erano iscritti 18.525 cittadini comunitari, di cui 11.372 donne (Dossier Mininterno Elezioni amministrative 2015)

 

 

Misure di protezione sociale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni in materia di protezione sociale si applicano, in quanto compatibili, anche al cittadino comunitario che si trovi in una situazione di gravitaÕ ed attualitaÕ di pericolo (art. 18, co. 6 bis T.U., introdotto da L. 17/2007)

á      Note:

o   disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o   la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

á      Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato:

o   alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (art. 90-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

¤  alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto

¤  alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335 co. 1 e 2 c.p.p.

¤  alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione

¤  alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato

¤  alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento

¤  alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore

¤  ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato

¤  alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti

¤  alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento

¤  alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

¤  alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato

¤  alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione

¤  alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto

¤  alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio

o   condizioni di particolare vulnerabilita':

¤  agli effetti delle disposizioni del c.p.p., la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede; per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (art. 90-quater c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

¤  quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' o all'acquisizione di informazioni da parte di una tale persona, l'autorita' che procede dispone l'adozione di modalita' opportune per evitare che la persona sia sotoposta a intimidazione (artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p., come modificati da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   nomina dell'interprete (art. 143-bis c.p.p. e art. 107-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunti da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE):

¤  l'autorita' procedente nomina un interprete

-       quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana; la dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete

-       quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

¤  l'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento

¤  la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; la traduzione puo' essere disposta sia in forma orale sia per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa

¤  la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela

o   denunce e querele per reati commessi in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 108-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE): quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio in Italia, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati membri dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente

 

 

Minori comunitari non accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e Organismo centrale di raccordo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni relative al rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati si applicano, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, anche ai minori comunitari non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (L. 94/2009)

 

á      Accordo bilaterale Romania-Italia:

o   finalita': migliorare la situazione dei minori rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale, facilitazione del rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di dati ed informazioni rilevanti

o   ai fini dell'accordo, per minore non accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore, ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo la legge romena

o   i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorita' italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale

o   al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico

o   un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle associazioni di volontariato, coordina l'assistenza dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno

á      Istituito (Decr. Mininterno 8/10/2008) un organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia, presso il Dipartimento per le Liberta' Civili e lÕImmigrazione del Mininterno, composto da membri in rappresentanza dei Ministeri degli Affari esteri, dell'interno, della giustizia e della solidarieta' sociale, dell'ANCI e dell'Unione province italiane (nota: non sono inclusi rappresentanti delle associazioni di volontariato, come invece stabilito dall'Accordo bilaterale Romania-Italia); compiti:

o   garantire i diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti in Italia

o   attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia

o   valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio

 

á      Processo di gestione del minore rumeno non accompagnato o in difficolta' (circ. Mininterno 20/1/2009):

o   ritrovamento

¤  sul territorio

¤  su segnalazione da parte di una struttura sanitaria o meno

¤  su segnalazione di autorita' rumene

o   identificazione

¤  dati: generalita', nazionalita', minore eta', sesso, data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del minore riguardo al rimpatrio

¤  in caso di dati incongruenti o inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

¤  se risulta che il minore non sia rumeno, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al consolato competente (se il minore e' comunitario)

¤  se il minore e' rumeno, viene segnalato al console rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che il console e' nominato tutore?)

¤  indagine su presenza di familiari in Italia e su precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e' informata tempestivamente la Procura minorile

¤  l'inserimento dei dati e' effettuato dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR

o   segnalazione

¤  destinatari: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR

¤  effettuata dall'autorita' di P.S., ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in caso di segnalazione da parte di una struttura sul territorio alla prefettura, dalla prefettura stessa

¤  il procuratore per i minorenni chiede al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore

¤  il Giudice minorile (o quello tutelare) dispone il collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del provvedimento l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una spiegazione o un'alternativa)

¤  il giudice competente, in caso di incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali

o   affidamento a struttura di accoglienza

¤  effettuato dall'autorita' di P.S.

¤  la struttura e' quella di accoglienza indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea

¤  l'OCR valuta il programma di rientro (nota: la circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il colloquo con le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di rimpatrio dei minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche' "al termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti (nota: non e' chiaro di quali tempi si tratti)

¤  la prefettura incarica un assistente sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e seguire in collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma di protezione fino al rimpatrio

¤  l'assistente sociale e' tenuto anche a collaborare alla definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in Romania e al monitoraggio post-rimpatrio

¤  l'Ente locale provvede al trasferimento materiale del minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)

¤  la struttura sanitaria competente fornisce assistenza e cure necessarie

¤  se la struttura di accoglienza, a seguito di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente (minore comunitario)

¤  in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della struttura di accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva della liberta' personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale per i minorenni, Comunita')

o   gestione del programma di rientro

¤  l'OCR coordina la definizione e l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il progetto socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini della scelta di rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari e a situazione del minore

¤  in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione

o   monitoraggio post-rientro

¤  l'OCR registra i dati relativi al progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante visite di esperti)

á      Circ. Mininterno 9/6/2009: raccordo tra Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Prefetti e Sindaci finalizzato a

o   ottenere una gestione coordinata e omogenea delle procedure

o   valutare, nel rispetto del prioritario interesse dei minori per i quali e' stato richiesto li rimpatrio, le singole posizioni

o   definire preventivamente le condizioni indispensabili per garantire il reinserimento in patria

 

á      Circ. Mininterno 16/7/2015:

o   il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha notificato all'Ambasciata di Romania in Italia la denuncia dell'Accordo bilaterale Romania-Italia stipulato nel giugno 2008 in tema di cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficolta' presenti sul territorio della Repubblica italiana

o   l'Accordo e' rimasto in gran parte inattuato, dato che le procedure di rimpatrio sono state rese di fatto non eseguibili, per via delle specifiche prerogative dell'autorita' giudiziaria minorile, cui compete l'accertamento dell'interesse del minore

o   l'accordo e gli atti relativi cessano di avere efficacia dal 10/10/2015

 

á      TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di rimpatrio assistito di una minore rumena che non si fondi su un piano di inserimento in Romania e non tenga conto della sentenza di adottabilita' pronunciata dal Tribunale per i minorenni in Italia; non persegue, infatti, il preminente interesse della minore

 

 

Denuncia alla Commissione europea di inadempimenti del diritto comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      E' possibile denunciare alla Commissione europea inadempimenti del diritto comunitario, compilando un apposito modello di denuncia

 

 

SOLVIT (torna all'indice del capitolo)

 

á      In ogni Stato membro dell'Unione europea (e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e' istituito il servizio gratuito SOLVIT, per la risoluzione di problemi online, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche (da scheda informativa)

á      Il Centro SOLVIT italiano opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma, Tel: +39 06 6779 5844, Fax: +39 06 6779 5044, e-mail: solvit@palazzochigi.it (da Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni e Nota SOLVIT italiano)

á      Esito positivo del ricorso al SOLVIT di un docente francese, chiamato in Italia per insegnare all'Universita' degli Studi di Roma 2 Tor Vergata, contro il mancato riconoscimento di 11 mesi di insegnamento svolti in Francia e della corrispondente anzianita' a fini retributivi; SOLVIT ha fatto osservare come uno Stato membro sia obbligato a tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturata da un lavoratore comunitario nell'esercizio di analoga attivita' all'interno della pubblica amministrazione di un altro Stato membro (Sent. Corte Giust. C-371/04); l'amministrazione, accogliendo le osservazioni di Solvit ha corretto la propria decisione (da Comunicato Dipartimento Politiche comunitarie 26/5/2011)

á      Com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012: alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT)

á      Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)

á      Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 19/12/2012: un ingegnere laureato in Italia (che in Italia puo' esercitare nel settore dell'architettura) ha ottenuto iscrizione Albo architetti britannico, sulla base del riconoscimento automatico del titolo, grazie all'intervento del SOLVIT

á      Com. Dipartimento delle Politiche europee 4/2/2014: un cittadino polacco (di padre italiano e madre polacca), che riceveva dall'Italia una pensione per superstiti dopo la morte del padre, al compimento del diciottesimo anno di eta' si e' visto interrompere la corresponsione della prestazione da parte dell'ufficio INPS di Cremona; trattandosi pero' di studente, ne ha diritto fino al comimento del 26-esimo anno di eta'; l'intervento del SOLVIT ha fatto si' che venisse ripristinato il pagamento della pensione

á      Com. Dipartimento delle Politiche europee 22/7/2015: tramite SOLVIT, riconosciuto il diritto all'integrazione degli assegni familiari a un cittadino italiano residente in Svezia; la normativa europea (Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009) stabilisce che, se il Paese ospitante garantisce un trattamento pi favorevole dello Stato di provenienza, spetta al primo integrare l'eventuale differenza

 

 

Limiti al diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno del cittadino comunitario o del suo familiare straniero possono essere limitati solo per (D. Lgs. 32/2008)

o   motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o   motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero lÕincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

¤  condanne (anche a seguito di patteggiamento; in questo senso, sent. Cass. 4636/2012), in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del mandato d'arresto europeo)

¤  appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤  avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤  avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere interpretata alla luce di Sent. Corte Giust. C-33/07, secondo la quale un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale)

o   altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)

o   per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      Sent. Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo di Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di cui alla Direttiva 2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua qualita' istituzionale, e non solo come cittadino UE

á      Sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione stabile attestata con documentazione ufficiale); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')

á      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia (nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente all'adozione del decreto di espulsione)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione rafforzata contro l'allontanamento

o   occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o   la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-400/12:

o   il periodo di soggiorno decennale previsto ai fini di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi

o   un periodo di detenzione della persona e', in linea di principio, idoneo ad interrompere la continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti

á      Sent. Corte Giust. C-348/09 (nota: sull'allontanamento dalla Germania di un italiano condannato per abusi sessuali su un minore):

o   gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui allÕarticolo 83, paragrafo 1, secondo comma, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel caso in esame, lo sfruttamento sessuale di minori) costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della societa', tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" atti a giustificare un provvedimento di allontanamento, a condizione che le modalita' con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso e' chiamato a pronunciarsi; in proposito, Concl. Avv. Gen. C-348/09: l'abuso sessuale ai danni di minore di quattordici anni, la violenza sessuale e lo stupro non rientrano nella nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" quando tali atti non minacciano direttamente la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione nel suo insieme o di una gran parte di essa (nella fattispecie, perche' perpetrati all'interno della famiglia)

o   qualsiasi provvedimento di allontanamento e' subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della societa' o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento; prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dellÕimportanza dei suoi legami con il paese dÕorigine

á      Sent. Corte Giust. C-165/14:

o   art. 21 TFUE e Direttiva 2004/38/CE ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che e' a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante

o   art. 20 TFUE osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell'Unione, dei quali ha l'affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell'Unione europea

á      Sent. Corte Giust. C-304/14: art. 20 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l'espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest'ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera eta', cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorche' l'espulsione dell'interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell'Unione europea, cosi' privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell'Unione; tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro puo' adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della societa' di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-165/14 e C-304/14 nella causa C-304/14: "e sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza"), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o   si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo (Sent. Corte Giust. C-33-07)

o   rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino, Trib. Firenze, Corte App. Firenze)

o   si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤  a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤  il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o   si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o   non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino e Trib. Firenze)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o   l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o   la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o   i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o   la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o   comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o   l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o   la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o   la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o   occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o   nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

á      Trib. Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib. Firenze); rilevano i legami familiari in Italia

á      Gdp Genova: non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge di italiano (gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza

á      Sent. Cons. Stato 5126/2013: legittimo il provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario che si sia reso reso responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante una manifestazione; l'autorita' non e' tenuta al riesame del provvedimento sulla base della successiva buona condotta processuale dell'interessato

á      Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu' della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne', verosimilmente, del suo familiare straniero) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire sufficienti motivi per il diniego)

á      Corte d'appello di Venezia: un'espulsione per soggiorno illegale pregressa e una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la sicurezza pubblica e non rappresentano motivo valido per negare l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di cittadino comunitario)

á      Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di inserimento lavorativo

á      Sent. Cass. 12071/2013: la verifica della pericolosita' sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea; la presenza di tale ostacolo puo' essere valutata dall'autorita' competente al rilascio del titolo ovvero al mantenimento di quello preesistente, a prescindere dal fatto che tale autorita' non e' competente per l'allontanamento dello straniero; il parametro della pericolosita' sociale costituisce infatti uno dei criteri per il rilascio o il diniego del titolo, ma non per procedere automaticamente all'allontanamento

á      Sent. Cass. 19337/2016: la condizione soggettiva della convivenza coniugale con cittadina italiana non esclude il potere amministrativo di procedere alla revoca del titolo di soggiorno in presenza della condizione di semplice pericolosita' sociale (anche se in assenza di pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico), valutata alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007 (peraltro del tutto omologhi a quelli descritti in art. 5 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998, che regola le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unita' familiare); nota: l'affermazione e' corretta, dal momento che art. 19 D. Lgs. 286/1998 sancisce solo il divieto di espulsione per motivi diversi da quelli relativi a ordine pubblico e sicurezza dello Stato, non anche il rilascio di un permesso, e che il D. Lgs. 30/2007 considera adeguato a far venir meno il diritto di soggiorno del coniuge di italiano la pericolosita' sociale)

á      Trib. Agrigento: lo straniero che, a seguito di espulsione, abbia fatto ingresso non autorizzato e che nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria resta penalmente responsabile qualora non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno

á      Nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il cittadino comunitario o il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica

á      Nota: il fatto che non possano essere adottati provvedimenti limitativi del diritto di soggiorno a carico del cittadino comunitario e dei suoi familiari sulla base della scadenza del documento di identita' e' coerente con Sent. Corte Giust. C-459-1999

 

á      Concl. Avv. Gen. C-486/14:

o   la riserva di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen non rispetta il contenuto essenziale del principio del ne bis in idem quale enunciato dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve, pertanto, essere dichiarata invalida

o   il principio del ne bis in idem enunciato dagli articoli 54 di tale Convenzione e 50 di detta Carta dev'essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere emessa dal pubblico ministero, la quale conclude il procedimento istruttorio, non puo' essere qualificata come "sentenza definitiva", ai sensi di tali articoli, qualora dalla sua motivazione risulti manifestamente che gli elementi che costituiscono la sostanza stessa della situazione giuridica, quali l'audizione della vittima e quella del testimone, non sono stati esaminati dalle autorita' giudiziarie interessate

 

 

Scambio di informazioni tra Stati membri sulla pericolosita' della persona (torna all'indice del capitolo)

 

á      Quando sia indispensabile chiedere informazioni relative alla pericolosita' del cittadino comunitario o di un suo familiare, lo Stato italiano puo' consultare gli altri Stati membri (art. 27 Direttiva 2004/38/CE); la consultazione non puo' avere carattere sistematico e deve essere effettuata in occasione dell'iscrizione anagrafica o al momento del rilascio della carta di soggiorno

á      Lo Stato italiano, se consultato da un altro Stato membro riguardo alla pericolosita' di un cittadino comunitario o di un suo familiare in base ad art. 27 Direttiva 2004/38/CE, fornisce gli elementi di cui dispone entro due mesi, a condizione che la consultazione sia stata effettuata per un caso specifico e per esigenze concrete (art. 23-bis D. Lgs. 30/2007, introdotto da L. 129/2011)

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato basato sulla pericolosita' della persona (D. Lgs. 32/2008)

o   e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤  quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato (L. 129/2011)

¤  quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o   e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

á      Il provvedimento

o   e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o   e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o   e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

á      Sent. Corte Giust. C-300/11: il giudice nazionale competente e' tenuto ad assicurardsi che la mancata comunicazione all'interessato, da parte dellÕautorita' nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale e' fondata una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, nonche' degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata all'interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova

 

á      Sent. Corte Giust. C-322/13: e' illegittima una norma che riconosca il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale

 

á      Di norma, il termine per lasciare l'Italia e' di almeno un mese o, in caso di comprovata urgenza, di almeno 10 gg. (nota: la previsione di un termine non inferiore a un mese non sembra adatta ad un provvedimento di respingimento alla frontiera - ad es.: di familiare straniero che raggiunga il cittadino comunitario; l'art. 30 co. 3 Direttiva 2004/38/CE potrebbe essere interpretato nel senso di escludere che tale termine debba essere concesso in caso di respingimento)

á      Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera del titolare di diritto di soggiorno

o   nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)

o   nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

o   nel caso in cui il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella precedente

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009: la fissazione di un termine inferiore a un mese per l'allontanamento deve essere motivata anche nei casi in cui tale allontanamento sia adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza; si deve tener conto delle necessita' della persona e dei familiari (es.: chiusura di un rapporto di lavoro, estinzione di un debito, istruzione dei figli, trasloco, etc.)

á      Il provvedimento di accompagnamento immediato deve essere convalidato dal Tribunale in composizione monocratica, in base alle seguenti disposizioni:

o   comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallÕadozione

o   esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o   l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o   udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o   nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o   il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o   una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o   decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento

á      Trib. Reggio Emilia:

o   una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, compete al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre la peculiare modalita' esecutiva dell'allontanamento consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica

o   la giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o   non convalidato un provvedimento di accompagnamento alla frontiera di cittadino comunitario, perche' non adeguatamente motivato in merito al fatto che l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale sarebbe incompatibile con la civile e sicura convivenza (motivazioni neanche desumibili dalla motivazione del provvedimento di allontanamento)

o   benche' si tratti di persona gia' allontanata per mancanza dei requisiti di soggiorno, nel provvedimento di allontanamento non si fa menzione di art. 21 co. 4 D. Lgs. 30/2007 (allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico); per altro, secondo il giudice, per quella norma la dottrina ha evidenziato la difficile armonizzazione con la disciplina europea e la precaria coerenza interna del D. Lgs. 30/2007 proprio per l'automaticita' dellÕallontanamento immediato

á      Trib. Reggio Emilia: non convalidato il provvedimento di accompagnamento immediato di una prostitua rumena, perche' mancante dell'indicazione dei motivi che rendono l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza; nota: il provvedimento avrebbe potuto essere formalmente motivato, in questo caso, sulla base del fatto che l'interessata non aveva ottemperato, in precedenza, a un ordine di allontanamento (si veda, pero', su questo punto, Trib. Reggio Emilia)

á      Trib. Reggio Emilia: la disposizione sull'accompagnamento coattivo per motivi di ordine pubblico in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa a un precedente allontanamento va letta in conformita' ai principi del diritto UE di personalita', attualita' e concretezza del pericolo, che debbono quindi escludere ogni automatismo rispetto all'esecuzione automatica del provvedimento di allontanamento, bensi' richiedere una valutazione caso per caso e comunque rispettosa del principio del diritto alla difesa (in questo senso anche la Relazione introduttiva alla L. 129/2011); nel caso in questione l'interessata aveva proposto ricorso contro il primo provvedimento di allontanamento, senza che il Tribunale avesse ancora provveduto, e il Questore avrebbe dovuto tenere in considerazione detto elemento prima di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento di allontanamento con accompagnamento coattivo

á      Trib. Torino: il trattenimento del cittadino comunitario (e, verosimilmente, del suo familiare straniero) e' legittimo solo nelle more della convalida del provvedimento di accompagnamento immediato; una volta convalidato il provvedimento, questo deve essere immediatamente eseguito, senza possibbilita' di ulteriore trattenimento; nello stesso senso, con riferimento al familiare straniero di cittadino italiano, Trib. Torino

á      Trib. Torino ritiene applicabile il D. Lgs. 286/1998, ai fini di allontanamento e trattenimento, a un familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, solo perche' l'interessato non ha rinnovato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea scaduta (nota: provvedimento farneticante!)

 

á      In caso di destinatario del provvedimento di allontanamento con accompagnamento immediato sottoposto a procedimento penale

o   il questore richiede il nulla-osta allÕespulsione allÕautoritaÕ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o   il nulla-osta eÕ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allÕinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellÕespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o   lÕautoritaÕ giudiziaria decide allÕatto della convalida dellÕarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

o   sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

o   applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellÕart. 345 c.p.p. (riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuÕ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o   Sent. Cass. 41095/2014: non si applicano le disposizioni relative all'improcedibilita' al caso di procedimento penale instaurato per il delitto di reingresso illegale di cui all'art. 20 co. 14 D. Lgs. 30/2007 contro un soggetto precedentemente allontanato per motivi imperativi di pubblica sicurezza che sia stato intercettato in fase di rientro in Italia e immediatamente respinto (non trovandosi quindi piu' nel territorio dello Stato al tempo dell'emissione della citazione in giudizio)

 

á      Le stesse modalita' si applicano in caso di allontanamento del cittadino comunitario o di espulsione di qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione stabile attestata con documentazione ufficiale), quale misura di sicurezza, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.)

 

 

Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata massima del divieto di reingresso:

o   10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o   5 anni, negli altri casi

á      Il destinatario di un provvedimento di allontanamento che rientri in Italia in violazione del divieto di reingresso e' punito con la reclusione fino a un anno (fino a 2 anni in caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) ovvero con l'allontanamento immediato, eseguito anche se la sentenza non e' definitiva, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni; la violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva e' punita con la reclusione fino a 3 anni

á      Nei casi di allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare straniero a seguito di condanna alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), la violazione del divieto di reingresso e' punita con la reclusione da uno a 4 anni; in questi casi e' obbligatorio l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo

á      Nei casi di trasgressione del divieto di reingresso si procede con rito direttissimo; in caso di condanna (verosimilmente, solo con sentenza definitiva) alla pena detentiva, il trasgressore e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera, previa convalida del Tribunale in composizione monocratica

á      La revoca del divieto di reingresso puo' essere chiesta quando siano trascorsi 3 anni o la meta' della durata del divieto imposto (nota: l'interpretazione in termini di alternativita' dei requisiti discende da Direttiva 2004/38/CE prevede che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l'esecuzione dell'allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare istanza di cancellazione del divieto di reingresso); la domanda deve essere accompagnata da argomenti atti a dimostrare il mutamento della situazione; la decisione e' adottata entro 6 mesi, con atto motivato, dall'autorita' competente per il provvedimento di allontanamento; fino alla decisione l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale

 

á      Salvo che la presenza in Italia possa provocare grave turbativa all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, il destinatario di un provvedimento di allontanamento sottoposto a procedimento penale o parte offesa in esso e' autorizzato, su richiesta documentata propria o del suo difensore, a rientrare in Italia per il tempo necessario, prima della scadenza del divieto di reingresso, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

 

Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero possono essere allontanati anche quando vengano a mancare (nota: significa, verosimilmente, "quando manchino o vengano a mancare") le condizioni che determinano il diritto di soggiorno (nota: D. Lgs. 32/2008 ha escluso il caso di diritto di soggiorno permanente, benche' anche questo venga meno in caso di assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi), salvo quanto previsto in caso di decesso o partenza del cittadino comunitario o di divorzio o annullamento del matrimonio

á      Il ricorso da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)

á      Note:

o   in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario

¤  il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

¤  che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

¤  che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.)

¤  che sia non allontanabile in quanto necessitante di cure urgenti o essenziali; giurisprudenza:

-       Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o essenziali quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaÕ 24/3/2000;nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson

-       TAR Lombardia: la sospensione deve protrarsi fino alla completa guarigione

-       Sent. Cass. 1531/2008: la sospensione deve coprire solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita

-       TAR Sicilia: se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure

-       Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile

-       TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

-       Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili

-       Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di uno straniero che necessita della terapia cui e' da tempo sottoposto

-       TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo

-       Ord. Cass. 13252/2016: la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio (nel caso in esame, una donna straniera, operata per un tumore e avente necessita' di sottoporsi a un rigido protocollo terapeutico postoperatorio), dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita; non e' necessario, ai fini del riconoscimento di tale diritto, che lo straniero abbia chiesto uno specifico permesso di soggiorno

¤  che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)

¤  la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

¤  che sia affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);

¤  che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

¤  la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

¤  che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

o   riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o   di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤  a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤  il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤  circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o   di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

á      Nota: secondo la Sent. Corte di Giustizia C-215-03, il cittadino comunitario o il suo familiare straniero possono essere allontanati se non sono in grado di provare la propria identita' nei modi consentiti nello Stato membro in cui si trovano, anche se non possono essere detenuti per il solo fatto di non essere in possesso di un documento di identita' valido

á      Corte App. Milano: ai fini di un allontanamento di comunitario per mancanza di requisiti,

o   il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento

o   non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno

o   e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)

o   non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali

o   il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare

o   non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o   una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il provvedimento di allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

o   e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o   e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o   e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o   non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

á      Unitamente al provvedimento e' consegnata un'attestazione da consegnare presso un consolato italiano, a dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di allontanamento

á      Il destinatario del provvedimento che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento e sia individuato sul territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per l'allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato puo' essere allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera per motivi di ordine pubblico (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento

 

 

Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Qualunque provvedimento di allontanamento a carico di un cittadino comunitario iscritto all'anagrafe e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007), ed e' causa di cancellazione anagrafica

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico e' ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (nota: l'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione estesa al merito)

á      I ricorsi, sottoscritti personalmente, possono essere presentati anche tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura speciale al patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare, e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa autorita'

á      Il ricorso puo' essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento; in caso di allontanamento per motivi di ordine pubblico, l'esecuzione resta sospesa fino all'esito dell'istanza (nota: verosimilmente, non quello definitivo), salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale (nota: non e' chiaro in quali casi un allontanamento per motivi di ordine pubblico possa basarsi su una precedente decisione giudiziale)

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario (D. Lgs. 150/2011) del luogo in cui ha sede l'autorita' che l'ha adottato; il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. o 60 gg., se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011; nota: verosimilmente, il termine di 60 gg. si applica se il ricorrente ha gia' lasciato il territorio dello Stato), a pena di inammissibilita' (nota: trattandosi di un diritto soggettivo, e' discutibile che possa essere stabilito un termine); il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente; si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)

á      I ricorsi, sottoscritti personalmente, possono essere presentati per posta (D. Lgs. 150/2011) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura speciale al patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare, e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa autorita'

á      L'esecuzione del provvedimento puo' essere sospesa dal giudice competente, su richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, in presenza di gravi e circostanziate ragioni; in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)

á      L'allontanamento non puo' comunque aver luogo fino alla pronuncia del giudice sull'istanza di sospensione (nota: tale pronuncia, in base ad art. 5 D. Lgs. 150/2011, non e' impugnabile), salvo che si tratti di provvedimento basato su una precedente decisione giudiziale (verosimilmente, quando l'allontanamento e' adottato quale misura di sicurezza ex art. 235 c.p. o 312 c.p., ovvero in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del divieto di reingresso; forse anche quando vi sia, comunque, una condanna per reato grave) o su motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio dello Stato (D. Lgs. 150/2011); note:

o   sembra si tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica

o   nei casi in cui e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere immediatamente?

á      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

 

 

Disposizioni comuni sui ricorsi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il cittadino comunitario o il familiare straniero che presentino ricorso contro il provvedimento di allontanamento (qualunque sia il motivo per cui e' stato adottato) e ai quali sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sono ammessi, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte al procedimento di ricorso, salvo che la loro presenza rappresenti una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare

 

á      In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente che si trovi ancora in Italia deve lasciarla immediatamente

 

 

Matrimoni fittizi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:

o   un matrimonio e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno

o   la qualita' della relazione e' irrilevante

o   le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono essere tali da rappresentare un deterrente rispetto all'esercizio della liberta' di movimento dei cittadini UE o da comprimere indebitamente i loro legittimi diritti

o   tali misure non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

o   accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

o   l'accertamento dell'abuso deve far riferimento al diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione

o   criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

¤  il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

¤  la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

¤  la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo (la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust. C-267-83)

¤  la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

o   criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

¤  i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

¤  i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

¤  i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

¤  e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

¤  uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno

¤  la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

¤  la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

o   l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

o   il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

o   il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)

á      Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate tutte le circostanze del caso individuale

á      Nota: l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione in esame, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

á      Sent. Cass. 16221/2015: in base ad art. 123 c.c., il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti; l'azione non puo' essere proposta quando sia decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima

 

 

Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 249/2010:

o   illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:

¤  l'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari

¤  questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno

¤  prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

¤  con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione

o   illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato

á      Sent. Cass. 977/2012: art. 136 Cost. e art. 30 commi terzo e quarto L. 87/1953 ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima; come conseguenza dell'illegittimta' costituzionale dell'aggravante di soggiorno illegale, sancita da Sent. Corte Cost. 249/2010, il giudice dell'esecuzione e' tenuto quindi ad individuare la porzione di pena corrispondente all'aggravante e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto, come nel caso in esame, al bilanciamento tra circostanze; a differenza dell'abrogazione, infatti, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale colpisce la norma fin dalla sua origine, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, con conseguenze invalidanti assimilabili all'annullamento e con incidenza anche sulle situazioni pregresse, purche' non esaurite; nello stesso senso, Sent. Cass. 19361/2012, che osserva come art. 30 L. 87/1953 (le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali) non fa riferimento alle sole norme incriminatrici, ma anche, in particolare, a quelle che determinano la sanzione

 

 

Consultazione da parte di altro Stato membro riguardo alla pericolosita' (torna all'indice del capitolo)

 

á      Quando uno Stato membro chiede informazioni all'Italia, in base ad art. 27, co. 3 Direttiva 2004/38/CE, sulla pericolosita' di un cittadino comunitario o di un suo familiare, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Mininterno, fornisce gli elementi entro 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta; la consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete (L. 129/2011)

 

 

Trasferimento di persone condannate (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il trasferimento di una persona condannata da un primo Stato in un secondo Stato, finalizzato all'espiazione della pena nel secondo Stato, puo' avvenire solo alle seguenti condizioni (Conv. Strasburgo 21/3/1983 sul trasferimento delle persone condannate):

o   la persona e' cittadina del secondo Stato

o   la sentenza e' definitiva

o   la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)

o   i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento

o   la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)

¤  in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato

¤  in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)

o   il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato

á      Stati dotati di strumenti in tema di trasferimento di persone condannate: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Australia, Bahamas, Bolivia, Canada, Costarica, Cuba, Israele, Peru', Stati Uniti, Venezuela, Cile, Ecuador, Giappone, Hong Kong, Mauritius, Panama, Thailandia, Tonga, Trinidad e Tobago

á      Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) configura un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, al fine di eliminare la complessita' e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dellÕestradizione; il MAE, a differenza dell'estradizione non si fonda su un rapporto intergovernativo, ma sul rapporto diretto tra le varie autorita' giurisdizionali degli Stati membri (Sent. Corte Cost. 143/2008, Sent. Corte Cost. 227/2010 e Sent. Corte Cost. 274/2011)

á      Concl. Avv. Gen. causa C-42/11: le autorita' giudiziarie di esecuzione devono avere la facolta' di rifiutare lÕesecuzione di un mandato dÕarresto europeo emanato ai fini dell'esecuzione di una pena tanto nei confronti dei loro cittadini quanto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel loro territorio e tali autorita' devono poter esercitare detta facolta' alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto

á      Sent. Corte Giust. C-396/11: la Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretata nel senso che le autoritˆ giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare lÕesecuzione di un mandato dÕarresto europeo emesso ai fini dellÕesercizio di unÕazione penale a motivo del fatto la persona ricercata non stata sentita nello Stato membro emittente prima dellÕemissione di tale mandato dÕarresto; in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-396/11:

o   le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione

o   la privazione della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellÕarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellÕarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

o   di regola, tale ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe' superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   la competente autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione

o   l'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione

o   nota (Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti lÕadeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta (Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)

á      Sent. Corte Giust. C-237/15:

o   gli articoli 15, par. 1, e 17 della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che in capo all'autorita' giudiziaria dell'esecuzione permane l'obbligo di adottare la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 17

o   l'articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l'articolo 17 della medesima e alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorche' la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda i limiti stabiliti dall'articolo 17, purche' tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; se l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, e' compito della medesima autorita' disporre, unitamente alla messa in liberta' provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoche' non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo

á      Sent. Corte Cost. 143/2008: illegittimita' costituzionale di art. 33 L. 69/2005, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti da art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p. (nota: per "termini di fase" si intendono i termini reativi a ciascuna fase del procedimento, diversi dal termine complessivo di cui all'art. 303, co. 4 c.p.p.)

á      Sent. Corte Cost. 227/2010: illegittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r L. 69/2005 nella parte in cui non prevede, in relazione al mandato di arresto europeo, il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dellÕesecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno; note:

o   la Corte precisa come

¤  il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa e' stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)

¤  gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta

¤  spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia

¤  spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellÕesecuzione della pena in Italia

o   giurisprudenza precedente:

¤  Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allÕestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio

¤  questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009

¤  Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)

á      Ord. Corte Cost. 374/2010: manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 19, co. 1, lettera c L. 69/2005, nella parte in cui non attribuisce la facolta' di chiedere l'espiazione della pena in Italia al comunitario, residente in Italia, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; la Corte osserva come la disposizione censurata concerne infatti soltanto la persona giudicanda, per la quale e' in corso l'azione penale, sicche' la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una sentenza di condanna

á      Sent. Cass. 14759/2013: e' consentito procedere all'arresto ai fini di consegna anche sulla base della segnalazione SIS, se questa contiene tutti gli elementi identificativi della richiesta di cui all'art. 6 L. 69/2005; ove risulti, dalla descrizione dei fatti, l'attribuzione all'interessato di azioni rispetto alle quali non sussistono dubbi riguardo alla doppia incriminabilita', la mancata allegazione della disposizioni di legge violate non incide sull'accertamento delle condizioni di consegna e non preclude l'esecuzione di questa

 

 

Concessione della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

á      La cittadinanza per naturalizzazione puo' essere concessa al cittadino di uno Stato membro dellÕUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

á      Il decreto di conferimento della cittadinanza, per cittadini comunitari, reca le generalita' attribuite all'interessato al momento della nascita (in particolare, il doppio cognome per cittadini spagnoli e portoghesi), senza che sia necessaria un'esplicita richiesta: si presuppone la volonta' dell'interessato di scegliere il mantenimento delle generalita' originarie (Circ. Mininterno 12/6/2008, coerente con Sent. Corte Giust. C-148-02)

á      Sent. Corte Giust. C-438/14: l'articolo 21 TFUE dev'essere interpretato nel senso che l'amministrazione di uno Stato membro non e' tenuta a riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato membro qualora questi possieda parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia acquisito tale nome da lui liberamente scelto e contenente vari elementi nobiliari, non ammessi dal diritto del primo Stato membro, laddove sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che un siffatto diniego di riconoscimento risulta giustificato, in tale contesto, da motivi connessi all'ordine pubblico, essendo opportuno e necessario per garantire il rispetto del principio di uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di detto Stato membro

 

 

Dati (torna all'indice del capitolo)

 

á      Fruitori della libera circolazione intraeuropea per lavoro nel 2013, in migliaia (Nota Comm. UE): 7071,5, di cui

o   per Stato membro di origine:

¤  Austria: 140,0

¤  Belgio: 110,7

¤  Bulgaria: 232,4

¤  Cipro: 21,4

¤  Repubblica ceca: 68,0

¤  Germania: 388,3

¤  Danimarca: 60,5

¤  Estonia: 27,3

¤  Grecia: 236,0

¤  Spagna: 232,4

¤  Finlandia: 45,0

¤  Francia: 334,7

¤  Croazia: 214,9

¤  Ungheria: 154,3

¤  Irlanda: 188,0

¤  Italia: 677,3

¤  Lituania: 158,1

¤  Lussemburgo: 15,7

¤  Lettonia: 78,0

¤  Malta: 0

¤  Paesi Bassi: 240,3

¤  Polonia: 1059,2

¤  Portogallo: 571,1

¤  Romania: 1290,7

¤  Svezia: 60,9

¤  Slovenia: 18,6

¤  Slovacchia: 121,1

¤  Regno Unito: 318,6

o   per Stato membro di residenza:

¤  Austria: 283,0

¤  Belgio: 315,6

¤  Bulgaria: 0

¤  Cipro: 44,8

¤  Repubblica ceca: 43,4

¤  Germania: 1882,8

¤  Danimarca: 87,8

¤  Estonia: 2,3

¤  Grecia: 53,8

¤  Spagna: 764,6

¤  Finlandia: 33,0

¤  Francia: 597,7

¤  Croazia: 0

¤  Ungheria: 18,7

¤  Irlanda: 204,4

¤  Italia: 792,8

¤  Lituania: 0

¤  Lussemburgo: 109,6

¤  Lettonia: 1,9

¤  Malta: 2,4

¤  Paesi Bassi: 172,6

¤  Polonia: 10,4

¤  Portogallo: 25,6

¤  Romania: 0

¤  Svezia: 132,1

¤  Slovenia: 3,9

¤  Slovacchia: 3,9

¤  Regno Unito: 1481,7

 

 

á      Rimesse verso Stati membri UE (da Rapp. Eurostat sulle rimesse):

o   flussi: 1.166 milioni di euro (2007); 1.216 milioni di euro (2008); 1.187 (2009; estrapolazione su dati parziali)

o   il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

 

 

 

42. Neocomunitari (torna all'indice)

 

á      Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro

á      Effetto su espulsioni e su reati pregressi

á      Effetto sulle richieste di ricongiungimento

á      Iscrizione anagrafica

á      Assistenza sanitaria

á      Sicurezza sociale

 

Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Regime transitorio (da circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006) per i cittadini dei nuovi Stati membri dellÕUnione europea (Romania e Bulgaria):

o   libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)

o   per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ. Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta (su apposito modulo) spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)

á      Allegato VII al Protocollo di adesione della Romania all'Unione europea (disposizioni analoghe valgono per in relazione alla Bulgaria:

o   i cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali; anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti; i diritti di accesso si perde qualora volontariamente si abbandoni il mercato del lavoro dello Stato membro in questione

o   i cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti

á      Richieste di nulla-osta gia' presentate nell'ambito del decreto flussi (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007):

o   archiviate quelle per i settori aperti

o   trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)

á      Regime prorogato per il 2008 (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 4/1/2008)

á      Regime prorogato per il 2009 (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)

á      Regime prorogato per il 2010 (circ. Mininterno 3/12/2009 e circ. Mininterno-Minlavoro 20/1/2010)

á      Regime prorogato per il 2011 (circ. Mininterno e Minlavoro 31/1/2011); nota: era stata approvata dalla XI Commissione della Camera una risoluzione che impegnava il Governo a valutare la possibilita' di una completa liberalizzazione, dal 1/1/2011, del lavoro subordinato (quanto meno) per i lavoratori rumeni

á      Approvata una risoluzione del Parlamento europeo che invita gli Stati membri a rimuovere le restrizioni sull'accesso al lavoro di rumeni e bulgari entro il 2011

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 3/2/2012: l'Italia ha deciso di non prorogare il regime di restrizioni per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari; dall'1/1/2012 le limitazioni devono considerarsi decadute

 

á      Sent. Corte Giust. C-15/11: le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, durante l'applicazione del regime transitorio, non possono essere piu' restrittive di quelle previste per gli studenti stranieri dalla Direttiva 2004/114/CE; nota: nel caso in esame, veniva negato un permesso di impiego a favore di un cittadino bulgaro che compiva i propri studi in Austria e che intendeva svolgere in tale Stato il lavoro di conducente di automezzi pesanti a tempo parziale

 

á      Regime transitorio (da circ. Mininterno-Minlavoro 2/7/20013) per i cittadini della Croazia, Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013:

o   regime transitorio, per 2 anni, consentito dall'Allegato V dell'Atto di adesione, per l'accesso al lavoro subordinato

o   privo di ogni limitazione il lavoro autonomo

o   il regime transitorio non si applica, comunque, alle seguenti categorie (e le corrispondenti richieste di nulla-osta gia' presentate si intendono archiviate):

¤  lavoratori di cui all'art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998, ad eccezione delle lettere g) e i)

¤  ricercatori

¤  lavoratori altamente qualificati

¤  lavoratori stagionali, inclusi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi di art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998

¤  lavoratori domestici

o   per i lavoratori croati rientranti nelle categorie di cui all'art. 27, co. 1 lettere g) (lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici) e i) (lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia nell'ambito di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e i datori di lavoro residenti o aventi sede allÕestero) D. Lgs. 286/1998 la richiesta di nulla-osta al lavoro, nelle more dell'adozione di un'apposita procedura, corredata da specifica modulistica, e' inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalita' informatiche; in applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto ai lavoratori stranieri, l'istruttoria della pratica segue una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro; ai datori di lavoro e' rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sara' svolta l'attivita' lavorativa, il nulla-osta al lavoro, senza che si proceda alla sottoscrizione del contratto di soggiorno; il lavoratore croato deve richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune, previa esibizione del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico

o   per tutti i settori produttivi non liberalizzati e non sottratti alle quote, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno individuate le modalita' di presentazione delle richiesta di nulla osta al lavoro; nota: in mancanza di esplicita decisione sull'esistenza o meno di limiti numerici, l'ingresso non e' quindi consentito

o   le restrizioni non sono comunque applicabili ai cittadini croati che, alla data dell'1/7/2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi; tale condizione e' dimostrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione)

o   i cittadini croati, che alla data dell'1/7/2013 avessero un regolare rapporto di lavoro possono, in caso di cessazione del rapporto stesso, iscriversi ai Centri per l'impiego territorialmente competente (nota: non possono, pero', verosimilmente, accedere senza limitazioni ad altra occupazione che non rientri negli ambiti liberalizzati se non posseggono il requisito di ammissione pregressa al mercato del lavoro non inferiore a 12 mesi)

o   i benefici (ossia, le deroghe individuali al regime transitorio) cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato

á      Circ. INPS 117/2013: i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di lavoratori domestici croati dovranno adempiere ai soli obblighi di comunicazione dell'assunzione all'INPS, previsti per qualunque rapporto di lavoro domestico

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 3/7/2015: l'Italia ha deciso di non prorogare il regime transitorio, relativamente alle limitazioni per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati della Croazia; dall'1/7/2015, quindi, le limitazioni all'accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute

 

á      La Svizzera avrebbe raggiunto un accordo con l'Unione europea per estendere ai cittadini croati il trattamento riservato, in maeria di libera circolazione, dalla stessa Svizzera ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea (da un comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Effetto su espulsioni e su reati pregressi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Cessati, per rumeni e bulgari, gli effetti delle espulsioni (salvo quelle per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per sanita' pubblica; da circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006)

á      Il favoreggiamento di immigrazione clandestina in relazione a persone diventate successivamente comunitarie (sent. Cass. 1815/2007) e la violazione, da parte di tali persone, dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg. (sent. Cass 2451/2007) conservano pero' rilevanza penale, non venendo meno il carattere illecito della condotta

 

 

Effetto sulle richieste di ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richieste di nulla-osta al ricongiungimento per familiari di rumeni o bulgari archiviate (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)

 

 

Iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini dell'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata > 3 mesi, i cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)

 

 

Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)

 

á      Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio

 

á      Proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari e rumeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo per l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); dopo il 31/12/2007, non sono piu' rilasciabili codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Circ. Regione Friuli Venezia Giulia: in attesa di determinazioni del Minsalute, i minori rumeni e bulgari in possesso della tessera sanitaria alla data 31/12/2006 continuano a fruire dell'assistenza alle condizioni previste per i cittadini extracomunitari, in base ad art. 1, co. 2 T.U. (al tempo, applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); tali minori sono iscritti provvisoriamente al SSN, con tessera sanitaria valida fino al 31/12/2007

á      Delibera Regione Toscana: garantita temporaneamente l'assistenza sanitaria ai neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, in base ad art. 1, co. 2 T.U. (al tempo, applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); modalita' analoghe a quelle previste per gli stranieri: codice anonimo, di durata non protratta oltre un anno dall'entrata nell'UE del nuovo Stato, rilasciabile a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso nell'UE (nello stesso senso, Circ. Regione Piemonte (citata in lettera Regione Piemonte al Minsalute) con riferimento al caso particolare di rumeni e bulgari per l'anno 2007)

á      Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lÕefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

á      Circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti

á      Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

á      circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

á      Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari (in particolare, rumeni e bulgari) privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato

á      Nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

o   presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o   Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Sicurezza sociale (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'indennita' di disoccupazione ai sensi dell'art. 69 del Regolamento CEE 1408/1971 (nota: il riferimento dovrebbe essere ora all'art. 64 Regolamento CE 883/2004), verificate le condizioni richieste, e' corrisposta ai lavoratori bulgari e rumeni in possesso del formulario E303, solo se appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'immediato libero accesso al mercato del lavoro (circ. INPS 35/2007); nota: si tratta di indennita' di disoccupazione erogata in base alla legislazione dei rispettivi Stati di provenienza, e a carico di questi

 

á      Circ. INPS 109/2013:

o   a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia

o   e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013

o   dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'

o   le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata

 

á      Mess. INPS 12242/2013:

o   dall'1/7/2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attivita' lavorativa negli altri Stati membri o dei cittadini degli altri Stati membri che abbiano lavorato in Croazia sara' determinato in applicazione di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, per l'erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non e' piu' richiesto il periodo di assicurazione minimo di 6 mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione (previsto dalla previgente Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997)

o   dall'1/7/2013, in materia di esportabilita' della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 64 Regolamento CE 883/2004; pertanto, in caso di esportabilita' del diritto alla prestazione di disoccupazione, non e' piu' previsto (come lo era dalla previgente Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997) il pagamento per conto dello Stato in cui si e' maturato il diritto alla prestazione, la prestazione essendo invece pagata direttamente dall'istituzione competente (di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro)

o   dall'1/7/2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennita' di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all'estero; inoltre, per le prestazioni spettanti dall'1/7/2013, trovano applicazione le regole di priorita' anticumulo previste da Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009, in luogo di quelle che, nell'ambito della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano lÕonere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari

 

 

 



[1] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).

[2] In precedenza, era stata proposta l'abrogazione dell'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per la revisione del sistema penale: l'istituzione del reato contravvenzionale di ingresso e/o soggiorno illegali ha una marcata impronta simbolica, cui si associano rilevanti effetti collaterali, connessi, in particolare, allÕobbligo di denuncia dello straniero irregolare; non persuade la Sent. Corte Cost. 250/2010, che ha salvato l'art. 10-bis, in quanto questa norma e' affine allÕaggravante ex art. 61 numero 11-bis c.p. dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 249/2010; entrambe le norme sono espressione di colpevolezza d'autore e non per il fatto; si tratta di una norma penale del tutto inefficace e simbolica, che prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che sicuramente il soggetto non sara' in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell'espulsione, piu' grave della pena principale; a garantire la disciplina dei flussi in ingresso, e' quindi sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione penale (per il mancato ottemperamento all'ordine del questore o per il rengresso non autorizzato).

[3] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".

[4] In precedenza, anche fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, trasformato, da L. 43/2015 in un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.

[5] In precedenza, l'adozione della misura era esclusa per tutti i delitti puniti dal D. Lgs. 286/1998.

[6] In precedenza, il decreto era comunicato solo allo straniero.

[7] In precedenza, una delle categorie indicate all'art. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallÕart. 2 L. 327/88, o all'art. 1 L. 575/1965, come sostituito dallÕart. 13 L. 646/82.

[8] In recedenza: "o di titolo equipollente".

[9] In precedenza, l'espulsione poteva essere adottata (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce pero' che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario) anche per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno, o di titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro che avesse omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (salvo pero' il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007).

[10] In precedenza, era previsto quanto segue: ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione dell'obbligo di dichiarazione di presenza entro 8 gg lavorativi; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).

[11] In precedenza, per casi di questo genere, l'allontanamento per soggiorno illegale era sempre eseguito verso lo Stato membro che aveva rilasciato il permesso o altra autorizzazione al soggiorno.

[12] In precedenza, l'espulsione poteva essere adottata (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce pero' che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario) anche per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno, o di titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro che avesse omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (salvo pero' il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007).

[13] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).

[14] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).

[15] In precedenza, solo da Direttive del Ministro dell'interno.

[16] In precedenza, era previsto che il minore fosse iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se di etaÕ < 14 anni, e ottenesse il permesso di soggiorno per motivi familiari solo se di eta' superiore a 14 anni.

[17] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[18] In precedenza, era previsto esplicitamente che si procedesse con accompagnamento coattivo nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in CARA o trattenuto in CIE, e con possibile concessione di un termine per il rimpatrio volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del richiedente cui fosse stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (nota: l'automatica applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appariva comunque in contrasto con Direttiva 2008/115/CE).

[19] In precedenza, valevano le seguenti disposizioni: trascorsi i primi 60 gg. di trattenimento dello straniero nel CIE, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario, il trattenimento puo' essere prorogato dal giudice di pace per due volte, su richiesta del questore, di ulteriori 60 gg ogni volta (L. 129/2011); qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato (nota: formulazione abigua, interpretata, in base ad art. 15, co. 6, lettera a Direttiva 2008/115/CE, nel senso di "mancata cooperazione da parte del cittadino del Paese terzo interessato") o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice ulteriori proroghe per non piu' di 60 gg ciascuna, fino a una durata complessiva ulteriore di 12 mesi (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 129/2011); in ogni caso, l'allontanamento puo' essere effettuato anche prima della scadenza del termine prorogato; in questo caso, il questore ne da' comunicazione senza ritardo al giudice di pace (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 94/2009); note:

á      Ord. Cass. 11451/2013: nullo il provvedimento di proroga del trattenimento in CIE per un periodo di durata superiore a 60 giorni; il limite normativo per ciascuna frazione temporale non puo' essere oltrepassato neanche quando si rientri nel limite finale complessivo, dal momento che la garanzia della liberta' personale dello straniero si estrinseca non solo nella determinazione di un termine finale, ma anche nella rigida predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter verificare con la cadenza normativa prevista, la persistenza delle ragioni che giustificano la limitazione di tale liberta'

á      due ordini del giorno del Senato, accettati dal Governo in sede di approvazone della L. 129/2011, impegnavano il Governo a valutare l'opportunita' di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione relativa alla durata massima del trattenimento in CIE, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione di tale durata

á      il Documento programmatico Mininterno sui CIE segnalava come sia maturato nella giurisprudenza dei giudici di pace un orientamento tendente a non convalidare il trattenimento se lo straniero non e stato identificato nei primi 12 mesi, atteso che, a decorrere dal settimo mese, i presupposti che legittimano iI trattenimento cambiano, riducendosi, in particolare, alla mancanza di cooperazione al rimpatrio dell'interessato e al ritardo nell'ottenere i documenti di espatrio

á      l'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettivita' dei provvedimenti di espulsione) e costosi (tenendo conto che l'aumento dei costi e' incongruo rispetto agli obiettivi) e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e inutili, oltre il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute.

[20] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).

[21] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).

[22] In precedenza, solo da Direttive del Ministro dell'interno.

[23] In precedenza, la condanna per uno di questi reati era motivo automatico di trattenimento.

[24] In precedenza, il trattenimento era disposto automaticamente anche per il richiedente che fosse destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, era da considerarsi incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente).

[25] In precedenza, il trattenimento era disposto automaticamente per casi di questo genere.

[26] In precedenza, era previsto che quando fosse gia' in corso il trattenimento, il questore chiedeva al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 gg. per consentire l'espletamento della procedura di esame prioritario della domanda.

[27] In precedenza, art. 35, co. 8 D. Lgs. 25/2008, soppresso da D. Lgs. 150/2011, stabiliva quanto segue: fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale sia in corso l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008), ovvero il trattenimento in CIE permane nel centro in cui si trova. Nota: nel periodo tra l'entrata in vigore di D. Lgs. 150/2011 e quella del D. Lgs. 142/2015 non era chiaro come fosse disciplinata questa situazione. Era poi stabilito che il richiedente in questione, che avesse ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato fosse ospitato (verosimilmente, "ospitato obbligatoriamente") in un CARA con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005 (Circ. Mininterno 11/3/2008 stabiliva che l'ospitalita' obbligatoria proseguisse per un periodo non superiore, comunque, a 6 mesi dalla presentazione della domanda).

[28] In precedenza era stabilito che non aveva diritto all'accoglienza, in fase di ricorso, il richiedente che avesse abbandonato il CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (art. 8 DPR 21/2015).

[29] In precedenza era previsto che l'accesso fosse consentito, in questo caso, solo previa autorizzazione del Mininterno.

[30] La circolare menzionava anche il caso in cui il richiedente dovesse essere ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza.

[31] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)

[32] In precedenza, da L. 183/2010.

[33] In precedenza, importo maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014.

[34] In precedenza, era previsto quanto segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[34]; per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.

[35] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[36] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[37] In precedenza, anche fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, trasformato, da L. 43/2015 in un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.

[38] In precedenza, l'adozione della misura era esclusa per tutti i delitti puniti dal D. Lgs. 286/1998.

[39] In precedenza, il decreto era comunicato solo allo straniero.

[40] In precedenza, le disposizioni sull'iscrizione obbligatoria al SSN non si applicavano ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, con riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L. 39/1990) il DPR 303/2004 disponeva quanto segue: il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallÕart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante, e, allÕinterno dei centri con piuÕ di 100 richiedenti asilo, sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica.

[41] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.

[42] In precedenza, "figli naturali".

[43] In precedenza, "figlio naturale".

[44] In precedenza, "figlio naturale".

[45] In precedenza, "figli naturali".

[46] In precedenza, "figlio naturale".

[47] In precedenza, "figlio naturale".

[48] In precedenza, "figlio naturale".

[49] In precedenza, anche con la Croazia.

[50] In precedenza, Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa.

[51] In precedenza, "figlio naturale".

[52] In precedenza, "figlio naturale".

[53] In precedenza, "figlio naturale".

[54] In precedenza,

[55] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto con art. 11 co. 1 lettera f Direttiva 2003/109/CE con riferimento ai titolari di permesso UE slp (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea), con art. 24 co. 1 Direttiva 2004/38/CE con riferimento ai cittadini comunitari e ai familiari stranieri di tali cittadini, con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 28 Direttiva 2004/83/CE con riferimento ai destinatari di protezione internazionale. Nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso al beneficio della carta acquisti di tali categorie. Trib. Trieste aveva concluso che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" violava il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e andava quindi disapplicata.

[56] In precedenza, secondo quanto disposto da art. 40 co. 6 D. Lgs. 286/1998. Non era chiaro, riguardo all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ai beneficiari di protezione internazionale, se questi godessero dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitassero attivita' di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame sarebbe stat assolutamente pleonastica) o se fossero trattati nello stesso modo dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - senza, cioe', imposizione di ulteriori condizioni.

[57] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE

[58] Il D. Lgs. 142/2015 ha soppresso la definizione di paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; nota: gli Stati membri dell'Unione europea si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

á      se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

á      se e' stata avviata, nei confronti dello Stato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo

á      se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine

á      se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro

[59] In precedenza, da L. 39/1990 e DPR 303/2004.

[60] In precedenza, a condizione che fossero a carico del beneficiario della protezione internazionale.

[61] In precedenza, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato.

[62] In precedenza, nel territorio italiano o all'estero.

[63] In precedenza, il supporto logistico e organizzativo era fornito dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno.

[64] In precedenza, 10.

[65] In precedenza, 10.

[66] In precedenza, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008).

[67] In precedenza, "un rappresentante dell'ACNUR".

[68] In precedenza, analoga competenza era fissata da Decr. Mininterno 6/3/2008.

[69] In precedenza,

o   Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige); Sezione di Verona (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Trento e Bolzano; da Decr. Mininterno 28/6/2011)

o   Milano (per Lombardia); Sezione di Milano (Decr. mininterno 11/7/2011)

o   Torino (per Valle dÕAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e - fino al 31/12/2011, per decisione della Commissione Nazionale - Toscana); Sezione di Bologna (province dell'Emilia Romagna e, verosimilmente fino al 31/12/2011, provincia di Prato; da Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011) e di Torino (si evince da Rapp. Mininterno attivita' 2012)

o   Roma (per Lazio, Sardegna, Toscana - dal 31/12/2011 -, Umbria); Sezione di Roma (Decr. Mininterno 14/10/2008, proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011), Roma II (Decr. Mininterno 5/10/2011) e Firenze (per Toscana, come si evince da com. Mininterno 25/10/2011; da Decr. Mininterno 12/8/2011)

o   Caserta (per Campania, Molise, Abruzzo, Marche); Sezione di Caserta (si evince da Rapp. Mininterno attivita' 2012)

o   Foggia (per le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani); Sezione di Foggia (Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o   Bari (per le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto); Sezione di Bari (cessata con Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o   Crotone (per Calabria e Basilicata); Sezione di Crotone (Decr. Mininterno 14/10/2008; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o   Trapani (per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna); Sezione di Trapani (cessata con Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o   Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania); Sezione di Siracusa (Decr. Mininterno 14/10/2008), dal 14/10/2008 al 25/4/2011; Sezione di Mineo dal 26/4/2011 (richiedenti ospitati nei CARA)

[70] In precedenza, o ospitato obbligatoriamente in CARA (art. 3 DPR 21/2015).

[71] In precedenza, o ospitato obbligatoriamente in CARA. In proposito, circ. Mininterno 3/11/2008 specificava quanto segue: irrilevante, a questo fine, l'eventuale fissazione da parte del prefetto di altro luogo di residenza per il richiedente.

[72] In precedenza, o di ospitalita' obbligatoria (art. 4 DPR 21/2015).

[73] In precedenza, era previsto che, al termine del periodo di accoglienza o di trattenimento, il richiedente fosse tenuto a comunicare alla questura e alla Commissione territoriale il luogo di domicilio.

[74] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.

[75] In precedenza, i genitori o il tutore del richiedente o rifugiato minorenne non coniugato.

[76] In precedenza, in una lingua che possa essere sufficientemente compresa.

[77] In precedenza era previsto che qualsiasi Stato membro potesse, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti da Reg. CE n. 343/2003, e previo consenso degli interessati, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali; in tal caso tale Stato membro era tenuto a esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato.

[78] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di esame della domanda.

[79] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di portare a termine l'esame della domanda, in caso di esame in corso.

[80] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di portare a termine l'esame della domanda, in caso di esame in corso.

[81] In precedenza era previsto che il ricorso non avesse effetto sospensivo, salvo che la sospensione fosse decisa dall'organo giurisdizionale competente, caso per caso, in base alla legge nazionale.

[82] In precedenza, "qualora il richiedente asilo si sia reso ireperibile".

[83] In precedenza, il richiedente poteva chiedere anche il "congelamento" dei dati.

[84] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.

[85] In precedenza era stabilito quanto segue: nei casi in cui non si debba dar luogo a trattenimento in CIE ne' ad ospitalita' obbligatoria in CARA, il questore rilascia entro 20 gg (D. Lgs. 140/2005) un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (circ. Mininterno 25/2/2005: dalla questura di effettiva residenza) fino alla definizione della procedura da parte della Commissione territoriale.

[86] In precedenza, era stabilito che l'attestato fosse rilasciato entro 3 gg dalla presentazione della domanda, e anche al richiedente ospitato obbligatoriamente in CARA.

[87] Anche in precedenza, era previsto che, ai fini del rilascio del permesso per richiesta asilo non fossero richiesti documento di viaggio e documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio, ne' il versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi.

[88] In precedenza era previsto che il prefetto competente fosse quello della provincia in cui si trovava il CARA o la struttura dello SPRAR in cui il richiedente era ospitato o quella in cui si trovava il luogo di domicilio eletto dal richiedente (circ. Mininterno 3/11/2008).

[89] In precedenza, era stabilito tassativamente che il prefetto stabilisce una tale limitazione (D. Lgs. 159/2008), benche' la Direttiva 2003/9/CE prevedesse questa posibilita', condizionando pero' la determinazione di un luogo di residenza all'esistenza di motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico o ai fini di un trattamento piu' efficace della domanda di protezione, e l'individuazione di un'area geografica all'assenza di pregiudizi per la vita privata del richiedente e per il suo accesso ai benefici previsti dalla stessa Direttiva; inoltre, in contrasto con D. Lgs. 159/2008, art. 7, co. 5 Direttiva 2003/9/CE prevedeva la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione).

[90] In precedenza, era previsto quanto segue:

á      Il richiedente e' ospitato (obbligatoriamente) in un centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) nei casi seguenti:

o   quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti

o   quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o   quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale

á      Nel caso di incertezze su nazionalita' o identita', il richiedente e' ospitato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi e, in ogni caso, per non piu' di 20 gg.; negli altri casi, il richiedente e' ospitato per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in ogni caso, per non piu' di 35 gg.

á      Giurisprudenza:

o   TAR Lazio: il ricorso contro il provvedimento che invita il richiedente asilo a presentarsi presso un CARA e' di competenza del giudice ordinario, dal momento che, alla luce del principio di ragionevole durata dei giudizi, di cui all'art. 111 Cost. e data la giurisdizione del giudice ordinario sull'atto della Commissione territoriale, sarebbe irragionevole negare tale giurisdizione rispetto all'atto propedeutico necessario per la pronuncia della Commissione stessa, costringendo lo straniero a promuovere i giudizi davanti a giudici diversi relativamente ad atti appartenenti alla stessa procedura

o   In difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib. Roma)

[91] In precedenza, era stabilito che in caso di indisponibilita' nelle strutture del sistema di protezione, l'accoglienza fosse disposta nelle strutture allestite ai sensi della L. 563/1995, per il tempo strettamente necessario all'individuazione della struttura del sistema di protezione.

[92] In precedenza, in relazione ai richiedenti ospitati obbligatoriamente in CARA, era previsto quanto segue: se al termine del periodo di ospitalita' obbligatoria non e' intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal D. Lgs. 140/2005 (Circ. Mininterno 20/2/2015: se necessita di accoglienza); in caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente puo' rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA (Circ. Mininterno 20/2/2015: nei centri governativi, comprese le strutture aperte in via temporanea); al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda (art. 4 DPR 21/2015).

[93] In precedenza, erano previste disposizioni analoghe per l'uscita dal CARA.

[94] In precedenza, era stabilito che, in caso di allontanamento ingiustificato, la Commissione territoriale decidesse sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

[95] In precedenza, era stabilito che l'accoglienza dei richiedenti nei CARA fosse subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo che la Prefettura competente per territorio disponesse per ragioni motivate il trasferimento in altro centro. L'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro di accoglienza richiedenti asilo faceva cessare le condizioni di accoglienza.

[96] In precedenza, era previsto che il gestore del CARA informasse immediatamente la prefettura (prima ancora, secondo circ. Mininterno 11/3/2008, questura e Commissione territoriale) dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro (art. 10 DPR 21/2015).

[97] In precedenza, in relazione ai CARA, era previsto che accedessero comunque membri del Parlamento nazionale ed europeo, rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, avvocati dei richiedenti asilo. Potevano inoltre essere autorizzati ad accedere sindaci, presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse, rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati. Era demandata a linee-guida da adottare anche la disciplina dell'accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

[98] Prima ancora, con riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L. 39/1990) era stato disposto quanto segue:

á      e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

á      sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

á      il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

[99] In precedenza, vigevano analoghe disposizioni per il personale operante nei CARA e, in generale, in tutto il sistema di accoglienza.

[100] In precedenza, era stabilito che, in caso di allontanamento ingiustificato, la Commissione territoriale decidesse sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

[101] In precedenza, era stabilito che l'accoglienza dei richiedenti nei CARA fosse subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo che la Prefettura competente per territorio disponesse per ragioni motivate il trasferimento in altro centro. L'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro di accoglienza richiedenti asilo faceva cessare le condizioni di accoglienza.

[102] In precedenza, era previsto che il gestore del CARA informasse immediatamente la prefettura (prima ancora, secondo circ. Mininterno 11/3/2008, questura e Commissione territoriale) dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro (art. 10 DPR 21/2015).

[103] In precedenza, la condanna per uno di questi reati era motivo automatico di trattenimento.

[104] In precedenza, il trattenimento era disposto automaticamente anche per il richiedente che fosse destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, era da considerarsi incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente).

[105] In precedenza, il trattenimento era disposto automaticamente per casi di questo genere.

[106] In precedenza, era previsto che quando fosse gia' in corso il trattenimento, il questore chiedeva al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 gg. per consentire l'espletamento della procedura di esame prioritario della domanda.

[107] In precedenza, art. 35, co. 8 D. Lgs. 25/2008, soppresso da D. Lgs. 150/2011, stabiliva quanto segue: fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale sia in corso l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008), ovvero il trattenimento in CIE permane nel centro in cui si trova. Nota: nel periodo tra l'entrata in vigore di D. Lgs. 150/2011 e quella del D. Lgs. 142/2015 non era chiaro come fosse disciplinata questa situazione. Era poi stabilito che il richiedente in questione, che avesse ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato fosse ospitato (verosimilmente, "ospitato obbligatoriamente") in un CARA con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005 (Circ. Mininterno 11/3/2008 stabiliva che l'ospitalita' obbligatoria proseguisse per un periodo non superiore, comunque, a 6 mesi dalla presentazione della domanda).

[108] In precedenza era stabilito che non aveva diritto all'accoglienza, in fase di ricorso, il richiedente che avesse abbandonato il CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (art. 8 DPR 21/2015).

[109] In precedenza era previsto che l'accesso fosse consentito, in questo caso, solo previa autorizzazione del Mininterno.

[110] La circolare menzionava anche il caso in cui il richiedente dovesse essere ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza.

[111] In precedenza era stabilito che la Commissione potesse decidere, su richiesta motivata dell'interessato, che il colloquio si svolgesse alla presenza di un solo componente della commissione e, se possibile, dello stesso sesso del richiedente.

[112] In precedenza, era previsto l'esame prioritario anche quando fosse stata disposta, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali (nota: sembrava piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda); in questi casi, era previsto che la Commissione fissasse il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti per i richiedenti ospitati obbligatoriamente in CARA (art. 7 DPR 21/2015).

[113] Il D. Lgs. 142/2015 ha soppresso la disposizione secondo cui il rigetto della domanda era adottato anche quando il richiedente provenisse da un paese di origine sicuro e non avesse addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze personali specifiche; era previsto anche che, nel caso in cui il richiedente provenisse da un paese d'origine sicuro ma avesse addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nelle circostanze personali specifiche, la Commissione non potesse pronunciarsi sulla domanda prima che fossero stati esaminati i gravi motivi invocati dal richiedente (tra questi motivi potevano essere compresi gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti, riferiti al richiedente, che in Italia non costituiscono reato e risultano oggettivamente perseguibili nel paese d'origine); nota: si definiva paese di origine sicuro un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE.

[114] In precedenza, il rigetto per manifesta infondatezza era previsto quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale risultasse palese. Il D. Lgs. 142/2015 ha soppresso la disposizione che prevedeva il rigetto della domanda anche quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008); nota: circ. Mininterno 3/11/2008 non menzionava l'ipotesi di presentazione meramente strumentale della domanda.

[115] In precedenza, era previsto esplicitamente che si procedesse con accompagnamento coattivo nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in CARA o trattenuto in CIE, e con possibile concessione di un termine per il rimpatrio volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del richiedente cui fosse stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (nota: l'automatica applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appariva comunque in contrasto con Direttiva 2008/115/CE).

[116] In precedenza, il dimezzamento dei termini era previsto anche in caso di richiedente ospitato obbligatoriamente in un CARA.

[117] In precedenza, era contemplato il caso di ricorrente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (D. Lgs. 150/2011); Trib. Roma: in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008.

[118] In precedenza, l'effetto sospensivo automatico del ricorso era escluso anche nel caso in cui la decisione fosse stata assunta sulla base della sola documentazione presentata, essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA. Inoltre, l'ipotesi di manifesta infondatezza era realizzata quando risultava palese l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.

[119] Anche in precedenza vigevano analoghe disposizioni (Circ. Mininterno 20/2/2015 e art. 8 DPR 21/2015).

[120] In precedenza era previsto quanto segue: in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda in cui non gli e' consentito il lavoro o nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005). Successivamente, Circ. Mininterno 20/2/2015 aveva stabilito quanto segue: alla luce della mutata situazione, rispetto al quadro presente ai tempi in cui fu adottato il D. Lgs. 140/2005, i ricorrenti possono fruire delle misure di accoglienza per tutto il tempo in cui non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, previa valutazione delle singole situazioni, anche alla luce dei percorsi di integrazione avviati nell'ambito dei progetti attivati dagli enti locali.

[121] In precedenza, art. 35, co. 8 D. Lgs. 25/2008, soppresso da D. Lgs. 150/2011, stabiliva quanto segue: fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale sia in corso l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008), ovvero il trattenimento in CIE permane nel centro in cui si trova. Nota: nel periodo tra l'entrata in vigore di D. Lgs. 150/2011 e quella del D. Lgs. 142/2015 non era chiaro come fosse disciplinata questa situazione. Era poi stabilito che il richiedente in questione, che avesse ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato fosse ospitato (verosimilmente, "ospitato obbligatoriamente") in un CARA con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005 (Circ. Mininterno 11/3/2008 stabiliva che l'ospitalita' obbligatoria proseguisse per un periodo non superiore, comunque, a 6 mesi dalla presentazione della domanda).

[122] In precedenza era stabilito che non aveva diritto all'accoglienza, in fase di ricorso, il richiedente che avesse abbandonato il CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (art. 8 DPR 21/2015).

[123] In precedenza, era previsto che il questore disponesse l'accoglienza del ricorrente in un centro accoglienza richiedenti asilo, anche quando si trattava di ricorrente a carico del quale fosse stato adottato un provvedimento di trattenimento in CIE.

[124] Anche in precedenza vigevano analoghe disposizioni (Circ. Mininterno 20/2/2015 e art. 8 DPR 21/2015).

[125] In precedenza era previsto quanto segue: in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda in cui non gli e' consentito il lavoro o nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005). Successivamente, Circ. Mininterno 20/2/2015 aveva stabilito quanto segue: alla luce della mutata situazione, rispetto al quadro presente ai tempi in cui fu adottato il D. Lgs. 140/2005, i ricorrenti possono fruire delle misure di accoglienza per tutto il tempo in cui non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, previa valutazione delle singole situazioni, anche alla luce dei percorsi di integrazione avviati nell'ambito dei progetti attivati dagli enti locali.

[126] In precedenza, art. 35, co. 8 D. Lgs. 25/2008, soppresso da D. Lgs. 150/2011, stabiliva quanto segue: fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale sia in corso l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008), ovvero il trattenimento in CIE permane nel centro in cui si trova. Nota: nel periodo tra l'entrata in vigore di D. Lgs. 150/2011 e quella del D. Lgs. 142/2015 non era chiaro come fosse disciplinata questa situazione. Era poi stabilito che il richiedente in questione, che avesse ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato fosse ospitato (verosimilmente, "ospitato obbligatoriamente") in un CARA con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005 (Circ. Mininterno 11/3/2008 stabiliva che l'ospitalita' obbligatoria proseguisse per un periodo non superiore, comunque, a 6 mesi dalla presentazione della domanda).

[127] In precedenza era stabilito che non aveva diritto all'accoglienza, in fase di ricorso, il richiedente che avesse abbandonato il CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (art. 8 DPR 21/2015).

[128] In precedenza, vigevano analoghe disposizioni per il personale operante nei CARA e, in generale, in tutto il sistema di accoglienza.

[129] In precedenza il D. Lgs. 140/2005 prevedeva l'obbligo di riservatezza per tutto il personale che operava nel sistema di accoglienza.

[130] In precedenza vigeva analoga disposizione.

[131] In precedenza, l'iscrizione obbligatoria al SSN era prevista solo per il titolare di permesso per richiesta di asilo (anche in possesso del solo cedolino di ricevuta della domanda; da circ. MinsanitaÕ 24/3/2000). Con riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L. 39/1990) il DPR 303/2004 disponeva quanto segue: il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallÕart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante, e, allÕinterno dei centri con piuÕ di 100 richiedenti asilo, sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica.

[132] In precedenza era previsto, dall'art. 10 D. Lgs. 140/2005, abrogato dal D. Lgs. 142/2015, che l'iscrizione al SSN dei richiedenti asilo e dei loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza e' effettuata dal gestore del servizio di accoglienza.

[133] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.

[134] In precedenza, era previsto quanto segue:

á      I CARA sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta' e autonomie locali[134]; i CDA allestiti ai sensi del della L. 563/1995 o apposite aree all'interno di essi possono essere destinati ad essere utilizzati come CARA, con decreto del Ministro dell'interno (art. 9 DPR 21/2015)

á      In sede di realizzazione dei CARA sono previsti appositi spazi da destinare ad attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto (art. 9 DPR 21/2015)

á      Gestione dei CARA (art. 11 DPR 21/2015):

o   il prefetto puo' affidare la gestione del CARA ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale

o   con decreto del Ministro dell'interno e' approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui, in particolare,

¤  un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione delle uscite giornaliere

¤  un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro; il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche

¤  il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignita' della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale

¤  un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri

¤  un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo

¤  un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio

¤  l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacita' adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili

¤  la nomina del direttore del centro

o   il direttore del centro e' scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto MIUR 11/11/2011, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale

o   il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro

o   il Mininterno stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo

[135] In precedenza, era stabilito che in caso di indisponibilita' nelle strutture del sistema di protezione, l'accoglienza fosse disposta nelle strutture allestite ai sensi della L. 563/1995, per il tempo strettamente necessario all'individuazione della struttura del sistema di protezione.

[136] In precedenza, era previsto quanto segue: al momento dell'ingresso nel CARA vengono fornite al richiedente, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore, tutte le informazioni relative alle regole di convivenza definite dal prefetto, ai servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita' di trasferimento in altro centro per motivate ragioni (art. 10 DPR 21/2015); il Mininterno adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalita' del centro e modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza (art. 12 DPR 21/2015).

[137] In precedenza, era stabilito che, in caso di allontanamento ingiustificato, la Commissione territoriale decidesse sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

[138] In precedenza, era stabilito che l'accoglienza dei richiedenti nei CARA fosse subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo che la Prefettura competente per territorio disponesse per ragioni motivate il trasferimento in altro centro. L'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro di accoglienza richiedenti asilo faceva cessare le condizioni di accoglienza.

[139] In precedenza, era previsto che il gestore del CARA informasse immediatamente la prefettura (prima ancora, secondo circ. Mininterno 11/3/2008, questura e Commissione territoriale) dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro (art. 10 DPR 21/2015).

[140] In precedenza, in relazione ai CARA, era previsto che accedessero comunque membri del Parlamento nazionale ed europeo, rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, avvocati dei richiedenti asilo. Potevano inoltre essere autorizzati ad accedere sindaci, presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse, rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati. Era demandata a linee-guida da adottare anche la disciplina dell'accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

[141] Prima ancora, con riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L. 39/1990) era stato disposto quanto segue:

á      e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

á      sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

á      il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

[142] In precedenza, vigevano analoghe disposizioni per il personale operante nei CARA e, in generale, in tutto il sistema di accoglienza.

[143] In precedenza, era stabilito che, in caso di allontanamento ingiustificato, la Commissione territoriale decidesse sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

[144] In precedenza, era stabilito che l'accoglienza dei richiedenti nei CARA fosse subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo che la Prefettura competente per territorio disponesse per ragioni motivate il trasferimento in altro centro. L'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro di accoglienza richiedenti asilo faceva cessare le condizioni di accoglienza.

[145] In precedenza, era previsto che il gestore del CARA informasse immediatamente la prefettura (prima ancora, secondo circ. Mininterno 11/3/2008, questura e Commissione territoriale) dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro (art. 10 DPR 21/2015).

[146] In precedenza: il richiedente cui sia rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

[147] In precedenza era previsto quanto segue: la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, da riferirsi ad un periodo non superiore a 6 mesi, e' effettuata dalla Prefettura in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000 (attualmente: 5227 euro, per una persona; 3186 euro a persona, in caso di nucleo familiare).

[148] Disposizione vigente anche in precedenza.

[149] In precedenza era previsto quanto segue: l'accesso alle misure di accoglienza e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso nel territorio nazionale; nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il termine di 8 gg. decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda (dovrebbe essere dalla cognizione delle circostanze). L'onere della dimostrazione del rispetto del termine di 8 gg, incombeva sullo straniero (circ. Mininterno 22/10/2005; nota: prova diabolica!); era ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza, la dichiarazione dell'interessato, salvo revoca dell'accoglienza in caso di accertamento della non veridicita' della dichiarazione (circ. Mininterno 22/10/2005; nota: questo, di fatto, invertiva l'onere della prova).

[150] In precedenza, l'accesso alle misure di accoglienza era disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo (verosimilmente, dal momento della verbalizzazione). Eventuali interventi assistenziali e di soccorso precedenti alla presentazione della domanda di asilo (da circ. Mininterno 22/10/2005, si evince "formalizzazione della domanda") erano attuati a norma della L. 563/1995 e del decreto del Ministro dell'interno 233/1996 (nota: gli interventi di prima assistenza per il periodo necessario alle operazioni di identificazione erano garantiti da art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998).

[151] In precedenza era stabilito quanto segue: se al termine del periodo di ospitalita' in CARA o di trattenimento in CIE non e' intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal D. Lgs. 140/2005; in caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente puo' rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA (art. 4 DPR 21/2015); nello stesso senso, in precedenza, Circ. Mininterno 20/2/2015: il richiedente ospitato in CARA, allo scadere del termine, passa in accoglienza allo SPRAR (se necessita di accoglienza); in mancanza di posti nello SPRAR, il richiedente rimane in accoglienza nei centri governativi (comprese le strutture aperte in via temporanea) fino a che non diventa possibile il trasferimento nello SPRAR.

[152] Disposizione gia' vigente in precedenza.

[153] In precedenza, era stabilito che in caso di indisponibilita' nelle strutture del sistema di protezione, l'accoglienza fosse disposta nelle strutture allestite ai sensi della L. 563/1995, per il tempo strettamente necessario all'individuazione della struttura del sistema di protezione. In caso poi di indisponibilita' assoluta di posti, era previsto quanto segue:

á      La Prefettura eroga un contributo assistenziale, determinato con decreto del Ministro dellÕinterno (Decreto Mininterno 28/11/2005), per il tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza, ovvero alla comunicazione della decisione della competente Commissione territoriale (Decreto Mininterno 28/11/2005), e a condizione che il domicilio eletto dallo straniero sia comunicato alla Prefettura

á      Il contributo giornaliero e' pari alla quota giornaliera richiesta per i soggiorni per turismo a singolo partecipante di durata superiore a 20 gg dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000 sui mezzi di sussistenza (Decreto Mininterno 28/11/2005); nota: attualmente, il valore e' pari a 27,89 euro

á      Il contributo e' erogato per un massimo di 35 gg in due ratei anticipati il primo di 20 gg ed il secondo per i rimanenti 15 gg.; il secondo rateo e' erogato solo nel caso non sia stata individuata la disponibilita' di accoglienza in un centro e non sia gia' intervenuta la decisione della Commissione territoriale; le somme erogate non sono soggette a rimborso (Decreto Mininterno 28/11/2005); nota: sorgono problemi se la disponibilita' di accoglienza non viene individuata e se la decisione sulla domanda non e' assunta nei tempi previsti, ovvero in caso di ricorso

á      Il contributo e' determinato per il richiedente e per ciascuno dei familiari sulla base della richiesta di accesso alle misure di accoglienza redatta dal richiedente (Decreto Mininterno 28/11/2005)

á      In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo della accoglienza offerta, cessa il diritto al contributo economico di prima assistenza (Decreto Mininterno 28/11/2005)

á      Il contributo e' riscosso dal richiedente asilo presso la tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, previa esibizione del permesso di soggiorno ovvero di un documento d'identita' valido e della ricevuta della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Decreto Mininterno 28/11/2005); nota: e' facile che il richiedente non sia in possesso di documento di identita' valido, dato che l'attestato nominativo che certifica la sua quelita' di richiedente asilo non ha valore di documento di identita'

á      DPCM 10/10/2012: il termine per il procedimento relativo al pagamento del contributo e' di 30 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)

[154] Disposizione gia' vigente in precedenza.

[155] Disposizione gia' vigente in precedenza.

[156] In precedenza, Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato segnalavano come il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica fosse molto elevato.

[157] In precedenza, o di ospitalita' obbligatoria (art. 4 DPR 21/2015).

[158] L'identificazione tra indirizzo della struttura e domicilio utile per la notifica e la comunicazione degli atti era prevista anche dalla normativa vigente in precedenza.

[159] Disposizione vigente anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015.

[160] In precedenza, disposizioni analoghe. Il D. Lgs. 142/2015 ha incluso esplicitamente tra le categorie vulnerabili le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, e ha esplicitato, tra le cause dell'eventuale violenza subita, l'orientamento sessuale e l'identita' di genere.

[161] In precedenza, era previsto, in modo piu' generale, che i richiedenti asilo fossero alloggiati in strutture che garantissero, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e dell'integrita' del nucleo familiare.

[162] In precedenza, era previsto, in modo piu' debole, ma piu' generale, che i richiedenti asilo fossero alloggiati in strutture che garantissero, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e dell'integrita' del nucleo familiare.

[163] Anche in precedenza vigeva questa disposizione.

[164] In precedenza il D. Lgs. 140/2005 prevedeva l'obbligo di riservatezza per tutto il personale che operava nel sistema di accoglienza.

[165] In precedenza era prevista anche l'ammissione degli avvocati.

[166] In precedenza vigevano disposizioni simili, ma non coincidenti.

[167] In precedenza, tra i motivi di revoca figurava l'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo.

[168] In precedenza vigevano disposizioni analoghe, ma non era contemplato il ripristino in caso di mancata presentazione o di abbandono della struttura per gravi motivi personali.

[169] In precedenza vigeva la stessa disposizione.

[170] In precedenza vigeva la stessa disposizione.

[171] In precedenza vigeva la stessa disposizione.

[172] In precedenza era previsto, in modo piu' impreciso, che in caso di revoca disposta a causa della disponibilita' di mezzi da parte del richiedente, questi dovesse rimborsare al gestore del centro i costi dell'accoglienza (nota: la sanzione aveva senso solo in caso di disponibilita' preesistente).

[173] In precedenza era previsto quanto segue:

á      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellÕart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

á      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

á      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

á      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

á      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[174] In precedenza vigeva identica disposizione.

[175] In precedenza vigeva analoga disposizione. In particolare, era previsto che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) potesse frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[176] Anche in precedenza vigevano analoghe disposizioni (Circ. Mininterno 20/2/2015 e art. 8 DPR 21/2015).

[177] In precedenza era previsto quanto segue: in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda in cui non gli e' consentito il lavoro o nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005). Successivamente, Circ. Mininterno 20/2/2015 aveva stabilito quanto segue: alla luce della mutata situazione, rispetto al quadro presente ai tempi in cui fu adottato il D. Lgs. 140/2005, i ricorrenti possono fruire delle misure di accoglienza per tutto il tempo in cui non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, previa valutazione delle singole situazioni, anche alla luce dei percorsi di integrazione avviati nell'ambito dei progetti attivati dagli enti locali.

[178] In precedenza, art. 35, co. 8 D. Lgs. 25/2008, soppresso da D. Lgs. 150/2011, stabiliva quanto segue: fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale sia in corso l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008), ovvero il trattenimento in CIE permane nel centro in cui si trova. Nota: nel periodo tra l'entrata in vigore di D. Lgs. 150/2011 e quella del D. Lgs. 142/2015 non era chiaro come fosse disciplinata questa situazione. Era poi stabilito che il richiedente in questione, che avesse ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato fosse ospitato (verosimilmente, "ospitato obbligatoriamente") in un CARA con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005 (Circ. Mininterno 11/3/2008 stabiliva che l'ospitalita' obbligatoria proseguisse per un periodo non superiore, comunque, a 6 mesi dalla presentazione della domanda).

[179] In precedenza era stabilito che non aveva diritto all'accoglienza, in fase di ricorso, il richiedente che avesse abbandonato il CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (art. 8 DPR 21/2015).

[180] in precedenza, quando non era stato stabilito il carattere di permesso di soggiorno provvisorio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, le Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale davano la seguente indicazione: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato. Restava, pero', insuperato il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo.

[181] In precedenza, Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato segnalavano come il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica fosse molto elevato.

[182] In precedenza, col rifugiato. Lo straniero beneficiario di protezione sussidiaria aveva diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni previste per il ricongiungimento dello straniero; la soglia di reddito non poteva eccedere, pero', il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari era superiore a due.

[183] In precedenza, del rifugiato.

[184] In precedenza, ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria.

[185] In precedenza, 3 anni.

[186] In recedenza, l'accesso al permesso UE slp era possibile, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo (da D. Lgs. 3/2007 e circ. Mininterno 9/2/2009) o per protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE) in permesso che consenta il rilascio del permesso UE slp, essendo precluso il rilascio diretto.

[187] In precedenza, solo per i cittadini italiani residenti.

[188] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.

[189] In precedenza, "figlio naturale".

[190] In precedenza, "figlio naturale".

[191] In precedenza, "figlio naturale".

[192] In precedenza, il riferimento era all'art. 5 D. Lgs. 140/2005.

[193] In precedenza, secondo quanto disposto da art. 40 co. 6 D. Lgs. 286/1998. Non era chiaro, riguardo all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ai beneficiari di protezione internazionale, se questi godessero dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitassero attivita' di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame sarebbe stat assolutamente pleonastica) o se fossero trattati nello stesso modo dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - senza, cioe', imposizione di ulteriori condizioni.

[194] Il D. Lgs. 142/2015 ha soppresso la disposizione che obbligava l'autorita' ricevente a informarne il Comitato per i minori stranieri.

[195] In precedenza, anche per l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore

[196] In precedenza vigeva analoga disposizione, con la previsione che il Mininterno stipulasse convenzioni, sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana.

[197] In precedenza anche art. 2, co. 5 DPR 303/2004.

[198] In precedenza era previsto che i minori non accompagnati non potessero essere in alcun caso trattenuti nei CARA (verosimilmente, il divieto riguardava l'ospitalita' obbligatoria in tali centri) ne' nei CIE (D. Lgs. 25/2008 e, in precedenza, riguardo ai CIE, Direttiva Mininterno 14/4/2000).

[199] In precedenza il D. Lgs. 140/2005 prevedeva l'obbligo di riservatezza per tutto il personale che operava nel sistema di accoglienza.

[200] Anche in precedenza vigeva questa disposizione.

[201] In precedenza vigeva analoga disposizione, con la previsione che il Mininterno stipulasse convenzioni, sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana.

[202] Prima dell'entrata in vigore del DPR 21/2015 erano previste le seguenti norme transitorie:

á      fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del D. Lgs. 25/2008, restano in vigore, in quanto applicabili le disposizioni di cui al DPR 303/2004 (circ. Mininterno 11/3/2008: solo se compatibili con le disposizioni di cui al D. Lgs. 25/2008); i riferimenti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato si intendono sostituiti da riferimenti alla domanda di protezione internazionale; nota: le sole materie specificamente demandate al regolamento di attuazione del D. Lgs. 25/2008 sono in realta' le seguenti

o   la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi

o   la redazione dell'opuscolo informativo

o   la definizione di caratteristiche e modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo

o   l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di accoglienza per richiedenti asilo

á      l'accoglienza obbligatoria del richiedente asilo e' effettuata, in attesa dell'adozione dei regolamenti di attuazione del D. Lgs. 25/2008, nei CDI (circ. Mininterno 11/3/2008)

á      alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 e non ancora decise si applica l'art. 16 DPR 303/2004 sul riesame della decisione, fino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25/2008 (circ. Mininterno 11/3/2008); nota: l'art. 44 Direttiva 2005/85/CE impone che le disposizioni nazionali che recepiscono quelle della Direttiva stessa si applichino a tutte le domande di asilo presentate dopo l'1/12/2007 e a tutte le procedure di revoca dello status di rifugiato avviate dopo tale data, a prescindere - si direbbe - dal fatto che il recepimento della Direttiva abbia avuto luogo nei termini; in altri termini, per quelle domande e per quelle procedure, le disposizioni della Direttiva dovrebbero essere immediatamente applicabili anche nelle more del recepimento

[203] In precedenza, "figlio naturale".

[204] In precedenza, "figlio naturale".

[205] In precedenza, "figlio naturale".

[206] In precedenza, "figlio naturale".

[207] In precedenza, si richiedeva che l'unione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (in violazione della Direttiva 2004/38/CE, che non specifica da quale autorita' l'unione stabile debba essere attestata).

[208] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".

[209] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[210] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).

[211] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.

[212] In precedenza, euro 14,62.

[213] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[214] In precedenza, all'Universita' prescelta (circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013).

[215] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE

[216] In precedenza, per le attivita' del settore turistico era competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo.

[217] In precedenza, almeno due anni.

[218] In precedenza, esperienza professionale di almeno due anni, e attestati di competenza o titoli di formazione corrispondenti a un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali.

[219] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto, con riferimento ai cittadini comunitari e ai familiari stranieri di tali cittadini, con art. 24 co. 1 Direttiva 2004/38/CE. Nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso al beneficio della carta acquisti di tali categorie. Trib. Trieste aveva concluso che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" violava il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e andava quindi disapplicata.

[220] In precedenza, "figlio naturale".

[221] In precedenza, "figlio naturale".

[222] In precedenza, "figlio naturale".

[223] In precedenza, anche con la Croazia.

[224] In precedenza, Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa.

[225] In precedenza, "figli naturali".